L’antefatto Clausole campione

L’antefatto. Circa le complesse vicende del percorso di privatizzazione della Società si è già riferito nella precedente relazione, fino alla notizia della sottoscrizione da parte del Mef, in data 27 gennaio 2023, della lettera d'intenti presentata da Lufthansa per acquisire una quota di minoranza di ITA Airways. Successivamente, nel corso della seduta del Consiglio di amministrazione del 28 marzo 2023 è stato approvato il Piano industriale 2023-2027. Nel descrivere le principali caratteristiche del piano si dava atto che lo stesso è stato progettato congiuntamente con la compagnia aerea tedesca “considerando l’evoluzione di una partnership nella galassia Lufthansa”. È stato altresì evidenziato, al fine di illustrare le modalità del finanziamento della nuova flotta ivi previsto, che vi sarebbe stato, quanto prima, oltre ad un aumento di capitale da parte del Mef pari a 250 milioni di euro (terza tranche già autorizzata dalla Commissione europea), anche un aumento di capitale da parte di Lufthansa “per l’ingresso nell’azionariato della Società, così come previsto anche nel Memorandum of Understanding sottoscritto”. Nel corso della seduta del Consiglio di amministrazione del 21 aprile 2023, il Presidente ha informato del completamento dell’attività di due diligence propedeutica all’accordo sull’entità dell’aumento di capitale sociale, al fine di consentire l’ingresso in ITA Airways del futuro partner. La firma dell’accordo tra ITA Airways e Lufthansa è stata comunicata dal Presidente ai consiglieri nel corso del Cda del 7 giugno 2023. Il 30 novembre 2023 il Mef e Lufthansa hanno provveduto alla formale notifica dell’operazione alla Direzione generale “Concorrenza” della Commissione europea. Con nota del 23 gennaio 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29 gennaio 2024, la Commissione ha informato di aver avviato la procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, invitando i terzi interessati a presentare, entro 15 giorni dalla predetta pubblicazione eventuali osservazioni sulla operazione in questione.
L’antefatto. Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 31 gennaio 2022, dopo l’approvazione del piano industriale 2022/2026, deliberava - su proposta del Presidente e in vista dell’apertura della virtual data room funzionale all’imminente avvio dell’operazione di partnership strategica, la cui necessità era stata ivi ribadita - di affidare due incarichi di consulenza legale a due distinti studi legali, di cui uno sito negli U.S.A, per un corrispettivo complessivo di 3,25 mln (ivi compresa una success fee di 2,15 mln in favore, però, di uno soltanto dei due consulenti), nonché due incarichi di consulenza finanziaria, per un corrispettivo complessivo, esclusivamente a titolo di success fee, di 3,5 mln (1,75 mln ciascuna).
L’antefatto. Correttezza e trasparenza mi impongono di dare preliminarmente conto del mio parziale coinvol- gimento esterno nella fase di elaborazione della nuova normativa sulla somministrazione di lavoro, che ora sono chiamato a commentare e interpretare. È andata così. Al convegno di Trento dell’Aidlass (1999), subito dopo la mia relazione introdut- tiva, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ mi manifestò il suo pieno consenso sulla tesi che avevo appena esposto: il rapporto in- terpositorio non è concettualmente incompatibile con la nozione di subordinazione; sul piano pratico es- so presenta sostanzialmente gli stessi problemi di protezione che sorgono in riferimento all’appalto di servizi labour intensive; il divieto drastico posto dalla legge n. 1369/1960 è diffusamente applicato in modo sostanzialmente opportunistico, con la tolleranza generalizzata della dissimulazione della sommini- strazione di manodopera sotto le mentite spoglie dell’appalto di servizi. Due anni dopo ▇▇▇▇▇ ▇▇ disse che considerava la riforma proposta nelle conclusioni della relazione trentina come un pezzo importante della più ampia riforma necessaria del nostro diritto del lavoro; e mi mandò la pagina del Libro bianco, a cui stava lavorando per incarico del nuovo Ministro del lavoro, dedicata a questa materia (quella che nel- la redazione definitiva era destinata a diventare il paragrafo II.3.3). La parte più rilevante, su questo pun- to, diceva: “Le rigidità nell’utilizzo della forza-lavoro introdotte dalla legge n. 1369/1960 ... non trovano pari nella legislazione degli altri Paesi ... Pratiche di outsourcing, ampiamente diffuse in altri contesti (ad esempio negli Stati Uniti e in Gran Bretagna), sono in Italia tuttora vietate. Il riferimento è, in particola- re, all’istituto del c.d. leasing di manodopera: una tecnica innovativa di gestione del personale imperniata su rapporti con agenzie specializzate nella fornitura a carattere continuativo e a tempo indeterminato ... di parte della forza-lavoro ... Agenzie, è bene precisare, che opererebbero in forme sicuramente più tra- sparenti e con maggiori tutele, di legge e di contratto collettivo, di quanto non accada oggi per effetto di vincoli soffocanti”. Quella pagina venne ripresa integralmente nella relazione introduttiva al disegno di legge-delega destinato a dare attuazione allo stesso Libro bianco, presentato dal Governo al Senato il 15 novembre 2001 come d.d.l. n. 848. Qui, però, la parte dell’articolato dedicata alla somministrazione di lavoro mi parve in pa...