Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri, non sono ammesse deleghe, ed esso decide a maggioranza semplice, ove lo Statuto non richieda una diversa maggioranza.
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Presidente o dal Vice Presidente, almeno una volta al mese mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno e spedito almeno cinque giorni prima della riunione. Esso deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione o due membri effettivi del collegio dei Sindaci o il Presidente del Collegio dei Sindaci ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno i due terzi dei componenti e le relative deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno i 9/10 dei presenti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente.
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 40.1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci ai sensi dell’articolo 43.7. ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente, mediante invito spedito con raccomandata o messaggi di posta elettronica o fax ai suoi componenti presso l’indirizzo da ciascuno indicato – contenente luogo, data e ordine del giorno – da inviare almeno 5 giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma – o via fax – o messaggi posta elettronica da inviare almeno 2 giorni prima della riunione. Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso o due membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente. Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente dell’organismo e dal Xxxxxxxxxx nominato di volta in volta dal Presidente stesso.
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Presidente, anche su richiesta del Vice Presidente, almeno tre volte all’anno, mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data, ora e ordine del giorno. La prima riunione verrà convocata dal Presidente con un preavviso di almeno cinque giorni. Le modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione saranno deliberate in occasione della sua prima riunione. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato quando almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione o 2 membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta con l’indicazione degli argomenti da trattare. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno 2/3 dei componenti e le relative deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti presenti o rappresentati dei quali almeno uno per ognuna delle Organizzazioni soci fondatori del Fondo. Ciascun membro non può ricevere più di due deleghe.
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede. In deroga a quanto sopra previsto, devono essere assunte a maggioranza qualificata, ossia con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il consiglio di amministrazione, le deliberazioni in materia di: • nomina e revoca del direttore generale e del vice direttore; • acquisto o alienazione di immobili; • apertura/chiusura/accorpamento di filiali; • proposte su operazioni straordinarie (quali, a mero titolo esemplificativo, fusioni, cessione di rami d’azienda, liquidazioni); • proposte di modifiche statutarie; • utilizzazione dei fondi (derivanti da accantonamento di una quota di utili) messi a disposizione del consiglio di amministrazione, ai sensi del successivo art. 50, comma 2. Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario. Alle riunioni del consiglio di amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Capogruppo. Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi. Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Presidente (o, in caso di assenza, dal Vice Presidente) mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato – contenente luogo, data e ordine del giorno – da inviare almeno quindici giorni prima della riunione. La convocazione potrà essere effettuata anche a mezzo di posta elettronica. Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma – o via fax o posta elettronica – da inviare almeno 5 giorni prima della riunione. componenti del Consiglio stesso o due membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente dell'organismo e dal Xxxxxxxxxx nominato di volta in volta dal Presidente stesso. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in videoconferenza o audioconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi collegati con la sede del Fondo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente o dal segretario verbalizzante che ne danno atto a verbale e che sia consentito di seguire la discussione, di poter intervenire nella trattazione degli argomenti nel rispetto del metodo collegiale e del principio di parità di trattamento. Nel caso in cui, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione.
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore riscontra le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 maggio 2021 (dalla n. 28 alla n. 39), del 26 maggio 2021 (dalla n. 40 alla n. 43), del 3 giugno 2021 (dalla n. 44 alla n. 47) del 24 giugno 2021 (dalla n. 48 alla n. 50), del 16 luglio 2021 (dalla n. 51 alla n. 63), del 30 luglio 2021 (dalla n. 64 alla n. 75), del 6 agosto 2021 (dalla n. 1/RE alla n. 11/RE), del 15 settembre 2021 (dalla n. 12/RE alla n. 17/RE ) e del 23 settembre 2021 (dalla n. 18/RE alla n. 20/RE), e del 13 ottobre 2021 (dalla n. 21 alla n. 31). Sulle deliberazioni non si hanno osservazioni da formulare. La seduta termina alle ore 12:00 Il Revisore Unico dei Conti Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx XXXXXXXXX XXXXXXXX 25.11.2021
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a votazione palese.