COMUNE DI CARRARA
COMUNE DI CARRARA
SETTORE OPERE PUBBLICHE - URBANISTICA E SUAP
U.O. STRADE - GIARDINI
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI VIGILANZA, MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE
PROGETTO ESECUTIVO
ELABORATO: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO | TAV./ DOC. | |||||
CSA | ||||||
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | xxxxx | |||||
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PROGETTO: U.O. SICUREZZA E STRADE GEOM. XXXXXXX – GEOM. XXXXXXXXX – GEOM DELL’AMICO | data | |||||
novembre 2016 | ||||||
ARCHIVIO | File name | Revisione | aggiornamento | approvato | redattore | Formato |
0149 | R2 | A4 |
Sommario
Capo 1 – DESCRIZIONE DEI LAVORI 4
Art. 2 AMMONTARE DELL’APPALTO 5
Art. 2.1 QUALIFICAZIONE DELL’APPALTATORE 5
Art. 3 MANUTENZIONI ORDINARIE – COMPENSO MENSILE OMNICOMPRENSIVO 6
Art. 5 DESCRIZIONE DEI LAVORI 8
5.2 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 10
5.3 TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI GLI INTERVENTI 10
Art. 6 MANUTENZIONI ORDINARIE – LAVORI A MISURA NON COMPRESI NEL COMPENSO MENSILE 11
Art. 7 INVARIABILITA’ DEI PREZZI - ELENCO PREZZI 11
Art. 9 GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA (Cauzione provvisoria) 12
Art. 10 CAUZIONE DEFINITIVA 13
Art. 11 ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA 14
Art. 12 PRINCIPIO E TERMINE DEI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE A CORPO - PENALI PER RITARDI 15
Art. 13 PRINCIPIO E TERMINE DEI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE A MISURA - PENALI PER RITARDI 16
Art. 14 MISURE DI SICUREZZA SUI CANTIERI 17
Art. 15 PRESCRIZIONI PER LA CONDUZIONE DEI LAVORI. 18
Art. 16 VARIANTI AL PROGETTO - LAVORI IMPREVISTI 19
Art. 17 PAGAMENTO IN ACCONTO E A SALDO LAVORI - CONTO FINALE 19
Art. 19 CONTABILITA' DEI LAVORI 20
Art. 20 RITARDO NEI PAGAMENTI 20
Art. 21 COLLAUDO E REGOLARE ESECUZIONE 20
Art.22 DANNI DI FORZA MAGGIORE 21
Art. 23 SPESE ED ONERI DELL'APPALATORE 21
Art. 24 PERSONALE DELL’APPALTATORE 23
Art. 25 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE 24
Art. 26 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO 25
Art. 27 CESSIONI DI APPALTO - CESSIONI DI CREDITI SUB-APPALTI E COTTIMI 25
Art. 28 RISERVE E CONTROVERSIE 27
Art. 29 ESECUZIONE D'UFFICIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 28
Art. 30 DOMICILIO DELL'APPALTATORE 29
Art. 31 STIPULA E SPESE DEL CONTRATTO 30
Art. 32 DICHIARAZIONE DELL'APPALTATORE 30
CAPO II - PRESCRIZIONI PARTICOLARI 30
Art. 33 PROVVISTA E FORNITURA DEI MATERIALI 30
Art. 34 CANTIERI DI LAVORO E DEPOSITO MATERIALI 31
Art. 35 SMALTIMENTO DI MATERIALI E RIFIUTI SPECIALI 31
Art. 36 RISARCIMENTO DI DANNI ALLE CONDUTTURE, ETC. 31
Art. 37 OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO 32
CAPO III NORME PER LA CONTABILITA' DEI LAVORI 33
Art. 38 SPESE PER TRACCIAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI 33
Art. 39 NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI IN XXXXX X'XXXXX 00
Xxxx 1 – DESCRIZIONE DEI LAVORI
L’appalto ha per oggetto tutte le condizioni alle quali l’aggiudicatario si obbliga per eseguire quanto occorre al fine di garantire la vigilanza e l'esecuzione di tutti i lavori, somministrazioni e forniture, occorrenti per l’ordinaria manutenzione, sia programmabile che non programmabile ed in emergenza (pronto intervento), da effettuarsi sulle strade, piazze, parcheggi e marciapiedi di competenza comunale.
Le strade Comunali sono desunte dall’elenco delle Strade Comunali approvato con delibera del C.C. n. 49 del 25/06/1965, integrato con nuovi tratti, deviazioni e prolungamenti di recente realizzazione, aperti al traffico ed a tutti gli effetti riconosciuti come viabilità del patrimonio comunale.
L’elenco di cui sopra include anche la lista delle vie vicinali di interesse pubblico, aperte al pubblico transito per le quali l'Amministrazione Comunale è tenuta alla compartecipazione alle spese di manutenzione ordinaria unitamente ai proprietari frontisti o con i Consorzi di gestione in essere o che verranno creati per la manutenzione delle stesse.
Per le Vie Comunali l'appaltatore giornalmente dovrà, per il compenso a corpo, vigilare giornalmente al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione (servizio di sorveglianza, con controllo tecnico della efficienza della strada e delle relative pertinenze) e provvedere direttamente alle manutenzioni ordinarie specificate al successivo Art. 3 del presente Capitolato Speciale di Appalto.
Per le Vie Vicinali di uso pubblico l'appaltatore dovrà, per il compenso a corpo, vigilare giornalmente (servizio di sorveglianza) al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione (controllo tecnico della efficienza della strada e delle relative pertinenze) salvo l’effettuazione, da contabilizzarsi a misura e previo assenso del direttore dei lavori, degli interventi di manutenzione, gestione e pulizia nel caso di inadempienza dei soggetti tenuti e salvo rivalsa da parte dell’A.C. dei relativi oneri per la quota a carico dei soggetti stessi in accordo alle leggi ed ai regolamenti vigenti.
Resta inteso che l’appaltatore accetta la variazione del suddetto elenco estendendo i propri compiti anche a quelle strade comunali o vicinali di uso pubblico che venissero inserite negli elenchi ufficiali comunali.
L’elenco delle strade comunali e vicinali è consultabile agli atti dell’U.O. Strade e Giardini e, ancorché non materialmente allegato, si intende parte integrale del presente capitolato.
L’importo complessivo dei lavori a base di gara ammonta a Euro 145.500,00 (IVA esclusa), di cui Euro 3.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso come specificato nel quadro economico seguente
a.1) importo per l'esecuzione delle lavorazioni
€ | 100 000,00 |
€ | 42 500,00 |
€ | - |
€ | 142 500,00 |
a misura - (manutezione ordinaria quotidiana e pronto intervento) a misura - (ulteriori interventi)
in economia
Sommano
€ | 3 000,00 |
€ | - |
€ | - |
€ € | 3 000,00 145 500,00 |
€ | 16,50 |
€ | 2 328,00 |
€ | 145,50 |
€ | 32 010,00 |
€ | 34 500,00 |
€ | 180 000,00 |
a.2) Oneri della sicurezza, a misura
a corpo
in economia
Sommano
TOTALE LAVORI IN APPALTO
(A)
b) somme a disposizione della stazione appaltante per: b1) imprevisti e arrotondamento
b1) fondo per la progettazione e innovazione (80%) b2) fondo per la progettazione e innovazione (20%)
Sommano
b3) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (B)
(A+B)
TOTALE COMPLESSIVO
Categoria prevalente :
cat. | descrizione | |
OG3 | Opere stradali | € 145 500,00 |
Percentuale di incidenza presunta della manodopera : 40%
Art. 2.1 QUALIFICAZIONE DELL’APPALTATORE
Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per la seguente categoria e classifica così come richiesto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
OG 3 – Opere Stradali - CLASSIFICA I,
o il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R 207/2010.
Art. 3 MANUTENZIONI ORDINARIE – COMPENSO MENSILE OMNICOMPRENSIVO
3.1 – Appalto con compenso mensile
L’obbiettivo che si pone l’Amministrazione con questo appalto è quello di disporre di uno strumento di manutenzione del suolo pubblico, relativamente alla viabilità, ed altre opere accessorie della viabilità, che consenta di mantenerlo funzionale all’uso e rispondente alle prescrizioni del Codice della Strada, evitando e prevedendo, nei limiti del possibile, pericoli e disagi alla pubblica incolumità.
Definizioni di anomalia
Per anomalia si intende ogni difformità dallo stato normale delle condizioni di praticabilità delle sede stradali e relative pertinenze, che crei una situazione di pericolo in atto o di pericolo incipiente per la pubblica incolumità, compresa la possibile “insidia o trabocchetto”.
Di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si descrivono le anomalie più diffuse:
- buche sulla superficie carrabile o pedonale le cui dimensioni rappresentino un pericolo per gli utenti;
- apparati radicali superficiali che causano il sollevamento delle pavimentazioni stradali e/o pedonali;
- necessità di riallineamento di barriere stradali di qualsiasi tipo;
- cigli o banchine stradali sconnesse;
- presenza di neve e/o ghiaccio sulle aree carrabili e pedonali;
- presenza di terra o fango proveniente dalle scarpate a margine della carreggiata;
- presenza di graniglia o materiali terrosi in carreggiata.
Per le anomalie dovute alla pericolosità di dispositivi di coronamento posti in superficie (griglie, chiusini, coperchi, ecc.) di appartenenza ai servizi di proprietà e gestione di Enti e/o Aziende erogatrice dei XX.XX., l’appaltatore è responsabile della sola segnalazione con adeguata segnaletica, anche con recinzione provvisoria, e della comunicazione immediata alla D.L. ( o responsabile dell’U.O. Strade) e al comando di P.M. per gli adempimenti di loro competenza.
Altro obiettivo che si intende raggiungere, con il servizio di pronto intervento 24 ore su 24 di cui al successivo art. 5.2, è quello di intervenire celermente ai fini della sicurezza pubblica in caso di calamità naturali od atmosferiche
Per la parte di appalto riguardante le manutenzioni ordinarie giornaliere l'appaltatore dovrà provvedere all’effettuazione delle seguenti prestazioni:
A) Per le vie comunali
Costante verifica dello stato manutentivo delle viabilità indicate nell'elenco vie comunali di cui al precedente Art. 1, provvedendo giornalmente agli interventi necessari per il mantenimento della regolare transitabilità e sicurezza delle citate strade ed alla segnalazione delle situazioni di pericolo qualora l’intervento non sia immediatamente eseguibile.
Gli interventi manutentivi giornalieri da attuarsi sulle vie comunali sono quelli sotto riportati restando comunque inteso che sempre e comunque dovrà essere garantita la sicurezza della circolazione stradale eliminando ogni anomalia intesa quale difformità dallo stato
normale delle condizioni di praticabilità delle sede carrabili e/o pedonali che creino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.
La responsabilità per sinistri stradali imputabili alla mancata effettuazione degli interventi od alla mancata segnalazione dei dissesti farà carico all’Appaltatore, rimanendone indenni gli uffici comunali ed il personale dagli stessi dipendente:
1. Vigilanza continua della rete viaria comunale, dei marciapiedi e delle piazze ed eliminazione di buche, avvallamenti e/o dissesti interessanti il piano stradale o i percorsi pedonali, non imputabili ad eventi di natura straordinaria, da effettuarsi con conglomerato bituminoso, materiale lapideo o altro materiale idoneo con le stesse caratteristiche dell’esistente. Intasamento delle eventuali fessurazioni e lesioni della sede stradale con emulsione bituminosa compresa la eventuale segnalazione delle situazioni di pericolo qualora l’intervento non sia immediatamente eseguibile (compreso il materiale);
2. Segnalazione al Comando di Polizia Municipale (che provvederà ad istallare adeguata segnaletica stradale ai sensi dell’art. 21 N.C.S. e dell’art. 30 R.A.) dei dissesti interessanti la sede stradale (buche, avvallamenti, cedimenti di tracce o manomissioni di qualsiasi natura) causati da interventi eseguiti da Enti, Aziende e/o privati per la posa in opera di cavi e/o servizi interessanti il sottosuolo stradale. L’appaltatore dovrà inoltre provvedere alla segnalazione immediata al referente comunale (direttore o assistente dei lavori);
3. Segnalazione temporanea di pericolo di strada scivolosa nel caso di precipitazioni che determinino una coltre nevosa o depositi di materiale detritico alluvionale sul piano viabile, nelle more dell’effettuazione dell’intervento di rimozione e ripristino della sicurezza stradale (da contabilizzarsi a parte) (art.21 N.C.S. e art.30 R.A.);
4. Vigilanza continua della rete viaria in caso di fenomeni di gelività del piano viabile a seguito di abbassamento della temperatura diurna e notturna al di sotto dello zero termico, con eventuale apposizione di segnaletica di strada scivolosa. La ditta appaltatrice dovrà provvedere immediatamente al distendimento del sale sulla sede stradale provvedendo alla immediata segnalazione al referente comunale (il materiale utilizzato sarà contabilizzato a parte);
5. Vigilanza continua delle banchine stradali e del bordo strada, mediante ricarica delle banchine per qualsiasi lunghezza e/o rifilatura del bordo in asfalto della sede stradale, con posa in opera di materiale idoneo al fine di eliminare soglie e dislivelli tra la pavimentazione stradale ed il piano della banchina pregiudizievoli per la circolazione stradale (con pagamento del materiale utilizzato a parte);
6. Pulitura delle zanelle in cls a margine strada o poste lungo i cordoli dei marciapiedi da fogliame, detriti in genere, ed altro materiale ivi depositato, al fine del mantenimento della loro funzionalità;
7. Controllo di griglie e chiusini con segnalazione immediata, in caso di pericolo, al comando di Polizia Municipale ed al responsabile comunale;
8. Installazione di idonea segnaletica stradale di pericolo e di delimitazione del microcantiere nel caso in cui l'intervento manutentivo non sia immediatamente attuabile;
9. Smaltimento a discarica autorizzata a cura e spese dell’appaltatore (ivi compresi, il carico, trasporto, scarico e gli oneri di discarica) dei materiali scavati o di risulta sia dalla strada che sue pertinenze, di qualsiasi natura, provenienti dagli interventi suddetti.
B) Per le vie vicinali di uso pubblico
Per le strade vicinali di uso pubblico situate all’interno del centro abitato, cosi come definito dal vigente regolamento urbanistico, ed a tutti gli effetti riconosciuti come viabilità del patrimonio comunale, valgono le stesse prescrizioni di cui al punto precedente.
Per le strade vicinali di uso pubblico situate al di fuori del centro abitato valgono le seguenti prescrizioni:
- Verifica periodica dello stato manutentivo e della regolare transitabilità e sicurezza;
- Segnalazione di buche che possano compromettere la sicurezza della transitabilità della strada (sterrata e/o asfaltata);
- Segnalazione di materiali franati sulla strada e/o della vegetazione che ostacoli la transitabilità della stessa;
- Fornitura di materiale lapideo e/o bituminoso da contabilizzarsi separatamente a misura e da attuarsi secondo le indicazioni della Direzione Lavori a seguito di richieste specifiche inoltrate dai frontisti delle viabilità vicinali quale onere di compartecipazione alle spese manutentive cui è soggetta l'Xxx.xx Comunale;
Il corrispettivo omnicomprensivo per l’effettuazione delle prestazioni di cui ai precedenti punti A) e B) viene fissato in € 8.333,33 mensili (€ 100.000,00 annui ). Detto importo, unitamente agli oneri per la sicurezza, verrà suddiviso in quarti e contabilizzato al termine di ogni trimestre.
Tutti i lavori giornalmente eseguiti sulle viabilità dovranno essere effettuati in ottemperanza alle normative del D.L. 30.04.1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.92 n° 495); tali lavori non dovranno produrre interruzioni di transito o chiusura anche temporanea della viabilità comunale.
Qualora si renda necessario provvedere alla chiusura al transito di tratti di viabilità dovrà essere richiesta al Comando di Polizia Municipale l'emissione della relativa Ordinanza.
Resta stabilito che comunque ogni microcantiere non potrà rimanere inattivo e le opere manutentive da attuarsi dovranno essere portate a termine nel perentorio termine di gg. 3 (giorni tre) od altro da concordare di volta in volta con la D.L.
La durata dell’appalto è prevista in anni uno decorrente dalla data del verbale di consegna.
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e la fornitura di tutti i materiali, mezzi d'opera e mano d'opera occorrenti per l'ordinaria manutenzione delle strade comunali, come definite al precedente art.1, e relative pertinenze e l'effettuazione del servizio di pronto intervento secondo l'entità e le caratteristiche prescritte nel presente capitolato per il periodo complessivo di anni uno a decorrere dalla data di consegna dei lavori, il tutto come descritto di seguito.
I lavori di manutenzione verranno effettuati in esecuzione ad ordini impartiti dal Direttore dei Lavori secondo le modalità e sulla base delle esigenze specificate e dei fabbisogni di volta in volta individuati dall'Amministrazione comunale.
I lavori di manutenzione riguarderanno oltre che le carreggiate stradali, con qualsiasi tipo di pavimentazione, anche le accessioni, le pertinenze e le opere d'arte stradali.
Per tutte le categorie di lavori, l'Impresa dovrà adottare i migliori procedimenti esecutivi dettati dalla tecnica,avvalendosi di mezzi meccanici adeguati ed idonei, tali da assicurare la puntuale ultimazione e la realizzazione a perfetta regola d'arte.
Per i lavori per la cui entità e qualità, a discrezione del Comune, non si richiede l'uso di macchinari, si farà ricorso al lavoro manuale.
L’impresa aggiudicataria entro trenta (30) giorni dalla data di aggiudicazione dei lavori dovrà allestire un idoneo centro operativo, dotato di almeno una linea telefonica fissa, ubicato all’interno del territorio Comunale.
Il centro operativo dovrà possedere le infrastrutture minime atte a garantire l’espletamento del servizio di pronto intervento (descritto al successivo punto 5.2) e dovrà essere dotato di adeguati locali per il ricovero di almeno un autocarro, di segnaletica stradale e di materiali vari necessari all’effettuazione degli interventi.
L’impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio di centralino telefonico funzionante 24 ore su 24 dotato anche di linea telefax e dovrà comunicare alla D.L. un indirizzo pec-mail valido e regolarmente controllato per un invio immediato degli ordini di servizio da impartire.
Inoltre, sempre per le motivazioni sopra dette, l’impresa è tenuta a comunicare anche un recapito telefonico cellulare ove poter rintracciare 24 ore su 24 il titolare (o altra persona dipendente dell’impresa e delegata dal titolare stesso) sia per rintracciare il personale sui tratti di strada comunale ove stia operando, sia per impartire tutte le disposizioni che si rendessero necessarie anche in orario notturno o festivo nel caso di effettiva necessità riscontrata dalla D.L. e/o nel caso di condizioni meteorologiche avverse.
Resta ferma la responsabilità dell’Impresa per danni che conseguissero da segnalazioni inviate dalla D.L. ai numeri suddetti che non rispondessero più agli indirizzi o nominativi comunicati.
I fax e/o Pec-Mail con cui verranno impartiti gli ordini dovranno essere rinviati dall’Impresa alla D.L. con indicati:
- data di intervento
- data ed ora di termine dell’intervento impartito.
- descrizione dell’ intervento eseguito.
Per uniformare la procedura di invio degli Ordini di Servizio verrà utilizzato un modello tipo, allegato al presente capitolato alla lettera “A”.
Nello specifico nel centro operativo dovranno essere garantiti i seguenti requisiti minimi di dotazione:
• automezzo adibito a trasporto di persone e materiali, per una portata complessiva di tonn. 3,5;
• mini pala a ruote gommate o mini escavatore, con martello demolitore;
• segnaletica necessaria per fronteggiare situazioni di pericolo e di emergenza (segnaletica stradale, segnaletica per l’allestimento cantieri di lavoro, transenne per delimitazione cantiere e chiusura carreggiata);
• n° 1 gruppo generatore elettrico con impianto mobile di illuminazione;
• costipatore di bitume (ballerina o rullo);
• spazzatrice stradale o elemento spazzante da applicare alla minipala;
• veicolo (trattore stradale, autocarro, macchina operatrice stradale) dotato di idonea attrezzatura (lama in acciaio) per la rimozione della neve e/o ghiaccio presente sulla sede stradale;
• spargisale meccanico montato su idoneo automezzo, completo di griglia, deflettore, dischi e ventole Inox, agitatre articolato e cardano, con comando a distanza, della capacità minima di 380 lt;
• materiali utilizzati negli interventi di pronto intervento (conglomerato bituminoso tipo “invernale” sfuso o in sacchi, misto stabilizzato, assorbenti per oli minerali, sale ecc.).
L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre:
• mettere a disposizione, a seconda delle esigenze della stazione appaltante e per lavori di ordinaria manutenzione, una squadra di lavoro composta da 2 (due) addetti, autonomi dal punto di vista della dotazione tecnico–operativa e con un impegno lavorativo per addetto di 40 ore a settimana.
• garantire quale supporto tecnico per l’esercizio dei lavori di cui al presente appalto, la disponibilità della seguente attrezzatura tecnica e dei mezzi d’opera minimi in relazione alla natura dell’intervento ed all’indicazione della Direzione Lavori:
- autocarro leggero (massa totale a terra 3500 Kg);
- autocarro ribaltabile (MTT minima 5000 Kg);
- autocarro con gru della portata di 5 x.xx. a 10 mt.;
- escavatore gommato o terna;
- martello pneumatico demolitore e perforatore;
- taglia asfalto con sega circolare;
- attrezzature di cantiere;
La disponibilità di tale attrezzatura dovrà essere dimostrata entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione mediante rilascio di copie di libretti di circolazione, fatture di acquisto, contratti di noleggio o di locazione (leasing).
5.2 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO
L'Appaltatore, per tutta la durata dell’appalto, e soprattutto in caso di calamità naturali ed atmosferiche, dovrà garantire il servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per la manutenzione delle strade dell'Amministrazione Comunale, eseguito da personale qualificato ad affrontare ogni tipo di emergenza, che si possa verificare per cause diverse, quali eventi meteorologici, dissesti, ecc.
Almeno uno dei componenti la squadra dovrà anche avere funzioni di autista abilitato alla guida di mezzi operativi.
La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata, sia diurna sia notturna, in giorni feriali o festivi, da parte del D.L., del Responsabile del Turno del Servizio di Reperibilità del Comune, del Funzionario o del Dirigente del Settore Strade disponendo di idoneo mezzo per gli spostamenti, e dovrà essere in grado di operare entro due (2) ore dalla chiamata.
Dovrà inoltre essere munita della segnaletica verticale da cantiere prevista dal vigente Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni e alla necessaria attrezzatura occorrente ad affrontare tutte la possibili situazioni di emergenza del caso.
La squadra infine dovrà essere dotata di collegamento telefonico tramite apparecchio portatile.
5.3 TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI GLI INTERVENTI
L’appalto riguarda sia opere imprevedibili non programmabili che opere prevedibili programmabili.
Tali opere a seconda della loro diversa natura e consistenza, necessitano di tempi di intervento differenti.
Gli interventi saranno catalogati in tre diversi modi di realizzazione e dovranno essere realizzati rispettando le seguenti tempistiche:
a) PRONTO INTERVENTO: riguarda opere imprevedibili non programmabili necessarie per far fronte a situazioni di emergenza dovute a cause diverse quali eventi meteorologici, dissesti, crolli di strutture, ecc. . L’intervento sarà finalizzato
soprattutto alla segnalazione della situazione di pericolo, ed alla messa in sicurezza della circolazione stradale. Tempi di intervento entro 2 (due) ore dalla segnalazione.
b) INTERVENTO URGENTE: riguardano l’esecuzione di opere per l’ordinaria manutenzione, non programmabili ma prevedibili che non comportino situazione di pericolo immediato per la circolazione. Tempi di intervento entro 2 (due) giorni dalla segnalazione.
c) INTERVENTO NON URGENTE: riguardano l’esecuzione di opere programmabili e prevedibili, già previste nella programmazione annuale del Settore Strade. Tempi di intervento entro 8 (otto) giorni dalla segnalazione.
In caso di ritardo ingiustificato del termine di inizio di ogni singolo intervento verranno applicate le penali previste all’art.12 e 13 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Nel caso in cui si rendesse necessario, per qualsiasi motivo, eseguire lavori all'interno del territorio delimitato e relativo al presente appalto su tronchi di strade acquisite o costruite successivamente all'appalto stesso, l'Impresa aggiudicataria è tenuta all'esecuzione delle opere alle medesime condizioni e senza pretendere compensi o indennità di sorta.
L’appaltatore ha l’obbligo di redigere e consegnare alla Direzione Lavori un rapporto giornaliero degli interventi eseguiti, completo dei dati relativi alla manodopera, mezzi e materiali impiegati secondo lo schema fac-simile di cui all’Allegato “B”
Art. 6 MANUTENZIONI ORDINARIE – LAVORI A MISURA NON COMPRESI NEL COMPENSO MENSILE
I lavori di manutenzione ordinaria, ordinati specificatamente dal Direttore Xxxxxx, risulteranno dalla stima dei lavori stessi in cui gli importi parziali e complessivi saranno ricavati applicando i prezzi unitari desunti dal prezziario ufficiale di riferimento della Regione Toscana anno 2016, parte integrante del presente appalto ancorchè non materialmente allegato.
Le cifre suddette che indicano gli importi delle diverse categorie di lavori, potranno variare tanto in più quanto in meno, per effetto di variazione nelle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta, quanto nelle reciproche proporzioni senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco che fa seguito, purchè l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti stabiliti degli artt. 10 -12 del Capitolato Generale.
Nella determinazione del quinto in più non saranno considerati gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere di fondazione che dovranno essere eseguite secondo le necessità reali.
Però ove tali aumenti superino, rispetto alle quantità previste, il quinto dell'importo totale contrattuale, l'appaltatore potrà chiedere un equo compenso per la parte eccedente, ma le opere stesse non saranno tenute in conto nella determinazione del quinto in più.
Quanto sopra ai sensi e per gli effetti degli artt. 10-12 del Capitolato Generale di Appalto prima richiamati e che si intende integralmente trascritto nel presente Capitolato Speciale.
Art. 7 INVARIABILITA’ DEI PREZZI - ELENCO PREZZI
Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e comprende tutte le opere, servizi, i lavori ed ogni altro onere anche se non previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute a regola d’arte le opere appaltate.
I prezzi unitari inseriti nel presente appalto sono stati desuniti dal Prezziario Ufficiale di Riferimento della Regione Toscana, anno 2016, parte integrante del presente appalto ancorchè non materialmente allegato.
I prezzi unitari comprendono :
a) materiali. Tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto dei lavori;
b) operai e mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso, accessori ecc., tutto come sopra;
d) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell’opera.
I prezzi s’intendono accettati dall’appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e invariabili per tutta la durata dell’appalto.
Per i lavori in economia il prezzo della mano d'opera sarà quello riportato dal citato Xxxxxx Xxxxxx unitari e sarà pertanto soggetto interamente al ribasso d'asta.
Qualora si renda necessario procedere alla stipula di nuovi prezzi per opere compiute non contemplati nel prezziario ufficiale, si dovranno redigere specifiche analisi utilizzando, ove possibile, i prezzi elementari riportati nel prezziario Regionale, tenendo conto dei compensi per spese generali e utili dell'appaltatore nella misura complessiva del 26,50% (spese generali 15% sul costo e sul totale utili pari al 10%)
Art. 9 GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA (Cauzione provvisoria)
La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.
Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della
procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Art. 11 ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA
A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è fissato in 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro.
La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a 1.000.0000,00 (diconsi euro unmilione/00).
Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Art. 12 PRINCIPIO E TERMINE DEI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE A CORPO - PENALI PER RITARDI
La durata dell’appalto è di anni uno (1).
L'Amministrazione appaltante si riserva, dandone relativa comunicazione nel bando di gara, di dare inizio ai lavori ad avvenuta aggiudicazione nelle more temporali di stipula del Contratto di appalto.
La consegna dei lavori ed il conseguente inizio non saranno comunque protratti oltre i 45 giorni dalla data di stipula del contratto di appalto.
I lavori di manutenzione ordinaria e vigilanza sulle strade di cui all’art. 1 verrà eseguito in maniera continuativa dalla data di consegna alla data di ultimazione dei lavori, in conformità alle prescrizioni del Capitolato.
In detto periodo temporale, la Direzione Lavori, a seconda di esigenze particolari di qualsiasi natura, potrà emettere appositi "Ordine di Servizio" indicanti la tipologia e la cronologia delle opere manutentive di natura ordinaria da attuarsi sulle strade comunali. Nel caso di urgenza o di piccoli interventi gli "Ordine di Servizio" potranno essere sostituiti da comunicazioni verbali, Fax o Pec-Mail.
L'appaltatore dovrà restituire un resoconto giornaliero da compilare su modello previsto dalla D.L. nel quale saranno indicate le verifiche e le opere manutentive attuate sulle
viabilità oggetto d’appalto, sia in riferimento agli ordini impartiti dalla D.L. che da interventi immediati effettuati durante le operazioni di monitoraggio e controllo del territorio ricadenti nella tipologia degli interventi a corpo.
Il modello debitamente compilato e sottoscritto dovrà essere consegnato quotidianamente per consentire alla D.L. una tempestiva verifica degli interventi eseguiti.
Allegato al presente capitolato sotto la lettera “B” sarà fornito il modello tipo da utilizzare.
L'appaltatore dovrà operare in modo da consentire eventuali altri interventi di Enti, Società, Uffici e Servizi preposti alla gestione dei pubblici servizi eventualmente presenti ed interessati ai lavori.
L'Impresa appaltatrice accetta altresì di rendersi disponibile anche in orario notturno e festivo allo svolgimento delle opere di ordinaria manutenzione che si rendano necessarie nel caso di effettiva necessità riscontrata dalla D.L. o dal Responsabile del Turno del Servizio di Reperibilità del Comune.
Nel caso in cui l’intervento fuori fascia oraria sia disposto dal Responsabile del Turno del Servizio di Reperibilità del Comune, l’intervento viene contabilizzato a parte secondo i prezzi previsti nel capitolato e liquidato dal Servizio Reperibilità.
A tal fine l’appaltatore provvederà ad organizzare turni di lavoro tali da garantire al personale operaio il rispetto delle normative di tutela del lavoratore relative a pause di lavoro, riposi giornalieri, riposi a seguito di lavoro straordinario e festivo nonché la fruizione dei periodi di ferie contrattuali.
Nel caso in cui l’appaltatore non provveda nei tempi concessi alle operazioni di ordinaria manutenzione o alla compilazione delle schede fornite dalla D.L. si applicheranno penali calcolate per ogni giorno di ritardo come al successivo articolo.
Art. 13 PRINCIPIO E TERMINE DEI LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE A MISURA - PENALI PER RITARDI
I lavori verranno eseguiti secondo la cronologia diramata dalla Direzione Lavori mediante "Ordini di Servizio" in modo da garantire la continuità delle opere manutentive da attuarsi sulle strade comunali e vicinali di uso pubblico.
L'Impresa appaltatrice accetta incondizionatamente che lo svolgimento dei lavori avvenga sulla base di singoli "Ordini di Servizio" individuanti l'ubicazione, il tipo e l'entità del lavoro. Xxxx Xxxxxx riporteranno altresì, caso per caso, la durata, la natura, la quantità e qualità dei lavori ed i materiali da impiegare nell'intervento e ciò senza che tale fatto costituisca "CONSEGNA FRAZIONATA" o dia motivo per richieste di ristori, indennità o altro compenso per l'Appaltatore, oltre la quantificazione dell'intervento sulla base dell'elenco prezzi unitari e di quanto indicato nell'Ordine di Servizio.
Nel caso di urgenza o di piccoli interventi gli "Ordine di Servizio" potranno essere sostituiti da comunicazioni verbali o via fax o Pec-Mail.
Nel caso di superamento del congruo termine temporale stabilito nell’Ordine di Servizio, per ciascun intervento si applicheranno le penali giornaliere come a seguito calcolate, fatta salva la proroga automatica per gli eventuali giorni di maltempo, di astensione da lavoro per motivi sindacali, per riconosciute cause di forza maggiore, o per fatti non imputabili alle dirette competenze e responsabilità dell'Impresa Appaltatrice.
La penale, che si applicherà per ogni giorno di ritardo, è determinata con la seguente formula:
Penale giornaliera=
Importo dell'intervento
x 10%
giorni di durata
La penale sarà trattenuta con deduzioni del relativo importo sul primo certificato di pagamento emesso successivamente al verificarsi del ritardo.
L'Amministrazione appaltante potrà sospendere il lavoro o ritardare l'emanazione di ordini di servizio qualora, per ragioni sue proprie lo ritenga opportuno, senza che per tale fatto l'Impresa acquisti il diritto ad alcuna indennità per perdita di tempo od altro danno causati da detti ritardi o sospensioni. In tali casi s'intenderà soltanto prorogato il termine di esecuzione dei lavori di tanti giorni quanti, dietro ordine ricevuto, durò la sospensione per cause non imputabili all'Accollatario.
Art. 14 MISURE DI SICUREZZA SUI CANTIERI
Non si procederà, per i lavori oggetto del presente appalto, alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in quanto l’appalto si svolgerà attraverso l’installazione di micro cantieri in parti distinte del territorio e con durata temporale tale per cui ogni micro cantiere non supererà i 200 u/g.
Nel caso si rendano necessari interventi che rientrano nelle casistiche del D.Lgs 81/2008 (rischi particolari e contemporanea presenza di più imprese) l’Amministrazione Appaltante individuerà il Coordinatore Per la Sicurezza in fase di Esecuzione che potrà essere dipendente della stessa Stazione Appaltante o tecnico esterno libero professionista.
In tal caso verranno osservate le seguenti disposizioni:
1) L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante.
2) L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3) L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore.
4) Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5) Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6) Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7) Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Nel caso in cui, per un evento imprevedibile, occorra intervenire senza indugio e il D.L. risulta irreperibile, la Ditta appaltatrice è comunque tenuta a porre in atto tutte le misure atte a garantire la pubblica incolumità.
La particolare tipologia dei lavori da effettuare sul territorio comunale, non permette di individuare né un luogo specifico di lavoro (cantiere itinerante), né la durata degli interventi stessi variabili a seconda delle condizioni meteorologiche (frequenza, durata ed intensità degli agenti atmosferici ecc.).
Il committente pertanto in occasione della consegna dei lavori, alla presenza dell’appaltatore e degli operai destinati al cantiere, illustrerà agli stessi le proprie valutazioni dei rischi per la salute e la sicurezza in relazione al cantiere in oggetto e determinerà la durata delle varie fasi di lavoro.
L’Impresa dovrà adottare tutte le misure generali di tutela indicate dal D. Lgs. 626/94 atte a prevenire infortuni e danni, la cui responsabilità rimarrà in ogni caso a completo carico dell’impresa medesima, rimanendone totalmente sollevata l’Amministrazione comunale e gli uffici da essa dipendenti.
Entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque all’atto del contratto, l’appaltatore redige e consegna alla stazione appaltante:
1. un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di conforme ai contenuti dell'Allegato XV del D.Lgs 81/2008;
2. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al precedente paragrafo.
Il piano di sicurezza sostitutivo forma parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore o del concessionario, previa costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 15 PRESCRIZIONI PER LA CONDUZIONE DEI LAVORI.
I lavori saranno eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle disposizioni contenute negli ordini di servizio individuativi degli interventi, nonché alle prescrizioni tecniche - esecutive che di qualità dei materiali di cui al presente Capitolato Speciale ed a quelle impartite all'atto pratico della Direzione dei Lavori.
L'appaltatore, inoltre, si assume interamente dalla data di notifica dell'ordine di servizio, la responsabilità civile e penale per la tutela delle cose e delle persone per la durata dei lavori stessi, in conformità delle Leggi e regolamenti vigenti.
L'Impresa è obbligata ad apporre segnaletica di "pericolo" e di "delimitazione del cantiere" sia diurna che notturna a partire dalla data di notifica dell'ordine di servizio e per tutta la durata dei lavori o ad accollarsi l'onere della segnaletica d'urgenza eventualmente esistente e posta in opera dalla Stazione Appaltante.
La segnaletica di cantiere deve essere conforme al Disciplinare Tecnico approvato con
D.M. 10/07/2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo).
In particolare è fatto obbligo prevedere i cartelli di cui agli schemi segnaletici temporanei rappresentati:
1) dalle TAV 60 alle TAV 71 per interventi su strade extraurbane;
2) dalle TAV 72 alle TAV 87 per interventi su strade urbane.
Fanno altresì carico all'Impresa ogni onere e responsabilità sia in sede civile che penale in merito all'osservanza dell'obbligo di apposizione immediata della segnaletica a pericolo e di delimitazione dell'intervento a tutela della pubblica incolumità ritenendosi con ciò indenne da ogni responsabilità civile o penale sia l'Amministrazione Comunale che il personale tecnico di quest'ultima addetto ai lavori.
Art. 16 VARIANTI AL PROGETTO - LAVORI IMPREVISTI
L'Imprenditore ha l’obbligo di eseguire, quanto gli venga ordinato dalla Direzione dei Lavori nei limiti di cui all'art. 3.
Nessun lavoro imprevisto potrà essere eseguito dall'Appaltatore senza la preventiva autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori.
Rientra in questa fattispecie qualunque lavoro eseguito in economia, di cui l’Impresa dovrà presentare resoconto con cadenza settimanale. ( nota esplicativa presente in ogni O.D.S. inviato dalla D.L. alla ditta assegnataria).
In caso contrario le opere eseguite dovranno essere demolite e/o rimosse a spese, rischio e pericolo dell'Appaltatore stesso, senza corresponsione di pagamento o compenso alcuno.
Nessun compenso sarà parimenti corrisposto qualora l'Impresa, ritenesse di sua convenienza non procedere alle demolizioni o rimozioni, salvo si intende, il preventivo consenso della Direzione Lavori e solo nel caso che la omessa demolizione o rimozione non pregiudichi le opere appaltate gia eseguite e/o da eseguire.
Art. 17 PAGAMENTO IN ACCONTO E A SALDO LAVORI - CONTO FINALE
Durante il corso dei lavori saranno fatti all'Impresa certificati di pagamento accompagnati da uno stato di avanzamento di tutti i lavori eseguiti, tanto a corpo quanto a misura, con cadenza trimestrale con decorrenza dalla data della consegna dei lavori e qualunque sia l'ammontare dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e delle ritenute a garanzia.
La mancata presentazione della documentazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali riguardante i propri dipendenti e quelli delle eventuali imprese subappaltatrici costituisce motivo per sospendere i pagamenti allora dovuti a tempo indeterminato, senza che l’Appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi.
L’Amministrazione appaltante, nel caso di accertata inadempienza agli obblighi, tutti comunque gravanti sull’appaltatore in forza del contratto e del presente capitolato, è autorizzata a sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti, sino a quando l’Appaltatore non avrà regolarizzato nella maniera più completa la sua posizione.
Dopo l'ultimazione globale dei lavori, comprovata da regolare certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori redigerà, nel termine di giorni 45 (quarantacinque), il Conto o Stato Finale dei lavori e la relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale, documenti che saranno allegati al Certificato di Regolare Esecuzione.
La rata di saldo e lo svincolo delle ritenute di garanzia è condizionato alla certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa, rilasciata da INPS, INAIL e CASSA
EDILE, aventi sede nel territorio comunale riferita sia all’impresa appaltatrice che all’impresa sub – appaltatrice.
Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.
L’appaltatore, e s.m.i., potrà richiedere l’anticipazione ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.
L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
Art. 19 CONTABILITA' DEI LAVORI
Riguardo alla Direzione dei Lavori e alla tenuta dei registri contabili, alle inserzioni delle eventuali osservazioni dell'Appaltatore, dovranno seguirsi tutte le norme stabilite dal D.Lgs 50/2016.
In caso di ritardo nell’emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente capitolato, spettano all’appaltatore gli interessi legali e di mora. Questi sono fissati nella misura annualmente accertata dal Ministro dei Lavori Pubblici. Qualora i termini per i pagamenti siano trascorsi o l’ammontare delle rate in acconto, per le quali non siano stati tempestivamente emessi il certificato o il titolo di spesa raggiunga il quarto dell’importo contrattuale, l’appaltatore può avvalersi dell’eccezione d’inadempimento di cui all’art. 1460 del Codice Civile, rifiutandosi di adempiere alla sua prestazione.
L’appaltatore può, altresì, costituire in mora l’Ente appaltante e, decorsi 60 giorni dalla data di costituzione in mora, può agire per la risoluzione del contratto.
Art. 21 COLLAUDO E REGOLARE ESECUZIONE
Il Certificato di Regolare Esecuzione dovrà essere emesso entro "tre mesi" dalla data del Verbale di Ultimazione dei Lavori con il conseguente svincolo della cauzione definitiva.
Le spese per la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché gli oneri per la revisione del conti saranno supportate dal Comune.
Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per fornire tutti mezzi, attrezzature e mano d'opera necessari per operazioni di collaudo o di regolare esecuzione, inclusi gli oneri e mezzi per eseguire i collaudi statici.
Fino ad espletamento, con esito favorevole del Certificato di Regolare Esecuzione, l'Appaltatore dovrà mantenere in perfetto stato di manutenzione tutte le opere da esso costruite in quanto detto onere e compreso nella valutazione dei prezzi unitari e nella offerta a suo tempo presentata dall'Appaltatore.
Art.22 DANNI DI FORZA MAGGIORE
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L’appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte a evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute , nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori.
Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data di avvenimento.
L’appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti.
Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.
Art. 23 SPESE ED ONERI DELL'APPALATORE
Oltre alle condizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto e del relativo Elenco Prezzi Unitari, sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, e quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori.
L’appaltatore, partecipando all’appalto, riconosce, come se lo avesse dichiarato in forma legale, di essere a conoscenza di ogni parte del presente Capitolato Speciale di Appalto e di ogni altro documento in esso citato od allegato, e si obbliga ad osservarli scrupolosamente; dichiara inoltre di conoscere i luoghi dove dovranno eseguirsi lavori e di aver considerato tutte le circostanze o condizioni generali e particolari di intervento e di ogni altro fattore, ambientale, meteorologico od altro, che avrebbe potuto influire sulla determinazione dei prezzi, ivi compreso l’eventuale parzialità di intervento o la concomitanza di opere con la continuità di servizio od esercizio di zone su cui si interverrà.
Sono a carico dell’appaltatore anche i seguenti oneri:
• la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
• Tutte le opere provvisionali occorrenti, di qualunque entità e specie, per l'esecuzione dei lavori a qualsiasi altezza e profondità;
• La fornitura degli operai, strumenti e materiali occorrenti per l'esecuzione di prove a carico dei terreni e di sondaggi, al fine di determinare le caratteristiche del terreno di fondazione e delle sottostanti stratificazioni, nonché quelle occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni relative alle operazioni di consegna e verifiche contabilizzazioni e collaudazioni dei lavori;
• Le prove dei materiali da costruzione da impiegare o posti in opera ed il prelevamento ed invio dei campioni agli Istituti di prova, che saranno indicati dall'Amministrazione nonché il pagamento delle relative spese;
• Le fotografie delle località dove si svolgono i lavori e delle opere, secondo la richiesta della Direzione dei Lavori;
• Lo sgombro della sede stradale da ogni materiale di risulta e d'impiego, senza che per tale onere possano pretendersi compensi, essendo questi già considerati nella valutazione dei prezzi;
• La disponibilità di un tecnico qualificato che, giornalmente, dovrà recarsi negli uffici della D.L. per ritirare gli ordini di servizio di cui all'art.8. Detto tecnico dovrà avere delega a rappresentare l'Impresa per controfirmare responsabilmente tutti gli ordini di servizio;
• Le eventuali spese di pedaggio autostradale, di magazzinaggio,segnalazioni stradali e simili;
• Garantire la sicurezza della circolazione, mediante l’impiego di una efficiente segnaletica diurna e notturna, per tutti i lavori o i depositi di materiale che impegnino la sede stradale o le sue pertinenze inoltre l’impresa ha l’obbligo di predisporre sia la segnaletica verticale che la segnaletica orizzontale qualora i lavori necessitano deviazione del traffico, tale segnaletica dovrà essere predisposta anche nelle Vie limitrofe all’are di cantiere;
• Assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi, pubblici e privati, che venissero interessati o comunque disturbati dalla esecuzione dei lavori, provvedendo a realizzare i passaggi e le passerelle necessari. I lavori di adeguamento e sistemazione della viabilità esistente dovranno essere condotti dall’Impresa in modo tale da consentire, ove l’Amministrazione a suo insindacabile giudizio non decida altrimenti, il pubblico transito;
• Accertare, prima dell’inizio dei lavori, se nella zona interessata esistano cavi, tubazioni e manufatti sotterranei. In caso affermativo l’Impresa dovrà informare il Direttore dei Lavori, comunicando nel contempo agli Enti interessati la data presumibile di inizio dei lavori e richiedendo i dati e l’assistenza necessari per compiere i medesimi senza danni ai cavi e alle tubazioni. L’Impresa sarà responsabile di ogni danno arrecato ai servizi a rete sotterranei sollevando l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità;
• L’adozione nell'esecuzione dei lavori di tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull’Appaltatore, con pieno sollievo tanto della Stazione Appaltante, quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
• l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
• il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da
impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
• l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
• la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
• la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
L'Appaltatore prende atto e dichiara espressamente, con la firma del presente Capitolato Speciale di Appalto, che di tutti gli oneri ed obblighi in esso contenuti e di quelli di cui al Capitolato Generale dello Stato ne è stato tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura e che egli stesso ne ha tenuto conto nel presentare la sua offerta di Xxxxxxx.
Quindi, per quanto precede, non spetterà altro compenso all'Appaltatore anche qualora l'importo dell'Appalto subisca aumenti e/o diminuzioni, nei limiti dell'art. 14 del Capitolato Generale dello Stato ed anche quando l'Amministrazione comunale, nei limiti espressi dagli Art. 13 e 14 del Capitolato Generale dello Stato ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale dei lavori appaltati.
Art. 24 PERSONALE DELL’APPALTATORE
L'Appaltatore dovrà provvedere a proprie spese all'assicurazione degli operai contro gli infortuni per tutta la durata dei lavori ed esibire la polizza relativa alla direzione dei Lavori prima dell'inizio delle opere, nonché esibire certificati comprovanti la denunzia del lavoro iniziato agli Enti Assicurativi.
L'Appaltatore si obbliga ad adempiere agli obblighi previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 1991 n. 55, con particolare riferimento all'articolo 9 di seguito riportato:
1) - La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edile assicurativi - ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
2) - La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione di pagamento.
3) - Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto al comma 8 dell'articolo 18 della Legge 19 marzo 1990, n.55 e della Legge 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, deve essere consegnato all'Amministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri; prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.
4) - Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'Appaltatore, per tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
5) - Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
In caso di inadempienza e sempre che sia intervenuta denuncia del competente Ispettorato di Xxxxxx, l'Amministrazione procederà ad una detrazione delle rate di acconto nella misura del 20% (venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle ritenute regolamentari e fino allo svincolo da parte dell’Ispettorato del lavoro.
Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare: i regolamenti in vigore in cantiere; le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’appaltatore responsabilità sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
Art. 25 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
L’appaltatore, ai sensi dell’art.18 c.7 della L.55/90 e successive modificazioni ed integrazioni, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
Si precisa che per i lavori e le prestazioni da liquidare in economia il prezzo della mano d'opera sarà calcolato secondo i prezzi allegati al presente capitolato Speciale di Appalto e ciò in quanto l'Appaltatore nel formulare l'offerta, sia questa in ribasso che in aumento, ha tenuto e deve tener conto del rispetto delle norme prima indicate nei rapporti fra Impresa ed operai circa la mercede da corrispondere agli stessi.
L'Impresa responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui sopra, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavoro non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui sopra e ciò senza pregiudizio dagli altri diritti della Stazione Appaltante.
Art. 26 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti.
Qualora per imprevedibili necessità che dovranno essere motivate e su richiesta della D.L. si renda necessaria l’esecuzione dei lavori nelle ore notturne o nei giorni festivi compreso il pomeriggio del sabato, verrà riconosciuta all’appaltatore una maggiorazione del 10% da applicarsi ai prezzi unitari di Elenco.
Quanto sopra nell’ipotesi che i lavori da eseguire siano da valutarsi a misura.
Qualora invece i lavori rientrino nella casistica di cui all’art. 3 Manutenzione Ordinaria, all’Appaltatore non verrà corrisposto alcun compenso ritenendosi ogni prestazione relativa all’effettuazione degli interventi di cui all’art .3 remunerata con compenso a corpo.
Art. 27 CESSIONI DI APPALTO - CESSIONI DI CREDITI SUB-APPALTI E COTTIMI
E' assolutamente vietato all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte l'appalto assunto neppure sotto il titolo di cottimo. In difetto si dovrà ritenere l'Appalto immediatamente "et ipso jure" rescisso per colpa della Impresa con la perdita, da parte della stessa, della cauzione versata a norma dell'art. 11 del presente Capitolato con rinunzia, da parte dell'Appaltatore, ad ogni beneficio equitativo d'interpretazione, costituzione in mora o dilazione giudiziale.
Altrettanto dicasi per l'eventuale cessione di crediti non autorizzata. L'Impresa prende formalmente atto che in materia di sub-appalto e/o di cottimo si dovranno osservare tassativamente le prescrizioni delle vigenti Leggi antimafia (Legge D.Lgs 159/2011).
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso
apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonchè degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Art. 28 RISERVE E CONTROVERSIE
Accordo bonario
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.
Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016. Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
Collegio consultivo tecnico
In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto. Le proposte di transazione formulate del collegio
costituito con le modalità dell'art. 207 del D.Lgs. n. 50/2016, non saranno comunque vincolanti per le parti.
Definizione delle controversie
La definizione di tutte le controverse derivanti dall’esecuzione del contratto è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il foro di Massa Carrara ed è esclusa la competenza arbitrale.
Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC potrà esprimere parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbligherà le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.
Art. 29 ESECUZIONE D'UFFICIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nei casi in cui l'Impresa si rifiuti di eseguire le opere mancanti o di demolire e rifare le opere male eseguite o non rispondenti alle condizioni contrattuali o non rispetti il programma dei lavori, l'Amministrazione ha il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori o alla risoluzione del contratto, in danno dell'Impresa.
Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà disporre di tutte le somme dovute all'Impresa per lavori eseguiti, contabilizzati o non e di quelle depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.
Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:
1) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità assicurative e/o contributive da parte della ditta appaltatrice riscontrate tramite D.U.R.C.;
2) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui agli artt. 13 del D.M. 145/2000 e 18 della L.R.T. n. 38/2007;
3) il verificarsi, nonostante i solleciti e la costituzione in mora dell’appaltatore da parte della Stazione appaltante nonché il blocco dei successivi pagamenti, della mancata trasmissione alla Stazione appaltante medesima delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori;
4) la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale e/o del medico competente (D.Lgs. n. 81/2008) , nei casi in cui gli stessi siano venuti meno nel corso dell’esecuzione del contratto;
5) il verificarsi di gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di compresenza di imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nonché il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
6) l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione;
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie
stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106 ;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all’articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
Art. 30 DOMICILIO DELL'APPALTATORE
L’impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio presso il centro operativo allestito ai sensi dell’art. 5.1 del presente Capitolato.
Qualsiasi comunicazione fatta dal direttore dei lavori all’incaricato dell’appaltatore o al capo cantiere, si considererà fatta personalmente al titolare dell’appaltato.
Art. 31 STIPULA E SPESE DEL CONTRATTO
Entro il limite fissatogli dall'Amministrazione, l'Aggiudicatario dovrà procedere alla stipulazione del contratto ed alla contestuale costituzione della garanzia definitiva e delle altre garanzie previste per legge.
Fanno parte del contratto e formano parte integrante, oltre al presente Capitolato Speciale di appalto comprensivo dei suoi allegati (Allegato “A” Schema tipo di Ordine di Servizio, Allegato “B” schema tipo di resoconto giornaliero degli interventi eseguiti dalla ditta) ( Allegato “C” Elenco delle Vie Comunali ; Allegato “D” Elenco delle Vie Vicinali (elenchi presenti e consultabili agli atti dell’U.O. Strade), il Capitolato Generale per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto Ministero LL.PP. 19/4/2000 n. 145 e successive modifiche ed integrazioni anche se materialmente non allegato, il Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana del 2016 (provincia di Massa Carrara) approvato con delibera della giunta regionale n. 291 del 11.04.2016.
Sono interamente a carico dell'Appaltatore tutte le spese dei contratti, di copie, bollo, registro, diritti di segreteria, piano di sicurezza ed altre, senza diritto a rivalsa.
Art. 32 DICHIARAZIONE DELL'APPALTATORE
L’Appaltatore, partecipando all’appalto dichiara :
a) di aver preso conoscenza del presente capitolato d’xxxxx e degli altri documenti da esso richiamati e citati, e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte;
b) di aver preso conoscenza degli spazi pubblici e di uso pubblico all’interno dell’intero territorio comunale in cui potranno essere eseguiti gli interventi inseriti nell’appalto;
c) di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;
d) di aver considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione dei prezzi d’appalto, e che, dopo compiuti i calcoli propri, li giudica tutti egualmente remunerativi, di sua convenienza e tali da consentirgli il ribasso d’asta, offerto nel partecipare all’appalto.
L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione degli interventi, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.
CAPO II - PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Art. 33 PROVVISTA E FORNITURA DEI MATERIALI
L'appaltatore dovrà provvedere all'istituzione di area da destinarsi a deposito posta entro 10 Km. dal centro storico della città di Carrara. Su detta area di deposito l’appaltatore dovrà provvedere a mantenere idonea scorta dei seguenti materiali necessari per l'effettuazione dei lavori di manutenzione ordinaria:
- lastre in marmo bianco Carrara e bardiglio (sp. cm.3 ) per ripristino pavimentazioni marciapiedi;
- cordonati stradali cm. 12x25x100 in marmo bianco e bardiglio;
- lastre in pietra forte grigia ;
- cordonati stradali in pietra forte;
- cubetti di porfido e di marmo;
- cordonati stradali prefabbricati in calcestruzzo cm.12x25x100;
- cordonati stradali prefabbricati in calcestruzzo trapezoidali per anelli rotatorie stradali;
- conglomerato bituminoso a freddo confezionato in sacchi per ripristini di buche stradali;
- sale marino (cloruro di sodio) per disgelo stradale confezionato in sacchi;
- materiali edili vari (sabbia, cemento, mattoni, materiale stabilizzato di cava ecc.)
Le forniture specifiche previste nell'appalto dovranno essere corredate, per ogni singolo viaggio, dal documento di trasporto riportante il peso ed il tipo di materiale caricato.
E' facoltà della Direzione dei Lavori procedere a suo insindacabile giudizio al controllo del peso mediante il trasporto dell'autocarro su pesa pubblica. Le spese relative alla pesatura saranno a carico dell'appaltatore.
Per le provviste inerenti la fornitura di materiali ghiaiosi, bituminosi ed altro dovrà essere preventivamente avvisata la Direzione Lavori che verificherà l'idoneità dei materiali stessi.
Di tale materiale e attrezzature verrà redatto in tale occasione un dettagliato elenco, che dovrà essere controfirmato dall'Impresa e dallo stesso Direttore dei Lavori.
Quest'ultimo avrà comunque la facoltà di richiedere all'Impresa l'acquisizione entro un tempo prefissato di quei materiali e di quelle attrezzature che risulteranno mancanti o inadeguate.
Detta richiesta dovrà comparire in calce al verbale di constatazione sopra indicato.
Art. 34 CANTIERI DI LAVORO E DEPOSITO MATERIALI
I cantieri di lavoro e i depositi di materiali interessanti sedi stradali saranno instaurati con tutte le cautele e assolvendo a tutte le prescrizioni specifiche stabilite dall'art. 21 del D.L. 30.04.1992 n° 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento di Attuazione ed eventuali norme integrative e/o innovative in materia che dovessero entrare in vigore durante il periodo contrattuale di lavoro.
Art. 35 SMALTIMENTO DI MATERIALI E RIFIUTI SPECIALI
E’ onere della ditta provvedere con proprio personale e mezzi allo smaltimento dei materiali di risulta dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione in discarica autorizzata.
Parimenti è a carico della ditta appaltatrice ogni onere per le analisi di quei rifiuti che si presume possano essere considerati speciali e conseguentemente il loro trasporto e smaltimento a discarica autorizzata con mezzi idonei allo scopo.
Nei resoconto giornaliero dei lavori che l’appaltatore è tenuto a consegnare alla Direzione dei Lavori verrà fatta menzione della quantità e modalità dei materiali smaltiti.
Art. 36 RISARCIMENTO DI DANNI ALLE CONDUTTURE, ETC.
L'Appaltatore è tenuto ad accertarsi della presenza ed ubicazione dei pubblici servizi ed a risarcire direttamente alle Società interessate ed all'Amministrazione Comunale tutti i danni che nella esecuzione dei lavori venissero arrecati alle condutture ed ai servizi degli Enti predetti. La richiesta di risarcimento sarà formulata nei modi e nei termini previsti dalle norme in materia.
Qualora l'Appaltatore non provvedesse al risarcimento sopraccennato, l'Amministrazione Comunale d'ufficio per quanto la riguarda e su specifica richiesta, quanto alle Società suddette, tratterrà sui decimi e sulla cauzione la somma presuntivamente occorrente al risarcimento medesimo, salvo ad effettuare il pagamento in seguito ad accordo tra le parti od a sentenza.
Art. 37 OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
E' a carico dell'Appaltatore ogni e qualsiasi onere per l'occupazione del suolo pubblico relativo a quelle aree che venissero destinate a sede permanente di baracche in genere, per lo stazionamento delle attrezzature e mezzi d’opera, nonché di materiali a deposito.
CAPO III NORME PER LA CONTABILITA' DEI LAVORI DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38 SPESE PER TRACCIAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI
L’appaltatore somministrerà a sue spese tutti gli oggetti ed operai necessari per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori e non potrà senza autorizzazione espressa dal Direttore dei Lavori, quantunque le opere siano terminate e misurate, distruggere o rimuovere i capisaldi o fare sparire le tracce delle operazioni che sono servite a determinare le forme e le dimensioni delle opere.
L'Impresa dovrà fornire a sue spese le fotografie dei lavori nel formato e nella quantità che la Direzione dei Lavori chiederà.
Art. 39 NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D'OPERA
Per la esecuzione, valutazione e misurazione dei lavori valgono le prescrizioni di cui alla “Guida delle Lavorazioni e Norme di Misurazione” del prezziario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana, anno 2016, approvato con delibera della G.R. n.291/2016 che si intende materialmente allegato al presente capitolato.
La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato.
Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate.
Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
Non è ammissibile eseguire in economia specie di lavori per i quali esista apposito articolo di elenco in contratto.
In ogni caso le lavorazioni che possono essere eseguite in economia devono essere preventivamente autorizzate dal D.L.
In tal caso l'Appaltatore ha l'obbligo di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.
Per i lavori in economia nel costo orario della mano d'opera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.
Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.
Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
ALLEGATO A
COMUNE DI CARRARA
SETTORE OPERE PUBBLICHE - URBANISTICA E SUAP
U.O. STRADE - GIARDINI
Carrara, lì
Spett.le Impresa Via Cap Città Pec
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE
Contratto di appalto rep del
R.U.P. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Direttore Lavori
Ordine di servizio n. …..
Con il presente ordine di servizio, si chiede l’effettuazione del seguente intervento:
località | Via / piazza – n. civ. | Descrizione intervento richiesto |
Ai sensi del Capitolato Speciale di appalto l’effettuazione della prestazione ricade in:
□ compenso omnicomprensivo (Art.3 e segg.) □ lavori a misura (Art.6) Ai sensi dell’art. 5.3. del C.S.A. l’intervento richiesto richiesto rientra nella seguente categoria :
□ Pronto intervento □ Intervento Urgente □ Intervento non Urgente e pertanto dovrà essere effettuato nelle relative tempistiche previste.
Il Direttore Lavori
Parte da compilare a cura dell’appaltatore e riconsegnare alla Direzione Lavori
Data inizio intervento | Data e ora fine intervento | Descrizione intervento effettuato |
L’appaltatore
ALLEGATO B
COMUNE DI CARRARA
SETTORE OPERE PUBBLICHE - URBANISTICA E SUAP
U.O. STRADE - GIARDINI
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E RELATIVE PERTINENZE
Contratto di appalto rep del
R.U.P. Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Direttore Lavori
RAPPORTO GIORNALIERO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI
RAPPORTO N. | DATA |
Località | Via / piazza n. civ. | Descrizione intervento |
Personale intervenuto Mezzi utilizzati
Nominativo | Qualifica | Tipo | Targa |
Materiali utilizzati:
Note:
L’appaltatore