DETERMINA DIRIGENZIALE
Albo ufficiale di Ateneo 7208/2019 - Prot. n. 0113927 del 21/06/2019 - [UOR: EUC - Classif. I/7]
DETERMINA DIRIGENZIALE
Numero della determina N. 1014 Prot. 113918 |
Data della determina del 21/06/2019 |
Oggetto: G028_2019 Determina di indizione gara appalto Procedura Aperta D. Lgs 50/2016 art. 60, comma 1. |
Contenuto: Indizione procedura di gara aperta ex artt. 60 e 164 d.lgs. 50/2016 e art. 3 co. 1 lett. vv) finalizzata alla concessione spazi per l’installazione e gestione macchine distributrici alimenti e bevande inclusa la manutenzione e pulizia delle apparecchiature nonché l’implementazione di sistema rilevazione e contabilizzazione dei consumi di acqua ed energia elettrica e connesso servizio manutenzione ordinaria dei locali in uso (pulizia e igienizzazione, raccolta e smaltimento rifiuti, vigilanza, manutenzione edile/idraulica/elettrica) presso le sedi dell’Università degli Studi di Firenze in aree di pertinenza dell’Amministrazione Centrale e delle strutture dipartimentali, della durata di anni 6 (sei), aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”.
CPV 42933000 (DISTRIBUTORI AUTOMATICI) E CPV UA01 (PRODOTTI ALIMENTARI)
CIG 79486888D6 (CONCESSIONE) - CIG Z6F28E3455 (SPESE PUBBLICITA’ GARA).
Responsabile Unico del procedimento: xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Dirigente Area Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici. Responsabile Procedura Appalto e contratto Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Dirigente – Centrale Acquisti |
Struttura proponente l’atto: Centrale Acquisti Dirigente: Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: Stanziamento complessivo pari ad € 2.935,60 (Oneri Pubblicità Legale oneri fiscali IVA inclusa aliquota 22%) oltre € 800,00 (Contributo ANAC Stazione Appaltante) CO.04.01.02.01.08.04 UA.A.50000.AFFGEN Bilancio 2019 |
Allegati Atto: All. 1 pag. Relazione Responsabile Unico del Procedimento All. 2 pag. Capitolato Speciale di appalto All. 3 pag. Schema disciplinare |
Tipologia di pubblicazione Integrale |
IL DIRIGENTE
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei contratti” e relative linee guida; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze;
PREMESSO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Firenze Prot. n. 0222297 del 20/12/2018 è stato programmato per l’Ateneo l’appalto finalizzato alla concessione spazi per l’installazione e gestione macchine distributrici alimenti e bevande inclusa la manutenzione e pulizia delle apparecchiature nonché l’implementazione di sistema rile-vazione e contabilizzazione dei consumi di acqua ed energia elettrica e connesso servizio manutenzione ordinaria dei locali in uso (pulizia e igienizzazione, raccolta e smaltimento rifiuti, vigilanza, manutenzione edile/idraulica/elettrica) presso le sedi dell’Università degli Studi di Firenze in aree di perti-nenza dell’Amministrazione Centrale e delle strutture dipartimentali, della durata di anni 6 (sei), aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.” per l’importo stimato presunto di € 13.783.349,51;
PREMESSO che, con propria determina prot. 105394 (1029) del 26.06.2018 era stato approvato l’avviso pubblico per l’espletamento della procedura di Dialogo Tecnico ex art 66 D.Lgs 50/2016 finalizzato all’ acquisizione di informazioni attraverso la consultazione delle Imprese qualificate sul mercato nel settore di riferimento interessate, propedeutica alla redazione del Capitolato di appalto relativo all’appalto sopraddetto e che avevano manifestato interesse a partecipare n. 8 imprese;
DATO ATTO che:
- le audizioni degli Operatori (n. 6 Operatori rispetto agli 8 manifestanti interesse) Gedac srl, Italian, Vending Group srl, IVS Italia s.p.A, Gruppo Argenta S.p.a., La Caffetteria S.r.l., Serim S.r.l., si sono svolte presso l’Aula Mazzetti , a cura del Collegio Tecnico nominato con la predetta Determina nel periodo compreso tra il 4 dicembre 2018 ed il 7 Gennaio 2019;
- le audizioni sono state improntate alla massima collaborazione tra il Collegio Tecnico e gli Operatori Economici con modalità bidirezionale, consentendo l’acquisizione di elementi utili al fabbisogno di innovazione proprio dell’appalto da espletare, anche mediante l’acquisizione di informazioni circa funzioni e prestazioni dei distributori automatici;
- in esito alle audizioni di cui sopra secondo l’Avviso pubblicato è stato inviato agli Operatori partecipanti al Dialogo Tecnico lo schema di Capitolato Speciale affinché ciascuno potesse presentare le proprie osservazioni;
- gli Operatori Gedac srl, Italian Vending Group srl e IVS Italia s.p.A hanno presentato le osservazioni (conservate agli atti);
- il Capitolato è stato altresì sottoposto all’attenzione dei membri del Collegio Tecnico, ciascuno per la propria competenza specialistica;
ATTESO che il Responsabile Unico del Procedimento, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, con propria Relazione di attivazione della procedura di appalto ( Allegato “1”) ha trasmesso alla Centrale Acquisti (nota Prot. 111594 del 18.06.2019) il Progetto da porre a base dell’affidamento in parola e segnatamente il Capitolato Speciale di Appalto ed i relativi Allegati (Allegato “2”):
DATO ATTO che la Centrale Acquisti, ricevuta la documentazione di cui sopra procede all’attivazione di procedura Aperta per la concessione spazi per l’installazione e gestione macchine distributrici alimenti e bevande inclusa la manutenzione e pulizia delle apparecchiature nonché l’implementazione di sistema rilevazione e contabilizzazione dei consumi di acqua ed energia elettrica e connesso servizio manutenzione ordinaria dei locali in uso (pulizia e
igienizzazione, raccolta e smaltimento rifiuti, manutenzione edile/idraulica/elettrica) presso le sedi dell’Università degli Studi di Firenze in aree di pertinenza dell’Amministrazione Centrale e delle strutture dipartimentali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 164 e art. 3 co. 1 lett. vv) d.lgs. 50/2016 della durata di anni 6 (sei), aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”, secondo i criteri di seguito dettagliati ed evidenziati:
ELEMENTO | QUALITA’ | DESCRIZIONE | SUB PUNTEGGIO MAX | PUNTEG GIO MAX 85 PUNTI |
CRITERI QUANTITATIVI(tabellare) – VEDI PARAGRAFO B.2.2 DEL DISCIPLINARE | ||||
TA | CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ/ADOZIONE CODICI DI AUTODISCIPLINA DEL SETTORE | 4 | ||
CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI (Tabellari) VEDI PARAGRAFO B.2.3 DEL DISCIPLINARE | ||||
TB | INSTALLAZIONEDISTRIBUTORI E SICUREZZA SISTEMI COLLEGAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI | 4 | ||
TC | QUALITA’ DISTRIBUTORI | 19 | ||
TD | QUALITA’ SERVIZIO E STRUTTURAORGANIZZATIVA | 37 | ||
TE | GESTIONE AMBIENTALE E SOCIALE | 21 | ||
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA TOTALE | 85 |
Elementi Economici punti 15 |
articolati come segue
RIALZO CANONE ANNUO CONCESSORIO punti 5 |
RIBASSO LISTINO PRODOTTI BASE punti 5 |
RIBASSO LISTINO PRODOTTI AGGIUNTIVI MACROAGGREGATO punti 5 |
DATO ATTO che:
⮚ la Centrale Acquisti, preposta all’espletamento della procedura, ha proceduto alla redazione degli atti di Gara di seguito riepilogati:
‐ il Disciplinare di Gara il cui Schema costituisce l’Allegato “3”, parte integrante e sostanziale del presente atto);
‐ la documentazione allegata al Disciplinare di Gara (Modulistica conservata agli atti);
⮚ la procedura di Xxxx è sopra soglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D. Lgs 50/2016 e che pertanto occorre dare corso alla pubblicità Legale ai sensi e per gli effetti del combinato disposta degli artt. 29 e art. 72 D. Lgs 50/2016 come di seguito dettagliato:
Pubblicazione in Gazzetta Europea Bando Pubblicazione Bando G.U.R.I.
Quotidiani: n. 2 Nazionali e n. 2 a tiratura locale
Profilo Stazione Appaltante “Amministrazione Trasparente” Bando di Gara Albo Ufficiale di Ateneo Bando di Gara
Sitat SA per il tramite dell’Osservatorio Regionale Appalti;
⮚ la Centrale Acquisti ha proceduto all’acquisizione di (2) preventivi per la prescritta pubblicità degli atti di gara, ai fini della pubblicazione per Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani (1 a tiratura Nazionale ed 1 a tiratura locale), ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 4, del D. Lgs 50/2016, in esito alla quale la migliore offerta (Preventivo n. 2019/916 Prot 102461 del 04.06.2019 conservato agli atti è risultata quella rimessa dalla società STC MANAGING, P. IVA 07841320729, Xxx X. Xxxxxxx 00 Xxxxxxxx, (XXX Z6F28E3455 per gli importi di seguito riepilogati:
STC Managing X. XXX 0000000000 9 Xxx X. Xxxxxxx 00 Xxxxxxxx | PREVENTIVO | importo lordo | SPLYT | QUOTIDIANI GUCE | IMPORTO AL NETTO IVA gratuito | |
PREVENTIVO N. 2019/916 Prot. 102461 04.06.2019 | ESITO | |||||
ESITO | € 610,00 | 110,00 € | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana | 500,00 € | ||
ESITO | € 671,00 | 121,00 € | La Notizia | 550,00 € | ||
ESITO | Il Giornale Area Centro-Sud | |||||
ESITO | Corriere Fiorentino | |||||
STC Managing P. IVA 0784132072 9 Xxx X. Xxxxxxx 00 Xxxxxxxx | PREVENTIVO 2019/916 Prot. 102461 04.06.2019 | GUCE | ||||
AVVISO | - € | |||||
AVVISO | € 890,60 | 160,60 € | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana | 730,00 € | ||
AVVISO | € 732,00 | 132,00 € | La Notizia | 600,00 € | ||
AVVISO | Il Giornale Area Centro-Sud | |||||
AVVISO | Corriere Fiorentino | |||||
TOTALE | € 2.903,60 | € 523,60 | € 2.380,00 | |||
€ 32,00 Incluse spese bollo € 2.412,00 | ||||||
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici | Convenzione Unifi gratuita |
e sulle seguenti testate a tiratura Nazionale e Locale:
La Notizia |
Il Giornale Area Centro-Sud |
Corriere Fiorentino |
• per il secondo Quotidiano “a tiratura nazionale” sul quale è prescritta la pubblicazione sarà eseguita direttamente dalla Stazione Appaltante sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici con la quale è in essere una specifica Convenzione;
• i costi per la Pubblicità, pari ad € 2.935,60 (inclusa IVA al 22%), sono finanziati nell’ambito del Quadro Economico CO.04.01.02.01.08.04 UA.A.50000.AFFGEN Bilancio 2019;
⮚ l’Area Supporti Logistici e Patrimoniali ha provveduto alla richiesta del CIG per il quale il Contributo a carico della Stazione Appaltante è pari ad € 800,00 spesa anche questa finanziata nel medesimo Quadro Economico;
VISTI:
- il Progetto integrato da porre a base di Gara;
- il Capitolato Speciale di Appalto (conservato agli atti);
- gli elaborati di natura amministrativa redatti dalla Centrale Acquisti (conservati agli atti dell’Ufficio):
• l’Avviso da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
• l’estratto da pubblicare su n. 2 Quotidiani a tiratura Nazionale e n. 2 quotidiani a tiratura locale;
• il Disciplinare di Gara;
DATO ATTO che, in esecuzione del presente atto, la gara sarà espletata in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico START, accessibile all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ ;
DATO ATTO ancora che il contratto sarà stipulato a “corpo” per l’importo dato dal valore offerto del canone concessorio inclusivo degli oneri accessori nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 del d. Lgs 50/2016 sullo Schema di contratto conservato agli atti;
ACQUISITO il visto di attestazione della copertura economica rilasciato dal Dirigente dell' Area Servizi Economici e Finanziari;
Per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, in esecuzione della Relazione del Responsabile Unico del Procedimento (Allegato “1”), acquisita agli atti,
DETERMINA
1. Di prendere atto del Progetto da porre a base di Gara e segnatamente del Capitolato Speciale di Appalto ed i relativi Allegati (Allegato “2”), a cura del Responsabile Unico del Procedimento, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, redatto internamente all’Area Servizi Logistici e Patrimoniali;
2. Di indire la procedura di appalto, nella forma di procedura aperta ex Art. 60 ai sensi e per gli effetti dell’art. 164 e art. 3 co. 1 lett. vv) d.lgs. 50/2016, per la concessione spazi per l’installazione e gestione macchine distributrici alimenti e bevande inclusa la manutenzione e pulizia delle apparecchiature nonché l’implementazione di sistema rilevazione e contabilizzazione dei consumi di acqua ed energia elettrica e connesso servizio manutenzione ordinaria dei locali in uso (pulizia e igienizzazione, raccolta e smaltimento rifiuti, manutenzione edile/idraulica/elettrica) presso le sedi dell’Università degli Studi di Firenze in
aree di pertinenza dell’Amministrazione Centrale e delle strutture dipartimentali, della durata di anni 6 (sei);
3. Che l’importo complessivo della concessione è pari ad € 13.783.349,51 e che l’appalto del servizio non comporta per l’Università alcun onere né presente né futuro in quanto trattasi di una concessione per la quale l’impresa aggiudicataria dovrà corrispondere all’Università un canone di locazione degli spazi e per i costi di riscaldamento/raffreddamento e vigilanza degli stessi spazi nonché provvedere al rimborso delle utenze (acqua ed energia elettrica);
4. di procedere in esecuzione del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 4, del
D. Lgs 50/2016, alla pubblicazione:
⮚ del Bando di Gara e del successivo esito di gara per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e sui quotidiani (n.1 a tiratura Nazionale e n. 2 a tiratura locale);
⮚ di affidare ex art. 36 co.2 lett. a) d.lgs 50/2016 il servizio di pubblicazione sopra richiamato all’ operatore economico STC MANAGING, P. IVA 07841320729, Xxx X. Xxxxxxx 00 Xxxxxxxx in esecuzione del preventivo n. 2019/916 Prot 102461 del 04.06.2019 conservato agli atti, per un importo complessivo di € 2.738,52 inclusa IVA aliquota 22%, dando atto che il relativo costo CIG Z6F28E3455 è finanziato come dettagliato nella premessa della presente determina;
⮚ sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici con la quale in essere una specifica Convenzione quale quotidiano “a tiratura nazionale”;
⮚ della presente Determina, del Bando di Gara e del relativo Disciplinare sul Portale trasparenza Sezione Bandi di Gara e contratti xxx.xxxxx.xx;
5. di procedere, in esito all’aggiudicazione della gara di appalto, previo positivo esito delle verifiche di legge, alla contrattualizzazione nella forma di scrittura privata ai sensi e per gli effetti dell’art.32, comma 14 del D.lgs. 50/2016;
6. la pubblicazione del presente atto e allegati ai sensi art. 29 d.lgs. 50/2016 sul profilo web dell’Amministrazione xxx.xxxxx.xx al link Bandi di Gara/Delibere a contrarre, sul link Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara/Informazioni sulle singole procedure e sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA - Pubblicazione provvedimento ai sensi art. 29 D.lgs 50/2016/MIT e D. Lgs 33/2013.
7. La pubblicazione della presente determina sull’Albo Ufficiale di Ateneo;
8. di partecipare il presente provvedimento a tutti gli interessati.
Visto
Area Servizi Economici e Finanziari
IL DIRIGENTE
X.xx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici
Allegato “1”
IL DIRIGENTE XXXX. XXXXXXXX XXXXXXXXX
Prot. N. 111594 del 18 giugno 2019
OGGETTO: COMUNICAZIONI SULL’AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA RIGUARDANTE LA CONCESSIONE AVENTE AD OGGETTO:
CONCESSIONE SPAZI PER L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI DI ALIMENTI E BEVANDE, INCLUSA LA MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE, NONCHÉ L’IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA E CONNESSO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI IN USO (PULIZIA E IGIENIZZAZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, VIGILANZA, MANUTENZIONE EDILE/IDRAULICA/ELETTRICA)PRESSO LE SEDI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE, IN AREE DI PERTINENZA DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI.
LA PRESENTE CONCESSIONE DURA SEI ANNI, CON AGGIUDICAZIONE IN BASE AL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
Si ricorda che con propria relazione allegata successivamente alla d.d. rep. 1029/105394 in data 26 giugno 2018 venivano esplicitate le motivazioni circa l’atto in oggetto meglio precisato e dettagliato.
A seguito dell’espletamento del dialogo tecnico ex art. 66 del d.lgs 50/2016, veniva rilasciata una specifica relazione riversata agli atti con il prot. 54677 del 21 marzo 2019 e successivamente integrata con il prot. 57828 del 27 marzo 2019.
In seguito alle attività sopra ricordate è seguito il complesso servizio istruttorio cui ha fattivamente partecipato la centrale acquisti al fine di pervenire alla migliore formulazione delle condizioni generali di contratto che, a questo punto , vengono contenute nell’allegato capitolato speciale d’oneri il quale a sua volta esplicita la tabella con il monitoraggio dei distributori, la tabella esplicativa dei punti di erogazione acqua potabile mediante i fontanelli, la tabella dei prodotti base e di quelli aggiuntivi, la scheda economica con il valore della concessione e il calcolo del canone.
Si precisa che la documentazione contenente il DUVRI è stata elaborata ed allo stato dei fatti notificata al Responsabile del servizio prevenzione e protezione, per gli atti dovuti.
Analogamente verrà allegata la documentazione contenente il patto di integrità.
Inoltre, ed entro la giornata di giovedi 20 giugno verrà fornita per le vie brevi la quantificazione economica:
1. Degli oneri per la sicurezza a valere sugli importi classificati
2. La quota di accantonamento in base all’art. 113 di cui al d. lgs. 50/2016
Si precisa altresì che la ricerca dei vari parametri utili e necessari al fine di definire il valore presunto della concessione ed il canone è documentata nello specifico fascicolo conservato agli atti.
Si rinnovano cordiali saluti
x.xx
Il Dirigente Responsabile Unico del procedimento Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici
Allegato “2”
Capitolato Speciale d’Oneri
CONCESSIONE SPAZI PER L’INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI DI ALIMENTI E BEVANDE, INCLUSA LA MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE APPARECCHIATURE, NONCHÉ L’IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI DI ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA E CONNESSO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI IN USO (PULIZIA E IGIENIZZAZIONE, RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, VIGILANZA, MANUTENZIONE EDILE/IDRAULICA/ELETTRICA)PRESSO LE SEDI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE, IN AREE DI PERTINENZA DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI.
LA PRESENTE CONCESSIONE DURA SEI ANNI, CON AGGIUDICAZIONE IN BASE AL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
GLI SPAZI OGGETTO DELLE PRESENTE CONCESSIONE SONO DI PROPRIETA’ DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE O NELLA DISPONIBILITA’ O USO DELL’AMMINISTRAZIONE MEDESIMA.
ALLEGATI:
- Tabella Monitoraggio Distributori
- Tabella punti di erogazione acqua potabile mediante “fontanelli”
- DUVRI
- Patto di integrità
- Tabella prodotti base
- Tabella prodotti aggiuntivi
- Scheda economica con valore presunto della concessione e calcolo canone concessorio
Responsabile Unico del Procedimento:
Dirigente Area Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici -Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Responsabile della procedura art. 66 D. Lgs 50/2016:
Dirigente “Obiettivo Strategico” Centrale Acquisti - Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
ART. 1 OGGETTO E NATURA DELLA CONCESSIONE
Il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del D. Lgs 50/2016, degli spazi per l’installazione e gestione delle macchine distributrici di alimenti e bevande, inclusa la manutenzione e pulizia delle apparecchiature, l’implementazione di un sistema di rilevazione e contabilizzazione dei consumi di acqua ed energia elettrica, un sistema di segnalazione guasti e necessità di rifornimento, nonchè il connesso servizio di manutenzione ordinaria dei locali in uso (pulizia e igienizzazione, edile/idraulica/elettrica) presso le sedi di proprietà dell’Università degli Studi di Firenze o nella disponibilità o uso dell’Amministrazione medesima.
La presente concessione prevede un numero minimo di macchine distributrici da installare presso le varie sedi, attualmente individuate nella Tabella Monitoraggio Distributori.
Il costo stimato presunto annuo relativi ai consumi energia – acqua al mq verrà calcolato tramite i contatori a defalco installati su ciascuna macchina.
La concessione prevede le seguenti attività:
• Installazione e messa in funzione delle macchine distributrici, nelle sedi in cui sono destinate, l’avvio del servizio o, nel corso del contratto di concessione, quando richiesto dalla stazione appaltante;
• gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione delle macchine distributrici per tutta la durata della concessione;
• raccolta e smaltimento dei rifiuti delle erogazioni oggetto della presente concessione;
• disinstallazione, rimozione e ritiro delle macchine distributrici al temine della concessione o quando richiesto dalla stazione appaltante, con il contestuale ripristino degli spazi dati in concessione, nello stato in cui si trovavano antecedentemente alla stipula del contratto.
Le macchine distributrici, installate sia in aree di rilevanza pubblica, che in aree ad accesso controllato, erogheranno bevande calde a bicchiere, bevande gassate e thè, snack, freschi e succhi.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere al concessionario l’installazione di ulteriori macchine distributrici, in ipotesi di nuove sedi o nuove esigenze, per far fronte alle ulteriori necessità che dovessero emergere nel periodo di vigenza della concessione, anche relativamente alle strutture dipartimentali e alle scuole.
Tale facoltà potrà essere applicata anche nell’eventuale riduzione degli spazi che la stazione appaltante ritiene di destinare all’erogazione del servizio.
Il concessionario potrà a sua volta proporre nuove installazioni alla stazione appaltante, individuando spazi ritenuti idonei. La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutarne la convenienza e l’opportunità prima di concedere l’autorizzazione.
Il concessionario deve garantire il regolare funzionamento delle macchine distributrici tramite idonea manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di assistenza tecnica.
Il rifornimento delle macchine distributrici e l'assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono essere svolti dal concessionario nel pieno rispetto delle disposizioni legislative.
Nei casi di segnalazione di esaurimento dei prodotti, il concessionario deve provvedere al rifornimento entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla segnalazione (wireless contatore telemetrico
x. xxx. 00 xxxxxx xxxxxxxxx XXX) o minore tempo indicato in sede di offerta.
In caso di guasto, il concessionario deve assicurare a proprie spese l'assistenza tecnica “on site” (intervento) entro 1 giorno lavorativo dalla rilevazione ( wireless contatore telemetrico- x. xxx. 00 xxxxxx xxxxxxxxx XXX) o minore tempo indicato in sede di offerta.
Il ripristino delle macchine distributrici automatiche deve avvenire entro un giorno lavorativo.
Le macchine distributrici che durante lo svolgimento del servizio risulteranno tecnologicamente obsolete, secondo il piano di sostituzioni dell’operatore offerto e valutato in sede di gara, dovranno essere tempestivamente sostituite da altre tecnologicamente in linea con quanto presente sul mercato.
In caso di rotture gravi ovvero tali da richiedere intervento manutentivo e di riparazione superiore a 2 giorni lavorativi, dovrà essere garantita la sostituzione della macchina distributrice danneggiata entro 48 ore dalla segnalazione di cui sopra o minore tempo indicato in sede di offerta, ferma rimanendo la messa in sicurezza e fatti salvi danni derivati dal guasto.
Le macchine distributrici dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni in materia d'igiene, di sicurezza ed antinfortunistica. Dovranno pertanto:
▪ essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm ii, del D. Lgs 17/2010 (direttive macchine), nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
▪ rispettare la norma CEI EN 00000-0-00 – Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita;
▪ rispettare le norme riguardanti materiali e oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, ai sensi del Reg. CE 1935/2004 e del D.M. 21.03.1973, e lo stesso dicasi per le attrezzature usate per l'erogazione delle bevande calde (bicchieri, palette);
▪ essere alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia;
▪ essere munite del marchio CE;
▪ essere munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'UE, es.: IMQ;
▪ essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica.
E’ vietata la concessione a terzi, da parte del concessionario, sia privati che enti od organizzazioni di qualsiasi natura, dell’uso anche saltuario degli spazi concessi in uso o di parte di essi.
E’ richiesto che il concessionario, nell’esecuzione del presente contratto, impronti costantemente la propria attività a criteri di ecosostenibilità (prevenzione nella produzione dei rifiuti, raccolta differenziata degli stessi.).
Infine, presso gli spazi oggetto della presente concessione, sono presenti distributori di acqua potabile microfiltrata ad utilizzo gratuito denominati “fontanelli”, non ricompresi nel presente appalto di concessione. Laddove sono posizionati i fontanelli la macchina distributrice non dovrà contenere le bottiglie di acqua minerale, naturale e gassata e il concessionario dovrà eventualmente installare o rendere operativa la distribuzione di contenitori pluriuso per la raccolta dell’acqua, qualora sia stata oggetto di offerta tecnica migliorativa.
ART. 2 SPAZI, AREE E LOCALI OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Le aree di pertinenza dell’amministrazione universitaria ritenute dalla stazione appaltante idonee all’installazione delle macchine distributrici sono identificate nella Tabella Monitoraggio Distributori .
Si precisa che le misure specificate sono indicative e potranno subire qualche adattamento in base al layout presentato dal concessionario, compatibilmente con gli spazi disponibili e previa approvazione della stazione appaltante.
Le aree affidate dalla stazione appaltante al concessionario devono essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dalla presente concessione di servizi, salvo diversa autorizzazione. Il concessionario si obbliga irrevocabilmente a non mutare mai per qualsiasi ragione o motivo, a pena di risoluzione immediata del contratto, la destinazione d'uso degli spazi ad esso affidati.
Qualora sorgesse l’esigenza di installare ulteriori macchine distributrici la stazione appaltante individuerà altre aree.
Per ogni area di distribuzione, l’installazione minima richiesta dovrà prevedere almeno:
⮚ una configurazione base composta da un distributore per bevande calde, uno per bevande fredde e alimenti confezionati.
Soltanto per le sedi di cui alla “Tabella punti di erogazione acqua potabile mediante “fontanelli” (allegata) ove sono presenti “Fontanelli” le macchine distributrici dovranno prevedere una configurazione base composta da una macchina distributrice per bevande calde, una per bevande fredde - esclusa l’erogazione di acque naturali o minerali- e per alimenti confezionati ed una ulteriore per la distribuzione di contenitori PLURIUSO/bicchieri RICICLABILE per la raccolta dell’acqua da parte degli utenti, come precedentemente previsto.
Il concessionario potrà, a sua discrezione, installare più macchine distributrici, secondo il progetto che ha formato oggetto dell’offerta tecnico – economica in gara ed alle condizioni della medesima, con requisiti minimi e condizioni stabilite nel presente capitolato, ferma restando la compatibilità con gli spazi concessi in uso.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche periodiche sullo stato d’uso e di mantenimento delle aree, nonché sulle apparecchiature installate.
Alla scadenza della concessione dei servizi, e in ogni caso entro il termine indicato nella richiesta, la stazione appaltante tornerà in possesso degli spazi, che il concessionario dovrà lasciare, in perfetto stato di pulizia e in buono stato di conservazione, liberi e sgomberi da allestimenti, macchine e attrezzature, senza necessità di ulteriori atti e/o oneri.
Dopo l’aggiudicazione il concessionario dovrà procedere all’installazione e/o predisposizione degli spazi secondo la proposta tecnica start up valutata in sede di gara. In tale sede e secondo il cronoprogramma concordato, l’operatore si farà carico dei rilievi dei locali oggetto di concessione anche con riferimento allo stato attuale e sovrapposto (parte edile, impiantistica, elettrica e arredi).
Tali planimetrie saranno allegato al contratto.
Il concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle macchine distributrici:
a proprie spese, senza alcun onere da parte della stazione appaltante (pena l’applicazione delle penali); in base ad un programma definito tra le parti in modo da evitare l’interruzione del servizio durante l’avvicendamento tra il gestore uscente e l’aggiudicatario successivo e/o comunque nei tempi giudicati
congrui.
Verrà a tal proposito redatto un verbale di riconsegna degli spazi, in contraddittorio tra la stazione appaltante e il concessionario.
Nel caso in cui il concessionario non rispettasse i tempi di restituzione degli spazi, la stazione appaltante applicherà le penali di cui al presente capitolato speciale di appalto.
Qualora si ravvisassero danni arrecati alle strutture e/o impianti della stazione appaltante, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, questi verranno stimati ed addebitati interamente al concessionario. Le spese sostenute dalla stazione appaltante per eventuali danni che venissero riscontrati in contraddittorio con il concessionario saranno oggetto di valutazione economica e gli importi relativi saranno addebitati al concessionario; la stazione appaltante si riserva di avvalersi della cauzione definitiva presentata dal concessionario in sede di stipula del contratto e, se non sufficiente, di richiedere il risarcimento dei danni.
ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà la durata di 6 (sei) anni solari consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. La data di avvio per il calcolo dei giorni previsti per l’installazione delle macchine distributrici sarà indicata nel verbale di avvio del servizio.
La concessione non è rinnovabile.
Il concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni dovuta alla ritardata consegna dei locali, oggetto della concessione.
La stazione appaltante si riserva la possibilità di richiedere al concessionario una proroga tecnica nelle more della conclusione della procedura di gara per il successivo affidamento del servizio.
ART.4 VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE- CANONE DI CONCESSIONE- PAGAMENTI E RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA
Il servizio oggetto della presente concessione è rivolto ai seguenti utenti:
dipendenti, studenti, visitatori e ospiti. Al fine di consentire agli operatori economici partecipanti di effettuare una stima circa le potenzialità del volume di affari si segnala che il servizio è destinato ad una utenza potenziale di circa 58.336 utenti, in particolare:
• 1580 dipendenti (personale tecnico-amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici, a tempo determinato e indeterminato, compresi anche i dirigenti);
• 1684 professori e ricercatori di ruolo e a tempo determinato;
• 55.072 studenti;
nel numero degli utenti non sono stati conteggiati gli eventuali ospiti e visitatori.
VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE
Il valore presunto della concessione, quantificato per i sei anni di riferimento, rappresenta una stima e non si deve ritenere valore di ricavo in alcun modo garantito dalla stazione appaltante, in applicazione dell’art. 165 c.1 del codice dei contratti pubblici, essendo il rischio operativo interamente trasferito al concessionario. Tale valore scaturisce dal calcolo contenuto nella scheda economica, allegata al presente capitolato speciale di appalto (moltiplicando il numero degli utenti medi presenti al giorno, per una consumazione giornaliera presunta, per i giorni medi di presenza annui.)
Nella scheda sono stati riportati anche i fatturati parziali a disposizione della stazione appaltante, con le rispettive annualità.
CANONE ANNUO
Per la concessione degli spazi per l’installazione delle macchine distributrici il concessionario deve pagare alla stazione appaltante un canone annuo, come indicato nella scheda economica allegata al presente capitolato.
Tale canone sarà valido e invariato per tutto il periodo di vigenza del contratto.
Il canone include il rimborso degli oneri di locazione, il rimborso delle spese di riscaldamento e climatizzazione, inoltre le spese per portierato e vigilanza, come indicato in dettaglio nella scheda economica allegata.
Il canone annuo, offerto dal concessionario in sede di gara, dovrà essere corrisposto in rate semestrali anticipate entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della fattura della stazione appaltante.
Il concessionario si obbliga a pagare per intero il corrispettivo stabilito senza mai poterlo scomputare o diminuire, qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti della stazione appaltante. In caso di ritardato pagamento superiore a 90 giorni, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno.
Relazione tecnico-economica semestrale .
Il concessionario dovrà presentare per ciascun semestre una relazione tecnico -economica che dovrà riportare i seguenti dati:
• fatturato per singolo distributore
• numero di pezzi erogati per categoria di prodotto
• numero di bottiglie in plastica erogate
• prospetto PEF aggiornato a scalare con riferimento al canone e agli ulteriori parametri del PEF stesso
La mancata presentazione della presente relazione entro i termini indicati comporterà l’irrogazione di una penale come prevista nel presente capitolato.
ART. 5 – INIZIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
-TERMINE PER LA CONSEGNA E INSTALLAZIONE DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI.
Il concessionario dovrà eseguire, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto, la consegna e l’installazione delle macchine distributrici negli spazi che saranno assegnati dalla stazione appaltante, pena l’applicazione delle penali previste dal presente capitolato speciale di appalto.
Nel caso di consegna effettuata nei giorni di chiusura dell’Ateneo, da valutarsi da parte della stazione appaltante, i relativi costi di apertura delle sedi interessate saranno a carico del concessionario.
Nelle more della stipula del contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di ordinare al concessionario l’inizio del servizio in tutto o anche solo in parte. Il concessionario dovrà dare immediato corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato. In caso di mancata stipula del contratto il concessionario pagherà alla stazione appaltante solo una quota del corrispettivo proporzionale alla durata della effettiva gestione.
ALLACCIAMENTI ELETTRICI E COLLEGAMENTI IDRAULICI
In riferimento ai collegamenti elettrici in prossimità delle apparecchiature da installare, si precisa e si evidenzia che sarà onere, qualora mancanti, del concessionario dover provvedere a sua cura e spese alla realizzazione dell’intero impianto (comprensivo delle eventuali opere edili) dal quadro di piano oppure dal quadro generale. La stazione appaltante in tale circostanza identificherà l’interruttore di protezione e sezionamento da cui derivare la nuova linea di alimentazione del circuito delle apparecchiature da installare. Il concessionario dovrà rilasciare il certificato di conformità, per il tratto realizzato.
Nel caso di impianti elettrici presenti, comunque il concessionario dovrà a sue spese verificare l’idoneità dell’impianto (rilasciando dichiarazione di rispondenza secondo il D.M. 37/08), oppure se non ritenuto idoneo dovrà realizzare una nuova linea.
I collegamenti elettrici al quadro dovranno essere realizzati concordandone le modalità operative congiuntamente all’unità di processo Manutenzione ordinaria- F.S. Impianti elettrici e speciali.
Il collegamento idrico, in prossimità delle apparecchiature da installare, dovrà essere realizzato a cura e spese del concessionario, secondo norme di buona tecnica, garantendo la conformità del collegamento all’attacco alla rete idrica a mezzo di tubazione in materiale idoneo e coerente (all’uso a cui è destinato), con rubinetto di intercettazione. Inoltre il concessionario, a sua cura e spese, dovrà installare a valle di tutte le macchine distributrici un filtro per acqua “antiallagamento di tipo meccanico”.
La qualità dell’acqua erogata dalla stazione appaltante dovrà essere preventivamente verificata dal concessionario a sua cura e spese, da un Ente competente ad effettuare le analisi microbiologiche, prima della messa in esercizio delle macchine distributrici, siano esse distributori di bevande calde che erogatori di acqua potabile, direttamente dal rubinetto a cui le macchine verranno allacciate.
La manutenzione ordinaria e straordinaria (dei tratti realizzati o quelli verificati) rimangono a carico del concessionario per tutta la durata della concessione.
Le utenze per l’erogazione dell’energia elettrica e per l’acqua sono messe a disposizione dalla stazione appaltante, che provvederà al recupero dei relativi costi attraverso misuratori a defalco, che dovranno essere installati a cura e spese del concessionario.
Ciascuna macchina distributrice dovrà essere dotata di interruttore magneto-termico differenziale di portata adeguata all'assorbimento elettrico dell'apparecchiatura e Idn=30mA (comunemente definito "interruttore salvavita") e di rubinetto di arresto sulla linea di alimentazione idrica.
Per le macchine eroganti bevande calde e snack saranno installati, ai fini del risparmio energetico, specifici interruttori orari con programmazione settimanale, tali da consentire l’accensione mattutina e lo spegnimento serale e nei week-end.
Il concessionario avrà cura di verificare ed eventualmente adeguare anche i punti di allaccio, elettrici ed idrici, già esistenti.
Dell’avvenuto completamento della consegna e installazione delle macchine distributrici faranno fede appositi verbali, distinti per ufficio, redatti congiuntamente dal concessionario e dalla stazione appaltante, dai quali dovrà rilevarsi:
la consegna, per ogni apparecchiatura installata, della documentazione specifica (dichiarazioni di conformità CE, manuali d’istruzioni per l'uso, dichiarazione del costruttore dei distributori automatici riguardo l’anno di costruzione, attestazione avvenuto controllo integrità prodotti/interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento, autorizzazione Sanitaria registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento da dove sarà stoccata la merce per il rifornimento dei distributori automatici, ecc.);
l’effettuazione della verifica effettuata sull’anno di costruzione dei distributori automatici, sulla base delle dichiarazioni acquisite.
Il concessionario dovrà altresì impegnarsi, entro 30 (trenta) giorni dal termine dell’installazione dell'ultimo distributore, a fornire alla stazione appaltante, pena l’applicazione delle penali previste dal presente capitolato d’oneri, un elenco dettagliato delle macchine distributrici installate, distinte per sito e tipologia, e dei prodotti erogati, con relativi prezzi, accompagnato dalla dichiarazione di responsabilità, all’uopo sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica, né grassi idrogenati; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato, entro lo stesso termine, in occasione di variazioni/modifiche del parco macchine installate.
ART. 6 – PENALITA' E MODALITA' DELLE CONTESTAZIONI
La violazione di qualunque disposizione contenuta nella documentazione di gara, o il compimento da parte del concessionario o dei suoi collaboratori/dipendenti, di azioni e/o atti che abbiano compromesso o tali da compromettere il servizio o nuocere alla convenienza del luogo, comporteranno l'applicazione di sanzioni adeguate all’importanza e alla gravità dell’infrazione, non esclusa la revoca della concessione.
In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte, la stazione appaltante applicherà le seguenti penali:
INADEMPIMENTO | DESCRIZIONE | IMPORTO PENALE |
1 | Ritardo nella rimozione delle proprie apparecchiature e nei necessari ripristini, a scadenza del contratto, entro i termini stabiliti | € 50,00 per ogni giorno di ritardo |
2 | Mancata corresponsione del canone annuale rimborso spese entro i termini stabiliti | € 50,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto di risolvere il contratto |
3 | Mancato rispetto dei termini previsti per la consegna e l’installazione delle macchine distributrici | € 50,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 gg., decorsi i quali la stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto |
4 | Mancata consegna/aggiornamento, nei tempi stabiliti, dell’elenco dettagliato delle macchine distributrici installate e dei prodotti erogati, con relativi prezzi, e dichiarazione allegata | € 50,00 per ogni giorno di ritardo |
5 | Mancato rispetto dei tempi d’intervento massimi per le riparazioni delle macchine distributrici in caso di guasti oltre i termini stabiliti | € 50,00 per ogni giorno di ritardo |
6 | Mancato rispetto dei tempi d’intervento massimi per il rifornimento e/o riassortimento dei prodotti esauriti. | € 50,00 per ogni giorno di ritardo |
7 | Mancata sostituzione della macchina, entro 48 h successive alla segnalazione, nel caso l’entità del guasto non consenta la riparazione. | € 50,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni distributore non sostituito |
8 | Mancata trasmissione, nei tempi stabiliti, della relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute di cui all’art. 28, c. 2, lett. a), del D. Lgs. n. 81/2008 . | € 50,00 per ogni giorno di ritardo |
9 | Mancata presentazione, nei tempi stabiliti, della relazione tecnico economica sul numero delle erogazioni/incassi . | € 20,00 per ogni giorno di ritardo |
10 | Mancata segnalazione, con appositi avvisi e/o liste, di prodotti controindicati ai soggetti intolleranti o allergici | € 100,00 a prodotto, per la prima infrazione |
€ 200,00 a prodotto, per infrazioni successive | ||
11 | Somministrazione di prodotti di qualità difforme e/o caratteristiche inferiori a quelle minime previste dal “paniere prodotti” . | € 50,00 a prodotto, per la prima infrazione |
€ 100,00 a prodotto, per infrazioni successive | ||
12 | Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d’igiene degli alimenti, tali da | € 100,00 a prodotto, per la prima infrazione |
€ 200,00 a prodotto, per infrazioni successive |
compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio . | In caso di reiterati inadempimenti e violazioni, la stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto | |
13 | Mancato intervento di pulizia, sanificazione e disinfezione con le periodicità che scaturiranno in sede di offerta. | € 100,00 a macchina, per la prima infrazione |
€ 200,00 a macchina, per infrazioni successive | ||
14 | Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti . | €. 50,00 per ogni infrazione accertata |
15 | Scarso decoro o correttezza nei rapporti con l’utenza da parte del personale del concessionario . | € 50,00 per la prima infrazione |
€ 100,00 per le infrazioni successive | ||
16 | Mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante | € 50,00 per ogni giorno di ritardo |
L’importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, sarà addebitato direttamente al concessionario e non potrà superare, complessivamente, il 10% del valore economico massimo, pena la facoltà di procedere alla revoca della concessione.
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al concessionario a mezzo comunicazione scritta, inoltrata per posta elettronica certificata (PEC). Entro 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, il concessionario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il suddetto termine la stazione appaltante, qualora non riceva giustificazioni oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione al concessionario.
ART. 7- BACINO DI UTENZA
Gli utenti della stazione appaltante sono, normalmente, costituiti da personale docente, personale tecnico/amministrativo, studenti, ospiti, che gravitano nella maggior parte delle sedi.
La stazione appaltante non garantisce un numero minimo di utenti, pertanto il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo, né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell’utenza.
La stazione appaltante, riservandosi la facoltà di riorganizzare gli uffici secondo le eventuali future esigenze logistiche e/o organizzative, non garantirà né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero dei dipendenti indicati.
La fruizione del servizio da parte degli aventi diritto sarà del tutto libera, per cui la stazione appaltante non assume alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrate quotidianamente e in totale.
Pertanto il concessionario non potrà vantare pretese, né richiedere modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell’utenza.
ART.8 - GIORNI ED ORARI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO- INTERRUZIONE
Il servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso le macchine distributrici dovrà essere assicurato con continuità, tutti i giorni lavorativi, feriali e festivi laddove le strutture rimangono aperte.
Il personale addetto al servizio potrà accedere alle varie sedi dalle ore 7.30; la loro permanenza sarà consentita fino al tempo strettamente necessario, e comunque non oltre le ore 19.30, per effettuare le operazioni di rifornimento, manutenzione e pulizia.
Saranno consentite interruzioni temporanee nell’esecuzione del servizio nei seguenti casi:
scioperi del personale del concessionario: in caso di sciopero del personale, agitazioni sindacali, ecc. che rendano impossibile la regolare effettuazione del servizio, il concessionario dovrà darne notizia alla stazione appaltante con un anticipo di almeno cinque giorni o, comunque, non appena egli ne abbia conoscenza; in tal caso, saranno concordate le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati, al fine di garantire le prestazioni minime per il regolare svolgimento del servizio;
in caso di guasto delle macchine distributrici: secondo la regolamentazione per la quale si rinvia all’art. 1 del presente Capitolato.
interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore: le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del concessionario, che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato speciale (ad esempio la mancanza di acqua o energia elettrica e/o per qualsiasi emergenza tecnica e organizzativa), non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti;
Il servizio, infine, non sarà effettuato qualora si rendesse necessario effettuare lavori urgenti o indifferibili di manutenzione straordinaria agli impianti o ai locali dati in concessione; in tal caso la stazione appaltante comunicherà, con congruo anticipo, il piano dei lavori programmati ed i relativi periodi di esecuzione degli stessi e il concessionario non potrà richiedere compensi integrativi, indennizzi e/o risarcimenti.
Salvo quanto previsto in questo articolo, l’interruzione o sospensione del servizio per decisione unilaterale del concessionario costituisce inadempimento contrattuale che comporterà la risoluzione del contratto. In tal caso, previa contestazione scritta e contraddittorio, la Stazione appaltante procederà all’incameramento della cauzione prestata, fatta salva comunque la facoltà di procedere nei confronti del concessionario al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione.
E’ prevista l’interruzione del servizio, con il completo svuotamento e spegnimento delle macchine, durante i periodi di chiusura dell’Ateneo, pubblicati ufficialmente sul sito web.
ART.9- PRODOTTI DA EROGARE (vedasi TABELLA PRODOTTI BASE/TABELLA PRODOTTI AGGIUNTIVI Allegate)
Nelle macchine distributrici da installare negli spazi oggetto della concessione dovranno essere resi disponibili prodotti di alto livello qualitativo, contraddistinti da primari marchi e conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa. I prodotti inoltre dovranno essere conformi alle indicazioni nutrizionali richieste dalla normativa.
Gli alimenti dovranno provenire da ditte autorizzate ed essere confezionati, etichettati, trasportati e conservati secondo la normativa vigente nazionale e comunitaria e dovranno avere l’etichettatura nutrizionale sulla confezione.
Sono da preferire prodotti di provenienza nazionale, prodotti DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta) e prodotti provenienti da agricoltura biologica, offrendo la possibilità di scegliere prodotti equo e solidali e prodotti destinati ad un pubblico specifico (es. prodotti gluten free).
I prodotti alimentari non devono essere derivanti da OGM e non devono contenere OGM o sostanze indesiderate.
ELENCO DEI PRODOTTI :
A) BEVANDE CALDE:
CAFFE’: dovrà essere del tipo 1 A miscela bar prima scelta con miscela di 30% arabica e 70% robusta, macinato all’istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè per ogni erogazione;
CAFFE’ decaffeinato, ginseng, con grammatura minima di gr.7;
LATTE: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere per ogni erogazione;
CAPPUCCINO: almeno gr. 10 di latte in polvere per ogni erogazione e gr.6 di caffè per ogni erogazione; GINSENG: almeno gr. 14 di ginseng in polvere per ogni erogazione;
THE: almeno 14 gr. di the in polvere per ogni erogazione;
CIOCCOLATO: almeno 25 gr. di miscela di cioccolato in polvere per cad. erogazione; ORZO: con grammatura minima di gr. 2,5 di orzo per ogni erogazione;
CAMOMILLA solubile : almeno gr. 14 di camomilla in polvere per ogni erogazione (in alternativa eventuale erogazione di acqua calda).
ACQUA CALDA
Sarà possibile prevedere anche erogazioni combinate: cappuccino + cioccolato, cioccolato + latte, cioccolato extra-forte, orzo + latte, ecc.
Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero, che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall’utente con possibilità di indicare la quantità prescelta.
B) BEVANDE FREDDE:
acqua naturale in bottigliette da cl 50; acqua frizzante in bottigliette da cl 50;
succhi di frutta in brick da minimo cl 20 o cl 33;
SNACK MONOPORZIONI E SIMILARI, DOLCI E SALATI (elenco indicativo):
SALATO: Croccantelle e taralli vari gusti minimo 40gr; Craker vari gusti da minimo 50gr; Biscotti snack minimo 75 gr; Snack salati vari gusti da minimo 25 gr;
DOLCI: Cornetti vari gusti da minimo 50 gr; Snack dolce vari gusti da minimo 60 gr; Snack al cioccolato da minimo 45 gr; Snack merendina da minimo 40 gr; Biscotti vari tipi da minimo 55 gr; Wafer vari gusti da minimo 45 gr; gomme vari gusti da minimo 30 gr;
PRODOTTI SALUTARI (elenco indicativo ma almeno un cassetto di ogni distributore):
-macedonia di frutta fresca;
- confezione monofrutta di stagione;
- frutta a fette o in pezzi essiccata o disidratata;
- confezione di frutta secca;
- verdura in pinzimonio;
- yogurt da bere alla frutta con probiotici (fermenti lattici vivi);
- succhi di frutta ad alta % di frutta (consigliato minimo il 70% di frutta) senza zuccheri aggiunti e dolcificanti;
- parmigiano reggiano e craker;
- prodotti da forno con grassi di origine vegetale (olio di oliva extravergine o monoseme evitando i grassi di cocco e di palma) a basso contenuto di grassi saturi e senza grassi idrogenati, a basso contenuto di zuccheri semplici senza dolcificanti e prodotti da forno non salati in superficie;
PRODOTTI DEL MERCATO EQUO E SOLIDALE (almeno 3 in ogni distributore: una bevanda, un prodotto salato e uno dolce);
PRODOTTI DERIVANTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA (almeno 3 in ogni distributore: una bevanda, un prodotto salato e uno dolce).
DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE ESSERE PROPOSTI PRODOTTI ADATTI PER
CELIACI / DIABETICI in almeno una macchina distributrice per edificio. Tali prodotti dovranno essere facilmente identificabili dall’utenza. (almeno 3 in ogni distributore: una bevanda, un prodotto salato e uno dolce).
I prodotti dovranno essere totalmente esenti da acidi grassi idrogenati, organismi geneticamente modificati o loro derivati.
I prodotti confezionati devono essere corredati da etichette conformi alla normativa vigente in materia per ciascun prodotto, che espongano in particolare la denominazione legale e merceologica, la loro composizione e modalità di conservazione, la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice, la relativa sede e stabilimento di produzione e confezionamento.
O.G.M. - ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI
I prodotti e gli alimenti erogati dovranno essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati o loro derivati, in aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.) e grassi idrogenati; al riguardo, il concessionario dovrà attestare, in occasione della presentazione dell'elenco distributori/prodotti/prezzi, mediante dichiarazione di responsabilità all’uopo sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica né grassi idrogenati e a richiesta della stazione appaltante esibire, in qualsiasi momento, la certificazione di provenienza dei prodotti.
INTOLLERANZE ED ALLERGIE
Particolare attenzione è richiesta per tutelare la salute dei consumatori intolleranti o allergici ferme restando le informazioni obbligatorie secondo le attuali disposizioni di legge.
A tal fine si rinvia all’offerta Tecnica secondo la specifica proposta del concorrente in sede di gara e aggiudicazione. Il concorrente deve rendere disponibili in relazione ai prodotti aggiuntivi (offerta tecnica) le informazioni relative ai prodotti offerti.
In ogni caso secondo la letteratura prevalente costituiscono alimenti e bevande che provocano allergia o intolleranza a titolo indicativo i seguenti:
1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro - 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei
- 3. Uova e prodotti a base di uova - 4. Pesce e prodotti a base di pesce - 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi - 6. Soia e prodotti a base di soia - 7. Latte e prodotti a base di latte - 8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia e i loro prodotti
- 9. Sedano e prodotti a base di sedano - 10. Senape e prodotti a base di senape - 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo - 12. Anidride solforosa e solfiti - 13. Lupini e prodotti a base di lupini
- 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.
Nell’ipotesi in cui durante la concessione la tipologia prodotti base/aggiuntivi richiedesse modifiche imposte da circostanze non dipendenti dal concessionario né dalla Stazione Appaltante, previa comunicazione scritta e contraddittorio si potrà procedere alla modifica dei prodotti distribuiti.
ART. 10 – PREZZI AL PUBBLICO- LISTINO PREZZI BASE, LISTINO PREZZI AGGIUNTIVI E LISTINO PREZZI AL CONSUMO
I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all’utenza e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le macchine distributrici installate negli spazi oggetto della concessione.
Il concessionario si obbliga ad osservare ed applicare i prezzi dei prodotti base imposti dalla stazione appaltante al netto del ribasso percentuale offerto e i prezzi dei prodotti aggiuntivi presentati in sede di gara, sempre al netto del ribasso percentuale offerto.
Le gettoniere delle macchine distributrici dovranno impiegare monete con tagli da 0,05 €, 0,10 €, 0,20 €, 0,50 €, 1 € e 2 €, con erogazione del resto.
Stante la suddetta condizione, la seconda cifra decimale degli importi previsti dal “Listino prezzi al consumo” dovrà necessariamente essere uguale a zero oppure a cinque.
Se, in seguito al ribasso offerto in fase di gara o alle variazioni successive dovute a revisioni dei prezzi, gli stessi dovessero risultare diversi dalla sopracitata condizione, verrà operato un arrotondamento
LISTINO PREZZI AGGIUNTIVI
I prodotti aggiuntivi sono i generi alimentari che il concessionario potrà offrire in fase di gara compilando l’ “Allegato. –Elenco prodotti aggiuntivi” (da allegare all’offerta tecnica); i relativi prezzi dovranno essere indicati nell’ “Allegato –Listino prezzi aggiuntivi” (da allegare all’offerta economica). I prezzi del “Xxxxxxx prezzi aggiuntivi” non dovranno superare le due cifre decimali: l’ultima cifra decimale dovrà essere necessariamente pari a zero o a cinque.
LISTINO PREZZI AL CONSUMO
I prezzi applicati all’utenza saranno quelli del “Listino prezzi al consumo”, che sarà composto:
dai prezzi dei prodotti base al netto del ribasso percentuale offerto e dell’eventuale arrotondamento; dai prezzi dei prodotti aggiuntivi offerti dal concessionario in fase di gara.
Il “Listino prezzi al consumo” sarà soggetto a revisione, e conseguente eventuale arrotondamento.
I prezzi dei prodotti offerti rimarranno invariati per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo il procedimento di revisione prezzi.
I prezzi relativi ai generi erogati dalle macchine distributrici non potranno essere modificati per un periodo di almeno dodici mesi dall’inizio della gestione del servizio.
Il concessionario, in sede di richiesta di aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre al direttore dell’esecuzione del contratto una relazione che indichi le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono lo stesso ad aumentare i prezzi. La stazione appaltante valuterà la richiesta di aggiornamento dei prezzi sulla base delle motivazioni e dei giustificativi presentati a dimostrare l’effettivo aumento dei costi. In ogni caso l’indici di incremento dei prezzi richiesto non potrà essere superiore all’indice ISTAT.
ART. 11- NUMERO E TIPOLOGIA MACCHINE DISTRIBUTRICI E VARIAZIONE
11.1 Variazione numero
Il numero delle macchine distributrici installate dall’Operatore aggiudicatario/concessionario è determinato secondo l’offerta tecnica presentata in sede di gara ed allegato al contratto di concessione.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere variazioni in diminuzione e/o aumento delle macchine distributrici già installate, senza che a ciò corrisponda alcuna variazione della superficie oggetto di concessione né in aumento né in diminuzione e quindi senza variazione del canone annuo.
In ipotesi di nuove sedi da implementare o incremento/decremento della superficie delle stesse precedentemente oggetto di concessione, il canone sarà determinato dal rapporto tra il valore del canone offerto in gara e il numero effettivo di macchine proposto ed installato in sede di avvio della Concessione.
11.2 Variazione tipologia
La stazione appaltante si riserva di richiedere al concessionario la sostituzione delle macchine con altre più capienti qualora, per determinate postazioni la capienza si riveli inadeguata, senza variazione del canone.
In caso di richiesta di sostituzione delle macchine con altre più capienti, il concessionario è tenuto a provvedere entro il termine di 30 giorni, in mancanza sarà applicata la penale prevista per il mancato avvio del servizio.
Parimenti, il concessionario potrà, nel corso del rapporto contrattuale, previa preventiva autorizzazione della stazione appaltante, sostituire le macchine con altre che abbiano pari o superiori caratteristiche.
Le macchine distributrici che durante lo svolgimento del servizio risulteranno tecnologicamente obsolete secondo il piano di sostituzioni dell’operatore offerto e valutato in sede di gara dovranno essere tempestivamente sostituite da altre tecnologicamente in linea con quanto presente sul mercato (si rinvia all’art. 1).
Art. 12 – CARATTERISTICHE DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI
Le macchine distributrici da installare dovranno essere nuove di fabbrica o usate con data di fabbricazione non antecedente a 48 mesi dalla data di installazione.
Non saranno accettate installazioni e proposte di installazione di macchine anteriori all’anno 2015.
Le macchine dovranno essere munite del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ), tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione, nonché rispettose dell’impatto ambientale e del risparmio energetico.
a) In particolare, le apparecchiature dovranno:
⮚ essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine e di prevenzione incendi;
⮚ essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;
⮚ rispettare la norma CEI EN 00000-0-00 (“Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita”), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;
⮚ rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
⮚ contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra;
⮚ possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato nella circolare del Ministero della Sanità n. 35 del 31.05.1979 e dal regolamento d'esecuzione delle norme contenute nella Legge 30.04.1962 n. 283 e s.m.i. ("Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande");
⮚ riportare una targhetta indicante chiaramente la denominazione, la ragione sociale e il recapito del concessionario, nonché il nominativo/telefono del referente al quale rivolgersi per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti, ecc.
⮚ essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie dei prodotti offerti e dei relativi prezzi;
⮚ segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l’eventuale indisponibilità dei singoli prodotti;
b) garantire l’erogazione dei prodotti come precedentemente descritti nel presente capitolato speciale:
c) fornire automaticamente, in conformità alle linee di indirizzo del D.M. n. 203/2003 e s.m.i. del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, bicchieri, cucchiaini e/o palettine
biodegradabili e compostabili per mescolare le bevande erogate, nonché consentire la possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa la sua completa esclusione;
d) essere dotati dei principali sistemi di pagamento:
⮚ a monete e a banconote, con sistema rendi-resto;
⮚ a scheda o chiave elettronica ricaricabile (di seguito “chiavetta”);
La ricarica delle chiavette dovrà avvenire in modo automatico tramite le stesse macchine distributrici.
Il valore massimo della cauzione richiesta per la "chiavetta" non potrà superare il valore di € 2,00 (due/00) e l'importo dovrà essere rimborsato all'utente a fine contratto.
La gestione degli strumenti elettronici (consegne agli utenti delle chiavette, attivazioni, guasti, sostituzioni e tutti gli eventuali problemi connessi o conseguenti), sarà a esclusivo carico del concessionario.
Il concessionario, rispettando gli orari concordati con la stazione appaltante, avrà libero accesso agli spazi ove saranno collocate le macchine distributrici.
La stazione appaltante è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecate alle macchine distributrici.
ART.13- STRUTTURA DI SUPPORTO, SISTEMI DI PAGAMENTO E TELEMETRIA
Per lo svolgimento del servizio il concessionario dovrà avvalersi di una sede operativa, già attiva o da attivare alla stipula del contratto. Tale sede dovrà essere opportunamente dotata e attrezzata con strutture e mezzi in grado di fornire un adeguato supporto logistico a tutte le attività direttamente connesse alla concessione.
Sarà cura del concessionario all’atto della stipula del contratto nominare un coordinatore del servizio il quale dovrà:
• organizzare e coordinare tutte le attività previste per l’installazione, la gestione, il rifornimento e la manutenzione delle macchine distributrici presso le sedi della stazione appaltante; coordinare il personale addetto dal concessionario alle suddette attività;
• garantire il rispetto e l’osservanza da parte del personale del concessionario, di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e delle normative che disciplinano le attività connesse con il contratto di concessione;
• informare costantemente la stazione appaltante sull’andamento del servizio, segnalando eventuali anomalie e/o disfunzioni e proponendo gli opportuni correttivi;
• trasmettere o rendere accessibile alla stazione appaltante l’elenco aggiornato delle macchine distributrici, ogni volta che ci siano variazioni del parco macchine installato, a seguito di installazioni, spostamenti o disinstallazioni delle macchine;
• produrre o rendere accessibili alla stazione appaltante report tecnici e statistici sulle attività svolte.
SISTEMI DI PAGAMENTO
Tutti le macchine distributrici installate dovranno essere dotate dei seguenti sistemi di pagamento:
• in contanti e dotate di apposita gettoniera rendi resto (escluso 0,01 e 0,02 euro/cent). Le macchine inoltre dovranno indicare in modo chiaro agli utenti l’eventuale assenza o esaurimento di monete per l’erogazione del resto;
• con sistema elettronico tramite dispositivo funzionante con chiavetta ricaricabile in grado di gestire credito a scalare;
La distribuzione delle chiavette ricaricabili è a cura del concessionario.
Presso almeno un gruppo di macchine distributrici per edificio deve anche essere installato un sistema di ricarica delle chiavette tramite banconote.
I sistemi di pagamento e le interfacce per l’utilizzo delle macchine distributrici dovranno essere installati in posizione e con modalità di funzionamento adeguate per garantire l’accessibilità agli utenti disabili.
Nel caso in cui il concessionario preveda altre modalità di pagamento, dovrà adoperarsi affinchè l’utenza della stazione appaltante possa facilmente impiegare tale modalità innovativa, senza costi né per l’utenza né per la stazione appaltante.
TELEMETRIA
Tutte le macchine distributrici dovranno essere dotate di sistemi di comunicazione GSM per la telemetria in grado di fornire uno scambio di informazioni in tempo reale con la sede operativa del concessionario. Il sistema dovrà essere in grado di comunicare i seguenti dati: vendite realizzate, malfunzionamenti, variazioni delle normali temperature di esercizio, segnalazione di esaurimento dei prodotti.
Il sistema di telemetria dovrà essere corredato da opportuni software per monitorare da remoto sia la gestione dei dati che lo stato di buon funzionamento della macchina in tempo reale; rilevare inoltre i parametri rilevanti di funzionamento delle macchine in tempo reale (ad esempio temperatura, tempi di erogazione ecc). In modo particolare ogni singola macchina distributrice dovrà essere dotata di sistemi per l’invio di allarmi in tempo reale (sms o email) al gestore circa l’eventuale fermo macchina.
Il sistema di comunicazione da remoto tra macchina distributrice e centrale operativa non potrà in alcun modo essere basato su accesso diretto alla rete della stazione appaltante.
ART. 14 – AREE DI RISTORO – PULIZIA DEGLI SPAZI E GESTIONE DEI RIFIUTI
Le aree ristoro dovranno prevedere installazioni personalizzate, da realizzarsi in quelle aree dove sono installati consecutivamente più macchine distributrici (minimo due macchine), minimizzandone l’impatto, con la creazione di uno spazio visivo più attraente.
Le strutture saranno modulari e componibili, adatte alla creazione di spazi personalizzati, realizzati in materiale antigraffio e ignifughi. Le strutture avvolgeranno completamente le macchine distributrici attraverso box e barre di contenimento. Le aree ristoro potranno inoltre essere completate con sedute, tavolini e altro arredo sulla base dell’offerta proposta in sede di gara. La manutenzione e la sostituzione di tutti gli arredi in caso di necessità rimangono in carico al concessionario per tutta la durata del contratto. La realizzazione delle aree di ristoro dovrà concludersi entro il termine di installazione delle macchine distributrici, all’avvio del servizio. In caso di aree di ristoro da realizzarsi successivamente, l’installazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta
Eventuali contratti di sponsorizzazione dovranno essere definiti prima della stipula del contratto di concessione. Si rimanda a quanto previsto dall’art. 19 del codice dei contratti pubblici.
PULIZIA DEGLI SPAZI E GESTIONE DEI RIFIUTI
Il concessionario dovrà mantenere nel massimo ordine ed in perfetta pulizia gli spazi messi a disposizione dalla stazione appaltante e le relative macchine distributrici, nel rispetto delle vigenti norme igienico - sanitarie e delle procedure di autocontrollo, secondo il sistema HACCP.
Al riguardo, dovrà eseguire, a proprie cure e spese, anche mediante l’utilizzo di personale specializzato nel campo delle pulizie e delle sanificazioni ambientali, tutti gli interventi necessari, giornalieri, periodici o straordinari.
I prodotti utilizzati non dovranno essere classificati come tossici.
Contro mosche ed insetti dovranno preferirsi forme di disinfestazione che non prevedano il ricorso all’uso di prodotti chimici.
Il concessionario dovrà assicurare che tutti gli spazi siano mantenuti costantemente puliti ed ordinati anche durante le ore di servizio all’utenza.
Il concessionario dovrà utilizzare prodotti per l’igiene e la pulizia conformi alla vigente normativa sui detergenti e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici.
Per la raccolta dei rifiuti il modello di cestino dovrà essere sufficientemente capiente (minimo 90 litri) in modo da evitare episodi di “troppo pieno” e di idonea colorazione in base al tipo di raccolta: la suddivisione della tipologia di raccolta differenziata effettuata nelle diverse sedi della stazione appaltante verrà definita all’atto della stipula del contratto alla luce dell’offerta tecnica specifica del concorrente.
Il concessionario dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni comunali vigenti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
Essi dovranno essere raccolti, distinti per tipologia di rifiuto, in sacchetti e convogliati alle discariche pubbliche o autorizzate a cura del concessionario.
Per tale operazione dovrà essere utilizzato esclusivamente l’accesso ai locali destinato alle merci e ai fornitori.
Qualunque onere relativo alla gestione ed organizzazione dei rifiuti fino al conferimento a discarica sarà a carico del concessionario.
Sarà tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.).
Qualora si verificassero otturazioni o altri malfunzionamenti degli scarichi causati da presenza di rifiuti, imputabili al servizio, i costi per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a carico del concessionario. Eventuali rifiuti speciali provenienti dalle macchine distributrici dovranno essere raccolti e smaltiti, a cura e spese del concessionario, nei modi previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea.
Le spese per il servizio di trasporto e smaltimento saranno a totale carico del concessionario, per cui la stazione appaltante sarà completamente sollevata da detti obblighi.
ART. 15 - MANUTENZIONE DEGLI SPAZI E DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI
15.1 - MANUTENZIONE DEGLI SPAZI
La manutenzione ordinaria edile e impiantistica dei locali oggetto di concessione è a carico del concessionario secondo il Piano proposto in sede di gara nell’Offerta Tecnica.
In ogni caso il concessionario dovrà impegnarsi, a partire dalla data di inizio del servizio, ad utilizzare con la massima diligenza e mantenere in perfetta pulizia gli spazi messi a disposizione della stazione appaltante, nonché le macchine distributrici e, in generale, tutto quanto utilizzato per l’esecuzione del servizio, attraverso una costante manutenzione ordinaria ed applicando corretti metodi di pulizia ed uso, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare in materia di sicurezza e igiene.
15.2 - MANUTENZIONE DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI
Il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, necessaria a mantenere le macchine distributrici in perfetto stato d’uso.
Il concessionario dovrà segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni guasto, anomalia o difetto di funzionamento degli impianti, elettrico ed idrico, posti al servizio delle macchine distributrici, segnalare la necessità di eventuali interventi straordinari e sospendere, in via cautelativa, l’uso delle stesse, ove sussistano o possano ragionevolmente temersi rischi apprezzabili per persone e/o cose.
ASSISTENZA E MANUTENZIONE PREVENTIVA E PROGRAMMATA
Il servizio di assistenza e manutenzione delle macchine distributrici installate e il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento entro e non oltre 8 ore lavorative dalla segnalazione del guasto definita dall’utente e/o dai sistemi di telemetria presenti nella macchina distributrice.
Qualora non sia possibile il ripristino del funzionamento entro il termine stabilito o qualora il medesimo malfunzionamento sia segnalato 4 o più volte nell’arco di 30 giorni, il concessionario è tenuto alla sostituzione della macchina entro 48 ore dalla segnalazione o minore tempo indicato in sede di offerta.
Le operazioni di manutenzione sia di tipo ordinario che straordinario saranno eseguite dal concessionario al fine di garantire un regolare funzionamento delle macchine distributrici. Il rifornimento delle macchine distributrici e l’assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono essere svolti nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.
Al fine di consentire l’immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il concessionario deve apporre sulla macchina distributrice apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza nonché una chiara identificazione della macchina attraverso un codice univoco.
L’attività di manutenzione programmata dovrà essere gestita attraverso delle tabelle di manutenzione riferite a tutte le tipologie di macchine installate, secondo parametri di tempo e numero di erogazioni come indicati nel “libretto di manutenzione della macchina”.
ESEMPIO DI SCHEDA PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA, CON LE OPERAZIONI DA ESEGUIRE:
FREQUENZA DI INTERVENTO | PULIZIA | VERIFICA | REVISIONE | SOSTITUZIONE |
OGNI -------- EROGAZIONI/GIORNI |
La suddetta scheda, debitamente compilata e riportante gli interventi eseguiti sulle macchine distributrici, sarà inviata al Direttore dell’esecuzione del contratto una volta all’anno, in occasione dell’emissione della fattura o su richiesta dello stesso. Le manutenzioni programmate interesseranno non solo le parti meccaniche o elettriche, ma anche la pulizia e igienizzazione con prodotti appositi conformi alla normativa.
ART. 16- MODALITA’ DI RIFORNIMENTO DELLE MACCHINE DISTRIBUTRICI E DI ACCESSO AGLI SPAZI
Il concessionario dovrà garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi.
Il rifornimento sarà sia di tipo programmato che straordinario a chiamata. Su ogni macchina distributrice dovrà essere ben visibile un numero telefonico utilizzabile dagli utenti per segnalare malfunzionamenti e mancata disponibilità dei prodotti.
Al fine di non causare interferenze minime con l’ordinaria attività della stazione appaltante, normalmente la fascia oraria per il rifornimento/manutenzione ordinaria delle macchine deve essere mattutina o tardo pomeridiana, avendo cura di effettuare le soste dei mezzi per lo scarico merci in modo tale da non rappresentare un elemento di interferenza con la fruibilità degli spazi stessi.
Orari di accesso consentiti: dalle ore 7,30 alle ore 8,30
dalle ore 18,30 alle ore 19,30.
Sarà possibile andare in deroga alle fasce orarie indicate per interventi di manutenzione straordinaria o per ulteriori attività di rifornimento durante la giornata in caso di esaurimento di prodotti. L’accesso pertanto verrà definito in modo puntuale con i responsabili delle singole strutture interessate, minimizzando comunque l’impatto sulle singole attività in essere.
In caso di esaurimento di prodotti segnalato dall’utenza o rilevato dai dati inviati dai dispositivi di telemetria, il concessionario deve provvedere al rifornimento entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo alla segnalazione.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere l’intensificazione o l’estensione delle attività di servizio presso determinate sedi, in occasione di eventi che possono comportare un prevedibile aumento di utenti, quali ad esempio: convegni, mostre, aperture straordinarie delle sedi, rassegne e manifestazioni culturali.
Tali richieste verranno comunicate al concessionario con congruo preavviso, in modo da organizzare il servizio in maniera congrua.
ART.17- ATTIVITA’ PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO – installazione
apparati e predisposizioni – start up
Prima della stipula del contratto il concessionario dovrà:
❖ procedere ai sensi del D.lgs. 81/08, in collaborazione con i responsabili della sicurezza della stazione appaltante, ad una attenta visita dei locali e dei luoghi oggetto del servizio, ad una ponderata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, all’individuazione di idonee misure di prevenzione e protezione e all’opportuna istruzione ad addestramento del personale adibito al servizio;
❖ sottoscrivere, prima dell’installazione delle macchine distributrici e dell’avvio del servizio, il documento unico per la valutazione dei rischi a interferenze (DUVRI), redatto in contradditorio con la stazione appaltante;
❖ consegnare alla stazione appaltante il proprio MANUALE DI AUTOCONTROLLO HACCP (piano di prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti);
Il Concessionario dovrà provvedere, autonomamente e a proprie spese, alla predisposizione ed alla gestione del programma di autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), riferito a tutte le fasi in cui si articolerà il servizio oggetto della Concessione.
Egli dovrà adottare misure adeguate per garantire le migliori condizioni igieniche del prodotto finale, analizzando ed individuando i punti critici, mettendo in atto le procedure di controllo necessarie al corretto funzionamento del sistema, compilando tutta la modulistica prevista dal sistema HACCP, atta a dare evidenza della corretta esecuzione delle attività regolamentate.
Le eventuali irregolarità, accertate dal concessionario nell’ambito del programma di autocontrollo ed i provvedimenti adottati, dovranno essere segnalate alla stazione appaltante che, qualora ritenesse insufficienti o inefficaci le misure correttive, potrà richiedere la modifica del programma di autocontrollo.
Il concessionario, pertanto, dovrà predisporre il proprio Manuale di Autocontrollo in conformità al Reg. CE n. 852/2004.
❖ fornire alla stazione appaltante il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente capitolato speciale;
❖ consegnare copia dell’assicurazione RCT;
❖ consegnare garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva.
ART. 18 ATTIVITA’ DI AVVIO DEL SERVIZIO
In una finestra temporale di 30 giorni lavorativi a partire dalla stipula del contratto o dalla comunicazione di avvio anticipato del servizio, dovranno essere installate le macchine distributrici, come indicate in offerta. Prima dell’installazione dovranno essere compiuti i dovuti sopralluoghi tecnici, come regolati nel disciplinare di gara, in accordo con la stazione appaltante, per verificare gli spazi e le modalità di installazione.
Le macchine distributrici installate dovranno coincidere per marca e modello a quanto indicato in sede di offerta tecnica. In caso di macchine distributrici non di nuova fabbricazione sarà verificato che il numero di matricola coincida con quello dichiarato in sede di offerta tecnica. In caso di mancata corrispondenza, non saranno accettate macchine usate, che dovranno quindi essere sostituiti con macchine di nuova fabbricazione.
A comprova di quanto sopra il concessionario, all’atto dell’installazione, dovrà inviare le fatture di acquisto dalle quali risulti lo stato (nuovo o usato) e l’anno di fabbricazione, per tutte le macchine installate.
In sede di installazione, e comunque entro 30 giorni lavorativi a partire dalla stipula del contratto, dovrà essere fornito l’elenco delle macchine installate. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine, per consentire l’emissione delle fatture da parte della stazione appaltante. In ogni caso dovrà essere aggiornato e spedito alla stazione appaltante ogni sei mesi.
ART. 19- ONERI DI GESTIONE A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
Le utenze per l’erogazione dell’energia elettrica e dell’acqua sono messe a disposizione dalla stazione appaltante, che provvede al recupero dei relativi costi mediante installazione di contatori a defalco.
Prima della stipula del contratto la stazione appaltante provvederà a comunicare al concessionario del servizio il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC). Lo stesso sovrintende e vigila circa la conformità dell’esecuzione delle prestazioni del concessionario alla disciplina contrattuale.
La sua attività di monitoraggio consiste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti operazioni:
• effettuazione di controlli, eventualmente anche attraverso la distribuzione di schede da compilarsi in forma anonima da parte degli utenti del servizio, per esprimere il gradimento relativo allo stesso;
• ricevimento di eventuali reclami in forma scritta da parte dei fruitori del servizio.
L’attività di monitoraggio del servizio svolta dal DEC potrà avere effetti sull’applicazione delle penali previste dal presente capitolato speciale di appalto.
ART 20 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Saranno a carico del concessionario, e quindi si intenderanno compresi nell'offerta dello stesso, le spese relative:
a) alla stipula del contratto, alle eventuali imposte e bolli per atti inerenti al servizio e la loro contabilizzazione;
b) alle assicurazioni derivanti da Leggi o Contratti Collettivi, nonché il pagamento dei contributi posti, di norma, a carico dei datori di lavoro;
c) alle imposte e tasse di qualsiasi tipo, derivanti dalla gestione dei servizi oggetto della concessione , escluso quelle espressamente indicate come a carico della stazione appaltante;
d) alle spese inerenti la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dal servizio;
e) all’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità dei dipendenti e delle persone addette al servizio, degli utenti e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
f) all’acquisto, il trasporto e l’immagazzinamento delle bevande e dei generi alimentari (con l’impegno a non accantonare eccessive derrate in quantità superiore al normale fabbisogno) per il servizio di gestione delle macchine distributrici, dei prodotti necessari alla pulizia (detersivi, disinfettanti, ecc.) degli spazi e delle macchine, ecc.;
g) all'acquisto dei materiali di consumo monouso, del tipo biodegradabile e compostabile, in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, necessari per l’erogazione delle bevande e degli alimenti;
h) alle licenze, imposte e tasse inerenti l'attività esercitata, alle multe e ammende eventualmente irrogate dall'autorità competente per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie e amministrative vigenti in materia;
i) per furto o danneggiamento ad opera di terzi delle macchine distributrici di proprietà del concessionario e per la perdita di derrate alimentari dovute a guasti degli stessi imputabili a cause di forza maggiore; Graveranno sul concessionario i costi per tutti i danni causati da incuria, cattivo uso, negligenza, imperizia, dolo o colpa del proprio personale.
Il concessionario, inoltre, dovrà:
• comunicare all’Autorità sanitaria o ad altro soggetto competente, se richiesto dalle vigenti disposizioni, l’installazione dei distributori di bevande o generi di conforto, per i successivi controlli e per il rilascio del nulla osta all’installazione delle apparecchiature;
• fornire alla stazione appaltante, contestualmente all’installazione delle macchine distributrici, in sede di affidamento del servizio ovvero in corso di contratto, per ogni apparecchiatura installata, la dichiarazione di conformità alla normative CE e a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e il Manuale d’istruzioni per l’uso, la dichiarazione rilasciata dal costruttore dei distributori automatici riguardo l’anno di costruzione, nonché la documentazione attestante l’avvenuto controllo dell’integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati, di cui alla direttiva europea sul sistema HACCP;
• fornire alla stazione appaltante, contestualmente all’installazione delle macchine distributrici, l’autorizzazione sanitaria o certificato rilasciati dall’autorità sanitaria o altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o i generi di conforto utilizzati per il rifornimento delle macchine distributrici;
• operare in conformità con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Regolamento CE 852/2004 e dal D. Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e s.m.i. e verificare costantemente che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa;
• provvedere, al fine di eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi di contaminazione dei prodotti somministrati, alla pulizia, interna ed esterna, delle macchine distributrici e alla loro periodica sanificazione e disinfezione, secondo un piano di interventi adeguato, che dovrà essere illustrato nella relazione tecnica da presentare.
Nello specifico, dovranno essere soddisfatti i requisiti indicati nel CAPITOLO V dell’allegato II del Regolamento CE 852/2004, di seguito elencati:
1. Tutto il materiale, l’apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto degli alimenti devono:
essere efficacemente puliti e, se necessario, disinfettati. La pulitura e la disinfezione devono avere luogo con una frequenza sufficiente a evitare ogni rischio di contaminazione;
essere costruiti in materiale tale de rendere minimi, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di contaminazione;
ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, essere costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, siano sempre puliti e, ove necessario, disinfettati;
essere installati in modo da consentire un’adeguata pulizia delle apparecchiature e dell’area circostante;
2. Ove necessario, le apparecchiature devono essere munite di ogni dispositivo di controllo necessario per garantire gli obiettivi del regolamento;
3. Qualora, per impedire la corrosione delle apparecchiature e dei contenitori sia necessario utilizzare additivi chimici, ciò deve essere fatto secondo le corrette prassi.
Per ogni tipologia di macchina distributrice, il concessionario deve
• prevedere un adeguato piano di pulizia e sanificazione dell’attrezzatura, da applicare con cadenza periodica, che deve contenere frequenza, descrizione delle operazioni e prodotto da utilizzare. Deve anche essere identificato il nome del responsabile dell’applicazione e della verifica (visiva e/o analitica) dell’efficacia della pulizia e sanificazione, che registrerà su apposito modulo; deve essere garantita l’effettuazione di almeno un intervento di pulizia e igienizzazione settimanale, salvo diverse esigenze verificate nel corso dell’operatività;
• mantenere le apparecchiature conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e a quelle che saranno emanate in materia;
• fornire alla stazione appaltante un numero telefonico dedicato, attivo almeno dalle ore 08:00 alle ore 20:00 di tutti i giorni lavorativi, da utilizzare per ogni evenienza;
• fornire alla stazione appaltante, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal termine dell’installazione dell'ultima macchina distributrice, pena l’applicazione delle penali previste dal presente capitolato speciale di appalto, l’elenco dettagliato delle macchine installate, distinte per sito e tipologia, e dei prodotti erogati, con relativi prezzi, accompagnato dalla dichiarazione di responsabilità, all’uopo sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica, né grassi idrogenati; tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato, entro lo stesso termine, in occasione di variazioni/modifiche del parco macchine installate;
• impiegare, nell’esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, proprio personale, munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali e infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso gli utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
• provvedere, su richiesta della stazione appaltante, a propria cura e spese, allo spostamento temporaneo delle macchine distributrici per consentire un’accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
• provvedere, in caso di sopravvenute esigenze della stazione appaltante, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento o al definitivo trasferimento delle macchine distributrici;
• provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D. Lgs. n. 81/08, la completa sicurezza durante l’esecuzione del servizio e per evitare incidenti e/o danni, di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali, esonerando sin d’ora la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità;
• garantire il continuo e tempestivo rifornimento e/o riassortimento di tutti i prodotti, in modo che non ci sia interruzione nella distribuzione degli stessi, curandone costantemente la qualità e il buon mantenimento, e assicurando che non siano erogati prodotti vicini della scadenza di conservazione;
• eseguire una regolare manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, allo scopo di mantenere le macchine distributrici in perfetta efficienza di lavoro, provvedendo, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, secondo il programma di manutenzione consigliato dal costruttore;
• eseguire le riparazioni e/o sostituzioni, in caso di malfunzionamenti o guasti;
• in caso di non riparabilità, provvedere alla sostituzione della macchina entro 2 (due) giorni lavorativi dalla segnalazione del fatto alla stazione appaltante, con altra apparecchiatura avente caratteristiche tecniche uguali o superiori;
• garantire che i prezzi di vendita dei prodotti offerti: siano esposti in modo visibile all’utenza;
siano identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate presso tutte le sedi interessate dal servizio;
restino fissi e invariabili per i primi 12 mesi (dodici mesi), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, dopodiché - su motivata richiesta scritta del concessionario, accompagnata da documenti giustificativi - potranno essere aggiornati, con cadenza annuale, sulla base dell’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi all’anno precedente.
I prezzi saranno arrotondati per difetto ai 5 (cinque) centesimi di euro.
L’applicazione dei nuovi prezzi sarà in ogni caso subordinata a preventiva autorizzazione della stazione appaltante alla quale è riservata la valutazione della congruità della richiesta, sulla base della normativa vigente.
La revisione prezzi non potrà mai avere efficacia retroattiva.
Le variazioni sopraddette saranno applicabili solo qualora l’indice ISTAT abbia subito una variazione, dall’inizio del contratto, superiore al 5%;
• garantire, in caso di malfunzionamento delle macchine distributrici o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
• provvedere alle riparazioni e ai ripristini conseguenti a eventuali danni all’immobile e alle relative pertinenze, causati dall’installazione e dal funzionamento delle macchine distributrici;
• asportare, a proprie cure e spese, le proprie attrezzature e provvedere ai necessari ripristini entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte della stazione appaltante
• essere disponibile, durante tutta la durata del contratto, a collaborare con la stazione appaltante per l’individuazione e il controllo degli alimenti e delle bevande e a partecipare a iniziative di promozione della salute, attraverso, ad esempio, l’utilizzo del distributore e/o dell’area adiacente per la diffusione di messaggi (manifesti, video) sui temi di sanità pubblica e consumo responsabile.
ART 21 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Il concessionario si obbliga ad impiegare personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, in regola con la vigente normativa in materia di requisiti igienico-sanitari, assunto (ad eccezione del personale addetto alle pulizie, per il quale il concessionario potrà ricorrere a ditte specializzate) secondo le disposizioni di legge in vigore e dovrà, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nel servizio oggetto della concessione, le condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dai vigenti, anche se scaduti, C.C.N.L ed eventuali accordi integrativi di comparto o aziendali, nonché le condizioni che dovessero risultare da ogni altro contratto o accordo successivamente stipulato, applicabili alla categoria e nella località in cui dovranno svolgersi le prestazioni, nonché dovrà assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali.
Il concessionario dovrà essere in regola con il pagamento degli stipendi e dei versamenti dei contributi in favore del proprio personale e dovrà fornire, su richiesta della stazione appaltante, prima dell’inizio del servizio ed ogni qualvolta sia richiesto nel corso di vigenza del contratto, la relativa documentazione giustificativa attestante l’avvenuto adempimento a tali obblighi.
Il servizio alle dipendenze del concessionario o per il concessionario non potrà costituire, in alcun caso ed in alcuna forma, per il personale da questi impiegato, titolo o qualsivoglia riconoscimento di rapporto con la stazione appaltante.
Il concessionario dovrà produrre o detenere in loco la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.
Per motivi di sicurezza, il personale alle dipendenze del concessionario sarà dotato anche di apposito badge, dal quale la stazione appaltante potrà evincere l’ora di ingresso e di uscita, al fine di avere contezza del personale presente nella struttura in caso di esodo.
La stazione appaltante si riserva di verificare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo approntato dal concessionario, stabilendo le modifiche ritenute idonee a garantire un più efficiente espletamento dei servizi.
Eventuali richieste di tale natura saranno comunicate per iscritto al concessionario che sarà tenuto a darvi attuazione entro 10 (dieci) giorni dalla notifica.
Il personale dipendente del concessionario dovrà:
indossare idonee divise che per foggia e qualità dovranno essere omogenee, ma differenziate a seconda della qualifica rivestita dal lavoratore (rifornitori, pulitori, manutentori), esteticamente curate ed igienicamente e visivamente sempre in condizioni perfette, munite sia di placca ben visibile recante il marchio dell'impresa del concessionario sia di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, con le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008;
essere in possesso del libretto d’idoneità sanitaria di cui all’art. 37 del D.P.R. n. 327/1980 ("Regolamento di esecuzione della Legge n. 283/1962 e s.m.i. o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande") ed attenersi alle prescrizioni di cui agli altri articoli del Titolo III ("Igiene e sanità del personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto) del citato
D.P.R. n. 327/1980;
osservare scrupolosamente, onde evitare rischi di inquinamento e possibili tossinfezioni alimentari, tutte le procedure igieniche previste dal sistema di autocontrollo HACCP;
essere sottoposto, a cura e spese del concessionario, sia all’atto dell’assunzione che periodicamente, a tutte le visite mediche, agli accertamenti radiologici e batteriologici, alle vaccinazioni previste dalle leggi e regolamenti in vigore, nonché, qualora assente dal lavoro per malattie infettive, ad opportuna visita di idoneità da parte degli Enti pubblici autorizzati, prima del rientro in servizio;
presentare, al rientro in servizio, in caso di assenza dal lavoro per malattia per più di cinque giorni consecutivi, una dichiarazione medica attestante di non essere affetto da patologie infettive trasmissibili;
osservare le disposizioni che regolano l’accesso, la permanenza e l’uscita dalla sede della stazione appaltante;
adeguarsi alle disposizioni impartite dal referente della stazione appaltante e al rispetto delle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s. m .i.;
comunicare immediatamente al referente della stazione appaltante qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali) che dovessero accadere nell’espletamento del servizio;
tenere un comportamento professionalmente adeguato e qualificato e improntato, in ogni occasione, alla massima educazione e correttezza;
assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione;
provvedere alla riconsegna delle cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell’espletamento dei servizi;
La stazione appaltante, sulla base delle risultanze delle rilevazioni del grado di soddisfazione dell’utenza o anche su richiesta della Commissione di controllo e valutazione sul servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari, potrà segnalare al concessionario l'inidoneità allo svolgimento del servizio da parte del personale addetto o l'eventuale comportamento di grave negligenza o oltraggioso o indecoroso dello stesso nei confronti dell'utenza, chiedendone l'immediata sostituzione,
senza che ciò possa costituire motivo di variazione dei prezzi contrattuali e/o ulteriori oneri o risarcimenti di sorta, rispetto a quelli pattuiti in sede di gara.
ART.22 ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO – VARIAZIONE DELL’ORGANICO E REINTEGRO DEL PERSONALE MANCANTE
Il concessionario, almeno dieci giorni prima dell’attivazione del servizio di gestione delle macchine distributrici, dovrà fornire alla stazione appaltante la seguente documentazione, relativa al personale che impiegherà nel servizio:
elenco nominativo del personale che sarà impegnato nei servizi oggetto della concessione, con l’indicazione dei dati anagrafici.
La stessa documentazione dovrà essere presentata ogniqualvolta si verifichino modifiche nell’organico impiegato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti i controlli che riterrà opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato del Lavoro ed ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di accertare la regolarità del concessionario.
Il concessionario sarà responsabile della scelta, della distribuzione dei compiti e dell’organizzazione del proprio personale.
L’organico impiegato per l’espletamento dei servizi dovrà essere, idoneo a garantire un adeguato svolgimento del servizio.
ART.23 - FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
In conformità al Regolamento (CE) n. 852/2004 (Capitolo XII – “Formazione”) e alle norme vigenti della legislazione nazionale, in particolare agli artt. 36 (“Informazione ai lavoratori”) e 37 (“Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”) del D. Lgs. n. 81/2008, che prevedono il rispetto di specifici requisiti in materia di programmi di formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari, il concessionario dovrà garantire e documentare, ogni fine anno, su richiesta della stazione appaltante, che venga regolarmente effettuata la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento degli addetti ai servizi sia in materia di salute ed igiene alimentare sia in materia di sicurezza ed igiene ambientale.
In particolare, le tematiche da trattare dovranno riguardare, tra l’altro, a solo titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti aspetti:
l’igiene alimentare;
l'autocontrollo nella ristorazione collettiva e il piano HACCP; la salute, l’alimentazione e la dietetica;
la conservazione e la stagionalità degli alimenti;
l’ambiente, l’uso di detersivi a basso impatto ambientale e la gestione dei rifiuti; le norme sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
le norme comportamentali da osservare durante lo svolgimento del servizio; la prevenzione incendi;
il primo soccorso.
ART.24 REFERENTE DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario sarà tenuto ad indicare e comunicare alla stazione appaltante, prima della stipula del contratto, il nominativo di uno o più referenti (titolare e sostituti), del servizio di erogazione di bevande
calde, fredde, snack ed altri generi alimentari attraverso le macchine distributrici, individuati tra il proprio personale, incaricati di dirigere, coordinare e controllare tutte le attività connesse al servizio e ai quali la stazione appaltante potrà far riferimento, direttamente, per dirimere questioni di carattere generale.
Il referente/i dovranno assicurare la propria reperibilità telefonica e pronto intervento H24 feriale e festivo, e possedere i seguenti requisiti:
1. piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
2. adeguata preparazione e formazione professionale, in relazione alle competenze necessarie per l’esecuzione del servizio;
3. possesso dei poteri necessari per la gestione del servizio.
Tutte le comunicazioni formali saranno effettuate al referente titolare e s’intenderanno come validamente rivolte ed eseguite, ai sensi e per gli effetti di legge, direttamente al concessionario stesso.
Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente/i, sarà considerato dalla stazione appaltante dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del concessionario.
In caso d’impedimento o assenza del referente/i, il concessionario dovrà darne tempestiva notizia alla stazione appaltante, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
La stazione appaltane si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del referente/i nel caso in cui gli stessi dovessero risultare inidonei o inadeguati per il servizio, senza che il concessionario possa sollevare alcuna obiezione.
ART. 25 ATTIVITA’ DI CONTROLLO E VALUTAZIONE
Le attività di valutazione interne sulla qualità e sull’organizzazione del servizio e gli opportuni controlli volti a verificare l’osservanza delle disposizioni contrattuali da parte del concessionario, saranno svolte, anche sulla base delle segnalazioni dell’utenza, dai direttori dell’esecuzione individuati dalla stazione appaltante.
Durante la fase di gestione, la stazione appaltante procederà a verifiche periodiche sulla qualità e la rispondenza dei prodotti e dei prezzi offerti dal concessionario ai requisiti del presente capitolato speciale di appalto.
La stazione appaltante avrà inoltre facoltà di procedere in ogni tempo a ispezioni, verifiche tecniche ed igieniche, sia con riguardo ai prodotti somministrati che alla cura e alle pulizie degli spazi e delle macchine distributrici.
Le verifiche periodiche saranno effettuate in presenza del responsabile della concessione; a tale scopo la stazione appaltante, mediante telefono, PEC/posta elettronica, comunicherà al concessionario il giorno e l’ora stabilita per l’effettuazione delle stesse.
In caso di assenza, la stazione appaltante procederà comunque al controllo partecipando al concessionario le eventuali risultanze.
I controlli saranno effettuati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dalla stazione appaltante, anche con l’ausilio di macchina fotografica e riprese video.
Il concessionario sarà obbligato a facilitare tutti i controlli che la stazione appaltante riterrà opportuno effettuare, anche disgiuntamente, senza limitazioni di giorni, orario e di accesso.
Il concessionario sarà obbligato a fornire ai controllori tutte le informazioni e i documenti ritenuti utili a perseguire le finalità di cui al presente articolo e a conformarsi alle richieste e prescrizioni da questi impartite, finalizzate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale di appalto.
Durante le ispezioni il personale del concessionario non dovrà interferire con le procedure di controllo e in caso di prelievo di campioni nulla potrà essere richiesto alla stazione appaltante per la quantità degli alimenti prelevati.
In caso di contestazioni igienico-sanitario, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dalle autorità sanitarie o dai laboratori di analisi o, per quanto riguarda gli aspetti attinenti la pulizia e l’igiene generale, dal personale addetto della stazione appaltante.
L’attività ispettiva della stazione appaltante potrà riguardare la gestione dei servizi in affidamento nella sua totalità, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:
▪ pulizia ed igiene: verrà verificato il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie in tutti gli spazi utilizzati per il servizio;
▪ personale: verrà verificato, in particolare, il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie da parte del personale, il rapporto con l’utente (cortesia, disponibilità) e la professionalità e la velocità nella gestione del servizio;
▪ tipologia e qualità dei prodotti somministrati: verrà verificata, in particolare, la qualità degli alimenti e delle bevande, la loro etichettatura, la presenza dei prodotti freschi, biologici, per diabetici/intolleranti al latte e derivati, per celiaci;
▪ modalità di conservazione delle bevande e degli alimenti: verrà verificata la corretta conservazione dei prodotti nelle macchine distributrici;
▪ controlli sulla qualità e salubrità delle bevande e degli alimenti somministrati: tali controlli potranno essere espletati anche attraverso l’asporto di campioni di alimenti e bevande presenti nelle macchine distributrici. Il prelievo sarà effettuato da tecnici incaricati della stazione appaltante, alla presenza di almeno un rappresentante della stessa e uno del concessionario; i campioni delle bevande e degli alimenti prelevati verranno sottoposti ad analisi - da effettuare, a spese del Concessionario, presso laboratori individuati dalla stazione appaltante - per verificarne la conformità agli standard microbiologici di riferimento;
▪ andamento generale del servizio: verrà verificato, in particolare, la presenza nelle macchine distributrici delle bevande e degli alimenti da somministrare, i tempi di attesa per i rifornimenti dei prodotti mancanti, lo stato di manutenzione delle macchine stesse; inoltre verrà controllato:
⮚ la validità delle licenze e delle autorizzazioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio;
⮚ la corrispondenza dei prodotti somministrati e delle relative grammature rispetto a quanto previsto dal Capitolato speciale ed a quanto offerto in sede di gara ;
⮚ i residui di prodotti fitosanitari, micotossine e modificazioni genetiche sui prodotti di origine vegetale;
⮚ i residui di sostanze farmacologiche superiori ai limiti di legge sui prodotti di origine animale;
⮚ la conservazione dei generi alimentari utilizzati ed immagazzinati (modalità di deposito, temperature di conservazione delle materie prime, termine minimo di conservazione e data di scadenza dei prodotti, ecc.);
⮚ la regolare gestione del servizio di differenziazione/smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
⮚ il regolare svolgimento dei servizi di pulizia e sanificazione degli spazi concessi e delle macchine distributrici;
⮚ la qualità dei prodotti utilizzati per la pulizia degli spazi e delle macchine distributrici;
⮚ la qualità dei prodotti "usa e getta" impiegati (bicchieri, barrette/cucchiaino, ecc.);
Gli inadempimenti e le violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema igienico-sanitario, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità dei servizi, saranno contestati formalmente attraverso rapporti di non conformità; il concessionario dovrà provvedervi in merito tempestivamente, nell'arco massimo di 24 ore dalla richiesta ovvero quello indicato dalla stazione appaltante pena l’applicazione delle penali previste dal presente capitolato speciale di appalto e fatto salvo il diritto di rimborso delle spese sostenute dalla stazione appaltante per l'effettuazione delle analisi e il risarcimento per eventuali altri danni. In caso di reiterati inadempimenti e violazioni, anche non gravi, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere alle autorità sanitarie competenti, senza che il concessionario possa fare alcuna opposizione, l'effettuazione di controlli sull’osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento dei servizi.
Il concessionario si obbliga ad informare la stazione appaltante sull'esito di eventuali controlli effettuati direttamente da organi esterni e a fornire qualunque informazione su eventuali problemi riscontrati in materia di igiene e sicurezza alimentare.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi resi. Le risultanze delle ispezioni da parte della stazione appaltante e i riscontri di gradimento dell’utenza serviranno a formulare raccomandazioni volte a migliorare il servizio fornito e/o ad attuare azioni correttive.
ART.26- LOCALI, UTENZE E ALLESTIMENTI
La stazione appaltante mette a disposizione del concessionario, previa stesura di un apposito verbale, gli spazi in cui il concessionario dovrà installare le macchine distributrici.
Prima di procedere alla loro installazione, il concessionario si impegna ad indicare alla stazione appaltante i lavori edili e impiantistici per l’installazione, ove questi si rendessero necessari.
La stazione appaltante mette a disposizione l’erogazione dell’energia elettrica e dell’acqua, necessari per il funzionamento delle macchine distributrici. Le spese delle relative utenze sono a carico del concessionario. Lo stesso non può rivendicare, in nessun caso, danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell’erogazioni di energia elettrica o di acqua.
La stazione appaltante inoltre è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici, furto o scasso arrecati alle macchine distributrici.
ART.27- CAUZIONE PROVVISORIA
A garanzia dell’affidabilità dell’offerta, è richiesta a norma dell’art. 93 del codice dei contratti la costituzione di una cauzione provvisoria.
In relazione alle modalità di costituzione della cauzione si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara.
ART.28 - CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, il concessionario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva. In relazione alle modalità di costituzione della cauzione si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara.
ART. 29 - ASSICURAZIONI E GARANZIE
Sono a carico del concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate.
Il contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
La stazione appaltante resta esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del concessionario, durante l'esecuzione dei servizi, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione.
Sono di conseguenza a carico del concessionario – senza che risultino limitate le sue responsabilità contrattuali – le spese per assicurazioni contro danni, furti e responsabilità civile. Pertanto, prima di procedere alla stipula del contratto di concessione, il concessionario dovrà presentare polizza assicurativa per la copertura dei seguenti rischi:
‐ RCT (responsabilità civile) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio, con un massimale pari a € 2.500.000,00. La stazione appaltante, nonché i relativi dipendenti, docenti, collaboratori a qualsiasi titolo, studenti e frequentatori devono essere esplicitamente menzionati come terzi.
‐ Polizza assicurativa contro danni, furti, con un massimale pari a € 1.000.000,00 per ciascun sinistro.
Resta inteso che l’esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa per tutta la durata del contratto è condizione essenziale e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con
conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante al momento della firma del contratto e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento dell’incarico, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell’avvenuta quietanza del nuovo pagamento del premio.
Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del concessionario.
Il concessionario assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare a persone e a cose, siano essi terzi o personale dell’impresa, verificatisi nelle aree di pertinenza della concessione e per fatto imputabile allo stesso. La stazione appaltante è inoltre esonerata da qualsiasi responsabilità che potrebbe derivare in caso di danni e furti alle attrezzature presenti nelle aree di pertinenza della concessione.
La constatazione dei danni arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra la stazione appaltante e il concessionario al momento della segnalazione eventualmente pervenuta alla stazione appaltante o in ogni caso all’atto della riconsegna degli spazi stessi.
ART.30 -DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO
Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto previsto nel presente capitolato speciale di appalto, la stazione appaltante ha la facoltà di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale il concessionario si deve conformare. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno del concessionario e l’applicazione delle penali già contestate.
La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte del concessionario dei maggiori danni subiti dalla stazione appaltante.
ART.31 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
La stazione appaltante, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., previa comunicazione da farsi al concessionario via PEC, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d’idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016), come verificati in sede di aggiudicazione e contratto;
b) qualora il concessionario non comunichi immediatamente alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1456 C.C., ogni variazione rispetto ai requisiti dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del contratto;
c) revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate al concessionario per l’espletamento del servizio;
d) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio, a totale incondizionato giudizio della stazione appaltante;
e) ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine convenuto;
f) grave inadempienza accertata alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
g) esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
h) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo;
i) abbandono del contratto, anche parziale, salvo che per cause di forza maggiore;
j) apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico del Concessionario;
k) mancata corresponsione del canone annuo a titolo di rimborso per le utilità usufruite (consumi energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia spazi) entro le scadenze stabilite e inosservanza riguardo qualsiasi debito contratto dal concessionario per l'esercizio dell’attività;
l) inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
m) qualora l’importo delle penali applicate dovesse superare il 10% del valore economico massimo del contratto;
n) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;
o) qualora il concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa;
p) reiterata vendita e/o somministrazione di prodotti con validità oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d’igiene e sanità;
q) reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema d’igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, a totale incondizionato giudizio della stazione appaltante;
r) dopo n. 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 mesi, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte, da parte della stazione appaltante, le giustificazioni del Concessionario;
s) qualora ogni altra fattispecie d’inadempimento e/o irregolarità faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto, a totale incondizionato giudizio della stazione appaltante;
t) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
u) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
v) gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
w) frode, a qualsiasi titolo, da parte del concessionario nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
x) cessione di tutto o parte del contratto;
y) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
z) inadempienze reiterate del concessionario dopo la comminazione di 10 penalità nel corso del medesimo anno;
aa) inadempienze reiterate del concessionario dopo la comminazione di 5 penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno;
bb) cessione a terzi, in tutto o in parte, dell’oggetto del contratto che verrà stipulato;
cc) ipotesi in cui il concessionario fosse destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
dd) qualora l’autorizzazione all’esercizio dell’attività (rilasciata al concessionario) per qualsiasi ragione, anche a carattere temporaneo, dovesse essere annullata o revocata dall’Autorità competente;
ee) qualora il concessionario non fosse in grado di provare la copertura assicurativa come prevista dal presente capitolato speciale di appalto;
ff) qualora il concessionario mutasse, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso degli spazi ad esso affidati;
gg) qualora, in caso di difformità delle prestazioni rispetto a quanto prescritto nel presente capitolato speciale di appalto e relativi allegati, il concessionario non si conformasse alle indicazioni ricevute dalla stazione appaltante nei termini fissati;
hh) nel caso di variazioni non autorizzate del numero delle macchine distributrici e della loro collazione;
ii) in tutti gli altri casi previsti dalla documentazione di gara.
La risoluzione del contratto farà sorgere a favore della stazione appaltante:
⮚ la facoltà di incamerare la cauzione definitiva e di procedere all’esecuzione in danno del concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno; l'esecuzione in danno non esime il concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione;
⮚ il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno del concessionario, fatto salvo il diritto al risarcimento delle maggiori spese (compreso eventuali differenze del canone e oneri per indizione nuova procedura di selezione) che la stazione appaltante dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, nel caso in cui non riuscisse ad assegnare il servizio utilizzando la graduatoria scaturita dalla procedura di gara e fosse obbligata ad esperire una nuova procedura.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, parzialmente o totalmente, a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell’art. 1373 comma 2° X.X., xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 00 (xxxxxx) giorni da comunicarsi al concessionario con PEC, anche in caso di mutamenti di carattere organizzativo che abbiano incidenza sull’esecuzione del contratto (pubblico interesse).
Dalla data di efficacia del recesso, il concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che la cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante e rinunciando espressamente, sin d'ora, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 C.C., a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria (compensi, indennizzi, rimborsi, ecc.).
La stazione appaltante, inoltre, qualora sorga la necessità di eseguire lavori edili e/o impiantistici negli spazi concessi o nelle immediate vicinanze dei locali dove sarà svolto il servizio, o in relazione a qualsiasi altra propria effettiva esigenza, valuterà la possibilità di sospendere parzialmente o totalmente il servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari. In tal caso, peraltro non previsto né prevedibile nel breve/medio periodo, il canone per il rimborso spese dovuto dal concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo d’interruzione.
Le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.
Per forza maggiore deve intendersi qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo del concessionario che quest’ultimo non possa evitare pur agendo con la diligenza richiesta in simili circostanze.
Il concessionario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a lui non imputabili, nell’impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà inviare alla stazione appaltante, entro cinque giorni dall’inizio dell’evento, giusta comunicazione, affinché quest’ultima possa adottare le opportune misure.
Nel caso d’interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere all’esecuzione in danno del concessionario e applicare le sanzioni previste.
ART. 32 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo, con conseguente perdita della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati alla stazione appaltante.
E’ ammesso il subappalto nella misura non eccedente il 50% dell’importo complessivo dell’appalto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 33 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA CONCESSIONE
La sottoscrizione del contratto di concessione di cui al presente capitolato speciale di appalto da parte del concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi pubblici. Tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio del concessionario circa la convenienza di sottoscrivere il contratto di concessione, anche in relazione alla prestazione da rendere ed ai prezzi offerti. Infine, si precisa che la sottoscrizione del contratto di concessione implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.
Il contratto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato, e per quanto non sia in contrasto con le norme stesse, anche con le leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di concessione.
In particolare il concessionario si intende inoltre obbligato all’osservanza di:
leggi, regolamenti, disposizioni vigenti e di successiva emanazione, emanate durante l’esecuzione delle prestazioni, relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, sull’assunzione della manodopera locale, l’invalidità e la vecchiaia ecc.
leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
ART. 34 - PERIODO DI PROVA
I primi sei mesi di servizio (conteggiati a decorrere dalla data del suo effettivo avvio con specifico Verbale) costituiscono “periodo di prova”.
Nel corso di tale periodo saranno inoltrati ad un campione significativo di utenti (studenti, dipendenti, docenti) brevi questionari di gradimento per valutare la complessiva qualità del servizio.
Durante il periodo di prova la stazione appaltante valuterà a proprio insindacabile giudizio la qualità del servizio prestato e la rispondenza rispetto alle condizioni della concessione, anche basandosi sui questionari restituiti dal campione individuato.
Decorso positivamente tale periodo il contratto di concessione prosegue naturalmente senza alcun altro atto formale. In caso di valutazione negativa la stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal contratto per comprovata inefficienza ed insoddisfazione degli utenti del servizio mediante semplice preavviso di almeno 30 giorni, comunicato con nota inoltrata a mezzo P.E.C.; il preavviso dovrà essere inviato entro il periodo di prova suddetto, quindi può accadere che i 30 giorni di preavviso vengano svolti successivamente alla scadenza del periodo di prova, ma questo ovviamente non comporta e non equivale a superamento positivo del periodo di prova. In caso di risoluzione del contratto, al concessionario non spetterà alcun compenso al di fuori dell’introito connesso all’erogazione alimenti e bevande. Il concessionario sarà comunque onerato del rimborso degli effettivi consumi di energia elettrica ed acqua contabilizzati.
ART.35 - RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE
Qualora il concessionario risultato aggiudicatario non intenda accettare la presente concessione non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione versata. La stazione appaltante in tal caso richiederà il risarcimento dei danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.
ART. 36- STIPULA DEL CONTRATTO
Nel caso in cui il Concessionario non stipuli il contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà meno con semplice comunicazione scritta della stazione appaltante (tramite PEC) che porrà a carico dello stesso le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipula con altro contraente.
All’atto della stipula del contratto, il concessionario che svolgerà il servizio in oggetto dovrà dimostrare di disporre di una sede operativa ubicata entro il raggio di azione di 60 km dalle varie sedi universitarie oggetto della presente concessione.
ART.37 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche.
A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla presente concessione devono essere registrati su un conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010.
ART.38 ESECUZIONE IN DANNO
Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte del concessionario, dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la stazione appaltante, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi al concessionario nell’esecuzione delle prestazioni ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e a spese del concessionario, oltre ad applicare le previste penali.
ART. 39 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO
Qualora il concessionario intenda disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la stazione appaltante si riserva di trattenere senz'altro, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra impresa a titolo di risarcimento danni.
In questo caso nulla è dovuto al concessionario per gli eventuali investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.
ART. 40 REVISIONE PREZZI
È ammessa la revisione prezzi, a partire dal secondo anno del contratto, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, la revisione dei prezzi verrà operata sulla base di un’istruttoria condotta dall’Amministrazione, tenendo conto dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
L’adeguamento per il 2° anno verrà determinato considerando la variazione ISTAT dalla data di inizio del servizio alla data di pubblicazione dell’ultimo indice disponibile al momento della richiesta, mentre per gli anni successivi al 2° l’adeguamento verrà determinato considerando la variazione ISTAT, dalla data in cui è stato applicato il precedente adeguamento, alla data di pubblicazione dell’ultimo indice disponibile al momento della richiesta.
Art. 41 PREVENZIONE, SICUREZZA E SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO
E’ fatto obbligo al concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell’ambiente determineranno, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
Il concessionario sarà direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati, nell’esecuzione degli obblighi assunti con il contratto, sia al personale posto alle sue dipendenze, ai suoi fornitori o collaboratori in genere che per lo svolgimento del proprio lavoro si trovano nella sede sia a persone e/o cose della stazione appaltante o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori.
Il concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
Il concessionario sarà tenuto:
a) all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e in particolare a quanto disposto dall’art. 15 (“Misure generali di tutela”), dall’art. 28 (“Oggetto della valutazione dei rischi”) e dall’art. 77 (“Obblighi del datore di lavoro”); per quanto riguarda la valutazione dei rischi, il concessionario dovrà compiere una congrua valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti della stazione appaltante e degli
eventuali utenti presenti nella sede, e redigere, entro 30 giorni dalla data di formale inizio del servizio, pena l’applicazione delle penalità previste dal presente capitolato speciale di appalto, la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute di cui all'art. 28, c. 2 lett. a del D. Lgs. n. 81/2008, definendo le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, di adeguati livelli di sicurezza;
b) a comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 31 del X.xx. n. 81/2008;
c) al rispetto degli obblighi di cui al X.xx. n. 81/2008, fornendo tutta la documentazione necessaria alla valutazione dei rischi di interferenza ed in particolare sui rischi che il proprio personale potrà determinare a carico del personale della stazione appaltante e/o di altri soggetti presenti nelle aree di servizio. Tali informazioni saranno utilizzate ai fini della valutazione congiunta del rischio, da realizzare ai sensi della normativa vigente. A tale proposito, si rappresenta che la stazione appaltante, valutate le caratteristiche e le modalità della concessione in oggetto, ha provveduto a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) e stimare i costi per oneri relativi alla sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze;
d) a predisporre e far affiggere, a propria cura e spese, presso gli spazi di svolgimento dei servizi, dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione e antinfortunistica;
e) a fornire alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, lo schema dei costi, a proprio carico, relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, afferenti all’esercizio dell’attività da svolgersi in riferimento alla concessione di cui al presente capitolato speciale di appalto; resta infatti immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi;
f) all'osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, avendo cura di osservare le norme di prevenzione vigenti e di adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
Art. 42 - ONERI SICUREZZA
L’importo relativo agli oneri della sicurezza è stato stimato in € 3600,00 (euro tremilaseicento) iva esclusa, per i complessivi 6 anni.
Resta immutato l'obbligo per il concessionario di elaborare il proprio documento di valutazione rischi di cui all'art. 28, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008.
Art. 43 –NORME DI RINVIO E RIFERIMENTI NORMATIVI.
Il Concessionario, nelle diverse fasi dello svolgimento del servizio, sarà obbligato a svolgere la propria attività nel rigoroso rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente in materia, in particolare ottemperando a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative.
In particolare l’attività oggetto della presente concessione dovrà rispettare la normativa comunitaria, nazionale, regionale e regolamentare disciplinante la materia del presente appalto, vigente e successiva alla data di inizio dell’esecuzione.
Il Concessionario, nelle diverse fasi dello svolgimento del servizio, sarà obbligato a svolgere la propria attività nel rigoroso rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente in materia, in particolare ottemperando a quanto previsto dalle seguenti norme:
Legge 30 aprile 1962, n. 283 Legge 30 aprile 1962, n. 283 Legge 30 aprile 1962, n. 283 (in Gazz. Uff.,
4 giugno, n. 139). -- Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (“Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari”), come modificato dal D. Lgs. n. 181/2003 a seguito del recepimento della Direttiva 2000/13/CE concernente "l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonchè la relativa pubblicità" D. Lgs. n. 114/2006 a seguito del recepimento delle Direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di "indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari";
D. Lgs. 16 febbraio 1993 n. 77 (“Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari”);
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare per tutti gli operatori della filiera alimentare, dalla produzione agricola primaria alla distribuzione finale al consumatore, ristorazione compresa; REG. CE 178/2002 sulla tracciabilità degli alimenti, REG. CE 852/2004 Pacchetto Igiene, REG. CE 853/2004 per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano, REG.CE 2073/2005 per i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, quest’ultimi recepiti in Italia con il Decreto Legislativo 193/2007 in attuazione delle direttive su menzionate.
Linee guida - "Guida all’attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 in materia d’igiene degli alimenti d’origine animale della Commissione Europea - Direzione Generale salute e tutela dei consumatori del 21 dicembre 2005;
Linee guida applicative del Regolamento (CE) n.853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'Igiene dei Prodotti di Origine Animale, approvate nell'Accordo sottoscritto il 17/12/2009 (Rep. atti
n. 253/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Regolamento (CE) 2073/2005 e s.m.i. sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, rivolto a tutti coloro che operano nelle diverse fasi della filiera quali lavorazione, fabbricazione e manipolazione, compresa la fase della vendita al dettaglio e della distribuzione;
Linee guida relative all’applicazione del Regolamento (CE) n. 2073/2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, approvate con Intesa sottoscritta il 10/5/2007 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Progetto di Guida all’applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP e alla semplificazione dell’attuazione dei principi del sistema HACCP in talune imprese alimentari, approvate dalla Commissione Europea - Anno 2005; certificazione HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunitario 852/2004 e dal D. lgs 193/2007 sull’igiene dei prodotti alimentari e sui sistemi per gestire le criticità.
L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del Commercio - Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica,
distribuzione di carburanti", successivamente modificata con L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e L.R. 12 novembre 2007, n. 55.
Normativa specifica disciplinante quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.) cioè i MOCA ("materiali e oggetti a contatto con gli alimenti"):
Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
D.M. 21/3/1973 del Ministro della sanità "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale";
D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 108 Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Regolamento (UE) n. 10/2011 e s.m.i. riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Regolamento (UE) n. 202/2014 che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Regolamento (UE) n. 174/2015 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Reg. CE 1169/2011 per l’ etichettatura degli alimenti e la specifica sugli allergeni. : “REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.
Dalle Norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d’Oneri, nonché in tutta la documentazione di gara;
Per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, valgono le norme del Codice Civile.
Il concessionario sarà tenuto ad adeguarsi ad eventuali novità normative in materia di igiene di prodotti alimentari e sarà ritenuto responsabile per eventuali avvelenamenti o altre infermità causate agli utenti dei servizi per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la manipolazione e la somministrazione dei cibi e delle bevande.
Il concessionario durante l’erogazione dei servizi si impegnerà a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
ART.44 RISERVATEZZA
Il concessionario si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dalla stazione appaltante.
In particolare si impegna a non divulgare e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento della presente concessione, procedure, notizie, dati, atti e informazioni relative alla stazione appaltante. Il concessionario
si impegna a restituire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall’ultimazione delle attività oggetto di concessione, tutti gli atti e i documenti forniti ed a distruggere ogni altro atto, redigendo apposito verbale. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante potrà risolvere il contratto, fermo restando che il concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante.
ART.45- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Non è prevista la clausola compromissoria. Per tutte le controversie per le quali non si sia arrivati ad un accordo bonario, che dovessero sorgere tra le parti sull’interpretazione, esecuzione e scioglimento della concessione, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Firenze.
ART. 46 IMPOSTE E TASSE
E’ a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e relative all’esercizio dell’attività, nonché delle spese derivanti dalla sottoscrizione dell’atto di concessione.
ART.47- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento di gara è il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Dirigente dell’Area Servizi Economali Patrimoniali e Logistici, recapito telefonico: 000 0000000, email: servizi-patrimoniali- xxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
Centrale Acquisti
Allegato “3”
DISCIPLINARE DI GARA
G028_2019 (Rif. Gara centrale acquisti)
Artt. 60 e 164 d.lgs. 50/2016 e art. 3 co. 1 lett. vv) Procedura aperta: concessione spazi per l’installazione e gestione macchine distributrici alimenti e bevande inclusa la manutenzione e pulizia delle apparecchiature nonché l’implementazione di sistema rilevazione e contabilizzazione dei consumi di acqua ed energia elettrica e connesso servizio manutenzione ordinaria dei locali in uso (pulizia e igienizzazione, raccolta e smaltimento rifiuti, manutenzione edile/idraulica/elettrica) presso le sedi dell’Università degli Studi di Firenze in aree di pertinenza dell’Amministrazione Centrale e delle strutture dipartimentali, della durata di anni 6 (sei), aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.”.
CPV | 42933000 (DISTRIBUTORI AUTOMATICI) E CPV UA01 (PRODOTTI ALIMENTARI) |
CIG: | 79486888D6 |
Si fa presente che la presente Gara di Appalto consegue a precedente Dialogo Tecnico relativa all’Avviso pubblicato in esecuzione della Determina del Dirigente “Obiettivo Strategico” –Centrale Acquisti 105394 (1029) del 26.06.2018 è pubblicato Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.) N. GU S : 2018/S 123-280916 del 29.06.2018, xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/ sul profilo della Stazione Appaltante Bandi di Gara/Servizi/Avviso preinformazione xxx.xxxxx.xx/XXxxx-x-x-0000.xxxx e sul Sistema di acquisti telematici della Regione Toscana START xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/, per l’spletamento dell’Indagine PRELIMINARE DEL MERCATO (DIALOGO TECNICO) EX ART 66 d. Lgs 50/2016 FINALIZZATO ALLA PREPARAZIONE DELL’APPALTO E PREDISPOSIZIONE DEL CAPITOLATO PER LA GARA La conclusione e l’esito di tale dialogo è dettagliato nella Determina di indizione di gara sopra richiamato, le Imprese che hanno manifestato interesse e partecipato al predetto dialogo sono le seguenti: Gedac srl, Italian, Vending Group srl, IVS Italia s.p.A, Gruppo Argenta S.p.a., La Caffetteria S.r.l., Serim S.r.l. |
Determina Dirigente indizione n. /2019 (Prot. ) del ……… pubblicata all’Albo n. ….. (Prot. ……)
XX.XX.XXXX della Centrale Acquisti dell’Università degli Studi di Firenze.
L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico START , accessibile all’indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx
Il concessionario per presentare offerta dovrà inserire nel sistema telematico, nello spazio relativo alla procedura di cui trattasi, entro e non oltre il seguente termine perentorio del:
2019
00
00
Data Ora:
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
RESPONSABILE PROCEDIMENTO DI GARA E CONTRATTO EX ART. 6 L. 241/90:
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Dirigente “Obiettivo Strategico” Centrale Acquisti
COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE |
Tutte le comunicazioni da e per la Stazione Appaltante anche con riferimento all’art. 76, comma 5, del D. Lgs 50/2016 ( in corso di gara nonché la comunicazione di aggiudicazione definitiva, di esclusione, la decisione di non aggiudicare un appalto, la data di avvenuta sottoscrizione della concessione con l’aggiudicatario) dovranno essere effettuate nell’area “comunicazioni” nel sistema telematico START.
Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.
In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sistema telematico.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online utilizza la casella denominata comunicazioni per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.
I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
CHIARIMENTI E INFORMAZIONI |
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara e tutte le comunicazioni afferenti la presente procedura ad eccezione delle comunicazioni ex art. 76 del Codice dovranno essere esclusivamente formulate attraverso l’apposita sezione “comunicazioni”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/.
Le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice sono effettuate ESCLUSIVAMENTE mediante posta elettronica certificata, pertanto i concorrenti dovranno indicare il loro indirizzo PEC nell’apposito spazio previsto all’interno del D.G.U.E.
Attraverso lo stesso mezzo la Stazione Appaltante provvederà a fornire le risposte.
L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti che eventualmente pervengano successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Tutte le risposte saranno estese a tutti i partecipanti e pubblicate sul sito.
Sul sistema telematico medesimo saranno pubblicate altresì le eventuali ulteriori informazioni in merito all’appalto che si rendessero necessarie e che la Stazione Appaltante riterrà opportuno diffondere.
Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL’APPALTO |
La partecipazione alla procedura di scelta del contraente svolta telematicamente è aperta, previa identificazione, agli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti dalla procedura di gara.
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonchè del relativo applicativo per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.
Le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta dagli operatori economici, che partecipano alla presente procedura di gara, verranno considerate come carenti di sottoscrizione qualora siano sottoscritte con certificati di firma digitale rilasciati da organismi non inclusi nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA.
La procedura di appalto si svolge in modalità telematica: l’offerta dovrà essere formulata dal concessionario e ricevuta dalla Stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Università di Firenze – accessibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ .
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte della Stazione Appaltante, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul Sito nell’area riservata alla gara.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana - Università di Firenze utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. Il concorrente è tenuto a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. Per la consultazione delle comunicazioni il concorrente deve:
Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password) Selezionare la gara di interesse
Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.
MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO |
Il concessionario dovrà identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Università degli Studi Firenze – accessibile all’indirizzo: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione Appaltante e la password.
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);
2. Selezionare la gara di interesse;
3.Selezionare "comunicazioni " tra le voci di menu previste dal sistema.
SPESE PUBBLICITÀ DI GARA |
Le spese per la Pubblicità Legale assommano a complessivi € 2.412,00 CIG Z6F28E3455 Bilancio d’Ateneo CO.04.01.02.01.08.04 UA.A.50000.AFFGEN Bilancio 2019
PUBBLICAZIONI
BANDO G.U.U.E. inviato in data ….. Data scadenza presentazione offerte: ……… BANDO GU.R.I. inviato in data …… Data scadenza presentazione offerte: ……… PUBBLICITA’ LEGALE QUOTIDIANI:
1. La Notizia |
2. Il Giornale Area Centro-Sud |
3. Corriere Fiorentino |
4. Gazzetta Aste e Appalti Pubblici |
IL VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE per anni 6 è pari ad 13.783.349,51 € calcolato in base al fatturato medio
IMPORTO CANONE ANNUO 33.247,17 €
Il canone annuo comprende il costo della canone di locazione degli spazi ed i costi di riscaldamento/raffreddamento e vigilanza degli stessi spazi. Il canone annuo, per complessivi anni di durata della concessione pari a 6 (sei) della concessione, posto a base di gara, sarà corrisposto dall’aggiudicatario all’Università a titolo di locazione spazi incluse le spese di vigilanza e di riscaldamento mentre il rimborso delle utenze dovrà essere computato mediante il sistema di rilevazione dei consumi effettivi (contatori a defalco acqua energia elettrica) installati a cura del concessionario. |
In sede di detrminazione del valore del canone si è tenuto conto della detrazione dei costi costituenti oneri accessori del concessionario (servizi di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti nonché di manutenzione ordinarie edile, idraulica ed elettrica), trattandosi di attività e servizi inclusi nella Concessione ed a carico del Concessionario..
Il servizio oggetto della gara è rivolto ai seguenti utenti: dipendenti, visitatori e ospiti. Al fine di consentire agli operatori economici partecipanti di effettuare una stima circa le potenzialità del volume di affari si segnala che il servizio è destinato ad un’utenza potenziale di circa: numero dipendenti, oltre ai visitatori autorizzati (personale, scuola, altro) e partecipanti a corsi/conferenze organizzate nel corso dell’anno, come evidenziato nella Tabella sotto riportata:
Classe | Utenti | Giorni presenza annui | Anni di Contratto | RIDUZIONE presenza media | |
Dipendenti | 1.580 | 230 | 6 | NESSUNA | 1.580 |
Studenti | 55.072 | 50% | 27536 | ||
Docenti | 1.684 | 20% | 1347,2 | ||
58.336 | 30.463 |
I suddetti valori non includono i visitatori occasionali poiché tale detrminazione non è eseguibile non disponendo di dati oggetti.
DESCRIZIONE APPALTO: |
La procedura di affidamento della presente concessione è in un unico lotto ed ha per oggetto la concessione di spazi per l’installazione e gestione di macchine distributrici di alimenti e bevande, inclusa la manutenzione e pulizia delle apparecchiature nonché l’implementazione di sistema rilevazione e contabilizzazione dei consumi di acqua ed energia elettrica e connesso servizio manutenzione ordinaria dei locali in uso (pulizia e igienizzazione, raccolta e smaltimento rifiuti, manutenzione edile/idraulica/elettrica), presso le sedi dell’Università degli Studi di Firenze in aree di pertinenza dell’Amministrazione Centrale e delle strutture dipartimentali.
I servizi oggetto della presente concessione sono analiticamente descritti nel capitolato speciale e le sedi sono identificate nella “Tabella Monitoraggio Distributori”, allegata al suddetto capitolato.
Il Capitolato Speciale stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali e determina le condizioni tecniche per il servizio.
Tutta la documentazione di gara è pubblicata integralmente sul sistema Telematico START.
1) CRITERIO AGGIUDICAZIONE
1.1 L’Appalto sarà aggiudicato con il criterio del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi, dell’art. 95 comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua presentazione, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.
Gli Elementi QUALITATIVI (punti 85) si articolano nei rispettivi sub criteri e sub ponderazioni di seguito evidenziate:
ELEMNTO | QUALITA’ | DESCRIZIONE | SUB PUNTEGGIO MAX | PUNTEGGIO MAX 85 PUNTI |
CRITERI QUANTITATIVI(tabellare) – VEDI PARAGRAFO B.2.2 DEL PRESENTE DISCIPLINARE | ||||
TA1 Certificazione e/o sistemi di autodisciplina del settore | 1 | |||
CERTIFICAZIONI DI | TA2 Certificazione di responsabilità sociale XX 0000 | 1 | ||
QUALITÀ/ADOZIONE CODICI | ||||
TA | DI AUTODISCIPLINA DEL SETTORE | 4 | ||
TA3 Adozione del Codice di Autodisciplina del Settore (es. Top Quality Standard “TQS–Vending”) | 1 | |||
TA4 Adesione alla Carta dei Servizi della CONFIDA | 1 | |||
CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI (Tabellari) VEDI PARAGRAFO B.2.3 DEL PRESENTE DISCIPLINARE | ||||
TB | INSTALLAZIONEDISTRIBUTORI E SICUREZZA SISTEMI COLLEGAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI | Soluzioni allaccio in fase di installazione oltre lo standard richiesto (Allegato 16.0 Documentazione Gara) | 4 | |
TC | QUALITA’ DISTRIBUTORI | TC1 stato del distributore proposto e piano di sostituzioni dell’operatore offerto e valutato in sede di gara | 4 | 19 |
TC2 Classe energetica | 4 | |||
TC3 Tipologia illuminazione | 2 | |||
TC4 Tipologia erogazione | 3 | |||
TC5 Blocco automatico erogazione prodotti | 3 | |||
TC6 Modalita’ erogazione distributori bevande calde | 2 | |||
TC7 f dimensioni bicchiere in fuzione delle bevande (bevande calde) | 1 | |||
TD | QUALITA’ SERVIZIO E STRUTTURAORGANIZZATIVA | TD1 Tipologia di prodotti che si intendono erogare oltre i base obbligatori | 10 | |
TD2 Organizzazione ed estetica degli arredi e accessori ove proposti (ad es. microoonde per riscaldamento piatti caldi). | 4 | |||
TD3 Start up del servizio | 8 |
TD4 Piano delle forniture, frequenza, continuità e tempistica di rifornimento dei prodotti | 5 | 37 | ||
TD 5 Modalità di assistenza tecnica | 5 | |||
TD6 Telemetria oltre parametri standard interfaccia software gestione telemetria: Cadenza reportistica - Tipologia reportistica Monitoraggio attività concessione | 3 | |||
TD7 Impegno alla personalizzazione delle aree ristoro e Dettagliato piano, distinto per le sedi oggetto di concessione, delle migliorie che si intendono fare e dei relativi mobili/arredi che si intende modificare/sostituire la fornitura di tavolini e sedie E SUPPELLETTILI INCLUSI BIDONI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATA , da attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 allegando copia del documento del sottoscrittore. . | 2 | |||
TE | GESTIONE AMBIENTALE E SOCIALE | TE1 Azioni sostenibilita’ ambientale Migliorie legate alla sostenibilità ambientale | 4 | 21 |
Utilizzo materiali riciclabili 100%:Involucri Bicchieri palettine stoviglie | 4 | |||
Parco veicoli da utilizzare | 4 | |||
TE 2 Sostenibilità Sociale Progetti di marketing sociale per la salute | 9 | |||
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA TOTALE | 85 |
Elementi Economici (punti 15) |
articolati come segue
RIALZO CANONE ANNUO CONCESSORIO Punti 5 |
RIBASSO LISTINO PRODOTTI BASE Punti 5 |
RIBASSO LISTINO PRODOTTI AGGIUNTIVI MACROAGGREGATO Punti 5 |
TOTALE PUNTI 100
2.2 CLAUSOLA DI SBARRAMENTO
Ai sensi dell’art.95, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, saranno ammesse all’apertura dell’offerta economica solo le proposte che avranno ottenuto un punteggio tecnico pari o superiore a punti 45 realizzato almeno con riferimento a ciscun criterio di valutazione nella misura minima del 50%.
I concorrenti che realizzano punteggi inferiori alle soglie sopra indicata saranno esclusi e non verranno ammessi alla fase di apertura e valutazione offerte economiche.
2.3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Si precisa che la normativa di riferimento è la seguente: D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal D.lgs. n. 56/2017, di seguito denominato “Codice”, Comunicato del Presidente dell’ANAC del 08.11.2017, D.P.R. 5 agosto 2010, n. 207, limitatamente alle disposizioni ancora attualmente in vigore e richiamate dall’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del Codice.
Ed inoltre:
✓ Dal “Codice della leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 (d’ora in poi D.Lgs. n.159/2011);
✓ Dalla Legge 168/1989;
✓ D.lg. 9 Aprile 2008 n.81 “Testo unico in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori”;
✓ Dalle norme vigenti in materia di Contabilità di Stato;
✓ Dal decreto sulla “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc)“ Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015;
✓ Delle “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 2000, n. 445 (d’ora in poi D.P.R. n. 445/2000);
✓ Dal “Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”;
✓ Normativa vigente in materia di igiene alimentare e sicurezza degli alimenti nonché di rischio biologico;
Dalla normativa di settore specificata nel Capitolato Speciale di Appalto
2.4 QUALITÀ ED IGIENE DEL SERVIZIO – OBBLIGHI NORMATIVI
Il concessionario, nelle diverse fasi dello svolgimento del servizio, sarà obbligato a svolgere la propria attività nel rigoroso rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente in materia, in particolare ottemperando a quanto previsto dalle seguenti norme:
Legge 30 aprile 1962, n. 283 Legge 30 aprile 1962, n. 283 Legge 30 aprile 1962, n. 283 (in Gazz. Uff., 4
giugno, n. 139). ‐‐ Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (“Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari”), come modificato dal D. Lgs. n. 181/2003 a seguito del recepimento della Direttiva 2000/13/CE concernente "l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonchè la relativa pubblicità" D. Lgs. n. 114/2006 a seguito del recepimento delle Direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di "indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari";
D. Lgs. 16 febbraio 1993 n. 77 (“Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari”);
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare per tutti gli operatori della filiera alimentare, dalla produzione agricola primaria alla distribuzione finale al consumatore, ristorazione compresa; EG. CE 178/2002 sullatracciabilità degli alimenti, REG. CE 852/2004 Pacchetto Igiene, REG. CE 853/2004 per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano, REG.CE 2073/2005 per i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, quest’ultimi recepiti in Itali con il Decreto Legislativo 193/2007 in attuazione delle direttive su menzionate.
Linee guida - "Guida all’attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 in materia d’igiene degli alimenti d’origine animale della Commissione Europea - Direzione Generale salute e tutela dei consumatori del 21 dicembre 2005;
Linee guida applicative del Regolamento (CE) n.853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'Igiene dei Prodotti di Origine Animale, approvate nell'Accordo sottoscritto il 17/12/2009 (Rep. atti n. 253/CSR) tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Regolamento (CE) 2073/2005 e s.m.i. sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, rivolto a tutti coloro che operano nelle diverse fasi della filiera quali lavorazione, fabbricazione e manipolazione, compresa la fase della vendita al dettaglio e della distribuzione;
Linee guida relative all’applicazione del Regolamento (CE) n. 2073/2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, approvate con Intesa sottoscritta il 10/5/2007 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Progetto di Guida all’applicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP e alla semplificazione dell’attuazione dei principi del sistema HACCP in talune imprese alimentari, approvate dalla Commissione Europea - Anno 2005; certificazione HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunitario 852/2004 e dal D.lgs 193/2007 sull’igiene dei prodotti alimentari e sui sistemi per gestire le criticità.
L.R. 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del Commercio - Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica, distribuzione di carburanti", successivamente modificata con L.R. 5 giugno 2007, n. 34 e L.R. 12 novembre 2007, n. 55.
Regolamento di attuazione della L.R. 28/2005, emanato con D.P.G.R. 15/R/2009.
Normativa specifica disciplinante quei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (utensili da cucina e da tavola recipienti e contenitori, macchinari per la trasformazione degli alimenti, materiali da imballaggio etc.) cioè i MOCA ("materiali e oggetti a contatto con gli alimenti"):
Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
D.M. 21/3/1973 del Ministro della sanità "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale";
D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 108 Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Regolamento (UE) n. 10/2011 e s.m.i. riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Regolamento (UE) n. 202/2014 che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
Regolamento (UE) n. 174/2015 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
Legge “Legge 25 agosto 1991, n.287 Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi“.
Direttiva 43/93/CEE , recepita più tardi in Italia attraverso il Decreto Legislativo 155/97 “Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155 "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997 - Supplemento Ordinario n. 118
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997 - Supplemento Ordinario n. 118
Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dalla legge delega fiscale (art. 9 della Legge n. 23/14
Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962,
n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 16 luglio 1980”;
CEI 61-233 riferimento europeo EN 00000-0-00 "Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la “vendita"
D.Lgs. n. 17/2010 Direttive Macchine
D. Lgs. 17/2010 Reg. CE 1169/2011 per l’ etichettatura degli alimenti e la specifica sugli allergeni. : “REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE)
n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)”
ISO 9001:2015 , ISO 14001, ISO , ISO 22000 o 22005, oppure le certificazioni per la sicurezza sul lavoro Xx Xxxxx 00000, oppure altre certificazioni del settore agroalimentare.
Dalle Norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare, nella Concessione d’appalto, nel Capitolato Speciale d’Oneri, nonché in tutta la documentazione di gara.
Per quante non espressamente disciplinato dalle fonti sopra indicate, valgono le norme del Codice Civile.
3 DURATA APPALTO |
La durata della presente concessione è stabilita in anni sei (6) e non è rinnovabile.
4. REQUISITI PARTECIPAZIONE E CONDUZIONE DELLA CONCESSIONE
1.5.5 REQUISITI CONCESSIONARIO
Il concessionario, singolo o in forma plurisoggettiva, può soddisfare la richiesta relativa ai requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico professionale per la partecipazione alla procedura di gara
per i quali si rinvia alle pagg. 14 e 15 Parafrafo 1. del presente Disiciplinare
1.5.2 REQUISITI ESECUZIONE
Con riferimento ai requisiti speciali derivanti da obblighi di legge per l’esecuzione degli oneri a carico del concessionario (manutenzione Edile , impiantistica ed elettrica, servizi pulizia e igienizzazione dei locali, servizi di raccolta e smaltimento rifiuti) il Concessionario ha l’obbligo di manifestare il proprio impegno ad indicare in sede di sottoscrizione della Concessione i soggetti individuati quali esecutori di tali servizi, qualora siano soggtti diversi dal medesimo Concessionario. Tali soggetti dovranno possedere tali requisiti e la Stazione Appaltante li verificherà d’ufficio nelle forme prescritte.
5. SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito escluivamente con riferimento agli ONERI ACCAEESORI della concessione (manutenzione Edile , impiantistica ed elettrica, servizi pulizia e igienizzazione dei locali, servizi di raccolta e smaltimento rifiuti).
Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 e all’art. 174 del Codice dei contratti, sono ammessi nel limite del 30% (trenta per cento) in termini economici, dell’importo totale dato dal valore del canone concessorio..
6. AVVALIMENTO
Il concessionario, singolo o in forma plurisoggettiva, può soddisfare la richiesta relativa ai requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico professionale per la partecipazione alla procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016 è consentito l’avvalimento. In caso di avvalimento non è consentito, a pena di esclusione:
‐ che dalla stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
‐ che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
Nei successivi paragrafi viene dettagliata l’ammissibilità o meno dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 D.Lgs 50/2016.
Parte I |
7. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
• L’appalto è disciplinato dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema di acquisti telematici della Regione Toscana consultabili all’indirizzo internet xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ , dal Capitolato speciale d’Oneri e da tutta la documentazione tecnico/progettuale – amministrativa allegata ai predetti documenti, nonché dal presente disciplinare e dalla documentazione di gara e dalla concessione.
La documentazione di gara comprende: |
Documentazione Amministrativa Sezione A del presente Disciplinare
• Disciplinare di Gara presente documento PUBBLICATO
1.1) Tabella criteri valutazione PUBBLICATO
• Capitolato Appalto PUBBLICATO
2 bis Codice Riciclaggio Direttiva 94 PUBBLICATO
2 ter CAM PUBBLICATO
2.1) Scheda Prodotti base PUBBLICATO
2.2) Scheda prodotti aggiuntivi macro categorie PUBBLICATO
2.3) Tabella punti di erogazione mediante fontanelli PUBBLICATO
2.4) Tabella Distributori stato attuale PUBBLICATO
2.5) DUVRI PUBBLICATO
3) Contributo a favore dell’A.N.A.C. PassOE per verifiche tramite Sistema AVCPass
a cura del concorrente PUBBLICATO
4) “Codice di Comportamento dell’Università di Firenze” PUBBLICATO secondo le indicazioni di cui al punto A3 del presente Disciplinare
PUBBLICATO
5) Modello D.G.U.E
secondo le indicazioni di cui al punto A3 del presente Disciplinare
PUBBLICATO a cura del concorrente
6) Modello Domanda partecipazione ( integrazione al DGUE)
secondo le indicazioni di cui al punto A3 del presente Disciplinare
PUBBLICATO a cura del concorrente 6 bis) Appendice modalità calcolo pmi da allegare a modello integrativo dgue
Docuento di consultazione PUBBLICATO
7) Modello Domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva in caso di consorzi”
PUBBLICATO a cura del concorrente
8) Modello avvalimento “Dichiarazioni sostitutive del soggetto AUSILIATO e AUSILIARIO”
secondo le indicazioni di cui al punto A4 del presente Disciplinare
PUBBLICATO a cura del concorrente
9) Copia contratto Avvalimento
secondo le indicazioni di cui al punto A4 del presente Disciplinare a cura del concorrente
10) Modello scheda avvalimento Domanda di partecipazione in caso di impresa ausiliaria di concorrente in concordato preventivo art. 110 comma 5 D. Lgs 50/2016
secondo le indicazioni di cui al punto A6 del presente Disciplinare PUBBLICATO
11) Relazione di Professionista ex art. 186 bis comma 5 R.D. 267/1942
secondo le indicazioni di cui al punto A6 del presente Disciplinare a cura del concorrente
12) Documentazione in casi di Impresa a RETE
secondo le indicazioni di cui al punto A5 del presente Disciplinare a cura del concorrente
13) Cauzione provvisoria
secondo le indicazioni di cui al punto A10 del presente Disciplinare
a cura del concorrente
13 bis attestazioni certificazioni che ammettono riduzioni
secondo le indicazioni di cui al punto A10 del presente Disciplinare a cura del concorrente
13 ter Dichiarazione di Impegno del fidejussore a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione
a cura del concorrente
14) Informativa Trattamento Dati
secondo le indicazioni di cui al punto 4.4 del presente Disciplinare PUBBLICATO
14 bis) Modello 14 bis Istanza Sopralluogo
secondo le indicazioni di cui al punto A11 del presente Disciplinare PUBBLICATO
14 ter) Modelo 14 ter Attestato si sopralluogo
secondo le indicazioni di cui al punto A11 del presente Disciplinare PUBBLICATO
Documentazione Tecnica Sezioni B del presente Disciplinare
15) Dichiarazione possesso qualificazioni ISO e SISTEMI QUALITA’ (Elemento valutazione offerta TA da 1 a 4)
secondo le indicazioni di cui al punto B2.1 del presente Disciplinare a cura del concorrente
16) Relazione Tecnico Metodologica articolata su paragrafi corripondenti a ciscun elemento di valutazione ( TB, TC, TD, TE) ed a sua volta per ciascun sub elemento il concorrente presenta la
propria proposta eventualmente corredata da schede tecniche stessi per ciascun sub elemento. In particolare in associazione alla proposta per alcuni sub elementi è prescritta l’associazione delle seguenti schede e Relazioni di dettaglio, secondo le indicazione di cui al Sezione B2 e B3 presente Disciplinare a cura del concorrente tale Relazione dovrà essere accompagnata da :
16.0) Soluzioni di allaccio e alimentazione standard richiesto (Rif. Elemento TB)
a cura del concorrente
16.1) Modello 16.1 Offerta Tecnica Elemento TC da TC1 a TC7 associato alla Relazione Metodologica di cui al precedente punto 16), redatta a partire dalla Tabella CRITERI VALUTAZIONE E PUNTEGGI senza trascrizione delle ultime 2 colonne, qualeriepilogo sintetico dei punti costituenti l’offerta tecnica in forma tabellare con rinvio ai successivi allegati dal 16.2 al 16 .11
a cura del concorrente
16.2) Schede tecniche di dettaglio TC1, TC2, TC3, TC4, TC5, TC6, TC 7 a corredo del precedente punto e Modello 16.1)
16.2 bis MODELLO SCHEDA ELEMENTO TC1, TC2, TC3, TC4, TC5, TC6, TC 7
PUBBLICATO a cura del concorrente
16.3) Relazioni tecniche di dettaglio associate ai sub elementi TD da 2 a 7 a corredo del precedente punto e Modello 16.1); a cura del concorrente
16.4) Scheda Tecnica di dettaglio soluzioni tecniche Xxx Xxxxxxxx XX0, XX0, XX0 a corredo della Relazione di cui al punto 16); a cura del concorrente
16.5) Schede Tecniche di dettaglio circa caratteristiche sistemi proposti in relazione all’Elemento TD5, TD6; a cura del concorrente
16.6) Schede Tecniche e corredo Offerta Tecnica Elemento TD7 a cura del concorrente
16.7) Scheda “prodotti aggiuntivi” FORMATO EXCELL editabile, associata all’Elemento TD 1 indicante la descrizione qualitativa dei prodotti aggiuntivi proposti in riferimento alle macro-categorie obbligatorie di cui all’all. 2.2 della documentazione di Gara;PUBBLICATO a cura del concorrente
16.8) Relazioni tecniche di dettaglio associate ai sub elementi TE a corredo del precedente punto e Modello 16.1); a cura del concorrente
16.9) Schede Tecniche di dettaglio associate al sub elemento TE 1 a corredo del precedente punto e Modello 16.1); a cura del concorrente
16.10 Schede Tecniche di dettaglio associate al sub elemento TE 2; a cura del concorrente
16.11) Dichiarazione Codici riciclaggio secondo la Direttiva Europea 94 vedasi all. 2)
a cura del concorrente
17) Modello 17 Dichiarazione segreti commerciali (a cura del concorrente)
associato alla Relazione Metodologica di cui al precedente punto 16) PUBBLICATO a cura del concorrente.
L’offerta Tecnica redatta come sopra indicata dovrà essere accompagnata da dichiarazione di impegno alla realizzazione e gestione della concessione secondo la proposta.
Documentazione Economica Sezione C del presente Disciplinare
18) Offerta Economica rialzo % sul canone annuo
MODELLO OFFERTA RIALZO CANONE PUBBLICATO a cura del concorrente
secondo le indicazione di cui al Sezione C1 del presente Disciplinare generata dal sistema
18 bis) Listino Prezzi prodotti base del concessionario
secondo le indicazioni del paragrafo C.2 del presente Disciplinare
PUBBLICATO (relativo ai prodotti base a cura del concorrente);
18 ter) Listino prezzi aggiuntivi (relativo ai prodotti aggiuntivi, a cura del concorrente); secondo le indicazioni del paragrafo C.3 del presente Disciplinare;
Tale Xxxxxxx formerà oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio con riferimento ai macro aggregati individuati nella Tabella 2.2 Prodotti aggiuntivi pubblicata, tuttavia costituisce elemento essenziale a corredo dell’offerta tecnica, cui si associa per ciascuna tipologia di prodotto qualitativamente individuata nella stessa (pena l’esclusione), ai soli fini della sottoscrizione della concessione da parte dell’aggiudicatario.
Secondo le indicazioni del paragrafo B3.3 del presente Disciplinare
PUBBLICATO (relativo ai prodotti aggiuntivi a cura del concorrente);
19) Modello Allegato Dichiarazione Piano Economico Finanziario del Concessionario (PEF) Secondo le indicazioni del paragrafo C.4 del presente Disiplinare
PUBBLICATO (a cura del concorrente)
20) Dichiarazione impegno a rilascio mandato collettivo speciale con rappresentanza a impresa mandataria (in caso di offerta in A.T.I. o Consorzio e GEIE non ancora costituiti) secondo le istruzioni Sezione C.4 del presente Disciplinare.
(a cura del concorrente);
8. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
TUTTA LA SOPRA ELENCATA DOCUMENTAZIONE, OLTRE A QUELLA PRODOTTA IN AUTOMATICO DAL SISTEMA TELEMATICO DI GARA CHE A NORMA DEL PRESENTE DISCIPLINARE COSTITUISCE “DOCUMENTAZIONE DI GARA OBBLIGATORIA”, NONCHE’ DOCUMENTAZIONE DI CONTRATTO (ANCORCHÉ NON SARÀ MATERIALMENTE ALLEGATA AL CONTRATTO DI APPALTO); PERTANTO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO PROCURATORE (ALLEGARE PROCURA), PENA L’ESCLUSIONE. |
L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico START , accessibile all’indirizzo internet: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx .
Per la partecipazione alla gara in modalità telematica è necessario che il concorrente sia preventivamente iscritto a START secondo le indicazioni specificate nei successivi articoli del presente disciplinare.
Il possesso dei requisiti ex artt. 45, 47 48 e 83 del D. Lgs 50/2016 sono dichiarati dagli operatori partecipanti nel Documento di Gara Unico Europeo D.G.U.E. Allegato 5 e Documento Modello Allegato“6” Domanda partecipazione ( integrazione al DGUE)
Possono partecipare alla gara esclusivamente i soggetti per i quali non sussistano le cause di esclusione :
• di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016.
• Di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 226), art.. 67;
• di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
• D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (G.U. 9 maggio 2001, n. 106), art. 53, comma 16 ter;
Non sono ammessi gli operatori economici per i quali sussistano:
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- le cause interdittive di cui all’art. 35 del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014.
REQUISITI MORALI
A questo gruppo appartengono le condizioni sine qua non che permettono di esercitare l’attività di vending. Tra i requisiti morali troviamo l’obbligo di non riportare condanne per reati contro l’igiene e la sanità, la moralità pubblica, il buon costume, ecc… Il divieto permane per i successivi 5 anni dalla data di estinzione della pena.
Agenzia delle Entrate le regole tecniche necessarie per rispettare l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia dei dati dei corrispettivi giornalieri maturati a seguito dell’utilizzo di distributori automatici, dando così attuazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dalla legge delega fiscale (art. 9 della Legge n. 23/14).
REQUISITI TECNICO – PROFESSIONALI – ORGANIZZATIVI
Requisiti professionali
Per quanto riguarda i requisiti professionali, è sufficiente essere in possesso di un titolo di studio quale diploma di scuola superiore o laurea triennale o corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti riconosciuto dalla regione corso SAB ex REC. In mancanza di almeno uno di questi titoli, vale l’esercizio nel quinquennio precedente per almeno 2 anni (anche non continuativi) di un’attività d’impresa nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande.
I requisiti professionali dovranno essere soddisfatti da un responsabile, titolare o rappresentante legale.
Attestazione dei corsi per il personale addetto alimentarista che ricarica i distributori.
Certificazione di qualità ISO 9001:2015 , oppure le certificazioni per la sicurezza sul lavoro Xx Xxxxx 00000, oppure altre certificazioni del settore agroalimentare.
REQUISITI STRUTTURALI
Nei requisiti strutturali rientrano alcune importanti norme in materia di sicurezza alimentare, tutela dei lavoratori e igiene pubblica. Tali norme interessano l’edificio o il locale in cui è ubicato o sono ubicati i distributori automatici e la stessa attività svolta in quanto oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni. Oltre all’agibilità con destinazione d’uso, fanno parte dei requisiti strutturali determinate
norme urbanistiche, di salute nei luoghi di lavoro e via dicendo, più i regolamenti locali decisi dalla polizia preposta al controllo di prodotti alimentari (polizia annonaria).
REQUISITI IGIENICO-SANITARI E SCIA
Per il commercio attraverso i distributori automatici vi è bisogno della presentazione della SCIA al suap del comune. Gli alimenti e le bibite venduti attraverso i distributori automatici devono essere conservati in perfette condizioni, onde evitare qualsiasi rischio di contaminazione batterica, formazione di muffa o altro. I macchinari dovranno quindi essere realizzati in materiali idonei, facilmente disinfettabili sia all’interno che all’esterno, controllati e puliti di frequente.
E’ prescritto il possesso della certificazione HACCP (Analysis and Critical Control Points), secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunitario 852/2004 e dal D.lgs 193/2007 sull’igiene dei prodotti alimentari e sui sistemi per gestire le criticità. EG. CE 178/2002 sullatracciabilità degli alimenti,
Dichiarazioni relative all’applicazione e rispetto delle seguenti normative Nazionali ed Europee:
⮚ REG. CE 852/2004.Pacchetto Igiene, REG. CE 853/2004 per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano, REG.CE 2073/2005 per i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, quest’ultimi recepiti in Italia con il Decreto Legislativo 193/2007 in attuazione delle direttive su menzionate.
⮚ Reg. CE 1169/2011 per l’ etichettatura degli alimenti e la specifica sugli allergeni. : “REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)”.
⮚ Direttiva 43/93/CEE , recepita più tardi in Italia attraverso il Decreto Legislativo 155/97 “Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155 "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 1997 - Supplemento Ordinario n. 118
⮚ I distributori automatici devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 32 del D.P.R. 26.03.1980 n. 327 “Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 marzo 1980, n. 327 Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 16 luglio 1980”;
⮚ Normativa CEI 61-233 riferimento europeo EN 00000-0-00 "Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la “vendita" ed essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica, (per quelli di bevande calde) essere allacciati alla rete idrica; -
⮚ avere caratteristiche tecnico-costruttive conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche ed igienico-sanitarie.
⮚ rispondenza alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 17/2010 Direttive Macchine, nonché 2 rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi. Di ogni apparecchiatura deve essere acquisita da parte del concessionario, ai sensi del D. Lgs. 17/2010, la dichiarazione di conformità della macchina rilasciata dalla Ditta costruttrice.
⮚ Legge 287/91 nonché ai parametri numerici e ai criteri di sorvegliabilità dei locali.
⮚ art.17 del Decreto Legislativo nr. 114/98:
⮚ a) vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici o semiautomatici in locali adibiti esclusivamente a tale attività: in questo caso si è soggetti alle disposizioni riguardanti l’apertura di un esercizio di vendita (regime autorizzativo – Legge 287/91 - mentre per gli esercizi di vicinato l’apertura è soggetta a semplice comunicazione ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo nr.114/98).
⮚ b) vendita di alimenti e bevande mediante distributori automatici o semiautomatici in locali NON adibiti esclusivamente a tale attività: in questo caso si è soggetti alla semplice comunicazione al Comune territorialmente competente. Ne discende che tale attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa da parte del Comune. Nella comunicazione dovrà necessariamente essere indicato il possesso dei requisiti di cui all’art.5 ( requisiti di onorabilità e di professionalità) nonché l’ubicazione specifica del distributore automatico e, se lo stesso viene collocato su area pubblica, l’osservanza delle norme relative all’occupazione di suolo pubblico.
In ipotesi di partecipazione di:
OPERATORI RIUNITI - (RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI, CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI).
Nel caso in cui il concessionario partecipi alla gara come operatore riunito: |
Gli operatori economici invitati possono presentare offerta come concorrenti singoli o come capogruppo (mandataria) di un costituendo Raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lettera d) del Codice) o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45, comma 2, lettera e) del Codice), costituiti o costituendi.
❖ NELL’IPOTESI DI RAGGRUPPAMENTO DI TIPO ORIZZONTALE E CONSORZIO ORDINARIO
la mandataria/Xxxxxxxxx deve possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali in una percentuale maggioritaria rispetto alla restante percentuale posseduta cumulativamente dal o dai mandanti/Consorziati indicati quali esecutori, ai quali non è richiesta una percentuale minima di possesso dei requisiti.
Il Raggruppamento deve possedere cumulativamente il requisito pari al 100%.
La mandataria ancorché possegga requisiti superiori alla percentuale maggioritaria prevista dal Bando di Gara e dal presente Disciplinare, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari a tale limite massimo stabilito e indicato in sede di partecipazione .
Per i raggruppamenti di imprese, consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del codice dei contratti pubblici.
❖ PER I CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO DI CUI ALL’ART. 45 C.2 LETT. B) E CONSORZI STABILI ART. 45 LETT. C)
Il Consorzio deve dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria e per l'ammissione gli stessi devono essere posseduti e comprovati sia mediante i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia mediante i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante il ricorso ad avvalimento, sia mediante i requisiti delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione della concessione.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
A questi ultimi, ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del Codice, è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e si applica l’art. 353 del Codice Penale. Qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del codice dei contratti pubblici è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ( nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
Nello specifico:
- la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”. I form on line corrispondenti ad ogni membro dell’operatore riunito devono essere compilati secondo le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione ad eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della lettera d’invito;
- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, all’interno dell’apposito spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione.
N.B. ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad essi riferita.
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte del concessionario indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.
Nel caso di partecipazione di Raggruppamento temporaneo o di Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti |
deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte del concessionario indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.
CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c) |
Nel caso in cui il concessionario partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del Codice deve:
⮚ compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice);
⮚ firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema START;
RETI DI IMPRESE DI CUI ALL’ART. 45, COMMA 2, LETT. F) DEL CODICE RISPETTANO LA DISCIPLINA PREVISTA PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI IN QUANTO COMPATIBILE. IN PARTICOLARE: |
⮚ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
⮚ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
⮚ nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. (vedasi determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Si precisa, inoltre, che ai sensi dell’art. 48, comma 14, del Codice le aggregazioni di rete, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) dello stesso Xxxxxx, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione.
Per la qualificazione delle imprese si applica la disciplina dell’apporto dei requisiti previsti dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010.
E’ vietata la partecipazione alla gara delle imprese aderenti alla rete che hanno scelto di partecipare alla gara.
SOGGETTI AMMESSI A PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE |
Gli operatori economici, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 110, comma 3, lett. a), possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere e), del Codice (consorzi ordinari di concorrenti).
L’operatore economico ammesso al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto, salvo che nelle ipotesi indicate al comma 5 dell’art. 110 del Codice, ossia qualora l’ANAC, sentito il Giudice Delegato, subordini la partecipazione alla gara dell’operatore in concordato all’avvalimento di altro operatore economico. L’impresa ausiliaria così individuata non deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale, ex art. 186 bis R.D. 267/1942 né essere sottoposta a curatela fallimentare.
Le imprese consorziate appartenenti ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), per i quali il consorzio concorre, nonché l’impresa ausiliaria (qualora si ricorra all’avvalimento ex art. 89 del Codice) non devono trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5, del medesimo.
Il curatore del fallimento può partecipare alla presente procedura alle condizioni previste all’art. 110 del Codice.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice non è consentito, pena la non ammissione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA |
Oltre ai documenti richiesti ed in particolare:
Disciplinare di Gara (presente documento PUBBLICATO); Capitolato Appalto; (documento PUBBLICATO);
il concorrente deve presentare ed inserire nel sistema Telematico:
A1 CONTRIBUTO GARA ANAC e PassOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA |
AVCPASS |
A1.1 – Contributo ANAC
Essendo l’importo posto a base di gara 13.783.349,51 € , ai sensi della Delibera 20 dicembre 2015, n. 1300 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante "Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, per l’anno 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2017), è dovuto a carico degli operatori economici invitati il pagamento di contributo a favore dell’X.X.XX medesima, nella misura di di seguito evidenziata quale condizione di ammissibilità alla procedura di affidamento in oggetto:
Importo posto a base di gara | Quota operatori economici |
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000 | € 200,00 |
A1.2 – PASSOE
PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS: rilasciato dal
sistema AVCPASS. Infatti la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 36, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e smi, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.
A2 “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE” Allegato 5 |
Ai sensi dell’art.85 del Codice, le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione e sul possesso dei criteri di selezione, rispettivamente, previsti dagli artt. 80 e 83 del Codice, previsti nel Bando di Gara e nel presente Disciplinare, dovranno essere rese dal concessionario concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 3 del 18 luglio 2016, “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE), approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)”
- Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.
Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
La Stazione Appaltante ha inserito nella documentazione di Gara – Documenti RICHIESTI il modello DGUE Allegato 5 che dovrà essere compilato secondo le seguenti istruzioni operative, tenendo altresì conto delle istruzioni indicate nel Modello 6bis allegato alla documentazione di gara.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUE dovrà essere compilato nelle parti sopra indicate e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L’inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.
Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del Codice, il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà fornire, utilizzando l’apposito modello Allegato 2 “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/ dichiarazione sostitutiva in caso di consorzi ” disponibile nella documentazione di gara, i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non può essere indicata quale consorziata esecutrice l’impresa che si trovi nelle condizioni di cui all’art. 110, comma 5, del Codice.
L’inserimento nel sistema dei DGUE e del MODELLO “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Integrazione al DGUE ” Allegato 6, avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell’apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a questi dedicati.
Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un Consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l’inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.
A3 MODELLO “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - Integrazione al DGUE” Allegato 6 |
Il suddetto Modello dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico.
In particolare il concorrente dovrà restituire anche le seguenti dichiarazioni:
• la conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante Allegato 4 (consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx alla sezione “Ateneo” – “Statuto e Normativa” – “Codici” – Codice di Comportamento dell’Università di Firenze”).
• l’impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto della concessione, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
• il non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, oppure di avere sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, e di essere in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, emanato in attuazione dell’art. 37 del
D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità;
• l’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. 114/2014 ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del D..Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
Si veda anche in proposito la CIRCOLARE del 18 luglio 2016, n. 3 Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530).
A4 MODELLO Allegato 8 “Dichiarazioni sostitutive del soggetto AUSILIATO e AUSILIARIO”
E’ ammesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016, |
Il concessionario concorrente, nel caso in cui si avvalga di altri operatori economici per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione della presente procedura pubblica, deve indicare nel DGUE:
• la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
• i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concessionario deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico il CONTRATTO DI AVVALIMENTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell’originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo stesso , in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
• oggetto;
• risorse e mezzi, (personale, attrezzature ecc.) messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, in modo determinato e specifico;
• durata;
• ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
L’impresa ausiliaria, indicata dal concessionario, deve:
• produrre un proprio DGUE;
• rendere, utilizzando l’apposito MODELLO Allegato 3 “Dichiarazioni sostitutive del soggetto AUSILIATO e AUSILIARIO” ex art. 89”, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali del concessionario, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il DGUE e la “Domanda partecipazione in caso di avvalimento” art. 89”, compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte del concessionario partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.
L’impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell’art. 89 del Codice, non deve trovarsi nella situazione di cui all’art. 110, comma 5, del Codice.
A5 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO IMPRESA A RETE |
A5.1 RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA
In questo caso l’organo comune mandatario dovrà allegare:
- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i ;
N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
A5.2 RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE
In questo caso l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato.
In particolare, l’eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in:
- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i; inoltre, in detta evenienza la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;
- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse.
N.B. In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si applica la disciplina dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi
A5.3 RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA
In questo caso, considerato il potere riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l’aggregazione tra le imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune. Quest’ultimo dovrà allegare:
- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i ;
N.B.
1. L’offerta presentata dall’organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta.
2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel comma 14 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Per i documenti da produrre da RETE D’IMPRESE attenersi inoltre a:
A5.4 RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA
La documentazione relativa alla domanda di partecipazione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.
La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi deve essere resa e sottoscritta con firma digitale dai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e smi (elencati in calce al predetto modello) dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.
La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.
Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile deve essere prodotto debitamente sottoscritto.
La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti.
A5.5 RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE
Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.
A5.6 RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA
La domanda di partecipazione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.
La dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 e smi deve essere resa e sottoscritta con firma dai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e smi (elencati in calce al predetto modello) dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate dall’organo comune.
A6 MODELLO Allegato 4 “Domanda di partecipazione in caso di impresa ausiliaria di concorrente in concordato preventivo art. 110 COMMA 5 D. LGS 50/2016” |
Nel caso in cui il concessionario sia stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale, dovrà indicare nel DGUE nella sezione C – parte III gli estremi dell’autorizzazione del giudice delegato, ai sensi dell’art. 110, comma 3, lettera a) del Codice, e dovrà inserire nell’apposito spazio previsto sul sistema telematico: ai sensi del comma 5 dell’art.186-bis X.X. 000/0000, la RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo X.X. 000/0000, xxxxxxx i dati identificativi dello stesso e che attesta la conformità al piano di concordato di cui all’art.161 del X.X. 000/0000 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista medesimo. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, il concorrente dovrà inserire nel sistema la scansione della relazione originale cartacea sottoscritta dal professionista.
Sono tenute a produrre la relazione di cui sopra, con le medesime modalità ivi riportate, anche le consorziate esecutrici ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale e l’impresa ausiliaria che si trovino nella situazione di cui all’art. 110, comma 3, lett. a), del Codice.
Nei casi in cui la partecipazione alle procedure di affidamento dell’impresa ammessa a concordato preventivo con continuità aziendale o del curatore di impresa in fallimento autorizzati, ai sensi dell’art. 110 comma 3 lettera a) del Codice, a partecipare alle procedure di
affidamento, sia stata subordinata dall’ANAC, ai sensi dell’art. 110, comma 5, del Codice e così come dichiarato nel relativo DGUE, ad avvalimento di altro concessionario in possesso dei requisiti di carattere generale, e degli altri requisiti di selezione richiesti nella presente procedura l’impresa ausiliaria, ivi indicata, deve:
• produrre un proprio DGUE;
• compilare, utilizzando l’apposito “DOMANDA PARTECIPAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO art. 110 comma 5” Allegato 10, disponibile nella documentazione di gara, con i dati generali del concessionario, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente nonché a subentrare al concorrente nel caso in cui questo nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto.
Il DGUE e la “Domanda di partecipazione in caso di impresa ausiliaria di concorrente in concordato preventivo art. 110 comma 5 D. Lgs 50/2016, compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte del concessionario partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.
L’impresa ausiliaria indicata ai sensi dell’art. 110, comma 5, del Codice non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all’art. 186 bis RD 267/1942 o essere assoggettata ad altra procedura concorsuale.
A7 REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE E DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE |
A PENA DI ESCLUSIONE, i concorrenti devono essere in POSSESSO dei seguenti REQUISITI MINIMI E DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE ai
sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016, i cui mezzi di prova sono indicati nell’art. 86.
A7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Iscrizione al Registro (CCIAA) per le attività oggetto dell’appalto. |
In particolare, gli operatori economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per le attività oggetto del presente appalto; in caso di società cooperative e consorzi di cooperative, provino di essere iscritti nell’Albo delle società cooperative (D.M. Attività Produttive 23/06/2004) per attività coincidenti con quelle oggetto del presente affidamento.
Agli operatori cittadini di altro Stato membro, non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali, di cui all’allegato XVI al Codice Appalti, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti, ovvero mediante attestazione, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.
Agli operatori è richiesto il possesso di:
- un titolo di studio quale diploma di scuola superiore o laurea triennale o corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti riconosciuto dalla regione corso SAB ex REC. In mancanza di almeno uno di questi titoli, vale l’esercizio nel quinquennio precedente per almeno 2 anni (anche non continuativi) di un’attività d’impresa nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande.
- attestazione corsi per il personale addetto alimentarista che ricarica i distributori.
I requisiti professionali dovranno essere soddisfatti da un responsabile, titolare o rappresentante legale.
• posesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 , ISO 14001, ISO , ISO 22000 o 22005, oppure le certificazioni per la sicurezza sul lavoro Xx Xxxxx 00000, oppure altre certificazioni del settore agroalimentare.
Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 co.2 del D. Lgs. 50/2016, il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/e consorziata/e indicata/e.
Nel caso di aggregazione di imprese a rete, GEIE, raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45 co. 2 lett. d) e e) del D. Lgs. 50/2016, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorziando.
A7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
FATTURATO GLOBALE NELL’ULTIMO TRIENNIO DI € 8.400.000,00 |
Tale requisito deve essere soddisfatto dal Raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. In ogni caso l’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete, deve possedere il requisito in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti.
A7.3 MODALITA’ ATTESTAZIONE REQUISITO
Tale requisito deve essere soddisfatto dal Raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. In ogni caso l’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete, deve possedere il requisito in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti. Il requisito non è frazionabile.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. B) e C) del D.lgs. 50/2016, il suddetto requisito, ai sensi del successivo art. 47, dovrà essere posseduto direttamente dal consorzio oppure dalle imprese consorziate indicate come esecutrici; resta inteso che sia il consorzio che le imprese esecutrici dovranno comunque rendere la dichiarazione relativa al possesso o meno del requisito.
Si precisa che i servizi includibili nell’elenco possono riguardare tipologie di attività inerenti, ai servizi oggetto del presente appalto come descritti nel relativo capitolato tecnico. (DGUE ALLEGATO 5 parte IV).
Inoltre si richiedono i seguenti requisiti:
⮚ possesso di titolo di studio quale diploma di scuola superiore o laurea triennale o corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti riconosciuto dalla regione corso SAB ex REC. In mancanza di almeno uno di questi titoli, vale l’esercizio nel quinquennio precedente per almeno 2 anni (anche non continuativi) di un’attività d’impresa nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande. I requisiti professionali dovranno essere soddisfatti da un responsabile, titolare o rappresentante legale.
⮚ Frequentazione di corsi per il personale addetto alimentarista che ricarica i distributori.
⮚ Possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2015 , ISO 14001, ISO , ISO 22000 o 22005, oppure le certificazioni per la sicurezza sul lavoro Xx Xxxxx 00000, oppure altre certi cazioni equivalenti del settore agroalimentare, in stato di validità, rilasciate da un Ente di certificazione accreditato al Sincert o altro organismo equivalente stabilito in uno Stato membro conforme alle serie delle norme europee relative alla certificazione stessa.
⮚ Certificazione HACCP, come garanzia del rispetto di quanto previsto dalle Leggi in materia di igiene alimentare, sia a carattere nazionale sia a carattere europeo.
⮚ Possesso patentino frigorista, ovvero la certificazione F-GAS per le imprese.
A.8 ISCRIZIONE NELLA WHITE-LIST FORNITORI
Tali requisiti dovranno essere posseduti dalle imprese che svolgeranno le prestazioni per le quali sono richiesti tali requisiti, da indicare nella domanda di partecipazione.
Iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui il concessionario ha la propria sede ovvero aver presentato domanda di iscrizione o rinnovo al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero Interno, prot. 25954 del 2303.2016 e DPCM 18.04.2013 come aggiornato dal DPCM 24.11.2016). Le dichiarazioni in ordine alla valida iscrizione nel predetto elenco ovvero circa la presentazione della relativa istanza di iscrizione o di rinnovo, deve essere resa nel Documento integrativo al DGUE Allegato 6
Indicare nel D.G.U.E. Parte IV – Informazioni sul concessionario relativamente ai requisiti sotto riepilogati:
Il requisito di certificazione nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), la certificazione dovrà essere posseduta direttamente dal consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori.
Per le certificazioni, l’Avvalimento è ammesso ai sensi di quanto previsto all’art. 89, comma 1, D.lgs n. 50/2016 s.m.i
A9 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO e AVVALIMENTO |
A9.1 SUBAPPALTO
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i servizi inclusi enngli oneri di concessione che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’art.105 e dall’art. 174 del Codice.
In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Nel caso di subappalto il concessionario deve indicare nella sezione D della parte II del DGUE le attività e forniture che intende subappaltare e le relative quote percentuali, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D. Lgs 50/2016.
Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 e all’art. 174 del Codice dei contratti, sono ammessi nel limite del 30% (trenta per cento) in termini economici, dell’importo totale del canone concessorio.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell’operatore riunito deve indicare le medesime quote e le medesime quote percentuali che l’operatore riunito intende subappaltare.
A9.2 AVVALIMENTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016 è ammesso avvalimento.
A10 LA GARANZIA PROVVISORIA |
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del Codice per il valore calcolato secondo le modalità indicate nel corpo della norma stessa, con validità 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta e con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, è costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione a favore della Università degli Studi di Firenze , Xxxxxx X. Xxxxx 0, 00000 Xxxxxxx. In caso di riduzione ex comma 7 del medesimo articolo, sarà richiesto di presentare la Certificazione ISO prescritta.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente:
in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato (qualsiasi filiale provinciale della Banca d’Italia o presso le aziende autorizzate), a titolo di pegno.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa
La garanzia deve avere validità per un periodo di 180 giorni (centoottanta) giorni dal termine ultimo fissato nella presente lettera per la presentazione dell’offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale e dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
Per quanto qui non previsto trova applicazione l’art. 93 del D.Lvo n. 50/2016 e smi.
Si precisa che il deposito è infruttifero.
La quietanza dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta relativa all’appalto per concessione spazi per l’installazione e gestione macchine distributrici alimenti e bevande inclusa la manutenzione e pulizia delle apparecchiature nonché l’implementazione di sistema rilevazione e contabilizzazione dei consumi di acqua ed energia elettrica e connesso servizio manutenzione ordinaria dei locali in uso (pulizia e igienizzazione, edile/idraulica/elettrica)”, per un periodo di 180 (centoottanta).” Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario di concorrenti, dalla quietanza attestante l’avvenuto deposito, dovranno risultare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio e l’impresa mandataria. |
La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita dal soggetto abilitato ad operare sul sistema, nell’apposito spazio previsto.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura “Garanzia a corredo dell’offerta relativa all’appalto per concessione spazi per l’installazione e gestione macchine distributrici alimenti e bevande inclusa la manutenzione e
pulizia delle apparecchiature nonché l’implementazione di sistema rilevazione e contabilizzazione dei consumi di acqua ed energia elettrica e connesso servizio manutenzione ordinaria dei locali in uso (pulizia e igienizzazione, edile/idraulica/elettrica)”, per un periodo di 180 (centoottanta) giorni.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, oppure intestata all’impresa dichiarata capogruppo con l'indicazione esplicita della copertura del rischio anche per tutte le altre imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.
I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della riduzione della garanzia. Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e smi, segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, il concessionario dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa autentica ai sensi del D.P.R. 445/2000 della certificazione di qualità. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo dell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e smi, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 e smi la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa.
La fideiussione di cui sopra deve essere presentata, in originale, in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea.
Il concessionario potrà produrre in formato digitale o mediante scansione dell’originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale:
• la/e certificazione/i possedute che danno diritto alla riduzione suddetta. In tal caso le Certificazioni corredate dalla dichiarazione di conformità all’originale ed unite in unico documento elettronico alla Garanzia provvisoria, firmato digitalmente, devono essere inserite nell’apposito spazio nel telematico.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti l’inserimento documentale avviene a cura dell’impresa mandataria.
La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile;
• l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO / IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7, del Codice, per le percentuali ivi indicate .
Il concorrente potrà dichiarare nella “domanda di partecipazione” di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l’ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell’art. 93, comma 7, del Codice.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il concorrente può godere del beneficio di riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni che danno titolo alle riduzioni ai sensi dell’art. 93 comma 7 del Codice. In tal caso le relative dichiarazioni devono essere rese da ogni soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio.
Il concessionario potrà altresì produrre in formato digitale o mediante scansione dell’originale cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all’originale:
• la/e certificazione/i possedute che danno diritto alla riduzione suddetta. In tal caso le Certificazioni corredate dalla dichiarazione di conformità all’originale ed unite in unico documento elettronico alla Garanzia provvisoria, firmato digitalmente, devono essere inserite nell’apposito spazio nel telematico.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti l’inserimento documentale avviene a cura dell’impresa mandataria.
A 10 segue L’IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE |
Il fideiussore deve essere individuato tra i soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del Codice abilitati a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione della concessione, di cui all’articolo 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario.
L’obbligo previsto dal art. 93 comma 8, non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Si evidenzia che:
• nel caso in cui l’offerente presenti la fideiussione nella forma di fideiussione bancaria o assicurativa, l’impegno può già fare parte integrante del contenuto della fideiussione;
• nel caso in cui l’offerente abbia costituito cauzione nella forma di deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito il concessionario deve, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all’art. 103 del Codice per l’esecuzione della concessione considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno.
L’impegno di cui sopra deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l’originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione dell’originale cartaceo dell’impegno a rilasciare cauzione definitiva per l’esecuzione della concessione.
In caso di decadenza o revoca dall’aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull’aggiudicatario prima della sottoscrizione della concessione, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la Stazione appaltante provvederà all’incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all’appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.
A11 SOPRALLUOGHI Modelli Allegati 14 bis e 14 ter |
Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato, previo appuntamento da concordare con questa Stazione appaltante, mediante apposita richiesta scritta, utilizzando l’apposito modello Allegato 14 bis Sopralluoghi , disponibile nella documentazione di gara, da inoltrare all’indirizzo pec: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, con il seguente oggetto:
richiesta sopralluogo per G028_2019 (Rif. Gara centrale acquisti) CIG 79486888D6 Artt. 60 e 164 d.lgs. 50/2016 e art. 3 co. 1 lett. vv) Procedura aperta: concessione spazi per l’installazione e gestione macchine distributrici alimenti e bevande |
La richiesta di sopralluogo deve pervenire utilizzando il suddetto Modello all’indirizzo pec di cui sopra entro e non oltre 4 (quattro) giorni naturali successivi e continui antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte.
La Centrale Acquisti provvederà quindi, previa verifica del Camerale, ad inoltrare la conferma all’operatore istante e l’istanza all’Area Edilizia che individuati data ed orario del sopralluogo li comunicherà a mezzo PEC all’operatore/concorrente.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal rappresentante legale, come risultante da certificato CCIAA o da persona delegata munita di apposita delega, da consegnare unitamente al suddetto Modello Istanza sopralluogo ALLEGATO esclusivamente a mezzo PEC xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
Si specifica, inoltre, che il sopralluogo, qualora richiesto, avverrà in forma individuale con la presenza del singolo interessato al fine di garantire l’anonimato e non alterare la concorrenza.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato (rappresentante legale, o comunque dipendente di una delle imprese interessate) per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori che saranno allegate al suddetto Modello C in PEC.
Del sopralluogo di presa visione dei luoghi viene rilasciata un’attestazione, utilizzando l’apposito modello 14 ter, disponibile nella documentazione di gara, che deve essere compilato in duplice copia dall’impresa e consegnato il giorno del sopralluogo all’incaricato.
Il giorno del sopralluogo nell’ora stabilita il Legale Rappresentate/Delegato come indicato nell’istanza dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.
Il suddetto Modello, si compone di n. 2 parti, la prima parte relativa all’istanza da proporre in sede di gara secondo la procedura del presente paragrafo, la seconda parte non modificabile, deve essere restituita all’incaricato della S.A. in sede di sopralluogo.
In sede di sopralluogo saranno redatte n. 2 copie (istanza ed attestazione) originali affinché una rimanga nel possesso dell’Impresa concorrente per essere allegata alla documentazione di gara e l’altra della Stazione Appaltante.
A comprova dell’avvenuto sopralluogo il concessionario dovrà inserire nell’apposito spazio del telematico START una scansione digitale dell’attestato Allegato 14 ter , con apposizione di firma digitale del Legale Rappresentante.
SEZIONE B DOCUMENTAZIONE TECNICA |
L’offerta tecnica deve essere prodotta secondo quanto di seguito indicato.
SI PRECISA CHE NESSUN ELEMENTO DI COSTO RICONDUCIBILE ALL’OFFERTA ECONOMICA PRESENTATA, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA, DOVRÀ ESSERE CONTENUTO IN TALE DOCUMENTAZIONE TECNICA.
CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA
I concorrenti devono inserire a sistema la propria offerta tecnica ed in particolare:
B2 PER ELEMENTO TA (CRITERIO TABELLARE)
• dichiarazione Allegato 15) attestante il possesso delle Certificazioni di qualità o dei sistemi di autodisciplina con riferimento ai criteri Tabellari di cui all’all’elemento TA, del settore adottati oltre ai requisiti prescritti per la partecipazione alla gara;
1) Dichiarazione possesso qualificazioni ISO e SISTEMI QUALITA’ (Elemento valutazione offerta TA da 1 a 4).
B3 PER GLI ELEMENTI TB, TC, TD, TE (CRITERI QUALITATIVI):
19) Dichiarazione possesso qualificazioni ISO e SISTEMI QUALITA’ (Elemento valutazione offerta TA da 1 a 4)
secondo le indicazioni di cui al punto B2.1 del presente Disciplinare a cura del concorrente
20) Relazione Tecnico Metodologica articolata su paragrafi corripondenti a ciscun elemento di valutazione ( TB, TC, TD, TE) ed a sua volta per ciascun sub elemento il concorrente presenta la propria proposta eventualmente corredata da schede tecniche stessi per ciascun sub elemento. In particolare in associazione alla proposta per alcuni sub elementi è prescritta l’associazione delle seguenti schede e Relazioni di dettaglio, secondo le indicazione di cui al Sezione B2 e B3 presente Disciplinare a cura del concorrente tale Relazione dovrà essere accompagnata da :
16.0) Soluzioni di allaccio e alimentazione standard richiesto (Rif. Elemento TB)
a cura del concorrente
16.1) Modello 16.1 Offerta Tecnica Elemento TC da TC1 a TC7 associato alla Relazione Metodologica di cui al precedente punto 16), redatta a partire dalla Tabella CRITERI VALUTAZIONE E PUNTEGGI senza trascrizione delle ultime 2 colonne, qualeriepilogo sintetico dei punti costituenti l’offerta tecnica in forma tabellare con rinvio ai successivi allegati dal 16.2 al 16 .11
a cura del concorrente
16.2) Schede tecniche di dettaglio TC1, TC2, TC3, TC4, TC5, TC6, TC 7 a corredo del precedente punto e Modello 16.1)
16.2 bis MODELLO SCHEDA ELEMENTO TC1, TC2, TC3, TC4, TC5, TC6, TC 7
PUBBLICATO a cura del concorrente
16.3) Relazioni tecniche di dettaglio associate ai sub elementi TD da 2 a 7 a corredo del precedente punto e Modello 16.1); a cura del concorrente
16.4) Scheda Tecnica di dettaglio soluzioni tecniche Xxx Xxxxxxxx XX0, XX0, XX0 a corredo della Relazione di cui al punto 16); a cura del concorrente
16.5) Schede Tecniche di dettaglio circa caratteristiche sistemi proposti in relazione all’Elemento TD5, TD6; a cura del concorrente
16.6) Schede Tecniche e corredo Offerta Tecnica Elemento TD7 a cura del concorrente
16.7) Scheda “prodotti aggiuntivi” FORMATO EXCELL editabile, associata all’Elemento TD 1 indicante la descrizione qualitativa dei prodotti aggiuntivi proposti in riferimento alle macro-categorie obbligatorie di cui all’all. 2.2 della documentazione di Gara;PUBBLICATO a cura del concorrente
16.8) Relazioni tecniche di dettaglio associate ai sub elementi TE a corredo del precedente punto e Modello 16.1); a cura del concorrente
16.9) Schede Tecniche di dettaglio associate al sub elemento TE 1 a corredo del precedente punto e Modello 16.1); a cura del concorrente
16.10 Schede Tecniche di dettaglio associate al sub elemento TE 2; a cura del concorrente
16.11) Dichiarazione Codici riciclaggio secondo la Direttiva Europea 94 vedasi all. 2)
a cura del concorrente
21) Modello 17 Dichiarazione segreti commerciali (a cura del concorrente)
associato alla Relazione Metodologica di cui al precedente punto 16) PUBBLICATO a cura del concorrente.
► La documentazione proposta dal concorrente dovrà essere distinta per ciascuno dei sub criteri e sub ponderazioni dell’offerta tecnica - Elementi T) della Tabella Punteggi del presente Disciplinare di Gara che forma oggetto di valutazione.
► La Relazione Tecnico illustrativa per ciascuno dei sub criteri la documentazione proposta dal concorrente dovrà essere costituita da un Fascicolo Tecnico composto dalle relazioni tecnico descrittive e illustrative della proposta (max 8 facciate fogli A4 fronte/retro);
Si precisa che i limiti e i formati sopra indicati sono da ritenersi inderogabili, a garanzia della parità delle condizioni di valutazione delle offerte, sicché l’eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito, in modo tale che qualora si dovesse superare il suddetto limite la Commissione valuterà esclusivamente gli elaborati di cui ai precedenti punti Ta.
► La relazione associata alla sopra detta Relazione Tecnico Illustrativa in relazione a ciascun ciascun sub criterio dovrà essere composta al massimo da 1 facciata modello A4 ognuna delle quali potrà
contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10 punti. Eventuali elaborati grafici/tecnici potranno essere redatti su fogli A3 o A4 in numero massimo pari a 4 facciate.
► Per uniformità di lettura ciascuna relazione tecnico descrittiva dovrà riportare una pagina iniziale (non inclusa nel conteggio delle facciate), il numero del criterio a cui si riferisce, come di seguito esplicitato:
- Titolo: Criterio X;
Il Fascicolo “OFFERTA TECNICA” relativo al Paragrafo B2 punto 2) Relazione Tecnico Metodologica articolata su paragrafi e i successivi punti dal 16.1) al 16.110) dovrà includere un indice su frontespizio articolato per punti come da elenco sopra evidenziato che non entra nel computo delle 8 facciate.
► Il Fascicolo Tecnico dovrà essere unico a prescindere dalla forma giuridica del concorrente, non dovrà superare il limite massimo prescritto delle pagine. Le ulteriori pagine non saranno oggetto di valutazione da parte delle Commissione.
L’offerta tecnica di cui al precedente punto B.2), dovrà essere organizzata in cartelle distinte per sub criteri e compresse in un unico file denominato “OFFERTA TECNICA”; il file compresso sarà quindi firmato digitalmente dal concorrente ed inserito sul sistema telematico nell’apposito spazio previsto. |
Modello 17 Dichiarazione segreti commerciali (a cura del concorrente) |
Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell’ambito delle offerte che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lettera a) del Codice.
Il soggetto concorrente utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara, Modello Allegato 5 - Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta tecnica - è tenuto secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando documentazione inerente, ad indicare le parti dell’offerta tecnici contenenti segreti tecnici o commerciali.
Le Informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 53, comma 6, del codice, il diritto di accesso su queste informazioni è consentito al concorrente che chieda per la difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento della concessione nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
Il modello, contenente le dichiarazioni ivi contenute, corredato da eventuale documentazione allegata, in formato elettronico, dovrà essere sottoscritto con firma digitale dai soggetti indicati al precedente paragrafo A1.) del presente disciplinare.
In caso di Raggruppamento temporaneo o di G.E.I.E. il suddetto modello potrà essere sottoscritto, con firma digitale, anche dal concessionario indicato quale mandatario.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il suddetto modello potrà essere sottoscritto con firma digitale anche dal concessionario indicato quale mandatario o da chi riveste le funzioni di organo comune.
***
Tutta l’OFFERTA TECNICA B2 2) e i documenti B2 1) e B2 3) sopra detti deve essere sottoscritta:
►Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE, non ancora costituiti, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta, con firma digitale, come avanti indicato da parte di ogni concessionario che costituirà il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario, il GEIE.
►Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo o GEIE già costituito, l’offerta tecnica potrà essere sottoscritta, con firma digitale, dal concessionario indicato quale mandatario.
►Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete
- ►se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riviste la funzione di organo comune;
- ►se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- ►se la rete è dotata di organo comune privo di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipi alla gara.
B.3 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE – CRITERI E MODALITA’ ATTRIBUZIONE PUNTEGGI TECNICI CRITERIO TABELLARE E MOTIVAZIONALE DISCREZIONALE |
B.3.1 CRITERI TABELLARI ELEMENTO TA Punteggio massimo 4 |
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
TA1 - Certificazioni di Qualità/Adozione codici di autodisciplina del settore Max punti 1 |
TA2 – Certificazione di responsabilità sociale XX 0000 - punteggio massimo 1 Possesso della certificazione XX 0000 Responsabilità sociale in corso di validità rilasciata da un entedi certificazione accreditato SAAS (Social accountability accreditation services)/SAI, o da altro |
ente diaccreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. Si applica quanto previsto all’art. 87 D. Lgs. n. 50/2016. Max punti 1 |
TA3 – Adozione del Codice di Autodisciplina del Settore - punteggio massimo 1 Possesso del Codice di Autodisciplina del Settore (es. Top Quality Standard “TQS–Vending”) Max Punti 1 |
TA4 – Adesione alla Carta dei Servizi della CONFIDA Max Punti 1 |
B.3.2 CRITERI QUALITATIVI ELEMENTI TB
A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio in tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo aggregativo compensatore.
B.3.2.1 TB – INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI Punteggio massimo 04 |
Saranno valutate Souzioni migliorative oltre lo standard prescritto (Allegato 16.0.1 ) proposte dal concorrente in un documento allegato all’offerta tecnica.
B.3.2.2 CRITERI QUALITATIVI ELEMENTI TC Elenco e Qualità dei distributori Punteggio massimo 19 |
I criteri indicati nei punti seguenti prevedono la compilazione del foglio Excel Allegato 16.2 bis allegato alla documentazione di gara. In tale foglio è riportato il dettaglio delle singole macchine attualmente installate, per tipologia ed ubicazione. Per ciascuna macchina, il Fornitore dovrà indicare dettagliatamente marca e modello e definire le caratteristiche tecniche richieste.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerata la media dei coefficienti attribuiti ad ogni singola macchina offerta, come di seguito specificato.
Il punteggio complessivo attribuito sarà la somma di tutti i punteggi assegnati.
Quanto specificato nel file elenco_distributori_lotto_X.xls sarà vincolante per il fornitore e sarà verificato in sede di installazione.
B.3.2.2.1 TC1 - Stato del distributore proposto Punteggio massimo 4 |
Il Fornitore indicherà, per ogni tpologia di distributore, se nuovo, se di fabbricazione 2018, 2017, 2016, 2015, nel Modello Excel Allegato 16.2 bis .
Ai fini dell’attribuzioe del punteggio si seguirà il criterio sotto evidenziato in tabella.
Lo stato del distributore e l’anno di fabbricazione dovrà essere comprovato in sede di installazione tramite fatture di acquisto o altra documentazione.
In caso di distributore usato è OBBLIGATORIA l’indicazione del numero di matricola dello stesso.
In mancanza dell’indicazione del numero di matricola, salvo il caso di prodotti nuovi, sarà assegnato il coefficiente 0 e in sede di avvio del servizio sarà richiesta l’installazione di un distributore nuovo. I coefficienti per l’attribuzione finale del punteggio sono:
Valore Coefficiente | 4 |
50% Nuovi distributori (2019) +50% distributori 2018 | 3 |
35% Nuovi distributori+ 65% distributori 2018 - 2017 | 2 |
20% Nuovi distributori+ 80% 2017 - 2016 | 1 |
5% Nuovi Distributori + 80% 2016 – 15% 2015 | 0 |
piano di sostituzioni : | |
– Piano sostituizone per le immatricolate 2016 | 0,25 |
– Piano sostituzione per le immatricolate 2015 | 0,75 |
Il punteggio terrà conto del PIANO DI SOSTITUZIONI DELL’OPERATORE OFFERTO in relazione alla tipologia di macchina che l’operatore trsrive nell’offerta all’offerta stessa Excel Allegato 16.2 bis.
B3.2.2.2 TC2 - Classe energetica Punteggio massimo 4 |
Si richiede di indicare la classe energetica del distributore indicata dal produttore, nel Modello Excel
Allegato 16.2 bis .
Tale dato dovrà risultare dalla Scheda tecnica dei distributori proposti (schede_distributori.pdf): in caso di impossibilità a riscontrare dato dalla documentazione fornita, sarà applicato il coefficiente 0. I coefficienti per l’attribuzione finale del punteggio sono:
Valore Coefficiente
A++ 1,5 |
A+ 0,8 |
A 0,7 |
B 0,45 |
C 0,3 |
D 0, 2 |
E 0,1 |
F 0,04 |
G 0,0 |
B3.2.2.3 TC3 – tipologia di illuminazione Punteggio massimo 2 |
Sarà valutata la tipologia di illuminazione presente nel distributore automatico inserita nel Modello nel Modello Excel Allegato 16.2 bis .
Tale dato dovrà risultare dalla Scheda tecnica dei distributori proposti (schede_distributori.pdf): in caso di impossibilità a riscontrare dato dalla documentazione fornita, sarà applicato il coefficiente 0. I coefficienti per l’attribuzione finale del punteggio sono:
Valore Coefficiente LED 2 |
Lampadine a risparmio energetico 1 |
Neon 0,5 |
Lampadine a incandescenza 0,0 |
B3.2.2.4 TC 4 Tipologia di erogazione Punteggio massimo 3 |
Sarà valutata la tipologia di erogazione del distributore se a caduta o mediante erogazione assistita del prodotto all’utente (non a caduta inserito nel Modello Excel Allegato 16.2 bis. Tale valutazione non verrà indicata per i distributori che erogano bevande calde,.
Tale dato dovrà risultare dalla Scheda tecnica dei distributori proposti (schede_distributori.pdf): in caso di impossibilità a riscontrare dato dalla documentazione fornita, sarà applicato il coefficiente 0. I coefficienti per l’attribuzione finale del punteggio sono:
Valore Coefficiente |
erogazione assistita 3 |
a caduta 0 |
B3.2.2.5 TC5 Blocco automatico erogazione a seguito di anomalia Punteggio massimo 3 |
Sarà valutato la modalità con cui il distributore può bloccare automaticamente, o da remoto da parte della sede operativa in tempo reale, l’erogazione di prodotti a seguito di una mancata alimentazione prolungata e/o anomalia del sistema, inserito nel nel Modello Excel Allegato 16.2 bis .
Ad esempio guasti o non conformità delle temperature di esercizio. I coefficienti per l’attribuzione finale del punteggio sono:
Valore Coefficiente
Blocco selettivo di una o più aree del distributore 3 |
Blocco totale della macchina 2 |
Nessuna possibilità di blocco 0,0 |
B3.2.2.6 TC6 Modalità Erogazione Punteggio massimo 2 |
Sarà valutata la possibilità per l’utente di selezionare, per lìerogazione di bevande calde, l’utilizzo di un proprio recipiente (tazza – tazzina) con esclusione della caduta automatica del bicchiere, inserito nel Modello Excel Allegato 16.2 bis .
Valore Coefficiente
Possibilità di selezionare l’uso del proprio recipiente 2 |
Nessuna possibilità di selezione (bicchierino a caduta automatica) 0 |
B3.2.2.7 TC7 Dimensione del bicchiere in funzione della bevanda erogata per distributori di bevande calde Punteggio massimo 1 |
Sarà valutata la possibilità di differenziare la dimensione del bicchiere, per l’erogazione di bevande calde, in funzione della bevanda che l’utente selezionerà esempio the o caffè. I coefficienti per l’attribuzione finale del punteggio sono:
Valore Coefficiente
Dimensione differenziata del bicchiere in funzione della bevanda erogata | (caffè | o the) | 1 |
Bicchiere standard per tutte le erogazioni di bevande calde | 0,0 |
B.3.2.3 CRITERI QUALITATIVI ELEMENTI TD Qualità del servizio e della struttura organizzativa Punteggio massimo 37 |
B.3.2.3 .1 TD1 Tipologia di prodotti che si intendono erogare punteggio massimo 10 |
Il fornitore dovrà allegare all’offerta tecnica l’elenco dei principali prodotti che si intendono erogare (prodotti.pdf). A PENA DI ESCLUSIONE non dovranno essere indicati i prezzi, ma soltanto la descrizione dei prodotti raggruppati per macro categorie come indicato nella Tabella Allegato 16.7 Prodotti aggiuntivi del Capitolato. Sarà valutata la completezza il dettaglio nella descrizione dei prodotti, l’ampiezza delle categorie merceologiche proposte, in coerenza con l’oggetto della gara, l’abbondanza delle scelte per ciascuna categoria merceologica, la presenza di “misure” atte al miglioramento delle abitudini alimentari. Per ciascun prodotto offerto dovranno essere indicati i criteri utilizzati per la scelta dei distributori o dei periodi stagionali in cui inserirli e dovrà essere indicato un minimo garantito (es. “almeno in un distributore per edificio da aprile a settembre”).
Saranno valutate positivamente offerte che tengano in considerazione le linee guida definite all’art.9 “Prodotti da erogare” del Capitolato e che garantiscano la più ampia scelta di prodotti per l’utenza.
Inoltre saranno valutate positivamente proposte che prevedano:
- ampia disponibilità di prodotti per celiaci, diabetici (oltre il minimo 3 per macchina distributrice di cui 1 bevanda, 1 prodotto salato, 1 dolce)
- l’esposizione di etichettatura nutrizionale oltre a quella obbligatoria dei prodotti offerti
- presenza prodotti mercato Equo Solidale (oltre il minimo 3 per macchina distributrice di cui 1 bevanda, 1 prodotto salato, 1 dolce)
- presenza prodotti derivati da agricoltura biologica (oltre il minimo 3 per macchina distributrice di cui 1 bevanda, 1 prodotto salato, 1 dolce)
materiali informativi (poster, opuscoli, etichette e pubblicità educative) attraverso espositori o altro supporto al fine di educare e orientare il consumatore verso scelte alimentari sane dal punto di vista nutrizionale. Si rende noto che non sono ammesse attività promozionali o pubblicitarie.
L’Università si riserva di far rimuovere comunicazioni inadeguate a suo insindacabile giudizio.
Dovranno essere indicati anche prodotti per la distribuzione di pasti caldi, freddi o da riscaldare al microonde e di alcuni principali generi di conforto erogabili ad utenti dell’università qualora proposti in offerta tecnica.
ATTENZIONE: la descrizione dovrà essere contenuta in un massimo di 10 pagine senza considerare l’elenco dei prodotti. Dovrà essere allegato un elenco dei prodotti offerti con le seguenti informazioni minime: - descrizione del prodotto - grammatura - scelta dei distributori - minimo garantito - caratteristiche particolari (mercato equo solidale/biologico / prodotti per celiaci).
Saranno valutati un massimo di 100 prodotti, eventuali prodotti ulteriori non saranno presi in considerazione dalla commissione.
B.3.2.3 .2 TD2 Organizzazione ed estetica degli arredi punteggio massimo 4 |
Sarà valutata la descrizione della modalità di organizzazione dei “corner vending”.
In particolare sarà valutato il confort e l’accoglienza dell’area destinata al pubblico, gli arredi impiegati (es. cestini per la raccolta differenziata, tavolini, sedute) e la personalizzazione estetica legata all’Università delle strutture che “uniscono” i distributori automatici. Per meglio comprendere e valutare l’allestimento proposto si suggerisce di allegare immagini foto realistiche della proposta, rendering, progetti tecnici, opuscoli, modelli (allegato rendering.pdf). Saranno valutate la funzionalità rispetto al contesto di utilizzo, l’aspetto estetico, la solidità, la facilità di pulizia, i materiali impiegati. Saranno valutate positivamente quelle soluzioni che mitigheranno l’impatto estetico/visivo dei distributori automatici e che prevedono accanto ai corner vending l’allestimento di aree ecologiche per la raccolta differenziata. Saranno valutate positivamente proposte che offrano la possibilità alla scrivente Amministrazione di predisporre comunicazioni inerenti l’attività di Ateneo, anche tramite vending machine, rivolte agli utenti delle vending machine. Saranno preferite soluzioni che prevedono l’inserimento di aree per la raccolta differenziata a sviluppo orizzontale rispetto a quelle a sviluppo verticale inserite nel corner vending. Saranno valutate solo proposte ben definite e quantificate in termini di tipologia, numerosità, distribuzione nelle varie aree (es. per ciascun gruppo di distributori, oppure, in un gruppo di distributori per ogni edificio, oppure, fino a un massimo di X pezzi, ecc…). Proposte generiche per cui non sia possibile identificare un quantitativo garantito non saranno valutate.
B.3.2.3 .3 TD3 Start up del servizio punteggio massimo 8 |
Sarà valutata la descrizione dettagliata delle tempistiche e delle modalità organizzative di installazione delle macchine, avvio del servizio, comunicazioni all’utenza. Dovrà essere descritta e sarà valutata dalla commissione anche la modalità di gestione della sede operativa che supporta da remoto il servizio erogato. Saranno valutate positivamente proposte che garantiscano una veloce fase di avvio del servizio dimostrando coerenza tra la proposta presentata ed il numero di distributori da installare per singolo lotto.
B.3.2.3 .4 TD4 piano delle forniture, frequenza, continuità e tempistica di rifornimento dei prodotti punteggio massimo 5 |
Sarà valutata la descrizione dettagliata della modalità di approvvigionamento dei distributori automatici rispetto alle finestre orarie indicate in capitolato di gara ed alla numerosità dei distributori. Sarà valutata in modo particolare la descrizione dello svolgimento del servizio atto a garantire il costante rifornimento dei distributori, sia in situazioni “normali” che in situazioni intense, come ad esempio il periodo estivo dove la richiesta di bevande raggiunge il massimo della domanda. Sarà valutata la descrizione dettagliata delle modalità organizzative, del personale impiegato sia per l’approvvigionamento che per l’assistenza tecnica e sanificazione dei distributori. Saranno valutate positivamente quelle soluzioni che, coerentemente con il numero di distributori, garantiranno una continuità nell’approvvigionamento limitando l’impatto che il servizio di rifornimento potrà avere sulle attività e sugli spazi dell’Università di Firenze. Saranno valutate positivamente proposte che garantiscano tempi di intervento inferiori ai minimi previsti dal Capitolato.
B.3.2.3 .5 TD5 5 Modalità di assistenza tecnica punteggio massimo 5 |
Sarà valutata la descrizione dettagliata delle modalità previste per l’assistenza tecnica programmata o su segnalazione in caso di guasto. Sarà valutata la descrizione dettagliata delle modalità previste per la segnalazione di guasti da parte dell’utenza. Saranno valutate positivamente quelle proposte che prevedano
strumenti avanzati e semplificati, rivolti agli utenti, per la segnalazione di malfunzionamenti o necessità di rifornire le macchine. A titolo esemplificativo si definisce un possibile esempio per indirizzare l’offerente a comprendere meglio quanto indicato nel seguente criterio di valutazione. Installazione di un qrcode (differente da quelle obbligatorio per la defiscalizzazione dei distributori) su ogni distributore automatico che scannerizzato possa aprire una form sullo smartphone in cui l’utente da un menu a tendina possa segnalare in modo semplice e chiaro la problematica riscontrata. Saranno valutate positivamente modalità operative finalizzate alla prevenzione dei guasti e al massimo tempo di funzionamento operativo per l’utenza. Saranno valutate positivamente proposte che garantiscano tempi di intervento inferiori ai minimi previsti dal Capitolato.
B.3.2.3 .6 TD6 Telemetria punteggio massimo 3 |
Sarà valutata la descrizione dettagliata del sistema di telemetria obbligatoriamente installato su tutte le macchine. Saranno valutati positivamente i sistemi e le conseguenti misure organizzative che consentano un effettivo vantaggio per l’utenza in termini di riduzione dei tempi di fermo macchina o di esaurimento dei prodotti. Saranno inoltre valutati positivamente sistemi che consentano l’accesso all’Università ai dati raccolti o all’interfaccia del software che gestisce la telemetria. Saranno valutati positivamente sistemi che consentano una puntuale analisi dei consumi finalizzati ad identificare la migliore distribuzione dei prodotti per la massima soddisfazione dell’utenza. Si ricorda che i sistemi migliorativi eventualmente offerti dovranno essere obbligatoriamente installati su tutte le macchine oggetto della concessione a pena di applicazione delle penali previste.
B.3.2.3 .7 TD7 Impegno alla personalizzazione delle aree ristoro e dettagliato piano distinto per sedi oggetto di concessione, migliorie che si intendono apporotare punteggio massimo 2 |
Sarà valutata la personalizzazione delle aree, le migliorie che si intendono fare e dei relativi mobili/arredi che si intende modificare/sostituire la fornitura di tavolini e sedie suppellettili inclusi bidoni raccolta rifiuti differenziata .
B.3.2.4 CRITERI QUALITATIVI ELEMENTI TE Gestione ambientale e sociale punteggio massimo 21 |
B.3.2.4.1 TE 1 Gestione ambientale punteggio massimo 10 |
B.3.2.4.1 TE1 a) Migliorie legate alla sostenibilità ambientale Saranno valutate ulteriori proposte finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale.
Punteggio totale max 4
Saranno valutati positivamente progetti in cui siano previste misure concrete, quantificate, ben definite e verificabili, atte al contenimento dei consumi di energia e acqua o alla riduzione dei rifiuti.
Non saranno valutate, per questo criterio, le caratteristiche dei distributori già valutate al criterio C.
A titolo esemplificativo saranno valutati possibili progetti proposti che prevedono l’installazione di tritarifiuti che garantiscano la riduzione del volume di rifiuti con eventuale il riconoscimento all’utente di credito spendibile per ogni bottiglia/lattina conferita. Qualora venga offerta una qualsivoglia attività che tratti “il rifiuto” l’offerente dovrà indicare nel progetto tecnico in modo chiaro e dettagliato la manutenzione dell’apparecchiatura.
Saranno valutate positivamente soluzioni proposte che contemplino un sistema di auto sanificazione programmabile e di alert che indichino che il sacco di raccolta è pieno o quasi pieno, onde evitare episodi di troppo pieno e/o cattivi odori.
B.3.2.4.1 TE1 b) Migliorie legate alla sostenibilità ambientale Utilizzo materiali riciclabili 100% e altre analoghe Punteggio totale max 4
Saranno valutate ulteriori proposte finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale.
Ulteriori esempi legati a migliorie in ambito di sostenibilità ambientale potranno riguardare la possibilità di offrire prodotti usa e getta (bicchieri e/o palettine gira zucchero) compostabili, riciclabili, prodotti a marchio FSC, in legno o altro elemento “sostenibile” ecc.
L’operatore dovrà dichiarare, secondo l’allegato 2) – codici di riciclaggio secondo la direttiva europea94.pdf pubblicato quale tipologia di prodotto, codice, è composto il bicchiere e paletta qualora vengano offerti quale miglioria in ambito sostenibile.
Il concessionario dovrà dichiarare quali misure adotterà rispetto ad azioni di miglioramento ambientale per tutti i prodotti base e aggiuntivi proposti nonché per i contenitori che eroga il distributore.
B.3.2.4.2 TE1 c) Migliorie legate alla sostenibilità ambientale parco veicoli da utilizzare
Punteggio totale max 4
Il concessionario dovrà dichiarare il parco veicoli che impiegherà per l’espletamento delle operazioni di rifornimento e manutenzione dei distributori (escluse le attività di consegna o movimentazione dei distributori stessi).
ATTENZIONE: il livello di veicoli dichiarato si intende come livello minimo dei veicoli che avranno accesso alle sedi. In caso di accesso di un veicolo con caratteristiche inferiori a quanto dichiarato in sede di gara saranno applicate le penali previste.
Elettrico (solo veicoli elettrici) | 4 |
Elettrico/Ibrido ed Euro 6 | 3 |
Elettrico/Ibrido ed Euro 5 | 2 |
Euro 6 0 | 1 |
Euro 5 | 0 |
E.2.6. 2 TE2 PROGETTI DI MARKETING SOCIALE PER LA SALUTE
punteggio massimo 9
Sarà valutata la descrizione di eventuali progetti di marketing sociale per la salute cui la società partecipa o che vuole proporre.
Saranno valutati positivamente progetti in cui sia applicata alla distribuzione automatica una linea guida per la promozione di una alimentazione sana ed equilibrata nonché suggerita per specifiche patologie (ad es. diabetiche, ciliache …etc…. Saranno valutate le modalità operative adottate e gli strumenti di comuni.
B3 Metodo di calcolo |
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (elementi di natura qualitativa) – Elementi Ta / TE ove inserito Punteggio massimo: 85.
❖ Per la quota di Offerta Tecnica Elemento TA si attribuisce il punteggio “Tabellare” automaticamente determinato.
❖ Per la Quota di Offerta Tecnica Elementi TC, TD TE, il coefficiente B(x) è variabile da 0 a 1 ed il suo valore è calcolato relativamente agli elementi qualitativi desunti dall’offerta tecnica, applicato ai diversi sub elementi:
A tale riguardo è definita la seguente griglia di riferimento per la valutazione del giudizio dei singoli commissari:
0,9 – 1,0 | Ottimo – eccellente |
0,7 – 0,8 | Buono – molto buono |
0,5 – 0,6 | Più che sufficiente – discreto |
0,3 – 0,4 | Limitatamente sufficiente – sufficiente |
0,0 – 0,2 | Ingiudicabile - Gravemente insufficiente – insufficiente |
La valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno dei sub criteri e/o sub elementi a valutazione qualitativa in base alla documentazione presentata e contenuta nella offerta tecnica come di seguito indicato:
1) Per ciascun elemento di valutazione il coefficiente è determinato dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario, secondo la Linea Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, dell’ANAC.
2) Successivamente, terminata tale fase, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti al sub criterio avente natura qualitativa in coefficienti definitivi riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie PRIMA CALCOLATE ANCHE AI FINI DELLA
VERIFICA DELLA SOGLIA DI SBARRAMENTO DI CUI AL PUNTO 2.2. DEL PRESENTE DISCIPLINARE.
La Commissione, nella valutazione delle offerte tecniche, terrà conto altresì dell’aderenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione, della rispondenza, completezza e chiarezza espositiva di quanto proposto dai concorrenti rispetto ai parametri di valutazione, nonché ai più complessivi requisiti del servizio, in base a quanto emerge dagli atti di gara.
La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche sarà ottenuta utilizzando il metodo aggregativo- compensatore di cui alle linee guida ANAC n. 2 paragrafo VI, punto sub 1 in attuazione del Codice, applicando la seguente formula:
Vf = ∑n (B * W ) 1 i i |
Dove:
Vf valutazione finale punteggio tecnico
Bi = coefficiente prestazione dell’offerta rispetto al requisito variabile tra 0 e 1 per l’elemento B offerta tecnica;
Wi= peso punteggio attribuito al requisito.
C OFFERTA ECONOMICA: (Elemento A) punti 15 |
Ai sensi dell’art.95, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, saranno ammesse all’apertura dell’offerta economica solo le proposte che avranno ottenuto un punteggio tecnico pari o superiore a punti 45 e comunque realizzato almeno con riferimento a ciscun criterio di valutazione nella misura minima del 50%. |
C.1 RIALZO % SUL CANONE ANNUO CONCESSORIO Modello 18 max punti 5 |
Al rialzo percentuale % sul canone annuo di concessione posto a base di gara sarà attribuito con punteggio massimo pari a 9 punti. Il punteggio attribuito alle offerte sarà calcolato tramite l’interpolazione lineare (criterio aggregativo compensatore).
Il coefficiente attribuito al concorrente x-esimo è determinato tenendo conto del rialzo percentuale unico offerto dallo stesso.
Il coefficiente “A” verrà calcolato attraverso l’interpolazione lineare tra il punteggio massimo (1) attribuito al concorrente che avrà formulato il xxxxxxx xxxxxx e il punteggio “0” assegnato al prezzo a base d’asta. Pertanto, per gli altri concorrenti, il coefficiente verrà determinato con la seguente formula:
V(A)i = Ri/Rmax |
dove:
V(A) = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;
Ri = valore a rialzo oefferto dal cocncorrente a
Rmax = valore dell’offerta più conveniente
C.2 RIBASSO % SUL LISTINO PRODOTTI BASE (All. 18 bis ) categorie di riferimento Allegato 2.1) di riferimento max punti 5 |
Al ribasso % sul Listino prezzi prodotti base posto a base di gara sarà attribuito con punteggio massimo
pari a 3 punti.
Il punteggio da attribuire alle offerte sarà calcolato mediante la seguente formula:
Ci (per Ai> A soglia) = X + (1,00-X) * ((Ai – A soglia) / (Amaxd – A soglia))
Dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo per l’offerta economica;
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,90
A max = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.
C.3 RIBASSO % SUL LISTINO PRODOTTI AGGIUNTIVI (Allegato 18 ter) – macroaggregati di riferimento ( All. 16.7 ) max punti 5 |
Tale Xxxxxxx formerà oggetto di valutazione e di attribuzione di punteggio con riferimento ai macro aggregati individuati nella Tabella 2.2 Prodotti aggiuntivi pubblicata, tuttavia costituisce elemento essenziale a corredo dell’offerta tecnica, cui si associa per ciascuna tipologia di prodotto qualitativamente individuata nella stessa (pena l’esclusione), ai soli fini della sottoscrizione della concessione da parte dell’aggiudicatario.
Al ribasso % sul Listino prezzi prodotti aggiuntivi 2.2 posto a base di gara sarà attribuito con
punteggio massimo pari a 3 punti.
Il punteggio da ttrinuire alle offerte sarà calcolato mediante la seguente formula:
Ci (per Ai> A soglia) = X + (1,00-X) * ((Ai – A soglia) / (Amaxd – A soglia))
Dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo per l’offerta economica;
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,90
A max = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.
MODALITA’ CALCOLO OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA |
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata sulla base dei criteri e sub criteri secondo quanto previsto dall’art. 95 del Codice dei Contratti Pubblici.
Il punteggio totale attribuito all’offerta presentata dal concorrente sarà dato dalla sommatoria del punteggio tecnico e la sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta economica
Vtot = Vftot+Ctot |
La gradutaoria finale sarà restituita dal sistema Telematico dopo che saranno stati caricati nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche i punteggi rispettivi (offerta tecnica e offerta economica).
C4 Piano Economico Finaziario (PEF) della concessione Modello 19 |
Il concorrente deve compilare il Modello Allegato 19 pubblicato in formato excell editabile, trasformarlo in formato pdf e quindi dopo averlo sottoscritto con firma digitale caricarlo nell’apposito spazio del sitema Telematico Start.
C5 Dichiarazione di impegno |
Il concorrente compila e sottoscrive con firma digitale la Dichiarazione impegno a rilascio mandato collettivo speciale con rappresentanza a impresa mandataria (in caso di offerta in A.T.I. o Consorzio e GEIE non ancora costituiti) secondo le istruzioni Sezione C.4 del presente Disciplinare