Rappresentante dell’appaltatore e domicilio Clausole campione

Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. 1. Nel contratto l’Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede l’ufficio della Direzione lavori, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciute nel comune ove ha sede l’ufficio di Direzione lavori. 2. L’appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l’obbligo di comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante. 3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 102 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg., il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea. 4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1, ovvero avvalendosi degli strumenti informatici come consentito dal Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss. mm.).
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 3. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 4. Ogni variazione di domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del capitolato generale d’appalto (D.M. 145/2000). A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Prima dell'inizio delle attività, l’appaltatore dovrà indicare il nominativo della persona, ovvero delle diverse figure professionali, incaricate di supervisionare l'esatto adempimento delle attività richieste in esecuzione dell'Accordo Quadro. In particolare, l'appaltatore dovrà indicare in anticipo la persona che, munita di specifici poteri, sarà delegata alla sottoscrizione dei singoli contratti applicativi (RDF), fornendo i recapiti (PEC e/o FAX) presso cui la stessa dovrà rendersi reperibile per ricevere le Richieste di Fornitura, nei modi e tempi previsti negli articoli che seguono. Fatte salve le modalità operative previste per i casi di urgenza, è fatto obbligo all'Appaltatore o al suo procuratore di presentarsi presso gli uffici di EUR S.p.A. per la sottoscrizione delle Richieste di Fornitura entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla richiesta stessa. L'Appaltatore dovrà indicare altresì il nominativo della persona che ricoprirà l'incarico di Direttore Tecnico o direttore di cantiere, laddove necessario. La stazione appaltante si riserva il diritto di chiedere l'allontanamento e/o la sostituzione di tali figure professionali, come anche del personale dipendente dell’appaltatore, qualora ritenuti non idonei, scorretti o negligenti. Ogni variazione del domicilio o dei recapiti delle persone di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. 1. L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui al comma 2, deve essere tem- pestivamente comunicata alla Stazione appaltante.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. 1. l’Appaltatore deve eleggere il suo domicilio legale, ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.. 2. L’appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l’obbligo di comunicare, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante. 3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 4 del D.M. 145/00 , il mandato con rappresentanza, conferito con atto pubblico a persona idonea. 4. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. L'Appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio di cui al punto precedente, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante. L’indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni alla Committenza è: Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutte le prove, sui materiali da porre in opera e sulle opere eseguite che il Direttore per l’esecuzione del contratto, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere necessarie per l’accettazione dei materiali e per l’emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio presso la propria sede legale o altra sede indicata dall’appaltatore; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui al comma 2, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. 16 CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 16 Articolo 9 16