Common use of Assenze per malattia Clause in Contracts

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l'amministrazione, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 171/2011. 5. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà l’amministrazione, con le procedure di procedere alla risoluzione cui al D.P.R. n. 171/2011, può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l’indennità di preavviso. 6. Qualora si è certiL’amministrazione può richiedere, invececon le procedure di cui al comma 3, l’accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che il dipendente può essere impiegato in mansioni facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilitàrendere la prestazione. 7. Qualora, a richiesta seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del dipendentecomma 6, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Nel caso Analogamente, nell’ipotesi in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferioredipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramentisi provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 78. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 89. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 910. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia malattia, ferma restando la normativa vigente, è il seguente: a) intera retribuzione mensile fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, e continuativa con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito ; nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio fisso e ricorrente, ivi compresa l’indennità di produttività e fatta eccezione per posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario., nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa; in tale periodo sono computati la giornata del sabato, anche nei casi in cui l’orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni, nonché i giorni festivi che ricadono all’interno dello stesso; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 2, non sono retribuiti; e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera b), se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime. 11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre- ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero e ai conseguenti periodi di convalescenza. 12. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 13. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativadipendente, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazionecomunicazione all’ufficio competente, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1314. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. 15. Qualora il periodo della malattiadipendente debba allontanarsi, ivi compresi i giorni domenicali e festividurante le fasce di reperibilità, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativadall'indirizzo comunicato, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentocomunicazione all'amministrazione. 1416. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a riconducibile alla responsabilità di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, ottenuto dal dipendente è versato da quest’ultimo all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c)10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore tale ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l'Azienda o Ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, disposizioni al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’Azienda o Ente procede secondo quanto previsto dal D.P.R 171 del 2011. 5. Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà l’Azienda o Ente, con le procedure di procedere alla risoluzione cui al DPR 171/2011 può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l’indennità di preavviso. 6. Qualora si è certiL’Azienda o Ente può richiedere, invececon le procedure di cui al comma 3, dandone preventiva comunicazione all’interessato, l’accertamento della idoneità psico-fisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che il dipendente può essere impiegato in mansioni facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilitàrendere la prestazione. 7. Qualora, a richiesta seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del dipendentecomma 6, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l’azienda o ente procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Nel caso Analogamente, nell’ipotesi in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferioredipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramentisi provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 78. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 89. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 910. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia malattia, ferma restando la normativa vigente, è il seguente: a) intera Intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorioaccessorio comunque denominato, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 nove mesi di assenza. Nell'ambito ; nell’ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, ricovero al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.come determinato nella tabella 1 allegata al CCNL 1/9/1995; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. L'assenza 8 comma 5 lettera b (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure) se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per malattia ovvero effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime. 11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o dalla struttura sanitaria che effettua la sua eventuale prosecuzione prestazione purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day surgery, day service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza. 12. L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza. 13. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativache, salvo comprovato impedimentodurante l’assenza, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia particolari motivi dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazionecomunicazione all’ufficio competente, indicando il relativo indirizzoprecisando l’indirizzo dove può essere reperito. 1314. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'Azienda o Ente, fin dal primo giorno e per tutto in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. 15. Qualora il periodo della malattiadipendente debba allontanarsi, ivi compresi i giorni domenicali e festividurante le fasce di reperibilità, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativadall’indirizzo comunicato, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentocomunicazione all’azienda o all’ente. 1416. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro l’infermità sia ascrivibile a riconducibile alla responsabilità di terziun terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente pagato dal terzo responsabile al dipendente è tenuto versato da quest’ultimo all’Azienda o Ente fino a darne comunicazione all'Ente, al fine concorrenza di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza assenza, ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), 10 compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’Azienda o Ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL Sanità Pubblica

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente 2 l'amministrazione procede su richiesta del dipendente all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 43, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere l'amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 65. Qualora si è certi, invece, che il dipendente Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere impiegato in mansioni di profilo collocato fuori ruolo e/o livello diverso, utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Ministero della pubblica istruzione sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale. Il personale ATA dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza viene utilizzato dall'amministrazione scolastica in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiorealtro profilo, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenticomunque coerenti. 76. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 87. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché da quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Le modalità applicative saranno regolamentate dal successivo accordo di cui all'art. 79. 98. Il trattamento economico spettante al dipendente assente dipendente, nel caso di assenza per malattia malattia, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-post ricovero, al dipendente compete anche il l'eventuale trattamento economico accessorio di produttività a carattere fisso e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinariocontinuativo, come determinato ai sensi dell' art. 63, comma 1, lett. e), f). b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 109. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza all' istituto scolastico in cui il dipendente presta servizio, o, dai direttori didattici e dai presidi, al Provveditorato agli studi, tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. 10. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativadipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre L'istituzione scolastica o l'amministrazione di appartenenza dispone il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle ai sensi delle vigenti disposizioni vigentidi legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Unità Sanitaria Locale. 12. Il dipendente dipendente, che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne tempestiva preventiva comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativaanche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 14. Sono fatte salve La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le eventuali documentate necessità fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di assentarsi dal domicilio legge. 15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di obiettivo e giustificato impedimentoreperibilità da osservare. 1416. Nel caso in cui l'infermità derivante sia causata da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità colpa di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 810, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'azienda o ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 1517. Il computo delle Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla malattia iniziate successivamente alla data di sottoscrizione stipulazione del presente CCNLcontratto, dalla quale decorre il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole.

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Assenze per malattia. (Art. 21 del CCNL 01.03.02) 1. Il dipendente non in prova, dirigente assente per malattia, malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore dirigente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesimesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso Prima di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su concedere su richiesta del dipendente, prima di concedere dirigente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede l’Ufficio scolastico regionale può procedere all'accertamento delle sue condizioni di salute salute, per il tramite del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 43, il dipendente dirigente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere l'Ufficio scolastico regionale può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 75. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 86. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 97. Il trattamento economico spettante al dipendente assente dirigente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabiliivi compresa la retribuzione di posizione, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 108. L'assenza In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio malattia, di appartenenza tempestivamente cui ai commi 1 e comunque7 del presente articolo, ove fissatooltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione, all'inizio del turno compresa quella di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimentoposizione. 9. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione all’Istituzione scolastica dello stato di infermità comportante l'incapacità lavorativae del luogo di dimora e alla produzione della certificazione eventualmente necessaria, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o dandone informativa alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivoDirezione regionale. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 1410. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente dirigente è tenuto a darne dare comunicazione all'Entedi tale circostanza all'Amministrazione, al fine ai fini della rivalsa da parte di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del quest'ultima verso il terzo responsabile per il rimborso delle la parte corrispondente alle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 87 e agli oneri riflessi relativi. 11. Nel caso di cui al comma precedente, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all'Amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell’Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesimesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso Prima di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su concedere su richiesta del dipendente, prima di concedere dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente 2 l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute salute, per il tramite del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 43, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 65. Qualora si è certi, invece, che il dipendente Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere impiegato in mansioni di profilo collocato fuori ruolo e/o livello diverso, o utilizzato in mansioni altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso criteri definiti in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni sede di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenticontrattazione integrativa nazionale. 76. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 87. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 98. Il trattamento economico spettante al dipendente assente dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabiliivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il ogni trattamento economico accessorio di produttività a carattere fisso e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.continuativo; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. 11. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativadipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 1112. L'Ente L'istituzione scolastica o educativa, oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni vigentidi legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private. 1213. Il dipendente dipendente, che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne tempestiva immediata comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1314. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativaanche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 15. Sono fatte salve La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le eventuali documentate necessità fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di assentarsi dal domicilio legge. 16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di obiettivo e giustificato impedimentoreperibilità da osservare. 1417. Nel caso in cui l'infermità derivante sia causata da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità colpa di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 1518. Il computo delle assenze per le cause Le disposizioni di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNLarticolo sono comunque adottate nel rispetto dell’art. 35 della legge 27.12.2002, n.289 e successive modifiche.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. 2. Al fine di fornire la dovuta conoscenza al personale del proprio periodo di comporto maturato, l’Ente provvede, almeno 60 gg prima della scadenza del periodo di comporto di cui al comma 1, a darne comunicazione al singolo dipendente, informando lo stesso che qualora intenda avvalersi della possibilità di cui al comma 3, deve farne formale richiesta. 3. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 34. In caso Prima di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, concedere l’ulteriore periodo di cui al comma 1 del presente articolo3, oltre ai giorni l’ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzionequest’ultimo, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stessolavoratore, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2o 3, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’ente procede secondo quanto previsto dal DPR n. 171/2011. 6. Ove non sia possibile applicare il comma 5, oppure nel caso di inidoneità permanente assoluta, l’ente, con le procedure di cui al DPR n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l’indennità di preavviso. 7. L’ente può richiedere, con le procedure di cui al comma 4, l’accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 o 3, in cui caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di rendere la prestazione. 8. Qualora, a seguito dell'accertamento disposto dell’accertamento medico effettuato ai sensi del comma 47, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l’ente procede secondo quanto previsto dal comma 4 e 5, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell’ipotesi in cui il dipendente sia venga dichiarato permanentemente assolutamente inidoneo a svolgere qualsiasi ad ogni proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavvisosi provvede secondo quanto previsto dal comma 6. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 79. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 3 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 810. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 911. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia malattia, fermo restando quanto previsto dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le dall’undicesimo giorno di malattia nell’ipotesi di malattie superiori a quindici dieci giorni lavorativi, per i periodi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio spetta l’intera retribuzione di produttività cui all’art. 74, comma 2, lett. c) (Retribuzione e fatta eccezione sui definizioni), nonché le indennità in godimento a carattere fisso e continuativo corrisposte per 12 mensilità, esclusi i compensi per il lavoro straordinario., nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera "a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera "a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 3 non sono retribuiti; e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. b) del presente CCNL se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime. 12. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza. 13. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 14. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativadipendente, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazionecomunicazione all’ufficio competente, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1315. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivianche se domenicale o festivo, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, nelle fasce di reperibilità previste dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19disposizioni vigenti. Sono fatte salve fatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa. 16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le eventuali documentate necessità fasce di assentarsi dal domicilio reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentocomunicazione all'ente. 1417. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a riconducibile alla responsabilità di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni è versato dal dipendente all'ente fino a concorrenza di quanto dallo stesso Ente corrisposte, erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c)11, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 1518. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 36 del presente CCNLCCNL 21.05.2018.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l'Azienda o Ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, disposizioni al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dirigente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’Azienda o Ente procede secondo quanto previsto dal D.P.R 171 del 2011. 5. Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente dirigente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà l’Azienda o Ente, con le procedure di procedere alla risoluzione cui al DPR 171/2011 può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l’indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certiL’Azienda o Ente può richiedere, invececon le procedure di cui al comma 3, dandone preventiva comunicazione all’interessato, l’accertamento della idoneità psico-fisica del dirigente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che il dipendente può essere impiegato in mansioni facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilitàrendere la prestazione. 7. Qualora, a richiesta seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del dipendentecomma 6, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l’Azienda o Ente procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Nel caso Analogamente, nell’ipotesi in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferioredirigente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramentisi provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 78. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 89. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 910. Il trattamento economico spettante al dipendente assente dirigente che si assenti per malattia malattia, ferma restando la normativa di legge vigente, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensiledi cui alla tabella allegata al n.3 del CCNL del 3.11.2005, comprese le indennità pensionabilicome aggiornata dal protocollo d’intesa dell’11.4.2007, dell’Area IV e III con esclusione di ogni altro compenso accessorioriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. L'assenza 7 comma 5 lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dirigente ai risultati, per malattia ovvero effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime. 11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o dalla struttura sanitaria che effettua la sua eventuale prosecuzione prestazione purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day surgery, day service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza. 12. L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza. 13. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativadirigente che, salvo comprovato impedimentodurante l’assenza, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia particolari motivi dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazionecomunicazione all’ufficio competente, indicando il relativo indirizzoprecisando l’indirizzo dove può essere reperito. 1314. Il dipendente dirigente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'Azienda o Ente, fin dal primo giorno e per tutto in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. 15. Qualora il periodo della malattiadirigente debba allontanarsi, ivi compresi i giorni domenicali e festividurante le fasce di reperibilità, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativadall’indirizzo comunicato, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentocomunicazione all’Azienda o Ente. 1416. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro l’infermità sia ascrivibile a riconducibile alla responsabilità di terziun terzo, il dipendente dirigente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di all’Azienda o Ente. In tal caso il risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno effettivamente pagato dal terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso al dirigente è versato da quest’ultimo all’Azienda o Ente corrisposte, fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza assenza, ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), 10 compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’Azienda o Ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore l' ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente su richiesta del dipendente l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 43, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del l'Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 75. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 86. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 97. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.come determinato ai sensi dell'art. 34; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. 8. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento. 9. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, giustificazione dell'assenza entro i cinque due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 1110. L'Ente può disporre L'amministrazione dispone il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle ai sensi delle vigenti disposizioni vigentidi legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Unità sanitaria locale. 1211. Il dipendente dipendente, che durante l'assenza , per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1312. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativaanche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 13. Sono fatte salve La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le eventuali documentate necessità fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di assentarsi dal domicilio legge. 14. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Entecomunicazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 1415. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Enteall’ amministrazione, al fine la quale ha diritto di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del recuperare dal terzo responsabile per il rimborso delle le retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 87, lettere "a)", "b) " e "c)", compresi gli oneri riflessi inerenti. 1516. Il computo delle Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla malattia iniziate successivamente alla data di sottoscrizione stipulazione del presente CCNLcontratto, dalla quale si computa il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, dirigente assente per malattia, malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore dirigente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesimesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso Prima di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su concedere su richiesta del dipendente, prima di concedere dirigente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede l’Amministrazione può procedere all'accertamento delle sue condizioni di salute salute, per il tramite del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 43, il dipendente dirigente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere l'Amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 75. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 86. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 97. Il trattamento economico spettante al dipendente assente dirigente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabiliivi compresa la retribuzione di posizione, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio La retribuzione di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno risultato è attribuibile nella misura in cui si verifical’attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 8. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, salvo comprovato impedimentodi cui ai commi 1 e 7 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti agli effetti delle terapie certificate. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione, compresa quella di posizione. 9. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione all’Amministrazione dello stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio e del luogo di dimora e alla produzione della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivocertificazione eventualmente necessaria. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 1410. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente dirigente è tenuto a darne dare comunicazione all'Entedi tale circostanza all'Amministrazione, al fine ai fini della rivalsa da parte di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del quest'ultima verso il terzo responsabile per il rimborso delle la parte corrispondente alle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 87 e agli oneri riflessi relativi. 11. Nel caso di cui al comma precedente, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all'Amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti, comunque nei limiti di quanto disposto dal giudice. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell’Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto fino ad un periodo di 18 mesi continuativi, con la corresponsione dell’intera retribuzione fissa per un periodo di diciotto 12 mesi e con la riduzione del 50% per gli ulteriori 6 mesi. 2. Ai Il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore, anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi, raggiunga il limite di 24 mesi di assenza entro l’arco massimo di 48 mesi consecutivi. I termini si computano dal primo giorno del primo periodo di assenza per malattia. I periodi di malattia che intervengono con intervalli inferiori a 30 giorni di effettiva attività lavorativa si sommano ai fini della maturazione del predetto periodo, periodo di 24 mesi. 3. Nel computo dei periodi di 18 e 24 mesi non si sommano alle tiene conto delle assenze dovute all'ultimo episodio morboso a patologie di particolare gravità, quali quelle oncologiche, leucemiche, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare, la sindrome da immunodeficienza acquisita e le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedentepatologie assimilabili. In tali casi, la retribuzione e la conservazione del posto spettano fino al limite massimo di 48 mesi. 24. Superato il periodo previsto dal comma 1Superati i periodi previsti dai precedenti commi per la conservazione del posto, durante i quali decorre l’anzianità, al lavoratore dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 concessa l’aspettativa fino a 12 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera decorrenza dell’anzianità e senza corresponsione della retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati Trascorsi i periodi di conservazione del posto assenza previsti dai commi 1 e 2precedenti commi, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di la Società può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l'indennità l’indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certiL’assenza per malattia deve essere comunicata alla Società immediatamente e, invececomunque, che il dipendente può essere impiegato in mansioni all’inizio dell’orario di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta lavoro del dipendente. Nel caso giorno stesso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni si verifica o si prolunghi la precedente assenza, salva l’ipotesi di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenticomprovato impedimento. 7. Il dipendente è tenuto ad inviare il relativo certificato medico di giustificazione entro tre giorni dall’inizio della malattia o della eventuale prosecuzione della stessa. Nel computo del predetto termine non si considerano i giorni festivi. 8. La Società ha diritto di far controllare la malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, affidando l’incarico alle ASL competenti territorialmente. Qualora il dipendente durante l’assenza debba, per particolari esigenze, risiedere in luogo diverso da quello reso noto alla Società, ne dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove potrà essere reperito. 9. Il dipendente assente per malattia è tenuto, sin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00. 10. Il dipendente che, per comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società. Il mancato rispetto da parte del dipendente degli obblighi di cui al precedente punto comporta la perdita del trattamento di malattia ed è sanzionabile con l’applicazione di provvedimento disciplinare. 11. I periodi di assenza per malattia, salvo infortunio e per malattia derivanti dal servizio di cui all’art. 91 non sono cumulabili con quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio per malattia a tutti gli effettieffetti previsti dal presente articolo. 8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, personale assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodoperiodo si sommano, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesimesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso Prima di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su concedere su richiesta del dipendente, prima di concedere personale l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente 2 l’Amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle tramite l’organo sanitario competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 43, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere l’Amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 65. Qualora si è certi, invece, che il dipendente Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere impiegato in mansioni di profilo collocato fuori ruolo e/o livello diverso, o utilizzato in mansioni altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Ministero sulla base di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso criteri definiti in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni sede di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenticontrattazione integrativa nazionale. 76. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 87. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 98. Il trattamento economico spettante al dipendente assente personale, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori inferiori a quindici giorni 15 gg lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero al solo personale tecnico e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente amministrativo compete anche il ogni trattamento economico accessorio di produttività a carattere fisso e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.continuativo; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza all'istituzione in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. 11. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativapersonale, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 1112. L'Ente L’Amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre sin dal primo giorno il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni vigentidi legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private. 1213. Il dipendente personale che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, di residenza o del domicilio dichiarato all’Amministrazione deve darne tempestiva immediata comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1314. Il dipendente personale assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall’Amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativaanche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 15. Sono fatte salve La permanenza del personale nel proprio domicilio durante le eventuali documentate necessità fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di assentarsi dal domicilio legge. 16. Qualora il personale debba allontanarsi durante le predette fasce di reperibilità dall'indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi comunicazione all’Amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di obiettivo e giustificato impedimentoreperibilità da osservare. 1417. Nel caso in cui l'infermità derivante sia causata da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità colpa di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal personale all’Amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio da parte dell’Amministrazione di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 1518. Il computo delle assenze per le cause Le disposizioni di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNLarticolo sono comunque adottate nel rispetto dell’art. 35 della legge 27.12.2002, n.289.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente dirigente non in prova, prova assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore dirigente che ne faccia richiesta può essere concesso, per in casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l’amministrazione, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivoeventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica al servizio. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente dirigente sia dichiarato riconosciuto permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo al solo svolgimento dell’incarico in essere, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.P.R. n. 171/2011. 5. Nel caso di inidoneità permanente assoluta, l’amministrazione, con le procedure di cui al D.P.R. n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, l'Ente ha facoltà previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l’indennità di preavviso. 6. Qualora si è certiL’amministrazione può richiedere, invececon le procedure di cui al comma 3, l’accertamento della idoneità psicofisica del dirigente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che il dipendente può essere impiegato in mansioni facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta rendere la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramentiprestazione. 7. Qualora, a seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del comma 6, emerga una inidoneità permanente relativa al solo svolgimento dell’incarico in essere, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell’ipotesi di dichiarazione di inidoneità permanente assoluta, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 89. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 910. Il trattamento economico spettante al dipendente assente dirigente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese fatte salve le indennità pensionabilivigenti disposizioni di legge in materia, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito ; nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi dopo il decimo giorno di malattia o in caso di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricoveroospedaliero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.detta retribuzione, fatto salvo quanto previsto nelle successive lettere, non subisce comunque riduzioni; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera "a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera "a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel dal comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; e) la retribuzione di risultato compete nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tale fine. 11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante in caso di malattia ai sensi del comma 10, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero, o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre- ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza. 12. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza competente tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno della giornata di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 13. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativadirigente che, salvo comprovato impedimentodurante l'assenza, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia particolari motivi dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazionecomunicazione all’ufficio competente, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1314. Il dipendente dirigente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivianche se domenicale o festivo, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, nelle fasce di reperibilità previste dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19disposizioni vigenti. Sono fatte salve fatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa. 15. Qualora il dirigente debba allontanarsi, durante le eventuali documentate necessità fasce di assentarsi dal domicilio reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentocomunicazione all'amministrazione. 1416. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a riconducibile alla responsabilità di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, ottenuto dal dirigente è versato da quest’ultimo all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c)10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore tale ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l'Azienda o Ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, disposizioni al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle attribuzioni del proprio profilo professionale, l’Azienda o Ente procede secondo quanto previsto dal D.P.R.171 del 2011. 5. Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4, oppure nel caso in di inidoneità permanente e assoluta, l’Azienda o Ente, con le procedure di cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, al DPR 171/2011 risolve il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo rapporto di lavoro, l'Ente ha facoltà previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di procedere alla risoluzione del rapporto accertamento medico, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del l’indennità di preavviso. 6. Qualora si è certiAlla fattispecie del dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie attribuzioni, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni applica l’art. 59 (Mutamento di profilo e/per inidoneità psico-fisica). 7. L’Azienda o livello diversoEnte può richiedere, con le procedure di cui al comma 3, dandone preventiva comunicazione all’interessato, l’accertamento della idoneità psico- fisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o in mansioni relativa al servizio oppure l’impossibilità di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilitàrendere la prestazione. 8. Qualora, a richiesta seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del dipendentecomma 7, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle attribuzioni del proprio profilo, l’azienda o ente procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Nel caso Analogamente, nell’ipotesi in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferioredipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramentisi provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 79. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 8. Sono 10.Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il 00.Xx trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia malattia, fermo restando quanto previsto dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorioaccessorio comunque denominato, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 nove mesi di assenza. Nell'ambito ; nell’ambito di tale periodo, per le dall’11° giorno di malattia nell’ipotesi di malattie superiori a quindici dieci giorni lavorativi, per i periodi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, ricovero al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio spetta l’intera retribuzione di produttività cui all’art. 94, comma 2, lett. c) (Retribuzione e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.sue definizioni); b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 10, comma 5, lettera b, (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure) se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime. L'assenza 00.Xx fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o dalla struttura sanitaria che effettua la prestazione purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day surgery, day service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione i conseguenti periodi di convalescenza. 13.L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato anche nel caso di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessadell’assenza. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il 00.Xx dipendente che che, durante l'assenza l’assenza, per malattia particolari motivi dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazionecomunicazione all’ufficio competente, indicando il relativo indirizzo. 13precisando l’indirizzo dove può essere reperito. Il 00.Xx dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'Azienda o Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivianche se domenicale o festivo, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, nelle fasce di reperibilità previste dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19disposizioni vigenti. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per fatti salvi i casi di obiettivo e giustificato impedimentoesclusione dall’obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore tale ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l'Azienda o Ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, disposizioni al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle attribuzioni del proprio profilo professionale, l’Azienda o Ente procede secondo quanto previsto dal D.P.R.171 del 2011. 5. Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4, oppure nel caso in di inidoneità permanente e assoluta, l’Azienda o Ente, con le procedure di cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, al DPR 171/2011 risolve il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo rapporto di lavoro, l'Ente ha facoltà previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di procedere alla risoluzione del rapporto accertamento medico, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del l’indennità di preavviso. 6. Qualora si è certiAlla fattispecie del dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie attribuzioni, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni applica l’art…. (Mutamento di profilo e/per inidoneità psico-fisica). 7. L’Azienda o livello diversoEnte può richiedere, con le procedure di cui al comma 3, dandone preventiva comunicazione all’interessato, l’accertamento della idoneità psico- fisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o in mansioni relativa al servizio oppure l’impossibilità di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilitàrendere la prestazione. 8. Qualora, a richiesta seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del dipendentecomma 6, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle attribuzioni del proprio profilo, l’azienda o ente procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Nel caso Analogamente, nell’ipotesi in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferioredipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramentisi provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 79. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 8. Sono 10.Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il 00.Xx trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia malattia, fermo restando quanto previsto dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorioaccessorio comunque denominato, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 nove mesi di assenza. Nell'ambito ; nell’ambito di tale periodo, per le dall’11° giorno di malattia nell’ipotesi di malattie superiori a quindici dieci giorni lavorativi, per i periodi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, ricovero al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio spetta l’intera retribuzione di produttività cui all’art. …., comma 2, lett. c) (Retribuzione e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.sue definizioni); b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. L'assenza …, comma 5, lettera b, (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure) se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per malattia ovvero effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime. 00.Xx fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o dalla struttura sanitaria che effettua la sua eventuale prosecuzione prestazione purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day surgery, day service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza. 13.L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato anche nel caso di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessadell’assenza. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il 00.Xx dipendente che che, durante l'assenza l’assenza, per malattia particolari motivi dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazionecomunicazione all’ufficio competente, indicando il relativo indirizzo. 13precisando l’indirizzo dove può essere reperito. Il 00.Xx dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'Azienda o Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivianche se domenicale o festivo, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, nelle fasce di reperibilità previste dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19disposizioni vigenti. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per fatti salvi i casi di obiettivo e giustificato impedimentoesclusione dall’obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattiaQualora il dipendente lo abbia richiesto, di cui al comma 1 del presente articolol'amministrazione, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza nell'ipotesi di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità dell'idoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza d'assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure 2 - e così anche nel caso in cui cui, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 43, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente lavoro - l'amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 75. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 86. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 97. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) a. intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-post- ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e come determinato a norma dell' art. 32, comma 1, fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.; b) 90 b. 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 c. 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 108. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 119. L'Ente può disporre L'amministrazione dispone il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 1210. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Enteall'amministrazione, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 1311. Il dipendente assente per malattia, ancorché ancorchè formalmente autorizzato in via generica ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Enteall'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Enteall'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 1412. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Enteall'amministrazione, al fine la quale ha diritto di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del recuperare dal terzo responsabile per il rimborso delle le retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 87, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 1513. Il computo delle Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla malattia iniziate successivamente alla data di sottoscrizione stipulazione del presente CCNLcontratto, dalla quale si computa il termine di tre anni previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, l'assenza in corso si sommano somma alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso. 2. Superato il Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesimesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivoovvero di essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'ASL territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 3. Nel caso in cui il dirigente sia oggetto di ricovero ospedaliero o di day-hospital, i relativi giorni di ricovero, debitamente certificati dalla competente ASL o struttura convenzionata, non rientrano nel calcolo di cui al comma 1; in tali giornate al dirigente spetta il trattamento economico di cui al comma 8. 4. In caso di patologie gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/salvavita o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei controlli diagnostici ricorrenti, come ad esempio l'emodialisi e la chemioterapia, i giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day- day-hospital anche quelli ed i giorni di assenza dovuti a alle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata debitamente certificati dalla competente ASL o struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendenteconvenzionata, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza non rientrano nel calcolo di cui al comma 21; in tali giornate il dirigente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione. Xxxxxxxxx, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni invece, nel computo di salute del dipendente stessocui al comma 1 i periodi, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizionianche non collegati a patologie gravi, di convalescenza post-ricovero ospedaliero pur spettando al fine dirigente anche per tali periodi, debitamente certificati, la retribuzione di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivocui al comma 8. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure o nel caso in cui che il dirigente, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del di cui al comma 42, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente dirigente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo2, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 87. Sono fatte salve Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 98. Il trattamento economico spettante al dipendente assente dirigente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione, compresa la retribuzione fissa mensiledi posizione, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. 9. La retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile. 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio comunicata, non oltre la prima ora dell’inizio dell’orario di appartenenza tempestivamente e comunqueservizio, ove fissatoalla struttura di riferimento individuata dall’Amministrazione, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, alla quale va inviata entro i cinque due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada la relativa certificazione medica in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivoconformità a quanto previsto dalla vigente normativa. 11. L'Ente può disporre L'Amministrazione dispone il controllo della malattia secondo le modalità stabilite malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni vigentidi legge. 12. Il dipendente dirigente che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 13. Il dipendente dirigente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, malattia è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo al rispetto della presenza presso il domicilio comunicato all'Enteall'Amministrazione in ciascun giorno, fin dal primo giorno anche festivo, nelle fasce orarie previste dalla vigente normativa; nel caso debba allontanarsi durante tali fasce orarie di reperibilità dovrà darne preventiva comunicazione all'Amministrazione e per tutto il periodo della malattiadovrà presentare, ivi compresi i giorni domenicali e festivisu richiesta, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19la documentazione giustificativa dell'assenza. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità Ogni variazione di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentodovrà essere tempestivamente comunicata. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente dirigente è tenuto a darne dare comunicazione all'Entedi tale circostanza all'Amministrazione, al fine ai fini della rivalsa da parte di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del quest'ultima verso il terzo responsabile per il rimborso delle la parte corrispondente alle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) 8 e c), compresi gli agli oneri riflessi inerentirelativi. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. (art.23 del CCNL 4-8-1995 e art. 49 ,lettera del CCNL 26.05.1999) 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesimesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso Prima di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su concedere su richiesta del dipendente, prima di concedere dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente 2 l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute salute, per il tramite del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 43, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 65. Qualora si è certi, invece, che il dipendente Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere impiegato in mansioni di profilo collocato fuori ruolo e/o livello diverso, o utilizzato in mansioni altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso criteri definiti in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni sede di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenticontrattazione integrativa nazionale. 76. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 87. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 30914. 98. Il trattamento economico spettante al dipendente assente dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabiliivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi 15 gg lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il ogni trattamento economico accessorio di produttività a carattere fisso e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenzacontinuativo; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, l’ assenza in corso si sommano somma alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti. 2. Superato il Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesimesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso ovvero di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’ unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 53. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure o nel caso in cui che il dirigente, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del di cui al comma 42, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente dirigente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 74. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 85. Sono fatte salve Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 96. Il trattamento economico spettante al dipendente assente dirigente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabilicompresa la retribuzione di cui agli artt. 40 e 41, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. 7. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunqueall'amministrazione, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivoquale va inviata la relativa certificazione medica. 118. L'Ente L'amministrazione può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni vigentidi legge. 129. Il dipendente dirigente che durante l'assenza , per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 1410. Nel caso in cui l'infermità derivante sia causata da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità colpa di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di l’eventuale risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, è versato dal dirigente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 86, lettere "a)", "b) " e "c)", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 1511. Il computo delle Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto. Per le cause amministrazioni alle quali, prima dell’entrata in vigore del presente contratto, si applicava l’art. 18 del DPR n. 347 del 1983, il trattamento economico spettante al dirigente nell’ipotesi di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione 6, lettera c), è transitoriamente fissato, fino alla scadenza del presente CCNLcontratto, nella misura dei 2/3 della retribuzione di cui alla lettera a) dello stesso comma.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. 2. Al fine di fornire la dovuta conoscenza al personale del proprio periodo di comporto maturato, l’Ente provvede, almeno 60 gg prima della scadenza del periodo di comporto di cui al comma 1, a darne comunicazione al singolo dipendente, informando lo stesso che qualora intenda avvalersi della possibilità di cui al comma 3, deve farne formale richiesta. 3. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 34. In caso Prima di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, concedere l’ulteriore periodo di cui al comma 1 del presente articolo3, oltre ai giorni l’ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzionequest’ultimo, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stessolavoratore, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2o 3, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’ente procede secondo quanto previsto dal DPR n. 171/2011. 6. Ove non sia possibile applicare il comma 5, oppure nel caso di inidoneità permanente assoluta, l’ente, con le procedure di cui al DPR n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l’indennità di preavviso. 7. L’ente può richiedere, con le procedure di cui al comma 4, l’accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 o 3, in cui caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di rendere la prestazione. 8. Qualora, a seguito dell'accertamento disposto dell’accertamento medico effettuato ai sensi del comma 47, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l’ente procede secondo quanto previsto dal comma 4 e 5, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell’ipotesi in cui il dipendente sia venga dichiarato permanentemente assolutamente inidoneo a svolgere qualsiasi ad ogni proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavvisosi provvede secondo quanto previsto dal comma 6. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 79. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 3 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 810. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 911. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia malattia, fermo restando quanto previsto dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le dall’undicesimo giorno di malattia nell’ipotesi di malattie superiori a quindici dieci giorni lavorativi, per i periodi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio spetta l’intera retribuzione di produttività cui all’art. 74 comma 2 lett. c) (Retribuzione e fatta eccezione sui definizioni), nonché le indennità in godimento a carattere fisso e continuativo corrisposte per 13 mensilità, esclusi i compensi per il lavoro straordinario., nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera "a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera "a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. b) del presente CCNL se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime. 12. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza. 13. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 14. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativadipendente, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazionecomunicazione all’ufficio competente, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1315. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivianche se domenicale o festivo, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, nelle fasce di reperibilità previste dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19disposizioni vigenti. Sono fatte salve fatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa. 16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le eventuali documentate necessità fasce di assentarsi dal domicilio reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentocomunicazione all'ente. 1417. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a riconducibile alla responsabilità di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, è versato dal dipendente all'ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c)10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 1518. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 36 del presente CCNLCCNL 21.05.2018.

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Assenze per malattia. 1. Il In caso di assenza per malattia o per infortunio non dipendente non in provada causa di servizio, assente per malattia, il dirigente che abbia superato il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini della maturazione del computo del predetto periodoperiodo di diciotto mesi, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia allo stesso titolo verificatesi nel triennio precedentenegli ultimi tre anni. 2. Superato il periodo previsto dal di diciotto mesi cui al comma 1, al lavoratore dirigente che ne faccia abbia fatto richiesta prima dello scadere del periodo stesso può essere concesso, per in casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivodurante il quale non sarà dovuta retribuzione ma decorrerà l’anzianità agli effetti del preavviso. In tale ipotesi, qualora il dirigente lo abbia richiesto, l’amministrazione ha facoltà di procedere, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, all’accertamento delle sue condizioni di salute al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 3. In caso Alla scadenza dei periodi di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, conservazione del posto di cui al comma ai commi 1 del presente articoloe 2, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti e nel caso in cui il dirigente, a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza seguito dell’accertamento di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di l’amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità dirigente stesso l’indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 74. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 85. Sono fatte salve Restano ferme le vigenti disposizioni norme di legge poste a tutela degli affetti da TBCdei malati di Tbc. 96. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia dirigente nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensileintera, comprese le indennità pensionabilicompresa la retribuzione di posizione di cui agli artt. 43 e 44, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1mesi. 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento7. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo dirigente si attiene scrupolosamente, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento che regolano la materia, in particolare per quanto attiene alla tempestiva comunicazione dello stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio e del luogo di dimora e alla produzione della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivocertificazione eventualmente necessaria. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 148. Nel caso in cui l'infermità l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente dirigente è tenuto a darne dare comunicazione all'Entedi tale circostanza all’amministrazione, al fine ai fini della rivalsa da parte di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del quest’ultima verso il terzo responsabile per il rimborso delle la parte corrispondente alle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) 6 e c), compresi gli agli oneri riflessi inerentirelativi. 159. Il computo delle Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per le cause malattia iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto, a far tempo dalla quale si computa in ogni caso il triennio di riferimento di cui al comma 3 va effettuato 1. Per le malattie in corso alla predetta data, si applica la normativa vigente al momento dell’insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole e il computo del triennio di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNLil criterio predetto.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente L’assenza per malattia, ha diritto alla conservazione ovvero il suo eventuale proseguimento, deve essere comunicata all’ufficio di appartenenza entro le ore 9,30 del posto per un periodo primo giorno di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodoassenza, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteovvero prima dell’inizio dell’orario di lavoro se in turno o in orario elastico. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativaha l’obbligo, salvo comprovato impedimento, di recapitare o spedire al datore di lavoro, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato medico di giustificazione dell’assenza entro i cinque giorni successivi all'inizio 48 ore successive al giorno di inizio della malattia o alla della eventuale prosecuzione della stessastessa o il giorno successivo qualora trattasi di assenza limitata ad un solo giorno. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. E’ consentito, comunque, anticipare il certificato medico anche via fax, con obbligo di consegnare l’originale entro il primo giorno di ripresa del lavoro. 113. L'Ente può disporre il Il controllo della malattia secondo è disposto, di norma, fin dal primo giorno di assenza, attraverso le modalità stabilite dalle disposizioni vigenticompetenti aziende sanitarie locali. 124. Il dipendente che durante l'assenza l’assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, dalla sua residenza deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l’indirizzo dove può essere reperito. 135. Il dipendente assente per malattia, ancorché autorizzato formalmente autorizzato in via generica ad uscire dall'abitazione dall’abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteal datore di lavoro, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità dell’incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 6. Sono fatte salve le eventuali eventuali, documentate effettive necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e prestazioni, terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescrittiprescritti connessi alla malattia, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Enteal datore di lavoro, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentononché idonea dimostrazione delle comprovate necessità che impediscono l’osservanza delle fasce orarie. 147. Nel caso in cui l'infermità l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Enteal datore di lavoro, al fine il quale ha diritto di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del recuperare presso il terzo responsabile per il rimborso delle le retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, da esso corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c)9, compresi gli oneri riflessi inerenti. 158. Il computo delle dipendente non in prova assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione di detto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’episodio morboso in corso. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi di assenza, comprese le cause indennità pensionabili; b) 90% della retribuzione di cui al comma alla lett. a) per i successivi 3 va effettuato mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 6 mesi di assenza. 10. Il dipendente assente a causa di malattia oncologica, sclerosi multipla o distrofia muscolare, o di degenze ospedaliere ad esse connesse, ha diritto alla conservazione del posto per ulteriori dodici mesi, con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione retribuzione intera fino a 18 mesi e nella misura del presente CCNL70% per il restante periodo.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l'ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’ente procede secondo quanto previsto dal DPR n. 171/2011. 5. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà l’ente, con le procedure di procedere alla risoluzione cui al DPR n. 171/2011, può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l’indennità di preavviso. 6. Qualora si è certiL’ente può richiedere, invececon le procedure di cui al comma 3, l’accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che il dipendente può essere impiegato in mansioni facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilitàrendere la prestazione. 7. Qualora, a richiesta seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del dipendentecomma 6, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l’ente procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Nel caso Analogamente, nell’ipotesi in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferioredipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramentisi provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 78. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 89. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 910. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia malattia, ferma restando la normativa vigente, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità pensionabilifisse e ricorrenti, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.come determinato nella tabella 1 allegata al CCNL del 6.7.1995; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. b), se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime. 11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre- ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero e ai conseguenti periodi di convalescenza. 12. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 13. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativadipendente, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazionecomunicazione all’ufficio competente, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1314. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivianche se domenicale o festivo, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, nelle fasce di reperibilità previste dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19disposizioni vigenti. Sono fatte salve fatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa. 15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le eventuali documentate necessità fasce di assentarsi dal domicilio reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentocomunicazione all'ente. 1416. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a riconducibile alla responsabilità di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, è versato dal dipendente all'ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c)10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, l’ assenza in corso si sommano somma alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti. 2. Superato il Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesimesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso ovvero di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’ unità sanitaria locale territorialmente compe- tente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 53. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure o nel caso in cui che il dirigente, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del di cui al comma 42, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente dirigente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 74. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 85. Sono fatte salve Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 96. Il trattamento economico spettante al dipendente assente dirigente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabilicompresa la retribuzione di cui agli artt. 40 e 41, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. 7. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunqueall'amministrazione, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivoquale va inviata la relativa certificazione medica. 118. L'Ente L'amministrazione può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni vigentidi legge. 129. Il dipendente dirigente che durante l'assenza , per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 1410. Nel caso in cui l'infermità derivante sia causata da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità colpa di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di l’eventuale risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, è versato dal dirigente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 86, lettere "a)", "b) " e "c)", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 1511. Il computo delle Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto. Per le cause amministrazioni alle quali, prima dell’entrata in vigore del presente contratto, si applicava l’art. 18 del DPR n. 347 del 1983, il trattamento economico spettante al dirigente nell’ipotesi di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione 6, lettera c), è transitoriamente fissato, fino alla scadenza del presente CCNLcontratto, nella misura dei 2/3 della retribuzione di cui alla lettera a) dello stesso comma.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza Laddove l’amministrazione ritenga sussistere le condizioni per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente la stessa, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stessolavoratore, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e o 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni della propria famiglia professionale, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 171/2011. 5. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà l’amministrazione, con le procedure di procedere alla risoluzione cui al D.P.R. n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l’indennità di preavviso. 6. Qualora si è certiL’amministrazione può richiedere, invececon le procedure di cui al comma 3, l’accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 o 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che il dipendente può essere impiegato in mansioni facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilitàrendere la prestazione. 7. Qualora, a richiesta seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del dipendentecomma 6, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni della propria famiglia professionale, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Nel caso Analogamente, nell’ipotesi in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferioredipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramentisi provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 78. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 89. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 910. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia malattia, fermo restando quanto previsto dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008, è il seguente: a) intera retribuzione mensile fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, e continuativa con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito ; nell'ambito di tale periodo, per le dall’11 giorno di malattia nel caso di malattie superiori a quindici dieci giorni lavorativi, per i periodi lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio fisso e ricorrente, ivi compresa l’indennità di produttività e fatta eccezione per posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario., nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa; in tale periodo sono computati la giornata del sabato, anche nei casi in cui l’orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni, nonché i giorni festivi che ricadono all’interno dello stesso; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 2, non sono retribuiti; e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera b), se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime. 11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero e ai conseguenti periodi di convalescenza. 12. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 13. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativadipendente, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazionecomunicazione all’ufficio competente, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1314. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. 15. Qualora il periodo della malattiadipendente debba allontanarsi, ivi compresi i giorni domenicali e festividurante le fasce di reperibilità, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativadall'indirizzo comunicato, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentocomunicazione all'amministrazione. 1416. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a riconducibile alla responsabilità di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, ottenuto dal dipendente è versato da quest’ultimo all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c)10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 1517. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 37 del presente CCNLCCNL 12 febbraio 2018.

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Assenze per malattia. 1. Il In caso di assenza per malattia o per infortunio non dipendente non in provada causa di servizio, assente per malattia, il dirigente che abbia superato il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini della maturazione del computo del predetto periodoperiodo di diciotto mesi, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia allo stesso titolo verificatesi nel triennio precedentenegli ultimi tre anni. 2. Superato il periodo previsto dal di diciotto mesi cui al comma 1, al lavoratore dirigente che ne faccia abbia fatto richiesta prima dello scadere del periodo stesso può essere concesso, per in casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivodurante il quale non sarà dovuta retribuzione ma decorrerà l’anzianità agli effetti del preavviso. In tale ipotesi, qualora il dirigente lo abbia richiesto, l’amministrazione ha facoltà di procedere, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, all’ac- certamento delle sue condizioni di salute al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 3. In caso Alla scadenza dei periodi di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, conservazione del posto di cui al comma ai commi 1 del presente articoloe 2, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti e nel caso in cui il dirigente, a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza seguito dell’accertamento di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di l’amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità dirigente stesso l’indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 74. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 85. Sono fatte salve Restano ferme le vigenti disposizioni norme di legge poste a tutela degli affetti da TBCdei malati di Tbc. 96. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia dirigente nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensileintera, comprese le indennità pensionabilicompresa la retribuzione di posizione di cui all’art.37, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1mesi. 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento7. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo dirigente si attiene scrupolosamente, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento che regolano la materia, in particolare per quanto attiene alla tempestiva comunicazione dello stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio e del luogo di dimora e alla produzione della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivocertificazione eventualmente necessaria. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 148. Nel caso in cui l'infermità l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente dirigente è tenuto a darne dare comunicazione all'Entedi tale circostanza all’amministra- zione, al fine ai fini della rivalsa da parte di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del quest’ultima verso il terzo responsabile per il rimborso delle la parte corrispondente alle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) 6 e c), compresi gli agli oneri riflessi inerentirelativi. 159. Il computo delle Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla malattia iniziate successivamente alla data di sottoscrizione entrata in vigore del presente CCNL.contratto, a far tempo dalla quale

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente dirigente non in prova, prova assente per malattiamalattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli viene corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini della maturazione del predetto periodocomputo dei suindicati diciotto mesi, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia allo stesso titolo verificatesi nel triennio precedentenei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal di diciotto mesi di cui al comma 1, al lavoratore dirigente che ne faccia abbia fatto richiesta prima della scadenza dello stesso, può essere concesso, per in casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 diciotto mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivodurante il quale non è dovuta retribuzione. In tale ipotesi, qualora il dirigente lo abbia richiesto, l'ente o agenzia ha facoltà di procedere, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue condizioni di salute al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 3. In caso Alla scadenza dei periodi di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, conservazione del posto di cui al comma ai commi 1 del presente articoloe 2, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti e nel caso in cui il dirigente, a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza seguito dell'accertamento di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di l'ente o agenzia può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente dirigente stesso l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 74. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo2, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 85. Sono fatte salve Restano ferme le vigenti disposizioni norme di legge poste a tutela degli affetti da TBCdei malati di Tbc. 96. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia dirigente nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensileintera, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo mesi. 7. La retribuzione di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno risultato compete nella misura in cui si verifica, salvo comprovato impedimentol'attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 8. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione alla struttura di riferimento dello stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio e del luogo di dimora e alla produzione della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivocertificazione eventualmente necessaria. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 149. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente dirigente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale dare comunic azione di risarcimento nei confronti del tale circostanza all'ente o agenzia, ai fini della rivalsa da parte di questi ultimi verso il terzo responsabile responsabile, per il rimborso delle la parte corrispondente alle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, erogate durante il periodo di assenza assenza, ai sensi del comma 86 e agli oneri riflessi relativi. 10. In caso di gravi patologie che richiedano terapie salvavita ed altre ad essa assimilabili secondo le indicazioni dell'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio, lettere come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per infezione da HIV/AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky) sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie. Per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione, prevista dal comma 6, lett. a). La certificazione, b) e c)relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia, compresi gli oneri riflessi inerentiè rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, personale assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo perio- do di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodoperiodo si sommano, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, è con- cesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesimesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso Prima di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su concedere su richiesta del dipendente, prima di concedere personale l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente 2 l'Amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle tra- mite l'organo sanitario competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 43, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere l'Amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 65. Qualora si è certi, invece, che il dipendente Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere impiegato in mansioni di profilo collocato fuori ruolo e/o livello diverso, o utilizzato in mansioni altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Ministero sulla base di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso criteri definiti in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni sede di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenticontrattazione integrativa nazionale. 76. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articoloarti- colo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 87. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 98. Il trattamento economico spettante al dipendente assente personale, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorioaccesso- rio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori inferiori a quindici giorni 15 gg lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero al solo perso- nale tecnico e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente amministrativo compete anche il ogni trattamento economico accessorio di produttività accesso- rio a carattere fisso e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.continuativo; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione con- servazione del posto previsto nel comma 1. 9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmen- te invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospi- tal anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza all'istituzione in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. 11. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativapersonale, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio all'ini- zio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 1112. L'Ente L'Amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre sin dal primo giorno il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni vigentidi legge, attraverso il compe- tente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strut- ture ospedaliere, pubbliche o private. 1213. Il dipendente personale che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, di residenza o del domicilio dichiarato all'Amministrazione deve darne tempestiva immedia- ta comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1314. Il dipendente personale assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'Amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativaanche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 15. Sono fatte salve La permanenza del personale nel proprio domicilio durante le eventuali documentate necessità fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di assentarsi dal domicilio legge. 16. Qualora il personale debba allontanarsi durante le predette fasce di reperibilità dal- l'indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, specia- listici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenu- to a darne preventiva comunicazione all'Amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentoreperibilità da osservare. 1417. Nel caso in cui l'infermità derivante sia causata da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità colpa di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, - qualo- ra comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal personale all'Amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo perio- do di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerentiineren- ti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio da parte dell'Amministrazione di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 1518. Il computo delle assenze per le cause Le disposizioni di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNLarticolo sono comunque adottate nel rispetto del- l'art. 35 della legge 27.12.2002, n.289.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza Laddove l’amministrazione ritenga sussistere le condizioni per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente la stessa, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stessolavoratore, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e o 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni della propria famiglia professionale, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 171/2011. 5. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà l’amministrazione, con le procedure di procedere alla risoluzione cui al D.P.R. n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto verbale di accertamento medico, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del l’indennità di preavviso. 6. Qualora si è certiL’amministrazione può richiedere, invececon le procedure di cui al comma 3, l’accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 o 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che il dipendente può essere impiegato in mansioni facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilitàrendere la prestazione. 7. Qualora, a richiesta seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del dipendentecomma 6, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni della propria famiglia professionale, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Nel caso Analogamente, nell’ipotesi in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferioredipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramentisi provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 78. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 89. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 910. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia malattia, fermo restando quanto previsto dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008, è il seguente: a) intera retribuzione mensile fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, e continuativa con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito ; nell'ambito di tale periodo, per le dall’11° giorno di malattia nell’ipotesi di malattie superiori a quindici giorni lavoratividieci giorni, per i periodi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio fisso e ricorrente, ivi compresa l’indennità di produttività posizione organizzativa e fatta eccezione per la retribuzione di posizione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario., nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa; in tale periodo sono computati la giornata del sabato, anche nei casi in cui l’orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni, nonché i giorni festivi che ricadono all’interno dello stesso; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 2, non sono retribuiti; e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera b), se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime. 11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero e ai conseguenti periodi di convalescenza. 12. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 13. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativadipendente, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazionecomunicazione all’ufficio competente, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1314. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. 15. Qualora il periodo della malattiadipendente debba allontanarsi, ivi compresi i giorni domenicali e festividurante le fasce di reperibilità, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativadall'indirizzo comunicato, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentocomunicazione all'amministrazione. 1416. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a riconducibile alla responsabilità di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, ottenuto dal dipendente è versato da quest’ultimo all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c)10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 1517. Il computo delle assenze presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 29 del CCNL 9 maggio 2022. In relazione a quanto previsto dall’art. 25 (Assenza per malattia), comma 10 lett. e), le cause parti ritengono che il principio xxx affermato, circa la non necessaria proporzionalità tra i trattamenti accessori correlati alla performance ed il numero dei giorni di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data assenza, riguardi tutti i periodi di sottoscrizione assenza per malattia e si danno reciprocamente atto che l’erogazione dei premi deve, invece, tenere conto del presente CCNLpositivo apporto del dipendente ai risultati.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assenze per malattia. 1(art.17 del CCNL scuola 2006/2009) Il lavoratore/lavoratrice assente per malattia deve comunicare, a mezzo lettera, fax, fonogramma, telegramma, l'assenza alla scuola di norma entro l'inizio dell'orario delle lezioni. Il dipendente non lavoratore/lavoratrice deve inoltre comunicare la durata dell'assenza e il domicilio se è diverso da quello in provapossesso della scuola. Con la nuova procedura, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo il medico invia il certificato di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, on-line direttamente all’INPS e comunica al lavoratore che ne faccia richiesta il numero di protocollo del certificato trasmesso. Al lavoratore, ove richiesto, resta l’obbligo di comunicare al proprio datore di lavoro il numero di protocollo del certificato. Il datore di lavoro prenderà visione del certificato medico tramite i servizi dell’INPS. Nella fascia oraria di reperibilità (dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 ) il lavoratore/lavoratrice è tenuto a rimanere presso il proprio domicilio per eventuali visite di controllo; può essere concessoassentarsi solamente per visite mediche e/o accertamenti ma, per casi particolarmente graviin questo caso, è obbligato a comunicare preventivamente alla scuola, di assentarsi per un ulteriore periodo norma entro il giorno precedente, il motivo dell'assenza dal domicilio e una diversa fascia oraria di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3reperibilità. La comunicazione viene registrata come fonogramma da parte della scuola; in casi di urgenza e gravità che impediscano la comunicazione preventiva le circostanze possono essere documentate esclusivamente da specifica certificazione medica circa l'impossibilità della comunicazione. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni mancata comunicazione e di assenza per malattia, dal domicilio nella fascia oraria di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia reperibilità l'assenza è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento ingiustificata e determina l'applicazione delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendentesanzioni previste. Nel caso in cui il mantenimento lavoratore/lavoratrice si senta male durante il servizio e lasci il lavoro dopo aver effettuato più della metà del suo orario di servizio giornaliero non viene richiesta alcuna certificazione medica; nel caso invece in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiorecui abbandoni il lavoro prima, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 7. I periodi di l'intera giornata è considerata assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità motivi di servizio a tutti gli effettisalute con obbligo di presentazione di certificazione medica. 8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Di Lavoro

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l'ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’ente procede secondo quanto previsto dal DPR n. 171/2011. 5. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà l’ente, con le procedure di procedere alla risoluzione cui al DPR n. 171/2011, può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l’indennità di preavviso. 6. Qualora si è certiL’ente può richiedere, invececon le procedure di cui al comma 3, l’accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che il dipendente può essere impiegato in mansioni facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilitàrendere la prestazione. 7. Qualora, a richiesta seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del dipendentecomma 6, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l’ente procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Nel caso Analogamente, nell’ipotesi in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferioredipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramentisi provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 78. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 89. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 910. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia malattia, ferma restando la normativa vigente, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità pensionabilifisse e ricorrenti, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.come determinato nella tabella 1 allegata al CCNL del 6.7.1995; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. b), se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime. 11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre- ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza. 12. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 13. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativadipendente, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazionecomunicazione all’ufficio competente, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1314. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivianche se domenicale o festivo, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, nelle fasce di reperibilità previste dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19disposizioni vigenti. Sono fatte salve fatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa. 15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le eventuali documentate necessità fasce di assentarsi dal domicilio reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentocomunicazione all'ente. 1416. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a riconducibile alla responsabilità di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, è versato dal dipendente all'ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c)10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, dirigente assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l’episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore dirigente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi assen- tarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l’Amministrazione procede all'accertamento all’accer- tamento delle sue condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioniper il tramite dell’azienda sanitaria locale competente, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel l’Amministrazione può procedere a risolvere il rapporto corrispondendo al dirigente l’indennità sostitutiva del preavviso. Nel caso in cui cui, a seguito dell'accertamento dell’accertamento disposto ai sensi del comma 43, il dipendente dirigente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà l’Amministrazione risolve il rapporto di procedere alla risoluzione del rapporto lavoro, corrispondendo al dipendente l'indennità dirigente l’indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 75. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono interrom- pono la maturazione dell'anzianità dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 86. Sono fatte salve Restano ferme le vigenti disposizioni norme di legge poste a tutela degli affetti da TBCdei malati di Tbc. 97. Il trattamento economico spettante al dipendente assente dirigente che si assenti per malattia ai sensi del comma 1 è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabilicompresa la retribuzione di posizione, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi mesi. 8. I periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. 9. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indica- zioni dell’ufficio medico legale dell’azienda sanitaria competente per territorio, come l’emodialisi, la chemiotera- pia, il trattamento per infezione da HIV/AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice . di Xxxxxxxxx), ai fini del periodo presente articolo sono esclusi dal computo dei giorni di conservazione del posto previsto nel assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certi- ficati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dirigente ha diritto, in ogni caso, all’intera retribuzione prevista dal comma 17, lettera a). 10. L'assenza Ai fini del computo dell’assenza per malattia, in presenza di due certificati di malattia ovvero consecutivi con il primo che termina il sabato ed il secondo che inizia con il lunedì, la sua eventuale prosecuzione domenica intercorrente deve essere comunicata all'ufficio consi- derata assenza per malattia; lo stesso criterio è valido in coincidenza di appartenenza tempestivamente giornate prefestive e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivopost festive. 11. L'Ente può L’Amministrazione è abilitata a disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia secondo le modalità stabilite dalle ai sensi delle vigenti disposizioni vigentidi legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente azienda sanitaria locale. I controlli di cui al presente comma non sono estensibili alla fattispecie dell’assenza della madre o del padre per malattia del bambino di cui all’art. 28. 12. Il dipendente dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento che durante l'assenza per malattia dimori regolano la materia, in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione alla struttura di riferimento dello stato di infermità e del luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzodi dimora e alla produzione della certificazione eventualmente necessaria. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a causata da responsabilità di terzi, il dipendente dirigente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, all’Amministrazione al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del rendere possibile l’esercizio dell’even- tuale diritto a richiedere al terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerentiassenza. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro

Assenze per malattia. 1. Il In caso di assenza per malattia o per infortunio non dipendente non in prova, assente per malattia, da causa di servizio il dirigente che abbia superato il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto 18 mesi, durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini della maturazione del computo del predetto periodoperiodo di 18 mesi, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia allo stesso titolo verificatesi nel triennio precedentenegli ultimi tre anni. 2. Superato il periodo previsto dal di diciotto mesi cui al comma 1, al lavoratore dirigente che ne faccia abbia fatto richiesta prima dello scadere del periodo stesso può essere concesso, per in casi particolarmente gravi, di assentarsi astenersi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivodurante il quale non sarà dovuta retribuzione ma decorrerà l'anzianità agli effetti del preavviso. In tale ipotesi, qualora il dirigente lo abbia richiesto, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue condizioni di salute al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 3. Alla scadenza dei periodi di conservazione del posto di cui ai commi 1 e 2, e nel caso in cui il dirigente, a seguito dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente stesso l'indennità sostitutiva del preavviso. 4. I periodi di assenza per malattie, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 5. Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc. 6. Il trattamento economico spettante al dirigente nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 è il seguente: - retribuzione intera, comprese le retribuzioni di posizione, per i primi 9 mesi di assenza; - 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; - 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 6 mesi. 7. Il dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione alla struttura di riferimento dello stato di infermità e del luogo di dimora e alla produzione della certificazione eventualmente necessaria. 8. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dirigente è tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fi ni della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6 e agli oneri riflessi relativi. 9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma ai commi 1 e 2 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- day-hospital anche quelli di assenza dovuti a alle terapie. Pertanto per Per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera l'intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblicapubblica ovvero da servizio sanitario del l'Amministrazione interessata. 410. Su richiesta Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del dipendentepresente contratto, prima a far tempo dalla quale si computa in ogni caso il triennio di concedere l'ulteriore periodo di assenza riferimento di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo1. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il Nel caso di malattia o altro grave impedimento il dipendente, entro le 10:30 del primo giorno di assenza, salvo comprovati impedimenti, deve darne comunicazione all’Ufficio Amministrazione del personale, indicando il proprio recapito ove egli non si trovi nel domicilio dichiarato. 2. Lo stato di malattia dovrà essere attestato fin dal primo giorno, secondo quanto disposto dall’art. 25 della legge n. 183/2010 e dalla Circolare Inps n. 21/2011 ed il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto potrà comunicare all’Ufficio Amministrazione del personale il numero di protocollo assegnato dall’INPS alla conservazione certificazione telematica prodotta dal medico curante. 3. Conservazione del posto per un periodo di diciotto lavoro 18 mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, periodo si sommano alle tutte le assenze dovute all'ultimo di malattia intervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2in corso. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore Al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 24 mesi in casi particolarmente gravi. Nel caso di malattia grave il dipendente ha diritto al 100% della retribuzione per tutti i 24 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 34. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza Laddove il Formez PA ritenga sussistere le condizioni per malattia, concedere l’ulteriore periodo di cui al comma 1 del presente articolo3, oltre ai giorni lo stesso, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzionequest’ultimo, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede può procedere all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stessolavoratore, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 3 e 24, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni della propria Area professionale, il Formez PA non potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità psicofisica, prima di aver esperito ogni utile tentativo per recuperare lo stesso dipendente al servizio. 6. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà il Formez PA, con le procedure previste da legge, può risolvere il rapporto di procedere alla risoluzione lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l’indennità di preavviso. 67. Qualora si è certiIl Formez PA può richiedere, invececon le procedure di cui al comma 3, l’accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che il dipendente può essere impiegato in mansioni facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilitàrendere la prestazione. 8. Qualora, a richiesta seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del dipendentecomma 6, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni della propria Area Professionale, il Formez PA procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Nel caso Analogamente, nell’ipotesi in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferioredipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramentisi provvede secondo quanto previsto dal comma 4. 79. I periodi di assenza precedentemente descritti sono computati per malattiaintero ai fini della progressione di carriera, salvo quelli previsti dal comma 2 dell’attribuzione degli elementi periodici di stipendio e del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità trattamento di servizio a tutti gli effettiquiescenza. 810. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 911. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia malattia, è il seguente: a) intera : retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità 100% per i primi 9 12 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigentimesi. 12. Il dipendente dipendente, che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazionecomunicazione all’ufficio competente, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'Istituto, fin dal primo giorno e per tutto in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. 14. Qualora il periodo della malattiadipendente debba allontanarsi, ivi compresi i giorni domenicali e festividurante le fasce di reperibilità, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativadall'indirizzo comunicato, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto che devono essere, a dare preventiva informazione all'Enterichiesta, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzidocumentati, il dipendente è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerentiFormez PA. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l'amministrazione, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 171/2011. 5. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà l’amministrazione, con le procedure di procedere alla risoluzione cui al D.P.R. n. 171/2011, può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l’indennità di preavviso. 6. Qualora si è certiL’amministrazione può richiedere, invececon le procedure di cui al comma 3, l’accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che il dipendente può essere impiegato in mansioni facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilitàrendere la prestazione. 7. Qualora, a richiesta seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del dipendentecomma 6, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Nel caso Analogamente, nell’ipotesi in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferioredipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramentisi provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 78. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 89. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 910. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione mensile fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, e continuativa con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito ; nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio fisso e ricorrente, ivi compresa l’indennità di produttività e fatta eccezione per posizione organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario., nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa; in tale periodo sono computati la giornata del sabato, anche nei casi in cui l’orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni, nonché i giorni festivi che ricadono all’interno dello stesso; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 7 comma 6 lettera b), se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime. 11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero e ai conseguenti periodi di convalescenza. 12. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 13. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativadipendente, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazionecomunicazione all’ufficio competente, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1314. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. 15. Qualora il periodo della malattiadipendente debba allontanarsi, ivi compresi i giorni domenicali e festividurante le fasce di reperibilità, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativadall'indirizzo comunicato, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentocomunicazione all'amministrazione. 1416. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a riconducibile alla responsabilità di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, ottenuto dal dipendente è versato da quest’ultimo all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c)10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il In caso di assenza per malattia o per infortunio non dipendente non in provada causa di servizio, assente per malattia, il dirigente scolastico che abbia superato il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini della maturazione del computo del predetto periodoperiodo di diciotto mesi, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia allo stesso titolo verificatesi nel triennio precedentenegli ultimi tre anni. 2. Superato il periodo previsto dal di diciotto mesi cui al comma 1, al lavoratore dirigente scolastico che ne faccia abbia fatto richiesta prima dello scadere del periodo stesso può essere concesso, per in casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 diciotto mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivodurante il quale non sarà dovuta retribuzione ma decorrerà l'anzianità agli effetti del preavviso. In tale ipotesi, qualora il dirigente scolastico lo abbia richiesto, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue condizioni di salute al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 3. In caso Alla scadenza dei periodi di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, conservazione del posto di cui al comma ai commi 1 del presente articoloe 2, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti e nel caso in cui il dirigente scolastico, a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza seguito dell'accertamento di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente dirigente stesso l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 74. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 85. Sono fatte salve Restano ferme le vigenti disposizioni norme di legge poste a tutela degli affetti da TBCdei malati di Tbc. 96. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia dirigente scolastico nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 è il seguente: a) intera a. retribuzione fissa mensileintera, comprese le indennità pensionabilicompresa la retribuzione di posizione, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 12 mesi di assenza; c) 50 b. 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1mesi. 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento7. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo dirigente scolastico si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione alla struttura di riferimento dello stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio e del luogo di dimora e alla produzione della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivocertificazione eventualmente necessaria. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 148. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente dirigente scolastico è tenuto a darne dare comunicazione all'Entedi tale circostanza all'Amministrazione, al fine ai fini della rivalsa da parte di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del quest'ultima verso il terzo responsabile per il rimborso delle la parte corrispondente alle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) 6 e c), compresi gli agli oneri riflessi inerentirelativi. 159. Il In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo delle dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. 10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per le cause malattia iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto, a far tempo dalla quale si computa in ogni caso il triennio di riferimento di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 l. 11. Il dirigente scolastico dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute, può, a domanda, essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dalla data Sovrintendenza scolastica sulla base di sottoscrizione del presente CCNLcriteri definiti in sede di contrattazione decentrata regionale. 12. Il Sovrintendente scolastico può disporre l’utilizzazione, qualora ne sussistano i presupposti, in altri compiti in relazione a reali e specifiche esigenze di servizio.

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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro

Assenze per malattia. 1( Art. 17 del CCNL 2002/ 05 Il dipendente non in prova, assente per malattiamalattia deve comunicare, ha diritto a mezzo lettera, fax, fonogramma, telegramma, l'assenza alla conservazione scuola di norma entro l'inizio dell'orario delle lezioni e comunque entro l'inizio del posto proprio orario di lavoro; il dipendente deve inoltre comunicare la presumibile durata dell'assenza e il domicilio se è diverso da quello in possesso della scuola. Entro i 5 giorni successivi deve poi inviare il certificato medico con la sola prognosi, con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di recapito a mano. Nella fascia oraria di reperibilità il dipendente è tenuto a rimanere presso il proprio domicilio per un periodo eventuali visite di diciotto mesicontrollo. Ai fini Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità dall’indirizzo comunicato, i motivi devono essere documentati ed è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione. La comunicazione viene registrata come fonogramma da parte della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso scuola; in casi di urgenza e gravità che impediscano la comunicazione preventiva le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può circostanze possono essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3documentate esclusivamente da specifica certificazione medica circa l'impossibilità della comunicazione. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni mancata comunicazione e di assenza per malattia, dal domicilio nella fascia oraria di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia reperibilità l'assenza è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento ingiustificata e determina l'applicazione delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendentesanzioni previste. Nel caso in cui il mantenimento dipendente si senta male durante il servizio e lasci il lavoro dopo aver effettuato più della metà del suo orario di servizio giornaliero può non presentare certificazione medica e recuperare le ore perse; nel caso invece in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiorecui abbandoni il lavoro prima, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 7. I periodi di l'intera giornata è considerata assenza per malattiamotivi di salute con obbligo di presentazione di certificazione medica. Nel caso venga prodotta certificazione medica decorrente dal giorno successivo, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, le ore non interrompono la maturazione dell'anzianità lavorate dovranno essere recuperate. In nessun caso sarà possibile alcun recupero se l’orario di servizio a tutti gli effetti. 8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare sarà stato completato quand’anche il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni decorresse dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerentigiorno. In questo caso la malattia decorrerà dal giorno successivo al certificato medico. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Samples: Contratto Integrativo d'Istituto

Assenze per malattia. (Art. 21 del CCNL Ministeri) 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1tale periodo, al lavoratore che ne faccia richiesta richiesta, in casi particolarmente gravi può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore l' ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente su richiesta del dipendente l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute per il tramite di strutture sanitarie pubbliche ove possibile o, in alternativa, di un medico di fiducia, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 4. Superato il periodo di conservazione del posto previsto dal comma 1, oppure nel caso che, a seguito di ac- certamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4da parte dell’ amministrazione, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certil'Amministrazione può procedere, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilitàsalvo particolari esigenze, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui risolvere il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti.rapporto 75. I periodi di assenza per malattia, malattia salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, articolo non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 86. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 97. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensilemensile , comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi 45 giorni di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.; b) 90 quota di retribuzione fissa mensile, corrispondente alla retribuzione iniziale spettante nella stessa sede a parità di mansioni ai contrattisti regolati dalla legge locale, e comunque non inferiore alla quota sulla quale vengono pagati i contributi INPS, fino al nono mese di assenza; c) 90% della retribuzione di cui alla lettera a) “b” per i successivi 3 mesi di assenzaassenza ; cd) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera a) “b” per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10e) i periodi di assenza di cui al comma 2 non sono retribuiti. 8. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento. 9. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato me- dico di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, giustificazione dell'assenza entro i cinque due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 1110. L'Ente può disporre L'amministrazione dispone il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle ai sensi delle vigenti disposizioni vigentidi legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso strutture sanitarie pubbliche ove possibile o, in alternativa, medico di fiducia. 1211. Il dipendente dipendente, che durante l'assenza , per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1312. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativaanche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 13. Sono fatte salve La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le eventuali documentate necessità fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di assentarsi dal domicilio legge. 14. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a ri- chiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Entecomunicazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 1415. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Enteall’ amministrazione, al fine la quale ha diritto di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del recuperare dal terzo responsabile per il rimborso delle le retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 87, lettere "a)", "b) " e "c)", compresi gli oneri riflessi inerenti. 1516. Il computo delle Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del presente accordo, dalla quale si computa il triennio previsto dal comma 1. Alle as- senze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti affermano I' esigenza del più rigoroso rispetto della corrispondenza tra le cause mansioni formalmente contemplate dai contratti individuali e quelle effettivamente svolte. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Le parti si danno atto che l’applicazione del presente accordo ai dipendenti di nazionalità italiana degli Istituti italiani di cultura all’estero può avvenire esclusivamente nelle fattispecie di rapporti contrattuali sicuramente regolati dalla legge italiana, anche a seguito di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, restando escluso che l’applicazione dell’accordo stesso possa comportare la trasformazione di rapporti in atto a legge locale in rapporti a legge italiana DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3 Le parti si danno atto che gli adattamenti di cui al comma 3 va effettuato 1 dell’art. 1 del presente contratto saranno definiti dall’Amministrazione previo confronto con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.XX.XX: a livello nazionale decentrato

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Samples: Accordo Successivo Per Il Personale

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. 2. Al fine di fornire la dovuta conoscenza al personale del proprio periodo di comporto maturato, l’Ente provvede, almeno 60 gg prima della scadenza del periodo di comporto di cui al comma 1, a darne comunicazione al singolo dipendente, informando lo stesso che qualora intenda avvalersi della possibilità di cui al comma 3, deve farne formale richiesta. 3. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 34. In caso Prima di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, concedere l’ulteriore periodo di cui al comma 1 del presente articolo3, oltre ai giorni l’ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzionequest’ultimo, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stessolavoratore, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2o 3, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’ente procede secondo quanto previsto dal DPR n. 171/2011. 6. Ove non sia possibile applicare il comma 5, oppure nel caso di inidoneità permanente assoluta, l’ente, con le procedure di cui al DPR n. 171/2011, risolve il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo l’indennità di preavviso. 7. L’ente può richiedere, con le procedure di cui al comma 4, l’accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 o 3, in cui caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di rendere la prestazione. 8. Qualora, a seguito dell'accertamento disposto dell’accertamento medico effettuato ai sensi del comma 47, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l’ente procede secondo quanto previsto dal comma 4 e 5, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell’ipotesi in cui il dipendente sia venga dichiarato permanentemente assolutamente inidoneo a svolgere qualsiasi ad ogni proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavvisosi provvede secondo quanto previsto dal comma 6. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 79. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 3 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 810. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 911. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia malattia, fermo restando quanto previsto dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le dall’undicesimo giorno di malattia nell’ipotesi di malattie superiori a quindici dieci giorni lavorativi, per i periodi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio spetta l’intera retribuzione di produttività cui all’art. 74 comma 2 lett. c) (Retribuzione e fatta eccezione sui definizioni), nonché le indennità in godimento a carattere fisso e continuativo corrisposte per 12 mensilità, esclusi i compensi per il lavoro straordinario., nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera "a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera "a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 3 non sono retribuiti; e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. b) del presente CCNL se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime. 12. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza. 13. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 14. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativadipendente, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazionecomunicazione all’ufficio competente, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1315. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivianche se domenicale o festivo, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, nelle fasce di reperibilità previste dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19disposizioni vigenti. Sono fatte salve fatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa. 16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le eventuali documentate necessità fasce di assentarsi dal domicilio reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentocomunicazione all'ente. 1417. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a riconducibile alla responsabilità di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni è versato dal dipendente all'ente fino a concorrenza di quanto dallo stesso Ente corrisposte, erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c)11, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 1518. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 36 del presente CCNLCCNL 21.05.2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 43, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 75. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 86. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 97. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività come determinato a norma dell'art. 38, comma 1, lettera b), n. 6 e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 108. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 119. L'Ente può disporre dispone il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 1210. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 1311. Il dipendente assente per malattia, ancorché ancorchè formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 1412. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Enteall’Ente, al fine di consentirgli un’eventuale un eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 87, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 1513. Il computo delle Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla malattia iniziate successivamente alla data di sottoscrizione stipulazione del presente CCNLcontratto, dalla quale si computa il termine di tre anni previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto ove più favorevole.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in provasegretario, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, l’assenza in corso si sommano somma alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti. 2. Superato il Al segretario che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesimesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso ovvero di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 53. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure o nel caso in cui che il segretario, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del di cui al comma 42, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo xxxxxxxx a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà il rapporto di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo lavoro può essere risolto ed al dipendente segretario è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso. A tal fine l’ente comunica tempestivamente all’Agenzia il superamento dei periodi di conservazione del posto o la sopravvenuta inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro e l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 74. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 85. Sono fatte salve Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 96. Il trattamento economico spettante al dipendente assente segretario che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabilicompresa la retribuzione di posizione cui all’art. 41, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. 7. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, ecc. ai fini della presente disciplina, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital nonché i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tali giornate, il segretario ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal precedente comma 6, lett. a). 8. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunqueall'ente, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivoquale va inviata la relativa certificazione medica. 119. L'Ente L'ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni vigentidi legge. 1210. Il dipendente segretario che durante l'assenza , per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 1411. Nel caso in cui l'infermità derivante sia causata da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità colpa di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di l’eventuale risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, è versato dal segretario all'ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 86, lettere "a)", "b) " e "c)", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 1512. Il computo La disciplina delle assenze per le cause malattia di cui al ai precedenti commi trova applicazione anche nei casi in cui l’Agenzia nazionale o altra amministrazione si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art.7, comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso 1, e dell’art.19, comma 3 dalla 5, del DPR n.465/1997. 13. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di sottoscrizione stipulazione del contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del presente CCNLcontratto.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente su richiesta del dipendente l'Amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell'Azienda sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 43, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del l'Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 75. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 86. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.T.B.C. 97. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione del compenso per la prestazione professionale individuale di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità cui al successivo art. 94 per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito In tale periodo sono computati la giornata del sabato anche nei casi in cui l'orario di tale periodo, per le malattie superiori a quindici lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni lavorativi, per nonché i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinariogiorni festivi che ricadono all'interno dello stesso. b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera "a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera "a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. 8. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, la radioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV - AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a). 9. La disciplina di cui al comma 8 si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al D.lgs. n. 834/81, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata. 10. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 8, l'Amministrazione favorisce un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. 11. Nel caso di malattia insorta nell'arco della giornata lavorativa durante l'orario di servizio, qualora il dipendente abbia lasciato la sede di lavoro, la giornata non sarà considerata assenza per malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il dipendente, ai fini del completamento dell'orario, recupererà le ore non lavorate concordandone i tempi e le modalità con il dirigente, anche ai sensi dell'art. 48. Nel caso in cui il certificato medico coincida con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la stessa sarà considerata assenza per malattia e il dipendente potrà invece utilizzare le ore lavorate come riposo compensativo di pari entità. 12. Ai fini del computo dell'assenza per malattia, in presenza di due certificati di malattia consecutivi con il primo che termina il sabato ed il secondo che inizia con il lunedì, la domenica intercorrente deve essere considerata assenza per malattia; lo stesso criterio è valido in coincidenza di giornate prefestive e post festive. 13. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento. 14. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, giustificazione dell'assenza entro i cinque due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 1115. L'Ente può L'Amministrazione è abilitata a disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia secondo le modalità stabilite dalle ai sensi delle vigenti disposizioni vigentidi legge fin dal primo giorno di assenza, sulla base delle proprie esigenze funzionali ed organizzative, attraverso la competente Azienda sanitaria locale. I controlli di cui al presente comma non sono estensibili alla fattispecie della assenza della madre o del padre per malattia del bambino di cui all'art. 56. 1216. Il dipendente dipendente, che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1317. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'Amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativaanche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 18. Sono fatte salve La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le eventuali documentate necessità fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di assentarsi dal domicilio legge. 19. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Entecomunicazione all'Amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 1420. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, all'Amministrazione al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del rendere possibile l’esercizio dell’eventuale diritto o chiede al terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 87, lettere "a)", "b) " e "c)", compresi gli oneri riflessi inerenti. 1521. Il computo delle assenze per Continuano ad applicarsi le cause disposizioni di cui all’art. 44 della legge regionale 29.10.1985, n. 41 così come modificato dall’art. 38 della legge regionale 7.3.1997, n. 6 relativamente al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNLcongedo straordinario per malattia.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesimesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso Prima di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su concedere su richiesta del dipendente, prima di concedere dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente 2 l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute salute, per il tramite del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 43, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 65. Qualora si è certi, invece, che il dipendente Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere impiegato in mansioni di profilo collocato fuori ruolo e/o livello diverso, o utilizzato in mansioni altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso criteri definiti in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni sede di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenticontrattazione integrativa nazionale. 7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assenze per malattia. 1. Il dipendente dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, l'assenza in corso si sommano somma alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti. 2. Superato il Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesimesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso ovvero di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 53. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel le Amministrazioni regionali possono procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente l'indennità sostitutiva del preavviso. Nel caso in cui che il dirigente, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del di cui al comma 42, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere le Amministrazioni regionali procedono alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavvisodi lavoro. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente4. Nel caso di idoneità lavorativa residua il dirigente, a domanda, può essere collocato in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni una qualifica inferiore con la conservazione del trattamento tabellare e della retribuzione di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramentianzianità se goduta. 75. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 86. Sono fatte salve Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBCtubercolosi. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti e terapie salvavita sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero e di day-hospital, anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente autorità sanitaria pubblica o convenzionate. Per i giorni anzidetti spetta il trattamento tabellare nonché la retribuzione di anzianità. 97. Il trattamento economico La retribuzione spettante al dipendente assente dirigente che si assenti per malattia è il la seguente: a) intera intero trattamento economico, compreso la retribuzione fissa mensiledi posizione, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel di cui al comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. 8. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunquealle Amministrazioni regionali, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivoquale va inviata la relativa certificazione medica. 119. L'Ente può Le Amministrazioni regionali possono disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni vigentidi legge. 1210. Il dipendente dirigente che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 1411. Nel caso in cui l'infermità derivante sia causata da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità colpa di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Entel'eventuale risarcimento, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposteè versato dal dirigente all’Amministrazione regionale di appartenenza, fino alla concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 87, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte delle Amministrazioni regionali, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Samples: Collective Bargaining Agreement

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore l' ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, 3 il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del l'Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 75. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 86. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBCTbc ed altre particolari malattie. 97. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-post ricovero, al dipendente compete competono anche il trattamento economico accessorio gli istituti di produttività retribuzione fissa e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione ricorrente di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenzaall’allegata Tabella 1; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, . si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso . 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2. I’Amministrazione procede, l'Ente procede all'accertamento su richiesta del dipendente, all’accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, I’Amministrazione, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa qualifica oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell'interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a qualifica inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento. Ove non sia possibile procedere in tal senso, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di I'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva l'indennitàsostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 75. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di dell'anzianitàdi servizio a tutti gli effetti. 86. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 97. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinariocome determinato nella tabella n. 1 allegata al presente contratto . b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. 8. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno dell 'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato anche nel caso di infermità comportante l'incapacità lavorativaeventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento. 9. II dipendente è tenuto, a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i cinque due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 1110. L'Ente può disporre L'amministrazione dispone il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni vigentidi legge, di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Unità Sanitaria Locale. 1211. Il dipendente II dipendente, che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1312. Il II dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativaanche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le eventuali documentate necessità fasce di assentarsi dal domicilio reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto che devono essere, a dare preventiva informazione all'Enterichiesta, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzidocumentati, il dipendente è tenuto a darne preventiva comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerentiall'amministrazione. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro

Assenze per malattia. 1. Il 0.Xx dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato 2.Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su 0.Xx richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l'Amministrazione procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati 4.Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui cui, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi a richiesta del comma 4dipendente, il dipendente questi sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora 5.Qualora si è certi, invece, accerti invece che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, altra area della stessa categoria o in mansioni di profilo e/o livello categoria immediatamente inferiore, l’Ente l'Amministrazione provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello una categoria immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livellodetta categoria, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 7. I 6.I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 8. Sono 7.Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il 0.Xx trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorioaccessorio legato alla effettiva prestazione, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione collettiva. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e spettante, fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.straordinario e per quelli collegati all’effettivo svolgimento della prestazione; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del dei periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza 9.L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio ala struttura di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimentolavorativa e con l’indicazione della sola prognosi, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente L’assenza per malattia, ha diritto alla conservazione ovvero il suo eventuale proseguimento, deve essere comunicata all’ufficio di appartenenza entro le ore 9,30 del posto per un periodo primo giorno di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodoassenza, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteovvero prima dell’inizio dell’orario di lavoro se in turno o in orario elastico. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativaha l’obbligo, salvo comprovato impedimento, di recapitare o spedire al datore di lavoro, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato medico di giustificazione dell’assenza entro i cinque giorni successivi all'inizio 48 ore successive al giorno di inizio della malattia o alla della eventuale prosecuzione della stessastessa o il giorno successivo qualora trattasi di assenza limitata ad un solo giorno. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. E’ consentito, comunque, anticipare al datore di lavoro il certificato medico anche via fax, con obbligo di consegnare l’originale il primo giorno di ripresa del lavoro. 113. L'Ente può disporre il Il controllo della malattia secondo da parte del datore di lavoro è disposto, di norma, fin dal primo giorno di assenza, attraverso le modalità stabilite dalle disposizioni vigenticompetenti aziende sanitarie locali. 124. Il dipendente che durante l'assenza l’assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, dalla sua residenza deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l’indirizzo dove può essere reperito. 135. Il dipendente assente per malattia, ancorché autorizzato formalmente autorizzato in via generica ad uscire dall'abitazione dall’abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteal datore di lavoro, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità dell’incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 6. Sono fatte salve le eventuali eventuali, documentate effettive necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e prestazioni, terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescrittiprescritti connessi alla malattia, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Enteal datore di lavoro, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentononché idonea dimostrazione delle comprovate necessità che impediscono l’osservanza delle fasce orarie. 147. Nel caso in cui l'infermità l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Enteal datore di lavoro, al fine il quale ha diritto di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del recuperare presso il terzo responsabile per il rimborso delle le retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, da esso corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c)9, compresi gli oneri riflessi inerenti. 158. Il computo delle dipendente non in prova assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione di detto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l’episodio morboso in corso. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi di assenza, comprese le cause indennità pensionabili; b) 90% della retribuzione di cui al comma alla lett. a) per i successivi 3 va effettuato mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 6 mesi di assenza. 10. Il dipendente assente a causa di malattia oncologica, sclerosi multipla o distrofia muscolare, o di degenze ospedaliere ad esse connesse, ha diritto alla conservazione del posto per ulteriori dodici mesi, con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione retribuzione intera fino a 18 mesi e nella misura del presente CCNL70% per il restante periodo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso Tutte le assenze per malattia verificatesi intervenute negli ultimi tre anni si sommano sia ai fini della conservazione del posto, sia ai fini della remunerazione spettante (art. 23 comma 1 e 6 del C.C.N.L.). Ai sensi del C.C.N.L. vigente è fatto obbligo al dipendente di comunicare il proprio stato di malattia al proprio datore di lavoro tempestivamente, prima dell’inizio del turno di servizio. Il certificato attestante uno stato di incapacità lavorativa temporanea (malattia) deve essere recapitato al datore di lavoro entro i tre giorni successivi all’inizio della malattia o essere spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il medesimo termine. I certificati di malattia recapitati a mano devono essere consegnati alla Direzione medica del Presidio Ospedaliero cui il dipendente risulta assegnato o al Servizio Gestione Economico Previdenziale del Personale nel triennio precedente. 2caso di assegnazione ai Servizi Centralizzati, durante l’orario di apertura degli uffici stessi. Superato Al di fuori dell’orario di apertura degli Uffici il periodo previsto dal comma 1, certificato deve essere consegnato nella portineria del Presidio ove si presta servizio. Il personale presente dovrà provvedere ad apporre in calce al lavoratore che ne faccia richiesta può certificato la data e l’ora della consegna. Il certificato di malattia deve essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3redatto su apposito modulario del medico curante. In assenza del proprio medico è possibile rivolgersi ad altro medico o alla guardia medica. In tal caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/la certificazione sanitaria agli effetti della sua validità, potrà essere rilasciata su ricettario personale o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattiaregionale e deve contenere i seguenti dati: nominativo del lavoratore, di cui prognosi clinica, intestazione, data del rilascio, timbro e firma del medico. Il lavoratore dovrà invece precisare il diverso temporaneo recapito, rispetto al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizionidomicilio, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità poter predisporre eventuali controlli, come previsto dalla legge. L’inizio della malattia s’intende sempre decorrente dalla data del rilascio del certificato. La prognosi non deve mai essere retrodatata: non è possibile certificare un periodo di malattia già trascorso anche se di un solo giorno. L’unica eccezione in ordine alla decorrenza della malattia (periodo precedente a svolgere proficuo lavoroquella di rilascio del certificato) è quando l’assistito sia ancora ammalato al momento della visita e dichiara di esserlo dal giorno precedente. Per detti periodi Anche quando l’incapacità lavorativa è riconosciuta nello stesso giorno in cui il dipendente ha prestato servizio (es. in caso di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione abbandono del posto previsti dai commi 1 di lavoro o anche a fine turno) il certificato dovrà riportare la data del rilascio anche se l’assenza dal lavoro inizierà di fatto dal giorno successivo. Il certificato di malattia è necessario anche quando è riferito ad un solo giorno (in questo caso quello del rilascio del certificato). Poiché la prognosi decorre sempre dalla data del certificato, non può essere considerato valido il certificato che attesti una malattia che inizi successivamente alla data della visita. Qualora il lavoratore si presentasse dal medico prima della scadenza della prognosi già indicata nel certificato e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4fosse ritenuto ancora incapace al lavoro, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavorocertificato relativo decorre dalla data della visita medica e conseguentemente anche la prognosi (anche la formula utilizzata, l'Ente ha facoltà come ad esempio “necessità di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavvisoulteriori ecc…. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può deve essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendenteintesa dalla data della visita). Nel caso in cui il mantenimento in dipendente ritiene di poter riprendere servizio abbia luogo per mansioni prima della scadenza della prognosi clinica si rende necessario il rilascio di profilo e/un certificato da parte del proprio medico o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta anche di un medico dell’Azienda Ospedaliera che ne certifichi la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 7guarigione. I giorni di assenza dal servizio fra due periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 sono considerati essi stessi come malattia solo nel caso in cui il secondo periodo di malattia risulti continuazione del presente articoloprimo periodo, non interrompono e i giorni di assenza suddetti siano coincidenti con il sabato e la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente domenica e festività infrasettimanali o con carattere riposi programmati. In assenza del medico di generalità per i primi 9 mesi famiglia è possibile comunque ricorrere alla guardia medica che è autorizzata a rilasciare certificati di assenzamalattia fino ad una prognosi di tre giorni. Nell'ambito Nei casi di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio assenze per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e specialistiche ed accertamenti specialistici regolarmente prescrittidiagnostici, o per altri giustificati motiviove non sia oggettivamente possibile effettuarli al di fuori dell’orario di servizio, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi può usufruire del trattamento di obiettivo e giustificato impedimento. 14malattia da documentare con l’esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso le assenze in cui l'infermità derivante da infortunio non sul questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell’orario di lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzigiornaliero, il dipendente è tenuto potrà usufruire, a darne comunicazione all'Enterichiesta, oltre che dell’assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un permesso a recupero. Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza per malattia. Il periodo di malattia certificato dal medico curante viene interrotto da un eventuale ricovero ospedaliero e pertanto al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti termine del terzo responsabile ricovero medesimo una possibile successiva assenza dovuta ad incapacità lavorativa temporanea dovrà essere nuovamente certificata. La malattia superiore a tre giorni interrompe le ferie in godimento per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerentiprognosi. Durante la malattia non possono essere effettuate pronta disponibilità o attività in libera professione o area a pagamento. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteprecedente l’episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, è concesso dall’Amministrazione di assentarsi per un ulteriore periodo di non superiore a 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivoretributivo e senza maturazione dell’anzianità di servizio. 3. Prima di concedere l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l’Amministrazione procede all’accertamento sanitario delle condizioni di salute del lavoratore per il tramite dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 4. In caso di gravi patologie gravi, che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti salvavita, e di altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico-legale dell’Azienda sanitaria (come, ad esempio, l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica), ai fini del presente articolo sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day- day-hospital anche quelli ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dall’ASL o da struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 8, lettera a). Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità tutela degli effetti della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivotubercolosi. 5. Il dipendente affetto da malattie gravi (quali ad esempio cancro, tubercolosi, malattia mentale, poliomielite e AIDS) ha diritto, a domanda, di fruire, in aggiunta al periodo massimo di comporto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, di un anno di aspettativa, frazionabile in trimestri. Al termine di detta aspettativa, in caso di mancato rientro in servizio, l’Amministrazione risolve il rapporto di lavoro. 6. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui che, a seguito dell'accertamento dell’accertamento disposto ai sensi del comma 43, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà l’Amministrazione risolve il rapporto di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramentilavoro. 7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 nonché dal comma 5 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità riducono proporzionalmente le ferie e sono computati ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di servizio a tutti gli effettiquiescenza e previdenza. Le assenze per malattia non determinano crediti o debiti orari. 8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico La retribuzione spettante al dipendente assente per malattia è il la seguente: a) intera retribuzione fissa fondamentale mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 dodici mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.; b) 90 50% della retribuzione di cui alla lettera lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 sei mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. In presenza di due certificati di malattia consecutivi, con il primo che termina il sabato ed il secondo che inizia il lunedì, la domenica intercorrente deve essere considerata assenza per malattia; lo stesso criterio è valido in coincidenza di giornate pre-festive e post-festive. 109. L'assenza L’assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio alla struttura scolastica od educativa di appartenenza tempestivamente tempestivamente, e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativacomunque per gli insegnanti delle scuole dell’infanzia entro le ore 8.30, salvo comprovato impedimento, con l’obbligo di inviare relativo certificato medico all’Amministrazione di appartenenza, qualora l’assenza si protragga oltre i due giorni lavorativi, entro i cinque giorni successivi all'inizio la terza giornata dall’inizio della malattia, ovvero dalla sua prosecuzione. In caso di ripetute malattie non certificate o di assenza ingiustificata al domicilio attestata dalla struttura sanitaria incaricata del controllo, l’Amministrazione ha la facoltà di chiedere al dipendente, per un periodo successivo da indicare nella comunicazione, la documentazione della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al fin dal primo giorno lavorativo successivodi assenza. Non è considerata malattia l’assenza antecedente la presentazione in servizio ritardata rispetto all’orario di lavoro giornaliero. 1110. L'Ente può disporre L’Amministrazione dispone il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, con la facoltà di richiedere l’accertamento all’Azienda provinciale per i servizi sanitari o ad Istituti previdenziali pubblici. 1211. Il dipendente che che, durante l'assenza l’assenza per malattia malattia, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, all’Amministrazione deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 1312. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, malattia è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo all’indirizzo comunicato all'Enteall’Amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità dell’incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Enteall’Amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. L’inosservanza della reperibilità nelle fasce orarie per l’effettuazione di visite mediche non può comunque considerarsi giustificata qualora il dipendente non comprovi l’urgenza della stessa per sopravvenuta necessità assoluta ed indifferibile, a meno che lo stesso non attesti l’impossibilità di effettuare la visita in orari diversi. Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi retribuzione per l’intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo. 13. Nei confronti del personale di cui al comma 4 autorizzato dal medico curante ad uscire dall’abitazione, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 del presente articolo. 14. Nel caso in cui l'infermità l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Enteall’Amministrazione, al fine la quale ha diritto di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del recuperare dal terzo responsabile per il rimborso delle le retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c)8 del presente articolo, compresi gli oneri riflessi inerenti. In caso di omessa comunicazione o di indisponibilità a fornire la collaborazione indispensabile per consentire all’Amministrazione di far valere presso il terzo responsabile i propri diritti patrimoniali, il lavoratore è sanzionabile sul piano disciplinare con la multa, fatti salvi gli obblighi risarcitori. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Samples: Educational Services

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l'Amministrazione procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui cui, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi a richiesta del comma 4dipendente, il dipendente questi sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 65. Qualora si è certi, invece, accerti invece che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, altra area della stessa categoria o in mansioni di profilo e/o livello categoria immediatamente inferiore, l’Ente l'Amministrazione provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello una categoria immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livellodetta categoria, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 76. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 87. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 98. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorioaccessorio legato alla effettiva prestazione, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione collettiva. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e spettante, fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.straordinario e per quelli collegati all'effettivo svolgimento della prestazione; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 109. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio ala struttura di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimentolavorativa e con l'indicazione della sola prognosi, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 1110. L'Ente può disporre L'Amministrazione dispone il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, in particolare dall'art. 10 del D.P.R. n. 567/1987. 1211. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Enteall'Amministrazione, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 1312. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Enteall'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della dalla malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Enteall'Amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 1413. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Enteall'Amministrazione, al fine di consentirgli un’eventuale consentirle un'eventuale azione di risarcimento nei confronti riguardi del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 1514. Il In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo delle assenze dei giorni di assenza per le cause malattia, di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione 1 del presente CCNLarticolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie. Per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore tale ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l'Azienda o Ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, disposizioni al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’Azienda o Ente procede secondo quanto previsto dal D.P.R 171 del 2011. 5. Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà l’Azienda o Ente, con le procedure di procedere alla risoluzione cui al DPR 171/2011 può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l’indennità di preavviso. 6. Qualora si è certiL’Azienda o Ente può richiedere, invececon le procedure di cui al comma 3, dandone preventiva comunicazione all’interessato, l’accertamento della idoneità psico-fisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che il dipendente può essere impiegato in mansioni facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilitàrendere la prestazione. 7. Qualora, a richiesta seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del dipendentecomma 6, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l’azienda o ente procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Nel caso Analogamente, nell’ipotesi in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferioredipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramentisi provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 78. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 89. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 910. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera La retribuzione fissa mensiledi cui all’art. 23, comprese le indennità pensionabilicomma 6, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità lett. a) del CCNL dell’1.9.1995 per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. L'assenza 7 comma 6 lettera b se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime. 11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente purchè sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day surgery, day service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero e ai conseguenti periodi di convalescenza. 12. L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza. 13. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativache, salvo comprovato impedimentodurante l’assenza, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia particolari motivi dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazionecomunicazione all’ufficio competente, indicando il relativo indirizzoprecisando l’indirizzo dove può essere reperito. 1314. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'Azienda o Ente, fin dal primo giorno e per tutto in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. 15. Qualora il periodo della malattiadipendente debba allontanarsi, ivi compresi i giorni domenicali e festividurante le fasce di reperibilità, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativadall’indirizzo comunicato, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentocomunicazione all’azienda o all’ente. 1416. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro l’infermità sia ascrivibile a riconducibile alla responsabilità di terziun terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente pagato dal terzo responsabile al dipendente è tenuto versato da quest’ultimo all’Azienda o Ente fino a darne comunicazione all'Ente, al fine concorrenza di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza assenza, ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), 10 compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’Azienda o Ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, dirigente assente per malattia, malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore dirigente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesidiciotto mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso Prima di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su concedere su richiesta del dipendente, prima di concedere dirigente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede l’Ufficio scolastico regionale può procedere all'accertamento delle sue condizioni di salute salute, per il tramite del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 43, il dipendente dirigente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere l'Ufficio scolastico regionale può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 75. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 86. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 97. Il trattamento economico spettante al dipendente assente dirigente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente: a) intera retribuzione fissa tabellare mensile, comprese le indennità pensionabiliRIA, con esclusione retribuzione di ogni altro compenso accessorioposizione, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 nove mesi di assenza. Nell'ambito ; nell'ambito di tale periodoperiodo nei primi dieci giorni di assenza, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi salvo il caso di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricoveroospedaliero, al dipendente dirigente compete anche il trattamento economico accessorio solo lo stipendio tabellare mensile, la RIA e la retribuzione di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.posizione, parte fissa; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 108. L'assenza In caso di assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia ovvero malattia, di cui ai commi 1 e 7 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione tabellare mensile, la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio RIA e la retribuzione di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimentoposizione. 9. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione all’Istituzione scolastica dello stato di infermità comportante l'incapacità lavorativae del luogo di dimora e alla produzione della certificazione eventualmente necessaria, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o dandone informativa alla eventuale prosecuzione della stessaDirezione regionale. Qualora tale termine scada La visita fiscale viene disposta dall’Istituzione scolastica secondo le vigenti normative in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivomateria. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 1410. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente dirigente è tenuto a darne dare comunicazione all'Entedi tale circostanza all'Amministrazione, al fine ai fini della rivalsa da parte di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del quest'ultima verso il terzo responsabile per il rimborso delle la parte corrispondente alle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 87 e agli oneri riflessi relativi. 11. Nel caso di cui al comma precedente, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all'Amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell’Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 1512. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione presente articolo sostituisce l’art. 25 del presente CCNLCCNL 11/4/2006.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l'Amministrazione procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui cui, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi a richiesta del comma 4dipendente, il dipendente questi sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, accerti invece che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, altra area della stessa categoria o in mansioni di profilo e/o livello categoria immediatamente inferiore, l’Ente l'Amministrazione provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello una categoria immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livellodetta categoria, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorioaccessorio legato alla effettiva prestazione, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione collettiva. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e spettante, fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.straordinario e per quelli collegati all’effettivo svolgimento della prestazione; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del dei periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio ala struttura di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimentolavorativa e con l’indicazione della sola prognosi, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre L'Amministrazione dispone il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12, in particolare dall’art. 10 del D.P.R. n. 567/1987. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Enteall’Amministrazione, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché ancorchè formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Enteall'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della dalla malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Enteall'Amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Enteall'Amministrazione, al fine di consentirgli un’eventuale consentirle un'eventuale azione di risarcimento nei confronti riguardi del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo delle assenze dei giorni di assenza per le cause malattia, di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione 1 del presente CCNLarticolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie. Per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto fino ad un periodo di 18 mesi continuativi, con la corresponsione dell’intera retribuzione fissa per un periodo di diciotto 12 mesi e con la riduzione del 50% per gli ulteriori 6 mesi. 2. Ai Il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore, anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi, raggiunga il limite di 24 mesi di assenza entro l’arco massimo di 48 mesi consecutivi. I termini si computano dal primo giorno del primo periodo di assenza per malattia. I periodi di malattia che intervengono con intervalli inferiori a 30 giorni di effettiva attività lavorativa si sommano ai fini della maturazione del predetto periodo, periodo di 24 mesi. 3. Nel computo dei periodi di 18 e 24 mesi non si sommano alle tiene conto delle assenze dovute all'ultimo episodio morboso a patologie di particolare gravità, quali quelle oncologiche, leucemiche, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare, la sindrome da immunodeficienza acquisita e le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedentepatologie assimilabili. In tali casi, la retribuzione e la conservazione del posto spettano fino al limite massimo di 48 mesi. 24. Superato il periodo previsto dal comma 1Superati i periodi previsti dai precedenti commi per la conservazione del posto, durante i quali decorre l’anzianità, al lavoratore dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 concessa l’aspettativa fino a 12 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera decorrenza dell’anzianità e senza corresponsione della retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati Trascorsi i periodi di conservazione del posto assenza previsti dai commi 1 e 2precedenti commi, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di la Società può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l'indennità l’indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certiL’assenza per malattia deve essere comunicata alla Società immediatamente e, invececomunque, che il dipendente può essere impiegato in mansioni all’inizio dell’orario di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta lavoro del dipendente. Nel caso giorno stesso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni si verifica o si prolunghi la precedente assenza, salva l’ipotesi di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenticomprovato impedimento. 7. Il dipendente è tenuto ad inviare il relativo certificato medico di giustificazione entro tre giorni dall’inizio della malattia o della eventuale prosecuzione della stessa. Nel computo del predetto termine non si considerano i giorni festivi. 8. La Società ha diritto di far controllare la malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, affidando l’incarico alle ASL competenti territorialmente. Qualora il dipendente durante l’assenza debba, per particolari esigenze, risiedere in luogo diverso da quello reso noto alla Società, ne dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove potrà essere reperito. 9. Il dipendente assente per malattia è tenuto, sin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, in ciascun giorno, anche se domenica le o festivo, dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00. 10. Il dipendente che, per comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società. Il mancato rispetto da parte del dipendente degli obblighi di cui al precedente punto comporta la perdita del trattamento di malattia ed è sanzionabile con l’applicazione di provvedimento disciplinare. 11. I periodi di assenza per malattia, salvo infortunio e per malattia derivanti dal servizio di cui all’art. 91 non sono cumulabili con quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio per malattia a tutti gli effettieffetti previsti dal presente articolo. 8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assenze per malattia. 1. Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze disciplinari previste dal presente contratto. 2. Il dipendente lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo. 3. Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa alla Fondazione da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze disciplinari previste dal presente contratto. 4. Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 300/1970, il datore di lavoro ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei Servizi Sanitari indicati dalla Provincia Autonoma. 5. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. 6. Il lavoratore assente per malattia è tenuto a non assumere comportamenti tali da compromettere o rallentare il recupero psico -fisico dalla malattia. 7. Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo richieste dal datore di lavoro. 8. Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al comma 7 del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi. 9. Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore, dei qual i ultimi i l lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipe nde, il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui al presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, comma 14, della legge n. 638/1983, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda. In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze disciplinari previste dal presente contratto. 10. Durante la malattia, il lavoratore non in prova, assente per malattia, prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di diciotto mesi, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto dal presente contratto. Ai fini della maturazione del predetto periodoperiodo , si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteprecedente l’episodio morboso in corso. 11. Dal computo di cui al comma precedente sono escluse le gravi patologie ex decreto legislativo n. 124/1998 ovvero ex art. 2. Superato il periodo previsto dal , comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concessolett. d), per casi particolarmente gravipunti 1) e 2), di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso di gravi patologie decreto ministeriale n. 278/2000 che richiedano terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattiainvalidanti, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto se debitamente certificate dall’Azienda Provinciale per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzioneServizi Sanitari, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente dall’ASL o struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenticonvenzionata. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'EnteIn caso di malattie gravi, deve darne tempestiva comunicazionela Fondazione può concedere, indicando il relativo indirizzosu richiesta del lavoratore e previa verifica della documentazione medica attestante le sue condizioni di salute, un ulteriore periodo di aspettativa non retribuit a, della durata massima di diciotto mesi. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, periodo di malattia è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentolicenziamento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a responsabilità tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine malattia sono applicabili nei limiti di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti scadenza del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenticontratto stesso. 15. Il computo delle Salvo quanto stabilito in materia disciplinare, le assenze per ingiustificate riducono le cause ferie e non sono computate ai fini della progressione giuridica ed economica nonché agli effetti previdenziali e di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNLquiescenza.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

Assenze per malattia. (1) In caso di malattia il personale deve darne immediata comunicazione all'amministrazione, indicando l'eventuale variazione di recapito. Il dipendente certificato medico, recante la sola prognosi, deve essere emesso a partire dal secondo giorno lavorativo di malattia ed è da trasmettere, a cura del personale, all'amministrazione di appartenenza entro il terzo giorno. A livello di comparto può essere prevista l'emissione del certificato medico già a partire dal 1° giorno di malattia. (2) L'amministrazione può in ogni momento provvedere agli opportuni accertamenti sanitari. Le visite mediche di controllo sulle malattie comportanti assenze dal servizio sono effettuate dalle unità sanitarie locali, alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. A tale fine il personale deve comunque essere reperibile alla propria residenza o al recapito, se diverso, indicato tra le ore 10.00 e 12.00 del mattino e le ore 17.00 e 19.00 del pomeriggio, salvo giustificato impedimento. (3) Qualora venga accertata l'inesistenza della malattia o che la stessa non giustifichi l'assenza dal servizio oppure le visite di controllo non potevano essere effettuate per fatto imputabile al personale, l'assenza dal servizio è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari per il corrente periodo indicato nel certificato medico. (4) Il personale, in prova, assente caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto alla conservazione al trattamento economico nella seguente misura: a) per i primi sei mesi: in misura intera; b) per i successivi dodici mesi:, ridotto all'80 per cento, fatto salvo l'assegno per il nucleo familiare; c) per i successivi sei mesi: ridotto al 70 per cento, fatto salvo l'assegno per il nucleo familiare. (5) Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del posto per trattamento economico spettante quando tra essi non intercorra un periodo di diciotto servizio di almeno tre mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze . (6) La durata complessiva di più periodi di assenza per malattia verificatesi nel triennio precedentenon può superare in ogni caso due anni e nove mesi in un quinquennio. 2. Superato (7) Per motivi di particolare gravità al personale assente per malattia che abbia raggiunto il periodo previsto dal limite di cui al comma 14 o quello di cui al comma 6, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente graviin base a motivata richiesta, di assentarsi per un ulteriore un'ulteriore periodo di 18 assenza per malattia non superiore a dodici mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivovalido esclusivamente ai fini della conservazione del posto di lavoro. 3. In caso (8) L'assenza per malattia ad eccezione del periodo suppletivo di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni cui al comma 7, è computata per intero ai fini della progressione professionale, del trattamento di previdenza e di quiescenza. (9) Il personale divenuto inabile al servizio per motivi di salute, nonché il personale che, scaduto il periodo massimo di assenza per malattia, risulti non idoneo per infermità o inabilità a riprendere il servizio, è dispensato dal servizio, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla qualifica funzionale di cui al comma 1 del presente articoloappartenenza o qualifica superiore o inferiore, oltre ai giorni con relativo inquadramento. In caso di ricovero ospedaliero reinquadramento è attribuito un trattamento per classi e scatti di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento. L'attestato di day- hospital anche quelli conoscenza delle lingue italiana e tedesca eventualmente mancante, deve essere acquisito entro tre anni altrimenti lo stipendio sarà ridotto dell'equivalente di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti quattro anni di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblicaservizio. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento (10) La dispensa dal servizio ha luogo previo accertamento delle condizioni di salute del dipendente stessopersonale mediante visita medica collegiale. (11) Le Amministrazioni d'appartenenza perseguono tutte le possibilità per la ricerca di un posto di lavoro adeguato per i lavoratori/le lavoratrici dichiarati parzialmente o totalmente non più idonei, secondo utilizzando a tale scopo anche le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivocui all'articolo 18. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 8. (12) Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBCtubercolosi. 9. Il (13) In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento economico spettante al dipendente assente per l'infezione da HIV - AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici relativi giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e o di day - hospital ed i giorni di assenza connessi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intero trattamento economico. È comunque fatto salvo quanto previsto dal comma 9 in merito alla dispensa per quello successivo di convalescenza post-ricovero, inabilità al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinarioservizio. b(14) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause La disciplina di cui al comma 3 va effettuato 13 si applica, inoltre, ai mutilati o invalidi di guerra o di servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della tabella A, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1981, n. 834, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata. (15) Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 13, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. (16) Fatto salvo lo stato di malattia, il personale effettua la visita medica di norma al di fuori dell'orario di lavoro. Il competente superiore, in presenza di valide ragioni e nel rispetto delle norme sulla privacy, autorizza, con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data successiva giustificazione da parte del dipendente, la visita medica anche durante l'ordinario orario di sottoscrizione del presente CCNLlavoro, con la facoltà di fare rientrare in tale orario, in tutto o in parte, il tempo occorrente per raggiungere la destinazione e per il ritorno. In tale caso l'assenza dal servizio, pari o superiore a mezza giornata, è equiparata, agli effetti giuridici ed economici, all'assenza per malattia.

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Samples: Contratto Collettivo Intercompartimentale

Assenze per malattia. 1. Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze disciplinari previste dal presente contratto. 2. Il dipendente lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo. 3. Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa alla Fondazione da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze disciplinari previste dal presente contratto. 4. Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei Servizi Sanitari indicati dalla Provincia Autonoma. 5. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. 6. Il lavoratore assente per malattia è tenuto a non assumere comportamenti tali da compromettere o rallentare il recupero psico-fisico dalla malattia. 7. Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo richieste dal datore di lavoro. 8. Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al comma 7 del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi. 9. Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore, dei quali ultimi il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui al presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, legge 11 novembre 1983, n.638, quattordicesimo comma, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda. In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze disciplinari previste dal presente contratto. 10. Durante la malattia, il lavoratore non in prova, assente per malattia, prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di diciotto 18 mesi, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto dal presente contratto. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteprecedente l’episodio morboso in corso. 211. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente In caso di malattie gravi, la Fondazione può concedere, su richiesta del lavoratore e previa verifica della documentazione medica attestante le sue condizioni di assentarsi per salute, un ulteriore periodo di aspettativa retribuita, della durata massima di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per periodo di malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzoè considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve tempo determinato le eventuali documentate necessità norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, malattia sono applicabili nei limiti di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentoscadenza del contratto stesso. 14. Nel caso Salvo quanto stabilito in cui l'infermità derivante da infortunio materia disciplinare, le assenze ingiustificate riducono le ferie, non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità sono computate ai fini della progressione giuridica ed economica e agli effetti previdenziali e di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerentiquiescenza. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore tale ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l'Azienda o Ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, disposizioni al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’Azienda o Ente procede secondo quanto previsto dal D.P.R 171 del 2011. 5. Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà l’Azienda o Ente, con le procedure di procedere alla risoluzione cui al DPR 171/2011 può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l’indennità di preavviso. 6. Qualora si è certiL’Azienda o Ente può richiedere, invececon le procedure di cui al comma 3, dandone preventiva comunicazione all’interessato, l’accertamento della idoneità psico-fisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che il dipendente può essere impiegato in mansioni facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilitàrendere la prestazione. 7. Qualora, a richiesta seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del dipendentecomma 6, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l’azienda o ente procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Nel caso Analogamente, nell’ipotesi in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferioredipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramentisi provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 78. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 89. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 910. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia malattia, ferma restando la normativa vigente, è il seguente: a) intera Intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorioaccessorio comunque denominato, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 nove mesi di assenza. Nell'ambito ; nell’ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, ricovero al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.come determinato nella tabella 1 allegata al CCNL 1/9/1995; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. L'assenza 8 comma 5 lettera b (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure) se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per malattia ovvero effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime. 11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o dalla struttura sanitaria che effettua la sua eventuale prosecuzione prestazione purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day surgery, day service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero e ai conseguenti periodi di convalescenza. 12. L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza. 13. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativache, salvo comprovato impedimentodurante l’assenza, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia particolari motivi dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazionecomunicazione all’ufficio competente, indicando il relativo indirizzoprecisando l’indirizzo dove può essere reperito. 1314. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'Azienda o Ente, fin dal primo giorno e per tutto in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. 15. Qualora il periodo della malattiadipendente debba allontanarsi, ivi compresi i giorni domenicali e festividurante le fasce di reperibilità, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativadall’indirizzo comunicato, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentocomunicazione all’azienda o all’ente. 1416. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro l’infermità sia ascrivibile a riconducibile alla responsabilità di terziun terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente pagato dal terzo responsabile al dipendente è tenuto versato da quest’ultimo all’Azienda o Ente fino a darne comunicazione all'Ente, al fine concorrenza di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza assenza, ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), 10 compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’Azienda o Ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l'Azienda o Ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, disposizioni al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dirigente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’Azienda o Ente procede secondo quanto previsto dal D.P.R 171 del 2011. 5. Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente dirigente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà l’Azienda o Ente, con le procedure di procedere alla risoluzione cui al DPR 171/2011 può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l’indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certiL’Azienda o Ente può richiedere, invececon le procedure di cui al comma 3, dandone preventiva comunicazione all’interessato, l’accertamento della idoneità psico-fisica del dirigente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che il dipendente può essere impiegato in mansioni facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilitàrendere la prestazione. 7. Qualora, a richiesta seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del dipendentecomma 6, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l’Azienda o Ente procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Nel caso Analogamente, nell’ipotesi in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferioredirigente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramentisi provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 78. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 89. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 910. Il trattamento economico spettante al dipendente assente dirigente che si assenti per malattia malattia, ferma restando la normativa di legge vigente, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensiledi cui alla tabella allegata al n.3 del CCNL del 3.11.2005, comprese le indennità pensionabilicome aggiornata dal protocollo d’intesa dell’11.4.2007, dell’Area IV e III con esclusione di ogni altro compenso accessorioriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. L'assenza 7 comma 5 lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dirigente ai risultati, per malattia ovvero effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime. 11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o dalla struttura sanitaria che effettua la sua eventuale prosecuzione prestazione purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day surgery, day service, pre-ospedalizzazione e pre- ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza. 12. L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza. 13. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativadirigente che, salvo comprovato impedimentodurante l’assenza, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia particolari motivi dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazionecomunicazione all’ufficio competente, indicando il relativo indirizzoprecisando l’indirizzo dove può essere reperito. 1314. Il dipendente dirigente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'Azienda o Ente, fin dal primo giorno e per tutto in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. 15. Qualora il periodo della malattiadirigente debba allontanarsi, ivi compresi i giorni domenicali e festividurante le fasce di reperibilità, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativadall’indirizzo comunicato, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentocomunicazione all’Azienda o Ente. 1416. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro l’infermità sia ascrivibile a riconducibile alla responsabilità di terziun terzo, il dipendente dirigente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di all’Azienda o Ente. In tal caso il risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno effettivamente pagato dal terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso al dirigente è versato da quest’ultimo all’Azienda o Ente corrisposte, fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza assenza, ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), 10 compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l’esercizio, da parte dell’Azienda o Ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente professionista non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore professionista che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l’amministrazione, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso in cui il professionista sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento del proprio incarico, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 171/2011. 5. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente professionista sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà l’amministrazione, con le procedure di procedere alla risoluzione cui al D.P.R. n. 171/2011, può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l’indennità di preavviso. 6. Qualora si è certiL’amministrazione può richiedere, invececon le procedure di cui al comma 3, l’accertamento della idoneità psicofisica del professionista, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che il dipendente può essere impiegato in mansioni facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilitàrendere la prestazione. 7. Qualora, a richiesta seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del dipendentecomma 6, emerga una inidoneità permanente allo svolgimento del proprio incarico, l’amministrazione procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Nel caso Analogamente, nell’ipotesi in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferioreprofessionista venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramentisi provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 78. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 89. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 910. Il trattamento economico spettante al dipendente assente professionista che si assenti per malattia malattia, ferma restando la normativa di legge vigente in materia, è il seguente: a) intera retribuzione mensile fissa mensilee continuativa, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito ; nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-post ricovero, al dipendente compete anche il professionista spetta comunque l’intero trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per economico, esclusi i compensi per legati allo svolgimento della prestazione lavorativa; in tale periodo sono computati la giornata del sabato, anche nei casi in cui l’orario di lavoro straordinario.settimanale sia articolato su cinque giorni, nonché i giorni festivi che ricadono all’interno dello stesso; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 2, non sono retribuiti; e) la retribuzione di risultato compete nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile a tale fine, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. ... 11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero anche per i conseguenti periodi di convalescenza. 12. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno della giornata di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 13. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativaprofessionista, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazionecomunicazione all’ufficio competente, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1314. Il dipendente professionista assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. 15. Qualora il professionista debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, all'indirizzo comunicato all'Entecomunicato, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentocomunicazione all'amministrazione. 1416. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a riconducibile alla responsabilità di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, ottenuto dal professionista è versato da quest’ultimo all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c)10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l’ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento all’accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’ente procede secondo quanto previsto dal DPR n. 171/2011138. 5. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà l’ente, con le procedure di procedere alla risoluzione cui al DPR n. 171/2011, può risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l’indennità di preavviso. 6. Qualora si è certiL’ente può richiedere, invececon le procedure di cui al comma 3, l’accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che il dipendente può essere impiegato in mansioni facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilitàrendere la prestazione. 7. Qualora, a richiesta seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del dipendentecomma 6, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l’ente procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Nel caso Analogamente, nell’ipotesi in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferioredipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramentisi provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 78. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 89. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesimesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso Prima di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su concedere su richiesta del dipendente, prima di concedere dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente 2 l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute salute, per il tramite del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 43, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 65. Qualora si è certi, invece, che il dipendente Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere impiegato in mansioni di profilo collocato fuori ruolo e/o livello diverso, o utilizzato in mansioni altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso criteri definiti in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni sede di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenticontrattazione integrativa nazionale. 76. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 87. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 98. Il trattamento economico spettante al dipendente assente dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente: a) : intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabiliivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-post- ricovero, al dipendente compete anche il ogni trattamento economico accessorio di produttività a carattere fisso e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenzacontinuativo; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto pre- detto periodo, si sommano sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso mor- boso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesimesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso Prima di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su concedere su richiesta del dipendente, prima di concedere dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente 2 l'amministrazione procede all'accertamento all'accerta- mento delle sue condizioni di salute salute, per il tramite del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle competente or- gano sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fi- sica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 43, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 65. Qualora si è certi, invece, che il dipendente Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere impiegato in mansioni di profilo collocato fuori ruolo e/o livello diverso, o utilizzato in mansioni altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e profes- sionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso criteri definiti in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni sede di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenticontrattazione integrativa nazionale. 76. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 87. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 98. Il trattamento economico spettante al dipendente assente dipendente, nel caso di as- senza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabiliivi compresa la retribuzione pro- fessionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione esclu- sione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il ogni trattamento economico accessorio di produttività a carattere fisso e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.continuativo; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; ; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di as- senza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza all'istituto scolastico o educativo in cui il di- pendente presta servizio, tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. 11. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativadipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certifi- cato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 1112. L'Ente L'istituzione scolastica o educativa, oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre disporre, sin dal primo giorno, il con- trollo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attra- verso il competente organo sanitario. Il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigentinon è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private. 1213. Il dipendente dipendente, che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, di residenza o del domicilio dichiarato al- l'amministrazione deve darne tempestiva immediata comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1314. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa au- torizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativaanche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 15. Sono fatte salve La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le eventuali documentate necessità fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di assentarsi dal domicilio legge. 16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di re- peribilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono es- sere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi comuni- cazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di obiettivo e giustificato impedimentoreperibilità da osservare. 1417. Nel caso in cui l'infermità derivante sia causata da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità colpa di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti risar- cimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, – qualora comprensivo anche della normale retribuzione – è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 1518. Il computo delle assenze per le cause Le disposizioni di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNLarticolo sono comunque adottate nel rispetto dell’art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289 e successive modifiche.

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Samples: CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente Per quanto attiene alle assenze per malattia, ha diritto alla conservazione l’articolo 55-septies, introdotto ex novo dall’articolo 69 del posto decreto legislativo n. 150 del 2009, individua nuove modalità di controllo che prevedono una certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN, per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze superiori a 10 giorni e dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare. Il medico o la struttura sanitaria sono inoltre tenuti a trasmettere il certificato medico all’INPS per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2via telematica, ai fini dell’attivazione dei controlli nei confronti del dipendente. Superato il periodo previsto dal comma 1L'inosservanza di tale obbligo costituisce illecito disciplinare e, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concessoin caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per casi particolarmente gravii medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesidella decadenza dalla convenzione, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. In L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di gravi patologie assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Il comma 6, dell’articolo 55-septies, citato, prevede, infine, che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia«il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, di cui al comma 1 secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, oltre ai giorni in particolare al fine di ricovero ospedaliero prevenire o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapiecontrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzioneSi applicano, ivi compresa quella accessoriaal riguardo, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativale disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3». La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta A norma del già citato articolo 55-sexies, la violazione, da parte del dipendente, prima degli obblighi legati alla prestazione lavorativa - stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti o provvedimenti dell’amministrazione di concedere l'ulteriore periodo appartenenza o dai codici di assenza comportamento di cui all’articolo 54 - alla quale consegua la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno, comporta l’applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l’irrogazione di un’altra sanzione disciplinare, della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 3 mesi, in proporzione dell’entità del risarcimento (cfr., il comma 21 dell’articolo in questione). Fuori da questi casi, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di salute del dipendente stessoappartenenza, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto per inefficienza o incompetenza professionale accertate dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del comma 4personale delle amministrazioni pubbliche, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoroè collocato in disponibilità, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione all'esito del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certiprocedimento disciplinare che accerta tale responsabilità, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 8. Sono fatte salve le vigenti con conseguente applicazione nei suoi confronti delle disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensilecui all'articolo 33, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a)e all'articolo 34, b) commi 1, 2, 3 e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 154 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il computo delle assenze provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce anche le mansioni e la qualifica per le cause quali può avvenire l'eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di cui al percepire aumenti retributivi sopravvenuti (cfr., il comma 3 va effettuato 2 dell’articolo in questione). Con riferimento a quest’ultima fattispecie, si richiama quanto detto sopra (pag. 12 ) a proposito del licenziamento disciplinare con preavviso per insufficiente rendimento. Richiamando quanto già sottolineato più volte, gli organi disciplinari competenti, qualora le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data condotte integranti le nuove fattispecie di sottoscrizione illecito siano riferibili agli insegnanti, devono assicurare che l’esercizio del presente CCNLrelativo potere sia effettivamente rivolto alla repressione di comportamenti antidoverosi e non a sindacare, neppure indirettamente, l’autonomia della funzione docente.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente dirigente non in prova, prova assente per malattiamalattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini della maturazione del predetto periodocomputo dei suindicati diciotto mesi, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia allo stesso titolo verificatesi nel triennio precedentenei tre anni precedenti l’episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal di diciotto mesi di cui al comma 1, al lavoratore dirigente che ne faccia abbia fatto richiesta prima della scadenza dello stesso, può essere concesso, per in casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 diciotto mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivodurante il quale non sarà dovuta retribuzione. In tale ipotesi, qualora il dirigente lo abbia richiesto, l'amministrazione ha facoltà di procedere, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue condizioni di salute al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 3. In caso Alla scadenza dei periodi di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, conservazione del posto di cui al comma ai commi 1 del presente articoloe 2, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti e nel caso in cui il dirigente, a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza seguito dell'accertamento di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di l'amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente dirigente stesso l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 74. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 85. Sono fatte salve Restano ferme le vigenti disposizioni norme di legge poste a tutela degli affetti da TBCdei malati di Tbc. 96. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia dirigente nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensileintera, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo mesi. 7. La retribuzione di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno risultato compete nella misura in cui si verifica, salvo comprovato impedimentol’attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 8. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione alla struttura di riferimento dello stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio e del luogo di dimora e alla produzione della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivocertificazione eventualmente necessaria. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 149. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente dirigente è tenuto a darne dare comunicazione all'Entedi tale circostanza all'amministrazione, al fine ai fini della rivalsa da parte di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del quest'ultima verso il terzo responsabile per il rimborso delle la parte corrispondente alle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) 6 e c), compresi gli agli oneri riflessi inerentirelativi. 1510. Il In caso di gravi patologie che richiedano terapie salvavita ed altre ad essa assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per infezione da HIV/AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky) sono esclusi dal computo delle assenze dei giorni di assenza per le cause malattia, di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione ai commi 1 e 2 del presente CCNLarticolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie. Per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione, prevista dal comma 6, lett.a). La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assenze per malattia. 1Il decreto legge n. 112 del 2008 adotta delle misure normative finalizzate ad incrementare l’efficienza delle pubbliche amministrazioni anche mediante interventi in materia di trattamento del personale. Il Dall’entrata in vigore del decreto, cioè dal 26 giugno 2008, infatti, stabilisce che “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”, con le eccezioni previste nello stesso comma (trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital o a terapie salvavita). Si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente non in provada altri comparti. La decurtazione è “permanente” nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni. Pertanto, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni (ad esempio per undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico - economico previsto dai CCNL ed accordi di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso comparto per le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2malattia. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, La decurtazione retributiva di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapiedell’art. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti 71 opera in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo tutte le modalità fasce retributive previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel dal CCNL in caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il vigente CCNL già disciplina una decurtazione retributiva che è di diversa entità a seconda dei periodi di assenza (il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) è: intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità mensile per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 mesi; 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 mesi; 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi mesi). Quanto all’individuazione del periodo superiore a dieci giorni”, la fattispecie si realizza sia nel caso di conservazione del posto previsto nel comma 1 10attestazione mediante un unico certificato dell’intera assenza sia nell’ipotesi in cui in occasione dell’evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l’assenza sia continuativa (“malattia protratta”). L'assenza La norma sicuramente esclude che nelle ipotesi descritte la certificazione a giustificazione dell’assenza possa esse rilasciata da un medico libero professionista non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. È ammissibile solo la certificazione rilasciata dai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (compreso il medico di base). Le fasce orarie di reperibilità per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione le visite fiscali, che le amministrazioni sono obbligate a richiedere anche in caso di un solo giorno di assenza successivo/tra giorni festivi, sono dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, compresi i giorni festivi. L’eventuale assenza in detti orari deve essere comunicata all'ufficio preventivamente all’ufficio di appartenenza Segreteria. Si ricorda che l’assenza del dipendente, in caso di visita fiscale, se non giustificata in modo ritenuto idoneo dal Dirigente Scolastico, comporta sanzioni sia di tipo pecuniario che disciplinare, oltre che l’obbligo di presentarsi alla visita ambulatoriale. L’Amministrazione può disporre il controllo, in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente, anche nel caso di assenza di un solo giorno. L’art. 55 septies del D. Lgs. n. 165/2001, quinto comma, prevede l’obbligo da parte dell’Amministrazione di disporre visite fiscali fin dal primo giorno nel caso di assenze che si verifichino nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative. Il dipendente che durante la malattia dimori in luogo diverso da quello di residenza o domicilio, deve darne preventiva comunicazione. Il dipendente assente per malattia deve comunicare l’assenza “tempestivamente a partire dalle ore 7,45 e comunque, ove fissato, all'inizio del turno comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza”. La comunicazione viene registrata come fonogramma da parte della scuola; in casi di urgenza e gravità che impediscano la comunicazione preventiva le circostanze possono essere documentate esclusivamente da specifica certificazione circa l'impossibilità della comunicazione. Il dipendente è tenuto a recapitare comunicare il numero di protocollo del certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato telematico di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio giustificazione dell’assenza nel più breve tempo possibile all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente si senta male durante il servizio e lasci il lavoro dopo aver effettuato più della metà del suo orario di servizio giornaliero non viene richiesta alcuna certificazione medica ma è tenuto a darne comunicazione all'Enterecuperare le ore di servizio non effettuate. Nel caso in cui abbandoni il lavoro prima, al fine l'intera giornata è considerata assenza per motivi di consentirgli un’eventuale azione salute con obbligo di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo presentazione di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenticertificazione medica. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Di Lavoro

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l’episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente su richiesta del dipendente l’amministrazione procede all'accertamento all’accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui che, a seguito dell'accertamento dell’accertamento disposto ai sensi del comma 43, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del l’Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità l’indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 75. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 86. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.T.B.C. 97. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito Nell’ambito di tale periodo, periodo per le malattie pari o superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi o in caso di ricovero ospedaliero o in day-hospital, e per quello il successivo periodo di convalescenza post-post ricovero, al dipendente compete per intero l’indennità di cui all’art. 85 (indennità di Presidenza). In tale periodo sono computati la giornata del sabato anche nei casi in cui l’orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni nonché i giorni festivi che ricadono all’interno dello stesso. In caso di malattia di durata inferiore ai quindici giorni l’indennità di amministrazione è decurtata in misura proporzionale ai giorni di assenza per malattia dividendo l’importo della stessa per 30 e moltiplicando il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione risultato per i compensi per lavoro straordinariogiorni prescritti dal certificato medico. b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. 8. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, la radioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV- AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competenze Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a). 9. La disciplina di cui al comma 8 si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al d.lgs. n. 834/81, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata. 10. L'assenza Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 8, l’amministrazione favorisce un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. 11. Nel caso di malattia insorta nell’arco della giornata lavorativa durante l’orario di servizio, qualora il dipendente abbia lasciato la sede di lavoro, la giornata non sarà considerata assenza per malattia ovvero se la sua eventuale prosecuzione relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il dipendente, ai fini del completamento dell’orario, recupererà le ore non lavorate concordandone i tempi e le modalità con il dirigente, anche ai sensi dell’art. 45 (Permessi brevi). Nel caso in cui il certificato medico coincida con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la stessa sarà considerata assenza per malattia e il dipendente potrà invece utilizzare le ore lavorate come riposo compensativo di pari entità. 12. Ai fini del computo dell’assenza per malattia, in presenza di due certificati di malattia consecutivi con il primo che termina il sabato ed il secondo che inizia con il lunedì, la domenica intercorrente deve essere considerata assenza per malattia; lo stesso criterio è valido in coincidenza di giornate pre-festive e post—festive. 13. L’assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio all’ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza, salvo comprovato impedimento. 14. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, giustificazione dell’assenza entro i cinque due giorni successivi all'inizio all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 1115. L'Ente può L’amministrazione è abilitata a disporre il controllo in ordine alla sussistenza della malattia secondo le modalità stabilite dalle ai sensi delle vigenti disposizioni vigenti.di legge fin dal primo giorno di assenza, sulla base delle proprie esigenze funzionali ed organizzative, attraverso la competente Azienda sanitaria locale. I controlli di cui al presente comma non sono estensibili alla fattispecie della assenza della madre o del padre per malattia del bambino di cui all’art. 53 (Congedi dei genitori). CCNL_PCM_definitivo.doc 1216. Il dipendente dipendente, che durante l'assenza l’assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l’indirizzo dove può essere reperito. 1317. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall’amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativaanche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 18. Sono fatte salve La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le eventuali documentate necessità fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell’ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di assentarsi dal domicilio legge. 19. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Entecomunicazione all’amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 1420. Nel caso in cui l'infermità l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Enteall’ amministrazione, al fine la quale ha diritto di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del recuperare dal terzo responsabile per il rimborso delle le retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 87, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.CCNL_PCM_definitivo.doc

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assenze per malattia. 1. Il In caso di assenza per malattia o per infortunio non dipendente non in provada causa di servizio, assente per malattia, il dirigente scolastico che abbia superato il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini della maturazione del computo del predetto periodoperiodo di diciotto mesi, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia allo stesso titolo verificatesi nel triennio precedentenegli ultimi tre anni. 2. Superato il periodo previsto dal di diciotto mesi cui al comma 1, al lavoratore dirigente scolastico che ne faccia abbia fatto richiesta prima dello scadere del periodo stesso può essere concesso, per in casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 diciotto mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivodurante il quale non sarà dovuta retribuzione ma decorrerà l'anzianità agli effetti del preavviso. In tale ipotesi, qualora il dirigente scolastico lo abbia richiesto, l'amministrazione ha facoltà di procedere, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue condizioni di salute al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 3. In caso Alla scadenza dei periodi di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, conservazione del posto di cui al comma ai commi 1 del presente articoloe 2, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti e nel caso in cui il dirigente scolastico, a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza seguito dell'accertamento di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di l'amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente dirigente stesso l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 74. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 85. Sono fatte salve Restano ferme le vigenti disposizioni norme di legge poste a tutela degli affetti da TBCdei malati di Tbc. 96. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia dirigente scolastico nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensileintera, comprese le indennità pensionabilicompresa la retribuzione di posizione, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1mesi. 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento7. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo dirigente scolastico si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione alla struttura di riferimento dello stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio e del luogo di dimora e alla produzione della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivocertificazione eventualmente necessaria. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 148. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente dirigente scolastico è tenuto a darne dare comunicazione all'Entedi tale circostanza all'amministrazione, al fine ai fini della rivalsa da parte di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del quest'ultima verso il terzo responsabile per il rimborso delle la parte corrispondente alle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) 6 e c), compresi gli agli oneri riflessi inerentirelativi. 159. Il In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo delle dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie, certificate dalla competente ASL. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. 10. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per le cause malattia iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente contratto, a far tempo dalla quale si computa in ogni caso il triennio di riferimento di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data l. 11. Il dirigente scolastico dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di sottoscrizione del presente CCNLsalute, può, a domanda, essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dall’Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione decentrata regionale. Il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale può disporre l’utilizzazione, qualora ne sussistano i presupposti, in altri compiti in relazione a reali e specifiche esigenze di servizio.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente su richiesta del dipendente l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 43, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del l'Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 75. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 86. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 97. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, periodo per le malattie pari o superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-post ricovero, al dipendente compete per intero l'indennità di amministrazione di cui all'art. 33 del CCNL del 16 febbraio 1999. In tale periodo sono computati la giornata del sabato anche nei casi in cui l'orario di lavoro settimanale sia articolato su cinque giorni nonché i giorni festivi che ricadono all'interno dello stesso. In caso di malattia di durata inferiore ai quindici giorni l'indennità di amministrazione è decurtata in misura proporzionale ai giorni di assenza per malattia dividendo l'importo della stessa per 30 e moltiplicando il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione risultato per i compensi per lavoro straordinario.giorni prescritti dal certificato medico. Sono abrogati il punto 6 dell'allegato B del CCNL del 16 maggio 1995 ed il punto 5, lett. a), 1 periodo dell'allegato A del CCNL integrativo sottoscritto il 22.10.97 (100); b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro d) i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo periodi di assenza ai sensi del previsti dal comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti2 non sono retribuiti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, l'assenza in corso si sommano somma alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti. 2. Superato il Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesimesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso ovvero di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell'unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 53. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure o nel caso in cui che il dirigente, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del di cui al comma 42, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente dirigente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 74. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 85. Sono fatte salve Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 96. Il trattamento economico spettante al dipendente assente dirigente che si assenti per malattia è il seguente: a) a. intera retribuzione, compresa la retribuzione fissa mensiledi cui agli artt. 40 e 41 , comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.; b) 90 b. 90% della retribuzione di cui alla lettera "a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 c. 50% della retribuzione di cui alla lettera "a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 11 ; 10d. i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. 7. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunqueall'amministrazione, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivoquale va inviata la relativa certificazione medica. 118. L'Ente L'amministrazione può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni vigentidi legge. 129. Il dipendente dirigente che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 1410. Nel caso in cui l'infermità derivante sia causata da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità colpa di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di l'eventuale risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, è versato dal dirigente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 86, lettere "a)", "b) e c)" e"c" , compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 1511. Il computo delle Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, nonchè a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto. Per le cause amministrazioni alle quali, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, si applicava l' art. 18 del DPR n. 347 del 1983, il trattamento economico spettante al dirigente nell'ipotesi di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo 6, lettera c), è transitoriamente fissato, fino alla scadenza del presente contratto, nella misura dei 2/3 della retribuzione di cui alla lettera a) dello stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesimesi in casi particolarmente gravi ovvero di essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute, senza diritto ad alcun trattamento retributivoper il tramite della Commissione medica ospedaliera dell’Ospedale militare di Verona, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 3. In caso di Il dipendente affetto da malattie particolarmente gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattiaha diritto, a domanda, di cui fruire, in aggiunta al comma periodo massimo di comporto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o un anno di day- hospital anche quelli aspettativa, frazionabile in trimestri. Al termine di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti detta aspettativa, in caso di assenza spetta l’intera retribuzionemancato rientro in servizio, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede l’Azienda risolve il rapporto di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblicalavoro. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 1, 2 e 23 ovvero, oppure nel caso in cui qualora non sia stato possibile applicare l'art 16 del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 perché il dipendente, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4degli accertamenti sanitari, il dipendente sia è stato dichiarato permanentemente permanente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere l'Azienda può procedere, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 75. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma dai commi 2 e 3 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 86. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 97. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa fondamentale mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 dodici mesi di assenza; cb) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10c) gli ulteriori periodi di assenza non sono retribuiti. 8. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento. 9. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, giustificazione dell'assenza entro i cinque tre giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 1110. L'Ente può disporre L'Azienda dispone il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle ai sensi delle vigenti disposizioni vigentidi legge di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente. 1211. Il dipendente che che, durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1312. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato in via generica ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Enteall'Azienda, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Enteall'Azienda, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. L'inosservanza della reperibilità nelle fasce orarie per l'effettuazione di visite mediche non può comunque considerarsi giustificata qualora il dipendente non comprovi l'urgenza della stessa per sopravvenuta necessità assoluta ed indifferibile, a meno che lo stesso non attesti l'impossibilità di effettuare la visita in orari diversi. Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi retribuzione per l'intero periodo sino a 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo. 1413. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Enteall'Azienda, al fine la quale ha diritto di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del recuperare dal terzo responsabile per il rimborso delle le retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 87, lettere a) e b), b) e c)del presente articolo, compresi gli oneri riflessi inerenti. In caso di omessa comunicazione o di indisponibilità a fornire la collaborazione indispensabile per consentire all'Azienda di far valere presso il terzo responsabile i propri diritti patrimoniali, il lavoratore è sanzionabile sul piano disciplinare con la multa, fatti salvi gli obblighi risarcitori. 14. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, dalla quale decorre il triennio previsto dal comma 1. Alle assenze per malattia in corso alla predetta data si applica la normativa vigente al momento dell'insorgenza della malattia per quanto attiene alle modalità di retribuzione, fatto salvo il diritto alla conservazione del posto se più favorevole. 15. Il computo delle Le assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione malattia del presente CCNLpersonale turnista non determinano crediti o debiti orari.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesimesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso Prima di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su concedere su richiesta del dipendente, prima di concedere dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente 2 l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute salute, per il tramite del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi Il personale inidoneo resta collocato fuori ruolo e utilizzato a domanda in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. I criteri saranno definiti in sede di assenza non compete alcun trattamento retributivo.contrattazione integrativa nazionale. Nel caso di gravi patologie sono esclusi dal computo per malattia anche le assenze connesse alle terapie. Il lavoratore è tenuto a comunicare la durata dell’assenza per le vie brevi appena la stessa è nota a seguito di visita medica, fermo restando l’obbligo a produrre entro 5 giorni la certificazione. Questo per consentire alla scuola di valutare subito l’esigenza di 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 43, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 65. Qualora si è certi, invece, che il dipendente Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere impiegato in mansioni di profilo collocato fuori ruolo e/o livello diverso, o utilizzato in mansioni altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso criteri definiti in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni sede di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenticontrattazione integrativa nazionale. 76. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 87. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 98. Il trattamento economico spettante al dipendente assente dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente: : a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabiliivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il ogni trattamento economico accessorio di produttività a carattere fisso e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. continuativo; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; ; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. chiamare il supplente. 11. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativadipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 1112. L'Ente L'istituzione scolastica o educativa, oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni vigentidi legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private. 1213. Il dipendente dipendente, che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne tempestiva immediata comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1314. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativaanche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 15. Sono fatte salve La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le eventuali documentate necessità fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di assentarsi dal domicilio legge. 16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di obiettivo e giustificato impedimentoreperibilità da osservare. 1417. Nel caso in cui l'infermità derivante sia causata da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità colpa di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 1518. Il computo delle assenze per le cause Le disposizioni di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNLarticolo sono comunque adottate nel rispetto dell’art. 35 della legge 27.12.2002, n.289 e successive modifiche.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesimesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso Prima di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su concedere su richiesta del dipendente, prima di concedere dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente 2 l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute salute, per il tramite del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 43, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 65. Qualora si è certi, invece, che il dipendente Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere impiegato in mansioni di profilo collocato fuori ruolo e/o livello diverso, o utilizzato in mansioni altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso criteri definiti in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni sede di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenticontrattazione integrativa nazionale. 76. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 87. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 98. Il trattamento economico spettante al dipendente assente dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabiliivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-post- ricovero, al dipendente compete anche il ogni trattamento economico accessorio di produttività a carattere fisso e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.continuativo; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; ; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. 11. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativadipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 1112. L'Ente L'istituzione scolastica o educativa, oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni vigentidi legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private. 1213. Il dipendente dipendente, che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne tempestiva immediata comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1314. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativaanche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 15. Sono fatte salve La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le eventuali documentate necessità fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di assentarsi dal domicilio legge. 16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di obiettivo e giustificato impedimentoreperibilità da osservare. 1417. Nel caso in cui l'infermità derivante sia causata da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità colpa di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 1518. Il computo delle assenze per le cause Le disposizioni di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNLarticolo sono comunque adottate nel rispetto dell’art. 35 della legge 27.12.2002, n.289 e successive modifiche.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore l' ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizionidisposizio- ni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, 3 il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del l'Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 75. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 86. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBCTbc ed altre particolari malattie. 97. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-post ricovero, al dipendente compete competono anche il trattamento economico accessorio gli istituti di produttività retribuzione fissa e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione ricorrente di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenzaall’allegata Tabella 1; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente dirigente non in prova, prova assente per malattiamalattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli viene corrisposta la retribuzione prevista al comma 6. Ai fini della maturazione del predetto periodocomputo dei suindicati diciotto mesi, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia allo stesso titolo verificatesi nel triennio precedentenei tre anni precedenti l’episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal di diciotto mesi di cui al comma 1, al lavoratore dirigente che ne faccia abbia fatto richiesta prima della scadenza dello stesso, può essere concesso, per in casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 diciotto mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivodurante il quale non è dovuta retribuzione. In tale ipotesi, qualora il dirigente lo abbia richiesto, l’ente o agenzia ha facoltà di procedere, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue condizioni di salute al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 3. In caso Alla scadenza dei periodi di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, conservazione del posto di cui al comma ai commi 1 del presente articoloe 2, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti e nel caso in cui il dirigente, a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza seguito dell'accertamento di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di l'ente o agenzia può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente dirigente stesso l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 74. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo2, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 85. Sono fatte salve Restano ferme le vigenti disposizioni norme di legge poste a tutela degli affetti da TBCdei malati di Tbc. 96. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia dirigente nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensileintera, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo mesi. 7. La retribuzione di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno risultato compete nella misura in cui si verifica, salvo comprovato impedimentol’attività svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 8. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo dirigente si attiene, in occasione delle proprie assenze per malattia, alle norme di comportamento che regolano la materia, in particolare provvedendo alla tempestiva comunicazione alla struttura di riferimento dello stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio e del luogo di dimora e alla produzione della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivocertificazione eventualmente necessaria. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 149. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente dirigente è tenuto a darne dare comunicazione all'Entedi tale circostanza all’ente o agenzia, al fine ai fini della rivalsa da parte di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del questi ultimi verso il terzo responsabile responsabile, per il rimborso delle la parte corrispondente alle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, erogate durante il periodo di assenza assenza, ai sensi del comma 86 e agli oneri riflessi relativi. 10. In caso di gravi patologie che richiedano terapie salvavita ed altre ad essa assimilabili secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale dell’azienda sanitaria competente per territorio, lettere come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per infezione da HIV/AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky) sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie. Per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione, prevista dal comma 6, lett. a). La certificazione, b) e c)relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia, compresi gli oneri riflessi inerentiè rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede l'amministrazione procede, su richiesta del dipendente, all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa qualifica oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell'interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a qualifica inferiore. Dal momento del nuovo inquadramento, il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica senza nessun riassorbimento del trattamento in godimento. Ove non sia possibile procedere in tal senso, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 75. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 86. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 97. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinariocome determinato nella tabella n. 1 allegata al presente contratto. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. 8. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento. 9. Il dipendente è tenuto tenuto, a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, giustificazione dell'assenza entro i cinque due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 1110. L'Ente può disporre L'amministrazione dispone il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni vigentidi legge, di norma fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Unità Sanitaria Locale. 1211. Il dipendente dipendente, che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1312. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativaanche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 13. Sono fatte salve Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le eventuali documentate necessità fasce di assentarsi dal domicilio reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentocomunicazione all'amministrazione. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante sia causata da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità colpa di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 87, lettere "a)", "b) " e "c)", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 15. Il computo delle Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, nonchè a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del contratto. Per le cause amministrazioni alle quali, prima dell'entrata in vigore del presente contratto, si applicava l' art. 18 del DPR n. 347 del 1983, il trattamento economico spettante al dipendente nell'ipotesi di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione 7, lettera c) è transitoriamente fissato, fino alla scadenza del presente CCNLcontratto, nella misura dei 2/3 della retribuzione di cui alla lettera a) dello stesso comma.

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Samples: CCNL Del Personale Dipendente Dalle Amministrazioni Del Comparto Regioni Autonomie Locali

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesimesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso Prima di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su concedere su richiesta del dipendente, prima di concedere dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente 2 l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute salute, per il tramite del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 43, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 65. Qualora si è certi, invece, che il dipendente Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere impiegato in mansioni di profilo collocato fuori ruolo e/o livello diverso, o utilizzato in mansioni altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso criteri definiti in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni sede di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenticontrattazione integrativa nazionale. 76. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 87. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 98. Il trattamento economico spettante al dipendente assente dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente: a) a. intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabiliivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il ogni trattamento economico accessorio di produttività a carattere fisso e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.continuativo; b) 90 b. 90% della retribuzione di cui alla lettera lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 c. 50% della retribuzione di cui alla lettera lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. 11. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativadipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 1112. L'Ente L'istituzione scolastica o educativa, oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni vigentidi legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private. 1213. Il dipendente dipendente, che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne tempestiva immediata comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1314. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativaanche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 15. Sono fatte salve La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le eventuali documentate necessità fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di assentarsi dal domicilio legge. 16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di obiettivo e giustificato impedimentoreperibilità da osservare. 1417. Nel caso in cui l'infermità derivante sia causata da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità colpa di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 1518. Il computo delle assenze per le cause Le disposizioni di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNLarticolo sono comunque adottate nel rispetto dell’art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289 e successive modifiche.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. 2. Al fine di fornire la dovuta conoscenza al personale del proprio periodo di comporto maturato, l’Ente provvede, almeno 60 gg prima della scadenza del periodo di comporto massimo di cui al comma 1, a darne comunicazione al singolo dipendente, informando lo stesso che qualora intenda avvalersi della possibilità di cui al comma 3, deve farne formale richiesta.70 3. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 34. In caso Prima di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, concedere l’ulteriore periodo di cui al comma 1 del presente articolo2 3, oltre ai giorni l’ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzionequest’ultimo, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stessolavoratore, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2o 3, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’ente procede secondo quanto previsto dal DPR n. 171/2011. 6. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro di inidoneità permanente assoluta,71 l’ente, con le procedure di cui al DPR n. 171/2011, può risolvere risolve il rapporto di lavoro, l'Ente ha facoltà previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del accertamento medico, corrispondendo, se dovuta72 l’indennità di preavviso. 67. Qualora si è certiL’ente può richiedere, invececon le procedure di cui al comma 3, l’accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e o 3, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che il dipendente può essere impiegato in mansioni facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l’impossibilità di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilitàrendere la prestazione. 70 Accoglimento richiesta sindacale 71 Accoglimento richiesta sindacale 8. Qualora, a richiesta seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del dipendentecomma 7, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l’ente procede secondo quanto previsto dal comma 4 e 5, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Nel caso Analogamente, nell’ipotesi in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferioredipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramentisi provvede secondo quanto previsto dal comma 6. 79. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 3 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 810. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 911. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia malattia, fermo restando quanto previsto dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità pensionabilifisse e ricorrenti, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le dall’undicesimo giorno di malattia nell’ipotesi di malattie superiori a quindici dieci giorni lavorativi, per i periodi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.come determinato nella Tabella … allegata al presente CCNL73; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. b) del CCNL del 21 maggio 2018 se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime. 12. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza. 13. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 14. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativadipendente, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazionecomunicazione all’ufficio competente, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1315. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivianche se domenicale o festivo, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, nelle fasce di reperibilità previste dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19disposizioni vigenti. Sono fatte salve fatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa. 16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le eventuali documentate necessità fasce di assentarsi dal domicilio reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentocomunicazione all'ente. 1417. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a riconducibile alla responsabilità di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, è versato dal dipendente all'ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c)10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 1518. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 36 del presente CCNLCCNL 21 maggio 2018.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso Tutte le assenze per malattia verificatesi intervenute negli ultimi tre anni si sommano sia ai fini della conservazione del posto, sia ai fini della remunerazione spettante (art. 23 comma 1 e 6 del C.C.N.L.). Ai sensi del C.C.N.L. vigente è fatto obbligo al dipendente di comunicare il proprio stato di malattia al proprio datore di lavoro tempestivamente. Il certificato attestante uno stato di incapacità lavorativa temporanea (malattia) deve essere recapitato al datore di lavoro o spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. I certificati di malattia recapitati a mano devono essere consegnati alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero cui il Dipendente risulta assegnato o al Servizio Gestione Economico Previdenziale del Personale nel triennio precedente. 2caso di assegnazione ai Servizi Centralizzati, durante l’orario di apertura degli uffici stessi. Superato Al di fuori dell’orario di apertura degli Uffici il periodo previsto dal comma 1, certificato deve essere consegnato nella portineria del Presidio ove si presta servizio. Il personale presente dovrà provvedere ad apporre in calce al lavoratore che ne faccia richiesta può certificato la data e l’ora della consegna. Il certificato di malattia deve essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3redatto su apposito modulario del medico curante. In assenza del proprio medico è possibile rivolgersi ad altro medico o alla guardia medica. In tal caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/la certificazione sanitaria agli effetti della sua validità, potrà essere rilasciata su ricettario personale o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattiaregionale e deve contenere i seguenti dati: nominativo del lavoratore, di cui prognosi clinica, intestazione, data del rilascio, timbro e firma del medico. Il lavoratore dovrà invece precisare il diverso temporaneo recapito, rispetto al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizionidomicilio, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità poter predisporre eventuali controlli, come previsto dalla legge. L’inizio della malattia s’intende sempre decorrente dalla data del rilascio del certificato. La prognosi non deve mai essere retrodatata: non è possibile certificare un periodo di malattia già trascorso anche se di un solo giorno. L’unica eccezione in ordine alla decorrenza della malattia (periodo precedente a svolgere proficuo lavoroquella di rilascio del certificato) è quando l’assistito sia ancora ammalato al momento della visita e dichiara di esserlo dal giorno precedente. Per detti periodi Anche quando l’incapacità lavorativa è riconosciuta nello stesso giorno in cui il dipendente ha prestato servizio (es. in caso di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione abbandono del posto previsti dai commi 1 di lavoro o anche a fine turno) il certificato dovrà riportare la data del rilascio anche se l’assenza dal lavoro inizierà di fatto dal giorno successivo. Il certificato di malattia è necessario anche quando è riferito ad un solo giorno (in questo caso quello del rilascio del certificato). Poiché la prognosi decorre sempre dalla data del certificato, non può essere considerato valido il certificato che attesti una malattia che inizi successivamente alla data della visita. Qualora il lavoratore si presentasse dal medico prima della scadenza della prognosi già indicata nel certificato e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4fosse ritenuto ancora incapace al lavoro, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavorocertificato relativo decorre dalla data della visita medica e conseguentemente anche la prognosi (anche la formula utilizzata, l'Ente ha facoltà come ad esempio “necessità di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavvisoulteriori ecc…. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può deve essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendenteintesa dalla data della visita). Nel caso in cui il mantenimento in dipendente ritiene di poter riprendere servizio abbia luogo per mansioni prima della scadenza della prognosi clinica si rende necessario il rilascio di profilo e/un certificato da parte del proprio medico o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta anche di un medico dell’Azienda Ospedaliera che ne certifichi la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 7guarigione. I giorni di assenza dal servizio fra due periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 sono considerati essi stessi come malattia solo nel caso in cui il secondo periodo di malattia risulti continuazione del presente articoloprimo periodo, non interrompono e i giorni di assenza suddetti siano coincidenti con il sabato e la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente domenica e festività infrasettimanali o con carattere riposi programmati. In assenza del medico di generalità per i primi 9 mesi famiglia è possibile comunque ricorrere alla guardia medica che è autorizzata a rilasciare certificati di assenzamalattia fino ad una prognosi di tre giorni. Nell'ambito Nei casi di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio assenze per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e specialistiche ed accertamenti specialistici regolarmente prescrittidiagnostici, o per altri giustificati motiviove non sia oggettivamente possibile effettuarli al di fuori dell’orario di servizio, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi può usufruire del trattamento di obiettivo e giustificato impedimento. 14malattia da documentare con l’esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso le assenze in cui l'infermità derivante da infortunio non sul questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell’orario di lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzigiornaliero, il dipendente è tenuto potrà usufruire, a darne comunicazione all'Enterichiesta, oltre che dell’assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un permesso a recupero. Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza per malattia. Il periodo di malattia certificato dal medico curante viene interrotto da un eventuale ricovero ospedaliero e pertanto al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti termine del terzo responsabile ricovero medesimo una possibile successiva assenza dovuta ad incapacità lavorativa temporanea dovrà essere nuovamente certificata. La malattia superiore a tre giorni interrompe le ferie in godimento per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerentiprognosi. Durante la malattia non possono essere effettuate pronta disponibilità o attività in libera professione o area a pagamento. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto pre- detto periodo, si sommano sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso mor- boso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesimesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso Prima di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su concedere su richiesta del dipendente, prima di concedere dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente 2 l'amministrazione procede all'accertamento all'accerta- mento delle sue condizioni di salute salute, per il tramite del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle competente or- gano sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fi- sica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 43, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere l'amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 65. Qualora si è certi, invece, che il dipendente Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere impiegato in mansioni di profilo collocato fuori ruolo e/o livello diverso, o utilizzato in mansioni altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e profes- sionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso criteri definiti in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni sede di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenticontrattazione integrativa nazionale. 76. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 87. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 98. Il trattamento economico spettante al dipendente assente dipendente, nel caso di as- senza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabiliivi compresa la retribuzione pro- fessionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione esclu- sione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il ogni trattamento economico accessorio di produttività a carattere fisso e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.continuativo; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; ; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di as- senza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza all'istituto scolastico o educativo in cui il di- pendente presta servizio, tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. 11. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativadipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certifi- cato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola SU VISITE DI CONTROLLO VEDI ART. 55-SEPTIES, C. 5 BIS, DEL D.LGS 165/2001 E IL DECRETO DEL MINISTRO PER LA P. A. N. 206/2017. NUOVA FASCE: 9-13/15-18 prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 1112. L'Ente L'istituzione scolastica o educativa, oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre disporre, sin dal primo giorno, il con- trollo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attra- verso il competente organo sanitario. Il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigentinon è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private. 1213. Il dipendente dipendente, che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, di residenza o del domicilio dichiarato al- l'amministrazione deve darne tempestiva immediata comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1314. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa au- torizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativaanche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 15. Sono fatte salve La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le eventuali documentate necessità fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di assentarsi dal domicilio legge. 16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di re- peribilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono es- sere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi comuni- cazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di obiettivo e giustificato impedimentoreperibilità da osservare. 1417. Nel caso in cui l'infermità derivante sia causata da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità colpa di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti risar- cimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, – qualora comprensivo anche della normale retribuzione – è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 1518. Il computo delle assenze per le cause Le disposizioni di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNLarticolo sono comunque adottate nel rispetto dell’art. 35 della legge 27.12.2002, n. 289 e successive modifiche.

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Samples: CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018

Assenze per malattia. 1. Il In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente non in provada causa di servizio, assente per malattia, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi, durante il quale gli verrà corrisposta la retribuzione prevista al comma xx. Ai fini della maturazione del computo del predetto periodo, periodo di 18 mesi si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia allo stesso titolo verificatesi nel triennio precedentenei 3 anni precedenti l’'episodio morboso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1tale periodo, al lavoratore dipendente che ne faccia abbia fatto richiesta può essere concesso, per in casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di non superiore a 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3mesi durante il quale non sarà dovuta retribuzione. In caso tale ipotesi, qualora l'Amministrazione ritenga di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su accogliere la richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2periodo, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo procederà con le modalità previste dalle vigenti disposizionidisposizioni vigenti, anche regolamentari, all'accertamento delle sue condizioni di salute anche al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi Tale accertamento e' effettuato mediante visita medico-collegiale durante la quale l'interessato ha diritto di assenza non compete alcun trattamento retributivofarsi assistere da un medico di fiducia. 53. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del previsto nello stesso comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo non idoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione l'Amministrazione può, salvo particolari esigenze, disporre la cessazione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavvisodi lavoro. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 74. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 85. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBCTbc ed altre particolari malattie. 96. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorioaccessorio comunque denominato, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito Nell’ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete competono anche il trattamento economico accessorio gli istituti di produttività retribuzione fissa e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinarioricorrente. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. 7. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l’infezione da HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto all’intera retribuzione prevista dal comma 6, lettera a). 8. La disciplina di cui al comma 7 si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al d.lgs. n. 834/81, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata. 9. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 7, l’ amministrazione favorisce un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. 10. Nel caso di malattia insorta nell’arco della giornata lavorativa durante l’orario di servizio, qualora il dipendente abbia lasciato la sede di lavoro, la giornata non sarà considerata assenza per malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il dipendente, ai fini del completamento dell’orario, recupererà le ore non lavorate concordandone i tempi e le modalità con il dirigente, anche ai sensi dell’art. xx . Nel caso in cui il certificato medico coincida con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la stessa sarà considerata assenza per malattia e il dipendente potrà invece utilizzare le ore lavorate come riposo compensativo di pari entità” 11. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato giustificato impedimento. 12. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico - con l’indicazione di giustificazione dell'assenza, nel rispetto della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimentonormativa vigente, entro i cinque due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 1113. L'Ente può disporre L'amministrazione dispone il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle ai sensi delle vigenti disposizioni vigentidi legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Azienda sanitaria locale. 1214. Il dipendente dipendente, che durante l'assenza per malattia eventualmente dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1315. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativaanche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 16. Sono fatte salve Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le eventuali documentate necessità fasce di assentarsi dal domicilio reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Entecomunicazione all'amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 1417. I controlli di malattia non sono estensibili alle assenze dal servizio della madre o del padre per malattia del proprio bambino. 18. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Enteall' amministrazione, al fine la quale ha diritto di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del recuperare dal terzo responsabile per il rimborso delle le retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 86, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Samples: Accordo Integrativo

Assenze per malattia. (Art. 34 CCNL 9.8.2000) 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l'Amministrazione procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui cui, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi a richiesta del comma 4dipendente, il dipendente questi sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 65. Qualora si è certi, invece, accerti invece che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, altra area della stessa categoria o in mansioni di profilo e/o livello categoria immediatamente inferiore, l’Ente l'Amministrazione provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello una categoria immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livellodetta categoria, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 76. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 87. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 98. Il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio fondamentale di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.cui all’art.83; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 109. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio ala struttura di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimentolavorativa e con l’indicazione della sola prognosi, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 1110. L'Ente può disporre L'Amministrazione dispone il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 1211. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Enteall’Amministrazione, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 1312. Il dipendente assente per malattia, ancorché ancorchè formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Enteall'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della dalla malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festividomenicali, festivi o comunque non lavorativi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Enteall'Amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 1413. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Enteall'Amministrazione, al fine di consentirgli un’eventuale consentirle un'eventuale azione di risarcimento nei confronti riguardi del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 1514. Il In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo delle assenze dei giorni di assenza per le cause malattia di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione 1 del presente CCNLarticolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. 15. Relativamente al trattamento accessorio spettante per le ipotesi di cui al comma 8, rimangono in vigore, per quanto compatibili con la normativa vigente, le disposizioni di cui all’art.34 del CCNL 9.8.2000- INDICE

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della del- la maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo all’ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente casiparticolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore l’ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l’Amministrazione procede all'accertamento all’ac- certamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità dell’inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui cui, a seguito dell'accertamento dell’accertamento disposto ai sensi a richiesta del comma 4dipendente, il dipendente questi sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente l’Amministrazione ha facoltà facol- tà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità l’indennità sostitutiva del preavviso. 65. Qualora si è certi, invece, accerti invece che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, altra area della stessa categoria o in mansioni di profilo e/o livello ca- tegoria immediatamente inferiore, l’Ente l’Amministrazione provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello una categoria immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livellodetta ca- tegoria, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 76. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità dell’an- zianità di servizio a tutti gli effetti. 87. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 98. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorioaccessorio legato alla effettiva prestazione, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione collettiva. Nell'ambito Nell’ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo succes- sivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e spettante, fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.straordinario e per quelli collegati all’effettivo svolgimento della prestazione; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del dei periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 109. L'assenza L’assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio ala struttura di appartenenza tempestivamente tempestivamen- te e comunque, ove fissato, all'inizio comunque all’inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente dipendente, salvo comprova- to impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimentol’incapacità lavorativa e con l’indicazione della sola prognosi, entro i cinque giorni successivi all'inizio all’inizio della informazioni malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo lavora- tivo successivo. 1110. L'Ente può disporre L’Amministrazione dispone il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, in particolare dal- l’art. 10 del D.P.R. n. 567/1987. 1211. Il dipendente che durante l'assenza l’assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Enteall’Amministrazione, deve de- ve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 1312. Il dipendente assente per malattia, ancorché ancorchè formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dall’abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi ren- dersi reperibile all'indirizzo all’indirizzo comunicato all'Enteall’amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della dalla malattia, ivi compresi i giorni gior- ni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità dell’incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono So- no fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti eaccerta- menti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Enteal- l’Amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentogiustificatoimpedimento. 1413. Nel caso in cui l'infermità l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Enteall’Amministrazione, al fine di consentirgli consentirle un’eventuale azione di risarcimento nei confronti riguardi del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante da essa corrispostedurante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 1514. Il In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sonoesclusi dal computo delle assenze dei gior- ni di assenza per le cause malattia, di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione 1 del presente CCNLarticolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie. Per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sededi contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della ne- cessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente Dirigente non in prova, assente per malattiama- lattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, l’assenza in corso si sommano somma alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedentein- tervenute nei tre anni precedenti. 2. Superato il Al Dirigente che ne faccia tempestiva ri- chiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesimesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso ovvero di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni essere sottoposto all’accertamento delle sue condi- zioni di assenza salute, per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre il tramite dell’azienda uni- tà sanitaria locale territorialmente competente ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento sensi delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere svol- xxxx qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 53. Superati i periodi di conservazione del posto previsti pre- visti dai commi 1 e 2, oppure o nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diversoDirigente, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti.a 74. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articoloarti- colo, non interrompono la maturazione dell'anzianità dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 85. Sono fatte salve Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 96. Il trattamento economico spettante al dipendente assente Diri- gente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensileretribuzione, comprese le indennità pensionabilisecondo quanto indica- to nella nelle tabelle allegato n. 3, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel com- ma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 12 non sono retribuiti. 107. L'assenza L’assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere tempe- stivamente comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunqueall’azienda o ente, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivoquale va inviata la relativa certificazione me- dica. 118. L'Ente L’azienda o ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni vigentidi legge. 129. Il dipendente Dirigente che durante l'assenza l’assenza, per malattia par- ticolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l’indirizzo dove può essere reperito. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 1410. Nel caso in cui l'infermità derivante l’infermità sia causata da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità colpa di terziun terzo, il dipendente Dirigente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di all’azienda o ente. In tal caso il risarcimento nei confronti del danno da mancato guada- gno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti.- qualora comprensivo anche del- 1511. Il computo delle Le disposizioni contenute nel presente ar- ticolo si applicano alle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla malattia iniziate successivamente alla data di sottoscrizione stipula- zione del contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previ- sto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del presente CCNLcontratto.

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Samples: Contratto Dell’area Della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica Ed Amministrativa Del Comparto Sanità

Assenze per malattia. 1. 1 Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto fino ad un periodo di 18 mesi continuativi, con la corresponsione dell’intera retribuzione fissa per un periodo di diciotto 12 mesi e con la riduzione del 50% per gli ulteriori 6 mesi. 2 Il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore, anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi, raggiunga il limite di 24 mesi di assenza entro l’arco massimo di 48 mesi consecutivi. Ai I termini si computano dal primo giorno del primo periodo di assenza per malattia. I periodi di malattia che intervengono con intervalli inferiori a 30 giorni di effettiva attività lavorativa si sommano ai fini della maturazione del predetto periodo, periodo di 24 mesi. 3 Nel computo dei periodi di 18 e 24 mesi non si sommano alle tiene conto delle assenze dovute all'ultimo episodio morboso a patologie di particolare gravità, quali quelle oncologiche, leucemiche, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare, la sindrome da immunodeficienza acquisita e le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedentepatologie assimilabili. In tali casi, la retribuzione e la conservazione del posto spettano fino al limite massimo di 48 mesi. 2. Superato il periodo previsto dal comma 14 Superati i periodi previsti dai precedenti commi per la conservazione del posto, durante i quali decorre l’anzianità, al lavoratore dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 concessa l’aspettativa fino a 12 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivodecorrenza dell’anzianità e senza corresponsione della retribuzione. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per 5 Trascorsi i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2precedenti commi, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di la Società può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l'indennità l’indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi6 L’assenza per malattia deve essere comunicata alla Società immediatamente e, invececomunque, che il dipendente può essere impiegato in mansioni all’inizio dell’orario di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta lavoro del dipendente. Nel caso giorno stesso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni si verifica o si prolunghi la precedente assenza, salva l’ipotesi di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenticomprovato impedimento. 7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono 7 Il dipendente è tenuto a giustificare l'assenza secondo la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effettinormativa vigente e le indicazioni previste. 8. Sono fatte salve le 8 La Società ha diritto di far controllare la malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti legge, affidando l’incarico alle ASL competenti territorialmente. Qualora il dipendente durante l’assenza debba, per particolari esigenze, risiedere in luogo diverso da TBCquello reso noto alla Società, ne dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove potrà essere reperito. 9. 9 Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensiletenuto, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin sin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiadi assenza dal lavoro, ivi compresi i giorni domenicali e festivia trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativain ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 10,00 alle ore 12 12,00 e dalle ore 17 17,00 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate 19,00. 10 Il dipendente che, per comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite medichevisite, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Entenon possa osservare tali fasce orarie, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15alla Società. Il computo delle assenze per le cause mancato rispetto da parte del dipendente degli obblighi di cui al comma 3 va effettuato precedente punto comporta la perdita del trattamento di malattia ed è sanzionabile con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data l’applicazione di sottoscrizione del provvedimento disciplinare. 11 I periodi di assenza per infortunio e per malattia derivanti dal servizio di cui all’art. 91 non sono cumulabili con quelli per malattia a tutti gli effetti previsti dal presente CCNLarticolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore lavora- tore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ammi- nistrazione procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussi- stenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. 4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui, a seguito dell'accertamento disposto a richiesta del dipendente, questi sia dichiarato permanentemente inidoneo a svol- xxxx qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corri- spondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 5. Qualora si accerti invece che il dipendente può essere impiegato in mansioni di altra area della stessa categoria o in mansioni di categoria immediatamente inferiore, l'Amministrazione provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di una categoria immedia- tamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detta categoria, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non rias- sorbibile dai futuri miglioramenti. 6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 8. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le inden- nità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio legato alla effettiva prestazione, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione collettiva. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospe- daliero e per quello successivo di convalescenza post- ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio spettante, fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario e per quelli collegati all'effettivo svolgimento della prestazione; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi dei periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 9. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prose- cuzione deve essere comunicata ala struttura di apparte- nenza tempestivamente e comunque all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente, salvo comprovato impedi- mento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo racco- mandata con avviso di ricevimento il certificato medico attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa e con l'indicazione della sola prognosi, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 10. L'Amministrazione dispone il controllo della malat- tia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, in particolare dall'art. 10 del DPR n. 567/1987. 11. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Amministrazione, deve darne tempestiva comunica- zione, indicando il relativo indirizzo. 12. Il dipendente assente per malattia, ancorché formal- mente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comu- nicato all'Amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo dalla malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documen- tate necessità di assentarsi dal domicilio per visite medi- che, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specia- listici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Amministrazione, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 13. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ammini- strazione, al fine di consentirle un'eventuale azione di risarcimento nei riguardi del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni da essa corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 14. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- day hospital anche quelli di assenza dovuti a alle terapie. Pertanto per Per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera l'intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione contrat- tazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità gra- vità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo all’ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedentenei tre anni precedenti. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su Qualora il dipendente abbia avanzato la richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente il CNEL procede all'accertamento all’accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’Azienda Sanitaria Locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità dell’idoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure 2 - e così anche nel caso in cui cui, a seguito dell'accertamento dell’accertamento disposto ai sensi del comma 43, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente lavoro - il CNEL ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l'indennità l’indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 75. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 86. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBCTbc. 97. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito Nell’ambito di tale periodo, periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e accessorio, fatta eccezione quindi per i compensi per il lavoro straordinario.straordinario e i turni; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 108. L'assenza In caso di patologie gravi che richiedano, terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a), secondo periodo. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, il CNEL favorisce un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. 9. L’assenza per malattia, ovvero la sua eventuale prosecuzione prosecuzione, deve essere comunicata all'ufficio all’Ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il 00.Xx dipendente è tenuto tenuto, salvo casi di forza maggiore, a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque due giorni successivi all'inizio all’inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre 00.XX CNEL dispone il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12, attraverso la competente Azienda Sanitaria Locale. Il 00.Xx dipendente che durante l'assenza l’assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Enteal CNEL, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il 00.Xx dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato dal medico curante in via generica ad uscire dall'abitazione dal medico curantedall’abitazione, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo all’indirizzo comunicato all'Ente, al CNEL fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità dell’incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o prescritti ovvero per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Enteal CNEL, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel 14.Nel caso in cui l'infermità l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Enteal CNEL, al fine che ha diritto di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del recuperare dal terzo responsabile per il rimborso delle le retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, da esso corrisposte durante il periodo di assenza degenza ai sensi del comma 87, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Samples: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001

Assenze per malattia. 1. Il dipendente dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali non in prova, assente prova ed i segretari assenti per malattia, ha malattia hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore personale che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l'amministrazione, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivoeventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica al servizio. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui il personale sia riconosciuto permanentemente inidoneo al solo svolgimento dell'incarico in essere, l'amministrazione procede secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 171/2011. Per i segretari comunali, a tal fine, l‘amministrazione comunica tempestivamente al Ministero dell'Interno il superamento dei periodi di conservazione del posto o la sopravvenuta permanente inidoneità specifica al solo svolgimento dell'incarico di segretario. 5. Nel caso di inidoneità permanente assoluta, l'amministrazione o, per i segretari, il Ministero dell'interno, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4della specifica comunicazione della stessa da parte dell'amministrazione, con le procedure di cui al D.P.R. n. 171/2011, risolve il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo rapporto di lavoro, l'Ente ha facoltà previa comunicazione all'interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di procedere alla risoluzione del rapporto accertamento medico, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del di preavviso. 6. Qualora si è certiL'amministrazione può richiedere, invececon le procedure di cui al comma 3, l'accertamento della idoneità psicofisica dell'interessato, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che il dipendente può essere impiegato in mansioni facciano fondatamente presumere l'inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilità di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta rendere la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramentiprestazione. 7. Qualora, a seguito dell'accertamento medico effettuato ai sensi del comma 6, emerga una inidoneità permanente relativa al solo svolgimento dell'attività in essere, l'amministrazione procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Analogamente, nell'ipotesi di dichiarazione di inidoneità permanente assoluta, si provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 89. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 910. Il trattamento economico spettante al dipendente personale assente per malattia nel periodo di conservazione del posto di cui al comma 1 è il seguentestabilito come segue: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, ; per i periodi dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, l'intera retribuzione di ricovero ospedaliero cui alla tabella allegata 3 al CCNL del3.11.2005, come aggiornata dal protocollo d'intesa dell'11.4.2007, dell'Area IV e per quello successivo di convalescenza post-ricoveroIII con riferimento alla sola dirigenza professionale, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.tecnica ed amministrativa; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera "a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera "a) " per gli ulteriori 6 mesi di assenza; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; e) la retribuzione di risultato, ivi compresi i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge per incentivare l'attività di dirigenti, di dirigenti amministrativi, tecnici e professionali o dei segretari, compete nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tale fine; f) sono comunque applicate in tutti i casi le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, fatto salvo il caso di ricovero ospedaliero. 11. Ai fini della determinazione del periodo trattamento economico spettante in caso di conservazione malattia ai sensi del posto previsto nel comma 110, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero, o nei casi di day-surgery, day-service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza. 1012. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza o all'amministrazione di assegnazione, per i segretari, tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno della giornata di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 13. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativapersonale che, salvo comprovato impedimentodurante l'assenza, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia particolari motivi dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazionecomunicazione all'ufficio competente, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1314. Il dipendente assente I dirigenti, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e i segretari assenti per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto sono tenuti a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivianche se domenicale o festivo, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, nelle fasce di reperibilità previste dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19disposizioni vigenti. Sono fatte salve fatti salvi i casi di esclusione dall'obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa. 15. Qualora l'interessato debba allontanarsi, durante le eventuali documentate necessità fasce di assentarsi dal domicilio reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentocomunicazione all'amministrazione. 1416. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a riconducibile alla responsabilità di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, ottenuto dall'interessato è versato da quest'ultimo all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c)10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 1517. Il computo La disciplina delle assenze per le cause malattia di cui al ai precedenti commi trova applicazione anche nei casi in cui il Ministero dell'Interno o altra amministrazione si avvalgono di segretari collocati in disponibilità ai sensi, rispettivamente dell'art.7, comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso 1, e dell'art.19, comma 3 dalla data di sottoscrizione 5, del presente CCNLDPR n.465/1997.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il Al lavoratore che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore tale ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l'Azienda o Ente, dandone preventiva comunicazione all’interessato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, disposizioni al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle attribuzioni del proprio profilo professionale, l’Azienda o Ente procede secondo quanto previsto dal D.P.R.171 del 2011. 5. Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4, oppure nel caso in di inidoneità permanente e assoluta, l’Azienda o Ente, con le procedure di cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, al DPR 171/2011 risolve il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo rapporto di lavoro, l'Ente ha facoltà previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di procedere alla risoluzione del rapporto accertamento medico, corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del l’indennità di preavviso. 6. Qualora si è certiAlla fattispecie del dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie attribuzioni, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni applica l’art. 59 (Mutamento di profilo e/per inidoneità psico-fisica). 7. L’Azienda o livello diversoEnte può richiedere, con le procedure di cui al comma 3, dandone preventiva comunicazione all’interessato, l’accertamento della idoneità psico- fisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o in mansioni relativa al servizio oppure l’impossibilità di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilitàrendere la prestazione. 8. Qualora, a richiesta seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del dipendentecomma 7, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle attribuzioni del proprio profilo, l’azienda o ente procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Nel caso Analogamente, nell’ipotesi in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferioredipendente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramentisi provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 79. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 8. Sono 10.Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il 00.Xx trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia malattia, fermo restando quanto previsto dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorioaccessorio comunque denominato, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 nove mesi di assenza. Nell'ambito ; nell’ambito di tale periodo, per le dall’11° giorno di malattia nell’ipotesi di malattie superiori a quindici dieci giorni lavorativi, per i periodi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, ricovero al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio spetta l’intera retribuzione di produttività cui all’art. 94, comma 2, lett. c) (Retribuzione e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.sue definizioni); b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. 10, comma 5, lettera b, (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure) se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell’attività svolta nel corso dell’anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime. L'assenza 00.Xx fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o dalla struttura sanitaria che effettua la prestazione purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day surgery, day service, pre- ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione i conseguenti periodi di convalescenza. 13.L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato anche nel caso di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessadell’assenza. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il 00.Xx dipendente che che, durante l'assenza l’assenza, per malattia particolari motivi dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazionecomunicazione all’ufficio competente, indicando il relativo indirizzo. 13precisando l’indirizzo dove può essere reperito. Il 00.Xx dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'Azienda o Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivianche se domenicale o festivo, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, nelle fasce di reperibilità previste dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19disposizioni vigenti. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per fatti salvi i casi di obiettivo e giustificato impedimentoesclusione dall’obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può puo' essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivodiciotto mesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l'azienda o ente, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, disposizioni al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dirigente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'azienda o ente procede secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2011. 5. Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente dirigente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà l'azienda o ente, con le procedure di procedere alla risoluzione cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011 puo' risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l'indennita' sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certiL'azienda o ente puo' richiedere, invececon le procedure di cui al comma 3, dandone preventiva comunicazione all'interessato, l'accertamento della idoneita' psico-fisica del dirigente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che il dipendente può essere impiegato in mansioni facciano fondatamente presumere l'inidoneita' permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilita' di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilitàrendere la prestazione. 7. Qualora, a richiesta seguito dell'accertamento medico effettuato ai sensi del dipendentecomma 6, emerga una inidoneita' permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l'Azienda o Ente procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Nel caso Analogamente, nell'ipotesi in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferioredirigente venga dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramentisi provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 78. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 89. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 910. Il trattamento economico spettante al dipendente assente dirigente che si assenti per malattia è malattia, ferma restando la normativa di legge vigente, e' il seguente: a) intera retribuzione fissa mensiledi cui alla tabella allegata al n. 3 del C.C.N.L. del 3 novembre 2005, comprese le indennità pensionabilicome aggiornata dal protocollo d'intesa dell'11 aprile 2007, dell'Area IV e III con esclusione di ogni altro compenso accessorioriferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera «a) » per i successivi 3 tre mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera «a) » per gli ulteriori 6 sei mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 7 comma 5 lettera c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dirigente ai risultati, per effetto dell'attivita' svolta nel corso dell'anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime. 11. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla A.s.l. o dalla struttura sanitaria che effettua la prestazione purche' sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day surgery, day service, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza. 12. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza. 13. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativadirigente che, salvo comprovato impedimentodurante l'assenza, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia particolari motivi dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazionecomunicazione all'ufficio competente, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove puo' essere reperito. 1314. Il dipendente dirigente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è e' tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'azienda o ente, fin dal primo giorno e per tutto in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilita' previste dalle disposizioni vigenti. 15. Qualora il periodo della malattiadirigente debba allontanarsi, ivi compresi i giorni domenicali e festividurante le fasce di reperibilita', per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativadall'indirizzo comunicato, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentocomunicazione all'azienda o ente. 1416. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro l'infermita' sia ascrivibile a responsabilità riconducibile alla responsabilita' di terziun terzo, il dipendente è dirigente e' tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di all'azienda o ente. In tal caso il risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno effettivamente pagato dal terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, al dirigente e' versato da quest'ultimo all'azienda o ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza assenza, ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), 10 compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'azienda o ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattiama- lattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione matu- razione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l’ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il Al lavoratore che ne faccia tempestiva ri- chiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore tale ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l’Azienda o Ente, dandone preventiva comunicazione all’inte- ressato o su iniziativa di quest’ultimo, procede all'accertamento all’accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, disposizioni al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipen- dente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’Azienda o Ente procede secondo quanto previsto dal D.P.R 171 del 2011. 5. Ove non sia possibile applicare il precedente comma 4, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere svolge- re qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà l’Azienda o Ente, con le procedure di procedere alla risoluzione cui al DPR 171/2011 può risol- vere il rapporto di lavoro, previa comunicazione all’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del Comparto Sanità Pubblica | Periodo 2016-2018 verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l’indennità di preavviso. 6. Qualora si è certiL’Azienda o Ente può richiedere, invececon le pro- cedure di cui al comma 3, dandone preventiva comunicazione all’interessato, l’accertamento della idoneità psico-fisica del dipendente, an- che il dipendente può essere impiegato prima dei termini temporali di cui ai com- mi 1 e 2, in mansioni caso di profilo e/disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l’inidoneità permanente assoluta o livello diverso, o in mansioni relativa al servizio oppure l’impossibilità di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilitàrendere la prestazione. 7. Qualora, a richiesta seguito dell’accertamento medico effettuato ai sensi del dipendentecomma 6, emerga una inidoneità permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l’azienda o ente procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato supera- mento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente articolo. Nel caso Analogamente, nell’ipotesi in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferioredipendente venga dichia- rato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramentisi provvede secondo quanto previsto dal comma 5. 78. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti. 89. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 910. Il trattamento economico spettante al dipendente assente di- pendente che si assenti per malattia malattia, ferma restando la normativa vigente, è il seguente: a) intera Intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione esclu- sione di ogni altro compenso accessorioaccessorio co- munque denominato, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 nove mesi di assenza. Nell'ambito ; nell’ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello successivo il suc- cessivo periodo di convalescenza post-ricovero, ricovero al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.come determinato nella tabella 1 allegata al CCNL 1/9/1995; b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione conserva- zione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti; e) i trattamenti accessori correlati alla perfor- mance dell’anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell’art. L'assenza 8 comma 5 lettera b (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure) se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per malattia ovvero effetto dell’attività svolta nel corso dell’an- no, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime. 11. Ai fini della determinazione del trattamen- to economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o dalla struttura sanitaria che effettua la sua eventuale prosecuzione prestazione purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day surgery, day service, pre-ospe- dalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero, anche per i conseguenti periodi di convalescenza. 12. L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno comunque all’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di even- tuale prosecuzione dell’assenza. 13. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativache, salvo comprovato impedimentodurante l’assenza, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia particolari motivi dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazionecomunicazione all’ufficio competente, indicando il relativo indirizzopreci- sando l’indirizzo dove può essere reperito. 1314. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del me- dico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall’Azienda o Ente, fin dal primo giorno e per tutto in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle dispo- sizioni vigenti. 15. Qualora il periodo della malattiadipendente debba allontanarsi, ivi compresi i giorni domenicali e festividurante le fasce di reperibilità, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativadall’indirizzo comunicato, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, docu- mentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimentocomuni- cazione all’azienda o all’ente. 1416. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro l’infermità sia ascrivibile a riconducibile alla responsabilità di terziun terzo, il dipendente risarcimento del danno da mancato guadagno effettiva- mente pagato dal terzo responsabile al dipen- dente è tenuto versato da quest’ultimo all’Azienda o Ente fino a darne comunicazione all'Enteconcorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza, al fine ai sensi del comma 10 compresi gli oneri riflessi ine- renti. La presente disposizione non pregiudi- ca l’esercizio, da parte dell’Azienda o Ente, di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerentiresponsabile. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore dipendente che ne faccia richiesta può puo' essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente l'amministrazione, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione procede secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011. 5. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà l'amministrazione, con le procedure di procedere alla risoluzione cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011, puo' risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva di lavoro, previa comunicazione all'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l'indennita' di preavviso. 6. Qualora si è certiL'amministrazione puo' richiedere, invececon le procedure di cui al comma 3, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta l'accertamento della idoneita' psicofisica del dipendente. Nel , anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in cui il mantenimento in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneita' permanente assoluta o relativa al servizio abbia luogo per mansioni oppure l'impossibilita' di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta rendere la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramentiprestazione. 7. I periodi di assenza per malattiaQualora, salvo quelli previsti a seguito dell'accertamento medico effettuato ai sensi del comma 6, emerga una inidoneita' permanente solo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l'amministrazione procede secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo4, non interrompono la maturazione dell'anzianità anche in caso di servizio a tutti gli effetti. 8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i mancato superamento dei periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.presente

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso Tutte le assenze per malattia verificatesi intervenute negli ultimi tre anni si sommano sia ai fini della conservazione del posto, sia ai fini della remunerazione spettante (art. 23 comma 1 e 6 del C.C.N.L.). Ai sensi del C.C.N.L. vigente è fatto obbligo al dipendente di comunicare il proprio stato di malattia al proprio datore di lavoro tempestivamente. Il certificato attestante uno stato di incapacità lavorativa temporanea (malattia) deve essere recapitato al datore di lavoro o spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. I certificati di malattia recapitati a mano devono essere consegnati alla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero cui il Dirigente risulta assegnato o al Servizio Gestione Economico Previdenziale del Personale nel triennio precedente. 2caso di assegnazione ai Servizi Centralizzati, durante l’orario di apertura degli uffici stessi. Superato Al di fuori dell’orario di apertura degli Uffici il periodo previsto dal comma 1, certificato deve essere consegnato nella portineria del Presidio ove si presta servizio. Il personale presente dovrà provvedere ad apporre in calce al lavoratore che ne faccia richiesta può certificato la data e l’ora della consegna. Il certificato di malattia deve essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3redatto su apposito modulario del medico curante. In assenza del proprio medico è possibile rivolgersi ad altro medico o alla guardia medica. In tal caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/la certificazione sanitaria agli effetti della sua validità, potrà essere rilasciata su ricettario personale o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattiaregionale e deve contenere i seguenti dati: nominativo del lavoratore, di cui prognosi clinica, intestazione, data del rilascio, timbro e firma del medico. Il lavoratore dovrà invece precisare il diverso temporaneo recapito, rispetto al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizionidomicilio, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità poter predisporre eventuali controlli, come previsto dalla legge. L’inizio della malattia s’intende sempre decorrente dalla data del rilascio del certificato. La prognosi non deve mai essere retrodatata: non è possibile certificare un periodo di malattia già trascorso anche se di un solo giorno. L’unica eccezione in ordine alla decorrenza della malattia (periodo precedente a svolgere proficuo lavoroquella di rilascio del certificato) è quando l’assistito sia ancora ammalato al momento della visita e dichiara di esserlo dal giorno precedente. Per detti periodi Anche quando l’incapacità lavorativa è riconosciuta nello stesso giorno in cui il dipendente ha prestato servizio (es. in caso di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione abbandono del posto previsti dai commi 1 di lavoro o anche a fine turno) il certificato dovrà riportare la data del rilascio anche se l’assenza dal lavoro inizierà di fatto dal giorno successivo. Il certificato di malattia è necessario anche quando è riferito ad un solo giorno (in questo caso quello del rilascio del certificato). Poiché la prognosi decorre sempre dalla data del certificato, non può essere considerato valido il certificato che attesti una malattia che inizi successivamente alla data della visita. Qualora il lavoratore si presentasse dal medico prima della scadenza della prognosi già indicata nel certificato e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4fosse ritenuto ancora incapace al lavoro, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavorocertificato relativo decorre dalla data della visita medica e conseguentemente anche la prognosi (anche la formula utilizzata, l'Ente ha facoltà come ad esempio “necessità di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavvisoulteriori ecc…. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può deve essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendenteintesa dalla data della visita). Nel caso in cui il mantenimento in dipendente ritiene di poter riprendere servizio abbia luogo per mansioni prima della scadenza della prognosi clinica si rende necessario il rilascio di profilo e/un certificato da parte del proprio medico o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta anche di un medico dell’Azienda Ospedaliera che ne certifichi la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 7guarigione. I giorni di assenza dal servizio fra due periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 sono considerati essi stessi come malattia solo nel caso in cui il secondo periodo di malattia risulti continuazione del presente articoloprimo periodo, non interrompono e i giorni di assenza suddetti siano coincidenti con il sabato e la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente domenica e festività infrasettimanali o con carattere riposi programmati. In assenza del medico di generalità per i primi 9 mesi famiglia è possibile comunque ricorrere alla guardia medica che è autorizzata a rilasciare certificati di assenzamalattia fino ad una prognosi di tre giorni. Nell'ambito Nei casi di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio assenze per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e specialistiche ed accertamenti specialistici regolarmente prescrittidiagnostici, o per altri giustificati motiviove non sia oggettivamente possibile effettuarli al di fuori dell’orario di servizio, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi può usufruire del trattamento di obiettivo e giustificato impedimento. 14malattia da documentare con l’esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso le assenze in cui l'infermità derivante da infortunio non sul questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell’orario di lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzigiornaliero, il dipendente è tenuto potrà usufruire, a darne comunicazione all'Enterichiesta, oltre che dell’assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un permesso a recupero. Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza per malattia. Il periodo di malattia certificato dal medico curante viene interrotto da un eventuale ricovero ospedaliero e pertanto al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti termine del terzo responsabile ricovero medesimo una possibile successiva assenza dovuta ad incapacità lavorativa temporanea dovrà essere nuovamente certificata. La malattia superiore a tre giorni interrompe le ferie in godimento per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerentiprognosi. Durante la malattia non possono essere effettuate pronta disponibilità o attività in libera professione o area a pagamento. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto fino ad un periodo di 18 mesi continuativi, con la corresponsione dell’intera retribuzione fissa per un periodo di diciotto 12 mesi e con la riduzione del 50% per gli ulteriori 6 mesi. 2. Ai Il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore, anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi, raggiunga il limite di 24 mesi di assenza entro l’arco massimo di 48 mesi consecutivi. I termini si computano dal primo giorno del primo periodo di assenza per malattia. I periodi malattia che intervengono con intervalli inferiori a 30 giorni di effettiva attività lavorativa si sommano ai fini della maturazione del predetto periodo, periodo di 24 mesi. 3. Nel computo dei periodi di 18 e 24 mesi non si sommano alle tiene conto delle assenze dovute all'ultimo episodio morboso a patologie di particolare gravità, quali quelle oncologiche, leucemiche, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare, la sindrome da immunodeficienza acquisita e le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedentepatologie assimilabili. In tali casi, la retribuzione e la conservazione del posto spettano fino al limite massimo di 48 mesi. 24. Superato il periodo previsto dal comma 1Superati i periodi previsti dai precedenti commi per la con-servazione del posto, durante i quali decorre l’anzianità, al lavoratore dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.essere 35. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per Trascorsi i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2precedenti commi, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di l’ANAS può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l'indennità l’indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certiL’assenza per malattia deve essere comunicata all’ANAS immediatamente e, invececomunque, che il dipendente può essere impiegato in mansioni all’inizio dell’orario di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta lavoro del dipendente. Nel caso giorno stesso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni si verifica o si prolunghi la precedente assenza, salva l’ipotesi di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenticomprovato impedimento. 7. Il dipendente è tenuto ad inviare il relativo certificato medico di giustificazione entro tre giorni dall’inizio della malattia o della eventuale prosecuzione della stessa. Nel computo del predetto termine non si considerano i giorni festivi. 8. L’ANAS ha diritto di far controllare la malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, affidando l’incarico alle ASL competenti territorialmente. Qualora il dipendente durante l’assenza debba, per particolari esigenze, risiedere in luogo diverso da quello reso noto all’ANAS, ne dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione, precisando l’indirizzo dove potrà essere reperito. 9. Il dipendente assente per malattia è tenuto, sin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00. 10. Il dipendente che, per comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’ANAS. Il mancato rispetto da parte del dipendente degli obblighi di cui al precedente punto comporta la perdita del trattamento di malattia ed è sanzionabile con l’applicazione di provvedimento disciplinare. 11. I periodi di assenza per malattia, salvo infortunio e per malattia derivanti dal servizio di cui all’art. 71 non sono cumulabili con quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio per malattia a tutti gli effettieffetti previsti dal presente articolo. 8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assenze per malattia. 1. Il dipendente dirigente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, l’ assenza in corso si sommano somma alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti. 2. Superato il Al dirigente che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesimesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso ovvero di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle per il tramite dell’ unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 53. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure o nel caso in cui che il dirigente, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del di cui al comma 42, il dipendente sia dichiarato permanentemente per- manentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente dirigente l'indennità sostitutiva sostitu- tiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 74. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 85. Sono fatte salve Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 96. Il trattamento economico spettante al dipendente assente dirigente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabilicompresa la retribuzione di cui agli artt. 40 e 41, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a) " per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; 10d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. 7. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunqueall'amministrazione, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivoquale va inviata la relativa certificazione medica. 118. L'Ente L'amministrazione può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni vigentidi legge. 129. Il dipendente dirigente che durante l'assenza , per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 1410. Nel caso in cui l'infermità derivante sia causata da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità colpa di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di l’eventuale risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, è versato dal dirigente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 86, lettere "a)", "b) " e "c)", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 1511. Il computo delle Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto. Per le cause amministrazioni alle quali, prima dell’entrata in vigore del presente contratto, si applicava l’art. 18 del DPR n. 347 del 1983, il trattamento economico spettante al dirigente nell’ipotesi di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione 6, lettera c), è transitoriamente fissato, fino alla scadenza del presente CCNLcontratto, nella misura dei 2/3 della retribuzione di cui alla lettera a) dello stesso comma.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso tutte le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedenteintervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivomesi in casi particolarmente gravi. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, 3 il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 75. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 86. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBCTbc ed altre particolari malattie. 97. Il trattamento economico spettante al dipendente assente che si assenti per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorioaccessorio comunque denominato, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, periodo per le malattie pari o superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi o in caso di ricovero ospedaliero e per quello il successivo periodo di convalescenza post-post ricovero, al dipendente compete competono anche il trattamento economico accessorio gli istituti di produttività retribuzione fissa e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario.ricorrente di cui all'allegato 1; b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti. 8. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per l'infezione da HIV-AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica (attualmente indice di Karnossky), ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day - hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria Locale o Struttura Convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intera retribuzione prevista dal comma 7, lettera a). 9. La disciplina di cui al comma 8 si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla I alla V della Tabella A, di cui al d.lgs. n. 834/81, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata. 10. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 8, l'Ente favorisce un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati. 11. Nel caso di malattia insorta nell'arco della giornata lavorativa durante l'orario di servizio, qualora il dipendente abbia lasciato la sede di lavoro, la giornata non sarà considerata assenza per malattia se la relativa certificazione medica ha decorrenza dal giorno successivo a quello della parziale prestazione lavorativa. In tale ipotesi, il dipendente, ai fini del completamento dell'orario, recupererà le ore non lavorate concordandone i tempi e le modalità con il dirigente, anche ai sensi dell'art. 28. Nel caso in cui il certificato medico coincida con la giornata della parziale prestazione lavorativa, la stessa sarà considerata assenza per malattia e il dipendente potrà invece utilizzare le ore lavorate come riposo compensativo di pari entità. 12. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, comunque all'inizio del turno dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato giustificato impedimento. 13. Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, giustificazione dell'assenza entro i cinque due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 1114. L'Ente può disporre dispone il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle ai sensi delle vigenti disposizioni vigentidi legge fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente Unità sanitaria locale. 1215. Il dipendente dipendente, che durante l'assenza per malattia eventualmente dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Entedi residenza, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1316. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativaanche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 17. Sono fatte salve Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le eventuali documentate necessità fasce di assentarsi dal domicilio reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione comunicazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 1418. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a causata da responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Enteall' Ente, al fine il quale ha diritto di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del recuperare dal terzo responsabile per il rimborso delle le retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, da esso corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 87, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente L'assenza per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodoovvero il suo eventuale proseguimento, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certi, invece, che il dipendente può essere impiegato in mansioni di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenti. 7. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunqueentro le ore 9,30 del primo giorno di assenza, ove fissato, all'inizio del turno ovvero prima dell'inizio dell'orario di lavoro del giorno se in cui si verificaturno o in orario elastico. raccomandata con avviso di ricevimento, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, giustificazione dell'assenza entro i cinque giorni successivi all'inizio 48 ore successive al giorno di inizio della malattia o alla della eventuale prosecuzione della stessastessa o il giorno successivo qualora trattasi di assenza limitata ad un solo giorno. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre E' consentito, comunque, anticipare al datore di lavoro il certificato medico anche via fax, con obbligo di consegnare l'originale il primo giorno di ripresa del lavoro. Il controllo della malattia secondo da parte del datore di lavoro, è disposto, di norma, fin dal primo giorno di assenza, attraverso le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12competenti Aziende sanitarie locali. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, dalla sua residenza deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13precisando l'indirizzo dove può essere reperito. Il dipendente assente per malattia, ancorché autorizzato formalmente autorizzato in via generica ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteal datore di lavoro, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 10,00 alle ore 12 12,00 e dalle ore 17 17,00 alle ore 1919,00. Sono fatte salve le eventuali eventuali, documentate effettive necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e prestazioni, terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescrittiprescritti connessi alla malattia, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Enteal datore di lavoro, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14nonché idonea dimostrazione delle comprovate necessità che impediscono l'osservanza delle fasce orarie. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Enteal datore di lavoro, al fine il quale ha diritto di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del recuperare presso il terzo responsabile per il rimborso delle le retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, da esso corrisposte durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c)9, compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle dipendente non in prova assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione di detto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile per i primi 9 mesi di assenza, comprese le cause indennità pensionabili; b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 6 mesi di assenza. Il dipendente assente a causa di malattia oncologica, sclerosi multipla o distrofia muscolare, o di degenze ospedaliere ad esse connesse, ha diritto alla conservazione del posto per ulteriori dodici mesi, con retribuzione intera fino a 18 mesi e nella misura del 70% per il restante periodo. Raggiunti i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 8 e 10, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo non superiore a 18 mesi non retribuiti. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 3 va effettuato con le 11, su richiesta del dipendente, il datore di lavoro può procedere all'accertamento delle sue condizioni di salute, secondo modalità stabilite dallo stesso previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Superati i periodi di conservazione del posto di cui ai commi 8 e 10, oppure nel caso in cui, a seguito dell'accertamento di cui al comma 3 dalla data 12, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, il datore di sottoscrizione lavoro può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 11 del presente CCNLarticolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità a tutti gli effetti. Per la somministrazione della terapia emodialitica verranno concessi permessi retribuiti che sono comunque esclusi dal computo dei periodi previsti dal comma 8 del presente articolo. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela dei dipendenti affetti da Tbc o in particolari condizioni psicofisiche (tossicodipendenza, ecc.) In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero, domiciliare o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata. In tali giornate il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione fissa mensile nonché alle quote di salario accessorio, anche derivanti da disposizioni speciali, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, turnazione, orario elastico o plurisettimanale. La disciplina di cui al comma 17 si applica ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui menomazione sia ascrivibile alle categorie dalla 1ª alla 5ª della Tabella A, di cui al D.P.R. n. 834/1981, per i giorni di eventuali cure termali, la cui necessità, correlata alla gravità dello stato di invalidità, sia debitamente documentata dal competente servizio della Azienda sanitaria locale.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto fino ad un periodo di 18 mesi continuativi, con la corresponsione dell'intera retribuzione fissa per un periodo di diciotto 12 mesi e con la riduzione del 50% per gli ulteriori 6 mesi. 2. Ai Il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore, anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi, raggiunga il limite di 24 mesi di assenza entro l'arco massimo di 48 mesi consecutivi. I termini si computano dal primo giorno del primo periodo di assenza per malattia. I periodi malattia che intervengono con intervalli inferiori a 30 giorni di effettiva attività lavorativa si sommano ai fini della maturazione del predetto periodo, periodo di 24 mesi. 3. Nel computo dei periodi di 18 e 24 mesi non si sommano alle tiene conto delle assenze dovute all'ultimo episodio morboso a patologie di particolare gravità, quali quelle oncologiche, leucemiche, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare, la sindrome da immunodeficienza acquisita e le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedentepatologie assimilabili. In tali casi, la retribuzione e la conservazione del posto spettano fino al limite massimo di 48 mesi. 24. Superato il periodo previsto dal comma 1Superati i periodi previsti dai precedenti commi per la con-servazione del posto, durante i quali decorre l'anzianità, al lavoratore dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 concessa l'aspettativa fino a 12 mesi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera decorrenza dell'anzianità e senza corresponsione della retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente procede all'accertamento delle condizioni di salute del dipendente stesso, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, al fine di verificare la sussistenza dell'inidoneità a svolgere proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 5. Superati Trascorsi i periodi di conservazione del posto assenza previsti dai commi 1 e 2precedenti commi, oppure nel caso in cui , a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 4, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di l'ANAS può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 6. Qualora si è certiL'assenza per malattia deve essere comunicata all'ANAS immediatamente e, invececomunque, che il dipendente può essere impiegato in mansioni all'inizio dell'orario di profilo e/o livello diverso, o in mansioni di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta lavoro del dipendente. Nel caso giorno stesso in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni si verifica o si prolunghi la precedente assenza, salva l'ipotesi di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenticomprovato impedimento. 7. Il dipendente è tenuto ad inviare il relativo certificato medico di giustificazione entro tre giorni dall'inizio della malattia o della eventuale prosecuzione della stessa. Nel computo del predetto termine non si considerano i giorni festivi. 8. L'ANAS ha diritto di far controllare la malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, affidando l'incarico alle ASL competenti territorialmente. Qualora il dipendente durante l'assenza debba, per particolari esigenze, risiedere in luogo diverso da quello reso noto all'ANAS, ne dovrà dare preventiva tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove potrà essere reperito. 9. Il dipendente assente per malattia è tenuto, sin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00. 10. Il dipendente che, per comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ANAS. Il mancato rispetto da parte del dipendente degli obblighi di cui al precedente punto comporta la perdita del trattamento di malattia ed è sanzionabile con l'applicazione di provvedimento disciplinare. 11. I periodi di assenza per malattia, salvo infortunio e per malattia derivanti dal servizio di cui all'art. 71 non sono cumulabili con quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio per malattia a tutti gli effettieffetti previsti dal presente articolo. 8. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC. 9. Il trattamento economico spettante al dipendente assente per malattia è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa, salvo comprovato impedimento, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 11. L'Ente può disporre il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti. 12. Il dipendente che durante l'assenza per malattia dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, deve darne tempestiva comunicazione, indicando il relativo indirizzo. 13. Il dipendente assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato ad uscire dall'abitazione dal medico curante, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo comunicato all'Ente, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativa, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente è tenuto a dare preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi di obiettivo e giustificato impedimento. 14. Nel caso in cui l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità di terzi, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. 15. Il computo delle assenze per le cause di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

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Assenze per malattia. 1. Il dipendente non in prova, personale assente per malattia, malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodoperiodo si sommano, si sommano alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso, per casi particolarmente gravi, è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesimesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. In caso Prima di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day- hospital anche quelli di assenza dovuti a terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione, ivi compresa quella accessoria, secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa. La certificazione relativa sia alla gravità della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia è rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica. 4. Su concedere su richiesta del dipendente, prima di concedere personale l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'Ente 2 l'Amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute del dipendente stessosalute, secondo le modalità previste dalle tramite l'organo sanitario competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di verificare stabilire la sussistenza dell'inidoneità di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Per detti periodi di assenza non compete alcun trattamento retributivo. 54. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso in cui che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 43, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Ente ha facoltà di procedere l'Amministrazione può procedere, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 65. Qualora si è certi, invece, che il dipendente Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere impiegato in mansioni di profilo collocato fuori ruolo e/o livello diverso, o utilizzato in mansioni altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Ministero sulla base di profilo e/o livello immediatamente inferiore, l’Ente provvede alla mobilità, a richiesta del dipendente. Nel caso criteri definiti in cui il mantenimento in servizio abbia luogo per mansioni sede di profilo e/o livello immediatamente inferiore, al dipendente spetta la retribuzione attinente a detto profilo e/o livello, integrata da un assegno ad personam pari alla differenza di retribuzione, non riassorbibile dai futuri miglioramenticontrattazione integrativa nazionale. 76. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 87. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 98. Il trattamento economico spettante al dipendente assente personale, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, che non sia fisso o ricorrente o con carattere di generalità comunque denominato, per i primi 9 nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi, per i periodi di ricovero ospedaliero e per quello successivo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio di produttività e fatta eccezione per i compensi per lavoro straordinario. b) 90 90% della retribuzione di cui alla lettera a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50 50% della retribuzione di cui alla lettera a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. 10. L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza all'istituzione in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque, ove fissato, all'inizio del turno comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, salvo comprovato impedimentoanche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. 11. Il dipendente è tenuto a recapitare il certificato medico - con l’indicazione della sola prognosi - attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativapersonale, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 1112. L'Ente L'Amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre sin dal primo giorno il controllo della malattia secondo le modalità stabilite dalle malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni vigentidi legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private. 1213. Il dipendente personale che durante l'assenza l'assenza, per malattia particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello abituale comunicato all'Ente, di residenza o del domicilio dichiarato all'Amministrazione deve darne tempestiva immediata comunicazione, indicando il relativo indirizzoprecisando l'indirizzo dove può essere reperito. 1314. Il dipendente personale assente per malattia, ancorché formalmente autorizzato pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire dall'abitazione dal medico curanteuscire, è tenuto a rendersi reperibile all'indirizzo farsi trovare nel domicilio comunicato all'Enteall'Amministrazione, fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattiain ciascun giorno, ivi compresi i giorni domenicali e festivi, per consentire il controllo medico dell'incapacità lavorativaanche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 15. Sono fatte salve La permanenza del personale nel proprio domicilio durante le eventuali documentate necessità fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di assentarsi dal domicilio legge. 16. Qualora il personale debba allontanarsi durante le predette fasce di reperibilità dall'indirizzo comunicato per effettuare visite mediche, prestazioni e terapie sanitarie e o accertamenti specialistici regolarmente prescritti, o per altri giustificati motivi, di cui il dipendente che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a dare darne preventiva informazione all'Ente, eccezion fatta per i casi comunicazione all'Amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di obiettivo e giustificato impedimentoreperibilità da osservare. 1417. Nel caso in cui l'infermità derivante sia causata da infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a responsabilità colpa di terziun terzo, il dipendente è tenuto a darne comunicazione all'Ente, al fine di consentirgli un’eventuale azione di risarcimento nei confronti del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile per il rimborso delle retribuzioni dallo stesso Ente corrisposte, - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal personale all'Amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio da parte dell'Amministrazione di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 1518. Il computo delle assenze per le cause Le disposizioni di cui al comma 3 va effettuato con le modalità stabilite dallo stesso comma 3 dalla data di sottoscrizione del presente CCNLarticolo sono comunque adottate nel rispetto dell'art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

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