SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA Clausole campione

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, singoli o associati, che non versino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti della pubblica amministrazione previste dalle norme vigenti, dal bando di gara e dal presente capitolato e che siano in regola con le disposizioni relative allo svolgimento delle rispettive professioni sia sotto l'aspetto fiscale che amministrativo. Alle aggregazioni di concorrenti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo n. 163/2006. E’ ammessa pertanto la partecipazione in Raggruppamenti Temporanei d’Imprese (R.T.I.), costituiti o costituendi, ovvero in Consorzi d’imprese/GEIE. In tal caso si applicano le disposizioni cui all’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovino in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 o che si trovino in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. Non è ammesso che i concorrenti partecipino alla gara singolarmente e contestualmente quali componenti di una aggregazione di concorrenti, ovvero partecipino a più aggregazioni, pena l'esclusione dalla gara del concorrente medesimo e dell'aggregazione cui partecipa. Per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell'Unione Europea è ammessa la partecipazione nelle forme previste nei rispettivi Paesi. In caso di Società consortili dovrà essere seguita la procedura dettata per i consorzi costituiti. Gli offerenti dovranno indicare nella domanda la forma di partecipazione alla gara. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta, a pena di esclusione.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA. Xxxxxxx partecipare alla gara gli operatori economici indicati negli articoli 34 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero costituiti da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 comma 8 del D.Lgs. n.163/2006, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l’art. 47 del D. Lgs. n.163/2006 e l’art. 3 comma 7 del D.P.R. n.34/2000. I Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e lett. c) del D.Lgs.n.163/2006) devono indicare il nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre; qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) o lett. c) del D.Lgs.n.163/2006, dovranno anch’essi indicare i consorziati per cui concorrono. Nel caso di raggruppamenti già costituiti la capogruppo/mandataria deve documentare la costituzione dell’associazione temporanea e il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitole dalle altre imprese a norma dell’art. 37 del D.Lgs. n.163/2006. L’offerta economica deve essere sottoscritta dalla sola impresa mandataria. Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti le imprese partecipanti devono presentare la dichiarazione di intenti negoziali da cui emerga la volontà di costituire l’associazione temporanea e dichiarare le quote di partecipazione al raggruppamento e/o al consorzio in relazione alle quali è determinata la percentuale dei lavori che ciascuna impresa deve eseguire ai sensi dell’art. 37 comma 13 D. Lgs.n.163/2006. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006, l’offerta dei concorrenti associati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 e seguenti del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio o r d i n a r i o di concorrenti o aggrega zione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggrega zione di imprese di rete). I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettera c) e d) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appalta nte. La sussistenza in capo ai consorzi dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi maturati a favore del consorzio enon assegnati inesecuzione aiconsorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale. Ai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d ), del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di presentazione dell’offerta. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti alcontratto di rete di cui all'art.65, comma 2, lett. g), del Codice, ...
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA. I soggetti indicati dall’art. 34, comma 1, del “Codice” e gli operatori economici che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo art.37 comma 8.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura imprenditori individuali, imprese (comprese le cooperative), associazioni temporanee d’impresa e associazioni operanti senza scopo di lucro con finalità di promozione dell’escursionismo, dell’educazione ambientale, di attività sportive e ricreative in contesto montano, purché, per norma statutaria, possano gestire direttamente la struttura e siano possesso dei requisiti necessari per esercitare l’attività turistico-ricettiva e di somministrazione alimenti e bevande ivi prevista. Qualora trattasi di associazioni, queste non potranno limitare la fruizione della struttura ai soli soci. In caso di partecipazione di persone fisiche non costituite in impresa, le stesse dovranno impegnarsi ad avviare l’attività entro 15 giorni dalla comunicazione di proposta diaggiudicazione.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui appresso.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 34 e ss. del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande/G.E.I.E. con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., ovvero per le imprese stabilite in altri Stati Membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. E’ ammessa inoltre la partecipazione di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. È, infine, ammessa la partecipazione di operatori economici stabiliti in altri Stati Membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. f bis) conformemente alle prescrizioni di cui all’art. 38. Possono partecipare i raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari ex art. 2602 cod. civ. o G.E.I.E. di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.:
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA. E’ ammessa la partecipazione delle Cooperative sociali di tipo “B”.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA. Potranno partecipare alla gara tutti i soggetti economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. nr. 50/2016 che svolgano quale “attività effettivamente esercitata”, quella specificamente prevista per il servizio per cui si procede, risultante dalla visura della CCIAA ovvero da certificazione dell’Agenzia delle Entrate.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA. Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole o riunite o consorziate o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016.