Modalità di esecuzione delle prestazioni. Il luogo o i luoghi di esecuzione delle prestazioni sono quelli stabiliti nel contratto, e il Contraente è tenuto a adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte nei termini indicati dal contratto. Il contratto può prevedere che l’esecuzione delle prestazioni da parte del Contraente avvenga in modo discontinuo ovvero possono essere previsti periodi di sospensione dell’esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, al fine di non intralciare le normali attività del Committente, il Contraente dovrà organizzare l’esecuzione delle prestazioni prevedendo la possibilità di interromperle e/o sospenderle e/o eseguirle anche fuori dal normale orario lavorativo su richiesta del Committente. In tutti i suddetti casi i relativi oneri sopportati dal Contraente si intendono compresi nel corrispettivo del contratto. In caso di servizi salvo che il contratto disponga diversamente, nel corrispettivo dovuto al Contraente sono compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo spese accessorie, ad esempio, i costi di trasferta del personale. In caso di forniture cumulative potranno esser definite destinazioni distinte per le diverse voci della fornitura. La consegna frazionata o ripartita si intende perfezionata, ad ogni fine di legge e di contratto, ed anche per la decorrenza dei termini di pagamento e di garanzia, solo con il completamento dell’intero ordine contenuto nel contratto o nella relativa attivazione. Salvo che il contratto disponga diversamente, nel corrispettivo dovuto al Contraente sono compresi i costi per la movimentazione, il trasporto e l’imballaggio dei beni oggetto del contratto. I prodotti viaggiano a rischio del Contraente fino alla presa in consegna da parte del Committente, salvo diversa previsione contrattuale. L’imballaggio deve essere realizzato in modo da evitare deterioramenti, avarie e perdite durante il trasporto, per il quale devono comunque essere adottate tutte le cautele atte ad evitare il deterioramento e/o danneggiamento dei prodotti. Non verranno accettati e dovranno intendersi, quindi, ad ogni effetto rifiutati i colli che risultino aperti, lacerati o manomessi. Egualmente non verranno accettati i prodotti non ordinati ovvero i prodotti difformi – per tipo, modello, versione e/o quantità – rispetto a quelli ordinati, ferme restando comunque le garanzie dovute dal Contraente. Il Committente può esercitare il diritto di rifiutare i prodotti ai sensi di quanto sopra entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla consegna presso gli indir...
Modalità di esecuzione delle prestazioni. Le impronte, rilevate dal personale della S.C. Clinica Odontoiatrica e Stomatologica dell’AOUTS, dovranno essere ritirate, previo contatto telefonico, una volta al giorno in orari da definire (criterio migliorativo dell’offerta due volte al giorno) tramite un incaricato a proprie spese. Resta inteso che il termine massimo tra il ritiro delle impronte da parte del laboratorio e la consegna dei manufatti non deve mai superare i 10 gg lavorativi. La consegna dovrà essere concordata con l’utilizzatore; l’apparecchio/manufatto dovrà essere accompagnato da relativa bolla di consegna, in doppia copia, (1 per attestazione di congruità, 1 per la Clinica Odontoiatrica e Stomatologica), e recapitata al personale strutturato della Clinica in parola che sottoscriverà la copia per la consegna; detta merce dovrà, inoltre, essere corredata dalla dichiarazione di conformità come previsto dalla direttive CEE 2007/47. La Clinica Odontoiatrica e Stomatologica avrà la facoltà di respingere le apparecchiature/manufatti per le quali si riscontrino vizi o difetti o non siano comunque corrispondenti alle caratteristiche richieste. L’accettazione delle apparecchiature ortodontiche/dei manufatti protesici non solleva il laboratorio dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti del prodotto fornito. L’apparecchiatura contestata dovrà essere sostituita con spesa a totale carico del laboratorio entro il più breve tempo possibile e, comunque, in tempi che non siano di intralcio o che causino inconvenienti al normale funzionamento della Clinica Odontoiatrica e Stomatologica. Restano a carico del laboratorio qualsiasi risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti all’Azienda da inadempienze del Laboratorio odontotecnico. Il laboratorio è responsabile di ogni danno che potesse derivare all’Azienda o a terzi nell’adempimento del servizio. Il laboratorio assumerà a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione anche nei casi di sciopero o vertenze sindacali promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare interruzioni o ritardi nell’espletamento del rapporto contrattuale. Qualora, in sede di lavorazione, le impronte non risultassero correttamente eseguite il Laboratorio deve darne tempestiva comunicazione alla Clinica Odontoiatrica e Stomatologica. Sono a carico del fornitore: il costo delle operazioni di ritiro delle impronte e di consegna dei manufatti e di qualsiasi altra spesa, eccetto l’IVA, ove prevista...
Modalità di esecuzione delle prestazioni. 1. Il Fornitore si impegna ad adempiere le obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro con propri mezzi, con organizzazione e gestione a proprio rischio.
Modalità di esecuzione delle prestazioni. 1. Le modalità di erogazione della prestazione e dei servizi di seguito indicati, dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dal D.M. n. 269/2010 recante “Disciplina delle caratteristiche minime di progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti” e relativi allegati.
Modalità di esecuzione delle prestazioni. 1. Successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, i lavori da eseguire saranno ordinati dalla stazione appaltante all’appaltatore tramite Contratti Applicativi che saranno sottoscritti mediante scrittura privata. Quelli successivi, fino alla concorrenza dell’importo a base di gara, saranno ordinati in base alla programmazione ed alle necessità organizzative delle singole Sezioni di Viabilità.
Modalità di esecuzione delle prestazioni. ART. 7 (
Modalità di esecuzione delle prestazioni. Al fine della migliore riuscita delle singole iniziative congiuntamente individuate e nell’ambito dell’autonomia di ciascuna delle due parti, le stesse convengono di precisare, di volta in volta, i rispettivi impegni, puntualizzando gli aspetti organizzativi, gestionali e finanziari (eventuali), e quant’altro sia dalle parti ritenuto necessario per la migliore riuscita di tali attività. Si stabilisce che, per l’esecuzione delle specifiche attività previste all’art. 2, i responsabili dell'attuazione dell’Accordo concorderanno, per iscritto, il contenuto e le relative eventuali competenze economiche che verranno di volta in volta definiti ed approvati secondo le norme vigenti. L’Amministrazione committente corrisponderà le competenze dietro presentazione di regolari note di addebito ai fini del rimborso delle spese sostenute.
Modalità di esecuzione delle prestazioni. Art. lO (Sistema tariffario ed agevolazioni)
Modalità di esecuzione delle prestazioni. Energia Sociale s.c.s. si impegna a fornire le prestazioni sulla base del programma di lavoro concordato con l’Amministrazione comunale.
Modalità di esecuzione delle prestazioni. Fase 1 si impegna a comunicare al Direttore della Struttura Semplice di Dietologia, in forma scritta e almeno 15 giorni prima dell’inizio della sperimentazione, il numero e le caratteristiche dei pasti di cui necessita e gli orari in cui deve essere fornito il servizio.