Ammissibilità della spesa Clausole campione

Ammissibilità della spesa. Le spese riferite alla realizzazione delle attività riportate nel progetto, dovranno essere sostenute a partire dalla firma della presente Convenzione e fino alla data di completamento del progetto, così come previsto dal successivo art. 14 “Durata ed efficacia della Convenzione”, salvo eventuale proroga, preventivamente approvata dall’Amministrazione. Le spese sostenute e pagate dovranno essere rendicontate entro e non oltre 6 mesi dal completamento del progetto di cui al punto precedente. Le spese sono ammissibili laddove risulta soddisfatto il rispetto dei principi di effettività, legittimità, localizzazione, tracciabilità, temporalità, pertinenza, divieto di cumulo, stabilità e della prova documentale. Le spese devono essere assunte con procedure coerenti alla normativa nazionale, comunitaria, regionale applicabile, anche in materia fiscale e contabile, con particolare riferimento alle norme in materia di aiuti di stato e di appalti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016 e xx.xx. Le spese ammissibili riguardano:
Ammissibilità della spesa. Qualsiasi spesa sostenuta in attuazione degli interventi definiti nella Strategia di sviluppo locale dell’Area interna della valle di Sole con copertura finanziaria derivante dalla legge di Stabilità 2015 per essere finanziata deve corrispondere ai principi di ammissibilità della spesa. In termini generali l’ammissibilità della spesa è valutata conformemente a tre criteri: - periodo di ammissibilità; - tipologia di spesa; - documentazione giustificativa. Le spese devono presentare le seguenti caratteristiche generali:
Ammissibilità della spesa. 1. Ai fini dell’ammissibilità il costo deve:
Ammissibilità della spesa. 1. Le spese effettuate dal soggetto attuatore devono essere comprovate dai relativi documenti contabili o mandati di pagamento. Tali documenti devono provare in modo inequivocabile l’avvenuta liquidazione delle prestazioni alla quale si riferiscono e la data dell’operazione, rappresentando titoli di spesa definitivi e validi ai fini fiscali.
Ammissibilità della spesa. Le spese riferite alla realizzazione delle attività riportate nel progetto, dovranno essere sostenute a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione fino alla data di completamento del progetto, così come previsto dal successivo articolo 16 “Durata ed efficacia della Convenzione”, salvo eventuale proroga, preventivamente approvata dall’Amministrazione. Le spese sono ammissibili laddove risulta soddisfatto il rispetto dei principi di effettività, legittimità, localizzazione, tracciabilità, temporalità, pertinenza, divieto di cumulo, stabilità e della prova documentale. Le spese devono essere assunte con procedure coerenti alla normativa nazionale, comunitaria, regionale applicabile, anche in materia fiscale e contabile, con particolare riferimento alle norme in materia di aiuti di stato e di appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e xx.xx. Le spese ammissibili riguardano: spese per le dotazioni necessarie per l’attivazione della “Casa delle Tecnologie Emergenti”, quali: spese per l’allestimento degli spazi, compresi gli arredi, indispensabili alla realizzazione delle linee di intervento previste dalla proposta progettuale; spese per l’acquisizione di impianti ed attrezzature tecnologiche, di hardware e software funzionali alla realizzazione del progetto; spese per la progettazione, lo sviluppo e l’implementazione di software specifici, necessari per le linee di intervento; spese per il personale dipendente (con contratto a tempo determinato o indeterminato) impegnato direttamente nella realizzazione delle attività previste nel progetto approvato, preventivamente selezionato in base alle specifiche competenze per un importo massimo pari al 25% degli altri costi diretti (di cui alle lettere x, x, x, x, x, x, x); spese sostenute per gli assegni di ricerca o borse di ricerca. Tali spese si devono considerare come spese per il personale dipendente e rendicontate come tale. Le spese sostenute per gli assegni di ricerca, o borse di ricerca, sono ammissibili se vengono rispettate le seguenti condizioni: una chiara, diretta e documentabile correlazione tra le attività che dovranno essere svolte dal ricercatore selezionato e il progetto; la coerenza della durata del rapporto contrattuale con la durata del progetto. Non è ammissibile la spesa per premi e/o per borse di studio per studenti e/o dottorandi e quella finalizzata alla formazione del ricercatore selezionato; quote di ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, nella misura e per il periodo...
Ammissibilità della spesa. Le spese devono essere reali, direttamente riferibili all’azione finanziata, dimostrabili con documentazione specifica, disaggregabili per voci e riconducibili singolarmente all’articolazione delle specifiche attività rivenienti dall’accordo sottoscritto tra Regione Puglia e il CGM oltreché contenuti nei limiti dello stesso. Sono ammissibili le spese effettuate per pagamenti: - direttamente ed esclusivamente imputabili alla realizzazione delle attività di cui all’operazione; - comprovate attraverso giustificativi di spesa e da documentazione probatoria delle attività svolte; - sostenute a partire dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione tra PA; Il riconoscimento dei costi si basa sul principio del “costo reale”. Ogni documentazione di spesa che non contenga gli elementi fondamentali secondo la legislazione fiscale vigente non sarà considerata valida ai fini della rendicontazione, Codice CIFRA: PRI/DEL/2022/00018 OGGETTO: L.R. n. 3/2016 e s.m.i. e Reg. R. n. 8/2016 e s.m.i. “Disciplina del Reddito di Dignità. DGR n. 2077 del 13.12.2021. Approvazione Schema di accordo di collaborazione tra la Regione Puglia e Centro per la Giustizia Minorile Puglia e Basilicata- per lo svolgimento di azioni integrate di inclusione sociale attiva per minori sottoposti a provvedimenti penali dell’Autorità Giudiziaria Minorile. né potrà partecipare a determinare il totale delle spese ammissibili di progetto e, quindi, resterà a totale carico del CGM. Sono ammissibili le spese sostenute nel rispetto della normativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217/2010). Pertanto: - tutti i pagamenti effettuati dovranno essere effettuati attraverso bonifici bancari o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Le spese rendicontate, sostenute con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate non saranno considerate ammissibili; - la documentazione giustificativa e dimostrativa di xxxxx deve riportare rigorosamente il codice unico di progetto CUP (che verrà generato e comunicato dalla Regione Puglia), pena il mancato riconoscimento della relativa spesa. Non sono in ogni caso ammissibili le spese sostenute in contanti e le spese sostenute tramite compensazione di crediti e debiti e che, in generale, sfuggano alla piena tracciabilità delle operazioni. Sono esclusi e non ammessi i pagamenti effettuati con modalità diverse da q...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;