Assemblea dei delegati Clausole campione
Assemblea dei delegati. L'Assemblea dei delegati è costituita da un minimo di sessanta ad un massimo di novanta componenti, eletti dai soci secondo quanto previsto dallo statuto e dal regolamento elettorale. Le prime elezioni verranno indette al raggiungimento di almeno diecimila adesioni al Fondo.
Assemblea dei delegati. 1. I lavoratori aderenti ad ARTIFOND sono rappresentati da un numero predefinito di soggetti i quali costituiscono l'Assemblea dei delegati, appresso denominata Assemblea.
2. L'Assemblea è costituita inizialmente da 60 associati delegati, secondo le modalità stabilite dal Regolamento elettorale che forma parte integrante del presente statuto.
3. Nel caso in cui sia superata la soglia di 105.000 lavoratori associati, il numero dei delegati è automaticamente elevato a 90; tale adeguamento avrà luogo con il rinnovo triennale dell'Assemblea immediatamente successivo al superamento della citata soglia. Del superamento della soglia, e della conseguente modifica nella composizione dell'Assemblea, viene data informazione agli associati in occasione della prima comunicazione periodica utile.
4. I delegati rimangono in carica tre anni e non possono essere eletti più di due volte consecutive.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal delegato di maggiore età.
6. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, il quale redige il verbale della riunione.
7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e custodito a cura del Consiglio di amministrazione.
8. L'Assemblea si svolge presso la sede di ARTIFOND ovvero in altro luogo indicato nella convocazione.
9. Nel caso di Assemblea straordinaria, il verbale è redatto da un notaio.
Assemblea dei delegati. L’Assemblea dei delegati è costituita da 60 delegati, dei quali 30 in rappresentanza dei datori di lavoro associati al Fondo e 30 in rappresentanza dei lavoratori associati al Fondo sulla base di quanto previsto dai regolamenti elettorali definiti dai soggetti sottoscrittori del presente accordo. Le elezioni per l’insediamento dell’Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 10.000 adesioni al Fondo.
Assemblea dei delegati. 1. L'Assemblea è costituita, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, da 60 (sessanta) delegati, per metà in rappresentanza dei lavoratori associati, eletti da questi ultimi secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, e per metà, in rappresentanza delle amministrazioni, designati secondo le modalità stabilite da apposito atto normativo del Governo.
2. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori avviene sulla base di liste presentate secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale.
3. Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 30.000 (trentamila) adesioni al Fondo.
Art.6 Il Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 18 (diciotto) componenti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti disposizioni.
2. In attuazione del principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei lavoratori e i delegati rappresentanti delle Amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n. 9 (nove) consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Le liste per le elezioni di cui al comma 2, composte da un numero di candidati anche superiore al numero di consiglieri da eleggere, possono essere presentate:
a) per la elezione dei consiglieri in rappresentanza dei lavoratori secondo la disciplina dell’apposito regolamento elettorale; *
b) per la elezione dei consiglieri in rappresentanza delle Amministrazioni secondo le modalità stabilite dall’apposito atto normativo del Governo di cui all’art. 5, comma 1.
4. Qualora uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione siano eletti tra i delegati dell’assemblea, gli stessi decadono dall’assemblea medesima al momento della loro nomina.
5. Qualora, nel corso del mandato, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione rappresentanti delle Amministrazioni vengano a cessare dall’incarico, per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti della lista che ha espresso il consigliere. Quando non sia possibile la sostituzione con il primo dei non eletti, il nuovo consigliere in rappresentanza delle Amministrazione viene designato nel rispetto delle modalità stabilite nell’apposito atto normativo del Governo di cui all’art. 5, comma 1.
Assemblea dei delegati. 1. L'Assemblea è costituita, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, da 60 (sessanta) delegati, per metà in rappresentanza dei lavoratori associati, eletti da questi ultimi secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale, e per metà, in rappresentanza delle amministrazioni, designati con le modalità stabilite da apposito atto normativo del Governo.
2. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori avviene sulla base di liste presentate secondo le modalità stabilite dal citato regolamento elettorale.
3. Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 10.000 (diecimila) adesioni al Fondo.
Assemblea dei delegati. L'Assemblea è composta da 45 soci delegati, eletti in rappresentanza dei lavoratori iscritti, secondo le modalità previste dal regolamento elettorale predisposto dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, tenendo conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale. Alle elezioni si procederà mediante presentazione di liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti i c.c.n.l. citati in premessa, nonché da almeno il 5% dei soci proporzionalmente distribuiti in almeno 6 regioni. Le elezioni per l’insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 35.000 adesioni al Fondo.
Assemblea dei delegati. 1. L'assemblea è costituita da 90 delegati, dei quali 45 in rappresentanza dei datori di lavoro associati e 45 in rappresentanza dei lavoratori associati, eletti in base alle modalità stabilite nel regolamento elettorale.
2. Lo Statuto del Fondo stabilirà le modalità di convocazione dell'assemblea, i "quorum necessari" per la validità delle decisioni, le materie di competenza.
3. Le prime elezioni verranno indette al raggiungimento di almeno 5.000 adesioni.
Assemblea dei delegati. Criteri di costituzione e composizione
1. L’Assemblea dei delegati è l’organo deliberativo di Fon.Te.. L’Assemblea è formata da 36 delegati, di cui 18 in rappresentanza dei lavoratori associati e 18 in rappresentanza delle aziende associate. I delegati sono eletti con le modalità stabilite nel regolamento elettorale adottato dai soggetti sottoscrittori della fonte istitutiva quale parte integrante della medesima.
2. I delegati rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
3. Qualora un delegato nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualunque causa, ivi compresa la mancata partecipazione a tre riunioni consecutive dell’Assemblea senza giustificato motivo, si procede alla sua sostituzione secondo il disposto del regolamento elettorale. Il delegato subentrante resta in carica per il periodo residuo del mandato in corso.
Assemblea dei delegati. I lavoratori aderenti ad ARTIFOND sono rappresentati da un numero predefinito di soggetti i quali costituiscono l'Assemblea dei delegati, appresso denominata Assemblea.
Assemblea dei delegati. L'Assemblea della Cassa è composta da n. 24 delegati, dei quali 12 designati dalla Confedilizia e 12 designati pariteticamente da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. La designazione viene effettuata secondo i criteri decisi ed approvati dalle rispettive Organizzazioni nazionali. I delegati durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni. Entro 30 giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo intervenuta, gli Enti rispettivi provvederanno alla sostituzione dei delegati di propria competenza. Spetta all'Assemblea dei delegati: