Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro Clausole campione

Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro. In caso di assenza per malattia o infortunio al lavoratore viene assicurato il seguente trattamento: a) mantenimento del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare; b) integrazione delle indennità a carico dell'ente competente da corrispondersi dal datore di lavoro e a suo carico in modo da raggiungere complessivamente: - il 75% della retribuzione mensile dal 1° al 10° giorno; - il 100% della retribuzione mensile dal 11° al 180° giorno. In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore, la scuola ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia.
Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro. In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente trattamento: A) Periodo di comporto 1) Mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di 6 mesi, anche a cavallo di due anni solari; nel caso di superamento dei 6 mesi il dipendente potrà richiedere un periodo di aspettativa, senza retribuzione, fino ad un massimo di 6 mesi, dietro presentazione di certificato medico. In tal caso il lavoratore dovrà presentare la ri-chiesta almeno 10 giorni prima della scadenza. Detto periodo di aspettativa non è com-putabile ad alcun effetto; 2) mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino ad un massimo di 12 mesi (365 gg.) nel periodo di 3 anni o meno, dovute anche ad eventi morbosi diversi. In tal caso il datore di lavoro potrà informare il lavoratore del termine del periodo di comporto. Nel computo delle assenze massime nell'arco dei 3 anni, non sono considerate le aspettative non retribuite di cui al precedente comma. Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini indicati è facoltà dell'Istituto risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, fermo restando il diritto del dipendente al T.F.R.
Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro. Art. 39 – Aspettativa per malattia
Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il dipendente, salvo il caso di grave impedimento, dovrà dare immediata comunicazione all’ente. Sull’argomento dovranno essere osservate le vigenti norme in materia. L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’ente con le stesse modalità di cui al comma precedente. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l’assenza verrà considerata ingiustificata. La prescritta certificazione di malattia è obbligatoria anche per assenze inferiori a 3 giorni, a) Trattamento economico b) Periodo di comporto. 1. mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di 180 giorni. 2. mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino ad un massimo di 365 giorni nel periodo di 3 anni solari dovute anche ad eventi morbosi diversi. Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore del termine ultimo di comporto entro 20 giorni dalla scadenza. Nel caso di superamento dei periodi sopra indicati, su richiesta del lavoratore che deve pervenire entro 10 giorni dalla scadenza del comporto, l’Ente concede un periodo di aspettativa non retribuita con diritto alla sola conservazione del posto di lavoro fino ad un massimo di 6 mesi, dietro presentazione di certificazione medica. Nel caso di malattie fortemente invalidanti, il periodo di aspettativa non retribuita di cui al comma precedente si estende fino a 12 mesi. Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini indicati, è facoltà dell’ente risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso, fermo restando il diritto del dipendente al TFR. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e/o temporaneamente invalidanti quali, a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day - hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. Per le giornate di assenza di cui al precedente comma il dipendente ha diritto all’intera retribuzione. Tali giorni di assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento economico ...
Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro. Le parti, per quanto riguarda il controllo delle assenze per malattia, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5 della Legge n. 300/70 concordano quanto segue: a) il lavoratore assente per malattia e` tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro e per la durata dell'intera malattia, a trovarsi a disposizione per il controllo al recapito comunicato al datore di lavoro dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Tale controllo e` effettuabile da personale incaricato dall'Unita` Sanitaria Locale e/o INPS. Conseguentemente ogni mutamento di recapito dovra` essere tempestivamente comunicato all'azienda allo scopo di rendere possibili le visite di cui al presente paragrafo. Restano salve diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative e/o amministrative locali o nazionali. Sono altresi` fatte salve le necessita` di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per gravi eccezionali motivi familiari preventivamente - salvo casi di forza maggiore - comunicati all'azienda e successivamente documentati. b) In caso di mancata reperibilita` il lavoratore e` tenuto a recarsi entro il primo giorno utile successivo al controllo presso l'Unita` Sanitaria Locale informandone contemporaneamente l'azienda. c) Il lavoratore che, durante le fasce orarie sopra definite e senza giustificato motivo di cui al comma ultimo del punto a), non venga reperito dal personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche al recapito comunicato perdera` l'intero trattamento economico, parziale o totale a carico dell'azienda, sino a 10 giorni e nella misura della meta` per i successivi giorni, nei limiti previsti dal contratto, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o gia` accertati da precedenti visite di controllo. Sono fatte salve diverse successive disposizioni di legge. Le assenze e le inosservanze di cui al punto a) comporteranno l'irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti, con proporzionalita` relativa alla infrazione riscontrata e alla sua gravita`. La mancata presentazione di cui al punto b) comportera` l'irrogazione a carico del lavoratore dei provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti. Non si terra` conto ad alcun effetto di tutti i provvedimenti disciplinari di cui al punto a), decorsi due anni dalla loro applicazione.
Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il dipenden- te dovrà fornire tempestiva comunicazione all’ente, comunque entro due giorni. Sull’argomento dovranno essere osservate le vigenti nor- me in materia. La prescritta certificazione di malattia è obbligatoria anche per assen- ze inferiori a 3 giorni.
Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro. In caso di assenza per malattia o infortunio viene assicurato il seguente trattamento: A) Periodo di comporto