Common use of XXXX, Clause in Contracts

XXXX,. Il patto di famiglia, in Trattato breve di diritto delle succes- sioni e donazioni a cura di Xxxx e Xxxxxxxx, Padova, 2010, pag. 334; X. XXXXXX, Patto di famiglia e funzione divisionale, Rivista del notariato, 2006, per cui «l’opzione assiologica di fondo consiste nel riconosci- mento normativo di un’eccezionale anticipata rilevanza di interessi che, anteriormente alla riforma, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»; X. XXXXXXXXXX, in Xxxxx di famiglia per l’impresa, cit., pag. 26; da ultimo, importanti le osservazioni, sull’eccezionalità in rapporto alla libertà delle forme, di X. XXXXX, Pat- to di famiglia, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelli, Milano, 2012, pp. 119 ss. 73 Pregevolissimi i rilievi di X. XXXXXXX, op. cit., pp. 222 ss. modale»74. Gli esiti dei precedenti ragionamenti implicherebbe- ro, per utilizzare una terminologia cara all’Autore75, un “micro- sistema” in sé conchiuso, non suscettibile di analogia, che vol- ge all’estrazione della «regola non dal caso anomalo, [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76. Questa linea di pensiero è da lodarsi per il tentativo di superare la complessità dell’istituto e ricondurla su un piano accessibile a tutti gli ope- ratori del diritto; essa, tuttavia, ha anche il difetto di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novella. A una lettura più attenta si comprende, tale è il nostro convincimento, come si debba ragionare con maggior fondatezza di singole, isolate, fattispecie “chiuse”, come ad esempio la paralisi dell’azione di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del patto: ma, lo si ribadisce per non incorrere in un vi- zio di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parte, a dire il vero minoritaria, della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinora, e sceglie di coprire le norme col velo della specialità: a chi in quest’ambito, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre di un “regime giuridico speciale”77 , si aggiunge una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana dei rapporti giuridici, che rileva co- me il patto di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiecti, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditore, e anomala ex latere obiecti, poiché attiene a ogni tipo di azienda, anche quella agricola, da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79. Per 74 Gli ultimi due virgolettati sono citazioni di X. XXXXXXX, op. cit., pp. 222 e 223. Per un’analisi compiuta e critica si rinvia ai prossimi capi- toli. 75 Presente, oltre che nell’opera già citata, in X. XXXXXXX, La pubblicità

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XXXX,. Il patto Le unioni civili in Italia, Napoli, 2016, p. 264, per il quale “sarebbe irragionevole considerare che in sede di stipula del contratto si possa soltanto scegliere la comunione [legale] e, che, in sede di modifica, si possa disporre altrimenti”; so- stanzialmente dello stesso parere X. XX XXXX, I contratti di convivenza, in Le nuove Leggi Civili Commentate, 2016, n. 4, p. 706, nonché F. MECENATE, Comunione legale, contratto di convivenza e circolazione dei beni dopo la legge Ci- rinnà, in xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/000-0000-X.xxx, p. 15. 47 In senso contrario all’ammissibilità di una piena autonomia negoziale dei conviventi cfr. F. MECENATE, De- bito, Responsabilità e comunione legale nel nuovo diritto di famiglia, Torino, 2017, p. 15. Non sembra potersi condivi- dere l’argomento a favore della preclusione verso l’adozione di regimi patrimoniali diversi, fondato sulle tratterebbe di una dichiarazione priva anche di carattere negoziale essendo correttamente ascrivibile alla categoria degli atti in Trattato breve senso stretto, data l’indisponibilità degli effetti da essa derivanti. La tesi secondo la quale i conviventi avrebbero soltanto la possibilità di diritto scegliere il regime della comunione legale o quello ordinario, anche attraverso una modifica della scelta compiuta in origine, si rivelerebbe in questo modo fortemente compressiva dell’autonomia delle succes- sioni e donazioni a cura parti, limitandola solamente alla possibilità di Xxxx e Xxxxxxxx, Padova, 2010, pageffettuare una scelta tra due regimi legalmente predeterminati ed inderogabili quanto al loro contenuto dalle pattui- zioni dei conviventi. 334; X. XXXXXX, Patto di famiglia e funzione divisionale, Rivista Ma se tale fosse stata l’intenzione del notariato, 2006, per cui «l’opzione assiologica di fondo consiste nel riconosci- mento normativo di un’eccezionale anticipata rilevanza di interessi che, anteriormente alla riforma, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»; X. XXXXXXXXXX, in Xxxxx di famiglia per l’impresa, cit., pag. 26; da ultimo, importanti le osservazioni, sull’eccezionalità in rapporto alla libertà delle forme, di X. XXXXX, Pat- to di famiglia, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelli, Milano, 2012, pp. 119 ss. 73 Pregevolissimi i rilievi di X. XXXXXXX, op. cit., pp. 222 ss. modale»74. Gli esiti dei precedenti ragionamenti implicherebbe- ro, per utilizzare una terminologia cara all’Autore75, un “micro- sistema” in sé conchiusolegislatore, non suscettibile ci sarebbe stata necessità alcuna di analogiaprevederne la formalizzazione attraverso il contratto di convivenza, ma sarebbe bastato stabilire la possibilità per i conviventi di rendere una dichiarazione anche con atto pubblico e iscritto nei registri dell’anagrafe, con cui manifestare tale scelta. Un’altra questione emersa all’indomani dell’entrata in vigore della legge n.76/2016 ri- guarda l’ammissibilità della regolamentazione attraverso il contratto di convivenza della fase relativa alla cessazione della convivenza stessa. Secondo parte della dottrina il dettato lette- rale del comma n. 56 dell’art. 1 della legge in questione, che vol- ge all’estrazione prevede che il contratto di convivenza non possa essere sottoposto a condizione o a termine parrebbe indurre a nega- re tale possibilità48. In realtà, secondo la tesi della «regola stessa dottrina testé richiamata e che si condivide, l’ipotesi qui considerata non sembra ricadere nell’ambito del divieto posto dal caso anomalocomma 56, [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76atteso che la disciplina della cessazione della convivenza di per sé non rappre- senta una condizione di efficacia del contratto, almeno nei casi in cui il suo contenuto non sia limitato alla regolamentazione di tale aspetto. Questa linea di pensiero è da lodarsi per il tentativo di superare la complessità dell’istituto e ricondurla su un piano accessibile a tutti gli ope- ratori del diritto; essaIn tali casi, tuttavia, ha anche il difetto di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novella. A una lettura più attenta si comprende, tale è il nostro convincimento, come si debba ragionare con maggior fondatezza di singole, isolate, fattispecie “chiuse”, come ad esempio la paralisi dell’azione di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del patto: ma, lo si ribadisce per non incorrere in un vi- zio di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parteinfatti, a dire prescindere dal verifi- carsi dell’evento della cessazione della convivenza, il vero minoritariacontratto avrà e conserverà efficacia in relazione a tutte le altre pattuizioni stipulate dai conviventi. Diverso il discorso nel caso in cui invece il contratto di convivenza abbia come unico oggetto la preventiva determinazio- ne delle condizioni alle quali debba avvenire l’eventuale futura cessazione della convivenza. In simili ipotesi non sembra superabile l’ostacolo posto dal comma 56 all’ammissibilità del contratto di convivenza, della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinora, e sceglie di coprire le norme col velo della specialità: a chi atteso che si sarebbe in quest’ambito, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre presenza di un “regime giuridico speciale”77 , si aggiunge una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana dei rapporti giuridici, che rileva co- me il patto di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiecticontratto indubbiamente condizionato, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditorela sua efficacia sarebbe interamente ed esclusivamente condiziona- ta al verificarsi dell’evento dedotto. Nulla vieta ad ogni modo, e anomala ex latere obiectiche laddove dovesse essere accertata l’inefficacia di un simile contratto, poiché attiene a ogni tipo i conviventi in fase di aziendacessazione del loro rap- porto possano stipulare un contratto ad hoc, anche quella agricolaordinario, da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79con il quale regolare gli effetti pa- trimoniali della già avvenuta rottura. Per 74 Gli ultimi due virgolettati sono citazioni quanto attiene alla cessazione degli effetti del contratto di X. XXXXXXXconvivenza il comma 59 prevede una serie di ipotesi in cui il contratto si risolve, opossia a) accordo delle parti; b) recesso unilaterale; c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed al- tra persona; d) morte di uno dei contraenti. citTali ipotesi sembrano configurare cause di riso- luzione che integrano quelle previste dal codice civile in via generale per i contratti e che ri- guardano in particolare l’inadempimento, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e l’eccessiva onerosità sopravvenuta per una delle parti. In realtà l’ipotesi dell’inadempimento del contratto di convivenza sembra rientrare nel più generale alveo della crisi del rapporto preoccupazioni per la circolazione dei beni e la certezza delle situazioni: i rischi al riguardo sussistono, infatti già solo per effetto della previsione della possibilità di scegliere e revocare il regime della comunione legale., pp. 222 e 223. Per un’analisi compiuta e critica si rinvia ai prossimi capi- toli. 75 Presente, oltre che nell’opera già citata, in X. XXXXXXX, La pubblicità

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XXXX,. Il patto di famigliaLa buona fede integrativa: note sull’andamento parabolico delle clau- sole generali, in Trattato breve di diritto Il ruolo delle succes- sioni buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e donazioni a cura di Xxxx e Xxxxxxxxcontemporanea. Studi X. Xxxxxxx, I, Padova, 20102003, pag155 ss. 334(cfr. anche ID., La comple- tezza del contratto: il ruolo della buona fede e dell’equità, in X. XXXXXXXXX [cur.], Il contratto e le tutele. Prospettive di diritto europeo, Torino, 2002, 221). La prima sentenza di una certa importanza risale al 1963163, ed è una decisione in cui, in un obiter dictum, si nega rilievo obbligatorio autonomo alla buona fede. Vale la pena di riportare il passaggio, per la discussione che ha sollevato: «i doveri giuridici di lealtà e corret- tezza sono (...) entrati nel nostro ordinamento giuridico, special- mente in materia contrattuale, ma la violazione di tali doveri, quando la legge non ne faccia seguire una sanzione autonoma, costituisce solo un criterio di valutazione e di qualificazione di un comportamento. Essi non valgono a creare, di per se stessi, un diritto soggettivo tute- lato erga omnes dall’osservanza del precetto del neminem laedere quando tale diritto non sia riconosciuto da un’espressa disposizione di legge; pertanto, un comportamento contrario ai doveri di lealtà, di correttezza e di solidarietà sociale non può essere reputato illegittimo e colposo, né può essere fonte di responsabilità per danni quando non concreti la violazione di un diritto altrui già riconosciuto in base ad altre norme»164. In sostanza, la buona fede non creerebbe doveri, ma si limiterebbe a ‘colorare’ doveri già esistenti: avrebbe una funzione tutto sommato pleonastica e, in fondo, retorica. La sentenza, che in un primo tempo ha avuto una certa influenza sulla giurisprudenza di merito165, ha innescato in dottrina immediate reazioni166. Si è così tentato di chiarire e approfondire il ruolo della buona fede nel nostro ordinamento. La dottrina civilistica – in armonia, d’altronde, con l’imposta- zione diffusa tra gli storici del diritto – ha sostenuto l’insufficienza, o addirittura l’inutilità, di ogni definizione della buona fede-correttezza che miri a chiarire ‘cosa’ essa sia. Trattandosi di una ‘clausola generale’, 163 Come avverte XXXXXX, Il principio di correttezza e la vigenza dell’art. 1175 cod. civ., cit., 423 nt. 15, «non devono trarre in inganno i riferimenti contenuti in al- cune sentenze: sia perché, in molti casi, essi avevano un valore soltanto negativo (…); sia perché, in quasi tutti gli altri casi, il richiamo alla correttezza (o alla buona fede, o alla equità) era poco più di una espressione retorica, dal momento che la de- cisione era comunque possibile sulla base dello stretto diritto». 164 Cass. 16 febbraio 1963 n. 357, in «Foro it.», 1963, I, 1768 ss.; in «Foro pad.», 1964, I, 1283 ss., con nota di X. XXXXXX, Appunti sul principio di buona fede, ibid. 165 Cfr. App. Firenze, 27 ottobre 1967, in «Foro pad.», 1968, I, 448 s. 166 RODOTÀ, Appunti sul principio di buona fede, cit., 1283 ss.; X. XXXXXX, Patto Il prin- cipio di famiglia e funzione divisionale, Rivista del notariato, 2006, per cui «l’opzione assiologica di fondo consiste nel riconosci- mento normativo di un’eccezionale anticipata rilevanza di interessi che, anteriormente alla riforma, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»; X. XXXXXXXXXXbuona fede, in Xxxxx di famiglia per l’impresa«Riv. dir. comm.», cit.I, pag. 26; da ultimo1964, importanti le osservazioni, sull’eccezionalità in rapporto alla libertà delle forme, di X. XXXXX, Pat- to di famiglia, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelli, Milano, 2012, pp. 119 163 ss. 73 Pregevolissimi i rilievi sarebbe impossibile una sua definizione in termini analitici: se carat- teristica delle clausole generali è infatti quella di X. XXXXXXXconsentire una certa elasticità, opuna puntuale specificazione ne contraddirebbe la natura167, mentre occorrerebbe guardare al principio come a una ‘norma in bianco’ il cui contenuto si preciserebbe di volta in volta in relazione a contesti storici, ideologici, etici168. citAl contrario, bisognerebbe chie- dersi ‘come’ questa clausola generale operi nel nostro ordinamento: quale ruolo, cioè, debba attribuirsi a quel sistema di valori cui essa ri- manda169., pp. 222 ss. modale»74. Gli esiti dei precedenti ragionamenti implicherebbe- ro, per utilizzare una terminologia cara all’Autore75, un “micro- sistema” in sé conchiuso, non suscettibile di analogia, che vol- ge all’estrazione della «regola non dal caso anomalo, [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76. Questa linea di pensiero è da lodarsi per il tentativo di superare la complessità dell’istituto e ricondurla su un piano accessibile a tutti gli ope- ratori del diritto; essa, tuttavia, ha anche il difetto di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novella. A una lettura più attenta si comprende, tale è il nostro convincimento, come si debba ragionare con maggior fondatezza di singole, isolate, fattispecie “chiuse”, come ad esempio la paralisi dell’azione di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del patto: ma, lo si ribadisce per non incorrere in un vi- zio di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parte, a dire il vero minoritaria, della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinora, e sceglie di coprire le norme col velo della specialità: a chi in quest’ambito, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre di un “regime giuridico speciale”77 , si aggiunge una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana dei rapporti giuridici, che rileva co- me il patto di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiecti, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditore, e anomala ex latere obiecti, poiché attiene a ogni tipo di azienda, anche quella agricola, da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79. Per 74 Gli ultimi due virgolettati sono citazioni di X. XXXXXXX, op. cit., pp. 222 e 223. Per un’analisi compiuta e critica si rinvia ai prossimi capi- toli. 75 Presente, oltre che nell’opera già citata, in X. XXXXXXX, La pubblicità

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XXXX,. Il patto di famigliaL’uso giurisprudenziale della causa del contratto, in Trattato breve Nuova giur. civ. comm., 1995,16. La Corte, inoltre, nell’ordinanza di diritto delle succes- sioni e donazioni a cura di Xxxx e Xxxxxxxx, Padova, 2010, pag. 334; X. XXXXXX, Patto di famiglia e funzione divisionale, Rivista del notariato, 2006, per cui «l’opzione assiologica di fondo consiste nel riconosci- mento normativo di un’eccezionale anticipata rilevanza di interessi rimessione alle Sezioni Unite n. 37/2014 ha affermato che, anteriormente alla riformain tema di imposte, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»; X. XXXXXXXXXXdalle operazioni poste in essere dal contribuente, in Xxxxx di famiglia per l’impresaanche se valide, cit., pag. 26; da ultimo, importanti le osservazioni, sull’eccezionalità in rapporto alla libertà delle forme, di X. XXXXX, Pat- to di famiglia, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelli, Milano, 2012, pp. 119 ss. 73 Pregevolissimi i rilievi di X. XXXXXXX, op. cit., pp. 222 ss. modale»74. Gli esiti dei precedenti ragionamenti implicherebbe- ro, per utilizzare una terminologia cara all’Autore75, un “micro- sistema” in sé conchiusose- condo la giurisprudenza comunitaria, non suscettibile possono trarsi benefici se compiute essenzialmente allo scopo di analogiaottenere un indebito vantaggio fiscale. Appare opportuno rilevare, al fine di evidenziare l’importante portata innovativa della sen- tenza in commento, che vol- ge all’estrazione con il pronunciamento n.16089 del 2003, la medesima Corte aveva pre- so in considerazione il diritto soggettivo, comunemente definito come potere di agire per la rea- lizzazione dell’interesse di chi ne è titolare, attribuendo allo stesso massima protezione in con- formità a quanto previsto dalla disciplina codicistica 43. La Sentenza n.18213 del 2015, emessa dalle Sezioni Unite della «regola non dal caso anomaloCassazione, [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76. Questa linea pur conferman- do il carattere dell’assolutezza del diritto soggettivo e del potere di pensiero è da lodarsi per il tentativo di superare la complessità dell’istituto e ricondurla su un piano accessibile a tutti gli ope- ratori del diritto; essaagire che ne consegue, ha, tuttavia, ha tenuto conto anche del c.d. principio del divieto dell’abuso del diritto per evidenziare come, invero, il difetto suddetto potere di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novellaagire non sia privo di limiti. A Il brocardo qui iure suo utitur neminem laedit deve, infatti, essere interpretato alla luce del principio di solidarietà sancito dall’art. 2 della Costituzione, che introduce nel nostro ordina- mento un generale divieto di abuso del diritto, inteso come limite interno al diritto soggettivo, volto a determinare il confine oltre il quale l’esercizio del relativo potere si configura come ille- cito 44. Da tale teoria dell’abuso del diritto, la Cassazione fa discendere come il contratto posto in essere dalle parti al fine esclusivo di realizzare la finalità vietata di evasione fiscale, non può, quindi, per vari e molteplici profili ritenersi ammissibile e lecito. Proprio per sanare il conflitto tra le teorie della causa concreta del contratto e dell’abuso del diritto, da una lettura più attenta si comprende, tale è il nostro convincimento, come si debba ragionare con maggior fondatezza di singole, isolate, fattispecie “chiuse”, come ad esempio la paralisi dell’azione di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del patto: ma, lo si ribadisce per non incorrere in un vi- zio di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parte, a dire e l’indirizzo giurisprudenziale intrapreso dalla sentenza della Cassazione n. 16089 del 2003 dall’altra, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite. Ponendo in essere due distinti contratti, con previsioni inerenti al quantitativo del canone lo- catizio differenti tra loro, uno destinato ad essere registrato (c.d. contratto simulato) e l’altro co- stituente il vero minoritariareale titolo in base al quale pretenderne il relativo pagamento (c.d. contratto dissimu- lato), della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinorai contraenti, e sceglie pertanto, finalizzano l’intero procedimento simulatorio alla realizzazione di coprire le norme col velo della specialità: a chi in quest’ambitouna frode fiscale che, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre di un quale regime giuridico speciale”77 causa concreta” dell’unitaria fattispecie considerata 45, si aggiunge una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana dei rapporti giuridici, che rileva co- me il patto pone in contrasto con la norma imperativa di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiecti, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditore, e anomala ex latere obiecti, poiché attiene a ogni tipo di azienda, anche quella agricola, da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79cui all’art. Per 74 Gli ultimi due virgolettati sono citazioni di X. XXXXXXX, op. cit13 della L. n. 431 del 1998., pp. 222 e 223. Per un’analisi compiuta e critica si rinvia ai prossimi capi- toli. 75 Presente, oltre che nell’opera già citata, in X. XXXXXXX, La pubblicità

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XXXX,. Il patto di famiglia, in Trattato breve di diritto delle succes- sioni e donazioni contratto a cura di Xxxx e Xxxxxxxx, Padova, 2010, pag. 334; X. XXXXXX, Patto di famiglia e funzione divisionale, Rivista del notariato, 2006, per cui «l’opzione assiologica di fondo consiste nel riconosci- mento normativo di un’eccezionale anticipata rilevanza di interessi che, anteriormente alla riforma, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»; X. XXXXXXXXXX, in Xxxxx di famiglia per l’impresadeterminato, cit., pagp. 5. 26; da ultimo33 Nello stesso senso la lettera circolare del Ministero del lavoro 22 aprile 2013, importanti le osservazionin. 7258 nella quale si precisa che «la mancata e/o tradiva comunicazione non produce alcuna conseguenza sul piano sanzionatorio in quanto non espressamente prevista», sull’eccezionalità in rapporto così anche X. XX XXXXX-X. FE- DELE, Le modifiche alla libertà delle formedisciplina, di X. XXXXX, Pat- to di famiglia, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelli, Milano, 2012, pp. 119 ss. 73 Pregevolissimi i rilievi di X. XXXXXXX, op. cit., ppp. 59, di diverso avviso X. XXXXXXXXX, Il contratto di xx- xxxx, xxx., x. 00 il quale rileva che, pur in assenza di una specifica sanzione, il fatto che sia previ- sto un onere in capo al datore di lavoro ove lo stesso intenda procedere alla prosecuzione del contratto e che tale onere non sia rispettato, la tesi della conversione «è tutt’altro che peregrina, giacché, secondo i principi generali, il mancato assolvimento di un onere determina il venir me- no del vantaggio accordato all’onerato». 