Common use of Adempimenti preliminari in materia di sicurezza Clause in Contracts

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Contract, Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione CSE il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; db) il piano operativo POS di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 45, comma 2, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell’articolo 48, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commacommi 2, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Contract for Construction Works

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; db) il piano operativo POS di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 45, comma 2, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell’articolo 48, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commacommi 2, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Lavori Di Manutenzione Straordinaria, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo dell’art. 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore l’Appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 7 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale Verbale di consegna dei lavori se qualora questi sono siano iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la con l’indicazione antimafia di cui agli artt. 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURCDURC da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 53mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, comma 2 compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del presente Capitolato Specialetitolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai Ai sensi dell’articolo dell’art. 29, comma 5, primo secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.può essere autocertificata; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo all’art. 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore l’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo all’art. 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo all’art. 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo all’art. 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo all’art. 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo all’art. 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoredall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se qualora il consorzio intende intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se qualora il consorzio è sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016temporaneo; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell’art. 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è qualora l’Appaltatore sia un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016ordinario; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell’art. 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’art. 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo all’art. 16 del decreto legislativo D. Lgs. n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; fd) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione l’esecuzione, se nominato, il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca.1) l’accettazione nel caso in cui si provveda alla nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44adeguamento; da.2) nel caso in cui non si provveda alla nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il piano operativo sostitutivo di sicurezza di cui al successivo articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatorisicurezza; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Appalto, Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committenteall’Ente aggiudicatore, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del il DURC, ai sensi dell’articolo 5350, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo dell’art. 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. n° 81/2008, l’appaltatore l’Appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i la conferma dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. n° 81/2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo dell’art. 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. n° 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo all’art. 14 del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. n° 81/2008. 2. Entro gli stessi termini g) una dichiarazione di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore accettazione delle Linee guida per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione la redazione dei singoli Piani di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza Sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo all’art. 44; dh) b) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’art. 46 o dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna impresa di impegno ad adeguarsi alle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dell’Appaltatore. 32. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 precedenti devono essere assolti: a) dall’appaltatoredall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell’art. 48, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016temporaneo; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell’art. 89, comma 1, lettera i), del decreto D.Lgs. n° 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore l’Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016ordinario; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell’art. 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 D.Lgs. n° 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 43. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46all’art. 47, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo all’art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008D.Lgs. n° 81/2008. 54. L’appaltatore L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Non Prevedibile Degli Impianti Semaforici, Accordo Quadro Lavori Di Manutenzione Ordinaria Delle Strade Comunali

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del il DURC, in originale ai sensi dell’articolo 53dell'Art.64, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione l'esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43all'Art.49, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44all'Art.50; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45all'Art.51. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoredall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione l'esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell'art. 45, comma 7 2, del D.Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa mandataria, se l’appaltatore l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo all'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81/08 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto dell'atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa individuata con l’atto l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo all'art. 45, commacomma 2, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 81/08 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all'articolo 46, comma 3, l’impresa l'impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Contract for the Execution of Works, Contract for the Execution of Works

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; db) il piano operativo POS di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016decreto Legislativo n.50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 comma 7 dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016decreto Legislativo n.50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) all'articolo 45 del D. Lgs. 50/2016decreto Legislativo n.50/2016 ; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) all'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016decreto Legislativo n.50/2016 ; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53dell'Art.53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai Ai sensi dell’articolo dell'articolo 29, comma 5, primo secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.può essere autocertificata; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione l'esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43all'Art.43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44all'Art.44; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45all'Art.45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoredall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione l'esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, lavori se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa mandataria, se l’appaltatore l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016temporaneo; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81/08 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto dell'atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa individuata con l’atto l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016ordinario; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 81/08 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all'articolo 46, comma 3, l’impresa l'impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo L'appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. 81/2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del d. il DURC, ai sensi dell’articolo dell'articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1precedente, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione l'esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui all’articolo rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 D.Lgs. 81/2008, nonché: a. una dichiarazione di accettazione del 2008; c) l’accettazione del piano PSC di cui all'articolo Riferimento articolo non trovato: Piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43(PSC)/sostitutivo (PSS), con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44all'articolo Art. 40; d) b. il piano operativo POS di sicurezza di cui al successivo articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoreciascuna impresa operante in cantiere, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgsdell'articolo Art. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere41. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del il DURC, ai sensi dell’articolo 5355, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione CSE il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui al successivo articolo 43all’articolo 44, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo al medesimo articolo 44, commi 4 e seguenti; db) il piano operativo POS di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 45, comma 2, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell’articolo 48, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commacommi 2, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria l’appaltatore comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del il DURC, ai sensi dell’articolo 5354, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione CSE il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui al successivo articolo 43all’articolo 44, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 4445; db) il piano operativo POS di sicurezza di cui al successivo articolo 45ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 46. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 45, comma 2, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell’articolo 48, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commacommi 2, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46all’articolo 48, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Demolition Contract, Contratto d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori servizi se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione CSE il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; db) il piano operativo POS di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 45, comma 2, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori servizi direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, servizi ai sensi degli articoli 48 dell’articolo 48, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavoriservizi; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori servizi gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto Legislativo n. 81 del 2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commacommi 2, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto Legislativo n. 81 del 2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo Decreto Legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori servizi ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Convenzione

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53dell'Art.52, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai Ai sensi dell’articolo dell'articolo 29, comma 5, primo secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.può essere autocertificata; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione l'esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43all'Art.42, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44all'Art.43; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45all'Art.44. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoredall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione l'esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell'art. 45, comma 7 2, del D.Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa mandataria, se l’appaltatore l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo all'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81/08 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto dell'atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa individuata con l’atto l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo all'art. 45, commacomma 2, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 81/08 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all'articolo 46, comma 3, l’impresa l'impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REAREA ( se non già in possesso dell’Istituto) ; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo all’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 34, comma 21, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 37, comma 7 7, e 36, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 4534, comma 21, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 4534, commacommi 1, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo L’appaltatore, come disciplinato dall’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. 81/2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una Una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una Una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del Il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale Fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del Il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il Il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una Una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1precedente, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 D.Lgs. 81/2008, nonché: a) Una dichiarazione di accettazione del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui al successivo articolo 43all’articolo Art. 41, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45. 3Art. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori42; b) dal consorzio Il POS di cooperative o di imprese artigianeciascuna impresa operante in cantiere, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiereArt.43. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, 1 (30 giorni) l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione in caso di intervento che abbia richiesto la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43stesso, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44adeguamento; da) in caso di intervento che non richieda la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, il piano di sicurezza sostitutivo; b) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 34, comma 21, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016temporaneo; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 4534, commacommi 1, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; db) il piano operativo POS di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 45, comma 2, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti coordinato con correttivo appalti (D.Lgs 56/2017), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell’articolo 48, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti coordinato con correttivo appalti (D.Lgs 56/2017), se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti coordinato con correttivo appalti (D.Lgs 56/2017); l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commacommi 2, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti coordinato con correttivo appalti (D.Lgs 56/2017); l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto D. Lgs. n. 81 del 200881/ 2008 e s.m.i., l’appaltatore l’Appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008. Se 2008 e s.m.i., se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 58, primo periodolettera f), del Decreto predetto D.Lgs. n. 81 del 2008, 81/2008 e s.m.i. e la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.può essere autocertificata; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto D.Lgs. n. 81 81/2008 e s.m.i.. nonché, nelle more dell’attivazione del 2008“sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi” di cui all’art. 27 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.: g) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i di macchine, attrezzature e opere provvisionali; h) elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori; i) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario; j) nominativo(i) del(i) rappresentante(i) dei lavoratori dell’impresa subappaltatrice per la sicurezza; k) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i; l) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola dell’impresa subappaltatrice e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i; 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore l’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto D.Lgs. n. 81 del 2008;81/2008 e s.m.i. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto D.Lgs. n. 81 del 200881/2008 e s.m.i.; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44adeguamento; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45sicurezza. 3. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoredall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatorisubappaltatori e dalle eventuali altre imprese “esecutrici”; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016temporaneo; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore l’Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016ordinario; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa L’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo Decreto Legislativo n. 81 del 200881/2008 e s.m.i. 5. L’appaltatore L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 6. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l’inadempimento dell’Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto.

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Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo dell’art. 90, comma 9, 9 e dell’allegato dell’Allegato XVII al Decreto D.Lgs. n. 81 del 200881/2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante committente, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro n. 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto oovvero, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:contratto (consegna dei lavori in via d’urgenza): a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati di impresa necessari all’acquisizione d’ufficio del DURCDURC (anche mediante procedura di ottenimento del DURC on line ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015), ai sensi dell’articolo 53del successivo Art. 54, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto D.Lgs. n. 81 del 200881/2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo dell’art. 29, comma 5, primo secondo periodo, del Decreto dello stesso X.Xxx. n. 81 del 200881/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione dell’attività di impresa di cui all’articolo all’art. 14 del Decreto D.Lgs. n. 81 del 200881/2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori (CSE) il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo all’art. 31 del Decreto D.Lgs. n. 81 del 2008;81/2008. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo all’art. 38 del Decreto D.Lgs. n. 81 del 200881/2008; c) l’accettazione del piano Piano di sicurezza Sicurezza e di coordinamento Coordinamento (PSC) di cui al successivo articolo 43Art. 44, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44al successivo Art. 45; d) il piano operativo Piano Operativo di sicurezza Sicurezza (POS) di cui al successivo articolo 45Art. 46 di ciascuna impresa operante in cantiere. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme raggruppate temporaneamente o in consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o aggregate previste dall’artin rete di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016n. 50/2016 e di cui alle successive lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) ), del D.Lgs. n. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato in gara per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell’art. 48, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016n.50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo all’art. 45, comma 2, lett. d) del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell’art. 89, comma 1, lettera i), del decreto D.Lgs. n. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. di cui all’articolo all’art. 45, comma, 2 lett. e) ), del D.Lgs. n. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell’art. 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 D.Lgs. n. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46Art. 47, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione alla Stazione appaltante committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo all’art. 16 del decreto legislativo D.Lgs. n. 81 del 200881/2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contrattodefinitiva: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato d’ufficio, l’indicazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 5346, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.; 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo all’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 34, comma 21, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 37, comma 7 7, e 36, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione all’esecuzione dei lavori; se sono qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 4534, comma 21, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 4534, commacommi 1, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Contract for Works and Supplies

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 5 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 5355, comma 2 del presente Capitolato Speciale; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera lettera a), ) e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 4347, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44;48 d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 4549. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 4650, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentecommittente, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale Nazionale della previdenza sociale Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro Lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale Decreto Interministeriale 30 novembre Novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 4343 del presente Capitolato, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 4444 del presente Capitolato; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 4545 del presente Capitolato. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 33 del presente Capitolato, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo Decreto Legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se qualora questi sono siano iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale44; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e ed i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) per xxxxxxxx rientranti tra le fattispecie ex art. 90, comma 3, decreto n. 81 del 2008, l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43all’articolo 34, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 4435; d) per xxxxxxxx non rientranti nelle fattispecie ex art. 90, comma 3, decreto n. 81 del 2008 il piano operativo di sicurezza sostitutivo di cui al successivo articolo 45all’articolo 34. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 34, comma 21, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 37, comma 7 7, e 36, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 4534, comma 21, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 4534, commacommi 1, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46all’articolo 34, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore l’Appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del e per gli usi di cui al presente Capitolato Specialedocumento; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore l’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione CSE: • il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione Servizio Prevenzione e protezione Protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) 81/2008; • il nominativo e i recapiti del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) 81/2008; • l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, PSC con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) adeguamento; • il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45POS per la preventiva approvazione da parte del CSE. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, : • dall’Appaltatore nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) ; • dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) ; • dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) ; • da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) ; • da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore l’Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) ; • dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46sopra, comma 3, l’impresa affidataria l’Appaltatore comunica all’amministrazione committente alla SA gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:: (58) a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; db) il piano operativo POS di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 45, comma 2, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell’articolo 48, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commacommi 2, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se qualora questi sono siano iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo all’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 34, comma 21, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 37, comma 7 7, e 36, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 4534, comma 21, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 4534, commacommi 1, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008D. Lgs. 81/2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se qualora questi sono siano iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato l’indicazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REAREA per l’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed il DURC; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008D. Lgs. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.81/2008; fe) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008D. Lgs. 81/2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;D. Lgs. 81/2008. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008D. Lgs. 81/2008; c) l’accettazione del l'accettazione dell’eventuale piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43all'articolo 1.8.3, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44all'articolo 1.8.4; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45all’articolo 1.8.5. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se qualora il consorzio intende intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 47 e 48 comma 7 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, se qualora il consorzio è sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se qualora l’appaltatore è sia un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) 48 del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto D. Lgs. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se qualora l’appaltatore è sia un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) 47 del D.LgsD. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 D. Lgs. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46all’articolo 1.8.6, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008D. Lgs. 81/2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53dell'Art.53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai Ai sensi dell’articolo dell'articolo 29, comma 5, primo secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.può essere autocertificata; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione l'esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43all'Art.43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44all'Art.44; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45all'Art.45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoredall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione l'esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell'art. 45, comma 7 2, del D.Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa mandataria, se l’appaltatore l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo all'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81/08 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto dell'atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa individuata con l’atto l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo all'art. 45, commacomma 2, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 81/08 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all'articolo 46, comma 3, l’impresa l'impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Construction Contract

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 20082008 e s.m.i., l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se qualora questi sono siano iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al Direttore Lavori o – ove nominato- al coordinatore per l’esecuzione l’esecuzione, il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 n.81 del 20082008 e s.m.i; b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 20082008 e s.m.i.; c) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 4324, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44al medesimo articolo; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45all’articolo 25. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle successive lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se qualora l’appaltatore è sia un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45imprese ai sensi dell’articolo 48, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma commi 1, lettera i)12 e 13, del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo all’art. 45, commac. 2, 2 lett. lett e) del D.Lgs. 50/2016n. 50/2016 e s.m.i.; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 81/2008 e s.m.i. è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; fc) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, comma 3oppure dal consorzio stabile, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5all’art. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 45, c. 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.lett

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Samples: Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53dell'articolo 52, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis1bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione l'esecuzione, se nominato, o al Direttore dei Lavori, il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui all’articolo rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: cg) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44all'articolo 44 [eventuale]; dh) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45. 3ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 44. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: ai) dall’appaltatoredall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; bj) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; ck) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione l'esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; dl) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa mandataria, se l’appaltatore l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016temporaneo; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto dell'atto di mandato; em) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa individuata con l’atto l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016ordinario; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 Decreto n. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; fn) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46all'articolo 45, comma 3, l’impresa l'impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:: (49) a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, (50) ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-1- bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ,ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; db) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016, Nuovo Codice dei contratti,se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 48, comma 7 7, e 45 comma 2 lettere b), c), del D.Lgs. 50/2016Nuovo Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commacommi 2, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Nuovo Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:: (63) a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del il DURC, ai sensi dell’articolo 5359, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui al successivo articolo 43all’articolo 49, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 4450; d) il piano operativo POS di sicurezza di cui al successivo articolo 45ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 51. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 34, comma 21, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 37, comma 7 7, e 36, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 4534, comma 21, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 4534, commacommi 1, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46all’articolo 52, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva Ed Esecuzione Dei Lavori

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore L’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula sottoscrizione del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; db) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale; ec) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 del 200881. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 del 200881, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; fd) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 del 2008.81 2. Entro gli stessi termini Per ciascun lavoro di cui al comma 1manutenzione che sarà affidato, l’appaltatore deve dovrà predisporre e trasmettere al coordinatore per l’esecuzione alla Stazione Appaltante il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) sostitutivo e/o il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45sicurezza. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 5359, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; fino al 31 maggio 2013, ai sensi del secondo periodo della norma citata, la valutazione dei rischi può essere autocertificata; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43all’articolo 49, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 4450; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 51. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 34, comma 21, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 37, comma 7 7, e 36, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 4534, comma 21, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 4534, commacommi 1, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46all’articolo 52, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato dell'allegato XVII al Decreto n. 81 n.81 del 2008, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:contratto:47 a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice Codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio all'acquisizione d'ufficio del DURC, DURC,48 ai sensi dell’articolo 53dell'Art.65, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 n.81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo all'articolo 14 del Decreto n. 81 n.81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione l'esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo all'articolo 31 del Decreto n. 81 n.81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo all'articolo 38 del Decreto n. 81 n.81 del 2008; (opzione 1: cantieri rientranti tra le fattispecie ex art.90, comma 3, decreto n.81 del 2008) c) l’accettazione l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43all'Art.49, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44all'Art.50; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:: (29) a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, (30) ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ,ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; db) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 45, comma 2, lettere b) e c) ), del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/201650/16), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell’articolo 48, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti (D.Lgs 50/16), se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) 48 del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti (D.Lgs 50/16); l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commacomma 2, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti (D.Lgs 50/16); l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:: (50) a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, (51) ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ,ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; db) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016, Nuovo Codice dei contratti,se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 48, comma 7 7, e 45 comma 2 lettere b), c), del D.Lgs. 50/2016Nuovo Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commacommi 2, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Nuovo Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Contratto D’appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se qualora questi sono siano iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il DURC, i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo all’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 34, comma 21, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 37, comma 7 7, e 36, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 4534, comma 21, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 4534, commacommi 1, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Contratti Di Quartiere Ii

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53dell'Art.54, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai Ai sensi dell’articolo dell'articolo 29, comma 5, primo secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.può essere autocertificata; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione l'esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43all'Art.44, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44all'Art.45; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45all'Art.46. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoredall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 34, comma 21, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione l'esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 37, comma 7 7, e 36, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa mandataria, se l’appaltatore l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45all'articolo 34, comma 21, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81/08 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto dell'atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa individuata con l’atto l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45all'articolo 34, commacommi 1, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 81/08 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all'articolo 46, comma 3, l’impresa l'impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; fino al 31 maggio 2013, ai sensi del secondo periodo della norma citata, la valutazione dei rischi può essere autocertificata; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; db) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 34, comma 21, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 37, comma 7 7, e 36, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 4534, comma 21, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 4534, commacommi 1, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Construction Contract

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto D .Lgs. n. 81 del 200881/2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio gli estremi per la richiesta del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto D. Lgs. n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.81/2008; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto D. Lgs. n. 81 del 200881/2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto D.Lgs. n. 81 del 200881/2008; b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto D. Lgs. n. 81 del 200881/2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43all’articolo 42, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 4443; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45all’articolo 42. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, alle lettere b) e ), c) del D.Lgs. 50/2016), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.ed

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Samples: Appalto Integrato

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se qualora questi sono siano iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 5359, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.può essere autocertificata; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo all’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono 34 state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione CSE il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; da) il piano operativo POS di sicurezza di cui al successivo articolo 45ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 38. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 45, comma 2, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell’articolo 48, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commacommi 2, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Appalto Di Lavori E Servizi

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi comma 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, 3 del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui al successivo articolo 43all’articolo 41, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; db) il piano operativo POS di sicurezza di cui al successivo articolo 45ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 43. 3. Gli adempimenti di cui ai commi al comma 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o e di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 45, comma 2, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell’articolo 48, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;. d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commacommi 2, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n, 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Construction Contract

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 5359, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43all’articolo 49 del presente Capitolato, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 4450; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 51 del presente Capitolato. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 45, comma 2, lettere b) e c) ), del D.Lgs. D.Lgs 50/2016, Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 comma 7 47 e 48, del D.LgsD.lgs. 50/2016, Xxxxxx dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, 45 comma 2, lett. lettera d) ), del D. Lgs. D.Lgs 50/2016, Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 4534, commacommi 1, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46all’articolo 52 , comma 33 del presente Capitolato, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:: (109) a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, (110) ai sensi dell’articolo 5359, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43all’articolo 49, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 4450; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 51. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 34, comma 21, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 37, comma 7 7, e 36, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 4534, comma 21, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 4534, commacommi 1, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46all’articolo 52, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 5359, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis1‐bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ,ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43all’articolo 49, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 4450; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 51. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 34, comma 21, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 37, comma 7 7, e 36, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 4534, comma 21, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 4534, commacommi 1, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46all’articolo 52, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Contratto Di Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:: (25) a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, (26) ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; db) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 45, comma 2, lettere b) e c) ), del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/201650/16), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell’articolo 48, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti (D.Lgs 50/16), se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) 48 del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti (D.Lgs 50/16); l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commacomma 2, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti (D.Lgs 50/16); l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Project Execution Agreement

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore L’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori del servizio se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 5344, comma 2 del presente Capitolato Speciale; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione se nominato, o al RUP il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del Documento unico di valutazione del rischio d’interferenza (DUVRI) o, se redatto, del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 4334, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 4435; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 4536. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori servizi direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavoridel servizio, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavoridel servizio; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori del servizio gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 4637, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori del servizio ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Servizio Di Manutenzione Delle Aree Verdi

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) comunicare il nominativo del soggetto o dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del Decreto n. 81 del 2008; b) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; bc) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; cd) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; de) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Specialein originale; ef) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; fg) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43all’articolo 44 del presente CSA, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 4445 del presente CSA; db) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 46 del presente CSA. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 45, comma 21, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 48, comma 7 7, e 47, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 21, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commacommi 1, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46all’articolo 47, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Delle Opere Idrauliche

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) : • una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) ; • una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del ; • il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) ; • i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale; e) 2; • il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) ; • una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione , nonché: • una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) ; • il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) : • dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) ; • dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 34, comma 21, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) ; • dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 37, comma 7 7, e 36, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) ; • da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 4534, comma 21, lett. d) del D. Lgs. 50/2016lettera d),del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) ; • da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 4534, commacommi 1, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) ; • dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore l’aggiudicatario deve trasmettere all’Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 5350, comma 2 del presente Capitolato Speciale; ed) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. fe) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore l’aggiudicatario deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 4340, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 4441; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45. 342. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoredall’aggiudicatario, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.LgsD. Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore l’aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore l’aggiudicatario è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commacomma 2, 2 lett. e) del D.LgsD. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 4643, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore L’aggiudicatario deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Accordo Quadro Per L’esecuzione Di Lavori Di Rifacimento Delle Pavimentazioni E Cassonettature Stradali

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:: (52) a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, (53) ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assoltinonché: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art(opzione 1: cantieri rientranti tra le fattispecie ex art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 4690, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo Decreto n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.)

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo L'appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. 81/2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del d. il DURC, ai sensi dell’articolo dell'articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1precedente, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione l'esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui all’articolo rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 D.Lgs. 81/2008, nonché: a. una dichiarazione di accettazione del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui al successivo articolo 43all'articolo Art. 39, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44all'articolo Art. 40; d) b. il piano operativo POS di sicurezza di cui al successivo articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoreciascuna impresa operante in cantiere, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgsdell'articolo Art. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere41. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, 17 - comma 1, lettera a), e 28, 28 - commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui al successivo articolo 43all’articolo 42, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 4443; db) il piano operativo POS di sicurezza di cui al successivo articolo 45ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 44. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 45, comma 2, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell’articolo 48, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera lett. i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto dall’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commacommi 2, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3all’articolo 47, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Appalto Di Lavori

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008D.lgs. 81/2008, l’appaltatore l'Appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale Nazionale della previdenza sociale Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro Lavoro (INAIL) e alle casse ediliCasse Edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) D.U.R.C. in corso di validità e i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato SpecialeD.U.R.C; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Se l’impresa l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008D.lgs. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008D.lgs. 81/2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore Coordinatore per l’esecuzione la Sicurezza in fase di Esecuzione: a) il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione Servizio Prevenzione e protezione Protezione di cui all’articolo all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008D.lgs. 81/2008; b) il nominativo e i recapiti del proprio Medico competente Competente di cui all’articolo all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008D.lgs. 81/2008; c) l’accettazione l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43PSC, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44adeguamento; d) il piano operativo POS di sicurezza di cui al successivo articolo 45ciascuna impresa operante in cantiere. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoredall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 45, comma 2, lettere lettera b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016D. Lgs 50/2016 e s.m.i., se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016l'esecuzione dei, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa mandataria, se l’appaltatore l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo all'articolo 45, comma 2, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016D.lgs 50/2016 e s.m.i.; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto D.lgs. 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto dell'atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa individuata con l’atto l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo all'articolo 45, commacommi 2, 2 lettlettera e), del D.lgs. e) del D.Lgs. 50/201650/2016 d s.m.; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 D.lgs. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa L'Impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008D.lgs. 81/2008. 5. L’appaltatore L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. 6. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 del presente articolo l’Appaltatore deve inoltrare al Committente tutta la documentazione dimostrante l’adozione di tutti gli accorgimenti e i protocolli di prevenzione da contagio e finalizzati a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro in attuazione della normativa emergenziale relativa alla diffusione del virus Covid-19 e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del D.P.C.M. 26.4.2020 e s.m.i., del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile 2020 e s.m.i., delle ordinanze regionali, dei protocolli, dei documenti tecnici e delle circolari INAIL e in ogni altra disposizione normativa e regolamentare emanata in relazione alla prevenzione da contagio Covid-19.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:: (38) a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, (39) ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza prevista dal predetto articolo 29, comma 5, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.può essere autocertificata; (40) f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; db) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 34, comma 21, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 37, comma 7 7, e 36, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 4534, comma 21, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 4534, commacommi 1, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Construction Contract

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.può essere autocertificata; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) ), del D.LgsD. Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 45 e 48 comma 7 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commacomma 2, 2 lett. lettera e) ), del D.LgsD. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria, Straordinaria E Pronto Intervento

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. 81/2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contrattoContratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo Contratto Collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), ) e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. 81/2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, periodo del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. 81/2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 D.Lgs. 81/2008, nonché: a) una dichiarazione di accettazione del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; db) il piano operativo POS di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo agli articolo 45 comma 2, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei Contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 comma 7 e 45 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016Codice dei Contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016Codice dei Contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016Codice dei Contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo D.Lgs. n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis1‐bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; db) il piano operativo POS di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 45, comma 2, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell’articolo 48, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commacommi 2, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Determinazione Dirigenziale

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. 81/2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contrattoContratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo Contratto Collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), ) e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. 81/2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, periodo del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. 81/2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 D.Lgs. 81/2008, nonché: a) una dichiarazione di accettazione del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; db) il piano operativo POS di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo agli articolo 45 comma 2, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei Contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, e 45 comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione all'acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo dell'articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai Ai sensi dell’articolo dell'articolo 29, comma 5, primo secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.può essere autocertificata; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo all'articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoredall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 34, comma 21, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 37, comma 7 7, e 36, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45all'articolo 34, comma 21, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto dell'atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 4534, commacommi 1, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all'articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo dell’art. 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. n° 81/2008, l’appaltatore l’Appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i la conferma dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. n° 81/2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo dell’art. 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. n° 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 D.M. 30.11.2012 e successivi aggiornamentis.m.i.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo all’art. 14 del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. n° 81/2008. 2. Entro gli stessi termini g) una dichiarazione di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) accettazione del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione Piano di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza Sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo art. 44; dh) il piano Piano operativo di sicurezza (POS) di cui al successivo articolo 45ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’art. 46 o dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna impresa di impegno ad adeguarsi alle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dell’Appaltatore. 32. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 precedenti devono essere assolti: a) dall’appaltatoredall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell’art. 48, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016temporaneo; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell’art. 89, comma 1, lettera i), del decreto D.Lgs. n° 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore l’Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016ordinario; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell’art. 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 D.Lgs. n° 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 43. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46all’art. 47, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo all’art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008D.Lgs. n° 81/2008. 54. L’appaltatore L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai La stazione appaltante, per la definizione delle modalità di gestione della sicurezza degli interventi di cui al precedente art. 1 comma 3 del presente Capitolato, ha predisposto, un piano di sicurezza quadro contenente le procedure per la sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato; 2. La Stazione Appaltante tramite il Responsabile dei Lavori designa il Coordinatore in fase di progettazione in possesso dei requisiti dell'art. 98 del D.Lgs 81/2008 che redige, ai sensi dell’articolo dell'art. 91 del medesimo decreto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento Quadro, costituente parte integrante del presente capitolato; contestualmente all’avvio delle prestazioni professionali di redazione del Progetto, la stazione appaltante, di norma tramite il Responsabile dei Lavori, qualora ricorrano le condizioni previste all’articolo 90, comma 93, e dell’allegato XVII al Decreto del d.lgs. n. 81 81/2008, per ciascuno degli interventi di cui all’articolo 1 comma 3 del 2008presente accordo, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, conferisce formale incarico di Coordinatore per la progettazione. Il Coordinatore della sicurezza in assenza fase di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURCprogettazione qualora nominato redigerà, ai sensi dell’articolo 5391 dello stesso d.lgs. n. 81/2008, il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” di ogni singolo intervento che costituirà, essendovi allegato, parte integrante e sostanziale del relativo contratto applicativo. 3. Ove invece non si dovessero riavvisare le predette condizioni di cui all’art. 90, comma 2 3 del presente Capitolato SpecialeD.Lgs 81/2008, l’impresa dovrà comunque fare riferimento a quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento quadro e predisporre, prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza; e4. Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un’altra o più ulteriori imprese esecutrici, la stazione appaltante stessa, tramite il Responsabile dei Lavori, nominerà il Coordinatore per l’esecuzione lavori che redigerà il Piano di sicurezza e coordinamento; In tale ipotesi il suddetto PSC sarà da considerarsi pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e sostanziale al relativo contratto applicativo; 5. Prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo sarà applicato all’appaltatore il giorno e l’ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni. Le risultanze del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recepite nel P.O.S.; 6. Sulla scorta delle informazioni ricevute e della verifica effettuata l’appaltatore dovrà, prima dell’inizio dei lavori di ciascun contratto applicativo, produrre e consegnare alla stazione appaltante la seguente documentazione: - Il Piano di Sicurezza Sostitutivo (P.S.S.) il documento del Piano di valutazione Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) redatto dalla stazione appaltante; -In alternativa, un proprio Piano Operativo della Sicurezza (P.O.S.) redatto ai sensi di legge (81/2008), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei rischi lavori da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 7. Il mancato rispetto da parte dell’appaltatore di detto termine per la presentazione nella sua completezza, della documentazione di cui al combinato disposto degli articoli 17sopra, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate comporterà per ogni giorno di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini ritardo l’applicazione da parte della stazione appaltante della penale nella misura di cui al comma 12 dell’Art. 25 del presente Capitolato; 8. Il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento, l’appaltatore deve trasmettere ovvero il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché il Piano Operativo di Sicurezza di cui ai precedenti commi, costituiscono parte integrante di ciascun contratto applicativo. 9. La stazione appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo contratto applicativo, verificherà la congruità dei rispettivi piani forniti dagli Appaltatori in relazione delle norme in vigore alle proprie misure di sicurezza e verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente presenti sullo stesso luogo di lavoro; 10. Gli appaltatori sono tenuti ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio riguardo dovesse impartire la Stazione Appaltante. Altresì è tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008dei rischi sul lavoro; b) del proprio Medico competente 11. È fatto obbligo agli appaltatori di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano mettere a disposizione dei “rappresentati della sicurezza” una copia di tutti i piani di sicurezza e prima dell’inizio dei lavori di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45ciascun contratto applicativo. 312. Gli adempimenti É obbligo dell’appaltatore curare che una copia di cui ai commi 1 tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla stazione appaltante e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoredal Direttore dei Lavori, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio sia mantenuta presso il Direttore dei Lavori di cooperative o ogni singolo intervento a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione controllo dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantierecantieri. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Accordo Quadro Per l'Esecuzione Dei Lavori Di Manutenzione

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo L'appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. 81/2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del d. il DURC, ai sensi dell’articolo dell'articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1precedente, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione l'esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui all’articolo rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 D.Lgs. 81/2008, nonché: a. una dichiarazione di accettazione del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui al successivo articolo 43all'articolo Art. 169, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44all'articolo Art. 170; d) b. il piano operativo POS di sicurezza di cui al successivo articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoreciascuna impresa operante in cantiere, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgsdell'articolo Art. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere171. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Project Execution Agreement

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 5 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 5355, comma 2 del presente Capitolato Speciale; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 4347, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 4448; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 4549. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 4650, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Contratto Di Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo L’appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. 81/2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del d. il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1precedente, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 D.Lgs. 81/2008, nonché: a. una dichiarazione di accettazione del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui al successivo articolo 43all’articolo Art. 41, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44Art. 42; d) b. il piano operativo POS di sicurezza di cui al successivo articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoreciascuna impresa operante in cantiere, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgsdell’articolo Art. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere43. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; db) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 34, comma 21, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 37, comma 7 7, e 36, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 4534, comma 21, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 4534, commacommi 1, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del il DURC, ai sensi dell’articolo 5352, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui al successivo articolo 43all’articolo 42, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 4443; db) il piano operativo POS di sicurezza di cui al successivo articolo 45ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 44. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 45, comma 2, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell’articolo 48, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commacommi 2, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46all’articolo 45, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Construction Contract

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:: (48) a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, (49) ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ,ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; db) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016, Nuovo Codice dei contratti,se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 48, comma 7 7, e 45 comma 2 lettere b), c), del D.Lgs. 50/2016Nuovo Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commacommi 2, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Nuovo Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Contratto D’appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53dell'Art.64, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai Ai sensi dell’articolo dell'articolo 29, comma 5, primo secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.può essere autocertificata; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione l'esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43all'Art.48, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44all'Art.49; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45all'Art.50. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoredall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione l'esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell'art. 45, comma 7 2, del D.Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa mandataria, se l’appaltatore l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo all'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81/08 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto dell'atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa individuata con l’atto l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo all'art. 45, commacomma 2, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 81/08 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all'articolo 46, comma 3, l’impresa l'impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato dell'allegato XVII al Decreto n. 81 n.81 del 2008, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:contratto:49 a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice Codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio all'acquisizione d'ufficio del DURC, DURC,50 ai sensi dell’articolo 53dell'Art.65, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 n.81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo all'articolo 14 del Decreto n. 81 n.81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione l'esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo all'articolo 31 del Decreto n. 81 n.81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo all'articolo 38 del Decreto n. 81 n.81 del 2008; (opzione 1: cantieri rientranti tra le fattispecie ex art.90, comma 3, decreto n.81 del 2008) c) l’accettazione l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43all'Art.49, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44all'Art.50; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo L’appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. 81/2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del d. il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale; e) e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1precedente, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 D.Lgs. 81/2008, nonché: a. una dichiarazione di accettazione del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, PSC con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44adeguamento; d) b. il piano operativo POS di sicurezza di cui al successivo articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoreciascuna impresa operante in cantiere, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantierelegge. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto oalla Stazione appaltante, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contrattolavori: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Camera di CommercioStazione appaltante, Industriamediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, Artigianato compilato nei quadri «A» e Agricoltura«B» oppure, in corso alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di validitàlavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; - per l’INAIL: codice ditta, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri sede territoriale dell’ufficio di codice fiscale e di partita IVAcompetenza, numero REAdi posizione assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-1- bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008; fe) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore L'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo all’articolo 45. 3. L’appaltatore è esentato dagli adempimenti di cui al comma 1 e al comma 2, qualora già effettuati prima della stipula del contratto a condizione che non siano intervenute modificazioni a quanto già dichiarato o prodotto alla Stazione appaltante. 4. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoreda tutte le imprese raggruppate, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa capogruppo, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatoriCodice dei contratti; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 34, comma 21, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se qualora il consorzio intende intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 37, comma 7 7, e 36 del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se qualora il consorzio è sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuataindividuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai al presente articolo commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Trattandosi di interventi non predeterminati, ma dipendenti dalle necessità manutentive che si evidenzieranno nella durata dell’Accordo Quadro, non è prevista la predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento né per la fase di progettazione né per quella esecutiva. Qualora dovessero verificarsi, in fase esecutiva, le condizioni previste ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 90 del D.Lvo 81 del 09/04/2008 e s.m.i., il Committente o il Responsabile dei Lavori designerà il Coordinatore in fase di esecuzione che redigerà il Piano di Sicurezza e Coordinamento. 2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 3. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori: - il certificato della Camera di Commercio, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta oIndustria, Artigianato e Agricoltura, in assenza corso di questavalidità, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e comunque prima della stipulazione del contratto odi partita IVA, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) numero REA; - una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ; - l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato dipendenti e Agricoltura, in corso di validità, la dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e di partita IVA, numero REA; d) previdenziali; - i dati necessari all’acquisizione per l’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale; e) ; - il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 8,commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) ; - una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.. - Il Piano di Sicurezza Sostitutivo; - il Piano Operativo di Sicurezza; 24. Entro gli stessi termini di cui al Ai sensi dell’articolo 118, comma 14, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per l’esecuzione gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. Pertanto l’appaltatore è tenuto a curare il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui tutte le imprese operanti nel cantiere, al successivo articolo 43, fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo presentato dall’appaltatore. In caso di sicurezza raggruppamento temporaneo o di cui al successivo articolo 45. 3. Gli adempimenti consorzio ordinario di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) cantiere è responsabile del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata rispetto del consorzio piano da parte di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008impegnate nell’esecuzione dei lavori. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti L’Esecutore è in ogni caso tenuto a comunicare il nominativo del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ed a presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed a tale documento attenersi nell’esecuzione delle opere. 6. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione costituirà il riferimento per la Direzione Lavori e per i funzionari degli Enti preposti alla sorveglianza o all'erogazione dei Servizi e dovrà essere reperibile tramite telefono il cui ai commi 1 e 2numero, anche nel corso sempre aggiornato, dovrà essere comunicato alla Direzione Lavori. 7. Qualora l'Esecutore manifestasse, per particolari esigenze organizzative ed esecutive la necessità di variare e/o modificare il piano di sicurezza, le stesse dovranno essere preventivamente discusse con il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente/Direttore dei Lavori e verificate dallo stesso in sede di esecuzione.

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Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:: (xlviii) a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, (xlix) ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ,ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.all’articolo 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; db) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016, Nuovo Codice dei contratti,se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 48, comma 7 7, e 45 comma 2 lettere b), c), del D.Lgs. 50/2016Nuovo Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commacommi 2, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Nuovo Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato dell'allegato XVII al Decreto n. 81 n.81 del 2008, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:contratto:48 a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice Codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio all'acquisizione d'ufficio del DURC, DURC,49 ai sensi dell’articolo 53dell'Art.65, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 n.81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo all'articolo 14 del Decreto n. 81 n.81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione l'esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo all'articolo 31 del Decreto n. 81 n.81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo all'articolo 38 del Decreto n. 81 n.81 del 2008; (opzione 1: cantieri rientranti tra le fattispecie ex art.90, comma 3, decreto n.81 del 2008) c) l’accettazione l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43all'Art.49, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44all'Art.50; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, 17 - comma 1, lettera a), e 28, 28 - commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; db) il piano operativo POS di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 45, comma 2, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell’articolo 48, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera lett. i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto dall’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commacommi 2, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edilicasseedili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo dell'Art. 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai Ai sensi dell’articolo dell'articolo 29, comma 5, primo secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.può essere autocertificata; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione l'esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo all'Art. 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo all'Art. 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo all'Art. 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoredall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione l'esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell'art. 45, comma 7 2, del D.Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa mandataria, se l’appaltatore l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo all'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81/08 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto dell'atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa individuata con l’atto l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo all'art. 45, commacomma 2, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 81/08 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all'articolo 46, comma 3, l’impresa l'impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i I dati necessari all’acquisizione d’ufficio all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53dell'Art.54, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione l'esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43all'Art.44, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44all'Art.45; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45all'Art.46. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoredall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 34, comma 21, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione l'esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 37, comma 7 7, e 36, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è èè privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa mandataria, se l’appaltatore l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45all'articolo 34, comma 21, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81/08 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto dell'atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa individuata con l’atto l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45all'articolo 34, commacommi 1, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 81/08 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all'articolo 46, comma 3, l’impresa l'impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo dell’art. 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori avvio delle prestazioni se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.può essere autocertificata; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del il piano sostitutivo delle misure di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44sicurezza; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45ciascuna impresa operante in cantiere. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoreIn base all’articolo 256 del D.lgs 81/2008 l’impresa esecutrice, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016presenta IL PIANO DI LAVORO, se il consorzio è privo di personale deputato ricorrono gli estremi previsti dalla normativa vigente, alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) competente ASL al fine dell’acquisizione del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiererelativo nulla osta. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere In relazione alla forma giuridica dell’appaltatore gli adempimenti di cui ai commi 1 1, 2 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente3 devono essere assolti dai soggetti a ciò obbligati ai sensi di legge.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il DURC, i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo all’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 34, comma 21, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 37, comma 7 7, e 36, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 4534, comma 21, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 4534, commacommi 1, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44coordinamento; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto all' Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; db) il piano operativo POS di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 45, comma 2, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell’articolo 48, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commacommi 2, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:: ARPAS Protocollo Arrivo N. 47589/2022 del 30-12-2022 Doc. Principale - Class. T.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53dell'Art.64, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai Ai sensi dell’articolo dell'articolo 29, comma 5, primo secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.può essere autocertificata; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione l'esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43all'Art.48, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44all'Art.49; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45all'Art.50. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoredall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione l'esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell'art. 45, comma 7 2, del D.Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa mandataria, se l’appaltatore l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo all'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81/08 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto dell'atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa individuata con l’atto l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo all'art. 45, commacomma 2, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 81/08 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Service Agreement

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo dell’Art. 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza prevista dal predetto articolo 29, comma 5, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti. f) una dichiarazione di non può essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008autocertificata; b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Contract for Construction Services

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se qualora questi sono siano iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; ed) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.può essere autocertificata; fe) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione l’esecuzione, o se non previsto, al direttore dei lavori, il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento sostitutivo di cui all’articolo 4418; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45all’articolo 20. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 34, comma 21, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 37, comma 7 7, e 36, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 4534, comma 21, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 4534, commacommi 1, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; ; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46all’articolo 21, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo L’appaltatore, come disciplinato dall'articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. 81/2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del d. il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis1‐bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1precedente, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 D.Lgs. 81/2008, nonché: a. una dichiarazione di accettazione del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento PSC di cui al successivo articolo 43all’articolo Art. 40, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44Art. 41; d) b. il piano operativo POS di sicurezza di cui al successivo articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoreciascuna impresa operante in cantiere, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgsdell’articolo Art. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere42. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se qualora questi sono siano iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis1‐bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.può essere autocertificata; (49) f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; . b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 5352, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.può essere autocertificata; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43all’articolo 41, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 4442; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 44. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 34, comma 21, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice degli Appalti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 37, comma 7 7, e 36, del D.Lgs. 50/2016Codice degli Appalti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 4534, comma 21, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice degli Appalti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 4534, commacommi 1, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice degli Appalti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46all’articolo 44, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; fino al 31 maggio 2013, ai sensi del secondo periodo della norma citata, la valutazione dei rischi può essere autocertificata; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; db) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 34, comma 21, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 37, comma 7 7, e 36, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 4534, comma 21, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 4534, commacommi 1, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, lavoratori la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.può essere autocertificata; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 34, comma 21, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 37, comma 7 7, e 36, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 4534, comma 21, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 4534, commacommi 1, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:lavori. a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53dell'Art.54, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.può essere autocertificata; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione l'esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43all'Art.44, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44all'Art.45; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45all'Art.46. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoredall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 34, comma 21, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione l'esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 37, comma 7 7, e 36, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa mandataria, se l’appaltatore l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45all'articolo 34, comma 21, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81/08 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto dell'atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa individuata con l’atto l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45all'articolo 34, commacommi 1, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 81/08 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all'articolo 46, comma 3, l’impresa l'impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:: (49) a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, (50) ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ,ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all’articolo 31e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;, nonché: ca) l’accettazione una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44; db) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c) ), del D.Lgs. 50/2016, Nuovo Codice dei contratti,se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 48, comma 7 7, e 45 comma 2 lettere b), c), del D.Lgs. 50/2016Nuovo Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. lettera d) ), del D. Lgs. 50/2016Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, commacommi 2, 2 lett. lettera e) ), del D.Lgs. 50/2016Nuovo Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Contratto D’appalto

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegato dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) il DURC, in originale / i dati necessari all’acquisizione d’ufficio all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53dell'Art.54, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai Ai sensi dell’articolo dell'articolo 29, comma 5, primo secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.può essere autocertificata; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione l'esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43all'Art.44, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44all'Art.45; d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45all'Art.46. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatoredall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione l'esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell'art. 45, comma 7 2, del D.Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa mandataria, se l’appaltatore l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo all'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81/08 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto dell'atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa dell'impresa individuata con l’atto l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo all'art. 45, commacomma 2, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; l’impresa l'impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 81/08 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo all'articolo 46, comma 3, l’impresa l'impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Construction Contract

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se qualora questi sono siano iniziati nelle more della stipula del contratto: a) a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i d. I dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53dell’Art. 46, comma 2 del presente Capitolato Speciale2; e) e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.può essere autocertificata; f) f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) a. del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) b. del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) c. l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43all’Art. 38, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 44all’1; d) d. il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45all’Art. 37. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) a. dall’appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016Codice dei Contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli dell’articolo 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016Codice dei Contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) d. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, 45 comma 2, lett. 2 lettera d) del D. Lgs. 50/2016Codice dei Contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) e. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, all’ articolo 45 comma 2 lett. lettera e) del D.Lgs. 50/2016Codice dei Contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) f. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46all’1, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5. L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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Samples: Specificazioni Tecniche Ed Economiche

Adempimenti preliminari in materia di sicurezza. 1. Ai sensi dell’articolo dell’art. 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. n° 81/2008, l’appaltatore l’Appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione Committentealla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse ediliCasse Edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i la conferma dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. n° 81/2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo dell’art. 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. n° 81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 D.M. 30.11.2012 e successivi aggiornamentis.m.i.; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo all’art. 14 del Decreto n. 81 del 2008D.Lgs. n° 81/2008. 2. Entro gli stessi termini g) una dichiarazione di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) accettazione del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione Piano di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008; b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza Sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo art. 44; dh) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’art. 46 o dichiarazione del legale rappresentante di ciascuna impresa di impegno ad adeguarsi alle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dell’Appaltatore. 32. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 precedenti devono essere assolti: a) dall’appaltatoredall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, lavori ai sensi degli articoli 48 dell’art. 48, comma 7 7, del D.Lgs. 50/2016Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, se l’appaltatore l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016temporaneo; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell’art. 89, comma 1, lettera i), del decreto D.Lgs. n° 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore l’Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016ordinario; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo dell’art. 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 D.Lgs. n° 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 43. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46all’art. 47, comma 3, l’impresa affidataria comunica all’amministrazione committente alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo all’art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008D.Lgs. n° 81/2008. 54. L’appaltatore L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2precedenti, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

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