Cremazione Clausole campione

Cremazione. (Artt. 78-81 D.P.R. n. 285/1990; circolare Min. Interno n. 37/2004; XX.XX.. 1.07.2002 e 16.05.2006; L. n. 130/2001; L.R.T. n. 29/2004)
Cremazione. (XX.XX.. 1.07.2002 e 16.05.2006) 1. Il comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell’impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato. 2. La cremazione è da considerarsi, ai sensi di legge, servizio pubblico oneroso. 3. Le tariffe sono fissate dal comune sede dell’impianto, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni nazionali vigenti.
Cremazione. Operazioni postume alle sepolture9
Cremazione. Attraverso la cremazione si ottiene la riduzione in cenere della salma. Il servizio è a pagamento secondo le tariffe approvate dal Comune di Arezzo nel rispetto dei valori massimi determinati dal Ministero dell’Interno Dal secondo semestre 2010 Arezzo ha un proprio “Tempio Crematorio” ubicato nel cimitero comunale urbano di Arezzo, Via Gamurrini. Il “ Tempio di Cremazione “ è ubicato in un fabbricato, a pianta ellissoidale, articolato su due piani fuori terra: al pianoterreno è ubicato l’impianto e la zona di caricamento della salma; al piano primo, l’ ufficio amministrativo, locali di ricevimento e di attesa per i familiari, con uno spazio per la celebrazione del rituale di commiato. I due piano sono messi in comunicazione attraverso scala elicoidale ed ascensore. Il nuovo forno è stato realizzato per contenere il dispendio energetico; è garantita la massima silenziosità grazie all’impiego di tecnologie all’avanguardia per la ventilazione e l’estrazione dei fumi. L’impianto è stato predisposto per il recupero e la conversione del calore prodotto dai processi di combustione; esso verrà in seguito recuperato e riutilizzato all’interno del fabbricato, per la produzione di acqua calda ad uso riscaldamento. Il processo di cremazione ha una durata di circa 1 ora e 30 minuti; Per i familiari è possibile assistere alle fasi di cremazione dalla sala del commiato debitamente attrezzata per la trasmissione delle immagini attraverso un video Lungo le murature perimetrali della Sala del Commiato sono collocate urne cinerarie in concessione quarantennale. Nello stesso locale verrà collocato un manufatto da destinare a cinerario comune. I servizi di cremazione vengono eseguiti in base a prenotazioni on line da parte delle Imprese di Onoranze funebri sulla base della griglia presente nel sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Il cittadino che intende essere cremato deve manifestare la propria volontà in uno dei seguenti modi: • dichiarazione scritta redatta su carta semplice, datata e firmata, e autenticata nelle forme di legge; • affido della volontà al coniuge o, in assenza, ai familiari più prossimi. L’affidatario delle volontà la esprime attraverso un’autocertificazione da farsi direttamente presso gli Uffici anagrafici del Comune. Nel caso di più parenti dello stesso grado il consenso dovrà essere unanime; • disposizione Testamentaria; • iscrizione ad una Società di Cremazione, So.crem. A cremazione avvenuta le ceneri potranno essere: • tumulate in urna cineraria o posto t...
Cremazione. L'operazione consiste nell’incenerimento e combustione di salme, di resti mortali provenienti da estumulazione ordinaria, esumazione ordinaria e straordinaria, nonché di parti anatomiche riconoscibili e di resti ossei, attraverso idonee sistemi di apparecchiature, definite forni crematori. Tali ceneri sono raccolte in un’urna su cui è apposto idoneo sigillo, targhetta identificativa del feretro e numero dell’urna e messa a disposizione per la volontà dei familiari. Le urne potranno essere tumulate in loculi, sepolte o affidate ai familiari che potranno richiederne la custodia o effettuare dispersione delle ceneri, in luogo idoneo.
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  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

  • Formazione I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Fermo restando che la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni d'intesa con le Associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro, e che in via transitoria detta regolamentazione è rimessa ai cc.cc.nn.l., si conviene quanto segue. La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 120 ore annue, e sarà articolata in formazione di base, trasversale e tecnico-professionale. In tale ambito è individuata quale formazione di base e trasversale quella destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, conoscenza dei diritti e doveri del rapporto di lavoro, organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, competenze relazionali. Sarà collocata all'inizio del percorso formativo la formazione concernente nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione antinfortunistica. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente contratto. Le parti si riservano, ove nel caso, in fasi successive, di modificare ed ampliare i suddetti profili. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile e dovrà risultare da libretto formativo ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato. La formazione potrà avvenire con la modalità in alternanza, "on the job" e in affiancamento. La formazione formale potrà essere interna o esterna all'azienda. La stessa dovrà essere conforme alle normative di legge ed alle regolamentazioni previste a livello territoriale. Ai fini dei requisiti aziendali per l'erogazione all'interno della stessa azienda dell'intero piano formativo si terrà conto di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con formazione e competenza adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali. Su tali basi la capacità formativa interna dovrà essere dichiarata dal datore di lavoro nel contratto di assunzione. Il datore di lavoro o suo delegato attesterà altresì l'idoneità dei locali che l'impresa intende utilizzare per la formazione formale i quali - in caso di azienda plurilocalizzata - potranno essere situati anche presso altra impresa o struttura di riferimento ubicate di norma nella stessa provincia. Le imprese formative potranno erogare formazione anche tramite proprie strutture formative idonee di riferimento nei confronti dei propri apprendisti, o nel caso di gruppi di imprese, ad apprendisti di imprese del gruppo. Per i requisiti del tutor aziendale si fa riferimento alle vigenti disposizioni.

  • Riduzione Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati.

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • Nozione L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

  • Pubblicazione In pubblicazione dal 13/09/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi) Atto immediatamente esecutivo La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 X.xx. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

  • Raccomandazione Con riferimento alle istanze manifestate in argomento dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, l’ABI raccomanda alle imprese di adottare forme assicurative a favore dei lavoratori/lavoratrici che, a seguito dell’invio in missione disposto dall’impresa stessa, debbano fare uso del mezzo aereo.

  • Assicurazione Il contratto di assicurazione.

  • Alimentazione 1) commercio all'ingrosso di generi alimentari; 2) supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount; 3) commercio al minuto di generi alimentari (alimentari misti), eccettuate le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni; 4) salumerie, salsamenterie e pizzicherie; 5) importatori e torrefattori di caffè; 6) commercio all'ingrosso di droghe e coloniali; commercio al minuto di droghe e coloniali (droghe e torrefazioni); 7) commercio all'ingrosso e al minuto di cereali, legumi e foraggi; 8) commercio all'ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata; 9) commercio all'ingrosso di pollame, uova, selvaggina e affini; 10) rivendite di pollame e selvaggina; 11) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti della pesca; 12) commercio all'ingrosso di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere; commercio al dettaglio di latte (latterie non munite di licenza P.S.) e derivati; 13) commercio all'ingrosso ed in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati; commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli; 14) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti vinicoli e affini (vini, mosti, spumanti, liquori, birra, aceto di vino); per quanto riguarda le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di vini, si precisa che si intendono comprese: a) le aziende che acquistano uve e mosti, per la produzione di vini, anche tipici, e la loro vendita; b) le aziende che, oltre ad acquistare uve e mosti per la produzione di vini anche tipici e la successiva loro vendita, effettuano operazioni di acquisto e vendita di vini; c) le aziende che esercitano attività di imbottigliamento ed infiascamento; 15) commercio all'ingrosso e al minuto di acque minerali e gassate e di ghiaccio; 16) commercio all'ingrosso e al minuto di prodotti oleari (olii di oliva e di semi); 17) aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero-caseari.

  • SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.