222 sscuzione di fatto del contratto a termine la sua originaria funzione implementa- ta dall’ampliamento dei tempi di durata. modale»74I correttivi apportati dall’ultima “mini-riforma” risolvono anche un pro- blema interpretativo concernente la prosecuzione di fatto (c.d. Gli esiti dei precedenti ragionamenti implicherebbe- roperiodo cusci- netto) del contratto acausale: con apposito inciso inserito nel comma 2 del- l’art. 5 del d.lgs. n. 368/2001 si estendono gli effetti sanzionatori della conver- sione nell’ipotesi in cui il contratto acausale continui di fatto oltre i 30 o i 50 giorni a seconda che il suo termine iniziale sia inferiore o superiore a sei mesi, con ciò legittimando, anche per utilizzare una terminologia cara all’Autore75tale contratto, la prosecuzione di fatto. L’attuale formulazione del comma 2 dell’art. 5, e l’esplicita esclusione dal c.d. periodo cuscinetto solo nel caso in cui uno o più contratti a termine supe- rino il periodo massimo di 36 mesi, consentono di ritenere ammissibile la pro- secuzione di fatto del contratto acausale anche dopo la sua durata massima di 12 mesi 34. Prima dell’intervento riformatore del 2013, si era discusso in ordine alla possibilità o meno che la prosecuzione di fatto potesse riguardare anche un “micro- sistema” contratto acausale di durata annuale, intendendo tale limite come soglia mas- sima invalicabile e ciò in sé conchiusoanalogia con la regola generale, non suscettibile di analogiasancita nello stesso comma 2 dell’art. 5 cit., che vol- ge all’estrazione della «regola non dal caso anomaloconsente ad uno o più contratti a termine, [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76. Questa linea di pensiero è da lodarsi per il tentativo comprese eventuali proroghe e rinnovi, di superare la complessità dell’istituto e ricondurla su un piano accessibile durata di trentasei me- si 35. Effettivamente il quadro normativo risultante dalla c.d. riforma Fornero non brillava per chiarezza: da una parte il comma 1-bis dell’art. 1 legittimava l’acausalità del contratto «nell’ipotesi di primo rapporto a tutti gli ope- ratori tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi», utilizzando una formulazione che po- teva essere intesa nel senso di escludere ogni ipotesi di superamento del diritto; essalimite massimo annuale, tuttaviadall’altra il comma 2-bis dell’art. 4 escludeva espressamente dalla proroga il contratto acausale, ha anche il difetto mentre nessun riferimento al medesimo contratto si rinveniva nell’ipotesi di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novellaprosecuzione di fatto del contratto. A una lettura più attenta si comprende, tale è il nostro convincimento, come si debba ragionare con maggior fondatezza di singole, isolate, fattispecie “chiuse”, come ad esempio In dottrina era stato messo in evidenza che «la paralisi dell’azione di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del patto: ma, lo si ribadisce per non incorrere in un vi- zio di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parte, a dire il vero minoritaria, della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinora, e sceglie di coprire le norme col velo della specialità: a chi in quest’ambito, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre possibilità di un “regime giuridico speciale”77 contratto a termine libero di un anno, si aggiunge prorogabile di due mesi, dà alle imprese un margi- ne significativo di flessibilità nell’assunzione di nuovi lavoratori», con ciò rite- nendo possibile la prosecuzione del contratto oltre il termine annuale 36. Da altri autori era stato opportunamente evidenziato come il legislatore avesse in- teso «favorire un fisiologico ampliamento della durata del contratto a prescin- 34 Possibilità ammessa dallo stesso Ministero del lavoro con circolare 29 agosto 2013, n. 35 per la quale «un contratto acausale potrà avere una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana dei rapporti giuridici, che rileva co- me il patto durata massima di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiecti, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditore, dodici mesi e anomala ex latere obiecti, poiché attiene a ogni tipo di azienda, anche quella agricola, da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79. Per 74 Gli ultimi due virgolettati sono citazioni di X. XXXXXXX, op. citcinquanta giorni»., pp. 222 e 223. Per un’analisi compiuta e critica si rinvia ai prossimi capi- toli. 75 Presente, oltre che nell’opera già citata, in X. XXXXXXX, La pubblicità

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XXXX,. Il patto La nuova provincia d’Italia nella parola profetica di famigliaXxx Xxxxx, in Trattato breve «L’Osser- vatore Romano» del 19 dicembre 1934, p. 3. 45 Ibidem. dimostrare quanto «parziale e precaria» fosse stata l’adesione dei salesiani verso il fascismo e la politica di diritto delle succes- sioni Xxxxxxxxx00. In conclusione di queste brevi note, mi pare importante riflettere su un’interessante affermazione di Xxxxxx Xxxxxx; in un suo recente scritto che sin- tetizza i risultati di una ben più ampia ricerca sulla figura del fondatore, egli ha evidenziato che «alla coscienza salesiana, così come a certe aree della reli- giosità cattolica, xxx Xxxxx appariva (e donazioni a cura appare) come chi aveva il dono di- vino dello spirito profetico. In una visione storica più larga le sue predizioni si collocavano (e si collocano) nella costellazione di Xxxx xxxxxxxxxx e Xxxxxxxxdi altre ana- loghe manifestazioni che hanno segnato (e segnano) il cattolicesimo europeo dalla rivoluzione francese ai nostri giorni»47. Ebbene, Padovala lettura di quanto pubblicato in ambito più o meno diretta- mente salesiano rispetto all’assegnazione della parrocchia di Littoria, 2010mi pare che possa collocarsi proprio nel segno di un «profetismo» veicolato ad intra per meglio leggere la realtà contingente della Congregazione applicando quel procedimento già proprio dello stesso xxx Xxxxx, pag. 334; X. XXXXXX, Patto di famiglia e funzione divisionale, Rivista del notariato, 2006, per cui «l’opzione assiologica di fondo consiste nel riconosci- mento normativo di un’eccezionale anticipata rilevanza di interessi che, anteriormente alla riforma, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»; X. XXXXXXXXXX, in Xxxxx di famiglia per l’impresa, cit., pag. 26; ma ripreso anche da ultimo, importanti le osservazioni, sull’eccezionalità in rapporto alla libertà delle forme, di X. XXXXX, Pat- to di famiglia, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelli, Milano, 2012, pp. 119 ss. 73 Pregevolissimi i rilievi di X. XXXXXXX, op. cit., pp. 222 ss. modale»74. Gli esiti dei precedenti ragionamenti implicherebbe- ro, per utilizzare una terminologia cara all’Autore75, un “micro- sistema” in sé conchiuso, non suscettibile di analogiaaltri, che vol- ge all’estrazione della «regola non dal caso anomalo, [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76mirava a ricollegare a posteriori dei fatti specifici alle allusioni pur sfu- mate e vaghe ad eventi futuri tipiche delle sue predizioni48. Questa linea di pensiero è da lodarsi per il tentativo di superare la complessità dell’istituto e ricondurla su un piano accessibile a tutti gli ope- ratori del diritto; essa, tuttavia, ha anche il difetto di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novella. A una lettura più attenta si comprende, tale è il nostro convincimento, come si debba ragionare con maggior fondatezza di singole, isolate, fattispecie “chiuse”, come ad esempio la paralisi dell’azione di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del patto: ma, lo si ribadisce per non incorrere in un vi- zio di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parte, a dire il vero minoritaria, della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinora, e sceglie di coprire le norme col velo della specialità: a chi in quest’ambito, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre di un “regime giuridico speciale”77 , si aggiunge una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana dei rapporti giuridici, che rileva co- me il patto di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiecti, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditore, e anomala ex latere obiecti, poiché attiene a ogni tipo di aziendaIn questo senso, anche quella agricola«nuova conferma dell’abbondanza di doni soprannaturali nel Santo»49, da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79. Per 74 Gli ultimi due virgolettati sono citazioni corrispondeva all’interpretazione ufficiale all’e- poca conferita alle sue «misteriose parole» e ne accreditava l’esclusiva natura di X. XXXXXXX«visioni e vaticini celesti», op. cit., pp. 222 e 223. Per un’analisi compiuta e critica si rinvia ai prossimi capi- toli. 75 Presente, oltre che nell’opera già citatasenza lasciar spazio a letture meno semplifica- trici, in X. XXXXXXXgrado invece di scorgervi auspici e speranze, La pubblicitàmagari espressi a livello inconscio50. Ma questo è un ambito di ricerca che rimanda a settori di studio diversi da quelli qui praticati.

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XXXX,. Il patto di famigliacontratto con prestazioni corrispettive. Bilateralità, in Trattato breve di diritto delle succes- sioni onerosità e donazioni a cura di Xxxx e Xxxxxxxxcorrispettività nella teoria del contratto, Padova, 20101963, pagp. 78 ss.: “Di equivalenza, oggettiva, soggettiva, tendenziale, si può parlare a proposito della onerosità, non della corrispettività”; l’A., ancora, ribadisce “l’estraneità rispetto al contratto con prestazioni corrispettive dei concetti di vantaggio e sacrificio patrimoniali, nonché della equivalenza (soggettiva o tendenziale) tra vantaggi e sacrifici”. 334; X. XXXXXXXxxxxxxxxx, Patto di famiglia Onerosità, corrispettività e funzione divisionalequalificazione dei contratti. Il problema della donazione mista, Rivista Napoli, 2001, p. 59 ss.: “Alla corrispettività … è estranea qualsiasi valutazione sulla proporzionalità economica o sulla equivalenza soggettiva degli effetti. La prima … attiene al profilo della onerosità, la seconda alla valutazione personale delle parti e quindi ai motivi che le hanno indotto a concludere il contratto”. 80 X. Xxxxxxxxxx, Bilateralità, corrispettività ed onerosità del notariato, 2006, per cui «l’opzione assiologica di fondo consiste nel riconosci- mento normativo di un’eccezionale anticipata rilevanza di interessi che, anteriormente alla riforma, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»; X. XXXXXXXXXXcontratto, in Xxxxx di famiglia per l’impresaStudi senesi, 1968, p. 146 ss.; Id., Sul contenuto del contratto, cit., pag. 26p. 319; da ultimoX. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, importanti le osservazioniDottrine generali del diritto civile, sull’eccezionalità in rapporto alla libertà delle formecit., di p. 224 ss.; M. Xx Xxxxxx, Il contratto con prestazioni corrispettive, cit., p. 48 ss.; X. XXXXXXxxxxxxx, Pat- to di famigliaContratto, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelliEnc. Dir., IX, Milano, 20121961, pp. 119 p. 129 ss. 73 Pregevolissimi i rilievi di X. XXXXXXX81 V. G. Xxxxxxxxxx, op. cit., ppp. 77: “La corrispettività si pone quale elemento idoneo a distinguere i rapporti e, di conseguenza, i tipi contrattuali che, di volta in volta, nella configurazione legislativa ne postulano l’assenza o la presenza. 222 ssEssa designa un modo di essere del regolamento atto ad incidere sulla qualificazione della fattispecie, rendendo possibile l’individuazione della categoria nella quale va collocato il singolo contratto”. modale»74quello della determinazione della disciplina da applicare, in considerazione del regolamento in cui hanno trovato composizione gli interessi delle parti82. Gli esiti dei precedenti ragionamenti implicherebbe- ro, per utilizzare una terminologia cara all’Autore75, un “micro- sistema” in sé conchiuso, Ne consegue che nel contratto con prestazioni corrispettive non suscettibile di analogia, che vol- ge all’estrazione della «regola non dal caso anomalo, [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76. Questa linea di pensiero è da lodarsi per il tentativo di superare la complessità dell’istituto e ricondurla su un piano accessibile a tutti gli ope- ratori deve necessariamente essere presente l’onerosità del diritto; essa, tuttavia, ha anche il difetto di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novella. A una lettura più attenta si comprende, tale è il nostro convincimento, come si debba ragionare con maggior fondatezza di singole, isolate, fattispecie “chiuse”, come ad esempio la paralisi dell’azione di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del patto: ma, lo si ribadisce per non incorrere in un vi- zio di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parte, a dire il vero minoritaria, della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinora, e sceglie di coprire le norme col velo della specialità: a chi in quest’ambito, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre di un “regime giuridico speciale”77 , si aggiunge una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana dei rapporti giuridici, che rileva co- me il patto di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiectirapporto, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditorela corrispettività postula esclusivamente l’esistenza di due attribuzioni funzionalmente collegate, sicché l’una trova giustificazione nell’altra; pertanto, vi possono essere contratti corrispettivi non onerosi e anomala ex latere obiecticontratti onerosi non corrispettivi. L’onerosità, poiché attiene dal suo canto, pur non richiedendo una stretta equivalenza economica, non può essere individuata dal mero requisito formale della semplice presenza di un sacrificio del terzo83. In tale contesto, lo squilibrio economico tra le prestazioni dedotte in un contratto corrispettivo, anziché determinarne la nullità, potrà incidere sul carattere oneroso o gratuito dell’operazione, individuando la disciplina applicabile tra le parti e rispetto ai terzi84. Di contrario avviso è la dottrina prevalente, la quale afferma che, nei contratti a ogni tipo di aziendaprestazioni corrispettive, anche quella agricolail sinallagma dà origine ad una corrispettività economica tra le prestazioni, intesa come valutazione da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79. Per 74 Gli ultimi due virgolettati sono citazioni di parte 82 Secondo X. XXXXXXXXxxxxxxxxx, op. cit., ppp. 62, onerosità e gratuità sono concetti che rilevano “per delimitare la tutela accordata al terzo acquirente (artt. 222 2038, 1445, 534, comma 2, 2901 cod. civ.; artt. 64 e 22367, n. 1, l. fall.; artt. Per un’analisi compiuta 192 e critica 193 cod. pen.), i limiti di responsabilità o di garanzia tra le parti (artt. 1266, 1710, 1768, 1725, comma 2, 1681, comma 3, 1812, 797 s. cod. civ.; art. 413 cod. nav.), la disciplina dell’errore e della rilevanza dei motivi (artt. 809, 1809, 800 s. cod. civ.), i criteri di interpretazione (art. 1371 cod. civ.)”. 83 Così X. Xxxxxxxxxx, op. cit., p. 66. 84 Ad avviso di X. Xxxxxxxxxx, op. cit., p. 68, “Non si rinvia ai prossimi capi- toli. 75 Presente, oltre può ammettere che nell’opera già citataqualora il valore delle prestazioni sia sensibilmente diverso da quello del bene ottenuto, in X. XXXXXXXdifetto di un reale scambio economico, La pubblicitàil contratto concluso sarebbe nullo qualora manchino anche la gratuità e, ove occorra, la forma. Delle due l’una: o v’è uno scambio economico reale ed allora non v’è spazio per il carattere della gratuità; o non v’è scambio economico reale ed allora l’attribuzione patrimoniale di maggior valore non potrà essere che gratuita”. dei contraenti del valore che ciascuna prestazione, di cui sono rispettivamente creditori, arreca ad essi in rapporto alla diminuzione patrimoniale che essi subiscono per effetto dell’adempimento della prestazione di cui sono debitori85. Ciò comporta, ai fini dell’equilibrio contrattuale, che il valore delle prestazioni tende, sulla base della valutazione degli interessi in gioco compiuta dai contraenti, ad essere omogeneo. Pertanto, in linea di massima ed in attuazione del principio di cui all’art. 1322 c.c., nei contratti commutativi, il corrispettivo economico è liberamente determinato dalle parti, con conseguente esclusione di interventi giudiziali volti a modificare il contenuto del contratto secondo un criterio di giustizia distributiva86.

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XXXX,. Il patto di famiglialavoro intermittente, in X. Xxxxxxx (a cura di), Diritto del lavoro. Commentario, Torino, Utet, 2007, pp. 1400 ss.; X. Xxxxxx, Il contratto di lavoro intermittente, in X. Xxxxxx (a cura di), Il mercato del lavoro, in X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx (direno da), Trattato breve di diritto delle succes- sioni e donazioni a cura di Xxxx e Xxxxxxxxdel lavoro, VI, Padova, 2010, pag. 334; X. XXXXXX, Patto di famiglia e funzione divisionale, Rivista del notariato, 2006, per cui «l’opzione assiologica di fondo consiste nel riconosci- mento normativo di un’eccezionale anticipata rilevanza di interessi che, anteriormente alla riforma, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»; X. XXXXXXXXXX, in Xxxxx di famiglia per l’impresa, cit., pag. 26; da ultimo, importanti le osservazioni, sull’eccezionalità in rapporto alla libertà delle forme, di X. XXXXX, Pat- to di famiglia, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelli, MilanoCedam, 2012, pp. 119 1252 ss. 73 Pregevolissimi i rilievi di 49 X. XXXXXXXXxxx, opContratti flessibili: lavoro a tempo parziale e lavoro intermittente, in Lav. citdir., pp2006, p. 307, osserva come il lavoro intermittente mette «in predicato aspetti di sistema del nostro diritto del lavoro». 222 sschiamata. modale»74Alcuni, infatti, lo hanno definito contratto preliminare50, altri, invece, come una specie di contratto normativo51. Gli esiti dei precedenti ragionamenti implicherebbe- roAltri studiosi hanno evidenziato che la caratteristica principale di questa figura contrattuale è «il mettersi a disposizione», per utilizzare con una terminologia cara all’Autore75situazione di attesa del lavoratore52. Essi hanno negato, un “micro- sistema” quindi, la natura subordinata di questo tipo di rapporto53. E’ evidente che il lavoratore a chiamata svolge le proprie attività sotto la direzione e alle dipendenze dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 2094 c.c.. La particolarità del rapporto è che il prestatore svolge i propri compiti se e quando viene chiamato dall’utilizzatore, sulla base delle esigenze imprenditoriali di carattere intermittente o discontinuo. Il prestatore di lavoro, inoltre, può obbligarsi a rispondere alla chiamata dell’utilizzatore oppure può decidere di non vincolarsi a essa. Ne deriva che solo nel primo caso matura il diritto all’indennità di disponibilità. Ci si chiede, quindi, se nell’oggetto del contratto di lavoro deve essere ricondotta anche la fase di attesa54 e se «l’esclusione del periodo di non lavoro dall’ambito di applicazione delle norme protettive tipiche del lavoro subordinato non sia in sé conchiuso, contrasto con la Costituzione»55. La riforma del 2012 non suscettibile di analogia, che vol- ge all’estrazione della «regola non dal caso anomalo, [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76ha introdotto nessuna modifica dell’art. Questa linea di pensiero è da lodarsi per il tentativo di superare la complessità dell’istituto e ricondurla su un piano accessibile a tutti gli ope- ratori 33 del diritto; essa, tuttavia, ha anche il difetto di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novellaD. Lgs. A una lettura più attenta si comprende, tale è il nostro convincimenton. 276 del 2003. Quest’ultimo, come si debba ragionare con maggior fondatezza è già ricordato, definisce «il contratto di singole, isolate, fattispecie “chiuse”, lavoro intermittente» come ad esempio la paralisi dell’azione di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del patto: ma, lo il contratto «mediante il quale un lavoratore si ribadisce per non incorrere in un vi- zio di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parte, pone a dire il vero minoritaria, della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinora, e sceglie di coprire le norme col velo della specialità: a chi in quest’ambito, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione nei limiti di cui all’art. 34». La Dottrina, cercando di qualificare il contratto, ha effettuato un inquadramento per regime giuridico speciale”77 somiglianza” ad altri istituti più “collaudati”. Il primo accostamento è avvenuto con il contratto di lavoro a orario ridotto, si aggiunge una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana caratterizzato dalle cosiddette clausole elastiche e flessibili56. L’elemento comune dei due rapporti giuridici, che rileva co- me il patto è quello di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiecti, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditore, e anomala ex latere obiecti, poiché attiene a ogni tipo essere espressione di azienda, anche quella agricola, da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79. Per 74 Gli ultimi due virgolettati sono citazioni di X. XXXXXXX, op. cit., pp. 222 e 223. Per un’analisi compiuta e critica si rinvia ai prossimi capi- toli. 75 Presente, oltre che nell’opera già citata, in X. XXXXXXX, La pubblicitàuna

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XXXX,. Il patto di famigliaGli assetti contrattuali…, in Trattato breve di diritto delle succes- sioni e donazioni a cura di Xxxx e Xxxxxxxxcit., Padova, 2010, pag. 334p. 527; X. XXXXXX, Patto Azienda, contratto e sindacato, Cacucci editore, Bari, 2012, p. 111. 292 Ccnl Turismo 21.04.2015, art. 28. individuale293; ancora di famiglia contenuto economico è il rinvio alla contrattazione aziendale per la definizione delle condizioni retributive spettanti ai lavoratori con orari di lavoro non omogenei294. Altre volte la delega spazia anche a singoli profili di determinati istituti, soprattutto in materia di orario295 o altri istituti296. La struttura della delega può spingersi ad investire la contrattazione aziendale della complessiva regolamentazione di vere e funzione divisionaleproprie materie: per esempio, Rivista in materia di formazione, salute e sicurezza, nonché prestazioni di carattere solidaristico-assistenziale297 o in materia di classificazione del notariatopersonale298. Non mancano nemmeno ipotesi in cui ancora si utilizza il termine «rinvio»299. A fronte della variabilità dei contenuti della «delega», 2006forse riflesso di un diverso atteggiamento del contratto nazionale nei confronti di quello aziendale mutevole a seconda della categoria merceologica, per cui appare preferibile non vedere nel termine «l’opzione assiologica delega», in luogo del termine «rinvio», più che una scelta politico-sindacale delle storiche Confederazioni: queste, spinte anche dal desiderio e dalla necessità di recuperare la sigla dissenziente, non hanno rinunciato a confermare il contratto nazionale nel suo ruolo di garante della disciplina normativa uniforme sul territorio nazionale, considerata ancora regola di fondo consiste del sistema contrattuale300; ma, allo stesso tempo, hanno voluto una contrattazione di secondo livello performante, preposta al completamento e allo sviluppo della disciplina collettiva a seconda delle diverse realtà aziendali. 293 C.c.n.l. Impianti di trasporto a fune 28.03.2014, artt. 2, 38 e 39; C.c.n.l. Abbigliamento 4.02.2014, art. 12 ove tra l’altro vi è un richiamo alla «prassi in atto nel riconosci- mento normativo settore». 294 .C.c.n.l. Imprese di un’eccezionale anticipata rilevanza spedizione, autotrasporti merci e logistica, art. 9. 295 Per esempio: collocazione dei giorni di interessi cheriposo dei turnisti, anteriormente alla riformav. C.c.n.l. 22.09.2012 Chimici art. 25; superamento del monte ore annuo di straordinario, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»v. C.c.n.l. 21.03.2012 Imprese e società esercenti servizi ambientali, art. 2, lett. B.2. 296 Per esempio la durata preavviso e clausole elastiche, v. ancora C.c.n.l. 21.03.2012 Imprese e società esercenti servizi ambientali, art. 2, lett. B.2. 297 C.c.n.l. 20.06.2013 Autorimesse, noleggio auto e automezzi, art. 6. 298 C.c.n.l. Metalmeccanici-piccola media industria 1.10.2013, art. 10; C.c.n.l. Chimici 4.03.2013, art. 3. Tutti i testi dei contratti collettivi nazionali di lavoro citati sono reperibili all’indirizzo xxxx://xx00.xxxxxxxxxxxx.xx/xxx-xxx/XxxXxxx. 299 C.c.n.l. 1.02.2013 Servizi di telecomunicazione, art. 3. 300 X. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Un buon accordo finalmente, in Xxxxx di famiglia per l’impresaX. XXXXXXXX, X. XXXXXXXXX (a cura di), Le relazioni industriali…, cit.; Contra X. XXXXXXXX, pag. 26; da ultimo, importanti le osservazioni, sull’eccezionalità in rapporto alla libertà delle forme, di X. XXXXX, Pat- to di famigliaOsservazioni estemporanee sull’Accordo interconfederale del 2011, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelli, Milano, 2012, ppArg. 119 ssdir. 73 Pregevolissimi i rilievi di X. XXXXXXX, op. citlav., pp2011, 3, p. 451: l’A. legge nell’Accordo del 2011 il «rifiuto condiviso a continuare a tenere ferma la tradizionale concezione centralizzante che vede nel contratto collettivo nazionale il momento essenziale e determinante della disciplina delle relazioni sindacali». 222 ssNel rinnovato sistema di relazioni industriali, dunque, la soluzione prospettata per la contrattazione aziendale è la c.d. modale»74. Gli esiti dei precedenti ragionamenti implicherebbe- ro, per utilizzare una terminologia cara all’Autore75, un “micro- sistema” in sé conchiuso, non suscettibile di analogia, che vol- ge all’estrazione «adattabilità»301: nello strumento della «regola non dal caso anomalodelega», [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76quindi, si ritrova la scelta di sistema di delegare al contratto aziendale l’adattamento delle condizioni economiche e normative agli specifici contesti produttivi302. Questa linea di pensiero è da lodarsi per il tentativo di superare la complessità dell’istituto e ricondurla su un piano accessibile a tutti gli ope- ratori del diritto; essa, tuttavia, ha anche il difetto di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novella. A una lettura più attenta si comprende, tale è il nostro convincimentoScelta ulteriormente rafforzata, come si debba ragionare con maggior fondatezza vedrà, nella previsione di singolealtri strumenti, isolate, fattispecie “chiuse”, come primo tra tutti la c.d. clausola d’uscita. Il valore della clausola di delega è quello di clausola ad esempio effetto obbligatorio: l’eventuale norma aziendale eccedente la paralisi dell’azione delega (che di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del patto: ma, lo fatto si ribadisce per sostanzia in una deroga non incorrere in un vi- zio autorizzata)303 esporrà a sanzioni di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parte, a dire il vero minoritaria, della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinora, e sceglie di coprire le norme col velo della specialità: a chi in quest’ambito, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre di un “regime giuridico speciale”77 , si aggiunge una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana dei rapporti giuridici, che rileva co- me il patto di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiecti, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditore, e anomala ex latere obiecti, poiché attiene a ogni tipo di azienda, anche quella agricola, da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79. Per 74 Gli ultimi due virgolettati sono citazioni di X. XXXXXXX, op. citcarattere endo-associativo., pp. 222 e 223. Per un’analisi compiuta e critica si rinvia ai prossimi capi- toli. 75 Presente, oltre che nell’opera già citata, in X. XXXXXXX, La pubblicità

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XXXX,. Il patto di famiglia, in Trattato breve di diritto delle succes- sioni e donazioni a cura di Xxxx e Xxxxxxxx, Padova, 2010, pag. 334; X. XXXXXX, Patto di famiglia e funzione divisionale, Rivista del notariato, 2006, per cui «l’opzione assiologica di fondo consiste nel riconosci- mento normativo di un’eccezionale anticipata rilevanza di interessi che, anteriormente alla riforma, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»; X. XXXXXXXXXX, in Xxxxx di famiglia per l’impresaL’esclusione, cit., pagp. 1607. 26; L’A., al quale si rinvia anche per alcune indicazioni bi- bliografiche, sottolinea, comunque, che tale dovere, per «la sua valenza più politica che giuridi- ca (…) non ha mai avuto accesso alle aule giudiziarie». 67 In quest’ultima clausola si prevede l’impegno futuro delle parti ad un monitoraggio in or- ramente la consapevolezza, da ultimoparte delle Confederazioni, importanti circa la portata po- litica degli impegni assunti soprattutto con riferimento alle rispettive articola- zioni. Valenza politica, e non certamente giuridica, che non viene intaccata nean- che da quanto previsto dall’ultima parte del punto 5 per la quale i contratti collettivi di categoria “dovranno definire” sanzioni per eventuali inadempi- menti, clausole quest’ultime che ove dovessero essere previste 68 non sono de- stinate a trovare applicazione, per le osservazioniconsiderazioni già esposte, sull’eccezionalità nei confronti di soggetti sindacali non firmatari del contratto e che, comunque, anche se re- golamentate, sono comunque di dubbia operatività nei confronti dei soggetti teoricamente coinvolti «a meno che non si cominci a prevedere una autorità super partes chiamata a decidere sulla sussistenza o meno di una inadempienza ingiustificata» 69. Tutto ciò chiarito deve comunque convenirsi con chi ha sottolineato che «sarebbe azzardato ritenere che (...) lo sforzo del Protocollo (...) si risolva in rapporto una “grida” velleitaria sprovvista di pratica rilevanza» 70. L’assunto è ancor più condivisibile dopo la sottoscrizione dell’ultimo ac- cordo interconfederale. Il Testo unico sulla rappresentanza del gennaio 2014, nella parte quarta, ritorna sul tema dell’efficacia del contratto collettivo nazio- nale ripercorrendo le linee portanti del Protocollo del 2013 e introducendo, nel contempo, alcune novità, con riferimento alla conseguenze sanzionatorie per «i comportamenti di tutte le parti contraenti», ove gli stessi dovessero esse- re finalizzati a «compromettere il regolare svolgimento dei processi negoziali come disciplinati dagli accordi interconfederali vigenti nonché l’esigibilità e l’efficacia dei contratti collettivi stipulati nel rispetto dei principi e delle procedu- re contenute nelle intese citate», andando a definire il contenuto delle disposi- zioni che dovranno essere contenute nei contratti collettivi nazionali di cate- goria chiamate a «prevedere sanzioni, anche con effetti pecuniari, ovvero che comportino la sospensione di diritti sindacali di fonte contrattuale e di ogni altra agibilità derivante dalla presente intesa». Il tentativo di rendere quanto più possibile “esigibile” il contenuto degli Accordi interconfederali si evince anche da quanto previsto nella parte finale del Testo unico rubricata «clausole transitorie e finali», nella quale, utilizzando le opportune cautele per non intaccare la libertà di azione delle formeFederazioni dine all’attuazione dell’accordo ed a concordare modalità per la definizione di eventuali contro- versie sorte come conseguenza della loro concreta applicazione. 68 Sul punto osserva X. XXXX, di X. XXXXXL’esclusione, Pat- to di famiglia, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelli, Milano, 2012, pp. 119 ss. 73 Pregevolissimi i rilievi di X. XXXXXXX, op. cit., pp. 222 ss. modale»74. Gli esiti dei precedenti ragionamenti implicherebbe- rop. 1607, per utilizzare una terminologia cara all’Autore75nota 3 che, nonostante la previsione di un “micro- sistema” obbligo in sé conchiusocapo alle parti stipulanti, non suscettibile di analogia, che vol- ge all’estrazione della «regola non dal caso anomalo, [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76. Questa linea di pensiero è da lodarsi nulla sia stato previsto per il tentativo caso di superare la complessità dell’istituto e ricondurla su un piano accessibile a tutti gli ope- ratori del diritto; essa, tuttavia, ha anche il difetto di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novella. A una lettura più attenta si comprende, tale è il nostro convincimento, come si debba ragionare con maggior fondatezza di singole, isolate, fattispecie “chiuse”, come ad esempio la paralisi dell’azione di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del patto: ma, lo si ribadisce per non incorrere in un vi- zio di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parte, a dire il vero minoritaria, della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinora, e sceglie di coprire le norme col velo della specialità: a chi in quest’ambito, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre di un “regime giuridico speciale”77 , si aggiunge una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana dei rapporti giuridici, che rileva co- me il patto di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiecti, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditore, e anomala ex latere obiecti, poiché attiene a ogni tipo di azienda, anche quella agricola, inottemperanza da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79. Per 74 Gli ultimi due virgolettati sono citazioni di X. XXXXXXX, op. citparte delle Federazioni»., pp. 222 e 223. Per un’analisi compiuta e critica si rinvia ai prossimi capi- toli. 75 Presente, oltre che nell’opera già citata, in X. XXXXXXX, La pubblicità

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XXXX,. Il patto La conclusione di famigliacontratti on line, in Trattato breve di diritto delle succes- sioni e donazioni X. XXXX (a cura di) I problemi giuridici di Xxxx e Xxxxxxxxinternet, Padova, 2010, pag. 334; X. XXXXXX, Patto di famiglia e funzione divisionale, Rivista del notariato, 2006, per cui «l’opzione assiologica di fondo consiste nel riconosci- mento normativo di un’eccezionale anticipata rilevanza di interessi che, anteriormente alla riforma, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»; X. XXXXXXXXXX, in Xxxxx di famiglia per l’impresa, cit., pag. 26; da ultimo, importanti le osservazioni, sull’eccezionalità in rapporto alla libertà delle forme, di X. XXXXX, Pat- to di famiglia, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelliDall’E-Commerce all’E-Business, Milano, 20122003, pp114. 119 ssde nel tempo e nel luogo un cui il proponente riceve notizia dell’accettazione da parte del titolare del sito contenente l’invito a proporre. 73 Pregevolissimi i rilievi Il contratto può, in alternativa, concludersi secondo lo schema del compor- tamento concludente, quale può essere l’invio del numero di X. XXXXXXXcarta di credito che integra l’ipotesi, opex art. cit1327 c.c., ppdi inizio dell’esecuzione prima della con- clusione dell’accordo telematico. 222 ssIn questo caso, il contratto si considera con- cluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione. modale»74Infine, il con- tratto può concludersi secondo lo schema ordinario risultante dal combinato disposto degli artt. Gli esiti 1326 e 1335 c.c.; quest’ultimo si basa sullo scambio di cor- rispondenza di e-mail tra le parti: il proponente invia un’e-mail contenente una proposta, alla quale il destinatario risponde con un’e-mail di accettazione. La conclusione del contratto si determina nel momento in cui l’e-mail conte- nente l’accettazione della proposta contrattuale giunge presso il server del for- nitore di posta elettronica del proponente, mentre il luogo di conclusione va rinvenuto nella sede dell’azienda fornitrice o della residenza del proponente 18. In base all’art. 13 del D. Lgs. 70/2003, una volta concluso il contratto, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, l’impresa è tenuta ad inviare ri- cevuta dell'ordine del destinatario specificando, in aggiunta, le condizioni ge- nerali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratte- ristiche essenziali del bene o del servizio, l’indicazione dettagliata del prezzo, dei precedenti ragionamenti implicherebbe- ro, per utilizzare una terminologia cara all’Autore75, un “micro- sistema” in sé conchiuso, non suscettibile mezzi di analogia, che vol- ge all’estrazione della «regola non dal caso anomalo, [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76. Questa linea di pensiero è da lodarsi pagamento e delle modalità per il tentativo recesso dei costi e dei tributi ap- plicabili 19. Quanto alla forma del contratto telematico, questa è regolata dal Codice dell’Amministrazione digitale di superare la complessità dell’istituto cui al D. Lgs. 82/2005 e ricondurla su un piano accessibile a tutti gli ope- ratori del diritto; essa, tuttavia, ha anche il difetto di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novellasue successive modi- ficazioni. A una lettura più attenta si comprende, tale è il nostro convincimento, come si debba ragionare con maggior fondatezza di singole, isolate, fattispecie “chiuse”, come ad esempio la paralisi dell’azione di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del patto: ma, lo si ribadisce per non incorrere in un vi- zio di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parteIn particolare, a dire norma dell’art. 21 D. Lgs. 82/2005, il vero minoritariadocumento infor- matico sottoscritto con firma elettronica digitale o qualificata, formato nel ri- spetto delle regole tecniche di cui al predetto decreto, soddisfa il requisito della forma scritta ed ha l’efficacia della scrittura privata: esso pertanto fa piena pro- va, fino a querela di falso, della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinoraprovenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sot- toscritta. Ed infatti, e sceglie l’utilizzo del dispositivo di coprire le norme col velo della specialità: a chi in quest’ambitofirma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al suo titolare, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre di un “regime giuridico speciale”77 , si aggiunge una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana dei rapporti giuridici, salvo che rileva co- me il patto di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiecti, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditore, e anomala ex latere obiecti, poiché attiene a ogni tipo di azienda, anche quella agricola, da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79. Per 74 Gli ultimi due virgolettati sono citazioni di X. XXXXXXX, op. cit., pp. 222 e 223. Per un’analisi compiuta e critica si rinvia ai prossimi capi- toli. 75 Presente, oltre che nell’opera già citata, in X. XXXXXXX, La pubblicitàquesti dia prova con-

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