Common use of TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Clause in Contracts

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Si dà e si prende atto tra le parti che a norma di quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. il contratto viene integrato con i seguenti obblighi: - Il Contraente/Compagnia Assicuratrice, consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. - In particolare la Compagnia si obbliga a comunicare all’Istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono legati, delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ex art. 3 comma 7 L. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010). - Il Contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub‐appalto e sub‐contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. - Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - Ulteriore clausola di risoluzione, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 1456 del C.C., oltre a quelle contenute nella legge 136/2010, è il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9‐bis, L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole Pubbliche E Private, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole Pubbliche E Private, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole Pubbliche E Private

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Si dà Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si prende atto tra le parti che impegna a norma di rispettare puntualmente quanto previsto dalla L. 136/2010 predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l’INVALSI, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora X.X.XX.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli “strumenti idonei” che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità. In ogni caso, si conviene che l’INVALSI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto viene integrato presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i seguenti obblighi: - Il Contraente/Compagnia Assicuratricesubappaltatori o i subcontraenti, consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i136. - In particolare Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Compagnia si obbliga a comunicare all’Istituto scolastico gli estremi identificativi Vigilanza sui contratti pubblici (ora X.X.XX.) n. 10 del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono legati22 dicembre 2010, delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ex art. 3 comma 7 L. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010). - Il Contraente si obbliga altresìFornitore, a pena in caso di risoluzione di diritto del presente contrattocessione dei crediti, ad inserire negli eventuali contratti di sub‐appalto e sub‐contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. - Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatorecomunicare il/subcontraente) agli obblighi i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di tracciabilità finanziariacessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. - Ulteriore clausola di risoluzione, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 1456 del C.C., oltre a quelle contenute nella legge 136/2010, Il cessionario è il mancato utilizzo del tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9‐bis, L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Si dà Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente del presente accordo quadro si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D.L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto applicativo dell’accordo quadro. L’esecutore dell’accordo quadro, in relazione a ciascun contratto applicativo, si obbliga a comunicare a ROMA CAPITALE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le transazioni relative al presente accordo quadro siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di accordo quadro si prende atto tra le parti che a norma intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art.3, comma8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D.L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. il contratto viene integrato l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi eventuali contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro sottoscritti con i seguenti obblighi: - Il Contraente/Compagnia Assicuratricegli eventuali subappaltatori o subcontraenti, consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla suddetta L. n.136/2010. 3 L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, dell’inadempimento della legge propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi all’esecuzione dei singoli contratti applicativi dell’accordo quadro, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. - In particolare la Compagnia si obbliga a comunicare all’Istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono legati, delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ex art. 3 comma 7 L. 136/2010 così come modificato dal D.L. n. 187/2010). - Il Contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub‐appalto e sub‐contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. - Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - Ulteriore clausola di risoluzione, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 1456 7 del C.C.D.L. 12 novembre 2010 n.187, oltre a quelle contenute nella legge 136/2010, è il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9‐bis, convertito con modificazioni con L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/201017 dicembre 2010 n.217.

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Samples: Accordo Quadro Inerente I Lavori Di Manutenzione, Rinnovamento E Modifica Degli Impianti Di Allarme Antifurto, Antincendio, Antirapina, Televisivi a Circuito Chiuso, Di Controllo Accessi E Gestione Affluenza Pubblico, Presso Scuole Ed Edifici Di Pertinenza Roma Capitale, Nonché Del Centro Di Controllo E Gestione Centralizzata Di Tali Sistemi (Sala Ricezione Allarmi Presso Il Dipartimento Simu). Periodo Sei Mesi (Giorni N. E C.) 2017 Dal Verbale Di Consegna Lavori E/O Fino Ad Esaurimento Dei Fondi. Cup J89d17000060004 Cig 69743897de, www.comune.roma.it, www.comune.roma.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Si dà e si prende atto tra le parti che a norma di quanto previsto dalla L. n. 136/2010 e s.m.i. il contratto viene integrato con i seguenti obblighi: - Il Contraente/Compagnia Assicuratrice, consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. - In particolare la Compagnia si obbliga a comunicare all’Istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono legati, delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ex art. 3 comma 7 L. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010). - Il Contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub‐appalto e sub‐contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. - Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - Ulteriore clausola di risoluzione, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 1456 del C.C., oltre a quelle contenute nella legge 136/2010, è il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9‐bis, L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole Pubbliche E Private Ed. 1/2022, Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Scuole Pubbliche E Private Ed. 1/2020

