PRESTAZIONI ASSISTENZIALI Clausole campione

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. Dal 1º gennaio 1998, per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, oltre al versamento dell'aliquota I.v.s., è stata introdotta una ulteriore aliquota contributiva, pari allo 0,50%, destinata al finanziamento dell'onere derivante dall'estensione ai soggetti stessi della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare, prevista dal sedicesimo comma dell'art. 59 della legge n. 449/1997. La tutela dal 1º gennaio 2000, per effetto dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è estesa anche al ricovero ospedaliero per malattia e, dal 1º gennaio 2007, per effetto dell'art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006, alla malattia (v. infra). In virtù di tale ultima disposizione, inoltre, a decorrere dal 1º gennaio 2007, per coloro che hanno diritto all'indennità di maternità è corrisposto un trattamento economico per congedo parentale. Dal 7 novembre 2007 è prevista un'aliquota aggiuntiva dello 0,22%, da sommarsi all'aliquota dello 0,50%, finalizzata al finanziamento della tutela della maternità (art. 7, D.M. 12 luglio 2007; INPS mess. n. 27090/2007). A decorrere dal 1º gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006 (art. 24, comma 26, D.L. n. 201/2011). Pertanto, viene esteso il diritto all'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS, all'indennità di maternità e al congedo parentale retribuito ai professionisti senza cassa. L'INPS, con circolare n. 95 bis/2006, precisa che nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, non opera il c.d. principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali sancito per i "prestatori di lavoro" dall'art. 2116 del cod. civ., in forza del quale le prestazioni di malattia e maternità sono comunque garantite anche nel caso di mancato o irregolare versamento da parte dell'imprenditore dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti. Infatti poiché l'attività svolta dai lavoratori iscritti alla Gestione separata è giuridicamente qualificabile come autonoma, il mancato o irregolare versamento dei contributi obbligatori impedisce la maturazione del diritto alle prestazioni e la conseguente corresponsione, in favore degli stessi, delle prestazioni medesime.
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. Indennità di maternità 63 Contributo complementare all'indennità di maternità 66 Contributo a sostegno della maternità 67 Interventi economici aventi particolare incidenza sul bilancio familiare 68 Contributo per spese di onoranze funebri 70 Borse di studio 72 Contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti 74 Contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e di portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati 76 Contributo per spese per assistenza domiciliare 77 Contributo per ogni orfano di dottore commercialista 78 Contributo per l'attività professionale 80 Supporto agli iscritti e ai pensionati. 81 Tutela sanitaria e professionale 82
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. Le Parti concordano di innovare il Regolamento sulle Prestazioni e in “Allegato 8” individuano e definiscono le modalità di erogazione dei nuovi istituti, e forme assistenziali, per i Lavoratori.
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. 1. L'ente gestore dovrà garantire il pieno e completo soddisfacimento delle esigenze della persona, garantendo il permanere delle condizioni di autosufficienza e limitando il decadimento delle condizioni personali. Per soddisfare i bisogni assistenziali di alcune fasce di popolazione, in particolare persone con disabilità fisiche e/o psichiche, al fine di garantire la loro permanenza presso il proprio domicilio ed évitando quindi, ove possibile la completa istituzionalizzazione, dovranno essere garantiti degli inserimenti diurni nel rispetto delle tariffe e dei corrispettivi offerti in sede di gara.
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI si richiede la revisione dell’allegato regolamento attraverso le richieste su esposte. Al fine di stabilire le incidenze ponderali si propone per ogni indicatore le seguenti percentuali: Ore denunciate alla locale Cassa Edile 20% Massa Salari denunciata in Cassa Edile 20% Numero Lavoratori Iscritti alla locale Cassa Edile 10% Valore Aggiunto del Settore in Provincia 10% Numero degli infortuni nel settore in provincia 40% Poiche' i dati del valore aggiunto del settore sono aggiornati al 2007 e dato che il CCNL prevede che bisogna essere in possesso dei dati di tutti gli indicatori, i trienni a confronto saranno 2007-2006-2005 contro 2006-2005-2004.
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. L’assistenza va intesa come aiuto all'anziano per l'assolvimento di alcune delle funzioni quotidiane come: • supporto all'organizzazione di momenti ricreativi e socializzanti di animazione all'interno della struttura tendenti a contenere il rallentamento psico-fisico e la tendenza all’isolamento sociale e culturale nonché per sviluppare una concezione positiva della propria vita ed evitare la situazione di emarginazione: • Giochi di società, carte, tombola ecc… • Attività motorie, ginnastica dolce di gruppo • Attività culturali, lettura di quotidiani, libri ecc. • Attività musicali, canto individuale o coro ecc… • Laboratori, creazioni di manufatti, cucito, uncinetto, maglia, decupage ecc…. • Laboratorio di pittura • Laboratorio di cucina • Feste di compleanno • Accompagnamento per acquisti personali (abbigliamento, parrucchiere, estetista, farmacia) • Accompagnamento individuale (dentista, medico di base, oculista, visita al cimitero) • Trasporto individuale L’Ente e l’Associazione non erogano alcuna prestazione medica, infermieristica e fisioterapica. Preparazione di colazione, pranzo, merenda e cena; Organizzazione e aiuto di attività legate al cambio, lavaggio e stiratura della biancheria da letto (lenzuola, federe, copriletto, coperte), asciugamani e vestiario dell’ospite; Collaborazione per la pulizia e la sanificazione di tutti i locali della struttura, comprese le proprie stanze.
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. Indennità di maternità • Indennità in caso di adozione o affidamento • Interruzione della gravidanza • Indennità di paternità • Congedo parentale • Assegno Nucleo Familiare • Indennità per degenza ospedaliera • Indennità di malattia Spettano ai soli collaboratori NON titolari di pensione e NON iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, in base a specifici requisiti di reddito/anzianità e contribuzione e vengono erogate direttamente agli interessati da parte dell’INPS, previa presentazione di domanda su appositi modelli predisposti per ciascuna indennità.
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. Durante la permanenza all’interno della Struttura l’Ospite godrà di un’efficiente assistenza tutelare svolta sulle 24 ore con le modalità e nelle quantità prevista dalla normativa regionale che regola i presidi socio sanitari che ospitano gli anziani. In particolare viene garantito all’Ospite l’aiuto nello svolgimento delle attività quotidiane in modo da favorire il mantenimento di un adeguato livello di autosufficienza e favorirne la sua vita di relazione. L’attività deve essere svolta con modalità e secondo i principi previsti dal profilo professionale e da personale che deve possedere i titoli di studio e requisiti previsti dalla normativa che regola la professione dell’Adest/OSS.
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. TEMPORANEA CASO MORTE (TCM)
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. − prestazioni finalizzate a rispondere ai bisogni personali di ogni utente, avendo riguardo alle loro peculiarità fisiche e psichiche, su indicazione del PAI e in base alle direttive dell’infermiere professionale e/o del fisioterapista; − aiuto/effettuazione dell’igiene personale, vestizione/svestizione, aiuto nell’alzarsi/ xxxxxxxsi, ecc.; − accompagnamento dell’ospite negli spostamenti all’interno e all’esterno della struttura; − aiuto nell’uso degli ausili e delle protesi prescritte; − gestione e cura degli indumenti ed effetti personali degli assistiti; − sporzionamento, somministrazione dei pasti e aiuto nell’assunzione degli stessi; − rifacimento unità utente, pulizia delle camere, dei servizi igienici e dei locali comuni; Servizi alberghieri: Agli ospiti dovranno, inoltre, essere garantiti i seguenti servizi: − fornitura di vitto completo (colazione, pranzo, merenda e cena con almeno due scelte per il pranzo e per la cena) nel rispetto delle tabelle dietetiche approvate dalla ASL e confacente alle condizioni di vita e di salute degli ospiti e nel rispetto di prescrizioni; − cura e pulizia di tutti gli ambienti di pertinenza della struttura siano interni che esterni e di tutti gli ambienti di vita degli ospiti; − lavanderia e stireria; − cambio almeno settimanale della biancheria da letto e da tavola e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità; − servizio di portierato e centralino; − trasporto ed assistenza per le visite ospedaliere; − direzione sanitaria.