Clausole di chiusura Clausole campione

Clausole di chiusura. Per quanto non espressamente previsto le parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti. Qualora una disposizione del presente contratto di noleggio fosse nulla, tale nullità non determina l’invalidità delle altre disposizioni.
Clausole di chiusura. 1. Ogni forma di integrazione e/o modificazione del Contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.
Clausole di chiusura. 1. La nullità o invalidità di una o alcune delle disposizioni del presente Accordo non pregiudica la validità delle altre clausole, che restano pienamente valide ed efficaci. La validità del presente Accordo non è inficiata dalla nullità, invalidità, inefficacia o ineseguibilità di una delle clausole in esso contenute che, pertanto, verrà interpretata dalle Parti nel rispetto delle loro intenzioni originarie e nel senso in cui possa mantenere validità, anche ridotta rispetto all’oggetto iniziale, e comunque nel senso in cui possa avere un qualche effetto, e che verrà sostituita nel modo più adeguato e più aderente possibile alle norme vigenti applicabili.
Clausole di chiusura. 1. Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.
Clausole di chiusura. 1. Le obbligazioni nascenti dal Contratto, a qualunque Parte riferite, sono regolate esclusivamente dalle clausole del Contratto. Nessuna modifica o postilla ha efficacia in mancanza di specifica e preventiva approvazione scritta delle Parti. 2. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto trova applicazione la disciplina civilistica dell’appalto. Art. 33 – Applicable language, law and jurisdiction 1. The CGC with clients, the Contract, the Orders and the communications between the Parties shall be written in Italian and / or English. Unless otherwise specifically agreed with the Customer, in all cases in which the double language is used, the Italian language prevails. 2. The relationships with the Customer are governed exclusively by Italian law. 3. For any dispute arising from the Contract, including those relating to the validity, interpretation, performance or termination thereof, the judicial authority of Milan (Italy) has exclusive jurisdiction. Art. 34 – Miscellanea 1. The obligations under the Contract, to whichever Party, shall be governed exclusively by the clauses of the Contract. No amendment or addendum shall be effective without the prior specific written approval of the Parties. 2. For any matters not expressly regulated in the Contract, the civil law rules for contracts shall apply.
Clausole di chiusura. 9.1 La fornitura di cui al presente contratto è regolata esclusivamente dalle clausole dello stesso.

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  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).