XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX Clausole campione

XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX. Gli eventuali danni alle opere, per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente appena verificatosi l’evento, e comunque entro cinque giorni da quello dell’avvenimento sotto pena di decadenza, in modo che si possa procedere in tempo utile alle opportune constatazioni. Il compenso sarà limitato all’importo dei lavori necessari per riparare i guasti valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. Qualora il compenso delle opere di ripristino non trovi adeguata individuazione nei prezzi di contratto, si procederà alla formazione di nuovi prezzi. Pertanto l’appaltatore non potrà sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l’accertamento dei fatti. Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell’appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d’arte o le prescrizioni della direzione dei lavori. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX. Tutti i danni per forza maggiore a persone e cose — compresi quelli causati da incidenti sia alle opere sia agli attrezzi, macchinari, impianti di servizio e materiali approvvigionati — saranno convenzionalmente posti a carico dell'IMPRESA.
XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Appena ricevuta la denuncia il direttore lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dall’art.139 DPR 554/99. L’appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX. L’appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei lavori entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 5, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’appaltatore, all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l’appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.
XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX. Xx considerano danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l’Impresa appaltatrice non sia riuscita ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. Non potranno in ogni caso essere considerati eventi imprevedibili ed eccezionali fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e di controllo dell’Aggiudicatario (ad es. sciopero dei dipendenti dell’Impresa appaltatrice). I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’aggiudicatario, il quale è altresì obbligato a risarcire all’ASM gli eventuali danni conseguenti.
XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenersi aggiornato circa l’emissione dei bollettini di allerta emessi dalla Protezione Civile prima del manifestarsi di eventi meteorologici anomali al fine di predisporre le misure di protezione necessarie.
XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX. Xx applica l’art. 166 del Regolamento (D.P.R. 207/2010). Resta però contrattualmente convenuto che non vengono prese in considerazione come danni di forza maggiore franamenti od altri guasti provocati da acque di pioggia o da rotture di tubazioni a trincee aperte per la posa di tubazioni, dovendo l'Appaltatore provvedere a riparare tali danni a sue spese. Per qualsiasi danno anche se causato da forza maggiore alle opere appaltate oppure a persone o alle proprietà di terzi, immobili compresi, l'Appaltatore è l'unico responsabile e come tale risponde direttamente.
XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX. Qualora il rispetto dei termini o degli adempimenti previsti dal presente capitolato non sia possibile, per documentate cause di forza maggiore o per cause eccezionali comunque non imputabili all'Appaltatore, quest’ultimo dovrà sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Direttore dell’esecuzione contrattuale dell’Agenzia, mettendo a disposizione di Arpav tutti gli elementi necessari al fine dell’accertamento dell’effettiva impossibilità materiale di dare corso all’adempimento contrattuale per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all’applicazione delle eventuali penalità.
XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX. Qualora si v erifichino danni causati da forza maggiore, questi dev ono essere denunciati al Direttore dei Lav ori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del v erificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricev uta la denuncia il Direttore dei Lav ori prov v ede, redigendo apposito v erbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dalla v igente normativ a in materia. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare la prestazione, tranne nelle parti ov e lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per prov v edere all’accertamento dei fatti. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lav ori necessari per l’occorrente riparazione, v alutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere prov v isionali e dei mezzi dell’Appaltatore. Nessun indennizzo è dov uto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX. Xx considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per le quali l’Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli. I danni che dovessero derivare alle opere a causa dell’arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale è anche obbligato a risarcire gli eventuali danni derivanti alla Stazione appaltante.