Rappresentante dell’appaltatore e domicilio Clausole campione

Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. 1. Nel contratto l’Appaltatore elegge il suo domicilio legale, per tutti gli effetti del contratto, nel luogo ove ha sede l’ufficio della Direzione lavori, ovvero presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciute nel comune ove ha sede l’ufficio di Direzione lavori.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del capitolato generale d’appalto (D.M. 145/2000). A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Prima dell'inizio delle attività, l’appaltatore dovrà indicare il nominativo della persona, ovvero delle diverse figure professionali, incaricate di supervisionare l'esatto adempimento delle attività richieste in esecuzione dell'Accordo Quadro. In particolare, l'appaltatore dovrà indicare in anticipo la persona che, munita di specifici poteri, sarà delegata alla sottoscrizione dei singoli contratti applicativi (RDF), fornendo i recapiti (PEC e/o FAX) presso cui la stessa dovrà rendersi reperibile per ricevere le Richieste di Fornitura, nei modi e tempi previsti negli articoli che seguono. Fatte salve le modalità operative previste per i casi di urgenza, è fatto obbligo all'Appaltatore o al suo procuratore di presentarsi presso gli uffici di EUR S.p.A. per la sottoscrizione delle Richieste di Fornitura entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla richiesta stessa. L'Appaltatore dovrà indicare altresì il nominativo della persona che ricoprirà l'incarico di Direttore Tecnico o direttore di cantiere, laddove necessario. La stazione appaltante si riserva il diritto di chiedere l'allontanamento e/o la sostituzione di tali figure professionali, come anche del personale dipendente dell’appaltatore, qualora ritenuti non idonei, scorretti o negligenti. Ogni variazione del domicilio o dei recapiti delle persone di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. 16 CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 16 Articolo 9 16
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. L'Appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio di cui al punto precedente, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante. Nell’ambito delle attività di cui all’accordo Quadro l’Appaltatore deve predisporre e istituire un servizio tecnico/gestionale che preveda una Centrale Operativa /Call Center. Sarà obbligo dell’Appaltatore fornire uno o più recapiti telefonici del personale dedicato al servizio di pronto intervento in reperibilità. L’Appaltatore, entro 24 ore dall’inizio del servizio, dovrà comunicare al Direttore di esecuzione del contratto un indirizzo PEC appositamente dedicato al quale (e attraverso il quale) dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni relative all’appalto. L’indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni alla Committenza è: xxxxxx@xxx.xx.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio presso la propria sede legale o altra sede indicata dall’appaltatore; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. 1. Come previsto dall’art. 2 del D.M. 10.04.2000 n. 145 l’appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori. Ove non abbia in tale luogo uffici propri, potrà eleggere domicilio presso gli uffici comunali o presso lo studio di un professionista. Tale domicilio dovrà essere comunicato per iscritto alla Stazione appaltante, prima dalla stipula del contratto.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. Qualora il titolare o legale rappresentante dell'Appaltatore non conduca personalmente i lavori, dovrà farsi rappresentare in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del DM 145/2000 e comunque da persona fornita di requisiti d’idoneità tecnici e morali, per l’esecuzione dei lavori. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione appaltante, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante. Il domicilio legale presso il quale la Stazione appaltante, in ogni tempo, potrà indirizzare ordini e notificare atti, anche a mezzo di ufficiale giudiziario, sarà quello dichiarato dall’Appaltatore nell’offerta. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, a ricevere e a quietanzare. Ogni variazione a quanto sopra richiesto deve essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Stazione appaltante.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e ai modi di cui all’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto (DM 145/00); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato Generale d’Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui al comma 2, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio. L'Appaltatore deve eleggere il proprio domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuale tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio di cui al punto precedente, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante. L’indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni alla Committenza è: Sono a carico e a cura dell’Appaltatore tutte le prove, sui materiali da porre in opera e sulle opere eseguite che il Direttore per l’esecuzione del contratto, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere necessarie per l’accettazione dei materiali e per l’emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.