Trasportatore Clausole campione

Trasportatore. Il Trasportatore provvede: ⮚ all’odorizzazione del gas ai Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete Gas per i quali l’Utente abbia dichiarato la categoria d’uso di cui al TISG descritta al Capitolo 3, paragrafo 3.11, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3.11.1; ⮚ alla realizzazione (o adeguamento) e alla gestione dell’impianto di odorizzazione nel rispetto delle condizioni di cui al presente Codice di Rete; ⮚ alla pubblicazione e all’aggiornamento delle informazioni pervenute dall’Utente circa la categoria d’uso di cui al TISG per ciascun Punto di Riconsegna, ⮚ alla pubblicazione dei Punti oggetto del Piano di adeguamento di cui alla RQTG in esito alle attività previste dalla medesima deliberazione; ⮚ alla pubblicazione delle soluzioni tecnico/applicative adottate per l’odorizzazione del gas ai Punti di Riconsegna, ai sensi della RQTG. Il Trasportatore non risponde, anche nei confronti di soggetti terzi, della veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni funzionali all’odorizzazione al Punto di Riconsegna presso il Cliente Finale. Il Trasportatore non assicura il servizio di odorizzazione in tutti i casi di: ⮚ mancato accesso in sicurezza all'impianto di odorizzazione per il proprio personale e/o per i soggetti incaricati dal Trasportatore stesso; ⮚ danneggiamento da parte di terzi di apparati e strumentazione funzionale alla rilevazione dei dati di odorizzazione del Trasportatore; ⮚ impianti presenti nella titolarità del Cliente Finale ritenuti non idonei da Snam Rete Gas ai fini del servizio di odorizzazione. In tal casi il Trasportatore effettuerà le opportune segnalazioni all’Autorità per i seguiti di competenza nonché procederà ad avviare le procedure per la chiusura del Punto di Riconsegna ai sensi del Capitolo 6. Resta fermo che in tali casi Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità per eventuali effetti o danni nei confronti dell’Utente o di terzi derivanti dalla mancata prestazione dei servizi. Il Trasportatore non effettua il servizio di odorizzazione del gas ai Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete Gas per i quali l’Utente non abbia comunicato alcuna categoria d’uso di cui al TISG ai sensi della delibera 250/2015/R/gas, secondo quanto previsto al precedente Capitolo 3. Il Trasportatore procederà in ogni caso a segnalare tali Punti di Riconsegna all’Autorità. Resta fermo che Snam Rete Gas non assume ...
Trasportatore. 1.2.2.1 Nell'ambito del 1.1, se del caso, il trasportatore, deve in particolare: a) verificare che le merci pericolose da trasportare siano autorizzate al trasporto conformemente all'ADR; b) assicurarsi che la documentazione prescritta si trovi a bordo dell'unità di trasporto; c) assicurarsi visivamente che i veicoli e il carico non presentino difetti manifesti, perdite o fessure, mancanze di equipaggiamenti, ecc.; d) assicurarsi che la data della prossima prova per i veicoli cisterna, veicoli-batteria, cisterne fisse, cisterne smontabili, CGEM, cisterne mobili e contenitori-cisterna non sia stata superata; e) verificare che i veicoli non siano sovraccaricati; f) assicurarsi che siano apposte le etichette e le segnalazioni prescritte per i veicoli; g) assicurarsi che gli equipaggiamenti prescritti nelle consegne scritte per il conducente si trovino a bordo del veicolo. Ciò deve essere fatto, se del caso, sulla base dei documenti di trasporto e dei documenti d'accompagnamento, mediante un esame visivo del veicolo o dei contenitori e, se del caso, del carico. 1.2.2.2 Il trasportatore può tuttavia, nel caso del 1.2.2.1 a), b), e) ed f), confidare sulle informazioni e sui dati che gli sono stati messi a disposizione dagli altri operatori. 1.2.2.3 Se il trasportatore constata, secondo 1.2.2.1, un'infrazione alle disposizioni dell'ADR non deve inoltrare la spedizione fino alla sua messa in conformità. 1.2.2.4 Se durante il trasporto è constatata un'infrazione che potrebbe compromettere la sicurezza del trasporto, la spedizione deve essere fermata il più presto possibile, tenuto conto dei requisiti di sicurezza legati alla circolazione e all'arresto della spedizione, come pure alla sicurezza della popolazione. Il trasporto potrà essere ripreso soltanto dopo la messa in conformità della spedizione. La/le autorità competenti interessate per il resto del percorso possono concedere un'autorizzazione per il proseguimento del trasporto. Se la richiesta conformità non può essere ristabilita o se non è stata concessa un'autorizzazione per il resto del percorso, la/le autorità competenti assicureranno al trasportatore l'assistenza amministrativa necessaria. Ciò vale anche nel caso in cui il trasportatore faccia presente a queste autorità che non gli è stato segnalato dallo speditore il carattere pericoloso delle merci presentate al trasporto e che egli vorrebbe, in virtù del diritto applicabile in particolare al contratto di trasporto, scaricarle, distruggerle o renderle ...
Trasportatore. Smaltitore finale

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  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • Oneri a carico dell’appaltatore 1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio; e) le vie di accesso al cantiere; f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.