FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE
FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE
AOO: AOO000
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0001001
DATA: 20/10/2021 15:37
OGGETTO:
Approvazione della Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma e l’Organizzazione di volontariato “Viviamo In Positivo” – V.I.P. Parma ODV – per lo sviluppo di un progetto inerente l’attività di clown-terapia presso l’ Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma. Anni 2021-2024.
SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:
Il presente atto è stato firmato digitalmente da Xxxx Xxxxxxx in qualità di Direttore Generale Con il parere favorevole di Xxxxxxx Xxxxxx - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Xxxxxxxx Xxxxx - Direttore Amministrativo
Su proposta di Xxxxxxxx Xxxxxxx - S.C. Affari Generali che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto
CLASSIFICAZIONI: [01-01-11]
DESTINATARI:
Collegio sindacale
S.C. Affari Generali Direzione Sanitaria
Servizio Medicina Preventiva, Igiene Ospedaliera e Sicurezza Igienico Sanitaria
DOCUMENTI:
File Firmato digitalmente da Hash
DELI0001001_2021_delibera_firmata.pdf Xxxxxxxx Xxxxx; Xxxxxxx Xxxxxx; Xxxx
Xxxxxxx; Xxxxxxx Xxxxxxxx
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DELI0001001_2021_Allegato1.pdf: 39E8D173DA63A2508E221D4B3830F43E2 37953686472368EF9697331A3D3E17E
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.
DELIBERAZIONE
OGGETTO:
Approvazione della Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma e l’ Organizzazione di volontariato “Viviamo In Positivo” – V.I.P. Parma ODV – per lo sviluppo di un progetto inerente l’attività di clown-terapia presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma. Anni 2021-2024.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI:
il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 “ Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”, che, all’art. 56, specifica che la stipula delle convenzioni deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale;
il Decreto-Legge del 23 luglio 2021, n. 105 “ Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivià' sociali ed economiche”;
la Legge Regionale della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 21 febbraio 2005, n. 12 “ Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 ( Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge Quadro sul volontariato. abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n.26)” la quale afferma:
- all’art. 1 che la Regione “ riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale”;
- all’art. 13 che “ la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale da almeno sei mesi per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.”;
il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 31 marzo 2021 n. 72 che adotta le “ Lin ee Guida sul rapporto tra le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti del Terzo Settore”;
PREMESSO che l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma negli anni ha consolidato proficue
relazioni istituzionali con organizzazioni di volontariato per il perseguimento di importanti obiettivi legati al soddisfacimento di attività accessorie e complementari ai bisogni sanitari della popolazione, nonché all’ implementazione di percorsi, di formazione e di promozione della salute;
CONSIDERATO che, presso alcuni reparti di questa Azienda, si ritiene opportuno fornire, attraverso l’ attività di clown terapia, un servizio di attività ricreativa e di supporto per i pazienti che si trovano a dover affrontare la realtà ospedaliera, offrendo loro un aiuto per un inserimento più sereno e un approccio più positivo alle terapie;
VISTE altresì:
la Determinazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 18 giugno 2021 n.11590, con la quale viene approvato il documento contenente le indicazioni per l'accesso di visitatori e accompagnatori alle strutture ospedaliere regionali in seguito all’emergenza da covid-19;
la nota con cui la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, agli atti con prot. AOUP n. 33669 del 13.08.2021, comunica l’integrazione al documento sopra indicato in ottemperanza alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto-Legge 105/2021;
PRESO ATTO del contenuto della nota prot. n. 34008 del 18.08.2021 e della nota n. 34943 del 27.08.2021 del Servizio Medicina Preventiva, Igiene Ospedaliera e Sicurezza Igienico Sanitaria dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma con le quali vengono recepite le modifiche sulla regolamentazione dell’accesso dei visitatori all’interno dell’Azienda;
RICHIAMATO l’atto deliberativo del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma del 28.07.2021 n.779 di approvazione dell’ “ Avviso pubblico di manifestazione di interesse, rivolto ad organizzazioni di volontariato, per lo sviluppo di un progetto inerente l’attività di clown terapia presso l’ Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma”;
CONSTATATO che:
è stata presentata, entro il termine di scadenza prefissato, solamente una domanda di manifestazione di interesse per il succitato avviso pubblico;
la Direzione Generale ha provveduto nominare la Commissione esaminatrice per la valutazione della manifestazione di interesse pervenuta;
PRESO ATTO del verbale di Commissione del 01.09.2021 dal quale si evince che, sulla base delle
verifiche e valutazioni effettuate, l’offerta presentata dall’Organizzazione di volontariato “ Viviamo In Positivo ”– V.I.P. Parma ODV – risulta essere conforme a quanto richiesto nell’avviso pubblico e, pertanto, si propone l’aggiudicazione del progetto inerente l’attività di clown-terapia alla suddetta Organizzazione;
VERIFICATO che l’Organizzazione “ Viviamo In Positivo” – V.I.P. Parma ODV risulta essere iscritta al Registro Regionale del Volontariato della Regione Xxxxxx-Romagna al n. 2638 con atto di iscrizione n.1801 del 23/05/2006;
RILEVATO che l’Organizzazione sopra indicata, come evidenziato nel progetto dalla stessa presentato nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico, ha, nell’ambito delle proprie esperienze relativamente all’attività di clown-terapia, già collaborato con questa Azienda e si è adoperata in modo positivo nello svolgimento dell’attività non sanitaria verso i pazienti nella stessa ricoverati;
CONSIDERATO che l’attività offerta dai volontari dell’Organizzazione V.I.P. Parma ODV:
è di carattere non sanitario e consisterà, su richiesta dei pazienti/utenti, esclusivamente, nell’attività di clown-terapia ( o terapia del sorriso), quale supporto morale e sociale, al fine di infondere buonumore ai pazienti ricoverati presso i reparti dell’Azienda e ai loro familiari;
sarà svolta con frequenza di norma settimanale (fatte salve diverse indicazioni del Direttore dell’U.
O. interessata), in via indicativa e non vincolante, nelle seguenti UU.OO.:
- Medicina Riabilitativa
- Clinica Geriatrica
- Geriatria
- Oncologia Medica
RITENUTO, pertanto, di stipulare con l’Organizzazione di Volontariato V.I.P. Parma ODV, una
convenzione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.1), totalmente gratuita, per lo sviluppo di un progetto inerente l’attività di clown-terapia presso le Unità Operative sopra indicate, ed eventualmente estendibile ad altre strutture che ne faranno richiesta;
DATO ATTO che il testo di convenzione allegato ha validità di tre anni, con decorrenza dal 01/11/2021 al 31/10/2024, con possibilità di proroga nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di selezione delle organizzazioni di volontariato;
PRESO ATTO altresì che il Responsabile del Progetto per V.I.P. Parma ODV è individuato nella persona del Presidente, sig .ra V. C.;
PRECISATO che:
le modalità e le tempistiche dell’attività offerta, sulla base della convenzione, dai soci volontari- clown di V.I.P. Parma ODV dovranno essere concordate, di volta in volta, con i Direttori delle Unità Operative coinvolte;
i volontari, autorizzati ad accedere in Azienda, dovranno utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura ed esporre un cartellino identificativo con l’indicazione del proprio nome e la denominazione dell’Organizzazione di appartenenza, nonché attenersi a tutte le disposizioni aziendali in materia di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19;
PRECISATO altresì che l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma:
garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse, avvalendosi della polizza stipulata a seguito esperimento gara in ambito AVEN o degli altri strumenti alternativi predisposti dall’Azienda, con esclusione della colpa grave;
in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, designa l’Organizzazione di Volontariato succitata quale “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 per le operazioni di trattamento necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;
DATO ATTO che l’adozione del presente provvedimento non determina un incremento di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;
RITENUTO altresì di delegare alla sottoscrizione dell’atto convenzionale il Direttore della S.C. Affari
Generali, con riserva, in sede di stipula della convenzione, di apportare eventuali modifiche che non inficino il contenuto sostanziale dell’atto;
Delibera
di approvare la stipula della Convenzione tra l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma e l’ Organizzazione di volontariato “ Viviamo In Positivo” – V.I.P. Parma ODV – per lo sviluppo del progetto di clown-terapia presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, alle condizioni definite nel testo convenzionale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All.1); di delegare il Direttore della S.C.Affari Generali alla sottoscrizione dell’atto convenzionale con riserva in sede di stipula di apportare eventuali modifiche che non inficino il contenuto sostanziale dell’atto;
di dare atto che la convenzione ha durata triennale con decorrenza dal 01/11/2021 al 31/10/2024;
di dare atto che il Responsabile del Progetto per l’Organizzazione V.I.P. Parma ODV è individuato nella persona del Presidente, sig .ra V. C.;
di designare l’Organizzazione di Volontariato V.I.P. Parma ODV, con apposito atto, quale
“Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016
/679;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per questa Azienda; di trasmettere il testo convenzionale:
- alla Direzione Sanitaria;
- alle Unità Operative dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma coinvolte;
- al Servizio Medicina Preventiva, Igiene Ospedaliera e Sicurezza Igienico Sanitaria dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma;
- all’ Organizzazione di Volontariato “ Viviamo In Positivo” – V.I.P. Parma ODV.
Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: Xxxxxxxxx Xxxxx
Allegato 1
CONVENZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI PARMA E L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “VIVIAMO IN POSITIVO” – V.I.P. PARMA ODV - PER LO SVILUPPO DI UN PROGETTO INERENTE L’ATTIVITA’ DI CLOWN TERAPIA PRESSO L’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI PARMA. (PERIODO: 01/11/2021 – 31/10/2024).
TRA
L’AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI PARMA, (di seguito Azienda) C.F.
e P. Iva n. 01874240342 con sede in Xxxxx Xxx Xxxxxxx, 00, nella persona del Direttore della Struttura Complessa “Affari Generali”, Dr. G. G., delegato dal Direttore Generale con deliberazione n. del / /2021;
E
L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO “VIVIAMO IN POSITIVO” – V.I.P.
PARMA ODV (di seguito Organizzazione), C.F. 91032310343, con sede legale in Parma in Via Testi n.4, regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato in data 23/05/2006 al
n. 2638, nella persona del suo Legale Rappresentante, Sig.ra V. C.;
PREMESSO CHE:
- l’Azienda negli anni ha consolidato proficue relazioni istituzionali con organizzazioni di volontariato per il perseguimento di importanti obiettivi legati al soddisfacimento di attività accessorie e complementari ai bisogni sanitari della popolazione, nonché all’implementazione di percorsi, di formazione e di promozione della salute e che le attività di interesse generale, realizzate per mezzo delle Convenzioni stipulate con le organizzazioni di volontariato, si inseriscono in aggiunta all’attività di assistenza sanitaria dell’Azienda;
- l’Azienda ha ritenuto opportuno garantire lo svolgimento dell’attività di clown terapia quale un servizio di attività ricreativa e di supporto per i pazienti che si trovano a dover affrontare la realtà ospedaliera e, pertanto, di procedere con la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse al fine di sviluppare un progetto inerente l’attività sopra indicata;
- l’Organizzazione ha presentato domanda di partecipazione ad avviso pubblico di manifestazione di interesse e il progetto, che è stato valutato dalla Commissione conforme a quanto richiesto in avviso pubblico proponendone di conseguenza l’aggiudicazione della procedura;
la presente convenzione è emanata in attuazione dell’art. 14, comma 7, del Decreto Legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii., e mira a disciplinare i rapporti fra l’Azienda e l’Organizzazione che esplica attività gratuita all’interno delle strutture dell’Azienda stessa sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e dalla legge della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 12 del 21 Febbraio 2005 e ss. mm.ii;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 (Oggetto della Convenzione)
L’Azienda, nell’ambito della propria attività assistenziale ed istituzionale, intende garantire un servizio, totalmente gratuito, di attività di clown-terapia con finalità ricreativa e di supporto emotivo per i pazienti che si trovano a dover affrontare la realtà ospedaliera, e che volontariamente decidono di avvalersene, fornendo loro un aiuto per un inserimento più sereno e un approccio più positivo alle terapie.
A tal fine, sviluppa ed attiva, con l’Organizzazione aggiudicataria dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse, un progetto, presso alcune Unità Operative dell’Azienda, inerente l’attività in oggetto, il cui testo, presentato contestualmente all’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso pubblico medesimo, si allega alla presente quale parte integrante della presente convenzione (All. A).
ART. 2 (Svolgimento dell’attività e sedi)
Le attività, di carattere non sanitario, oggetto della convenzione saranno svolte dai soci clown- volontari dell’Organizzazione, i quali non possono essere dipendenti dell’Azienda.
I medesimi volontari non saranno adibiti ad attività comportanti rischi di particolare gravità o comunque ad attività che possono compromettere la loro incolumità psico-fisica. Il Responsabile del progetto, nominato dall’Organizzazione nella persona del Presidente, predisporrà il programma operativo per la realizzazione dello stesso, previa condivisione e approvazione dei Direttori di ciascuna Unità Operativa coinvolta.
L’Azienda autorizza lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione, presso le seguenti UU.OO. di:
• Medicina Riabilitativa;
• Clinica Geriatrica;
• Geriatria;
• Oncologia Medica;
con riserva di ampliare, su richiesta da parte di ulteriori Unità Operative dell’Azienda ed accettazione espressa da parte dell’Organizzazione - mediante semplice scambio di corrispondenza - il novero delle UU.OO. presso cui estendere lo svolgimento della suddetta attività.
ART. 3 (Attività di volontariato)
Ai fini del presente atto, per attività di volontariato s’intende l’attività prestata dal volontario in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà e non coincidente con l’attività istituzionale.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’Organizzazione di cui fa parte.
L’attività del volontariato non potrà essere retribuita in alcun modo diretto o indiretto, nemmeno dal beneficiario.
ART. 4 (Oneri dell’Organizzazione)
L’Organizzazione garantisce che i volontari sono in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività di cui all’allegato A).
E’ onere del Legale Rappresentante dell’Organizzazione garantire l’inserimento dei volontari nell’elenco dei volontari autorizzati e inviare comunicazione scritta in caso di sostituzione/subentro di nuovi volontari in corso di convenzione, indirizzata per competenza ai Direttori delle Unità Operative ove si svolgono le attività oggetto della convenzione e, per conoscenza, alla Struttura Complessa Affari Generali dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma.
ART. 5 (Rapporto tra Volontari e Azienda)
Le prestazioni del singolo clown-volontario non sostituiscono in alcun modo quelle di un lavoratore dipendente o autonomo dell’Azienda e non costituiscono un rapporto di lavoro di alcun tipo tra l'Azienda e il volontario stesso.
L’Organizzazione si impegna affinché le prestazioni volontarie connesse alla realizzazione del progetto di cui all’allegato A) siano rese per il periodo previsto con continuità comunicando all’Azienda eventuali interruzioni sopraggiunte per giustificato motivo. Analoga comunicazione dovrà essere fatta dall’Azienda al Responsabile nominato dall’Organizzazione.
ART. 6 (Modalità di svolgimento)
Le modalità e i tempi dell'attività prestata sono di volta in volta concordati dal Responsabile del progetto con i Direttori delle Unità Operative in cui viene prestata l’attività di volontariato.
I volontari autorizzati ad operare presso le predette Unità Operative sono tenuti a rispettare le disposizioni organizzative vigenti presso le Unità Operative stesse, intendendo a titolo puramente esemplificativo: le procedure operative interne sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ed ogni altra regola fissata dai Direttori delle UU.OO. nonché attenersi a tutte le disposizioni aziendali in materia di prevenzione della diffusione del contagio da Covid- 19.
Il clown-volontario è chiamato a svolgere attività di carattere non sanitario e di supporto emotivo, rivolta ai pazienti ed eventualmente ai loro familiari , attraverso l’applicazione di tecniche di clownerie, quali tecniche di mimo, di improvvisazione, di gags, spettacoli di burattini, favolistica, al fine di offrire agli stessi momenti ricreativi e di evasione dalla realtà ospedaliera e di coinvolgere positivamente l'emotivo della persona ospedalizzata.
La presenza dei “clown-volontari” nei reparti è garantita con frequenza di norma settimanale, fatte salve diverse indicazioni del Direttore dell’U.O. interessata.
La presenza dei volontari presso le Unità Operative individuate sarà certificata mediante la predisposizione di un apposito Registro Presenze.
L’Azienda si impegna, compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali e di sicurezza, a consentire l’accesso dei volontari anche in orari in cui la struttura non è aperta al pubblico.
ART. 7 (Copertura Assicurativa)
I volontari inseriti nelle attività sono coperti, nei limiti ed alle condizioni ivi previste, da assicurazione contro infortuni, connessi allo svolgimento delle attività stesse, stipulata in ambito AVEN o da altri strumenti alternativi predisposti dall’Azienda.
La presente convenzione non comporta ulteriori oneri economici a carico dell’Azienda, neppure a titolo di rimborso spese.
ART. 8 (Obblighi dei Volontari)
In conformità alle Linee Guida per le attività del volontariato nell’ambito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, emanate dalla Regione Xxxxxx – Romagna, l’Organizzazione è tenuta ad assicurare il rispetto da parte dei volontari di tutte le misure necessarie a garantire la massima tutela della sicurezza e della salute sia dei volontari che dei beneficiari.
I volontari dovranno essere coperti da assicurazione contro infortuni, malattie contratte durante il servizio e per danni a terzi, con oneri a carico dell’Organizzazione, così come previsto dal “Codice del Terzo settore”.
L’Organizzazione dovrà inoltre provvedere ad un’adeguata formazione dei volontari da attuare anche per le vie brevi, in merito alle attività da effettuare, alle misure di prevenzione del contagio e all'uso dei DPI adeguati.
I volontari dovranno scrupolosamente attenersi alle direttive e alle modalità di comportamento definite dall’Azienda, nonché al rispetto delle norme igienico – sanitarie, così come indicato dall’Allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020 e dalla successiva normativa nazionale e regionale.
L’Organizzazione garantisce l’adozione di tutte le misure di sicurezza atte a contrastare il rischio di contagio e la diffusione del virus Covid-19, esonerando l’Azienda da ogni responsabilità per qualsiasi danno cagionato al personale della stessa Azienda o a terzi, per effetto delle attività espletate nell’ambito della convenzione.
ART. 9 (Sicurezza sul lavoro)
Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l’Organizzazione è tenuta all’applicazione delle disposizioni del decreto citato con le specifiche modalità di cui all’art. 3 del decreto stesso. Dal canto suo, l’Azienda fornisce ai volontari, tramite l’Organizzazione di appartenenza, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
A tal fine l’Organizzazione dichiara al riguardo di aver ricevuto i seguenti documenti:
❑ il Regolamento Ditte Terze - Documento Informativo Rischi Aziendali;
❑ il Piano di Emergenza Generale dell'Ospedale; E’ fatto in ogni caso divieto al volontario di:
❑ accedere per qualsiasi motivo nelle aree, presenti all’interno dell’Azienda, segnalate e delimitate da cartelli riportanti la dicitura “zone controllate” e/o “zone sorvegliate” per quanto riguarda il rischio da radiazioni ionizzanti, e in qualunque altra zona con limitazione di accesso;
❑ assistere in qualsiasi forma pazienti sottoposti a indagine di medicina nucleare con impiego di radioisotopi.
ART. 10 (Obbligo di riconoscimento)
Ogni volontario è tenuto ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo di cura presso il quale opera. Prima di accedere alle strutture dell'Azienda il volontario deve esporre l’apposito cartellino di riconoscimento, recante la denominazione dell'Organizzazione di volontariato di appartenenza, la dicitura "Servizio di Volontariato", il cognome, il nome e la fotografia del volontario, la data di rilascio.
Su richiesta del Rappresentante Legale dell'Organizzazione, opportunamente motivata, potrà eventualmente essere omesso sul cartellino di riconoscimento il solo cognome del volontario che sarà sostituito da un codice numerico associabile ad ogni singolo volontario.
Nel corso del periodo di validità della convenzione, qualora il volontario cessi di prestare la propria attività di volontariato presso l'Azienda, sarà cura del Legale Rappresentante
dell'Organizzazione acquisire dal volontario il cartellino di riconoscimento in precedenza consegnato.
Lo stesso Legale Rappresentante dovrà comunicare tempestivamente alle UU.OO. interessate i nominativi di tutti i nuovi volontari indicati a operare presso le Strutture dell’Azienda, al fine di consentire le relative conseguenti procedure di ammissione e il rilascio dei cartellini di riconoscimento.
ART. 11 (Decorrenza)
La presente convenzione ha durata di tre anni con validità a decorrere dal 01/11/2021 al 31/10/2024. La presente convenzione sarà protratta nella validità per il tempo strettamente necessario all’espletamento di una nuova procedura di selezione delle organizzazioni di volontariato.
L’Azienda si riserva espressamente la facoltà di revocare, sospendere o annullare la presente convenzione, o di modificarne i termini, in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza, senza che l’Organizzazione o terzi possano vantare alcun diritto, rivendicazione, pretesa, interesse o aspettativa.
ART. 12 (Inadempimenti e risoluzione)
Qualora l’Organizzazione si renda inadempiente ad una delle obbligazioni di cui alla presente convenzione e non ponga rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere trasmessa con raccomandata AR, l’Azienda potrà risolvere la presente convenzione.
L’Organizzazione si impegna a manlevare l’Azienda da qualsiasi danno dovesse scaturire in esecuzione della presente convenzione o dal mancato rispetto degli obblighi contenuti nella stessa.
Qualora l’Azienda si renda inadempiente a una delle obbligazioni previste nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione e non ponga rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere trasmessa con raccomandata AR., l’Organizzazione potrà risolvere la presente convenzione.
La convenzione decade automaticamente se, nel corso della sua durata, l’Organizzazione:
• per qualsivoglia motivo venga cancellata o sospesa, successivamente all’iscrizione, dal registro di cui all’ art. 101 c.3 del D.lgs.117/2017;
• non risulti in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - gestito su base territoriale e disciplinato dagli artt. 45 e ss. del D.lgs. 117/2017 - a partire dalla data di operatività dello stesso.
ART. 13 (Trattamento dei dati personali)
Con separato atto di cui all’Allegato B, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, designa l’Organizzazione di Volontariato “Viviamo In Positivo – V.I.P. PARMA ODV ” quale “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 per le operazioni di trattamento necessarie allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.
L’Organizzazione garantisce l’osservanza di quanto sancito dal Regolamento Europeo sulla Privacy (n.2016/679) e per quanto applicabile dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy).
In ottemperanza al articolo 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e all’articolo 29 del D.lgs. 196/2003 i Responsabili esterni hanno l'obbligo di:
• trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
• trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, dei pazienti (o di altri interessati) esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione stipulata con l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma e ottemperando ai principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza;
• rispettare i principi in materia di sicurezza dettati dalla normativa vigente (nazionale ed europea) in materia di privacy, idonei a prevenire e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;
• adottare, se previsto, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all’articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato “Sicurezza del trattamento”;
• nominare, al loro interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;
• attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, anche nell’eventuale caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, nei termini di cui all’articolo 28, comma 3, lettera a) del Regolamento Europeo;
• specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati;
• assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
• su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o dello Stato membro preveda la conservazione dei dati;
• mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni e in caso di mancata nomina dei soggetti incaricati al trattamento dei dati ne risponde direttamente, verso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, il Responsabile Esterno del trattamento.
In ogni caso l'Organizzazione di volontariato è direttamente responsabile degli eventuali danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi volontari.
ART. 14 (Codice di Comportamento)
I clown-volontari sono tenuti a rispettare tutte le clausole di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013 “Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione” come integrato dal Regolamento interaziendale approvato con delibera n. 401 del 29.05.2018 “Codice di Comportamento interaziendale per il personale operante presso le Aziende Sanitarie Ausl e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – aggiornamento 2018”.
L’accertata violazione da parte dei suddetti volontari degli obblighi derivanti dai citati codici comporta la risoluzione del presente rapporto negoziale.
ART. 15 (Controversie)
Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale e facoltativo.
ART. 16 (Bollo)
La presente convenzione redatta duplice originale, è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 82, comma 5, del d. lgs. n. 117 del 3 luglio 2017.
Letto, confermato e sottoscritto.
Parma lì,
Per l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma Il Direttore della S.C. Affari Generali
Per l’Organizzazione di Volontariato “Viviamo In Positivo – V.I.P. PARMA ODV ” Il Presidente
Le clausole di cui agli articoli 2, 3, 7, 11 12, 13, 14 e 15 sono specificamente approvate dai contraenti della presente convenzione ai sensi dell’art. 1341 comma 2 del C.C.
Letto, confermato e sottoscritto. Parma lì,
Per l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma Il Direttore della S.C. Affari Generali
Per l’Organizzazione di Volontariato “Viviamo In Positivo – V.I.P. PARMA ODV ” Il Presidente
Allegato A
1. Breve descrizione dell’Organizzazione di volontariato
Per un essere umano, il ricovero e la degenza in ospedale sono quasi sempre causa di forte stress o di disagio.
Da qualche anno si parla sempre più spesso di Ospedali a misura d'uomo, di strutture, cioè, in grado di rendere meno brusco il trauma del ricovero e più piacevole la permanenza attraverso attività d'intrattenimento.
Ma è proprio vero che la risata aiuta a guarire più in fretta? Si, come risulta da esperienze e studi condotti in America negli anni '80.
"Ci sono migliaia di studi, di documenti, di ricerche - spiega il celebre Xxxxx Xxxxx - che dimostrano l'enorme importanza dell'umorismo per la salute. I ricercatori hanno trovato una relazione importante: quando si è allegri nel nostro organismo avvengono delle reazioni chimiche: si produce un aumento di endorfine e di catecolamine e una diminuzione di secrezione del colozolo (il colesterolo cattivo). Si può quindi dire senza dubbi che la risata è un vero stimolante per il sistema immunitario e può comportare molti effetti positivi sul cuore e sui polmoni".
L'umorismo può infatti svolgere un'efficace funzione di anestetico naturale, permette di accorciare le distanze fra medico e paziente e consente di entrare più velocemente in empatia.
Chi Siamo
VIP Parma-Viviamo in Positivo Parma ODV (di seguito VIP Parma ODV) fa parte della federazione nazionale VIP Viviamo In Positivo Italia ODV (xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx), la federazione collega e coordina 71 associazioni VIP sparse in tutto il territorio italiano e Repubblica di San Marino.
Le finalità principali di VIP Italia sono:
• promuovere attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private, nonché in tutti quei luoghi in cui sia presente uno stato di disagio fisico o psichico.
• fornire e garantire una Formazione costante avanzata e specialistica, ai 4500 volontari clown che prestano regolarmente servizio nelle oltre 200 strutture ospedaliere e sanitarie in tutta Italia.
• promuovere il Vivere in Positivo e il volontariato Clown in ogni situazione di disagio fisico o sociale, non solo in Italia, ma anche nel Terzo Mondo.
• sensibilizzare al Vivere in Positivo attraverso eventi, pubblicazioni e testimonianze
Attualmente VIP Parma ODV conta 67 soci.
2. Esperienze nell’ ambito di attività di oggetto dell’avviso
VIP Parma ODV dalla sua nascita (febbraio 2006) presta servizio di volontariato gratuito presso l’Azienda ospedaliera universitaria di Parma con cadenza settimanale nei reparti di Geriatria e Lungodegenza post traumatica.
A partire dal mese di settembre 2017 VIP Parma ODV presta servizio mensilmente nella struttura di oncologia medica.
Le suddette attività si sono fermate a marzo 2020 a causa della pandemia da Covid-19 in accordo con i direttori di struttura.
Nel triennio 2010-2013 la scrivente ha prestato servizio con cadenza bimensile nel reparto di pediatria e di pronto soccorso pediatrico.
3. Ulteriori esperienze progettuali, con particolare riguardo al territorio provinciale
Vip Parma ODV affianca alle attività di volontariato all’ interno della struttura Universitaria Ospedaliera di Parma altre attività di clownterapia a supporto di strutture con persone in situazioni di difficoltà o di utilizzo sociale sul territorio.
Di seguito l’elenco dei progetti/strutture presso le quali l’associazione ha prestato o presta servizio in modo continuativo:
• Dal 1° marzo al 31 maggio 2021 attività di supporto al polo vaccinale Palaponti di Moletolo all’ interno del progetto “Non più soli “gestito dai punti di comunità di CSV Emilia. Per un totale di 1300 ore di volontariato e circa 50 volontari impegnati.
• Da febbraio a Giugno 2021 supporto all’ organizzazione/somministrazione pasti presso la “Mensa di Padre Xxxx” -struttura a supporto di persone/famiglie indigenti nella città di Parma.
• RSA gestite da Aurora Domus e Proges sul territorio provinciale (è in vigore una convezione con tali enti per queste attività), presso le strutture vengono fatti servizi mensili con lo scopo di rallegrare gli ospiti, portando loro momenti di gioia e cercando di migliorare le interazioni tra gli ospiti. Le suddette attività si sono fermate a marzo 2020 a causa della pandemia da Covid-19 in accordo con i direttori di struttura. Nel periodo Pandemico sono state pensate visite solo negli spazi aperti in alcune case di riposo per far sentire agli ospiti comunque la presenza di VIP Parma ODV.
• Comunità per disabili residenziali gestite da Cooperativa Insieme e Aurora Domus è in vigore una convenzione con tali enti. Presso le strutture vengono fatti servizi mensili con lo scopo di migliorare le interazioni tra gli ospiti e tra gli stessi e la popolazione esterna alla struttura. Le suddette attività si sono fermate a marzo 2020 a causa della pandemia da Covid-19 in accordo con i direttori di struttura. Nel periodo
Pandemico sono state pensate visite solo negli spazi aperti per far sentire agli ospiti comunque la presenza di VIP Parma ODV.
• Progetti di clownterapia a scuola in istituti di diversi ordini e grado, con lo scopo di favorire l’integrazione tra studenti di diverse etnie, ridurre fenomeni di bullismo, mostrare che è possibile vivere in positivo anche in un periodo difficile di crescita. Tali progetti si sono fermati a marzo 2020 a causa della Pandemia da Covid-19 ed al momento a causa delle regole di sicurezza sanitaria presenti nelle scuole non sono ancora ricominciati.
• Per 3 anni Xxx Xxxxx ODV ha portato avanti un progetto con la Comunità Lodesana, comunità residenziale per persone con dipendenze, con lo scopo di mostrare che vi sono modi diversi di affrontare la vita basati sul pensiero positivo, cercando di aumentare il livello di fiducia nel prossimo e nel gruppo.
• Per 4 anni, fino al 2018, Vip Parma ODV ha avuto una convenzione con l’azienda sanitaria di Fidenza per la struttura presente a San Secondo Parmense in cui VIP Parma ODV ha prestato servizio 2 volte al mese.
• Per 2 anni VIP Parma ha seguito un progetto domiciliare a supporto di una bimba oncologica e la sua famiglia. Tale attività prevedeva la presenza di 1 pomeriggio a settimana di 2 clown presso il domicilio della famiglia.
• Vip Parma è stata inoltre promotore del progetto nazionale Gornja presso l’ ospedale per malattie genetiche a Zagabria Croazia (xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxx) e due missioni una in Perù presso la Casita XxxxXxxxx in cui convergono i bambini indigenti della capitale del paese ed una in Sierra Leone in collaborazione con Emercency e l’ associazione Smiling Pikin Onlus ed Missionari Saveriani Sierra Leone (xxx.xxx-xxxxxxxx.xxx ).
• Progetto della durata di un anno nel 2019 insieme al gruppo sostegno Alzheimer con la finalità di aiutare nella creazione del giusto rapporto tra gli anziani ammalati ed i loro caregivers.
4. Progetto di attività
Creando un mondo di fantasia il clown trasforma gli ambienti colorandoli e risvegliando in chi incontra la creatività e la speranza necessarie per reagire alla sofferenza, al degrado, alla malattia, alla solitudine.
Il servizio clown per noi è un momento di allegria: la nostra missione è portare gioia dove si vive un disagio. Con il nostro personaggio clown diventiamo noi stessi bambini, ci divertiamo, giochiamo, ridiamo, piangiamo, cantiamo e creiamo magie, interagiamo e stabiliamo da subito relazioni positive, ascoltando attivamente ogni storia con cui ci troviamo in contatto.
L'intervento dei "volontari clown in corsia" VIP non è solo un servizio di attività ricreativa ma un supporto e viene in aiuto ai pazienti che si trovano a dover superare l'impatto con la realtà ospedaliera. Questa particolarissima presenza servirà non soltanto ai ricoverati, ma anche agli stessi medici in quanto il clown li aiuta a rapportarsi più facilmente in maniera empatica e ad entrare nella sfera del suo immaginario. L'utilità del clown non è limitata al campo psicologico, in quanto aiuta il
degente ad inserirsi più serenamente nel contesto ospedaliero, ma ha anche dei positivi riflessi sulle terapie: il sorriso produce endorfina e chi sorride ha una migliore difesa immunitaria.
I clown vip
Sono persone appositamente formate, che affiancano lo staff medico e infermieristico e offrono la loro simpatia, gioia e la loro allegria per migliorare la degenza dei ricoverati. I Volontari- Clown basano la loro filosofia di vita sulla gioia, sull'amicizia, sulla fratellanza e sull'amore per il prossimo.
Il volontariato come clown richiede alcune conoscenze artistiche di base e una predisposizione al riso e all'allegria. Il clown-volontario offre un mini-spettacolo al suo pubblico e interagisce con degenti, personale ospedaliero e visitatori, creando insieme a loro un momento di evasione divertente. Il primo passo che fanno i nostri volontari, per agire e imparare a coordinare l'attività di clown-volontario, è di frequentare un Corso di Formazione per clown (100 ore annue) dove si possono acquisire alcune tecniche di mimo, di improvvisazione, comunicazione verbale e non verbale, gags, tecnica di burattini, favolistica, ecc. Il Corso permette in primo luogo di imparare a relazionarsi serenamente con persone costrette a soggiornare in ambienti dove regna la sofferenza, portando gioia, allegria, senza "strafare" e soprattutto divertendosi a portare divertimento. Al corso segue un periodo di tirocinio durante il quale il volontario viene accompagnato in corsia da volontari già "formati", per imparare a mettere in pratica le tecniche apprese durante la formazione in aula. Dopo questo primo step di formazione essa continua per tutta la “vita“ del volontario clown con almeno un corso di formazione annuo e due incontri mensili di allenamento e preparazione alle attività in corsia.
Obiettivi e finalità
I Volontari-clown non vogliono schermarsi nei confronti delle sofferenze dei malati, ma vogliono amare tutti, capire la sofferenza e trovare gesti e parole che portino sollievo e liberazione.
I Volontari-clown, si pongono come fine quello di permettere alla persona ospedalizzata di qualunque età di evadere per un momento dalla realtà dell'ambiente in cui sta soggiornando, facendogli così ritrovare dei punti di riferimento e di calore umano, attraverso il colore, la musica, la magia e l'umorismo. Tutto questo attraverso spettacoli di animazione umoristica, canzoni create appositamente che hanno un unico filo conduttore: tanta allegria. Si offre la possibilità di giocare, cantare e divertirsi, creando nel contempo dei legamidi complicità.
Che metodo usano i volontari-clown VIP? Quando l'umorismo è la carta giusta?
Una qualità importante che il volontario clown deve sviluppare (e qui la formazione gioca un momento fondamentale) è proprio la capacità di "capire" quando l'umorismo è la "carta giusta" Ed è allora proprio per questo che il volontario si "allena" a richiamare a sé e sviluppare amore per tutti gli esseri umani, anche perché alla fine l'umorismo non ha né confini né limiti. Così con tatto e diplomazia i volontari-clown cercano di coinvolgere oltre al degente, anche i parenti ed il personale sanitario. Il volontario
entra nel reparto "in punta di piedi" e come prima visita si reca dal personale medico o infermieristico per chiedere se è possibile in quel giorno effettuare servizio. Questo è un passo fondamentale dal momento che potrebbero esserci degenti in particolari situazioni critiche.
L'ingresso nelle stanze dei pazienti avviene in modi particolari: suonando campanelli immaginari, aspettando il consenso dei degenti, incastrandosi nella porta e chiedendo aiuto per liberarsi, attraversando ponti su ripide cascate e tutto ciò che la fantasia del volontario clown riesce ad immaginare.
Una volta nella stanza ci si presenta: si chiede il nome, l'età, senza però mai riferirsi alla malattia. Questa piccola intervista serve ai clown per cominciare a conoscere il paziente. Capire il carattere del paziente è molto importante perché le visite dei volontari-clown sono sempre "personalizzate".
Durante le visite dei Volontari-clown, i pazienti ridono e i medici e le infermiere sorridono, e così anche i parenti ritrovano il coraggio di sostenere i loro cari nel cammino verso la guarigione.
In conclusione, la nostra attuale esperienza ci porta a dichiarare con certezza che il personale ospedaliero (infermieri, coordinator infermieristici e medici) hanno risposto non solo bene, ma addirittura con entusiasmo alla nostra proposta. Non è raro il caso che gli stessi infermieri partecipino ai nostri mini-spettacoli, cantando con noi.
5. Eventuale disponibilità superiore alla frequenza minima richiesta nell’ avviso
Vip Parma ODV è disponibile a concordare con i diversi direttori di struttura la presenza durante il weekend per un turno della durata variabile tra le 3 e le 4 ore.
La disponibilità pensata dalla scrivente associazione è di seguito riportata:
• reparto di Geriatria: un turno settimanale alternando un sabato ed una domenica (per un totale di 2 sabato e 2 domeniche al mese). Numero di clown variabile tra 3 e 6.
• Reparto di lungodegenza geriatrica: un turno settimanale alternando un sabato ed una domenica (per un totale di 2 sabato e 2 domeniche al mese). Numero di clown variabile tra 3 e 6.
• Reparto di lungodegenza postraumatica: un turno settimanale alternando un sabato ed una domenica (per un totale di 2 sabato e 2 domeniche al mese). Numero di clown variabile tra 3 e 4.
• Reparto di Oncologia medica: un turno al mese con calendario da stendere con il direttore di struttura (sempre nei giorni di sabato o domenica). Numero di clown variabile tra 4 e 6.
Se verrà accolto il nostro progetto VIP Parma si renderà disponibile anche al servizio in altri reparti dell’azienda previo contatto e accordo con i direttori di struttura. Tra i reparti in cui l’associazione vorrebbe allargare il suo servizio ci sono: Ospedale del bambino (pediatria e oncologia pediatrica), reparto grandi ustionati, day hospital oncologico.
6. Altro
La scrivente associazione in accordo alle indicazioni vigenti in ordine alla situazione sanitaria da Covid-19 dichiara quanto segue:
• Presteranno servizio solo volontari-clown vaccinati per il covid-19
• I volontari-clown saranno dotati di opportuni dpi (mascherina almeno chirurgica o di livello superiore -non di stoffa e gel idroalcolico per la disinfezione delle mani)
• I volontari -clown indosseranno indumenti e calzature dedicati al servizio, debitamente puliti e destinati al solo servizio in ospedale. Tali indumenti verranno indossati all’ interno della struttura appena prima dell’inizio del servizio.
• I volontari-clown saranno debitamente istruiti dal Consiglio direttivo della scrivente associazione, sulle regole di sicurezza previste dall’ azienda al fine di prevenire qualsiasi danno a cose e persone.
• Verrà istituito un registro in cui i volontari clown registreranno con data e firma la loro presenza nella struttura.
Anche alla luce della situazione sanitaria vigente la scrivente associazione chiede all’ azienda di ricevere in usufrutto di una stanza dedicata ai volontari clown in cui possano cambiarsi e lasciar egli affetti personali, in ogni padiglione in cui presterà servizio, per il solo tempo necessario al servizio.
ATTO DI NOMINA
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679)
Allegato B
l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, con sede in Xxxxx, Xxx Xxxxxxx, 00, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali(di seguito Azienda o Titolare), nella persona del suo rappresentante legale pro tempore
PREMESSO CHE
• in data / /2021 ha stipulato un contratto con l’ Organizzazione di volontariato “Viviamo In Positivo” – V.I.P. Parma ODV, con sede in Parma in via Testi n. 4, C.F. 91032310343, avente ad oggetto l’attuazione di un progetto per lo svolgimento di attività di clown-terapia, con scadenza il 30/09/2024, di seguito contratto principale o servizio;
• per l’esecuzione del contratto principale e per il compimento delle attività conseguenti, l’operatore è chiamato ad eseguire necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell’Azienda;
• l’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, di seguito Regolamento o GDPR, dispone che qualora un trattamento sia effettuato per conto del Titolare, quest’ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato; il citato articolo prevede, altresì, che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
• per l’ambito di attribuzioni, funzioni, competenze ed evidenze, l’operatore, sottoscrivendo il contratto principale, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
• l’operatore presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO LE PREMESSE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO:
NOMINA
Organizzazione di volontariato “Viviamo In Positivo – V.I.P. Parma ODV”
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
ART. 1 – OGGETTO
1. L’operatore è designato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI per lo svolgimento delle attività di trattamento di dati necessari, non eccedenti e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto principale. Pertanto, è autorizzato a trattare, “per conto” del Titolare, tipi di dati personali riferiti alle categorie di interessati e per le finalità di seguito indicate.
2. Il Responsabile, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di essere in grado di offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.
3. Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le parti si impegnano a rispettare la normativa in vigore applicabile al trattamento dei dati personali.
ART. 2 – MATERIA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
1. Il trattamento persegue esclusivamente finalità non sanitarie strettamente correlate all’attività ricreativa di carattere non istituzionale, come previsto dal contratto principale. Pertanto, sono autorizzate operazioni di trattamento di dati personali quali:
□ USO (attività generica che ricopre qualsiasi tipo di impiego dei dati) Dette operazioni, laddove applicabile, possono essere compiute sia in loco che in remoto.
2. Eventuali trattamenti connessi al perseguimento di ulteriori e diversa finalità, anche se effettuati previa anonimizzazione o sulla base della legge o provvedimenti delle Autorità competenti, non sono da intendersi come eseguiti “per conto” del Titolare.
ART. 3 – TIPO DI DATI PERSONALI TRATTATI E CATEGORIE DI INTERESSATI
Oggetto di trattamento sono i dati personali:
□ dati anagrafici comuni che permettono l’identificazione diretta dell’interessato (es. nome, cognome, residenza, domicilio) e/o l’identificazione indiretta (es. codice fiscale, numero di tessera sanitaria, indirizzo IP, numero di targa, indirizzo e-mail, numero di telefono);
□ categorie particolari di dati, cd. sensibili (es. dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale dellapersona)
riferiti a
□ pazienti (assistiti o assistibili)
□ altro (specificare): familiari dell’assistito.
ART. 4 – OBBLIGHI
1. Il Responsabile:
• tratta i dati personali nel pieno rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza evitando, in particolare, duplicazioni non necessarie ed osservando scrupolosamente i principi applicabili al trattamento e le istruzioni impartite col presente atto;
• mette a disposizione del Titolare le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali, garantendo piena e ragionevole collaborazione alle attività di verifica e controllo circa il rispetto delle istruzioni impartite (dette attività saranno effettuate con modalità tali da non interferire con le ordinarie attività dell’operatore, previo congruo preavviso e condivisione delle informazioni su oggetto, durata e piano di audit);
• fornisce al Titolare ogni elemento utile all’effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati di cui all’art. 35 del GDPR, nonché ogni collaborazione nell’effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante di cui al successivo art. 36;
• informa prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo dei casi in cui il trattamento presenti rischi ulteriori per i diritti e libertà fondamentali degli interessati;
• informa il Titolare, senza ingiustificato ritardo, del verificarsi di eventuali violazioni di sicurezza che possano comportare accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trattati (DATA BREACH) ed a prestare ogni necessaria collaborazione in relazione all’adempimento degli obblighi di notifica delle suddette violazioni all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 33 del GDPR, o di comunicazione della stessa agli interessati, ai sensi del successivo art. 34;
• informa il Titolare, senza ingiustificato ritardo e comunque entro il giorno lavorativo successivo, di ogni istanza per l’esercizio dei diritti eventualmente ricevuta dagli interessati, fornendo ogni informazioni utile e rilevante al riscontro;
• collabora e coadiuva col Titolare in occasione di eventuali procedimenti che dovessero insorgere dinanzi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o all’Autorità Giudiziaria ed in occasione della presentazione, da parte degli interessati, di istanze per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR.
ART. 5 – MISURE DI SICUREZZA
1. Il Responsabile adotta e mantiene misure tecniche ed organizzative adeguate atte ad assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità dei dati personali trattati e la resilienza dei sistemi e dei servizi utilizzati, tenendo conto della tipologia delle operazioni di trattamento demandate, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile.
2. In particolare, si impegna a mettere in atto le misure tecniche ed organizzative al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza. Ogni modifica alle misure individuate non può in alcun modo comportare una diminuzione dell’attuale livello di protezione.
3. Il Responsabile garantisce, per quanto applicabile, l’attuazione costante delle prescrizioni contenute nel provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali recanti del 27 novembre 2008 (doc. web 1577499) “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”.
4. Il Responsabile garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai dati personali, non tratti tali dati se non sia stato istruito in tal senso. In particolare, garantisce che le operazioni di trattamento demandate saranno eseguite esclusivamente e limitatamente da personale previamente autorizzato con specifico atto e si impegna a fornire ai propri dipendenti e collaboratori deputati a trattare i dati personali le istruzioni necessarie per garantire un corretto, lecito e sicuro trattamento, curarne la formazione, vigilare sul loro operato, vincolarli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione.
5. Il Responsabile garantisce l’adozione di misure di sicurezza adeguate al rischio e, in particolare, si impegna ad assicurare:
• l’adozione di misure che assicurino il rispetto della dignità dell´interessato in occasione delle attività svolte e in ogni operazione di trattamento dei dati, con particolare riguardo a fasce deboli quali i disabili, fisici e psichici, i minori, gli anziani e i soggetti che versano in condizioni di disagio o bisogno, rispettando eventuali legittime volontà contrarie (vedi Provvedimento Garante 09/11/2005 web 1191411);
• che il personale autorizzato nel compiere attività presso i Servizi/Strutture dell’Azienda:
-sia preventivamente autorizzato e adeguatamente formato e garantisca la tutela della riservatezza degli interessati;
-adotti idonee cautele in relazione allo svolgimento di colloqui con gli interessati, per evitare che in tali occasioni informazioni, anche sulla salute, dell´interessato possano essere conosciute da terzi non legittimati nel rispetto dei canoni di confidenzialità e della riservatezza dell´interessato;
-non possa comunicare all´interessato informazioni sul suo stato di salute o assumere iniziative che esulino dall’oggetto del contratto principale;
-si astenga dall’utilizzare dispositivi personali (tablet, smartphone ecc…) per effettuare fotografie o riprese audio-video;
-non effettui operazioni di trattamento quali la registrazione (con qualunque supporto es. cartaceo, telefono cellulare, tablet …) dei dati personali o la loro conservazione se non necessario e richiesto per lo svolgimento delle attività delegate. In ogni caso non potranno essere annotati o conservati dati, anche appartenenti a categorie particolari (art. 9 GDPR), di cui sia venuto a conoscenza, anche incidentalmente, nell’adempimento delle attività di cui alla convenzione;
-non comunichi e/o diffonda i dati di cui verrà a conoscenza ad alcuno, anche attraverso il ricorso a sistemi di comunicazione digitale (tipo social network o messaggistica);
-tratti dati personali in misura non eccedente alle attività che deve svolgere in virtù del contratto principale;-si astenga dal comunicare a terzi e dal diffondere le informazioni relative all’organizzazione dell’Azienda e alle attività svolte dai suoi dipendenti e collaboratori;
-mantenga l’assoluta riservatezza sui dati e le informazioni apprese in occasione dell’attività prestata presso l’Azienda, anche al termine del rapporto contrattuale/convenzione tra la l’Associazione e l’Azienda o tra l’operatore e l’Associazione.
ART. 6 – TRASFERIMENTO DEI DATI
1. Il Responsabile tratta i dati personali in Paesi UE.
2. Qualora per l’erogazione del servizio risulti indispensabile il trasferimento di dati in Paesi terzi (extra UE), ne dà immediata comunicazione al Titolare per convenire le garanzie che lo stesso richiederà in funzione del luogo in cui il trattamento sarà svolto. Se il Responsabile è tenuto ad effettuare un trasferimento dei dati verso un Paese terzo in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello Stato italiano, deve informare il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trasferimento al fine di ottenerne l’autorizzazione, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.
ART. 7 – SUB-RESPONSABILI
1. l Responsabile che intenda affidare ad un soggetto tutto o parte specifiche attività di trattamento svolte per conto del Titolare oggetto del contratto principale (anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software, hardware o sistemi informativi in cloud) non può ricorrere ad altro responsabile (c.d. sub responsabile) senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare.
2. In caso di autorizzazione, il Responsabile, mediante contratto o altro atto giuridico, impone su tale altro responsabile del trattamento (art. 28 par. 4 GDPR) gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, esigendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR, per garantire la confidenzialità e assicurare la sicurezza del trattamento. Eventuali modifiche, sia in termini di aggiunta che di sostituzione dei sub-responsabili, devono essere previamente comunicate al Titolare in modo da consentirgli di effettuare le necessarie valutazioni ed eventualmente opporsi.. In caso di opposizione sulla base di fondati motivi, Titolare e Responsabile adottano ogni ragionevole iniziativa per comporre, secondo buona fede, le diverse posizioni.
3. Al Titolare è riconosciuto il diritto di richiedere ed ottenere copia dell’accordo intercorrente col sub-responsabile (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso) e sottoporlo ad audit.
4. Qualora il sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l’intera responsabilità per l’inadempimento.
ART. 8 – RESPONSABILITÀ
1. Xxxxxxxx parte è responsabile delle proprie azioni e adotterà tutte le misure ragionevoli per mitigare eventuali danni.
2. La responsabilità regolata nella presente clausola si riferisce esclusivamente alla responsabilità tra le Parti derivante da una violazione della legislazione sulla protezione dei dati e del presente atto e può pregiudicare o integrare le disposizioni di responsabilità contenute nel contratto di fornitura.
3. Il Responsabile, in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo allo stesso dalla legislazione sulla protezione dei o in caso di azioni poste al di fuori o in contrasto con le istruzioni impartite dal titolare, è tenuto a rispondere di tutti i danni, diretti e indiretti, causati dal suo trattamento.
4. Quando il Titolare del trattamento ha pagato il risarcimento completo per il danno subito da una persona interessata ai sensi dell’articolo 82.4 del GDPR, il Responsabile del trattamento rimborserà al Titolare del trattamento quella parte di risarcimento imputabile alla sua condotta.
ART. 9 – DURATA
1. La presente nomina è valida fino alla cessazione, per qualunque motivo, del contratto principale o, comunque, del servizio previsto dallo stesso, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo, fatto salvo il maggior tempo strettamente necessario al compimento di attività amministrativa e gestionale correlata (rendicontazione, verifica, controllo).
2. Anche successivamente alla cessazione o revoca del contratto principale o del servizio, il Responsabile ed i soggetti dei quali si avvale (collaboratori, sub-responsabili) sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sui dati ed informazioni delle quali siano venuti a conoscenza in occasione delle operazioni di trattamento eseguite.
ART. 10 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI
1. Il Responsabile, all’atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell’efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che ne preveda la conservazione, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e dovrà provvedere alla restituzione dei dati trattati ed alla cancellazione di eventuali copie detenute.
2. Eventuali copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non oggetto di ulteriori trattamenti.
3. In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a rilasciare un’attestazione scritta dell’avvenuta operazione di cancellazione indicando le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione.
4. In deroga a quanto indicato ai punti precedenti, il Responsabile dovrà conservare detti dati nel caso ciò sia previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato fino al termine imposto dalla normativa.
ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Le parti si danno atto che: il presente documento costituisce l’ atto di nomina a Responsabile ed ogni sua disposizione è interpretata in modo prevalente rispetto ad ogni altra disposizione eventualmente contrastante e contenuta in altra documentazione sottoscritta tra le parti.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e delle indicazioni impartite col presente atto costituisce elemento di valutazione per l’eventuale prosecuzione o rinnovo del rapporto contrattuale.
3. La presente nomina non comporta alcun diritto, da parte del Responsabile, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso né ad un incremento del compenso previsto per l’erogazione del servizio.
4. Le parti si riservano di modificare o integrare il presente atto di nomina nel caso in cui ciò si rendesse necessario.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti applicabili in materia protezione dei dati personali.
Letto, confermato e sottoscritto.
Parma, / /2021
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
“Viviamo In Positivo – V.I.P. Parma ODV” “Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma”
_ Il Presidente Il Direttore Generale