FORNITURE E SERVIZI PER L'A.P.A.T.
A.P.A.T.
Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici
FORNITURE E SERVIZI PER L'A.P.A.T.
CAPITOLATO GENERALE
Indice
TITOLO 1 PRESCRIZIONI GENERALI
Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Oggetto
Art. 3 - Norme regolatrici
Art. 4 - Responsabile di contratto
Art. 5 - Responsabile dell’Appaltatore Art. 6 - Comunicazioni
TITOLO 2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Art. 7 - Indicazioni generali Art. 8 - Cauzioni
Art. 9 - Cauzione a garanzia dei materiali Art. 10 - Caratteristiche della cauzione Art. 11 - Spese contrattuali e oneri fiscali
TITOLO 3 PREZZI CONTRATTUALI
Art. 12 - Prezzi
Art. 13 - Anticipazione
TITOLO 4 ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 14 - Varianti
Art. 15 - Requisiti delle forniture
Art. 16 - Disegni e documentazione tecnica Art. 17 - Brevetti
Art. 18 - Custodia di beni di proprietà dell'A.P.A.T. Art. 19 - Termine e luogo di consegna delle forniture Art. 20 - Proroga
Art. 21 - Certificazione dell’inizio delle prestazioni Art. 22 - Spese
Art. 23 - Garanzia delle forniture Art. 24 - Materiali difettosi
Art. 25 - Controlli e vigilanza
Art. 26 - Cessione di contratto, subappalto
Art. 27 - Obblighi previdenziali e assistenziali dell’Appaltatore
Art. 27bis - Obblighi dell’Appaltatore in materia antinfortunistica e di sicurezza Art. 28 - Personale dell’Appaltatore
Art. 29 - Danni
TITOLO 5 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
Art. 30 - Recesso Art. 31 - Risoluzione
Art. 32 - Effetti della risoluzione
TITOLO 6 PAGAMENTI
Art. 33 - Pagamento
Art. 34 - Presentazione fatture - Modalità e termini di pagamento Art. 35 - Recupero crediti - Compensazione
Art. 36 - Sospensione pagamenti Art. 37 - Ritardo nei pagamenti Art. 38 - Incedibilità dei crediti
TITOLO 7 COLLAUDO
Art. 39 - Scopi del collaudo Art. 40 - Obbligo del collaudo
Art. 41 - Modalità e tempi del collaudo Art. 42 - Difetti
Art. 43 - Rifiuto delle forniture difettose Art. 44 - Non collaudabilità
Art. 45 - Certificazione di collaudo
Art. 46 - Difetti di costruzione di installazione e garanzia dell’Appaltatore
TITOLO 8 PENALI
Art. 47 - Penali
Art. 48 - Penalità nelle forniture Art. 49 - Applicazione delle penali
TITOLO 9 DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 50 - Danni
Art. 51 - Sospensione del servizio Art. 52 - Domicilio
Art. 53 - Controversie
TITOLO 1 PRESCRIZIONI GENERALI
Art. 1 - Definizioni
1. Nel presente capitolato, nel contratto e nei documenti ivi citati ed allegati, per brevità:
• il fornitore o il prestatore di servizi è definito Appaltatore;
• l’oggetto dell’appalto di fornitura qualunque esso sia è definito fornitura;
• la prestazione oggetto dell’appalto di servizi qualunque essa sia e definita servizio;
• il soggetto delegato dall’A.P.A.T. al controllo dell’esecuzione del contratto è definito Responsabile di Contratto;
• il soggetto delegato dall’Appaltatore alla sorveglianza della corretta esecuzione del contratto e al coordinamento con l’A.P.A.T. è definito Responsabile dell’Appaltatore.
Art. 2 - Oggetto
1. Le condizioni e le clausole generali previste nel presente documento si applicano e disciplinano le forniture e i servizi dell’A.P.A.T..
2. Per contratto di fornitura si intende il contratto a titolo oneroso avente ad oggetto l’acquisto, la somministrazione, la locazione, la locazione finanziaria, l’acquisto a riscatto di beni mobili concluso per iscritto tra un fornitore e l’A.P.A.T..
3. Per contratto di servizio si intende il contratto avente ad oggetto le prestazioni a titolo oneroso individuate dalla normativa nazionale, comunitaria e nazionale di attuazione.
4. Le prescrizioni particolari relative i singoli contratti sono contenute nei capitolati speciali tecnici, nelle norme e disposizioni ad essi equiparati e nei contratti.
Art. 3 - Norme regolatrici
1. I rapporti contrattuali tra A.P.A.T. e Appaltatore sono regolati:
• dalle clausole di cui al presente Capitolato che costituiscono parte integrante dei contratti;
• dalle clausole contrattuali;
• dalle clausole contenute in successive condizioni generali, speciali e regolamenti A.P.A.T.;
• dalle clausole contenute nella lettera di xxxxxx, nel bando di gara e nel capitolato speciale;
• dal codice civile e dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti di forniture e servizi per quanto non diversamente regolato dalle clausole sopra richiamate.
Art. 4 - Responsabile di contratto
1. L’esecuzione dei contratti nonché il regolare adempimento di tutte le prestazioni saranno controllate e verificate dall’A.P.A.T. mediante il Responsabile di Contratto, il cui nominativo verrà comunicato all’Appaltatore con comunicazione scritta.
2. Il Responsabile di Contratto curerà i rapporti con il Responsabile dell’Appaltatore.
3. Al Responsabile di Contratto è demandato il controllo circa la conformità e regolarità dei tempi, delle modalità di lavoro, dei programmi, degli atti amministrativi e contabili.
4. Il controllo circa la conformità di tutti gli atti alla normativa regolante il contratto ed alle consuetudini dell’A.P.A.T..
5. Nell’espletamento dei propri compiti il Responsabile di Xxxxxxxxx non assume alcuna responsabilità ne verso l’Appaltatore ne verso terzi in genere, per ogni evento dannoso che potesse verificarsi nel corso o comunque in dipendenza della esecuzione del contratto.
6. Non rientrano nei compiti del Responsabile di Contratto gli adempimenti inerenti alla organizzazione del lavoro, alla sorveglianza della mano d’opera, alla materiale esecuzione delle forniture e dei servizi. Tali incombenze fanno capo e sono di esclusiva responsabilità dell’Appaltatore.
Art. 5 - Responsabile dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore nominerà a sua cura e spese un Responsabile.
2. Il nominativo verrà comunicato all’A.P.A.T. contestualmente alla stipula del contratto e comunque non oltre l’inizio delle forniture o del servizio mediante comunicazione scritta.
3. La nomina dovrà ottenere il visto di gradimento dell’A.P.A.T..
4. Il Responsabile dell’Appaltatore dovrà coordinarsi con il Responsabile di Contratto e garantire, in nome e per conto dell’Appaltatore, la corretta e regolare esecuzione del contratto.
Art. 6 - Comunicazioni
1. L’Appaltatore deve essere rappresentato da persona legalmente abilitata ad impegnarlo e della quale dovrà essere specificata la qualifica e le generalità con apposita documentazione da allegare al contratto.
2. Le comunicazioni dell’A.P.A.T., da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali, sono fatte con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’Appaltatore nel domicilio indicato in contratto, ovvero mediante consegna diretta al legale rappresentante dell’Appaltatore o ad altro suo incaricato che dovrà rilasciare regolare ricevuta.
3. Le comunicazioni all’A.P.A.T. da parte dell’Appaltatore saranno inviate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero mediante consegna diretta al Responsabile di Contratto che ne attesterà la ricezione.
TITOLO 2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Art. 7 - Condizioni generali
1. I contratti sono stipulati per iscritto.
2. Le obbligazioni assunte in forma diversa non sono riferibili all’A.P.A.T., di esse risponde personalmente il soggetto che le ha assunte.
3. L’Appaltatore ha l’obbligo di presentare, entro il termine indicato dall’A.P.A.T. e comunque prima della stipula del contratto, la documentazione comprovante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale di cui agli articoli seguenti, il rispetto dei requisiti di cui alle disposizioni antimafia, nonché la sussistenza dei requisiti dichiarati.
4. Il legale rappresentante dell’Appaltatore deve presentarsi per la sottoscrizione entro il termine che sarà indicato dall'A.P.A.T..
5. L’inosservanza agli obblighi di cui sopra determina la revoca dell’aggiudicazione o dell’affidamento e la risoluzione automatica del contratto, ex art. 1456 c.c., ed attribuisce all’A.P.A.T. il diritto di incamerare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara, fatto comunque altresì salvo il diritto al risarcimento per eventuali maggiori danni.
Art. 8 - Cauzioni
1. A garanzia della regolare esecuzione e a copertura dell’eventuale danno causato dal mancato o inesatto adempimento, l’Appaltatore è tenuto a prestare cauzione definitiva mediante: fidejussione bancaria o assicurativa a prima escussione rilasciata da uno degli istituti di credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12/03/1936 n. 375 e successive modifiche o da impresa di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni.
2. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito per un valore pari al 10% dell’importo complessivo stabilito o presunto annuo del contratto.
3. In caso di aggiudicazione a seguito di offerta anormalmente bassa positivamente valutata, il valore della cauzione dovrà essere aumentato del 3%.
4. Lo svincolo della cauzione avverrà subito dopo l’emissione del certificato di collaudo e dopo l’accertamento, da parte dell’A.P.A.T., della regolarità della posizione dell’Appaltatore agli obblighi previdenziali e assistenziali.
Art. 9 - Cauzione a garanzia dei materiali
1. Quando per l’esecuzione del contratto di fornitura o servizio è prevista la consegna all’Appaltatore di materiali di proprietà dell’A.P.A.T., all’Appaltatore stesso potrà essere richiesta cauzione pari al valore dei materiali consegnati nelle forme previste all’articolo precedente.
Art. 10 - Caratteristiche della cauzione
1. Qualora la cauzione venga costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza fidejussoria questa dovrà prevedere le seguenti condizioni:
• il fidejussore non potrà esercitare il beneficio della preventiva escussione dell’Appaltatore obbligato, di cui all’art. 1944 c.c., ne potrà opporre il mancato pagamento del premio;
• al verificarsi delle condizioni che danno titolo all’escussione, il pagamento sarà eseguito a prima richiesta dall’A.P.A.T. entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta;
• il fidejussore non potrà avvalersi del termine di decadenza di cui all’art. 1957 primo comma c.c.
2. L’A.P.A.T. avrà il diritto di avvalersi della cauzione anche per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del contratto di fornitura o servizio da parte di terzi nel caso di risoluzione del contratto per fatto o colpa dell’Appaltatore.
3. É facoltà dell’A.P.A.T. disporre totalmente o parzialmente della cauzione per rivalersi di quanto ad essa dovuto dall’Appaltatore per inadempienze contrattuali senza necessità di previa diffida o procedimento giudiziario e senza pregiudizio di altre sanzioni previste nel presente capitolato, in altri documenti quivi richiamati ovvero da disposizioni di legge.
4. In caso di forniture o servizi aventi oggetto particolare, l’A.P.A.T. a sua discrezione, potrà richiedere che l’Appaltatore stipuli una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi o ad altro titolo.
5. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare iniziale per tutta la durata del contratto. Esso dovrà essere reintegrato dall’Appaltatore a seguito di eventuali incameramenti parziali dipendenti da fatti connessi all’esecuzione del contratto. Il mancato reintegro nel termine di 30 giorni dalla richiesta è causa di risoluzione di diritto per inadempimento.
6. In caso di contratti a durata pluriennale l’Appaltatore potrà richiedere all'A.P.A.T. lo svincolo parziale del deposito cauzionale in relazione alle forniture e prestazioni effettuate. Il deposito sarà mantenuto per la parte di forniture o prestazioni ancora da effettuare.
