Common use of Variazione dei lavori Clause in Contracts

Variazione dei lavori. 1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016. 2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del DLgs 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale; l'importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia del quinto dell'importo del contratto. 3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 del DPR 207/2010. 4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell'ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all’Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondete valore originario e solo per la parte che supera tale limite. 5. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 6. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 7. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella “B” dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 8. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 9. Salvo i casi di cui ai commi 6 e 7, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 10. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di: – aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore; – errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario del contratto; detta circostanza è trattata all’art. 45 del presente capitolato. – utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti senza alterare l’impostazione progettuale (art. 106, comma 1, del DLgs 50/2016); in tal caso l’importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; – lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

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Samples: Contract for Construction Works

Variazione dei lavori. 1. Si applicano le disposizioni di cui all'artLe varianti ammesse sono esclusivamente quelle consentite dall'articolo 132 del D. Lgs. 106 del DLgs 50/2016n. 163/06 e s.m.i e dagli artt. 161-163 Regolamento. 2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del DLgs 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale; l'importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia del quinto dell'importo del contratto. 3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 del DPR 207/2010. 4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell'ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all’Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondete valore originario e solo per la parte che supera tale limite. 5. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra extra- contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 63. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse l'Appaltatore ritenesse in diritto di opporre, deve essere dev'essere presentato per iscritto alla direzione lavori Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia stato accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera dell'inizio dell'opera oggetto di tali richiestetale richiesta. 74. Non sono considerati considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% dell'importo del Contralto stipulato per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella “B” dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 8la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo nell'esclusivo interesse dell’amministrazionedell'Amministrazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e dell'opera ed alla sua funzionalità, sempre che sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contrattoContralto. L’importo L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’operal'esecuzione dell'opera, al netto del 50 per cento dei ribassi d asta conseguiti ex art 132 comma 3 Codice. 95. Salvo Salvi i casi di cui ai commi 6 e 7al comma 4, è deve essere sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 10. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di: – aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore; – errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario del contratto; detta circostanza è trattata all’art. 45 del presente capitolato. – utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti senza alterare l’impostazione progettuale (art. 106, comma 1, del DLgs 50/2016); in tal caso l’importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; – lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

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Samples: Appalto Integrato Per Progettazione Ed Esecuzione Lavori

Variazione dei lavori. 1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016. 2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del DLgs 50/2016 la Stazione appaltante L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto del contratto applicativo quelle varianti che che, a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportunegiudizio, ritenga opportune senza che perciò l’impresa appaltatrice l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed indennizzi, di qualsiasi natura entro i limiti stabiliti dagli articoli 43 comma 8 del regolamento generale e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale; l'importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia dall'art. 106 del quinto dell'importo del contrattoCodice. 2. Non sono 3. Le variazioni sono valutate ai L'elenco dei prezzi di contratto; unitari, composto dall’Elenco dei Prezzi Unitari Prezzario Unico Aziende Sanitarie (PUAS anno 2022), mentre per tutte le voci non espressamente richiamate nel caso PUAS occorrerà fare riferimento all’Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione Xxxxxx Xxxxxxx anno 2022 in cui debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 del DPR 207/2010. 4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell'ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all’Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondete valore originario e solo particolare per la parte che supera tale limite. 5. Non sono riconosciute varianti dei prezzi inerenti la manodopera e per la parte dei prezzi inerente la sicurezza con, al progetto esecutivonetto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, prestazioni e forniture extra contrattuali è vincolante per la valutazione di qualsiasi genereeventuali varianti, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 6addizioni o detrazioni in corso d'opera ritenute ammissibili. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, opporre deve essere presentato per iscritto alla direzione al Direttore dei lavori prima dell’esecuzione dell’opera dell'esecuzione del lavoro oggetto della contestazione. 4. Non sono prese Le varianti che comportino aumento dell'importo del contratto attuativo vengono effettuate mediante atto aggiuntivo all'Ordine di Lavoro/Contratto Applicativo. 5. Per cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 81/2008 la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in considerazione domande fase di maggiori compensi su quanto stabilito in contrattoesecuzione, per qualsiasi natura l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché l’adeguamento dei piani operativi. 6. Per cantieri non soggetti al decreto legislativo n. 81/2008 la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o ragionedal RUP, l’adeguamento del piano sostitutivo di sicurezza, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 7. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella “B” dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 8. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, ricorrano le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 9. Salvo i casi condizioni di cui ai commi 6 e 7, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 10. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di: – aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore; – errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario del contratto; detta circostanza è trattata all’art. 45 del presente capitolato. – utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti senza alterare l’impostazione progettuale (art. 106all’articolo 90, comma 15, del DLgs 50/2016); in tal caso l’importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; – lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 citato Decreto n. 81 del presente articolo2008.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Variazione dei lavori. 1. Si applicano Trova applicazione l’art. 106 del Codice dei contratti. Le modifiche, nonche' le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita' devono essere autorizzate dal RUP. I contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) omissis b) per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 (art. 106 D.Lgs. 50/2016): 1) la necessita' di modifica e' determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: 1) una clausola di revisione inequivocabile in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016.alla lettera a); 2. Ai sensi dell'art. 106) all'aggiudicatario iniziale succede, comma 1per causa di morte o per contratto, lett. e) anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del DLgs 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale; l'importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia del quinto dell'importo del contratto.codice; 3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ) nel caso in cui debbano essere eseguite categorie l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori; e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 D.Lgs 50/2016 che cita “ Una modifica di lavori non previste in un contratto o si debbano impiegare materiali per di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia e' considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i quali commi 1 e 2, una modifica e' considerata sostanziale se una o piu' delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione previsto nel contratto iniziale; c) la modifica estende notevolmente l'ambito di nuovi prezzi applicazione del contratto; d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da individuarsiquelli previsti al comma 1, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 del DPR 207/2010lettera d). 4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell'ambito delle singole categorie contabili tali da produrre ” La stazione appaltante dispone che in tale casistica sono ricompresi gli interventi entro un notevole e dimostrato pregiudizio economico all’Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso, comunque importo non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale, purchè rientrante nel quadro economico complessivo di progetto, previa autorizzazione del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondete valore originario e solo per la parte che supera tale limiteRUP. 52. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione LavoriDL, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. 63. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori DL prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora se non vi sia è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 74. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti La stazione appaltante, qualora in corso di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella “B” dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino esecuzione si renda necessario un aumento dell’importo o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del contratto stipulato. 8. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula quinto dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 9. Salvo i casi di cui ai commi 6 e 7, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 10. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di: – aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in In tal caso sarà preventivamente chiesto l'appaltatore non puo' far valere il consenso a procedere dell’appaltatore; – errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario diritto alla risoluzione del contratto; detta circostanza è trattata all’art. 45 del presente capitolato. – utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti senza alterare l’impostazione progettuale (art. 106, comma 1, del DLgs 50/2016); in tal caso l’importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; – lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Variazione dei lavori. 1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016., così come integrato dalla L. 55/’19 2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del DLgs 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale; l'importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia del quinto dell'importo del contratto.dovessero 3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 del DPR 207/2010. 4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell'ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all’Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondete valore originario e solo per la parte che supera tale limite. 5. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 6. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 7. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella “B” dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 8. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo rispetto all’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 9. Salvo i casi di cui ai commi 6 e 7, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 10. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di: – aumento : 11. La violazione da parte dell'appaltatore del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, ferma restando che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal nessun caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore; – errore progettuale egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario del contratto; detta circostanza è trattata all’arti lavori medesimi. 45 del presente capitolatoPer varianti migliorative proposte dall’Appaltatore con costi in diminuzione, i risparmi verranno ripartiti al 50% fra i contraenti. 12. – utilizzo di materialiPer varianti migliorative proposte dall’Appaltatore con costi in diminuzione, componenti e tecnologie non esistenti i risparmi verranno ripartiti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti senza alterare l’impostazione progettuale (art. 106, comma 1, del DLgs 50/2016); in tal caso l’importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; – lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo50% fra i contraenti.

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Samples: Appalto

Variazione dei lavori. 1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016. 2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del DLgs 50/2016 la La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare ritenga opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed indennizzientro i limiti stabiliti dagli articoli 10, di qualsiasi natura 11 e specie12 del capitolato generale d’appalto, non stabiliti nel presente Capitolato speciale; l'importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del quinto dell'importo del contrattoregolamento generale e dall'articolo 132 D. Lgs 163/2006 e s.m. 3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 del DPR 207/2010. 4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell'ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all’Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondete valore originario e solo per la parte che supera tale limite. 52. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavoridirezione lavori. 63. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 74. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore direttore dei Lavori lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% 5 per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori cento delle categorie omogenee di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella “B” dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, lavori dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 85. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. 6. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 7. Qualora sia necessario introdurre nel corso dell’esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell’apposita relazione da inviare alla stazione appaltante. 8. L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto. 9. Salvo Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i casi di cui ai commi 6 e 7, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, che deve indicare le modalità si provvede alla formazione di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 10nuovi prezzi. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di: – aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore; – errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario del contratto; detta circostanza è trattata all’art. 45 del presente capitolato. – utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti senza alterare l’impostazione progettuale (art. 106, comma 1, del DLgs 50/2016); in tal caso l’importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; – lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti 163 D.P.R. 207/2010) mediante apposito verbale di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articoloconcorda mento.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Variazione dei lavori. 1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016. 2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del DLgs 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale; l'importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia del quinto dell'importo del contratto. 3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 del DPR 207/2010. 4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell'ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all’Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondete valore originario e solo per la parte che supera tale limite. 5. Non 5.Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 6. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 7. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella “B” dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 8. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 9. Salvo i casi di cui ai commi 6 e 7, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 10. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di: – aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore; – errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario del contratto; detta circostanza è trattata all’art. 45 del presente capitolato. – utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti senza alterare l’impostazione progettuale (art. 106, comma 1, del DLgs 50/2016); in tal caso l’importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; – lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

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Samples: Contratto Per L’appalto Di Lavori Pubblici

Variazione dei lavori. 1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016. 2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del DLgs 50/2016 la Stazione appaltante L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare ritenga opportune, senza che perciò l’impresa l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale; l'importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia all'infuori del quinto dell'importo del contratto. 3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 del DPR 207/2010. 4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura pagamento a conguaglio dei lavori oggetto dell'appaltoeseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti, qualora le variazioni comportino nell'ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole dagli artt. 10 e dimostrato pregiudizio economico all’Appaltatore11 del capitolato generale d'appalto e dagli artt. 45, è riconosciuto un equo compenso8° c., comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile134 e 135 del D.P.R. 554/1999, dell’art. Ai fini 132 del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondete valore originario e solo per la parte che supera tale limite. 5D.lgs. 163\2006. – Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 6. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste. 7. Non sono considerati varianti ai sensi del 1° c. gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% 5 (cinque) per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori cento delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella “B” dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, dell'appalto e che non comportino un aumento dell’importo dell'importo del contratto stipulato. 8. Sono ammesse, nell’esclusivo nell'esclusivo interesse dell’amministrazionedell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’operal'esecuzione dell'opera. 9. Salvo i casi di cui ai commi 6 e 7, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 10. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di: – aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore; – errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario del contratto; detta circostanza è trattata all’art. 45 del presente capitolato. – utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti senza alterare l’impostazione progettuale (art. 106, comma 1, del DLgs 50/2016); in tal caso l’importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; – lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

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Samples: Construction Contract

Variazione dei lavori. 1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016. 2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del DLgs 50/2016 la La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed indennizzientro i limiti stabiliti dagli articoli 43 comma 8, di qualsiasi natura 161 e specie162 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 e dell’art. 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, non stabiliti nel presente Capitolato speciale; l'importo complessivo di tali servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche non potrà comunque superare la soglia del quinto dell'importo del contrattoed integrazioni. 3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 del DPR 207/2010. 4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell'ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all’Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondete valore originario e solo per la parte che supera tale limite. 52. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavoridirezione lavori. 63. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 74. Non sono considerati varianti ai sensi dell’art. 132 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni gli interventi disposti dal Direttore direttore dei Lavori lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appaltodell'appalto come individuate, come individuate nella tabella “B” dell’artall’art. 2 5 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo dell'importo del contratto stipulato.stipulato per la realizzazione dell'opera 85. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo nell'esclusivo interesse dell’amministrazionedell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’operal'esecuzione dell'opera. 9. Salvo i casi di cui ai commi 6 e 7, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 10. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di: – aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore; – errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario del contratto; detta circostanza è trattata all’art. 45 del presente capitolato. – utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti senza alterare l’impostazione progettuale (art. 106, comma 1, del DLgs 50/2016); in tal caso l’importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; – lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Variazione dei lavori. 1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016. 2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del DLgs 50/2016 la Stazione La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare ritiene opportune, nei limiti dell’art. n° 106 del D.Lgs.n° 50/2016, senza che perciò l’impresa appaltatrice l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l’osservanza delle prescrizioni ed indennizzientro i limiti stabiliti dalle disposizioni del presente articolo. Le varianti possono ammettersi senza una nuova procedura di affidamento esclusivamente nei casi contemplati dall’art. 106 del Codice dei contratti, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: - la necessità di qualsiasi modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili, tra cui la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti - la modifica non altera la natura generale del contratto - un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici e speciecontestualmente comporta, non stabiliti nel presente Capitolato speciale; l'importo complessivo per l’Ente, notevoli disguidi o duplicazione dei costi - Nell’espletamento del contratto dovranno essere rispettate le disposizioni di tali modifiche cui al D.lgs. n. 50/2016 ed i relativi decreti attuativi, nonché gli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore. Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera p la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: le soglie fissate dall’art 35 del codice dei contratti - il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia, la modifica non potrà comunque superare alterare la soglia del quinto dell'importo natura complessiva del contratto. 3. Le variazioni sono valutate ai prezzi In caso di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato più modifiche successive, il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 valore sarà accertato sulla base del DPR 207/2010. 4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell'ambito valore complessivo netto delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all’Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondete valore originario e solo per la parte che supera tale limite. 5successive modifiche. Non sono saranno riconosciute all’Appaltatore varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali extracontrattuali di qualsiasi alcun genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 6lavori, che dovrà comunque riportare l’autorizzazione esplicita del RUP. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, opporre deve essere presentato per iscritto alla direzione Direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 7. Non sono considerati considerate varianti ai sensi del primo comma del presente articolo gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori lavori per risolvere aspetti di dettaglio, dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% 5 (cinque) per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori cento delle categorie tipologie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella “B” dell’artall’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appaltospeciale, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 8. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazionedell’Ente committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive oggettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% 5 per cento dell’importo originario del contratto contratto. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e deve trovare copertura nella somma stanziata nelle forme previste dall’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016. Qualora, per l’esecuzione dell’opera. 9. Salvo i casi il manifestarsi di cui ai commi 6 errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e 7, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 10. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di: – aumento che eccede sotto il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore; – errore progettuale per cui la variante eccede profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, l’Ente committente potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso sarà riconosciuto all’Appaltatore il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dall’Ente committente; detta circostanza è trattata all’art. 45 ai fini del presente capitolato. – utilizzo articolo si considerano errore od omissione di materialiprogettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, componenti e tecnologie non esistenti al momento la mancata od erronea identificazione della progettazione che possono determinarenormativa tecnica vincolante per la progettazione, significativi miglioramenti il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici, la violazione delle norme di diligenza nella qualità dell’opera o di sue parti senza alterare l’impostazione progettuale (art. 106, comma 1, del DLgs 50/2016); in tal caso l’importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; – lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolopredisposizione degli elaborati progettuali.

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Samples: Project Execution Agreement

Variazione dei lavori. 1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016. 2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del DLgs 50/2016 la Stazione appaltante L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare ritenga opportune, senza che perciò l’impresa l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed indennizzientro i limiti stabiliti dagli artt. 342-344 della L. 2248/1865, di qualsiasi natura dall'art. 25 della L. 109/1994, dagli artt. 10 e specie11 del capitolato generale d'appalto e dagli artt. 45, non stabiliti nel presente Capitolato speciale; l'importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia 8° c., 134 e 135 del quinto dell'importo del contrattoD.P.R. 554/1999. 3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 del DPR 207/2010. 4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell'ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all’Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondete valore originario e solo per la parte che supera tale limite. 52. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 63. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, opporre deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. 4. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste. 75. Non sono considerati varianti ai sensi del 1° c. gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 100,5% (26) per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori cento delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella “B” dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, dell'appalto e che non comportino un aumento dell’importo dell'importo del contratto stipulato. 86. Sono ammesse, nell’esclusivo nell'esclusivo interesse dell’amministrazionedell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’operal'esecuzione dell'opera. 9. Salvo i casi di cui ai commi 6 e 7, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 10. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di: – aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore; – errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario del contratto; detta circostanza è trattata all’art. 45 del presente capitolato. – utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti senza alterare l’impostazione progettuale (art. 106, comma 1, del DLgs 50/2016); in tal caso l’importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; – lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

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Samples: Construction Contract

Variazione dei lavori. ARPAS Protocollo Arrivo N. 47589/2022 del 30-12-2022 Doc. Principale - Class. T.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente 1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del DLgs 50/2016. 2. Ai sensi dell'art. 106contratto, comma 1, lett. e) del DLgs 50/2016 la Stazione appaltante Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice l’esecutore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed indennizzientro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 2. L’esecutore ha l’obbligo di qualsiasi eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purchè non mutino sostanzialmente la natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale; l'importo complessivo dei lavori oggetto di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia del quinto dell'importo del contrattoappalto. 3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsirispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 del DPR 207/2010n. 50. 4. Ferma l'impossibilità Gli ordini di introdurre modifiche essenziali alla natura variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell'ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all’Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondete valore originario e solo per la parte che supera tale limiteLavori in fase esecutiva. 5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non dà titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta l’obbligo per l’ esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Xxxxxx. 6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi generegenere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione del Direttore dei Lavori. 6. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 7. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella “B” dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 8. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 9. Salvo i casi di cui ai commi 6 e 7, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 10. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di: – aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore; – errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario del contratto; detta circostanza è trattata all’art. 45 del presente capitolato. – utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti senza alterare l’impostazione progettuale (art. 106, comma 1, del DLgs 50/2016); in tal caso l’importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; – lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

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Variazione dei lavori. 1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016. 2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del DLgs 50/2016 la La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non entro i limiti stabiliti nel presente Capitolato speciale; l'importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia dagli articoli 106 del quinto dell'importo del contrattoD.Lgs. n.50/2016. 3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 del DPR 207/2010. 4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell'ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all’Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondete valore originario e solo per la parte che supera tale limite. 52. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 6. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto e preventiva approvazione della contestazionestazione appaltante. Non sono prese Il mancato rispetto del periodo precedente, comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in contrattonessun caso egli può vantare compensi, per qualsiasi natura rimborsi o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 7. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% indennizzi per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella “B” dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulatomedesimi. 83. Sono ammesseQualora, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 9. Salvo i casi di cui ai commi 6 e 7, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 10. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di: – aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore; – errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario del contratto; detta circostanza è trattata all’art. 45 del presente capitolato. – utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti senza alterare l’impostazione progettuale (art. sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. c) del DLgs 50/2016); D.Lgs. n.50/2016, sia necessario introdurre in tal caso l’importo corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; – lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglioesecuzione, non considerate peraltro variantipreviste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento 4. L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non alterino la natura generale dei lavori compresi nell'appalto. Per il mancato adempimento dell’esecutore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 45-bis del presente capitolato. Qualora l’importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal comma 12 dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016, la perizia di variante è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 9, è condizionata tale accettazione 5. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del successivo articolo 37. 6. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 consentono di disporre varianti finalizzate in corso d’opera è demandato al miglioramento dell’opera responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti. 7. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento con la relazione di cui al comma precedente, sempre che non alterino la natura generale del progetto. 8. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti. 9. Se la variante supera il limite previsto dal comma 12 dell’art.106 del D.Lgs. n.50/2016, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore. 00.Xx fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi in sede di transazione o accordo bonario. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016. Nel calcolo di cui al presente comma non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni.

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Variazione dei lavori. 1. Si applicano le disposizioni L'Appaltatore non può attuare variazioni, tanto in aumento che in diminuzione, dei lavori oggetto di appalto come definiti nell’elenco dei lavori e delle somministrazioni di cui all'artall’art. 106 3. La violazione del DLgs 50/2016. 2divieto, salvo diversa valutazione dell’Ente Appaltante, comporta l’obbligo dell' Appaltatore stesso di demolire e rimuovere a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Per le sole ipotesi previste dalla legge, l’Ente Appaltante durante l’esecuzione dell’appalto può ordinare una variazione dei lavori, in aumento e diminuzione e l’ Appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni dell’appalto originario, salva l’eventuale applicazione del successivo articolo 28, e non ha diritto ad alcuna indennità ad Se la variante, nei casi previsti dal capoverso precedente, supera tale limite l’Ente Appaltante ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione l’Ente Appaltante deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione dell’Ente Appaltante si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’appalto originario. Se l’Ente Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dall’appalto originario, aumentato dell’importo delle varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi dell'artdell’articolo 205 del d.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell’articolo 106, comma 12, lettdel medesimo “Codice dei contratti pubblici”. e) del DLgs 50/2016 Nel calcolo di cui al capoverso precedente sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell’importo totale stabilito nel contratto di appalto e non dipendano da errore progettuale, l'Appaltatore può chiedere un equo compenso per la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale; l'importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia del quinto dell'importo del contratto. 3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 del DPR 207/2010. 4parte eccedente. Ferma l'impossibilità l’impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appaltodell’appalto, qualora le variazioni comportino nell'ambito delle singole categorie contabili comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell’intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del presente documento all’art. 2, modifiche tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all’Appaltatore, all'Appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabiledell’importo dell’appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria quantità del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondete valore originario della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite. 5. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali In caso di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 6. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse dissenso sulla misura del compenso è accreditata in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 7. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella “B” dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 8. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella contabilità la somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 9. Salvo i casi di cui ai commi 6 e 7, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 10. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle variantiriconosciuta dall’Ente Appaltante, salvo in caso di: – aumento che eccede il quinto dell’importo originario diritto dell'Appaltatore di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore; – errore progettuale formulare la relativa riserva per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario del contratto; detta circostanza è trattata all’art. 45 del presente capitolato. – utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti senza alterare l’impostazione progettuale (art. 106, comma 1, del DLgs 50/2016); in tal caso l’importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; – lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolol’ulteriore richiesta.

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Samples: Appalto Di Manutenzione

Variazione dei lavori. 1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016. 2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del DLgs 50/2016 la La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre in corso di esecuzione, nelle opere oggetto dell’appalto dell'appalto, quelle varianti variazioni, soppressioni od aggiunte che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportuneriterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che perciò l’impresa per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed indennizzientro i limiti stabiliti dagli articoli 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto, dagli artt.45, comma 8, 134 e 135 del Regolamento Generale, dall'art. 132 del Codice dei contratti – X.Xxx 163/2006 e s.m.i., dell'art.37 della L.R. n° 27/2003 e dalla L.R. n° 17/2007.- 2. Per l'esecuzione di qualsiasi natura categorie di lavoro non previste e specie, per le quali non stabiliti nel presente Capitolato speciale; l'importo complessivo siano stati convenuti i relativi prezzi si procederà al concordamento di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia essi con le norme di cui all'art. 136 del quinto dell'importo del contratto.Regolamento 21.12.1999 n° 554.- 3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 del DPR 207/2010. 4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell'ambito delle singole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all’Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondete valore originario e solo per la parte che supera tale limite. 5. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione direzione lavori. Nel caso di lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori. 64. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste. 75. Sono inoltre ammesse nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti in aumento o diminuzione (fino al quinto dell'importo contrattuale), nei seguenti casi: a) modifiche conseguenti a variazioni della programmazione regionale o programmazione di altra amministrazione aggiudicatrice; b) prescrizioni imposte in corso d'opera dagli organi competenti in materia di sicurezza, di tutela della salute dell'ambiente, dei beni storici, artistici e paesaggistici; c) modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sulla base delle seguenti condizioni: 1) siano disposte nell'interesse dell'Amministrazione aggiudicatrice; 2) l'importo aggiuntivo non sia superiore al venti percento dell'importo del contratto; 3) la maggior spesa trovi copertura nell'ambito dell'importo del progetto finanziato; 6. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore direttore dei Lavori lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori limiti di recupero, ristrutturazione, manutenzione legge e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella “B” dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, regolamento e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 8. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 9. Salvo i casi di cui ai commi 6 e 7, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 10. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di: – aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore; – errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario del contratto; detta circostanza è trattata all’art. 45 del presente capitolato. – utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti senza alterare l’impostazione progettuale (art. 106, comma 1, del DLgs 50/2016); in tal caso l’importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera; – lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.dell'importo contrattuale.-

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto