PRESTAZIONI SANITARIE Clausole campione

PRESTAZIONI SANITARIE. Accertamenti diagnostici, visite specialistiche, cure mediche, materiale e strumenti di intervento, endoprotesi applicate nel corso di un intervento chirurgico; rientrano convenzionalmente gli onorari dei medici. Non sono compresi Farmaci e Specialità medicinali.
PRESTAZIONI SANITARIE a) Incidente stradale con decesso b) Incidente stradale con danno grave a persona assicurata c) Incidente stradale con danno grave occorso a persona non assicurata
PRESTAZIONI SANITARIE. L’assistenza sanitaria di base è garantita dai medici presenti nel territorio comunale e dalle strutture della ATS secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. In particolare il soggetto gestore dovrà: - chiamare, in caso di necessità o all’occorrenza, il medico di fiducia dell’ospite; - prestare all’ospite le necessarie cure come prescritte dal medico; - curare l’approvvigionamento e la somministrazione dei medicinali o terapie; - provvedere all’accompagnamento dell’anziano nelle strutture sanitarie per visite e accertamenti e, nell’eventualità di un ricovero ospedaliero, mantenere costanti i rapporti con lo stesso durante la degenza; - accertarsi che gli ospiti sottoposti a particolari diete o terapie seguano quanto indicato dal medico prescrivente; - mantenere e curare i rapporti con i familiari degli anziani, anche di quelli ricoverati, aggiornandoli e informandoli con tempestività in caso di pericolo di vita o grave infermità;
PRESTAZIONI SANITARIE. I lavoratori che, vittime di un infortunio o di una malattia professionale, necessitano di prestazioni sanitarie mentre soggiornano o risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente, le ricevono da parte dell'Istituzione di quest'ultimo Stato, secondo la legislazione che tale Istituzione applica (Convenzione, art. 23). Gli oneri relativi alle prestazioni sono a carico dell'Istituzione competente (Accordo Amministrativo, art. 25). A tal fine i lavoratori sono tenuti a presentare alla suddetta Istituzione un attestato dal quale risulti il diritto alle prestazioni in parola e la loro durata massima (Accordo Amministrativo, art. 7), mediante apposito formulario. Sia il rilascio del formulario, sia le prestazioni sanitarie, sono di competenza del Servizio Sanitario Nazionale che opera tramite le AA.SS.LL. territorialmente competenti. Le Unità operative dell'Istituto forniranno alle strutture sanitarie la più ampia collaborazione.
PRESTAZIONI SANITARIE. 1. Gli ospiti hanno diritto alle prestazioni socio-sanitarie in fattiva collaborazione con il medico di base e/o di riferimento delle strutture ASL o convenzionate o private. 2. Per quanto attiene gli ospiti della Comunità Integrata, il Gestore dovrà garantire le prestazioni programmate mediche e infermieristiche ritenute necessarie al caso, secondo le peculiari caratteristiche delle Comunità Integrate di cui al citato art. 13 del "Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione" del 22 luglio 2008. 3. Le spese relative all'acquisto di medicinali non compresi nella fascia "A" saranno a totale carico degli ospiti, loro familiari o referenti.
PRESTAZIONI SANITARIE. L’assistenza sanitaria di base è garantita dai medici presenti nel territorio comunale e dalle strutture della ASL secondo modalità e forme previste dalla legislazione vigente. · • chiamare, in caso di necessità o all’occorrenza, il medico di fiducia dell’ospite; • prestare all’ospite le necessarie cure come prescritte dal medico; • curare l’approvvigionamento e la somministrazione dei medicinali prescritti dal medico curante secondo le sue indicazioni; • organizzare, su ordine del medico curante o della guardia medica, l’eventuale trasporto dell’ospite in ospedale e mantenere costanti i rapporti con lo stesso durante la degenza; il Concessionario dovrà garantire, in assenza di familiari, l’assistenza minima richiesta per il rispetto della dignità della persona (ad es. la consegna giornaliera della biancheria pulita); • Servizio di trasporto e accompagnamento per visite specialistiche anche al di fuori del territorio comunale, quando non sia possibile il coinvolgimento della rete parentale; • accertarsi che gli ospiti sottoposti a particolari diete seguano il regime alimentare indicato dal medico prescrivente; • informare con tempestività i parenti in caso di pericolo di vita o grave infermità dell’ospite e comunque al verificarsi di ogni situazione patologica. L’assistenza medica di base è garantita dal medico di Medicina generale che ha in carico l’utente e l’assistenza medica specialistica viene garantita ed erogata dal Servizio Sanitario Regionale secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. Tutte le spese sanitarie non gratuite o non soggette a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, saranno a carico dell’ospite, le spese relative all’acquisto di medicinali non compresi nella fascia A saranno a totale carico degli ospiti, loro familiari o referenti.
PRESTAZIONI SANITARIE. Le Aziende Contraenti, previa autorizzazione regionale, potranno chiedere alla Ditta aggiudicataria di garantire anche prestazioni sanitarie (mediche e/o infermieristiche). Tali prestazioni non sono oggetto del presente appalto e quindi non saranno prese in considerazione ai fini dell’aggiudicazione. Le prestazioni eventualmente richieste dalle Aziende Contraenti saranno oggetto di specifica contrattazione con la Ditta Aggiudicataria.
PRESTAZIONI SANITARIE. Le prestazioni sanitarie dovranno essere garantite un’equipe di riferimento che dovrà essere composta almeno da: • 2 medici specialisti in oftalmologia con almeno cinque anni di esperienza in chirurgia della cataratta e con una casistica di almeno 10 anni, (coerentemente a quanto previsto dalle linee Guida SOI richiamate all’art.4 entrambi i chirurghi dovranno essere presenti contemporaneamente in sala durante l’esecuzione degli interventi); • 1 tecnico specialista di prodotto (presente fuori dalla sala) per interventi di urgenza sulle apparecchiature nonché ,per le attrezzature ritenute maggiormente critiche secondo il programma di risk management proposto, la disponibilità di attrezzature sostitutive; • 1 ortottista; Tutti i professionisti incaricati dall'aggiudicatario per l'esecuzione delle procedure dovranno rispondere, in termini di qualifica professionale alle richieste del presente capitolato e alle eventuali indicazioni esperienziali migliorative indicate nell'offerta tecnica. Il numero complessivo di personale a disposizione e la relativa esperienza e qualificazione professionale sarà oggetto di valutazione qualitativa da parte della Commissione Giudicatrice. L'esperienza professionale dichiarata in gara e oggetto di valutazione dovrà essere garantita per qualunque professionista verrà poi incaricato dall'aggiudicatario. A tal scopo si precisa che nell'offerta tecnica non dovranno essere presenti i curriculum nominativi dei professionisti, ma le esperienze di minima dei professionisti che saranno incaricati al fine di poter valutare la rispondenza alle specifiche di minima indicate nel presente Capitolato Tecnico e gli eventuali elementi migliorativi. La Ditta aggiudicataria dovrà espletare il servizio mediante l'impiego di personale qualitativamente e numericamente idoneo a garantirne la continuità. Nel caso di assenza del personale, a qualunque causa imputabile, sarà onere e cura dell’impresa provvedere alla sua sostituzione con personale avente pari requisiti. Per quanto riguarda il personale la ditta potrà avvalersi anche di liberi professionisti, purché gli stessi non siano dipendenti dal Servizio Sanitario nazionale. La ASL N° 5, nel xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx riserva la facoltà di esprimere giudizio di gradimento nei confronti del personale della Ditta aggiudicataria. Il giudizio di non gradimento dovrà essere motivato e potrà attenere a motivi sia di ordine professionale che comportamentale. Le funzioni di vigilanza e controllo c...
PRESTAZIONI SANITARIE. I lavoratori che, vittime di un infortunio o di una malattia professionale, necessitano di prestazioni sanitarie mentre soggiornano o risiedono nel territorio dell’altro Stato contraente, le ricevono da parte dell’Istituzione di quest’ultimo Stato, secondo la legislazione che tale Istituzione applica . Gli oneri relativi alle prestazioni sono a carico dell’Istituzione competente mentre gli adempimenti amministrativi sono gratuiti. A tal fine i lavoratori sono tenuti a presentare alla suddetta Istituzione un attestato dal quale risulti il diritto alle prestazioni in parola e la loro durata massima mediante apposito formulario. Sia il rilascio del formulario, sia le prestazioni sanitarie, sono di competenza del Servizio Sanitario Nazionale che opera tramite le AA.SS.LL. territorialmente competenti. Le Unità territoriali dell’Istituto forniranno alle strutture sanitarie la più ampia collaborazione.
PRESTAZIONI SANITARIE. I lavoratori che, vittime di un infortunio o di una malattia professionale, necessitano di prestazioni sanitarie mentre soggiornano o risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente, le ricevono da parte dell'Istituzione di quest'ultimo Stato, secondo la legislazione che tale Istituzione applica (Convenzione, art. 23). Gli oneri relativi alle prestazioni sono a carico dell'Istituzione competente (Accordo Amministrativo, art. 25). Sia il rilascio del formulario, sia le prestazioni sanitarie, sono di competenza del Servizio Sanitario Nazionale che opera tramite le AA.SS.LL. territorialmente competenti. Le Unità operative dell'Istituto forniranno alle strutture sanitarie la più ampia collaborazione.