Attività di vigilanza e controllo Clausole campione

Attività di vigilanza e controllo. I servizi oggetto del presente capitolato saranno svolti sotto la vigilanza del Funzionario preposto ai rapporti con la Società, il quale verificherà l’operato della Società ed il rispetto dei tempi e delle modalità di effettuazione della gestione nonché l’attuazione delle disposizioni del presente capitolato. Il Funzionario responsabile del servizio di vigilanza e controllo, che potrà essere affiancato da altri collaboratori, sarà il Dirigente del Settore Finanziario del Comune di Corato o un suo delegato. Il predetto Funzionario effettua, anche per il tramite di propri incaricati, ogni ispezione, controllo e verifica anche all’interno della struttura aziendale, rendendosi la Società sin d’ora disponibile a fornire con prontezza dati ed informazioni richiesti e/o ritenuti utili ai fini della verifica in corso e per altre eventuali finalità, prestando tutta la collaborazione necessaria allo svolgimento dell’attività di controllo.
Attività di vigilanza e controllo. L’Ufficio ALPI effettua verifiche al fine di accertare eventuali situazioni di potenziale conflitto d’interesse, situazioni che implichino forme di concorrenza sleale, situazioni di incompatibilità, effettuazione di prestazioni non autorizzate, effettuazione di prestazioni in orario di servizio, mancato rispetto delle timbrature orarie previste e ogni altra irregolarità concernente l’esercizio dell’ALPI. Il controllo sulla modalità di effettuazione dell’ALPI è, invece, articolato secondo la filiera organizzativa aziendale:
Attività di vigilanza e controllo. La Municipalità 6 si riserva ad ogni modo di verificare il rispetto di quanto previsto nel patto di accreditamento, mediante controlli periodici e visite non programmate. L'Ente si impegna ad accettare i sistemi di verifica e di controllo dell'appropriatezza e della qualità delle prestazioni stabiliti dal Comune di Napoli in regime di voucher, nonché i sistemi di monitoraggio stabiliti dai Formulari e dalle Linee Guida per l'attuazione del PAC Anziani, adottati con decreto del Ministero dell'Interno.
Attività di vigilanza e controllo. Le condizioni in cui si esercita la vigilanza attraversano una fase di profonda trasformazione, per la riduzione della rilevanza e dell’onere delle autorizzazioni preventive e l’aumento delle responsabilità dei cittadini e delle imprese nella progettazione e nel controllo dei rischi che vengono a determinarsi nei luoghi di produzione di beni e di servizi. Esempio paradigmatico è il D.Lgs 626/1994 sulla salute nei luoghi di lavoro che ha portato mutamenti profondi nelle procedure e nelle responsabilità della prevenzione. Questa tendenza, destinata a svilupparsi ulteriormente per effetto delle norme comunitarie, ha determinato da un lato lo sviluppo di nuove figure professionali nel campo dell’igiene e della sicurezza, con specifiche responsabilità nella identificazione e nel controllo dei rischi presso i luoghi di produzione e dall’altro l’aumento della domanda di informazioni e di formazione da parte di cittadini e di imprenditori, singoli e associati, più direttamente coinvolti nelle attività e nelle scelte per la prevenzione. La crescita della responsabilizzazione dei soggetti non comporta tuttavia la diminuzione delle responsabilità pubbliche, ma richiede piuttosto una sua trasformazione. Occorre sviluppare un "nuovo" sistema di vigilanza coerente con le tendenze in atto, adeguato ai rischi esistenti e alla loro evoluzione, capace di intervenire sia sui prodotti, sia sulle procedure e sui processi di valutazione e gestione dei rischi. L’attività di vigilanza e controllo deve essere rigorosamente basata su parametri oggettivi e il più possibile certi, validati, standardizzati, documentati e non su valutazioni soggettive o discrezionali. Deve inoltre essere: adeguata (rispondere in modo idoneo al mandato istituzionale) ed efficace (deve fornire prestazioni in grado di produrre effettivamente prevenzione e tutela della salute nelle realtà direttamente interessate). L’attività di vigilanza sarà supportata e si orienterà sulle informazioni fornite dal sistema logistico regionale nell’ambito della sua funzione di centro di osservazione e di monitoraggio degli infortuni e delle malattie professionali. Il nuovo sistema di vigilanza richiede in particolare: - operatori competenti capaci: di identificare e selezionare i problemi, di programmare interventi secondo criteri di priorità, di promuovere le necessarie azioni, di sviluppare sinergie con altri soggetti; - strutture tecniche qualificate, attrezzate e con competenze specialistiche che supportino tecnicament...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).