Assicurazioni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dei servizi anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare, con primario istituto assicurativo, un’adeguata polizza assicurativa per tutta la durata del Contratto, a copertura di tutti i rischi connessi allo svolgimento dei servizi per i danni arrecati a cose, a 3SUN, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nel corso dell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. I massimali della polizza assicurativa sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri che siano reclamati nel termine di esecuzione del Contratto e nel successivo periodo di garanzia relativa ai servizi prestati. La polizza assicurativa deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore: - al diritto di rivalsa nei confronti di 3SUN; - a qualsiasi eccezione nei confronti di 3SUN, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi. Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del Contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, 3SUN potrà risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., con conseguente ritenzione della cauzione prestata, a titolo di penale, e fatto salvo il diritto di 3SUN al risarcimento del maggior danno subito.
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Assicurazioni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati La IA è obbligata a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dei servizi anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare, con primario istituto assicurativo, un’adeguata stipulare una polizza assicurativa minima di responsabilità civile per tutta danni arrecati a terzi e al Committente nell’esecuzione dei lavori sino al termine del contratto. La garanzia di cui al presente punto deve essere operante a favore dell’Appaltatore, di eventuali Subappaltatori e del committente. Per quanto riguarda la durata del Contrattoresponsabilità civile, a copertura la cifra assicurata dovrà essere di tutti i entità tale da garantire il danno singolo e il disastro. In relazione ai rischi connessi allo svolgimento dei servizi alle obbligazioni dell’appalto la IA dovrà avere una copertura assicurativa minima per danni arrecati a terzi, compresa GTT, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali, nonché per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di servizio o professionali (RCT). Inoltre la IA dovrà essere assicurata per i danni arrecati a coseai prestatori di lavoro (RCO). La garanzia assicurativa RCT dovrà comprendere anche i danni da incendio, a 3SUNcorto circuito, ai suoi dipendenti e collaboratoriesplosione, nonché ai terzi nel corso dell’esecuzione dei servizi oggetto del Contrattoscoppio. I massimali della polizza assicurativa assicurativi minimi richiesti sono relativi agli eventi dannosi i seguenti: per sinistro per persona per danni ad animali o cose RCT € 20.000.000 € 20.000.000 € 20.000.000 RCO € 5.000.000 € 2.500.000 Resta inteso che sia l’indicazione dei massimali (che in nessun caso si possono configurare come limite di responsabilità per la IA) sia la proposizione di garanzie assicurative non esonerano la IA dalle Sue responsabilità comunque configurabili. L’IA dovrà adottare tutte le necessarie predisposizioni e i provvedimenti necessari o anche solo opportuni per evitare il verificarsi di infortuni o danni alle persone o alle cose, durante l’esecuzione del servizio. L’IA sarà responsabile dei danni arrecati a GTT e a terzi: nessuna responsabilità sarà pertanto da attribuire a GTT per danni derivanti dall’espletamento del servizio. Qualunque danno a persone e/o sinistri che siano reclamati nel termine cose, guasto o sottrazione di esecuzione del Contratto materiali e nel successivo periodo oggetti di garanzia relativa ai servizi prestatiproprietà GTT o di terzi, causati dal personale della IA, sarà a carico della Ditta stessa la quale dovrà di conseguenza provvedere al risarcimento e/o al ripristino. La polizza copertura assicurativa deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore: - al diritto di rivalsa nei confronti di 3SUN; - a qualsiasi eccezione nei confronti di 3SUN, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in non dovrà contenere franchigie e/o scoperti. In caso di mancato franchigie e/o parziale pagamento dei premi assicurativi. Resta inteso che l’esistenzascoperti, la validità questi non dovranno essere opponibili a GTT e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del Contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, 3SUN potrà risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 cod. civad altri terzi., con conseguente ritenzione della cauzione prestata, a titolo di penale, e fatto salvo il diritto di 3SUN al risarcimento del maggior danno subito.
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Assicurazioni. L’Appaltatore assume L'Aggiudicatario dovrà rispondere di tutti i danni, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose, opere e materiali, sia dell’Ente che di terzi, verificatisi in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dei conseguenza del comportamento del personale dipendente e non dipendente, adibito ai servizi anche a mezzo affidati. A tale scopo è fatto obbligo all'Aggiudicatario di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare, con primario istituto assicurativo, un’adeguata stipulare una idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile e della responsabilità dei prestatori di lavoro, valida per tutta la durata dell'appalto, consegnandone copia all’Ente entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Contrattocontratto. Tale polizza dovrà: ✓ prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 5.000.000,00, unico; ✓ RCO (Responsabilità civile dipendenti) € 5.000.000,00 per sinistro con limite di € 2.000.000,00 per ogni dipendente infortunato; ✓ coprire anche danni cagionati a copertura terzi per colpa grave dell’Assicurato e/o con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente; ✓ essere estesa alla RC personale di tutti i rischi connessi allo svolgimento dei servizi per i danni arrecati a cose, a 3SUN, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nel corso dell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. I massimali della polizza assicurativa sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri di coloro che siano reclamati nel termine partecipano all’attività; ✓ - essere estesa alla RC responsabili servizio protezione e sicurezza riferita all'Assicurato ed ai propri dipendenti di esecuzione del Contratto e nel successivo periodo di garanzia relativa ai servizi prestati. La polizza assicurativa deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore: - cui al diritto D.lgs 81/2008; ✓ rinuncia da parte della Società a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di 3SUNdell’Ente; - Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte all’Ente od al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a qualsiasi eccezione nei confronti di 3SUN, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi. Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia carico della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del Contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, 3SUN potrà risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 cod. civditta assicurata., con conseguente ritenzione della cauzione prestata, a titolo di penale, e fatto salvo il diritto di 3SUN al risarcimento del maggior danno subito.
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Assicurazioni. L’Appaltatore assume L'Aggiudicatario dovrà rispondere di tutti i danni, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose, opere e materiali, sia dell’Ente che di terzi, verificatisi in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dei conseguenza del comportamento del personale dipendente e non dipendente, adibito ai servizi anche a mezzo affidati. A tale scopo è fatto obbligo all'Aggiudicatario di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare, con primario istituto assicurativo, un’adeguata stipulare una idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile e della responsabilità dei prestatori di lavoro, valida per tutta la durata dell'appalto, consegnando- ne copia all’Ente entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Contrattocontratto. Tale polizza dovrà: ✓ prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 5.000.000,00, unico; ✓ RCO (Responsabilità civile dipendenti) € 5.000.000,00 per sinistro con limite di € 2.000.000,00 per ogni dipendente infortunato; ✓ coprire anche danni cagionati a copertura terzi per colpa grave dell’Assicurato e/o con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente; ✓ essere estesa alla RC personale di tutti i rischi connessi allo svolgimento dei servizi per i danni arrecati a cose, a 3SUN, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nel corso dell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. I massimali della polizza assicurativa sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri di coloro che siano reclamati nel termine partecipano all’attività; ✓ - essere estesa alla RC responsabili servizio protezione e sicurezza riferita all'Assicurato ed ai propri dipendenti di esecuzione del Contratto e nel successivo periodo di garanzia relativa ai servizi prestati. La polizza assicurativa deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore: - cui al diritto D.lgs 81/2008; ✓ rinuncia da parte della Società a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di 3SUNdell’Ente; - Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte all’Ente od al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a qualsiasi eccezione nei confronti di 3SUN, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi. Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia carico della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del Contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, 3SUN potrà risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 cod. civditta assicurata., con conseguente ritenzione della cauzione prestata, a titolo di penale, e fatto salvo il diritto di 3SUN al risarcimento del maggior danno subito.
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Assicurazioni. L’Appaltatore assume in proprio ogni Ogni responsabilità per infortunio danni che, in relazione all’espletamento del servizio o danni eventualmente procurati a cause ed esso connesse, derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone o (compresi i dipendenti dell’Appaltatore), sono senza riserve ed eccezioni a beni in occasione dell’esecuzione dei servizi anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricatitotale carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto a stipulare, con primario istituto assicurativo, un’adeguata polizza assicurativa per tutta la durata del ContrattoL’Appaltatore, a copertura di tutti i dei rischi connessi allo svolgimento dei servizi per i danni arrecati a cosedel servizio, a 3SUN, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nel corso dell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. I massimali della deve presentare apposita polizza assicurativa sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri che siano reclamati nel termine avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di esecuzione Assicurazione con l’espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Contratto e nel successivo periodo di garanzia relativa ai servizi prestatiCommittente. La polizza assicurativa dovrà riguardare specificatamente la responsabilità civile verso terzi per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore: - al diritto copertura per danni alle cose di rivalsa nei confronti di 3SUN; - terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi eccezione nei confronti titolo o destinazione. Copia autentica di 3SUNdetta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto. Paramenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla stazione appaltante alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa. L’importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 1.500.000,00 per anno e per sinistro, con particolare riferimento senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti. In alternativa alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi. Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia stipulazione della polizza assicurativa come sopra riportato, il prestatore di cui al presente articolo è condizione essenziale servizi potrà dimostrare l’esistenza di efficacia del Contratto euna polizza RC già attivata, pertantoavente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, qualora l’Appaltatore non sia nella quale si espliciti che la polizza in grado questione copre anche il servizio svolto per conto di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, 3SUN potrà risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 cod. civquesta Amministrazione., con conseguente ritenzione della cauzione prestata, a titolo di penale, e fatto salvo il diritto di 3SUN al risarcimento del maggior danno subito.
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Assicurazioni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dei servizi anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare, con primario istituto assicurativo, un’adeguata E’ obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per tutta la durata del Contratto, a copertura di tutti i rischi connessi allo svolgimento da responsabilità civile nei confronti dell’ERSU e dei servizi terzi -RCT-, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000 (unmilione)e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’ERSU, che agli effetti della polizza l’ERSU è considerato terzo e precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000 (unmilione). L’Appaltatore dovrà altresì essere in possesso di una Polizza assicurativa per i propri dipendenti - Garanzia RCO- con massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) a copertura di ogni rischio di danni arrecati ad opere e impianti ed avente durata non inferiore a cose, a 3SUN, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nel corso dell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. I massimali della polizza assicurativa sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri che siano reclamati nel termine di esecuzione del Contratto e nel successivo periodo di garanzia relativa ai servizi prestati. La polizza assicurativa deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore: - al diritto di rivalsa nei confronti di 3SUN; - a qualsiasi eccezione nei confronti di 3SUN, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativiquella dell’appalto. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del Contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativaassicurativa di cui si tratta, 3SUN potrà risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione incameramento della cauzione prestata, prestata a titolo di penale, penale e fatto salvo il diritto l’obbligo di 3SUN al risarcimento del maggior danno subito.
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Assicurazioni. L’Appaltatore assume in proprio ogni L’Affidatario dovrà depositare presso l’Ufficio Contratti del Comune di Soragna, prima della stipula del contratto, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera riferita alla specifiche attività oggetto del presente appalto che risponda di tutti i danni, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose, opere e animali, sia del Comune che di terzi, che siano conseguenza del comportamento del personale dipendente e non dipendente della cui opera l’assicurato stesso si avvalga. Detta polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad Euro 1.500.000,00 sezione RCO massimale unico non inferiore ad Euro 1.500.000,00 La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia: danni da interruzione e/o sospensione di attività con un massimale non inferiore Euro 300.000,00; danni da incendio per infortunio o danni eventualmente procurati un massimale non inferiore ad Euro 300.000,00 rc conduzione fabbricati. La ditta dovrà altresì prestata a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dei servizi anche a mezzo tutela delle responsabilità di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipularecui agli articoli 1588, 1589 e 1611 specifica polizza per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 La copertura assicurativa che dovrà essere stipulata con primario istituto assicurativoprimaria Compagnia nazionale od estera, un’adeguata polizza autorizzata dall’Isvap all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo RCT, dovrà mantenere la validità per tutta la durata del Contratto, a copertura contratto di tutti i rischi connessi allo svolgimento dei servizi per i danni arrecati a cose, a 3SUN, ai suoi dipendenti appalto e collaboratori, nonché ai terzi nel corso dell’esecuzione dei servizi oggetto del Contrattosua eventuale proroga. I massimali della polizza assicurativa sono relativi agli eventi dannosi Eventuali scoperti di garanzie e/o sinistri che siano reclamati nel termine di esecuzione del Contratto e nel successivo periodo di garanzia relativa ai servizi prestatifranchigie rimarranno a carico della ditta aggiudicatrice. La polizza assicurativa deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore: - al diritto di rivalsa nei confronti di 3SUN; - a stessa risponderà direttamente nel caso in cui, per qualsiasi eccezione nei confronti di 3SUNmotivo, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi. Resta inteso che l’esistenza, la validità e venga meno l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del Contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, 3SUN potrà risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 cod. civpolizza., con conseguente ritenzione della cauzione prestata, a titolo di penale, e fatto salvo il diritto di 3SUN al risarcimento del maggior danno subito.
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Assicurazioni. L’Appaltatore Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dei servizi della fornitura anche a mezzo di propri subappaltatori o di terzi suoi incaricati. L’Appaltatore Il Fornitore è tenuto a stipulare, con primario istituto assicurativo, un’adeguata polizza assicurativa per tutta la durata del Contratto, Contratto a copertura di tutti i rischi connessi allo svolgimento dei servizi della fornitura per i danni arrecati che il Fornitore possa arrecare a cose, a 3SUN, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nel corso dell’esecuzione dei servizi della fornitura oggetto del Contratto. I massimali della polizza assicurativa sono relativi agli devono coprire gli eventi dannosi e/o sinistri che i cui reclami siano reclamati pervenuti nel termine di esecuzione del Contratto e e/o nel successivo periodo di garanzia relativa ai servizi prestatibeni oggetto della fornitura. La polizza assicurativa deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore: - al diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti di 3SUN; - 3SUN a qualsiasi eccezione nei confronti di 3SUNeccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi. Resta inteso che l’esistenza, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del Contratto per 3SUN e, pertanto, qualora l’Appaltatore il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, 3SUN potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., . con conseguente ritenzione della cauzione prestata, prestata a titolo di penale, penale e fatto salvo il diritto l’obbligo di 3SUN al risarcimento del maggior danno subito.
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Samples: 3sun.bravosolution.com
Assicurazioni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione dei servizi anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. L’Appaltatore è tenuto a stipulare, con primario istituto assicurativo, un’adeguata E’ obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per tutta la durata del Contratto, a copertura di tutti i rischi connessi allo svolgimento da responsabilità civile nei confronti dell’ERSU e dei servizi terzi -RCT-, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 2.000.000 (duemilioni)e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’ERSU, che agli effetti della polizza l’ERSU è considerato terzo e precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000 (duemilioni). L’Appaltatore dovrà altresì essere in possesso di una Polizza assicurativa per i propri dipendenti - Garanzia RCO- con massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) a copertura di ogni rischio di danni arrecati ad opere e impianti ed avente durata non inferiore a cose, a 3SUN, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nel corso dell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. I massimali della polizza assicurativa sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri che siano reclamati nel termine di esecuzione del Contratto e nel successivo periodo di garanzia relativa ai servizi prestati. La polizza assicurativa deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore: - al diritto di rivalsa nei confronti di 3SUN; - a qualsiasi eccezione nei confronti di 3SUN, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativiquella dell’appalto. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del Contratto e, pertanto, qualora l’Appaltatore l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativaassicurativa di cui si tratta, 3SUN potrà risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione incameramento della cauzione prestata, prestata a titolo di penale, penale e fatto salvo il diritto l’obbligo di 3SUN al risarcimento del maggior danno subito.
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