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L’antefatto Clausole campione

L’antefattoIl Consiglio di amministrazione, nella seduta del 31 gennaio 2022, dopo l’approvazione del piano industriale 2022/2026, deliberava - su proposta del Presidente e in vista dell’apertura della virtual data room funzionale all’imminente avvio dell’operazione di partnership strategica, la cui necessità era stata ivi ribadita - di affidare due incarichi di consulenza legale a due distinti studi legali, di cui uno sito negli U.S.A, per un corrispettivo complessivo di 3,25 mln (ivi compresa una success fee di 2,15 mln in favore, però, di uno soltanto dei due consulenti), nonché due incarichi di consulenza finanziaria, per un corrispettivo complessivo, esclusivamente a titolo di success fee, di 3,5 mln (1,75 mln ciascuna).
L’antefatto. Circa le complesse vicende del percorso di privatizzazione della Società si è già riferito nella precedente relazione, fino alla notizia della sottoscrizione da parte del Mef, in data 27 gennaio 2023, della lettera d'intenti presentata da Lufthansa per acquisire una quota di minoranza di ITA Airways. Successivamente, nel corso della seduta del Consiglio di amministrazione del 28 marzo 2023 è stato approvato il Piano industriale 2023-2027. Nel descrivere le principali caratteristiche del piano si dava atto che lo stesso è stato progettato congiuntamente con la compagnia aerea tedesca “considerando l’evoluzione di una partnership nella galassia Lufthansa”. È stato altresì evidenziato, al fine di illustrare le modalità del finanziamento della nuova flotta ivi previsto, che vi sarebbe stato, quanto prima, oltre ad un aumento di capitale da parte del Mef pari a 250 milioni di euro (terza tranche già autorizzata dalla Commissione europea), anche un aumento di capitale da parte di Lufthansa “per l’ingresso nell’azionariato della Società, così come previsto anche nel Memorandum of Understanding sottoscritto”. Nel corso della seduta del Consiglio di amministrazione del 21 aprile 2023, il Presidente ha informato del completamento dell’attività di due diligence propedeutica all’accordo sull’entità dell’aumento di capitale sociale, al fine di consentire l’ingresso in ITA Airways del futuro partner. La firma dell’accordo tra ITA Airways e Lufthansa è stata comunicata dal Presidente ai consiglieri nel corso del Cda del 7 giugno 2023. Il 30 novembre 2023 il Mef e Lufthansa hanno provveduto alla formale notifica dell’operazione alla Direzione generale “Concorrenza” della Commissione europea. Con nota del 23 gennaio 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29 gennaio 2024, la Commissione ha informato di aver avviato la procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, invitando i terzi interessati a presentare, entro 15 giorni dalla predetta pubblicazione eventuali osservazioni sulla operazione in questione.
L’antefatto. Correttezza e trasparenza mi impongono di dare preliminarmente conto del mio parziale coinvol- gimento esterno nella fase di elaborazione della nuova normativa sulla somministrazione di lavoro, che ora sono chiamato a commentare e interpretare. È andata così. Al convegno di Trento dell’Aidlass (1999), subito dopo la mia relazione introdut- tiva, Xxxxx Xxxxx mi manifestò il suo pieno consenso sulla tesi che avevo appena esposto: il rapporto in- terpositorio non è concettualmente incompatibile con la nozione di subordinazione; sul piano pratico es- so presenta sostanzialmente gli stessi problemi di protezione che sorgono in riferimento all’appalto di servizi labour intensive; il divieto drastico posto dalla legge n. 1369/1960 è diffusamente applicato in modo sostanzialmente opportunistico, con la tolleranza generalizzata della dissimulazione della sommini- strazione di manodopera sotto le mentite spoglie dell’appalto di servizi. Due anni dopo Xxxxx xx disse che considerava la riforma proposta nelle conclusioni della relazione trentina come un pezzo importante della più ampia riforma necessaria del nostro diritto del lavoro; e mi mandò la pagina del Libro bianco, a cui stava lavorando per incarico del nuovo Ministro del lavoro, dedicata a questa materia (quella che nel- la redazione definitiva era destinata a diventare il paragrafo II.3.3). La parte più rilevante, su questo pun- to, diceva: “Le rigidità nell’utilizzo della forza-lavoro introdotte dalla legge n. 1369/1960 ... non trovano pari nella legislazione degli altri Paesi ... Pratiche di outsourcing, ampiamente diffuse in altri contesti (ad esempio negli Stati Uniti e in Gran Bretagna), sono in Italia tuttora vietate. Il riferimento è, in particola- re, all’istituto del c.d. leasing di manodopera: una tecnica innovativa di gestione del personale imperniata su rapporti con agenzie specializzate nella fornitura a carattere continuativo e a tempo indeterminato ... di parte della forza-lavoro ... Agenzie, è bene precisare, che opererebbero in forme sicuramente più tra- sparenti e con maggiori tutele, di legge e di contratto collettivo, di quanto non accada oggi per effetto di vincoli soffocanti”. Quella pagina venne ripresa integralmente nella relazione introduttiva al disegno di legge-delega destinato a dare attuazione allo stesso Libro bianco, presentato dal Governo al Senato il 15 novembre 2001 come d.d.l. n. 848. Qui, però, la parte dell’articolato dedicata alla somministrazione di lavoro mi parve in pa...

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  • FATTO Nel mese di marzo 2015 il ricorrente comunicava alla banca resistente l’intenzione di estinguere il mutuo allo stesso intestato, in quanto si apprestava (in data 18/3/2015) alla vendita dell’immobile oggetto di ipoteca; informava pertanto il direttore di filiale (già presente alla stipula del compromesso) della necessità della sua presenza al momento del rogito affinché, in presenza del notaio, controllasse l’assegno per l’estinzione e rilasciasse l’impegno alla cancellazione del mutuo; chiedeva inoltre che gli venisse comunicato l’importo di estinzione (necessario per la preparazione dell’atto e degli assegni circolari). Reiterata tale ultima richiesta – su indicazione del direttore di filiale – una settimana prima dell’atto, in assenza del direttore e del vicedirettore, si rivolgeva al servizio clienti (numero verde) che gli comunicava l’importo di € 102.408,30 (importo poi confermato dal direttore di filiale anche al notaio ed alla banca dell’acquirente). Al momento della stipula (il 18 marzo), il direttore controllava l’assegno e firmava la delibera all’estinzione del mutuo; l’assegno veniva quindi versato, ma la cancellazione della posizione non avveniva contestualmente. Il 24 marzo gli assegni venivano accreditati ed il ricorrente si recava pertanto in agenzia per firmare la quietanza; in tale sede gli veniva comunicato che i conteggi che erano stati fatti non erano corretti: gli veniva in particolare riferito che dal giorno dell’atto al giorno dell’accredito erano maturati degli interessi e che l’importo di adeguamento poteva aggirarsi intorno ai 60/90 euro. Nel pomeriggio del medesimo giorno, da una verifica sull’home banking riscontrava che dal conto erano stati prelevati senza alcune preventiva comunicazione euro 104.457,78 quindi euro 2.049,48 in più rispetto a quanto in precedenza comunicato. Da un confronto con il direttore di filiale apprendeva poi che nell’importo originario non era stata prevista la penale di estinzione anticipata. Il ricorrente rileva quindi la mancanza di professionalità e correttezza della banca per avere dapprima comunicato un determinato importo e poi addebitato in conto un importo superiore senza alcuna previa comunicazione verbale o scritta e senza alcuna autorizzazione; chiede pertanto la restituzione di euro 2.049,48 più eventuali spese legali, nonché il risarcimento dei danni morali. L’intermediario resiste al ricorso ed espone quanto segue. In data 3/5/2004 il cliente stipulava con la banca un contratto di mutuo per un importo di euro 150.000, a tasso fisso e durata ventennale; il 18/3/2015 il medesimo stipulava un contratto di compravendita relativo all'immobile oggetto di garanzia ipotecaria; in data 24/3/2015, con parte del ricavato della vendita, procedeva all’estinzione anticipata del mutuo in questione per un importo di euro 104.457,78. Ciò premesso la resistente conferma la correttezza dei conteggi di estinzione prodotti in data 24/3/2015 ed in particolare della penale di estinzione applicata pari all’1,90% sul capitale residuo alla data dell’estinzione; difatti, la legge n. 40 del 2/4/2007 di conversione del c.d. "Decreto Bersani”, si applica ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa; mentre per i mutui stipulati in data antecedente la legge ha delegato alla contrattazione ABI- associazioni dei consumatori la determinazione elle regole atte a ricondurre ad equità tali contratti. Pertanto, è stato determinato che per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31/12/2000, la penale sarà pari all'1,90% nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo stesso. Nel caso di specie il contratto è stato stipulato in data 3/5/2004 con inizio dell’ammortamento al primo luglio 2004 e scadenza 30/6/2024; il cliente ha poi beneficiato dall'1/9/2013 al 28/2/2015 della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, mediante accesso al Fondo di Solidarietà, il che ha determinato lo slittamento delle rate sospese, posticipando la reale scadenza al 30/09/2025; l’estinzione anticipata risulta essere stata perfezionata in data 24/3/2015, ossia nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo stesso, determinando pertanto l’applicazione della relativa penale pari all’1,90%. In merito all’errata comunicazione dell'importo necessario per l’estinzione anticipata, la resistente riporta che tale dato è stato probabilmente fornito dal centralino a fronte di un fraintendimento sulla natura dell’operazione stessa; da accertamenti interni, risulterebbe difatti che l’importo comunicato corrisponda a quanto necessario in caso di estinzione per surroga, fattispecie in cui il cliente non sopporta alcun tipo di spesa, comprese le penali per estinzione; pertanto, al perfezionamento dell’estinzione, inserendo la causale giusta dell'operazione in atto, non trattandosi di surroga, il sistema ha correttamente ricalcolato l'importo a ciò necessario, comprensivo pertanto delle commissioni di estinzione. Quanto alle richieste risarcitorie, la resistente rileva la assoluta mancanza di prova in ordine al danno morale subito. La banca resistente chiede quindi che il ricorso sia rigettato.

