OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO Clausole campione

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve farne dettagliata denuncia scritta all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società, entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, l’entità almeno approssimativa del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni. In caso di sinistro Incendio, Furto e Rapina, Eventi Sociopolitici o Eventi Naturali, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia, fatta a sue spese, all’Autorità competente subito dopo il fatto. Il Contraente/Assicurato deve produrre fattura di acquisto delle parti sostituite e, a richiesta, copia del documento di trasporto delle medesime. Nel caso di danno parziale, la denuncia deve contenere una dettagliata descrizione delle parti mancanti e/o danneggiate al veicolo. In caso di ritrovamento del veicolo dopo il furto, il Contraente/Assicurato deve fornire il relativo verbale rilasciato dalle Autorità. Qualora il danno sia causato da Eventi Naturali la Società ha facoltà di richiedere che la comunicazione del sinistro trovi riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione sottoscritta dall’Autorità competente del luogo. Nell’ipotesi di Xxxxxx Patente, alla denuncia dovranno essere allegati i documenti ufficiali comprovanti i provvedimenti adottati dall’Autorità competente ed i motivi di esso, nonché domanda di ricorso. Nel caso di Infortunio, la denuncia deve essere corredata da certificato medico.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. Fermo quanto previsto dall’art. 7, la denuncia dell’infortunio deve contenere: • l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento; • certificato medico contenente la prognosi. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. In mancanza, la liquidazione dell’indennizzo viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. L’Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari e fornire la documentazione richiesta. L’Assicurato, su richiesta della Società, deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati, fornire ogni informazione e produrre in originale la cartella clinica completa, i certificati, le diagnosi, i referti e ogni altra documentazione medica richiesta, sciogliendo dal segreto professionale e d’ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso scritto all’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.). L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 C.C.).
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 del Codice Civile). L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile). Deve altresì: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 del Codice Civile; b) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; c) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l’indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita “merci” deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve farne dettagliata denuncia scritta all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, l’entità almeno approssimativa del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza L’inadempimento dell’obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario Assicurativo al quale è asse- gnata la Polizza oppure alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile), indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l’entità approssimativa del danno, nonché il nome ed il domicilio di eventuali testimoni. Per i veicoli, se nel Sinistro sono coinvolti terzi o loro beni, l’avviso alla Compagnia o all’Intermediario Assicurativo deve essere effet- tuato secondo lo schema del modulo “Constatazione amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro” approvato con Provvedimento Isvap 13 dicembre 2002, n. 2136 (modulo blu). Nei casi di Xxxxx, Rapina, eventi “socio-politici” o di atti van- dalici, dovrà essere fatta denuncia immediata all’Autorità, inoltrando alla Compagnia copia di detta denuncia vistata dall’autorità stessa. Se il Sinistro Furto o Rapina è avvenuto all’estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità ita- liana. A seguito del Furto totale del veicolo assicurato è fatto obbligo di consegna delle relative chiavi in dotazione, dietro richiesta della Compagnia. Qualora il danno sia causato da “eventi naturali” la comuni- cazione di Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell’organismo competente del luogo. Nell’ipotesi di “Xxxxxx patente” alla denuncia dovranno essere allegati i documenti ufficiali comprovanti il provve- dimento adottato dall’autorità competente ed i motivi di esso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. denuncia di Xxxxxxxx, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia, per il pregiudizio subito, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte delle somme e spese che ha dovuto pagare per il Risarcimento del terzo danneggiato (art. 1915 del Codice Civile).
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. 16 Il Contraente o l’Assicurato deve: • fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; • comunicare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata l’Assicurazione o alla Direzione della Società, entro 3 giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo approssimativo del danno nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro; • anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione fax o e-mail diretta all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società, in caso di Sinistro grave o di lesioni gravi o gravissime, ex Art. 583 Codice Penale, a persona o decessi. Inoltre, il Contraente o l’Assicurato deve: • informare immediatamente la Società delle procedure civiIi o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, nella fase dell’istruzione del Sinistro, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse; • mettere a disposizione della Società e del perito incaricato registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti incaricati, nonché ogni altro elemento che possa comprovare il danno. Agli effetti dell’Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta a norma della legge infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione di eventuali richieste di risarcimento avanzate dal Prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall’Istituto assicurativo. In caso di Sinistro relativo alla Sezione Tutela legale, il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. L’inadempimento di uno degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare la perdita totale o parziale d...
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). L’inadempimento dell’obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contratto.