CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - CIG 575247655D | 1 |
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
“SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI – CIG 575247655D”
AdF S.p.A. – AEROPORTO INTERNAZIONALE DI FIRENZE “XXXXXXX XXXXXXXX”
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INDICE
INDICE 2
ART.01 - PREMESSA 4
ART.02 - OGGETTO DELL’APPALTO 4
ART.03 - IMPORTO DELL’APPALTO 8
ART.04 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO 9
ART.05 - DURATA DELL’APPALTO 9
ART.06 – DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO 9
ART.07 - MANODOPERA E MATERIALI 15
ART.08 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 16
ART.09 - LEGGI E NORME 17
ART.10 - FINALITA' DEL CAPITOLATO E DEL CONTRATTO 19
ART.11 - CONDIZIONI ECONOMICHE 19
ART.12 - ASSICURAZIONI E GARANZIA 20
ART.13 - PERMESSI 23
ART.14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 23
ART.15 - ONERI OBBLIGHI E RESPONSABILTA’ DELL’APPALTATORE 26
ART.16 - ONERI CONSEGUENTI ALLA ESECUZIONE DEI SERVIZI IN ZONA AEROPORTUALE
........................................................................................................................................................ 30
ART.17 - ORDINANZE 31
ART.18 - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI 31
ART.19 - TUTELA DEI LAVORATORI 32
ART.20 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E MANLEVA 32
ART.21 - CONDOTTA DEI SERVIZI E DIRETTORE TECNICO DEL SERVIZIO 33
ART.22 - RISORSE UMANE DELL’APPALTATORE E PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA 34
ART.23 – INTERFERENZE CON ALTRE IMPRESE E CON LE ATTIVITA’ AEROPORTUALI 35
ART.24 - PERSONALE DELL’APPALTATORE 36
ART.25 - PRESA IN CONSEGNA DEGLI IMPIANTI 37
ART.26 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI 37
ART.27 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 38
ART.28 - MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO 39
ART.29 – PENALI 41
ART.30 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 41
ART.31 - REVISIONE DEI PREZZI 42
ART.32 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI 42
ART.33 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE 42
ART.34 – XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX 00
ART.35 - PUBBLICITA’ E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 43
ART.36 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 44
ART.37 - CAUSE DI RECESSO 44
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ART.38 - RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE 44
ART.39 - DISPOSIZIONI GENERALI 45
ART.40 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 45
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Art.01 - PREMESSA
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito anche ‘Capitolato’), che forma parte integrante e sostanziale del contratto, contiene le norme specifiche che regolano l’Appalto per il servizio di conduzione e manutenzione degli impianti elettrici, più specificamente la conduzione il presidio, l’avviamento quotidiano e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici dell’Aeroporto di Firenze, (di seguito anche ‘Servizi’), da eseguirsi per conto della Società AdF – Aeroporto di Firenze
S.p.A. (per brevità di seguito chiamata anche ‘AdF’ o 'Committente') dall'Impresa Appaltatrice (per brevità di seguito definita anche 'Impresa' o ‘Appaltatore').
Art.02 - OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici a servizio dell’Aeroporto di Firenze, intesa come quell’insieme di attività/operazioni finalizzate al mantenimento e alla conservazione in buono stato ed efficienza degli stessi, poste in essere dall’Appaltatore, per garantirne la perfetta funzionalità, ottimale rendimento, sicurezza e tenuta a norma.
Nell’esecuzione dei Servizi sarà cura dell’Appaltatore adottare tutte le misure e/o accorgimenti necessari a minimizzare l’interferenza con l’operatività aeroportuale.
2.1 Prestazioni
Formano oggetto del presente Appalto le prestazioni connesse con le seguenti attività, elencate in forma non esaustiva, che devono essere condotte secondo le leggi vigenti in materia e secondo le prescrizioni dettate dalla Committente:
a) Conduzione assistenza presidio e manutenzione degli impianti elettrici in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale di appalto e dalle vigenti disposizioni normative e legislative.
b) Conduzione assistenza presidio e manutenzione dei sistemi automatici di rilevazione Fumi, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale di appalto e dalle vigenti disposizioni normative e legislative.
c) Conduzione assistenza presidio e manutenzione dei sistemi di trasmissione Dati, telefonia e apparecchiature di video sorveglianza, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale di appalto e dalle vigenti disposizioni normative e legislative.
d) Conduzione assistenza presidio e manutenzione dei sistemi di accettazione, stampa e imbarco ai banchi Check-In e Gate, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale di appalto e dalle vigenti disposizioni normative e legislative.
e) Conduzione assistenza presidio e manutenzione dei sistemi automatici di parcheggio, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale di appalto e dalle vigenti disposizioni normative e legislative.
f) Manutenzione ordinaria programmata degli impianti elettrici, come meglio descritta nei paragrafi successivi.
g) Manutenzione ordinaria programmata dei sistemi automatici di rilevazione Fumi, come meglio descritta nei paragrafi successivi.
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h) Verifiche periodiche della efficienza, funzionalità e sicurezza degli impianti elettrici. previste dai manuali di manutenzione degli impianti e dalle procedure tecniche del Manuale di Aeroporto AdF con conseguente compilazione dei registri e delle schede tecniche riportanti le risultanze delle verifiche.
i) Verifiche periodiche della efficienza, funzionalità e sicurezza dei sistemi automatici di rilevazione Fumi, previste dai manuali di manutenzione degli impianti, dalle norme tecniche e dalle procedure tecniche del Manuale di Aeroporto AdF con conseguente compilazione dei registri e delle schede tecniche riportanti le risultanze delle verifiche.
j) Avviamento quotidiano degli impianti elettrici secondo le modalità descritte nel presente Capitolato d’Appalto.
k) Interventi di manutenzione/assistenza con carattere di urgenza e/o manutenzione non programmata su chiamata, riservandosi la Committente la facoltà di affidare gli interventi ad altre ditte.
l) Interventi a guasto e/o manutenzione straordinaria sugli impianti elettrici, come meglio definiti di seguito, riservandosi la Committente la facoltà di affidare gli interventi ad altre ditte.
m) Interventi a guasto e/o manutenzione straordinaria sui sistemi automatici di rilevazione Fumi, come meglio definiti di seguito, riservandosi la Committente la facoltà di affidare gli interventi ad altre ditte.
n) Interventi a guasto e/o manutenzione straordinaria dei sistemi di trasmissione Dati, telefonia e apparecchiature di video sorveglianza, come meglio definiti di seguito, riservandosi la Committente la facoltà di affidare gli interventi ad altre ditte.
o) Verifica ed interventi su sistema SCADA, come meglio definiti di seguito, riservandosi la Committente la facoltà di affidare gli interventi ad altre ditte.
p) Prove black-out trimestrali, come meglio definite di seguito, sugli impianti elettrici del terminal e dei piazzali aeromobili.
2.2 Impianti elettrici compresi nell’appalto
2.2.1 Tipologie di impianti elettrici e non compresi nell’appalto
Si intendono inclusi nel contratto di Appalto tutti gli impianti elettrici di consegna ENEL in media tensione “MT” 15kV 50Hz trifase, bassa tensione “BT” 400V 50 Hz trifase con neutro ed in basse tensione “BT” 230V 50Hz monofase , così come individuati al punto 2.2.3) costituiti da:
• quadri elettrici di distribuzione Media Tensione;
• quadri elettrici di distribuzione, di rifasamento, ausiliari e di comando e quadri elettrici in generale;
• quadri elettrici di distribuzione, comando e gestione della climatizzazione, ausiliari;
• gruppi elettrogeni;
• gruppi di continuità UPS;
• linee elettriche in cavo per distribuzione primaria e secondaria in Media Tensione “MT” con relative canalizzazioni e/o tubazioni di contenimento, compartimentazioni antincendio, pozzetti,
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etc.;
• linee elettriche in cavo per distribuzione primaria e per interconnessione, con relative canalizzazioni e/o tubazioni di contenimento, compartimentazioni antincendio, cassette, scatole, pozzetti, etc.;
• linee elettriche in cavo per distribuzione secondaria e per interconnessione, con relative canalizzazioni e/o tubazioni di contenimento, compartimentazioni antincendio, cassette, scatole, pozzetti;
• linee elettriche in cavo per sottodistribuzione e per alimentazione delle utenze, con relative canalizzazioni e/o tubazioni di contenimento, compartimentazioni antincendio, cassette, scatole;
• impianti di illuminazione ordinaria e di sicurezza per aree interne ed esterne comprensivi di punti luce, organi di comando e telecomando, corpi illuminanti e relative parti accessorie;
• impianti di illuminazione dei piazzali aeromobili, corpi illuminanti e relative parti accessorie;
• impianti di distribuzione di forza motrice per aree interne ed esterne, comprendenti gli allacciamenti delle utenze di potenza ed ausiliarie e le prese a spina di servizio;
• impianti di terra, di protezione ed equipotenziali e di protezione contro le scariche atmosferiche e contro le sovratensioni.
• impianto di supervisione, linee BUS, apparecchiature elettroniche e sistema Software.
L’elenco degli impianti oggetto del presente appalto sinteticamente sopra descritti è da ritenersi indicativo e non esaustivo, la reale consistenza degli stessi dovrà essere definita dall’Appaltatore con l’ausilio di quanto riportato di seguito e dagli elaborati grafici di cui all’art.7.
Sono altresì inclusi nel contratto di Appalto gli impianti speciali di rilevazione e allarme antincendio e le altre tipologie di impiantistica speciale relative ad esempio a rete dati, impianti telefonici, elaborazione dati, tv, antintrusione, ecc..
2.2.2 Sezioni di impianto elettrico e speciali comprese nell’Appalto
Le sezioni di impianto elettrico oggetto dell’appalto si riferiscono a quelle in dotazione agli edifici ed alle aree esterne ai fabbricati (in gestione alla A.d.F. S.p.A.) di seguito elencati:
- Terminal Arrivi e ponte di collegamento con terminal partenze;
- Terminal Partenze;
- Nuovo modulo Check-In;
- Palazzina Uffici Amministrativi AdF;
- Uffici AdF presso Ex Hangar Delta Aerotaxi;
- Locali AdF presso Ex Hangar Helitalia;
- Palazzina uffici “ex 8° reparto volo”;
- Palazzina uffici A.L.H.A., CITES, box GdF presso cargo-hangar;
- Locali riconsegna e smistamento bagagli;
- Nuovi locali BHS smistamento bagagli in partenza;
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- Palazzina ENAC Direzione Aeroporto;
- Palazzina ed Autorimessa VVF;
- Piazzali aeromobili;
- Hangar EX Meridiana;
- Parcheggi ed aree esterne (Parcheggio sosta breve e Parcheggio sosta lunga);
- Edificio ospitante i locali tecnici a servizio del terminal partenze (cabina di trasformazione MT/BT, gruppo elettrogeno, centrale termica, ecc.);
- Locali Ground Safety e locali addetti mezzi di rampa;
- Edificio ospitante i locali tecnici a servizio dell’ area Est e dell’intero Terminal (cabina di trasformazione MT/BT, gruppo elettrogeno, centrale idrica e centrale antincendio); Ex Aves;
- Locali consegna forniture Enel MT via dei Giunchi;
- Locale consegna fornitura Enel MT via del Termine “pensilina BUS”;
- Locali depuratore via dei Giunchi;
- Pensiline Mezzi Rampa Est e Ovest;
- Moduli prefabbricati (container piazzali, container 2 piani uffici OUA, nuovo varco area ovest);
- Palazzina Polizia di Stato e Dogana;
- Palazzina Guardia di Finanza Ovest;
- Palazzina Uffici tecnici AdF;
- Ulteriori aree e zone accessorie comunque individuabili sulla planimetria generale dettagliata fornita dalla Committente.
2.2.3 Punti di consegna dell’energia elettrica
Si individuano n. 4 punti di consegna in MT 15KV con cabine di trasformazione utente (una per il terminal arrivi, una per il terminal partenze, due cabine in piazzale Ovest). Si individuano inoltre n. 7 punti di consegna in bassa tensione 380V 50Hz trifase con neutro relative a:
- Palazzina uffici “Ex 8° reparto volo”;
- Locali Ground Safety;
- Palazzina VVF;
- Uffici AdF presso Ex Hangar Delta Aerotaxi
- Palazzina ENAC D.A.
2.3 Classificazione degli ambienti
a) I locali ad uso bagno e doccia sono da considerarsi ambienti particolari rientranti fra quelli definiti dalle norme CEI 64-8/7 sezione 701; nei suddetti locali deve essere posta particolare cura nella scelta ed installazione dei singoli componenti, tenendo conto anche della necessità di dover osservare nella
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collocazione delle apparecchiature le distanze di rispetto prescritte.
b) I locali all’interno dei quali sono presenti impianti termici a gas metano o GPL sono da classificarsi quali luoghi con pericolo di esplosione secondo le definizioni di cui alla norma CEI-EN 60079-10(CEI 31-30).
c) I locali ad uso ufficio, servizi e similari sono da considerare ambienti di tipo ordinario in quanto, in base alle definizioni generali delle norme CEI, non esistono al loro interno condizioni speciali che impongano particolari precauzioni di installazione o limitazioni nella scelta e nell’impiego di macchinari, apparecchiature e condutture.
d) I locali nei quali si ipotizza la massiccia presenza di pubblico sono da considerare, cautelativamente, ambienti a maggior rischio in caso di incendio nel rispetto delle definizioni di cui alle norme CEI 64-8/7.
e) Gli ambienti destinati a magazzini e similari, qualora la classe del compartimento risulti superiore o pari a 30, gli impianti dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle CEI 64-8 /7 sez. 751.
Art.03 - IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto, relativo al servizio di conduzione, presidio e manutenzione ordinaria programmata degli impianti elettrici dell’Aeroporto di Firenze, per la durata di cui all’art. 5, è pari ad Euro 281.614,27 (euro duecentottantaunmilaseicentoquattordici/27), così distinti:
(a) Importo del Servizio € 206.419,94
(b) Oneri per la sicurezza € 7.194,33
Totale (a+b) € 213.614,27
(c) Importo materiali di consumo
ed interventi extra € 60.000,00
(d) Importo forfettario per prove black-out € 8.000,00
Totale (a+b+c+d) € 281.614,27
Importo soggetto a ribasso d’asta (a+c+d): € 274.419,94 (euro duecentosettantaquattromilaquattrocentodiciannove/94).
Si precisa che l’importo sopraindicato è riferito alla durata complessiva di 1 (uno) anno del Contratto.di appalto.
Il regime IVA specificamente applicabile verrà indicato dalla Committente.
Nella definizione di tale importo è stato tenuto conto anche degli oneri conseguenti alla esecuzione dei servizi in area aeroportuale.
L’Appaltatore sarà obbligato a mettere in atto tutto quanto indicato dalle prescrizioni contenute nel DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze) allegato al presente Capitolato Speciale di Appalto, a rispettare le disposizioni delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nonché le
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indicazioni ricevute AdF e/o da loro rappresentanti, durante lo svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui sopra.
Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali servizi aggiuntivi.
Art.04 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO
Ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n° 207 del 2010 ed in conformità all’allegato “A”, le prestazioni oggetto dell’Appalto sono classificate in:
CATEGORIA PREVALENTE subappaltabile nella misura massima del 30% ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006:
OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.
- Classifica II (fino a Euro 516.000,00)
Art.05 - DURATA DELL’APPALTO
Il contratto di appalto, regolato dal presente capitolato, avrà una durata temporale pari a 1 (uno) anno,
decorrenti dalla data del verbale di consegna degli impianti.
Alla scadenza naturale del contratto è facoltà della Committente prorogare, agli stessi termini e condizioni, il contratto fino ad un massimo di 1 anno.
L’eventuale proroga, e la sua durata, verrà comunicata dalla AdF per iscritto con un preavviso di tre mesi.
E' altresì in facoltà della Committente prorogare i tempi suddetti per consentire eventuali completamenti di prove e collaudi, per il completamento di attività in corso di esecuzione e/o fino al subentro di nuova Ditta, alle stesse condizioni previste nell'offerta dell'assuntore e nel presente capitolato speciale di appalto.
In tale ipotesi a partire dalla scadenza del contratto originario e per tutta la durata della proroga del contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di continuare i propri servizi secondo i dettami dei documenti contrattuali e del presente Capitolato Speciale d'Appalto e delle eventuali avvenute modifiche ai documenti stessi senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi contrattuali.
Art.06 – DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO
6.1 Conduzione/presidio frequenza e svolgimento del servizio
Per conduzione/presidio si intende l’impiego, da parte dell’appaltatore, di mano d’opera specializzata, qualificata, necessaria per il funzionamento degli impianti di proprietà AdF riportati nel presente Capitolato e nei piani di manutenzione relativi agli impianti in oggetto.
Comprende l’assidua competente ed efficace azione di tipo tecnico ed operativo avente la funzione di
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garantire il corretto funzionamento degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza e di ottimale rendimento degli impianti elettrici.
L’appaltatore attraverso la vigilanza e monitoraggio di tutti gli impianti ed apparecchiature ed esecuzione e le operazioni periodiche atte ad assicurare il loro normale e perfetto funzionamento, dovrà garantire il mantenimento della integrità prestazionale degli impianti stessi.
6.1.1 Frequenza del servizio
Considerato che gli impianti aeroportuali, oggetto del servizio, dovranno funzionare H:24, per tutti i giorni nell’anno, durante tale periodo, l’appaltatore dovrà garantire la presenza di almeno un operatore dipendente qualificato e specializzato nel settore per una durata presunta di 20 (venti) ore al giorno.
I giorni di funzionamento sono da intendersi consecutivi e comprenderanno anche week-end o giorni festivi.
La prestazione di presidio degli impianti, come sopra esposto, della durata stimata in 20 (venti) ore al giorno, dovrà avvenire nella fascia oraria compresa tra le ore 04:15 e le ore 00:15 e/o fino alla fine delle attività aeroportuali che sarà stabilita dalla Committente in funzione delle esigenze operative dello scalo.
La Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva sin d’ora la facoltà di apportare un aumento o una riduzione al numero delle ore di servizio di presidio giornaliero, presuntivamente stimato in 20 ore, con conseguente rivalutazione dei costi dello stesso.
6.1.2 Svolgimento del servizio
La conduzione dovrà prevedere la tenuta e l’aggiornamento dei libretti di quelle apparecchiature a ciò sottoposte per legge, il mantenimento delle condizioni generali verificate dagli Organi di controllo esterni in sede di rilascio delle relative certificazioni (V.V.F. – U.S.L. etc.) e l’aggiornamento di tali certificazioni.
L’Appaltatore dovrà porre in essere tutte le attività tese a migliorare il servizio nonché tener conto degli aggiornamenti legislativi e normativi inerenti il funzionamento degli impianti.
L’Appaltatore dovrà effettuare il controllo delle apparecchiature, la verifica dei parametri di sicurezza e di rispondenza delle stesse alle vigenti normative.
Tutte le attività di manutenzione relative agli interventi descritti saranno sottoposte a controllo di qualità da parte della Committente o da personale abilitato da essa nominato.
6.2 Manutenzione ordinaria programmata
Per manutenzione ordinaria programmata si intende l’esecuzione di tutte quelle operazioni svolte dall’appaltatore, specificatamente previste nei libretti d’uso e manutenzione, che comportano l’impiego di attrezzature e materiali di consumo di uso corrente.
In ogni caso la manutenzione ordinaria programmata deve comprendere l’effettuazione di tutte le attività ed interventi prescritti dalle vigenti disposizioni normative e legislative (D.M n.37/2008, D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii., norme CEI ed UNI) e da quanto espressamente indicato nel presente Capitolato e nei documenti allegati facenti parte dello stesso.
Le attività di manutenzione ordinaria programmata, dovranno garantire con continuità il mantenimento in buono stato di funzionamento degli impianti al fine di assicurare l’efficienza ed il soddisfacimento dei
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requisiti di sicurezza degli stessi.
Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria programmata dovranno tendere a garantire la continuità di funzionamento in efficienza degli impianti H24 per tutti i giorni dell’anno .
La manutenzione ordinaria programmata comprende altresì le attività di:
- pulizia degli impianti e delle apparecchiature elettriche e speciali;
- verifica periodica degli stessi intesa come attività finalizzata alla corretta applicazione di tutte le indicazioni e le modalità contenute nelle norme tecniche e/o nei manuali d’uso forniti dal costruttore, e normative con relativa compilazione dei registri di controllo e manutenzione.
Gli interventi saranno effettuati da addetti della Ditta Appaltatrice secondo un programma temporale definito sulla base delle tabelle allegate e reso noto alla Committente mediante una comunicazione scritta redatta dall’Appaltatore secondo quanto richiesto all’art. 22;
A seguito di ciascun intervento verrà redatto un verbale (schede riepilogative delle opere effettuate) che verrà inviato alla Committente. Il singolo verbale dovrà essere controfirmato dalla Committente (personale presente nell'attività ed autorizzato dalla Committente); la firma ha il solo valore di verifica di effettuato sopralluogo ma non di controllo del lavoro effettuato.
Gli interventi compresi nella manutenzione ordinaria programmata sono evidenziati nel dettaglio nelle tabelle allegate relative alle singole apparecchiature degli impianti oggetto del contratto.
Risultano compresi nell’importo di contratto:
• la manodopera necessaria all’espletamento del servizio, compreso le eventuali spese di trasferta, diarie, vitto ed alloggio;
• i mezzi di trasporto per persone e materiali il carico e scarico dei materiali.
Si ricorda che i termini temporali stabiliti nelle schede di intervento allegate rappresentano delle frequenze limite di intervento.
Qualora nel corso della validità del contratto la Committente realizzasse interventi di riqualifica/integrazioni su parti degli impianti compresi nel presente Appalto, questi verranno provvisoriamente esclusi dalle attività oggetto del contratto per tutta la durata dell’intervento. La Committente, durante la durata dell’intervento, assumerà l’onere della sorveglianza ed il controllo della buona conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti interessati dall’intervento da parte di Terzi.
Tutte le attività di manutenzione programmata saranno sottoposte a controllo di qualità da parte della Committente o da personale abilitato da essa nominato.
6.3 Avviamento quotidiano impianti
Nella fase di avviamento quotidiano degli impianti il personale dipendente dell’appaltatore, addetto al presidio, dovrà svolgere, dall’ora di entrata in servizio di cui al punto 6.1.1, tutte le operazioni che servono a garantire l’ efficienza degli impianti (elettrici, reti dati e quant’altro ad essi connessi) presenti all’interno di tutti i locali degli edifici ed aree dell’aeroporto entro e non oltre le ore 04:45 di ciascun giorno dell’anno, nessuno escluso.
In particolare l’appaltatore dovrà assicurare alla Committente il servizio e le condizioni di funzionamento di tutti gli impianti prima della apertura al traffico passeggeri dell’aerostazione e di avere, al contempo, un controllo immediato delle eventuali disfunzioni.
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Nello specifico l’attività di avviamento impianti comprenderà lo svolgimento delle seguenti principali operazioni:
• accensione, messa in servizio e verifica funzionalità degli impianti elettrici e di sollevamento verticale (N° 2 scale mobili e N° 3 ascensori) con controllo del raggiungimento delle condizioni di normale esercizio;
• esecuzione di tutte le procedure previste prima dell’avvio delle apparecchiature elettriche e dei singoli componenti;
• esecuzione di opere accessorie connesse;
• revisione e verifica dei parametri essenziali;
• verifica funzionalità e riavvio delle dotazioni (stampanti carte d’imbarco, lettori codici a barre stampante etichette bagagli e lettori passaporti) delle postazioni di lavoro dei banchi check-in, banchi xxxxx, banchi biglietterie;
• verifica funzionalità apparati server AdF;
• verifica della efficienza delle operazioni di manutenzione programmata ordinaria;
• individuazione e segnalazione alla Committente di problematiche eccezionali che potrebbero determinare dei fuori servizio.
Riguardo la verifica della efficienza delle operazioni di manutenzione programmata; tale attività, svolta dal personale dell’Appaltatore, dovrà essere effettuata dall’avviamento quotidiano degli impianti sino al termine dell’orario giornaliero di presidio previsto dalla Committente.
A seguito di tale verifica, oltre che alle immediate operazioni di ripristino, dovrà scaturire l’eventuale aggiornamento del programma di manutenzione ordinaria. A tal proposito si ricorda che i termini temporali stabiliti nelle schede di intervento allegate rappresentano delle frequenze limite di intervento. Eventuali Guasti o Anomalie saranno segnalate tramite il software Help Desk OTRS, in uso presso AdF, ai relativi responsabili, una volta eseguito l’intervento.
Tutte le attività di manutenzione relative agli interventi descritti saranno sottoposte a controllo di qualità da parte della Committente o da personale abilitato da essa nominato.
6.4 Interventi di manutenzione/assistenza con carattere di urgenza e/o manutenzione non programmata su chiamata
Per manutenzione ordinaria a carattere di urgenza si intendono l'insieme di tutte quelle operazioni ed interventi atti a ripristinare l'efficienza degli impianti, interrotta per disfunzioni o guasti improvvisi e/o l’insieme delle operazioni ed interventi per guasti e disfunzioni che possano verificarsi nella fascia oraria non presidiata e/o emergenze durante la fascia oraria ordinaria non risolvibili dagli addetti in turno.
Tutte le manutenzioni o assistenze saranno gestite tramite OTRS, dove l’appaltatore dovrà produrre un Report con adeguata spiegazione degli interventi eseguiti.
L’Appaltatore dovrà garantire la possibilità degli interventi, per avarie guasti o per emergenza che non permettano il corretto funzionamento degli impianti 24h/24, per cui dovrà comunicare all’amministrazione – entro la data di inizio del servizio di manutenzione un recapito telefonico per tali interventi a cui si farà riferimento.
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Pertanto, qualora la Committente, sia in ore diurne che notturne, sia in giorni feriali che festivi, rilevi guasti che rivestono carattere di urgenza l’intervento dell’Appaltatore sarà attivato “a chiamata” o anche a mezzo telefono-mail, fax. La richiesta di intervento verrà comunque inserita in OTRS e anche in questo caso l’Appaltatore dovrà produrre un Report con adeguata spiegazione degli interventi eseguiti.
L’Appaltatore non potrà rifiutarsi di eseguire di intervenire con la massima celerità al fine di eliminare il guasto nel tempo strettamente necessario alla localizzazione dello stesso, mettere in sicurezza l’impianto in avaria e procedere alla esecuzione degli interventi necessari.
In ogni caso l'intervento deve avvenire entro un’ora (sessanta minuti) dalla richiesta.
Al termine dell’intervento l’impresa procederà ad inoltrare immediato avviso alla Committente, per sopralluogo e per la verifica congiunta, diretta ad accertare l’idoneità della riparazione ed il perfetto funzionamento dell’impianto.
Del sopralluogo verrà redatto verbale in duplice copia, controfirmato dalle parti.
Qualora la ditta non provveda di sua iniziativa nel senso sopra descritto, essa sarà soggetta a penalità come previsto dal presente capitolato speciale d'appalto. La Committente avrà inoltre diritto di imporre quelle riparazioni, sostituzioni od opere che, nell'interesse del servizio e della buona conservazione degli impianti, ritenga necessario effettuare.
Nel caso che la ditta non provveda ad eseguire quanto richiesto, nel tempo e con le modalità stabilite, anche in ore in straordinario, notturne e/o festive, la Committente si riserva di procedere in danno, affidando le prestazioni ad altra ditta.
Qualsiasi lavoro ritenuto necessario e che implichi l'interruzione di qualche servizio, deve preventivamente concordato ed essere autorizzato dalla Committente.
Resta inteso che le operazioni di manutenzione che comportano le sospensioni del servizio, fatte senza il predetto assenso, saranno ritenute arbitrarie e soggette penalità.
E' fatto assoluto divieto all’Appaltatore di apportare qualsiasi modifica all'impianto senza formale e precisa autorizzazione della Committente. In caso contrario, oltre alla prevista penale, l’Appaltatore sarà tenuto, nel termine prescritto, al ripristino dello stato di fatto a sue spese.
L’Appaltatore dovrà intervenire entro i termini contrattuali specificati dalla Committente con risorse umane e mezzi idonei.
Qualora l’Appaltatore non intervenisse ovvero intervenisse in ritardo la Committente si riserva la facoltà di rescindere il contratto senza altra condizione e/o preavviso ovvero di far eseguire gli interventi ad altra Ditta ed addebitarne le spese in danno all’Appaltatore .
Tutte le attività di manutenzione relative agli interventi sopra descritti saranno sottoposte a controllo di qualità da parte della Committente o da personale abilitato da essa nominato.
6.5 Interventi a guasto
Gli interventi a guasto non programmabili, previa segnalazione alla Committente tramite OTRS e dello stesso Appaltatore, dovranno essere eseguiti dall’Appaltatore ed essere atti a ripristinare l’efficienza ed il funzionamento integrale dell’impianto mediante il ricorso, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini o sostituzioni di apparecchi o componenti degli impianti elettrici.
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Gli interventi suddetti dovranno essere finalizzati a mantenere nel tempo il livello tecnologico dell’impianto ed assicurare le condizioni contrattuali ed i coefficienti di rendimento parziali e generali oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e legislative (D.M n.37/2008, D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii., norme CEI ed UNI).
Il personale abilitato dell’Appaltatore avrà l’obbligo di comunicare per iscritto tutti i disservizi non imputabili alla conduzione ordinaria indicando al contempo le opere e le forniture necessarie al ripristino.
Gli interventi a guasto dovranno essere svolti almeno attraverso le seguenti attività:
• riparazione;
• xxxxxxx e/o sostituzioni e/o ripristini;
• esecuzione di opere accessorie connesse;
• revisione e verifica impianto.
Le operazioni connesse ad interventi a guasto sono stabilite dalla Committente, che si riserva la facoltà di affidarli anche ad altre Ditte, sulla scorta dei risultati dei controlli condotti dall’appaltatore e/o da tecnici interni della Committente o da tecnici esterni incaricati.
Tutte le attività di manutenzione relative agli interventi a guasto saranno sottoposte a controllo di qualità da parte della Committente o da personale abilitato da essa nominato.
6.6 Prove black-out trimestrali
Le prove di black-out sugli impianti elettrici delle aree terminal e dei piazzali xx.xx. sono finalizzate alla verifica del corretto funzionamento degli impianti necessari a garantire l’operatività dello scalo in caso di mancata alimentazione di rete ai sensi della procedura PRTEC08 del Manuale di Aeroporto.
La simulazione del black-out di rete viene eseguita, previa programmazione della data di effettuazione, in relazione all’attività operativa dell’aeroporto ed in maniera tale da non causare disservizi. La simulazione viene eseguita in orario notturno e comunque a conclusione dell’attività operativa dello scalo.
La prova dovrà essere condotta dal personale dell’Appaltatore e supervisionata dal PH Manutenzione. La prova di black-out deve avvenire con cadenza almeno trimestrale per ogni settore. Le persone necessarie allo svolgimento dovranno essere in numero minimo 4 di cui almeno 3 elettricisti. I settori soggetti alla verifica trimestrale sono :
- Terminal Partenze;
- Terminal Arrivi;
- Area Ex-Aves;
- Piazzali EST ed OVEST
Per ogni settore è definita una Check-list nella quale sono elencati gli impianti necessari al mantenimento di un servizio continuo ed efficiente in caso di mancata alimentazione di rete.
Alla conclusione della prova verrà redatta e controfirmata da parte di tutto il personale presente la check-list allegata alla procedura PRTEC08 del Manuale di Aeroporto, cui seguirà una relazione descrittiva redatta dall’Appaltatore.
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Art.07 - MANODOPERA E MATERIALI
Tutte le operazioni relative alle attività di manutenzione descritte all’art. 6:
• conduzione/presidio frequenza e svolgimento del servizio;
• manutenzione ordinaria programmata;
• avviamento quotidiano impianti;
• interventi di manutenzione/assistenza con carattere di urgenza e/o manutenzione non programmata a chiamata;
• interventi a guasto;
e le operazioni relative a monitoraggi, prove e verifiche di efficienza e funzionalità impianti e reti dati e fonia si intendono remunerate con l’importo fisso posto a base di gara al netto della percentuale ribasso.
Tale importo non comprende la fornitura dei materiali occorrenti per manutenzione a guasto (post- danno) e/o manutenzione straordinaria non programmata.
7.1 Interventi di manutenzione a guasto e/o manutenzione straordinaria
Per gli interventi di manutenzione a guasto e/o manutenzione straordinaria, l’Appaltatore dovrà presentare su richiesta della Committente un proprio preventivo di spesa i cui relativi costi di intervento (mano d’opera più materiali) dovranno desumersi con le modalità di seguito indicate:
a) Materiali
i materiali potranno essere forniti anche direttamente dalla Committente, ovvero forniti dall’Appaltatore ed addebitati alla Committente con i prezzi di cui ai seguenti prezzari, che si intendono integralmente qui riportati e riconosciuti dall’Appaltatore alla firma del presente documento:
• Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana del 2013;
• Prezzario di impianti elettrici - Prezzi informativi dell’edilizia, ultima edizione DEI 2013; scontati del ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore sull’importo a base d’asta.
Qualora una medesima voce sia presente su più prezzari, verrà applicato il prezzo più vantaggioso per la Committente.
Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro e/o materiali non contemplate nelle voci degli elenchi prezzi suddetti, si procederà alla promozione di nuovi prezzi da concordare con la Committente.
b) Manodopera
il prezzo sarà quello della manodopera di cui alle vigenti pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale italiana delle Tabelle edite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relative al costo medio del personale dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti
– in ottemperanza alla contrattazione collettiva o in difetto di pubblicazione a quelli di più recente pubblicazione al momento di definizione dell’ordinativo della Committente.
La Committente ha facoltà di far eseguire servizi di manutenzione straordinaria non compresi nel canone di manutenzione ad altre e diverse Ditte o Società abilitate, secondo le condizioni più convenienti per la Committente, senza che l’Appaltatore possa vantare pretesa alcuna sia pure di
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tipo/genere risarcitorio.
L’Appaltatore con la propria organizzazione deve prestare tutti i servizi di assistenza al fine di garantire la buona riuscita dell’intervento di manutenzione della Ditta incaricata dell’intervento straordinario.
L’Appaltatore è tenuto ad indicare, nell’ambito della propria organizzazione specifica, il nominativo di un tecnico che, avendo i requisiti per svolgere l’attività sopra riportate dovrà anche avere la piena rappresentanza dell’impresa e pertanto tutte le eventuali contestazioni di inadempienza fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante della ditta.
Il rappresentante dell’impresa dovrà accettare l’incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi all’Amministrazione Committente.
La ditta Appaltatrice si impegna, inoltre, a fornire materiali della migliore qualità aventi i requisiti richiesti da eventuali prescrizioni normative o, eventualmente, consigliati da organi particolarmente esperti in materia.
Art.08 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:
⮚ Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ; I seguenti allegati al presente Capitolato:
⮚ Allegato A al Capitolato Speciale d’Appalto [In caso di Raggruppamenti Temporanei di
Concorrenti o Consorzi o GEIE, la suddetta dichiarazione al Capitolato Speciale d’Appalto (allegato A) dovrà essere prodotta da ognuna delle imprese Associate o Consorziate indicate come affidatarie dei servizi];
⮚ Allegato B – Documenti tecnici degli impianti;
⮚ Capitolato Speciale d’Appalto - Disciplinare tecnico;
⮚ Planimetria generale: airside e landside;
⮚ DUVRI;
⮚ l’Appendice tecnica – Manutenzione Linee guida;
⮚ Le schede tecniche di intervento di manutenzione ordinaria programmata.
Si intendono, altresì, parte integrante del contratto stesso anche i seguenti documenti di riferimento, le cui voci di elenco prezzi unitari saranno assoggettate al ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore:
• Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana del 2013
• Prezzario di impianti elettrici - Prezzi informativi dell’edilizia, ultima edizione DEI 2013.
I documenti tecnici relativi agli impianti in oggetto, elencati nell’Allegato B al presente Capitolato Speciale di Appalto, depositati presso gli uffici tecnici della Committente e non allegati al presente capitolato, potranno essere visionati presso la sede della Committente da tutti i concorrenti partecipanti interessati previa richiesta scritta, nella fase preliminare all’offerta.
I suddetti documenti saranno oggetto di consegna da parte di AdF alla sola ditta risultante aggiudicatrice dell’appalto per l’effettuazione di eventuali copie a cura e spese della stessa.
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Art.09 - LEGGI E NORME
La procedura di cui al presente appalto riguarda l’affidamento di servizi rientranti nei cosiddetti settori speciali (D.Lgs 163/06 – Parte III) di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, soggetti all’applicazione del D.Lgs 163/06.
Fermo restando quanto sopra, per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato, l’Appalto è soggetto all’osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme (e loro eventuali evoluzioni legislative) che si intendono qui integralmente richiamate:
(a) D.Lgs. n.163/2006 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni;
(b) D.P.R. n. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
(c) D.M. dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 (in modo abbreviato “Cap. Gen.”);
(d) D.Lgs. n.106/2009;
(e) Nuove norme Tecniche per le Costruzioni DM 14 gennaio 2008;
(f) D.P.R. n.459/96;
(g) leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei servizi;
(h) codice civile - (“c.c.”);
(i) norme UNI, norme CEI, norme emanate dal CNR e dai comitati formatori ufficialmente riconosciuti anche se non espressamente richiamate e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dei servizi;
(j) normative e disposizioni di carattere aeroportuale (quali, ad esempio: le particolari modalità operative per le aree di movimento aeromobili e per le aree doganali; le misure di sicurezza inerenti il movimento di cose e persone; il rispetto delle separazioni doganali nel corso delle opere, ecc.);
(k) normative ICAO, ENAC e ENAV;
(l) tutte le ordinanze emesse dalla locale Direzione Aeroportuale – DA Firenze – Regolamento di Scalo.
L’Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere gli impianti nel pieno rispetto delle disposizioni normative e legislative vigenti in materia e di rispettare tutte le norme in vigore e relative alla conduzione, installazione, etc., con particolare riferimento a quanto di seguito elencato:
• disposizioni dell’Ente erogatore dell’energia elettrica;
• disposizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e disposizioni Regionali;
• disposizioni vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
• disposizioni ISPESL. ed ASL/USL, ecc.; seguenti leggi e decreti:
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• D.M. n. 37/2008 -Disposizioni in materia di impianti negli edifici
• DLgs. n. 81/2008 -Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
• D.P.R. n. 302 del 19 Marzo 1956 - “Norme di prevenzione infortuni sul lavoro integrative a quelle generali emanate con Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 Aprile 1955”.
• Legge 18 Ottobre 1977 n. 791 - “Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione (G.U. 2 novembre 1977, n. 298).
• Legge n. 186 del 1 Marzo 1968 - “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione ed impianti elettrici ed elettronici”.
• D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
• Norme CEI, CEI-EN vigenti applicabili con particolare riferimento a quelle indicate nell’allegato disciplinare tecnico di appalto, e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora, durante il periodo di conduzione, dovessero essere emanate norme specifiche per le quali fosse necessario effettuare opere di adeguamento o presentazione di documentazione ad Enti preposti, l’Appaltatore dovrà comunicare per scritto tali necessità alla Committente unitamente al preventivo di spesa relativo.
L’Appaltatore è quindi tenuto ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente per gli impianti affidati in manutenzione, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata sopra citata o meno.
Rimane a carico dell’Appaltatore la responsabilità di eventuali difformità per le quali non abbia presentato comunicazione scritta alla Committente nei tempi e nei modi indicati ai precedenti articoli del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
L’Appaltatore inoltre si impegna ad operare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di ambiente, D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con particolare attenzione:
• nella selezione dei rifiuti derivanti dalle attività di manutenzione, sia essi liquidi che solidi, e del loro smaltimento, con la consegna periodica dei formulari di smaltimento per le varie categorie di rifiuti speciali trattati, (sorgenti luminose, materiali ferrosi, batterie ed accumulatori, condensatori, materiali elettrici ed elettronici);
• nello stoccaggio ed utilizzo delle sostanze inquinanti e pericolose;
• nella gestione di eventuali sversamenti di liquidi inquinanti (carburante, olio, vernici, solventi, ecc.). In questi casi la Società è tenuta ad arginare immediatamente lo sversamento in modo da impedire pregiudizio all’ambiente. Nei casi più gravi la Società è obbligata anche a dare immediata comunicazione scritta ad AdF.
Tutti gli obblighi autorizzativi, documentali, di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, di bonifica e ripristino ambientale in seguito ad eventuali sversamenti, sono a totale cura e spese dell’Appaltatore.
L’Appaltatore di impegna ad effettuare ai propri dipendenti un’azione di formazione ed informazione riguardante gli aspetti ambientali connessi con le attività a loro assegnate.
La Committente, tramite le sue unità organizzative, può richiedere, in qualsiasi momento,
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documentazione riguardante processi o prodotti che possano avere attinenza ecologica ambientale e/o promuovere azioni di verifica sul campo.
In caso di violazione totale e/o parziale di anche uno solo degli obblighi facenti capo all’Appaltatore di cui al presente articolo 9, sarà facoltà di AdF, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R.,, risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
Art.10 - FINALITA' DEL CAPITOLATO E DEL CONTRATTO
La finalità del presente Capitolato allegato al contratto è di disciplinare la fornitura di beni e servizi necessari ad assicurare quanto segue:
• continuità del servizio degli impianti elettrici e speciali durante tutte le ore di funzionamento dell’attività nel corso di tutti i giorni dell’anno;
• mantenimento nel tempo, e con le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni normative e legislative, delle condizioni di funzionalità degli impianti elettrici a servizio degli edifici aeroportuali e delle aree oggetto dell’Appalto, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia e secondo le procedure contenute nel presente Capitolato e nel manuale di aeroporto della Committente;
• garantire la piena osservanza delle leggi in materia di sicurezza degli impianti, persone o cose;
• garantire la corretta e funzionale distribuzione dell’energia elettrica;
• garantire la vita utile degli impianti e delle parti costituenti gli stessi.
Art.11 - CONDIZIONI ECONOMICHE
Gli interventi saranno valutati e compensati con corrispettivi di cui al precedente articolo 3 del presente Capitolato ai quali sarà applicato il ribasso offerto dall’Appaltatore e che devono ritenersi accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.
Negli importi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali al perfetto espletamento dei servizi.
Negli importi si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune, la reperibilità, i sopralluoghi necessari alla definizione degli interventi, le visite mensili e la gestione tecnica ed amministrativa, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni lavorazione e magistero per l’esecuzione dei servizi a regola d’arte nel modo prescritto e ciò anche quando non ne sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'Appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore.
Pertanto l'Appaltatore dichiara esplicitamente di aver tenuto conto e di aver valutato, nell'esprimere la propria offerta, ogni e qualsiasi onere derivante dall'affidamento dei servizi stessi.
Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nessuno
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escluso o eccettuato.
Per i servizi di manutenzione straordinaria, l’Appaltatore potrà presentare, su richiesta della Committente, un proprio preventivo di spesa i cui relativi costi di intervento (manodopera, noli, materiali, spese generali, utili, incidenza sicurezza, opere compiute, ecc.) dovranno desumersi in base alle voci dei prezzi unitari previsti dal “Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana del 2013” (o dal “Prezzario di impianti elettrici - Prezzi informativi dell’edilizia, ultima edizione DEI 2013” nel caso tali voci non siano presenti nel prezzario regionale) che si intende facente parte integrante del presente Capitolato, scontato del ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore sull’importo a base d’asta.
Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro e/o materiali non contemplate nelle voci degli elenchi prezzi suddetti, si procederà alla promozione/analisi di nuovi prezzi da concordare con la Committente.
Sui nuovi prezzi sarà applicato, in conformità alle vigenti norme sui Lavori Pubblici, il ribasso offerto.
La Committente si riserva la facoltà di far eseguire servizi di manutenzione straordinaria ad altre e diverse Ditte o società, secondo le condizioni più convenienti per la Committente, senza che l’Appaltatore contraente possa vantare pretesa alcuna sia pure a titolo di risarcimento e/o indennizzo e/o rimborso spese.
Art.12 - ASSICURAZIONI E GARANZIA
12.1 – C.A.R. - R.C.T.
Grava sull’Appaltatore l’obbligo di stipulare una polizza ai sensi dell’art. 129 comma 1 del D.Lgs 163/06 e dell’art. 125 DPR 207/2010 - presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Committente che tenga indenne la Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, con esclusione dei danni derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore.
Tale polizza (C.A.R.) dovrà coprire i danni subiti da AdF a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei servizi. La somma assicurata deve essere pari a € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00). La polizza deve inoltre assicurare AdF contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.), nel corso dell’esecuzione dei servizi per il massimale di € 5.000.000,00(euro cinquemilioni/00).
La garanzia R.C.T. dovrà espressamente prevedere l’indicazione che tra i terzi assicurati s’intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o presenzino ai servizi e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Appaltatore nonché tutti i soggetti che si trovino a transitare o sostare nei pressi del cantiere.
Tra i soggetti sopra citati rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
⮚ la Direzione dei Lavori, gli Amministratori, il Personale dipendente AdF, i Preposti, i Consulenti della Committente e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga rapporti con la Committente medesima;
⮚ tutto il Personale dipendente dell’Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto all’obbligo di assicurazione ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i., per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio;
⮚ i Titolari e i Dipendenti di eventuali Subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che partecipino, anche occasionalmente, all’esecuzione dei servizi e ad attività di cantiere, nonché delle Ditte fornitrici;
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⮚ tutto il Personale dipendente delle Imprese operanti all’interno dell’area, intendendosi con tale dizione le Imprese che realizzano opere non comprese nell’oggetto del presente appalto;
⮚ gli equipaggi, i passeggeri ed i loro accompagnatori.
La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula del contratto e scade alla data di cessazione del contratto medesimo.
In caso di sinistro o di controversia con la Compagnia di Assicurazione ogni Assicurato potrà rivolgersi a essa, come se avesse direttamente stipulato la polizza.
I rischi, gli scoperti e le franchigie non coperti dalla polizza si intendono a carico esclusivo dell’Appaltatore.
In deroga a quanto stabilito dall’art. 1901 cod. civ., l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute dall’Appaltatore a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia assicurativa.
12.2 - R.C.O.
E’ altresì onere dell’Appaltatore, da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d’Appalto, l’accensione - presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Committente - di una polizza che tenga indenne l’Assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), ai sensi:
⮚ del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i.;
⮚ del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i.;
⮚ del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b).
La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore.
Detti massimali, comunque, non dovranno essere inferiori ai seguenti minimi inderogabili: € 2.500.00,00
(euro duemilionicinquecentomila/00) per sinistro e per anno, ed euro due milioni per Dipendente.
La polizza R.C.O. dovrà essere estesa alla colpa grave dell’Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori.
Nel caso in cui l’esecutore dei servizi sia soggetto diverso dall’Appaltatore Aggiudicatario, ai fini del presente comma sarà ritenuta valida la polizza R.C.O. di cui l’esecutore dei servizi stesso sia Contraente, purché risulti da apposita dichiarazione l’impegno dell’Appaltatore ad assumersi ogni onere relativo alla polizza in caso d’inadempimento del Contraente per annullamento della polizza, mancato pagamento del premio e mancata regolazione del premio. La polizza R.C.O. deve coprire l’intero periodo dell’appalto; deve altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.
12.3 - Autoveicoli
Per quanto riguarda la Responsabilità Civile Autoveicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria, l’Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione a copertura dei danni causati dagli autoveicoli (anche a seguito di incendio e/o scoppio dei veicoli stessi e/o delle cose da essi trasportate, nonché durante e/o in occasione delle operazioni di carico e scarico) di proprietà e/o comunque utilizzati dall'Appaltatore, con massimale pari a € 6.000.000,00 (euro seimilioni/00), unico per ciascun sinistro, comprese le persone trasportate.
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12.4 L'Appaltatore è obbligato a reintegrare tutte le garanzie indicate all’articolo 12 del presente Capitolato di cui il Committente si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall’assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.
In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l’ammontare delle garanzie medesime.
Del pari, il Committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l’onere all’Appaltatore.
12.5 I rischi e le franchigie non coperti dalle predette polizze si intendono a carico dell’Appaltatore.
Le polizze C.A.R., R.C.T. e R.C.O dovranno essere trasmesse alla Committente almeno 10 giorni prima dell’inizio dei servizi, il tutto alle condizioni e con i massimali previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto e nel contratto. La polizza degli autoveicoli dovrà essere trasmessa all’atto della richiesta dei permessi di accesso alle aree aeroportuali.
Per quanto attiene alle garanzie predette e in caso di concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dagli artt. 103 e 108 del Regolamento.
12.6 Entro 5 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l’Appaltatore deve presentare alla Committente una garanzia fidejussoria pari alla percentuale indicata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
La Committente ha il diritto di valersi della cauzione anche:
(a) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore;
(b) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti.
Le garanzie costituenti la cauzione definitiva saranno incamerate dalla Committente in tutti i casi in cui siano constatati mancati o inesatti adempimenti dell’Appaltatore.
Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art.1944 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Committente e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 c.c. In caso di escussione totale o parziale delle garanzie costituenti la cauzione definitiva, l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la stessa sino all’importo convenuto; in mancanza la Committente tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare.
Per quanto attiene ai requisiti dei fideiussori e alle garanzie dei concorrenti riuniti, si richiama quanto stabilito dall’art. 75 co. 3 del D.Lgs. 163/2006 e dagli artt. 127 e 128 del Regolamento (D.P.R. 207/2010).
La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale
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risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all’importo della cauzione.
L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI XXX XX 00000.
Art.13 - PERMESSI
I servizi oggetto d'appalto potranno essere svolti sia all'interno dell'area doganale dell'aeroporto (airside) sia all’esterno della stessa (landside).
L'accesso di persone e mezzi nelle aree suddette sarà soggetto al rispetto delle norme, ordinanze aeroportuali e procedure della Committente vigenti.
Per ottenere il rilascio da parte della D.A. del permesso di accesso alle varie aree dell’aeroporto di Firenze per il proprio personale dipendente e per i veicoli, qualunque soggetto dovrà attenersi a quanto stabilito nella procedura PROOP 10 del Manuale di Aeroporto.
L’istruttoria, la predisposizione e la consegna dei permessi saranno a cura della Società di Gestione. Requisito per il rilascio dei permessi di accesso sarà il preventivo pagamento di quanto definito dalla PROOP 10 del Manuale di Aeroporto.
Si precisa inoltre che il rilascio dei suddetti permessi di accesso sarà subordinato al possesso da parte di ciascun addetto dell’Appaltatore dell’attestato di frequenza al corso di Security Aeroportuale rilasciati da centri di formazione certificati ENAC ai sensi quanto previsto dal reg. UE 2320/2002 e reg. UE 300/08 e dal Programma Nazionale di Sicurezza Aeroportuale
Il personale dell’Appaltatore per la guida di automezzi nell’area airside deve acquisire idoneo permesso di guida, cosiddetto ADC (Air Side Driving Certificate). Le modalità di rilascio dell’ADC sono riportate nella procedura operativa del Manuale di Aeroporto PROOP24 e sul sito web dell’aeroporto nell’apposita sezione “ADC”.
Stessa procedura dovrà essere adottata per eventuali subappaltatori.
Eventuali limitazioni all'accesso in area doganale e non, imposte dagli Organi di Stato competenti, a personale e/o mezzi dell'Appaltatore, non potranno essere addotte come giustificazioni per la mancata esecuzione dei servizi.
Sarà cura ed onere dell’Appaltatore assicurarsi presso l’Ufficio Permessi AdF che le richieste permessi inoltrate allo stesso, per personale e mezzi, e/o per il rinnovo degli stessi abbiano avuto esito positivo e che i permessi siano disponibili prima di intraprendere le attività richieste dalla Committente.
L’accesso dei propri autoveicoli al parcheggio di sosta Operatori AdF potrà avvenire su richiesta e previo pagamento del canone annuale richiesto da AdF. Si precisa che si potrà sostare esclusivamente nelle ore di servizio.
Art.14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
14.1 Il subappalto è consentito unicamente nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 118 del Codice dei Contratti e dall’art. 20, l. reg. 38/2007.
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In particolare, l’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Committente, alle seguenti condizioni:
a) che l’Appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o le parti di servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice;
d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);
e) che gli oneri relativi alla sicurezza non siano soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tal fine, essi devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Committente in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L’affidamento di servizi in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
I. l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L' Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Committente provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L' Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
II. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
III. l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L' Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio
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dei servizi la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza;
IV. l' Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.
L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
L’Appaltatore si attiva, inoltre, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. La Committente verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.
L’Appaltatore e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la Prefettura.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, , se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali come da Regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4) dell’art. 118 del Codice. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
14.2 Responsabilità in materia di subappalto
L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di servizi subappaltati.
Il R.U.P. provvede a verificare, per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente facoltà, per la Committente, di risolvere il
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contratto in danno dell’appaltatore, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno), fatto salvo il risarcimento del danno.
La Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e, pertanto, è fatto obbligo all’Appaltatore trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato al subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Committente sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
Art.15 - ONERI OBBLIGHI E RESPONSABILTA’ DELL’APPALTATORE
Ai sensi dell’art. 24, comma 1, L.R. 38/2007, l’impresa ha l’obbligo di informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
Oltre agli oneri generali di cui ai vari articoli del presente Capitolato Speciale e a quelli previsti dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145 o dal D.P.R. 207/2010, si intendono compresi nel prezzo a misura dell’Appalto e nella somma prevista per la sicurezza, e quindi a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, gli oneri e obblighi di seguito riportati.
15.1 PROVE E CONTROLLI
1) tutte le prove e controlli che l’ufficio tecnico della Committente ordini di eseguire sugli impianti, su materiali o componenti;
2) tutte le prove previste dai libretti o piani di manutenzione degli impianti;
3) tutte le prove previste dalle procedure tecniche contenute nel Manuale di aeroporto;
4) tutte le prove e controlli periodici necessari per verificare il buon funzionamento degli impianti, materiali o componenti;
5) i controlli e le prove che, a causa di inottemperanza, vengano fatti svolgere direttamente a Terzi dalla Committente;
6) l’occorrente mano d’opera, gli strumenti, gli apparecchi di controllo e quanto altro necessario per eseguire verifiche o prove preliminari o prove impianti in corso di gestione degli stessi.
15.2 TRASPORTI, MEZZI, MONTAGGIO, TIRO IN ALTO, SMONTAGGI RIMONTAGGI (OPERE PROVVISIONALI), MAGAZZINI PROVVISORI, SGOMBERO E SMALTIMENTO RIFIUTI E COMPONENTI SOGGETTI A RICAMBIO:
7) la fornitura ed installazione di tutti i mezzi d’opera necessari ai servizi e all’approntamento di tutte le opere nessuno escluso;
8) le opere e attrezzature antinfortunistiche secondo le norme vigenti;
9) la responsabilità derivante da trasporti, furti e danni che le apparecchiature, gli impianti, i mezzi
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d’opera e i materiali possano subire a causa di chiunque prima della consegna delle opere alla Committente;
10) lo sgombero di tutte le attrezzature impiegate, pulizia e asportazione dei materiali di risulta a servizi ultimati;
11) gli oneri per il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;
12) la protezione delle attrezzature, degli arredi presenti nei locali per proteggerli dalla polvere o danneggiamenti accidentali durante l’esecuzione dei servizi oggetto del presente Appalto;
13) la presenza continua, durante l’esecuzione dei servizi, di un responsabile per l’Impresa con l’obbligo di osservare e fare osservare alle maestranze le leggi e i regolamenti in materia antinfortunistica e con il compito anche di coordinamento dei servizi d’intesa con la Committente;
14) la fornitura agli operai di tutta l’attrezzatura necessaria e DPI rispondenti alle norme antinfortunistiche vigenti, in modo da assicurare l’incolumità del personale stesso e di terzi;
15) la fornitura in visione di campioni del materiale che l’Impresa intende installare nei vari ambienti prima della loro messa in opera; i campioni dovranno essere sottoposti per l’approvazione alla Committente onde ottenere formale benestare;
16) gli oneri per ponteggi di servizio interni ed esterni;
17) gli oneri per scarico dagli automezzi, collocazione in loco, compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in magazzino di tutti i materiali pertinenti l’impianto;
18) gli oneri per fissaggio di apparecchiature e componenti in genere ai relativi basamenti e supporti;
19) gli oneri per materiali di consumo e i mezzi d’opera occorrenti per la effettuazione delle prestazioni ordinarie;
20) la manovalanza e mezzi d’opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di quei materiali che, per il loro peso e/o volume, esigono tali prestazioni;
21) gli oneri per esecuzione di schemi di potenza ed ausiliari funzionali per i quadri elettrici di distribuzione, comando e controllo; dovranno inoltre essere presentati, in fase preliminare di inizio dei servizi, le viste frontali e i dati dimensionali di tutti i quadri da sottoporre all'approvazione della Committente;
22) gli oneri per l’assistenza alla esecuzione di tutte le opere accessorie e complementari, nessuna esclusa, qualora eseguite da Ditte terze, occorrenti al fine di rendere il lavoro ultimato e funzionante;
23) gli oneri per smontaggio e rimontaggio di pannellature, di controsoffitti e di qualsiasi altra struttura esistente che debba essere temporaneamente rimossa alfine di permettere la stesura delle nuove canalizzazioni (o il riutilizzo funzionale di quelle esistenti) e la installazione dei nuovi componenti e/o il reimpiego di quelli esistenti;
24) gli oneri per l’esecuzione di disegni particolareggiati di montaggio (previo sopralluoghi e rilievi a mezzo di personale qualificato) da sottoporre ad approvazione;
25) gli oneri per effettuazione di sopralluoghi preliminari in loco già in fase di redazione dell'offerta economica, al fine di prendere esatta visione dello stato dell’arte degli impianti;
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26) gli oneri, per quanto di competenza, da prestare nell’ambito della istruzione e l’espletamento delle pratiche nei confronti degli Enti preposti (ASL, ISPESL, Comune, VVFF, Enel, ecc.);
27) gli oneri per la redazione di tutti gli elaborati grafici finali "as built" (schemi elettrici di potenza ed ausiliari, planimetrie, legende, ecc..) e loro fornitura in triplice copia in caso di sostituzione e/o nuova realizzazione di componenti elettrici (es. quadri elettrici) e in caso di realizzazione di nuovi impianti e/o integrazioni di quelli esistenti. In particolare dovrà essere fornito il seguente materiale:
• Dichiarazioni di conformità Legge 37/08, ecc.;
• Certificazioni CEI 17-13/1 relative ai quadri elettrici;
• Certificazioni e collaudi attestanti la idoneità alla regola d’arte degli impianti speciali ed elettronici realizzati (con particolare riferimento ad impianti di rilevazione e allarme antincendio e rilevazione fughe di gas);
• Certificazione di cablaggi strutturati.
28) Il catalogo elettrico relativo alle apparecchiature degli impianti in oggetto, comprendente:
• letteratura tecnica relativa alle principali apparecchiature e componenti (cataloghi e listini tecnici dei fornitori) con particolare riguardo per i quadri elettrici di distribuzione;
• lista dei disegni (con numero e titolo) compresi quelli dei fornitori;
• disegni "as built" degli impianti eseguiti;
• istruzioni di manutenzione;
• lista delle parti di ricambio.
29) il Manuale Operativo relativo agli impianti eseguiti. In particolare il manuale deve contenere una descrizione sintetica del funzionamento dei singoli impianti e delle principali apparecchiature. I disegni dei quadri elettrici (vista del fronte quadro completa della nomenclatura e della numerazione di tutti gli elementi, schema di potenza e ausiliari). Completerà il manuale la documentazione relativa alla componentistica degli impianti elettrici; gli schemi dovranno essere aggiornati con i dati di taratura e messa a punto finale;
30) gli oneri per l'assistenza ad eventuali collaudi di impianti elettrici, (eseguiti da professionista/i abilitato/i iscritto/i all'albo prescelto/i dalla Committente);
31) gli oneri per allestimento di impianti elettrici provvisori di cantiere di illuminazione e di forza motrice;
32) gli oneri per impianti provvisori atti a garantire la continuità assoluta di esercizio degli impianti elettrici e degli impianti speciali di rilevazione e allarme antincendio e di rilevazione fughe di gas;
33) gli oneri per la effettuazione di fuori servizio (parziali o totali) necessari per permettere il riallaccio funzionale delle nuove sezioni di impianto a quelle esistenti;
34) gli oneri per la disattivazione, lo scollegamento e la rimozione (con resa franco magazzino o altro locale indicato dal Committente) di apparecchiature e componenti esistenti non riutilizzabili;
35) gli oneri per assistenza da prestare nei confronti delle varie imprese operanti in cantiere, nell’ambito delle pertinenze, competenze ed interferenze/sovrapposizioni con le opere elettriche;
36) smontaggio e rimontaggio delle parti di impianto che possono compromettere, a giudizio
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insindacabile della Committente, la buona esecuzione di altri servizi in corso;
37) la fornitura di tutti i mezzi d'opera necessari ai servizi e l'approntamento di tutte le opere anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la non interferenza dei servizi con quelli di altre imprese o con le attività lavorative in corso il tutto rispondente alle norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire l’incolumità del personale e dei terzi;
38) Costruzione, spostamento, mantenimento e smontaggio ponteggi, impalcature e costruzioni provvisionali: la costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, nonché il successivo smontaggio ponteggi, delle impalcature, delle costruzioni provvisionali di qualsiasi genere occorrenti per l'esecuzione di tutti i servizi, forniture e prestazioni;
39) Ponteggi, impalcature e costruzioni provvisionali dovranno essere realizzati, spostati mantenuti e smontati in modo da assicurare l'incolumità degli operai e di quanti vi accedono e vi transitano, inclusi i non addetti ai servizi, onde evitare qualunque danno a persone o cose e comunque nella loro costituzione dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti al momento della esecuzione dei servizi;
40) lo sgombero e lo smaltimento, ad operazioni ultimate, delle attrezzature, delle parti soggette a ricambio e dei materiali residui con trasporto alle discariche con frequenza, se necessaria, anche giornaliera;
41) la fornitura di scossaline metalliche per la sigillatura dei passaggi di canali tubazioni e cavi elettrici in copertura e sigillatura con materiali espandenti della forometria. Fornitura delle opere di carpenteria necessaria per gli impianti quali staffe, telai, supporti ed accessori di ogni genere, nonché di tutti i materiali di consumo occorrenti (minio, guarnizioni, stracci, ossigeno, acetilene, etc.).La verniciatura, previa spazzolatura, con due mani di minio, di tutti gli accessori di montaggio in ferro (staffe, telai, supporti);
42) la fornitura e trasporto fino al cantiere di tutti i materiali e mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei servizi franco spesa di trasporto, imposte ecc.;
43) il montaggio dei materiali stessi a mezzo di operai specializzati, aiuti e manovali;
44) il tiro in alto e distribuzione sul luogo di installazione di tutti indistintamente i materiali;
45) la costruzione dei magazzini provvisori per il deposito di apparecchiature, materiali e mezzi di opera necessari all'esecuzione dei servizi nonché la successiva demolizione e l'allontanamento dei materiali di risulta non appena ultimati i servizi. Solo qualora a giudizio insindacabile della Committente siano disponibili locali di sua proprietà da adibire a magazzini, l'Appaltatore sarà esonerato dalla loro costruzione;
46) gli oneri per l’adeguata delimitazione delle aree di intervento con la apposizione della idonea segnaletica.
15.3 GUARDIANIA E SORVEGLIANZA - SOTTRAZIONE E DANNI
47) la guardiania e la sorveglianza di eventuali cantieri e/o magazzini deposito dell’Appaltatore con il personale necessario, di tutti i materiali e mezzi d'opera;
48) ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione dei servizi) ai materiali approvvigionati, posti in opera o comunque presenti in cantiere,
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anche se pertinenti la Committente.
15.4 PERSONALE
Tutto il personale dovrà essere dotato di indumenti ed attrezzature personali antinfortunistiche. All'Appaltatore fa carico la presenza continua sui luoghi dei servizi del tecnico responsabile della conduzione, supervisione e controllo dei servizi .
15.5 APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE E FORNITURA DI BENI
L'Appaltatore si impegna a mantenere costantemente a disposizione della Committente nei propri magazzini, un quantitativo di materiali necessari ad assicurare la continuità delle operazioni di manutenzione ordinaria programmata, di avviamento quotidiano e di conduzione degli impianti, con sufficiente margine di sicurezza.
L'Appaltatore si dovrà inoltre impegnare a mantenere costantemente a disposizione della Committente, nei propri magazzini, un quantitativo di materiali nei vari tipi necessari, tali da assicurare le operazioni di intervento ordinario e straordinario per assicurare la continuità del funzionamento degli impianti con sufficiente margine di sicurezza.
I quantitativi ed i tipi di materiali saranno stabiliti di comune accordo tra Committente e fornitore.
I materiali dell'Appaltatore devono rispondere rigorosamente alle prescrizioni d'uso per il loro impiego ed essere della migliore qualità; inoltre devono corrispondere ai tipi standard approvati dalla Committente.
15.6 DISEGNI “AS BUILT”
L’Appaltatore dovrà presentare i disegni “as built” di tutte le eventuali modifiche apportate sugli impianti a seguito delle prestazioni effettuate nell’ambito del presente Capitolato Speciale d’Appalto. I disegni dovranno essere forniti in tre copie cartacee ed in formato digitale elaborato con software autocad.
Per quanto relativo agli interventi a guasto e/o relativi a manutenzione straordinaria eseguiti, l’Appaltatore dovrà produrre le obbligatorie Dichiarazioni di Conformità in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.M. 37/08.
*****************************
In caso di violazione totale e/o parziale di anche uno solo degli obblighi facenti capo all’Appaltatore di cui al presente articolo 15, sarà facoltà di AdF, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
Art.16 - ONERI CONSEGUENTI ALLA ESECUZIONE DEI SERVIZI IN ZONA AEROPORTUALE
L’Appaltatore dà atto di essere a conoscenza e di accettare gli oneri conseguenti all’esecuzione dei servizi in zona aeroportuale, comportanti anche l’obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni che a tale circostanza conseguono.
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Art.17 - ORDINANZE
L’Appaltatore si obbliga a rispettare le norme che disciplinano l’accesso e la circolazione delle persone e degli automezzi in ambito aeroportuale, ovvero le prescrizioni contenute nella procedura operativa “Abilitazione alla guida nell’Area Interna Aeroportuale”.
L’Appaltatore si obbliga inoltre ad istruire il proprio personale e ad equipaggiare i propri mezzi con i dispositivi e le segnalazioni della Committente senza che ciò costituisca variazione al prezzo d’offerta.
L’Appaltatore da altresì atto di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nelle norme e procedure per stati di emergenza e di incidente.
In caso di violazione totale e/o parziale di anche uno solo degli obblighi facenti capo all’Appaltatore di cui al presente articolo 17, sarà facoltà di AdF, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
Art.18 - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI
18.1 L’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i servizi; l’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto (art. 36 L. 300/1970).
18.2 Ai sensi dell’art. 18 della L.R. Toscana n. 38/2007, la Committente, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nella esecuzione dell’appalto, invita l’Appaltatore a provvedervi entro i quindici giorni successivi. Qualora l’Appaltatore non provveda nel termine assegnato, la Committente effettua il pagamento diretto delle retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore per l’esecuzione del contratto oppure, in assenza, dalla cauzione prestata.
18.3 Nel caso di contestazione da parte dell’Appaltatore, la Committente provvede ai necessari accertamenti secondo modalità definite Regolamento di attuazione della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07 agosto 2008, n. 45/R (come modificato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2012, n. 44/R).
18.4 Nelle ipotesi di subappalto resta ferma, ai sensi dell’articolo 118, comma 6 del d.lgs.163/2006, la responsabilità solidale dell’impresa appaltatrice in ordine al regolare pagamento delle retribuzioni ai dipendenti dell’impresa subappaltatrice. In caso di inadempienza di entrambe le imprese si applica quanto previsto dai commi 18.2 e 18.3.
18.5 La disposizione di cui al comma 18.4 si applica anche al pagamento delle retribuzioni dei lavoratori impiegati nella esecuzione di sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto e comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 118, comma 11 del d.lgs. 163/2006.
18.6 In caso di violazioni totali e/o parziali del presente articolo 18 da parte dell’’Appaltatore sarà facoltà della Committente, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R.,, risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
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Art.19 - TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno alla Committente prima dell’inizio dei servizi, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Committente opererà, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento, una ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo dei servizi, da utilizzare in caso di inadempienza dell’Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso. In caso di crediti insufficienti allo scopo, ai sensi dell’art. 123, comma 3, del Regolamento, la Committente può procedere all’escussione della garanzia fideiussoria.
I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l’Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti (D.Lgs. 81/2008).
In caso di inottemperanza degli obblighi testé precisati, accertata dalla Committente o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Committente medesima comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l’inadempienza accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti.
Fermo restando quanto sopra, in caso di violazioni totali e/o parziali del presente articolo 19 da parte dell’’Appaltatore sarà facoltà della Committente, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
Art.20 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E MANLEVA
20.1 L’Appaltatore, in relazione all’espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, dichiara e garantisce, irrevocabilmente e incondizionatamente, quanto segue:
(i) che eseguirà i servizi oggetto del presente Contratto con cura e professionalità, con organizzazione di mezzi propri, con gestione a proprio rischio, con impiego di propri capitali ed avvalendosi solo ed esclusivamente di personale regolarmente assunto ed impiegato, nonché garantendo il risultato della perfetta esecuzione di tutte le attività poste a suo carico;
(ii) di essere in possesso e di mantenere per tutta la durata del presente Contratto, tutte le autorizzazioni e/o licenze e/o permessi richiesti dalla legge per l’espletamento delle attività oggetto del presente Contratto medesimo.
20.2 Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri ed i rischi connessi ad eventuali danni diretti e/o indiretti per la non corretta esecuzione da parte dell’Appaltatore delle attività oggetto del presente Contratto, nonché, fatta salva l’applicazione delle penali, il risarcimento di tutti i danni, che la Committente abbia subito come conseguenza diretta e/o indiretta dell’inadempimento da parte dell’Appaltatore di uno qualunque degli obblighi contrattuali o degli obblighi di legge, regolamenti e/o prescrizioni (aeroportuali incluse) che siano imposti in capo all’Appaltatore medesima in relazione all’espletamento delle attività oggetto del presente Contratto.
20.3 Pertanto l’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne sostanzialmente e processualmente la Committente, a prima richiesta e senza eccezioni:
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(i) da ogni pregiudizio, danno, perdita, responsabilità, costo, onere o spesa, ivi comprese le eventuali spese legali ed in relazione a qualsivoglia pretesa e/o domanda e/o azione (sia essa di carattere risarcitorio e/o a titolo di indennizzo), che sia stata e/o possa essere avanzata nei confronti della Committente in qualunque sede, da parte di chiunque, (ivi compreso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il personale di cui l’Appaltatore si avvale), in conseguenza e in relazione alla violazione da parte dell’Appaltatore di uno qualunque degli obblighi contrattuali, e degli obblighi di legge previsti in capo all’Appaltatore in relazione all’espletamento delle attività oggetto del presente Contratto.
(ii) da ogni pregiudizio, danno, perdita, responsabilità, costo, onere o spesa, ivi comprese le eventuali spese legali che la Committente fosse chiamata a sostenere o a risarcire in conseguenza di pretese e/o domanda e/o azione (sia essa di carattere risarcitorio e/o a titolo di indennizzo), comunque a lei rivolte dal proprio personale e/o dal personale di cui l’Appaltatore medesimo si avvale per la fornitura dei Servizi di Manutenzione oggetto del presente Contratto e/o da qualsiasi altro soggetto, in conseguenza e/o in relazione: (i) di obbligazioni che fossero previste dalla legge in via solidale nell’ambito dei rapporti fra committente ed appaltatore, (ii) della violazione da parte dell’Appaltatore medesima di uno qualunque degli obblighi contrattuali o di legge previsti in capo a quest’ultima in materia giuslavoristica e di Contratti Nazionali Collettivi.
20.4 L’Appaltatore è obbligato all’approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l’incolumità e la personalità morale, a norma dell’art. 2087 c.c., del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Committente, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 1124/1965, al D. Lgs. n. 163/2006 ed al D. Lgs. 81/2008. Ogni responsabilità, sia di carattere civile sia penale, in caso di infortuni ricadrà interamente e solo sull’Appaltatore restandone sollevata la Committente.
L’Appaltatore provvederà, infine, alla designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell’emergenza (art. 18, c. 1, lett. b), X.Xxx. 81/08). L’Appaltatore è tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere o incombenza derivante dalle normative vigenti in materia.
Art.21 - CONDOTTA DEI SERVIZI E DIRETTORE TECNICO DEL SERVIZIO
Ai sensi dell’art. 4 del Cap. Gen., l’Appaltatore che non conduce i servizi personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione del contratto. L’Appaltatore è responsabile dell’operato del proprio rappresentante.
Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Committente .
Per tutta la durata dell’Appalto, l’Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i servizi.
In presenza di gravi e giustificati motivi la Committente, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall’Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti
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alcuna indennità all’Appaltatore od al suo rappresentante.
Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell’Impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del servizio ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei servizi.
Ai sensi dell’art. 6 del Cap. Gen., il direttore tecnico del servizio può coincidere con il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza.
Nel caso in cui l’Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l’incarico della direzione tecnica del servizio deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti.
Previa motivata comunicazione all’Appaltatore, la Committente ha il diritto di chiedere la sostituzione del direttore del servizio per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
In caso di violazione totale e/o parziale di anche uno solo degli obblighi facenti capo all’Appaltatore di cui al presente articolo 21, sarà facoltà di AdF, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
Art.22 - RISORSE UMANE DELL’APPALTATORE E PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA
L’Appaltatore deve fornire un elenco delle risorse umane mezzi e materiali che lo stesso intende mettere a disposizione continuativa della Committente per svolgere le attività di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Il personale addetto al presidio assistenza manutenzione e/o conduzione degli impianti, oltre che delle abilitazioni necessarie allo svolgimento del sevizio, dovrà essere in possesso dei requisiti qualitativi conformi alle attività impiantistiche in oggetto ed in particolare dovrà essere specializzato elettricista, formato ed esperto secondo la CEI-EN 50110 con attestazione PES, nonché abilitato alla manutenzione degli impianti elettrici ed aver partecipato ai corsi antincendio rischio elevato. Il personale in turno verrà nominato membro della squadra di emergenza antincendio AdF. Il personale dovrà essere qualificato per l’utilizzo del software RESA CREWS di cui sono dotati i banchi di accettazione ed i xxxxx di imbarco, corso di formazione per la gestione dei sistemi automatici di parcheggio SKIDATA, avere la formazione necessaria alla gestione dei sistemi automatici di rilevazione fumi, avere la conoscenza dei sistemi SCADA installati ed avere le conoscenze adeguate all’installazione e sostituzione delle apparecchiature IP (telefonia e videosorveglianza).
La Committente precisa che, in caso di emergenze aeroportuali, il personale dell’Appaltatore in presidio dovrà collaborare attivamente con il coordinatore alla gestione dell'emergenza AdF.
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Entro 5 giorni dalla data della firma del contratto l’Appaltatore deve notificare per iscritto alla Committente i seguenti dati:
• nominativo e recapito telefonico delle persone responsabili della manutenzione ordinaria/presidio, dell’avviamento quotidiano, della conduzione degli impianti, della assistenza ed interventi a guasto, e dei loro eventuali sostituti;
• nominativo del personale reperibile telefonicamente nelle ore non presidiate di ogni giorno dell’anno in modo da poter intervenire su richiesta della Committente per l’esecuzione di interventi a carattere di urgenza, a guasto, per le quali la Committente si riserva la facoltà di eseguire gli interventi suddetti da altre Ditte;
Il primo di ogni mese l’Appaltatore dovrà inoltrare alla Committente un programma scritto dove sia individuato:
• il responsabile reperibile nelle varie fasce orarie non presidiate del mese per eventuali comunicazioni o chiamate telefoniche;
• il personale addetto al presidio, alla manutenzione ordinaria programmata, all’accensione quotidiana, alla conduzione degli impianti ed assistenza, nelle varie fasce orarie di ogni giorno del mese secondo quanto previsto agli articoli precedenti;
• il programma degli interventi di manutenzione ordinaria, redatto secondo lo schema indicato nelle tabelle contenute nelle allegate schede tecniche di manutenzione, dove dovrà indicare:
o l’elenco degli interventi previsti;
o il giorno e l’ora programmata per il singolo intervento;
o il report degli interventi eseguiti il mese precedente in formato cartaceo ed elettronico (office-word, excel).
A tal proposito si ricorda che i termini temporali, stabiliti nelle schede di intervento allegate, rappresentano delle frequenze limite di intervento, rimanendo a carico dell’Appaltatore di stabilire se effettuare le operazioni con una scadenza più ravvicinata in modo da garantire la qualità richiesta nell’Appalto. Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria programmata riportate nel programma devono garantire la continuità del funzionamento degli impianti H24 per tutti i giorni dell’anno.
Art.23 – INTERFERENZE CON ALTRE IMPRESE E CON LE ATTIVITA’ AEROPORTUALI
L’Appaltatore prende atto che le opere di manutenzione ordinaria programmata, avviamento quotidiano, conduzione degli impianti elettrici, presidio ed assistenza, interventi a guasto potranno interferire con l'attività produttiva od il lavoro di altre Imprese.
Per quanto sopra l’Appaltatore si impegna a condurre i propri servizi in armonia con le esigenze delle altre Imprese senza recare intralcio ed evitando contestazioni pregiudizievoli per l'andamento generale dell'attività.
Resta inteso che, per tali interferenze e oneri, l'Appaltatore non potrà accampare alcuna pretesa o richiesta di compenso.
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In caso di divergenza l’Appaltatore si impegna ad accettare le disposizioni e decisioni che la Committente, a suo insindacabile giudizio, riterrà opportuno prendere tenendo presente il migliore andamento dell'attività, salvo esporre le proprie riserve.
L’Appaltatore prende atto che le opere di manutenzione ordinaria programmata, avviamento quotidiano, conduzione degli impianti elettrici, presidio ed assistenza, interventi a guasto potranno interferire con l'attività lavorativa ordinaria e quotidiana dei vari reparti e sezioni dell’aerostazione; di conseguenza l’Appaltatore si impegna a condurre i propri servizi in armonia con le esigenze anzidette senza recare intralcio ed evitando contestazioni pregiudizievoli per l'andamento generale delle attività aeroportuali.
Resta inteso che per le accennate interferenze e per gli oneri conseguenti l'Appaltatore non potrà accampare alcuna pretesa o richiesta di compenso.
In ogni caso l’Appaltatore si impegna ad accettare le disposizioni e decisioni che la Committente a suo insindacabile giudizio riterrà opportuno prendere tenendo presente il migliore andamento dell'attività, salvo esporre le proprie riserve.
Art.24 - PERSONALE DELL’APPALTATORE
E' fatto obbligo all’Appaltatore di impiegare in servizio solamente personale dipendente, abilitato all’esercizio delle attività da svolgere sugli impianti elettrici previsti dal presente Capitolato, che sia stato debitamente formato ed istruito all'uso dei macchinari e delle attrezzature da utilizzare ed avvertito sulle operazioni da condurre in base a quanto previsto dagli artt. 18, 19, 20 e 24 del D.Lgs. 81/2008.
In relazione al servizio in oggetto l’Appaltatore, in conformità a quanto prescritto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, prenderà visione dei rischi specifici inerenti l’attività della Committente nonché le misure, collettive ed individuali, di prevenzione e protezione che sono messe in atto dalla Committente.
E’ fatto obbligo al personale operante dell’Appaltatore:
1. segnalare immediatamente al dirigente o Preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza;
2. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza o che possano compromettere la protezione e la sicurezza.
Oltre a quanto previsto all’art.18 del presente Capitolato, tutto il personale deve essere dotato di proprio cartellino con fotografia di riconoscimento, giubbotto con evidenziatori catarifrangenti omologato, elmetto e scarpe o stivali di sicurezza omologati.
L’Appaltatore dovrà, ad insindacabile giudizio della Committente, allontanare immediatamente il personale che dovesse risultare non gradito per il comportamento, per la trasgressione di qualsivoglia disposizione in vigore, non in regola per l’ottenimento dei permessi di accesso nell’ambito aeroportuale, o al quale venisse revocato il permesso di cui sopra.
In caso di violazione totale e/o parziale di anche uno solo degli obblighi facenti capo all’Appaltatore di cui al presente articolo 24, sarà facoltà di AdF, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
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Art.25 - PRESA IN CONSEGNA DEGLI IMPIANTI
Gli impianti oggetto del contratto di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto verranno consegnati dalla Committente nello stato di fatto in cui si trovano.
L’Appaltatore deve verificare lo stato di manutenzione, di efficienza e la consistenza delle apparecchiature costituenti gli impianti sottoposti a manutenzione ordinaria programmata, avviamento quotidiano, onde comunicare per scritto eventuali anomalie od interventi da realizzare.
Ad aggiudicazione avvenuta, successivamente alla firma del contratto, la Committente provvederà ad effettuare sopralluogo congiunto in contraddittorio con l’Appaltatore al termine del quale si provvederà a redigere il verbale di consegna definitivo.
Nel corso del sopralluogo si dovrà verificare lo stato oggettivo di tutte le apparecchiature costituenti l’impianto elettrico, nonché la funzionalità ed efficienza dei dispositivi di manovra protezione e sezionamento, dei dispositivi e mezzi di protezione contro contatti diretti, indiretti, sovraccarichi e corto circuiti e dei dispositivi di sicurezza e di riserva (es. corpi illuminanti di emergenza, gruppi elettrogeni e di continuità, ecc.).
Nel corso del sopralluogo l’Appaltatore dovrà verificare l’esistenza di tutte le documentazioni previste dalle normative vigenti, ed in particolare:
• pratica USL/ISPESL di denuncia degli impianti di messa a terra;
• dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/2008;
• certificati di collaudi;
• manuali e libretti di uso e manutenzione;
• cataloghi tecnici;
• schemi elettrici di potenza ed ausiliari;
• schemi di montaggio;
• varie ed eventuali.
Nel corso del sopralluogo l’Appaltatore dovrà provvedere a produrre una documentazione fotografica da allegare al verbale di componenti ed apparecchiature impiantistiche.
Art.26 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI
Gli impianti ed i relativi accessori dovranno essere riconsegnati alla fine del rapporto contrattuale previa verifica, in contraddittorio tra Committente ed Appaltatore, con verbale attestante lo stato generale degli impianti.
Qualora la Committente, a seguito del sopralluogo per la riconsegna degli impianti, rilevasse la necessità di realizzare delle opere di ripristino causate dalla cattiva esecuzione delle opere e prestazioni oggetto del presente Appalto, avrà la facoltà di ordinarne l’esecuzione a carico dell’Appaltatore ovvero di far eseguire gli interventi ad altre Ditta ed addebitarne le spese in danno all’Appaltatore.
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Art.27 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
L'Appaltatore è tenuto ad assicurare che nell'esecuzione di tutti i servizi siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.
In particolare dovrà dare attuazione ai disposti del D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii..
L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti e a prestatori d'opera nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali verranno svolti i servizi, tutte le norme previste dal suddetto D.Lgs. n.81/2008 e le successive modifiche ed integrazioni che stesso potrà avere nel corso di validità del contratto.
In particolare:
1) Nel corso delle attività dovranno essere rispettate di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
2) L’Appaltatore è obbligato a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza dell’appalto, dandone comunicazione alla Committente ed a predisporre, prima dell’effettivo inizio delle attività, il Piano Operativo per la Sicurezza relativo alle attività oggetto dell’appalto ai sensi del D.Lgs n.81/2008, con l’impegno ad osservarlo scrupolosamente per l’intera durata dell’appalto;
3) Solo su esplicita e preventiva autorizzazione della Committente l’Appaltatore eseguirà modifiche ed ampliamenti sugli impianti soggetti a marcatura CE, con conseguente ed immediato aggiornamento dei disegni, dei certificati e delle autorizzazioni di legge;
4) L’Appaltatore è tenuto a rendere disponibili in lingua italiana le “schede di sicurezza” relative ai materiali/sostanze introdotti nell’edificio per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato, così come predisposto dal produttore. Copia delle “Schede di sicurezza” dovranno essere sempre presenti in cantiere e consegnate anche al Servizio di Prevenzione e Protezione AdF;
5) L’Appaltatore dovrà provvedere prima dell’inizio dei servizi, a consegnare/trasmettere ad AdF:
⮚ il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività oggetto dell’affidamento dei servizi redatto ai sensi del D.Lgs n.81/2008;
⮚ il nominativo ed il recapito telefonico del Direttore Tecnico del servizio;
⮚ il nominativo ed il recapito telefonico del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
⮚ il nominativo dei lavoratori che verranno impiegati;
⮚ la certificazione che per i lavoratori di cui al punto precedente sono stati espletati tutti gli adempimenti previdenziali prescritti dalle vigenti leggi (INPS, INAIL etc.);
⮚ la tipologia di informazione e formazione impartita ai lavoratori in oggetto, attestati di formazione per lavori sotto tensione PES, lavori in quota ed altri certificati di formazione;
⮚ il grado di specializzazione degli operatori da impiegare per il servizio oggetto dell’appalto;
⮚ i nominativi e le qualifiche dei propri dipendenti, impiegati nelle attività affidate con associata descrizione del percorso formativo in materia di sicurezza di ciascuno;
⮚ l’elenco dei dispositivi di prevenzione individuale (DPI), eventualmente adottati, distinti per tipologia di impiego;
6) Nel caso in cui nel corso dell'Appalto si rendesse necessaria l'esecuzione di particolari interventi, quali ad esempio alcune specifiche attività di manutenzione correttive, non compresi nell’iniziale
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programmazione, l'Appaltatore dovrà provvedere all'aggiornamento del piano operativo presentato integrandolo con l'analisi dei rischi connessi alla nuova tipologia di intervento.
Di qualsiasi infortunio verificatosi nell'espletamento dei servizi dovrà essere data immediata comunicazione ad AdF e immediata registrazione e archiviazione a fini statistici.
Sarà cura della Committente comunicare all’Appaltatore:
⮚ il nominativo ed il recapito telefonico dei referenti AdF per il servizio;
⮚ il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
ed avviare con l’appaltatore le attività di coordinamento ai sensi del D.Lgs. n.81/2008.
Qualora l’Appaltatore ritenesse di dover incrementare o sostituire il personale dedicato alle attività contenute nell’Appalto, dovrà provvedere a ripercorrere le procedure descritte ai capoversi precedenti.
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In caso di violazione totale e/o parziale di anche uno solo degli obblighi facenti capo all’Appaltatore di cui al presente articolo 27, sarà facoltà di AdF, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
Art.28 - MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO
28.1 Per gli importi relativi al servizio di conduzione, presidio e manutenzione ordinaria programmata degli impianti elettrici di cui all’art. 3 punto (a), del presente Capitolato vale quanto segue:
• emissione da parte dell’ Appaltatore, per tutta la durata del contratto, di fatture mensili posticipate a partire dal primo del mese successivo alla data di consegna degli impianti;
Il pagamento delle suddette fatture verrà effettuato dalla Committente con cadenza definita in ragione di 30 gg data fattura – fine mese.
28.2 Per gli importi relativi alla fornitura dei materiali d’uso ed ai servizi di manutenzione straordinaria, di cui all’art.6, vale quanto segue:
• emissione da parte dell’ Appaltatore, entro il 30 di ogni mese, di riepilogo della contabilità redatto su di un buono siglato da parte del responsabile che ha ordinato/concordato le opere per la Committente; entro il 30 del mese successivo, dopo l’approvazione della Committente, l’Appaltatore provvederà all’emissione di fattura;
Il pagamento delle suddette fatture verrà effettuato dalla Committente con cadenza definita in ragione di 30 gg data fattura – fine mese.
28.3 Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, AdF procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Si precisa che il pagamento di quanto dovuto sarà eseguito unicamente previa accertata validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC) rilasciato dagli enti competenti.
28.4 Ai sensi dell’articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, verranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata norma. In particolare
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l’Appaltatore è tenuta a comunicare ai sensi e nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 e s.m.i. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato.
L’Appaltatore, inoltre, si impegna, ai sensi dell’articolo 3 comma 9 della L. 136/2010 e s.m.i. a far sottoscrivere a tutti gli eventuali subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi oggetto del presente appalto la seguente clausola: “Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente appalto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.” Inoltre, l’Appaltatore si impegna a includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto precedentemente indicato. Inoltre, l’Appaltatore in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. si obbliga, secondo quanto previsto nell'articolo 3, comma 8, legge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente AdF e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
28.5 In considerazione della responsabilità derivante ad AdF dall’art. 35, commi 28-bis e 28-ter, del
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, quale risulta a seguito delle variazioni apportate dall’art. 13 ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dall’art. 50 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, in qualità di “Committente”, in relazione al versamento all'Erario da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente sulle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto e degli eventuali subappalti, l’Appaltatore dichiara, sotto la propria responsabilità, che procederà regolarmente al versamento delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro dipendente inerenti alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto d’appalto e sarà responsabile anche per gli eventuali omessi versamenti di tali imposte effettuate dai propri subappaltatori che operano nell’ambito del medesimo appalto. Nell’ipotesi in cui le ritenute sui redditi di lavoro dipendente non vengano versate, l’Appaltatore si impegna a mantenere manlevato e indenne il Committente da qualsiasi danno e/o costo, ivi incluse maggiori imposte, sanzioni ed interessi che dovessero essere accertati dall’Amministrazione finanziaria.
L’Appaltatore si impegna, anche per gli eventuali Subappaltatori, a fornire, prima della scadenza del termine previsto per il pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite, una dichiarazione sostitutiva – resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – attestante l’avvenuto versamento all’Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente sulle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto e degli eventuali subappalti.
Fermo quanto sopra, l’Appaltatore si impegna, anche per gli eventuali Subappaltatori, in ogni caso, a esibire, a semplice richiesta da parte di AdF, ogni più idonea documentazione atta a consentire al Committente di verificare l’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali di cui innanzi.
La previa esibizione della suddetta dichiarazione sostitutiva e dell’ulteriore documentazione comprovante l’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali eventualmente richiesta da AdF è condizione per il pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite.
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Art.29 – PENALI
29.1 In caso di ritardo nell’espletamento del servizio di avviamento degli impianti, la Committente potrà applicare una penale di Euro 300,00 (trecento) per ogni ritardo rilevato e di Euro 500,00 (cinquecento) per ogni ora eccedente quelle permesse di inizio del pronto avviamento, stabilito ai precedenti articoli del presente capitolato.
29.2 In caso di ingiustificata non reperibilità radio-telefonica del personale addetto al presidio durante le servizio la Committente potrà applicare una penale di Euro 200,00 (duecento).
29.3 Per ritardi superiori a 10 minuti dalla richiesta d’intervento nel caso di chiamata da parte della Committente e/o dai sistemi informatici, durante l’orario di presidio degli impianti, la Committente potrà applicare una penale pari a Euro 200,00 (duecento) per ogni singola inadempienza rilevata.
29.4 Per ritardi superiori a 1 (una) ora dalla richiesta d’intervento nel caso di intervento di emergenza (reperibilità) da parte della Committente e/o dai sistemi informatici, durante gli orari notturni e/o festivi, la Committente potrà applicare una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento) per ogni singola inadempienza rilevata.
29.5 Nel caso che in occasione di verifiche periodiche da parte di Enti autorizzati fosse emesso un verbale con divieto all’uso di qualche impianto, la Committente potrà applicare alla Ditta manutentrice una penale di Euro 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di divieto all’uso, fino all’ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento.
29.6 Nel caso di oggettivo riscontro di mancata manutenzione accertata dal Committente sui singoli impianti oggetto dell’appalto, la Committente potrà applicare una sanzione consistente in Euro 400,00 (quattrocento) per ogni impianto rilevato.
29.7 In caso di inottemperanza all’obbligo di mantenere pulite e sgombre da materiali i locali tecnici (locali quadri, centrali e luoghi di lavoro) la Committente potrà applicare una penale di Euro 250,00 (duecentocinquanta), per ogni inadempienza riscontrata.
29.8 L’ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura successiva all’infrazione commessa.
29.9 Le Parti si danno reciprocamente atto che, salvo il risarcimento del maggior danno, laddove l’ammontare delle somme dovute dall’Appaltatore a titolo di penale superi il 10% del corrispettivo contrattuale, AdF ha il diritto, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Cod. Civ..
Nel caso in cui l’Appaltatore incorra nelle penali sopra previste, XxX avrà la facoltà, a sua esclusiva e insindacabile discrezione, di porre le suddette somme dovute a titolo di penale in compensazione con il pagamento dei corrispettivi dovuti da AdF allo stesso Appaltatore.
Art.30 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
Ai sensi dell’art. 165 del Regolamento, sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto.
L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore,
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indipendentemente dall’esistenza di una adeguata copertura assicurativa ai sensi del precedente articolo 15 del presente Capitolato Speciale di Appalto.
In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne fa denuncia alla Committente, a pena di decadenza, immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento.
I danni saranno accertati in contraddittorio con la Committente che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i servizi, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.
Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei servizi necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.
Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’art. 139 del Regolamento.
Art.31 - REVISIONE DEI PREZZI
Ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs. n.163/2006 non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 c.c.
Art.32 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
E’ vietata, fatti salvi i casi di cui agli artt. 116 e 117 del D.Lgs 163/2006, la cessione totale e/o parziale del contratto e dei crediti da esso derivanti, pena la facoltà di AdF di risolvere, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Codice Civile.
Art.33 - FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Qualsiasi controversia inerente l’interpretazione e/o esecuzione dell’Appalto, comprese quelle inerenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Firenze. Si applicherà la legge italiana.
Art.34 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
34.1 Fatta salva l’applicazione delle eventuali penali, AdF si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., previa la sola comunicazione a mezzo lettera Raccomandata
A.R. nell’eventualità di:
a) inadempimento anche solo parziale anche di uno solo degli obblighi contrattuali per i quali è prevista nel Capitolato Speciale di Appalto la clausola di risoluzione espressa;
b) sospensione dei servizi senza giustificato motivo;
c) frode nell'esecuzione dei servizi;
d) manifesta incapacità nell’esecuzione dei servizi;
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e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
f) subappalto abusivo;
g) cessione anche parziale del contratto e/o dei crediti da esso derivanti;
h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto.
In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la Committente potrà avvalersi di quanto previsto all’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006.
L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
34.2 Impregiudicato ogni altro diritto e rimedio previsto a favore di AdF ai sensi di legge o ai sensi del presente Contratto, le Parti convengono che il Contratto si risolverà, fatto salvo risarcimento dei danni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile:
a) in tutti i casi in cui le transazioni da esso previste siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, secondo quanto disposto ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;
b) in tutti i casi in cui nei contratti con i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi del presente Contratto non sia stata inserita la seguente clausola "Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.".
34.3 In tutti i suddetti casi di risoluzione, AdF sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale dei servizi eseguiti fino al momento della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. In caso di risoluzione del contratto AdF potrà procedere:
a) all'affidamento dei servizi al secondo in graduatoria ovvero a terzi e all’Appaltatore inadempiente verrà addebitato l’eventuale maggior costo del nuovo affidamento;
b) all’incameramento del deposito cauzionale definitivo salve, comunque, l’applicazione delle penali previste e il risarcimento del maggior danno.
Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Trovano, in ogni caso, applicazione gli artt. 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Fermo restando quanto sopra, si richiamano, altresì, gli articoli del Capitolato Speciale di Appalto in cui è prevista la risoluzione del contratto.
Art.35 - PUBBLICITA’ E CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
E’ fatto divieto all’Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o
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autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del presente contratto e dei rapporti con la Committente, senza preventiva autorizzazione della Committente stessa.
La Committente ha inoltre l’esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicità, dei relativi proventi, nonché sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie etc..
Art.36 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Qualora, l’Appaltatore dovesse effettuare trattamenti di dati personali per conto della Committente, le Parti, ognuna per quanto di competenza, si impegnano sin d’ora a conformarsi alle disposizioni del Codice privacy (D.Lgs 196/03). In particolare, l’Appaltatore ove non fosse individuabile come autonomo Titolare o Contitolare del trattamento, si impegna ad accettare sin d’ora la nomina a Responsabile del trattamento dei suddetti dati personali da parte della Committente medesima mediante la sottoscrizione della relativa lettera prima o contestualmente all’inizio dei trattamenti.
Art.37 - CAUSE DI RECESSO
AdF si riserva la facoltà di recedere totalmente o parzialmente dal Contratto, a proprio insindacabile giudizio ed in qualunque momento, comunicandolo all’Appaltatore con preavviso scritto di almeno 30 giorni.
In caso di esercizio del diritto di recesso, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento dei servizi compiuti a regola d’arte fino al momento di efficacia del recesso, restando espressamente esclusi qualsivoglia ulteriore pretesa, diritto, indennizzo e/o corrispettivo.
AdF ha altresì il diritto di recedere dal presente contratto, dandone comunicazione scritta, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia,
In ogni caso, XxX potrà recedere dal presente contratto, dandone comunicazione scritta, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06.
Art.38 - RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 231/2001, l’Appaltatore si impegna - nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Capitolato - ad attenersi a quanto previsto nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico della Committente AdF (pubblicato sul sito internet di AdF) che l’Appaltatore medesimo dichiara di aver letto, di ben conoscere e di accettare incondizionatamente.
In caso di violazioni in merito a quanto sopra riconducibili alla responsabilità dell’Appaltatore sarà facoltà di AdF, comunicandolo per iscritto tramite lettera raccomandata A.R., risolvere, di diritto e con
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effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, il Contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
Art.39 - DISPOSIZIONI GENERALI
Cause di forza maggiore
Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, che la Parte interessata dalla suddetta forza maggiore provi, ai sensi dell’articolo 1218 del Cod. Civ., essere imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori dal proprio controllo e il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alla suddetta Parte e che, per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.
Variazioni al testo del Contratto o agli Allegati
Nessuna delle Parti può, senza preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte, apportare al Contratto (ivi inclusi gli allegati), o ai termini in esso contenuti modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura ed entità.
Validità delle clausole contrattuali e Tolleranza
L’eventuale tolleranza di una Parte all’inadempimento dell’altra Parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal Contratto.
La invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell’intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle Parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.
Art.40 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona dell’Xxx. Xxxxxxxx D’Xxxxxxxx.
Firenze, febbraio 2014
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P.H. Ing. N. D’Xxxxxxxx
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