Accesso al mercato. 1. I servizi occasionali definiti all’articolo 1, punto 2.1 dell’allegato 7 sono esentati da qualsiasi autorizzazione.
2. I servizi regolari specializzati, definiti all’articolo 1, punto 1.2 dell’allegato 7 sono esentati da qualsiasi autorizzazione purché siano regolati, nel territorio della Comunità, da un contratto stipulato fra l’organizzatore ed il trasportatore.
3. Sono altresì esentati da qualsiasi autorizzazione gli spostamenti dei veicoli a vuoto relativi ai servizi di trasporto di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. I servizi regolari sono soggetti ad autorizzazione conformemente agli articoli 2 e seguenti dell’allegato 7.
5. I servizi regolari specializzati non regolati da un contratto stipulato fra l’orga- nizzatore ed il trasportatore sono soggetti ad autorizzazione nel territorio della Comunità conformemente agli articoli 2 e seguenti dell’allegato 7. In Svizzera tali servizi sono esentati da qualsiasi autorizzazione.
6. I trasporti su strada effettuati per conto proprio, di cui all’articolo 1, punto 3 del- l’allegato 7, sono esentati da autorizzazione e sono soggetti, nel territorio della Comunità, ad un regime di attestazione.
Accesso al mercato. Si applica l’articolo XVI del GATS42, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.
Accesso al mercato. Trasporti su strada di merci e viaggiatori Il candidato deve in particolare: - conoscere la normativa per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all’organizzazione ufficiale della professione, all’accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli ed alle sanzioni; - conoscere la normativa relativa alla costituzione di un’impresa di trasporti su strada; - conoscere i vari documenti necessari per l’effettuazione dei servizi di trasporti su strada ed essere in grado di procedere alla verifica della presenza, sia all’interno dell’impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l’autoveicolo, il conducente, la merce o i bagagli; Trasporti su strada di merci - conoscere le norme relative all’organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, agli uffici noli ed alla logistica; - conoscere le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione.
Accesso al mercato. 1. Le concessioni in materia di accesso al mercato contenute negli Elenchi riguar- dano consolidamenti e riduzioni delle tariffe, nonché altri impegni in materia di accesso al mercato ivi specificati.
2. I Membri non mantengono, adottano, né ripristinano nessuna misura del tipo di quelle di cui sia stata disposta la trasformazione in dazi doganali ordinari27, salvo diversa disposizione dell’articolo 5 e dell’allegato 5.
Accesso al mercato. L'accordo agricolo si propone di migliorare l'accesso ai mercati imponendo: — la trasformazione di tutte le misure protezionistiche alle frontiere in dazi doganali (equivalenti tariffari) soggetti a una riduzione progressiva (del 36% in 6 anni, tra il 1995 e il 2000, rispetto al periodo di riferimento 1986-1988 per i paesi sviluppati; del 24% per i paesi in via di sviluppo); — impegni di «accesso minimo» per i prodotti specifici che non sono oggetto di tariffazione attraverso l'apertura ai paesi terzi di contingenti tariffari (che alla fine del 2000 rappresentavano per ciascun gruppo di prodotti il 5% del consumo del periodo di base 1986-1988); — il mantenimento delle concessioni tariffarie all'importazione almeno al livello registrato nel periodo 1986-1988 (cosiddetto accesso corrente); l'introduzione di una clausola di salvaguardia speciale da attivare in caso di superamento del volume delle importazioni rispetto a un massimale stabilito o in caso di diminuzione dei prezzi delle importazioni al di sotto di una determinata soglia. Inoltre, le disposizioni dell'accordo agricolo sono integrate dall'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio, nonché da piani di supporto tecnico.
Accesso al mercato. Gli impegni dell'UE nell'ambito dei dazi consolidati riguardavano 1 764 linee tariffarie. La media del dazio doganale consolidato per i prodotti agroalimentari, pari al 26% all'inizio del periodo di attuazione, non superava il 17% alla fine di detto periodo. L'Unione europea applica del resto dazi nulli o minimi a 775 linee delle 1 764 totali. Solo l'8% delle linee tariffarie è soggetto a un dazio doganale superiore al 50%. Questi picchi tariffari riguardano i prodotti lattiero-caseari, la carne bovina, i cereali e i prodotti a base di cereali nonché lo zucchero e gli edulcoranti. Per quanto concerne i contingenti tariffari, l'UE ha istituito, nel complesso, 87 quote (37 di «accesso minimo» e 44 di «accesso corrente»). Nel 2014, il 71% circa del totale delle importazioni agroalimentari sono entrate nell'Unione a dazio zero per un valore di 72 miliardi di EUR.
Accesso al mercato. Si applica l’articolo XVI del GATS47, che è inserito nel presente capitolo e ne divie- ne parte integrante.
Accesso al mercato. 1. Possono accedere al mercato, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento approvato con D.C.C. n.8 del 30/03/2009 e dal presente regolamento di vendita, gli imprenditori agricoli che: - conducano un’azienda agricola nel territorio della Regione Lombardia; - pongano direttamente in vendita prodotti agricoli provenienti in prevalenza dalla propria azienda agricola; - siano in possesso dei requisiti previsti dall’art.4., comma 6 del D.Lgs. 18 Maggio 2001 n.228; - pongano in vendita prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice. Previa autorizzazione del Comune di Valmadrera, possono accedere al mercato anche operatori non agricoli la cui attività di vendita persegua finalità solidaristiche e di aiuto di produttori agricoli di Paesi in via di sviluppo (commercio equo-solidale).
2. Le imprese agricole interessate a porre in vendita i propri prodotti nel mercato devono presentare domanda scritta su apposito modello predisposto dal Comune, rendendo note le generalità, la sede aziendale, la consistenza aziendale, i prodotti disponibili e quelli che intendono porre in vendita al mercato, compresi quelli di provenienza extra aziendale, nonché ogni altra notizia ritenuta utile dal soggetto gestore finalizzata alla migliore gestione del mercato.
3. L’azienda assegnataria dello spazio vendita provvede a trasmettere al Comune di Valmadrera, la documentazione prevista per l’avvio della vendita diretta.
4. L’assegnazione degli stand alle imprese agricole richiedenti è effettuata dal Comune, seguendo la graduatoria stilata da una commissione tecnica composta da soggetti appartenenti ad Enti pubblici e/o sistemi associativi di settore, esaminatrice delle domande presentate, previo avviso pubblico, redatto in conformità ai criteri previsti dal Regolamento approvato con D.C.C. n.8 del 30/03/2009 nonché del presente Regolamento.
Accesso al mercato. Il candidato deve conoscere in particolare:
a) le normative professionali che disciplinano i trasporti su strada, la locazione di autoveicoli industriali e il subappalto, in particolare le norme relative all'organizzazione ufficiale dell'attività, all'accesso all'attività, alle autorizzazioni per le operazioni di trasporto su strada, alle ispezioni e alle sanzioni;
b) la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada;
c) i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporto su strada e per procedere alle verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l'autoveicolo, il conducente, la merce e i bagagli;
d) le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, alla movimentazione delle merci e alla logistica; e
e) le formalità alla frontiera, la funzione e la portata dei documenti T e dei carnet TIR nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dal loro utilizzo.
Accesso al mercato. 1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la fornitura transfrontaliera di servizi, ciascuna delle Parti concede ai servizi e ai fornitori di servizi dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto secondo le modalità, le limitazioni e le condizioni convenute e specificate negli impegni specifici di cui all'allegato 7-A.
2. Nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le Parti si astengono dall'adottare o dal mantenere in vigore – a livello regionale o per l'intero territorio – le seguenti misure, salvo diversa disposizione dell'allegato7-A:
a) limitazioni del numero dei fornitori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o di obbligo di un esame delle necessità economiche;9
b) limitazioni del valore complessivo delle operazioni o degli attivi sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di un esame delle necessità economiche;
c) limitazioni del numero complessivo delle operazioni o della quantità totale di servizi prodotti espresse in termini di unità numeriche determinate, sotto forma di contingenti o di obbligo di un esame delle necessità economiche10.