MANUTENZIONE SISTEMISTICA Clausole campione

MANUTENZIONE SISTEMISTICA. L’assistenza sistemistica, nel periodo di riferimento del contratto, deve essere finalizzata alla completa gestione dei sistemi del Fornitore (fisici e/o in ambiente virtualizzato) intesi ciascuno nel complesso della propria architettura funzionale e delle relative banche dati, alla prevenzione, al monitoraggio ed alla risoluzione di tutte le problematiche, nessuna esclusa (business continuity). Deve assicurare la continuità operativa ed il mantenimento ottimale delle performance di tutte le componenti l’infrastruttura IT (sistemi, sottosistemi, applicazioni e servizi) attraverso attività tecnico sistemistiche riguardanti il software di base, d’ambiente, virtualizzato, i database.
MANUTENZIONE SISTEMISTICA. L'aggiudicatario sarà tenuto ad erogare servizi di manutenzione sistemistica qualora si rendessero necessari per il corretto utilizzo del software, senza costi aggiuntivi per la S.A. Gli interventi di manutenzione suddetti dovranno essere erogati garantendo la continuità di servizio, evadendo le segnalazioni entro le 24h dalla richiesta se non diversamente concesso dalla S.A. È parte integrante dell'assistenza la risoluzione di tutte le problematiche che possono emergere nel corso dell'utilizzo in esercizio del sistema.
MANUTENZIONE SISTEMISTICA. L’assistenza sistemistica deve essere finalizzata alla completa gestione dei sistemi (fisici e/o in ambiente virtualizzato) intesi ciascuno nel complesso della propria architettura funzionale e delle relative banche dati, alla prevenzione, al monitoraggio ed alla risoluzione di tutte le problematiche, nessuna esclusa. Deve assicurare la continuità operativa ed il mantenimento ottimale delle performance di tutte le componenti l’infrastruttura IT (sistemi, sottosistemi, applicazioni e servizi) attraverso attività tecnico-sistemistiche riguardanti il software di base, d’ambiente, virtualizzato, i database (tuning e/o aggiornamento di versione) ed includendo, altresì, quelle attività che prevedono l’integrazione di prodotti di terze parti con componenti dei sistemi operativi. Deve garantire la modularità, l’integrazione, l’isolabilità delle componenti, l’affidabilità, il bilanciamento del carico, la scalabilità e la sicurezza dell’intera architettura. Di seguito si riporta, in via indicativa ma non esclusiva, un elenco di attività che dovranno essere assicurate: · gestione sistemi; · attività di manutenzione proattiva, reattiva, evolutiva; · gestione ambienti di elaborazione; · gestione dello storage; · gestione banche dati. · analisi dei log. · assessment e gestione della sicurezza dei sistemi e dei dati.
MANUTENZIONE SISTEMISTICA. Tutte le attività riferite a tale area devono essere svolte dal personale tecnico del Fornitore congiuntamente al personale tecnico dell’Amministrazione all’uopo preposto e/o in modalità “training on the job”. In ogni caso tali attività devono essere finalizzate al raggiungimento dell’autonomia operativa del personale tecnico dell’Amministrazione nella conduzione della Server Farm. L’assistenza sistemistica deve essere finalizzata alla completa gestione dei sistemi (fisici e/o in ambiente virtualizzato) intesi ciascuno nel complesso della propria architettura funzionale e delle relative banche dati, alla prevenzione, al monitoraggio ed alla risoluzione di tutte le problematiche, nessuna esclusa. Deve assicurare la continuità operativa ed il mantenimento ottimale delle performance di tutte le componenti l’infrastruttura IT (sistemi, sottosistemi, applicazioni e servizi) attraverso attività tecnico sistemistiche riguardanti il software di base, d’ambiente, virtualizzato, i database ed includendo, altresì, quelle attività che prevedono l’integrazione di prodotti di terze parti con componenti dei sistemi operativi. Deve garantire la modularità, l’integrazione, l’isolabilità delle componenti, l’affidabilità, il bilanciamento del carico, la scalabilità e la sicurezza dell’intera architettura. Di seguito si riporta, in via indicativa ma non esclusiva, un elenco di attività che dovranno essere assicurate: 🞏 la gestione operativa di tutte le risorse di elaborazione dei sistemi, considerate nel complesso di tutte le componenti; 🞏 attività volte al completo ripristino funzionale dei sistemi in caso di guasto e/o malfunzionamento (ripristino configurazioni, applicazioni, dati); 🞏 Attività volte a verificare e mantenere i requisiti definiti dall’Amministrazione in termini di sicurezza (fisica e logica) degli apparati e dei sistemi oggetto del servizio, anche con procedure atte a individuarne le vulnerabilità; 🞏 definizione di chiare e precise politiche di accesso ai sistemi. A tal proposito si precisa che qualsiasi sistema in gestione deve essere accessibile al personale tecnico dell’Amministrazione deputato al controllo del servizio/area. In assenza di suddetto personale, utenze di acceso dovranno essere rese disponibili al Dirigente del Servizio Autonomo Sistemi Informativi. L’utenza di accesso ai sistemi deve essere personale, laddove non lo fosse, qualsiasi cambio di utenza deve essere reso noto al personale tecnico dell’Amministrazione interessato; 🞏 adozione...
MANUTENZIONE SISTEMISTICA. Comune di Segrate - Protocollo n.0018970/2020 del 04-06-2020 L’assistenza sistemistica deve essere finalizzata alla completa gestione dei sistemi (fisici e/o in ambiente virtualizzato) intesi ciascuno nel complesso della propria architettura funzionale e delle relative banche dati, alla prevenzione, al monitoraggio ed alla risoluzione di tutte le problematiche, nessuna esclusa. Deve assicurare la continuità operativa ed il mantenimento ottimale delle performance di tutte le componenti l’infrastruttura IT (sistemi, sottosistemi, applicazioni e servizi) attraverso attività tecnico sistemistiche riguardanti il software di base, d’ambiente, virtualizzato, i database (tuning e/o aggiornamento di versione) ed includendo, altresì, quelle attività che prevedono l’integrazione di prodotti di terze parti con componenti dei sistemi operativi. Deve garantire la modularità, l’integrazione, l’isolabilità delle componenti, l’affidabilità, il bilanciamento del carico, la scalabilità e la sicurezza dell’intera architettura. Di seguito si riporta, in via indicativa ma non esclusiva, un elenco di attività che dovranno essere assicurate:
MANUTENZIONE SISTEMISTICA. Ha lo scopo di garantire il corretto e continuo funzionamento dell’intero sistema, con attività di manutenzione ed aggiornamento realizzate con tempi di intervento certi e consoni in caso di malfunzionamenti, interruzioni dei servizi realizzati o nuove esigenze operative che per la durata del servizio dovessero venire a manifestarsi.
MANUTENZIONE SISTEMISTICA. L'aggiudicatario sarà tenuto ad erogare servizi di manutenzione sistemistica qualora si rendessero necessari per il corretto utilizzo del software, senza costi aggiuntivi per la SA. Gli interventi di manutenzione suddetti dovranno essere erogati garantendo la continuità di servizio, evadendo le segnalazioni entro le 24h dalla richiesta se non diversamente concesso dalla SA. È parte integrante dell'assistenza la risoluzione di tutte le problematiche che possono emergere nel corso dell'utilizzo in esercizio del sistema.
MANUTENZIONE SISTEMISTICA. L’assistenza sistemistica deve essere finalizzata alla completa gestione dei sistemi (fisici e/o in ambiente virtualizzato) intesi ciascuno nel complesso della propria architettura funzionale e delle relative banche dati, alla prevenzione, al monitoraggio ed alla risoluzione di tutte le problematiche, nessuna esclusa. Deve assicurare la continuità operativa ed il mantenimento ottimale delle performance di tutte le componenti l’infrastruttura IT (sistemi, sottosistemi, applicazioni e servizi) attraverso attività tecnico sistemistiche riguardanti il software di base, d’ambiente, virtualizzato, i database (tuning e/o aggiornamento di versione) ed includendo, altresì, quelle attività che prevedono l’integrazione di prodotti di terze parti con componenti dei sistemi operativi. Deve garantire la modularità, l’integrazione, l’isolabilità delle componenti, l’affidabilità, il bilanciamento del carico, la scalabilità e la sicurezza dell’intera architettura. Di seguito si riporta, in via indicativa ma non esclusiva, un elenco di attività che dovranno essere assicurate: • gestione sistemi; • attività di manutenzione proattiva, reattiva, evolutiva; • gestione ambienti di elaborazione; • gestione dello storage; • gestione banche dati.

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  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Conclusione Sulla base della revisione contabile limitata, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che i modelli di SCR e MCR e la relativa informativa inclusi nell’allegata SFCR di Crédit Agricole Assicurazioni SpA per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, non siano stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa così come descritto dell’informativa della SFCR e come approvato da parte di XXXXX. Senza esprimere la nostra conclusione con modifica, richiamiamo l’attenzione alla sezione “E.2 Requisito Patrimoniale di Solvibilità e Requisito Patrimoniale Minimo” della SFCR che descrive i criteri di redazione dei modelli di SCR e MCR. I modelli di SCR e MCR e la relativa informativa sono stati redatti, per le finalità di vigilanza sulla solvibilità, in conformità alle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili, alla normativa nazionale di settore e ai parametri specifici dell’impresa, che costituiscono un quadro normativo con scopi specifici. Di conseguenza possono non essere adatti per altri scopi. In particolare, in conformità a quanto previsto dall’articolo 45-sexies, comma 7, del DLgs 7 settembre 2005, n° 209, l’utilizzo dei parametri specifici dell’impresa, sinteticamente descritti nell’informativa della SFCR è stato approvato dall’IVASS nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza. Come previsto dall’articolo n° 13 del Regolamento IVASS n° 42 del 2 agosto 2018, le nostre conclusioni non si estendono alle determinazioni assunte dall’IVASS nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e quindi, in particolare, all’idoneità dei parametri specifici dell’impresa rispetto allo scopo definito dalle disposizioni dell’Unione Europea direttamente applicabili e dalla normativa nazionale. Milano, 8 aprile 2022 PricewaterhouseCoopers SpA

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: