Common use of Xxxxxxxx Clause in Contracts

Xxxxxxxx. Il termine e le sue funzioni, cit., 95; A. DE MARTINI, Obbligazioni di durata, cit., 655. Contra X. XXXX, I contratti di durata, cit., 169 ss.; X. XXXXX, La durata della prestazione, cit., 154 ss. 71 La diversa regolamentazione della prestazione di durata o periodica in relazione a quella momentanea, della quale è elemento costante la irretroattività di alcuni fenomeni che hanno invece effetto retroattivo per la seconda, appare giustificata dalla presunzione, corrispondente all’id plerumque accidit, che dell’obbligazione in virtù di uno strettissimo legame non solo con il rapporto ma anche con la sua esecuzione. Non è corretto, in tal senso, riferire la durata alla sola attività preparatoria dell’adempimento, ma è necessario considerarla in relazione alla funzione del contratto, nel senso che il protrarsi dell’adempimento per un certo tempo è condizione perché possano prodursi gli effetti voluti dalle parti e siano soddisfatti i bisogni dai quali sono state mosse a contrattare72. Emerge un ulteriore caso di complementarietà tra tempo e adempimento in grado di estinguere l’obbligazione, nel senso che non è il solo adempimento o il decorso temporale a far cessare gli effetti derivanti dal negozio giuridico ma la loro combinazione, per cui gli “effetti dell’adempimento non si colgono in ragione dell’oggetto prestato, ma in ragione del tempo per cui si è prestato” 73. La misura della prestazione è, dunque, determinata in funzione della durata (anche se non dipende esclusivamente dalla stessa)74. Diversamente, secondo altra dottrina75, la durata non influenzerebbe la struttura e la funzione del negozio giuridico. In tal senso, si è osservato che, se un rapporto duraturo è in grado di soddisfare un interesse di questo tipo, ciò spiega solo perché il soggetto del negozio tende a conseguire una prestazione duratura anziché istantanea. Tuttavia, l’interesse a conseguire una prestazione duratura non incide minimamente sulla struttura del negozio giuridico76. l’adempimento parziale delle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica soddisfi il corrispondente interesse del creditore. Cfr. X. XXXX, I contratti di durata, cit., 236; DEVOTO, L’obbligazione a esecuzione continuata, Padova, Cedam, 1943, 273 ss.; XXXXXX, L’estinzione normale del rapporto di lavoro, in DL, 1947, I, 94; M.F. RABAGLIETTI, Durata minima del rapporto di lavoro, RDL, 1951, I, 58; X. XXXXXX, Concetto di divisibilità e di indivisibilità dell’obbligazione, Xxxxxx, Xxxxxx, 0000, 104. Decisamente contrario a tale ricostruzione è X. XXXXX, La durata della prestazione, cit., 155, secondo cui il proporre l’adempimento quale causa estintiva nei contratti di durata rappresenta un “criterio di generalizzazione” (salvo alcuni limitati casi, p. es. lavoro stagionale) invocato dalla dottrina. “Non è il termine in sé, come elemento, ma la sua scadenza come fatto o fenomeno cronologico […] da considerare quale causa estintiva del rapporto”. 72 In tal senso X. XXXX, I contratti di durata, cit., 156 ss. 73 Così: X. XXXX, I contratti di durata, cit., 238 ss., ad avviso del quale vi sarà adempimento totale se si è prestato per tutta la durata del contratto; adempimento parziale se si è prestato per un certo lasso temporale con la conseguente estinzione dell’obbligazione per il tempo trascorso. Secondo altri, l’adempimento non è ricompreso tra le cause di estinzione, ma solo la scadenza del termine. cfr. X. XXXXX, Il contratto di lavoro, Torino, Utet, 1939, 133 ss.; X. XXXX, Xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, Xxxxxx, 0000, 397 ss. 74 Più precisamente, X. XXXXXXXX, Il termine e le sue funzioni, cit., 91 ritiene che la funzione di determinare la prestazione è “svolta” sia dalla durata, sia dall’attività solutoria. 75 Cfr. per tutti, X. XXXXXXX, Autonomia negoziale, cit., 100 ss. 76 In tal senso X. XXXXXXX, Autonomia negoziale, cit., 98 ss., secondo la quale se si è in presenza di un contratto di scambio, tale negozio non muta in alcun modo la sua funzione che resta sempre quella diretta alla realizzazione dello scambio. Un aspetto che merita particolare attenzione è rappresentato dalla definizione causale della fattispecie in esame77. In tale tipologia contrattuale la durata dell’adempimento rappresenterebbe la funzione che contrassegna il contratto, id est la causa dello stesso contratto78, poiché questa andrebbe ad incidere sul “negozio costitutivo dell’obbligazione duratura”79. In tal senso, la clausola di durata assume una connotazione “quasi causale”80 dello stesso contratto consistente nell’assicurare “la prestazione di un’attività continuativa […] per un certa durata”81. La durata diventa elemento causale e non mera modalità accessoria del contratto che è in grado di assolvere alla sua funzione economica solo là dove la sua esecuzione sia prolungata nel tempo82. In questi termini, la durata rappresenta, altresì, la condizione di soddisfacimento dell’interesse durevole delle parti83. Ciò riproduce e identifica, al tempo stesso, il requisito di essenzialità e non di accidentalità che contraddistingue, sotto il profilo causale, l’elemento temporale e lo distingue da altre ipotesi di durata84. In tale prospettiva, la durata introduce un “elemento atipico” rispetto al contratto a esecuzione istantanea e si “allontana” dallo schema causale rappresentato da 77 Pur precisando che in tale sede ci si soffermerà esclusivamente sugli aspetti peculiari caratterizzanti la causa nei rapporti di durata, tralasciando le categorie generali.

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Xxxxxxxx. Il termine rapporto di durata (nt. 13), 527. contratti ad efficacia differita; ii) i contratti di durata ovvero i “contratti ad esecuzione continuata o periodica”16. Ancor più complesso è lo scenario in tema di “contratti di lunga durata”, per tali intendendosi quei contratti che «sono destinati a durare nel tempo, che, di frequente, hanno come finalità pratica la realizzazione di un risultato non altrimenti conseguibile se non attraverso l’allestimento di un’operazione negoziale più o meno complessa. I contratti che fanno parte di questo genere di operazioni economiche presentano un’accentuazione della rilevanza del tempo, nel senso della proiezione del rapporto contrattuale in un certo periodo, calcolato dai contraenti in funzione del presumibile recupero degli investimenti»17. Tali contratti, in altre parole, instaurano tra le parti una vera e propria “relazione contrattuale” destinata a prolungarsi (molto) nel corso del tempo e che trova la sua origine nel noto dilemma imprenditoriale «make or buy» risolto con un approccio «buy» di lunga durata: tutte le sue funzioniimprese devono, cit.infatti, 95; A. DE MARTINIdecidere se produrre al proprio interno beni e servizi aggiuntivi (“make”), Obbligazioni oppure acquistare i prodotti e i servizi finiti direttamente da terzi esterni all’impresa (“buy”)18. In questo modo i contratti di duratalunga durata rappresentano uno strumento giuridico idoneo a rispondere ad una necessaria esigenza economica e imprenditoriale, cit.sicché sono impregnati di aspetti giuscommercialistici e riflettono, 655in altre parole, un assetto imprenditoriale, una precisa organizzazione aziendale. Contra Come si vedrà, questo aspetto permea di sé la stessa causa (in concreto) di questi contratti, potendosi sostenere che esso imponga alle parti, alla stregua di una vera e propria obbligazione, una dinamica e costante ricerca dell’economicità del rapporto (o, quantomeno della ragionevole ed originaria alea del contratto), nel senso previsto dall’art. 2082 c.c. Ciò premesso, prima di ulteriormente argomentare la tesi, pare ora utile un succinto esame dello stato dell’arte riguardo proprio la sorte di questi contratti di fronte al fenomeno delle sopravvenienze e, segnatamente, di quella pandemica. 16 X. XXXXXXXXXXX, I Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata, citMilano, 2018, 12-13 e ivi numerosi riferimenti anche alla dottrina giuscommercialistica citata., 169 ss.; X. XXXXX, La durata della prestazione, cit., 154 ss. 71 La diversa regolamentazione della prestazione di durata o periodica in relazione a quella momentanea, della quale è elemento costante la irretroattività di alcuni fenomeni che hanno invece effetto retroattivo per la seconda, appare giustificata dalla presunzione, corrispondente all’id plerumque accidit, che dell’obbligazione in virtù di uno strettissimo legame non solo con il rapporto ma anche con la sua esecuzione. Non è corretto, in tal senso, riferire la durata alla sola attività preparatoria dell’adempimento, ma è necessario considerarla in relazione alla funzione del contratto, nel senso che il protrarsi dell’adempimento per un certo tempo è condizione perché possano prodursi gli effetti voluti dalle parti e siano soddisfatti i bisogni dai quali sono state mosse a contrattare72. Emerge un ulteriore caso di complementarietà tra tempo e adempimento in grado di estinguere l’obbligazione, nel senso che non è il solo adempimento o il decorso temporale a far cessare gli effetti derivanti dal negozio giuridico ma la loro combinazione, per cui gli “effetti dell’adempimento non si colgono in ragione dell’oggetto prestato, ma in ragione del tempo per cui si è prestato” 73. La misura della prestazione è, dunque, determinata in funzione della durata (anche se non dipende esclusivamente dalla stessa)74. Diversamente, secondo altra dottrina75, la durata non influenzerebbe la struttura e la funzione del negozio giuridico. In tal senso, si è osservato che, se un rapporto duraturo è in grado di soddisfare un interesse di questo tipo, ciò spiega solo perché il soggetto del negozio tende a conseguire una prestazione duratura anziché istantanea. Tuttavia, l’interesse a conseguire una prestazione duratura non incide minimamente sulla struttura del negozio giuridico76. l’adempimento parziale delle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica soddisfi il corrispondente interesse del creditore. Cfr. X. XXXX, I contratti di durata, cit., 236; DEVOTO, L’obbligazione a esecuzione continuata, Padova, Cedam, 1943, 273 ss.; XXXXXX, L’estinzione normale del rapporto di lavoro, in DL, 1947, I, 94; M.F. RABAGLIETTI, Durata minima del rapporto di lavoro, RDL, 1951, I, 58; X. XXXXXX, Concetto di divisibilità e di indivisibilità dell’obbligazione, Xxxxxx, Xxxxxx, 0000, 104. Decisamente contrario a tale ricostruzione è X. XXXXX, La durata della prestazione, cit., 155, secondo cui il proporre l’adempimento quale causa estintiva nei contratti di durata rappresenta un “criterio di generalizzazione” (salvo alcuni limitati casi, p. es. lavoro stagionale) invocato dalla dottrina. “Non è il termine in sé, come elemento, ma la sua scadenza come fatto o fenomeno cronologico […] da considerare quale causa estintiva del rapporto”. 72 In tal senso X. XXXX, I contratti di durata, cit., 156 ss. 73 Così: X. XXXX, I contratti di durata, cit., 238 ss., ad avviso del quale vi sarà adempimento totale se si è prestato per tutta la durata del contratto; adempimento parziale se si è prestato per un certo lasso temporale con la conseguente estinzione dell’obbligazione per il tempo trascorso. Secondo altri, l’adempimento non è ricompreso tra le cause di estinzione, ma solo la scadenza del termine. cfr. X. XXXXX, Il contratto di lavoro, Torino, Utet, 1939, 133 ss.; X. XXXX, Xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, Xxxxxx, 0000, 397 ss. 74 Più precisamente, X. XXXXXXXX, Il termine e le sue funzioni, cit., 91 ritiene che la funzione di determinare la prestazione è “svolta” sia dalla durata, sia dall’attività solutoria. 75 Cfr. per tutti, X. XXXXXXX, Autonomia negoziale, cit., 100 ss. 76 In tal senso X. XXXXXXX, Autonomia negoziale, cit., 98 ss., secondo la quale se si è in presenza di un contratto di scambio, tale negozio non muta in alcun modo la sua funzione che resta sempre quella diretta alla realizzazione dello scambio. Un aspetto che merita particolare attenzione è rappresentato dalla definizione causale della fattispecie in esame77. In tale tipologia contrattuale la durata dell’adempimento rappresenterebbe la funzione che contrassegna il contratto, id est la causa dello stesso contratto78, poiché questa andrebbe ad incidere sul “negozio costitutivo dell’obbligazione duratura”79. In tal senso, la clausola di durata assume una connotazione “quasi causale”80 dello stesso contratto consistente nell’assicurare “la prestazione di un’attività continuativa […] per un certa durata”81. La durata diventa elemento causale e non mera modalità accessoria del contratto che è in grado di assolvere alla sua funzione economica solo là dove la sua esecuzione sia prolungata nel tempo82. In questi termini, la durata rappresenta, altresì, la condizione di soddisfacimento dell’interesse durevole delle parti83. Ciò riproduce e identifica, al tempo stesso, il requisito di essenzialità e non di accidentalità che contraddistingue, sotto il profilo causale, l’elemento temporale e lo distingue da altre ipotesi di durata84. In tale prospettiva, la durata introduce un “elemento atipico” rispetto al contratto a esecuzione istantanea e si “allontana” dallo schema causale rappresentato da 77 Pur precisando che in tale sede ci si soffermerà esclusivamente sugli aspetti peculiari caratterizzanti la causa nei rapporti di durata, tralasciando le categorie generali.

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Xxxxxxxx. Il termine tempo e le sue funzioniil contratto, cit., 95p. 417. | 83 intervento del giudice sul contratto, sia ipotizzare che il giudice sia sempre limitato ad un intervento ex post di tipo modificativo. La mera adesione all’una o all’altra opzione è insoddisfacente. Si trat- ta piuttosto di valutare all’interno di un procedimen- Innanzitutto occorre fare chiarezza sul ruolo del- la buona fede e dell’equità. La buona fede, espressione di un «ordine rime- diale che si sovrappone al programma contrattua- le»27, concerne la «costruzione della norma contrat- tuale»28. È una regola che «valuta contegni, reprime | 84 buona fede durante la negoziazione; A. DE MARTINI, Obbligazioni la presenza di durata, cit., 655cause che impediscono l’adeguamento del rapporto nonostante la volontà di proseguire la relazione; il tentativo di rimuovere le cause che ostano all’accordo. Contra X. XXXX, Occorre altresì sanzionare la parte che pone in essere comportamenti opportunistici e «at- tendere l’aggiustamento spontaneo»23. R e c e n s i o n e d e “ I l t e m p o e i l c o n t r a t t o . I t i n e r a r i o s t o r i c o - c o m p a r a t i v o s u i c o n t r a t t i d i d u r a t a ( a c u r a d i F r a n c e s c a L u c c h e s i ) In questa visione si ritiene che la sanzione del giudice sia «un indispensabile passaggio nella vi- cenda complessa che porta alla soluzione delle con- troversie relative ai contratti di lunga durata». La prospettiva di un intervento dall’esterno rende, cit.in- fatti, 169 ss.; X. XXXXX, La durata della prestazione, cit., 154 sspiù concreta la possibilità che le parti cooperi- no cercando di comporre amichevolmente la con- troversia. 71 La diversa regolamentazione della prestazione di durata o periodica in relazione a quella momentanea, della quale è elemento costante la irretroattività di alcuni fenomeni che hanno invece effetto retroattivo per la seconda, appare giustificata dalla presunzione, corrispondente all’id plerumque accidit, che dell’obbligazione in virtù di uno strettissimo legame non solo con D’altra parte il rapporto ma anche con la sua esecuzione. Non è corretto, in tal senso, riferire la durata alla sola attività preparatoria dell’adempimento, ma è necessario considerarla in relazione alla funzione del contratto, nel senso timore che il protrarsi dell’adempimento giudice ri- scriva il contratto è «fondata, soltanto fino a che ciò avviene, per così dire, a mano libera; non quando norme e principi accuratamente studiati dettano pre- supposti, modalità e tempi di un certo tempo è condizione perché possano prodursi gli effetti voluti dalle intervento». Ed al- lora se le parti e siano soddisfatti i bisogni dai quali sono state mosse a contrattare72. Emerge un ulteriore caso di complementarietà tra tempo e adempimento non saranno in grado di estinguere l’obbligazionerisolvere la controversia, nel senso che sarà il giudice ad imporre una soluzio- ne. Il fondamento di tale intervento potrà essere in- dividuato, secondo l’Autore, non è il solo adempimento o il decorso temporale a far cessare gli effetti derivanti dal negozio giuridico ma la loro combinazione, per cui gli “effetti dell’adempimento non si colgono in ragione dell’oggetto prestatosempre nella buo- na fede, ma anche nella «natura equitativa dei pro- cedimenti in ragione del tempo per cui si è prestato” 73alcune controversie»24. La misura della prestazione èbuona fede, dunque, determinata in funzione della durata (anche se non dipende esclusivamente dalla stessa)74ogni caso pone in capo alle parti un dovere di co- operare per consentire alla relazione di adeguarsi. Diversamente, secondo altra dottrina75Sicchè la regola diviene il criterio che ispira «l’esecuzione del contratto prima, la durata non influenzerebbe la struttura e la funzione del negozio giuridicosua integrazio- ne progressiva ad opera delle parti ed il supporto giudiziario, successivamente. In tal senso, si è osservato che, se un rapporto duraturo è in grado di soddisfare un interesse di questo tipo, ciò spiega solo perché ciascuno dei tre momenti essa conserva il soggetto del negozio tende significato a conseguire una prestazione duratura anziché istantanea. Tuttavia, l’interesse a conseguire una prestazione duratura non incide minimamente sulla struttura del negozio giuridico76. l’adempimento parziale delle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica soddisfi il corrispondente interesse del creditore. Cfr. X. XXXX, I contratti di durata, cit., 236; DEVOTO, L’obbligazione a esecuzione continuata, Padova, Cedam, 1943, 273 ss.; XXXXXX, L’estinzione normale del rapporto di lavoro, in DL, 1947, I, 94; M.F. RABAGLIETTI, Durata minima del rapporto di lavoro, RDL, 1951, I, 58; X. XXXXXX, Concetto di divisibilità e di indivisibilità dell’obbligazione, Xxxxxx, Xxxxxx, 0000, 104. Decisamente contrario a tale suo tempo derivato dalla ricostruzione è X. XXXXX, La durata della prestazione, cit., 155, secondo cui il proporre l’adempimento quale causa estintiva nei dei contratti di durata rappresenta un “criterio nella prospettiva dell’integrazione verticale»25. Si ritiene che anche gli investimenti effettuati in vista dell’adempimento possano imporre un’esigenza di generalizzazione” (salvo alcuni limitati casi, p. es. lavoro stagionale) invocato dalla dottrina. “Non è il termine in sé, come elemento, ma la sua scadenza come fatto o fenomeno cronologico […] da considerare quale causa estintiva aggiustamento e di prosecuzione del rapporto, cir- costanze e soluzioni alternative che dovranno essere valutate dal giudice. 72 In tal senso X. XXXXE se la strada dei risarcimenti e degli indennizzi non può essere percorsa «l’intervento in aggiustamento è pressocchè indi- spensabile»26. Sulla correzione del regolamento da parte del giudice occorre soffermarsi, I contratti precisando una diversi- tà di durata, citpiani., 156 ss. 73 Così: X. XXXX, I contratti di durata, cit., 238 ss., ad avviso del quale vi sarà adempimento totale se si è prestato per tutta la durata del contratto; adempimento parziale se si è prestato per un certo lasso temporale con la conseguente estinzione dell’obbligazione per il tempo trascorso. Secondo altri, l’adempimento non è ricompreso tra le cause di estinzione, ma solo la scadenza del termine. cfr. X. XXXXX, Il contratto di lavoro, Torino, Utet, 1939, 133 ss.; X. XXXX, Xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, Xxxxxx, 0000, 397 ss. 74 Più precisamente, X. XXXXXXXX, Il termine e le sue funzioni, cit., 91 ritiene che la funzione di determinare la prestazione è “svolta” sia dalla durata, sia dall’attività solutoria. 75 Cfr. per tutti, X. XXXXXXX, Autonomia negoziale, cit., 100 ss. 76 In tal senso X. XXXXXXX, Autonomia negoziale, cit., 98 ss., secondo la quale se si è in presenza di un contratto di scambio, tale negozio non muta in alcun modo la sua funzione che resta sempre quella diretta alla realizzazione dello scambio. Un aspetto che merita particolare attenzione è rappresentato dalla definizione causale della fattispecie in esame77. In tale tipologia contrattuale la durata dell’adempimento rappresenterebbe la funzione che contrassegna il contratto, id est la causa dello stesso contratto78, poiché questa andrebbe ad incidere sul “negozio costitutivo dell’obbligazione duratura”79. In tal senso, la clausola di durata assume una connotazione “quasi causale”80 dello stesso contratto consistente nell’assicurare “la prestazione di un’attività continuativa […] per un certa durata”81. La durata diventa elemento causale e non mera modalità accessoria del contratto che è in grado di assolvere alla sua funzione economica solo là dove la sua esecuzione sia prolungata nel tempo82. In questi termini, la durata rappresenta, altresì, la condizione di soddisfacimento dell’interesse durevole delle parti83. Ciò riproduce e identifica, al tempo stesso, il requisito di essenzialità e non di accidentalità che contraddistingue, sotto il profilo causale, l’elemento temporale e lo distingue da altre ipotesi di durata84. In tale prospettiva, la durata introduce un “elemento atipico” rispetto al contratto a esecuzione istantanea e si “allontana” dallo schema causale rappresentato da 77 Pur precisando che in tale sede ci si soffermerà esclusivamente sugli aspetti peculiari caratterizzanti la causa nei rapporti di durata, tralasciando le categorie generali.

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Xxxxxxxx. Il termine e le sue funzioniL’azione di classe nel diritto italiano. Profili sostanziali, cit., 95; A. DE MARTINIp. 11 ss., Obbligazioni secondo cui, nel caso di durataazione a tutela dell’interesse collettivo, dovrà capirsi come e a che titolo il consumatore proponente l’azione possa elevarsi a soggetto esponenziale degli interessi super- individuali e beneficiare della condanna risarcitoria o restitutoria dell’imprenditore convenuto. Negli stessi termini X. XXXXXXXX, L’azione di classe: un primo bilancio, in Riv. dir. proc., 2012, p. 1177 ss., il quale ipotizza che sia il consumatore proponente l’azione a beneficiare della condanna al risarcimento del danno come incentivo alla promozione dell’azione o in alternativa l’adozione di un meccanismo simile alla fluid class recovery americana, in cui si dispone una liquidazione equitativa del danno da attribuire «a pioggia» ai vari consumatori. proposta, non abbia liquidato in via equitativa il danno subito da ciascun consumatore aderente, ma unicamente stabilito il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme, sia assegnato alle parti un termine (non superiore a novanta giorni) «per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno» e che, nel caso in cui l’accordo non sia raggiunto, « il giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai singoli aderenti». Le due norme lette congiuntamente chiariscono che l’azione di classe è sempre diretta ad ottenere una pronuncia sulla liquidazione delle somme dovute, o perché tali somme sono immediatamente quantificate dal giudice o perché successivamente definite attraverso un accordo transattivo tra le parti o, in caso di fallimento della soluzione conciliativa, mediante un accertamento giudiziale svolgentesi sempre all’interno del giudizio di classe. La riforma del 2012 sembra, quindi, avvalorare la tesi che l’azione è destinata a produrre in ogni caso una sentenza di condanna: condanna specifica, nel momento in cui l’ammontare delle diverse somme spettanti a ciascun consumatore possano essere liquidate in via equitativa o condanna generica “potenziata” dalla determinazione del criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione dei crediti risarcitori o restitutori. Appare, quindi, ora poco sostenibile l’opinione di quella parte della dottrina che aveva reputato ammissibile una pronunzia meramente dichiarativa della illegittimità del comportamento pluri-offensivo del convenuto112. 112 Ritengono che l’azione di classe possa essere utilizzata al fine di ottenere anche una sentenza dichiarativa della responsabilità: X. XXXXXX, Il nuovo volto della class action, cit., 655p. 387; X. XXXXXXXX, Il nuovo art. Contra X. XXXX, I contratti di durata140-bis cod. cons., cit., 169 p. 609 ss. che ritiene possibile tale decisione solo in presenza di un accordo tra attore e convenuto; X. XXXXXX, L’azione di classe nel nuovo art. 140- bis e gli obiettivi di deterrenza e di accesso alla giustizia dei consumatori, cit., pp. 525-526, X. XXXXX, Dalla tutela collettiva in senso proprio alla tutela cumulativa: l’azione di classe a protezione dei diritti dei consumatori e degli utenti, in Futuro, giustizia, azione collettiva, mediazione, cit., p. 65; X. XXXXXXXX, L’azione di classe a tutela dei consumatori, cit., p. 297 ss. Contra: X. XXXXXXX e X. XXXXX, op. cit., p. 284 ss.; A. D. DE SANTI, L’azione di classe a tutela dei consumatori, in La nuova class action e la tutela collettiva dei consumatori, a cura di X. Xxxxx e X. Xxxxxxxx, cit., pp. 164-165; X. XXXXXXXX e X. XXXXX, op. cit., pp. 1418-1419, secondo cui va esclusa l’ammissibilità di una domanda il cui oggetto sia dato esclusivamente dalla declaratoria della responsabilità del convenuto, il cui accertamento avviene senza efficacia di giudicato, ma soltanto incidenter tantum al fine di statuire sulle pretese risarcitorie o restitutorie dei singoli; X. XXXXXXX, L’azione di classe nel novellato art. 140-bis cod. consumo: considerazioni (e qualche interrogativo), cit., p. 185. In giur. App. Torino, (ord.) 27 ottobre 2010, in Corr. giur., 2011, p. 519, che, confermando l’inammissibilità di un’azione di classe intentata contro una banca per le commissioni di massimo scoperto, ha sottolineato come il legislatore abbia considerato l’accertamento della responsabilità dell’impresa non nella sua In conclusione, il modello predisposto dal legislatore è quello di un’azione di condanna finalizzato ad una tutela risarcitoria o restitutoria, il ricorso alla quale, vista l’asimmetria delle poste in gioco, sarebbe precluso al consumatore in mancanza di uno strumento processuale di collettivizzazione dei costi. Tale finalità, unitamente a quella di fungere da deterrente nei confronti dell’impresa che ha posto in essere la condotta illecita, risulterebbe ovviamente frustrata da un uso del rimedio limitato alla semplice declaratoria dell’illecito commesso e alla sua imputabilità al convenuto, costringendo poi i singoli danneggiati ad avviare autonomi giudizi individuali di completamento aventi ad oggetto la dimostrazione dell’avveramento del danno e la sua quantificazione. Con la riforma del 2012 la liquidazione del quantum debeatur avviene sempre all’interno del giudizio di classe, dove troveranno definizione non solo le questioni comuni, ma anche quelle differenziate. Se osserviamo la parabola evolutiva dell’azione di classe, che pare non ancora terminata visto che una nuova riforma è attualmente al vaglio del Parlamento, può dirsi come il legislatore, pur avendo introdotto uno strumento rivoluzionario rispetto agli schemi processuali tradizionali, ne abbia poi accompagnato l’utilizzo con una serie di cautele e di limiti tali da depotenziarne l’impatto pratico. Al di là dei problemi interpretativi che la disciplina solleva, sussistono diversi profili che, destinati a ridurre l’esperibilità e l’efficacia dell’azione di classe, meritano di essere perfezionati o rivisti. Difatti, anche a seguito dell’intervento riformatore del 2012, residuano questioni non adeguatamente risolte e, anticipando alcune delle considerazioni che verranno riprese nel prosieguo della trattazione, può dirsi come manchi una compiuta regolamentazione del finanziamento dell’azione o delle spese alla stessa connesse, della composizione transattiva della controversia e dello status soggettivo del consumatore aderente. autosufficienza a fondare la legittimazione all’azione, ma nella sua necessaria funzionalità all’ottenimento di una sentenza di condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. La formulazione della norma escluderebbe qualunque rapporto di alternatività tra accertamento e condanna, rappresentando il primo un semplice presupposto logico-giuridico della seconda. Un quesito preliminare si pone alla nostra indagine: la disciplina dell’azione di classe ha natura processuale o sostanziale? La giurisprudenza, seguita dalla dottrina maggioritaria, afferma la natura processuale dell’azione di classe che si aggiunge ai mezzi di tutela ordinari già spettanti ai consumatori e utenti, senza creare nuovi diritti113. Tuttavia, non può negarsi che all’istituto siano ricollegabili effetti qualificabili come sostanziali, consistenti nella constatazione che attraverso l’azione di classe, e più generalmente attraverso il cd. collective private enforcement, diritti individuali e interessi collettivi raggiungono quell’efficacia ed effettività di tutela che né il processo individuale né l’azione dei pubblici poteri sembrano poter loro garantire. Trovare una risposta alla questione non appare, poi, così decisivo, anzi può osservarsi come l’azione di classe contribuisca ad evidenziare la correlazione esistente tra diritti e rimedi, nella consapevolezza del formalismo insito nell’idea della separazione tra la situazione giuridica soggettiva 113 Trib. Xxxxxx, (ord.) 4 giugno 2010, in Foro it., 2010, I, p. 2523, commentata in dottrina da X. XXXXXXXXX e X. XXXXXXX, Il giudizio di ammissibilità dell’azione di classe, in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, p. 882 ss.; X. XXXXX, L’azione di classe alla ribalta: l’egoismo necessario dell’attore, in Giur. it, 2010, p. 2605 ss.; X. XXXXX, La durata duplice debacle subita dalla prima azione di classe: la declaratoria di inammissibilità emessa dal Tribunale di Torino (confermata in sede di reclamo) e il rigetto del ricorso proposto avanti al Tar Lazio per il diniego dell’accesso agli atti della prestazioneBanca d’Italia, citin Giur. it., 154 ss. 71 La diversa regolamentazione della prestazione di durata o periodica in relazione a quella momentanea2010, della quale è elemento costante la irretroattività di alcuni fenomeni che hanno invece effetto retroattivo per la seconda, appare giustificata dalla presunzione, corrispondente all’id plerumque accidit, che dell’obbligazione in virtù di uno strettissimo legame non solo con il rapporto ma anche con la sua esecuzione. Non è corretto, in tal senso, riferire la durata alla sola attività preparatoria dell’adempimento, ma è necessario considerarla in relazione alla funzione del contratto, nel senso che il protrarsi dell’adempimento per un certo tempo è condizione perché possano prodursi gli effetti voluti dalle parti e siano soddisfatti i bisogni dai quali sono state mosse a contrattare72. Emerge un ulteriore caso di complementarietà tra tempo e adempimento in grado di estinguere l’obbligazione, nel senso che non è il solo adempimento o il decorso temporale a far cessare gli effetti derivanti dal negozio giuridico ma la loro combinazione, per cui gli “effetti dell’adempimento non si colgono in ragione dell’oggetto prestato, ma in ragione del tempo per cui si è prestato” 73. La misura della prestazione è, dunque, determinata in funzione della durata (anche se non dipende esclusivamente dalla stessa)74. Diversamente, secondo altra dottrina75, la durata non influenzerebbe la struttura e la funzione del negozio giuridico. In tal senso, si è osservato che, se un rapporto duraturo è in grado di soddisfare un interesse di questo tipo, ciò spiega solo perché il soggetto del negozio tende a conseguire una prestazione duratura anziché istantanea. Tuttavia, l’interesse a conseguire una prestazione duratura non incide minimamente sulla struttura del negozio giuridico76. l’adempimento parziale delle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica soddisfi il corrispondente interesse del creditore. Cfr. X. XXXX, I contratti di durata, cit., 236; DEVOTO, L’obbligazione a esecuzione continuata, Padova, Cedam, 1943, 273 p. 2612 ss.; XXXXXX, L’estinzione normale del rapporto di lavoro, in DL, 1947, I, 94; M.F. RABAGLIETTI, Durata minima del rapporto di lavoro, RDL, 1951, I, 58; X. XXXXXX, Concetto di divisibilità e di indivisibilità dell’obbligazione, Xxxxxx, Xxxxxx, 0000, 104. Decisamente contrario a tale ricostruzione è X. XXXXX, La durata della prestazione, cit., 155, secondo cui il proporre l’adempimento quale causa estintiva nei contratti di durata rappresenta un “criterio di generalizzazione” (salvo alcuni limitati casi, p. es. lavoro stagionale) invocato dalla dottrina. “Non è il termine in sé, come elemento, ma la sua scadenza come fatto o fenomeno cronologico […] da considerare quale causa estintiva del rapporto”. 72 In tal senso X. XXXX, I contratti di durata, cit., 156 ss. 73 Così: X. XXXX, I contratti di durata, cit., 238 ss., ad avviso del quale vi sarà adempimento totale se si è prestato per tutta la durata del contratto; adempimento parziale se si è prestato per un certo lasso temporale con la conseguente estinzione dell’obbligazione per il tempo trascorso. Secondo altri, l’adempimento non è ricompreso tra le cause di estinzione, ma solo la scadenza del termine. cfr. X. XXXXX, Il contratto di lavoro, Torino, Utet, 1939, 133 ss.; X. XXXX, Xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, Xxxxxx, 0000, 397 ss. 74 Più precisamente, X. XXXXXXXX, Il termine e le sue funzioni, cit., 91 ritiene che la funzione di determinare la prestazione è “svolta” sia dalla durata, sia dall’attività solutoria. 75 Cfr. per tutti, X. XXXXXXX, Autonomia negoziale, cit., 100 ss. 76 In tal senso X. XXXXXXX, Autonomia negoziale, cit., 98 ss., secondo la quale se si è in presenza di un contratto di scambio, tale negozio non muta in alcun modo la sua funzione che resta sempre quella diretta alla realizzazione dello scambio. Un aspetto che merita particolare attenzione è rappresentato dalla definizione causale della fattispecie in esame77. In tale tipologia contrattuale la durata dell’adempimento rappresenterebbe la funzione che contrassegna il contratto, id est la causa dello stesso contratto78, poiché questa andrebbe ad incidere sul “negozio costitutivo dell’obbligazione duratura”79. In tal senso, la clausola di durata assume una connotazione “quasi causale”80 dello stesso contratto consistente nell’assicurare “la prestazione di un’attività continuativa […] per un certa durata”81. La durata diventa elemento causale e non mera modalità accessoria del contratto che è in grado di assolvere alla sua funzione economica solo là dove la sua esecuzione sia prolungata nel tempo82. In questi termini, la durata rappresenta, altresì, la condizione di soddisfacimento dell’interesse durevole delle parti83. Ciò riproduce e identifica, al tempo stesso, il requisito di essenzialità e non di accidentalità che contraddistingue, sotto il profilo causale, l’elemento temporale e lo distingue da altre ipotesi di durata84. In tale prospettiva, la durata introduce un “elemento atipico” rispetto al contratto a esecuzione istantanea e si “allontana” dallo schema causale rappresentato da 77 Pur precisando che in tale sede ci si soffermerà esclusivamente sugli aspetti peculiari caratterizzanti la causa nei rapporti di durata, tralasciando le categorie generali.S.

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Xxxxxxxx. Il termine tempo e le sue funzioniil contratto, cit., 95; A. DE MARTINI, Obbligazioni di durata, cit., 655. Contra X. XXXX, I contratti di durata, cit., 169 ss.; X. XXXXX, La durata della prestazione, cit., 154 ss. 71 La diversa regolamentazione della prestazione di durata o periodica in relazione a quella momentanea, della quale è elemento costante la irretroattività di alcuni fenomeni che hanno invece effetto retroattivo per la seconda, appare giustificata dalla presunzione, corrispondente all’id plerumque accidit, che dell’obbligazione in virtù di uno strettissimo legame non solo con p. 20 Il primo concerne il rapporto ma anche con la sua esecuzione. Non è corretto, in tal senso, riferire la durata alla sola attività preparatoria dell’adempimento, ma è necessario considerarla in relazione alla funzione del contratto, nel senso che il protrarsi dell’adempimento per un certo tempo è condizione perché possano prodursi gli effetti voluti dalle parti e siano soddisfatti i bisogni dai quali sono state mosse a contrattare72. Emerge un ulteriore caso di complementarietà tra tempo e adempimento in grado di estinguere l’obbligazione, nel senso che non è il solo adempimento o il decorso temporale a far cessare gli effetti derivanti dal negozio giuridico ma la loro combinazione, per cui gli “effetti dell’adempimento non si colgono in ragione dell’oggetto prestato, ma in ragione del tempo per cui si è prestato” 73. La misura della prestazione è, dunque, determinata in funzione della durata (anche se non dipende esclusivamente dalla stessa)74. Diversamente, secondo altra dottrina75, la durata non influenzerebbe la struttura e la funzione del negozio giuridico. In tal senso, si è osservato che, se un rapporto duraturo è in grado di soddisfare un interesse di questo tipo, ciò spiega solo perché il soggetto del negozio tende a conseguire una prestazione duratura anziché istantanea. Tuttavia, l’interesse a conseguire una prestazione duratura non incide minimamente sulla struttura del negozio giuridico76. l’adempimento parziale delle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica soddisfi il corrispondente interesse del creditore. Cfr. X. XXXX, I contratti di durata, cit., 236; DEVOTO, L’obbligazione a esecuzione continuata, Padova, Cedam, 1943, 273 ss.; XXXXXX, L’estinzione normale del rapporto di lavoro, in DL, 1947, I, 94; M.F. RABAGLIETTI, Durata minima del rapporto di lavoro, RDL, 1951, I, 58; X. XXXXXX, Concetto di divisibilità e di indivisibilità dell’obbligazione, Xxxxxx, Xxxxxx, 0000, 104. Decisamente contrario a tale ricostruzione è X. XXXXX, La durata della prestazione, cit., 155, secondo cui il proporre l’adempimento quale causa estintiva nei tema dei contratti di durata rappresenta un “criterio di generalizzazione” (salvo alcuni limitati casi, p. es. lavoro stagionale) invocato dalla dottrina. “Non è il termine in sé, come elemento, ma la sua scadenza come fatto o fenomeno cronologico […] da considerare quale causa estintiva del rapporto”. 72 In tal senso X. XXXX, I contratti di durata, cit., 156 ss. 73 Così: X. XXXX, I contratti di durata, cit., 238 ss., ad avviso del quale vi sarà adempimento totale se si è prestato per tutta la durata del contratto; adempimento parziale se si è prestato per un certo lasso temporale con la conseguente estinzione dell’obbligazione per il tempo trascorso. Secondo altri, l’adempimento non è ricompreso tra le cause di estinzione, ma solo la scadenza del termine. cfr. X. XXXXX, Il contratto di lavoro, Torino, Utet, 1939, 133 ss.; X. XXXX, Xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, Xxxxxx, 0000, 397 ss. 74 Più precisamente, X. XXXXXXXX, Il termine e le sue funzioni, cit., 91 ritiene che la funzione di determinare la prestazione è “svolta” sia dalla durata, sia dall’attività solutoria. 75 Cfr. per tutti, X. XXXXXXX, Autonomia negoziale, cit., 100 ss. 76 In tal senso X. XXXXXXX, Autonomia negoziale, cit., 98 ss., secondo la quale se si è in presenza di un contratto di scambio, tale negozio non muta in alcun modo la sua funzione che resta sempre quella diretta alla realizzazione dello scambio. Un aspetto che merita particolare attenzione è rappresentato dalla definizione causale della fattispecie in esame77. In tale tipologia contrattuale la durata dell’adempimento rappresenterebbe la funzione che contrassegna il contratto, id est la causa dello stesso contratto78, poiché questa andrebbe ad incidere sul “negozio costitutivo dell’obbligazione duratura”79. In tal senso, la clausola di durata assume una connotazione “quasi causale”80 dello stesso contratto consistente nell’assicurare “la prestazione di un’attività continuativa […] per un certa durata”81. La durata diventa elemento causale e non mera modalità accessoria del contratto che è in grado di assolvere alla sua funzione economica solo là dove la sua esecuzione sia prolungata nel tempo82. In questi termini, la durata rappresenta, altresì, la condizione di soddisfacimento dell’interesse durevole delle parti83. Ciò riproduce e identifica, al tempo stesso, il requisito di essenzialità e non di accidentalità che contraddistingue, sotto il profilo causaleeconomico e nella sua dimensione strutturale. R e c e n s i o n e d e “ I l t e m p o e i l c o n t r a t t o . I t i n e r a r i o s t o r i c o - c o m p a r a t i v o s u i c o n t r a t t i d i d u r a t a ( a c u r a d i F r a n c e s c a L u c c h e s i ) Il secondo riguarda la tradizionale conformazio- ne del diritto dei contratti, l’elemento temporale incentrata su un modello si è segnalato, invece, tra i primi, per essersi inter- rogato sulla peculiarità dei contratti commerciali e lo distingue da altre ipotesi sulla idoneità del tipo contrattuale della vendita a disciplinarli idoneamente. I frutti di durata84. In tale prospettiva, la durata introduce un “elemento atipico” rispetto al contratto a esecuzione istantanea quella riflessio- ne sono stati considerati come modelli dalla Ger- sincronico e sulla conseguente anacronistica indiffe- mania che si “allontana” dallo schema causale rappresentato da 77 Pur precisando che in tale sede ci si soffermerà esclusivamente sugli aspetti peculiari caratterizzanti la causa nei rapporti apprestava ad interrogarsi sulla possi- renza verso le fattispecie di durata. Il terzo, tralasciando infine, valorizza il contratto inteso come fenomeno che si colloca all’interno di un contesto economico che il medesimo contribuisce a creare e che viene ad essere dallo stesso influenzato3. Tre i livelli di indagine. Quello empirico che im- plica necessariamente un’analisi anche economica del contratto come «strumento di organizzazione e regolazione di un segmento del mercato, secondo le categorie generaliragioni che spingono alla loro adozione». Quello giuridico «delle norme formali e opera- zionali». Quello metagiuridico che «si affranca dal parti- colarismo» per incontrarsi «con altri sistemi di norme e con altre riflessioni rivenienti dalla trasver- salità del tema ad altre scienze sociali»4. A tutto ciò è utile premettere qualche cenno sto- rico.

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Xxxxxxxx. Il termine tempo e le sue funzioniil contratto, cit., 95; A. DE MARTINIp. 32. | 81 Attraverso lo strumento dei contratti di durata i contraenti, Obbligazioni i cui rapporti sono legati da vicende eco- nomiche e giuridiche, perseguono l’interesse comu- ne di durataorganizzazione e continuazione dell’impresa. Emerge palesemente una difficoltà da parte del mo- un processo lato sensu produttivo sono collegati per esigenze di stabilità e coordinamento di una or- ganizzazione». Il contratto di durata consente così di svolgere «una funzione per così dire assicurativa nel senso che l’organizzazione dei rapporti è pensa- ta per assorbire l’incertezza e consentire11 la pro- | 82 cui si realizza uno scambio istantaneo, cit.a regolare un genere di relazioni in cui le parti non si limitano a descrivere lo scambio istantaneo di ricchezza ma pianificano un’operazione di durata per la realizza- zione di un interesse comune. Sul piano rimediale l’alternativa tra risoluzione e inadempimento, 655pre- sentata dal modello classico, si rivela insufficiente. Contra X. XXXXR e c e n s i o n e d e “ I l t e m p o e i l c o n t r a t t o . I t i n e r a r i o s t o r i c o - c o m p a r a t i v o s u i c o n t r a t t i d i d u r a t a ( a c u r a d i F r a n c e s c a L u c c h e s i ) Ciò che consente di superare la visione classica del diritto dei contratti «è l’integrazione della teoria relazionale con alcuni studi economici». Proprio il dibattito che è sorto intorno alla figura dei contratti relazionali nata negli Stati Uniti e sottoposta ad a- spre critiche, I ha condotto ad individuare la fattispe- cie dei contratti di durata. Sul punto, cit.però, 169 ss.; X. XXXXX, La durata della prestazione, cit., 154 ss. 71 La diversa regolamentazione della prestazione di durata o periodica in relazione a quella momentanea, della quale è elemento costante la irretroattività di alcuni fenomeni che hanno invece effetto retroattivo per la seconda, appare giustificata dalla presunzione, corrispondente all’id plerumque accidit, che dell’obbligazione in virtù di uno strettissimo legame non solo con si precisa che: «il rapporto ma anche con la sua esecuzione. Non è corretto, in tal senso, riferire la durata alla sola attività preparatoria dell’adempimento, ma è necessario considerarla in relazione alla funzione del contratto, nel senso che il protrarsi dell’adempimento per un certo tempo è condizione perché possano prodursi gli effetti voluti dalle parti e siano soddisfatti i bisogni dai quali sono state mosse a contrattare72. Emerge un ulteriore caso di complementarietà tra tempo e adempimento in grado di estinguere l’obbligazione, nel senso che non è il solo adempimento o il decorso temporale a far cessare gli effetti derivanti dal negozio giuridico ma la loro combinazione, per cui gli “effetti dell’adempimento non si colgono in ragione dell’oggetto prestato, ma in ragione del tempo per cui si è prestato” 73. La misura della prestazione è, dunque, determinata in funzione della durata (anche se non dipende esclusivamente dalla stessa)74. Diversamente, secondo altra dottrina75, la durata non influenzerebbe la struttura e la funzione del negozio giuridico. In tal senso, si è osservato che, se un rapporto duraturo è in grado di soddisfare un interesse di questo tipo, ciò spiega solo perché il soggetto del negozio tende a conseguire una prestazione duratura anziché istantanea. Tuttavia, l’interesse a conseguire una prestazione duratura non incide minimamente sulla struttura del negozio giuridico76. l’adempimento parziale delle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica soddisfi il corrispondente interesse del creditore. Cfr. X. XXXX, I contratti di durata, cit., 236; DEVOTO, L’obbligazione a esecuzione continuata, Padova, Cedam, 1943, 273 ss.; XXXXXX, L’estinzione normale del rapporto di lavoro, in DL, 1947, I, 94; M.F. RABAGLIETTI, Durata minima del rapporto di lavoro, RDL, 1951, I, 58; X. XXXXXX, Concetto di divisibilità e di indivisibilità dell’obbligazione, Xxxxxx, Xxxxxx, 0000, 104. Decisamente contrario a tale ricostruzione è X. XXXXX, La durata della prestazione, cit., 155, secondo cui il proporre l’adempimento quale causa estintiva nei contratti di durata rappresenta un “criterio e contratti relazionali non è..di generalizzazione” (salvo alcuni limitati casi, p. escorrispondenza biunivoca. lavoro stagionale) invocato dalla dottrina. “Non è il termine in sé, come elemento, ma la sua scadenza come fatto o fenomeno cronologico […] da considerare quale causa estintiva del rapporto”. 72 In tal senso X. XXXX, I due sistemi non coincidono: sebbene tutti i contratti di duratadurata presentino una componente relazionale, cit.anche in ragione della esposizione al tempo, 156 ssnon è vero che tutte le fattispecie relazionali siano anche di durata nel senso qui inteso»8. 73 Così: X. XXXXDa qui muove l’analisi dell’Autore nella pro- spettiva economica, I che rivela «l’esistenza di una funzione tipica e discriminante svolta dalla fattispe- cie in esame»9.D’altra parte proprio il fatto che i contratti di durata, citdurata rappresentino uno degli strumenti per mezzo dei quali si realizza il fenomeno econo- mico dell’integrazione verticale determina la rile- vanza di tali fattispecie per la disciplina economica., 238 ss., ad avviso del quale vi sarà adempimento totale se si è prestato per tutta la durata del contratto; adempimento parziale se si è prestato per un certo lasso temporale con la conseguente estinzione dell’obbligazione per il tempo trascorso. Secondo altri, l’adempimento non è ricompreso tra le cause di estinzione, ma solo la scadenza del termine. cfr. X. XXXXX, Il contratto di lavoro, Torino, Utet, 1939, 133 ss.; X. XXXX, Xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, Xxxxxx, 0000, 397 ss. 74 Più precisamente, X. XXXXXXXX, Il termine e le sue funzioni, cit., 91 ritiene che la funzione di determinare la prestazione è “svolta” sia dalla durata, sia dall’attività solutoria. 75 Cfr. per tutti, X. XXXXXXX, Autonomia negoziale, cit., 100 ss. 76 In tal senso X. XXXXXXX, Autonomia negoziale, cit., 98 ss., secondo la quale se si è in presenza di un contratto di scambio, tale negozio non muta in alcun modo la sua funzione che resta sempre quella diretta alla realizzazione dello scambio. Un aspetto che merita particolare attenzione è rappresentato dalla definizione causale della fattispecie in esame77. In tale tipologia contrattuale la durata dell’adempimento rappresenterebbe la funzione che contrassegna il contratto, id est la causa dello stesso contratto78, poiché questa andrebbe ad incidere sul “negozio costitutivo dell’obbligazione duratura”79. In tal senso, la clausola di durata assume una connotazione “quasi causale”80 dello stesso contratto consistente nell’assicurare “la prestazione di un’attività continuativa […] per un certa durata”81. La durata diventa elemento causale e non mera modalità accessoria del contratto che è in grado di assolvere alla sua funzione economica solo là dove la sua esecuzione sia prolungata nel tempo82. In questi termini, la durata rappresenta, altresì, la condizione di soddisfacimento dell’interesse durevole delle parti83. Ciò riproduce e identifica, al tempo stesso, il requisito di essenzialità e non di accidentalità che contraddistingue, sotto il profilo causale, l’elemento temporale e lo distingue da altre ipotesi di durata84. In tale prospettiva, la durata introduce un “elemento atipico” rispetto al contratto a esecuzione istantanea e si “allontana” dallo schema causale rappresentato da 77 Pur precisando che in tale sede ci si soffermerà esclusivamente sugli aspetti peculiari caratterizzanti la causa nei rapporti di durata, tralasciando le categorie generali.

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Xxxxxxxx. Xx trattamento dei dati relativi allo svolgimento di attività economiche, in Eur. dir. priv., 1998, p. 691. 114 XXXXXXXXXX, op. ult. cit., p. 199. 115 RICCIUTO, Il termine e le sue funzionitrattamento dei dati relativi allo svolgimento di attività economiche, cit., 95p. 691; A. DE MARTINIX. XXXXXXXX, Obbligazioni di durataIl trattamento dei dati economico-patrimoniali nella recente legge sulla tutela della privacy, in Resp. civ. prev., 1997, p. 978; XXXXXX, Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali, cit., 655p. 593. Contra X. XXXX116 XXXXXXXX, I contratti op. ult. cit., p. 691. dati personali nello svolgimento un’attività economica, non vi sarebbe stato bisogno del consenso dell’interessato, con il risultato di duratauna «evidente vanificazione della normativa» di protezione dei dati personali117. La ratio della norma, infatti, ad avviso di tale dottrina, andava ricostruita in chiave di tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, considerato che, se si fosse dovuto richiedere a una impresa il consenso per il trattamento delle informazioni che la riguardassero, quest’ultima avrebbe avuto l’interesse a negarlo, con il rischio ulteriore di sperequazioni tra imprese più forti e imprese più deboli118. In termini più dubbiosi sull’interpretazione da preferire, si è espressa un’altra parte della dottrina, secondo la quale le norme della l. n. 675/96 ponevano di fronte a «una vera e propria interpretatio duplex, espressiva dell’incapacità di ciascuno dei significati contrapposti di sopraffare l’altro»119. Infatti, se, da un lato, a favore dell’interpretazione che considerava l’attività economica come quella svolta dal soggetto i cui dati vengono raccolti, cioè dall’interessato, si poteva citare soprattutto il richiamo dell’art. 12, lett. f) al rispetto della normativa in materia di segreto aziendale e industriale, che certamente attiene alla circolazione dei dati del soggetto economico120; dall’altro lato, l’interpretazione storica (il confronto con la direttiva comunitaria), così come l’interpretazione logica (il riferimento all’art. 13, lett. e)) e sistematica (le altre ipotesi enumerate dall’art. 12), suggerivano di intendere l’attività economica come svolta dal titolare del trattamento121. Delle due interpretazioni enunciate, è evidente che solo la prima avrebbe fornito, in qualche modo, una base normativa a quell’orientamento dottrinale che, come si è visto, inneggiava da tempo a una (più) libera circolazione dei dati personali di carattere economico. Questi ultimi, tuttavia, a differenza di quanto ci si auspicava negli scritti degli anni ’70 e ’80, sarebbero stati intesi come “economici”, e quindi sottoposti a un regime giuridico differenziato, per la semplice referenza a un soggetto che svolge attività d’impresa, non invece per il loro contenuto. 117 ID., op. ult. cit., p. 692. Critico nei confronti di questa argomentazione, nel senso che essa «non può meritare consenso di per sé», XXXXXXXXXX, Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali, cit., 169 ssp. 206. 118 XXXXXXXX, op. ult. cit., pp. 692-693; X. XXXXXXXXXXX, La durata della prestazionePersona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei dati personali, cit., 154 ssp. 593. 71 La diversa regolamentazione 119 XXXXXXXXXX, op. ult. cit., p. 200. 120 ID., op. ult. cit., p. 206. 121 ID., op. ult. cit., pp. 201-205. Ciononostante, una parte della prestazione dottrina ha tentato ugualmente di durata o periodica fornire una definizione di «dati economico-patrimoniali» più estensiva122. Le difficoltà da essa incontrate sono state notevoli, soprattutto nel tracciare la linea di confine con i dati personali inerenti alla sfera intima. Se, infatti, l’informazione circa un avvenuto pagamento potrebbe apparire un’informazione tipicamente economico-patrimoniale, è facile ravvedersi che da quel pagamento potrebbero essere estrapolate informazioni strettamente personali, a seconda del luogo in relazione cui è stato effettuato, del soggetto beneficiario, dell’importo, ecc. Si spiega, dunque, il motivo per cui si è opportunamente osservato che una disciplina differenziata dei dati economico- patrimoniali «potrebbe giustificarsi – anche da un punto di vista costituzionale – solo nei limiti in cui il trattamento dei dati economico-patrimoniali coinvolga interessi del soggetto cui si riferiscono diversi da quelli di natura personale che vengono normalmente invocati a quella momentanea, della quale è elemento costante la irretroattività di alcuni fenomeni che hanno invece effetto retroattivo giustificazione dei limiti dall’ordinamento posti all’accesso ed alla circolazione dei dati afferenti alla sua vita privata»123. Con l’entrata in vigore del codice per la secondaprotezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), appare giustificata dalla presunzionesi è ampliato il numero delle disposizioni che, corrispondente all’id plerumque acciditin vario modo, hanno affrontato il tema del trattamento di «informazioni a contenuto economico»124. In dottrina, peraltro, si è continuato a ritenere valida la distinzione tra dati attinenti alla sfera personale e dati economici125. A dire il vero, nel codice del 2003 il dettato normativo è risultato tanto articolato da necessitare una “destrutturazione” per una sua migliore comprensione. Più che dell’obbligazione di norme relative al trattamento di (veri e propri) dati economici, sarebbe meglio dire che il legislatore, in primo luogo, ha mantenuto ferma l’indicazione sul trattamento speciale riservato al soggetto economico (v. art. 24, co. 1, lett. d): «il consenso non è richiesto quando […] riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, 122 GRANELLI, Il trattamento dei dati economico-patrimoniali nella recente legge sulla tutela della privacy, cit., p. 971 ss., il quale include nei dati economico-patrimoniali quelli attinenti alla attività economica e alla situazione patrimoniale dei consociati. Al termine di un’analisi meticolosa, l’autore sembra ricomprendere in questa categoria, certamente, i dati relativi alla capacità professionale, alla solidità finanziaria e alla correttezza commerciale, che, sebbene possano influire sulla reputazione personale in virtù dei giudizi nascenti in forza degli stessi, sono da considerare afferenti alla sfera meramente economica. 123 ID., op. ult. cit., pp. 973-974. 124 X. XXXX-ZENCOVICH, Privacy e informazioni a contenuto economico, in X. XXXXXXXXXX, X. XXXX, X. XXXX-XXXXXXXXX (a cura di), Il codice dei dati personali. Temi e problemi, cit., p. 446. 125 C.M. XXXXXX, Note introduttive, in ID., F.D. BUSNELLI (a cura di), La protezione dei dati personali. Commentario al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 («Codice della privacy»), Padova, 2007, XXIV-XXV. trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di uno strettissimo legame segreto aziendale e industriale»); in altri casi, ha badato all’interesse economico del titolare del trattamento (v. art. 24, co. 1 lett. g): «il consenso non solo è richiesto quando […] il trattamento, con esclusione della diffusione, è necessario per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all’attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate»); altre volte, ha prestato attenzione ai dati personali di contenuto economico (v. art. 37, co. 1, lett. f): obbligo di notifica al Garante per i «dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni»); in altri casi ancora, è stato il fine economico del trattamento a meritare una considerazione legislativa (v. art. 37, lett. d): obbligo di notifica al Garante per «dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti […] ad analizzare abitudini o scelte di consumo»)126. Con l’adeguamento del codice per la protezione dei dati personali al reg. (UE) 2016/679, avvenuto con il rapporto ma anche con la sua esecuzioned.lgs. Non è corretto10 agosto 2018, in tal senson. 101, riferire la durata alla sola attività preparatoria dell’adempimento, ma è necessario considerarla in relazione alla funzione del contratto, nel senso che il protrarsi dell’adempimento per un certo tempo è condizione perché possano prodursi gli effetti voluti dalle parti e siano soddisfatti i bisogni dai quali sono state mosse abrogate le disposizioni appena citate, così che appare (sempre) più difficile oggi parlare di «dati economici» come di un concetto avente una qualche pregnanza normativa. Da questa breve parabola della categoria (rectius, del tentativo di costruire una categoria) di dati economici, emerge dunque come in passato, nell’ordinamento italiano, a contrattare72livello dottrinale e legislativo, preminente attenzione sia stata prestata al soggetto cui i dati si riferiscono (secondo l’interpretazione maggioritaria della formula «dati relativi allo svolgimento di attività economiche») e/o al contenuto dei dati personali. Emerge un ulteriore caso Si trattava di complementarietà tra tempo e adempimento in grado di estinguere l’obbligazioneuna prospettiva che potremmo definire “statico-passiva”, nel senso che non è il solo adempimento o il decorso temporale a far cessare gli effetti derivanti dal negozio giuridico ma la loro combinazione, per cui gli “effetti dell’adempimento non si colgono in ragione dell’oggetto prestato, ma in ragione del tempo per cui si è prestato” 73cercato di costruire un concetto di dato economico in connessione al tipo e al fine di trattamento dei dati effettuato dal titolare. La misura della prestazione èD’altronde, dunquenon stupisce che quando si intende fornire un attributo a una certa entità, determinata si tenga conto dei caratteri il più possibile intrinseci, risultando più difficile da sostenere che un dato personale sia economico sol perché utilizzato per finalità di tal genere. Infatti, ragionando in funzione della durata (anche se non dipende esclusivamente dalla stessa)74. Diversamente, secondo altra dottrina75termini di tecnica normativa, la durata non influenzerebbe la struttura logica della fattispecie tende a prediligere concetti “statici”, attraverso i quali è più agevole operare il meccanismo sussuntivo; di contro, ponendo l’accento sulla funzione e la funzione sul contesto del negozio giuridico. In tal sensotrattamento, si è osservato che, se un rapporto duraturo è in grado di soddisfare un interesse di questo tipo, ciò spiega solo perché il soggetto del negozio tende a conseguire una prestazione duratura anziché istantanea. Tuttavia, l’interesse a conseguire una prestazione duratura non incide minimamente sulla struttura del negozio giuridico76. l’adempimento parziale delle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica soddisfi il corrispondente interesse del creditore. Cfr. finisce per aprire le 126 Le disposizioni citate vengono richiamate da X. XXXX-XXXXXXXXX, I contratti di durataXxxxxxx e informazioni a contenuto economico, cit., 236; DEVOTOpp. 447-449. maglie della disposizione con l’effetto di relativizzare la portata della regola127. Tuttavia, L’obbligazione a esecuzione continuata, Padova, Cedam, 1943, 273 ss.; XXXXXX, L’estinzione normale del rapporto di lavoro, in DL, 1947, I, 94; M.F. RABAGLIETTI, Durata minima del rapporto di lavoro, RDL, 1951, I, 58; X. XXXXXX, Concetto di divisibilità e di indivisibilità dell’obbligazione, Xxxxxx, Xxxxxx, 0000, 104. Decisamente contrario a tale ricostruzione è X. XXXXX, La durata della prestazione, cit., 155, secondo cui il proporre l’adempimento quale causa estintiva nei contratti di durata rappresenta un “criterio di generalizzazione” (salvo alcuni limitati casi, p. es. lavoro stagionale) invocato dalla dottrina. “Non è il termine in sé, come elemento, ma la sua scadenza come fatto o fenomeno cronologico […] da considerare quale causa estintiva del rapporto”. 72 In tal senso X. XXXX, I contratti di durata, cit., 156 ss. 73 Così: X. XXXX, I contratti di durata, cit., 238 ss., ad avviso del quale vi sarà adempimento totale se si è prestato per tutta la durata del contratto; adempimento parziale se si è prestato per un certo lasso temporale con la conseguente estinzione dell’obbligazione per il tempo trascorso. Secondo altri, l’adempimento non è ricompreso tra le cause di estinzione, ma solo la scadenza del termine. cfr. X. XXXXX, Il contratto di lavoro, Torino, Utet, 1939, 133 ss.; X. XXXX, Xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, Xxxxxx, 0000, 397 ss. 74 Più precisamente, X. XXXXXXXX, Il termine e le sue funzioni, cit., 91 ritiene che la funzione di determinare la prestazione è “svolta” sia dalla durata, sia dall’attività solutoria. 75 Cfr. per tutti, X. XXXXXXX, Autonomia negoziale, cit., 100 ss. 76 In tal senso X. XXXXXXX, Autonomia negoziale, cit., 98 ss., secondo la quale se si è in presenza di un contratto di scambio, tale negozio non muta in alcun modo la sua funzione che resta sempre quella diretta alla realizzazione dello scambio. Un aspetto che merita particolare attenzione è rappresentato dalla definizione causale della fattispecie in esame77. In tale tipologia contrattuale la durata dell’adempimento rappresenterebbe la funzione che contrassegna il contratto, id est la causa dello stesso contratto78, poiché questa andrebbe ad incidere sul “negozio costitutivo dell’obbligazione duratura”79. In tal senso, la clausola di durata assume una connotazione “quasi causale”80 dello stesso contratto consistente nell’assicurare “la prestazione di un’attività continuativa […] per un certa durata”81. La durata diventa elemento causale e non mera modalità accessoria del contratto può disconoscersi che è in grado proprio questa la direzione intrapresa dalla disciplina di assolvere protezione dei dati personali, sempre più improntata alla sua funzione economica solo là dove la sua esecuzione sia prolungata nel tempo82. In questi termini, la durata rappresenta, altresì, la condizione di soddisfacimento dell’interesse durevole relazionalità e alla dinamicità delle parti83. Ciò riproduce e identifica, al tempo stesso, il requisito di essenzialità e non di accidentalità che contraddistingue, sotto il profilo causale, l’elemento temporale e lo distingue da altre ipotesi di durata84. In tale prospettiva, la durata introduce un “elemento atipico” rispetto al contratto a esecuzione istantanea e si “allontana” dallo schema causale rappresentato da 77 Pur precisando che in tale sede ci si soffermerà esclusivamente sugli aspetti peculiari caratterizzanti la causa nei rapporti di durata, tralasciando le categorie generalidisposizioni regolatrici128.

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Xxxxxxxx. Il termine e le sue funzioniLa territorialità del diritto tributario, cit., 95; A. DE MARTINI272, Obbligazioni di durata, cit., 655. Contra X. XXXX, I contratti di durata, cit., 169 ss.; X. XXXXX, La durata della prestazione, cit., 154 ss. 71 La diversa regolamentazione della prestazione “è difficile determinare la soglia di durata o periodica minima e, tuttavia, non per questo il criterio della durevolezza deve essere abbandonato in relazione quanto esso consente almeno di escludere la legittimità del prelievo a quella momentaneacarico dei soggetti il cui legame sia inesistente, ovvero del tutto trascurabile. Così configurato, però, il carattere della quale è elemento costante la irretroattività di alcuni fenomeni che hanno invece effetto retroattivo per la secondadurevolezza non qualifica ulteriormente il criterio, appare giustificata dalla presunzionein apparenza più vago, corrispondente all’id plerumque acciditdel legame del soggetto con l’ordinamento (…). È evidente, infatti, che dell’obbligazione in virtù la conseguenza di uno strettissimo legame ritenere inesistente l’obbligo tributario a cario di soggetti il cui rapporto di appartenenza sia nullo o non solo con il rapporto ma anche con la sua esecuzione. Non è corretto, in tal senso, riferire la durata alla sola attività preparatoria dell’adempimento, ma è necessario considerarla in relazione alla funzione del contratto, nel senso che il protrarsi dell’adempimento per un certo tempo è condizione perché possano prodursi gli effetti voluti dalle parti e siano soddisfatti i bisogni dai quali sono state mosse a contrattare72. Emerge un ulteriore caso di complementarietà tra tempo e adempimento in grado di estinguere l’obbligazione, nel senso che non è il solo adempimento o il decorso temporale a far cessare gli effetti derivanti dal negozio giuridico ma la loro combinazione, per cui gli “effetti dell’adempimento non assolutamente insignificante si colgono in ragione dell’oggetto prestato, ma in ragione del tempo per cui si è prestato” 73. La misura della prestazione è, dunque, determinata in funzione della durata (perviene anche se non dipende esclusivamente dalla stessa)74si connota il legame con il carattere della durevolezza (…) dall’intensità del vincolo solidaristico, è difficile immaginare una vera e propria partecipazione derivante da un contatto istantaneo o pressoché trascurabile. DiversamenteSotto il secondo punto di vista, secondo altra dottrina75l’appartenenza alla comunità statale non può ridursi al solo esercizio o godimento delle libertà politiche88, ma deve manifestarsi anche da un punto di vista economico. Di conseguenza, l’obbligo contributivo è esigibile solo da coloro che si trovano in una posizione di vantaggio materiale89 a prescindere che questo derivi dall’esercizio di libertà economiche o altre libertà. Da ultimo, la durata non influenzerebbe la struttura e la funzione del negozio giuridico. In tal sensodeterminazione dell’estensione della territorialità dell’imposta così come recepita dalla costituzione deve tenere in 88 Si rileva, si è osservato cheperò, se un rapporto duraturo è in grado di soddisfare un interesse di questo tipo, ciò spiega solo perché il soggetto del negozio tende a conseguire una prestazione duratura anziché istantanea. Tuttavia, l’interesse a conseguire una prestazione duratura non incide minimamente sulla struttura del negozio giuridico76. l’adempimento parziale delle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica soddisfi il corrispondente interesse del creditore. Cfr. X. XXXX, I contratti di durata, cit., 236; DEVOTO, L’obbligazione a esecuzione continuata, Padova, Cedam, 1943, 273 ss.; XXXXXX, L’estinzione normale del rapporto di lavoro, in DL, 1947, I, 94; M.F. RABAGLIETTI, Durata minima del rapporto di lavoro, RDL, 1951, I, 58; X. XXXXXX, Concetto di divisibilità e di indivisibilità dell’obbligazione, Xxxxxx, Xxxxxx, 0000, 104. Decisamente contrario a tale ricostruzione è X. XXXXX, La durata della prestazione, cit., 155, secondo cui il proporre l’adempimento quale causa estintiva nei contratti di durata rappresenta un “criterio di generalizzazione” (salvo alcuni limitati casi, p. es. lavoro stagionale) invocato dalla dottrina. “Non è il termine in sé, come elemento, ma la sua scadenza come fatto o fenomeno cronologico […] quanto affermato da considerare quale causa estintiva del rapporto”. 72 In tal senso X. XXXX, I contratti di durata, cit., 156 ss. 73 Così: X. XXXX, I contratti di durata, cit., 238 ss., ad avviso del quale vi sarà adempimento totale se si è prestato per tutta la durata del contratto; adempimento parziale se si è prestato per un certo lasso temporale con la conseguente estinzione dell’obbligazione per il tempo trascorso. Secondo altri, l’adempimento non è ricompreso tra le cause di estinzione, ma solo la scadenza del termine. cfr. X. XXXXX, Il contratto di lavoro, Torino, Utet, 1939, 133 ss.; X. XXXX, Xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, Xxxxxx, 0000, 397 ss. 74 Più precisamente, X. XXXXXXXX, Il termine e le sue funzioniLa territorialità del diritto tributario, cit., 91 ritiene 273, secondo il quale “mentre il fondamento del vincolo può avere indubbiamente carattere economico, tuttavia il legame in sé ha sempre carattere politico (…) Se anche si volesse sostenere che la funzione di determinare la prestazione è “svolta” sia dalla duratasolidarietà economica si riconnette alle sole situazioni in cui l’agire dei soggetti incide sulla distribuzione delle risorse economiche, sia dall’attività solutoria. 75 Cfr. per tuttinon si potrebbe da ciò dedurre l’irrilevanza, X. XXXXXXXin quanto ‘neutrali’, Autonomia negoziale, cit., 100 ss. 76 In tal dell’esercizio delle libertà diverse da quelle economiche in senso X. XXXXXXX, Autonomia negoziale, cit., 98 ss., secondo la quale se si è in presenza di un contratto di scambio, tale negozio non muta in alcun modo la sua funzione che resta sempre quella diretta alla realizzazione dello scambio. Un aspetto che merita particolare attenzione è rappresentato dalla definizione causale della fattispecie in esame77stretto. In tale tipologia contrattuale ogni caso, sembrerebbe da preferirsi l’idea per cui la durata dell’adempimento rappresenterebbe la funzione solidarietà economica, (…) sia esigibile da tutti coloro che contrassegna il contrattosi trovano in una posizione di vantaggio materiale, id est la causa dello stesso contratto78a prescindere dalla circostanza se siffatta posizione si riconnette, poiché questa andrebbe ad incidere sul “negozio costitutivo dell’obbligazione duratura”79. In tal senso, la clausola di durata assume una connotazione “quasi causale”80 dello stesso contratto consistente nell’assicurare “la prestazione di un’attività continuativa […] per un certa durata”81. La durata diventa elemento causale e non mera modalità accessoria del contratto che è in grado di assolvere alla sua funzione economica solo là dove la sua esecuzione sia prolungata nel tempo82. In questi termini, la durata rappresenta, altresì, la condizione di soddisfacimento dell’interesse durevole delle parti83. Ciò riproduce e identificaesempio, al tempo stessogodimento delle libertà economiche riconosciute dalla collettività medesima in cui il dovere è imposto, oppure in altre collettività. Detto altrimenti, non sembra che il requisito dovere di essenzialità solidarietà sia minore a carico di chi abbia solo la proprietà all’estero, ma viva in Italia esercitando ivi ogni altra libertà civile e non di accidentalità che contraddistingue, sotto il profilo causale, l’elemento temporale e lo distingue da altre ipotesi di durata84. In tale prospettiva, la durata introduce un “elemento atipico” rispetto al contratto a esecuzione istantanea e si “allontana” dallo schema causale rappresentato da 77 Pur precisando che in tale sede ci si soffermerà esclusivamente sugli aspetti peculiari caratterizzanti la causa nei rapporti di durata, tralasciando le categorie generalipolitica”.

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Xxxxxxxx. Il termine tempo e il contratto, Milano, Xxxxxxx, 2007, 54 persona per tutta una serie di caratteristiche che essa possiede. Tale soggetto sarà, quindi, difficilmente sostituibile con un altro. Questo tipo di relazione si caratterizza per il fatto che, tra i soggetti coinvolti, vi siano ampie comunicazioni di tipo non formale e che ognuna delle parti considera l'altra, non come un mezzo per raggiungere un fine, ma come un fine. I relational contracts sono considerati relazioni primarie, mentre, le sue funzionitransazioni isolate sono relazioni non primarie.28 Nei relational contracts, cit.infatti, 95; A. DE MARTINIle parti devono cooperare per poter raggiungere l'obiettivo economico che si sono prefissate. Il contratto è, Obbligazioni normalmente, un contratto di durata ad esecuzione periodica o continuata. In questo tipo di contratto, le parti, prediligono una "formazione continua" del programma negoziale. Le prestazioni, infatti, dovranno essere realizzate lungo un periodo di tempo più o meno esteso e sarà necessario un loro continuo aggiornamento. Dall'indagine sociologica emerge che il planning di una relazione contrattuale molto rilevante, regolata da un contratto di durata, cit.ha spesso un ruolo marginale. Il contraente, 655business people, non è propenso ad una redazione precisa e in termini formali del regolamento. Contra X. XXXXIl contratto è quindi una base per il riassetto delle condizioni contrattuali nel caso di inadempimento o in qualunque caso in cui le prestazioni non vengano regolarmente eseguite.29 I relational contract sono, I contratti di durataconseguenza, cit., 169 ss.; X. XXXXX, La durata della prestazione, cit., 154 ssterreno fertile per lo studio delle problematiche del contratto incompleto. 71 La diversa regolamentazione della prestazione Come si può immaginare in questo tipo di durata o periodica in relazione a quella momentanea, della quale è elemento costante la irretroattività di alcuni fenomeni che hanno invece effetto retroattivo per la seconda, appare giustificata dalla presunzione, corrispondente all’id plerumque accidit, che dell’obbligazione in virtù di uno strettissimo legame non solo con il rapporto ma anche con la sua esecuzione. Non è corretto, in tal senso, riferire la durata alla sola attività preparatoria dell’adempimento, ma è necessario considerarla in relazione alla funzione contratto ritroveremo elementi del contrattocontratto incompleto, nel senso che le parti lasceranno il protrarsi dell’adempimento contratto deliberatamente incompleto per poter introdurre un certo tempo è condizione perché possano prodursi gli effetti voluti dalle parti e siano soddisfatti i bisogni dai quali sono state mosse a contrattare72. Emerge un ulteriore caso di complementarietà tra tempo e adempimento in grado di estinguere l’obbligazione, nel senso che non è flessibilità utile affinché il solo adempimento o il decorso temporale a far cessare gli effetti derivanti dal negozio giuridico ma la loro combinazione, per cui gli “effetti dell’adempimento non si colgono in ragione dell’oggetto prestato, ma in ragione del tempo per cui si è prestato” 73contratto possa adeguarsi al mutare delle circostanze. La misura problematica della prestazione è, dunque, determinata in funzione complessità e della durata (anche se non dipende esclusivamente dalla stessa)74. Diversamentedi una relazione contrattuale può, secondo altra dottrina75inoltre, la durata non influenzerebbe la struttura e la funzione del negozio giuridico. In tal sensoessere risolta attraverso l'integrazione verticale di attività potenzialmente separabili, si è osservato cheritiene, se un rapporto duraturo è infatti, che contratti caratterizzati da particolare complessità e necessità di cooperazione possano essere integrati in grado di soddisfare un interesse di questo tipo, ciò spiega solo perché il soggetto del negozio tende a conseguire una prestazione duratura anziché istantanea. Tuttavia, l’interesse a conseguire una prestazione duratura non incide minimamente sulla struttura del negozio giuridico76. l’adempimento parziale delle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica soddisfi il corrispondente interesse del creditore. Cfr. X. XXXX, I contratti di durata, cit., 236; DEVOTO, L’obbligazione a esecuzione continuata, Padova, Cedam, 1943, 273 ss.; XXXXXX, L’estinzione normale del rapporto di lavoroun'impresa, in DL, 1947, I, 94; M.F. RABAGLIETTI, Durata minima del rapporto di lavoro, RDL, 1951, I, 58; X. XXXXXX, Concetto di divisibilità tal caso si ovvierebbe anche al problema dei costi transattivi e di indivisibilità dell’obbligazione, Xxxxxx, Xxxxxx, 0000, 104. Decisamente contrario a tale ricostruzione è X. XXXXX, La durata della prestazione, citdegli investimenti specifici., 155, secondo cui il proporre l’adempimento quale causa estintiva nei contratti di durata rappresenta un “criterio di generalizzazione” (salvo alcuni limitati casi, p. es. lavoro stagionale) invocato dalla dottrina. “Non è il termine in sé, come elemento, ma la sua scadenza come fatto o fenomeno cronologico […] da considerare quale causa estintiva del rapporto”. 72 In tal senso X. XXXX, I contratti di durata, cit., 156 ss. 73 Così: X. XXXX, I contratti di durata, cit., 238 ss., ad avviso del quale vi sarà adempimento totale se si è prestato per tutta la durata del contratto; adempimento parziale se si è prestato per un certo lasso temporale con la conseguente estinzione dell’obbligazione per il tempo trascorso. Secondo altri, l’adempimento non è ricompreso tra le cause di estinzione, ma solo la scadenza del termine. cfr. X. XXXXX, Il contratto di lavoro, Torino, Utet, 1939, 133 ss.; X. XXXX, Xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, Xxxxxx, 0000, 397 ss. 74 Più precisamente, X. XXXXXXXX, Il termine e le sue funzioni, cit., 91 ritiene che la funzione di determinare la prestazione è “svolta” sia dalla durata, sia dall’attività solutoria. 75 Cfr. per tutti, X. XXXXXXX, Autonomia negoziale, cit., 100 ss. 76 In tal senso X. XXXXXXX, Autonomia negoziale, cit., 98 ss., secondo la quale se si è in presenza di un contratto di scambio, tale negozio non muta in alcun modo la sua funzione che resta sempre quella diretta alla realizzazione dello scambio. Un aspetto che merita particolare attenzione è rappresentato dalla definizione causale della fattispecie in esame77. In tale tipologia contrattuale la durata dell’adempimento rappresenterebbe la funzione che contrassegna il contratto, id est la causa dello stesso contratto78, poiché questa andrebbe ad incidere sul “negozio costitutivo dell’obbligazione duratura”79. In tal senso, la clausola di durata assume una connotazione “quasi causale”80 dello stesso contratto consistente nell’assicurare “la prestazione di un’attività continuativa […] per un certa durata”81. La durata diventa elemento causale e non mera modalità accessoria del contratto che è in grado di assolvere alla sua funzione economica solo là dove la sua esecuzione sia prolungata nel tempo82. In questi termini, la durata rappresenta, altresì, la condizione di soddisfacimento dell’interesse durevole delle parti83. Ciò riproduce e identifica, al tempo stesso, il requisito di essenzialità e non di accidentalità che contraddistingue, sotto il profilo causale, l’elemento temporale e lo distingue da altre ipotesi di durata84. In tale prospettiva, la durata introduce un “elemento atipico” rispetto al contratto a esecuzione istantanea e si “allontana” dallo schema causale rappresentato da 77 Pur precisando che in tale sede ci si soffermerà esclusivamente sugli aspetti peculiari caratterizzanti la causa nei rapporti di durata, tralasciando le categorie generali.

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Xxxxxxxx. Il termine La contrattazione collettiva, il Mulino, Bologna, 1985, p. 56. L’interesse collettivo alla cui realizzazione tendeva il contratto aziendale, pertanto, non poteva più essere identificato con l’interesse collettivo perseguito a livello nazionale e le sue funzionidistinto da esso solo in termini quantitativi per l’eventuale innalzamento degli standard di tutela, cit.bensì risultava strutturalmente diverso dall’interesse collettivo categoriale22. L’azione sindacale in azienda, 95; A. DE MARTINIinfatti, Obbligazioni si era arricchita, tendendo alla realizzazione di duratainteressi nuovi e di altro tipo. Non più, cit.cioè, 655solo un’attività di «garantismo»23, poiché la facoltà di intervento in determinate aree (per esempio, la scelta dei lavoratori da collocare in Cig), consentiva al contratto aziendale di arginare il potere datoriale altrimenti privo di limiti legislativi. Contra X. XXXXAllo stesso tempo, I nello svolgere tale azione il contratto aziendale, definito «gestionale» realizzava –in tempi di crisi economica quali erano quelli degli anni ‘70- uno scambio che non componeva più solo il conflitto tra capitale e lavoro, com’era stato durante il periodo della contrattazione aziendale acquisitiva, ma anche tra lavoratori e gruppi di essi. E questo influiva sull’emancipazione dell’interesse collettivo aziendale dagli interessi individuali della pluralità dei lavoratori. Differentemente, infatti, dai contratti decentrati che conseguivano miglioramenti rispetto ai contratti di duratacategoria, cit.i quali pertanto si presumeva realizzassero l’interesse al contempo di tutti e di ciascun lavoratore (con conseguente automatica identificazione fra interesse collettivo e di tutti i lavoratori), 169 ss.; X. XXXXXi contratti gestionali non potevano realizzare l’interesse collettivo, La durata quale interesse della prestazionecomunità dei lavoratori, cit., 154 ssse non con inevitabile sacrificio di taluni interessi individuali24. 71 La diversa regolamentazione della prestazione Tale tipologia di durata o periodica in relazione a quella momentanea, della quale è elemento costante la irretroattività di alcuni fenomeni che hanno invece effetto retroattivo per la seconda, appare giustificata dalla presunzione, corrispondente all’id plerumque accidit, che dell’obbligazione in virtù di uno strettissimo legame non solo con il rapporto ma anche con la sua esecuzione. Non è corretto, in tal senso, riferire la durata alla sola attività preparatoria dell’adempimento, ma è necessario considerarla in relazione alla funzione del contratto, nel senso che il protrarsi dell’adempimento per un certo tempo è condizione perché possano prodursi gli effetti voluti dalle parti e siano soddisfatti i bisogni dai quali sono state mosse a contrattare72. Emerge un ulteriore caso di complementarietà tra tempo e adempimento frutto soprattutto dell’esercizio dell’autonomia collettiva in grado di estinguere l’obbligazionespazi aperti da rinvii legislativi, nel senso che non è il solo adempimento o il decorso temporale a far cessare gli effetti derivanti dal negozio giuridico ma la loro combinazione, per cui gli “effetti dell’adempimento non si colgono in ragione dell’oggetto prestato, ma in ragione del tempo per cui si è prestato” 73. La misura della prestazione è, dunque, determinata in funzione della durata (anche se non dipende esclusivamente dalla stessa)74. Diversamente, secondo altra dottrina75, la durata non influenzerebbe la struttura e la funzione del negozio giuridico. In tal senso, si è osservato che, se un rapporto duraturo è in grado di soddisfare un interesse di questo tipo, ciò spiega solo perché il soggetto del negozio tende a conseguire una prestazione duratura anziché istantanea. Tuttavia, l’interesse a conseguire una prestazione duratura non incide minimamente sulla struttura del negozio giuridico76. l’adempimento parziale delle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica soddisfi il corrispondente interesse del creditore. Cfr. X. XXXX, I contratti di durata, cit., 236; DEVOTO, L’obbligazione a esecuzione continuata, Padova, Cedam, 1943, 273 ss.; XXXXXX, L’estinzione normale del rapporto di lavoro, in DL, 1947, I, 94; M.F. RABAGLIETTI, Durata minima del rapporto di lavoro, RDL, 1951, I, 58; X. XXXXXX, Concetto di divisibilità e di indivisibilità dell’obbligazione, Xxxxxx, Xxxxxx, 0000, 104. Decisamente contrario a tale ricostruzione è X. XXXXX, La durata della prestazione, cit., 155, secondo cui il proporre l’adempimento quale causa estintiva nei contratti di durata rappresenta un “criterio di generalizzazione” (salvo alcuni limitati casi, p. es. lavoro stagionale) invocato dalla dottrina. “Non è il termine in sé, come elemento, ma la sua scadenza come fatto o fenomeno cronologico […] da considerare quale causa estintiva del rapporto”. 72 In tal senso X. XXXX, I contratti di durata, cit., 156 ss. 73 Così: X. XXXX, I contratti di durata, cit., 238 ss., ad avviso del quale vi sarà adempimento totale se si è prestato per tutta la durata del contratto; adempimento parziale se si è prestato per un certo lasso temporale con la conseguente estinzione dell’obbligazione per il tempo trascorso. Secondo altri, l’adempimento non è ricompreso tra le cause di estinzione, ma solo la scadenza del termine. cfr. X. XXXXX, Il contratto di lavoro, Torino, Utet, 1939, 133 ss.; X. XXXX, Xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, Xxxxxx, 0000, 397 ss. 74 Più precisamente, X. XXXXXXXX, Il termine e le sue funzioni, cit., 91 ritiene che la funzione di determinare la prestazione è “svolta” sia dalla durata, sia dall’attività solutoria. 75 Cfr. per tutti, X. XXXXXXX, Autonomia negoziale, cit., 100 ss. 76 In tal senso X. XXXXXXX, Autonomia negoziale, cit., 98 ss., secondo la quale se si è in presenza di un contratto di scambio, tale negozio non muta in alcun modo la sua funzione che resta sempre quella diretta alla realizzazione dello scambio. Un aspetto che merita particolare attenzione è rappresentato dalla definizione causale della fattispecie in esame77. In tale tipologia contrattuale la durata dell’adempimento rappresenterebbe la funzione che contrassegna il contratto, id est la causa dello stesso contratto78, poiché questa andrebbe ad incidere sul “negozio costitutivo dell’obbligazione duratura”79. In tal senso, la clausola di durata assume una connotazione “quasi causale”80 dello stesso contratto consistente nell’assicurare “la prestazione di un’attività continuativa […] per un certa durata”81. La durata diventa elemento causale e non mera modalità accessoria del contratto che è in grado di assolvere alla sua funzione economica solo là dove la sua esecuzione sia prolungata nel tempo82. In questi termini, la durata rappresenta, altresì, la condizione di soddisfacimento dell’interesse durevole delle parti83. Ciò riproduce e identifica, al tempo stesso, il requisito di essenzialità e non di accidentalità che contraddistingue, sotto il profilo causale, l’elemento temporale e lo distingue da altre ipotesi di durata84. In tale prospettiva, la durata introduce un “elemento atipico” rispetto al contratto a esecuzione istantanea e si “allontana” dallo schema causale rappresentato da 77 Pur precisando che in tale sede ci si soffermerà esclusivamente sugli aspetti peculiari caratterizzanti la causa nei rapporti di durata, tralasciando le categorie generali.agevolò

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Xxxxxxxx. Il termine rifiuto della modernità, Saggio su Xxxx-Xxxxxxx Xxxxxxxx, Firenze, Le Lettere, 2010, p. opinione; nessuno volle cedere. Si fece strada l’ambizione di essere a capo di una setta e le sue funzionieresie pullularono da ogni parte»30. Su questa ambizione Xxxxxxxx basa una buona parte della sua critica alle lettere. Tale desiderio, cit.secondo lui, 95; A. DE MARTINI, Obbligazioni di durata, cit., 655. Contra X. XXXX, I contratti di durata, cit., 169 ss.; X. XXXXX, La durata della prestazione, cit., 154 ss. 71 La diversa regolamentazione della prestazione di durata o periodica in relazione a quella momentanea, della quale è elemento costante la irretroattività di alcuni fenomeni che hanno invece effetto retroattivo per la seconda, appare giustificata dalla presunzione, corrispondente all’id plerumque accidit, che dell’obbligazione in virtù di uno strettissimo legame non solo con il rapporto ma anche difficilmente compatibile con la sua esecuzionevirtù. Non è correttoMentre la virtù comporta un sentimento di dedizione alla patria e alla cosa pubblica, il desiderio di distinguersi conduce i cittadini alla rivalità reciproca per il riconoscimento sociale. E’ questo il caso di coloro che coltivano le lettere, i quali cercano sempre l’ammirazione del pubblico, facendo di tutto per ottenerla. Di qui i pervertimenti del gusto, delle buone maniere e “l’adulazione vile e bassa”. Nella comunità politica pensata da Xxxxxxxx tutti si sforzano di adempiere il più possibile ai loro doveri verso la totalità e, in tal sensoessa, riferire la durata alla sola attività preparatoria dell’adempimento, ma è necessario considerarla in relazione alla funzione del contratto, nel senso che il protrarsi dell’adempimento per un certo tempo è condizione perché possano prodursi gli effetti voluti dalle parti e siano soddisfatti i bisogni dai quali sono state mosse a contrattare72. Emerge un ulteriore caso di complementarietà tra tempo e adempimento in grado di estinguere l’obbligazione, nel senso che non è il solo adempimento o il decorso temporale a far cessare gli effetti derivanti dal negozio giuridico ma la loro combinazione, per cui gli “effetti dell’adempimento l’onore non si colgono consegue in ragione dell’oggetto prestatobase alla quantità di talenti moralmente privi di merito, ma in ragione del tempo per cui si è prestato” 73. La misura della prestazione è, dunque, determinata bensì in funzione della durata (virtù. C’è un’altra caratteristica della modernità verso cui Xxxxxxxx rivolge delle dure accuse: una «pesante coltre di uniformità», «vile e ingannevole»31, che regola i rapporti interpersonali nelle società civili. In conclusione, lo sguardo di Xxxxxxxx rivolto al suo secolo si contrappone nettamente all’immagine illuministica di una società sulla via del progresso, dovuto allo svolgimento delle potenzialità della ragione: la filosofia secondo il Ginevrino, lungi dall’illuminare gli uomini, risvegliandoli dagli errori e i pregiudizi dell’ancien régime, parla solo il linguaggio dell’epoca. E questa è un’epoca di corruzione divorata dai vizi, anche se si nascondono sotto un «velo uniforme e perfido di cortesia, sotto la tanto decantata urbanità che dobbiamo al nostro secolo illuminato»32. In riferimento alla caratterizzazione dell’uomo primitivo la distanza si acuisce e si fa palese. Secondo il pensatore di Ginevra, la maggior parte dei filosofi che hanno studiato la natura umana non dipende esclusivamente hanno saputo distinguere tra la “natura” e le deformazioni che la cultura le ha imposto33. Dell’uomo contemporaneo Xxxxxxxx comincia, allora, con l’abolire tutto ciò che può avere avuto origine dalla stessa)74vita associata e dalla società stessa, per giungere così all’uomo naturale che, come spiegheremo a breve, vive isolato. DiversamenteSe i giusnaturalisti avevano attribuito al selvaggio la nozione del giusto e dell’ingiusto, Xxxxxxxx, nel suo Discorso sull’origine della disuguaglianza34, nel delineare lo stato naturale dell’uomo, ci mostra un essere caratterizzato «dal grado più basso di pensiero e stupidità e privo di qualsiasi idea morale»35. E’ quindi impossibile, secondo altra dottrina75Xxxxxxxx, ricercare nello stato primordiale dell’uomo le leggi naturali che possano essere comprese dalla ragione, in quanto la durata non influenzerebbe la struttura e la funzione del negozio giuridicoragione stessa era assente in quello stato. In tal sensoAltrettanto errato è riferire al selvaggio i termini di «avidità, si è osservato che30 J.-X. Xxxxxxxx, se un rapporto duraturo è in grado Osservazioni di soddisfare un interesse Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx di questo tipo, ciò spiega solo perché il soggetto del negozio tende Xxxxxxx a conseguire una prestazione duratura anziché istantanea. Tuttavia, l’interesse a conseguire una prestazione duratura non incide minimamente sulla struttura del negozio giuridico76. l’adempimento parziale delle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica soddisfi il corrispondente interesse del creditore. Cfr. X. XXXX, I contratti di durataproposito della risposta data al suo Discorso, cit. p. 41., 236; DEVOTO, L’obbligazione a esecuzione continuata, Padova, Cedam, 1943, 273 ss.; XXXXXX, L’estinzione normale del rapporto di lavoro, in DL, 1947, I, 94; M.F. RABAGLIETTI, Durata minima del rapporto di lavoro, RDL, 1951, I, 58; X. XXXXXX, Concetto di divisibilità e di indivisibilità dell’obbligazione, Xxxxxx, Xxxxxx, 0000, 104. Decisamente contrario a tale ricostruzione è X. XXXXX, La durata della prestazione, cit., 155, secondo cui il proporre l’adempimento quale causa estintiva nei contratti di durata rappresenta un “criterio di generalizzazione” (salvo alcuni limitati casi, p. es. lavoro stagionale) invocato dalla dottrina. “Non è il termine in sé, come elemento, ma la sua scadenza come fatto o fenomeno cronologico […] da considerare quale causa estintiva del rapporto”. 72 In tal senso X. XXXX, I contratti di durata, cit., 156 ss. 73 Così: X. XXXX, I contratti di durata, cit., 238 ss., ad avviso del quale vi sarà adempimento totale se si è prestato per tutta la durata del contratto; adempimento parziale se si è prestato per un certo lasso temporale con la conseguente estinzione dell’obbligazione per il tempo trascorso. Secondo altri, l’adempimento non è ricompreso tra le cause di estinzione, ma solo la scadenza del termine. cfr. X. XXXXX, Il contratto di lavoro, Torino, Utet, 1939, 133 ss.; X. XXXX, Xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, Xxxxxx, 0000, 397 ss. 74 Più precisamente, X. XXXXXXXX, Il termine e le sue funzioni, cit., 91 ritiene che la funzione di determinare la prestazione è “svolta” sia dalla durata, sia dall’attività solutoria. 75 Cfr. per tutti, X. XXXXXXX, Autonomia negoziale, cit., 100 ss. 76 In tal senso X. XXXXXXX, Autonomia negoziale, cit., 98 ss., secondo la quale se si è in presenza di un contratto di scambio, tale negozio non muta in alcun modo la sua funzione che resta sempre quella diretta alla realizzazione dello scambio. Un aspetto che merita particolare attenzione è rappresentato dalla definizione causale della fattispecie in esame77. In tale tipologia contrattuale la durata dell’adempimento rappresenterebbe la funzione che contrassegna il contratto, id est la causa dello stesso contratto78, poiché questa andrebbe ad incidere sul “negozio costitutivo dell’obbligazione duratura”79. In tal senso, la clausola di durata assume una connotazione “quasi causale”80 dello stesso contratto consistente nell’assicurare “la prestazione di un’attività continuativa […] per un certa durata”81. La durata diventa elemento causale e non mera modalità accessoria del contratto che è in grado di assolvere alla sua funzione economica solo là dove la sua esecuzione sia prolungata nel tempo82. In questi termini, la durata rappresenta, altresì, la condizione di soddisfacimento dell’interesse durevole delle parti83. Ciò riproduce e identifica, al tempo stesso, il requisito di essenzialità e non di accidentalità che contraddistingue, sotto il profilo causale, l’elemento temporale e lo distingue da altre ipotesi di durata84. In tale prospettiva, la durata introduce un “elemento atipico” rispetto al contratto a esecuzione istantanea e si “allontana” dallo schema causale rappresentato da 77 Pur precisando che in tale sede ci si soffermerà esclusivamente sugli aspetti peculiari caratterizzanti la causa nei rapporti di durata, tralasciando le categorie generali.

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