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Si dà Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente del presente accordo quadro si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D.L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto applicativo dell’accordo quadro. L’esecutore dell’accordo quadro, in relazione a ciascun contratto applicativo, si obbliga a comunicare a ROMA CAPITALE gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le transazioni relative al presente accordo quadro siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il presente contratto di accordo quadro si prende atto tra le parti che a norma intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art.3, comma8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D.L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. il contratto viene integrato l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi eventuali contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro sottoscritti con i seguenti obblighi: - Il Contraente/Compagnia Assicuratricegli eventuali subappaltatori o subcontraenti, consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla suddetta L. n.136/2010. 3 L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, dell’inadempimento della legge propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi all’esecuzione dei singoli contratti applicativi dell’accordo quadro, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. - In particolare la Compagnia si obbliga a comunicare all’Istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono legati, delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ex art. 3 comma 7 L. 136/2010 così come modificato dal dall’art. 7 del D.L. n. 187/2010)12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217. - Il Contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub‐appalto e sub‐contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato Nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. - Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - Ulteriore clausola di risoluzione, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 1456 del C.C., oltre a quelle contenute nella legge 136/2010, è il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9‐bis, L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010.o

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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Si dà Ai fini della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. relativa alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, l’aggiudicatario: • si prende atto tra le parti che assume, a norma pena di quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. il contratto viene integrato con i seguenti obblighi: - Il Contraente/Compagnia Assicuratricenullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; • si impegna, in relazione all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. - In particolare la Compagnia si obbliga Legge suddetta, a comunicare all’Istituto scolastico fornire gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono legati, delle e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ex art. 3 comma 7 L. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010). - Il Contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub‐appalto e sub‐contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. - Il Contraente agire sul conto corrente de quo; • si impegna a dare immediata comunicazione alla prefettura competente Stazione Appaltante di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge; • è consapevole che, l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere, verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) società Poste Italiane S.p.A. Qualora l’aggiudicatario non dovesse assolvere agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - Ulteriore clausola di risoluzione, in aggiunta a quanto previsto previsti dall’art. 1456 del C.C.3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, oltre a quelle contenute nella legge 136/2010, è il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così contratto si risolverà di diritto come previsto ex artai sensi dell’art. 8, comma 3, numero 8), capoverso 9‐bis, L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito della medesima Legge. Si comunica che i Codici Identificativi di Gara (CIG) attribuito dall’ANAC per la procedura in legge n. 217/2010oggetto sono: - CIG Master Lotto 1: 8680907F10; - CIG Master Lotto 2: 86809144DA.

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Samples: Disciplinare E Condizioni Particolari Di Contratto Finalizzato Alla Conclusione Di Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54 Del Codice Dei Contratti Pubblici Vigente Mediante Affidamento Diretto Ex, Disciplinare E Condizioni Particolari Di Contratto Finalizzato Alla Conclusione Di Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54 Del Codice Dei Contratti Pubblici Vigente Mediante Affidamento Diretto Ex

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Si dà e si prende atto tra le parti che a norma di quanto previsto dalla L. 136/2010 Ai fini della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il contratto viene integrato con i seguenti obblighirelativa alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, l’Aggiudicatario: - Il Contraente/Compagnia Assicuratrice• si assume, consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; • si impegna, in relazione all'Art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. - In particolare la Compagnia si obbliga Legge suddetta, a comunicare all’Istituto scolastico fornire gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono legati, delle e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ex art. 3 comma 7 L. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010). - Il Contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub‐appalto e sub‐contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. - Il Contraente agire sul conto corrente de quo; • si impegna a dare immediata comunicazione alla prefettura competente Stazione Appaltante di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge; • è consapevole che, l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere, verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o della società Poste Italiane SpA. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura, ufficio territoriale del Governo della Provincia di Modena, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraentecontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - Ulteriore clausola Il Codice Identificativo di risoluzioneGara attribuito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi) per la procedura in aggiunta a quanto previsto dall’art. 1456 del C.C., oltre a quelle contenute nella legge 136/2010, oggetto è il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9‐bis, L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010Z5123BECAE.

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Samples: www.comune.nonantola.mo.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Si dà e si prende atto tra le parti che a norma di quanto previsto dalla L. 136/2010 Ai fini della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il contratto viene integrato con i seguenti obblighirelativa alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, l’aggiudicatario: - Il Contraente/Compagnia Assicuratrice• si assume, consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; • si impegna, in relazione all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. - In particolare la Compagnia si obbliga Legge suddetta, a comunicare all’Istituto scolastico fornire gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono legati, delle e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ex art. 3 comma 7 L. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010). - Il Contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub‐appalto e sub‐contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. - Il Contraente agire sul conto corrente de quo; • si impegna a dare immediata comunicazione alla prefettura competente Stazione Appaltante di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge; • è consapevole che, l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere, verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) società Poste Italiane S.p.A. Qualora l’aggiudicatario non dovesse assolvere agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - Ulteriore clausola di risoluzione, in aggiunta a quanto previsto previsti dall’art. 1456 del C.C.3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, oltre a quelle contenute nella legge 136/2010, è il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così contratto si risolverà di diritto come previsto ex artai sensi dell’art. 8, comma 3, numero 8), capoverso 9‐bis, L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito della medesima Legge. Si comunica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’ANAC per la procedura in legge n. 217/2010oggetto è 8354963D91.

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Samples: Disciplinare E Condizioni Particolari Di Contratto

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Si dà e La ditta si prende atto tra le parti che assume, a norma di quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. il contratto viene integrato con i seguenti obblighi: - Il Contraente/Compagnia Assicuratricepena nullità del presente contratto, consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010, assume tutti gli obblighi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. L. 136 s.m.i. - In particolare la Compagnia si obbliga a del 13/08/2010 e, ai fini della regolarità dei pagamenti, dovrà comunicare all’Istituto scolastico alla “Xxxxxxxx xxxxxxxxxx” xxxxx 0 (xxxxx) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono legati, delle nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché su di esso. Provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi trasmessi. A tal fine si allega il modulo prestampato da restituire compilato e sottoscritto digitalmente via pec all’indirizzo xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx. Si comunica che il codice CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all’affidamento in oggetto è il seguente: Z3829CC009. La ditta deve completare le fatture relative al presente affidamento con il codice identificativo gara (ex artCIG), con l’indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti del presente affidamento di forniture. Ai sensi dell’art. 3 comma 7 9 bis, della L. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010). - Il Contraente si obbliga altresì, a pena 136 del 13/08/2010 costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub‐appalto e sub‐contratto la clausola di nullità assoluta per contratto il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. - Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - Ulteriore clausola di risoluzione, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 1456 del C.C., oltre a quelle contenute nella legge 136/2010, è il mancato utilizzo fatto che le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9‐bis, L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010operazioni.

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Samples: www.comune.vicenza.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Si dà e si prende atto tra le parti che a norma di quanto previsto dalla L. 136/2010 Ai fini della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il contratto viene integrato con i seguenti obblighirelativa alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, l’Aggiudicatario: - Il Contraente/Compagnia Assicuratrice• si assume, consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; • si impegna, in relazione all'Art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. - In particolare la Compagnia si obbliga Legge suddetta, a comunicare all’Istituto scolastico fornire gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono legati, delle e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ex art. 3 comma 7 L. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010). - Il Contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub‐appalto e sub‐contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. - Il Contraente agire sul conto corrente de quo; • si impegna a dare immediata comunicazione alla prefettura competente Stazione Appaltante di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge; • è consapevole che, l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere, verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o della società Poste Italiane SpA. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura, ufficio territoriale del Governo della Provincia di Modena, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraentecontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - Ulteriore clausola Il Codice Identificativo di risoluzioneGara (Smart CIG) attribuito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi) per la procedura in aggiunta a quanto previsto dall’art. 1456 del C.C., oltre a quelle contenute nella legge 136/2010, oggetto è il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9‐bis, L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010.ZF2225A29B.

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Samples: Disciplinare E Condizioni Particolari Di Contratto

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Si dà Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si prende atto tra le parti che a norma intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. il contratto viene integrato l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con i seguenti obblighi: - Il Contraente/Compagnia Assicuratricegli eventuali subappaltatori o subcontraenti, consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla suddetta L. n. 136/2010. 3 L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della legge propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. - In particolare la Compagnia si obbliga a comunicare all’Istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono legati, delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ex art. 3 comma 7 L. 136/2010 così come modificato dal D.L. n. 187/2010). - Il Contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub‐appalto e sub‐contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. - Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - Ulteriore clausola di risoluzione, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 1456 7 del C.C.D. L. 12 novembre 2010 n.187, oltre a quelle contenute nella legge 136/2010, è il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9‐bis, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010217.

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Samples: www.comune.roma.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Si dà e si prende atto tra le parti che a norma di quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. il contratto viene integrato con i seguenti obblighi: - Il Contraente/Compagnia AssicuratriceAssicuratrice (o agenzia incaricata), consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. - In particolare la Compagnia Compagnia/Agenzia si obbliga a comunicare all’Istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono legati, delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ex art. 3 comma 7 L. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010). - Il Contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub‐appalto e sub‐contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. - Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - Ulteriore clausola di risoluzione, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 1456 del C.C., oltre a quelle contenute nella legge 136/2010, è il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9‐bis, L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010. Fermo ed invariato il resto.

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Samples: Cessione a Terzi Di Locali E Attrezzature

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Si dà e si prende atto tra le parti che a norma di quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. il contratto viene integrato con i seguenti obblighi: - Il Contraente/Compagnia AssicuratriceAssicuratrice (o agenzia incaricata), consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. - In particolare la Compagnia Compagnia/Agenzia si obbliga a comunicare all’Istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono legati, delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ex art. 3 comma 7 L. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010). - Il Contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub‐appalto e sub‐contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. - Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - Ulteriore clausola di risoluzione, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 1456 del C.C., oltre a quelle contenute nella legge 136/2010, è il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9‐bis, L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010.numero

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Samples: Cessione a Terzi Di Locali E Attrezzature

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Si dà e si prende atto tra le parti che a norma di quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. il contratto viene integrato con i seguenti obblighi: - Il Contraente/Compagnia Assicuratrice, consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010, L’affidatario dell’appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla Legge 13.08.2010 n. 136. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. - In particolare la Compagnia si obbliga a comunicare all’Istituto scolastico gli estremi identificativi del Il pagamento verrà effettuato su conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione dell’affidatario ai sensi dell’art. 3 della fornitura alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, i cui estremi dovranno essere comunicati ad Unioncamere del Veneto; tale conto potrà essere quello previsto all’art. 117 del Codice delle assicurazioni (D.Lgs. 7/9/2005 n. 209), identificato e comunicato quale sono legati, delle conto “dedicato” ai sensi della legge n. 136/2010. Nella stessa comunicazione l’affidatario indicherà anche le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ex artsu tale conto. 3 comma 7 L. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010). - Il Contraente L’affidatario si obbliga altresìobbliga, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, a comunicare ad Unioncamere del Veneto tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione dell’appalto oggetto del presente capitolato, al fine di consentire all’Ente di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, sia inserita, a pena di risoluzione nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub‐appalto e sub‐contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziaria di cui all’art. - Il Contraente 3 della Legge 136 del 13.08.2010. L’appaltatore si impegna obbliga altresì a dare immediata comunicazione ad Unioncamere del Veneto ed alla prefettura competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia – della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - Ulteriore clausola di risoluzione, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 1456 del C.C., oltre a quelle contenute nella legge 136/2010, è il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9‐bis, L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010tracciabilità.

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Samples: www.unioncamereveneto.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Si dà e si prende atto tra le parti che a norma di quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. il contratto viene integrato con i seguenti obblighi: - Il Contraente/Compagnia Assicuratrice, consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010, Nell’ambito del presente appalto la ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge l. 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i136. - In particolare la Compagnia si obbliga a comunicare all’Istituto scolastico gli estremi identificativi del particolare, tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su apposito conto corrente (bancario o postale dedicato postale) dedicato, con l’indicazione espressa indicazione del CUP ……………………….. e CIG L’impresa si impegna a trasmettere alla stazione appaltante i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcon- traenti della fornitura alla quale sono legatifiliera delle imprese a qualsiasi titolo inte- ressate ai lavori, delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ex art. 3 comma 7 L. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010). - Il Contraente si obbliga altresìservizi e alle forniture, nei quali dovrà essere inserita, a pena di risoluzione nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub‐appalto e sub‐contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla richiamata normativa. - Il Contraente La stessa ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla prefettura competente della impegna, altresì, nel caso abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatoresubappaltato- re/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziariafinanzia- ria, a darne immediata comunicazione alla stazione appaltan- te e alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Perugia. - Ulteriore clausola di risoluzione, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 1456 del C.C., oltre a quelle contenute nella legge 136/2010, è il Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità traccia- bilità delle operazioni così come previsto ex artin argomento costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 3, numero 8)comma 9-bis, capoverso 9‐bis, L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in della legge n. 217/2010136/2010.

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Samples: Contratto D’appalto Per Lavori Di Fornitura E Posa in Opera Scale Mobili Nell’ambito Dell’intervento Di Rifunzionaliz Zazione Del Mercato Coperto

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Si dà e Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, si prende atto tra fa espresso riferimento a quanto disciplinato dall’art. 3 delle Legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, valgono le parti che seguenti disposizioni: Al presente contratto è stato assegnato il seguente CIG: 84956922D3. Il contraente assume l’obbligo di adempiere a norma di quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. il contratto viene integrato con i seguenti obblighi: - Il Contraente/Compagnia Assicuratrice, consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010, assume tutti gli obblighi DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO AREA TECNICO-MANUTENTIVA oneri di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artspecificatamente indicati nella Legge n. 136/2010. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. - In particolare la Compagnia si obbliga a comunicare all’Istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono legatiA tal fine, delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ex art. 3 comma 7 L. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010). - Il Contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente Iban n. XX00X0000000000000000000000 tenuto presso la Banca UNICREDIT, sul quale l’Amministrazione regionale accrediterà il corrispettivo previsto dal presente atto. Ai sensi del comma 7 dell’art. 3 menzionato, il contraente individua la persona delegata ad inserire negli eventuali contratti operare sul sopra indicato conto come di sub‐appalto e sub‐contratto la clausola di nullità assoluta per seguito elencato: xxx.xx , nata a ROMA il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, C.F. . - Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - Ulteriore clausola di risoluzione, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 1456 del C.C., oltre a quelle contenute nella legge 136/2010, è il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto costituisce causa di risoluzione del contratto, ex comma 9 bis del citato art. 3. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 8 dell’art. 3, numero 8)l'appaltatore, capoverso 9‐bis, L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e all’Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

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Samples: Accordo Quadro

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Si dà e si prende atto tra le parti che a norma di quanto previsto dalla L. 136/2010 Ai fini della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il contratto viene integrato con i seguenti obblighirelativa alla “tracciabilità dei flussi finanziari”, l’Aggiudicatario: - Il Contraente/Compagnia Assicuratrice• si assume, consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; • si impegna, in relazione all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. - In particolare la Compagnia si obbliga Legge suddetta, a comunicare all’Istituto scolastico fornire gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono legati, delle e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ex art. 3 comma 7 L. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010). - Il Contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub‐appalto e sub‐contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. - Il Contraente agire sul conto corrente de quo; • si impegna a dare immediata comunicazione alla prefettura competente Stazione appaltante di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge; • è consapevole che, l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere, verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) società Poste Italiane S.p.A. Qualora l’aggiudicatario non dovesse assolvere agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - Ulteriore clausola di risoluzione, in aggiunta a quanto previsto previsti dall’art. 1456 del C.C.3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, oltre a quelle contenute nella legge 136/2010il contratto si risolverà di diritto come previsto ai sensi dell’art. 8, comma 3, della medesima Legge. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito dall’ANAC per la procedura in oggetto è il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9‐bis, L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/20108132796392 e rilasciato attraverso il sistema SIMOG.

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Samples: Disciplinare E Condizioni Particolari Di Contratto

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Si dà e si prende atto tra le parti che a norma Al fine di quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. il contratto viene integrato con i seguenti obblighi: - Il Contraente/Compagnia Assicuratrice, consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010, assume tutti gli obblighi di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Aggiudicatario del presente accordo quadro si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. - In particolare la Compagnia si obbliga a comunicare all’Istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono legati136, delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ex art. 3 comma 7 L. 136/2010 delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificato dal D.L. n. 187/2010). - Il Contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub‐appalto e sub‐contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. - Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - Ulteriore clausola di risoluzione, in aggiunta a quanto previsto sostituito dall’art. 1456 7 del C.C.D.L. 12 novembre 2010 n. 187, oltre a quelle contenute convertito con modificazioni nella legge 136/201017 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, è comma 9–bis, della citata legge n.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così costituisce causa di risoluzione dell’A.Q. L'Aggiudicatario del presente A.Q., in relazione a ciascun Contratto Applicativo, si obbliga a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le transazioni relative al presente A.Q., siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., il presente contratto di A.Q. si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010 come previsto ex sostituito dall’art. 7 del D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni nella legge n.217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della legge n. 136/2010 l'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. L'Aggiudicatario, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, in relazione a ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione ai sensi del citato art. 3, numero 8), capoverso 9‐bis, L. comma 9 della legge n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi all’esecuzione dei singoli contratti applicativi conseguenti al presente A.Q. , sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificato dal dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187/2010 187, convertito in con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010, n. 217/2010217.

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Samples: Accordo Quadro Con Un Unico Operatore Economico Ex

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Si dà Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’appaltatore si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n.136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D.L.12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n.217 ed ulteriori smi. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto . L’appaltatore si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le transazioni relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il presente contratto si prende atto tra le parti che a norma intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art.3, comma8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D.L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010 e smi. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. il contratto viene integrato smi,l’appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i seguenti obblighi: - Il Contraente/Compagnia Assicuratricegli eventuali subappaltatori o subcontraenti, consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla suddetta L. n.136/2010. 3 L’appaltatore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia dell’inadempimento della legge propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi all’esecuzione del contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. - In particolare la Compagnia si obbliga a comunicare all’Istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono legati, delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ex art. 3 comma 7 L. 136/2010 così come modificato dal D.L. n. 187/2010). - Il Contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub‐appalto e sub‐contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. - Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - Ulteriore clausola di risoluzione, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 1456 7 del C.C.D.L. 12 novembre 2010 n.187, oltre a quelle contenute nella legge 136/2010, è il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9‐bis, convertito con modificazioni con L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/201017 dicembre 2010 n.217 e successive modificazioni ed integrazioni.

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Samples: www.comune.roma.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Si dà Ai sensi e si prende atto tra le parti che a norma di quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. il contratto viene integrato con i seguenti obblighi: - Il Contraente/Compagnia Assicuratriceper gli effetti dell'art.3, consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. - In particolare n.136 e successive modifiche, la Compagnia Ditta appaltatrice si obbliga impegna a comunicare all’Istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono legati, delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ex art. 3 comma 7 L. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010). - Il Contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub‐appalto e sub‐contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine di tracciabilità dei flussi finanziari. - Il Contraente La Ditta appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla prefettura competente stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell’inadempimento dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - Ulteriore clausola di risoluzioneAi sensi dell'art. 3, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 1456 del C.C.comma 9-bis della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, oltre a quelle contenute nella legge 136/2010, è il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto ex artcostituisce causa di risoluzione del contratto. 3A tal fine la Ditta appaltatrice comunica i dati relativi a: • gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato al presente contratto; • le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso; • ogni eventuale modifica successiva relativamente ai dati trasmessi -. La comunicazione dovrà avvenire entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, numero 8)nel caso di conti correnti già esistenti, capoverso 9‐bis, L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito dalla loro prima utilizzazione in legge n. 217/2010operazioni finanziarie connesse al presente contratto.

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Samples: www.asp-pergola.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Si dà e si prende atto tra le parti che a norma di quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. il contratto viene integrato con i seguenti obblighi: - Il Contraente/Compagnia Assicuratrice, consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010, L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i3. - In particolare la Compagnia si obbliga a comunicare all’Istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono legatiNei contratti stipulati, delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ex art. 3 comma 7 L. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010). - Il Contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto per l'esecuzione anche non esclusiva del presente contrattoappalto, ad inserire negli eventuali tra l'appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti e nei contratti di sub‐appalto tra subappaltatori e sub‐contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla succitata legge. - Il Contraente L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura competente – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste - della notizia dell’inadempimento di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - Ulteriore clausola di risoluzioneI pagamenti dovranno essere effettuati, in aggiunta a quanto previsto dall’artcon modalità tracciabili ai sensi dell'art. 1456 del C.C., oltre a quelle contenute nella legge 3 della L. n. 136/2010, è il utilizzando i conti correnti che l'appaltatore ha indicato come conti correnti dedicati in relazione all'appalto in oggetto indicando altresì i soggetti delegati ad operare sui suddetti conti correnti dedicati. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto ex artfinanziarie relative al presente appalto costituisce causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, numero 8)comma 9 bis, capoverso 9‐bis, della L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito e successive modificazioni. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in legge n. 217/2010.relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG):

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Samples: Contratto D’appalto

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Si dà e L’Appaltatore si prende atto tra le parti che impegna a norma rispettare, a pena di quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. il contratto viene integrato con i seguenti obblighi: - Il Contraente/Compagnia Assicuratricenullità del presente contratto, consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.iL. 13/8/2010 n.136. - In particolare la Compagnia L’Appaltatore si obbliga a comunicare all’Istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato ad inserire nei contratti con l’indicazione della fornitura alla quale sono legati, delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ex art. 3 comma 7 L. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010). - Il Contraente si obbliga altresìi propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub‐appalto e sub‐contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli del contratto di subappalto o del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui all’art. - Il Contraente 3 della L. 136/2010. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio LaMMA ed alla prefettura competente Prefettura di Firenze della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - Ulteriore clausola Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG 8320114745. Nel documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, che si allega al presente contratto quale “Allegato C” sono riportati i numeri di risoluzione, conto corrente bancari/postali dedicati anche in aggiunta a quanto previsto dall’art. 1456 del C.C., oltre a quelle contenute nella legge 136/2010, è il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come previsto ex artcomunicati dall’Appaltatore. 3, numero 8), capoverso 9‐bis, L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010L’Appaltatore è tenuto a comunicare al Consorzio LaMMA eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

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Samples: www.lamma.rete.toscana.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Si dà e L’appaltatore si prende atto tra le parti che a norma di quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. il contratto viene integrato con i seguenti obblighi: - Il Contraente/Compagnia Assicuratrice, consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010, assume tutti gli obblighi di l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 s.m.ie successive modifiche, pena la nullità assoluta del contratto. - In particolare la Compagnia Il conto corrente di cui al comma 7 dell’articolo 15 è dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’articolo 3 della legge 136/2010 e s. m. i. L’appaltatore si obbliga a comunicare all’Istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono legati, delle le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi (ex art. 3 trasmessi, nei termini di cui all’articolo 3, comma 7 L. 7, legge 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010). - Il Contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub‐appalto e sub‐contratto s. m. i.. Qualora la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. - Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla prefettura competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - Ulteriore clausola di risoluzione, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 1456 del C.C., oltre a quelle contenute nella legge 136/2010, è il mancato utilizzo transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come tracciabilità, il presente Capitolato è risolto di diritto, secondo quanto previsto ex art. dall’articolo 3, numero 8)comma 9 bis, capoverso 9‐bisdella legge 136/2010 e s. m. i.. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, L. n. a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in e s. m. i.. L’appaltatore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura. Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto, ex articolo 118 D. Lgs. 163/2006 e s. m. i., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 217/2010.136/2010 e s. m. i.. Con riferimento ai subcontratti, l’appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge sopracitata. E’ facoltà del Comune richiedere copia del contratto tra l’appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 136/2006 e s. m. i..

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Samples: www.comune.rimini.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. Si dà e L'Aggiudicatario, con l'esecuzione del contratto, si prende atto tra le parti che impegna a norma di quanto previsto dalla L. 136/2010 e s.m.i. il contratto viene integrato con i seguenti obblighi: - Il Contraente/Compagnia Assicuratrice, consapevoli delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. n.136/2010, assume rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 2010, n. 136 s.m.i. - In particolare la Compagnia si obbliga a comunicare all’Istituto scolastico gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della fornitura alla quale sono legati136, delle generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi (ex art. 3 comma 7 L. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010). - Il Contraente si obbliga altresì, a pena di risoluzione di diritto del presente contratto, ad inserire negli eventuali contratti di sub‐appalto e sub‐contratto la clausola di nullità assoluta per il mancato rispetto degli obblighi di sulla tracciabilità dei flussi finanziari. - Il Contraente si impegna L’Aggiudicatario dovrà prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, i sub-fornitori e i sub-contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. In assenza di dette clausole i contratti di subappalto non saranno autorizzati dall’Ente Aggiudicatore. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-appaltatore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Aggiudicatario s’impegna a dare immediata comunicazione alla prefettura competente comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto. L’Aggiudicatario è tenuto a risolvere i contratti di subappalto e sub-fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione all’Ente Aggiudicatore e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. - Ulteriore clausola La violazione degli obblighi di risoluzione, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 1456 del C.C., oltre a quelle contenute nella tracciabilità previsti dalla legge 136/2010, è il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto ex art. 3, numero 8), capoverso 9‐bis, L. n. 136/2010 come modificato e dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge n. 217/2010presente Capitolato comporta la risoluzione del contratto.

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Samples: Bando Di Gara