  • RICHIAMATO l’art. 2 comma 98, della Legge 23/12/2009 n. 191 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio an- nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», come modificato dall’art. 1, comma 23-septiesdecies, del D.L. 30/12/ 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/2/ 2010, n. 25, ai sensi del quale «Lo Stato è autorizzato ad antici- pare alle regioni interessate dai piani di rientro dai disavanzi sanitari per squilibrio economico, fino a un massimo di 1.000 milioni di euro, la liquidità necessaria per l’estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005 anche a seguito di accertamenti in sede contenziosa, con conte- stuale estinzione entro il 31 maggio 2010 dei relativi procedi- menti pendenti. All’erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sani- tario, anche in tranche successive, a seguito dell’accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell’advisor contabile, in attua- zione del citato Piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell’ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La Regione interes- sata è tenuta, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent’anni. Con apposito contratto tra il Ministero dell’economia e delle finanze a la Regione interessata sono de- finite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi sta- biliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Mini- stero dell’economia e delle finanze, sia l’applicazione di inte- ressi moratori. » — l’art. 2, comma 48, della Legge 24/12/2007, n. 244, ai sensi del quale «All’erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle re- gioni interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell’advisor con- tabile, come previsto nei singoli Piani di rientro, e della sotto- scrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e ciascuna Regione. All’atto dell’erogazione le re- gioni interessate provvedono all’immediata estinzione dei debiti pregressi per l’importo corrispondente e trasmettono tempesti- vamente la relativa documentazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e della salute».

  • RICHIAMATI Legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21 che consente alle Istituzioni scolastiche di interagire da protagonista con le Autonomie Locali, gli Enti Pubblici e le Associazioni del territorio nonché di perseguire, tramite l'autonomia, la massima flessibilità; Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato agli Enti Locali ed in particolare l’art. 139 che prevede tra l’altro, di concerto con le istituzioni scolastiche, azioni tese a sviluppare pari opportunità di istruzione; azioni di supporto tese a sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute; D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche; Legge 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; Circolare Ministeriale n. 8 del 2013 Strumenti d’Intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni Operative; Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.”; Decreto legislativo 7 agosto 2019 n. 96 di modifica e integrazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.” Legge Regionale 25 settembre 1996 n. 41 Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; Legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;

  • Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

  • Sottoscrizione Le richieste di sottoscrizione delle Azioni pervenute all’Agente per i Trasferimenti, se accettate, saranno trattate al prezzo calcolato nello stesso giorno lavorativo qualora ricevute entro le ore 13.00 (ora del Lussemburgo) di un giorno lavorativo; le richieste ricevute dopo tale termine saranno trattate al prezzo calcolato il giorno lavorativo seguente. Nel momento in cui le domande di sottoscrizione vengono trasmesse dai Collocatori al Soggetto Abilitato, i Collocatori devono specificare se trova applicazione la facoltà di recesso ai sensi dell’articolo 30, sesto comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. In tale caso, alla domanda di sottoscrizione verrà dato seguito entro il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di ripensamento di sette giorni. La firma del Modulo di sottoscrizione comporta da parte del sottoscrittore il conferimento (i) al Collocatore, di un mandato con rappresentanza affinché quest’ultimo possa provvedere, in nome e per conto del sottoscrittore, ad inoltrare al Soggetto Abilitato la richiesta di sottoscrizione e (ii) al Soggetto Abilitato, di un mandato senza rappresentanza affinché quest’ultimo, su istruzioni dell’Ente Mandatario, possa provvedere in nome proprio e per conto del sottoscrittore e degli eventuali cointestatari a: - sottoscrivere le Azioni della SICAV e procedere alle successive eventuali operazioni di conversione e rimborso delle stesse; - richiedere la registrazione delle Azioni sottoscritte nel libro degli azionisti della SICAV; - espletare tutte le necessarie procedure amministrative relative all’esecuzione del mandato. I Soggetti Abilitati, in qualità di mandatari senza rappresentanza, vengono iscritti nel libro degli azionisti della SICAV. All’atto della sottoscrizione le Azioni entrano automaticamente nella titolarità dei sottoscrittori, la quale è comprovata dalle lettere di conferma. I mandati possono essere revocati in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata a/r. In caso di sostituzione di un Collocatore o di un Soggetto Abilitato, salve diverse istruzioni, il mandato loro attribuito si intende automaticamente conferito al relativo sostituto.

  • Obiettivi Il Fondo Interno persegue l’obiettivo di incrementare il suo valore nel medio-lungo periodo con investimenti orientati in prevalenza nel comparto azionario. Il Fondo Interno è caratterizzato da un profilo di rischio alto.

  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • Corrispettivo dell’appalto L’appalto è eseguito dall’Impresa (d’ora in poi l’Appaltatore), alle condizioni proposte in sede di offerta, applicando il ribasso del …% sul prezzo di copertina dei libri di testo da fornire. Si da atto che trattandosi di materiale editoriale l’IVA è assolta all’origine dall’editore ai sensi dell’art. 74 comma 1-c DPR 633/72. La fornitura sarà contabilizzata a misura. L’importo complessivo triennale è quantificato in Euro ……….. Ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi – alle medesime condizioni di cui al presente contratto – alle eventuali variazioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del surrichiamato articolo. In considerazione del fatto che il prezzo di copertina dei libri di testo oggetto della fornitura viene adeguato annualmente con decreto del Ministero Istruzione Università e Ricerca , detto adeguamento terrà luogo di revisione del prezzo ex art. 115 del D.Lgs. 163/2006. Il contratto ha la durata di mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data di affidamento della fornitura. La stazione appaltante si riserva tuttavia a facoltà, alla scadenza di tale triennio, di estendere la durata dell’appalto per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni contrattuali in essere, previa valutazione positiva dell’attività svolta dall’appaltatore e della sussistenza della convenienza economica per l’ente appaltante (Xxxx.Xx., sez. III, 5.07.2013, n. 3580). L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare le prestazioni. La penale di ritardo per l’ultimazione della fornitura (art. 145, comma 3, del D.P.R. 207/2010, come richiamato dall’art. 298, comma 1, del medesimo D.P.R.) è fissata nella percentuale del’1 per mille dell’ammontare netto del contratto e quindi per € (lettere ) per ogni giorno di ritardo. L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione della fornitura. Qualora la Ditta appaltatrice non esegua, o esegua in modo imperfetto, una delle prestazioni previste dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provvederà a contestare la violazione via PEC (Posta Elettronica Certificata). Dal ricevimento della contestazione la Ditta disporrà di tre giorni lavorativi per far pervenire le proprie controdeduzioni, ed in particolare per dimostrare la non imputabilità dei disservizi contestati a propria negligenza o trascuratezza; qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute soddisfacenti a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, si disporrà con provvedimento amministrativo l’applicazione delle penali come oltre specificato, a valere sui corrispettivi futuri o, solo in via subordinata, sulla cauzione definitiva. In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, l’importo delle penali resta così determinato: per la prima: Euro 100,00; per la seconda: Euro 200,00; per la terza: Euro 300,00; a partire dalla quarta: Euro 400,00. A puro titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si fa riferimento alle sottospecificate casistiche: - ritardo di un giorno nell’attivazione dei punti raccolta e distribuzione, - occasionale mancato rispetto degli orari di apertura dei punti raccolta e distribuzione, - ritardo non sistematico nella consegna della fornitura, - occasionale irreperibilità, anche telefonica, del Referente (art.3), - occasionale inadeguatezza del proprio personale, - ritardo nell’invio alla Stazione appaltante dei dati sull’andamento della fornitura, se richiesti. Nei casi di inadeguatezze o deficienze sistematiche nella fornitura imputabili a negligenza o colpa dell’Impresa (a titolo di esempio: ritardo significativo nell’attivazione dei punti raccolta e distribuzione, mancato ripetuto rispetto degli orari minimi di apertura dei punti raccolta e distribuzione, ritardo sistematico nella consegna dei libri ordinati, ripetuta irreperibilità del Referente), in seguito ad un primo richiamo formale, verrà applicata una penale da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila), a seconda della gravità dell’inadempienza. La valutazione della gravità dell'inadempienza è effettuata dal Dirigente del Settore Servizi Scolastici. Qualora il valore complessivo delle penali comminate dovesse superare il 10% del valore stimato della fornitura, la stazione appaltante potrà considerare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile; la presente costituisce pertanto clausola risolutiva espressa. Le penali non si applicheranno qualora la Ditta sia in grado di documentare che il ritardo o la mancata consegna non sia ad essa imputabile per negligenza o trascuratezza; in particolare non si applicheranno qualora il ritardo o la mancata consegna siano univocamente imputabili ad irreperibilità temporanea dei titoli richiesti presso l’editore per motivi di fine stampa, ristampa o ritardi nella distribuzione editoriale. In caso di mancata attivazione entro il 15 giugno di ciascun anno di uno o più dei punti raccolta e distribuzione offerti in sede di gara, si applica quanto previsto al successivo art.17 (cause di risoluzione del contratto). Nell’ipotesi di mancata attuazione della fornitura nei tempi previsti, la stazione appaltante si riserva il diritto di acquisire la fornitura stessa in danno del soggetto aggiudicatario inadempiente cui sarà applicata la relativa penale, ricorrendo, per l’affidamento dello stesso, ad altro operatore individuato con piena autonomia e discrezionalità.