Art. 11 - Spese contrattuali e oneri fiscali
l. Salvo diversa previsione contrattuale, le spese contrattuali, ivi comprese quelle di registrazione, sono a carico dell’Appaltatore.
TITOLO 3 PREZZI CONTRATTUALI
Art. 12 - Prezzi
1. I prezzi, salvo diversa prescrizione, si intendono per le forniture rese a destinazione, franco ogni spesa e onere.
2. Il prezzo è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
3. Nei casi di contratti di fornitura aventi ad oggetto la somministrazione di beni o la vendita con consegna differita, nonché per gli appalti di servizi pluriennali può essere prevista in contratto la clausola di revisione prezzi secondo modalità determinate e ai sensi della normativa vigente.
4. Essa è riconosciuta per le variazioni in aumento o in diminuzione dei costi intervenute tra la data di formale accettazione dell’offerta da parte dell’A.P.A.T. e la data o le date contrattuali di esecuzione delle forniture o dei servizi.
5. Sono comunque escluse dalla revisione prezzi le prestazioni eseguite nel primo anno a decorrere dalla data di inizio delle prestazioni contrattuali, una quota contrattuale non superiore a1 20%, nonché l’anticipazione eventualmente ricevuta dall’Appaltatore.
6. Le variazioni di cui al punto 4 saranno determinate con riferimento all'indice generale dei prezzi all’ingrosso pubblicato dall’I.S.T.A.T. alle scadenze stabilite in contratto.
7. In caso di anticipo nell’esecuzione rispetto ai termini previsti in contratto si prenderà come data di riferimento quella di effettivo inizio delle prestazioni. In caso di ritardo nell’esecuzione rispetto ai termini previsti in contratto si prenderà come data di riferimento quella contrattualmente stabilita.
8. La revisione in aumento dovrà essere richiesta dall’Appaltatore a mezzo raccomandata R.R. da inviare all’A.P.A.T., a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla scadenza della data di esecuzione delle prestazioni con allegati i relativi calcoli che saranno discrezionalmente valutati dall’A.P.A.T..
9. La revisione in diminuzione sarà attuata dall’A.P.A.T. su propria iniziativa.
Art. 13 - Anticipazione
1. Per i contratti aventi durata superiore all’anno, l’A.P.A.T. si riserva la possibilità di concedere una anticipazione sul prezzo contrattuale non superire al 20% del prezzo stesso, previa prestazione di apposita garanzia da parte dell’Appaltatore pari all’importo dell’anticipazione.
2. Il recupero dell’anticipazione verrà effettuato mediante ritenute sull’ammontare complessivo di ciascun pagamento successivo, in misura percentuale pari a quella anticipata.
TITOLO 4 ESCUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 14 - Varianti
1. L’A.P.A.T. si riserva la facoltà di apportare nel corso dell’esecuzione del contratto le modifiche e le varianti ritenute necessarie in relazione alle proprie esigenze organizzative, di ridurre o eliminare talune prestazioni, in qualsiasi momento purché non venga mutato sostanzialmente l’oggetto del contratto.
2. Le modifiche o varianti verranno comunicate all’Appaltatore con preavviso di almeno 20 giorni.
3. L’Appaltatore è tenuto ad adeguarsi alle richieste dell’A.P.A.T. alle stesse condizioni contrattuali iniziali fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale netto.
4. All’Appaltatore è fatto divieto di apportare qualsiasi modifica o variante senza il preventivo assenso dell’A.P.A.T..
5. L’Appaltatore è tenuto ad assoggettarsi ad aumenti o diminuzioni soltanto quantitative su richiesta dell’A.P.A.T.. In tale caso l’Appaltatore è tenuto ad effettuare gli stessi prezzi contrattuali fino alla concorrenza del quinto in più o in meno dell’importo contrattuale iniziale.
Art. 15 - Requisiti delle forniture
1. Le forniture e i servizi devono essere idonei all’utilizzo e alle finalità per le quali vengono richieste, conformi e corrispondere alle caratteristiche e condizioni previste dal contratto, dal bando e dalla lettera di invito, alle prescrizioni tecniche e legislative vigenti.
2. L’Appaltatore è tenuto ad effettuare nel corso delle lavorazioni e delle prestazioni tutti i controlli e tutte le prove necessarie al fine dell’ottemperanza al presente articolo anche qualora non siano espressamente previsti o richiesti nel contratto e presentare all’A.P.A.T., a richiesta di questa, la relativa documentazione di conformità.
Art. 16 - Disegni e documentazione tecnica
1. Qualora la fornitura sia eseguita in tutto o in parte su disegni e documentazioni predisposti dall’Anpa, l’Appaltatore deve verificare e segnalare entro e non oltre 15 giorni dalla consegna della detta documentazione, le eventuali anomalie riscontrate. Trascorso tale termine nessun difetto o discordanza con prescrizioni tecniche e di qualsiasi altro genere, riscontrati nei disegni e nella documentazione fornita dall’A.P.A.T., potrà essere invocato dall’Appaltatore a giustificazione di propri ritardi o inadempienze o vizi nelle prestazioni.
2. L’Appaltatore è comunque tenuto a segnalare all’A.P.A.T. i vizi in qualsiasi momento dell’esecuzione riscontrati, e a porvi rimedio a propria cura e spese secondo le istruzioni
impartite dall’A.P.A.T. salvo successivo concordamento, a discrezione dell’A.P.A.T., di rifusione di eventuali maggiori sostenuti.
3. L’Appaltatore si impegna a utilizzare i disegni e la documentazione fornita dall’A.P.A.T. esclusivamente per esecuzione dei contratti stipulati con la stessa e a non farne pubblicazione.
Art. 17 - Brevetti
1. Durante l’esecuzione dei contratti l’Appaltatore non può utilizzare materiale o dispositivi coperti da brevetto senza esplicita autorizzazione dell’A.P.A.T. alla quale va presentata copia del brevetto e licenza di utilizzazione.
2. Ogni successiva modifica al dispositivo o materiale coperto da brevetto apportata dall'inventore deve essere comunicata all’A.P.A.T..
3. Il diritto di brevetto o di licenza sia dell’Appaltatore che di terzi sono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.
4. L’A.P.A.T. è estranea ai rapporti tra l’Appaltatore e il titolare del brevetto.
5. Salvo diversa clausola contrattuale per i brevetti di cui l’Appaltatore è titolare o licenziatario, l’A.P.A.T. ha diritto senza necessità di apposita clausola contrattuale, a riparare o far riparare da altri, i pezzi del dispositivo già acquistato nonché di procurarsi quanto necessario per le riparazioni senza compensi al titolare del brevetto o della licenza di utilizzazione.
6. Comunque l’Appaltatore garantisce l’A.P.A.T. in ogni tempo nei confronti di qualsivoglia pretesa di terzi titolari di brevetti, marchi, licenze modelli, opere dell'ingegno, disegni relativi la fornitura, i dispositivi, i pezzi, i materiali, i procedimenti utilizzati per l’esecuzione dei contratti.
Art. 18 - Custodia di beni di proprietà dell’A.P.A.T.
1. Qualora per l’esecuzione della propria prestazione all’Appaltatore vengano consegnati beni di proprietà o in uso dell’A.P.A.T., l’Appaltatore ne risponde in qualità di custode per tutto il tempo in cui li ha in consegna.
2. É in facoltà dell’A.P.A.T. di procedere in qualsiasi tempo al riscontro della consistenza dei beni consegnati.
3. In caso di danni o smarrimento anche se dipendenti da cause di forza maggiore, l’Appaltatore deve reintegrare i pezzi danneggiati o smarriti ovvero provvedere al rimborso economico.
4. L’Appaltatore deve restituire i beni consegnati in perfette condizioni di efficienza.
5. L’A.P.A.T. non è in alcun modo custode o depositaria dei beni di proprietà o in uso all’Appaltatore che questi introduca nei locali dell’A.P.A.T. medesima per l’esecuzione del contratto. La custodia e conservazione di tali beni sono a suo esclusivo carico senza alcuna responsabilità per l’A.P.A.T. per mancanze, danni o distruzioni dovute a qualsiasi causa.
Art. 19 - Termine e luogo di consegna delle forniture
1. L’Appaltatore deve effettuare la consegna della fornitura a proprio rischio e spese entro i termini stabiliti nei locali indicati in contratto e durante i normali orari di lavoro.
2. Qualora la consegna preveda anche l’installazione, il termine si intende osservato con la posa in opera della fornitura secondo quanto stabilito in contratto.
3. L’Appaltatore deve dare avviso all’A.P.A.T. per iscritto del giorno in cui provvederà ad effettuare la consegna con preavviso di almeno 3 giorni.
Art. 20 - Proroga
1. L’Appaltatore qualora si verifichino cause di forza maggiore può richiedere all’A.P.A.T. la proroga dei termini di consegna.
2. La proroga può essere richiesta soltanto prima della scadenza naturale del contratto.
3. I fatti dipendenti dall’A.P.A.T. che provochino ritardi nella consegna o nella installazione delle forniture o nell’inizio dei servizi costituiscono legittimo motivo di proroga. L’Appaltatore deve comunque richiedere la proroga all’A.P.A.T. comunicando alla stessa la sussistenza dei fatti impeditivi.
Art. 21 - Certificazione dell’inizio delle prestazioni
1. La data di consegna deve risultare da apposito verbale firmato dal Responsabile di Xxxxxxxxx e dal responsabile dell’Appaltatore.
2. Il verbale, redatto in contraddittorio con l’Appaltatore, riporta tutte le notizie inerenti la fornitura.
Art. 22 - Spese
1. Salvo patto contrario le spese di imballaggio, trasporto, spedizione e simili sono a carico dell’Appaltatore.
2. Gli imballaggi devono essere conformi alla normativa vigente e garantire la salvaguardia del bene. Eventuali danni derivanti da cattivo imballaggio o causati dal trasporto conferiscono all’A.P.A.T. il diritto di rifiutare la fornitura.
3. Le spese per il ritiro del materiale rifiutato sono a carico dell’Appaltatore.
4. L’Appaltatore è tenuto a rimuovere a propria cura e spese i residui degli imballaggi utilizzati.
5. Qualora le particolari caratteristiche delle forniture impongano l’osservanza di speciali norme di protezione l’Appaltatore deve richiamarle con apposite etichette o istruzioni scritte ben visibili.
6. Le indicazioni di quantità e qualità delle forniture riportate sul documento di trasporto non hanno valore liberatorio, rimanendo a tale scopo valido soltanto il verbale di cui al precedente art. 21.
7. In nessun caso la consegna costituisce accettazione ai fini del passaggio di proprietà, restando valido a tale scopo soltanto l’accertamento di cui al verbale previsto all’art. 21.
Art. 23 - Garanzia delle forniture
1. L’Appaltatore garantisce, a prescindere dagli accertamenti e collaudi, che le forniture e i loro materiali sono esenti da difetti e vizi che li rendano inidonei all’uso cui sono destinati o che ne diminuiscano il valore.
2. La garanzia, salvo diverso e maggiore periodo, non potrà avere durata inferiore all’anno decorrente dall’ultima consegna.
Art. 24 - Materiali difettosi
1. Qualora si riscontrino vizi o difetti delle forniture, che non comportino la completa inidoneità della fornitura o del servizio allo scopo e all’uso cui sono destinati, l’A.P.A.T. potrà procedere all’applicazione di riduzioni sul prezzo contrattuale.
Art. 25 - Controlli e vigilanza
1. L’A.P.A.T. a sua discrezione potrà nel corso della esecuzione del contratto:
• eseguire a mezzo di propri incaricati controlli e verifiche al fine di accertare la regolarità di esecuzione e la conformità alle prescrizioni tecniche e alle norme vigenti;
• eseguire prove di funzionamento e di accertamento della qualità dei materiali impiegati;
• esaminare l’andamento dei lavori al fine di controllare il rispetto dei tempi previsti in contratto;
• eseguire controlli e verifiche presso gli stabilimenti dell’Appaltatore al fine dell’accertamento della regolarità delle lavorazioni.
2. L’Appaltatore dovrà collaborare con l’A.P.A.T. al fine di consentire e facilitare le verifiche di cui sopra.
3. L’A.P.A.T. a mezzo dei propri incaricati redigerà apposito verbale di accertamento nei quali saranno indicati eventuali vizi, irregolarità o difformità rilevate e l’Appaltatore sarà tenuto a provvedere immediatamente alla loro sostituzione.
4. Le verifiche di cui sopra sono redatte in contraddittorio con l’Appaltatore che potrà controfirmare il verbale apponendo eventuali osservazioni.
5. Le verifiche e i controlli sono effettuate nell’esclusivo interesse dell’A.P.A.T., pertanto non esimono l’Appaltatore da responsabilità successivamente rilevate, anche risultanti in sede di collaudo.
Art. 26 - Cessione di contratto, subappalto
1. Non è ammessa la cessione del contratto stipulato con l’A.P.A.T. senza formale autorizzazione della medesima.
2. Non è ammesso il subappalto totale della fornitura o del servizio.
3. Non è ammesso subappaltare ad altri, senza formale autorizzazione dell’A.P.A.T., l’esecuzione di parte della fornitura o della prestazione di servizi.
4. La richiesta per l’ottenimento della autorizzazione al subappalto deve essere effettuata in forma scritta.
5. La cessione e/o il subappalto senza formale autorizzazione sono causa di risoluzione immediata di diritto del contratto, con esecuzione in danno dell’Appaltatore previo incameramento della cauzione e fatto comunque salvo il risarcimento di maggiori danni.
6. L’Appaltatore contraente resta comunque responsabile e risponde di tutti gli obblighi contrattuali anche in caso di subappalto autorizzato e si impegna a manlevare l’A.P.A.T. da ogni richiesta.
Art. 27 - Obblighi previdenziali e assistenziali dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore garantisce l’adempimento di tutti gli obblighi nei confronti dei propri dipendenti, come imposti dalla normativa vigente in materia di lavoro e assicurazioni sociali e ne assume a proprio carico tutti gli oneri.
2. L’Appaltatore è obbligato ad attuare verso i propri dipendenti, le condizioni retributive e normative conformi ai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni di cui alle successive modifiche ed integrazioni ed in genere, di ogni contratto collettivo successivamente stipulato per quella categoria e applicabile nella località. L’obbligo sussiste anche dopo la scadenza del contratto collettivo e sino alla loro sostituzione.
3. L’A.P.A.T. in caso di violazione potrà sostituirsi all’Appaltatore decurtando dal prezzo contrattuale ancora da corrispondere le relative somme, ovvero operare una ritenuta sino al 10 % dell’importo contrattuale. Lo svincolo della detta ritenuta sarà eseguito quando l’Ispettorato del Lavoro o le altre autorità competenti dichiareranno che l’Appaltatore ha regolarizzato le posizioni. Sulle somme svincolate l’Appaltatore non avrà diritto ad interessi per ritardato pagamento ne a risarcimento per altro titolo.
Art. 27 bis - Obblighi dell’Appaltatore in materia antinfortunistica e di sicurezza
1. L’Appaltatore deve rispettare tutte le norme di sicurezza di carattere generale e speciale vigenti nonché le disposizioni stabilite in materia dall’A.P.A.T..
2. Con riguardo alla legge 626/94 e successive integrazioni e modificazioni e in particolare con riguardo a quanto previsto dall’art. 7 della detta legge, l’Appaltatore deve predisporre e trasmettere all’A.P.A.T., prima della consegna delle forniture e prima dell’inizio del servizio, un piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori (PSL).
3. L’A.P.A.T. accerterà la corrispondenza del PSL alla normativa vigente e alle proprie disposizioni di sicurezza nonché la compatibilità con i piani di altre imprese eventualmente presenti nello stesso luogo di lavoro.
4. L’Appaltatore sarà comunque tenuto ad adeguare il PSL alle prescrizioni eventualmente necessarie per rendere il piano corrispondente e compatibile secondo il comma che precede.
5. In caso di reiterate e gravi violazioni alle previsioni del piano, l’A.P.A.T. risolverà di diritto il contratto.
6. Il piano è parte integrante del contratto.
7. Analoghi obblighi devono essere previsti dai contratti di subappalto.
Art. 28 - Personale dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore provvederà a sua cura e spese a far indossare al proprio personale incaricato della prestazione una idonea divisa munita di placca ben visibile recante la ragione sociale dell’Appaltatore stesso.
2. L’Appaltatore dovrà comunicare al responsabile di contratto i nominativi del proprio personale addetto all’espletamento delle prestazioni contrattuali dando tempestiva comunicazione scritta di ogni variazione. Il personale opererà sotto la diretta sorveglianza del responsabile dell’Appaltatore che garantirà anche la buona esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.
3. L’Appaltatore sotto la propria responsabilità si impegna a far osservare al proprio personale le disposizioni che regolano l’accesso, la permanenza e l’uscita del personale dipendente delle ditte secondo quanto stabilito dall’A.P.A.T. e dai servizi di sicurezza.
4. L’Appaltatore si assumerà l’obbligo dell’apprestamento del servizio con l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.
Art. 29 - Danni
1. L’Appaltatore assume ogni responsabilità per gli infortuni e per i danni arrecati all’A.P.A.T. o a terzi in genere nell’espletamento e in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Assume altresì l’obbligo di garantire all’A.P.A.T. la disponibilità piena delle forniture e di mantenerle estranee ed indenni avanti a pretese o azioni di terzi.
TITOLO 5 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
Art. 30 - Recesso
1. L’A.P.A.T. può in qualsiasi momento recedere dal contratto previo preavviso all'’Appaltatore non inferiore a 30 giorni.
2. In tal caso l’A.P.A.T. è tenuta al pagamento delle prestazioni realmente effettuate dall’Appaltatore con esclusione di ogni onere risarcitorio e/o indennitario.
Art. 31 - Risoluzione
1. Salve le ipotesi di risoluzione di diritto previste nel presente capitolato e/o nel contratto, la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1454 c.c. è disposta previa comunicazione scritta di contestazione degli addebiti inviata all’Appaltatore con assegnazione allo stesso di un termine non inferiore a 15 giorni per produrre le eventuali giustificazioni e deduzioni.
2. La risoluzione è comunicata all’Appaltatore mediante raccomandata R.R.
3. Il contratto sarà risolto di diritto senza necessità di preventiva messa in mora o procedura giudiziale nei casi:
• di fallimento, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa;
• morte del titolare della ditta per le ditte individuali;
• revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.
4. In tali casi l’A.P.A.T. corrisponderà soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni effettuate sino al giorno della risoluzione dedotte le penali e le spese sostenute. La risoluzione del contratto consentirà all’A.P.A.T. di procedere all’incameramento del deposito cauzionale, fatto altresì salvo il diritto al risarcimento dei maggiori oneri.
Art. 32 - Effetti della risoluzione
l. In dipendenza della risoluzione l’A.P.A.T. potrà affidare a terzi la fornitura o il servizio ovvero la parte residuale di questi in danno dell’Appaltatore inadempiente.
2. L’affidamento a terzi sarà comunicato all’Appaltatore inadempiente per iscritto con l’indicazione degli importi relativi.
3. All’Appaltatore inadempiente sono addebitate le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste nel contratto risolto. L’A.P.A.T. ha facoltà di prelevare gli importi di cui alle maggiori spese dal deposito cauzionale, da eventuali crediti dell’Appaltatore salvo il risarcimento dei danni.
TITOLO 6 PAGAMENTI
Art. 33 - Pagamento
1. Il pagamento è effettuato:
• quando la fornitura è prevista in un unico lotto in unica soluzione; quando la fornitura è frazionata in più lotti per ciascun lotto;
• a periodo stabiliti quando la fornitura riveste carattere di somministrazione periodica e regolare;
• alla fine di ciascun periodo predeterminato in contratto, in caso di prestazione di servizi.
2. I pagamenti sono disposti dopo il collaudo e per le prestazioni di servizi dopo l’attestato di regolare esecuzione.
3. In ogni caso i pagamenti sono subordinati alla presentazione delle fatture secondo le modalità di cui all'articolo seguente.
Art. 34 - Presentazione fattura - Modalità e termini di pagamento
1. L’Appaltatore dovrà emettere fatture in quadruplice copia redatte secondo la vigente normativa.
2. Le fatture, ferme restando le trattenute di cui al presente capitolato e al contratto saranno liquidate per il 70% dell’importo imponibile entro 60 giorni dalla ricezione delle stesse; per il 30% dell’importo imponibile successivamente alle verifiche che effettuerà l’A.P.A.T. in ordine alla regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali dell’Appaltatore.
3. Tutti i pagamenti sono effettuati a favore dell’Appaltatore a mezzo bonifico bancario.
4. L’Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente all’A.P.A.T. eventuali variazioni.
Art. 35 - Recupero crediti - Compensazione
1. Le somme dovute dall’Appaltatore all’A.P.A.T. in dipendenza del contratto possono essere compensate sui pagamenti spettanti all’Appaltatore al momento della liquidazione delle fatture; in caso di insufficienza mediante compensazione sui futuri pagamenti spettanti all’Appaltatore e/o sugli altri crediti a qualsiasi titolo vantati dall’Appaltatore e/o sul deposito cauzionale.
Art. 36 - Sospensione pagamenti
1. É diritto dell’A.P.A.T. sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa l’osservanza delle clausole contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali.
Art. 37 - Ritardo nei pagamenti
1. Il termine per il pagamento decorre dalla ricezione delle fattura, e semprechè sussistano le condizioni previste dal contratto. Con l’emissione del mandato di pagamento questo si intende effettuato.
2. Il ritardo oltre il 90° giorno del termine di cui all’art. 34 attribuisce all’Appaltatore il diritto agli interessi di mora al tasso legale per il periodo eccedente il detto termine.
Art. 38 - Incedibilità dei crediti
1. I crediti e i debiti derivanti dai contratti con l’A.P.A.T. non possono formare oggetto cessione o delegazione o mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta dell’A.P.A.T..
TITOLO 7 COLLAUDO
Art. 39 - Scopi del collaudo
1. Le forniture devono essere sottoposte a collaudo a prescindere dagli accertamenti e dalle verifiche effettuate nel corso della esecuzione.
2. Il collaudo è costituito dalle operazioni di verifica e di controllo dei beni oggetto della fornitura necessarie al fine di accertare: se le forniture rispondano alle prescrizioni e ai requisiti stabiliti dal contratto e/o dal capitolato speciale dal presente capitolato e da ogni altro documento nei medesimi richiamato; se siano stati realizzati a perfetta regola d'arte ed il funzionamento sia regolare; se corrispondano per quantità a quelle stabilite.
3. Il collaudo può essere unico oppure possono essere eseguiti uno più collaudi intermedi (provvisori) prima di quello finale (definitivo).
4. I collaudi intermedi hanno la finalità di accertare che le singole parti della fornitura rispondano ai requisiti richiesti.
5. Il collaudo definitivo non è condizionato dalle risultanze dei collaudi provvisori.
Art. 40 - Obbligo del collaudo
1. Ogni fornitura è soggetta a collaudo finale.
2. Per le prestazioni di cui al contratto di servizi il certificato di buona esecuzione tiene luogo del collaudo. Il certificato di buona esecuzione accerta, anche periodicamente, il regolare adempimento alle prestazioni contrattuali attestate dal Responsabile di Contratto.
3. Qualora le forniture siano coperte da brevetto o privativa industriale il collaudo può essere sostituito da una dichiarazione che attesti la rispondenza della fornitura stessa a quanto previsto in contratto nonché il funzionamento effettivo e regolare.
4. Qualora l’importo delle forniture non superi i 100 milioni di lire il collaudo a discrezione dell’A.P.A.T., può essere sostituito da una dichiarazione dell’Appaltatore di conformità della fornitura alle prescrizioni tecniche, alla normativa applicabile, alle norme di contratto e di capitolato generale e speciale.
Art. 41 - Modalità e tempi del collaudo
1. Il collaudo è effettuato nel luogo di consegna delle forniture.
2. L’A.P.A.T. inizierà il collaudo entro 20 giorni dalla data di consegna dell’ultima fornitura ovvero, ove questa sia prevista, dalla installazione di tutte le forniture.
3. Alle operazioni di collaudo l’Appaltatore potrà farsi rappresentare da propri incaricati.
4. Le operazioni di collaudo risultano da verbale firmato dal collaudatore e dagli incaricati dell’Appaltatore presenti alle operazioni medesime.
5. Le forniture presentate al collaudo non possono più essere sostitute o scambiate.
6. Le forniture debbono essere presentate al collaudo in unica soluzione; eventuali collaudi per parte della fornitura possono essere effettuati su richiesta dell’A.P.A.T..
7. Su ogni campione eventualmente prelevato per effettuare la prova deve essere apposta una marca identificativa indelebile e inamovibile.
8. Per l'esecuzione del collaudo l'appaltatore deve sottoporre all’A.P.A.T. tutte le forniture da collaudare restando inteso che gli effetti di ogni collaudo sono limitati alle forniture sottoposte al collaudo stesso.
9. Su ogni fornitura positivamente collaudata deve essere apposta una marca identificativa indelebile e inamovibile. Le forniture sprovviste di tale marca sono da considerare come non collaudate.
Art. 42 – Difetti
1. Qualora nel corso delle operazioni di collaudo vengano riscontrati difetti facilmente eliminabili, all’Appaltatore verranno prescritti i lavori di riparazione o ripristino necessari per l’eliminazione del vizio. Tali lavori saranno effettuati a cura e spese dell’Appaltatore entro un termine breve alla scadenza del quale sarà computata la penale di cui ai successivi articoli.
2. Qualora l’Appaltatore ritenga che le deficienze non siano tali da compromettere l’idoneità all’uso, questi potrà richiedere all’A.P.A.T., entro 10 giorni dalla comunicazione dell’esito negativo del collaudo una proposta di accettazione delle forniture condizionata, e cioè subordinata alla riduzione del prezzo o al prolungamento del periodo di garanzia. Tale domanda sarà valutata discrezionalmente dall’A.P.A.T. e non darà diritto a prolungamento dei termini contrattuali.
3. In caso accettazione delle forniture difettose a seguito della riduzione del prezzo o del prolungamento della garanzia sia la percentuale di riduzione che il maggior tempo di garanzia sono proposte dal collaudatore e sottoposte per accettazione ai competenti organi dell’A.P.A.T.. Il certificato positivo di collaudo sarà emesso dall’ANPA solo a seguito dell' avvenuta accettazione della proposta condizionata.
4. L’occultamento di vizi e difetti di qualsiasi genere dà facoltà all’A.P.A.T. di rifiutare l'intera partita delle forniture sottoposte a collaudo nonché di risolvere il contratto.
Art. 43 - Rifiuto delle forniture difettose
1. Le forniture difettose si considerano come non presentate e l'’Appaltatore è tenuto a sostituirle a sua cura e spese senza alcun pregiudizio dell’applicazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto dei termini contrattuali.
2. L’Appaltatore ha l’obbligo di ritirare le forniture difettose non accettate dall’A.P.A.T. entro 10 giorni dal verbale del collaudatore dal quale risulti l’avvenuto rifiuto.
3. Trascorso infruttuosamente tale termine, l’A.P.A.T. potrà spedire in assegno le forniture rifiutate comprendendo nell’assegno tutte le spese di imballaggio, facchinaggio, carico, scarico e trasporto.
Art. 44 - Non collaudabilità
1. Qualora vengano riscontrati difetti tali da rendere la fornitura inidonea all’uso proprio il collaudatore rilascerà dichiarazione di non collaudabilità.
2. Le forniture non collaudabili sono rifiutate, si considerano non consegnate con la conseguente applicazione della penale eventualmente prevista e se del caso della risoluzione del contratto anche qualora questo preveda altre e diverse prestazioni.
Art. 45 - Certificazione di collaudo
1. Quando sono eseguiti con esito favorevole tutti i controlli e le verifiche del caso, al termine delle operazioni di collaudo verrà rilasciato apposito certificato dai collaudatori che documenta l’esito positivo dello stesso e nel quale sono indicati tutti gli elementi e le indicazioni utili per la liquidazione amministrativa- contabile della fornitura.
2. Nei casi di accettazione condizionata della fornitura, il certificato è comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per accettazione entro 15 giorni.
3. Il certificato di collaudo è da intendersi definitivamente accettato se l’Appaltatore non lo sottoscrive entro il termine assegnato di 15 giorni ovvero se lo sottoscrive senza osservazioni.
4. Qualora l’Appaltatore sottoscriva il certificato di collaudo proponendo osservazioni o domande si procederà a nuove verifiche ritenute necessarie dall’Appaltatore ed effettuate a suo carico, in contraddittorio con lo stesso
Art. 46 - Difetti di costruzione di installazione e garanzia dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore garantisce le forniture da tutti gli inconvenienti non derivanti da cause di forza maggiore ed è obbligata ad eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti dipendenti da vizi costruttivi e dei materiali entro 20 giorni dalla comunicazione dell’A.P.A.T.. Qualora i detti difetti permanessero, l’Appaltatore è obbligato ad effettuare una fornitura in sostituzione entro 20 giorni dalla richiesta.
2. Trascorso infruttuosamente tale termine l’A.P.A.T. si riserva il diritto di acquisire simile fornitura da altro appaltatore in danno dell’Appaltatore contraente rivalendosi sui pagamenti ancora da effettuare ovvero sulla cauzione.
3. Qualora i vizi costruttivi delle forniture si manifestino in misura superiore al 20% delle forniture consegnate l’Appaltatore dovrà sottoporre a verifica l’intero lotto fornito ed eliminare gli eventuali vizi riscontrati.
4. In deroga a quanto previsto e stabilito dal codice civile, il difetto di funzionamento può essere denunciato dall’A.P.A.T. entro 150 giorni dalla scoperta.
TITOLO 8 PENALI
Art. 47 - Penali
1. Le penali si applicano all’Appaltatore per sue inadempienze quando non ottempera alle pattuizioni contrattuali relativamente a:
• qualità e quantità delle prestazioni;
• ritardi negli adempimenti prescritti;
• inottemperanza agli obblighi derivanti dalla prestazione di garanzia delle forniture;
• xxxxxxx nel ritiro delle forniture rifiutate al collaudo.
2. Nei contratti aventi ad oggetto prestazioni di servizi, all’Appaltatore si applicano le penali per sue inadempienze contrattuali relativamente a:
• modalità di espletamento della prestazioni;
• personale impiegato;
• documentazione da presentare;
• tempi della prestazione.
3. La penale in ogni caso decorre dal momento del verificarsi della inadempienza e viene comunicata per iscritto all’Appaltatore.
Art. 48 - Penalità nelle forniture
1. Salvo diversa previsione contrattuale l’importo della penale viene calcolato come segue:
• in caso di difetti o vizi delle forniture si applicherà una penale pari al 3% dell’ammontare dell’intera fornitura o della parte di fornitura difettata o viziata;
• in caso di ritardo nella consegna totale o parziale, nella posa in opera o installazione o messa in funzione, si applicherà una penale pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 15° giorno di ritardo, dell’1,5% dal 15° al 60° giorno di ritardo, del 3% dal 60° giorno di ritardo fino ad un massimo complessivo di penale del 20%, da computarsi sul prezzo della fornitura non consegnata in tempo utile o non consegnata, ferma restando comunque la facoltà dell’A.P.A.T. di procedere alla risoluzione di diritto del contratto qualora il ritardo superi il termine di 60 giorni;
• in caso di ritardo nel ritiro delle forniture non accettate in sede di collaudo si applicherà una penale pari al 2% del prezzo delle forniture non ritirate nel termine previsto dal precedente articolo 43;
• in caso di ritardo degli interventi manutentori o di assistenza si applicherà una penale pari all’1% per ogni giorno di ritardo da computarsi sul prezzo dell’intervento di manutenzione ovvero secondo un importo fisso stabilito nel contratto;
• in caso di esito negativo del collaudo il contratto è risolto di diritto.
Art. 49 - Applicazione delle penali
1. La somma dovuta dall’Appaltatore per penali è riscosso sui crediti dell’impresa derivanti dal contratto, ovvero, qualora questi non fossero capienti sul deposito cauzionale. In tal caso l’Appaltatore è tenuto ad integrare la cauzione entro il termine previsto dall’art 10.
2. La penale è addebitata al momento del pagamento della fattura.
TITOLO 9 DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 50 - Danni
1. L’A.P.A.T. ha diritto all’ulteriore risarcimento del danno oltre le penali contrattuali che dovessero derivare da inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi del contratto, indipendentemente dal fatto che l’inadempimento abbia provocato la risoluzione o l’esecuzione da parte di terzi.
Art. 51 - Sospensione del servizio
1. Nei casi di sospensione arbitraria da parte dell’Appaltatore delle prestazioni di cui al contratto di servizi, l’A.P.A.T. ha facoltà di far eseguire la prestazione a terzi secondo la propria discrezionalità addebitando all’Appaltatore la spesa relativa salva ogni altra ragione o azione ivi compresa la risoluzione di diritto del contratto e la applicazione delle penali.
Art. 52 - Domicilio
1. Il domicilio legale dell’Appaltatore agli effetti contrattuali e giudiziari, s’intende fissato anche in mancanza di espressa dichiarazione nel luogo ove l’Appaltatore ha la sede principale della propria impresa, salvo diversa elezione stabilita in contratto.
Art. 53 - Controversie
1. Ogni controversia relativa alla interpretazione, applicazione, esecuzione e risoluzione dei rapporti contrattuali disciplinati dal presente documento è deferita ad un Collegio Arbitrale composto di n. 3 arbitri nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo arbitro, che agirà con funzioni di Presidente, nominato di accordo dai primi due. In caso di mancato accordo sulla nomina dell' Arbitro con funzioni di presidente questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale civile di Roma.
2. Nel caso in cui una delle parti non provveda alla nomina dell’arbitro di propria fiducia nel termine di venti giorni dalla notifica della domanda di arbitrato provvederà il Tribunale civile di Roma ai sensi dell’art. 810 c.p.c. su richiesta della parte che ne ha interesse.
3. Il collegio giudicherà secondo diritto.
4. Per tutto quanto ivi non espressamente previsto si applicheranno le norme del codice di procedura civile dettate dagli artt. 806-831.
5. Qualora la controversia sorgesse durante l’esecuzione del contratto, l'’Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire l’esecuzione secondo le previsioni contrattuali senza in alcun modo sospendere la regolarità delle proprie prestazioni.
6. Sede dell’arbitrato sarà Roma.
7. Le parti avranno comunque la facoltà di deferire le controversie al Giudice Ordinario. In questo caso Foro competente sarà Roma. La parte convenuta avrà la facoltà di deferire la cognizione delle controversie previste in questa clausola, all’autorità giudiziaria ordinaria anziché al Giudice arbitrale notificando all’altra parte atto di declinatoria entro 60 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato.