Assemblea. 1. Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali singolarmente o congiuntamente, presso l'unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni. 2. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno. 3. I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l'orario di lavoro fino a dieci ore all'anno normalmente retribuite. 4. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati. 5. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata. 6. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblea. (1. ) Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali Sindacali singolarmente o congiuntamente, presso l'unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
(2. ) La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
(3. ) I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l'orario di lavoro fino a dieci ore all'anno normalmente retribuite.
(4. ) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.
(5. ) Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
(6. ) Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblea. (1. ) Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali Sindacali singolarmente o congiuntamente, presso l'unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
(2. ) La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
(3. ) I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l'orario di lavoro fino a dieci ore all'anno normalmente retribuite.
(4. ) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.
(5. ) Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
(6. ) Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.e
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Assemblea. 1. ) Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendentiaziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità l’unità aziendale in cui prestano la loro operainteressata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
2. ) La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa dell’impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giornotre giorni di anticipo.
3. I ) Ai lavoratori hanno anche è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare alle assemblee ad Assemblee sindacali , indette dalle XX.XX. stipulanti il presente CCNL, durante l'orario l’orario di lavoro fino a ad un massimo di dieci ore all'anno all’anno normalmente retribuite.
4. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.
5. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
6. Le ulteriori modalità per lo ) Lo svolgimento delle assemblee sono concordate durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale aziendale, tenendo conto dell'esigenza dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va Devono altresì assicurata essere assicurate la sicurezza delle personedei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
5) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
6) Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL, .
7) Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale
Assemblea. 1. Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più di quindici 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità aziendale in cui prestano la loro operainteressata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
2. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
3. I Ai lavoratori hanno anche è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare alle assemblee ad Assemblee sindacali durante l'orario di lavoro fino a ad un massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuite.
4. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.
5. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
6. Le ulteriori modalità per lo Lo svolgimento delle assemblee sono concordate durante l'orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale aziendale, tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità.
5. Va Devono altresì assicurata essere assicurate la sicurezza delle personedei presenti, la salvaguardia degli impianti e impianti, delle attrezzature e il servizio del patrimonio aziendale.
6. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi dì essi.
7. Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di vendita al pubblicolavoro.
8. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durata.
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Samples: CCNL
Assemblea. 1. ) Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più di quindici 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità l’unità aziendale in cui prestano la loro operainteressata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
2. ) La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa dell’impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine l’indicazione dell’ordine del giorno.
3. I ) Ai lavoratori hanno anche è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare alle assemblee ad Assemblee sindacali durante l'orario l’orario di lavoro fino a ad un massimo di dieci ore all'anno all’anno normalmente retribuite.
4. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.
5. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
6. Le ulteriori modalità per lo ) Lo svolgimento delle assemblee sono concordate durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale aziendale, tenendo conto dell'esigenza dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va Devono altresì assicurata essere assicurate la sicurezza delle personedei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
5) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
6) Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro.
7) Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durata.
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Assemblea. 1. Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendentiaziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali aderenti o facenti capo alle OO.SS. stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità l’unità aziendale in cui prestano la loro operainteressata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
2. La ; la convocazione dovrà deve essere comunicata alla direzione dell'impresa dell’impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
3almeno 2 (due) giorni di anticipo; le assemblee possono essere svolte anche in modalità telematica, su richiesta dei lavoratori, attraverso l’utilizzo di apposite “suite” telematiche messe a disposizione, anche dal datore di lavoro. I lavoratori hanno anche A ciascun lavoratore è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare alle assemblee ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l'orario l’orario di lavoro fino a dieci ad un massimo di 24 (ventiquattro) ore all'anno all’anno normalmente retribuite.
4. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.
5. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
6. Le ulteriori modalità per lo Lo svolgimento delle assemblee sono concordate durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale aziendale, tenendo conto dell'esigenza dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va Devono altresì assicurata essere assicurate la sicurezza delle personedei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il l’eventuale servizio di vendita al pubblico. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi; ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL indicati nella convocazione; Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.
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Assemblea. 1. ) Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali Sindacali singolarmente o congiuntamente, presso l'unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
2. ) La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
3. ) I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l'orario di lavoro fino a dieci ore all'anno normalmente retribuite.
4. ) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.
5. ) Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre due ore di durata.
6. ) Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.
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Assemblea. 1. ) Nelle unità aziendali ove nelle quali siano occupati normalmente più di quindici 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario per la trattazione di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali singolarmente o congiuntamente, presso l'unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie problemi di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
2. ) Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle RSA costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti.
3) La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
3. I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee 4) Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro fino a lavoro, entro il limite massimo di dieci ore all'anno normalmente retribuiteannue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione oraria di fatto di cui all'articolo 147.
4. 5) Le riunioni possono potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Ad esse Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.
5delle XX.XX. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di duratastipulanti il presente contratto.
6. Le ulteriori modalità per lo ) Lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e la continuità del servizio ai clienti; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblicoXX.XX. locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
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Samples: Collective Labor Agreement
Assemblea. (1. ) Nelle unità aziendali ove nelle quali siano occupati normalmente più di quindici 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario per la trattazione di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali singolarmente o congiuntamente, presso l'unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie problemi di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
(2. ) Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rsa costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni nazionali stipulanti.
(3) La convocazione dovrà essere di norma comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo Direzione dell'azienda entro la fine dell'orario di lavoro del secondo giorno antecedente la data di effettuazione e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno.
3. I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee (4) Le riunioni potranno essere tenute fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro fino a dieci lavoro, entro il limite massimo di dodici ore all'anno normalmente retribuiteannue, per le quali verrà corrisposta la retribuzione di fatto di cui all'articolo 137.
4. (5) Le riunioni possono potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. Ad esse Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacatidelle XX.XX. stipulanti il presente contratto.
5. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
(6. Le ulteriori modalità per lo ) Lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti e la continuità del servizio ai clienti; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblicoXX.XX. locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni nazionali stipulanti.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Del Settore Turismo E Pubblici Esercizi
Assemblea. 1. Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendentiaziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali aderenti o facenti capo alle XX.XX. stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità l’unità aziendale in cui prestano la loro operainteressata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro; la convocazione deve essere comunicata alla direzione dell’impresa con almeno 2 (due) giorni di anticipo; le assemblee possono essere svolte anche in modalità telematica, con ordine del giorno su materie richiesta dei lavoratori, attraverso l’utilizzo di interesse sindacale e del apposite “suite” telematiche messe a disposizione, anche dal datore di lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
2. La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giornoA ciascun lavoratore è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali, indette dalle XX.XX. stipulanti il presente CCNL, durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) ore all’anno normalmente retribuite.
3. I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle Lo svolgimento delle assemblee durante l'orario l’orario di lavoro fino a dieci ore all'anno normalmente retribuitedovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
4. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o ovvero gruppi di essi. Ad ; ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, prendere parte dirigenti esterni dei sindacati.
5. sindacati stipulanti il CCNL indicati nella convocazione; Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre due ore e trenta minuti di durata.
6. Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.
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Assemblea. 1. ) Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendentiaziendali, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni sindacali aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l'unità l’unità aziendale in cui prestano la loro opera, interessata e anche fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
2. ) La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa dell’impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giornoalmeno tre giorni di anticipo.
3. I ) Ai lavoratori hanno anche è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare alle assemblee ad Assemblee sindacali, indette dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, durante l'orario l’orario di lavoro fino a ad un massimo di dieci ore all'anno all’anno normalmente retribuite.
4. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al si terranno presso l’unità aziendale interessata e anche fuori dalla stessa purché in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.
5. Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
6. Le ulteriori modalità per lo 4) Lo svolgimento delle assemblee sono concordate durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale aziendale, tenendo conto dell'esigenza dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va Devono altresì assicurata essere assicurate la sicurezza delle personedei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
5) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
6) Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati stipulanti il CCNL purché indicati nella convocazione.
7) Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore e trenta minuti di durata.
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