Validità dell’Accordo di programma Clausole campione

Validità dell’Accordo di programma. Art. 22 – Allegati all’Accordo di programma Indice Allegati all’Accordo di programma Allegati
Validità dell’Accordo di programma. Il presente Accordo Territoriale ha validità fino alla scadenza dell’Accordo di Programma metropolitano e potrà essere integrato e/o modificato per adeguarsi a nuove disposizioni legislative attraverso la verifica e l’aggiornamento legislativo. I criteri generali dell’Accordo costituiscono punto di riferimento per ogni eventuale successivo singolo e specifico Accordo o Intesa tra gli Enti firmatari stessi.
Validità dell’Accordo di programma. Il presente Accordo ha validità quinquennale e potrà essere integrato e/o modificato per adeguarsi a nuove disposizioni legislative attraverso la verifica e l’aggiornamento legislativo, come previsto all’art.5.2 del presente Accordo. I criteri generali dell’Accordo costituiscono punto di riferimento per ogni eventuale singolo e specifico accordo o intesa tra gli Enti firmatari stessi.
Validità dell’Accordo di programma. Il presente Accordo di Programma è approvato con Decreto del Presidente della Giunta Re- gionale Toscana e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’art. 34ter della L.R. Toscana n. 40/2009 e ss.mm.ii.. L’Accordo di Programma comincia a produrre i suoi effetti dal giorno della pubblicazione e a quella data fanno riferimento i tempi previsti per i diversi adempimenti. Il Presidente – Xxxxxx Xxxxx Il Presidente – Xxxxx Xxx Xxxxx Il SindacoXxxx Xxxxxxxx Il Direttore GeneraleXxxxxxx Xxxxxx Il Soprintendente – Xxxxxx Xxxxx
Validità dell’Accordo di programma. Il presente Accordo di Programma Provinciale ha validità quinquennale e potrà esse- re integrato e/o modificato per adeguarsi a nuove disposizioni legislative attraver- so la verifica e l’aggiornamento legislativo, come previsto all’art.5.2 del presente Accordo. I criteri generali dell’Accordo costituiscono punto di riferimento per ogni eventua- le singolo e specifico accordo o intesa tra gli Enti firmatari stessi. L’Accordo Territoriale ha la stessa durata e validità dell’Accordo di Programma Provinciale e potrà essere modificato, negli aspetti riconosciuti come non sostan- ziali, per adeguamento a nuove leggi o ad eventuali modifiche dell’accordo Provinciale stesso. Modifiche di aspetti ritenuti sostanziali, coerenti con le disposizioni di legge e con l’Accordo di Programma Provinciale, possono essere concordate tra le parti attraverso appositi incontri (vedi art. 6.2) Al fine di garantire la realizzazione di quanto indicato nell’accordo territoriale, il grup- po di lavoro propone di effettuare nel corso di ogni anno scolastico almeno un incon- tro per monitorare la qualità degli interventi di integrazione scolastica sul territorio. Sarà inoltre cura del Gruppo di lavoro promuovere, in collaborazione con il Piano Socio Sanitario Pianura Est, la diffusione dell’Accordo Territoriale da parte di tutti i soggetti coinvolti (vedi art. 5.1). Al fine di offrire alle famiglie strumenti di conoscenza di interventi ed attività tesi all’integrazione extra scolastica, si rimanda al Piano Socio Sanitario del Distretto Pianura Est la predisposizione di una“mappatura” delle Istituzioni/Associazioni pub- bliche e private (educative, culturali, sportive e del tempo libero) che sul territorio offrono servizi e attività rivolti anche a bambini e adolescenti con disabilità.
Validità dell’Accordo di programma. Il presente Accordo di Programma Provinciale, con validità quinquennale, potrà essere integrato e/o modificato per adeguarsi a nuove disposizioni legislative, attraverso la convocazione della Conferenza dei Servizi dei soggetti firmatari dell’Accordo Provinciale. I criteri generali dell’Accordo Provinciale costituiscono punto di riferimento per ogni eventuale singolo, specifico accordo o intesa tra gli Enti firmatari stessi. Azienda USL di Bologna Comuni di: Argelato Baricella Bentivoglio Budrio Castello d’Argile Castel Maggiore Castenaso Crevalcore Galliera Granarolo dell’Emilia Malalbergo Minerbio Molinella Pieve di Cento Sala Bolognese S. Giorgio di Piano
Validità dell’Accordo di programma. Il presente accordo ha validità di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione salvo essere integrato e/o modificato per adeguarsi a nuove disposizioni legislative. Esso sarà rinnovato previo atto formale dell' Azienda Speciale - Consorzio Sociale " Valle dell'Irno" S6.
Validità dell’Accordo di programma. Il presente accordo ha validità fino al 30/06/2015 e si intende rinnovato automaticamente per un ulteriore biennio qualora non intervengano esplicite disdette. Nel corso della sua vigenza potrà essere integrato e/o modificato per adeguarsi a nuove disposizioni legislative che potranno interessare la materia oggetto del presente Accordo nonché gli assetti istituzionali e funzionali degli Enti sottoscrittori. Gli Enti sottoscrittori si impegnano ad avviare il confronto per il rinnovo del presente accordo in tempi utili ad assicurare la continuità dei relativi servizi.
Validità dell’Accordo di programma. Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 30/06/2007 e potrà essere integrato e/o modificato per adeguarsi a nuove disposizioni legislative. Gli Enti sottoscrittori si impegnano ad avviare il confronto per il rinnovo del presente accordo entro il 28/02/07 per assicurare la continuità dei relativi servizi.
Validità dell’Accordo di programma. Il presente Accordo ha validità quinquennale e sarà comunque valido fino alla stipula del successivo Accordo; potrà essere integrato e/o modificato dal Gruppo tecnico interistituzionale metropolitano (art. 5.2 del presente Accordo) per adeguarsi a nuove disposizioni legislative o a seguito della verifica intermedia prevista dall’art. 6.2 del presente Accordo. I criteri generali dell’Accordo costituiscono punto di riferimento per ogni eventuale singolo e specifico accordo o intesa tra gli Enti firmatari.