Common use of Xxxxxxxx Xxxxxx Clause in Contracts

Xxxxxxxx Xxxxxx. Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. Qualora ci fosse un nuovo incarico a seguito di pubblica procedura, la relativa gestione tecnico/amministrativa della presente polizza avrà validità dall’annualità successiva al subentro. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: • che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; • di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker; • che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; • che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. • che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; • che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 12 % (dodici per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. Solo per il primo anno l’aliquota provvigionale sarà pari al 12% spettante alla GBSAPRI SpA e potrà subire successive variazioni in virtù della nuova gara. • che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; • che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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Xxxxxxxx Xxxxxx. Ad ogni effetto 00 Allegati: Allegato A-1 Allegato A-2 Allegato A-3 Allegato A-4 Allegato A-5 Allegato A-6 Allegato A-7 Allegato A-8 Allegato A-9 Allegato X-00 Xxxxxxxx X-00 Il presente Capitolato speciale, disciplina le modalità di leggeesecuzione del contratto tra l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (nel proseguo “ARPAS” o “Agenzia”) e l’operatore economico, come definito ex art. 45 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” (di seguito anche “Codice”) aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito anche “Ditta aggiudicataria”). Per lo svolgimento delle proprie attività nell’ambito delle finalità istituzionali assegnate all’Agenzia, l’ARPAS si avvale di una propria rete di Laboratori e Dipartimenti presenti sul territorio regionale; le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo predette strutture hanno bisogno di cui al D. Lgsun costante approvvigionamento di una vasta gamma di materiali, rientranti in diverse classi tipiche della ricerca nonché di materiali di consumo quali Reagenti chimici, Standard e Matrici di Riferimento Certificate, da utilizzare nelle attività analitiche e di campo. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione Pertanto la fornitura sarà affidata presumibilmente mediante la sottoscrizione di una pluralità di contratti di appalto stipulati in forma di accordi quadro con unico fornitore e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. Qualora ci fosse un nuovo incarico a seguito di pubblica procedura, la relativa gestione tecnico/amministrativa della presente polizza avrà validità dall’annualità successiva al subentro. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: • che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; • di riconoscere che con tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker; • che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente condizioni prefissate ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; • che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. • che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; • che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 12 % (dodici per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. Solo per il primo anno l’aliquota provvigionale sarà pari al 12% spettante alla GBSAPRI SpA e potrà subire successive variazioni in virtù della nuova gara. • che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; • che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, 54 comma 3 del Dlgs 209/2005 e Codice, che potranno prevedere la fornitura di un solo prodotto, di una quota parte dei prodotti ovvero dell’intero elenco dei prodotti qualora uno stesso fornitore offra i migliori prezzi per tutti i lotti in gara, nel qual caso si impegna stipulerebbe un solo accordo quadro. Pur sussistendo questa possibilità, il Capitolato d’oneri è scritto nell’ipotesi di stipulare una pluralità di accordi quadro, pertanto quando nella descrizione ci si riferisce a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker un accordo quadro (al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006singolare) si intende definire un generico accordo quadro che deriva dall’appalto.

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Xxxxxxxx Xxxxxx. Ad ogni effetto Il Contraente dichiara di leggeaver affidato, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al ai sensi del D. Lgs. N. n. 209/2005, relativamente la gestione del presente contratto alla conclusione ed Società di Brokeraggio assicurativo Grifo Insurance Brokers X.x.X.xx cobrokeraggio con IBI Broker Srl. Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Grifo Insurance Brokers S.p.A. e in particolare: - Il Broker provvede alla gestione della presente assicurazione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker. - Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. - Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per tutto conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. Qualora ci fosse un nuovo incarico a seguito di pubblica procedura, la relativa gestione tecnico/amministrativa della presente polizza avrà validità dall’annualità successiva al subentroperfezionamento dei suddetti documenti. In conseguenza caso di quanto sopra si conviene espressamente: • che mancato perfezionamento e/o incasso il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei Broker provvederà a restituire alla Società i documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; • di riconoscere che tutte le comunicazioni che, entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker; • che il pagamento dei premi dovuti premi. La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento. - Il pagamento effettuato dal dalla Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio Broker costituisce quietanza per il Contraente ai sensi dell’artstesso. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; • che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse Il Broker invierà alla Società secondo gli accordi vigenti odelegataria, in mancanzaa mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide. - I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno dieci 10 del mese successivo a quello dell’incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di incassoeventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili. All’uopo il broker trasmetterà - Il Broker provvederà ad inviare alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei rapporti. • che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al brokersinistri (senza seguito, in forma scrittaimporto riservato, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; • che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 12 % (dodici per centoimporto liquidato). La remunerazione del Società comunicherà al Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. Solo per il primo anno l’aliquota provvigionale sarà pari al 12% spettante alla GBSAPRI SpA e potrà subire successive variazioni in virtù corso della nuova gara. • che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; • che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006liquidazione.

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Xxxxxxxx Xxxxxx. Ad I primi 3 (tre) mesi saranno considerati periodo di prova al fine di consentire alla Stazione appaltante una valutazione ampia e complessiva relativa alle modalità di realizzazione degli interventi riparativi. In caso d’inadempimento, inesatto adempimento, o ritardo nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, l’Appaltatore - oltre all’obbligo di ovviare nei termini stabiliti a quanto contestato - è soggetto all’applicazione delle seguenti penali: • Ogni intervento manutentivo effettuato dall’Appaltatore in modo difforme dalle prescrizioni del presente Capitolato o comunque non a regola d’arte comporta l’applicazione di una penale di importo pari al prezzo dell’intervento con un minimo di 260,00 € (duecentosessanta/00). • Per ogni effetto giorno di leggeritardo sul programma di consegna dei mezzi da manutenere definito con la Committente, si applica una penale di € 100,00 (cento/00) per primi due giorni e di € 200,00 (duecento/00) per ciascuno dei successivi. • Utilizzo ricambi non originali se non autorizzati, si applica una penale di € 1.000,00 (mille/00) per ogni ricambio non autorizzato; inoltre verrà richiesta la sostituzione del particolare non autorizzato complessiva di mano d’opera senza nessun costo per la stazione appaltante. In caso di recidiva si applicano le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo penali di cui sopra in misura doppia. Per ogni anno il totale massimo erogabile delle penali è limitato al D. Lgs10% del corrispettivo complessivo annuale. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme La penale è irrogata previa contestazione scritta da comunicare (anche via fax o sostituzioni. Qualora ci fosse un nuovo incarico a seguito di pubblica procedura, la relativa gestione tecnico/amministrativa della presente polizza avrà validità dall’annualità successiva al subentro. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: • che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; • di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contrattoe-mail) all’Appaltatore, il Contraente/Assicurato è tenuto quale può presentare le sue controdeduzioni entro i successivi cinque giorni lavorativi. Il valore delle penali può essere compensato con quanto dovuto a fare alla Societàcorrispettivo d’appalto, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker; • che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Brokersalva la facoltà della Committente d’introitare in tutto o in parte la cauzione definitiva. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per delle penali non pregiudica il Contraente ai sensi dell’artdiritto della Committente di ottenere la prestazione. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente È salvo in tutti i casi il broker,all’incasso diritto della Committente di chiedere il risarcimento del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; • che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. • che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; • che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 12 % (dodici per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. Solo per il primo anno l’aliquota provvigionale sarà pari al 12% spettante alla GBSAPRI SpA e potrà subire successive variazioni in virtù della nuova gara. • che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; • che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006maggior danno.

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Xxxxxxxx Xxxxxx. Ad ogni effetto Xx contratto telematico, Padova, CEDAM, 2002, p. 4 ss 16 X. Xxxxxxx, Homo videns. Televisione e post pensiero, Roma-Bari, Laterza, 1997, p. 112 Su questo punto in dottrina infatti molto importante è lo scambio di leggeopinioni che hanno avuto Xxxxxxxx Xxxx e Xxxxxxx Xxxx dove il primo è partito da una discussione sulla struttura giuridica degli scambi di mercato (con automatici, le Parti contraenti riconoscono al Broker nei centri commerciali, su moduli o formulari, televisivi e telematici) i quali possono essere classificati in due categorie: una di oggettivazione dello scambio e un’ altra di tipo consensualistico17. Le opinioni di Xxxx sono il ruolo di cui al D. Lgsrisultato del suo inserimento in una discussione fatta tra Xxxxxxxx Xxxxxxxx, fedele all’orientamento che tende alla oggettivazione dello scambio,18 e Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, il quale opta per una tradizione consensualistica del contratto19. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. Qualora ci fosse un nuovo incarico a seguito di pubblica procedura, la relativa gestione tecnico/amministrativa della presente polizza avrà validità dall’annualità successiva al subentro. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: • Xxxx sostiene che il Brokermondo moderno tende ad eliminare il dialogo dalla contrattazione riducendo il contratto a mero incontro di atti unilaterali20. Secondo lo studioso gli scambi di mercato ricusano il contratto come accordo perché, nell’ambito sostiene l’autore, esso difetta di un procedimento fatto di negoziazione, manca cioè il dialogo e tutto conduce a una riduzione o annullamento dei vantaggi oggettivi e funzionali della normativa richiamatalingua. Le osservazioni dello studioso partono con critiche alla contrattazione per moduli o formulari (definendoli semplicismo intellettuale sconfortante), sia responsabile il discorso passa poi ai grandi magazzini e centri commerciali (definiti come luogo dove l’uomo non incontra l’uomo ma la fisicità delle cose). Successivamente con gli schermi televisivi e telematici il primato della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; • cosa (centri commerciali) cede il passo al primato dell’immagine. Secondo Xxxx l’immagine possiede un modo di riconoscere comunicare che tutte le comunicazioni chenon richiede di esser compresa con il dialogo ma essa è l’oggetto di un, per legge o per contrattousare le parole dell’autore, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker; • che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; • che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello <<puro atto di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. • che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; • che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 12 % (dodici per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. Solo per il primo anno l’aliquota provvigionale sarà pari al 12% spettante alla GBSAPRI SpA e potrà subire successive variazioni in virtù della nuova gara. • che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; • che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006ricezione>>.

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Samples: dspace.unive.it

Xxxxxxxx Xxxxxx. Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla Alla Società Aon S.p.a in è affidata la gestione e l’esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005. Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per tutto il tempo tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. Qualora ci fosse un nuovo incarico a seguito di pubblica procedurapresente polizza, la relativa gestione tecnico/amministrativa della presente polizza avrà validità dall’annualità successiva al subentro. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: • Società dà atto che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; • di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a fare alla Societàciascuna della Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, si intendono valide con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed efficaci anche se notificate al Broker; • all’art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato possa essere fatto dal Contraente al Brokertramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. Il 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; • che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. • che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; • che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 12 % (dodici per cento)effettuato. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla broker è a carico della Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel misura del 8% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, per gli oneri di distribuzione e produzioneeffettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società. Solo per il primo anno l’aliquota provvigionale sarà pari al 12% spettante alla GBSAPRI SpA e potrà subire successive variazioni in virtù della nuova gara. • che Nell’eventualità la gestione dei sinistridel presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd’s di Londra, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del si prende e si da atto che: Ogni comunicazione effettuata al corrispondente …. si considererà come effettuata agli Assicuratori; Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente …. si considererà come effettuata dagli Assicuratori. Ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente … s’intenderà come fatta all’assicurato; Ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente …. si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. La Società autorizza all’incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Broker; • che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006contratto.

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Samples: Polizza Di Assicurazione All Risks Property

Xxxxxxxx Xxxxxx. Ad ogni effetto Il Contraente dichiara di leggeaver affidato, le Parti contraenti riconoscono ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GPA SpA, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx 124, iscritta al Broker RUI – Sezione B – con il ruolo di cui al n. 98643, Xxxxxx incaricato ai sensi del D. Lgs. N. n. 209/2005. Si conviene, relativamente alla conclusione ed a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società GPA SpA, e in particolare: • Il Broker provvede alla gestione della presente assicurazione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker. • Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. • Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per tutto conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società. • La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. Qualora ci fosse un nuovo incarico a seguito di pubblica procedura, la relativa gestione tecnico/amministrativa della presente polizza avrà validità dall’annualità successiva al subentroperfezionamento dei suddetti documenti. In conseguenza caso di quanto sopra si conviene espressamente: • che mancato perfezionamento e/o incasso il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei Broker provvederà a restituire alla Società i documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; • di riconoscere che tutte le comunicazioni che, entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker; • che il pagamento dei premi dovuti premi. La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento. • Il pagamento effettuato dal dalla Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio Broker costituisce quietanza per il Contraente ai sensi dell’artstesso. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; • che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse Il Broker invierà alla Società secondo gli accordi vigenti odelegataria, in mancanzaa mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide. • I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno dieci 10 del mese successivo a quello di incassodell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura. All’uopo il broker trasmetterà • Il Broker provvederà ad inviare alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei rapportisinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). • La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; • che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti provvigioni nella misura del 12 % (dodici per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. Solo per il primo anno l’aliquota provvigionale sarà pari al 12% spettante alla GBSAPRI SpA e potrà subire successive variazioni in virtù della nuova gara. • che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; • che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006%.

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Xxxxxxxx Xxxxxx. Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. Qualora ci fosse un nuovo incarico a seguito di pubblica procedura, la relativa gestione tecnico/amministrativa della presente polizza avrà validità dall’annualità successiva al subentro. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: • che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; • di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker; • che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; • che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. • che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; • che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 12 % (dodici per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. Solo per il primo anno l’aliquota provvigionale sarà pari al 12% spettante alla GBSAPRI SpA e potrà subire successive variazioni in virtù della nuova gara. • che •che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; • che •che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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Xxxxxxxx Xxxxxx. Ad ogni effetto Il Contraente dichiara di leggeaver affidato, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al ai sensi del D. Lgs. N. n. 209/2005, relativamente la gestione del presente contratto alla conclusione ed Società di Brokeraggio assicurativo INSUBRIASS SRL, con sede legale in Varese, Via Avegno 1, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 479911 Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005. Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società INSUBRIASS SRL e in particolare: • Il Broker provvede alla gestione della presente assicurazione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale modifica dell'incarico al Broker. • Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. • Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per tutto il tempo della durataconto del Contraente, incluse proroghesi intenderà come fatta dal Contraente. Parimenti, rinnovi, riforme o sostituzioniogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società. Qualora ci fosse un nuovo incarico a seguito • La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di pubblica procedura, la relativa gestione tecnico/amministrativa della presente polizza avrà validità dall’annualità successiva effetto li farà avere al subentroBroker. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: • che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica La Società provvederà anche all’emissione dei documenti contrattuali nonché di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; • di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate scadenza al Broker; . Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti. che In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi dovuti premi. • La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento. • Il pagamento effettuato dal dalla Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio Broker costituisce quietanza per il Contraente ai sensi dell’artstesso. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse Il Broker invierà alla Società secondo gli accordi vigenti odelegataria, in mancanzaa mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide. • I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno dieci 10 del mese successivo a quello di incassodell’incasso, fermi restando i termini temporali della copertura. All’uopo il broker trasmetterà • Il Broker provvederà ad inviare alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei rapportisinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). • La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. • Al Broker dovranno essere corrisposte, ad esclusivo carico della/e delegataria/e e della/e eventuale/i compagnie coassicuratrici, le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; • che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti provvigioni nella misura del 12 12% 2.14- Tracciabilità dei flussi finanziari In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della L. 136/2010 (dodici per centoPiano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per , il Contraente, gli Assicuratori e andrà il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione medesima L. 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3 commi 8 e produzione. Solo per il primo anno l’aliquota provvigionale sarà pari al 12% spettante alla GBSAPRI SpA e potrà subire successive variazioni in virtù della nuova gara. • che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; • che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto9. Il Codice identificativo di Xxxx relativo al presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.contratto è …………………

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Xxxxxxxx Xxxxxx. Ad ogni effetto Il Contraente dichiara di leggeaver affidato, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al ai sensi del D. Lgs. N. n. 209/2005, relativamente la gestione del presente contratto alla conclusione ed Società di Brokeraggio assicurativo Grifo Insurance Brokers spa. Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Grifo Insurance Brokers spa e in particolare: - Il Broker provvede alla gestione della presente assicurazione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker. - Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. - Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per tutto conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. Qualora ci fosse un nuovo incarico a seguito di pubblica procedura, la relativa gestione tecnico/amministrativa della presente polizza avrà validità dall’annualità successiva al subentroperfezionamento dei suddetti documenti. In conseguenza caso di quanto sopra si conviene espressamente: • che mancato perfezionamento e/o incasso il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei Broker provvederà a restituire alla Società i documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; • di riconoscere che tutte le comunicazioni che, entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker; • che il pagamento dei premi dovuti premi. La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento. - Il pagamento effettuato dal dalla Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio Broker costituisce quietanza per il Contraente ai sensi dell’artstesso. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; • che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse Il Broker invierà alla Società secondo gli accordi vigenti odelegataria, in mancanzaa mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide. - I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno dieci 10 del mese successivo a quello dell’incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di incassoeventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili. All’uopo il broker trasmetterà - Il Broker provvederà ad inviare alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei rapporti. • che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al brokersinistri (senza seguito, in forma scrittaimporto riservato, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; • che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 12 % (dodici per centoimporto liquidato). La remunerazione del Società comunicherà al Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. Solo per il primo anno l’aliquota provvigionale sarà pari al 12% spettante alla GBSAPRI SpA e potrà subire successive variazioni in virtù corso della nuova gara. • che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; • che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006liquidazione.

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Xxxxxxxx Xxxxxx. Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. Elettronica / Università degli Studi del Sannio Qualora ci fosse un nuovo incarico a seguito di pubblica procedura, la relativa gestione tecnico/amministrativa della presente polizza avrà validità dall’annualità successiva al subentro. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente: • che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società; • di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker; • che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker,all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo; • che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti. • che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art. 1.6 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”; • che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura del 12 % (dodici per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione. Solo per il primo anno l’aliquota provvigionale sarà pari al 12% spettante alla GBSAPRI SpA e potrà subire successive variazioni in virtù della nuova gara. • che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker; • che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

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