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XXXX, Clausole campione

XXXX,. Il patto di famiglia, in Trattato breve di diritto delle succes- sioni e donazioni a cura di Xxxx e Xxxxxxxx, Padova, 2010, pag. 334; X. XXXXXX, Patto di famiglia e funzione divisionale, Rivista del notariato, 2006, per cui «l’opzione assiologica di fondo consiste nel riconosci- mento normativo di un’eccezionale anticipata rilevanza di interessi che, anteriormente alla riforma, dovevano ritenersi ad essa sottratti sino al tempo della morte»; X. XXXXXXXXXX, in Xxxxx di famiglia per l’impresa, cit., pag. 26; da ultimo, importanti le osservazioni, sull’eccezionalità in rapporto alla libertà delle forme, di X. XXXXX, Pat- to di famiglia, in Commentario al codice civile coordinato da F.D. Bu- snelli, Milano, 2012, pp. 119 ss. 73 Pregevolissimi i rilievi di X. XXXXXXX, op. cit., pp. 222 ss. modale»74. Gli esiti dei precedenti ragionamenti implicherebbe- ro, per utilizzare una terminologia cara all’Autore75, un “micro- sistema” in sé conchiuso, non suscettibile di analogia, che vol- ge all’estrazione della «regola non dal caso anomalo, [ma] dalle “regolarità” assunte dalla norma»76. Questa linea di pensiero è da lodarsi per il tentativo di superare la complessità dell’istituto e ricondurla su un piano accessibile a tutti gli ope- ratori del diritto; essa, tuttavia, ha anche il difetto di tralasciare l’esame dei singoli articoli introdotti dalla novella. A una lettura più attenta si comprende, tale è il nostro convincimento, come si debba ragionare con maggior fondatezza di singole, isolate, fattispecie “chiuse”, come ad esempio la paralisi dell’azione di riduzione od i termini prescrizionali ridotti per correggere le pa- tologie del patto: ma, lo si ribadisce per non incorrere in un vi- zio di pensiero, dall’eccezione non si può desumere la regola. Altra parte, a dire il vero minoritaria, della dottrina non concorda con le assunzioni svolte sinora, e sceglie di coprire le norme col velo della specialità: a chi in quest’ambito, probabil- mente per ampliare l’inquadratura interpretativa, discorre di un “regime giuridico speciale”77 , si aggiunge una teoria78 ispi- rata alla realtà quotidiana dei rapporti giuridici, che rileva co- me il patto di famiglia configuri una disciplina speciale ex latere subiecti, in quanto costruita specificamente attorno alla figura dell’imprenditore, e anomala ex latere obiecti, poiché attiene a ogni tipo di azienda, anche quella agricola, da tempo ormai ca- ratterizzata da una vocazione alla specialità successoria79. Per 74 Gli ultimi ...
XXXX,. Xx forme retributive incentivanti, in XXXX, 2010, n. 4, pp. 637 ss., 13 X. XXXXXXXX, La nuova grande trasformazione. Lavoro e persona nella quarta rivoluzione industriale, ADAPT University Press, 2017, pp. 3 ss. di poter contare su un particolare impegno organizzativo dei dipendenti e su un loro maggiore coinvolgimento nei valori e negli obiettivi dell’impresa, e con la connessa esigenza organizzativa di individuare strutture motivazionali più articolate e complesse, è necessario comprendere se si concretizza anche un contestuale adattamento delle forme attraverso cui adempiere la controprestazione datoriale, all’interno dello schema sinallagmatico previsto dal rapporto di lavoro. E, dunque, è altrettanto necessario capire se la retribuzione sia diventata corrispettivo di uno scambio tra datore di lavoro e lavoratore che avviene attraverso prestazioni su più piani, quali quello del riconoscimento del valore del lavoro, delle competenze e della performance, quello della risposta ai bisogni più personali e a quelli della famiglia, di benessere, cura e realizzazione e, infine, quello della sintonia del lavoratore con l’organizzazione e del lavoro con gli interessi più personali del dipendente14. A margine di tali importanti quesiti occorre anche rilevare come il consolidamento delle tendenze prospettate segnerebbe una netta soluzione di continuità non solo riguardo all’evoluzione dell’istituto della retribuzione ma più in generale con riferimento al ruolo delle fonti a livello ordinamentale. Rispetto ai recenti mutamenti diviene prioritario, dunque, interrogarsi anche su quali nuovi parametri siano idonei alla determinazione della retribuzione e sul ruolo che in tal senso può svolgere la contrattazione collettiva, cercando di comprendere, in particolare, se e in quale misura il diritto del lavoro e delle relazioni industriali siano in grado di cogliere le trasformazioni in atto, raggiungendo un più puntuale soddisfacimento dei reciproci interessi delle parti del rapporto contrattuale. 2. I riferimenti costituzionali del problema: cenni
XXXX,. (X. Xxxx, Le conciliazioni valide, cit., p. 90) rileva inoltre che se è vero che al centro del sistema conciliativo è posta la tutela del lavoratore e la presenza del sindacato è richiesta per integrare la volontà del lavoratore medesimo, è altrettanto vero che il datore di lavoro, soggetto forte, non ha bisogno di essere assistito; tale equazione viene però meno nel caso in cui la procedura conciliativa sia stata disciplinata dalla contrattazione collettiva e vi sia quindi anche la necessità della presenza del rappresentante della parte datoriale. Ulteriore aspetto meritevole di menzione, sollevato da X. XXXX (X. Xxxx, op. cit., pp. 636 – 637), risulta essere che la valutazione da parte del giudice sull’effettiva assistenza prescinde, di per sé, dal contenuto dell’accordo, nel senso che non è richiesto che il conciliatore sia riuscito a imporre una soluzione il più possibile vantaggiosa per il lavoratore, come requisito della validità della conciliazione. Tuttavia, possono incidere: l’esiguità dell’importo che può far venire meno l’elemento di reciprocità delle concessioni (Trib. Milano 2 marzo 2015, n. 577) e la composizione della lite a condizioni rovinose e gravemente inique a danno del lavoratore. Diversamente, occorre che il lavoratore dimostri la carenza di una effettiva assistenza da parte del rappresentante sindacale presente alla conciliazione (Cass. 18 agosto 2017, n. 20201; Cass. 3 settembre 2003, n. 12858) o la presenza di un motivo comune di invalidità negoziale, fatto ad ogni modo salvo, nel potere dispositivo del lavoratore, di poter aderire ad un accordo nonostante il rifiuto del conciliatore di prestare assenso alla composizione ipotizzata o di non uniformarsi al parere espresso dal conciliatore.
XXXX,. La circolazione dell'azienda e la continuità dei rapporti d'impresa: complessità del patrimonio e articolazione delle risposte normative, in Nuove leggi civ., 2017, pp. 954- 994. [I testi subb. 3, 4 e 5 saranno disponibili telematicamente sulla pagina dei Docenti] È inoltre indispensabile la consultazione assidua delle disposizioni del codice civile da 1321 a 1469.
XXXX,. X. Xxxx: in osso e corno. Cuspidi di frecce, arpioni, ecc. Datazione approssimativa: 3800 a.C.–800 d.C. B. Recipienti: in osso. Elementi di recipienti. Datazione approssimativa: 150 a.C.– 800 d.C. C. Attrezzi/utensili: in osso, corno e avorio. Lesine, scalpelli, scuri, asce, chiodi, punteruoli, pettini e oggetti decorati. Datazione approssimativa: 10 000 a.C.–800 d.C.
XXXX,. Xx relazioni industriali dopo l’accordo del 28 giugno 2011, cit., p. 620. 120 Cfr. in generale X. XX XXXX XXXXXX, Accordo di Pomigliano e criticità del sistema di relazioni industriali italiano, in Rivista italiana di diritto del lavoro, 2010, p. 797 ss.; X. XXXX, Le relazioni industriali dopo Pomigliano, in X. XXXXXXX (a cura di), L’annuario del lavoro 2010. Un anno di relazioni industriali, in Il Diario del lavoro, Roma, 2010, p. 267; X. XXXXXXXX, Note su un accordo singolare, in xxx.xxxxxx.xxxx, 21 giugno 2010; X. XXXX, Appunti su alcuni profili giuridici delle recenti vicende FIAT, in Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali, 2011, 130, p. 2;
XXXX,. La rinascita del formalismo ed altri temi, in ID., Idola libertatis, cit., 23.
XXXX, will inform the Publisher of the decision by the Institution not to use the contract any longer. Per tale Istituzione il presente contratto si considererà rescisso dal 1° gennaio dell’anno successivo, eccetto per quelle obbligazioni che ai sensi del presente contratto o per loro natura sopravvivano, compreso qualsiasi accesso post termination per i contenuti sottoscritti dall’Istituzione; ciò comporterà un’appropriata riduzione del corrispettivo totale. For such an Institution this contract will be considered cancelled from the 1st of January of the subsequent year, except for those obligations that continue according to this contract or by their nature, including any post termination access for the subscribed content by the Institution; this will involve an appropriate reduction in the total fee.
XXXX,. Quando il segno diventa comando: la trasparenza nei contratti bancari, assicurativi e dell’intermediazione finanziaria, op. cit., p. 476, dove l’autore sostiene che la trasparenza dell’operazione è intesa oggi «sia come tecnica redazionale e contenutistica (perché il consumatore possa comprendere e valutare l’offerta), sia come tecnica di comparazione (tra le diverse offerte proposte dalle banche e dalle società finanziare di diversi mercati».
XXXX,. Il distacco del lavoratore nel settore privato”, in Dir. lav., 2003, I, cit. p.945 23 X. Xxxxxx, “L’art. 30 del d.lgs. 276/2003: una norma di difficile lettura”, in Mass. Giur. lav., 2004 cit. p. 571. 2.1.4 Distacco e trasferimento oltre i 50 km 2.2 Il distacco nel contratto di rete