Common use of XXXXXXX, Clause in Contracts

XXXXXXX,. (a cura di), I contratti di distribuzione, cit., pp. 621 ss. 218 X. XXXXXXX, Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati, Milano, 2001, p. 89. Analizzando i modelli di distribuzione caratteristici ed esclusivi della commercializzazione elettronica, emerge la rilevanza dei c.d. portali, o portal provider, la cui funzione principale è di ridurre la distanza tra gli imprenditori, che offrono i loro prodotti sul web, e i consumatori, che navigando in internet si imbattono in una sovrabbondanza di informazioni.219 Un sito internet è tanto più efficace e appetibile quanto più facilmente è raggiungibile e conoscibile;220 in questo contesto, il compito del portale diviene quello di «indurre il navigatore a sceglierlo come sito iniziale di tutte le esplorazioni»221. Il portal provider opera quale distributore ufficiale sul web, che si differenzia da quello tradizionale sia da un punto di vista organizzativo, siccome il gestore del portale non si fa carico della materiale ricezione e movimentazione della merce, sia economico, poiché la sua remunerazione consiste in una c.d e-commerce commission222, corrispondente a una percentuale sulle vendite online del produttore, e non nella differenza tra prezzo di acquisto e di vendita della merce, come avviene, invece, nella distribuzione classica.223 Ulteriore differenza tra i sistemi distributivi risiede nel ribilanciamento del potere contrattuale di cui le parti dispongono.224 Il produttore, che nella distribuzione tradizionale vincola alla sua volontà la controparte, si trova a dover sottostare alle condizioni imposte dal portal provider, al fine di raggiungere il grande pubblico 219 I. XXXXXXXX, è il momento dei portali, in Xxxx, 1999, p. 441. 220 X. XXXXXXX (a cura di), I contratti di distribuzione, cit., p. 651. 221 Aa, Vv (a cura di) Istituto Indis e Ministero dell’Industria, 2000, p.124. 222 X. XXXXXXX (a cura di), Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’INTERNET, Milano, 2002, p. 221. 223 L. M. DE GRAZIA, I portali: come si configura il rapporto con la legge?, in Internet al sito: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xx00.xxxx, 1999. 224 X. XXXXXXX (a cura di), I contratti di distribuzione, cit., p. 653, della rete. I gestori dei portali vantano, in relazione alla commercializzazione di beni online, una forza negoziale e un’influenza sconosciute ai distributori tradizionali.225 Lo strumento mediante il quale trova regolazione questo complesso d’interessi è il “contratto di inclusione nel portale”, attraverso cui il provider si vincola, in cambio del pagamento di una e-commerce commission, ad inserire nel proprio portale uno o più links correlati al sito dell’impresa produttrice, utili ai consumatori per raggiungere facilmente l’offerta.226 La prestazione contrattuale del provider si esaurisce col mero inserimento del link, corrispondente all’indirizzo telematico dell’imprenditore online, sul suo portale.227 Il contratto di inclusione non è analogicamente assimilabile ad alcun tipo contrattuale codificato ed è , quindi, applicabile la sola disciplina prevista per i contratti in generale, ai sensi dell’art. 1323 cod. civ..228 In conclusione, sembra possibile affermare che il contratto di inclusione nel portale identifichi un contratto atipico di pubblicità tra il portal provider e un’azienda commerciale titolare di una pagina web, e che, da ciò, derivi l’applicabilità di tutti quei criteri ermeneutici, elaborati da dottrina e giurisprudenza, in rapporto al c.d. contratto di pubblicità.229 225 F. SARZANA DI X. XXXXXXXX, I contratti di internet e del commercio elettronico, Milano, 2001, p. 211. 226 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXX, Quale disciplina giuridica per i portali?, in Interlex, 2000, p. 343. 227 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXXXX, Gli approvvigionamenti, in Innovazione, produzione e logistica nell’era dell’economia digitale, a cura di Grando, Milano, 2001, p. 105. 228 X. XXXXXXXXX, Il commercio elettronico e l’impresa, Milano, 2002, p. 287. Art. 1323 cod. civ.: «Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo». 229 A. M. XXXXXXX, La pubblicità telematica, in CM, 1994, p. 403.

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XXXXXXX,. A" : Segnala i dipendenti “Agricoli Tempo Detrminato” ma per motivi di spazio fisico della stampa la dicitura è stata abbreviata con “A”. Segnala con “X” quei dipendenti che rientrano nei seguenti parametri: Contratto applicato degli Agricoli (A071 e A072) Dipendente a cura diTempo Determinato (dipendente con flag TD) Durata/Scadenza del Tempo determinato di almeno 3 anni (Data scadenza TD maggiore/uguale alla Data Assunzione aumenta di 3 anni) Una volta evidenziato il dipendente la stampa verifica se i giorni di presenza nell’anno so- no almeno 150 (colonna "GIORNI") ed eventualmente vengono valorizzate le successive colonne “DED Q. IS” (nella misura del 50% degli importi previsti) e “CTR Q. IS” (nella misura del 50% degli importi previsti). Colonna "GIORNI" : Vengono conteggiati i giorni di calendario dal 01/01/2014 al 31/12/2014. Se assunti dopo la data del 01/01 o cessati prima della data del 31/12, I contratti vengono conteggiati i giorni di distribuzionecalendario dalla data di assunzione e/o cessazione per i mesi elaborati. Nel caso di cambio qualifica, cit., pp. 621 ss. 218 X. XXXXXXX, Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati, Milano, 2001, p. 89. Analizzando i modelli di distribuzione caratteristici ed esclusivi della commercializzazione elettronica, emerge la rilevanza dei c.d. portali, da tipo rapporto escluso o portal providerda apprendista, la data presente nel campo storico 295 del dipendente in posizione Q sostituisce la data dell’assunzione dell’ultimo dipendente (posizione F, C…). Nel caso di passaggio da contratto a Tempo Determinato (se usato la scadenza TD) a Tem- po Indeterminato la data presente nel campo storico 296 del dipendente sostituisce la data dell’assunzione. In caso di assenza del campo storico 296 il programma conteggia i giorni escludendo i mesi in cui funzione principale è risulta storicizzato il flag TD nei dati 365. Esempio: In questo caso se non storicizzata alcuna data nel c.s. 296 i giorni saranno 365-31 (xxxxx- io) -28 (febbraio) -31 (marzo) =275 giorni Xxxxxxx "PERC." : media della percentuale di ridurre la distanza tra gli imprenditoriassunzione nei mesi da gennaio a dicembre, che offrono diviso i loro prodotti sul web, e i consumatori, che navigando in internet si imbattono in una sovrabbondanza di informazioni.219 Un sito internet è tanto più efficace e appetibile quanto più facilmente è raggiungibile e conoscibile;220 in questo contesto, il compito del portale diviene quello di «indurre il navigatore a sceglierlo come sito iniziale di tutte le esplorazioni»221. Il portal provider opera quale distributore ufficiale sul web, che si differenzia da quello tradizionale sia da un punto di vista organizzativo, siccome il gestore del portale non si fa carico della materiale ricezione e movimentazione della merce, sia economico, poiché la sua remunerazione consiste in una c.d e-commerce commission222, corrispondente a una percentuale sulle vendite online del produttore, e non nella differenza tra prezzo di acquisto e di vendita della merce, come avviene, invece, nella distribuzione classica.223 Ulteriore differenza tra i sistemi distributivi risiede nel ribilanciamento del potere contrattuale di cui le parti dispongono.224 Il produttore, che nella distribuzione tradizionale vincola alla sua volontà la controparte, si trova a dover sottostare alle condizioni imposte dal portal provider, al fine di raggiungere il grande pubblico 219 I. XXXXXXXX, è il momento dei portali, in Xxxx, 1999, p. 441. 220 X. XXXXXXX (a cura di), I contratti di distribuzione, citmesi elabo- rati., p. 651. 221 Aa, Vv (a cura di) Istituto Indis e Ministero dell’Industria, 2000, p.124. 222 X. XXXXXXX (a cura di), Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’INTERNET, Milano, 2002, p. 221. 223 L. M. DE GRAZIA, I portali: come si configura il rapporto con la legge?, in Internet al sito: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xx00.xxxx, 1999. 224 X. XXXXXXX (a cura di), I contratti di distribuzione, cit., p. 653, della rete. I gestori dei portali vantano, in relazione alla commercializzazione di beni online, una forza negoziale e un’influenza sconosciute ai distributori tradizionali.225 Lo strumento mediante il quale trova regolazione questo complesso d’interessi è il “contratto di inclusione nel portale”, attraverso cui il provider si vincola, in cambio del pagamento di una e-commerce commission, ad inserire nel proprio portale uno o più links correlati al sito dell’impresa produttrice, utili ai consumatori per raggiungere facilmente l’offerta.226 La prestazione contrattuale del provider si esaurisce col mero inserimento del link, corrispondente all’indirizzo telematico dell’imprenditore online, sul suo portale.227 Il contratto di inclusione non è analogicamente assimilabile ad alcun tipo contrattuale codificato ed è , quindi, applicabile la sola disciplina prevista per i contratti in generale, ai sensi dell’art. 1323 cod. civ..228 In conclusione, sembra possibile affermare che il contratto di inclusione nel portale identifichi un contratto atipico di pubblicità tra il portal provider e un’azienda commerciale titolare di una pagina web, e che, da ciò, derivi l’applicabilità di tutti quei criteri ermeneutici, elaborati da dottrina e giurisprudenza, in rapporto al c.d. contratto di pubblicità.229 225 F. SARZANA DI X. XXXXXXXX, I contratti di internet e del commercio elettronico, Milano, 2001, p. 211. 226 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXX, Quale disciplina giuridica per i portali?, in Interlex, 2000, p. 343. 227 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXXXX, Gli approvvigionamenti, in Innovazione, produzione e logistica nell’era dell’economia digitale, a cura di Grando, Milano, 2001, p. 105. 228 X. XXXXXXXXX, Il commercio elettronico e l’impresa, Milano, 2002, p. 287. Art. 1323 cod. civ.: «Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo». 229 A. M. XXXXXXX, La pubblicità telematica, in CM, 1994, p. 403.

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XXXXXXX,. (a cura di)Oltre la locazione: il rent to buy, I contratti nuovo contratto per l’acquisto di distribuzioneimmobili, citin Corr. Giur., pp2015, 5. 621 ssvedeva degli obblighi per il conduttore e corrispondenti vantaggi, economici o normativi, per il locatore, oggi la sanzione della nullità viene esclusivamente stabilita per colpire qualsiasi pat- tuizione specificatamente finalizzata ad attribuire al locatore un canone locativo superiore a quello contrattualmente stabilito 26. 218 X. XXXXXXX, Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati, Milano, 2001, p. 89. Analizzando i modelli di distribuzione caratteristici ed esclusivi della commercializzazione elettronica, emerge la rilevanza dei c.d. portali, o portal provider, la cui funzione principale è di ridurre la distanza tra gli imprenditori, che offrono i loro prodotti sul web, e i consumatori, che navigando in internet si imbattono in una sovrabbondanza di informazioni.219 Un sito internet è tanto più efficace e appetibile quanto più facilmente è raggiungibile e conoscibile;220 in questo contesto, il compito del portale diviene quello di «indurre il navigatore a sceglierlo come sito iniziale di tutte le esplorazioni»221. Il portal provider opera quale distributore ufficiale sul web, che si differenzia da quello tradizionale sia da un punto di vista organizzativo, siccome il gestore del portale non si fa carico della materiale ricezione e movimentazione della merce, sia economico, poiché la sua remunerazione consiste in una c.d e-commerce commission222, corrispondente a una percentuale sulle vendite online del produttore, e non nella differenza tra prezzo di acquisto e di vendita della merce, come avvieneDel tutto innovativa è, invece, nella distribuzione classica.223 Ulteriore differenza tra i sistemi distributivi risiede nel ribilanciamento del potere contrattuale la previsione di cui al comma 5 dell’art. 13. Tale ultima disposizione, nello specifico, prende le parti dispongono.224 Il produttoremosse dalla sentenza della Corte Costitu- zionale n.50 del 2014 che aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi 8 e 9 dell’art. 3 del Decreto Legislativo n.23 del 2011, i quali, con la finalità di combattere gli affitti “in nero”, concedevano la possibilità al conduttore di registrare di propria iniziativa il contratto di locazio- ne ritenuto,invece, inesistente per il fisco, beneficiando di un canone annuo pari al triplo della rendita catastale dell’immobile medesimo. Successivamente alla pronuncia della Corte Costituzionale del 2014 fu emanato il Decreto Legge n.47 /2014 il quale 27, fino al 31 dicembre 2015, aveva mantenuto fermi gli effetti deri- vanti dai contratti travolti dalla relativa dichiarazione di incostituzionalità. Anche tale disposizione normativa fu però dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale nel 2015 28. Grazie alla nuova previsione di cui al comma 5 dell’art.13, il legislatore stabilisce espressa- mente che i conduttori, i quali hanno versato nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 23 del 2011 e la data di emissione della pronuncia di incostituzionalità dello stesso un canone annuo coincidente con il quantum legalmente imposto, saranno tenuti a pagarlo nella distribuzione tradizionale vincola misura coincidente con il triplo della rendita catastale dell’immobile 29. È stato previsto poi, al comma 6 dello stesso articolo, che, qualora il locatore non abbia provveduto alla sua volontà registrazione nel termine statuito dal comma 1, il conduttore ha la controparte, si trova a dover sottostare alle condizioni imposte dal portal provider, facoltà di agi- re in giudizio al fine di raggiungere ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate e la ricondu- zione del contratto a condizioni conformi a quanto tassativamente sancito dall’art. 2 commi 1 e 3 della medesima legge del 1998. Sostanzialmente immutato è rimasto poi il grande pubblico 219 I. XXXXXXXXcomma 4 dell’art.13 ai sensi del quale, è nelle ipo- tesi di nullità sancite dal comma 4 il momento dei portali, in Xxxx, 1999, p. 441. 220 X. XXXXXXX (a cura di), I contratti di distribuzione, cit., p. 651. 221 Aa, Vv (a cura di) Istituto Indis e Ministero dell’Industria, 2000, p.124. 222 X. XXXXXXX (a cura di), Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’INTERNET, Milano, 2002, p. 221. 223 L. M. DE GRAZIA, I portali: come si configura il rapporto con la legge?, in Internet al sito: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xx00.xxxx, 1999. 224 X. XXXXXXX (a cura di), I contratti di distribuzione, cit., p. 653, della rete. I gestori dei portali vantano, in relazione alla commercializzazione di beni online, una forza negoziale e un’influenza sconosciute ai distributori tradizionali.225 Lo strumento mediante il quale trova regolazione questo complesso d’interessi è il “contratto di inclusione nel portale”conduttore, attraverso cui il provider un’azione proponibile entro i sei me- si vincoladalla riconsegna dell’immobile, in cambio del pagamento ha la possibilità di una e-commerce commission, ad inserire nel proprio portale uno o più links correlati al sito dell’impresa produttrice, utili ai consumatori per raggiungere facilmente l’offerta.226 La prestazione contrattuale del provider si esaurisce col mero inserimento del link, corrispondente all’indirizzo telematico dell’imprenditore online, sul suo portale.227 Il contratto di inclusione non è analogicamente assimilabile ad alcun tipo contrattuale codificato ed è , quindi, applicabile richiedere la sola disciplina prevista per i contratti in generale, ai sensi dell’art. 1323 cod. civ..228 In conclusione, sembra possibile affermare restituzione delle somme in- debitamente versate e che il contratto di inclusione nel portale identifichi un contratto atipico di pubblicità tra il portal provider e un’azienda commerciale titolare di una pagina web, e che, da ciò, derivi l’applicabilità di tutti quei criteri ermeneutici, elaborati da dottrina e giurisprudenza, in relativo rapporto al c.dlocativo venga ricondotto a condizioni conformi a quanto statuito dall’art. contratto di pubblicità.229 225 F. SARZANA DI X. XXXXXXXX, I contratti di internet e del commercio elettronico, Milano, 2001, p. 211. 226 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXX, Quale disciplina giuridica per i portali?, in Interlex, 2000, p. 343. 227 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXXXX, Gli approvvigionamenti, in Innovazione, produzione e logistica nell’era dell’economia digitale, a cura di Grando, Milano, 2001, p. 105. 228 X. XXXXXXXXX, Il commercio elettronico e l’impresa, Milano, 2002, p. 287. Art. 1323 cod. civ2 comma 1 30.: «Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo». 229 A. M. XXXXXXX, La pubblicità telematica, in CM, 1994, p. 403.

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XXXXXXX,. (a cura di), I contratti di distribuzione, cit., ppFirmato digitalmente da XXXXXX XXXXXXX Data: 2022.03.15 08:32:26 +01'00' SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA PROCEDURA SELETTIVA UNIFICATA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI VARI POSTI DI CATEGORIA A/B/BS/C PER LE NECESSITA’ DELL’ARMAS X.XXXXXX DI CAGLIARI E AOU DI CAGLIARI. 621 ss. 218 X. XXXXXXX, Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati, Milano, 2001, p. 89. Analizzando i modelli di distribuzione caratteristici ed esclusivi della commercializzazione elettronica, emerge la rilevanza dei c.d. portali, o portal provider, la cui funzione principale è di ridurre la distanza tra gli imprenditori, che offrono i loro prodotti sul web, e i consumatori, che navigando in internet si imbattono in una sovrabbondanza di informazioni.219 Un sito internet è tanto più efficace e appetibile quanto più facilmente è raggiungibile e conoscibile;220 in questo contesto, il compito del portale diviene quello di «indurre il navigatore a sceglierlo come sito iniziale di tutte le esplorazioni»221. Il portal provider opera quale distributore ufficiale sul web, che si differenzia da quello tradizionale sia da un punto di vista organizzativo, siccome il gestore del portale non si fa carico della materiale ricezione e movimentazione della merce, sia economico, poiché la sua remunerazione consiste in una c.d e-commerce commission222, corrispondente a una percentuale sulle vendite online del produttore, e non nella differenza tra prezzo di acquisto e di vendita della merce, come avviene, invece, nella distribuzione classica.223 Ulteriore differenza tra i sistemi distributivi risiede nel ribilanciamento del potere contrattuale di cui le parti dispongono.224 Il produttore, che nella distribuzione tradizionale vincola alla sua volontà la controparte, si trova a dover sottostare alle condizioni imposte dal portal providerSi rende noto che, al fine di raggiungere il grande pubblico 219 I. XXXXXXXXgarantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, è il momento indetta una procedura selettiva UNIFICATA PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI VARI POSTI DI CATEGORIA A/B/BS/C PER LE NECESSITA’ DELL’ARNAS X.XXXXXX DI CAGLIARI E AOU DI CAGLIARI ai sensi dell'articolo 6, comma 23, della legge regionale della Sardegna n. 17 del 22 novembre 2021. Detta procedura è finalizzata alla valorizzazione delle esperienze professionali maturate nello svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei portali, in Xxxx, 1999, p. 441. 220 X. XXXXXXX (a cura di), I contratti di distribuzionelavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, cit.a norma dell'articolo 1, p. 651comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e dell'articolo 2, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19). 221 AaSono inclusi, Vv (a cura di) Istituto Indis e Ministero dell’Industriatale proposito, 2000, p.124. 222 X. XXXXXXX (a cura di), Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’INTERNET, Milano, 2002, p. 221. 223 L. M. DE GRAZIA, I portali: come si configura il rapporto con la legge?, in Internet al sito: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xx00.xxxx, 1999. 224 X. XXXXXXX (a cura di), I i dipendenti di società titolari di contratti di distribuzionefornitura di servizi di somministrazione lavoro o anche di soci nel caso di società cooperative o dipendenti delle stesse. Come previsto dall’art. 3 della Legge 15/05/1997 n°127, cit., p. 653, della rete. I gestori dei portali vantano, la partecipazione alla procedura in relazione alla commercializzazione di beni online, una forza negoziale e un’influenza sconosciute ai distributori tradizionali.225 Lo strumento mediante il quale trova regolazione questo complesso d’interessi è il “contratto di inclusione nel portale”, attraverso cui il provider si vincola, in cambio del pagamento di una e-commerce commission, ad inserire nel proprio portale uno o più links correlati al sito dell’impresa produttrice, utili ai consumatori per raggiungere facilmente l’offerta.226 La prestazione contrattuale del provider si esaurisce col mero inserimento del link, corrispondente all’indirizzo telematico dell’imprenditore online, sul suo portale.227 Il contratto di inclusione esame non è analogicamente assimilabile ad alcun tipo contrattuale codificato soggetta a limiti d’età. Per quanto applicabile si fa inoltre riferimento all’art.1 comma 268 della legge n.234 del 30.12.2021. La selezione riguarda l'assunzione di personale a tempo indeterminato, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed è , quindi, applicabile indeterminato dei seguenti profili: RUOLO TECNICO CATEGORIA A posti 6 CATEGORIA B posti 4 CATEGORIA BS posti 3 CATEGORIA C posti 4 RUOLO SOCIOSANITARIO OSS posti 47 RUOLO AMMINISTRATIVO CATEGORIA B posti 6 CATEGORIA BS posti 1 CATEGORIA C posti 34 Ai posti in argomento si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per la sola disciplina prevista per i contratti in generale, ai sensi dell’art. 1323 cod. civ..228 In conclusione, sembra possibile affermare che il contratto di inclusione nel portale identifichi un contratto atipico di pubblicità tra il portal provider e un’azienda commerciale titolare di una pagina web, e che, da ciò, derivi l’applicabilità di tutti quei criteri ermeneutici, elaborati da dottrina e giurisprudenza, in rapporto al c.d. contratto di pubblicità.229 225 F. SARZANA DI X. XXXXXXXX, I contratti di internet e del commercio elettronico, Milano, 2001, p. 211. 226 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXX, Quale disciplina giuridica per i portali?, in Interlex, 2000, p. 343. 227 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXXXX, Gli approvvigionamenti, in Innovazione, produzione e logistica nell’era dell’economia digitale, a cura di Grando, Milano, 2001, p. 105. 228 X. XXXXXXXXX, Il commercio elettronico e l’impresa, Milano, 2002, p. 287. Art. 1323 cod. civrelativa posizione funzionale.: «Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo». 229 A. M. XXXXXXX, La pubblicità telematica, in CM, 1994, p. 403.

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XXXXXXX,. (a cura di), I contratti di distribuzioneLa somministrazione, cit., pp. 621 265 ss. 218 X. XXXXXXXX, Sub. Art. 1566, in Commentario al codice civile, diretto da Xxxxxxxxx, Torino, 2011, p. 241. 254 X. XXXXXXXX - X. XXXXXXX, Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati, Milano, 2001, p. 89. Analizzando i modelli di distribuzione caratteristici ed esclusivi della commercializzazione elettronica, emerge la rilevanza dei c.d. portali, o portal provider, la cui funzione principale è di ridurre la distanza tra gli imprenditori, che offrono i loro prodotti sul web, e i consumatori, che navigando in internet si imbattono in una sovrabbondanza di informazioni.219 Un sito internet è tanto più efficace e appetibile quanto più facilmente è raggiungibile e conoscibile;220 in questo contesto, il compito del portale diviene quello di «indurre il navigatore a sceglierlo come sito iniziale di tutte le esplorazioni»221. Il portal provider opera quale distributore ufficiale sul web, che si differenzia da quello tradizionale sia da un punto di vista organizzativo, siccome il gestore del portale non si fa carico della materiale ricezione e movimentazione della merce, sia economico, poiché la sua remunerazione consiste in una c.d e-commerce commission222, corrispondente a una percentuale sulle vendite online del produttore, e non nella differenza tra prezzo di acquisto e di vendita della merce, come avviene, invece, nella distribuzione classica.223 Ulteriore differenza tra i sistemi distributivi risiede nel ribilanciamento del potere contrattuale di cui le parti dispongono.224 Il produttore, che nella distribuzione tradizionale vincola alla sua volontà la controparte, si trova a dover sottostare alle condizioni imposte dal portal provider, al fine di raggiungere il grande pubblico 219 I. XXXXXXXX, è il momento dei portali, in Xxxx, 1999, p. 441. 220 X. XXXXXXX (a cura di), I contratti di somministrazione e di distribuzione, cit., p. 651581. 221 Aatermine stabilito, Vv (a cura di) Istituto Indis e Ministero dell’Industriapena di decadenza, 2000la volontà o meno di avvalersi della preferenza.255 Da subito si evince che l’efficacia della clausola contenente il patto di preferenza ha due sfere d’incidenza, p.124. 222 X. XXXXXXX (poiché, da un lato, limita la libertà di contrarre del somministrato e, dall’altro, ostacola la libera concorrenza delle imprese sul mercato,256 potendo, a cura di)tal proposito, Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’INTERNET, Milano, 2002, p. 221. 223 L. M. DE GRAZIA, I portali: come si configura il rapporto verificarsi un contrasto con la legge?disciplina, nazionale e comunitaria, delle intese e dell’abuso di posizione dominante.257 Di certo il patto di preferenza non paralizza la concorrenza e il libero mercato, ma li condiziona e inibisce in favore del preferito, creando disparità di trattamento tra i competitors.258 La clausola contenente un patto di preferenza è frequentemente inserita anche nei contratti di concessione di vendita, nonostante l’unica disciplina codicistica sul funzionamento della prelazione convenzionale sia prevista solo in rapporto al contratto di somministrazione, ex art. 1566 cod. civ.259 Starà alle parti, in Internet al sito: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xx00.xxxxvirtù della libertà negoziale di cui dispongono, 1999. 224 X. XXXXXXX (a cura di), I contratti di distribuzione, cit., p. 653, decidere se predisporre una particolare regolamentazione convenzionale della rete. I gestori dei portali vantano, in relazione alla commercializzazione di beni online, una forza negoziale e un’influenza sconosciute ai distributori tradizionali.225 Lo strumento mediante il quale trova regolazione questo complesso d’interessi è il “contratto di inclusione nel portale”, attraverso cui il provider si vincola, in cambio del pagamento di una e-commerce commission, ad inserire nel proprio portale uno preferenza o più links correlati al sito dell’impresa produttrice, utili ai consumatori per raggiungere facilmente l’offerta.226 La prestazione contrattuale del provider si esaurisce col mero inserimento del link, corrispondente all’indirizzo telematico dell’imprenditore online, sul suo portale.227 Il contratto di inclusione non è analogicamente assimilabile ad alcun tipo contrattuale codificato ed è , quindi, applicabile se troverà applicazione la sola disciplina prevista per i contratti in generale, ai sensi dell’art. 1323 cod. civ..228 In conclusione, sembra possibile affermare che il contratto di inclusione nel portale identifichi un contratto atipico di pubblicità tra il portal provider e un’azienda commerciale titolare di una pagina web, e che, da ciò, derivi l’applicabilità di tutti quei criteri ermeneutici, elaborati da dottrina e giurisprudenza, in rapporto al c.d. contratto di pubblicità.229 225 F. SARZANA DI X. XXXXXXXX, I contratti di internet e del commercio elettronico, Milano, 2001, p. 211. 226 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXX, Quale disciplina giuridica per i portali?, in Interlex, 2000, p. 343. 227 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXXXX, Gli approvvigionamenti, in Innovazione, produzione e logistica nell’era dell’economia digitale, a cura di Grando, Milano, 2001, p. 105. 228 X. XXXXXXXXX, Il commercio elettronico e l’impresa, Milano, 2002, p. 287. la somministrazione.260 255 Art. 1323 1566, 2˚ co., cod. civ.: «Tutti i contrattiL'avente diritto alla somministrazione deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolaresotto pena di decadenza, sono sottoposti alle norme generali contenute nel termine stabilito o, in questo titolomancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza». 229 A. 256 M. XXXXXXXF. CAMPAGNA, Patto di preferenza nella somministrazione, in Clausole negoziali, a cura di Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, vo. I, Torino, 2017, pp. 621 ss. 257 Infra Cap. III, § 2. 258 X. XXXXXXXX, Sub. Art. 1566, cit., pp. 1431 ss. X. XXXXX, La pubblicità telematicasomministrazione, in CM, 1994cit., p. 403292.

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XXXXXXX,. (a cura di)Il contratto collettivo nell’ordinamento giuridico italiano, I contratti di distribuzionein Jus, cit., pp. 621 ss. 218 X. XXXXXXX, Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati, Milano, 20011975, p. 89. Analizzando i modelli di distribuzione caratteristici 167, ed esclusivi della commercializzazione elettronica, emerge la rilevanza dei c.d. portali, o portal provider, la cui funzione principale è di ridurre la distanza tra gli imprenditori, che offrono i loro prodotti sul web, ora in Diritto e i consumatori, che navigando in internet si imbattono in una sovrabbondanza di informazioni.219 Un sito internet è tanto più efficace e appetibile quanto più facilmente è raggiungibile e conoscibile;220 in questo contesto, il compito del portale diviene quello di «indurre il navigatore a sceglierlo come sito iniziale di tutte le esplorazioni»221. Il portal provider opera quale distributore ufficiale sul web, che si differenzia da quello tradizionale sia da un punto di vista organizzativo, siccome il gestore del portale non si fa carico della materiale ricezione e movimentazione della merce, sia economico, poiché la sua remunerazione consiste in una c.d e-commerce commission222, corrispondente a una percentuale sulle vendite online del produttore, e non nella differenza tra prezzo di acquisto e di vendita della merce, come avviene, invece, nella distribuzione classica.223 Ulteriore differenza tra i sistemi distributivi risiede nel ribilanciamento del potere contrattuale di cui le parti dispongono.224 Il produttore, che nella distribuzione tradizionale vincola alla sua volontà la controparte, si trova a dover sottostare alle condizioni imposte dal portal provider, al fine di raggiungere il grande pubblico 219 I. XXXXXXXX, è il momento dei portali, in Xxxx, 1999, p. 441. 220 X. XXXXXXX (a cura di), I contratti di distribuzionevalori, cit., p. 651277; X. XXXXXXX, Per una disciplina del contratto collettivo, in Mass. giur. 221 Aalav., Vv (a cura di) Istituto Indis e Ministero dell’Industria, 2000, p.124. 222 X. XXXXXXX (a cura di), Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’INTERNET, Milano, 20021987, p. 221. 223 L. M. DE GRAZIA296, I portali: come si configura il rapporto con la legge?, in Internet al sito: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xx00.xxxx, 1999. 224 X. XXXXXXX (a cura di), I contratti di distribuzione, cit., p. 653, della rete. I gestori dei portali vantano, in relazione alla commercializzazione di beni online, una forza negoziale e un’influenza sconosciute ai distributori tradizionali.225 Lo strumento mediante il quale trova regolazione questo complesso d’interessi è nel chiarire il significato dell’espressione «contratto collettivo di inclusione nel portale”diritto comune» precisa che essa era usata per «sottolineare che era un contratto assoggettato, attraverso cui il provider si vincolanei limiti del possibile, alle regole sui contratti in cambio del pagamento di una e-commerce commissiongenerale e non ad un diritto speciale». Addirittura alcuna dottrina ha ritenuto che, ad inserire nel proprio portale uno o più links correlati al sito dell’impresa produttrice, utili ai consumatori per raggiungere facilmente l’offerta.226 La prestazione contrattuale del provider si esaurisce col mero inserimento del link, corrispondente all’indirizzo telematico dell’imprenditore online, sul suo portale.227 Il contratto di inclusione non è analogicamente assimilabile ad alcun tipo contrattuale codificato ed è , quindi, applicabile la sola disciplina prevista per i contratti atipici, quale il contratto collettivo, il recesso costituisca uno strumento generale e sussidiario al fine di garantire la libertà dai vincoli contrattuali X. XXXXXXXX, Degli effetti del contratto, in generaleIl codice civile commentato, ai sensi dell’artdiretto da X. Xxxxxxxxxxx, sub artt. 1323 cod1372 e 1373, Xxxxxxx, Mi- lano, 1998. civ..228 In conclusione29 X. XXXXXXXXXXXX, sembra possibile affermare A proposito di una recente iniziativa per una disciplina legislativa del contratto collettivo, in Mass. giur. lav., 1986, p. 683 ss., e spec. p. 686; ID., Xxxxx contro- versa ultrattività dei contratti collettivi, in Mass. giur. lav., 1995, p. 552. Tale dibattito trae origine dal fatto che il legislatore post-corporativo non ha dettato una disciplina tipica del contratto collettivo di inclusione nel portale identifichi un diritto co- mune. L’assenza del legislatore ha costretto l’interprete ad un’opera di rico- struzione realizzata in parte attraverso il rinvio alla disciplina generale dei contratti ed in parte attraverso il recupero di norme codicistiche dettate per il contratto atipico collettivo corporativo 30. Soprattutto quest’ultima operazione di pubblicità tra il portal provider e un’azienda commerciale titolare di una pagina web, e che, da ciò, derivi l’applicabilità di tutti quei criteri ermeneutici, elaborati da recupero ha dato luogo a nu- merosi dibattiti in dottrina e giurisprudenza, divise tra chi ritiene applica- bili al contratto collettivo di diritto comune le norme dettate dal codice civile per il contratto corporativo e chi, invece, sottolineando il legame tra tali norme ed il tipo di contratto collettivo di riferimento, afferma l’abroga- zione implicita degli artt. 2067-2077 c.c. ovvero la loro sopravvivenza al so- lo limitato fine di applicarli ai contratti collettivi corporativi ancora in rapporto vi- gore. Senza pretesa di completezza, pare allora opportuno richiamare breve- mente le diverse posizioni in materia. Come noto, gli artt. 2067-2077 c.c. dettavano una disciplina speciale per il contratto collettivo corporativo, prevedendo, tra l’altro, l’obbligo di fissare un termine al c.dcontratto (art. 2071), la facoltà di denunzia del con- tratto almeno tre mesi prima della sua scadenza ed infine sancendone l’ul- trattività sino alla stipulazione del nuovo accordo (art. 2074). Caduto l’ordinamento corporativo e stabilizzatosi un sistema di contrat- tazione informale – che si colloca, cioè, fuori degli schemi previsti dalla se- conda parte dell’art. 39 Cost. – si è posto il problema della riferibilità delle norme del codice civile all’unico tipo di contratto effettivamente ancora «vitale», quello, cioè, cd. di pubblicità.229 225 F. SARZANA DI diritto comune. La prima dottrina che ha affrontato il problema dell’abrogazione impli- 30 X. XXXXXXXXXXXXXXX-R. DE XXXX XXXXXX- X. XXXX-X. XXXX, I contratti di internet Diritto del lavoro, vol. 1, Il diritto sindacale, Utet, Torino, 2006; X. XXXXXX, Funzione ed efficacia del contratto collettivo nel- l’attuale sistema delle relazioni sindacali e del commercio elettroniconell’ordinamento statale, Milanoin Riv. giur. lav., 20011975, p. 211457, il quale rileva che il contratto collettivo si colloca nella zona grigia dei contratti alla cui disciplina contribuiscono allo stesso tempo il testo legislativo ed il dato sociale; certa- mente nominato dalla legge, che ne definisce a grandi linee la funzione economico-sociale, esso però non trova oggi nella legge una compiuta disciplina che va pertanto desunta at- traverso un esame congiunto dei principi generali dell’ordinamento che abbracciano la ma- teria, dalle scarne indicazioni specifiche che scaturiscono dalla legislazione ordinaria, dalla configurazione sociale oggettiva del fenomeno, e dalla coscienza giuridica dei soggetti che in esso si esprime. 226 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXXIn giurisprudenza, Quale tra le tante, si veda Xxxx., sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14827. cita delle norme dettate dal codice civile per il contratto corporativo, ha concluso prevalentemente in senso negativo, e quindi per la sopravvivenza della disciplina giuridica dettata per i portali?il contratto corporativo all’abrogazione dell’or- dinamento che l’aveva voluta 31. Peraltro, occorre tenere conto dell’influenza che il modello costituzio- nale ha avuto sugli autori che hanno teorizzato la sopravvivenza delle nor- me codicistiche all’abrogazione dell’ordinamento corporativo, ancora tem- poralmente vicini al legislatore costituente e quindi fiduciosi nell’attuazio- ne dell’art. 39 Cost. 32. Attuazione che, secondo la tesi citata, avrebbe portato a stipulare con- tratti collettivi per molti versi simili a quelli conclusi vigente l’abrogato or- dinamento corporativo. Esemplare è in proposito quanto si legge nella premessa al commentario al codice civile curato da Scialoja-Branca ove, a proposito della sopravvi- venza al nuovo sistema degli articoli da 2060 in avanti, si fa un distinguo tra quelle norme che riflettono il sistema fascista, in Interlexquanto tali ormai su- perate, 2000e quelle che disciplinano il rapporto di lavoro, p. 343. 227 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXXXX, Gli approvvigionamenti, le quale si intendono provvisoriamente sospese in Innovazione, produzione e logistica nell’era dell’economia digitale, a cura attesa del ritorno di Grando, Milano, 2001, p. 105. 228 X. XXXXXXXXX, Il commercio elettronico e l’impresa, Milano, 2002, p. 287. Art. 1323 cod. civun contratto collettivo con le caratteristiche della norma giuridica che aveva nell’ordinamento corporativo 33.: «Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo». 229 A. M. XXXXXXX, La pubblicità telematica, in CM, 1994, p. 403.

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XXXXXXX,. (Il regolare pagamento dei creditori estranei negli accordi di cui all’art. “182bis” l.fall., in Foro. it., 2006, I, 2563 ss.; Xxxxxxxx, Il concordato preventivo: il ruolo dei fideiussori e dei coobbligati, 2007, consultabile sul sito xxxxxx.xx, v. in particolare pp. da 29 a cura di)31. Trentini, I contratti Gli accordi di distribuzioneristrutturazione dei debiti, cit.Xxxxxxx Kluwer, Milano, 2012, pp. 621 331 ss. 218 X. XXXXXXX.; Id., Internet Piano attestato di risanamento e commercio elettronico nel diritto internazionale accordi di ristrutturazione dei privatidebiti, Xxxxxxx Kluwer, Milano, 20012016, p. 89. Analizzando i modelli 196; Delle Monache, Profili dei “nuovi” accordi di distribuzione caratteristici ed esclusivi della commercializzazione elettronica, emerge la rilevanza ristrutturazione dei c.d. portali, o portal provider, la cui funzione principale è di ridurre la distanza tra gli imprenditori, che offrono i loro prodotti sul web, e i consumatori, che navigando in internet si imbattono in una sovrabbondanza di informazioni.219 Un sito internet è tanto più efficace e appetibile quanto più facilmente è raggiungibile e conoscibile;220 in questo contesto, il compito del portale diviene quello di «indurre il navigatore a sceglierlo come sito iniziale di tutte le esplorazioni»221. Il portal provider opera quale distributore ufficiale sul web, che si differenzia da quello tradizionale sia da un punto di vista organizzativo, siccome il gestore del portale non si fa carico della materiale ricezione e movimentazione della merce, sia economico, poiché la sua remunerazione consiste in una c.d e-commerce commission222, corrispondente a una percentuale sulle vendite online del produttore, e non nella differenza tra prezzo di acquisto e di vendita della merce, come avviene, invece, nella distribuzione classica.223 Ulteriore differenza tra i sistemi distributivi risiede nel ribilanciamento del potere contrattuale di cui le parti dispongono.224 Il produttore, che nella distribuzione tradizionale vincola alla sua volontà la controparte, si trova a dover sottostare alle condizioni imposte dal portal provider, al fine di raggiungere il grande pubblico 219 I. XXXXXXXX, è il momento dei portalidebiti, in XxxxJudicium, 19992013, p. 441v. in particolare pp. 220 X. XXXXXXX 20 ss. In senso contrario x. Xxxxxxxxxx Xxxxx, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (a cura di)art. 182bis legge fallim.) e gli effetti per coobbligati e fideiussori del debitore, I contratti in Dir. Fall., 2005, I, pp. 845 ss. 2 Così Trentini, Gli accordi di distribuzioneristrutturazione dei debiti, cit., p. 651332. 221 Aa3 Delle Monache, Vv (a cura di) Istituto Indis e Ministero dell’Industria, 2000, p.124. 222 X. XXXXXXX (a cura di), Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’INTERNET, Milano, 2002, p. 221. 223 L. M. DE GRAZIA, I portali: come si configura il rapporto con la legge?, in Internet al sito: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xx00.xxxx, 1999. 224 X. XXXXXXX (a cura di), I contratti Profili dei “nuovi” accordi di distribuzioneristrutturazione dei debiti, cit., p. 65319. In termini generici, della retecfr. I gestori dei portali vantanoXxxxxxx, in relazione alla commercializzazione Trattato di beni onlinediritto civile, una forza negoziale e un’influenza sconosciute ai distributori tradizionali.225 Lo strumento mediante il quale trova regolazione questo complesso d’interessi è il “contratto di inclusione nel portale”II, attraverso cui il provider si vincola, in cambio del pagamento di una e-commerce commission, ad inserire nel proprio portale uno o più links correlati al sito dell’impresa produttrice, utili ai consumatori per raggiungere facilmente l’offerta.226 La prestazione contrattuale del provider si esaurisce col mero inserimento del link, corrispondente all’indirizzo telematico dell’imprenditore online, sul suo portale.227 Il contratto di inclusione non è analogicamente assimilabile ad alcun tipo contrattuale codificato ed è , quindi, applicabile la sola disciplina prevista per i contratti in generale, ai sensi dell’art. 1323 cod. civ..228 In conclusione, sembra possibile affermare che il contratto di inclusione nel portale identifichi un contratto atipico di pubblicità tra il portal provider e un’azienda commerciale titolare di una pagina web, e che, da ciò, derivi l’applicabilità di tutti quei criteri ermeneutici, elaborati da dottrina e giurisprudenza, in rapporto al c.d. contratto di pubblicità.229 225 F. SARZANA DI X. XXXXXXXX, I contratti di internet e del commercio elettronicoXxxxxxx Kluwer, Milano, 20012015, p. 211. 226 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXX, Quale disciplina giuridica per i portali?24, in Interlexcui l’A. afferma che “il codice civile dà, 2000in linea di massima, questa risposta: si propagano agli altri debitori in solido o agli altri creditori in solido le conseguenze favorevoli, non si propagano quelle sfavorevoli”. 4 Cfr. in tal senso la Relazione Illustrativa consultabile al seguente link xxxx://xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx/xxxXxxxx.xxxx?xxxx=0000_ F001.pdf&leg=XVIII#pagemode=none, v. in part. p. 34371. 227 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXXXXdi Xxxxx Xxxxxxxx Parte della giurisprudenza di merito ha rilevato che, nell’ambito delle operazioni di credito fondiario (art. 38 TUB), ai fini della determinazione del valore dell’immobile e dunque dell’accertamento del carattere fondiario del finanziamento, occorre avere a riferimento il valore commerciale del bene e non il suo (ridotto) valore cauzionale, non potendosi all’atto del finanziamento determinare in modo adeguato quale sarà il valore del cespite cauzionale al momento della (eventuale) vendita (Trib. Monza 12.10.2018; Trib. Grosseto 15.2.2020). L’interesse a sopravvalutare i cespiti, è osservato, più che in capo alla banca erogante si manifesta in capo al soggetto finanziato, sicché il sospetto di un allontanamento dal sano criterio estimativo prudenziale dettato dalla professionalità del banchiere non può essere gratuitamente enunciato, ma va suffragato da serie risultanze probatorie (App. Firenze 18.9.2012). Il valore cauzionale del cespite ipotecato, determinato sul «prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell’immobile», è stato invece da altri giudici preso a riferimento ai fini dell’applicazione del limite di finanziabilità (80%) previsto dall’art. 38 TUB (App. Venezia 20.5.2019; Trib. Sciacca 6.5.2019; Trib. Xxxxxx 00.0.0000; Trib. Pescara 2.12.2020 ). Dello stesso tenore sono le conclusioni della giurisprudenza di legittimità, che valorizza il valore cauzionale del bene, ossia, come detto, la sua futura negoziabilità (Cass. n. 11201/2018, che richiama i precedenti di Cass. n. 9219/1995 e Cass. n. 267/2006 nonché la Direttiva CE n. 2000/12). È stato affermato (Xxxxxxxxx, Gli approvvigionamenti, in Innovazione, produzione e logistica nell’era dell’economia digitale, a cura atti unilaterali di Grando, Milano, 2001, p. 105. 228 X. XXXXXXXXX, Il commercio elettronico e l’impresa, Milanomutuo nel credito bancario, 2002, p. 287168) che il contratto sarà soggetto alla speciale normativa del credito fondiario quando la documentazione acquisita (ad es. Art. 1323 cod. civ.: «Tutti i contrattiuna perizia sul valore dell’immobile) abbia indotto l’ente creditizio a confidare, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo». 229 A. M. XXXXXXX, La pubblicità telematicasenza sua colpa, in CMun valore dell’immobile tale da garantire il rispetto del rapporto con la somma concessa in prestito, 1994pur se in concreto tale rapporto non sia stato osservato. Resta comunque inteso che il mancato rispetto della percentuale di concessione potrà verificarsi solo quando si realizzi una significativa, p. 403oggettiva differenza di valutazioni che esulino da « quel margine di soggettività che tutte le tecniche estimative implicano » (Xxxxx, Il credito fondiario nel nuovo TU bancario, 1996, p.28). La mancata indicazione nel contratto di mutuo fondiario del valore dell’immobile ipotecato non costituisce causa di nullità del contratto medesimo, non essendoci nessuna norma che lo preveda (Cass. n. 29745/2018; Trib. Monza 21.7.2017; vedi anche Trib. Benevento 5.8.2016); peraltro, ai fini della verifica della violazione del limite di finanziabilità, il ‘valore’ di un immobile non si identifica necessariamente con il prezzo pagato per il suo acquisto (Trib. Vicenza 5.11.2018; Trib. Grosseto 15.2.2020). La Cassazione, infine, ha valorizzato il dato rappresentato dall’ammontare del mutuo concesso per l’acquisto dell’immobile quale indizio della esistenza di un corrispettivo maggiore di quello dichiarato ed ha attribuito particolare valore alla presunzione semplice costituita dall’ammontare del mutuo concesso; tale presunzione, per cui il corrispettivo versato per l’acquisto dell’immobile non può essere inferiore alla entità del mutuo concesso dalla banca, è stata ritenuta rafforzata dalle disposizioni sul limite massimo di finanziabilità stabilito con deliberazione 22 aprile 1995 del CICR (Cass. n. 16951/2019). di Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx - Business Coach e Formatore Anche per gli studi professionali, come accaduto per le aziende, si apre la necessità di costruire team di collaboratori affiatati, di formarli e motivarli costantemente. Sono queste le tematiche del team building, del team working e del team coaching. Lavorare in team è diventata per tutti i professionisti un’esigenza imprescindibile, ancora di più alla luce dei cambiamenti epocali che stiamo assistendo. Lo studio legale che si affaccerà sul mercato nei prossimi anni è con ogni probabilità uno studio strutturato, con professionisti e staff, organizzato in forma di impresa, con logiche di business molto vicine a quelle aziendali. La conseguenza è che le risorse umane rappresenteranno la colonna portante dello studio, nessuna esclusa, dai professionisti alle segretarie. Scegliere le persone giuste e ottimizzarne il lavoro, formare i collaboratori e tenerli costantemente aggiornati nell’epoca del Life Long Learning, curare il clima di studio con riunioni ad hoc e attività di team building come i retreat sarà imprescindibile. Tutto questo per garantire allo studio performance eccellenti grazie alla motivazione e dedizione delle persone e alla loro preparazione professionale.

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XXXXXXX,. L’obbligo di fedeltà e il patto di non concorrenza, in X. XXXXXX (a cura di), I contratti Il rapporto di distribuzioneInfatti, cit.la consolidata giurisprudenza ritiene che il comportamento del lavoratore che, ppdurante l’assenza per infortunio o malattia, svolga altri lavori si concretizzi in un inadempimento all’obbligo di fedeltà quando lo stesso presupponga simulazione dello stato invalidante o comprometta il normale recupero delle energie psico-fisiche.43 Inoltre, la violazione dell’obbligo di fedeltà di cui trattasi è stata ravvisata anche nell’ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto altra attività lavorativa durante l’assenza per malattia del figlio, qualora le modalità di attuazione della prestazione siano tali da impedire l’assistenza al figlio malato.44 Lo stesso dicasi per lo svolgimento di altro lavoro in occasione dei periodi di ferie o riposo45 o nei periodi di cassa integrazione.46 La giurisprudenza, infine, ha qualificato in termini di comportamento infedele tutte quelle condotte che, seppure attinenti alla vita extralavorativa ed all’ambiente extraziendale del dipendente, siano idonei a ledere il rapporto di fiducia.47 Non è facile riassumere o dar conto compiutamente delle diverse posizioni della dottrina relative alla natura o al fondamento degli obblighi contenuti nell’art. 621 ss2105 c.c. 218 Non è facile anche perché, come sopra esposto, non è del tutto chiaro se nel cercare il fondamento dell’obbligo di lavoro subordinato: costituzione e svolgimento, vol. II, in Diritto del Lavoro, Commentario diretto da X. XXXXXXX, Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privatiUtet, Milano, 2001, p. 89. Analizzando i modelli di distribuzione caratteristici ed esclusivi della commercializzazione elettronica, emerge la rilevanza dei c.d. portali, o portal provider, la cui funzione principale è di ridurre la distanza tra gli imprenditori, che offrono i loro prodotti sul web, e i consumatori, che navigando in internet si imbattono in una sovrabbondanza di informazioni.219 Un sito internet è tanto più efficace e appetibile quanto più facilmente è raggiungibile e conoscibile;220 in questo contesto, il compito del portale diviene quello di «indurre il navigatore a sceglierlo come sito iniziale di tutte le esplorazioni»221. Il portal provider opera quale distributore ufficiale sul web, che si differenzia da quello tradizionale sia da un punto di vista organizzativo, siccome il gestore del portale non si fa carico della materiale ricezione e movimentazione della merce, sia economico, poiché la sua remunerazione consiste in una c.d e-commerce commission222, corrispondente a una percentuale sulle vendite online del produttore, e non nella differenza tra prezzo di acquisto e di vendita della merce, come avviene, invece, nella distribuzione classica.223 Ulteriore differenza tra i sistemi distributivi risiede nel ribilanciamento del potere contrattuale di cui le parti dispongono.224 Il produttore, che nella distribuzione tradizionale vincola alla sua volontà la controparte, si trova a dover sottostare alle condizioni imposte dal portal provider, al fine di raggiungere il grande pubblico 219 I. XXXXXXXX, è il momento dei portali, in Xxxx, 1999, p. 441. 220 X. XXXXXXX (a cura di), I contratti di distribuzione, cit., p. 651. 221 Aa, Vv (a cura di) Istituto Indis e Ministero dell’Industria, 2000, p.124. 222 X. XXXXXXX (a cura di), Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’INTERNET, MilanoTorino, 2002, p. 221727. 223 L. M. DE GRAZIA43 Cfr., I portali: come si configura il rapporto con la legge?tra le tante, Cassazione, 16 giugno 1994, n. 5833, in Internet al sito: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xx00.xxxxGiurisprudenza italiana, 1999. 224 X. XXXXXXX (a cura di)1995, I contratti di distribuzioneI, cit.1, p. 653424; Cassazione, della rete. I gestori dei portali vantano14 dicembre 1991, n. 13490, in relazione alla commercializzazione di beni onlineGiustizia civile, una forza negoziale e un’influenza sconosciute ai distributori tradizionali.225 Lo strumento mediante il quale trova regolazione questo complesso d’interessi è il “contratto di inclusione nel portale”1992, attraverso cui il provider si vincolaI, p. 2572; Cassazione, 17 luglio 1991, n. 7915, in cambio del pagamento di una e-commerce commissionRivista it. diritto lavoro, ad inserire nel proprio portale uno o più links correlati al sito dell’impresa produttrice1992, utili ai consumatori per raggiungere facilmente l’offerta.226 La prestazione contrattuale del provider si esaurisce col mero inserimento del linkp. 942; Cassazione, corrispondente all’indirizzo telematico dell’imprenditore online29 luglio 1986, sul suo portale.227 Il contratto di inclusione non è analogicamente assimilabile ad alcun tipo contrattuale codificato ed è , quindi, applicabile la sola disciplina prevista per i contratti in generale, ai sensi dell’art. 1323 cod. civ..228 In conclusione, sembra possibile affermare che il contratto di inclusione nel portale identifichi un contratto atipico di pubblicità tra il portal provider e un’azienda commerciale titolare di una pagina web, e che, da ciò, derivi l’applicabilità di tutti quei criteri ermeneutici, elaborati da dottrina e giurisprudenzan. 4868, in rapporto al c.dRivista it. contratto di pubblicità.229 225 F. SARZANA DI X. XXXXXXXXdiritto lavoro, I contratti di internet e del commercio elettronico1987, Milano, 2001II, p. 211. 226 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXX, Quale disciplina giuridica per i portali?, in Interlex, 2000, p. 343. 227 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXXXX, Gli approvvigionamenti, in Innovazione, produzione e logistica nell’era dell’economia digitale, a cura di Grando, Milano, 2001, p. 105. 228 X. XXXXXXXXX, Il commercio elettronico e l’impresa, Milano, 2002, p. 287. Art. 1323 cod. civ127.: «Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo». 229 A. M. XXXXXXX, La pubblicità telematica, in CM, 1994, p. 403.

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XXXXXXX,. La nuova legge sull’azione e sul procedimento amministrativo. Considerazioni generali. I principi di diritto comunitario e nazionale, cit. 271 T.A.R. Campania-Salerno, 5 luglio 1983, n. 315: la norma contenuta nell’art. 3, L. 20 marzo 1865, n. 2248 AALL. E, la quale prevede, in xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx procedimento di formazione degli atti amministrativi, non ha introdotto nel nostro ordinamento il principio generale del contraddittorio nel procedimento amministrativo; T.A.R. Calabria-Catanzaro, 19 gennaio 1983, n. 3: secondo l’attuale sistema del nostro ordinamento amministrativo, è regola che la fase istruttoria si svolga senza la partecipazione del privato destinatario dell’atto finale della procedura. CAMMEO, nella nota a Consiglio di Stato, sez., IV, 30 maggio 1919, in Giurisprudenza italiana, 1919, III, 231: l’art. 3 “significa che le parti hanno diritto di produrre spontaneamente deduzioni ed osservazioni che l’amministrazione ha l’obbligo di esaminare, se prodotte, tutt’al più, è tenuta a comunicarle hinc xxxxx se richiesta, ma non implica affatto il principio, ben diverso e più rigoroso, che l’amministrazione ha anche il dovere di provocare le deduzioni e le controdeduzioni con comunicazioni da farsi d’ufficio. principio di materia (formazione dei piani urbanistici) o addirittura di singoli istituti (rilascio di concessioni; ricorsi gerarchici)272. Del resto, il fatto che il principio del contraddittorio non rappresenti nemmeno una prerogativa del moderno Stato di diritto ma che, al contrario, nella sintetica formulazione dell’audi et alteram partem, risalga al diritto romano, dovrebbe far riflettere sul suo vero significato: ogni sistema di diritto che pretenda di instaurare una “legalità veduta non già come mera legalità-legittimità, ma come legalità-giustizia”273, non può rimandare al momento giurisdizionale la tutela delle situazioni giuridiche soggettive del cittadino, che anzi devono trovare soddisfazione già nella fase di formazione dell’atto, del farsi del potere274. L’allineamento all’ordinamento giuridico comunitario è dunque evidente: con l’art. 10 bis si codifica un principio generale già conosciuto nel diritto amministrativo europeo, ossia il principio di equità, preannunciato da altri principi quali il giusto procedimento, la buona fede, il legittimo affidamento, la proporzionalità275. Tuttavia, come spesso accade quando ci si riferisce a cura diconcetti giuridici indeterminati, tanto è più agevole un’immaginazione in astratto quanto più è difficile una loro rappresentazione in concreto. Tentando una prima approssimazione, equa è quella decisione adottata dalla P.A. cercando, per quanto possibile, “la soluzione più confacente agli interessi dedotti nel procedimento, soprattutto quando essi siano di tipo pretensivo…non importa se fondati su un interesse legittimo o su un diritto soggettivo”276. Una decisione giusta, dunque, non più soltanto legittima. Nel trapasso da un sistema di amministrazione basato sul principio della certezza dei rapporti giuridici ad un sistema basato sulla giustizia delle decisioni l’art. 10 bis “in un certo senso costituisce un contrappeso allo snellimento operato con l’art. 21 octies comma 2. Infatti, se da un lato l’amministrazione acquista la possibilità di non rispondere di vizi puramente formali, dall’altro proprio per ciò deve ricercare la decisione “giusta” nel bilanciamento dell’interesse pubblico con quello privato e non una decisione solamente “legittima”” 277. Di qui l’obbligo a carico dell’amministrazione procedente e decidente di effettuare la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e di motivare specificamente anche in ordine al mancato accoglimento delle osservazioni suppletive presentate dall’istante. In via del tutto prudenziale il Legislatore ha escluso dall’ambito di applicazione del 10 bis le procedure concorsuali genericamente intese (sia di impiego, sia di gara che di assegnazione di contributi)278. La ratio giustificatrice dell’esclusione è probabilmente da ricercarsi nel fatto che l’adozione di una decisione equa e giusta, già sommamente difficile nella dimensione tradizionale classica del rapporto giuridico bilaterale, appare una chimera nell’ambito di un modello di amministrazione complessa, multilaterale e poligonale, dove plurali sono i centri di potere e di 272 X. XXXXXXX, Introduzione al diritto amministrativo, Padova, Cedam, 2006, p. 102; X. XXXXXX, L’intervento del privato nel procedimento amministrativo, Padova, Cedam, 1971; X. XXXXXXXXXX, L’attività del privato nel procedimento amministrativo, Padova, Cedam, 1975, p. 210 e ss. 000 X. XXXXXXXXX, Il giusto procedimento nel quadro dei principi costituzionali, in La disciplina generale del procedimento amministrativo, (Atti del XXXII Convegno di studi di scienza dell’amministrazione), I contratti Xxxxxxx, Milano, 1989, p. 72 ss. 000 X. XXXXXXXXXX, in Giurisprudenza costituzionale, 1962, p. 130; X. XXXXXXXX, in Giurisprudenza costituzionale, 1978, p. 692 e ss; M. CARTABIA, La tutela dei diritti nel procedimento amministrativo (la legge n. 241/1990 alla luce dei principi comunitari), Milano, Xxxxxxx, 1991, p. 21 e ss.; M.E. XXXXXXXX, Profili evolutivi nella problematica del procedimento amministrativo, (Atti del XXXII Convegno di distribuzionestudi di scienza dell’amministrazione), citXxxxxxx, Milano, 1989, p. 120 e ss.; M.C. XXXXXXXXX, Il giusto procedimento come principio costituzionale, in Il Foro Amm., 2001, 6, p. 1829 e ss.; 275 X. XXXXXXX, Introduzione al diritto amministrativo, Padova, Cedam, 2006, p. 104. 276 X. XXXXXXX, Introduzione al diritto amministrativo, Padova, Cedam, 2006, pp. 621 ss105-106. 218 277 X. XXXXXXX, Internet La nuova legge sull’azione e commercio elettronico nel sul procedimento amministrativo. Considerazioni generali. I principi di diritto internazionale comunitario e nazionale, cit. 278 T.A.R. Veneto, sez. I, 13 ottobre 2005, n. 3663. interesse279. Osterebbero inoltre ad una diversa conclusione le preminenti esigenze di razionale ed agevole definizione del procedimento, che mal si conciliano con l’intreccio delle posizioni dei privatisingoli aspiranti, Milanooggetto di valutazioni di ordine comparativo280. Tuttavia, 2001il principio contenuto nell’art. 10-bis continuerebbe ad applicarsi quantomeno alle fattispecie slegate dalla concorsualità, p. 89quali ad es. Analizzando i modelli di distribuzione caratteristici ed esclusivi della commercializzazione elettronica, emerge la rilevanza dei c.d. portali, o portal providerpresentazione delle offerte anomale (come confermato dalla giurisprudenza comunitaria), la cui funzione principale è richiesta di ridurre rinnovo o di proroga da parte dell’appaltatore; l’opposizione a nuova gara sulla base del diritto di insistenza; la distanza tra gli imprenditoririchiesta di revisione o adeguamento di prezzo; la richiesta di procedimento per composizione bonaria281 Al più potrebbe ipotizzarsi una diversa soluzione qualora si riuscisse ad incrementare l’uso dell’informatica nelle procedure concorsuali, che offrono i loro prodotti sul webma con seri dubbi di successo circa l’equità sostanziale della decisione adottata282. Ad ogni modo, e i consumatori, che navigando in internet si imbattono in una sovrabbondanza la scelta del Legislatore nel senso dell’esclusione delle procedure di informazioni.219 Un sito internet è tanto più efficace e appetibile quanto più facilmente è raggiungibile e conoscibile;220 in questo contesto, il compito del portale diviene quello di «indurre il navigatore a sceglierlo come sito iniziale di tutte le esplorazioni»221. Il portal provider opera quale distributore ufficiale sul web, che si differenzia da quello tradizionale sia gara sembra anche da un punto di vista organizzativologico e razionale incanalarsi senza soluzione di continuità nel peculiare regime processuale che assiste le procedure di affidamento di lavori, siccome servizi e forniture, rappresentando il gestore naturale pendant di un trattamento giuridico ispirato a celerità e speditezza in ragione dei peculiari interessi coinvolti (art. 23-bis, legge n. 1034/1971, introdotto dall’art. 4, legge n. 205/2000: riduzione dei termini processuali, celere fissazione dell’udienza di trattazione, adozione di misure cautelari in caso di estrema gravità ed urgenza, speciale disciplina per il deposito di documenti probatori, pubblicazione del portale non si fa carico dispositivo della materiale ricezione sentenza entro sette giorni dall’udienza di discussione). Infine, sempre prudenzialmente, il Legislatore ha inteso escludere dall’ambito di applicazione anche i procedimenti in materia previdenziale ed assistenziale sia pure sorti a seguito di istanza di parte, ma per una ragione diversa, legata alla natura giuridica delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte e movimentazione della merce, sia economico, poiché la sua remunerazione consiste in una c.d e-commerce commission222, corrispondente a una percentuale sulle vendite online del produttore, alla “gestione di diritti sociali e non nella differenza tra prezzo di acquisto diritti individuali, per cui scattano anche le incompatibilità di bilancio e di vendita della mercein ogni caso il bilanciamento con altri interessi pubblici e privati, come avviene, invece, nella distribuzione classica.223 Ulteriore differenza tra i sistemi distributivi risiede nel ribilanciamento si è verificato concretamente a partire dagli anni novanta del potere contrattuale di cui le parti dispongono.224 Il produttore, che nella distribuzione tradizionale vincola alla sua volontà la controparte, si trova a dover sottostare alle condizioni imposte dal portal provider, al fine di raggiungere il grande pubblico 219 I. XXXXXXXX, è il momento dei portali, in Xxxx, 1999, p. 441. 220 X. XXXXXXX (a cura di), I contratti di distribuzione, cit1900”283., p. 651. 221 Aa, Vv (a cura di) Istituto Indis e Ministero dell’Industria, 2000, p.124. 222 X. XXXXXXX (a cura di), Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’INTERNET, Milano, 2002, p. 221. 223 L. M. DE GRAZIA, I portali: come si configura il rapporto con la legge?, in Internet al sito: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xx00.xxxx, 1999. 224 X. XXXXXXX (a cura di), I contratti di distribuzione, cit., p. 653, della rete. I gestori dei portali vantano, in relazione alla commercializzazione di beni online, una forza negoziale e un’influenza sconosciute ai distributori tradizionali.225 Lo strumento mediante il quale trova regolazione questo complesso d’interessi è il “contratto di inclusione nel portale”, attraverso cui il provider si vincola, in cambio del pagamento di una e-commerce commission, ad inserire nel proprio portale uno o più links correlati al sito dell’impresa produttrice, utili ai consumatori per raggiungere facilmente l’offerta.226 La prestazione contrattuale del provider si esaurisce col mero inserimento del link, corrispondente all’indirizzo telematico dell’imprenditore online, sul suo portale.227 Il contratto di inclusione non è analogicamente assimilabile ad alcun tipo contrattuale codificato ed è , quindi, applicabile la sola disciplina prevista per i contratti in generale, ai sensi dell’art. 1323 cod. civ..228 In conclusione, sembra possibile affermare che il contratto di inclusione nel portale identifichi un contratto atipico di pubblicità tra il portal provider e un’azienda commerciale titolare di una pagina web, e che, da ciò, derivi l’applicabilità di tutti quei criteri ermeneutici, elaborati da dottrina e giurisprudenza, in rapporto al c.d. contratto di pubblicità.229 225 F. SARZANA DI X. XXXXXXXX, I contratti di internet e del commercio elettronico, Milano, 2001, p. 211. 226 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXX, Quale disciplina giuridica per i portali?, in Interlex, 2000, p. 343. 227 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXXXX, Gli approvvigionamenti, in Innovazione, produzione e logistica nell’era dell’economia digitale, a cura di Grando, Milano, 2001, p. 105. 228 X. XXXXXXXXX, Il commercio elettronico e l’impresa, Milano, 2002, p. 287. Art. 1323 cod. civ.: «Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo». 229 A. M. XXXXXXX, La pubblicità telematica, in CM, 1994, p. 403.

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XXXXXXX,. (a cura di)Il lavoro autonomo, I contratti di distribuzionele collaborazioni coordinate e le prestazioni organizzate dal committente, cit.in WP XXXXX.XX, 2015, 272, pp. 621 28 ss., in corso di pubblicazione in n X. Xxxxxxxx, Id., Il nuovo diritto del lavoro, Torino, Xxxxxxxxxxxx; X. Xxxxxx, Il lavoro parasubordinato organizzato dal committente, in X. Xxxxxxxxx (dir.), Colloqui giuridici sul lavoro, 2015, 1 e in xxx.xxxxxxxxxxxx.xx; X. Xxxxxxxxx, L'applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente, in Xxxxxxxxxxxxxxx.xxx, 22 settembre 2015, p. 12, nonchè ID., Intervento, in A. Vallebona (dir.), Colloqui giuridici sul lavoro, 2015, 1. Si veda anche problematicamente X. Xxxxxxxxx, La nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente. Prime considerazioni, in WP CSDLE "Xxxxxxx X'Xxxxxx".it., 2015, n. 266, p. 4. Secondo l'A. l'espressione "si applica”, potrebbe far ritenere che il comma 1 "non incida sulla fattispecie della subordinazione, allargandone i confini, ma ne estenda la disciplina a fattispecie di diversa natura". 31 V. sia pure con riferimento allo schema di decreto, X. Xxxx, In tema di Jobs Act. Il riordino dei tipi contrattuali, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2015, p. 155 ss. 218 e spec. 162-5. Una variante di questa ricostruzione, ma con i medesimi effetti, può essere ravvisata nella tesi che interpreta la norma come presunzione assoluta di subordinazione, Cfr. X. XXXXXXXXxxxxx, Internet e commercio elettronico La subordinazione nel diritto internazionale dei privatid. lgs. del 2015: alla ricerca dell’«autorità del punto di vista giuridico», in WP XXXXX.XX, 2015, 267, p. 24. 32 X. Xxx Xxxxx, Diritto del lavoro, Xxxxxxx, Milano, 2001, 2015 p. 89. Analizzando i modelli di distribuzione caratteristici ed esclusivi della commercializzazione elettronica, emerge la rilevanza dei c.d. portali, o portal provider, la cui funzione principale è di ridurre la distanza tra gli imprenditori, che offrono i loro prodotti sul web, e i consumatori, che navigando in internet si imbattono in una sovrabbondanza di informazioni.219 Un sito internet è tanto più efficace e appetibile quanto più facilmente è raggiungibile e conoscibile;220 in questo contesto, il compito del portale diviene quello di «indurre il navigatore a sceglierlo come sito iniziale di tutte le esplorazioni»221. Il portal provider opera quale distributore ufficiale sul web, che si differenzia da quello tradizionale sia da un punto di vista organizzativo, siccome il gestore del portale non si fa carico della materiale ricezione e movimentazione della merce, sia economico, poiché la sua remunerazione consiste in una c.d e-commerce commission222, corrispondente a una percentuale sulle vendite online del produttore, e non nella differenza tra prezzo di acquisto e di vendita della merce, come avviene, invece, nella distribuzione classica.223 Ulteriore differenza tra i sistemi distributivi risiede nel ribilanciamento del potere contrattuale di cui le parti dispongono.224 Il produttore, che nella distribuzione tradizionale vincola alla sua volontà la controparte, si trova a dover sottostare alle condizioni imposte dal portal provider, al fine di raggiungere il grande pubblico 219 I. XXXXXXXX, è il momento dei portali, in Xxxx, 1999, p. 441. 220 X. XXXXXXX (a cura di), I contratti di distribuzione, cit372., p. 651. 221 Aa, Vv (a cura di) Istituto Indis e Ministero dell’Industria, 2000, p.124. 222 X. XXXXXXX (a cura di), Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’INTERNET, Milano, 2002, p. 221. 223 L. M. DE GRAZIA, I portali: come si configura il rapporto con la legge?, in Internet al sito: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xx00.xxxx, 1999. 224 X. XXXXXXX (a cura di), I contratti di distribuzione, cit., p. 653, della rete. I gestori dei portali vantano, in relazione alla commercializzazione di beni online, una forza negoziale e un’influenza sconosciute ai distributori tradizionali.225 Lo strumento mediante il quale trova regolazione questo complesso d’interessi è il “contratto di inclusione nel portale”, attraverso cui il provider si vincola, in cambio del pagamento di una e-commerce commission, ad inserire nel proprio portale uno o più links correlati al sito dell’impresa produttrice, utili ai consumatori per raggiungere facilmente l’offerta.226 La prestazione contrattuale del provider si esaurisce col mero inserimento del link, corrispondente all’indirizzo telematico dell’imprenditore online, sul suo portale.227 Il contratto di inclusione non è analogicamente assimilabile ad alcun tipo contrattuale codificato ed è , quindi, applicabile la sola disciplina prevista per i contratti in generale, ai sensi dell’art. 1323 cod. civ..228 In conclusione, sembra possibile affermare che il contratto di inclusione nel portale identifichi un contratto atipico di pubblicità tra il portal provider e un’azienda commerciale titolare di una pagina web, e che, da ciò, derivi l’applicabilità di tutti quei criteri ermeneutici, elaborati da dottrina e giurisprudenza, in rapporto al c.d. contratto di pubblicità.229 225 F. SARZANA DI X. XXXXXXXX, I contratti di internet e del commercio elettronico, Milano, 2001, p. 211. 226 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXX, Quale disciplina giuridica per i portali?, in Interlex, 2000, p. 343. 227 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXXXX, Gli approvvigionamenti, in Innovazione, produzione e logistica nell’era dell’economia digitale, a cura di Grando, Milano, 2001, p. 105. 228 X. XXXXXXXXX, Il commercio elettronico e l’impresa, Milano, 2002, p. 287. Art. 1323 cod. civ.: «Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo». 229 A. M. XXXXXXX, La pubblicità telematica, in CM, 1994, p. 403.

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XXXXXXX,. Il lavoro a termine nel diritto dell’Unione Europea, in R. DEL PUNTA-X. XXXXX (a cura di), op. cit., p. 1 ss.; X. XXXX, Il lavoro a termine tra modello europeo e regole nazionali, cit., p. 11 ss.; X. XX XXXXXX, L’effettività del diritto come obiettivo e come argomento. La giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea tra interventismo e self restraint, in Lav. dir., 2014, p. 489 ss. 75 X. XXXXXXXXXX, op. cit., pp. 23-24; X. XXXXXXXX, Il lavoro a termine, in X. XXXXXXXXX (a cura di), I contratti di distribuzione, cit., pp. 621 ss. 218 X. XXXXXXX, Internet e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privati, Milano, 2001, p. 89. Analizzando i modelli di distribuzione caratteristici ed esclusivi della commercializzazione elettronica, emerge la rilevanza dei c.d. portali, o portal provider, la cui funzione principale è di ridurre la distanza tra gli imprenditori, che offrono i loro prodotti sul web, e i consumatori, che navigando in internet si imbattono in una sovrabbondanza di informazioni.219 Un sito internet è tanto più efficace e appetibile quanto più facilmente è raggiungibile e conoscibile;220 in questo contesto, il compito del portale diviene quello di «indurre il navigatore a sceglierlo come sito iniziale di tutte le esplorazioni»221. Il portal provider opera quale distributore ufficiale sul web, che si differenzia da quello tradizionale sia da un punto di vista organizzativo, siccome il gestore del portale non si fa carico della materiale ricezione e movimentazione della merce, sia economico, poiché la sua remunerazione consiste in una c.d e-commerce commission222, corrispondente a una percentuale sulle vendite online del produttore, e non nella differenza tra prezzo di acquisto e di vendita della merce, come avviene, invece, nella distribuzione classica.223 Ulteriore differenza tra i sistemi distributivi risiede nel ribilanciamento del potere contrattuale di cui le parti dispongono.224 Il produttore, che nella distribuzione tradizionale vincola alla sua volontà la controparte, si trova a dover sottostare alle condizioni imposte dal portal provider, al fine di raggiungere il grande pubblico 219 I. XXXXXXXX, è il momento dei portali, in Xxxx, 1999, p. 441. 220 X. XXXXXXX (a cura di), I contratti di distribuzionelavoro, cit., p. 6511035 ss. 221 AaAnche la nostra giurisprudenza ritiene che l’interpretazione funzionale delle diverse disposizioni dell’Accordo quadro presenta come obiettivo la creazione di «uno standard uniforme di tutele del lavoratore per prevenire le discriminazioni e l’abuso del ricorso al con- tratto a termine»: Cass., Vv (a cura di) Istituto Indis e Ministero dell’IndustriaSez. Un., 200015 marzo 2016, p.124n. 5072, in Riv. 222 X. XXXXXXX (a cura di)giur. lav., Diritto delle nuove tecnologie informatiche e dell’INTERNET2017, Milano, 2002II, p. 2213. 223 L. M. DE GRAZIAsto, I portali: come lo stesso Accordo quadro afferma esplicitamente che «l’utilizzazione dei con- tratti a tempo determinato basata su ragioni oggettive è un modo di prevenire gli abusi», lasciando così aperta la possibilità di utilizzare altri strumenti. In questo quadro, poiché l’attuale normativa interna prevede, oltre alle causali, praticamente tutte le forme di limitazione – la durata totale dei contratti, il numero massimo delle proroghe, il contingentamento percentuale, ecc. – lo spazio per l’in- tervento della contrattazione di prossimità non sembra mancare, purché nell’ambito di riferimento (aziendale o territoriale) rimanga in essere un efficiente apparato di tutele contro gli abusi. Pertanto, non si configura può escludere che il rapporto contratto di prossimità vada a rimuovere del tutto il requisito delle causali, dato che la permanenza degli altri meccanismi di tu- tela appare sufficiente ad assicurare il risultato voluto dalla direttiva. Del resto, la rimozione delle causali da parte del contratto di prossimità produrrebbe, nell’ambito di riferimento, una situazione analoga a quella che si aveva nel nostro ordinamento sino al 2018 (quindi compatibile con l’ordinamento comunitario) 76. Altrimenti, in modo meno incisivo, l’intervento della contrattazione di prossimi- tà potrebbe essere volto a razionalizzare le previsioni di legge, ad esempio elimi- nando nella prima causale la necessità che l’esigenza temporanea sia anche estranea all’ordinaria attività produttiva, ovvero rimuovendo nella terza causale il requisito della non programmabilità dell’incremento produttivo 77. E, naturalmente, nulla vie- ta al contratto collettivo (anche non di prossimità) di intervenire per specificare le condizioni previste dalla legge, in un’ottica di esemplificazione concreta rispetto ai singoli settori produttivi, qualora tale intervento rimanga all’interno del perimetro tracciato dal legislatore 78. Al di là delle causali, il contratto di prossimità potrebbe anche intervenire sul- l’apparato sanzionatorio, sostituendo la conversione prevista dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 con la legge?previsione di una conseguenza esclusivamente eco- nomica, in Internet purché comunque congrua rispetto al sito: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xx00.xxxxfine di contenere gli abusi 79. La modi- fica della sanzione, 1999ad esempio, potrebbe essere opportuna per i vizi di forma, nella 76 Cfr. 224 X. XXXXXXX (XXXX, Il lavoro a cura di), I contratti di distribuzionetermine tra modello europeo e regole nazionali, cit., p. 65397 ss., della retee spec. I gestori dei portali vantanop. 126 ss., in relazione la quale però, proprio con riferimento alla commercializzazione disciplina precedente alla riforma del 2018, solleva il dubbio che i vincoli di beni onlinelegge fossero troppo blandi per arginare gli abusi. 77 X. XXXXX-X. XXXXX, una forza negoziale e un’influenza sconosciute ai distributori tradizionali.225 Lo strumento mediante il quale trova regolazione questo complesso d’interessi è il “contratto di inclusione nel portale”op. cit., attraverso cui il provider si vincolap. 48, in cambio del pagamento di una e-commerce commission, ad inserire nel proprio portale uno o più links correlati al sito dell’impresa produttrice, utili ai consumatori per raggiungere facilmente l’offerta.226 La prestazione contrattuale del provider si esaurisce col mero inserimento del link, corrispondente all’indirizzo telematico dell’imprenditore online, sul suo portale.227 Il contratto di inclusione non è analogicamente assimilabile ad alcun tipo contrattuale codificato ed è , quindi, applicabile la sola disciplina prevista per ritengono che «i contratti in generale, ai sensi dell’art. 1323 cod. civ..228 In conclusione, sembra possibile affermare che di prossimità potranno prevedere causali ulteriori legittimanti il contratto di inclusione nel portale identifichi un contratto atipico di pubblicità tra il portal provider e un’azienda commerciale titolare di una pagina web, e che, da ciò, derivi l’applicabilità di tutti quei criteri ermeneutici, elaborati da dottrina e giurisprudenza, in rapporto al c.d. contratto di pubblicità.229 225 F. SARZANA DI X. XXXXXXXX, I contratti di internet e del commercio elettronico, Milano, 2001, p. 211. 226 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXX, Quale disciplina giuridica per i portali?, in Interlex, 2000, p. 343. 227 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXXXX, Gli approvvigionamenti, in Innovazione, produzione e logistica nell’era dell’economia digitale, a cura di Grando, Milano, 2001, p. 105. 228 X. XXXXXXXXX, Il commercio elettronico e l’impresa, Milano, 2002, p. 287. Art. 1323 cod. civtermine ovvero derogare a quelle previste dal legislatore».: «Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo». 229 A. M. XXXXXXX, La pubblicità telematica, in CM, 1994, p. 403.

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Samples: Contratto a Termine: Nuove Causali E Vecchi Dilemmi

XXXXXXX,. (a cura di), I contratti Il nuovo contratto di distribuzionerete: “learning by doing”?, cit., pp1150. 621 ssl’esistenza di un rapporto di mandato tra l’organo comune e le imprese aderenti97. 218 È stato opportunamente integrato, invece, il riferimento del comma 4- ter lett. d) alle possibilità di recesso delle imprese aderenti alla rete. Infatti, l’originaria (e sbrigativa) previsione della obbligatoria indicazione in contratto “delle modalità di adesione e delle relative ipotesi di recesso” è stata sostituita da una ben più complessa formula secondo cui, “ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater … il contratto deve indicare … se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l’applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo”. Con tale indicazione il legislatore, oltre ad aver fornito un ulteriore elemento per l’affermazione della natura plurilaterale del contratto di rete98, ha voluto sottolineare la necessità dell’indicazione in contratto “a fini pubblicitari” anche delle cause di recesso eventualmente pattuite tra le parti, con il chiaro intento di tutelare i terzi e chiunque entri in contatto con l’istituenda rete, consentendo loro di venire a conoscenza di tutte le circostanze che, a qualsiasi titolo, potrebbero compromettere la solidità e la stabilità del vincolo associativo generato dal contratto di rete. 97 Sul contratto di mandato quale strumento paradigmatico (e di generalizzata applicazione normativa) di cooperazione nell’altrui sfera giuridica, da ultimo, X. XXXXXXXXX XXXX, Internet Il mandato, I, Artt. 1703-1709, in Il codice civile. Commentario (fondato da X. Xxxxxxxxxxx e commercio elettronico nel diritto internazionale dei privatidiretto da F.D. Busnelli), Xxxxxxx, Milano, 20012012. 98 Infatti, p. 89alla luce dell’ultimo inciso dell’art. Analizzando i 3, co. 4-ter, lett. d) (così come novellato dalla l. n. 122/10) appare difficilmente riconducibile al modello di cooperazione reticolare ex l. n. 33/09 l’alternativa del collegamento negoziale (di più contratti bilaterali) riscontrata, sia pure precedentemente all’emanazione del dettato normativo in commento, da parte della dottrina (X. XXXXXXX - P. IAMICELI, Reti di imprese e modelli di distribuzione caratteristici ed esclusivi della commercializzazione elettronica, emerge la rilevanza dei c.d. portali, o portal provider, la cui funzione principale è governo imprenditoriale: analisi comparativa e prospettive di ridurre la distanza tra gli imprenditori, che offrono i loro prodotti sul web, e i consumatori, che navigando in internet si imbattono in una sovrabbondanza di informazioni.219 Un sito internet è tanto più efficace e appetibile quanto più facilmente è raggiungibile e conoscibile;220 in questo contesto, il compito del portale diviene quello di «indurre il navigatore a sceglierlo come sito iniziale di tutte le esplorazioni»221. Il portal provider opera quale distributore ufficiale sul web, che si differenzia da quello tradizionale sia da un punto di vista organizzativo, siccome il gestore del portale non si fa carico della materiale ricezione e movimentazione della merce, sia economico, poiché la sua remunerazione consiste in una c.d e-commerce commission222, corrispondente a una percentuale sulle vendite online del produttore, e non nella differenza tra prezzo di acquisto e di vendita della merce, come avviene, invece, nella distribuzione classica.223 Ulteriore differenza tra i sistemi distributivi risiede nel ribilanciamento del potere contrattuale di cui le parti dispongono.224 Il produttore, che nella distribuzione tradizionale vincola alla sua volontà la controparte, si trova a dover sottostare alle condizioni imposte dal portal provider, al fine di raggiungere il grande pubblico 219 I. XXXXXXXX, è il momento dei portaliapprofondimento, in Xxxx, 1999, p. 441. 220 X. XXXXXXX (a cura di), I contratti Reti di distribuzioneimprese tra crescita e innovazione organizzativa, cit., p. 651310 ss. 221 AaLa riforma del 2010, Vv (a cura di) Istituto Indis e Ministero dell’Industriainoltre, 2000attribuisce alle associazione di categoria un importante ruolo di promozione99. Infatti, p.124. 222 X. XXXXXXX (a cura di)pur risultando evidente già sotto la vigenza della precedente disciplina l’importanza delle stesse per la predisposizione di contratti di rete standard, Diritto per l’individuazione delle nuove tecnologie informatiche e dell’INTERNETesigenze locali da tenere in considerazione al momento della redazione dei contratti di rete o, Milanopiù semplicemente, 2002per la promozione di ambienti istituzionali più idonei allo sviluppo di progetti collaborativi, p. 221. 223 L. M. DE GRAZIA, I portali: come si configura il rapporto è con la legge?l. n. 122/10 che queste ultime acquistano un ruolo di primaria importanza, dal momento che è loro espressamente affidato il compito di asseverare i programmi di quelle reti di imprese che intenderanno beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 42, co. 2-quater, l. n. 122/10100. Con riferimento alla funzione del contratto di rete, invece, la novella del 2010 apparentemente nulla cambia: il contratto di rete resta volto ad accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese partecipanti, come già previsto dalla originaria versione dell’art. 3, co. 4-ter, l. n. 33/09101. Tuttavia, la nuova formulazione della norma introduce due elementi che sembrano superare alcune delle perplessità prima sollevate. In primo luogo, con l’inserimento degli avverbi 99 In considerazione del ruolo sempre più importante assunto dalle stesse nell’incentivazione e nella promozione dello sviluppo delle PMI. Sul punto si v. X. XXXXXX, Contratto di rete e processo di modernizzazione dell’economia italiana, in Internet al sitoNotariato, 2012, 1, 80, il quale rileva che «con l’approvazione dello Statuto delle Imprese, che riconosce il valore strategico delle piccole aziende nel sistema produttivo italiano ed assegna all’associazionismo e all’aggregazione tra imprese il ruolo di volano dello sviluppo, viene creato un sistema integrato di benefici ed incentivi che realizza un contesto vantaggioso per tutte le Mpmi, garantendo nuovo impulso alla diffusione delle reti». 100 Sul punto si v. X. XXXXXXX, Il nuovo contratto di rete: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/xx00.xxxx, 1999. 224 X. XXXXXXX (a cura di), I contratti di distribuzione“learning by doing”?, cit., p. 6531152 e con riferimento all’importanza del ruolo delle associazioni di categoria già sotto la vigenza della prima versione dell’art. 3, della rete. I gestori dei portali vantanoco. 4-ter, l. n. 33/09 si v. ID., Conclusioni, in relazione alla commercializzazione di beni online, una forza negoziale e un’influenza sconosciute ai distributori tradizionali.225 Lo strumento mediante il quale trova regolazione questo complesso d’interessi è il “contratto di inclusione nel portale”, attraverso cui il provider si vincola, in cambio del pagamento di una e-commerce commission, ad inserire nel proprio portale uno o più links correlati al sito dell’impresa produttrice, utili ai consumatori per raggiungere facilmente l’offerta.226 La prestazione contrattuale del provider si esaurisce col mero inserimento del link, corrispondente all’indirizzo telematico dell’imprenditore online, sul suo portale.227 Il contratto di inclusione non è analogicamente assimilabile ad alcun tipo contrattuale codificato ed è rete. Commentario, quindicit., applicabile la sola disciplina prevista per i contratti 147 ss. 101 Non dello stesso avviso X. XXXXXXX, La rete è, dunque, della stessa natura del gruppo di società?, cit., 538-539. Sulla funzione del contratto di rete, più in generale, ai sensi dell’artsi v. X. XXXXXXXXXXXX, Il contratto di rete: il problema della causa, cit., 961 ss. 1323 cod. civ..228 In conclusione“individualmente e collettivamente”, sembra possibile affermare si specifica che scopo della rete di imprese non è soltanto quello di accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato della singola impresa aderente (come in qualsiasi altro paradigma cooperativo) bensì quello di raggiungere tali obiettivi collettivamente, con l’apporto (e tramite l’evoluzione) di tutti gli aderenti; tanto da poter dire che «se tutte le imprese non migliorano, il contratto non ha raggiunto lo scopo»102. In realtà le novità più significative della l. n. 122/10 sono di inclusione nel portale identifichi un contratto atipico natura fiscale. Infatti l’art. 6-bis d.l. n. 112/08, che estendeva alle reti di pubblicità tra il portal provider imprese le agevolazioni concesse in tema di distretto, dopo aver ridotto (anche per i distretti) le agevolazioni fiscali a ben poca cosa (semplificazione degli adempimenti in materia di IVA e un’azienda commerciale titolare di una pagina webtributi propri delle regioni ed enti locali), e prevedeva la non applicabilità delle agevolazioni relative ai tributi locali alle reti di imprese. Inoltre, l’art. 3, co. 4-quinquies l. n. 33/09, pur facendo espresso rinvio alla disciplina dei distretti, non consentiva l’applicazione (anche) alle reti di imprese delle norme fiscali speciali previste per i distretti103. Il risultato pertanto era che, da ciònella originaria versione del dettato normativo in commento, derivi l’applicabilità nessuna disposizione fiscale speciale era stata prevista per le reti di tutti quei criteri ermeneuticiimprese. Con la novella della l. n. 122/10, elaborati da dottrina e giurisprudenzainvece, in rapporto al c.d. contratto di pubblicità.229 225 F. SARZANA DI X. XXXXXXXX, I sono state introdotte per le imprese che sottoscrivono contratti di internet e del commercio elettronicorete importanti agevolazioni fiscali, Milano, 2001, p. 211. 226 X. XXXXXXXXX – come la sospensione di imposta relativamente a quella quota di utili di 102 X. XXXXXXX, Quale disciplina giuridica per i portali?Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla l. n. 122/10, in InterlexNotariato, 20002011, p. 343. 227 X. XXXXXXXXX – X. XXXXXXXXX1, Gli approvvigionamenti, in Innovazione, produzione e logistica nell’era dell’economia digitale, a cura di Grando, Milano, 2001, p. 105. 228 X. XXXXXXXXX, Il commercio elettronico e l’impresa, Milano, 2002, p. 287. Art. 1323 cod. civ66.: «Tutti i contratti, ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare, sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo». 229 A. M. XXXXXXX, La pubblicità telematica, in CM, 1994, p. 403.

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