GUASTI. La Società indennizza i guasti causati ai Beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un Danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.
GUASTI. Sono considerati, a tutti gli effetti, danni indennizzabili i guasti causati dall'Autorità o dall' Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o limitare la conseguenza di un evento dannoso non escluso dalla garanzia.
GUASTI. In caso di guasto tecnico al mezzo noleggiato non imputabile al Cliente e che precluda la possibilità di utilizzo deI mezzo, il Locatore provvederà se possibile ella sostituzione del mezzo con uno simile. In caso di impossibilità rimborserà il Cliente della parte non goduta del periodo di noleggio già pagato (è convenzionalmente escluso il risarcimentodi ulteriori danni). Il Locatore si obbliga a rimborsare al Cliente le somme spese per riparazioni dovute a guasti del mezzo, purché documentate da fattura regolarmente intestata al Locatore e siano state preventivamente autorizzate dal Locatore. Non verranno rimborsate fatture di riparazione non autorizzate dal Locatore. Ogni foratura di pneumatico dovrà essere riparata a carico del Cliente, che si obbliga a SEGNALARE al Locatore la foratura per evidenti motivi di sicurezza del mezzo. Ogni lampadina bruciata dovrà essere riparata a carico del Cliente. L’abbandono del mezzo senza l’autorizzazione comporta l’obbligo del Cliente di rimborsare tutte le spese dirette ed indirette necessarie al recupero del mezzo ed una penale di €. 2500,00.
GUASTI causati ai Beni assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.
GUASTI. Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da guasti cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati:
1. ai Beni Assicurati;
2. per atti vandalici ai Beni Assicurati con i limiti indicati all’Art. “LIMITI DI INDENNIZZO”;
3. ai locali che contengono i Beni Assicurati e ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) con i limiti indicati all’Art. “LIMITI DI INDENNIZZO”.
GUASTI. In caso di guasto meccanico, non dovuto ad imperizia del locatore, lo stesso è autorizzato a far eseguire la riparazione a proprie spese senza il consenso del locatario fino alla somma di €. 100,00 (per somme superiori occorre il consenso espresso). Entro giorni dieci dalla consegna del veicolo, dietro presentazione di regolare fattura rilasciata da officina specializzata e intestata al locatore, tali somme saranno rimborsate al locatario. In caso il guasto meccanico non consenta la continuazione del viaggio, non sarà riconosciuto alcun rimborso, ma verrà concordato un nuovo periodo di noleggio. In caso di incidente il locatore è obbligato a sostenere le spese per il rientro del veicolo presso la sede del locatore, o se diversamente concordato fino al centro assistenza prescelto.
GUASTI. 1. In caso di grave guasto o blocco dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali che sono immesse nella fognatura consortile, dal quale consegua il mancato rispetto dei limiti di emissione imposti, l'Utente deve sospendere immediatamente lo scarico sino al ripristino delle normali condizioni di esercizio.
2. Qualora non fosse possibile agire tempestivamente, l'Utente deve informare il CIPAF con le stesse modalità di cui all'art. 63 del Regolamento, relazionando sugli interventi che si intendono attuare per limitare i fenomeni di inquinamento.
3. La messa in pristino degli impianti dovrà essere comunicata per iscritto al CIPAF presentando, entro 15 giorni dalla riattivazione dello scarico, un rapporto di analisi attestante la rispondenza delle acque reflue ai limiti di emissione prescritti nell'autorizzazione.
GUASTI. 38.1 È convenuto che i Guasti, con espressa esclusione dei danni che possono essere coperti da una polizza incendio, arrecati da ladri e/o scassinatori alla Sede dell’Assicurato e/o all’Arredamento e/o alle Attrezzature dell’Assicurato e/o a Merci e/o Valori presenti in detta Sede, di proprietà o non dell’Assicurato, purché in sua detenzione e consegna e sotto la sua responsabilità, sono coperti dall’Assicurazione fino a concorrenza massima del 10% (dieci per cento) della somma assicurata nella rispettiva Sede dell’Assicurato indicata alla sezione 1 sub Allegato 1, anche in aumento ad essa ma fermo restando il Massimale annuo indicato sub Allegato 1 ed i Sottolimiti ivi stabiliti per ciascuna partita.
38.2 La garanzia per i Guasti di cui al presente art. 38 opera a prescindere dalla indicazione di una somma assicurata alla sezione 3 sub Allegato 1.
38.3 Nel caso in cui la copertura assicurativa sia prestata anche per la sezione 3 Arredamento e Attrezzature sub Allegato 1, in caso di danni arrecati da ladri e/o scassinatori alla Sede dell’Assicurato e/o all’Arredamento e/o alle Attrezzature dell’Assicurato, le due garanzie non sono cumulabili e pertanto si farà luogo ad Indennizzo unicamente per la maggiore tra le due garanzie.
GUASTI. Il locatore mette a disposizione del locatario un servizio di riparazioni gratuito che interverrà al più presto durante le ore di servizio su semplice chiamata. Questo servizio sarà tuttavia pagato in caso di comportamento colpevole da parte del locatario. • La mancanza del godimento del noleggio, dovuta ad un guasto non imputabile al locatario, avvenuto durante il noleggio, sarà oggetto di un rimborso « prorata « del noleggio non usu- fruito, detratta una franchigia di 24 ore.
GUASTI. La Società indennizza i guasti causati dalle e/o per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall’Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire, arrestare o ridurre gli effetti di un danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.