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Common use of XXXX, Clause in Contracts

XXXX,. Il patto di famiglia, in Trattato breve di diritto delle succes- sioni e donazioni a cura di Xxxx e Xxxxxxxx, Padova, 2010, pag. 334; X. XXXXXX, Patto di famiglia e funzione divisionale, Rivista del notariato, 2006, per cui «l’opzione assiologica di fondo consiste nel riconosci- mento normativo di un’eccezionale anticipata rilevanza di interessi che, anteriormente alla riforma, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»; X. XXXXXXXXXX, in Xxxxx di famiglia per l’impresa, cit., pag. 26; da ultimo, importanti le osservazioni, sull’eccezionalità in rapporto alla libertà delle forme, di X. XXXXX, Pat- to di famiglia, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelli, Milano, 2012, pp. 119 ss. 73 Pregevolissimi i rilievi di X. XXXXXXX, op. cit., pp. 222 ss. modale»74. Gli esiti dei precedenti ragionamenti implicherebbe- ro, per utilizzare una terminologia cara all’Autore75, un “micro- sistema” in sé conchiuso, non suscettibile di analogia, che vol- ge all’estrazione della «regola non dal caso anomalo, [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76. Questa linea di pensiero è da lodarsi per il tentativo di superare la complessità dell’istituto e ricondurla su un piano accessibile a tutti gli ope- ratori del diritto; essa, tuttavia, ha anche il difetto di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novella. A una lettura più attenta si comprende, tale è il nostro convincimento, come si debba ragionare con maggior fondatezza di singole, isolate, fattispecie “chiuse”, come ad esempio la paralisi dell’azione di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del patto: ma, lo si ribadisce per non incorrere in un vi- zio di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parte, a dire il vero minoritaria, della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinora, e sceglie di coprire le norme col velo della specialità: a chi in quest’ambito, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre di un “regime giuridico speciale”77 , si aggiunge una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana dei rapporti giuridici, che rileva co- me il patto di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiecti, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditore, e anomala ex latere obiecti, poiché attiene a ogni tipo di azienda, anche quella agricola, da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79. Per 74 Gli ultimi due virgolettati sono citazioni di X. XXXXXXX, op. cit., pp. 222 e 223. Per un’analisi compiuta e critica si rinvia ai prossimi capi- toli. 75 Presente, oltre che nell’opera già citata, in X. XXXXXXX, La pubblicità

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Samples: Tesi Di Laurea, Family Pact

XXXX,. Il patto di famigliacontratto, in Trattato breve di diritto delle succes- sioni e donazioni a cura di Xxxx e Xxxxxxxx, Padova, 2010, pag. 334; X. XXXXXX, Patto di famiglia e funzione divisionale, Rivista del notariato, 2006, per cui «l’opzione assiologica di fondo consiste nel riconosci- mento normativo di un’eccezionale anticipata rilevanza di interessi che, anteriormente alla riforma, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»; X. XXXXXXXXXX, in Xxxxx di famiglia per l’impresa, cit., pag. 26; da ultimo, importanti le osservazioni, sull’eccezionalità in rapporto alla libertà delle forme, di X. XXXXX, Pat- to di famiglia, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelli, Milano, 2012, pp. 119 ss. 73 Pregevolissimi i rilievi di X. XXXXXXX, op. cit., pp. 222 ss241-242. modale»74. Gli esiti dei precedenti ragionamenti implicherebbe- roDopo aver compreso che la disciplina codicistica non sia in grado di adattarsi al meglio alle caratteristiche particolari di questo contratto e aver chiarito che la disciplina della compravendita, nello specifico, non costituisca una tutela adeguata, se non in casi limite in cui le vicende giuridiche societarie vanno a mettere in discussione il contenuto delle azioni, la loro natura, lo stato di normalità dell’attività d’impresa, andiamo ora ad aggiungere altre particolarità a questo contratto che ci allontanano sempre più da una normale compravendita, per utilizzare avvicinarci alla affermazione dell’esistenza di un contratto atipico. Già nel Codice civile abbiamo varie sottospecie di vendita, variabili in base all’oggetto, alla qualifica delle parti contrattuali, alle modalità di contrattazione. L’affermarsi di una terminologia cara all’Autore75, un “micro- sistema” in sé conchiuso, ricca varietà di sottospecie si deve anche all’influenza del diritto comunitario ed internazionale. La disciplina nazionale non suscettibile di analogiarisponde più alle esigenze del mercato, che vol- ge all’estrazione si sposta su piani più ampi per regolare i propri rapporti. Inoltre ci sono anche vuoti normativi lasciati dal legislatore nazionale in molti settori economici, anche per la difficoltà di ancorare a un solo ordinamento una disciplina che si è sviluppata a livello internazionale. Per questo anche gli operatori nazionali usano strumenti derivati da altri ordinamenti o dalla prassi internazionale. Abbiamo già detto che il SPA deriva dalla prassi anglo-americana. Qui vogliamo sottolineare le profonde differenze con ogni tipo contrattuale ricorrente nel nostro ordinamento. Xxxxxxx considerato finora il doppio piano giuridico-fattuale che lo caratterizza, vedremo successivamente il suo sviluppo temporale bifasico, dove alla conclusione del contratto succede, solo successivamente, il trasferimento della «regola non dal caso anomalo, [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76titolarità delle azioni. Questa linea di pensiero è da lodarsi per il tentativo di superare Sono tutte caratteristiche legate alla problematica riguardante gli interessi dell’acquirente a conoscere lo stato del patrimonio sociale e altre informazioni rilevanti che riguardano la complessità dell’istituto e ricondurla su un piano accessibile a tutti gli ope- ratori del diritto; essa, tuttavia, ha anche il difetto di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novellasocietà. A una lettura più attenta si comprende, tale è il nostro convincimento, come si debba ragionare con maggior fondatezza di singole, isolate, fattispecie “chiuse”, come ad esempio la paralisi dell’azione di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del patto: matal fine, lo si ribadisce per non incorrere in strumento che fa emergere il piano fattuale e che permette di inserire nel contratto gli interessi sottostanti dell’acquirente è quello delle dichiarazioni e delle garanzie (Representations & Warranties). Alcuni autori hanno sostenuto che la presenza di clausole di garanzia e di relative clausole di indennizzo nel contratto contribuisce a definirlo come un vi- zio di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parte, a dire il vero minoritaria, della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinora, e sceglie di coprire le norme col velo della specialità: a chi in quest’ambito, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre di un “regime giuridico speciale”77 , si aggiunge una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana dei rapporti giuridici, che rileva co- me il patto di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiecti, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditore, e anomala ex latere obiecti, poiché attiene a ogni tipo di azienda, anche quella agricola, da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79. Per 74 Gli ultimi due virgolettati sono citazioni di X. XXXXXXX, op. citcontratto xxxxxxx00., pp. 222 e 223. Per un’analisi compiuta e critica si rinvia ai prossimi capi- toli. 75 Presente, oltre che nell’opera già citata, in X. XXXXXXX, La pubblicità

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Samples: Acquisition Agreement

XXXX,. Il patto La nuova provincia d’Italia nella parola profetica di famigliaXxx Xxxxx, in Trattato breve «L’Osser- vatore Romano» del 19 dicembre 1934, p. 3. 45 Ibidem. dimostrare quanto «parziale e precaria» fosse stata l’adesione dei salesiani verso il fascismo e la politica di diritto delle succes- sioni Xxxxxxxxx00. In conclusione di queste brevi note, mi pare importante riflettere su un’interessante affermazione di Xxxxxx Xxxxxx; in un suo recente scritto che sin- tetizza i risultati di una ben più ampia ricerca sulla figura del fondatore, egli ha evidenziato che «alla coscienza salesiana, così come a certe aree della reli- giosità cattolica, xxx Xxxxx appariva (e donazioni a cura appare) come chi aveva il dono di- vino dello spirito profetico. In una visione storica più larga le sue predizioni si collocavano (e si collocano) nella costellazione di Xxxx xxxxxxxxxx e Xxxxxxxxdi altre ana- loghe manifestazioni che hanno segnato (e segnano) il cattolicesimo europeo dalla rivoluzione francese ai nostri giorni»47. Ebbene, Padovala lettura di quanto pubblicato in ambito più o meno diretta- mente salesiano rispetto all’assegnazione della parrocchia di Littoria, 2010mi pare che possa collocarsi proprio nel segno di un «profetismo» veicolato ad intra per meglio leggere la realtà contingente della Congregazione applicando quel procedimento già proprio dello stesso xxx Xxxxx, pag. 334; X. XXXXXX, Patto di famiglia e funzione divisionale, Rivista del notariato, 2006, per cui «l’opzione assiologica di fondo consiste nel riconosci- mento normativo di un’eccezionale anticipata rilevanza di interessi che, anteriormente alla riforma, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»; X. XXXXXXXXXX, in Xxxxx di famiglia per l’impresa, cit., pag. 26; ma ripreso anche da ultimo, importanti le osservazioni, sull’eccezionalità in rapporto alla libertà delle forme, di X. XXXXX, Pat- to di famiglia, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelli, Milano, 2012, pp. 119 ss. 73 Pregevolissimi i rilievi di X. XXXXXXX, op. cit., pp. 222 ss. modale»74. Gli esiti dei precedenti ragionamenti implicherebbe- ro, per utilizzare una terminologia cara all’Autore75, un “micro- sistema” in sé conchiuso, non suscettibile di analogiaaltri, che vol- ge all’estrazione della «regola non dal caso anomalo, [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76mirava a ricollegare a posteriori dei fatti specifici alle allusioni pur sfu- mate e vaghe ad eventi futuri tipiche delle sue predizioni48. Questa linea di pensiero è da lodarsi per il tentativo di superare la complessità dell’istituto e ricondurla su un piano accessibile a tutti gli ope- ratori del diritto; essa, tuttavia, ha anche il difetto di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novella. A una lettura più attenta si comprende, tale è il nostro convincimento, come si debba ragionare con maggior fondatezza di singole, isolate, fattispecie “chiuse”, come ad esempio la paralisi dell’azione di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del patto: ma, lo si ribadisce per non incorrere in un vi- zio di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parte, a dire il vero minoritaria, della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinora, e sceglie di coprire le norme col velo della specialità: a chi in quest’ambito, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre di un “regime giuridico speciale”77 , si aggiunge una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana dei rapporti giuridici, che rileva co- me il patto di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiecti, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditore, e anomala ex latere obiecti, poiché attiene a ogni tipo di aziendaIn questo senso, anche quella agricola«nuova conferma dell’abbondanza di doni soprannaturali nel Santo»49, da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79. Per 74 Gli ultimi due virgolettati sono citazioni corrispondeva all’interpretazione ufficiale all’e- poca conferita alle sue «misteriose parole» e ne accreditava l’esclusiva natura di X. XXXXXXX«visioni e vaticini celesti», op. cit., pp. 222 e 223. Per un’analisi compiuta e critica si rinvia ai prossimi capi- toli. 75 Presente, oltre che nell’opera già citatasenza lasciar spazio a letture meno semplifica- trici, in X. XXXXXXXgrado invece di scorgervi auspici e speranze, La pubblicitàmagari espressi a livello inconscio50. Ma questo è un ambito di ricerca che rimanda a settori di studio diversi da quelli qui praticati.

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Samples: Research Contribution Agreement

XXXX,. Il patto di famiglia, in Trattato breve di diritto delle succes- sioni e donazioni a cura di Xxxx e Xxxxxxxx, Padova, 2010, pag. 334; X. XXXXXX, Patto di famiglia e funzione divisionale, Rivista del notariato, 2006, per cui «l’opzione assiologica di fondo consiste nel riconosci- mento normativo di un’eccezionale anticipata rilevanza di interessi che, anteriormente alla riforma, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»; X. XXXXXXXXXX, in Xxxxx di famiglia per l’impresaL’esclusione, cit., pagp. 1607. 26; L’A., al quale si rinvia anche per alcune indicazioni bi- bliografiche, sottolinea, comunque, che tale dovere, per «la sua valenza più politica che giuridi- ca (…) non ha mai avuto accesso alle aule giudiziarie». 67 In quest’ultima clausola si prevede l’impegno futuro delle parti ad un monitoraggio in or- ramente la consapevolezza, da ultimoparte delle Confederazioni, importanti circa la portata po- litica degli impegni assunti soprattutto con riferimento alle rispettive articola- zioni. Valenza politica, e non certamente giuridica, che non viene intaccata nean- che da quanto previsto dall’ultima parte del punto 5 per la quale i contratti collettivi di categoria “dovranno definire” sanzioni per eventuali inadempi- menti, clausole quest’ultime che ove dovessero essere previste 68 non sono de- stinate a trovare applicazione, per le osservazioniconsiderazioni già esposte, sull’eccezionalità nei confronti di soggetti sindacali non firmatari del contratto e che, comunque, anche se re- golamentate, sono comunque di dubbia operatività nei confronti dei soggetti teoricamente coinvolti «a meno che non si cominci a prevedere una autorità super partes chiamata a decidere sulla sussistenza o meno di una inadempienza ingiustificata» 69. Tutto ciò chiarito deve comunque convenirsi con chi ha sottolineato che «sarebbe azzardato ritenere che (...) lo sforzo del Protocollo (...) si risolva in rapporto una “grida” velleitaria sprovvista di pratica rilevanza» 70. L’assunto è ancor più condivisibile dopo la sottoscrizione dell’ultimo ac- cordo interconfederale. Il Testo unico sulla rappresentanza del gennaio 2014, nella parte quarta, ritorna sul tema dell’efficacia del contratto collettivo nazio- nale ripercorrendo le linee portanti del Protocollo del 2013 e introducendo, nel contempo, alcune novità, con riferimento alla conseguenze sanzionatorie per «i comportamenti di tutte le parti contraenti», ove gli stessi dovessero esse- re finalizzati a «compromettere il regolare svolgimento dei processi negoziali come disciplinati dagli accordi interconfederali vigenti nonché l’esigibilità e l’efficacia dei contratti collettivi stipulati nel rispetto dei principi e delle procedu- re contenute nelle intese citate», andando a definire il contenuto delle disposi- zioni che dovranno essere contenute nei contratti collettivi nazionali di cate- goria chiamate a «prevedere sanzioni, anche con effetti pecuniari, ovvero che comportino la sospensione di diritti sindacali di fonte contrattuale e di ogni altra agibilità derivante dalla presente intesa». Il tentativo di rendere quanto più possibile “esigibile” il contenuto degli Accordi interconfederali si evince anche da quanto previsto nella parte finale del Testo unico rubricata «clausole transitorie e finali», nella quale, utilizzando le opportune cautele per non intaccare la libertà di azione delle formeFederazioni dine all’attuazione dell’accordo ed a concordare modalità per la definizione di eventuali contro- versie sorte come conseguenza della loro concreta applicazione. 68 Sul punto osserva X. XXXX, di X. XXXXXL’esclusione, Pat- to di famiglia, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelli, Milano, 2012, pp. 119 ss. 73 Pregevolissimi i rilievi di X. XXXXXXX, op. cit., pp. 222 ss. modale»74. Gli esiti dei precedenti ragionamenti implicherebbe- rop. 1607, per utilizzare una terminologia cara all’Autore75nota 3 che, nonostante la previsione di un “micro- sistema” obbligo in sé conchiusocapo alle parti stipulanti, non suscettibile di analogia, che vol- ge all’estrazione della «regola non dal caso anomalo, [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76. Questa linea di pensiero è da lodarsi nulla sia stato previsto per il tentativo caso di superare la complessità dell’istituto e ricondurla su un piano accessibile a tutti gli ope- ratori del diritto; essa, tuttavia, ha anche il difetto di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novella. A una lettura più attenta si comprende, tale è il nostro convincimento, come si debba ragionare con maggior fondatezza di singole, isolate, fattispecie “chiuse”, come ad esempio la paralisi dell’azione di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del patto: ma, lo si ribadisce per non incorrere in un vi- zio di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parte, a dire il vero minoritaria, della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinora, e sceglie di coprire le norme col velo della specialità: a chi in quest’ambito, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre di un “regime giuridico speciale”77 , si aggiunge una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana dei rapporti giuridici, che rileva co- me il patto di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiecti, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditore, e anomala ex latere obiecti, poiché attiene a ogni tipo di azienda, anche quella agricola, inottemperanza da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79. Per 74 Gli ultimi due virgolettati sono citazioni di X. XXXXXXX, op. citparte delle Federazioni»., pp. 222 e 223. Per un’analisi compiuta e critica si rinvia ai prossimi capi- toli. 75 Presente, oltre che nell’opera già citata, in X. XXXXXXX, La pubblicità

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Samples: Contractual Analysis

XXXX,. Il patto La conclusione di famigliacontratti on line, in Trattato breve di diritto delle succes- sioni e donazioni X. XXXX (a cura di) I problemi giuridici di Xxxx e Xxxxxxxxinternet, Padova, 2010, pag. 334; X. XXXXXX, Patto di famiglia e funzione divisionale, Rivista del notariato, 2006, per cui «l’opzione assiologica di fondo consiste nel riconosci- mento normativo di un’eccezionale anticipata rilevanza di interessi che, anteriormente alla riforma, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»; X. XXXXXXXXXX, in Xxxxx di famiglia per l’impresa, cit., pag. 26; da ultimo, importanti le osservazioni, sull’eccezionalità in rapporto alla libertà delle forme, di X. XXXXX, Pat- to di famiglia, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelliDall’E-Commerce all’E-Business, Milano, 20122003, pp114. 119 ssde nel tempo e nel luogo un cui il proponente riceve notizia dell’accettazione da parte del titolare del sito contenente l’invito a proporre. 73 Pregevolissimi i rilievi Il contratto può, in alternativa, concludersi secondo lo schema del compor- tamento concludente, quale può essere l’invio del numero di X. XXXXXXXcarta di credito che integra l’ipotesi, opex art. cit1327 c.c., ppdi inizio dell’esecuzione prima della con- clusione dell’accordo telematico. 222 ssIn questo caso, il contratto si considera con- cluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione. modale»74Infine, il con- tratto può concludersi secondo lo schema ordinario risultante dal combinato disposto degli artt. Gli esiti 1326 e 1335 c.c.; quest’ultimo si basa sullo scambio di cor- rispondenza di e-mail tra le parti: il proponente invia un’e-mail contenente una proposta, alla quale il destinatario risponde con un’e-mail di accettazione. La conclusione del contratto si determina nel momento in cui l’e-mail conte- nente l’accettazione della proposta contrattuale giunge presso il server del for- nitore di posta elettronica del proponente, mentre il luogo di conclusione va rinvenuto nella sede dell’azienda fornitrice o della residenza del proponente 18. In base all’art. 13 del D. Lgs. 70/2003, una volta concluso il contratto, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, l’impresa è tenuta ad inviare ri- cevuta dell'ordine del destinatario specificando, in aggiunta, le condizioni ge- nerali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratte- ristiche essenziali del bene o del servizio, l’indicazione dettagliata del prezzo, dei precedenti ragionamenti implicherebbe- ro, per utilizzare una terminologia cara all’Autore75, un “micro- sistema” in sé conchiuso, non suscettibile mezzi di analogia, che vol- ge all’estrazione della «regola non dal caso anomalo, [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76. Questa linea di pensiero è da lodarsi pagamento e delle modalità per il tentativo recesso dei costi e dei tributi ap- plicabili 19. Quanto alla forma del contratto telematico, questa è regolata dal Codice dell’Amministrazione digitale di superare la complessità dell’istituto cui al D. Lgs. 82/2005 e ricondurla su un piano accessibile a tutti gli ope- ratori del diritto; essa, tuttavia, ha anche il difetto di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novellasue successive modi- ficazioni. A una lettura più attenta si comprende, tale è il nostro convincimento, come si debba ragionare con maggior fondatezza di singole, isolate, fattispecie “chiuse”, come ad esempio la paralisi dell’azione di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del patto: ma, lo si ribadisce per non incorrere in un vi- zio di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parteIn particolare, a dire norma dell’art. 21 D. Lgs. 82/2005, il vero minoritariadocumento infor- matico sottoscritto con firma elettronica digitale o qualificata, formato nel ri- spetto delle regole tecniche di cui al predetto decreto, soddisfa il requisito della forma scritta ed ha l’efficacia della scrittura privata: esso pertanto fa piena pro- va, fino a querela di falso, della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinoraprovenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sot- toscritta. Ed infatti, e sceglie l’utilizzo del dispositivo di coprire le norme col velo della specialità: a chi in quest’ambitofirma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al suo titolare, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre di un “regime giuridico speciale”77 , si aggiunge una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana dei rapporti giuridici, salvo che rileva co- me il patto di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiecti, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditore, e anomala ex latere obiecti, poiché attiene a ogni tipo di azienda, anche quella agricola, da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79. Per 74 Gli ultimi due virgolettati sono citazioni di X. XXXXXXX, op. cit., pp. 222 e 223. Per un’analisi compiuta e critica si rinvia ai prossimi capi- toli. 75 Presente, oltre che nell’opera già citata, in X. XXXXXXX, La pubblicitàquesti dia prova con-

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Samples: E Commerce

XXXX,. Il patto di famigliaLa whole business securitisation alla luce del nuovo diritto societario e fallimentare italiano, in Trattato breve Dir. Fall. , 2007,158 e ss; X. Xxxxxx, Appunti in tema di diritto delle succes- sioni fallimentare e donazioni a cura operazioni di Xxxx e Xxxxxxxxsecuritization, Padova, 2010, pag. 334; X. XXXXXX, Patto di famiglia e funzione divisionale, Rivista del notariatoin Fallimento, 2006, per cui «l’opzione assiologica di fondo consiste nel riconosci- mento normativo di un’eccezionale anticipata rilevanza di interessi che, anteriormente alla riforma, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»883; X. XXXXXXXXXXXx Xxxxxx, Trust e concordato preventivo, ivi, 2007, 245; X. Xxxxx Trust e procedure concorsuali, in Xxxxx www. Trust e attività finanziarie, saggi 2007; X. Xxxxxxx, Il ruolo del trust nella In particolare per quanto riguarda la cartolarizzazione introdotta in Italia con la legge n. 130/ ’99 si ritiene che la nuova formulazione della legge fallimentare nel consentire il ricorso alla cessione dei crediti in blocco anche di famiglia per l’impresaquelli futuri abbia reso percorribile la strada della securitization, cit.pure se i costi dell’operazione appaiono difficilmente compatibili con le procedure concorsuali quali il fallimento e il concordato preventivo. Nel caso degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei piani di risanamento la cartolarizzazione dei crediti dovrà essere accettata dalla maggioranza del 60% dei creditori, pagcon attribuzione agli stessi della liquidità derivante dall’operazione mentre più dubbia appare la possibilità di attribuzione dei titoli dell’operazione, con l’intangibilità delle operazioni e dei pagamenti dalla revocatoria non solo sulla base della legge fallimentare , ma anche sulla base della legge 130/99. 26; La cartolarizzazione ( o securitisation) è una tecnica finanziaria, nata negli Stati Uniti che prevede la cessione pro-soluto di attività patrimoniali capaci di generare flussi di cassa, quali i crediti o gli immobili, da ultimoparte dell’originator ad una società appositamente costituita ( società veicolo o SVP) a fronte della corresponsione di un prezzo di cessione. La società veicolo finanziano tale pagamento mediante l’emissione di titoli che vengono collocati presso gli investitori e che verranno rimborsati esclusivamente con i ricavi dell’attività ceduta. Più complesso appare il ricorso alla Whole business securitisation ( o corporate securitisation sviluppatasi negli anni ’90 in Inghiltera), importanti le osservazioniche come la true sale securitisation ( cessione pro – soluto dei crediti) appare finalizzata a reperire liquidità sul mercato dei capitali con l’emissione di titoli, sull’eccezionalità senza intermediazione delle banche, ma si differenza dalla cartolarizzazione classica in rapporto alla libertà delle forme, di X. XXXXX, Pat- to di famigliaquanto è una forma ibrida ai confini fra la cartolarizzazione e il mutuo garantito, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snellicui l’originator non vende alcun asset alla società veicolo composizione negoziale dell’insolvenza, Milanoivi, 2012luglio 2007; Xxxxxxx , pp. 119 ss. 73 Pregevolissimi i rilievi di X. XXXXXXXCartolarizzazione dei crediti, op. cit.assicurazione e amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, pp. 222 ss. modale»74. Gli esiti dei precedenti ragionamenti implicherebbe- roin Fallimento, per utilizzare una terminologia cara all’Autore752000, 1199 ( SPV), ma contrae un “micro- sistema” in sé conchiuso, non suscettibile di analogiamutuo a medio o lungo termine ( anche trent’anni) garantito dai suoi beni, che vol- ge all’estrazione della «regola genera un flusso di cassa, mentre la SPV si finanzia sul mercato emettendo dei titoli in più tranches e i pagamenti agli investitori avvengono con il flusso di cassa dell’impresa originator. I pagamenti del capitale e degli interessi agli investitori non dal caso anomaloavvengono con il pagamento dei crediti ceduti, [ma] ma vengono serviti con il cash flow dell’intera attività imprenditoriale. L’applicabilità di tale tecnica finanziaria nell’ordinamento italiano appare tuttavia dubbia anche se l’introduzione dei patrimoni destinati ad uno specifico affare ( artt. 2447, primo comma , lett. b) e 2447 – decise cod. civ.) consentirebbe la segregazione del cash flow proveniente da un determinato affare, che costituisce patrimonio separato, mentre non sembra che si possa considerare superata l’altra difficoltà rappresentata dalle “regolarità” assunte dalla norma»76possibili conseguenze dell’insolvenza dell’originator, dato che anche se l’affare può essere continuato malgrado l’insolvenza dell’originator ( art. Questa linea di pensiero è da lodarsi per il tentativo di superare la complessità dell’istituto e ricondurla su un piano accessibile a tutti gli ope- ratori del diritto; essa2447 – decies, tuttavia, ha anche il difetto di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novella. A una lettura più attenta si comprendesesto comma), tale previsione non impedisce al curatore di decidere discrezionalmente se continuare l’affare o liquidare i beni.34 Il trust è il nostro convincimento, come si debba ragionare con maggior fondatezza un particolare tipo di singole, isolate, fattispecie “chiuse”, come ad esempio rapporto giuridico nel quale la paralisi dell’azione di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del patto: ma, lo si ribadisce per non incorrere in un vi- zio di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parte, a dire il vero minoritaria, della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinora, e sceglie di coprire le norme col velo della specialità: a chi in quest’ambito, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre proprietà di un “regime giuridico speciale”77 bene appartiene temporaneamente a un soggetto giuridico, si aggiunge una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana dei rapporti giuridicidetto trustee, che rileva co- me il patto di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiectiquale tuttavia non ne ha la piena disponibilità, in quanto costruita specificamente attorno è vincolato da un rapporto di natura fiduciaria che gli impone di esercitare il suo diritto reale a beneficio di un altro soggetto, detto appunto beneficiary (al quale saranno trasferiti in piena proprietà i beni alla figura dell’imprenditorefine del trust), e anomala ex latere obiectial quale appartiene il diritto di natura equitable . Il diritto del beneficiario nei sistemi di diritto civile (Corte di Giustizia europea sentenza Web vs Web) non è un diritto reale, poiché attiene a ogni tipo di azienda, anche quella agricola, da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79. Per 74 Gli ultimi due virgolettati sono citazioni di X. XXXXXXX, op. citma personale verso il trustee (non vi è nessuna doppia proprietà sul bene in trust)., pp. 222 e 223. Per un’analisi compiuta e critica si rinvia ai prossimi capi- toli. 75 Presente, oltre che nell’opera già citata, in X. XXXXXXX, La pubblicità

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Samples: Accordi Di Ristrutturazione Dei Debiti E Piani Di Risanamento

XXXX,. Il patto di famigliacontratto con prestazioni corrispettive. Bilateralità, in Trattato breve di diritto delle succes- sioni onerosità e donazioni a cura di Xxxx e Xxxxxxxxcorrispettività nella teoria del contratto, Padova, 20101963, pagp. 78 ss.: “Di equivalenza, oggettiva, soggettiva, tendenziale, si può parlare a proposito della onerosità, non della corrispettività”; l’A., ancora, ribadisce “l’estraneità rispetto al contratto con prestazioni corrispettive dei concetti di vantaggio e sacrificio patrimoniali, nonché della equivalenza (soggettiva o tendenziale) tra vantaggi e sacrifici”. 334; X. XXXXXXXxxxxxxxxx, Patto di famiglia Onerosità, corrispettività e funzione divisionalequalificazione dei contratti. Il problema della donazione mista, Rivista Napoli, 2001, p. 59 ss.: “Alla corrispettività … è estranea qualsiasi valutazione sulla proporzionalità economica o sulla equivalenza soggettiva degli effetti. La prima … attiene al profilo della onerosità, la seconda alla valutazione personale delle parti e quindi ai motivi che le hanno indotto a concludere il contratto”. 80 X. Xxxxxxxxxx, Bilateralità, corrispettività ed onerosità del notariato, 2006, per cui «l’opzione assiologica di fondo consiste nel riconosci- mento normativo di un’eccezionale anticipata rilevanza di interessi che, anteriormente alla riforma, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»; X. XXXXXXXXXXcontratto, in Xxxxx di famiglia per l’impresaStudi senesi, 1968, p. 146 ss.; Id., Sul contenuto del contratto, cit., pag. 26p. 319; da ultimoX. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, importanti le osservazioniDottrine generali del diritto civile, sull’eccezionalità in rapporto alla libertà delle formecit., di p. 224 ss.; M. Xx Xxxxxx, Il contratto con prestazioni corrispettive, cit., p. 48 ss.; X. XXXXXXxxxxxxx, Pat- to di famigliaContratto, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelliEnc. Dir., IX, Milano, 20121961, pp. 119 p. 129 ss. 73 Pregevolissimi i rilievi di X. XXXXXXX81 V. G. Xxxxxxxxxx, op. cit., ppp. 77: “La corrispettività si pone quale elemento idoneo a distinguere i rapporti e, di conseguenza, i tipi contrattuali che, di volta in volta, nella configurazione legislativa ne postulano l’assenza o la presenza. 222 ssEssa designa un modo di essere del regolamento atto ad incidere sulla qualificazione della fattispecie, rendendo possibile l’individuazione della categoria nella quale va collocato il singolo contratto”. modale»74quello della determinazione della disciplina da applicare, in considerazione del regolamento in cui hanno trovato composizione gli interessi delle parti82. Gli esiti dei precedenti ragionamenti implicherebbe- ro, per utilizzare una terminologia cara all’Autore75, un “micro- sistema” in sé conchiuso, Ne consegue che nel contratto con prestazioni corrispettive non suscettibile di analogia, che vol- ge all’estrazione della «regola non dal caso anomalo, [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76. Questa linea di pensiero è da lodarsi per il tentativo di superare la complessità dell’istituto e ricondurla su un piano accessibile a tutti gli ope- ratori deve necessariamente essere presente l’onerosità del diritto; essa, tuttavia, ha anche il difetto di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novella. A una lettura più attenta si comprende, tale è il nostro convincimento, come si debba ragionare con maggior fondatezza di singole, isolate, fattispecie “chiuse”, come ad esempio la paralisi dell’azione di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del patto: ma, lo si ribadisce per non incorrere in un vi- zio di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parte, a dire il vero minoritaria, della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinora, e sceglie di coprire le norme col velo della specialità: a chi in quest’ambito, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre di un “regime giuridico speciale”77 , si aggiunge una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana dei rapporti giuridici, che rileva co- me il patto di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiectirapporto, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditorela corrispettività postula esclusivamente l’esistenza di due attribuzioni funzionalmente collegate, sicché l’una trova giustificazione nell’altra; pertanto, vi possono essere contratti corrispettivi non onerosi e anomala ex latere obiecticontratti onerosi non corrispettivi. L’onerosità, poiché attiene dal suo canto, pur non richiedendo una stretta equivalenza economica, non può essere individuata dal mero requisito formale della semplice presenza di un sacrificio del terzo83. In tale contesto, lo squilibrio economico tra le prestazioni dedotte in un contratto corrispettivo, anziché determinarne la nullità, potrà incidere sul carattere oneroso o gratuito dell’operazione, individuando la disciplina applicabile tra le parti e rispetto ai terzi84. Di contrario avviso è la dottrina prevalente, la quale afferma che, nei contratti a ogni tipo di aziendaprestazioni corrispettive, anche quella agricolail sinallagma dà origine ad una corrispettività economica tra le prestazioni, intesa come valutazione da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79. Per 74 Gli ultimi due virgolettati sono citazioni di parte 82 Secondo X. XXXXXXXXxxxxxxxxx, op. cit., ppp. 62, onerosità e gratuità sono concetti che rilevano “per delimitare la tutela accordata al terzo acquirente (artt. 222 2038, 1445, 534, comma 2, 2901 cod. civ.; artt. 64 e 22367, n. 1, l. fall.; artt. Per un’analisi compiuta 192 e critica 193 cod. pen.), i limiti di responsabilità o di garanzia tra le parti (artt. 1266, 1710, 1768, 1725, comma 2, 1681, comma 3, 1812, 797 s. cod. civ.; art. 413 cod. nav.), la disciplina dell’errore e della rilevanza dei motivi (artt. 809, 1809, 800 s. cod. civ.), i criteri di interpretazione (art. 1371 cod. civ.)”. 83 Così X. Xxxxxxxxxx, op. cit., p. 66. 84 Ad avviso di X. Xxxxxxxxxx, op. cit., p. 68, “Non si rinvia ai prossimi capi- toli. 75 Presente, oltre può ammettere che nell’opera già citataqualora il valore delle prestazioni sia sensibilmente diverso da quello del bene ottenuto, in X. XXXXXXXdifetto di un reale scambio economico, La pubblicitàil contratto concluso sarebbe nullo qualora manchino anche la gratuità e, ove occorra, la forma. Delle due l’una: o v’è uno scambio economico reale ed allora non v’è spazio per il carattere della gratuità; o non v’è scambio economico reale ed allora l’attribuzione patrimoniale di maggior valore non potrà essere che gratuita”. dei contraenti del valore che ciascuna prestazione, di cui sono rispettivamente creditori, arreca ad essi in rapporto alla diminuzione patrimoniale che essi subiscono per effetto dell’adempimento della prestazione di cui sono debitori85. Ciò comporta, ai fini dell’equilibrio contrattuale, che il valore delle prestazioni tende, sulla base della valutazione degli interessi in gioco compiuta dai contraenti, ad essere omogeneo. Pertanto, in linea di massima ed in attuazione del principio di cui all’art. 1322 c.c., nei contratti commutativi, il corrispettivo economico è liberamente determinato dalle parti, con conseguente esclusione di interventi giudiziali volti a modificare il contenuto del contratto secondo un criterio di giustizia distributiva86.

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Samples: Tesi Di Dottorato

XXXX,. Il patto di famiglia, in Trattato breve di diritto delle succes- sioni L’accordo del 23 luglio 1993: assetto contrattuale e donazioni a cura di Xxxx e Xxxxxxxx, Padova, 2010, pag. 334; X. XXXXXX, Patto di famiglia e funzione divisionale, Rivista del notariato, 2006, per cui «l’opzione assiologica di fondo consiste nel riconosci- mento normativo di un’eccezionale anticipata rilevanza di interessi che, anteriormente alla riforma, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo struttura della morte»; X. XXXXXXXXXX, in Xxxxx di famiglia per l’impresaretribuzio- ne, cit., pagp. 233. 2672 Sull’indennità di vacanza contrattuale M. DEL CONTE, L’indennità di vacanza con- trattuale nell’accordo interconfederale del luglio 1993, in Arg. dir. lav., 1995, p. 215; da ultimoin giu- risprudenza Trib. Milano, importanti 14 luglio 1999, in Mass. giur. lav., 1999, p. 1026 con nota di I. INGLESE, Contratto collettivo di novazione e indennità di vacanza contrattuale. 3. collettivo, se non quella espressa in tema di durata del medesimo, ed in particolare non aveva inteso imporre l’ultrattività dell’accordo scaduto. In primo luogo perché si ritiene che se le osservazioniparti avessero voluto introdur- re una regola in tal senso lo avrebbero detto espressamente, sull’eccezionalità così come e- spressamente avevano introdotto la disciplina in rapporto alla libertà delle formetema di durata predeter- minata dei contratti. In secondo luogo perché il termine stesso con cui viene indicato l’isti- tuto, indennità di vacanza contrattuale, che soccorre in caso di mancato rinnovo, sembra dare per scontato che nel periodo successivo la scadenza dell’accordo si sia in assenza, appunto «vacanza», di contratto 73. Infine, perché in tal senso depone anche il tenore letterale del Protocol- lo, il quale al punto 4 della parte rubricata Assetti Contrattuali recita: «il CCNL di categoria definisce le procedure per la presentazione delle piatta- forme contrattuali nazionali, aziendali o territoriali, nonché i tempi di a- pertura dei negoziati al fine di minimizzare i costi connessi ai rinnovi con- trattuali ed evitare periodi di vacanze contrattuali», con ciò suffragando l’ipo- tesi che le parti avevano ritenuto che alla scadenza del contratto questo ve- nisse meno, restando la retribuzione in esso prevista quale mero parametro per calcolare l’importo dell’indennità. Questo brevemente l’apparato di regole, negoziali, che l’intesa del 1993 predisponeva al fine di garantire al contratto collettivo un’efficacia vinco- lante per tutto il tempo della sua vigenza e rinnovo. Il recente Protocollo del gennaio 2009 74, cui ha fatto seguito l’Accordo Interconfederale del 15 aprile 2009, entrambi privi della firma della CGIL, riscrive le regole delle Relazioni Industriali. In particolare, per quanto interessa il tema qui affrontato, il Protocollo fissa in tre anni, tanto per la parte economica che per quella normativa, la 73 Così anche M. DEL CONTE, L’indennità di vacanza contrattuale nell’accordo intercon- federale del luglio 1993, in Arg. dir. lav., 1995, p. 215. 74 Su cui X. XXXXXXX, Una dichiarazione di intenti: l’accordo quadro 22 gennaio 2009 sul- la riforma degli assetti contrattuali, in Riv. it. dir. lav., 2009, p. 177; X. XXXXXXX, I nodi attuali del sistema di relazioni industriali e l’accordo quadro del 22 gennaio 2009, in Arg. dir. lav., 2009, p. 1278; X. XXXXX, Pat- to L’accordo quadro e l’accordo interconfederale Confindustria del 2009: contenuti e modelli di famigliarelazioni industriali, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelli, Milano, 2012, ppRiv. 119 ssit. 73 Pregevolissimi i rilievi di X. XXXXXXX, opdir. citlav., pp2009, p. 353; X. XXXXXXXX, L’accordo interconfederale dell’aprile 2009 di riforma del sistema della contratta- zione collettiva: brevi note, in Arg. 222 ssdir. modale»74lav., 2009, p. 1021; nonché X. XXXX, Contratto e con- flitto tra individuale e collettivo, intervento al Convegno promosso dal Centro Studi Do- xxxxxx Xxxxxxxxxx sul tema Rappresentanza sindacale, contrattazione collettiva e conflitto dopo l’accordo quadro del 22 gennaio 2009, Torino 18 settembre 2009. Gli esiti durata dei precedenti ragionamenti implicherebbe- rocontratti collettivi sia nazionali che aziendali e rinvia alla con- trattazione per la disciplina dei tempi e delle procedure di rinnovo dei con- tratti, per utilizzare prevedendo che «al rispetto dei tempi e delle procedure definite è condizionata la previsione di un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una terminologia cara all’Autore75copertura economica che sarà sta- bilita nei singoli contratti collettivi a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell’accordo». Dunque, il Protocollo del 2009 sostituisce l’indennità di vacanza con- trattuale introdotta dall’Intesa del luglio 1993 con un “micro- sistema” meccanismo destina- to alla copertura economica del periodo di «vacanza contrattuale», con la precisazione che la copertura sarà dovuta solo ai lavoratori in sé conchiusoservizio al momento della sigla del nuovo accordo. Così facendo le parti sociali confermano ed anzi rafforzano la tesi della perdita di effetti, e quindi della non suscettibile ultrattività, del contratto collettivo scaduto, la copertura economica, infatti, essendo condizionata al successi- vo raggiungimento di analogiaaltro accordo e limitata solo a coloro che a quella da- ta sono ancora in servizio. L’assetto delle relazioni industriali fissato nei richiamati Protocolli, che vol- ge all’estrazione della «regola non dal caso anomalo, [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76. Questa linea di pensiero co- me è da lodarsi per il tentativo di superare la complessità dell’istituto e ricondurla su un piano accessibile a tutti gli ope- ratori del diritto; essa, tuttaviaovvio, ha anche delle ricadute sulla questione del recesso. La prima, più immediata, è che per coloro fanno parte del sistema deli- neato dall’accordo di luglio 1993 ovvero di gennaio 2009 il difetto problema dei vincoli contrattuali perpetui non dovrebbe più porsi, avendo il contratto collettivo necessariamente una durata prefissata (quattro o due anni a se- conda delle materie prima, tre anni ora). In ogni caso, quanto precede non elimina in radice la possibilità di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novella. A una lettura più attenta si comprendeeser- citare il recesso da un contratto, tale è il nostro convincimentoatteso che, come si debba ragionare con maggior fondatezza di singolechiarito in apertura, isolateil discorso sinora svolto riguarda indifferentemente il recesso ordinario, fattispecie “chiuse”, come ad esempio la paralisi dell’azione di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie cioè quello da un contratto privo del patto: ma, lo si ribadisce per non incorrere in un vi- zio di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parte, a dire il vero minoritaria, della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinoratermine finale, e sceglie quello straordinario, cioè quello esercitato rispetto ad un contratto con un termine 75. Resta, dunque, la possibilità di coprire le norme col velo della specialità: sciogliersi dal vincolo contrattuale, an- che se a chi in quest’ambito, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre di un “regime giuridico speciale”77 , si aggiunge una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana dei rapporti giuridici, che rileva co- me il patto di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiectitempo determinato, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditoreforza della clausola rebus sic stantibus, e anomala ex latere obiecti, poiché attiene a ogni tipo di azienda, anche quella agricola, ad- ducendo pertanto una modifica della situazione in atto tale da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79. Per 74 Gli ultimi due virgolettati sono citazioni di X. XXXXXXX, op. citrendere l’as- setto degli interessi già fissato non più utile nel nuovo contesto., pp. 222 e 223. Per un’analisi compiuta e critica si rinvia ai prossimi capi- toli. 75 Presente, oltre che nell’opera già citata, in X. XXXXXXX, La pubblicità

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Samples: Recesso Dal Contratto Collettivo

XXXX,. Il patto di famiglia, in Trattato breve di diritto delle succes- sioni e donazioni contratto a cura di Xxxx e Xxxxxxxx, Padova, 2010, pag. 334; X. XXXXXX, Patto di famiglia e funzione divisionale, Rivista del notariato, 2006, per cui «l’opzione assiologica di fondo consiste nel riconosci- mento normativo di un’eccezionale anticipata rilevanza di interessi che, anteriormente alla riforma, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»; X. XXXXXXXXXX, in Xxxxx di famiglia per l’impresadeterminato, cit., pagp. 5. 26; da ultimo33 Nello stesso senso la lettera circolare del Ministero del lavoro 22 aprile 2013, importanti le osservazionin. 7258 nella quale si precisa che «la mancata e/o tradiva comunicazione non produce alcuna conseguenza sul piano sanzionatorio in quanto non espressamente prevista», sull’eccezionalità in rapporto così anche X. XX XXXXX-X. FE- DELE, Le modifiche alla libertà delle formedisciplina, di X. XXXXX, Pat- to di famiglia, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelli, Milano, 2012, pp. 119 ss. 73 Pregevolissimi i rilievi di X. XXXXXXX, op. cit., ppp. 59, di diverso avviso X. XXXXXXXXX, Il contratto di xx- xxxx, xxx., x. 00 il quale rileva che, pur in assenza di una specifica sanzione, il fatto che sia previ- sto un onere in capo al datore di lavoro ove lo stesso intenda procedere alla prosecuzione del contratto e che tale onere non sia rispettato, la tesi della conversione «è tutt’altro che peregrina, giacché, secondo i principi generali, il mancato assolvimento di un onere determina il venir me- no del vantaggio accordato all’onerato». 222 sscuzione di fatto del contratto a termine la sua originaria funzione implementa- ta dall’ampliamento dei tempi di durata. modale»74I correttivi apportati dall’ultima “mini-riforma” risolvono anche un pro- blema interpretativo concernente la prosecuzione di fatto (c.d. Gli esiti dei precedenti ragionamenti implicherebbe- roperiodo cusci- netto) del contratto acausale: con apposito inciso inserito nel comma 2 del- l’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001 si estendono gli effetti sanzionatori della conver- sione nell’ipotesi in cui il contratto acausale continui di fatto oltre i 30 o i 50 giorni a seconda che il suo termine iniziale sia inferiore o superiore a sei mesi, con ciò legittimando, anche per utilizzare una terminologia cara all’Autore75tale contratto, la prosecuzione di fatto. L’attuale formulazione del comma 2 dell’art. 5, e l’esplicita esclusione dal c.d. periodo cuscinetto solo nel caso in cui uno o più contratti a termine supe- rino il periodo massimo di 36 mesi, consentono di ritenere ammissibile la pro- secuzione di fatto del contratto acausale anche dopo la sua durata massima di 12 mesi 34. Prima dell’intervento riformatore del 2013, si era discusso in ordine alla possibilità o meno che la prosecuzione di fatto potesse riguardare anche un “micro- sistema” contratto acausale di durata annuale, intendendo tale limite come soglia mas- sima invalicabile e ciò in sé conchiusoanalogia con la regola generale, non suscettibile di analogiasancita nello stesso comma 2 dell’art. 5 cit., che vol- ge all’estrazione della «regola non dal caso anomaloconsente ad uno o più contratti a termine, [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76. Questa linea di pensiero è da lodarsi per il tentativo comprese eventuali proroghe e rinnovi, di superare la complessità dell’istituto e ricondurla su un piano accessibile durata di trentasei me- si 35. Effettivamente il quadro normativo risultante dalla c.d. riforma Fornero non brillava per chiarezza: da una parte il comma 1-bis dell’art. 1 legittimava l’acausalità del contratto «nell’ipotesi di primo rapporto a tutti gli ope- ratori tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi», utilizzando una formulazione che po- teva essere intesa nel senso di escludere ogni ipotesi di superamento del diritto; essalimite massimo annuale, tuttaviadall’altra il comma 2-bis dell’art. 4 escludeva espressamente dalla proroga il contratto acausale, ha anche il difetto mentre nessun riferimento al medesimo contratto si rinveniva nell’ipotesi di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novellaprosecuzione di fatto del contratto. A una lettura più attenta si comprende, tale è il nostro convincimento, come si debba ragionare con maggior fondatezza di singole, isolate, fattispecie “chiuse”, come ad esempio In dottrina era stato messo in evidenza che «la paralisi dell’azione di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del patto: ma, lo si ribadisce per non incorrere in un vi- zio di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parte, a dire il vero minoritaria, della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinora, e sceglie di coprire le norme col velo della specialità: a chi in quest’ambito, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre possibilità di un “regime giuridico speciale”77 contratto a termine libero di un anno, si aggiunge prorogabile di due mesi, dà alle imprese un margi- ne significativo di flessibilità nell’assunzione di nuovi lavoratori», con ciò rite- nendo possibile la prosecuzione del contratto oltre il termine annuale 36. Da altri autori era stato opportunamente evidenziato come il legislatore avesse in- teso «favorire un fisiologico ampliamento della durata del contratto a prescin- 34 Possibilità ammessa dallo stesso Ministero del lavoro con circolare 29 agosto 2013, n. 35 per la quale «un contratto acausale potrà avere una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana dei rapporti giuridici, che rileva co- me il patto durata massima di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiecti, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditore, dodici mesi e anomala ex latere obiecti, poiché attiene a ogni tipo di azienda, anche quella agricola, da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79. Per 74 Gli ultimi due virgolettati sono citazioni di X. XXXXXXX, op. citcinquanta giorni»., pp. 222 e 223. Per un’analisi compiuta e critica si rinvia ai prossimi capi- toli. 75 Presente, oltre che nell’opera già citata, in X. XXXXXXX, La pubblicità

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Samples: Contratti Di Lavoro Temporanei

XXXX,. Il patto di famiglia, in Trattato breve di diritto delle succes- sioni e donazioni contratto a cura di Xxxx e Xxxxxxxx, Padova, 2010, pag. 334; X. XXXXXX, Patto di famiglia e funzione divisionale, Rivista del notariato, 2006, per cui «l’opzione assiologica di fondo consiste nel riconosci- mento normativo di un’eccezionale anticipata rilevanza di interessi che, anteriormente alla riforma, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»; X. XXXXXXXXXX, in Xxxxx di famiglia per l’impresadeterminato, cit., pagp. 966. 26; da ultimo, importanti le osservazioni, sull’eccezionalità in rapporto alla libertà delle forme, di Nello stesso senso X. XXXXX, Pat- to di famiglia, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelli, Milano, 2012, pp. 119 ss. 73 Pregevolissimi i rilievi di X. XXXXXXXXXXXXXXX, op. ult. cit., ppp. 31. 222 ss47 In uno dei primi contributi apparsi all’indomani del disegno di legge, tradottosi poi nella legge n. 92/2012, questo approccio di duplice valenza nei confronti della flessibilità in entrata è stata etichettato con efficace capacità di sintesi, con il termine “buona“ e “ cattiva” da F. CA- RINCI, Complimenti dottor Xxxxxxxxxxx: il disegno di legge governativo in materia di riforma del mercato del lavoro, in Lav. modale»74giur., 2012, p. 529. Gli esiti successione di più contratti tra le stesse parti e per lo svolgimento di mansioni equivalenti. La novella del 2012 inserisce nel computo dei precedenti ragionamenti implicherebbe- ro36 mesi anche la durata dei contratti di somministrazione a tempo determinato intervenuti per lo svolgi- mento di mansioni equivalenti tra le stesse parti del contratto a termine che, per utilizzare una terminologia cara all’Autore75in questo caso, un “micro- sistema” in sé conchiusorivestendo il «datore di lavoro» la formale qualifica di soggetto utilizzatore, non suscettibile vengono correttamente indicate dalla legge con il termine di analogia«me- desimi soggetti». Si precisa, infine, che vol- ge all’estrazione della «regola nel computo rientrano sia i contratti di somministrazione per i quali necessita una causale giustificativa che quelli pri- vi di giustificazione. Sul fronte degli intervalli temporali si registra un ripensamento del legisla- tore, all’esito di una verifica sul campo in ordine agli effetti delle modifiche all’originario testo del comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001. Con la legge n. 92/2012 era stato allungato l’intervallo temporale tra un contratto ed un altro in caso di riassunzione a termine, che passava dagli ori- ginari dieci a sessanta giorni, se la durata del contratto originario non dal superava i sei mesi, e dagli originari venti a novanta giorni, nel caso anomaloin cui il contratto avesse avuto una durata superiore al semestre. Già in sede di inasprimento di questa misura rivolta a combattere un uso distorto del contratto a termine il legislatore aveva avvertito il pericolo che termini così lunghi avrebbero potuto determinare delle oggettive disfunzioni organizzative, [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76. Questa linea impedendo il rinnovo necessario (e legittimo) di pensiero è da lodarsi un contratto a termine con danni per il tentativo di superare la complessità dell’istituto e ricondurla su un piano accessibile a tutti gli ope- ratori del diritto; essa, tuttavia, ha anche il difetto di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novellaentrambe le parti. A una lettura più attenta tal fine, si comprendeera attenuato il rigore della modifica lasciando la possibilità alla contrattazione collettiva nazionale (interconfederale o di categoria) e, tale è su delega di quest’ultima, anche alla con- trattazione decentrata, di ridurre, «stabilendone le condizioni», la durata del- l’intervallo temporale, che comunque non poteva essere riportato nei termini originari (10 e 20 giorni) ma fissato in 20 e 30 giorni in ragione della durata del primo contratto, in presenza di tipizzati processi organizzativi 48. Le possibili ricadute negative sull’organizzazione aziendale delle lunghe pause tra un contratto e l’altro avevano indotto sempre il nostro convincimento, come si debba ragionare con maggior fondatezza legislatore ad adot- tare un sorta di singole, isolate, fattispecie “chiuse”, come ad esempio la paralisi dell’azione clausola di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del pattosalvaguardia: ma, lo si ribadisce per non incorrere in un vi- zio di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parte, a dire il vero minoritaria, della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinora, e sceglie di coprire le norme col velo della specialità: a chi in quest’ambito, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre mancanza di un intervento in ma- teria da parte della contrattazione collettiva, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, il Ministero del Lavoro era abilitato ad regime giuridico speciale”77 individuare le spe- cifiche condizioni” affinché potessero operare, si aggiunge una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana nell’ambito dei rapporti giuridiciprocessi orga- nizzati già indicati, che rileva co- me il patto le riduzioni degli intervalli di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiectinon lavoro, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditore, dopo aver sentito le organizzazioni dei lavoratori e anomala ex latere obiecti, poiché attiene a ogni tipo dei datori di azienda, anche quella agricola, da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79. Per 74 Gli ultimi due virgolettati sono citazioni di X. XXXXXXX, op. citlavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale., pp. 222 e 223. Per un’analisi compiuta e critica si rinvia ai prossimi capi- toli. 75 Presente, oltre che nell’opera già citata, in X. XXXXXXX, La pubblicità

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Samples: Contratti Di Lavoro Temporanei

XXXX,. Il patto di famigliaL’uso giurisprudenziale della causa del contratto, in Trattato breve Nuova giur. civ. comm., 1995,16. La Corte, inoltre, nell’ordinanza di diritto delle succes- sioni e donazioni a cura di Xxxx e Xxxxxxxx, Padova, 2010, pag. 334; X. XXXXXX, Patto di famiglia e funzione divisionale, Rivista del notariato, 2006, per cui «l’opzione assiologica di fondo consiste nel riconosci- mento normativo di un’eccezionale anticipata rilevanza di interessi rimessione alle Sezioni Unite n. 37/2014 ha affermato che, anteriormente alla riformain tema di imposte, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»; X. XXXXXXXXXXdalle operazioni poste in essere dal contribuente, in Xxxxx di famiglia per l’impresaanche se valide, cit., pag. 26; da ultimo, importanti le osservazioni, sull’eccezionalità in rapporto alla libertà delle forme, di X. XXXXX, Pat- to di famiglia, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelli, Milano, 2012, pp. 119 ss. 73 Pregevolissimi i rilievi di X. XXXXXXX, op. cit., pp. 222 ss. modale»74. Gli esiti dei precedenti ragionamenti implicherebbe- ro, per utilizzare una terminologia cara all’Autore75, un “micro- sistema” in sé conchiusose- condo la giurisprudenza comunitaria, non suscettibile possono trarsi benefici se compiute essenzialmente allo scopo di analogiaottenere un indebito vantaggio fiscale. Appare opportuno rilevare, al fine di evidenziare l’importante portata innovativa della sen- tenza in commento, che vol- ge all’estrazione con il pronunciamento n.16089 del 2003, la medesima Corte aveva pre- so in considerazione il diritto soggettivo, comunemente definito come potere di agire per la rea- lizzazione dell’interesse di chi ne è titolare, attribuendo allo stesso massima protezione in con- formità a quanto previsto dalla disciplina codicistica 43. La Sentenza n.18213 del 2015, emessa dalle Sezioni Unite della «regola non dal caso anomaloCassazione, [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76. Questa linea pur conferman- do il carattere dell’assolutezza del diritto soggettivo e del potere di pensiero è da lodarsi per il tentativo di superare la complessità dell’istituto e ricondurla su un piano accessibile a tutti gli ope- ratori del diritto; essaagire che ne consegue, ha, tuttavia, ha tenuto conto anche del c.d. principio del divieto dell’abuso del diritto per evidenziare come, invero, il difetto suddetto potere di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novellaagire non sia privo di limiti. A Il brocardo qui iure suo utitur neminem laedit deve, infatti, essere interpretato alla luce del principio di solidarietà sancito dall’art. 2 della Costituzione, che introduce nel nostro ordina- mento un generale divieto di abuso del diritto, inteso come limite interno al diritto soggettivo, volto a determinare il confine oltre il quale l’esercizio del relativo potere si configura come ille- cito 44. Da tale teoria dell’abuso del diritto, la Cassazione fa discendere come il contratto posto in essere dalle parti al fine esclusivo di realizzare la finalità vietata di evasione fiscale, non può, quindi, per vari e molteplici profili ritenersi ammissibile e lecito. Proprio per sanare il conflitto tra le teorie della causa concreta del contratto e dell’abuso del diritto, da una lettura più attenta si comprende, tale è il nostro convincimento, come si debba ragionare con maggior fondatezza di singole, isolate, fattispecie “chiuse”, come ad esempio la paralisi dell’azione di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del patto: ma, lo si ribadisce per non incorrere in un vi- zio di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parte, a dire e l’indirizzo giurisprudenziale intrapreso dalla sentenza della Cassazione n. 16089 del 2003 dall’altra, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite. Ponendo in essere due distinti contratti, con previsioni inerenti al quantitativo del canone lo- catizio differenti tra loro, uno destinato ad essere registrato (c.d. contratto simulato) e l’altro co- stituente il vero minoritariareale titolo in base al quale pretenderne il relativo pagamento (c.d. contratto dissimu- lato), della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinorai contraenti, e sceglie pertanto, finalizzano l’intero procedimento simulatorio alla realizzazione di coprire le norme col velo della specialità: a chi in quest’ambitouna frode fiscale che, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre di un quale regime giuridico speciale”77 causa concreta” dell’unitaria fattispecie considerata 45, si aggiunge una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana dei rapporti giuridici, che rileva co- me il patto pone in contrasto con la norma imperativa di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiecti, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditore, e anomala ex latere obiecti, poiché attiene a ogni tipo di azienda, anche quella agricola, da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79cui all’art. Per 74 Gli ultimi due virgolettati sono citazioni di X. XXXXXXX, op. cit13 della L. n. 431 del 1998., pp. 222 e 223. Per un’analisi compiuta e critica si rinvia ai prossimi capi- toli. 75 Presente, oltre che nell’opera già citata, in X. XXXXXXX, La pubblicità

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XXXX,. Il patto di famigliaGli assetti contrattuali…, in Trattato breve di diritto delle succes- sioni e donazioni a cura di Xxxx e Xxxxxxxxcit., Padova, 2010, pag. 334p. 527; X. XXXXXX, Patto Azienda, contratto e sindacato, Cacucci editore, Bari, 2012, p. 111. 292 Ccnl Turismo 21.04.2015, art. 28. individuale293; ancora di famiglia contenuto economico è il rinvio alla contrattazione aziendale per la definizione delle condizioni retributive spettanti ai lavoratori con orari di lavoro non omogenei294. Altre volte la delega spazia anche a singoli profili di determinati istituti, soprattutto in materia di orario295 o altri istituti296. La struttura della delega può spingersi ad investire la contrattazione aziendale della complessiva regolamentazione di vere e funzione divisionaleproprie materie: per esempio, Rivista in materia di formazione, salute e sicurezza, nonché prestazioni di carattere solidaristico-assistenziale297 o in materia di classificazione del notariatopersonale298. Non mancano nemmeno ipotesi in cui ancora si utilizza il termine «rinvio»299. A fronte della variabilità dei contenuti della «delega», 2006forse riflesso di un diverso atteggiamento del contratto nazionale nei confronti di quello aziendale mutevole a seconda della categoria merceologica, per cui appare preferibile non vedere nel termine «l’opzione assiologica delega», in luogo del termine «rinvio», più che una scelta politico-sindacale delle storiche Confederazioni: queste, spinte anche dal desiderio e dalla necessità di recuperare la sigla dissenziente, non hanno rinunciato a confermare il contratto nazionale nel suo ruolo di garante della disciplina normativa uniforme sul territorio nazionale, considerata ancora regola di fondo consiste del sistema contrattuale300; ma, allo stesso tempo, hanno voluto una contrattazione di secondo livello performante, preposta al completamento e allo sviluppo della disciplina collettiva a seconda delle diverse realtà aziendali. 293 C.c.n.l. Impianti di trasporto a fune 28.03.2014, artt. 2, 38 e 39; C.c.n.l. Abbigliamento 4.02.2014, art. 12 ove tra l’altro vi è un richiamo alla «prassi in atto nel riconosci- mento normativo settore». 294 .C.c.n.l. Imprese di un’eccezionale anticipata rilevanza spedizione, autotrasporti merci e logistica, art. 9. 295 Per esempio: collocazione dei giorni di interessi cheriposo dei turnisti, anteriormente alla riformav. C.c.n.l. 22.09.2012 Chimici art. 25; superamento del monte ore annuo di straordinario, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»v. C.c.n.l. 21.03.2012 Imprese e società esercenti servizi ambientali, art. 2, lett. B.2. 296 Per esempio la durata preavviso e clausole elastiche, v. ancora C.c.n.l. 21.03.2012 Imprese e società esercenti servizi ambientali, art. 2, lett. B.2. 297 C.c.n.l. 20.06.2013 Autorimesse, noleggio auto e automezzi, art. 6. 298 C.c.n.l. Metalmeccanici-piccola media industria 1.10.2013, art. 10; C.c.n.l. Chimici 4.03.2013, art. 3. Tutti i testi dei contratti collettivi nazionali di lavoro citati sono reperibili all’indirizzo xxxx://xx00.xxxxxxxxxxxx.xx/xxx-xxx/XxxXxxx. 299 C.c.n.l. 1.02.2013 Servizi di telecomunicazione, art. 3. 300 X. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Un buon accordo finalmente, in Xxxxx di famiglia per l’impresaX. XXXXXXXX, X. XXXXXXXXX (a cura di), Le relazioni industriali…, cit.; Contra X. XXXXXXXX, pag. 26; da ultimo, importanti le osservazioni, sull’eccezionalità in rapporto alla libertà delle forme, di X. XXXXX, Pat- to di famigliaOsservazioni estemporanee sull’Accordo interconfederale del 2011, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelli, Milano, 2012, ppArg. 119 ssdir. 73 Pregevolissimi i rilievi di X. XXXXXXX, op. citlav., pp2011, 3, p. 451: l’A. legge nell’Accordo del 2011 il «rifiuto condiviso a continuare a tenere ferma la tradizionale concezione centralizzante che vede nel contratto collettivo nazionale il momento essenziale e determinante della disciplina delle relazioni sindacali». 222 ssNel rinnovato sistema di relazioni industriali, dunque, la soluzione prospettata per la contrattazione aziendale è la c.d. modale»74. Gli esiti dei precedenti ragionamenti implicherebbe- ro, per utilizzare una terminologia cara all’Autore75, un “micro- sistema” in sé conchiuso, non suscettibile di analogia, che vol- ge all’estrazione «adattabilità»301: nello strumento della «regola non dal caso anomalodelega», [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76quindi, si ritrova la scelta di sistema di delegare al contratto aziendale l’adattamento delle condizioni economiche e normative agli specifici contesti produttivi302. Questa linea di pensiero è da lodarsi per il tentativo di superare la complessità dell’istituto e ricondurla su un piano accessibile a tutti gli ope- ratori del diritto; essa, tuttavia, ha anche il difetto di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novella. A una lettura più attenta si comprende, tale è il nostro convincimentoScelta ulteriormente rafforzata, come si debba ragionare con maggior fondatezza vedrà, nella previsione di singolealtri strumenti, isolate, fattispecie “chiuse”, come primo tra tutti la c.d. clausola d’uscita. Il valore della clausola di delega è quello di clausola ad esempio effetto obbligatorio: l’eventuale norma aziendale eccedente la paralisi dell’azione delega (che di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del patto: ma, lo fatto si ribadisce per sostanzia in una deroga non incorrere in un vi- zio autorizzata)303 esporrà a sanzioni di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parte, a dire il vero minoritaria, della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinora, e sceglie di coprire le norme col velo della specialità: a chi in quest’ambito, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre di un “regime giuridico speciale”77 , si aggiunge una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana dei rapporti giuridici, che rileva co- me il patto di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiecti, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditore, e anomala ex latere obiecti, poiché attiene a ogni tipo di azienda, anche quella agricola, da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79. Per 74 Gli ultimi due virgolettati sono citazioni di X. XXXXXXX, op. citcarattere endo-associativo., pp. 222 e 223. Per un’analisi compiuta e critica si rinvia ai prossimi capi- toli. 75 Presente, oltre che nell’opera già citata, in X. XXXXXXX, La pubblicità

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XXXX,. (a cura di), Il patto di famigliawelfare nascosto. Il mercato privato dell’assistenza in Italia e in Europa, Carrocci, Roma, 2002, p. 40. letteratura sociologica e antropologica che per molti anni ha etichettato il fenomeno migratorio femminile come processo non autonomo, in Trattato breve quanto effettuato a seguito di diritto mariti o padri, quindi delle succes- sioni più dinamiche componenti maschili del nucleo familiare. Ma le tendenze dell’assetto sociale e donazioni a cura demografico italiano, unitamente alle politiche restrittive in materia di Xxxx immigrazione, fanno si che una sostanziosa percentuale di questi lavoratori e Xxxxxxxxlavoratrici sia confinata nel mercato del lavoro informale. Non sfugge certamente, Padovain tale ottica, 2010la complessa dinamica giuridica che accompagna l’inserimento in famiglia della donna immigrata (o, pag. 334in misura alquanto minore, dell’uomo); X. XXXXXX, Patto al fine di famiglia regolarizzare la presenza e funzione divisionale, Rivista del notariato, 2006l’impiego di queste figure non basta ovviamente, per cui «l’opzione assiologica quanto importante da un punto di fondo consiste nel riconosci- mento normativo vista sociale, il desiderio di un’eccezionale anticipata rilevanza regolarizzazione da parte della famiglia “datrice” di interessi chelavoro, anteriormente alla riformama è necessario subordinare il rapporto di lavoro allo scadenzario dei decreti ministeriali che ne consentono l’ingresso, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»; X. XXXXXXXXXXcreando di fatto le condizioni per la proliferazione del c.d. lavoro “nero”, in Xxxxx oltre all’insicurezza tanto delle lavoratrici straniere quanto delle famiglie italiane che usufruiscono del loro servizio. Alla difficoltà di famiglia per l’impresa, cit., pag. 26; da ultimo, importanti le osservazioni, sull’eccezionalità in rapporto alla libertà regolarizzazione delle forme, assistenti familiari prive di X. XXXXX, Pat- to permesso di famiglia, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelli, Milano, 2012, pp. 119 ss. 73 Pregevolissimi soggiorno si aggiunge altresì l’interesse economico di ridurre i rilievi di X. XXXXXXX, op. cit., pp. 222 ss. modale»74. Gli esiti dei precedenti ragionamenti implicherebbe- ro, per utilizzare una terminologia cara all’Autore75, un “micro- sistema” in sé conchiuso, non suscettibile di analogiacosti aggiuntivi del contratto, che vol- ge all’estrazione della «regola non dal caso anomalospinge il datore di lavoro, [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76. Questa linea di pensiero è da lodarsi per il tentativo di superare la complessità dell’istituto e ricondurla su un piano accessibile a tutti gli ope- ratori del diritto; essa, tuttavia, ha anche il difetto di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novella. A una lettura più attenta si comprende, tale è il nostro convincimento, come si debba ragionare con maggior fondatezza di singole, isolate, fattispecie “chiuse”, come ad esempio la paralisi dell’azione di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del patto: ma, in alcuni casi lo si ribadisce per non incorrere in un vi- zio di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra partestesso lavoratore, a dire il vero minoritariafare a meno della relativa stipulazione. In questo modo, della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinoraalla “clandestinità” dello straniero, e sceglie condizione che inibisce la regolarizzazione di coprire le norme col velo della specialità: a chi in quest’ambito, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre di un “regime giuridico speciale”77 qualsiasi rapporto lavorativo, si aggiunge una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana dei il “sommerso”, ossia la conduzione, di fatto, di rapporti giuridicilavorativi con l’assistente familiare al di fuori di qualsiasi copertura contrattuale. Inoltre, che rileva co- me come è stato sottolineato in letteratura, “è improprio ricondurre il patto di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiecti, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditore, e anomala ex latere obiectifenomeno solo al lato della domanda, poiché attiene anche l’offerta presenta caratteristiche tali da incrementare la richiesta di lavoro domestico: i compensi contenuti richiesti dai collaboratori domestici immigrati incoraggiano infatti sempre più famiglie ad avvalersi del loro lavoro quotidiano”28. In questo modo, dunque, il meccanismo domanda-offerta tenderebbe ad invertirsi: la disponibilità sul mercato del lavoro domestico di risorse a ogni tipo basso costo indurrebbe anche le famiglie con minori possibilità economiche ad avvalersi di aziendatali figure per la cura dei propri familiari non autonomi29. Certamente, anche quella agricolacome avremo modo di analizzare, da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79lo studio di questo segmento occupazionale obbliga a tenere in considerazione molti elementi tra loro interconnessi: politiche migratorie, trasformazione dei sistemi di welfare, peculiarità del mercato lavorativo, progetti migratori, caratteristiche soggettive delle migranti. Per 74 Gli ultimi due virgolettati sono citazioni La contemporanea analisi di X. XXXXXXXquesti fattori ci consentirà, opdunque, di ricostruire gli elementi caratterizzanti il settore dell’assistenza agli anziani nella provincia di Modena, mettendo a punto un’analisi, il più completa possibile, della multidimensionalità di questo fenomeno. 3.2. cit., pp. 222 e 223. Per un’analisi compiuta e critica si rinvia ai prossimi capi- toli. 75 Presente, oltre che nell’opera già citata, Le assistenti familiari straniere in X. XXXXXXX, La pubblicitàItalia

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Samples: Dottorato Di Ricerca

XXXX,. Il patto Le unioni civili in Italia, Napoli, 2016, p. 264, per il quale “sarebbe irragionevole considerare che in sede di stipula del contratto si possa soltanto scegliere la comunione [legale] e, che, in sede di modifica, si possa disporre altrimenti”; so- stanzialmente dello stesso parere X. XX XXXX, I contratti di convivenza, in Le nuove Leggi Civili Commentate, 2016, n. 4, p. 706, nonché F. MECENATE, Comunione legale, contratto di convivenza e circolazione dei beni dopo la legge Ci- rinnà, in xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/000-0000-X.xxx, p. 15. 47 In senso contrario all’ammissibilità di una piena autonomia negoziale dei conviventi cfr. F. MECENATE, De- bito, Responsabilità e comunione legale nel nuovo diritto di famiglia, Torino, 2017, p. 15. Non sembra potersi condivi- dere l’argomento a favore della preclusione verso l’adozione di regimi patrimoniali diversi, fondato sulle tratterebbe di una dichiarazione priva anche di carattere negoziale essendo correttamente ascrivibile alla categoria degli atti in Trattato breve senso stretto, data l’indisponibilità degli effetti da essa derivanti. La tesi secondo la quale i conviventi avrebbero soltanto la possibilità di diritto scegliere il regime della comunione legale o quello ordinario, anche attraverso una modifica della scelta compiuta in origine, si rivelerebbe in questo modo fortemente compressiva dell’autonomia delle succes- sioni e donazioni a cura parti, limitandola solamente alla possibilità di Xxxx e Xxxxxxxx, Padova, 2010, pageffettuare una scelta tra due regimi legalmente predeterminati ed inderogabili quanto al loro contenuto dalle pattui- zioni dei conviventi. 334; X. XXXXXX, Patto di famiglia e funzione divisionale, Rivista Ma se tale fosse stata l’intenzione del notariato, 2006, per cui «l’opzione assiologica di fondo consiste nel riconosci- mento normativo di un’eccezionale anticipata rilevanza di interessi che, anteriormente alla riforma, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»; X. XXXXXXXXXX, in Xxxxx di famiglia per l’impresa, cit., pag. 26; da ultimo, importanti le osservazioni, sull’eccezionalità in rapporto alla libertà delle forme, di X. XXXXX, Pat- to di famiglia, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelli, Milano, 2012, pp. 119 ss. 73 Pregevolissimi i rilievi di X. XXXXXXX, op. cit., pp. 222 ss. modale»74. Gli esiti dei precedenti ragionamenti implicherebbe- ro, per utilizzare una terminologia cara all’Autore75, un “micro- sistema” in sé conchiusolegislatore, non suscettibile ci sarebbe stata necessità alcuna di analogiaprevederne la formalizzazione attraverso il contratto di convivenza, ma sarebbe bastato stabilire la possibilità per i conviventi di rendere una dichiarazione anche con atto pubblico e iscritto nei registri dell’anagrafe, con cui manifestare tale scelta. Un’altra questione emersa all’indomani dell’entrata in vigore della legge n.76/2016 ri- guarda l’ammissibilità della regolamentazione attraverso il contratto di convivenza della fase relativa alla cessazione della convivenza stessa. Secondo parte della dottrina il dettato lette- rale del comma n. 56 dell’art. 1 della legge in questione, che vol- ge all’estrazione prevede che il contratto di convivenza non possa essere sottoposto a condizione o a termine parrebbe indurre a nega- re tale possibilità48. In realtà, secondo la tesi della «regola stessa dottrina testé richiamata e che si condivide, l’ipotesi qui considerata non sembra ricadere nell’ambito del divieto posto dal caso anomalocomma 56, [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76atteso che la disciplina della cessazione della convivenza di per sé non rappre- senta una condizione di efficacia del contratto, almeno nei casi in cui il suo contenuto non sia limitato alla regolamentazione di tale aspetto. Questa linea di pensiero è da lodarsi per il tentativo di superare la complessità dell’istituto e ricondurla su un piano accessibile a tutti gli ope- ratori del diritto; essaIn tali casi, tuttavia, ha anche il difetto di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novella. A una lettura più attenta si comprende, tale è il nostro convincimento, come si debba ragionare con maggior fondatezza di singole, isolate, fattispecie “chiuse”, come ad esempio la paralisi dell’azione di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del patto: ma, lo si ribadisce per non incorrere in un vi- zio di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parteinfatti, a dire prescindere dal verifi- carsi dell’evento della cessazione della convivenza, il vero minoritariacontratto avrà e conserverà efficacia in relazione a tutte le altre pattuizioni stipulate dai conviventi. Diverso il discorso nel caso in cui invece il contratto di convivenza abbia come unico oggetto la preventiva determinazio- ne delle condizioni alle quali debba avvenire l’eventuale futura cessazione della convivenza. In simili ipotesi non sembra superabile l’ostacolo posto dal comma 56 all’ammissibilità del contratto di convivenza, della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinora, e sceglie di coprire le norme col velo della specialità: a chi atteso che si sarebbe in quest’ambito, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre presenza di un “regime giuridico speciale”77 , si aggiunge una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana dei rapporti giuridici, che rileva co- me il patto di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiecticontratto indubbiamente condizionato, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditorela sua efficacia sarebbe interamente ed esclusivamente condiziona- ta al verificarsi dell’evento dedotto. Nulla vieta ad ogni modo, e anomala ex latere obiectiche laddove dovesse essere accertata l’inefficacia di un simile contratto, poiché attiene a ogni tipo i conviventi in fase di aziendacessazione del loro rap- porto possano stipulare un contratto ad hoc, anche quella agricolaordinario, da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79con il quale regolare gli effetti pa- trimoniali della già avvenuta rottura. Per 74 Gli ultimi due virgolettati sono citazioni quanto attiene alla cessazione degli effetti del contratto di X. XXXXXXXconvivenza il comma 59 prevede una serie di ipotesi in cui il contratto si risolve, opossia a) accordo delle parti; b) recesso unilaterale; c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed al- tra persona; d) morte di uno dei contraenti. citTali ipotesi sembrano configurare cause di riso- luzione che integrano quelle previste dal codice civile in via generale per i contratti e che ri- guardano in particolare l’inadempimento, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e l’eccessiva onerosità sopravvenuta per una delle parti. In realtà l’ipotesi dell’inadempimento del contratto di convivenza sembra rientrare nel più generale alveo della crisi del rapporto preoccupazioni per la circolazione dei beni e la certezza delle situazioni: i rischi al riguardo sussistono, infatti già solo per effetto della previsione della possibilità di scegliere e revocare il regime della comunione legale., pp. 222 e 223. Per un’analisi compiuta e critica si rinvia ai prossimi capi- toli. 75 Presente, oltre che nell’opera già citata, in X. XXXXXXX, La pubblicità

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Samples: Prenuptial Agreements and Cohabitation Contracts