Rivalsa INPS. Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’ I.N.P.S. ai sensi dell’Articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive integrazioni e modifiche.
Rivalsa INPS. L’assicurazione R.C.T. è valida anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Rivalsa INPS. L’assicurazione R.C.T.-R.C.O.-R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12 Giugno 0000, X. 000.
Rivalsa INPS. Tanto l’Assicurazione R.C.T. quanto l’Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14) della Legge 12 giugno 1984 n. 222.
Rivalsa INPS. La garanzia opera per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
Rivalsa INPS. La garanzia vale anche per azioni di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi della L. 222/1984 o da Enti similari.
Rivalsa INPS. Tanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT - Art. 105), quanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO - Art. 106), valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall’INPS, ai sensi dell’Art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Rivalsa INPS. Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
Rivalsa INPS. Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’as- sicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 Giugno 1984, n. 222, e successive modifiche. Ferme le esclusioni tutte di cui all’art. 1.2 si precisa che l’assicurazione R.C.T. non com- prende i danni:
a) derivanti dall’esercizio di attività pro- fessionali e lavorative;
b) derivanti dalla partecipazione a manife- stazioni sportive organizzate da Fede- razioni o Enti sportivi;
c) derivanti dalla pratica di sport motori- stici;
Rivalsa INPS. Per tutte le garanzie di polizza sottoscritte dal Contraente/Assicurato, l’assicurazione vale per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.