OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO Clausole campione

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve farne dettagliata denuncia scritta all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società, entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, l’entità almeno approssimativa del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni. In caso di sinistro Incendio, Furto e Rapina, Eventi Sociopolitici o Eventi Naturali, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia, fatta a sue spese, all’Autorità competente subito dopo il fatto. Il Contraente/Assicurato deve produrre fattura di acquisto delle parti sostituite e, a richiesta, copia del documento di trasporto delle medesime. Nel caso di danno parziale, la denuncia deve contenere una dettagliata descrizione delle parti mancanti e/o danneggiate al veicolo. In caso di ritrovamento del veicolo dopo il furto, il Contraente/Assicurato deve fornire il relativo verbale rilasciato dalle Autorità. Qualora il danno sia causato da Eventi Naturali la Società ha facoltà di richiedere che la comunicazione del sinistro trovi riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione sottoscritta dall’Autorità competente del luogo. Nell’ipotesi di Xxxxxx Patente, alla denuncia dovranno essere allegati i documenti ufficiali comprovanti i provvedimenti adottati dall’Autorità competente ed i motivi di esso, nonché domanda di ricorso. Nel caso di Infortunio, la denuncia deve essere corredata da certificato medico.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. Fermo quanto previsto dall’art. 7, la denuncia dell’infortunio deve contenere: • l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento; • certificato medico contenente la prognosi. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. In mancanza, la liquidazione dell’indennizzo viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall’ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore. L’Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari e fornire la documentazione richiesta. L’Assicurato, su richiesta della Società, deve sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti da suoi incaricati, fornire ogni informazione e produrre in originale la cartella clinica completa, i certificati, le diagnosi, i referti e ogni altra documentazione medica richiesta, sciogliendo dal segreto professionale e d’ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso scritto all’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (Art. 1913 C.C.). L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (Art. 1915 C.C.).
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile). L’inadempimento dell’obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 del Codice Civile). Valgono altresì le norme specifiche per le singole garanzie del presente contratto.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza L’inadempimento dell’obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In caso di Sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Intermediario Assicurativo al quale è asse- gnata la Polizza oppure alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile), indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l’entità approssimativa del danno, nonché il nome ed il domicilio di eventuali testimoni. Per i veicoli, se nel Sinistro sono coinvolti terzi o loro beni, l’avviso alla Compagnia o all’Intermediario Assicurativo deve essere effet- tuato secondo lo schema del modulo “Constatazione amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro” approvato con Provvedimento Isvap 13 dicembre 2002, n. 2136 (modulo blu). Nei casi di Xxxxx, Rapina, eventi “socio-politici” o di atti van- dalici, dovrà essere fatta denuncia immediata all’Autorità, inoltrando alla Compagnia copia di detta denuncia vistata dall’autorità stessa. Se il Sinistro Furto o Rapina è avvenuto all’estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità ita- liana. A seguito del Furto totale del veicolo assicurato è fatto obbligo di consegna delle relative chiavi in dotazione, dietro richiesta della Compagnia. Qualora il danno sia causato da “eventi naturali” la comuni- cazione di Sinistro dovrà trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall’osservatorio meteorologico più vicino ovvero in una dichiarazione scritta dell’organismo competente del luogo. Nell’ipotesi di “Xxxxxx patente” alla denuncia dovranno essere allegati i documenti ufficiali comprovanti il provve- dimento adottato dall’autorità competente ed i motivi di esso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. denuncia di Xxxxxxxx, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia, per il pregiudizio subito, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte delle somme e spese che ha dovuto pagare per il Risarcimento del terzo danneggiato (art. 1915 del Codice Civile).
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. 16 Il Contraente o l’Assicurato deve: • fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; • comunicare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata l’Assicurazione o alla Direzione della Società, entro 3 giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo approssimativo del danno nonché nome e domicilio delle persone danneggiate e degli eventuali testimoni del Sinistro; • anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione fax o e-mail diretta all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Direzione della Società, in caso di Sinistro grave o di lesioni gravi o gravissime, ex Art. 583 Codice Penale, a persona o decessi. Inoltre, il Contraente o l’Assicurato deve: • informare immediatamente la Società delle procedure civiIi o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, nella fase dell’istruzione del Sinistro, a meno che non risulti comprovata dalle prove emerse; • mettere a disposizione della Società e del perito incaricato registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti incaricati, nonché ogni altro elemento che possa comprovare il danno. Agli effetti dell’Assicurazione di Responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i Sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta a norma della legge infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione di eventuali richieste di risarcimento avanzate dal Prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall’Istituto assicurativo. In caso di Sinistro relativo alla Sezione Tutela legale, il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. L’inadempimento di uno degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare la perdita totale o parziale d...
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE O DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve farne dettagliata denuncia scritta all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società, entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, l’entità almeno approssimativa del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: