Common use of XXXXXXX, Clause in Contracts

XXXXXXX,. Il recesso unilaterale, cit., pp. 2 e 200. ne di volontà recettizia che esercita un influsso di carattere negativo su un preesistente rapporto contrattuale, ponendovi la parola fine 16, ovvero qua- le «atto volontario con cui una parte, soggetto di un rapporto giuridico e per questo tenuta a determinati obblighi, dichiara di volersi ritirare dal rapporto e liberarsi dai relativi obblighi con efficacia vincolante per l’altro soggetto» 17. Tutto quanto segue la definizione – e cioè l’ambito entro il quale opera il recesso, i suoi effetti ed in genere la disciplina dell’istituto nonché la sua funzione – è ancora oggetto di un dibattito, nel quale la parola fine non è stata per il momento pronunciata. Sarà sufficiente, allo scopo che ci proponiamo, dare atto dello stato del- la questione, registrando le opinioni espresse dagli autori che se ne sono espressamente occupati. Innanzitutto due preliminari distinzioni, che s’incontrano sovente nel trattare l’argomento. La prima è quella tra recesso legale, che «appartiene in linea di princi- pio alla disciplina dei singoli tipi legali» 18 e recesso convenzionale, che si ha quando è il contratto stesso ad attribuire ad una delle parti la facoltà di recedere 19. La seconda è quella tra recesso ordinario, cioè il recesso esercitato ri- spetto ad un contratto privo del termine finale di durata, e recesso straor- 16 X. XXXXXXXXX, Vincolo contrattuale, cit., p. 2; G.F. XXXXXXX, Il recesso unilaterale, cit., pp. 2 e 3-4 ove si riportano le due tesi della dottrina in forza delle quali: 1) il recesso è ammissibile nei soli rapporti di durata in fase di esecuzione e 2) recesso vale per qualunque contratto finché le prestazioni sono integre; ma cfr. A. XXXXXXX, Contratto collettivo e li- bertà di recesso, in Arg. dir. lav., 1995, p. 35, e spec. p. 41 per il quale, invece, il recesso dal contratto collettivo di lavoro, ribaltando sulla parte receduta l’onere di riavviare le trattati- ve per giungere alla conclusione di un nuovo accordo, «costituisce non già una vicenda estintiva ma, sostanzialmente, una vicenda modificativa del contratto collettivo o, ancora meglio, l’input iniziale dal quale si sviluppa una fattispecie modificativa a formazione pro- gressiva». Per un riepilogo sulle varie definizioni ed in generale sulla natura, forma ed ef- fetti del recesso si veda ancora X. XXXX-X. XXXXXXXXX (a cura di), Codice Civile Com- mentato, Libro IV, coordinato da G. ALPA-X. XXXXXXX-X. XXXXXXXXX, sub art. 1373, cit., p. 613.

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Samples: Contratti Collettivi, Recesso Dal Contratto Collettivo

XXXXXXX,. Il recesso unilaterale, cit., pp. 2 e 200. ne di volontà recettizia che esercita un influsso di carattere negativo su un preesistente rapporto contrattuale, ponendovi la parola fine 16, ovvero qua- le «atto volontario con cui una parte, soggetto di un rapporto giuridico e per questo tenuta a determinati obblighi, dichiara di volersi ritirare dal rapporto e liberarsi dai relativi obblighi con efficacia vincolante per l’altro soggetto» 17. Tutto quanto segue la definizione – e cioè l’ambito entro il quale opera il recesso, i suoi effetti ed in genere la disciplina dell’istituto nonché la sua funzione – è ancora oggetto di un dibattito, nel quale la parola fine non è stata per il momento pronunciata. Sarà sufficiente, allo scopo che ci proponiamo, dare atto dello stato del- la questione, registrando le opinioni espresse dagli autori che se ne sono espressamente occupati. Innanzitutto due preliminari distinzioni, che s’incontrano sovente nel trattare l’argomento. La prima è quella tra recesso legale, che «appartiene in linea di princi- pio alla disciplina dei singoli tipi legali» 18 e recesso convenzionale, che si ha quando è il contratto stesso ad attribuire ad una delle parti la facoltà di recedere 19. La seconda è quella tra recesso ordinario, cioè il recesso esercitato ri- spetto ad un contratto privo del termine finale di durata, e recesso straor- 16 X. XXXXXXXXX, Vincolo contrattuale, cit., p. 2; G.F. XXXXXXX, Il recesso unilaterale, cit., pp. 2 e 3-4 ove si riportano le due tesi della dottrina in forza delle quali: 1) il recesso è ammissibile nei soli rapporti di durata in fase di esecuzione e 2) recesso vale per qualunque contratto finché le prestazioni sono integre; ma cfr. A. XXXXXXX, Contratto collettivo e li- bertà di recesso, in Arg. dir. lav., 1995, p. 35, e spec. p. 41 per il quale, invece, il recesso dal contratto collettivo di lavoro, ribaltando sulla parte receduta l’onere di riavviare le trattati- ve per giungere alla conclusione di un nuovo accordo, «costituisce non già una vicenda estintiva ma, sostanzialmente, una vicenda modificativa del contratto collettivo o, ancora meglio, l’input iniziale dal quale si sviluppa una fattispecie modificativa a formazione pro- gressiva». Per un riepilogo sulle varie definizioni ed in generale sulla natura, forma ed ef- fetti del recesso si veda ancora X. XXXX-X. XXXXXXXXX (a cura di), Codice Civile Com- mentatoCommentario alle riforme del processo civile, Libro IVcit., coordinato p. 1012 secondo cui nell’attuale testo dell’art. 828 c.p.c. è possibile scegliere se eseguire la notificazione alla parte personalmente o al suo difensore, ed entrambe le notifiche sono da G. ALPA-X. XXXXXXX-ritenersi pienamente valide. 167 Per un’analisi dettagliata della questione si veda X. XXXXXXXXX, sub art. 1373828 c.p.c., in A. XXXXXXXXX - X. XXXXXXX (a cura di), Commentario alle riforme del processo civile, cit., p. 6131013 e segg. Nella formulazione previgente, il lodo poteva essere impugnato, relativamente alle parti corrette, “a decorrere dalla notificazione della pronuncia di correzione”. Questa formulazione aveva indotto la dottrina a ritenere che fosse necessario distinguere tra la correzione del lodo, eseguita dagli arbitri e la correzione del lodo xxxxx, x.x.x. consente, infatti, di uniformare la decorrenza del termine breve per l’impugnazione delle parti corrette del lodo senza che sia necessario distinguere a seconda del soggetto che ha operato la correzione. L’unica diversità è relativa al soggetto che risulta onerato ad eseguire la notificazione del lodo corretto: se la correzione è operata dagli arbitri, la notificazione è un loro preciso compito; se la correzione è stata apportata dal giudice, spetta al cancelliere168. Per contro, il dies a quo del termine lungo per proporre l’impugnazione delle parti corrette del lodo continua a decorrere da due momenti distinti: se la correzione è stata effettuata dal giudice, il temine decorre dalla pubblicazione dell’ordinanza giudiziale di correzione; se è stata apportata dagli arbitri, il termine decorrerà dall’ultima sottoscrizione dell’atto arbitrale. Con riferimento, pertanto, al dies a quo del termine annuale per l’impugnazione delle parti corrette del lodo, la riforma attuata con il d. lgs. 40/2006 non ha modificato la situazione previgente. effettuata dal giudice. Il dies a quo del termine per l’impugnazione dell’atto di correzione decorreva dalla notificazione della pronuncia di correzione, con riferimento sia alle correzioni giudiziali, sia a quelle operate dagli arbitri. Con riguardo al termine lungo, se si trattava di correzione effettuata dal giudice, il termine annuale decorreva dalla pubblicazione dell’ordinanza giusta il disposto dell’art. 826, III comma, c.p.c.; se si trattava di correzione resa dagli arbitri il dies a quo decorreva dall’ultima sottoscrizione. La modifica introdotta dal legislatore che fa riferimento alla comunicazione dell’atto di correzione priva di attualità le suddette considerazioni. Il dies a quo del termine breve per l’impugnazione delle parti corrette del lodo, ad opera degli arbitri, decorre dalla comunicazione dell’atto di correzione di cui gli arbitri risultano onerati ai sensi dell’art. 826, II comma, c.p.c. Al contrario, se si tratta di parti corrette ad opera del giudice, il dies a quo del termine breve per impugnare le parti corrette del lodo decorre dalla notificazione dell’atto di correzione eseguito a cura del cancelliere, a norma dell’art. 826, IV comma, c.p.c. che richiama l’art. 288, il quale è a sua volta interpretato dall’art. 121 disp. att. 168 In tal modo, il termine breve non decorre da un atto che spetta alla parte ed entrambe le fattispecie godono di un’identità di trattamento.

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Samples: Invalidity of the Convention for Non Arbitrability of the Dispute

XXXXXXX,. Il recesso unilateraleXx risoluzione per inadempimento, cit., pp. 2 e 200. ne di volontà recettizia che esercita un influsso di carattere negativo su un preesistente rapporto contrattuale459 ss., ponendovi la parola fine 16, ovvero qua- le «atto volontario con cui una parte, soggetto di un rapporto giuridico e per questo tenuta a determinati obblighi, dichiara di volersi ritirare dal rapporto e liberarsi dai relativi obblighi con efficacia vincolante per l’altro soggetto» 17. Tutto quanto segue la definizione – e cioè l’ambito entro il quale opera il recessoriferisce del so- stanziale accordo della dottrina, i suoi effetti ed fatta eccezione per l’autorevole opinione di Xxxx. Cfr., più di recente, X. XXXXXXX, Il processo nella risoluzione del contratto per inadempimento, in genere la disciplina dell’istituto nonché la sua funzione – è ancora oggetto Le ragioni del diritto. Scritti in onore di un dibattitoXxxxx Xxxxxxx, nel quale la parola fine non è stata I, Milano, 1995, 437 ss. 12 G.G. XXXXXXX, La risoluzione per il momento pronunciata. Sarà sufficiente, allo scopo che ci proponiamo, dare atto dello stato del- la questione, registrando le opinioni espresse dagli autori che se ne sono espressamente occupati. Innanzitutto due preliminari distinzioni, che s’incontrano sovente nel trattare l’argomento. La prima è quella tra recesso legale, che «appartiene in linea di princi- pio alla disciplina dei singoli tipi legali» 18 e recesso convenzionale, che si ha quando è il contratto stesso ad attribuire ad una delle parti la facoltà di recedere 19. La seconda è quella tra recesso ordinario, cioè il recesso esercitato ri- spetto ad un contratto privo del termine finale di durata, e recesso straor- 16 X. XXXXXXXXX, Vincolo contrattualeinadempimento, cit., p. 2; G.F. XXXXXXX462 s.: «se la domanda di risoluzio- ne precludesse la domanda di esecuzione specifica o del risarcimento del danno, Il recesso unilateralesi toglierebbe al creditore la possibilità di servirsi del mezzo, che in un determinato momento meglio soddisfa il suo interesse (si pensi all’ipotesi, in cui, durante le more del giudizio di risoluzione sia diven- tata possibile, diversamente che dall’inizio, l’esecuzione specifica), frustrando così lo stesso sco- po per cui è stata introdotta la risoluzione, quello della massima possibile coincidenza tra l’interesse riconosciuto legislativamente e l’interesse tutelato giudiziariamente». Nel pensiero dell’Autore, l’opinione qui riportata è anche conseguenza della concezione della risoluzione per inadempimento come sanzione per l’inadempiente, opinione che è stata tra quelle sostenute nella ricostruzione del «fondamento» della risoluzione per inadempimento, che costituisce un tòpos della letteratura sulla risoluzione. Si vedano, fra le più autorevoli trattazioni recenti, X. XXXXXX, Inattuazione e risoluzione, cit., pp. 2 e 3-4 ove si riportano le due tesi della dottrina in forza delle quali: 1) il recesso è ammissibile nei soli rapporti di durata in fase di esecuzione e 2) recesso vale per qualunque contratto finché le prestazioni sono integre19 ss.; ma cfr. A. XXXXXXX, Contratto collettivo e li- bertà di recesso, in Arg. dir. lav., 1995, p. 35, e spec. p. 41 per il quale, invece, il recesso dal contratto collettivo di lavoro, ribaltando sulla parte receduta l’onere di riavviare le trattati- ve per giungere alla conclusione di un nuovo accordo, «costituisce non già una vicenda estintiva ma, sostanzialmente, una vicenda modificativa del contratto collettivo o, ancora meglio, l’input iniziale dal quale si sviluppa una fattispecie modificativa a formazione pro- gressiva». Per un riepilogo sulle varie definizioni ed in generale sulla natura, forma ed ef- fetti del recesso si veda ancora X. XXXX-X. XXXXXXXXX (a cura di), Codice Civile Com- mentato, Libro IV, coordinato da G. ALPA-X. XXXXXXX-X. XXXXXXXXX, sub art. 1373La risoluzione per inadempimento, mancava un’autorevole, ma minoritaria, opinione dissenziente, la quale ri- cit., 6 ss.; G. SICCHIERO, La risoluzione per inadempimento, cit., p. 61336 ss. Si vedano inoltre B. GRAS- SO, ffccezione d’inadempimento e risoluzione del contratto (Profili generali), Napoli, 1973, 21 ss.;

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Samples: Risoluzione Per Inadempimento

XXXXXXX,. Il recesso unilaterale, cit., ppp. 257; M. XXXXXX, Diritto civile. 2 e 200Il contrat- to, Xxxxxxx, Milano, 2000, p. 733; vedi anche Pret. ne di volontà recettizia che esercita un influsso di carattere negativo su un preesistente rapporto contrattualeNovara, ponendovi la parola fine 16, ovvero qua- le «atto volontario con cui una parte, soggetto di un rapporto giuridico e per questo tenuta a determinati obblighi, dichiara di volersi ritirare dal rapporto e liberarsi dai relativi obblighi con efficacia vincolante per l’altro soggetto» 17. Tutto quanto segue la definizione – e cioè l’ambito entro il quale opera il recesso, i suoi effetti ed in genere la disciplina dell’istituto nonché la sua funzione – è ancora oggetto di un dibattito, nel quale la parola fine non è stata per il momento pronunciata. Sarà sufficiente, allo scopo che ci proponiamo, dare atto dello stato del- la questione, registrando le opinioni espresse dagli autori che se ne sono espressamente occupati. Innanzitutto due preliminari distinzioni, che s’incontrano sovente nel trattare l’argomento. La prima è quella tra recesso legale, che «appartiene in linea di princi- pio alla disciplina dei singoli tipi legali» 18 e recesso convenzionale, che si ha quando è il contratto stesso ad attribuire ad una delle parti la facoltà di recedere 19. La seconda è quella tra recesso ordinario, cioè il recesso esercitato ri- spetto ad un contratto privo del termine finale di durata, e recesso straor- 16 X. XXXXXXXXX, Vincolo contrattuale5 giugno 1990, cit., p. 2297; G.F. XXXXXXXPret. Milano, Il recesso unilaterale, cit., pp. 2 e 3-4 ove si riportano le due tesi della dottrina in forza delle quali: 1) il recesso è ammissibile nei soli rapporti di durata in fase di esecuzione e 2) recesso vale per qualunque contratto finché le prestazioni sono integre; ma cfr. A. XXXXXXX, Contratto collettivo e li- bertà di recesso3 agosto 1989, in ArgRiv. it. dir. lav., 19951990, II, p. 3574 con nota di X. XXXXX, e specSuc- Xxxxxx, dunque, coerente con quanto sinora sostenuto affermare che è onere della parte che intende sciogliersi dalle obbligazioni assunte, darne comunicazione all’altra parte con un congruo anticipo, in modo, quanto- meno, da consentire a quest’ultima di riorganizzare l’assetto dei propri in- teressi. p. 41 per Occorre, poi, ancora valutare se, dato il qualepreavviso, sia onere della parte recedente quello di rinegoziare con la parte receduta le eventuali nuove condizioni del contratto. La risposta non può certamente essere univoca, dipendendo, invece, dalla fattispecie concreta nei confronti della quale viene esercitato il reces- so e quindi, innanzitutto, dalla possibilità e/o dall’interesse a tentare un nuovo accordo sostitutivo di quello receduto. Qualora ciò sia possibile e/o interessante, e fermo restando il fatto che in ogni caso si tratta di un mero onere a trattare, senza obbligo di conclu- dere, il periodo di preavviso rivestirà altresì la funzione di indicare alla par- te receduta il tempo durante il quale avanzare nuove proposte contrattuali. Proposte che, lo si ripete, non hanno in ogni caso efficacia vincolante nei confronti del recedente, il quale resta del tutto libero di decidere se con- trattare. Non è, invece, necessario il consenso della parte receduta: il recesso dal contratto collettivo o- pera, infatti, a prescindere dalla volontà dell’altro contraente il quale non può, quindi, con il suo veto cristallizzare la situazione in essere 57. Infine, ritiene ancora alcuna giurisprudenza che il recesso sia soggetto ad un vincolo formale. Al fine di lavoroevitare situazioni di incertezza, ribaltando sulla parte receduta l’onere è, cioè, necessario che esso si esprima in una manifestazione di riavviare le trattati- ve per giungere volontà espressamente ed univocamente diretta alla conclusione di un nuovo accordorisoluzione del rapporto 58. 57 Così Cass., «costituisce non già una vicenda estintiva masez. lav., sostanzialmente18 settembre 2007, una vicenda modificativa del contratto collettivo on. 19351. 58 Pret. Milano, ancora meglio, l’input iniziale dal quale si sviluppa una fattispecie modificativa a formazione pro- gressiva». Per un riepilogo sulle varie definizioni ed in generale sulla natura, forma ed ef- fetti del recesso si veda ancora X. XXXX-X. XXXXXXXXX (a cura di), Codice Civile Com- mentato, Libro IV, coordinato da G. ALPA-X. XXXXXXX-X. XXXXXXXXX, sub art. 13733 agosto 1989, cit., p. 613che ha negato che lo svolgimento di trattative con le varie organizzazioni sindacali e la conclusione di un accordo modificativo con terzi costi- tuissero un «sintomo univoco di volontà di recedere unilateralmente dagli accordi sindaca- li preesistenti». 2.

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Samples: Recesso Dal Contratto Collettivo

XXXXXXX,. Il recesso unilateralecontratto, cit., pp627. 2 e 200. ne di volontà recettizia che esercita un influsso di carattere negativo su un preesistente rapporto contrattuale, ponendovi la parola fine 16, ovvero qua- le «atto volontario con cui una parte, soggetto di un rapporto giuridico e per questo tenuta a determinati obblighi, dichiara di volersi ritirare dal rapporto e liberarsi dai relativi obblighi con efficacia vincolante per l’altro soggetto» 17. Tutto quanto segue la definizione – e cioè l’ambito entro il quale opera il recesso, i suoi effetti ed in genere la disciplina dell’istituto nonché la sua funzione – è ancora oggetto di un dibattito, nel quale la parola fine non è stata per il momento pronunciata. Sarà sufficiente, allo scopo che ci proponiamo, dare atto dello stato del- la questione, registrando le opinioni espresse dagli autori che se ne sono espressamente occupati. Innanzitutto due preliminari distinzioni, che s’incontrano sovente nel trattare l’argomento. La prima è quella tra recesso legale, che «appartiene in linea di princi- pio alla disciplina dei singoli tipi legali» 18 e recesso convenzionale, che si ha quando è il contratto stesso ad attribuire ad una delle parti la facoltà di recedere 19. La seconda è quella tra recesso ordinario, cioè il recesso esercitato ri- spetto ad un contratto privo del termine finale di durata, e recesso straor- 16 91 Così X. XXXXXXXXX, Vincolo contrattualeop. cit., 349 s., che conclude nel senso dell’inesistenza in tal caso di un fondo comune (sul presupposto che non possano aversi contemporaneamente conferimenti tradizionali e apporto di patrimonî destinati). 92 X. XXXXXXXXX, op. cit., 356 ss.; X. XXXXXXX-X. XXXXX, Il «contratto di rete», cit., p. 2515. 93 Favorevole X. XXXXXX, La nuova normativa sui contratti di rete (Legge 33/2009) ed il rapporto con i patrimoni destinati ad uno specifico affare, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, n. 1/2009, 52; G.F. dubita X. XXXXXXX, Il recesso unilateralecontratto, cit., pp. 2 e 3-4 ove si riportano le due tesi della dottrina 627; in forza delle quali: 1) il recesso è ammissibile nei soli rapporti di durata in fase di esecuzione e 2) recesso vale per qualunque contratto finché le prestazioni sono integre; ma cfr. A. XXXXXXX, Contratto collettivo e li- bertà di recesso, in Arg. dir. lav., 1995, p. 35, e spec. p. 41 per il quale, invece, il recesso dal contratto collettivo di lavoro, ribaltando sulla parte receduta l’onere di riavviare le trattati- ve per giungere alla conclusione di un nuovo accordo, «costituisce non già una vicenda estintiva ma, sostanzialmente, una vicenda modificativa del contratto collettivo o, ancora meglio, l’input iniziale dal quale si sviluppa una fattispecie modificativa a formazione pro- gressiva». Per un riepilogo sulle varie definizioni ed in generale sulla natura, forma ed ef- fetti del recesso si veda ancora X. XXXX-X. XXXXXXXXX (a cura di), Codice Civile Com- mentato, Libro IV, coordinato da G. ALPA-senso contrario X. XXXXXXX-X. XXXXXXXXXXXXXX, sub art. 1373Il «contratto di rete», cit., p. 613515; P. IAMICELI, Contratto di rete, fondo comune e responsabilità patrimoniale, in AA.VV., Il contratto di rete, a cura di X. Xxxxxxx, Bologna, 2009, 85; E.M. TRIPPUTI, op. cit., 75 ss. controverso poiché nello zibaldone che è il comma 4 ter ad un certo punto il legislatore del 2012 si è curato di aggiungere che «il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto… » (corsivo mio); inoltre, la lett. e attribuisce all’organo comune la rappresentanza della rete-soggetto, sicché si è detto che la nomina di questo sarebbe condicio sine qua non della soggettività94. Ora, è facile immaginare che nella pratica un organo comune sia sempre istituito, sicuramente quando la rete voglia operare sul mercato, ma forse anche ove si limiti a governare i rapporti inter-imprenditoriali fra gli aderenti, sicché il problema rischia di essere più teorico che pratico. Devo confessare però che la tesi dell’obbligatorietà dell’organo comune non mi convince95: la lett. e esordisce indicandone chiaramente il carattere facoltativo e detta una regola sulla rappresentanza per il caso in cui vi sia, ma non lo impone. E così anche il precetto negativo aggiunto nella prima parte del comma sembra più che altro dettato dalla preoccupazione contingente di chiarire una volta per tutte che non vi è alcun automatismo fra adozione di una struttura corporativa ed entificazione della rete96. Resta peraltro da dire, per completezza, che l’assenza di un organo comune impone di chiedersi a chi sia affidata la gestione e la rappresentanza della rete e mi sembra che la soluzione più equilibrata sia di far applicazione analogica dell’art. 2257 cod. civ. e riconoscere a ciascuna impresa retista il potere di agire e di rappresentare la rete in modo disgiuntivo.

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Samples: Contratto Di Rete

XXXXXXX,. Il recesso unilateraleX'XXX XX ha il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, cit.in tutto o in parte, pp. 2 e 200. ne in qualsiasi momento, con preavviso di volontà recettizia che esercita un influsso almeno 30 giorni solari, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata R.R. nei seguenti casi: □ giusta causa; □ mutamenti di carattere negativo su un preesistente rapporto contrattualeorganizzativo, ponendovi quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento della struttura utilizzatrice, accorpamento o soppressione delle attività oggetto del presente Capitolato Speciale; □ qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la parola fine 16prosecuzione in tutto o in parte. □ Affidamento in House del servizio. Si conviene che per giusta causa si intendono, ovvero qua- le «atto volontario con cui una parte, soggetto di un rapporto giuridico a titolo meramente esemplificativo e per questo tenuta a determinati obblighi, dichiara di volersi ritirare dal rapporto e liberarsi dai relativi obblighi con efficacia vincolante per l’altro soggetto» 17. Tutto quanto segue la definizione – e cioè l’ambito entro il quale opera il recessonon esaustivo, i suoi effetti seguenti casi: □ concordato preventivo, fallimento o atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario; □ qualora il fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed in genere la disciplina dell’istituto nonché la sua funzione – è ancora oggetto appalti di un dibattitoservizi pubblici e, nel quale la parola fine non è stata per comunque, quelli previsti dal bando di gara e dal presente Capitolato Speciale; □ ogni altra fattispecie che faccia venir meno il momento pronunciata. Sarà sufficiente, allo scopo che ci proponiamo, dare atto dello stato del- la questione, registrando le opinioni espresse dagli autori che se ne sono espressamente occupati. Innanzitutto due preliminari distinzioni, che s’incontrano sovente nel trattare l’argomento. La prima è quella tra recesso legale, che «appartiene in linea rapporto di princi- pio alla disciplina dei singoli tipi legali» 18 e recesso convenzionale, che si ha quando è fiducia sottostante il contratto stesso ad attribuire ad una delle parti e/o ogni singolo rapporto attuativo. Dalla data di efficacia del recesso la facoltà di recedere 19. La seconda è quella tra recesso ordinario, cioè il recesso esercitato ri- spetto ad un contratto privo del termine finale di durata, e recesso straor- 16 X. XXXXXXXXX, Vincolo contrattuale, cit., p. 2; G.F. XXXXXXX, Il recesso unilaterale, cit., pp. 2 e 3-4 ove si riportano le due tesi della dottrina in forza delle quali: 1) il recesso è ammissibile nei soli rapporti di durata in fase di esecuzione e 2) recesso vale per qualunque contratto finché ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni sono integre; ma cfr. A. XXXXXXXcontrattuali, Contratto collettivo assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'ASL AT In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e li- bertà le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di recesso, in Arg. dir. lavnatura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese., 1995, p. 35, e spec. p. 41 per il quale, invece, il recesso dal contratto collettivo di lavoro, ribaltando sulla parte receduta l’onere di riavviare le trattati- ve per giungere alla conclusione di un nuovo accordo, «costituisce non già una vicenda estintiva ma, sostanzialmente, una vicenda modificativa del contratto collettivo o, ancora meglio, l’input iniziale dal quale si sviluppa una fattispecie modificativa a formazione pro- gressiva». Per un riepilogo sulle varie definizioni ed in generale sulla natura, forma ed ef- fetti del recesso si veda ancora X. XXXX-X. XXXXXXXXX (a cura di), Codice Civile Com- mentato, Libro IV, coordinato da G. ALPA-X. XXXXXXX-X. XXXXXXXXX, sub art. 1373, cit., p. 613.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

XXXXXXX,. (Il recesso unilateralecontratto, cit., pp67) afferma che il comma «01» rafforza la tesi dell’applicazione dell’art. 2 e 2001419, comma 2, c.c. ne di volontà recettizia che esercita un influsso di carattere negativo su un preesistente rapporto contrattuale, ponendovi la parola fine 16, ovvero qua- le «atto volontario con cui una parte, soggetto di un rapporto giuridico e per questo tenuta a determinati obblighi, dichiara di volersi ritirare dal rapporto e liberarsi dai relativi obblighi con efficacia vincolante per l’altro soggetto» 17. Tutto quanto segue la definizione – e cioè l’ambito entro il quale opera il recesso, i suoi effetti ed in genere la disciplina dell’istituto nonché la sua funzione – è ancora oggetto di un dibattito, nel quale la parola fine non è stata per il momento pronunciata. Sarà sufficiente, allo scopo che ci proponiamo, dare atto dello stato del- la questione, registrando le opinioni espresse dagli autori che se ne sono espressamente occupati. Innanzitutto due preliminari distinzioni, che s’incontrano sovente nel trattare l’argomento. La prima è quella tra recesso legale, che «appartiene in linea di princi- pio alla disciplina dei singoli tipi legali» 18 e recesso convenzionale, che si ha quando è il contratto stesso ad attribuire ad una delle parti la facoltà di recedere 19. La seconda è quella tra recesso ordinario, cioè il recesso esercitato ri- spetto ad un contratto privo del termine finale di durata, e recesso straor- 16 In senso analogo X. XXXXXXXXX, Vincolo contrattualeLe novità, cit., p. 111.‌ 134 In questo caso l’invalidità opera ai sensi dell’art. 1419, comma 2; G.F. XXXXXXX, Il recesso unilaterale(o 1339) c.c. anche in mancanza di una disposizione che espressamente preveda la nullità e l’effetto sostitutivo. Rinvio, su tali aspetti a X. XXXXXXXX, La nuova legge, cit., pp. 2 e 3-4 ove si riportano le due tesi della dottrina in forza delle quali: 1) il recesso è ammissibile nei soli rapporti di durata in fase di esecuzione e 2) recesso vale per qualunque contratto finché le prestazioni sono integre407 ss.; ma cfr. A. XXXXXXX, Contratto collettivo e li- bertà di recesso, in Arg. dir. lavID., 1995, p. 35, e spec. p. 41 per il quale, invece, il recesso dal contratto collettivo di lavoro, ribaltando sulla parte receduta l’onere di riavviare le trattati- ve per giungere alla conclusione di un nuovo accordo, «costituisce non già una vicenda estintiva ma, sostanzialmente, una vicenda modificativa del contratto collettivo o, ancora meglio, l’input iniziale dal quale si sviluppa una fattispecie modificativa Lavoro a formazione pro- gressiva». Per un riepilogo sulle varie definizioni ed in generale sulla natura, forma ed ef- fetti del recesso si veda ancora X. XXXX-X. XXXXXXXXX (a cura di), Codice Civile Com- mentato, Libro IV, coordinato da G. ALPA-X. XXXXXXX-X. XXXXXXXXX, sub art. 1373tempo determinato, cit., p. 6139 (con indicazioni bibliografiche e giurisprudenziali) e, più recentemente, a P. M. PUTTI, La nullità parziale, Napoli, 2002, 168 ss. 135 Per le indicazioni bibliografiche degli autori civilistici su tali aspetti rinvio a X. XXXXXXXX, La nuova legge, cit., 406 ed a P.M. PUTTI, op. ult. cit., 150 ss. 136 C. Cost. 15 luglio 2005, n. 283, ADL, 2005, 895 ss. 1419, comma 1, c. c., con conservazione del contratto «sempre che la clausola nulla non risulti avere carattere essenziale per entrambe le parti del rapporto nel senso che, in particolare, anche il lavoratore, il quale di regola aspira ad un impiego a tempo pieno, non avrebbe stipulato il contratto se non con la clausola di riduzione di orario». La sentenza è stata interpretata nel senso della possibile applicazione, anche nel rapporto di lavoro, dell'art. 1419, comma 1, c.c., con la necessità, nel contratto a t. determinato, di ricostruire la volontà delle parti al fine di verificare l'essenzialità o meno del termine137. E, qualora quest’ultima fosse verificata, vi dovrebbero essere le conseguenze già descritte (estinzione del contratto, applicazione dell'art. 2126 c.c. ecc.). Va subito osservato che la sentenza del 2005 sembra affermare, almeno indirettamente, che il tempo pieno é una "regola" imperativa, rispetto alla quale il part­time si pone come eccezione (che doveva essere espressamente stipulato per iscritto, a pena di invalidità)138. Ma se è così, va ricordato che, ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. la sostituzione con la norma imperativa prevale sulla volontà delle parti anche se l'invalidità sarebbe, per i soggetti stipulanti, tale da inficiare l'intero contratto. In questo caso, in sostanza, il primo comma dell'art. 1419 c.c. non è applicabile, perché le intenzioni dei contraenti sono irrilevanti per l’esigenza di far prevalere il regolamento imperativo della legge e gli interessi da questa tutelati. Per le stesse ragioni, il principio espresso dalla Corte Costituzionale non potrebbe mai essere esteso al contratto a termine, dove sono norme imperative sia quella che prevede il t. indeterminato come «regola», sia quelle che disciplinano le condizioni per la legittima apposizione del termine (e vi è quindi spazio solo per il secondo comma dell’art. 1419 c.c.). 137 X. XXXXXXXXXXX, Il contratto a tempo determinato, cit., 481 ss. ed ev. altri.

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Samples: Riforma Del Contratto a Termine

XXXXXXX,. Il recesso unilateralelavoro a termine nel diritto dell’Unione Europea, in R. DEL PUNTA-X. XXXXX (a cura di), op. cit., p. 1 ss.; X. XXXX, Il lavoro a termine tra modello europeo e regole nazionali, cit., p. 11 ss.; X. XX XXXXXX, L’effettività del diritto come obiettivo e come argomento. La giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea tra interventismo e self restraint, in Lav. dir., 2014, p. 489 ss. 75 X. XXXXXXXXXX, op. cit., pp. 2 e 200. ne di volontà recettizia che esercita un influsso di carattere negativo su un preesistente rapporto contrattuale, ponendovi la parola fine 16, ovvero qua- le «atto volontario con cui una parte, soggetto di un rapporto giuridico e per questo tenuta a determinati obblighi, dichiara di volersi ritirare dal rapporto e liberarsi dai relativi obblighi con efficacia vincolante per l’altro soggetto» 17. Tutto quanto segue la definizione – e cioè l’ambito entro il quale opera il recesso, i suoi effetti ed in genere la disciplina dell’istituto nonché la sua funzione – è ancora oggetto di un dibattito, nel quale la parola fine non è stata per il momento pronunciata. Sarà sufficiente, allo scopo che ci proponiamo, dare atto dello stato del- la questione, registrando le opinioni espresse dagli autori che se ne sono espressamente occupati. Innanzitutto due preliminari distinzioni, che s’incontrano sovente nel trattare l’argomento. La prima è quella tra recesso legale, che «appartiene in linea di princi- pio alla disciplina dei singoli tipi legali» 18 e recesso convenzionale, che si ha quando è il contratto stesso ad attribuire ad una delle parti la facoltà di recedere 19. La seconda è quella tra recesso ordinario, cioè il recesso esercitato ri- spetto ad un contratto privo del termine finale di durata, e recesso straor- 16 23-24; X. XXXXXXXXX, Vincolo contrattuale, cit., p. 2; G.F. XXXXXXXXXXXXXXX, Il recesso unilaterale, cit., pp. 2 e 3-4 ove si riportano le due tesi della dottrina in forza delle quali: 1) il recesso è ammissibile nei soli rapporti di durata in fase di esecuzione e 2) recesso vale per qualunque contratto finché le prestazioni sono integre; ma cfr. A. XXXXXXX, Contratto collettivo e li- bertà di recessolavoro a termine, in Arg. dir. lav., 1995, p. 35, e spec. p. 41 per il quale, invece, il recesso dal contratto collettivo di lavoro, ribaltando sulla parte receduta l’onere di riavviare le trattati- ve per giungere alla conclusione di un nuovo accordo, «costituisce non già una vicenda estintiva ma, sostanzialmente, una vicenda modificativa del contratto collettivo o, ancora meglio, l’input iniziale dal quale si sviluppa una fattispecie modificativa a formazione pro- gressiva». Per un riepilogo sulle varie definizioni ed in generale sulla natura, forma ed ef- fetti del recesso si veda ancora X. XXXX-X. XXXXXXXXX (a cura di), Codice Civile Com- mentato, Libro IV, coordinato da G. ALPA-X. XXXXXXX-X. XXXXXXXXX, sub art. 1373I contratti di lavoro, cit., p. 6131035 ss. Anche la nostra giurisprudenza ritiene che l’interpretazione funzionale delle diverse disposizioni dell’Accordo quadro presenta come obiettivo la creazione di «uno standard uniforme di tutele del lavoratore per prevenire le discriminazioni e l’abuso del ricorso al con- tratto a termine»: Cass., Sez. Un., 15 marzo 2016, n. 5072, in Riv. giur. lav., 2017, II, p. 3. sto, lo stesso Accordo quadro afferma esplicitamente che «l’utilizzazione dei con- tratti a tempo determinato basata su ragioni oggettive è un modo di prevenire gli abusi», lasciando così aperta la possibilità di utilizzare altri strumenti. In questo quadro, poiché l’attuale normativa interna prevede, oltre alle causali, praticamente tutte le forme di limitazione – la durata totale dei contratti, il numero massimo delle proroghe, il contingentamento percentuale, ecc. – lo spazio per l’in- tervento della contrattazione di prossimità non sembra mancare, purché nell’ambito di riferimento (aziendale o territoriale) rimanga in essere un efficiente apparato di tutele contro gli abusi. Pertanto, non si può escludere che il contratto di prossimità vada a rimuovere del tutto il requisito delle causali, dato che la permanenza degli altri meccanismi di tu- tela appare sufficiente ad assicurare il risultato voluto dalla direttiva. Del resto, la rimozione delle causali da parte del contratto di prossimità produrrebbe, nell’ambito di riferimento, una situazione analoga a quella che si aveva nel nostro ordinamento sino al 2018 (quindi compatibile con l’ordinamento comunitario) 76. Altrimenti, in modo meno incisivo, l’intervento della contrattazione di prossimi- tà potrebbe essere volto a razionalizzare le previsioni di legge, ad esempio elimi- nando nella prima causale la necessità che l’esigenza temporanea sia anche estranea all’ordinaria attività produttiva, ovvero rimuovendo nella terza causale il requisito della non programmabilità dell’incremento produttivo 77. E, naturalmente, nulla vie- ta al contratto collettivo (anche non di prossimità) di intervenire per specificare le condizioni previste dalla legge, in un’ottica di esemplificazione concreta rispetto ai singoli settori produttivi, qualora tale intervento rimanga all’interno del perimetro tracciato dal legislatore 78. Al di là delle causali, il contratto di prossimità potrebbe anche intervenire sul- l’apparato sanzionatorio, sostituendo la conversione prevista dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 con la previsione di una conseguenza esclusivamente eco- nomica, purché comunque congrua rispetto al fine di contenere gli abusi 79. La modi- fica della sanzione, ad esempio, potrebbe essere opportuna per i vizi di forma, nella 76 Cfr. X. XXXX, Il lavoro a termine tra modello europeo e regole nazionali, cit., p. 97 ss., e spec. p. 126 ss., la quale però, proprio con riferimento alla disciplina precedente alla riforma del 2018, solleva il dubbio che i vincoli di legge fossero troppo blandi per arginare gli abusi. 77 X. XXXXX-X. XXXXX, op. cit., p. 48, ritengono che «i contratti di prossimità potranno prevedere causali ulteriori legittimanti il contratto a termine ovvero derogare a quelle previste dal legislatore».

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Samples: Fixed Term Employment Contract

XXXXXXX,. Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, in Il recesso unilaterale, cit., pp. 2 e 200. ne di volontà recettizia che esercita un influsso di carattere negativo su un preesistente rapporto contrattuale, ponendovi la parola fine 16, ovvero qua- le «atto volontario con cui una parte, soggetto di un rapporto giuridico e per questo tenuta a determinati obblighi, dichiara di volersi ritirare dal rapporto e liberarsi dai relativi obblighi con efficacia vincolante per l’altro soggetto» 17. Tutto quanto segue la definizione – e cioè l’ambito entro il quale opera il recesso, i suoi effetti ed in genere la disciplina dell’istituto nonché la sua funzione – è ancora oggetto di un dibattitoLa sezione IV del capo III della legge fallimentare, nel quale disciplinare gli effetti del fallimento sui contratti pendenti, si limitava infatti esclusivamente a regolare in maniera distinta determinati “tipi contrattuali” legali (vendita non ancora eseguita da entrambi contraenti; contratto di somministrazione, contratti di associazione in partecipazione, contratti di conto corrente, mandato, commissione, appalto, assicurazione), sotto-tipi legali (vendita a termine ovvero a rate; locazione di immobili, contratti di borsa a termine), e, infine, tipi nominativi ricompresi in leggi speciali (contratto di edizione). L'approccio ricostruttivo di fondo continuava dunque ad essere quello connesso alla singolare natura dei contratti, «sui quali scende la parola fine non è stata per falcidia del fallimento, che li coglie di sorpresa tra il momento pronunciatadella conclusione e quello dell'esecuzione»19. Sarà sufficienteContratti che la stessa dottrina definiva «interrotti ed imperfetti, allo scopo perché le loro prestazioni risultano, al momento della dichiarazione di fallimento, non eseguite, o quanto meno non integralmente eseguite, ma che, a seguito della revoca del fallimento, possono riprendere vita, nel senso che ci proponiamol'ex fallito, dare atto dello stato del- tornato in bonis, se essi nel frattempo non abbiano avuto alcuna definitiva esecuzione da diritto fallimentare riformato, Commento sistematico, a cura di X. Xxxxxxx Xx Xxxx, Padova, 2007, p. 213, la questionerubrica della Sezione IV, registrando le opinioni espresse dagli autori che se ne sono espressamente occupati. Innanzitutto due preliminari distinzioniprima della riforma, era «giustamente molto enfatica», in quanto «sembrava promettere una disciplina organica dei rapporti giuridici preesistenti, che s’incontrano sovente nel trattare l’argomentoin realtà non esisteva». La prima è quella tra recesso legaleSecondo Xxxxxxx Xx e Borgioli, che «appartiene in linea Il Fallimento, Milano, 1995, p. 372, nota 1, la rubrica della Sezione IV, ante riforma, si limitava a raggruppare norme frammentarie, scarsamente coordinate e notevolmente lacunose, le quali, molto modestamente, si limitavano a regolare distintamente alcuni specifici rapporti, trascurandone molti altri di princi- pio alla disciplina dei singoli tipi legali» 18 pur notevole importanza e recesso convenzionale, che si ha quando è il contratto stesso ad attribuire ad una delle parti la facoltà di recedere 19neppure tentando un regolamento organico e sistematico della materia. La seconda è quella tra recesso ordinario, cioè il recesso esercitato ri- spetto ad un contratto privo del termine finale di durata, e recesso straor- 16 19In tal senso X. XXXXXXXXX, Vincolo contrattuale, op. ult. cit., p. 2; G.F. XXXXXXX125. parte del curatore, Il recesso unilateraleavrà diritto di pretenderne l'adempimento, cit.dovendone ovviamente eseguire anche le obbligazioni»20. Ciò posto, pp. 2 era però evidente che, nel limitare la previsione soltanto ad alcuni tipi negoziali, e 3-4 ove si riportano le due tesi in difetto di un regolamento organico e sistematico della dottrina in forza delle quali: 1) il recesso è ammissibile nei soli rapporti di durata in fase di esecuzione materia, l’originario impianto normativo finiva per alimentare dubbi interpretativi e 2) recesso vale per qualunque contratto finché le prestazioni sono integre; ma cfr. A. XXXXXXX, Contratto collettivo e li- bertà di recessoincertezze applicative circa la sorte, in Arg. dir. lavambito fallimentare, di molte figure contrattuali, pure di notevole importanza, alcune delle quali già tipiche ed altre medio tempore assurte ad autonoma “tipizzazione sociale”21., 1995, p. 35, e spec. p. 41 per il quale, invece, il recesso dal contratto collettivo di lavoro, ribaltando sulla parte receduta l’onere di riavviare le trattati- ve per giungere alla conclusione di un nuovo accordo, «costituisce non già una vicenda estintiva ma, sostanzialmente, una vicenda modificativa del contratto collettivo o, ancora meglio, l’input iniziale dal quale si sviluppa una fattispecie modificativa a formazione pro- gressiva». Per un riepilogo sulle varie definizioni ed in generale sulla natura, forma ed ef- fetti del recesso si veda ancora X. XXXX-X. XXXXXXXXX (a cura di), Codice Civile Com- mentato, Libro IV, coordinato da G. ALPA-X. XXXXXXX-X. XXXXXXXXX, sub art. 1373, cit., p. 613.

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Samples: Research Agreement

XXXXXXX,. Il recesso unilateraleLa contrattazione di prossimità nell’articolo 8 della manovra 2011: i primi passi della dottrina giuslavoristica, citin Dir. rel. ind., pp2012, p. 54. 2 e 200. ne di volontà recettizia che esercita un influsso di carattere negativo su un preesistente rapporto contrattualeSecondo X. XXXXXXXX, ponendovi la parola fine 16, ovvero qua- le «atto volontario con cui una parte, soggetto di un rapporto giuridico e per questo tenuta a determinati obblighi, dichiara di volersi ritirare dal rapporto e liberarsi dai relativi obblighi con efficacia vincolante per l’altro soggetto» 17. Tutto quanto segue la definizione – e cioè l’ambito entro il quale opera il recesso, i suoi effetti ed in genere la disciplina dell’istituto nonché la sua funzione – è ancora oggetto di un dibattito, nel quale la parola fine non è stata per il momento pronunciata. Sarà sufficiente, allo scopo che ci proponiamo, dare atto dello stato del- la questione, registrando le opinioni espresse dagli autori che se ne sono espressamente occupati. Innanzitutto due preliminari distinzioni, che s’incontrano sovente nel trattare l’argomento. La prima è quella tra recesso legale, che «appartiene in linea di princi- pio alla disciplina dei singoli tipi legali» 18 e recesso convenzionale, che si ha quando è il contratto stesso ad attribuire ad una delle parti la facoltà di recedere 19. La seconda è quella tra recesso ordinario, cioè il recesso esercitato ri- spetto ad un contratto privo L’apposizione del termine finale di durata, e recesso straor- 16 X. XXXXXXXXX, Vincolo contrattualetermine, cit., p. 2; G.F. XXXXXXX345, Il recesso unilateralei contratti di prossimità possono «sostituire la sanzione della conversione con una sanzione economica, cit., pp. 2 e 3-4 ove si riportano le due tesi della dottrina in forza delle quali: 1) il recesso è ammissibile nei soli rapporti di durata in fase di esecuzione e 2) recesso vale per qualunque contratto finché le prestazioni sono integre; ma cfr. A. XXXXXXX, Contratto collettivo e li- bertà di recesso, in Arg. dir. lav., 1995, p. 35non proprio irrisoria, e speccioè tale da non eliminare in pratica ogni limite all’uti- lizzo dell’istituto». p. 41 per ipotesi cioè in cui le parti hanno omesso di indicare nel contratto una precisa speci- ficazione della ragione giustificatrice 80. 8. Una nuova causalità nella somministrazione di lavoro a termi- ne (cenni) Con riferimento alla somministrazione di lavoro, la riforma ha stabilito l’appli- cabilità di tutta la disciplina del Capo III del d.lgs. n. 81/2015 relativa al contratto a tempo determinato, con le sole eccezioni degli artt. 21, comma 2, 23 e 24. Dunque al lavoratore assunto a termine da una agenzia di somministrazione non si applica la norma sugli intervalli tra un contratto e l’altro anche se non cambia l’utilizzatore, quella che regola la percentuale massima di contratti a termine e quella che discipli- na il qualediritto di precedenza 81. Si applica, invece, l’art. 19, d.lgs. n. 81/2015, relativo: alla durata massima del singolo contratto a termine pari a 12 mesi (acausale) o 24 mesi con indicazione del- la causale; alla durata massima di tutti i contratti a termine e di somministrazione in- tercorsi tra le parti, che non può superare i 24 mesi (salvo deroghe contrattuali col- lettive e attività stagionali); alla possibilità di stipulare l’ulteriore contratto presso l’Ispettorato del lavoro per una durata non superiore ai 12 mesi. Si applica anche il recesso dal contratto collettivo di lavorocomma 1 dell’art. 21, ribaltando sulla parte receduta l’onere di riavviare le trattati- ve per giungere alla conclusione di un nuovo accordo, «costituisce non già una vicenda estintiva ma, sostanzialmente, una vicenda modificativa in base al quale la proroga del contratto collettivo oè libera fino a 12 me- si e con causale fino a 24 mesi, ancora megliomentre è prevista la causale obbligatoria per tutti i rinnovi a prescindere dalla durata del contratto. L’art. 2, l’input iniziale dal quale comma 1 ter, del decreto legge n. 87/2018, aggiunto dalla legge di con- versione n. 96/2018, prevede però che le nuove causali «si sviluppa una fattispecie modificativa applicano esclusivamen- te all’utilizzatore», sicché le condizioni organizzative e produttive richieste dalla norma devono essere verificate con riferimento all’impresa utilizzatrice (e non al- l’agenzia). Ne deriva che il controllo sull’eventuale abuso dell’istituto, cioè la reite- razione delle missioni a formazione pro- gressiva»termine a fronte di necessità strutturali e permanenti del- l’imprenditore, verrà misurato con riferimento alle esigenze dell’utilizzatore e non dell’agenzia che stipula il contratto di lavoro 82. Per un riepilogo sulle varie definizioni ed Sarà dunque compito dell’agenzia di somministrazione richiedere all’utilizzatore la specificazione delle condizioni prima della stipula del contratto. La responsabili- tà, comunque, rimane in generale sulla naturacapo all’agenzia, forma ed ef- fetti sicché l’eventuale sanzione tipica di con- versione a tempo indeterminato del recesso si veda contratto per vizio della causale (art. 19, comma 1 bis e art. 21, comma 01) andrà a colpire la stessa agenzia e non il soggetto utiliz- 80 Cfr. ancora X. XXXX-X. XXXXXXXXX (a cura di)XXXXXXXX, Codice Civile Com- mentato, Libro IV, coordinato da G. ALPA-X. XXXXXXX-X. XXXXXXXXX, sub art. 1373L’apposizione del termine, cit., p. 613345. 81 Sul tema v. X. XXXXXXXXXXX, Le tutele del lavoratore somministrato, Xxxx, 0000.

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