Verifica ed attestazione dei risultati di apprendimento Clausole campione

Verifica ed attestazione dei risultati di apprendimento. La durata della formazione finalizzata all’acquisizione dei titoli di cui all’articolo 3 è proporzionalmente ridotta in caso di riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) conseguiti a seguito di esperienze formative o professionali precedenti alla stipula del contratto di apprendistato. I percorsi di alta formazione in apprendistato sono rivolti ai soggetti assunti ex art. 5 del D.Lgs 167/11, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. E’ richiesta una stretta co-progettazione della formazione e della ricerca tra impresa, l’apprendista e l’istituzione formativa preposta che preveda chiara tempificazione delle attività e la verificabilità dei risultati. Nel caso in cui l’apprendista non completi il percorso formativo, interrompa il rapporto di lavoro o non consegua il titolo previsto, saranno rilasciati i Crediti Formativi Universitari (CFU) eventualmente conseguiti. La formazione effettuata ed il titolo conseguito vanno registrati nel libretto formativo del cittadino. La componente formativa del contratto di apprendistato termina a seguito del conseguimento del titolo di studio universitario e/o a conclusione del percorso formativo.
Verifica ed attestazione dei risultati di apprendimento. I percorsi formativi devono essere documentati mediante l’utilizzo, nell’ambito della formazione formale esterna ed interna all’impresa, di un registro didattico, che deve contenere obbligatoriamente i seguenti elementi informativi: − luogo, data, orario di svolgimento, contenuti didattici, identificazione e presenza del docente, numero ore; − presenze ed assenze degli apprendisti. Sono ammessi all’esame finale gli apprendisti che hanno frequentato l’80% del percorso formale e non formale e che hanno superato le prove di verifica intermedie previste nel Piano Formativo Individuale. Per ulteriori approfondimenti sulle modalità di documentazione ed attestazione della formazione degli apprendisti, è utile consultare il tutorial “Come si compila il registro delle attività formative formali” (cfr. Allegato II). 10.1 - I momenti e gli strumenti della valutazione La natura progressiva ed incrementale dei processi di apprendimento richiede che la valutazione dei risultati avvenga in ciascun momento del percorso formativo: in ingresso al percorso, in itinere ed infine a chiusura del percorso. In conclusione dei percorsi formativi, è previsto un esame finale organizzato secondo quanto previsto dalla normativa regionale.14 La valutazione viene realizzata in questo caso mediante il raffronto tra gli obiettivi identificati nel corso della valutazione in ingresso e della redazione del Piano Formativo Individuale, e l’analisi delle prestazioni effettivamente esibite dall’apprendista. Uno strumento utile per la valutazione della formazione sia formale sia non formale realizzata in azienda è la “scheda di valutazione delle competenze tecnico-professionali specifiche” acquisite in ambito aziendale (cfr. Allegato III), la quale può essere utilizzata sia “in ingresso” (vale a dire prima dell’avvio dell’attività formativa in azienda) sia durante l’intero percorso formativo in azienda. 14 cfr. Legge Regionale 1 giugno 1979, n. 47 “Orientamento della formazione professionale in Sardegna- Circolare del Direttore di Servizio prot.n.2183 del 26.01.2006- Esami finali di qualificazione professionale
Verifica ed attestazione dei risultati di apprendimento. Gli organismi formativi, nell’ambito della disponibilità finanziaria complessiva, anche con l’ausilio del sistema informativo regionale, dovranno: - orientare in modo chiaro ed evidente in merito alla formazione di base e trasversale da inserire nel Piano Formativo Individuale; - attestare i risultati di apprendimento acquisiti dall’apprendista; - facilitare il riconoscimento di crediti formativi; - agevolare la registrazione delle competenze acquisite dall’apprendista sul Libretto formativo del Cittadino. L’attestato dei risultati di apprendimento7 sarà consegnato all’apprendista previa verifica e valutazione da parte del soggetto responsabile dell’erogazione della formazione dell’effettiva acquisizione degli esiti di

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  • Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

  • Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

  • Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere, con cadenza trimestrale, a verifiche ordinarie di cassa e a verifiche dei valori dati in custodia, come previsto dall’art. 223 del TUEL. Verifiche straordinarie di cassa, ai sensi dell’art. 224 TUEL, sono possibili se rese necessarie da eventi gestionali peculiari. Il Tesoriere mette a disposizione tutte le informazioni in proprio possesso sulle quali, trascorsi trenta giorni, si intende acquisito il benestare dell’Ente. 2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del TUEL hanno accesso ai dati e ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo, si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • IL DIRIGENTE Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

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