Trattamento di integrazione salariale Clausole campione

Trattamento di integrazione salariale. I lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 726/1984, contratti di solidarietà interna hanno diritto alla concessione del trattamento di integrazione salariale. Per l'erogazione del premio di occupazione, si rinvia alla nota illustrativa Cassa integrazione guadagni straordinaria. A seguito del D.P.R. n. 218/2000 - recante il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di concessione del trattamento C.i.g.s. e di solidarietà - l'istanza intesa ad ottenere il trattamento di integrazione salariale va presentata o trasmessa, dal 19 agosto 2000 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 218), alla Divisione IV della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e I.O. del Ministero del lavoro. A decorrere dal 1º febbraio 2010, le domande per i contratti di solidarietà ex art. 1 del D.L. n. 726/1984 (insieme alle richieste di ammissione alla C.i.g.s.) devono essere inviate esclusivamente per via telematica, utilizzando il sistema informatico on-line, denominato CIGSonline, disponibile sul sito del Ministero del lavoro, che sostituisce la presentazione cartacea tramite il modello CIGS/SOLID-1 (ML circ. n. 39/2009; v. anche INPS determinazione n. 277/2011; INPS circ. n. 110/2011). Per l'accesso al sistema informatico è richiesto il possesso della firma digitale o di utenza e password rilasciata dal Ministero del lavoro. La presentazione delle istanze di C.i.g.s. da parte di soggetti diversi dal responsabile aziendale necessita di apposita delega, da allegare in formato digitale, insieme alla copia di un documento valido del delegante, all'istanza medesima (ML circ. n. 9/2010). La domanda on-line si compone di due parti: - la prima parte, il c.d. modulo "domanda di trattamento", contiene una informativa di carattere generale relativa all'azienda; - la seconda parte contiene, invece, il modulo "scheda", specifico per ciascuna causale di intervento (crisi aziendale, riorganizzazione, ristrutturazione aziendale, procedura concorsuale, contratto di solidarietà ex art. 1, legge n. 863/1984, ecc.), che deve essere prelevato utilizzando il pulsante "Scarica modulo", della riga relativa alla scheda che si deve utilizzare, salvato sul proprio computer, compilato e nuovamente allegato con il pulsante "Allega" (dalla medesima riga dal quale si è prelevato). Nella sezione "Altri Allegati inseriti" è possibile inserire documenti scansionati, quali, per esempio, accordi sindacali e verbali di esame congiunto ad esclu...
Trattamento di integrazione salariale. Al fine di compensare nella denuncia contributiva gli importi anticipati a titolo di C.i.g.s. per contratti di solidarietà, il datore di lavoro, come indicato dall'INPS nel messaggio n. 8097/2010, deve valorizzare nel flusso UniEmens individuale l'elemento «CausaleCongCIGS» per mezzo dei seguenti codici: - G603 per esporre l'importo erogato al lavoratore a carico della C.i.g.s. pari al 60% della retribuzione persa, al netto del contributo del 5,84%; - G705 per esporre la maggiorazione del 20% della retribuzione persa, prevista in via sperimentale per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 dall'art. 1, comma 6 del D.L. n. 78/2009, dall'art. 1, comma 33, L. n. 220/2010 e dall'art. 33, comma 24, L. n. 183/2011; - G704 per esporre gli arretrati della maggiorazione del 20% riferiti all'anno 2010; - G703 per esporre gli arretrati della maggiorazione del 20% riferiti all'anno 2009; - G604 per esporre la maggiorazione del 10% prevista dal D.L. n. 510/1996, ove spettante. L'importo da compensare viene indicato per mezzo dell'elemento «ImportoCongCIGS» Per completezza di informazione, l'INPS richiede di valorizzare anche i seguenti elementi:
Trattamento di integrazione salariale. Per esporre nella denuncia UNIEMENS le informazioni relative al conguaglio dell’integrazione salariale a carico dell’Inps, le aziende dovranno utilizzare le seguenti causali: ➢ G603 per esporre l’indennità pari al 60% della retribuzione (<Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale> elemento<CIGSACredAltre>); ➢ G705 per esporre la maggiorazione del 20% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all’anno 2010; Nell’elemento <CIGSDatiStat> dovrà essere evidenziato il codice statistico GF00 dando indicazione del numero di ore conguagliate (<CausaleStatCIGS> e <NumOreStatCIGS>) e dell’imponibile sul quale è stata calcolata la prestazione (<ImponibileStatCIGS>). Nell’elemento <OreCongCIGS> vanno indicati il numero di autorizzazione e le ore conguagliate nel mese.
Trattamento di integrazione salariale. Spetta secondo i principi generali in vigore per i lavoratori dipendenti119. In particolare, l’integrazione salariale deve essere commisurata alla perdita effettiva di guadagno e quindi in 117 A modifica di quanto contenuto nella circolare INPS n. 82/1993. 118 Per l’indennizzabilità dei periodi di sospensione dal lavoro a tempo parziale di tipo verticale cfr. circolare INPS n. 198 del 13/7/1995. misura corrispondente alla differenza tra l’orario di lavoro che il lavoratore a tempo parziale avrebbe dovuto osservare nel periodo oggetto della richiesta d’intervento e quello ridotto o le zero ore dipendenti dalla causale integrabile. Inoltre l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale va applicato anche ai lavoratori part time, rapportando il relativo importo all’orario del part time. Occorre cioè verificare che l’importo orario che si ottiene dividendo la retribuzione di riferimento del lavoratore part time per il numero delle ore ridotte, sia pari o superiore all’importo che si ottiene dividendo 1797,31120 per il numero mensile delle ore previste per i lavoratori a tempo pieno della categoria di appartenenza. In caso affermativo si applica il tetto più elevato e l’importo orario previsto per i lavoratori a tempo pieno va moltiplicato per il numero delle ore autorizzate, in caso contrario si effettua la stessa operazione utilizzando però il massimale più basso121. 119 INPS, circolari n. 93 del 20/4/1984, punto 6 e n. 155 del 19/5/1994, punto 4, per il calcolo delle integrazioni salariali dovute e il riferimento al tetto massimo. 120 Livello di retribuzione mensile, per il 2006, al di sopra del quale si applica l’importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale più elevato.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

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  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: