VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA Clausole campione

VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA. Al momento della consegna dei locali e delle attrezzature sarà redatto un verbale che riporterà sommariamente tutto quanto viene consegnato per la gestione dell’immobile. Tale verbale dovrà essere redatto in duplice copia e firmato dal Concessionario e dal responsabile del Patrimonio per conto del Comune. Uguale verbale dovrà essere redatto al termine del periodo contrattuale per la riconsegna da parte del Concessionario al Comune.
VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA. È fatto obbligo al concessionario di procedere, prima dell’inizio del servizio in contraddittorio con il Direttore dell’esecuzione del contratto ad un sopralluogo durante il quale verrà presa visione dello stato dello spazio di cui trattasi e degli impianti. Di tale sopralluogo verrà redatto il relativo verbale di consegna. A decorrere da tale data, il concessionario sarà custode dei predetti locali e delle eventuali attrezzature e ne assumerà, conseguentemente, la responsabilità per eventuali danneggiamenti, deterioramenti, perdite e/o sottrazioni. Entro breve tempo dalla data di presa in consegna dei locali, dopo l’esecuzione dei lavori previsti all’art. 2, del presente Contratto a spese del concessionario e dopo l’installazione di nuovi arredi, attrezzature, etc., dovrà avere inizio l’erogazione del servizio secondo le specifiche e le prescrizioni previste nel presente Contratto. Per adempiere all’impegno previsto, l’aggiudicatario si impegna a redigere ed a produrre all’Amministrazione un apposito cronoprogramma. La riconsegna dei locali degli ambienti e delle eventuali attrezzature da parte del concessionario, al termine o alla risoluzione del contratto, avverrà ugualmente dopo una ricognizione attestante lo stato di conservazione dei locali, eventuali arredi o quanto altro etc. , mediante la redazione di un verbale nel quale verranno richiamati anche le eventuali precedenti comunicazioni di danni e di accertamento di eventuali deficienze o rotture. Anche per la stesura di quest’ultimo verbale varranno le modalità descritte per la stesura del verbale di consegna, per quanto compatibili. Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà asportare mobili, attrezzature, scorte e quant’altro di sua proprietà e liberare i locali senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte dell'Amministrazione. In caso ciò non avvenga l'Amministrazione provvederà direttamente allo sgombero dei locali con addebito delle relative spese di deposito e di trasporto che risulteranno a carico della concessionaria. Qualora le attrezzature o l’arredo, siano diventati parte non asportabile di altre e/o di immobili di proprietà dell’Amministrazione, le stesse rimarranno di proprietà dell’Ente allo scadere della concessione. Qualunque miglioria apportata ai locali durante il corso della concessione resta a beneficio dell’Amministrazione, senza che il concessionario possa pretendere indennizzo alcuno.
VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA. Qualora le oparti contraenti utilizzino un verbale di consegna si fa riferimento all'allegato E che conterrà anche la descrizione degli arredi, in caso della loro presenza, la stessa procedura sarà seguita al rilascio dell'immobile.
VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA. 1. È fatto obbligo al Concessionario di procedere, prima dell’inizio del servizio, con il D.E.C., ad un sopralluogo durante il quale verrà presa completa ed esatta visione dello stato del locale bar e sarà redatto il relativo “Verbale di consegna”.
VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA. 1. È fatto obbligo al concessionario di procedere, prima dell‟inizio del servizio, in contraddittorio con il Direttore dell‟esecuzione del contratto, ad un sopralluogo durante il quale verrà presa visione dello stato dei locali di cui trattasi, degli impianti, nonché degli eventuali arredi e attrezzature.
VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA. Al momento della consegna dei servizi, dei locali e dei documenti alla Ditta appaltatrice dei servizi dovrà essere redatto un verbale che riporterà sommariamente tutto quanto viene consegnato per la gestione alla Ditta. Tale verbale dovrà essere redatto in duplice copia e firmato dal responsabile incaricato dalla Ditta ed dal Dirigente/ Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Nel verbale dovranno essere annotate tutte quelle particolari condizioni, mancanze, difetti, ecc. che si reputeranno importanti per la gestione del servizio e per la conservazione dei beni e dei documenti. Uguale verbale dovrà essere redatto al termine del periodo contrattuale per la riconsegna da parte della Ditta alla Amministrazione Comunale.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).