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Definizione di chiarezza

chiarezza le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
chiarezza se la funzione « ordinativa » bene descrive una forma che deter- mina la valida formazione della fattispecie guardata solo nel momento sta- tico del suo perfezionarsi, essa è destinata ad uscire di scena allorché il vin- colo giochi un ruolo decisivo nell’opera di conformazione del negozio e del rapporto che ne scaturisce, sempre più alienandosi dal rigido binomio for- ma(requisito)-nullità(strutturale). È ancora in questa ottica allora che dovrà configurarsi « certamente im- perativa » (78) la norma che impone la redazione per iscritto del contratto di vendita di pacchetto turistico senza esplicitarne la sanzione – a meno di non volerle attribuire una portata elusivamente programmatica e nell’impossi- bilità di attribuirle valenza probatoria, stante il principio della eccezionalità delle forme ad probationem (79). Poiché qui sta, a ben vedere, l’impasse cui non si sottrae l’adesione al necessario abbinamento vizio di forma strutturale/nullità testuale: se il vin- colo di forma o è « strutturale » o non è, le prescrizioni di cui abbondano le discipline di fonte comunitaria, riferite al momento genetico della forma- zione del contratto, si riducono a niente di più che raccomandazioni di un legislatore quanto meno sprovveduto, secondo un trend clamorosamente incurante dell’effetto utile. Dall’imperatività della norma discenderà dunque la nullità del contrat- to che violi siffatto precetto di forma quale contratto « contrario a norme imperative »: nullità (formale) virtuale ex art. 1418 c.c., la quale, per realiz- zare efficacemente gli obiettivi cui le regole di forma sono volti, dovrà esse- re anche (virtualmente) relativa. Non è certo questa la sede per affrontare funditus il profilo da ultimo evidenziato. Ci si limita a rilevare per il momento, con la migliore dottrina, che se la norma imperativa è posta a protezione di uno dei contraenti « nel- la presunzione che il testo contrattuale gli sia imposto dall’altro contraen- te », una soluzione che non fosse in grado di modulare la sanzione sul con- creto regolamento di interessi « potrebbe piuttosto nuocere che giovare al contraente che il legislatore intende proteggere » (80).
chiarezza le informazioni e i dati devono rispettare i criteri di chiarezza, comprensibilità e accessibilità;

More Definitions of chiarezza

chiarezza il comunicato deve contenere gli elementi necessari per garantire la compiuta e corretta rappresentazione delle connotazioni economiche, finanziarie o patrimoniali dell’evento o del complesso di circostanze cui si riferisce l’informazione privilegiata stessa. La diffusione delle informazioni privilegiate deve avvenire in modo da evitare commistioni con attività di marketing, al fine di assicurare al pubblico il pieno discernimento tra le informazioni inerenti la valutazione dell’emittente e degli strumenti finanziari e quelle inerenti i suoi prodotti e servizi (si veda successiva lettera g). Oltre a quanto sopra, i comunicati aventi ad oggetto i seguenti eventi rilevanti e ricorrenti, ovvero: o approvazione dei dati contabili di periodo; o giudizi della società di revisione; o dati previsionali o obiettivi quantitativi;
chiarezza e «comprensibilità»: Il principio di Trasparenza 34 1.3 Il principio di effettività: le molteplici sfumature 42
chiarezza rimandando all’idea dell’acqua; sono qui raggruppati lo scopo e la descrizione dell’accordo, le condizioni economiche e la durata. In terza battuta viene evidenziato dall’arancione la sezione dei diritti patrimoniali concessi, colore che simboleggia il sentore che sia necessario “fermarsi” a leggere le condizioni. In aggiunta, il divieto e la spunta, rispettivamente rosso e verde, riprendono i colori che, secondo la semiotica dei colori101, hanno valenza di “allarme” e di “via libera”; l’esempio più immediato è l’uso stradale di tali colori, nei semafori e nei cartelli. Tale disciplina, utilizzata per la scelta di tutti i toni del documento, viene inoltre impiegata nella selezione delle stesse icone poiché vi sono dei simboli che universalmente assumono un significato preciso e univoco per tutti; in primis, il divieto e la spunta, ma anche l’orologio per la durata e la stretta delle mani in forma di accordo. In calce, sopra la sezione di firma, vi è la parte sulla riservatezza e sulle leggi applicabili alla fattispecie; si è scelto il giallo in quanto aiuta alla segnalazione di informazioni che in situazioni di “pericolo” risaltano all’occhio. Nella Informativa privacy invece le icone sono blu, colore scelto dalla loro creatrice e che si rimarca come rimandi sempre ad un concetto di “chiarezza” e “formalità”. La spunta verde e la croce rossa sono state apposte come caselle di accettazione o rifiuto, riprendendo sempre il significato previamente esposto. A seguito di una attenta disamina delle problematiche e di un processo creativo, si è arrivati al prototipo definitivo.
chiarezza e “comprensibilità” III.B).2 Parametro di riferimento per la chiarezza e la comprensibilità
chiarezza l’ambiguità del linguaggio naturale e, di conseguenza, l’errata interpretazione dei contratti tradizionali può essere causa di contese e dispute oppure può essere utilizzata dalla parte per svincolarsi dalle condizioni contrattuali che non vuole più rispettare. Ciò non accade per quanto riguarda i contratti intelligenti, visto e considerato che le disposizioni legati sono incorporate nel codice informatico (P. De Xxxxxxx, A. Xxxxxx). Come si può immaginare, quando si parla di contratti intelligenti non si fa riferimento solo a rapidità, chiarezza e trasparenza, ma vengono sollevate numerose questione giuridiche e sfide per il diritto, sulle quali ci si soffermerà in seguito.

Related to chiarezza

  • RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

  • RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30/01/2019 aventi ad oggetto “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni” ed in particolare l’”Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679”; Evidenziato in particolare, relativamente alla suddetta deliberazione n.179/19, quanto segue: - al punto 4 del dispositivo è previsto “che le strutture aziendali stipulano convenzioni o contratti con soggetti esterni all’Azienda devono provvedere alla predisposizione dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati sulla base dello schema dell’atto di nomina unito al presente atto quale parte integrante e sostanziale”; - al punto 5 del dispositivo è previsto “ che lo schema di atto di cui al precedente capoverso sia parte integrante e sostanziale dell’atto che disciplina il rapporto fra le parti e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere il contratto/convenzione come da specifica delega del Direttore Generale”; Ritenuto pertanto necessario dichiarare parte integrante e sostanziale della convenzione tra l’Azienda e Terme di Montecatini s.p.a. Allegato 2) - alla presente deliberazione l’“Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art.28 del Regolamento UE 2016/679”; Precisato che tutti i pareri e le note richiamate nella presente deliberazione sono conservati presso la SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati; Ritenuto di individuare: - responsabile della gestione amministrativa il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati; - responsabile professionale il Direttore del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa o suo delegato; Ritenuto di delegare il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla sottoscrizione della convenzione con Azienda USL Toscana Centro e Terme di Montecatini s.p.a per l’erogazione delle prestazioni di riabilitazione ambulatoriale in palestra e piscina per il periodo 2022-2023, ed avrà decorrenza dalla data dell’ultima firma digitale apposta fino al 31/12/2023 ed alla sottoscrizione dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati rispettivamente Allegato 1) ed Allegato 2) del presente provvedimento, conferendogli, con il presente atto, il relativo mandato; Preso atto che il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimentoin servizio c/o la Struttura SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati; Rilevato che è necessario provvedere con urgenza all’adozione del presente atto al fine di formalizzare nel più breve tempo possibile la convenzione così da procedere all’erogazione delle prestazioni sanitarie da parte della Struttura ai pazienti del Dipartimento Medicina Fisica e Riabilitativa; Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Decentramento; Su proposta del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;

  • RICHIAMATI ⚫ la delibera della Giunta Regionale 1 marzo 2000 n. 426 concernente: “Linee guida e criteri per la definizione dei contratti, ai sensi del D.Lgs 502/92, così come modificato dal D.Lgs 229/99, e dalla L.R. 34/98. Primi adempimenti” che disciplina la materia degli accordi contrattuali e prevede l’adozione di uno schema tipo di contratto/accordo definendo i contenuti minimi del medesimo; ⚫ l’Accordo Quadro per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili per il triennio 2010 – 2012 da parte di strutture private accreditate, sottoscritto in data 12.02.2010 dalla Regione Xxxxxx-Romagna e dall’ANISAP; ⚫ la deliberazione della Giunta Regionale n. 262 del 24/02/2003 "Modifica del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e determinazione delle quote di partecipazione alla spesa per le visite specialistiche" e sue successive integrazioni e modificazioni; ⚫ le Deliberazioni della Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n° 327 del 23/2/2004 “applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell’evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti” e n° 293 del 14/2/2005 “accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno” ⚫ la Deliberazione di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n° 1056 del 27 luglio 2015 avente ad oggetto “ Riduzione delle liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie“; ⚫ il D.P.C.M. del 12.01.2017 e la D.G.R. Xxxxxx Xxxxxxx n.365 del 27.03.2017, avente ad oggetto “Primo provvedimento attuativo nell’ambito dell’assistenza territoriale del D.P.C.M. 12.01.2017 recante “Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1 comma 7 del D.Lgs.502/92”; ⚫ le previsioni complessive formulate da questa Azienda USL nell’ambito della propria programmazione locale per l’anno 2017 relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali da acquisire presso strutture pubbliche e private accreditate al fine di garantire il rispetto dei tempi di attesa;

  • Manutenzione interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di Telecomunicazioni in ordinario funzionamento.

  • Kasko I danni diretti e materiali subiti dal Veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada.

  • Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.

  • Prezzo l’ammontare complessivo derivante dalla somma dei prezzi, costi, oneri indicati nella Proposta - specificamente, nell’Offerta Economica - e nelle presenti Condizioni Ge- nerali per l’energia elettrica fornita al Cliente;

  • Reale Mutua mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, comprensiva di quella necessaria all'individuazione di tutti i Beneficiari. Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato tramite la competente agenzia, nel rispetto della normativa vigente. Si precisa che, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti nascenti da un contratto assicurativo si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l’avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui “Rapporti dormienti”, legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo previsto dalla stessa.

  • Vettore persona o società che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi;

  • Fonte Gazzetta Ufficiale Europea URL: link ai documenti: xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx.xxxxxx.xx/xxx/xxx-xxxxxxx.xxxx?xxxXx=0000

  • Sicurezza (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)

  • ARERA è l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995;

  • Beni Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.

  • Rapina il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

  • Riscatto parziale Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Forza maggiore è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione;

  • Richiesta indica una richiesta di accesso di un Interessato, una richiesta di cancellazione o correzione dei Dati Personali, o una richiesta di esercizio di uno degli altri diritti previsti dal GDPR;

  • Obiettivi Il Contratto prevede, per il Contraente, la facoltà di ripartire il premio versato tra la Gestione separata CAPITALVITA (per un massimo di 7,5 milioni di euro), una gestione appositamente creata dalla Compagnia e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, e i Fondi collegati al Contratto. Il rendimento dell’investimento è correlato all’andamento dei titoli obbligazionari, di cui è principalmente composta la Gestione separata CAPITALVITA, e all’andamento delle varie componenti finanziarie a cui i Fondi sono collegati. Tipo di investitore al dettaglio: Clienti, con esperienza e conoscenza di base o superiore, che nel medio/lungo periodo siano disposti a sopportare perdite potenziali del capitale investito in linea con le caratteristiche dei Supporti d'investimento da loro selezionati. La propensione al rischio richiesta può variare sensibilmente in funzione della quota di capitale destinata:

  • Danni Corporali il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, infermità.

  • Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;

  • Viaggio il viaggio, il soggiorno risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

  • Regolamento Emittenti Il regolamento adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

  • Obiettivo della gestione il fondo ha l’obiettivo di ottimizzare il rendimento dell’investimento nel rispetto di un livello massimo di rischio, rappresentato dalla volatilità* annua massima pari al 5%. Nel rispetto del livello massimo di rischio, il fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non legato a un parametro di riferimento. Ciò consente di variare nel tempo le componenti monetaria, obbligazionaria ed azionaria del fondo in base all’evoluzione dei mercati.

  • Capitolato si intende il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

  • SOMMARIO 1. Garanzie a prima richiesta e polizze fideiussorie come risposte della prassi a un bisogno di libertà. - 2. Il contratto autonomo di garanzia nella riflessione italiana teorica e pratica. - 3. Xxxxxxxx "a prima richiesta" tra negozi di garanzia e negozi di assunzione del debito altrui. - 4. Inestensibilità dello schema delegatorio alle polizze fideiussorie e possibile riconduzione delle stesse allo schema del contratto a favore di terzi. Allo scopo mi soffermerò su due ipotesi di scuola ripetutamente affrontate dalla dottrina, talora con esiti davvero pregevoli: il contratto autonomo di garanzia e le polizze fideiussorie. Entrambe queste tipologie contrattuali nascono da un'esigenza di libertà: sottrarsi alla gabbia della disciplina del negozio fideiussorio. La disciplina di tale negozio - tipologicamente connotata dall'accessorietà - per un verso non è idonea a garantire il creditore contro i c.d. rischi atipici (come il pericolo di impreviste misure valutarie restrittive, di rivolgimenti politici, di confisca di crediti stranieri da parte dello stato di appartenenza del debitore o, più banalmente, di mutamento degli orientamenti giurisprudenziali)1; per altro verso è troppo sbilanciata sul favor fideiussioris, a tutto detrimento dell'esigenza del creditore di pronto soddisfacimento del credito da parte di un terzo.