Assenteismo Clausole campione

Assenteismo. Le parti riconoscono la necessità di evitare utilizzi impropri della normativa per il trattamento in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro. A tal fine per prevenire situazioni di elevato assenteismo collegati ad eventi giustificati come malattia che si dovessero verificare le parti concordano di applicare la regolamentazione di seguito indicata. Il trattamento di miglior favore per i lavoratori operai rispetto alla Legge previsto dal presente Contratto per il periodo di cosiddetta carenza (primi tre giorni di ogni evento di malattia) trova applicazione soltanto in due eventi di malattia all’anno solare per ciascun lavoratore; a partire dal terzo evento di malattia per anno solare per ciascun lavoratore il trattamento di miglior favore previsto dal presente Contratto per il periodo di cosiddetta carenza (primi tre giorni di malattia) non verrà erogato. Questa specifica regolamentazione non troverà applicazione in caso di ricoveri ospedalieri, a prescindere dal numero di essi durante ciascun anno solare, e nei seguenti casi: • Lavoratori sottoposti a dialisi o affetti dal morbo di Xxxxxx, da neoplasie, da epatite B e C, ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie; • Lavoratori affetti da TBC o da gravi patologie, che richiedono terapie salvavita, con conseguente discontinuità lavorativa. Le Aziende che applicano il presente CCNL inoltre, esamineranno e valuteranno con particolare attenzione i casi di superamento del periodo di comporto in caso di malattie terminali, andando anche oltre i limiti previsti dall’articolo precedente.
Assenteismo. All’art. 70 troviamo un altro capolavoro. Per contenere l’assenteismo, qualora questo superasse standard predefiniti (guai ad ammalarsi fuori dagli standard), non potranno essere inserite nel fondo della contrattazione decentrata le risorse di cui all’art.67, comma 3 (risorse variabili che finanziano la produttività).
Assenteismo. 1. Le parti riconoscono la necessità di evitare utilizzi impropri della normativa per il trattamento in caso di malattia e di infortunio non sul lavoro.
Assenteismo. Gli indicatori legati al contenimento del tasso di assenteismo compaiono in molti casi nella veste di indici correttivi di ade- guamento del premio di risultato complessivo per la determina- zione del premio individuale, oppure come parametri diretti alla determinazione del premio di risultato complessivo. Con riguar- do al primo caso, il coefficiente moltiplicatore correttivo, si di- stingue a sua volta a seconda della sua strutturazione in tre tipo- logie: il premio presenza (che interviene aumentando il premio di risultato al raggiungimento dell’obiettivo e lascia inalterato il premio altrimenti), la penalità per assenza (che interviene dimi- nuendo il premio complessivo in corrispondenza di certe soglie di eventi di assenza e lascia inalterato il premio altrimenti) e il correttivo proporzionale in funzione della presenza e dell’assenza (che agisce in entrambe le direzioni, diminuendo/aumentando il premio in funzione dell’assenza/presenza) (15).
Assenteismo. 1) Ai fini della disincentivazione del fenomeno dell’assenteismo, le Parti prevedono che ad ogni incremento individuale di periodi di assenza dal lavoro possa corrispondere un decremento di retribuzione, la cui percentuale sarà definita in misura fissa in sede di contrattazione di II livello.
Assenteismo. Come accennato in precedenza, la contrattazione collettiva aziendale non prevede sempre indicatori direttamente identificabili in obiettivi di produttività, ma spesso individua parametri indirettamente collegati alla stessa, tra cui il tasso di assenteismo, il tasso di infortuni occorsi sul luogo di lavoro, nonché indicatori legati alla qualità del lavoro e della produzione88. In particolare, centrale rilevanza va attribuita in quest’ambito al parametro dell’assenteismo, che compare nei contratti talvolta come indicatore a sé stante ai fini della determinazione del premio di risultato89, altre volte in veste di indice 85 Cfr. Accordo BITRON; Accordo XXX.XX; Accordo XXXXXXX XXXXXX; Accordo METALFER; Accordo OFAR; Accordo PIKDARE; Accordo ACCIAIERIE VENETE. 86 Cfr. Accordo CORGHI: le parti considerano, ai fini del calcolo dell’indicatore della qualità, l’indice risultante dal rapporto tra assistenza effettuate in garanzie su macchine in garanzia nell’anno mobile.
Assenteismo. 146 Cfr. Accordo BIOLCHIM; Accordo BITRON.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: