Accesso al mercato Clausole campione

Accesso al mercato. Si applica l’articolo XVI del GATS42, che è inserito nel presente Accordo e ne diviene parte integrante.
Accesso al mercato. 1. I servizi occasionali definiti all’articolo 1, punto 2.1 dell’allegato 7 sono esentati da qualsiasi autorizzazione. 2. I servizi regolari specializzati, definiti all’articolo 1, punto 1.2 dell’allegato 7 sono esentati da qualsiasi autorizzazione purché siano regolati, nel territorio della Comunità, da un contratto stipulato fra l’organizzatore ed il trasportatore. 3. Sono altresì esentati da qualsiasi autorizzazione gli spostamenti dei veicoli a vuoto relativi ai servizi di trasporto di cui ai paragrafi 1 e 2. 4. I servizi regolari sono soggetti ad autorizzazione conformemente agli articoli 2 e seguenti dell’allegato 7. 5. I servizi regolari specializzati non regolati da un contratto stipulato fra l’orga- nizzatore ed il trasportatore sono soggetti ad autorizzazione nel territorio della Comunità conformemente agli articoli 2 e seguenti dell’allegato 7. In Svizzera tali servizi sono esentati da qualsiasi autorizzazione. 6. I trasporti su strada effettuati per conto proprio, di cui all’articolo 1, punto 3 del- l’allegato 7, sono esentati da autorizzazione e sono soggetti, nel territorio della Comunità, ad un regime di attestazione.
Accesso al mercato. In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere, in particolare: 1) le normative professionali per le categorie dei trasporti su strada per conto di terzi, per la locazione di autoveicoli industriali e per il subappalto, in particolare le norme relative all’organizzazione ufficiale della professione, all’accesso alla professione, alle autorizzazioni per i trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli e alle sanzioni; 2) la normativa relativa alla costituzione di un’impresa di trasporti su strada; 3) i vari documenti necessari per l’effettuazione dei servizi di trasporto su strada e per procedere alle verifiche della presenza, sia all’interno dell’impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti conformi relativi a ciascun trasporto effettuato, in particolare quelli concernenti l’autoveicolo, il conducente, la merce e i bagagli; in relazione al trasporto su strada di merci: 4) le norme relative all’organizzazione del mercato dei trasporti su strada di merci, alla movimentazione delle merci e alla logistica; 5) le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione; in relazione al trasporto su strada di persone: 6) le norme relative all’organizzazione del mercato dei trasporti su strada di persone; 7) le norme relative all’istituzione di servizi di trasporto e l’elaborazione di programmi di trasporto.
Accesso al mercato. 1. Le concessioni in materia di accesso al mercato contenute negli Elenchi riguar- dano consolidamenti e riduzioni delle tariffe, nonché altri impegni in materia di accesso al mercato ivi specificati. 2. I Membri non mantengono, adottano, né ripristinano nessuna misura del tipo di quelle di cui sia stata disposta la trasformazione in dazi doganali ordinari27, salvo diversa disposizione dell’articolo 5 e dell’allegato 5.
Accesso al mercato. Gli impegni dell'UE nell'ambito dei dazi consolidati riguardavano 1 764 linee tariffarie. La media del dazio doganale consolidato per i prodotti agroalimentari, pari al 26% all'inizio del periodo di attuazione, non superava il 17% alla fine di detto periodo. L'Unione europea applica del resto dazi nulli o minimi a 775 linee delle 1 764 totali e solo l'8% delle linee tariffarie è soggetto a un dazio doganale superiore al 50%. Questi picchi tariffari riguardano i prodotti lattiero-caseari, la carne bovina, i cereali e i prodotti a base di cereali nonché lo zucchero e gli edulcoranti. Per quanto concerne i contingenti tariffari, l'UE ha istituito, nel complesso, 87 quote (37 di «accesso minimo» e 44 di «accesso corrente»). Nel 2014, il 71% circa del totale delle importazioni agroalimentari sono entrate nell'Unione a dazio zero per un valore di 72 miliardi di EUR.
Accesso al mercato. L'AA si propone di migliorare l'accesso ai mercati imponendo: — la trasformazione di tutte le misure protezionistiche alle frontiere in dazi doganali (equivalenti tariffari) soggetti a una riduzione progressiva (del 36% in 6 anni, tra il 1995 e il 2000, rispetto al periodo di riferimento 1986-1988 per i paesi sviluppati; del 24% per i paesi in via di sviluppo); — impegni di «accesso minimo» per i prodotti specifici che non sono oggetto di tariffazione attraverso l'apertura ai paesi terzi di contingenti tariffari (che alla fine del 2000 rappresentavano per ciascun gruppo di prodotti il 5% del consumo del periodo di base 1986-1988); — il mantenimento delle concessioni tariffarie all'importazione almeno al livello registrato nel periodo 1986-1988 (cosiddetto accesso corrente); l'introduzione di una clausola di salvaguardia speciale da attivare in caso di superamento del volume delle importazioni rispetto a un massimale stabilito o in caso di diminuzione dei prezzi delle importazioni al di sotto di una determinata soglia.
Accesso al mercato. 1. Ciascuna Parte accetta sul proprio mercato come conformi alle proprie prescrizioni tecniche interne o alle proprie procedure di valutazione della conformità i prodotti contemplati dal presente allegato, che siano oggetto di un certificato di omologazione UNECE valido, senza imporre ulteriori prescrizioni relative a prove o marcature volte a verificare o attestare la conformità alle prescrizioni nei settori disciplinati dai pertinenti regolamenti UNECE. 2. Alle parti e agli accessori di cui all'articolo 1 (Disposizioni generali), paragrafo 1, lettere a) e b), si applicano le seguenti norme: a) al momento dell'importazione, le parti e gli accessori devono essere accompagnati dai pertinenti certificati di omologazione UNECE. La Parte importatrice si adopera per accettare un marchio di omologazione UNECE valido affisso su tali parti ed accessori come prova sufficiente dell'esistenza di un certificato di omologazione UNECE valido.- b) Una volta divenuto parte contraente dell'accordo UNECE del 1958, il Vietnam accetta, conformemente ai principi e alle procedure di cui all'accordo UNECE del 1958, un marchio di omologazione UNECE valido affisso su una parte o un accessorio contemplato dal presente allegato come prova sufficiente dell'esistenza di un certificato di omologazione UNECE valido, qualora tale marchio di omologazione UNECE sia esplicitamente previsto dai pertinenti regolamenti UNECE che entrambe le Parti sono tenute ad applicare. c) Una volta che il Vietnam è divenuto parte contraente dell'accordo UNECE del 1958, l'Unione accetta, per quanto concerne parti ed accessori, un'omologazione UNECE valida, rilasciata da un'autorità di omologazione vietnamita in conformità ai diritti e agli obblighi previsti dall'accordo UNECE del 1958. 3. Ai veicoli a motore completi della categoria UNECE M11 di cui all'articolo 1 (Disposizioni generali), paragrafo 1, lettera a), si applicano le norme descritte di seguito. a) Il Vietnam accetta sul proprio mercato come conformi ai propri regolamenti tecnici interni, senza imporre ulteriori prescrizioni relative a prove, i veicoli completi appartenenti a tale categoria per i quali un'autorità di omologazione dell'Unione ha rilasciato un certificato UNECE valido di omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo in conformità ai principi e alle procedure di cui all'accordo UNECE del 1958. Il tipo di veicolo importato per la prima volta in Vietnam è accompagnato dal certificato UNECE valido di omologazione internazion...
Accesso al mercato. 1. I servizi occasionali definiti all’articolo 1, punto 2.1 Le disposizioni dell’allegato 6, II, punti 3 e 4 dell’Accordo del 1992 non saranno più applicabili a decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo.
Accesso al mercato. 1. Le concessioni per l'accesso al mercato contenute nei Prospetti si riferiscono a tariffe vincolanti, riduzioni tariffarie e ad altri impegni di accesso al mercato come là specificato. 2. I paesi Membri non manterranno, né introdurranno o rifaranno uso di alcuna misura del tipo di quelle che è stato reso obbligatorio convertire in dazi doganali ordinari1, a meno che non sia diversamente previsto da quanto specificato all’Articolo 5 e nell’Allegato 5.
Accesso al mercato. 1. L’obbligo di riconoscimento reciproco incombente a ciascuna Parte ai sensi di un allegato settoriale del presente Accordo è soggetto alla condizione che l’altra Parte: a) permetta l’accesso al proprio mercato a prodotti soggetti alle procedure di valutazione della conformità per i quali si possa dimostrare la conformità ai requisiti tecnici applicabili; e b) tenga in attività autorità giuridiche e regolamentari in grado di dare attua- zione alle disposizioni del presente Accordo. 2. Qualora una Parte introduca nuove o ulteriori procedure di valutazione della conformità che interessano un settore coperto da un allegato settoriale, il comitato misto, salvo diversa decisione delle Parti, accoglie tali procedure tra le disposizioni del presente Accordo e del pertinente allegato settoriale. 3. Qualora, all’attuazione di tali nuove o ulteriori procedure, gli organismi di valu- tazione della conformità designati dall’altra Parte al fine di applicare tali requisiti non siano stati riconosciuti dalla Parte che ha introdotto tali requisiti, l’altra Parte può sospendere i propri obblighi per quanto concerne l’allegato settoriale in que- stione.