  • Corrispettivi I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati sulla base dei singoli progetti di manutenzione redatti dall’Ufficio di Direzione Lavori e dal RUP e in ottemperanza a quanto disposto dai relativi Contratti Attuativi, sulla base degli atti contabili redatti per ogni Contratto Attuativo in accordo con il D.Lgs 50/2016 e del Decreto Ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49: Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione», in attuazione dell'articolo 111, comma 1, del Codice dei Contratti. Il corrispettivo netto spettante alla ditta appaltatrice sarà determinato sulla base dell’Elenco Prezzi posto a base di gara e/o sulla base di Analisi prezzi (se necessario), con applicazione del ribasso d’asta offerto dall’impresa aggiudicataria in sede di gara. Nel caso degli interventi ordinati in priorità 2 (urgenti) è dovuta l’indennità di chiamata pari ad euro 250,00 (euro duecentocinquanta /00) Nel caso degli interventi ordinati in priorità 3 (urgenti e di emergenza) è dovuta la maggiorazione sull’importo dei lavori ribassati del 25% per la sola parte dei lavori eseguiti nell’arco delle 48 ore. Si precisa che la maggiorazione non potrà comportare maggiorazione rispetto ai prezzi unitari presenti in elenco Xxxxxx, ma al massimo potrà annullare il ribasso d’asta. Gli oneri della sicurezza saranno compensati a misura per ogni OdL e non saranno soggetti a ribasso. Per eventuali lavori da eseguirsi in economia l’Impresa sarà compensata sulla base dell’effettivo tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori e in base a: - i costi della manodopera di cui all’Elenco Prezzi allegato agli atti di gara; - del costo di mercato relativo alle forniture di materiali, ai noli e ai trasporti; - la maggiorazione della percentuale del 26,50 per spese generali ed utili ove detta maggiorazione non sia già compresa nei costi stessi. - I costi dei materiali, le spese generali e gli utili saranno assoggettati al ribasso pattuito. Tutti gli oneri a carico dell’impresa si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dal ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per l’Impresa, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per l’Impresa; opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio e sgombero detriti, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle eventuali interferenze generate dall’esecuzione da parte di terzi, negli stessi edifici interessati dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base dell’Accordo quadro. L’Impresa non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e le condizioni di esecuzione, né avere diritto a compendi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni o per qualsiasi motivo inerente i luoghi di lavoro, né rimborso spese per eventuali spostamenti necessari durante l’esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla DL per la migliore riuscita dei lavori stessi, fatto salvo quanto stabilito per l’indennità di chiamata degli interventi in priorità 2 (urgenti) e delle maggiorazioni previste per gli interventi in priorità 3 (urgenti e di emergenza), come stabilito all’art. 14. Si prevede, inoltre, che eventuali lavori da eseguire con l’utilizzo di liste in economia di norma vengono limitate ad un importo massimo di euro 5.000,00 al netto del ribasso d’asta. E’ fatta salva specifica autorizzazione del Responsabile del Procedimento e del Dirigente di Settore per casi specifici e documentati per i quali sia necessario superare tale limite di spesa.

  • Contatti Per maggiori informazioni, si rimanda al sito xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx