Verifica della fornitura Clausole campione

Verifica della fornitura. I K.p.i. così come di seguito descritti costituiscono parametro di valutazione del servizio; vengono rilevati annualmente a seguito dell’invio da parte del fornitore della reportistica di cui all’art. 14 al Direttore dell’esecuzione della fornitura. I K.p.i. elaborati su base annua saranno destinati all’applicazione delle eventuali penali, così come disciplinato all’art. 16. Nelle tabelle seguenti per ognuna delle 2 tipologie di K.p.i. vengono indicati le modalità di calcolo e i valori soglia che determinano il valore atteso della prestazione.
Verifica della fornitura. Nel caso in cui dal controllo del materiale consegnato vengano rilevate difformità qualitative (ad esempio bene non ordinato o viziato, difforme o difettoso) o quantitative, l’operatore economico è obbligato a ritirare, senza alcun addebito immediatamente, la merce non conforme. Ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10 ed il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’operatore economico è tenuto a provvedere, nel termine che sarà stabilito dall’Amministrazione, alla sostituzione dei beni difformi con beni esenti da vizi, difformità o difetti.
Verifica della fornitura. La regolarità della fornitura verrà accertata in contraddittorio con la Società fornitrice e sarà oggetto di verbale. La verifica del peso verrà eseguita in sede di consegna. Il controllo potrà avvenire direttamente nel mezzo di trasporto presso i pesi pubblici. I materiali forniti secondo contratto ed oggetto di prove di laboratorio dovranno essere conformi ai requisiti esposti nell'articolo 23.
Verifica della fornitura. 12.1 I Responsabili della Fornitura nominati delle parti dovranno verificare congiuntamente che la stessa sia stata eseguita conformemente a quanto previsto nel presente Contratto e negli allegati e, in particolare, nel Piano esecutivo della Fornitura (Allegato B) e nelle Tavole di progetto (Allegato A).
Verifica della fornitura. La regolare esecuzione della fornitura sarà accertata anche a campione, per ciascuna consegna ed installazione, con verbale redatto in contraddittorio tra i referenti dell’Amministrazione ed il fornitore al fine di verificare la conformità di quanto consegnato e installato con le caratteristiche richieste e indicate nell’offerta tecnica. In caso di verifica positiva, la data del verbale verrà considerata quale “data di accettazione della fornitura”. In caso di esito negativo di detta verifica, il fornitore si obbliga a sostituire i prodotti non conformi o malfunzionanti entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Verifica della fornitura. Entro 2 (due) settimane dall’inizio del rapporto contrattuale il Fornitore dovrà installare, presso i locali messi a disposizione dall’Istituto, un esemplare di ogni apparecchiatura offerta al fine di permettere all’Istituto di effettuare la verifica di aderenza dell’apparecchiatura a quanto dichiarato dal Fornitore in sede di offerta . La verifica sarà effettuata eseguendo test proposti dal Fornitore a copertura di tutti i requisiti richiesti per l’apparecchiatura i quali potranno essere eventualmente integrati con ulteriori test richiesti dall’Istituto; tra i test sarà compresa l’esecuzione dei benchmark richiesti in allegato A. I test di cui sopra saranno eseguiti nelle 2 (due) settimane successive all’installazione delle apparecchiature. Laddove i test di aderenza mettessero in evidenza difformità rispetto ai requisiti dichiarati e richiesti, il Fornitore dovrà provvedere ad eliminare le anomalie rilevate entro il termine massimo di due settimane, superato il quale l’Istituto potrà decidere la rescissione del contratto e l’assegnazione della fornitura al concorrente risultato secondo classificato in sede di gara. Terminata questa fase di verifica dell’aderenza ai requisiti, verrà concordato l’insieme di test da utilizzare per il collaudo delle apparecchiature . Ogniqualvolta che il Fornitore proporrà una nuova tipologia di apparecchiatura (ad esempio per aggiornamento tecnologico), dovrà darne preavviso all’Istituto con almeno 3 mesi di anticipo rispetto alla prima installazione pianificata presso l’utenza, per permettere lo svolgimento delle attività d verifica e la definizione dell’insieme di test per il collaudo così come sopra riportato. Alla fine di ogni trimestre l’Istituto potrà effettuare un collaudo a campione delle apparecchiature consegnate nel trimestre, aggiuntivo a quello effettuato al momento della consegna e installazione presso le sedi dell’Istituto. Il superamento di tale collaudo (di cui verrà redatto apposito verbale) per tutte le apparecchiature selezionate, sarà condizione necessaria per il pagamento dei relativi canoni.
Verifica della fornitura. Ogni consegna sarà oggetto di verifica. Nell’eventualità in cui i beni consegnati risultino danneggiati o non rispondano esattamente a quanto richiesto agli articoli 1 e 3 del presente capitolato, la Società potrà rifiutare la fornitura. In caso di rifiuto, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese all’immediata sostituzione della merce. La fornitura non conforme e respinta, darà inoltre luogo all'applicazione della penale prevista per la consegna tardiva di cui all'art. 9 (“Tempi e modalità fornitura”). Il periodo di ritardo decorrerà dalla comunicazione della stazione appaltante al fornitore della non conformità del bene consegnato.
Verifica della fornitura. Zètema, alla piena e corretta installazione del prodotto in tutte le sue parti da parte dell’Appaltatore, ne verificherà la conformità rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo o successivamente concordato tra le Parti. Della suddetta verifica della fornitura sarà redatto apposito verbale in contraddittorio tra le parti. In caso di esito negativo della verifica, l’Appaltatore si impegna ad effettuare i necessari adeguamenti entro un termine congruo a tal fine assegnato dalla Società appaltante. In caso di esito negativo della seconda verifica, l’Appaltatore si impegna, entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni naturali decorrenti dalla data del relativo verbale, ad effettuare i necessari adeguamenti affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..