PRESTAZIONI ASSISTENZIALI Clausole campione

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. Dal 1º gennaio 1998, per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, oltre al versamento dell'aliquota I.v.s., è stata introdotta una ulteriore aliquota contributiva, pari allo 0,50%, destinata al finanziamento dell'onere derivante dall'estensione ai soggetti stessi della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare, prevista dal sedicesimo comma dell'art. 59 della legge n. 449/1997. La tutela dal 1º gennaio 2000, per effetto dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è estesa anche al ricovero ospedaliero per malattia e, dal 1º gennaio 2007, per effetto dell'art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006, alla malattia (v. infra). In virtù di tale ultima disposizione, inoltre, a decorrere dal 1º gennaio 2007, per coloro che hanno diritto all'indennità di maternità è corrisposto un trattamento economico per congedo parentale. Dal 7 novembre 2007 è prevista un'aliquota aggiuntiva dello 0,22%, da sommarsi all'aliquota dello 0,50%, finalizzata al finanziamento della tutela della maternità (art. 7, D.M. 12 luglio 2007; INPS mess. n. 27090/2007). A decorrere dal 1º gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di cui all'art. 1, comma 788 della legge n. 296/2006 (art. 24, comma 26, D.L. n. 201/2011). Pertanto, viene esteso il diritto all'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS, all'indennità di maternità e al congedo parentale retribuito ai professionisti senza cassa. L'INPS, con circolare n. 95 bis/2006, precisa che nei confronti dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, non opera il c.d. principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali sancito per i "prestatori di lavoro" dall'art. 2116 del cod. civ., in forza del quale le prestazioni di malattia e maternità sono comunque garantite anche nel caso di mancato o irregolare versamento da parte dell'imprenditore dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti. Infatti poiché l'attività svolta dai lavoratori iscritti alla gestione separata è giuridicamente qualificabile come autonoma, il mancato o irregolare versamento dei contributi obbligatori impedisce la maturazione del diritto alle prestazioni e la conseguente corresponsione, in favore degli stessi, delle prestazioni medesime. Per consentire il reinserimento lavorativo di alcu...
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. Tutela della maternità 59 Contributo a sostegno della maternità 62 Interventi economici aventi particolare incidenza sul bilancio familiare 63 Contributo per spese di onoranze funebri 65 Borse di studio 67 Contributo per spese di ospitalità in case di riposo o istituti di ricovero per anziani, malati cronici o lungodegenti 69 Contributo a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti e di portatori di handicap o malattie invalidanti orfani di associati 70 Contributo per spese per assistenza domiciliare 71 Contributo per ogni orfano di dottore commercialista 72 Tutela sanitaria 74
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. 1. L'ente gestore dovrà garantire il pieno e completo soddisfacimento delle esigenze della persona, garantendo il permanere delle condizioni di autosufficienza e limitando il decadimento delle condizioni personali. Per soddisfare i bisogni assistenziali di alcune fasce di popolazione, in particolare persone con disabilità fisiche e/o psichiche, al fine di garantire la loro permanenza presso il proprio domicilio ed évitando quindi, ove possibile la completa istituzionalizzazione, dovranno essere garantiti degli inserimenti diurni nel rispetto delle tariffe e dei corrispettivi offerti in sede di gara. 2. Le prestazioni assistenziali che dovranno essere garantite comprendono azioni di sostegno nei seguenti settori: ⮚ Igiene personale: igiene di mani e viso, igiene intima quotidiana e doccia almeno tre volte la settimana e comunque ogni qualvolta l'ospite ne faccia richiesta. Cambio panno e pulizia ogni qual volta si renda necessario. Barba quotidiana. Taglio di capelli almeno bimestrale ed ogni qualvolta si renda necessario. ⮚ Aiuto al movimento: mobilizzazione delle persone secondo il loro grado di autosufficienza, secondo le prescrizioni indicate dal medico di medicina generale nei casi più gravi. Di norma aiuto al sollevamento dal letto e il suo rientro, accompagnamento nei locali comuni e aiuto alla vestizione. ⮚ Aiuto all'alimentazione: sostegno in funzione delle condizioni di autosufficienza.
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI a) il gestore dovrà garantire il pieno e completo soddisfacimento delle esigenze della persona, garantendo il permanere delle condizioni di autosufficienza delle persone e limitando il decadimento delle condizioni personali; b) la cura e l'assistenza della persona devono essere garantite anche quando l'ospite si trova in regime di ricovero presso una struttura ospedaliera. Detta assistenza dovrà essere garantita presso il presidio ospedaliero con una visita giornaliera o a giorni alterni, qualora l'ospite non avesse familiari che possano assisterlo. Laddove ci sia una rete familiare di supporto, l'operatore effettuerà una visita 2/3 volte alla settimana. Le visite agli ospiti ricoverati potranno essere effettuate anche da personale diverso dal Responsabile della struttura e dalle O.S.S., purché siano persone di fiducia e in servizio presso la ditta appaltatrice a qualsiasi titolo, fermo restando che le uniche persone autorizzate ad acquisire informazioni dal personale medico sullo stato di salute dell'ospite sono le figure professionali precedentemente indicate; c) le prestazioni comprendono azioni di sostegno nei seguenti settori: • igiene personale: igiene di mani e viso ed igiene intima quotidiana. Doccia tre volte la settimana e, comunque, ogni qualvolta l'ospite ne faccia richiesta. Cambio panno e pulizia ogni qualvolta si renda necessario. Barba quotidiana. Taglio di capelli bimestrale ed ogni qualvolta si renda necessario; • aiuto al movimento: mobilizzazione delle persone secondo il loro grado di autosufficienza, con prescrizioni indicate dal medico di medicina generale nei casi più gravi. Di norma, aiuto al sollevamento dal letto e il suo rientro, accompagnamento nei locali comuni e aiuto alla vestizione e svestizione due volte al giorno, al mattino e al pomeriggio; • Aiuto all'alimentazione: sostegno in funzione delle condizioni di autosufficienza.
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. L’assistenza va intesa come aiuto all'anziano per l'assolvimento di alcune delle funzioni quotidiane come: • supporto all'organizzazione di momenti ricreativi e socializzanti di animazione all'interno della struttura tendenti a contenere il rallentamento psico-fisico e la tendenza all’isolamento sociale e culturale nonché per sviluppare una concezione positiva della propria vita ed evitare la situazione di emarginazione: • Giochi di società, carte, tombola ecc… • Attività motorie, ginnastica dolce di gruppo • Attività culturali, lettura di quotidiani, libri ecc. • Attività musicali, canto individuale o coro ecc… • Laboratori, creazioni di manufatti, cucito, uncinetto, maglia, decupage ecc…. • Laboratorio di pittura • Laboratorio di cucina • Feste di compleanno • Accompagnamento per acquisti personali (abbigliamento, parrucchiere, estetista, farmacia) • Accompagnamento individuale (dentista, medico di base, oculista, visita al cimitero) • Trasporto individuale
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. Il concessionario dovrà garantire agli ospiti della struttura il pieno e completo soddisfacimento delle esigenze della persona, garantendo il permanere delle condizioni di autosufficienza, ove presenti, e il miglioramento delle condizioni di vita, stimolando e favorendo opportunità relazionali, per incrementare il benessere dell’anziano, e prevenendo il degrado psico-fisico e l’emarginazione sociale;
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. TEMPORANEA CASO MORTE (TCM)
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. Tutela della maternità
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. La legge disciplina la definizione delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale ed affidate perciò al coordinamento dei Lea. Un ruolo rilevante è svolto dal welfare locale, al quale è affidata l'erogazione dei servizi e degli inter- venti a favore delle persone con disabilità.
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. Indennità di maternità L’indennità di maternità è riconosciuta in caso di gravidanza per un periodo di cinque mesi (due mesi antecedenti il parto e tre mesi successivi). La medesima tutela è inoltre estesa ai casi di adozione o affidamento, o in caso di interruzione di gravidanza. x. Xxxxxxxxxxx: