Agenzia Clausole campione

Agenzia a. Se il Partner è un’Agenzia, questa garantisce per ciascuno dei propri clienti per i quali usa i Servizi, (a) di avere piena autorità legale di vincolare i clienti ai presenti Termini; (b) di aver letto e compreso i presenti Termini; e (c) di acconsentire, per conto dei clienti, ai presenti Termini e di garantirne la conformità a tutte le relative disposizioni. Qualsiasi riferimento al Partner nei presenti Xxxxxxx si applicherà anche ai clienti, a seconda dei casi. L’Agenzia garantisce inoltre che tutti gli atti eseguiti dall’Agenzia per conto dei propri clienti in relazione all’uso dei Servizi saranno strettamente conformi ai presenti Termini. Criteo può anche condividere con un cliente, su sua richiesta, le sue informazioni. Se per qualsiasi motivo l’Agenzia non ha vincolato un cliente ai presenti Termini, l’Agenzia sarà responsabile dell’adempimento di qualsiasi obbligazione che il cliente avrebbe avuto ai sensi dei presenti Termini se il cliente fosse stato vincolato.
Agenzia. Gli ordini pubblicitari delle agenzie in nome e per conto del committente («cliente dell’agenzia») nonché in nome e per conto dell’agenzia stessa sono accettati da FFS Digital Advertising solo per i clienti il cui nome sia indicato chiaramente. FFS Digital Advertising è autorizzata a richiedere alle agenzie un’attestazione del mandato. Un cliente rappresentato da un’agenzia viene liberato dal proprio obbligo di pagamento nei confronti di FFS Digital Advertising solo con il pagamento a FFS Digital Advertising. All’agenzia compete la responsabilità informare il proprio cliente in merito ai diritti e ai doveri a lui spettanti sulla base di tutti gli elementi contrattuali. Per gli ordini pubblicitari conferiti dalle agenzie, in caso di dubbio il contratto viene stipulato con l’agenzia pubblicitaria stessa. Nei confronti dei propri clienti, l’agenzia si impegna ad adempiere agli obblighi di rendiconto ai sensi degli articoli 400 e 401 del Codice delle obbligazioni.
Agenzia. Barrare la rete AB AL AX UA Cod.Agenzia Subagenzia Produttore PROPOSTA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA SULLA VITA VALORE AZIENDA CONTRAENTE Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Indirizzo Comune (Prov.) CAP Attività/Contratto di lavoro 3 4 5 RAPPRESENTANTE 1 Legale rappresentante Cointestatario Delegato Dipendente Cognome e Nome/ Ragione Sociale Sesso Codice Fiscale Partita IVA Codice Estero Indirizzo Comune (Prov.) CAP
Agenzia. Artt. 1742: Il promuovimento, in modo stabile, della conclusione di contratti in una zona determinata.
Agenzia. Contratto Vita n.
Agenzia. La nomina di un agente per le vendite è solitamente il primo passo che l’esportatore compie quando decide di “sbarcare” su un nuovo mercato. Così come avviene in Italia, l’agente americano, a dispetto del suo nome (cioè, “Representative”), non ha in genere il potere di rappresentare l’imprenditore e non ha dunque il potere di concludere in suo nome alcun contratto, salvo espressa autorizzazione conferitagli di volta in volta dall’imprenditore stesso con un contratto. Il suo compito si limita pertanto a promuovere la conclusione di contratti tra il cliente e l’esportatore, attraverso una pubblicità a favore del prodotto e attraverso la raccolta ed il successivo invio degli ordini all’esportatore per l’approvazione finale. Il compenso dell’agente per l’attività svolta è rappresentato da una commissione percentuale sull’ammontare delle vendite effettuate. La legislazione relativa al contratto di agenzia varia da Stato a Stato. In genere, tuttavia, in qualche stato alcune disposizioni inderogabili (cioè quelle norme di legge che non possono essere modificate, pena la nullità delle modifiche stesse). Esse riguardano il momento in cui l’imprenditore è tenuto a pagare le commissioni e, in certi casi, anche il metodo di calcolo utilizzato per stabilire l’ammontare dovuto. In certi Stati poi il contratto deve essere redatto in forma scritta, pena la nullità dell’accordo. Da notare che talvolta esistono differenze anche nella definizione della figura dell’agente: alcune volte, infatti, è considerato agente solo colui che promuove le vendite all’ingrosso e non anche chi sollecita gli acquisti da parte dei consumatori finali. Da ultimo, si ricorda che la violazione delle disposizioni inderogabili di legge (in particolare quelle relative all’obbligo dell’imprenditore di pagare, successivamente alla fine del rapporto, le commissioni già maturate) comporta, oltre all’obbligo del risarcimento del danno, secondo quanto previsto nel contratto, anche la condanna ad un ulteriore risarcimento punitivo, in una misura che varia da 2 a 3 volte l’ammontare delle commissioni dovute. Venendo ad esaminare alcune delle clausole tipiche di un contratto di agenzia, la prima per importanza è sicuramente quella relativa al conferimento dell’incarico all’agente in via esclusiva o meno. Il conferimento dell’esclusiva all’agente è una questione puramente negoziale che deve essere accordata dalle parti coinvolte. L’esclusività implica che l’agente sarà l’unico a poter operare per conto dell’a...
Agenzia. 1. Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 933 § 2. Nozione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 934 § 3. Iscrizione ad un albo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 935 § 4. Disciplina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 937 § 5. Stabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 938
Agenzia. L’Agenzia di Ravenna di Generali Italia S.p.A., xxx X. Xxxxxx,0 – 48124 Ravenna (RA); xxxxxxx.xxxxxxx.xx@xxxxxxxx.xxx xxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xxx La persona per la quale è prestata l’assicurazione.
Agenzia. Barrare la rete AB AL AX UA Cod.Agenzia Subagenzia Produttore PROPOSTA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA – Temporanea di gruppo per il caso morte CONTRAENTE Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Indirizzo Comune (Prov.) CAP Attività/Contratto di lavoro 3 4 5 RAPPRESENTANTE 1 Legale rappresentante Cointestatario Delegato Dipendente Altro Cognome e Nome/ Ragione Sociale Sesso Codice Fiscale Partita IVA Codice Estero Indirizzo Comune (Prov.) CAP 1 2 3 Data di Nascita Luogo di nascita Documento di identità: Carta di identità Patente di guida Passaporto Altro Numero Autorità e località di rilascio Data di rilascio

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: