Common use of Assicurazioni Clause in Contracts

Assicurazioni. Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo.

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Samples: Construction Contract

Assicurazioni. Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione L’Appaltatore dovrà stipulare, indipendentemente dal numero di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinatiLotti aggiudicati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione aggiudicazione e con effetti dalla data di decorrenza del contratto, con primario assicuratore e mantenere in vigore per tutta la durata del Contratto, comprese eventuali proroghe e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto, un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi di: A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Napoli) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale annuo di garanzia non inferiore a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione o polizze specifiche di copertura assicurativa RCT per: - smarrimento, furto, danni dovuti a qualunque causa (ivi compresi incendio, eventi atmosferici, atti vandalici), a cose/beni anche di terzi in consegna e/o custodia, o presenti nelle aree o nei locali in cui si eseguono lavori, nonché durante il loro trasporto; - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l’Aggiudicatario, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo; - danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone, anche non in rapporto di dipendenza con l’Aggiudicatario, che partecipino all’attività a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale; - interruzioni o sospensioni di attività o di servizi, o mancato uso di beni/attività/servizi, a seguito di sinistro garantito in polizza; - danni a terzi derivanti da inosservanza o violazione della normativa sul trattamento dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudodati personali.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Assicurazioni. Prima L’Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose della firma Stazione Appaltante e/o di terzi, nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione di per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che tenga indenne il comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinatipresti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggioreinferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00. Detta La polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione prevedere le seguenti estensioni di garanzia: □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate termini di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso scadenza (fatto salvo il caso di morte dolo), per un massimale pari i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al 5 % patrimonio della somma assicurata Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le opere, con un minimo responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di 500.000 Euro ed un massimo Corniglio copia della polizza di 5.000.000 cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di Euro; − gli incendi premio successive per tutte le opere tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione contratto non potrà iniziare in mancanza di rinuncia stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza di cui al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudoarticolo.

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Samples: Capitolato Speciale

Assicurazioni. Prima Sono a carico della firma Cooperativa affidataria tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi ai servizi oggetto del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune da presente appalto. Sarà obbligo del gestore adottare tutti i rischi provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni, nel rispetto di esecuzione ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonchè danni a beni pubblici e privati. L'impresa affidataria sarà considerata responsabile dei danni che, dal servizio prestato o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori ogni responsabilità ed onere. L’Impresa affidataria con effetti dalla data di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente decorrenza dell’affidamento (e per tutta la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La durata del presente contratto,) si obbliga a stipulare con primario assicuratore un’adeguata copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appaltoassicurativa, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici i rischi inerenti il servizio appaltato per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento (RCT) per danni cagionati arrecati a terzi (tra cui l’Amministrazione Comunale) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da esse prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o da soggetti dei quali prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’aggiudicataria si avvalga), con i seguenti massimali: • RCT per sinistro e per i quali debbano rispondere anno Euro 3.000.000,00 • RCT per persona e per anno Euro 3.000.000,00 • RCT per danni a personecose e per anno Euro 3.000.000,00 • RCO per sinistro e per anno Euro 3.000.000,00 • RCO per persona e per anno Euro 3.000.000,00 Copia di tali polizze, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e delle eventuali, successive variazioni o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opereappendici, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudotrasmessa al Comune contraente prima dell’inizio del contratto.

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Samples: Service Agreement

Assicurazioni. Prima della firma 20.1. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione - anche a mezzo di propri subappaltatori o di terzi suoi incaricati - delle attività oggetto del contratto Contratto e comunque prima si impegna ad stipulare a proprie spese adeguata assicurazione, in funzione del rischio e con società assicuratrici di riconosciuto prestigio e solvibilità, per tutta la durata del Contratto, per : a) la perdita o i danni che possono essere causati ai materiali ed alle attrezzature oggetto del Contratto durante la loro lavorazione, il carico ed il trasporto fino al momento ed al luogo della consegna ad ENEL, con totale responsabilità dell’Appaltatore in merito a qualunque danno causato ai materiali o alle attrezzature stessi. Il medesimo obbligo viene assunto dall’Appaltatore con riguardo ai materiali e alle attrezzature che ENEL gli fornisca per l’esecuzione del Contratto, dal momento in cui gli vengono messi a disposizione sua o del suo subappaltatore e fino a quando siano restituiti ad ENEL. b) la responsabilità civile per danni e pregiudizi che possa causare, per se stesso o per il personale proprio o dei lavori all’appaltatore subappaltatori, a persone o beni di ENEL e/o di terzi, derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, rimanendo in tutti i casi ENEL esclusa da ogni responsabilità per qualsiasi causa imputabile all’Appaltatore. L’Appaltatore si impegna, allo stesso modo, a stipulare un’assicurazione per la Responsabilità Civile con limiti di risarcimento sufficienti in funzione del rischio, a copertura dei reclami per danni materiali, personali e/o per i pregiudizi economici che possono essere causati ad ENEL o a terzi e derivanti da un difetto o mal funzionamento del materiale o dell’attrezzatura imputabili all’Appaltatore. Inoltre, l’Appaltatore è richiesta responsabile dei danni ambientali o della minaccia imminente che gli stessi avvengano, così come dei costi della prevenzione, della diminuzione, della riparazione in accordo con le condizioni stabilite dalla legislazione applicabile. Se il Contratto prevede il deposito dei materiali dell’Appaltatore presso le installazioni di ENEL, quest’ultima potrà richiedere all’Appaltatore che sarà obbligato a stipulare, oltre alle assicurazioni citate precedentemente, un’assicurazione per il furto e per gli altri danni che possono essere causati al materiale depositato, per tutta la stipulazione di una durata del Contratto. 20.2. Le suddette polizze devono prevedere che la società assicuratrice pagherà direttamente ad ENEL. I massimali della polizza assicurativa che tenga indenne il comune da tutti devono coprire gli eventi dannosi i rischi cui reclami siano pervenuti nel termine di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori del Contratto e/o nel successivo Periodo di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausolaGaranzia. La polizza assicurativa dovrà deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti di ENEL a qualsiasi eccezione. Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale per ENEL e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, ENEL potrà risolvere il Contratto, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 20.3. Se a giudizio di ENEL, le coperture assicurative dell’Appaltatore non fossero sufficienti a coprire il rischio, sia della consegna dei materiali o delle attrezzature che della realizzazione dell’opera o del servizio oggetto del Contratto, l’Appaltatore si impegna a rivedere e modificare le stesse in conformità a quanto previsto nel Contratto. 20.4. Allo stesso modo, l’Appaltatore si obbliga a stipulare a proprie spese e con società assicuratrici di riconosciuto prestigio e solvibilità, per tutta la durata del Contratto, qualunque altra assicurazione di tipo obbligatorio che possa essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi richiesta dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudolegislazione applicabile.

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Samples: General Contract Conditions

Assicurazioni. Prima xxxxxxx 1 Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/16, ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all’ente appaltante o a terzi, cose e persone, comprendendo tra queste ultime i soggetti per i quali deve essere prestato il servizio, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico del contraente, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte della firma società assicuratrice. Il contraente è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e cose. A tale scopo, il contraente dovrà essere assicurato, per tutta la durata dell’affidamento, con primaria compagnia di assicurazioni per danni a persone o cose, derivanti dall’espletamento del servizio, per fatto proprio, del personale dipendente o dei soci lavoratori. L’ente appaltante ha diritto di verificare il regolare pagamento dei premi relativi e di richiedere, ove ritenuto necessario, eventuali modificazioni delle condizioni di polizza. Le coperture assicurative devono rispettare le seguenti condizioni minime: • per la responsabilità civile auto, da stipularsi ai sensi di legge, ogni veicolo utilizzato per il servizio oggetto del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione dovrà essere assicurato con un massimale unico non inferiore a € 50.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose e/o animali di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente loro proprietà; • per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabiliderivante dall’erogazione del servizio oggetto del contratto, a titolo di risarcimento nonché la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, dovrà essere assicurata con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00; • per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore dell’aggiudicatario dovrà essere assicurata con un massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore a € 2.500.000,00. L’ente appaltante è esonerato da esse o da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere, per qualsiasi causa al contraente, al personale di questo e ai soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere deve essere prestato il servizio, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Si conviene a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel prezzo dell’appalto. Qualora il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La contraente abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, dovrà inoltre contenere un'espressa produrre specifica dichiarazione dal soggetto garante di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisticapienza e pertinenza della garanzia in essere, D.L. e terzi non costituenti “parti” del specificando od integrando la polizza per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente contratto, coperti da articolo. Copia delle polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino consegnata all’Amministrazione all’atto della stipula del contratto. In mancanza di tali polizze non si procederà alla data stipula del contratto e ciò comporterà la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento deve intendersi sottoposta a clausola risolutiva espressa. In questo ultimo caso, l’ente appaltante si riserva la facoltà di completamento delle operazioni affidare l’incarico alla Ditta che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario o di collaudo e comunque cessa indire nuova gara. Qualora la ditta appaltatrice non provvedesse al risarcimento dei danni di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data cui al presente articolo, l’Amministrazione Comunale tratterrà, sull’importo della spesa per l’appalto della gestione del servizio, la spesa presumibilmente occorrente per tale risarcimento; il pagamento di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudocui sopra verrà effettuato dopo regolazione del rapporto tra le parti al proposito.

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Samples: Servizio Di Trasporto Scolastico

Assicurazioni. Prima Il Concessionario esonera il Comune di Bologna da ogni responsabilità diretta e/o indiretta per danni e infortuni che dovessero accadere a persone e cose nel corso della firma concessione. Il Concessionario a tal fine dovrà stipulare: - polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi compreso il Comune di Bologna, con esclusivo riferimento alla concessione comprese tutte le operazioni ed attività connesse accessorie e complementari nessuna esclusa con massimale per sinistro di € 4.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata della concessione e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a: - conduzione dei locali, strutture, beni, attrezzature, impianti, spazi pubblici e aree loro consegnati, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi, per gli utilizzi e le finalità stabilite dalla concessione; - committenza di lavori e servizi; - danni a cose in consegna e/o custodia se esistenti; - danni a cose di terzi da incendio, anche se provocate da incendio di cose del contratto concessionario; - polizza assicurativa RCO per infortuni sofferti da prestatori di lavoro dipendenti e non e comunque da tutte le persone delle quali il Concessionario si avvalga con massimale non inferiore a € 2. 000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 a persona; L'operatività o meno delle predette coperture assicurative non esonera il Concessionario dalla responsabilità di qualunque genere su di esso incombente né dal rispondere di quanto non coperto in tutto o in parte dalle suddette coperture assicurative. Le polizze assicurative dovranno essere prodotte al Quartiere Porto prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere sottoscrizione del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo.

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Samples: Concessione

Assicurazioni. Prima della firma 5.1 Il prestito personale da estinguersi con cessione di quote fino ad un quinto dello stipendio deve essere assistito per legge da una copertura assicurativa del rischio vita, che assicuri il recupero del residuo debito in caso di decesso del Consumatore. Il Consumatore, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1919 del Codice Civile, si impegna a prestare il consenso a che il Finanziatore concluda, a proprie spese e con primaria Compagnia di Assicurazione, un contratto di assicurazione sulla vita nel quale il Finanziatore rivesta la qualifica di contraente e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta beneficiario ed il Consumatore la stipulazione qualifica di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamentoassicurato. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo premorienza del Consumatore determina a favore del Finanziatore la corresponsione da parte della Compagnia di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso Assicurazione di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabilial debito residuo, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a personein linea capitale, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino computato alla data di completamento delle operazioni decesso. A ricezione del suddetto importo da parte del Finanziatore, il debito si considera estinto. La Compagnia di collaudo Assicurazione rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Consumatore e comunque cessa rinuncia, altresì, a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Consumatore a garanzia del finanziamento, quali: trattamento di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data fine rapporto (art. 2120 del codice civile) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione. 5.2 A copertura del rischio della perdita dell’impiego il Finanziatore stipula, a proprie spese e a proprio esclusivo beneficio, una polizza “credito” (ramo 14) a garanzia del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell’obbligazione di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunalerimborso del finanziamento. Al verificarsi di tale circostanza la Compagnia di Assicurazione corrisponde al Finanziatore un importo pari al debito residuo del Consumatore, in assenza linea capitale, computato alla data del verificarsi del sinistro. Per le somme corrisposte al Finanziatore, la Compagnia di giustificato motivoAssicurazione resta surrogata in ogni diritto, abbia provveduto all'avvio delle operazioni ragione, privilegio ed azione nei confronti del Consumatore ed il relativo datore di collaudolavoro o altro ente, quali depositari del Trattamento di Fine Rapporto o indennità equipollente, Fondo Pensione o Istituto di Previdenza obbligatoria.

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Samples: Contratto Di Finanziamento Estinguibile Mediante Cessione Del Quinto Dello Stipendio

Assicurazioni. Prima Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 180/1950, il finanziamento deve essere assistito, a beneficio del Cessionario e per l'ammontare complessivo a) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è dovuta a dimissioni di questo; b) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è dovuta a licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo; c) a seguito di impugnazione del licenziamento, il Cedente è stato reintegrato in servizio; d) nei 6 (sei) mesi successivi al licenziamento, il Cedente è stato assunto con contratto di lavoro subordinato presso nuova Amministrazione alla quale il Cessionario possa rinotificare il contratto di finanziamento affinché la stessa operi sullo stipendio la trattenuta della firma quota fino all’estinzione del contratto finanziamento; e) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è dovuta a variazione dell’Amministrazione derivante da uno dei seguenti eventi: trasferimento di azienda ( art. 2112 del Codice Civile); cessione e/o trasferimento di ramo di azienda; scissione, fusione o incorporazione di azienda; trasferimento tra aziende controllanti/ controllate o col- legate ( art. 2359 del Codice Civile); cessione o subentro in appalto o sub-appalto; f) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è dovuta a: dimissioni concordate e/o incentivate, con l’utilizzo o meno di ammortizzatori costituiti da fondi aziendali, fondi di categoria, fondi pubblici; collocamento in pensione, di vecchiaia o di anzianità; scioglimento di diritto per limite di età. La Compagnia di Assicurazione rinuncia al proprio diritto di surroga verso il Cedente - ed esclusivamente a beneficio di questi - qualora coesistano le condizioni di cui ai successivi punti g) ed h): g) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è avvenuta oltre la fine del dodicesimo mese successivo alla stipula del finanziamento; h) la risoluzione del rapporto di lavoro è dovuta ad uno dei seguenti eventi: licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioè ad un motivo connesso a ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento dell’attività produttiva; licenziamento che segua ad una procedura di riduzione del personale, ivi inclusa la procedura di mobilità, in conformità alla normativa in materia di licenziamenti collettivi; licenziamento che segua a chiusura di attività o procedura concorsuale di cui al X.X. 00/00/0000 e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta successive modifiche. Spetta al Cedente l'onere di provare alla Compagnia di Assicurazione che la stipulazione risoluzione del proprio rapporto di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune lavoro con l’Amministrazione sia dipesa da tutti i rischi atto di esecuzione da qualsiasi causa determinatique- st'ultimo, salvo quelli derivanti da errori i casi in cui ciò possa già rilevarsi dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione. A tale scopo, il Cedente potrà esibire la documentazione rila- sciatagli dall’Amministrazione in riferimento alla risoluzione del rapporto di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudolavoro.

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Samples: Prestito Rimborsabile

Assicurazioni. Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune la Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale appaltante competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenticontratto; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − danni al macchinario, baraccamenti, ed attrezzature di cantiere, di chiunque ne sia la proprietà, a valori di rimpiazzo, alle spese di demolizione e sgombro per un valore assicurato comunque non inferiore a 200 milioni; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque ovvero cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunaleappaltante, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Assicurazioni. Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione di una L'Aggiudicataria provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa comprensiva di infortuni, malattia e responsabilità civile in merito al personale impiegato nel servizio per un massimale minimo complessivo di € 3.000.000,00 e di € 3.000.000,00 per sinistro. Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Aggiudicataria la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che tenga indenne disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il comune da Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo. L'Aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti l'assicurazione del personale impiegato a qualunque titolo nella esecuzione del servizio, assumendo in proprio la responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell'esercizio delle prestazioni e sollevando totalmente il Comune di Giaveno. Per questo dovrà consegnare copia delle polizze assicurative a copertura dei danni della polizza di responsabilità civile relativi all'oggetto dell'appalto all'inizio del servizio di durata pari a quella dell'appalto, e in caso di rinnovo l’aggiudicataria dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. L'Aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che l'Amministrazione dovesse sostenere a tale titolo verranno addebitate all'Aggiudicataria. L'Aggiudicataria è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione Comunale, sia verso i rischi terzi dell'esecuzione dei servizi assunti. L'aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto di esecuzione da assicurazione per responsabilità civile (massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00) e le necessarie polizze assicurative a copertura di qualsiasi causa determinatidanno possa derivare a persone e cose proprie e/o di terzi, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili per l'espletamento dei servizi in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggioreconcessione. Detta polizza dovrà preventivamente tenere indenne l'Aggiudicataria anche per: morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone - compresi i propri dipendenti ed i rappresentanti/dipendenti del Comune autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per l'espletamento del servizio - e cose per fatto imputabile alla responsabilità dell'Aggiudicataria o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti, terzi. I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto ed eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni della copertura assicurativa restano a totale carico dell'Aggiudicataria. Nel predetto contratto, o nella sua integrazione, dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente esplicitamente indicato che l'Amministrazione Comunale è considerata "terzi" a tutti gli effetti di legge. In ogni caso l'Aggiudicataria riterrà l'amministrazione Comunale indenne da ogni responsabilità nei confronti di terzi per i suddetti danni. Qualora la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate polizza, a seguito di pagamentoverifiche d'ufficio, non dovesse risultare adeguata all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, l'Aggiudicataria è tenuta a renderla conforme a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale. La mancata presentazione della polizza nonchè il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione. L’aggiudicataria inoltre è tenuta a stipulare polizza infortuni a copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − di danni alle opere ed che possono derivare agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e utenti della ludoteca durante l’espletamento delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi attività. Nello specifico si richiede la copertura per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabiliseguenti voci: Morte, a Invalidità Permanente, Diaria da ricovero, Rimborso spese mediche. A titolo di risarcimento esemplificativo si fornisce indicazione dei massimali per danni cagionati ciascuna voce sopra specificata: - Morte euro 80.000,00 - I.P. euro 80.000,00 - Diaria da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo.ricovero euro 5,00 - Rimborso Spese Mediche euro 5.000,00

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Samples: Concession Agreement

Assicurazioni. Prima 1. Il Concessionario si impegna a stipulare ed a consegnare prima dell’avvio della firma attività presso primarie compagnie di assicurazione apposite Polizze Assicurative ai fini di garantire: a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Campagnano di Roma) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata e con rinuncia alla rivalsa nei confronti del contratto Comune. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a euro 1.000.000 per sinistro e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione dovrà essere rilasciata da primaria compagnia assicuratrice sulla base di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune cui contenuto dovrò essere preliminarmente accettato da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere parte del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausolaComune. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a: • committenza di completamento lavori e servizi • danni a cose in consegna e/o custodia • danni a cose di terzi da incendio • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il gestore, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo • danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il gestore - che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale • xxxxx derivanti da colpa grave del Contraente/Assicurato nonché dolo e/o colpa grave delle operazioni persone delle quali deve rispondere • interruzioni o sospensioni di collaudo attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza; b) Incendio e comunque cessa rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture ed eventuali altri beni dati in concessione dal Comune. 2. Qualora il Concessionario disponga di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo.cui al punto a) e

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Samples: Concessione d'Uso

Assicurazioni. Prima Il Gestore ha attivato per i veicoli elettrici le seguenti coperture assicurative: • polizza di responsabilità civile auto (RCA) con un massimale pari a euro 6.000.000 • polizza contro il furto e l’incendio. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi che il veicolo subisca danni in conseguenza di atti vandalici (danni causati intenzionalmente da terzi) durante il noleggio, è obbligatoria, da parte del Cliente, la denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina al luogo di accadimento. La mancata e/o intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito al Cliente di quanto non risarcito al Gestore dalla compagnia assicuratrice. ✓ Oneri a carico del Cliente: in caso di sinistro cagionato da dolo e/o colpa grave del Cliente, per il quale non opera la limitazione della firma del contratto responsabilità all’importo della penale e comunque prima come prevista al precedente articolo 11) e, comunque, in caso di sinistro non coperto dalle garanzie assicurative di cui sopra in dipendenza della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune da condotta dolosa e/o colposa dello stesso Cliente, quest’ultimo risponderà integralmente per: • tutti i rischi danni diretti e materiali al veicolo, alle persone e alle cose esclusi dalle forme di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e/o servizi accessori predisposte dal Gestore e dovrà essere estesa a: − sopra indicate; • le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • tutti i danni non prontamente segnalati al Gestore; • i danni indiretti e conseguenti a sinistri provocati nel periodo d’uso e non altrimenti coperti da assicurazione, quali a titolo esemplificativo il deprezzamento del veicolo, l’impiego di veicolo sostitutivo, rivalse e addebiti di terzi; • i danni diretti e indiretti causati da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza di azioni dolose e/o gravemente colpose del Cliente; • danni diretti e materiali alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori dotazioni interne del veicolo causati dal Cliente e/o dalle ditte fornitrici persone di cui deve rispondere e/o dai trasportati; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 12; • le spese legali e ogni altro onere connesso al trattamento e alla gestione, giudiziale e/o stragiudiziale, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per un importo pari all'ammontare dell'appaltoconto del Gestore; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabiliche, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a personerivalsa, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di morte per un massimale pari al 5 % veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice della somma assicurata per strada e successive modifiche; • le operesomme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del codice della Strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo condotto da persona con un minimo patente di 500.000 Euro ed un massimo guida scaduta e/o non valida. L’assicurazione non coprirà i danni causati intenzionalmente dal Cliente. In caso di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere colpa grave del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettistiCliente, D.L. e terzi non costituenti “parti” il Cliente sarà responsabile nei confronti del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione Gestore dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudodanni causati.

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Samples: Regolamento Del Servizio Di Carsharing a Flusso Libero

Assicurazioni. Prima 17.1 L’Appaltatore ha presentato le seguenti polizze assicurative (Allegato 8) con copertura decorrente dalla data di inizio del presente Contratto fino al termine del medesimo: (a) polizza assicurativa a garanzia della firma Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi, con esplicita dichiarazione che qualifichi il CAAT come assicurato congiunto, limitatamente ai rischi afferenti all’esecuzione del contratto presente contratto, con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro e comunque prima della consegna periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente Appalto, compresa la responsabilità derivante da: - danni da interruzione di attività di Xxxxx; - danni da inquinamento accidentale; - danni da incendio Le garanzie di cui sopra con limite di massimale non inferiore ad € 1.000.000. La polizza inoltre ricomprende la responsabilità derivante da: - danni a cose sulle quali si eseguono lavori - danni a cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione Le garanzie di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune cui sopra con limite di massimale non inferiore ad € 50.000. È esclusa ogni facoltà di rivalsa da tutti i rischi parte dell’assicurazione nei confronti di esecuzione da qualsiasi causa determinatiCAAT, salvo quelli derivanti da errori il caso di progettazionedolo. Il contratto di assicurazione dovrà, purché altresì, prevedere quanto segue: • clausola con la quale la Compagnia di Assicurazione si impegna ad accertare e liquidare anche i danni non identificabili superiori per valore all’importo della franchigia; • clausola per cui la polizza sarà operativa a primo rischio rispetto ad analoga copertura assicurativa stipulata dal Committente; quest’ultima dovrà essere operante in sede eccesso o in differenza di offertacondizioni; • clausola di vigenza in virtù della quale la Compagnia di Assicurazione dovrà impegnarsi a: o non consentire alcuna cessazione, insufficiente progettazionevariazione, azioni riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso del CAAT; o comunicare al CAAT, a mezzo PEC, l’eventuale mancato pagametno del premio di terzi proroga o cause di forza maggiore. Detta regolazione; in questo caso, li CAAT si riserva di subentrare nella contraenza della polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori Quanto sopra previsto senza alterare il diritto della Compagnia di Assicurazione di recedere dal contratto ai sensi del Codice Civile e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate condizioni di pagamentopolizza, con impegno a indirizzare l’avviso di recesso, oltre al Contraente, anche e contestualmente al CAAT, con il preavviso dovuto a termini di legge. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di ha efficacia a partire dall’inizio dell’esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista. (b) polizza assicurativa a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e delle opere in corso malattie professionali subiti dai prestatori di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici lavoro di cui l’Appaltatore si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Appalto con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi sinistro con il limite non inferiore ad € 1.500.000 per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabiliprestatore infortunato. È esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell’assicurazione nei confronti di CAAT, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso salvo il caso di morte dolo. Nel contratto è altresì inclusa la clausola con la quale la Compagnia di Assicurazione si impegna ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per un massimale pari al 5 % valore all’importo della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appaltofranchigia. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione ha efficacia a partire dall’inizio dell’esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista. (c) polizza assicurativa della Responsabilità Civile Professionale per danni fisici, materiali e/o patrimoniali cagionati a terzi, compreso il Committente, a causa di rinuncia al diritto errori e omissioni commessi nello svolgimento delle attività di rivalsa verso progettistiprogettazione del nuovo sistema di sicurezza del CAAT, D.L. e terzi non costituenti “parti” oggetto del presente contrattoContratto. Il soggetto “Assicurato”, coperti da polizze assicurative con analoga clausolaai sensi di polizza, dovrà risultare il professionista singolo o la società o la struttura organizzativa (compresi studi associati e RTI) che svolge l’attività, così come risultante dall’Offerta Tecnica presentata dall’Aggiudicatario ai fini della presente gara. Qualora il contraente sia una società o una struttura organizzativa, la polizza dovrà espressamente coprire la responsabilità civile professionale personale di amministratori e dipendenti. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino avrà effetto dalla data di stipula del contratto e termine alla data di completamento rilascio del certificato di buona esecuzione; da quest’ultima data dovrà decorrere il periodo di garanzia ultrattiva per la durata di anni cinque. Il massimale della polizza sarà pari a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro e per anno. La polizza dovrà prevedere espressamente la seguente clausola di vigenza in virtù della quale la Compagnia di Assicurazione dovrà impegnarsi a: (i) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle operazioni garanzie prestate, se non con il consenso del CAAT; (ii) comunicare al CAAT, a mezzo PEC, l’eventuale mancato pagametno del premio di collaudo proroga o di regolazione; in questo caso, li CAAT si riserva di subentrare nella contraenza della polizza. Quanto sopra previsto senza alterare il diritto della Compagnia di Assicurazione di recedere dal contratto ai sensi del Codice Civile e comunque cessa delle condizioni di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla polizza, con impegno a indirizzare l’avviso di recesso, oltre al Contraente, anche e contestualmente al CAAT, con il preavviso dovuto a termini di legge. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall’Appaltatore. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne CAAT dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’Appaltatore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Appalto. L’Appaltatore ha trasmesso a CAAT copia delle polizze di cui sopra prima della data di ultimazione dei lavori senza loro decorrenza, nonché si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga alla Società prima della scadenza di ogni periodo assicurativo. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione oltre che l'Amministrazione comunalealla Compagnia di Assicurazione anche a CAAT di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro comunque segnalato o avvenuto in danno di persone e/o cose ed a tenere aggiornata CAAT di ogni sviluppo in merito. CAAT provvederà ugualmente nei confronti dell’Appaltatore per le segnalazioni direttamente pervenutele. Eventuali franchigie contrattuali previste nelle polizze restano a totale carico dell’Appaltatore. La Compagnia di Assicurazione dovrà assumere la gestione delle vertenze, tanto in assenza sede stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando, d’intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di giustificato tutti i diritti e azioni spettanti all’assicurato stesso e ciò fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. L’Appaltatore è in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l’utilizzo e la circolazione di veicoli dell’Appaltatore nelle aree pubbliche o ad esse equiparate. La Compagnia di Assicurazione dovrà 17.2 L’Appaltatore dichiara e garantisce che tali polizze comprendono, oltre alle garanzie usuali per le tipologie di polizze in questione, le seguenti garanzie a titolo esemplificativo e non esaustivo: (a) infortuni subiti dai dipendenti dell’assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL e rivalse INAIL; (b) cessione di servizi in subappalto e responsabilità per fatto di subappaltatori; (c) infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti; (d) insufficienti misure a protezione dell’incolumità di terzi; (e) responsabilità in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 17.3 Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura delle suddette polizze non potranno essere fatti valere nei confronti del CAAT, per cui l’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a risarcire interamente i danni. 17.4 L’Appaltatore si impegna, a propria cura e spese, a mantenere le garanzie assicurative nei termini che precedono vigenti e inalterate per l’intera durata del Contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, almeno quindici giorni prima delle singole scadenze a trasmettere al CAAT copia delle quietanze di pagamento del premio assicurativo e di qualsiasi ulteriore documento atto a dimostrare l’effettivo vigore della copertura assicurativa. Il mancato rispetto di tale termine potrà comportare, a discrezione del CAAT, la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 17.5 L’Appaltatore di impegna a comunicare a mezzo pec al CAAT ogni danneggiamento di beni e/o strutture di proprietà di quest’ultimo e, quindi, previa autorizzazione scritta e secondo le indicazioni specificate dal CAAT, a curarne il ripristino immediato. In difetto di adempimento entro otto giorni dall’autorizzazione del CAAT, sarà facoltà di quest’ultimo curarne il rispristino a spese dell’Appaltatore anche tramite compensazione rispetto al Corrispettivo a corpo. 17.6 Resta inteso e concordato fra le Parti che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudonon fossero coperti dalla polizza assicurativa resteranno comunque a esclusivo carico dell'Appaltatore.

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Samples: Contract for the Assignment of Active Surveillance, Customer Care, Concierge, and Reception Services, as Well as the Implementation and Ordinary and Extraordinary Maintenance of the New Security System at the Agro Food Center of Turin.

Assicurazioni. Prima della firma Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 180/1950, il finanziamento deve essere assistito, a beneficio del Cessionario e per l'ammontare complessivo delle quote cedute e con durata pari a quella del finanziamento, da un contratto di assicurazione sulla vita e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune da tutti da:I) un contratto assicurativo contro i rischi di esecuzione impiego del Cedente (polizza Perdite Pecuniarie);II) o, in alternativa, un contratto assicurativo a copertura del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del fi- nanziamento (polizza Ramo Credito).A tal riguardo, il Cedente prende atto e riconosce che il Cessionario sottoscrive autonomamente – sopportandone interamente il costo – una o più polizze assicurative a copertura di detti rischi, che potranno assumere forma individuale o collettiva e che saranno mantenute in essere per tutta la durata del finanziamento. Il Cedente fornisce il proprio consenso alle suddette coperture. a) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è dovuta a dimissioni di questo; b) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è dovuta a licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo; c) a seguito di impugnazione del licenziamento, il Cedente è stato reintegrato in servizio; d) nei 6 (sei) mesi successivi al licenziamento, il Cedente è stato assunto con contratto di lavoro subordinato presso nuova Amministrazione alla quale il Cessionario possa rinotificare il contratto di finanziamento affinché la stessa operi sullo stipendio la trattenuta della quota fino all’estinzione del finanziamento; e) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è dovuta a variazione dell’Amministrazione derivante da qualsiasi causa determinatiuno dei seguenti eventi: trasferimento di azienda ( art. 2112 del Codice Civile); cessione e/o trasferimento di ramo di azienda; scissione, fusione o incorporazione di azienda; trasferimento tra aziende controllanti/ controllate o col- legate ( art. 2359 del Codice Civile); cessione o subentro in appalto o sub-appalto; f) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è dovuta a: dimissioni concordate e/o incentivate, con l’utilizzo o meno di ammortizzatori costituiti da fondi aziendali, fondi di categoria, fondi pubblici; collocamento in pensione, di vecchiaia o di anzianità; scioglimento di diritto per limite di età. La Compagnia di Assicurazione rinuncia al proprio diritto di surroga verso il Cedente - ed esclusivamente a beneficio di questi - qualora coesistano le condizioni di cui ai successivi punti g) ed h): g) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è avvenuta oltre la fine del dodicesimo mese successivo alla stipula del finanziamento; h) la risoluzione del rapporto di lavoro è dovuta ad uno dei seguenti eventi: licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioè ad un motivo connesso a ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento dell’attività produttiva; licenziamento che segua ad una procedura di riduzione del personale, ivi inclusa la procedura di mobilità, in conformità alla normativa in materia di licenziamenti collettivi; licenziamento che segua a chiusura di attività o procedura concorsuale di cui al X.X. 00/00/0000 e successive modifiche. Spetta al Cedente l'onere di provare alla Compagnia di Assicurazione che la risoluzione del proprio rapporto di lavoro con l’Amministrazione sia dipesa da atto di que- st'ultimo, salvo quelli derivanti da errori i casi in cui ciò possa già rilevarsi dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione. A tale scopo, il Cedente potrà esibire la documentazione rila- sciatagli dall’Amministrazione in riferimento alla risoluzione del rapporto di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudolavoro.

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Samples: Loan Agreement

Assicurazioni. Prima della firma In caso di avarie e/o sinistro stradale durante l’utilizzo del contratto veicolo, il Cliente è tenuto a chiamare immediatamente il Servizio Clienti “TiMove”, descrivendo le modalità dell’incidente, il danno al veicolo e fornendo l’indirizzo esatto di dove si trova. Il Servizio Clienti “TiMove” potrà inviare sul posto un operatore e il Cliente, se non deve ricevere cure mediche, è tenuto a trattenersi sul posto fino all’arrivo dell’operatore. In caso di incertezza o contestazione sulla dinamica del sinistro e comunque sempre in presenza di feriti, il cliente è tenuto a richiedere ed attendere l'intervento delle Forze dell'Ordine. In quest'ultimo caso il Cliente dovrà inoltre chiedere immediatamente l'intervento dei mezzi di soccorso o accertarsi che ciò venga fatto, prestare aiuto ai feriti e rimanere con loro almeno fino all'intervento di professionisti qualificati. Il Cliente dovrà consegnare all’operatore stesso eventuali moduli CID compilati e firmati al momento dell’incidente ed eventuali verbali rilasciati dalle Autorità di Polizia intervenute. Nel caso non sia possibile l’intervento di un operatore, il Cliente dovrà trasmettere quanto prima il modulo CID ed ogni altra documentazione. In caso di sinistro il cliente è tenuto a far pervenire in originale presso la sede della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta TiMove Car entro e non oltre 48 ore dal data del sinistro la stipulazione copia in originale del CID compilato in ogni sua parte, oltre ad una dichiarazione sotto forma di atto notorio sulla dinamica del sinistro. • Polizza di responsabilità civile auto (RCA) pari a: • € 7.290.000,00 massimale sinistro; • € 6.070.000,00 massimale persone; • € 1.220.000,00 massimale cose • Polizza contro il furto e l’incendio con franchigia pari al 15% del valore del veicolo all’atto dell’evento; • Tutela legale fino ad un max. di € 25.000,00. • Polizza Kasco con l’inclusione di una polizza assicurativa che tenga indenne copertura parziale con franchigia e nello specifico: se durante il comune da tutti i rischi noleggio, il veicolo TiMove Car viene danneggiato per colpa del Cliente, qualora il veicolo è stato condotto nel rispetto del codice della strada, di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo quanto previsto nelle codizioni generali di contratto e a impianti nel regolamento di gestione, la responsabilità del Cliente è limitata alla franchigia concordata pari ad € 500,00. Detta limitazione di responsabilità non si applica qualora il Cliente abbia causato un danno per colpa grave, dolo o opere esistentiper la violazione del codice della strada, del presente Contratto e Regolamento di Gestione. Rimangono esclusi dalla polizza Kasco e quindi dal valore della Franchigia: 1. danni meccanici; 2. sottoscocca; 3. cristalli; 4. pneumatici; Qualora fossero riscontrati danni cagionati dalla cattiva esecuzione di cui ai punti 1,2,3 e 4 saranno addebitati per intero al cliente. In caso di In caso di colpa grave del Cliente, il Cliente sarà responsabile nei confronti di TiMove Car S.r.l. dei lavori e delle opere in corso danni cagionati. TiMove comunica di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − aver predisposto ed essere tutela da apposita polizza assicurativa sulla responsabilità civile verso che garantisce l’Utente contro la responsabilità posta a suo carico rispetto a lesioni cagionate a terzi per le somme che le imprese siano tenute o a pagare quali civilmente responsabili, a titolo danni accidentali ai beni di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e terzi derivanti dall’utilizzo di un Monopattino. Il costo dell’assicurazione è assorbito nella tariffa di utilizzazione del Monopattino TiMove. Coperture per i quali debbano rispondere a personemonopattini in sharing: - RC verso Terzi (persone o oggetti) provocati dal malfunzionamento del mezzo (max: 6.000.000 €, cose od animali franchigia 100euro); - Tutela legale (massimale € 25.000 per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori sinistro) - Infortunio grave del driver (Disabilità o per effetto delle medesime incluso Morte, massimale 50.000 euro); - Furto/Incendio: con franchigia 30% (minimo 150 euro) Le coperture operano nelle aree dove il caso Comune permette di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo circolare e nel periodo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunaleutilizzo, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudocui il sinistro è imputabile a uno specifico driver.

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Samples: Contratto Di Noleggio

Assicurazioni. Prima della firma del contratto 1. E' a carico dell'Appaltatore e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta compresa nei prezzi la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune da tutti i rischi l'Appaltatore è obbligato a stipulare, presso primarie compagnie di gradimento dell'Istituto, a norma dell'art. 103 comma 7 del Codice dei contratti. relativa alla copertura dei seguenti rischi: • danni di esecuzione da qualsiasi causa determinati(CAR), salvo quelli con un massimale pari all’importo netto dei lavori, e con una estensione di garanzia di €.500.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi; • responsabilità civile (RCT) per danni verso terzi derivanti da errori di progettazioneogni causa ivi compresa la causa accidentale, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiorecon un massimale pari ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per ogni sinistro; • RCO: Euro € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per ogni sinistro, 2. Detta La polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione espressamente prevedere il vincolo a favore della Stazione appaltante, dell'efficacia senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, dovute a titolo di risarcimento premio da parte dell'esecutore, e prevedere inoltre: a) la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori; b) l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per la sicurezza, i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausolacollaudatori. 3. La polizza assicurativa di cui al presente articolo, dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 4. La polizza dovrà essere mantenuta sino esibita all'Istituto dopo la aggiudicazione dei lavori, almeno 10 giorni prima dell'inizio degli stessi. 5. Qualsiasi danno arrecato nel corso dell'appalto agli impianti, apparecchi, accessori e locali dell'Istituto sarà addebitato alla data Ditta appaltatrice ed il relativo importo trattenuto sul residuo del suo avere e sul deposito cauzionale definitivo, con salvezza di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudoogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Assicurazioni. Prima Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato dall’Impresa per l’esecuzione dei servizi oggetto della firma concessione sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile. Il concessionario è tenuto a stipulare apposito e specifico contratto e comunque prima di assicurazione della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabilie verso prestatori di lavoro, a titolo copertura di risarcimento per danni cagionati da esse qualsiasi danno (polizza All Risks) che possa derivare in dipendenza dell’esecuzione dei servizi oggetto della concessione a persone e cose mobili e immobili proprie e/o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a personedi terzi, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per con un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, ad almeno € 3.000.000,00 e con un minimo massimale per sinistro per il medesimo importo, da reintegrarsi in caso di 500.000 Euro utilizzo. Dovrà stipulare, altresì, polizza assicurativa " Incendio - rischio locativo" , franchigia max €.500,00, ricorso terzi da incendio € 500.000,00, per i seguenti importi: - Fabbricato ed un massimo impianti, valore € 1.500.000,00; - Contenuto arredo ed attrezzature di 5.000.000 proprietà com.le, valore € 250.000,00; Le predette coperture assicurative devono essere previste anche per i volontari in servizio civile, qualora presenti. In ogni caso, il concessionario terrà comunque indenne il Comune da ogni responsabilità nei confronti di Euroterzi per danni derivanti dal servizio gestito, compresi quelli dovuti a culpa in vigilando, salvo concorso di colpa del Comune stesso, che ridurrà proporzionalmente la responsabilità del Concessionario. Tale polizza assicurativa deve contenere i. seguenti elementi e condizioni contrattuali: − l’elenco delle attività affidate in concessione; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La l’estensione della copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di alla responsabilità civile derivante dalla conduzione e dalla manutenzione della struttura ed area messa a disposizione; − l’estensione della copertura assicurativa alla responsabilità civile che possa derivare al concessionario per fatti connessi dagli utenti dei servizi, nonché da volontari in servizio civile sostitutivo eventualmente utilizzati per l’esecuzione dei servizi; − la rinuncia al diritto di rivalsa verso progettistinei confronti del Comune di Piandimeleto qualora fosse chiamato a rispondere, D.L. in qualità di concedente, di danni cagionati a terzi e prestatori di lavoro dell’impresa concessionaria; − gli utenti dei servizi, nonché gli eventuali volontari in servizio civile sostitutivo devono essere considerati terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausolaai fini della copertura assicurativa. In caso di A.T.I. la polizza assicurativa RCT deve essere intestata aII’A.T.I. stessa. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data deve coprire anche i danni derivanti dall’esecuzione dei servizi in subappalto; il concessionario è direttamente responsabile nei confronti del Comune dei danni cagionati dal subappaltatore, salvo il suo diritto di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudorivalsa nei confronti dello stesso.

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Samples: Contratto Per La Gestione Di Pubblico Servizio

Assicurazioni. Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune l'Amministrazione regionale da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale regionale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistentiesistenti (€ 3 000 000,00); − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunaleregionale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Assicurazioni. Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione di una L'Aggiudicataria provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa comprensiva di infortuni, malattia e responsabilità civile in merito al personale impiegato nel servizio per un massimale minimo complessivo di € 3.000.000,00 e di € 3.000.000,00 per sinistro. Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Aggiudicataria la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che tenga indenne disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il comune da Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo. L'Aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti l'assicurazione del personale impiegato a qualunque titolo nella esecuzione del servizio, assumendo in proprio la responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell'esercizio delle prestazioni e sollevando totalmente il Comune di Giaveno. Per questo dovrà consegnare copia delle polizze assicurative a copertura dei danni della polizza di responsabilità civile relativi all'oggetto dell'appalto all'inizio del servizio di durata pari a quella dell'appalto, e in caso di rinnovo l’aggiudicataria dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. L'Aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che l'Amministrazione dovesse sostenere a tale titolo verranno addebitate all'Aggiudicataria. L'Aggiudicataria è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione Comunale, sia verso i rischi terzi dell'esecuzione dei servizi assunti. L'aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto di esecuzione da assicurazione per responsabilità civile (massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00) e le necessarie polizze assicurative a copertura di qualsiasi causa determinatidanno possa derivare a persone e cose proprie e/o di terzi, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili per l'espletamento dei servizi in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggioreconcessione. Detta polizza dovrà preventivamente tenere indenne l'Aggiudicataria anche per: morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone - compresi i propri dipendenti ed i rappresentanti/dipendenti del Comune autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per l'espletamento del servizio - e cose per fatto imputabile alla responsabilità dell'Aggiudicataria o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti, terzi. I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto ed eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni della copertura assicurativa restano a totale carico dell'Aggiudicataria. Nel predetto contratto, o nella sua integrazione, dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente esplicitamente indicato che l'Amministrazione Comunale è considerata "terzi" a tutti gli effetti di legge. In ogni caso l'Aggiudicataria riterrà l'amministrazione Comunale indenne da ogni responsabilità nei confronti di terzi per i suddetti danni. Qualora la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate polizza, a seguito di pagamentoverifiche d'ufficio, non dovesse risultare adeguata all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, l'Aggiudicataria è tenuta a renderla conforme a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale. La mancata presentazione della polizza nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione. L’aggiudicataria inoltre è tenuta a stipulare polizza infortuni a copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − di danni alle opere ed che possono derivare agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e utenti della ludoteca durante l’espletamento delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi attività. Nello specifico si richiede la copertura per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabiliseguenti voci: Morte, a titolo di risarcimento per danni cagionati Invalidità Permanente, Diaria da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a personericovero, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudoRimborso spese mediche.

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Samples: Concessione Di Utilizzo Dei Locali

Assicurazioni. Prima L'impresa appaltatrice si assume ogni responsabilità per i danni derivanti ai terzi da inadempimenti o difettose prestazioni rese durante l'espletamento del servizio, nonché, dei danni alle cose e/o persone derivanti da fatti e sinistri o ad essi collegati e connessi durante il periodo dell'appalto, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità, addebito e richiesta di risarcimento. A tale scopo, la/le impresa/e appaltatrice/i, procederanno alla stipula di polizza/e assicurativa/e a copertura di tali eventi, nella/e quale/i sia espressamente indicato che l'amministrazione è considerata ''terza" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga di cui all'art. 1916, C.C. ed a qualsiasi rivalsa verso l'Amministrazione da parte della firma società assicuratrice. Si dovrà infatti prevedere l’espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Società appaltante, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del contratto e comunque codice civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società appaltante, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti da parte del contraente. L’aggiudicatario, prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta stipula del contratto, dovrà presentare apposita: - polizza assicurativa, valida per tutta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appaltodurata dell’appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi (RCT), con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabilisinistro, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali e animali, a copertura di tutte le responsabilità civile discendenti dalla legge. - polizza assicurativa, valida per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o tutta la durata dell’appalto, per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opereresponsabilità civile verso operai (RCO), con un minimo massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro, a copertura di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appaltoresponsabilità discendenti dalla legge Qualora il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettistiQualora l’aggiudicatario sia un RTI, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze le stesse garanzie assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi prestate dalla data di ultimazione dei lavori mandataria capogruppo coprono senza che l'Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudoalcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

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Samples: Appalto Di Fornitura E Installazione Di Attrezzature Scientifiche E Didattiche

Assicurazioni. Prima L’Operatore economico affidatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati sia al Comune di Firenze sia a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Comune di Firenze da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della firma Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e comunque prima con massimale dedicato al Comune di Firenze, per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 (tre milioni di Euro), con il limite di € 1.000.000,00 (un milione di Euro) per ogni persona infortunata e con validità non inferiore alla durata del contratto. Tale polizza dovrà: • coprire danni cagionati a terzi con xxxx e colpa grave del proprio personale dipendente; • essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all’attività; • essere estesa alla copertura di eventi dannosi, ivi compreso incendio, alle cose e alle attrezzature ricevute in consegna o in custodia dal Comune di Firenze per lo svolgimento del servizio, con massimali non inferiori a € 500.000,00 per sinistro e per anno; • coprire danni derivanti da incendio di cose dell'Assicurato con limite di risarcimento di almeno € 500.000,00 per sinistro e per anno; • essere estesa alla RC inerente le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro); • prevedere la gestione dei sinistri interamente a carico della consegna compagnia assicurativa, senza scoperti e/o franchigie; • escludere l'azione di rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, dei lavori all’appaltatore è richiesta la suoi amministratori e dipendenti; In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza assicurativa RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che tenga indenne il comune da tutti la polizza in questione copre anche i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del servizi previsti dal presente contratto, coperti precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 3.000.000,00 (tre milioni di Euro). Il costo di suddetta polizza è da polizze assicurative con analoga clausolaritenersi compreso nell’importo contrattuale, pertanto ogni onere ad essa relativo deve essere considerato a carico dell’Appaltatore. La regolare costituzione della presente garanzia assicurativa dovrà essere documentata dall’Appaltatore prima dell’inizio della prestazione e dovrà coprire l'intera durata del contratto. Copia conforme all’originale della polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data prodotta al Direttore dell’esecuzione prima dell’inizio del servizio. In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni il Comune di completamento delle operazioni Firenze potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia fideiussoria di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudocui all’art. 12 del presente Capitolato.

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Samples: Capitolato Di Appalto

Assicurazioni. Prima E’ posta a carico dell’affidatario ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l’Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte”, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, del disciplinare e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. L’aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell’aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione o di compensi da parte del Comune, fatti salvi gli interventi a favore dell’impresa da parte di società assicuratrici. Conseguentemente, la ditta appaltatrice esonera l’Amministrazione Comunale ed il servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata. A garanzia di quanto sopra l’impresa aggiudicataria dovrà essere provvista di polizze assicurative, da presentarsi prima della firma stipula del contratto, valevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso. In particolare l’aggiudicatario dovrà disporre e comunque prima della consegna presentare al Comune: a) polizza RCA per ogni mezzo adibito al servizio con un massimale di almeno € 10.000.000,00 (diecimilioni/zerozero) per sinistro, comprensiva di R.C. dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori trasportati e delle opere copertura per infortunio degli utenti in corso salita e discesa dai mezzi nonché corredata dalla garanzia di realizzazione eseguite dall'appaltatore “rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell’Amministrazione nel caso di: ▪ conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente; ▪ danni subiti da terzi trasportati; ▪ trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; ▪ veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili187 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada) s.m.i.; b) polizza RCT, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune di Latina, a titolo copertura di risarcimento qualsiasi evento dannoso connesso all’espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per danni cagionati da esse fatto dell’affidatario o da soggetti dei quali e suoi dipendenti, anche se per i quali debbano rispondere a personecolpa grave o dolo, cose in conseguenza di eventi od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opereoperazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un minimo massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/zerozero) per sinistro e per persona; c) polizza RCO, corredata dalla garanzia di 500.000 Euro ed “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune di Latina, con un massimo massimale non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/zerozero). Le polizze di 5.000.000 cui ai punti b) e c) dovranno garantire la copertura del servizio espletato dall’affidatario. L’affidatario dovrà trasmettere al Comune di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da Latina copia delle quietanze comprovanti il pagamento dei premi relative alle polizze assicurative con analoga clausolasopra indicate debitamente sottoscritte dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice. La polizza assicurativa L’impegno a sottoscrivere dette polizze dovrà essere mantenuta sino allegato alla data documentazione amministrativa di completamento delle cui al disciplinare di gara. Le polizze assicurative non liberano l’affidatario dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico dell’affidatario. Per la responsabilità dell’affidatario si precisa che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono gli utenti durante le operazioni di collaudo preparatorie o accessorie in genere, durante le soste e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudole fermate.

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Samples: Service Agreement

Assicurazioni. Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune da tutti Il Comune assume i rischi di esecuzione responsabilità civile che derivano dalla sua qualità di proprietario. L’affidatario assume i rischi di responsabilità civile verso terzi rispetto a sé ed agli utilizzatori derivanti dall'uso delle strutture mobili ed immobili oggetto dell’affidamento, e dalle attività ivi previste, come da testo del disciplinare che si intende completamente recepito. L’affidatario esonera quindi espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi causa determinatimomento e modo derivare dall’attività svolta e/o dai rapporti che andrà instaurando per l'esercizio dell’affidamento della gestione, salvo quelli custodia, vigilanza, manutenzione. L’affidatario deve pertanto stipulare, con primaria compagnia assicuratrice, una congrua copertura assicurativa a garanzia della propria responsabilità civile verso terzi (RCT) avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti dalla gestione delle strutture in affido e da errori ogni attività descritta e prevista dalla convenzione, ed avente le seguenti prestazioni minime: − massimale unico per sinistro non inferiore a euro 1.500.000,00; − danni da conduzione, gestione e manutenzione dei locali e delle strutture affidate, compresa l’attività in essi svolta; − committenza di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: servizi; − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo cose in consegna e custodia con il limite di contratto e a impianti o opere esistentieuro 150.000,00; − danni da incendio (causale incendio) con il limite di euro 150.000,00; − danni di interruzione o sospensione di attività di terzi − rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Pavullo nel Frignano; − organizzazione di manifestazioni sportive e non sportive (escluso le manifestazioni motoristiche, gli sport dell’aria, gli spettacoli pirotecnici); − la garanzia deve essere valida anche per i danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori a terzi dai soci e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appaltotesserati, nonché da persone non dipendenti che partecipano alle attività oggetto della gestione; − responsabilità civile verso per beni in consegna e custodia, cose consegnate o non (art. 1784 del c.c.); − danni alle cose di terzi (escluse quelle oggetto della gestione) trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori; − responsabilità personale dei prestatori di lavoro, dei collaboratori non dipendenti, dei tesserati e dei soci; − uso di macchine operatrici ed attrezzature utilizzate nello svolgimento delle attività oggetto della gestione. Copia della richiamata polizza, debitamente quietanzata, deve essere prodotta all’Amministrazione Comunale prima della data fissata per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabilila sottoscrizione del contratto, con l’impegno, alla scadenza di ogni periodo assicurativo, a titolo documentare l’avvenuto rinnovo di validità del contratto, trasmettendo copia della quietanza attestante l’avvenuto pagamento del premio. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’affidatario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di insufficienza dell’assicurazione, la cui stipula non esonera la ditta affidataria dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative. Nel suo proprio interesse l’affidatario potrà provvedere all’assicurazione per i danni cagionati da esse incendio e rischi complementari - compresi atti vandalici e dolosi ed eventi naturali - nonché per i danni da furto, dei beni mobili di sua proprietà e/o in consegna o custodia al Concessionario stesso o portati da terzi nell’ambito della struttura in affido, con espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Pavullo. Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario della struttura, in alcun caso il Comune stesso risponderà dei danni subiti dai beni dell’affidatario o portati nell’ambito della struttura oggetto di affido dall’affidatario medesimo o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso terzi. Il Comune di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo Pavullo si riserva di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudoapportare modifiche alle suddette prescrizioni sulla base dell’effettivo utilizzo degli impianti.

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Samples: Concessione Per La Gestione Di Impianti Sportivi

Assicurazioni. Prima della firma del contratto e La Ditta dovra' stipulare, in aggiunta a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.) polizze assicurative (art. 103 DPR 554) con massimali ed a condizioni ritenute soddisfacenti dalla Committente (comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché massimali non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamentoinferiori a 500.000 Euro). La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo decorre dalla data di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione consegna dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino cessa alla data di completamento delle operazioni emissione del certificato di collaudo e provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza risultante dal relativo certificato (art. 103 c.3 DPR 554/99). Il contraente deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori (art. 103 c.4 DPR 554/99). La polizza deve coprire tutti i rischi tra cui: a) danni a persone e cose di terzi conseguenti ad incendio dei beni di proprieta' dell'Appaltatore o semplicemente in sua consegna a qualsiasi titolo o destinazione, b) danni alle opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori, c) danni alle opere di xxxxx nelle quali si eseguono i lavori, d) danni alle cose di terzi trovantisi negli ambienti ove si eseguono i lavori, e) danni materiali alle condutture ed agli impianti , f) danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonche' ai veicoli in genere di terzi o dipendenti trovantisi nel cantiere o sulla via pubblica, g) danni a persone e cose di terzi, conseguenti alla circolazione di veicoli a motore nell'ambito del cantiere di lavoro, restando inteso che l'Amministrazione comunalesono esclusi tutti i rischi di responsabilita' civile per i quali, in assenza di giustificato motivoconformita' alle Leggi vigenti e' obbligatoria l'assicurazione, h) danni a cose in consegna o custodia ovvero a cose trasportate, abbia provveduto all'avvio sollevate, caricate e scaricate, i) danni o perdita parziale o totale delle attrezzature usate per l'esecuzione dei lavori con massimale stabilito in relazione al valore delle attrezzature stesse, l) danni per viaggi da effettuare con qualsiasi mezzo dal personale dipendente, m) danni per responsabilita' civile verso terzi, conduzione autoveicoli, per danni a cose e/o persone causati dagli autoveicoli in cantiere. Tale assicurazione deve prevedere la copertura assicurativa anche in caso di: - incendio e scoppio dei veicoli e/o delle cose da essi trasportate, - operazioni di collaudocarico e scarico degli stessi autoveicoli di proprieta' e/o comunque utilizzati dall'Appaltatore e/o dai fornitori e/o subappaltatori, n) danni per perdita dei lavori eseguiti dall'Appaltatore. Nelle polizze assicurative dovranno inoltre essere inserite le seguenti clausole: - fra le parti contraenti viene convenuto che, oltre alla Direzione dei Lavori, anche la Committente, la eventuale mandataria ed i loro dipendenti sono considerati terzi a tutti gli effetti della garanzia prestata con la presente polizza, - che la copertura e' valida anche in caso di colpa grave dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di Legge, - che nella dizione "autoveicoli" si intendono compresi le autovetture, gli automezzi per trasporto merci e/o persone, i trattori, i rimorchi, le attrezzature di lavoro semoventi (autogru, pale meccaniche, ruspe, rulli compressori, carrelli elevatori, ecc.) e quant'altro che, dotato di ruote o cingoli, e' spostabile per attitudine propria o per traino. In ogni caso le assicurazioni non limiteranno in alcun modo le responsabilita' dell'Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e delle Leggi; pertanto l'Appaltatore rispondera' in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti in dette polizze.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Assicurazioni. Prima Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 180/1950, il finanziamento deve essere assistito, a beneficio dell’Istituto Mutuante e per l'ammontare complessivo delle quote cedute a) la risoluzione del rapporto di lavoro del Delegante è dovuta a dimissioni di questo; b) la risoluzione del rapporto di lavoro del Delegante è dovuta a licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo; c) a seguito di impugnazione del licenziamento, il Delegante è stato reintegrato in servizio; d) nei 6 (sei) mesi successivi al licenziamento, il Delegante è stato assunto con contratto di lavoro subordinato presso nuova Amministrazione alla quale l’Istituto Mutuante possa rinotificare il contratto di finanziamento affinché la stessa operi sullo stipendio la trattenuta della firma quota fino all’estinzione del contratto finanziamento; e) la risoluzione del rapporto di lavoro del Delegante è dovuta a variazione dell’Amministrazione derivante da uno dei seguenti eventi: trasferimento di azienda ( art. 2112 del Codice Civile); cessione e/o trasferimento di ramo di azienda; scissione, fusione o incorporazione di azienda; trasferimento tra aziende controllanti/ controllate o collegate ( art. 2359 del Codice Civile); cessione o subentro in appalto o sub-appalto; f) la risoluzione del rapporto di lavoro del Delegante è dovuta a: dimissioni concordate e/o incentivate, con l’utilizzo o meno di ammortizzatori costituiti da fondi aziendali, fondi di categoria, fondi pubblici; collocamento in pensione, di vecchiaia o di anzianità; scioglimento di diritto per limite di età. La Compagnia di Assicurazione rinuncia al proprio diritto di surroga verso il Delegante - ed esclusivamente a beneficio di questi - qualora coesistano le condizioni di cui ai successivi punti g) ed h): g) la risoluzione del rapporto di lavoro del Delegante è avvenuta oltre la fine del dodicesimo mese successivo alla stipula del finanziamento; h) la risoluzione del rapporto di lavoro è dovuta ad uno dei seguenti eventi: licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioè ad un motivo connesso a ragioni inerenti l’attività produttiva, l’or- ganizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento dell’attività produttiva; licenziamento che segua ad una procedura di riduzione del personale , ivi inclusa la procedura di mobilità, in conformità alla normativa in materia di licenziamenti collettivi; licenziamento che segua a chiusura di attività o procedura concorsuale di cui al X.X. 00/00/0000 e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta successive modifiche. Spetta al Delegante l'onere di provare alla Compagnia di Assicurazione che la stipulazione risoluzione del proprio rapporto di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune lavoro con l’Amministrazione sia dipesa da tutti i rischi atto di esecuzione da qualsiasi causa determinatiquest'ultimo, salvo quelli derivanti da errori i casi in cui ciò possa già rilevarsi dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione. A tale scopo, il Delegante potrà esibire la documentazione rilasciatagli dall’Amministrazione in riferimento alla risoluzione del rapporto di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo.lavoro

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Samples: Prestito Con Delega Di Pagamento

Assicurazioni. Prima La Ditta Concessionaria si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante dall’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. La Ditta Concessionaria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. La Ditta Concessionaria provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere dell’Amministrazione Appaltante, danneggiati durante l'esecuzione del servizio; in difetto potrà provvedervi la stessa Amministrazione Appaltante, addebitandone alla Ditta Concessionaria i relativi costi. A tal fine si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata della firma del contratto concessione, suoi rinnovi e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza assicurativa RCT/RCO, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere esplicitamente indicato che tenga indenne il comune l’Azienda USL della Romagna ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere considerata “terza” a tutti gli effetti, anche durante le fasi di predisposizione dei locali adibiti a bar, generi appartenenti al settore non alimentare ed edicola. Il succitato contratto assicurativo dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche la specifica estensione a: • preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; • intossicazione e tossinfezione alimentare e avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio connessi alla somministrazione di bevande e alimenti in genere, per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessa; • conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; • committenza di lavori e servizi; • danni a cose in consegna e/o custodia; • danni a cose di terzi da tutti i rischi incendio; • danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori; • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi causa determinatititolo (volontari, salvo quelli derivanti collaboratori, ecc.); • danni cagionati a terzi da errori persone non in rapporto di progettazionedipendenza con il concessionario, purché non identificabili che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale; • interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiorepolizza. Detta La polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di prevedere l’espressa rinuncia al diritto di rivalsa verso progettistisurroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione appaltante, D.L. dei suoi dipendenti e terzi non costituenti “parti” amministratori. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausolafermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. La polizza A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Nel caso in cui sia previsto il subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e loro dipendenti. L’assicurazione dovrà essere mantenuta sino prestata fino alla data concorrenza di completamento delle operazioni massimali RCT non inferiori ad € 5.000.000,00 per sinistro con i limiti di collaudo € 5.000.000,00 per persona lesa e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data € 5.000.000,00 per danni a cose e di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza massimali RCO non inferiori ad € 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro con i limiti di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni € 2.000.000,00 per persona. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Azienda USL della Romagna nei termini indicati nel documento “Condizioni particolari di collaudofornitura”.

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Samples: Concessione Della Gestione Dell'esercizio Bar

Assicurazioni. Prima Il personale dell’Impresa, nell’espletamento delle sue mansioni, dovrà tenere contegno serio e corretto, dovrà usar modi urbani e rispettosi, trattenendosi con il pubblico non oltre il tempo strettamente necessario per le esigenze di servizio: di ciò sarà responsabile l’appaltatore. A tale proposito si conviene che l’appaltatore, in ogni caso, sarà tenuto a risarcire i danni, subiti dall’Amministrazione comunale o dai terzi in dipendenza dell’esecuzione dei servizi programmati ed a sollevare, ad ogni corrispondente richiesta, l’amministrazione Comunale nonostante l’obbligo di ottemperare agli ordini da essa emanati, da ogni responsabilità. Dovrà pertanto, al momento della firma del contratto esibire polizza di assicurazione per R.C. per R.C.O. stipulata con compagnia assicuratrice di primaria importanza, in dipendenza dell’esecuzione di servizi in appalto, con massimali non inferiori ai seguenti: R.C. Terzi • Catastrofe € 1.550.000,00 • Per persone € 1.550.000,00 • Per danni a cose e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta animali € 1.550.000,00 R.C.O. Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro • Per sinistro € 520.000,00 • Per persona lesa € 260.000,00 L’Amministrazione resterà, comunque, estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l’appaltatore e le compagnie di assicurazione, in quanto la stipulazione del contratto con le coperture assicurative, di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinaticui sopra, salvo quelli derivanti da errori di progettazionenon solleverà in alcun modo l’appaltatore, purché non identificabili anche e soprattutto in sede di offertaeccedenza ai massimali indicati, insufficiente progettazioneper eventuali danni a cose o persone in relazione all’esecuzione dei servizi appaltati. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale un coordinamento nei controlli, azioni di terzi o cause di forza maggioresopralluoghi, sorveglianze ecc… e nei rapporti in genere con l’appaltatore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere L’appaltatore è obbligato ad attenersi scrupolosamente a tutte le norme legislative, ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere contratti collettivi nazionali vigenti in materia, ed agli impianti oggetto dell'appaltoaccordi integrativi locali preesistenti, per l'intero loro importo quanto attiene al trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni, pena la decadenza dell’appalto la ditta appaltatrice avrà l’obbligo di prendere in carico il personale appartenente alla ditta che attualmente svolge il servizio di Ecologia urbana per conto del comune di Marino in ottemperanza al contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso nazionale di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudolavoro Igiene Ambientale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Assicurazioni. Prima L’appaltatore del servizio risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione all’esecuzione dell’appalto, all’utilizzo di qualsiasi bene immobile e mobile compreso l’impiego di attrezzature, macchinari e impianti, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti della firma del medesima. A copertura degli eventuali danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti) o sofferti dai prestatori di lavoro, nell’esercizio dell’attività oggetto di appalto e durante l’espletamento dei servizi che ne formano parte, l’appaltatore si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale contratto già esistente - e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta mantenere valida ed efficace, per tutta la stipulazione di durata dell’appalto - una polizza assicurativa che tenga indenne il comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO), la quale deve: - prevedere massimali di garanzia per sinistro non inferiori a: • euro 3.000.000,00 complessivamente per il sinistro, con i limiti rispettivamente di • euro 2.000.000,00 per persona - terzo o prestatore di lavoro - che abbia subito danni per morte o lesioni corporali • euro 1.000.000,00 per danni a cose e/o animali, indipendentemente dal numero dei danneggiati. - essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività e servizi oggetto dell’appalto, come descritti nel presente Capitolato d’oneri, comprese le somme attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti, senza eccezioni; - ricomprendere la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell’appaltatore nonché di eventuali collaboratori che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabiliprestano, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dell’attività e nella gestione dei quali e servizi oggetto dell’affidamento; - ricomprendere la responsabilità derivante all’appaltatore per i danni causati a terzi dalle persone - compresi utenti/minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza - del fatto delle quali debbano sia tenuto a rispondere a personetermini di legge (r.c. per danno cagionato da incapace - ex Art. 2047 c.c.; r.c. di tutori, precettori e maestri d’arte - ex Art. 2048 c.c.); - comprendere la copertura per i danni alle cose od animali di terzi in consegna e custodia all’appaltatore o a persone di cui debba rispondere, e non costituenti dotazione strumentale funzionale all’esercizio dell’attività assicurata. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall’Amministrazione Comunale e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tali assicurazioni dovranno avere validità per fatti verificatisi durante l'esecuzione tutta la durata dell’appalto. Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’appaltatore si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione. Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell’appaltatore il risarcimento degli importi dei lavori danni - o per effetto delle medesime incluso il di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’appaltatore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. A copertura degli infortuni che possono derivare ai minori utenti del servizio l’Appaltatore deve prevedere specifica assicurazione infortuni recante le seguenti indennità e somme assicurate minime pro capite: • euro 25.000,00 in caso di morte morte; • euro 50.000,00 in caso di invalidità permanente; • euro 500,00 per un massimale pari al 5 % della somma assicurata rimborso di spese sanitarie da infortunio (comprensive delle spese per le opere, con un minimo l’acquisto di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi lenti da vista e delle spese per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo.cure odontoiatriche rese necessarie dall’infortunio)

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Samples: Service Agreement

Assicurazioni. Prima L’OEA, ai fini della firma stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore Contratto di Concessione relativo alla gestione del Servizio di Ristorazione inerente ai Distributori Automatici, pena la decadenza dall’aggiudicazione, è richiesta la stipulazione obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), ai sensi dell’art. 103, co. 7, del Codice per le garanzie di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto seguito indicate e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto. In particolare l’OEA dovrà presentare una Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere indiretti arrecati a persone, cose od o animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori da atti eseguiti o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per ordinati da dipendenti e/o collaboratori dell’OEA o comunque in dipendenza diretta o indiretta dall’esecuzione del Servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale pari al 5 % “unico” di garanzia per sinistro non inferiore a € 2.000.000 e € 1.500.000 per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte. Detta polizza, pena la revoca dell’aggiudicazione, dovrà essere consegnata prima della somma assicurata stipula del contratto e dovrà avere una validità non inferiore alla durata del Servizio. A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative: • rischi di qualsiasi tipo subiti dagli utenti (Ad esempio: intossicazioni alimentari, avvelenamenti ecc., compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino anche invalidità o morte del fruitore del Servizio); • danni a cose in consegna e/o custodia; • danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per le operefatto dei beneficiari del Servizio; • danni arrecati a terzi (inclusi l’Istituzione Scolastica e i beneficiari) da dipendenti, da soci, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con un minimo il Concessionario - che partecipino all’attività oggetto della Concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale. Si precisa che la/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettistiAssicurazione, D.L. autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e terzi non costituenti “parti” del presente contrattocopertura/e richiesta/e. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, coperti qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da polizze assicurative con analoga clausolatraduzione. La polizza assicurativa dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Istituzione Scolastica per fatto imputabile al Concessionario. In ogni caso si precisa e si conviene che sono ad esclusivo carico del Concessionario gli eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l’Istituzione Scolastica è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall’uso dei Distributori Automatici e/o degli Impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi ai Distributori Automatici e agli Impianti, per incendi. Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudotrasmesse all’Istituzione Scolastica alle relative scadenze.

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Samples: Concession Agreement

Assicurazioni. Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune la Regione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale appaltante competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e nonchè a impianti o opere esistentiesistenti per l’intero importo di contratto; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunaleappaltante, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo.

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Samples: Construction Contract

Assicurazioni. Prima Il Concessionario, ai fini della firma stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore Contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, è richiesta la stipulazione di una obbligato a presentare idonea polizza assicurativa che tenga indenne il comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinatiper responsabilità civile (RC), salvo quelli derivanti da errori di progettazioneai sensi dell’art. 103, purché non identificabili in sede di offertacomma 7, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggioredel D.Lgs. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalton. 50/2016, per l'intero loro importo le garanzie di contratto seguito indicate e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere indiretti arrecati a persone, cose od o animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori da atti eseguiti o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell’esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale pari al 5 % della somma assicurata “unico” di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte. A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le opereseguenti garanzie: - rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio; - danni a cose in consegna e/o custodia; - danni arrecati ai locali ed alle cose in essi contenute; - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con un minimo il Concessionario, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo; - danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Eurodipendenza con il Concessionario - che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola. La Si precisa che la polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data stipulata con Compagnia di completamento Assicurazione, autorizzata ai sensi delle operazioni leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione. La polizza dovrà valere anche per le richieste di collaudo risarcimento pervenute all’Amministrazione per fatto imputabile al Concessionario. In ogni caso si precisa e comunque cessa si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall’uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi. Le quietanze riguardanti le annualità successive di ultimazione premio dovranno essere trasmesse all’Amministrazione alle relative scadenze. In caso di R.T.I. e Consorzi, la documentazione attinente la polizza assicurativa, dovrà essere presentata: - in caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. n. 50/2016, o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; - in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 dal Consorzio stesso. La mancata costituzione della garanzia assicurativa e/o la sua difformità rispetto a quanto richiesto determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e una nuova aggiudicazione della concessione, da parte dell'Amministrazione, al concorrente che segue nella graduatoria, previa acquisizione e verifica della documentazione a comprova delle dichiarazioni rese e dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, requisiti attestati in assenza sede di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudogara e costituzione della cauzione definitiva.

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Samples: Concessione Per Servizio Di Somministrazione Di Alimenti E Bevande

Assicurazioni. Prima della firma Successivamente all’atto di aggiudicazione definitiva, è a carico del Concessionario: 1) La stipula di contratto assicurativo per i locali, impianti ed attrezzature messi a disposizione dal Comune contro i danni da rischio locativo, difetto manutentivo, per incendio, esplosioni, scoppi, atti vandalici ed ogni tipo di eventi speciali, anche derivanti da dolo e/o colpa grave, fatto salvo il diritto di rivalsa del concessionario nei confronti dei danneggiatori e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione con rinuncia espressa di una polizza assicurativa rivalsa verso il Comune, commisurata al valore dell'immobile e degli impianti fissi, nonchè degli arredi e delle attrezzature affidati dal Comune al Concessionario; 2) La stipula di contratti assicurativi per RCT/RCO relativi alla conduzione e gestione completa del servizio di cui al presente capitolato,che tenga indenne il comune prevedano quanto segue: -copertura da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinatiintossicazione alimentare/avvelenamenti a utenti del servizio; -copertura assicurativa per danni derivanti dall'espletamento dei servizi di cui al capitolato, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili appendici e progetti presentati in sede di offertagara; - l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto del concessionario; - idonea copertura di eventuali incidenti ( causati o subiti ) dagli utenti durante lo svolgimento dei servizi; - nella definizione di "terzi" ai fini dell'assicurazione stessa siano compresi gli ospiti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all'interno e nei pressi della struttura - rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente concedente - copertura per ogni danno non previsto dall'Assicurazione INAIL ( Biologico,civile,morale...) derivante dall'espletamento dell'attività lavorativa del personale dipendente o socio-lavoratore o in altro modo connesso con la Ditta, insufficiente progettazioneovvero dalla presenza autorizzata dello stesso all'interno della struttura, azioni di terzi esteso ai visitatori o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamentoaltri soggetti non utenti del servizio presenti anche occasionalmente all'interno della struttura. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appaltogarantita con polizza dedicata appositamente alla presente concessione, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimali non inferiori per le somme ogni sinistro e per anno ad € 5.000.000,00, con il limite minimo per persona di € 2.500.000,00 e per cose o animali di € 1.000.000,00, nonché copertura assicurativa per responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) dipendenti del Concessionario ed eventuali terzi, anche con riferimento all’uso di automezzi propri, con massimali minimi per sinistro e per anno pari a € 3.000.000,00 e per persona di € 1.500.000,00. Le polizze dovranno essere stipulate per tutta la durata della concessione e dovranno recare espressamente la clausola che le imprese siano tenute stesse si intendono cessate solo a pagare quali civilmente responsabili, a titolo seguito di risarcimento per danni cagionati espressa dichiarazione liberatoria da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudoparte dell’Ente Concedente.

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Samples: Concession Agreement

Assicurazioni. Prima Il Carro Viasat Assistance si assume ogni responsabilità, nei confronti degli aventi diritto, dei danni che potranno essere arrecati alle persone e/o ai veicoli riparati, trainati o trasportati durante lo svolgimento del soccorso, e di tutti gli altri danni che, in conseguenza della firma riparazione, del contratto e traino o trasporto di un veicolo, possano derivare a terzi o a beni di terzi, nonchè ogni altro danno cagionato a terzi, o a beni di terzi in occasione del compimento di qualsiasi attività comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione connessa con l'espletamento del servizio di una polizza assicurativa che tenga indenne il comune da tutti soccorso stradale. In particolare, per i rischi relativi a danni a persone e/o cose conseguenti all'espletamento delle prestazioni svolte dal Carro Viasat Assistance, nell'ambito di esecuzione da qualsiasi causa determinatiutilizzazione del Marchio VIASAT, salvo quelli derivanti da errori il Carro Viasat Assistance è tenuto comunque a stipulare polizza di progettazioneassicurazione R.C.T. presso primaria Compagnia Assicuratrice, purché non identificabili con massimali congrui in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiorerelazione agli obblighi innanzi indicati. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate prevedere l'obbligo da parte della Compagnia Assicuratrice di pagamentodare comunicazione a VIASAT di qualsiasi variazione intervenga nel rapporto assicurativo di cui sopra. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appaltoIl Carro Viasat Assistance, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabiliè tenuto, comunque, a titolo rimborsare a VIASAT qualsiasi somma il medesimo fosse obbligato a corrispondere a chiunque per il risarcimento dei danni, a qualsiasi titolo, dallo stesso Carro Viasat Assistance arrecati nell'espletamento dei servizi delegati. In particolare dovranno essere stipulate le seguenti polizze : ⮚ RC Auto obbligatoria- massimale di risarcimento Legge ⮚ RC Rischi di esercizio (danni a terzi connessi all’esercizio dell’attività)-massimale congruo ⮚ RC per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali furto del veicolo custodito ⮚ Multirischi Professionale Il Carro Viasat Assistance si impegna a fornire ,su richiesta, a VIASAT copia delle suddette polizze e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” relativi rinnovi annuali contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data accordo e poi di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, rinnovo in assenza di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudorinnovo.

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Samples: Affiliazione Commerciale

Assicurazioni. Prima La Ditta Concessionaria si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante dall’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. La Ditta Concessionaria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. La Ditta Concessionaria provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere dell’Amministrazione Appaltante, danneggiati durante l'esecuzione del servizio; in difetto potrà provvedervi la stessa Amministrazione Appaltante, addebitandone alla Ditta Concessionaria i relativi costi. A tal fine si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata della firma del contratto concessione, suoi rinnovi e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza assicurativa RCT/RCO, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere esplicitamente indicato che tenga indenne il comune l’Azienda USL della Romagna ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere considerata “terza” a tutti gli effetti, anche durante le fasi di predisposizione dei locali adibiti a bar, generi appartenenti al settore non alimentare ed edicola come pure dei distributori automatici installati all’interno della struttura ospedaliera. Il succitato contratto assicurativo dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche la specifica estensione a: • preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; • intossicazione e tossinfezione alimentare e avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio connessi alla somministrazione di bevande e alimenti in genere, anche mediante distributori automatici, per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessa; • conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; • committenza di lavori e servizi; • danni a cose in consegna e/o custodia; • danni a cose di terzi da tutti i rischi incendio; • danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori; • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi causa determinatititolo (volontari, salvo quelli derivanti collaboratori, ecc.); • danni cagionati a terzi da errori persone non in rapporto di progettazionedipendenza con il concessionario, purché non identificabili che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale; • interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiorepolizza. Detta La polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di prevedere l’espressa rinuncia al diritto di rivalsa verso progettistisurroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione appaltante, D.L. dei suoi dipendenti e terzi non costituenti “parti” amministratori. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausolafermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. La polizza A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Nel caso in cui sia previsto il subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e loro dipendenti. L’assicurazione dovrà essere mantenuta sino prestata fino alla data concorrenza di completamento delle operazioni massimali RCT non inferiori ad € 5.000.000,00 per sinistro con i limiti di collaudo € 5.000.000,00 per persona lesa e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data € 5.000.000,00 per danni a cose e di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, in assenza massimali RCO non inferiori ad € 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro con i limiti di giustificato motivo, abbia provveduto all'avvio delle operazioni € 2.000.000,00 per persona. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Azienda USL della Romagna nei termini indicati nel disciplinare di collaudogara.

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Samples: Concessione Della Gestione Dell'esercizio Bar