XXXX, Clausole campione

XXXX,. Il patto di famiglia, in Trattato breve di diritto delle succes- sioni e donazioni a cura di Xxxx e Xxxxxxxx, Padova, 2010, pag. 334; X. XXXXXX, Patto di famiglia e funzione divisionale, Rivista del notariato, 2006, per cui «l’opzione assiologica di fondo consiste nel riconosci- mento normativo di un’eccezionale anticipata rilevanza di interessi che, anteriormente alla riforma, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»; X. XXXXXXXXXX, in Xxxxx di famiglia per l’impresa, cit., pag. 26; da ultimo, importanti le osservazioni, sull’eccezionalità in rapporto alla libertà delle forme, di X. XXXXX, Pat- to di famiglia, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelli, Milano, 2012, pp. 119 ss. 73 Pregevolissimi i rilievi di X. XXXXXXX, op. cit., pp. 222 ss. modale»74. Gli esiti dei precedenti ragionamenti implicherebbe- ro, per utilizzare una terminologia cara all’Autore75, un “micro- sistema” in sé conchiuso, non suscettibile di analogia, che vol- ge all’estrazione della «regola non dal caso anomalo, [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76. Questa linea di pensiero è da lodarsi per il tentativo di superare la complessità dell’istituto e ricondurla su un piano accessibile a tutti gli ope- ratori del diritto; essa, tuttavia, ha anche il difetto di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novella. A una lettura più attenta si comprende, tale è il nostro convincimento, come si debba ragionare con maggior fondatezza di singole, isolate, fattispecie “chiuse”, come ad esempio la paralisi dell’azione di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del patto: ma, lo si ribadisce per non incorrere in un vi- zio di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parte, a dire il vero minoritaria, della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinora, e sceglie di coprire le norme col velo della specialità: a chi in quest’ambito, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre di un “regime giuridico speciale”77 , si aggiunge una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana dei rapporti giuridici, che rileva co- me il patto di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiecti, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditore, e anomala ex latere obiecti, poiché attiene a ogni tipo di azienda, anche quella agricola, da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79. Per 74 Gli ultimi ...
XXXX,. Xx forme retributive incentivanti, in XXXX, 2010, n. 4, pp. 637 ss., 13 X. XXXXXXXX, La nuova grande trasformazione. Lavoro e persona nella quarta rivoluzione industriale, ADAPT University Press, 2017, pp. 3 ss. di poter contare su un particolare impegno organizzativo dei dipendenti e su un loro maggiore coinvolgimento nei valori e negli obiettivi dell’impresa, e con la connessa esigenza organizzativa di individuare strutture motivazionali più articolate e complesse, è necessario comprendere se si concretizza anche un contestuale adattamento delle forme attraverso cui adempiere la controprestazione datoriale, all’interno dello schema sinallagmatico previsto dal rapporto di lavoro. E, dunque, è altrettanto necessario capire se la retribuzione sia diventata corrispettivo di uno scambio tra datore di lavoro e lavoratore che avviene attraverso prestazioni su più piani, quali quello del riconoscimento del valore del lavoro, delle competenze e della performance, quello della risposta ai bisogni più personali e a quelli della famiglia, di benessere, cura e realizzazione e, infine, quello della sintonia del lavoratore con l’organizzazione e del lavoro con gli interessi più personali del dipendente14. A margine di tali importanti quesiti occorre anche rilevare come il consolidamento delle tendenze prospettate segnerebbe una netta soluzione di continuità non solo riguardo all’evoluzione dell’istituto della retribuzione ma più in generale con riferimento al ruolo delle fonti a livello ordinamentale. Rispetto ai recenti mutamenti diviene prioritario, dunque, interrogarsi anche su quali nuovi parametri siano idonei alla determinazione della retribuzione e sul ruolo che in tal senso può svolgere la contrattazione collettiva, cercando di comprendere, in particolare, se e in quale misura il diritto del lavoro e delle relazioni industriali siano in grado di cogliere le trasformazioni in atto, raggiungendo un più puntuale soddisfacimento dei reciproci interessi delle parti del rapporto contrattuale. In questa prospettiva di ricerca appare necessario prendere le mosse da una generale disamina dell’art. 36 Cost., norma cardine che governa la materia retributiva, interrogandosi sull’attualità di tale precetto costituzionale alla luce dei mutamenti del sostrato organizzativo del lavoro produttivo cui si è fatto cenno supra. Come noto, il suddetto articolo sancisce il principio di sufficienza e proporzionalità della retribuzione15, che a norma del dato letterale veicolato dalla ...
XXXX,. Le novità nella disciplina dei licenziamenti, Padova, 1993, p. 68 L’articolo 1 della L. n. 604/1966 prevede che “nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato… il licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta causa ai sensi dell’articolo 2119 del codice civile o per giustificato motivo”. La giusta causa di licenziamento, secondo quanto stabilito dall’ articolo 2119 c.c. , rappresenta una “causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto”. L’articolo 3 della L. n. 604/1966 definisce il concetto di giustificato motivo, sia soggettivo (“notevole inadempimento degli obblighi contrattuali “ ) che oggettivo (“ragioni inerenti l’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”). Merita di essere segnalato, in proposito, il fatto che il legislatore del 1990 non ha modificato il quadro normativo appena menzionato. Da ciò ha conseguito che, come acutamente osservato dal Garofalo67, “ l’interpretazione di queste clausole generali rimane consegnata alla giurisprudenza” elaborata in data anteriore alla L. n. 108/1990. Prima dell’ emanazione della L. n. 604/1966, in relazione al concetto di “giusta causa“ si sono formati in dottrina due orientamenti diversi ai fini della configurabilità della stessa. Un primo orientamento ha sostenuto la c.d. “teoria oggettiva68”, ritenendo che la giusta causa possa consistere anche in fatti e comportamenti che, pur essendo estranei al rapporto lavorativo in senso stretto, siano tali da far venir meno il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore. Un secondo orientamento, invece, è 67 M. G. Xxxxxxxx, Le sanzioni contro il licenziamento illegittimo, in La nuova disciplina dei licenziamenti individuali, Bari, 1991, p. 56 68 X. Xxxxxxxxxx, La nuova disciplina dei licenziamenti individuali, Napoli, 1990, p.114 ; quello che professa la c.d. “teoria contrattuale69” (o soggettiva) della giusta causa, secondo la quale, ai fini della configurabilità della stessa, devono essere prese in considerazione soltanto quelle violazioni, inerenti gli obblighi contrattuali, posti in essere dal prestatore di lavoro. A sostegno di questo secondo orientamento la dottrina ha richiamato la disposizione di cui all’articolo 8 della L. n. 300/1970, la quale vieta al datore di lavoro “di effettuare indagini… su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’ attitudine professionale del lavoratore”. A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 604/1966 la dottrina pr...
XXXX,. La circolazione dell'azienda e la continuità dei rapporti d'impresa: complessità del patrimonio e articolazione delle risposte normative, in Nuove leggi civ., 2017, pp. 954- 994. [I testi subb. 3, 4 e 5 saranno disponibili telematicamente sulla pagina dei Docenti] È inoltre indispensabile la consultazione assidua delle disposizioni del codice civile da 1321 a 1469.
XXXX,. La rinascita del formalismo ed altri temi, in ID., Idola libertatis, cit., 23.
XXXX,. X. Xxxx: in osso e in corno. Cuspidi di frecce, arpioni, ecc. Datazione approssimati- va: 3800 a.C.–800 d.C.
XXXX,. A E NESE N IA A L I TTO RIST B IA DE LIBERT VIA CAVOUR RE I SSI N C BELV VIA BAZZ V E O V Z A ESE S N A S VIA FRATELLI BANDIERA IOVANNI NANI IN A I VIA BAZZAN N E A NE I S. AZZANES I I S T VIA L G A R M. CO A O VIA IA IXIO A VIALET VIA TOTI V BAZZANE V V VIA PORRETTANA E VIA O SE ER V LI A I V G VIA GIUSTI VIA VIRGILIO VIA PUCCINI A A VIA VIA CIMABUE CIMABUE V R VIA CIMABUE I E VIA PELLICO VI MICHELA VIA CALZA VECCHIO N VIA XXXXXXXX VIA FRATELLI DA VINCI CAIROLI A ARTI FONTA VIA RETTO ELVE NGELO D A B D VIA COLOMBO VIA XXXXX VI D VIA XXXXX IA SANDRI O O ANI A LI VI VIA VENEZIA E P L L A V EL A E RTIRI ONTANA ZONI M DA VINCI VIA XXXXXXXX VI PIAZ IA IDONI Z A Z R A PA VI Z UINI MARTIRI A FONTANA L F V G I VEN IA VIA DEL LIDO TE E I ZIA VI XXX IA DA VINCI S IAZZ ONARDO MICA A I A A RONZANI VIA A VIA ONZANI V A N INI VI TRIE R I VIA DEL LIDO VIA VIA BOITO BOITO VIA DEL LIDO V P M Z T G AZ A TIN O D I RONZANI RETTANA VIA R VIA PORRETTANA VIA PO VIA PAGANINI VIA CCINI VIA PUCCINI VIA COLLODI VIA LEONAR DA VINCI VIA PUCCINI U P A CONI IA R R VI N MA XXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX X X XX VIA CARRA' XXX XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXX X XX MODIG VIA MARCONI VIA TESTONI VIA MARTIRI PIAZZA FONTANA VIA GUINIZELLI VIA MARCONI VIA TESTONI VIA MARTIRI PIAZZA FONTANA D TRIES VIA A T V E E IA IGLIANI EL O D A LUZZO D L VIA AMALFI VIA GENOV RO A R TTO VIA A F VIA ATTORI F VIA VIA VIA VIA RENI RENI RENI RENI VIA PORRETTAN A Z VIA MODIGLIANI IA ORI ORRETTANA T VIA GIAMBOLOGNA V P VIA ZANNONI FAT Z O N V A IA ZANNONI VI ANN I I S XX.XX.XX STRADA IA A O N VIA SALVAD V ZANNON IA VIA A. ASHE I VIA NZANI O R NNONI VIA A VIA XXX XXXXXXXX XXXXXXXX VIA CIMAROSA VIA CILEA VIA XXXX XXXX R VIA ZANNONI O T O N VIA TIZZA XXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX VIA VIA DUSE DUSE V IZZ CIL T E V O ESCALCHI V R E N IZ ALLEND A MA VIA BO A LSENDA R I V A O A IA IA F O S USE A E V VIA XXXXXXXX XXXXXXX I I CIL VIA C VIA ILEA C VIA MICCA V VIA PORRETTANA A D VIA XXXXXXXX XXXXXXX L A I A C E A M A XXX XXXXXXXXXX X XXX XXXXXXXXXX X VIA CILEA C VIA MIC XXX XXXX XX XX XXXX X X X XX VIA FRAT VIA CILEA VIA CILEA VIA CILEA CA E A LLI CERVI A VIA CAT A L S L A E MICCA VIA A A C VI MIC LV C C A I N A STRADA XX.XX.XX VIA CIL EA VIA CILEA DOR DE C V M R E VI MICCA A A NE V I I VIA DUS M CIL VIA D ESIS VI VIA MICCA G E IA MI VIA MICCA VIA FRATELLI XXXXX VIA DELLA RESISTENZA T VIA MARZABOTTO RZABO O VIA CILEA VIA ICCA VIA MICCA VIA MICCA LLA VIA DELLA ENZA RESISTENZA IA MA VIA T T A O VIA FOGGIA MORTA VIA FOGGIA MORTA OGGIAM VI...
XXXX, will inform Publisher of the decision by the Institution not to use the contract any longer. Per tale Istituzione il presente contratto si intenderà risolto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, a eccezione degli obblighi che continuano in base al presente contratto o per loro natura, compreso l’eventuale accesso post-risoluzione, da parte dell’Istituzione, per i contenuti sottoscritti; ciò comporterà un’adeguata riduzione del corrispettivo totale. For such an Institution this contract will be considered cancelled from the 1st of January of the subsequent year, except for those obligations that continue according to this contract or by their nature, including any post termination access for the subscribed content by the Institution; this will involve an appropriate reduction in the total fee.
XXXX,. Xxxxx “clausola di protesta” nel contratto di scrittura teatrale (saggio) 71 La clausola di protesta inserita nel contratto di scrittura teatrale – in forza del quale il cantan- te lirico presta, a fronte di un corrispettivo, la propria attività artistica presso un teatro d’o- pera – attribuisce al teatro/committente un diritto di recesso vincolato alla presenza di una giusta causa, ravvisabile nelle circostanze che rendono il cantante non in grado di sostenere la parte assegnatagli, e che costituiscono la motivazione della protesta medesima. Posto che l’e- sercizio del recesso deve essere sempre ispirato al paradigma della buona fede oggettiva, una protesta meramente arbitraria e realizzata in assenza delle circostanze in parola costituisce una violazione della predetta obbligazione di buona fede, che legittima l’artista ingiustamente protestato a esigere il risarcimento del danno. The protest clause included in a playwriting contract – under which an opera singer per- forms his artistic activity at an opera house for a consideration – confers on the theatre/ principal a right of termination for cause consisting in the circumstances which render the singer unable to perform the part assigned to him and which constitute the justification for protest itself. Given that the exercise of withdrawal must always be inspired by the para- digm of objective good faith, a protest that is merely arbitrary and made in the absence of those circumstances constitutes a breach of good faith obligation, which entitles the unjustly protested singer to claim damages.
XXXX,. ● Verso il punto di vista "trascendentale": ● il periodo precriticola ● Dissertazione del 1770 ● Il periodo critico ● Il criticismo come "filosofia del limite" ● La Critica della Ragion Pura: L'Estetica Trascendentale: L'Analitica Trascendentale: La Dialettica Trascendentale: ● La Critica della Ragion Pratica: ● La Critica del Giudizio ● “Per la pace perpetua” I critici immediati di Xxxx e il dibattito sulla "cosa in sè"