PRESTAZIONI SANITARIE. Accertamenti diagnostici, visite specialistiche, cure mediche, materiale e strumenti di intervento, endoprotesi applicate nel corso di un intervento chirurgico; rientrano convenzionalmente gli onorari dei medici. Non sono compresi Farmaci e Specialità medicinali.
PRESTAZIONI SANITARIE a) Incidente stradale con decesso
PRESTAZIONI SANITARIE. L’assistenza sanitaria di base è garantita dai medici presenti nel territorio comunale e dalle strutture della ASL secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. In particolare il soggetto concessionario dovrà: - Chiamare, in caso di necessità o all’occorrenza, il medico curante dell’ospite; - Prestare all’ospite le necessarie cure come prescritte dal medico; - Curare l’approvvigionamento e la somministrazione dei medicinali prescritti dal medico curante; - Organizzare, su ordine del medico curante o della guardia medica, l’eventuale trasporto dell’ospite in ospedale e mantenere costanti i rapporti con lo stesso durante la degenza; - Accertarsi che gli ospiti sottoposti a particolari diete seguano il regime alimentare indicato dal medico prescrivente; - Informare con tempestività i parenti e/o l’amministratore di sostegno, in caso di pericolo di vita o grave infermità dell’ospite.
PRESTAZIONI SANITARIE. I lavoratori che, vittime di un infortunio o di una malattia professionale, necessitano di prestazioni sanitarie mentre soggiornano o risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente, le ricevono da parte dell'Istituzione di quest'ultimo Stato, secondo la legislazione che tale Istituzione applica (Convenzione, art. 23). Gli oneri relativi alle prestazioni sono a carico dell'Istituzione competente (Accordo Amministrativo, art. 25). Sia il rilascio del formulario, sia le prestazioni sanitarie, sono di competenza del Servizio Sanitario Nazionale che opera tramite le AA.SS.LL. territorialmente competenti. Le Unità operative dell'Istituto forniranno alle strutture sanitarie la più ampia collaborazione.
PRESTAZIONI SANITARIE. I lavoratori che, vittime di un infortunio o di una malattia professionale, necessitano di prestazioni sanitarie mentre soggiornano o risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente, le ricevono da parte dell'Istituzione di quest'ultimo Stato, secondo la legislazione che tale Istituzione applica (Convenzione, art. 23). Gli oneri relativi alle prestazioni sono a carico dell'Istituzione competente (Accordo Amministrativo, art. 25). A tal fine i lavoratori sono tenuti a presentare alla suddetta Istituzione un attestato dal quale risulti il diritto alle prestazioni in parola e la loro durata massima (Accordo Amministrativo, art. 7), mediante apposito formulario. Sia il rilascio del formulario, sia le prestazioni sanitarie, sono di competenza del Servizio Sanitario Nazionale che opera tramite le AA.SS.LL. territorialmente competenti. Le Unità operative dell'Istituto forniranno alle strutture sanitarie la più ampia collaborazione.
PRESTAZIONI SANITARIE. I lavoratori che, vittime di un infortunio o di una malattia professionale, necessitano di prestazioni sanitarie mentre soggiornano o risiedono nel territorio dell’altro Stato contraente, le ricevono da parte dell’Istituzione di quest’ultimo Stato, secondo la legislazione che tale Istituzione applica . Gli oneri relativi alle prestazioni sono a carico dell’Istituzione competente mentre gli adempimenti amministrativi sono gratuiti. A tal fine i lavoratori sono tenuti a presentare alla suddetta Istituzione un attestato dal quale risulti il diritto alle prestazioni in parola e la loro durata massima mediante apposito formulario. Sia il rilascio del formulario, sia le prestazioni sanitarie, sono di competenza del Servizio Sanitario Nazionale che opera tramite le AA.SS.LL. territorialmente competenti. Le Unità territoriali dell’Istituto forniranno alle strutture sanitarie la più ampia collaborazione.
PRESTAZIONI SANITARIE. 1. Gli ospiti hanno diritto alle prestazioni socio-sanitarie in fattiva collaborazione con il medico di base e/o di riferimento delle strutture ASL o convenzionate o private.
PRESTAZIONI SANITARIE. 1. In relazione ad esigenze organizzative, il Coordinatore della Casa Residenza Anziani comunale, al momento dell’ingresso di un ospite, propone come medico di base quello operante all’interno della struttura in qualità di Coordinatore Sanitario della Casa Residenza Anziani comunale. E’ comunque fatta salva la possibilità, per l’ospite, di mantenere il proprio medico di base, scelto prima dell’entrata nella Casa Residenza Anziani comunale, che si occuperà, in collaborazione col medico coordinatore della struttura, della cura del proprio paziente.
PRESTAZIONI SANITARIE. 11.7.1. ASSISTENZA SANITARIA
PRESTAZIONI SANITARIE. Tutti gli Ospiti si avvalgono delle prestazioni ordinarie e specialistiche erogate dal Servizio Sanitario Nazionale. L’Ospite è tenuto, prima del suo ingresso nella Struttura a concordare con la Direzione il nominativo del Medico di Base convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e delle cui prestazioni intende avvalersi. Qualora l’Ospite viene ammesso nella Struttura in regime di convezione è tenuto a scegliere, in accordo con la Direzione, il medico strutturato assegnato dall’ASL. La Struttura fornisce i necessari supporti logistici ed ambulatoriali per le visite ed il collegamento con i servizi ordinari e specialistici della locale Azienda Sanitaria e con la rete Ospedaliera. Durante la permanenza nella Struttura l’Ospite godrà di un’efficiente assistenza infermieristica nella quantità e con le modalità previste dalla normativa regionale che regola i presidi socio sanitari che ospitano gli anziani. In particolare viene garantita la corretta somministrazione delle terapie mediche, l’effettuazione di medicazioni, delle elementari operazioni di assistenza sanitaria ed il rispetto delle diete. L’attività deve essere svolta secondo i principi previsti dal profilo professionale e da personale che deve possedere i titoli di studio ed i requisiti previsti dalla normativa che regola la professione infermieristica.