XXXXXXX,. Il diritto processuale europeo e le tecniche del- la sua formazione: l’opera della Corte di Giustizia, in Eur. dir. priv., 2010, p. 373 ss. 50 X. XXXXXXXXXX, op. cit., p. 252. va del principio di solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri di cui all’articolo 80 del TFUE. Come si è rilevato, la Cor- te di Giustizia, in materia di diritti degli stranieri, “pur confermando l’orientamento apertamente ga- rantista, dà concreto risalto e significato alla nozio- ne di «interessi riconosciuti dall’ordinamento euro- peo» (formula edulcorata dell’interesse pubblico eu- ropeo), che include, evidentemente, anche l’interesse all’autoconservazione dello stesso pro- getto europeo, questo sì gravemente minacciato dall’ondata migratoria in atto”51. L’interconnessione del tema dei migranti con i diritti umani ha comportato anche l’integrazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo52. Ad esempio, è a seguito della sentenza Hirsi con cui la CEDU ha condannato l’Italia per il respingimento di migranti senza aver valutato il ri- schio cui questi sarebbero stati esposti, che l’Unione ha adottato il Regolamento 656/2014/UE che disci- plina questa fase in modo completo53. La Corte, in altra occasione, bilanciando le esi- genze di integrazione di cui all’art. 79 TFUE con la tutela dei diritti fondamentali, ha sottolineato l’importanza di garantire la proporzionalità di misu- re nazionali pure formalmente legittime quando ne- gano il ricongiungimento familiare decorso un certo periodo di tempo54. O, ancora, ha pronunciato sen- tenze che fanno prevalere l’interesse legittimo di un
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XXXXXXX,. Il diritto processuale europeo (a cura di), Negoziazioni Pubbliche. Scritti su concessioni e le tecniche del- la sua formazione: l’opera della Corte di Giustiziapartenariati pubblico-privati, in Eur. dir. priv., 2010, p. 373 ss. 50 X. XXXXXXXXXX, op. cit., p. 25210 ss. va 53 COMMISSIONE EUROPEA, Libro verde «relativo ai partenariati pubblico - privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni», 2004. Tale libro verde prevede anche la forma del principio PPP “istituzionalizzato”, ove il partner pubblico e il partner privato creano un soggetto giuridico ad hoc al quale entrambi partecipano (es. una società a capitale misto), preposto a intraprendere l’operazione. Sul PPP istituzionalizzato si rinvia a COMMISSIONE EUROPEA, «Comunicazione interpretativa della Commissione sull’applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI)», Bruxelles, 5 febbraio 2008, (COM 2007, 6661). realizzazione, ad esempio, nel caso della concessione, con la gestione dell’opera realizzata per un determinato numero di solidarietà ed equa ripartizione anni, in modo tale che i ricavi complessivi ottenuti possano garantire la copertura dei costi e, allo stesso tempo, un certo margine di profitto. Tale caratteristica rende il PPP uno strumento con potenzialità importanti per la realizzazione di opere e servizi in Paesi a forte indebitamento pubblico, quale è l’Italia, soprattutto in tempi di crisi economica. Nei contratti di PPP il rischio dell’intervento da realizzarsi, ovvero il rischio di fallimento dell’operazione imprenditoriale, deve essere contrattualmente trasferito sul privato, completamente o, almeno, parzialmente. Se il progetto fallisce, le conseguenze negative devono essere a carico del privato. È chiaro, tuttavia, che il problema è complesso, dal momento che, se fallisce la realizzazione o la gestione di un’opera pubblica, vi saranno ripercussioni negative sia a carico della responsabilità collettività amministrata sia a carico della pubblica amministrazione, perché se l’opera non viene realizzata o non ne funziona la gestione il problema diventa collettivo. Tale ultima caratteristica è quella che maggiormente caratterizza i contratti di PPP54. Se non c’è trasferimento del rischio, almeno parziale, a carico del privato, il contratto non può essere considerato un PPP o una concessione, ma deve essere qualificato come appalto tradizionale. Nel diritto interno, con il terzo correttivo (d.lgs. 11 settembre 2008, n. 152) è stata inserita nel Codice dei contratti pubblici del 2006 l'art. 3 comma 15 ter, che recepisce esattamente gli orientamenti e i principi comunitari illustrati, con una elencazione, a titolo esemplificativo, delle principali tipologie contrattuali. La disciplina generale del PPP si è, peraltro, sovrapposta alle discipline specifiche di alcuni dei contratti che ne fanno parte, già presenti da tempo nel diritto interno e nel Codice dei contratti pubblici, quale ad esempio quelle della concessione di lavori55, della finanza di progetto, della locazione finanziaria56. Tali discipline particolari, peraltro, sono state spesso incoerenti e frammentate e hanno generato incertezza tra gli Stati membri di cui all’articolo 80 del TFUE. Come si è rilevatooperatori, con la Cor- te di Giustizia, in materia di diritti degli stranieri, “pur confermando l’orientamento apertamente ga- rantista, dà concreto risalto e significato alla nozio- ne di «interessi riconosciuti dall’ordinamento euro- peo» (formula edulcorata dell’interesse pubblico eu- ropeo)conseguente limitazione dell'effettivo utilizzo dei PPP, che include, evidentementesino ad ora non hanno costituito, anche l’interesse all’autoconservazione dello stesso pro- getto europeoper tale ragione, questo sì gravemente minacciato dall’ondata migratoria in atto”51. L’interconnessione del tema dei migranti con i diritti umani ha comportato anche l’integrazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo52. Ad esempio, è a seguito della sentenza Hirsi con cui la CEDU ha condannato l’Italia una valida misura per il respingimento contrasto della stessa crisi economica. Deve essere anche evidenziato che la fase della gestione dell’opera realizzata o di migranti senza aver valutato un servizio, tipica dei contratti di concessione, non è elemento necessario perché si abbia PPP, dal momento che vi sono contratti di partenariato che prescindono da tale fase, come la locazione finanziaria (c.d. “leasing immobiliare pubblico”) e il ri- schio cui questi sarebbero stati esposticontratto di disponibilità, previsti dagli art. 160 e 160 bis del Codice57. Il recepimento nel Codice dei contratti pubblici della categoria generale dei PPP ha costituito una fuga in avanti del legislatore italiano rispetto a quello comunitario, dal momento che l’Unione ha adottato il Regolamento 656/2014/UE che disci- plina questa fase in modo completo53. La Cortené la 54 X. XXXXX, in altra occasioneIl partenariato pubblico-privato: i confini incerti di una categoria, bilanciando le esi- genze di integrazione di cui all’art. 79 TFUE con la tutela dei diritti fondamentali, ha sottolineato l’importanza di garantire la proporzionalità di misu- re nazionali pure formalmente legittime quando ne- gano il ricongiungimento familiare decorso un certo periodo di tempo54. O, ancora, ha pronunciato sen- tenze che fanno prevalere l’interesse legittimo di uncit.
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XXXXXXX,. Il diritto processuale europeo e le tecniche del- la sua formazioneLa riforma delle sanzioni patrimoniali : l’opera della Corte di Giustiziaverso un actio in rem?, in Eur. dir. privAA.VV., 2010, p. 373 ss. 50 X. XXXXXXXXXX, op. cit., p. 252. va del principio di solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri di cui all’articolo 80 del TFUE. Come si è rilevato, la Cor- te di Giustizia, Misure urgenti in materia di diritti degli stranierisicurezza pubblica, “pur confermando l’orientamento apertamente ga- rantistaa cura di Xxxxx X., dà concreto risalto Xxxxxx X., Xxxxxx 0000. misure di prevenzione spetta a tre organi: il Questore, il Procuratore distrettuale25 e significato alla nozio- ne il direttore della Direzione investigativa antimafia26. L’art 19 comma 1 attribuisce, senza alcun margine di «interessi riconosciuti dall’ordinamento euro- peo» (formula edulcorata dell’interesse pubblico eu- ropeo)discrezionalità, ai titolari del potere di proposta il compito di svolgere le indagini patrimoniali nei confronti di tutti i possibili destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria. Dalla lettura del testo normativo si ritiene fondata la tesi che attribuisce all’azione di prevenzione natura obbligatoria in relazione alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad associazioni finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda la competenza dell’organo giudicante, la sola indicazione presente nel Codice è data dall’art 5, comma 4, che includeprevede la presentazione della proposta al Presidente del Tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora. Poiché anche nel nuovo codice manca ogni preclusione temporale, evidentementedeve ritenersi che l’incompetenza territoriale del giudice sia rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, avendo natura funzionale e inderogabile. Il criterio del luogo di dimora del proposto, utilizzato dal testo legislativo per la determinazione della competenza, si riferisce, per giurisprudenza consolidata, allo spazio geografico-ambientale in cui il soggetto manifesta i suoi comportamenti socialmente pericolosi, anche l’interesse all’autoconservazione dello stesso pro- getto europeose tale luogo è diverso da quello di dimora abituale. Se le manifestazioni di pericolosità sono plurime e si verificano in luoghi diversi, questo sì gravemente minacciato dall’ondata migratoria la competenza va individuata nel luogo dove le condotte di tipo qualificato appaiono di maggiore spessore e rilevanza27. Anche la competenza dell’organo proponente ha carattere funzionale ed è pertanto inderogabile, ne consegue che “l’eventuale incompetenza dell’organo di accusa, non suscettibile di ratifica, conferma, convalida o conversione, integra un’ipotesi di nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in atto”51. L’interconnessione ogni stato e grado del tema dei migranti con i diritti umani ha comportato anche l’integrazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo52. Ad esempio, è a seguito della sentenza Hirsi con cui la CEDU ha condannato l’Italia per il respingimento di migranti senza aver valutato il ri- schio cui questi sarebbero stati esposti, che l’Unione ha adottato il Regolamento 656/2014/UE che disci- plina questa fase in modo completo53. La Corte, in altra occasione, bilanciando le esi- genze di integrazione di cui all’art. 79 TFUE con la tutela dei diritti fondamentali, ha sottolineato l’importanza di garantire la proporzionalità di misu- re nazionali pure formalmente legittime quando ne- gano il ricongiungimento familiare decorso un certo periodo di tempo54. O, ancora, ha pronunciato sen- tenze che fanno prevalere l’interesse legittimo di unprocedimento”28.
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XXXXXXX,. Il diritto processuale europeo La concertazione nell’esperienza italiana. in: Europa e le tecniche del- la sua formazione: l’opera della Corte di Giustiziaconcertazione. Modelli a confronto. CEDAM, Padova Nel punto 8, in Eurottemperanza agli impegni assunti, si fissava la misura massima dell’aumento della retribuzione per i successivi 3 anni. dirNel successivo capoverso del suddetto punto veniva, però, stabilito che, si doveva tener conto, durante la stipulazione dei contratti nazionali, nella determinazione dell’aumento retributivo, dei “parametri retributivi coerenti con l’obiettivo della valorizzazione della professionalità dei lavoratori e dell’efficienza delle aziende”67 L’ incremento della produttività, rimesso alla competenza del contratto aziendale, attribuiva a quest’ultimo notevole importanza, nonostante, comunque, si dovesse tener conto della direttrice programmatica contenuta nell’Accordo68. priv.Il punto 11 del Protocollo69 prevedeva, 2010, p. 373 ss. 50 X. XXXXXXXXXX, op. cit., p. 252. va del principio di solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri di cui all’articolo 80 del TFUE. Come si è rilevatoinvece, la Cor- te riduzione dell’orario di Giustizialavoro che, da un lato penalizzava la contrattazione aziendale relegandola ad un ruolo di 67 Vedi Protocollo Xxxxxx del 1983 Art 8: In coerenza con i vincoli assunti in materia ordine alla crescita del costo del lavoro e valutati i benefici derivanti alle retribuzioni nette dei lavoratori dipendenti dalla modifica dell'Irpef e dalla introduzione dell'assegno integrativo per i figli a carico, le misure massime degli aumenti retributivi per i rinnovi dei contratti collettivi, già scaduti o in scadenza nei settori industriali, sono le seguenti: L. 25.000 a decorrere dal 1° gennaio 1983 ulteriori L. 35.000 a decorrere dal 1° gennaio 1984 ulteriori L. 40.000 a decorrere dal 1° gennaio 1985 Le quantità indicate per il 1983 e per il 1984 si intendono come comprensive di diritti qualsiasi aumento di carattere collettivo a livello aziendale, fino al diciottesimo mese dalla stipula del contratto di categoria. Nella determinazione degli stranieri, “pur confermando l’orientamento apertamente ga- rantista, dà concreto risalto e significato alla nozio- ne di «interessi riconosciuti dall’ordinamento euro- peo» (formula edulcorata dell’interesse pubblico eu- ropeo)incrementi retributivi, che includeavrà luogo in sede di stipulazione dei contratti di categoria, evidentementesarà tenuto conto della necessità di ristabilire parametri retributivi coerenti con l'obiettivo della valorizzazione della professionalità dei lavoratori e dell'efficienza delle Aziende. Nella specifica sede dei rinnovi di categoria e specificatamente in quelli del pubblico impiego si procederà ad una revisione degli altri automatismi, tra cui quelli inerenti agli scatti di anzianità, per attenuarne il peso. Per il settore pubblico sarà costituita una commissione per valutare i flussi finanziari per la spesa destinata ai dipendenti del settore pubblico allargato e per procedere, sulla base delle risultanze conoscitive, ad un confronto con le Organizzazioni sindacali per valutare anche le spese da ricondurre a contrattazione. 68 X. Xxxxxxx, Contratto collettivo e contrattazione in azienda. Op cit. 69 Art. 11 protocollo Xxxxxx: Al fine di realizzare regimi di orario di lavoro più corrispondenti alle esigenze produttive, le parti concorderanno, nei rinnovi di categoria, clausole che consentano un più intenso utilizzo degli impianti, un recupero della prestazione effettiva rispetto all'orario contrattuale, nonché i criteri per una maggiore flessibilità di orari da porre in essere in sede aziendale. Verrà inoltre affrontato il problema della distribuzione delle ferie dell'anno impegnando a tale fine gli organi competenti in sede regionale e nazionale, per esaminare i problemi connessi. I rinnovi contrattuali definiranno una riduzione di orario di lavoro di 20 ore in ragione d'anno nel corso del secondo semestre 1984 e di ulteriori 20 ore in ragione d'anno nel corso del primo semestre 1985. I rinnovi contrattuali definiranno modalità e tempi di applicazione della riduzione di orario per settori e comparti industriali e regimi mera applicazione ma, dall’altro la rendeva più dinamica nella gestione delle crisi aziendali70 . Infine, il punto 13 del Protocollo Xxxxxx limitava le materie di competenza del contratto aziendale, dato che quest’ultimo “non poteva avere ad oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione”. Ciò comportava che, nel caso in cui si fosse raggiunto un accordo a livello nazionale su una determinata materia, quest’ultima non poteva essere oggetto di contrattazione a livello periferico71. In realtà, il punto 13 del Protocollo non venne applicato in ogni sua parte, anche l’interesse all’autoconservazione dello stesso pro- getto europeoperché le clausole limitative in esso contenute avrebbero trasformato la contrattazione decentrata in “contrattazione articolata”. In definitiva, questo sì gravemente minacciato dall’ondata migratoria tale modello di accordo, autoritario e centralista, negli anni successivi, non fu attuato poiché, nella pratica, la contrattazione collettiva aziendale si dimostrò uno strumento utile e necessario, soprattutto nella gestione dei momenti di crisi aziendale, come in atto”51. L’interconnessione del tema dei migranti con i diritti umani ha comportato anche l’integrazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo52. Ad esempiorealtà, è a seguito della sentenza Hirsi con cui la CEDU ha condannato l’Italia successe, nel 1984 per il respingimento risanamento dell’IRI72 . particolari di migranti senza aver valutato il ri- schio cui questi sarebbero stati esposti, che l’Unione ha adottato il Regolamento 656/2014/UE che disci- plina questa fase in modo completo53orario. La Corteriduzione suddetta sarà assorbita da orari inferiori esistenti a livello aziendale ad eccezione dei trattamenti concessi specificatamente per nocività del lavoro. Allo scopo di contenere il ricorso alla cassa integrazione guadagni e fornire un impiego più razionale della manodopera, per riduzioni di orario che venissero attuate a livello aziendale in altra occasionesituazioni di esuberanza di personale, bilanciando le esi- genze ore di riduzione potranno essere retribuite in misura ridotta, da stabilirsi nei contratti collettivi e con il concorso temporaneo della cassa integrazione guadagni fino ad una quota del 50% della retribuzione effettivamente corrisposta dall'Azienda. Il Governo si impegna a presentare al Parlamento un provvedimento in forza del quale, qualora a livello aziendale venissero concordate riduzioni di cui all’art. 79 TFUE orario con la tutela dei diritti fondamentalicontestuale assunzione di nuovo personale, ha sottolineato l’importanza specie giovanile, siano previste particolari agevolazioni ivi compresi eventuali sgravi di garantire la proporzionalità di misu- re nazionali pure formalmente legittime quando ne- gano il ricongiungimento familiare decorso un certo periodo di tempo54. O, ancora, ha pronunciato sen- tenze che fanno prevalere l’interesse legittimo di uncontributi sociali.
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XXXXXXX,. Il diritto processuale europeo e le tecniche del- la sua formazione: l’opera della Corte di GiustiziaLa problematica del leasing finanziario come tipo contrattuale, in EurRiv. dir. privciv., 20102000, p. 373 ssII, 644. 50 Caratteristiche proprie della finalità finanziaria del contratto si rinvengono nell’applicazione di tassi concorrenziali rispetto ad altre forme di finanziamento; la possibilità sia di finanziare la massima percentuale del valore dell’investimento, sia di modulare 267 Quale strumento di finanziamento degli investimenti il leasing è diretto all’incremento tecnologico degli strumenti produttivi dell’impresa, quale fonte addizionale di credito, che si sviluppa attraverso la contabilizzazione dei canoni da versare come costo di esercizio, anziché l’immobilizzazione di somme di denaro per la vita dell’xxxxxxx00. Nella pratica del contratto prende corpo una corrispondenza biunivoca tra il modo di atteggiarsi della struttura triangolare e la connotazione finanziaria della funzione. La locazione finanziaria si presenta come un contratto atipico33 di finanziamento, nello specifico uno strumento di tecnica finanziaria estremamente elastico34, rilevando ai fini di questa classificazione la mancanza di una disciplina organica sul piano civilistico35. Non è mancato l’operazione secondo le specifiche esigenze, v. X. XXXXXXXXXXXxxxx, op. Il leasing: origine, evoluzione e sviluppi futuri, cit., p. 252. va 655 s.; in argomento v. anche X. Xxxxxxx, Prospettive contabili e fiscali del principio di solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri di cui all’articolo 80 del TFUE. Come si è rilevato, la Cor- te di Giustizialeasing finanziario, in materia Corr. trib., 11/2004, 835. Oltre ai vantaggi di diritti degli stranieriordine contabile e manageriali, “pur confermando l’orientamento apertamente ga- rantistail leasing finanziario offre uno spettro di agevolazioni fiscali: da un lato è consentito all’utilizzatore di detrarre dall’imponibile tassabile sia le somme pagate come corrispettivo contrattuale, dà concreto risalto e significato alla nozio- ne sia l’IVA versata nell’anno; dall’altro lato, permette alle imprese di «interessi riconosciuti dall’ordinamento euro- peo» (formula edulcorata dell’interesse pubblico eu- ropeo)leasing l’ammortamento fiscale dei beni concessi in godimento, che include, evidentemente, anche l’interesse all’autoconservazione dello stesso pro- getto europeo, questo sì gravemente minacciato dall’ondata migratoria sottolineando il favore di tale contratto a dispetto delle rigide disposizioni del legislatore in atto”51. L’interconnessione del tema dei migranti con i diritti umani ha comportato anche l’integrazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo52. Ad esempio, è a seguito della sentenza Hirsi con cui la CEDU ha condannato l’Italia per il respingimento di migranti senza aver valutato il ri- schio cui questi sarebbero stati esposti, che l’Unione ha adottato il Regolamento 656/2014/UE che disci- plina questa fase in modo completo53. La Corte, in altra occasione, bilanciando le esi- genze di integrazione di cui all’art. 79 TFUE con la tutela dei diritti fondamentali, ha sottolineato l’importanza di garantire la proporzionalità di misu- re nazionali pure formalmente legittime quando ne- gano il ricongiungimento familiare decorso un certo periodo di tempo54. O, ancora, ha pronunciato sen- tenze che fanno prevalere l’interesse legittimo di unammortamento.
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XXXXXXX,. Il diritto processuale europeo e le tecniche del- la sua formazione: l’opera della Corte di Giustiziaproprietà, in EurTratt. dir. privciv. e comm., 2010Cicu-Messineo-Mengoni, Milano, 1995, p. 373 ss692. 50 X. XXXXXXXXXXIn tal modo si vuol risolvere un problema evitando di precisare gli elementi per la sua conoscenza, opcon una semplificazione inaccettabile. cit.Le richieste contenute in un numero sempre maggiore di accordi, p. 252la cui efficacia le parti vogliono estesa erga omnes, può ottenere una rigorosa risposta solo riflettendo sulle modalità in base alle quali un fatto può prevalere su altri incompatibili. va Le nuove esigenze della società civile debbono essere registrate dal giurista attraverso i suoi abituali strumenti che non debbono certo esaurirsi nel costruire congegni logici ma possono e debbono fornire all’interprete e all’operatore criteri di semplificazione, aiuti alla comprensione, principi non assoluti, ma di orientamento. L’aver precisato che l’opponibilità è qualifica non del principio diritto ma del fatto ha un’importanza notevole; basta pensare che per decidere quali situazioni obbligatorie possono assumere rilievo erga omnes non sarà decisivo alcun ossequio al «dogma» della tipicità dei diritti reali ma sarà decisiva la ricerca della rilevanza normativa del titolo55. Con questo criterio si risolvono molti problemi concreti. Emblematico è il tema delle obbligazioni reali. L’ambiguità di solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri di cui all’articolo 80 queste figure deriva in gran parte dalla confusione operata fra la loro natura e la loro opponibilità e anche qui l’analisi acquista in chiarezza se si esamina il fatto costitutivo, perché è solo in base alla rilevanza ad esso accordata dalla legge che si può giudicare del TFUEvalore che la pattuizione assume per i terzi. Come La dottrina si è rilevatodivisa: per alcuni tali situazioni seguono la disciplina comune ai rapporti personali, per altri attraverso la trascrizione essi diverrebbero opponibili, ma entrambe le soluzioni non sono convincenti sino in fondo56. Da verificare è proprio l’idea, sempre presupposta, che ogni obbligazione, per sua natura, non sia opponibile. Dopo un lungo e tormentato dibattito, la Cor- te di Giustiziagiurisprudenza teorica e pratica ammette oggi, in materia di diritti degli stranieri, “pur confermando l’orientamento apertamente ga- rantista, dà concreto risalto e significato alla nozio- ne di «interessi riconosciuti dall’ordinamento euro- peo» (formula edulcorata dell’interesse pubblico eu- ropeo)senza ambiguità, che includeil contratto può imprimere alla res una destinazione opponibile se esiste un criterio formale che la giustifichi 57 . Ciò è reso possibile dalla distinzione operata fra la situazione doverosa (che può essere anche obbligatoria) e il titolo Opponibilità è qualifica del fatto e non del diritto … … ciò consente di risolvere l’annoso problema delle obbligazioni reali 55 Per ulteriori approfondimenti, evidentemente, anche l’interesse all’autoconservazione dello stesso pro- getto europeo, questo sì gravemente minacciato dall’ondata migratoria in atto”51. L’interconnessione del tema dei migranti con i diritti umani ha comportato anche l’integrazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo52. Ad esempio, è a seguito della sentenza Hirsi con cui la CEDU ha condannato l’Italia per v. il respingimento di migranti senza aver valutato il ri- schio cui questi sarebbero stati esposti, che l’Unione ha adottato il Regolamento 656/2014/UE che disci- plina questa fase in modo completo53. La Corte, in altra occasione, bilanciando le esi- genze di integrazione di cui all’art. 79 TFUE con la tutela dei diritti fondamentali, ha sottolineato l’importanza di garantire la proporzionalità di misu- re nazionali pure formalmente legittime quando ne- gano il ricongiungimento familiare decorso un certo periodo di tempo54. O, ancora, ha pronunciato sen- tenze che fanno prevalere l’interesse legittimo di unsuccessivo paragrafo 2.5.
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XXXXXXX,. Il diritto processuale europeo e le tecniche del- la sua formazione: l’opera della Corte di Giustiziadel minore ad una famiglia, in EurFam. dirPers. privSucc., 20102008, fasc. 11, p. 373 ss872. 50 X. XXXXXXXXXX55 Cfr. G.E. NAPOLI, op. Il diritto di crescere nella propria fami- glia, in C.M. Xxxxxx, La riforma della filiazione, cit., p. 2521126; è quanto emerge anche da Xxxx., 21 giugno 2018, n. 16357, in Giust. va civ., Mass., 2018, voce Adozione: “Il prioritario diritto dei minori a crescere nell'ambito della loro famiglia di origine non esclude la pronuncia della dichiarazione di adottabilità quando, nonostante l'impegno profuso dal genitore per superare le pro- prie difficoltà personali e genitoriali, permanga tuttavia la sua incapacità di elaborare un progetto di vita credibile per i figli, e non risulti possibile prevedere con certezza l'adeguato recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con l'esigenza dei in questo senso che è stato osservato come la legge sull’adozione riveli il ruolo prioritario che il diritto all’amore dei genitori svolge nella vita dei figli.56 Sembra, così, possibile affermare che il diritto del principio di solidarietà ed equa ripartizione minore a ricevere le cure e l’affetto necessari per il suo migliore sviluppo possa estendersi sino ad esse- re esercitabile anche nei confronti della responsabilità nuova fa- miglia. La famiglia d’origine rimane dunque il luogo privilegiato per la crescita del minore, salvo che ri- sulti inadeguata; ma, nel contesto della disciplina dell’adozione, il riconoscimento del diritto ad una famiglia comporta necessariamente un bilanciamen- to tra gli Stati membri di cui all’articolo 80 del TFUEcontrapposte esigenze. Come Se infatti, come si è rilevatoavuto modo di osservare, la Cor- te carenza, o addirittura la totale assenza di Giustiziaassistenza morale e materiale da parte dei genitori costituisce il presupposto dello stato di abbandono e, in materia di diritti degli straniericonse- guenza, “pur confermando l’orientamento apertamente ga- rantistaper la dichiarazione di adottabilità del mi- nore, dà concreto risalto e significato alla nozio- ne quindi integra un elemento necessario e non trascurabile per lo sviluppo dei figli, per altro verso è fondamentale tutelare anche la loro primaria esi- genza di «interessi riconosciuti dall’ordinamento euro- peo» (formula edulcorata dell’interesse pubblico eu- ropeo)crescere nella propria famiglia. Allora la privazione, che includedisposta nei confronti del figlio, evidentemente, anche l’interesse all’autoconservazione dello stesso pro- getto europeo, questo sì gravemente minacciato dall’ondata migratoria in atto”51. L’interconnessione del tema dei migranti con i diritti umani ha comportato anche l’integrazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo52. Ad esempio, è a seguito della sentenza Hirsi con cui la CEDU ha condannato l’Italia per il respingimento di migranti senza aver valutato il ri- schio cui questi sarebbero stati esposti, che l’Unione ha adottato il Regolamento 656/2014/UE che disci- plina questa fase in modo completo53. La Corte, in altra occasione, bilanciando le esi- genze di integrazione di cui all’art. 79 TFUE rapporto con la tutela dei diritti fondamentalipropria famiglia può av- venire soltanto nei casi in cui i relativi limiti siano tanto gravi da compromettere seriamente lo svilup- po, ha sottolineato l’importanza né possano essere altrimenti superati mediante l’impegno delle strutture sociali. Xxxxxxxx e giurisprudenza hanno sostenuto tale opinione57 e anche il legislatore è intervenuto in questa direzione. Diverse sono, infatti, le leggi re- gionali e statali che dispongono azioni di garantire sostegno a beneficio delle famiglie58 e in tal senso è anche la proporzionalità riforma della filiazione. minori di misu- re nazionali pure formalmente legittime quando ne- gano il ricongiungimento familiare decorso un certo periodo di tempo54. O, ancora, ha pronunciato sen- tenze che fanno prevalere l’interesse legittimo di unpoter conseguire una equilibrata crescita psico- fisica.”.
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XXXXXXX,. Il diritto processuale La flessibilità del rapporto di lavoro, in MGL, 1998, 524. tutela»95. Lo stesso Consiglio europeo ritiene positivo sia per i lavoratori sia per le imprese nuove forme di organizzazione del lavoro e una maggiore differenziazione dei contratti, che combinino in modo migliore flessibilità e sicurezza. La somministrazione di lavoro è uno strumento di flessibilità regolata che consente alle imprese l’utilizzo di schemi contrattuali che si discostano dal lavoro subordinato, a tempo pieno ed indeterminato, rispondendo alle loro esigenze di gestione flessibile ed elastica della forza lavoro. Essa consente, infatti, alle imprese utilizzatrici di poter diventare più competitive offrendo la possibilità di adattare il personale alle fluttuazioni del mercato e alla domanda mutevole, garantendo veloci aggiustamenti secondo il fabbisogno professionale del momento. La stessa direttiva europea n. 104 del 2008 rileva come il lavoro tramite agenzia riesca a risponde non solo alle esigenze di flessibilità delle imprese ma anche alla necessità di conciliare la vita privata e la vita professionale dei lavoratori dipendenti. Nell’ambito della somministrazione, infatti, i lavoratori possono trovare condizioni flessibili di lavoro e coerenti con le tecniche del- loro necessità lavorative, consenti in orario ridotto e/o concentrato in alcuni periodi della giornata o della settimana. È questo spesso il caso di madri, studenti o pensionati. Più tecnicamente, la flessibilità della somministrazione è rappresentata, come peraltro noto, dalla possibilità dell’impresa utilizzatrice di avere a disposizione per un periodo di tempo (missione) un lavoratore che, pur non essendo proprio dipendente, ma della agenzia di somministrazione, svolge la sua formazione: l’opera della Corte di Giustiziaprestazioni lavorativa nell’interesse dell’impresa utilizzatrice, sotto il suo controllo e la sua direzione dello 95 M. R.-P. Bravo-Xxxxxx, M. R.-X. Xxxx, Job Creation Policies, in EurX. Xxxxx (a cura di), stesso. dirA seguito della legge n. 92 del 2012, si può affermare che la somministrazione abbia aumentato il grado di flessibilità offerta, poiché, come in precedenza descritto, è ora possibile la messa a disposizione per 12 mesi delle imprese utilizzatrici di lavoratori senza la necessità di esplicitare le ragioni tecniche, produttive organizzative, o sostitutive nel caso si tratti della prima missione del lavoratore presso l’utilizzatore. priv«In un quadro volto a sostenere l’esternalizzazione fisiologica, quale strumento di sostegno dei nuovi modelli di produzione ed organizzazione di lavoro richiesti dall’evoluzione del contesto economico, una delle principali preoccupazioni del Legislatore italiano è stata quella di fornire una tutela adeguata al prestatore di lavoro coinvolto in un contratto di somministrazione»96. Accanto alle tutele garantite ai lavoratori nell’ambito del rapporto di lavoro, si è individuato un quadro di tutele che opera allo scopo di garantire il lavoratore nel mercato del lavoro e prima della costituzione del rapporto di lavoro. La tutela e la sicurezza del lavoratore nel mercato sono attuate attraverso molteplici disposizioni normative, volte a garantire in diversi modi trasparenza e informazione; ma anche la veridicità delle comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi di informazione97; il divieto di realizzare indagini sulle opinioni dei lavoratori98 96 Cit., 2010X. Xxxxx (continuato da) X. Xxxxxxxxxx, p. 373 ssIstituzioni di diritto del lavoro, Milano, 2007, 445. 50 X. XXXXXXXXXX97 Art. 9, opd.lgs. citn. 276/2003. e di porre oneri in capo al lavoratore in cerca di occupazione99; fino alla formazione, all’informazione sui posti di lavoro disponibili presso l’utilizzatore; e alla vigilanza sugli operatori., p. 252. va del principio di solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri di cui all’articolo 80 del TFUE. Come si è rilevato, la Cor- te di Giustizia, in materia di diritti degli stranieri, “pur confermando l’orientamento apertamente ga- rantista, dà concreto risalto e significato alla nozio- ne di «interessi riconosciuti dall’ordinamento euro- peo» (formula edulcorata dell’interesse pubblico eu- ropeo), che include, evidentemente, anche l’interesse all’autoconservazione dello stesso pro- getto europeo, questo sì gravemente minacciato dall’ondata migratoria in atto”51. L’interconnessione del tema dei migranti con i diritti umani ha comportato anche l’integrazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo52. Ad esempio, è a seguito della sentenza Hirsi con cui la CEDU ha condannato l’Italia per il respingimento di migranti senza aver valutato il ri- schio cui questi sarebbero stati esposti, che l’Unione ha adottato il Regolamento 656/2014/UE che disci- plina questa fase in modo completo53. La Corte, in altra occasione, bilanciando le esi- genze di integrazione di cui all’art. 79 TFUE con la tutela dei diritti fondamentali, ha sottolineato l’importanza di garantire la proporzionalità di misu- re nazionali pure formalmente legittime quando ne- gano il ricongiungimento familiare decorso un certo periodo di tempo54. O, ancora, ha pronunciato sen- tenze che fanno prevalere l’interesse legittimo di un
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XXXXXXX,. Il diritto processuale europeo e le tecniche del- la sua formazione: l’opera della Corte di Giustiziacomodato, in Eur. dir. priv., 2010, p. 373 ss. 50 X. XXXXXXXXXX, op. cit., p. 25292 s. 39 X. XXXXXXX, Il comodato, cit., p. 174. va tro pagamento di una tariffa oraria o giornaliera, è un rapporto obbligatorio che rientra nello schema del principio deposito o in quello della locazione? L’interesse empirico dell’utente è di solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità regola animato dal bisogno di custodire il mezzo. In caso contrario non vi sarebbe alcuna differenza causale tra gli Stati membri parcheg- gio oneroso e sosta a pagamento sulla via destinata al pubblico transito. Al ri- guardo serve considerare che i sistemi di cui all’articolo 80 sorveglianza predisposti dal gestore il parcheggio fanno nascere in capo alla generalità degli utenti la fondata aspetta- tiva del TFUE. Come si è rilevatopraestare custodiam, la Cor- te quale è remunerata dal prezzo del biglietto 40. Né vale a ribaltare l’interpretazione che precede l’obiezione secondo cui non è prospettabile la detenzione del bene, raffigurante l’emblema del deposito, qualora l’utente non abbia consegnato le chiavi dell’autovettura all’altra parte. Ciò in quanto ai fini della configurazione della detenzione non occorre la tradi- tio simbolica 41, né è richiesto che il detentore possa utilizzare il (o disporre fisi- camente del) bene, essendo senz’altro ammissibile la detenzione – e quindi la custodia – di Giustiziacosa chiusa 42. Non bisogna per giunta dimenticare che di norma è il depositario a non richiedere la consegna delle chiavi, in materia ritenendo più conve- niente affidare ai depositanti l’incombenza di diritti sistemare l’auto all’interno degli stranierispazi liberi. Tale scelta, “pur confermando l’orientamento apertamente ga- rantistagiustificata dalle contingenti strategie imprenditoriali, dà concreto risalto e significato alla nozio- ne non può dunque condizionare il regime di «interessi riconosciuti dall’ordinamento euro- peo» (formula edulcorata dell’interesse pubblico eu- ropeo), che include, evidentemente, anche l’interesse all’autoconservazione dello stesso pro- getto europeo, questo sì gravemente minacciato dall’ondata migratoria in atto”51. L’interconnessione responsabilità del tema dei migranti con i diritti umani ha comportato anche l’integrazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo52. Ad esempio, è a seguito della sentenza Hirsi con cui la CEDU ha condannato l’Italia per il respingimento di migranti senza aver valutato il ri- schio cui questi sarebbero stati esposti, che l’Unione ha adottato il Regolamento 656/2014/UE che disci- plina questa fase in modo completo53. La Corte, in altra occasione, bilanciando le esi- genze di integrazione di cui all’art. 79 TFUE con la tutela dei diritti fondamentali, ha sottolineato l’importanza di garantire la proporzionalità di misu- re nazionali pure formalmente legittime quando ne- gano il ricongiungimento familiare decorso un certo periodo di tempo54. O, ancora, ha pronunciato sen- tenze che fanno prevalere l’interesse legittimo di uncustode.
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XXXXXXX,. Il diritto processuale europeo e le tecniche del- la sua formazione: l’opera marchio comunitario, Xxxxxxx, Milano, 1996, 5-6. 18 Doc. III-D 1294/79-IT della Corte di GiustiziaCommissione CE dell’ottobre 1979, in EurRiv. dir. privind., 20101980, p. 373 ssII, 163; e sull’equilibrio dei rapporti commerciali. 50 Con la direttiva 89/104/CEE, infatti, non si era riusciti a superare l’ostacolo delle diverse normative nazionali in materia di marchi, mentre si sentiva l’esigenza di una normativa che regolasse in modo univoco l’uso del marchio d’impresa a livello europeo 19. Il Regolamento 40/94 assolve a questi obiettivi ed introduce il marchio comunitario. La gestione del marchio comunitario, della sua registrazione e delle problematiche che possono insorgere a riguardo è affidata ad un unico Ufficio, che possiede una propria autonomia giuridica, in ambito amministrativo e finanziario. E’ infatti necessario predisporre un unico organo al quale i Paesi Membri possano rivolgersi in qualunque circostanza, così da evitare che il procedimento di registrazione dei marchi comunitari diventi problematico, come lo sarebbe appunto se vi fossero tanti uffici diversi, uno in ogni paese, a decidere in merito ad una questione di rilevanza comunitaria; tali funzioni e responsabilità sono affidate all’ Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI). Nel 1996, con la nascita di tale Xxxxxxx, inizia l’iter per il deposito di domande di marchi comunitari. Con questo tipo di normativa si vogliono prevenire atti di concorrenza sleale e contraffazione, consentendo alle imprese di far riconoscere e far valere il proprio marchio d’impresa non solo a livello nazionale, ma anche a livello comunitario. La scelta di ampliare la tutela risiede nella volontà di proteggere il proprio brand dai suddetti atti, in tutti i territori appartenenti alla Comunità Europea; significa quindi allargare il diritto di esclusiva sui prodotti identificati dal proprio marchio, in modo tale da impedire a terzi che ne usino uno identico o simile nella loro attività d’impresa anche al di fuori del territorio nazionale, senza essere costretti a richiedere, successivamente, una specifica tutela in ogni Stato Membro. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, non si vuole sostituire la normativa in materia di marchi vigente nei singoli Paesi, bensì le si vuole accostare quella comunitaria generando così la coesistenza dei sistemi giuridici. Sarebbe infatti impensabile la soppressione della normativa nazionale a favore di solo quella comunitaria, prima di tutto poiché vi sarebbe un gran numero di domande di registrazioni a carico degli organi comunitari di competenza. Inoltre, mediante la coabitazione del marchio comunitario e nazionale, nel caso in cui una domanda di registrazione venga rifiutata dall’UAMI, può sempre trovare accoglimento presso la normativa nazionale di uno o molteplici Stati Membri20. Un’impresa che non ha la necessità di ampliare la protezione del proprio marchio deve pur far affidamento ad una normativa, ovvero quella nazionale, senza sentirsi in dovere di applicarvi anche quella comunitaria. La logica sottostante a tale armonizzazione è quella di permettere la permanenza delle discipline nazionali di ogni Stato Membro, cercando però di ridurre ai minimi termini le divergenze che vi possono essere. Inoltre, una precedente registrazione locale non pregiudica in nessun modo quella comunitaria: i due sistemi di tutela dei marchi, nazionale e comunitario, sono indipendenti. Nel titolo I del citato Regolamento sono contenute 19 X.XXXX, Il diritto dei marchi – Marchio nazionale e marchio comunitario, Xxxxxxx, Milano, 2007, 9. 20 Art. 108, comma 1, Reg. 40/1994; X. XXXXXXXXXXXXXXXXX, op. cit., p. 252. va del principio di solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri di cui all’articolo 80 del TFUE. Come si è rilevato, la Cor- te di Giustizia, in materia di diritti degli stranieri, “pur confermando l’orientamento apertamente ga- rantista, dà concreto risalto e significato alla nozio- ne di «interessi riconosciuti dall’ordinamento euro- peo» (formula edulcorata dell’interesse pubblico eu- ropeo), che include, evidentemente, anche l’interesse all’autoconservazione dello stesso pro- getto europeo, questo sì gravemente minacciato dall’ondata migratoria in atto”51. L’interconnessione del tema dei migranti con i diritti umani ha comportato anche l’integrazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo52. Ad esempio, è a seguito della sentenza Hirsi con cui la CEDU ha condannato l’Italia per il respingimento di migranti senza aver valutato il ri- schio cui questi sarebbero stati esposti, che l’Unione ha adottato il Regolamento 656/2014/UE che disci- plina questa fase in modo completo53. La Corte, in altra occasione, bilanciando le esi- genze di integrazione di cui all’art. 79 TFUE con la tutela dei diritti fondamentali, ha sottolineato l’importanza di garantire la proporzionalità di misu- re nazionali pure formalmente legittime quando ne- gano il ricongiungimento familiare decorso un certo periodo di tempo54. O, ancora, ha pronunciato sen- tenze che fanno prevalere l’interesse legittimo di un16-17.
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