SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA. Xxxxxxx partecipare alla gara gli operatori economici indicati negli articoli 34 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero costituiti da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 comma 8 del D.Lgs. n.163/2006, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l’art. 47 del D. Lgs. n.163/2006 e l’art. 3 comma 7 del D.P.R. n.34/2000. I Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e lett. c) del D.Lgs.n.163/2006) devono indicare il nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre; qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) o lett. c) del D.Lgs.n.163/2006, dovranno anch’essi indicare i consorziati per cui concorrono. Nel caso di raggruppamenti già costituiti la capogruppo/mandataria deve documentare la costituzione dell’associazione temporanea e il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitole dalle altre imprese a norma dell’art. 37 del D.Lgs. n.163/2006. L’offerta economica deve essere sottoscritta dalla sola impresa mandataria. Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti le imprese partecipanti devono presentare la dichiarazione di intenti negoziali da cui emerga la volontà di costituire l’associazione temporanea e dichiarare le quote di partecipazione al raggruppamento e/o al consorzio in relazione alle quali è determinata la percentuale dei lavori che ciascuna impresa deve eseguire ai sensi dell’art. 37 comma 13 D. Lgs.n.163/2006. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006, l’offerta dei concorrenti associati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, singoli o associati, che non versino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti della pubblica amministrazione previste dalle norme vigenti, dal bando di gara e dal presente capitolato e che siano in regola con le disposizioni relative allo svolgimento delle rispettive professioni sia sotto l'aspetto fiscale che amministrativo. Alle aggregazioni di concorrenti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo n. 163/2006. E’ ammessa pertanto la partecipazione in Raggruppamenti Temporanei d’Imprese (R.T.I.), costituiti o costituendi, ovvero in Consorzi d’imprese/GEIE. In tal caso si applicano le disposizioni cui all’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovino in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 o che si trovino in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. Non è ammesso che i concorrenti partecipino alla gara singolarmente e contestualmente quali componenti di una aggregazione di concorrenti, ovvero partecipino a più aggregazioni, pena l'esclusione dalla gara del concorrente medesimo e dell'aggregazione cui partecipa. Per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell'Unione Europea è ammessa la partecipazione nelle forme previste nei rispettivi Paesi. In caso di Società consortili dovrà essere seguita la procedura dettata per i consorzi costituiti. Gli offerenti dovranno indicare nella domanda la forma di partecipazione alla gara. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta, a pena di esclusione.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA. 1. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del D.lgs. n. 50/2016, di cui agli articoli 45 e 48 del D.lgs. n. 50/2016, di cui al presente articolo del bando di gara, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) gli organismi della cooperazione di cui agli articoli da 2511 a 2545 del codice civile e al Dltcps n. 1577/1947 e successive modificazioni;
h) i consorzi di cooperative di cui all’articolo 27 e seguenti del Dltcps n. 1577/1947 e successive modificazioni e all’articolo 8 della legge n. 381/1991;
i) le cooperat...
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA. Possono partecipare alla presente gara tutti i soggetti singoli (persone fisiche, imprese individuali, società commerciali, società cooperative, fondazioni, associazioni e gruppi europei di interesse economico con sede legale ed effettiva in Italia), consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese - costituiti o costituendi - per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. E’ ammessa la partecipazione in forma singola o in raggruppamento, con le seguenti precisazioni: - è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero di partecipare anche in forma individuale in caso di partecipazione in forma associata; - è fatto divieto ai consorziati per i quali eventualmente concorra il consorzio stabile/consorzio tra società cooperative/consorzio tra imprese artigiane di partecipare in qualsiasi altra forma; in caso di inosservanza di tale divieto saranno esclusi dalla procedura sia il consorzio che i consorziati e troverà applicazione l’art. 353 del codice penale; - i consorzi devono indicare, nell’istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva unica, per quali consorziati il consorzio concorre. Il consorziato designato ad eseguire il servizio deve essere già associato al consorzio alla data della gara e deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta. In caso di violazione di uno di detti divieti, saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. I concorrenti partecipanti ai raggruppamenti devono presentare singolarmente l’istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva unica che va compilata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante di ogni singolo concorrente a pena di esclusione. In caso di Xxxxxxxxxxxxxx non ancora costituito l’istanza, a pena di esclusione, deve altresì contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in tale sede e qualificato come mandatario (capogruppo), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; inoltre i raggruppamenti non ancora costituiti devono presentare congiuntamente l’offerta economica, l’offerta tecnica che devono essere sottoscritti da tutti i soggetti del costituendo raggruppamento, a pena di esclusione.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA. I soggetti indicati dall’art. 34, comma 1, del “Codice” e gli operatori economici che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo art.37 comma 8.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA. Saranno ammessi alla gara i soggetti previsti e disciplinati dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” e segnatamente le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato. I soggetti del Terzo Settore devono possedere i requisiti di cui all’art. 80 per la partecipazione alla presente selezione. Si precisa, infine, che ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 non è richiesta autenticazione delle sottoscrizioni, ma ogni sottoscrizione e/o dichiarazione deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, pena esclusione e che la falsa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n, 445/2000 è penalmente sanzionata dall’art. 76 del citato D.P.R. e comporta l’esclusione dalla procedura di affidamento.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura imprenditori individuali, imprese (comprese le cooperative), associazioni temporanee d’impresa e associazioni operanti senza scopo di lucro con finalità di promozione dell’escursionismo, dell’educazione ambientale, di attività sportive e ricreative in contesto montano, purché, per norma statutaria, possano gestire direttamente la struttura e siano possesso dei requisiti necessari per esercitare l’attività turistico-ricettiva e di somministrazione alimenti e bevande ivi prevista. Qualora trattasi di associazioni, queste non potranno limitare la fruizione della struttura ai soli soci. In caso di partecipazione di persone fisiche non costituite in impresa, le stesse dovranno impegnarsi ad avviare l’attività entro 15 giorni dalla comunicazione di proposta diaggiudicazione.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui appresso.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA. La gara d'appalto verrà effettuata mediante procedura negoziata preceduta da gara ufficiosa di consultazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa tra le Cooperative Sociali iscritte alla Sezione "A" e i loro Consorzi iscritti alla lettera “C” dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all'articolo 9, comma 1 L. 381/1991. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi. - in raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito o da costituire; - come consorzio partecipante per nome e conto proprio; - come consorzio partecipante nell’interesse di uno o più consorziati. Disposizioni per R.T.C. (Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti) In caso di R.T.C. (Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti) è necessario che la Ditta invitata sia comunque capogruppo/mandataria, e il mandante sia comunque una cooperativa/consorzio iscritto ad un albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1 L. 381/1991. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi. Inoltre: - Nella domanda di partecipazione ciascun componente il raggruppamento deve specificare le parti del servizio che eseguirà in caso di aggiudicazione; - ciascun componente deve poi indicare in percentuale la quota di partecipazione al raggruppamento e, in caso di aggiudicazione, eseguire le prestazioni nella medesima percentuale; - La Ditta capogruppo (che deve essere quella invitata) deve possedere una percentuale minima del 40% della partecipazione al raggruppamento Disposizioni per Consorzi Il Consorzio che intende partecipare dovrà specificare nella domanda di partecipazione se opera in nome e per proprio conto oppure la/le consorziata/e che verrà/anno incaricata/e dell’esecuzione del servizio, fermo restando il possesso dei requisiti di carattere generale sia per il Consorzio sia per le consorziate esecutrici del servizio.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 19 tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: − operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice; − operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara.