Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione Clausole campione
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri, non sono ammesse deleghe, ed esso decide a maggioranza semplice, ove lo Statuto non richieda una diversa maggioranza.
2. In caso di parità, al Presidente è attribuito un doppio voto. Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da apposito verbale, custodito a cura del Consiglio stesso.
3. Per la validità delle deliberazioni di cui ai successivi artt. 20 e 23 è richiesta la presenza di almeno due componenti del Consiglio di amministrazione dotati dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b) del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 211/1997, rispettivamente eletti uno dai delegati delle imprese e nominato uno dai delegati dei lavoratori.
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Presidente o dal Vice Presidente, almeno una volta al mese mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno e spedito almeno cinque giorni prima della riunione. Esso deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione o due membri effettivi del collegio dei Sindaci o il Presidente del Collegio dei Sindaci ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno i due terzi dei componenti e le relative deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno i 9/10 dei presenti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente.
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 40.1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci ai sensi dell’articolo 43.7. ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica.
40.2. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese. Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei parte- cipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un segretario.
40.3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
40.4. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
40.5. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può intervenire e prendere la parola, sen- za diritto di voto, un rappresentante della Capogruppo e, su invito del Presidente, di eventuali organismi di categoria cui la Società aderisce ai sensi dell’articolo 5 del presente Statuto. Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello Sta- tuto dei Fondi medesimi.
40.6. Alle riunioni del Consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve al- tresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del Consiglio, da altro dipendente.
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.
2. Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma, presso la sede sociale, dal Presidente almeno una volta al mese mediante invito scritto, o tramite email, ai suoi componenti presso il domicilio, o all'indirizzo di posta elettronica, da ciascuno indicato, contenente luogo, data e ordine del giorno e recapitato almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione è convocato con avviso recapitato tramite posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione. Esso deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione o due componenti effettivi del collegio dei Sindaci o il Presidente del Collegio dei Sindaci ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti da trattare. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno i ¾ (trequarti) dei componenti. Le relative deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno i ¾ (trequarti) dei presenti. E' ammessa la partecipazione alle riunioni mediante strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie (video e fono conferenza) e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare l'accertamento e la legittimazione degli interventi e consentire a tutti i partecipanti l'adeguata percezione degli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione, l'intervento nella discussione, lo scambio di documenti, la votazione contestuale.
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presi- dente con avviso indicante il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno da inviare a mezzo di raccomandata ovvero di te- legramma, telex, messaggio fac-simile, e-mail almeno otto giorni pri- ma di quello della riunione ed in caso di motivata urgenza almeno tre giorni prima. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Consiglio di Am- ministrazione sarà convocato e presieduto dal VicePresidente od in assenza, dal membro più anziano di età. Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione almeno due volte all'anno e lo dovrà convocare ogni qualvolta sia richiesto da almeno un partecipante al Consorzio. Il Consiglio di Amministrazione, salvo che non debba deliberare con voto unanime di tutti i suoi Componenti, si costituisce con la pre- senza della maggioranza dei membri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento audiovisivi, a condizione che tutti i partecipanti possano essere i- dentificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed inter- venire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si con- sidera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segreta- rio della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul relativo libro sociale.
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a votazione palese.
2. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori votanti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costituito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a votazione palese. Le riunioni del consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede. Alle riunioni del consiglio di amministrazione può intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, un rappresentante della Capogruppo. Alle riunioni potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei Fondi medesimi. Alle riunioni del consiglio partecipa, con parere consultivo, il direttore, che assolve altresì, in via ordinaria, le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del consiglio, da altro dipendente.
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Presidente, anche su richiesta del Vice Presidente, almeno tre volte all’anno, mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato, contenente luogo, data, ora e ordine del giorno. La prima riunione verrà convocata dal Presidente con un preavviso di almeno cinque giorni. Le modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione saranno deliberate in occasione della sua prima riunione. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre essere convocato quando almeno 2/3 dei componenti del Consiglio di Amministrazione o 2 membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta con l’indicazione degli argomenti da trattare. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno 2/3 dei componenti e le relative deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti presenti o rappresentati dei quali almeno uno per ognuna delle Organizzazioni soci fondatori del Fondo. Ciascun membro non può ricevere più di due deleghe.
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. 7.1 Fatto salvo l’esercizio da parte dell’Amministratore Delegato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione
7.2 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società sarà necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli amministratori in carica. Salvo le eccezioni previste nel successivo paragrafo 7.3, le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Società saranno assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
7.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto le materie qui di seguito elencate saranno assunte – per la durata del Patto - a maggioranza assoluta dei presenti ma in caso di parità di voti il voto del Presidente – nominato ai sensi del paragrafo