Common use of Assicurazioni Clause in Contracts

Assicurazioni. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di , con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ); b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ( ) [con un minimo di 500.000 € e un massimo di 5.000.000,00 €]. 3. L’Appaltatore ha prodotto una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. prevede massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro ( ) per sinistro, con il limite di euro ( ) per prestatore di lavoro/parasubordinato. Il novero degli Assicurati comprende espressamente, oltre all’Appaltatore, la Stazione Appaltante, compresi i suoi amministratori e prestatori di lavoro e consulenti,nonché la Direzione lavori, i Progettisti, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell’opera.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Assicurazioni. 1Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs n.163/2006 e dal D.P.R. 297/10 in capo al soggetto esecutore ed al progettista, tutte le altre coperture assicurative sono a carico del committente. Ai sensi dell’artLa polizza di assicurazione “polizza globale fabbricati”, all risk, verrà stipulata con la società assicuratrice che al momento della presa in carico dell'impianto fotovoltaico, risulterà affidataria dei servizi assicurativi dell'ente stesso. 103Gli oneri per la stipulazione della polizza sono a carico del committente. In caso di sinistri il committente dovrà provvedere ad inviare nei termini prescritti la denuncia alla compagnia di assicurazione e contestualmente a darne notizia per iscritto al soggetto esecutore. In caso di danno il committente è tenuto a rimettere l’impianto nello stato primitivo e quindi avrà diritto di trattenere direttamente qualsivoglia indennizzo proveniente dalle compagnie assicuratrici. In caso di perimento totale dell'impianto o, comma 7comunque, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.idi danno irreparabile, l’appaltatore assume la responsabilità il contratto di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di locazione finanziaria si scioglierà, con polizza numero decorrenza dall'evento dannoso. Il soggetto esecutore in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale dital caso ha diritto: a) per danni di esecuzione per un massimale trattenere i canoni già acquisiti, anche se versati a titolo di euro (euro )anticipo; b) per responsabilità civile terzi di percepire direttamente dal committente, alla prima scadenza di canone successiva, oltre al corrispondente canone semestrale, il debito residuo alla medesima scadenza, calcolato come all’articolo 7; in alternativa, potrà essere rimborsato, alle medesime condizioni finanziarie del contratto in essere, in modo dilazionato per un massimale di euro ( ) [con un minimo di 500.000 € e un massimo di 5.000.000,00 €]. 3. L’Appaltatore ha prodotto una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. prevede massimali adeguati all’effettiva consistenza periodo non superiore alla durata residua del personale alle dipendenze dell’Appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro ( ) per sinistro, con il limite di euro ( ) per prestatore di lavoro/parasubordinatomedesimo contratto. Il novero degli Assicurati comprende espressamente, oltre all’Appaltatore, la Stazione Appaltante, compresi i suoi amministratori e prestatori committente dopo aver corrisposto l'importo di lavoro e consulenti,nonché la Direzione lavori, i Progettisti, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell’operacui sub b) avrà diritto di trattenere qualsivoglia indennizzo proveniente dalle compagnie assicuratrici.

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Samples: Leasing Agreement

Assicurazioni. 1. Ai sensi dell’art. 103Qualora, comma 7durante l’esecuzione del servizio o per cause ad esso inerente, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l’appaltatore assume la responsabilità di dovessero verificarsi danni a persone e cosepersone, sia per quanto riguarda i dipendenti terzi che personale della Ditta aggiudicataria, ovvero a cose di proprietà dell’Amministrazione Comunale o di terzi e i materiali da quest’ultima detenuti, la Ditta aggiudicataria è obbligata all’integrale risarcimento dei danni verificatisi. Nel novero dei terzi è ricompreso tutto il personale di sua proprietà, sia quelli amministrazioni pubbliche e/o aziende private che essa dovesse arrecare a terzi svolgono attività lavorative all’interno degli immobili descritti in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardoallegato. 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data A copertura dei rischi di emissione del certificato di cui sopra, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale dila Ditta aggiudicataria dovrà costituire le seguenti polizze: a) per danni di esecuzione Polizza RCT per un massimale unico per sinistro di euro € 2.500.000,00, indipendentemente dal numero di sinistri verificatesi nell’anno. Tale garanzia dovrà essere valida anche per i danni cagionati a terzi da persone non dipendenti che partecipano alle attività su incarico dell’Amministrazione o della Ditta aggiudicataria. La suddetta polizza deve comprendere le seguenti garanzie: 1) danni alle cose di terzi che dovessero avvenire nell’ambito dell’intervento; 2) utilizzo di lavoratori tramite le tipologie previste dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276; 3) utilizzo di armi da fuoco; 4) responsabilità personale dei dipendenti (euro compreso il responsabile alla sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.);. b) per responsabilità civile terzi per un massimale Polizza di euro ( ) [con un minimo di 500.000 € e un massimo di 5.000.000,00 €]. 3. L’Appaltatore ha prodotto una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati dipendenti (R.C.O.), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. prevede massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore, RCO) con un massimale non inferiore al minimo inderogabile per sinistro di euro ( ) per sinistro, € 2.500.000,00 con il limite di euro ( ) € 1.000.000,00 per prestatore di lavoro/parasubordinatoogni dipendente infortunato. Il novero degli Assicurati comprende espressamente, oltre all’Appaltatore, la Stazione Appaltante, compresi i suoi amministratori Detta garanzia dovrà essere estesa ai lavoratori parasubordinati ed ai lavoratori interinali e prestatori di lavoro e consulenti,nonché la Direzione lavori, i Progettisti, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell’operaricomprendere anche il “danno biologico”.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Assicurazioni. 1La gestione della concessione si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Ai sensi dell’art. 103Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, comma 7presso una Compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.iproprio personale, l’appaltatore assume una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di danni a persone e coselavoro (R.C.O.), sia le quali dovranno essere mantenute per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 2l'intera durata della concessione. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di , con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale diIl contratto assicurativo dovrà prevedere: a) la copertura della responsabilità per danni di esecuzione i rischi derivanti dall’esercizio del Centro Sportivo, dall’uso delle attrezzature necessarie per un massimale di euro (euro )lo svolgimento delle discipline sportive e da eventuali attività accessorie; b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ( ) [con un minimo di 500.000 € e un massimo di 5.000.000,00 €]. 3. L’Appaltatore ha prodotto una polizza ai fini della copertura l’inclusione della responsabilità civile verso i propri “personale” dei prestatori di lavoro del concessionario, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previsti dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro (soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti, etc.); c) la responsabilità per i danni provocati alle strutture e parasubordinati (R.C.O.)alle cose mobili di proprietà comunale, stipulata presso primaria compagnia che il concessionario ha in consegna e/o custodia; d) l'estensione ai danni derivanti al Comune o a terzi da incendio, malfunzionamento, rottura, cattiva manutenzione, vetustà di assicurazionecose del concessionario o di cose di proprietà del Comune dallo stesso detenute; e) la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Sarmato e la manleva di quest’ultimo da qualsiasi responsabilità. Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del concessionario. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. prevede massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale garanzia dovrà comprendere anche il danno biologico e l’estensione alle dipendenze dell’Appaltatore, con un malattie professionali. II massimale della R.C.T./R.C.O. non potrà essere inferiore al minimo inderogabile di euro ( ) per sinistro, a € 5.000.000,00 con il limite di euro ( ) per € 3.000.000,00 prestatore di lavoro. Eventuali franchigie/parasubordinatoscoperti resteranno a carico esclusivo del concessionario. Il novero degli Assicurati comprende espressamenteconcessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei: a) danni da incendio, oltre all’Appaltatoregaranzie complementari e accessorie, la Stazione Appaltanteeventi speciali e altri danni; b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del concessionario o di terzi. La stipula della convenzione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra. Alla scadenza annuale il concessionario si impegna a consegnare appendice di rinnovo. In caso di sinistro, compresi i suoi amministratori che coinvolga beni mobili e prestatori immobili di lavoro e consulenti,nonché la Direzione lavoriproprietà del Comune, i Progettisti, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell’operail concessionario si impegna a informare tempestivamente il Comune medesimo.

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Samples: Concession Agreement

Assicurazioni. 1. Ai Il Concessionario ha stipulato le seguenti polizze assicurative: ➢ Polizza assicurativa per danni di esecuzione di cui all’art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di Euro ……….. (…………) emessa dalla “…………” in data …………, il cui originale per il beneficiario è stato consegnato prima d’ora all’Ente Appaltante e resterà conservato in custodia presso la Tesoreria Comunale; ➢ Polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di Euro 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila) emessa dalla “……….” in data , il cui originale per il beneficiario è stato consegnato prima d’ora all’Ente Appaltante e resterà conservato in custodia presso la Tesoreria Comunale. Tale polizza include anche i danni causati al Concedente, ai beni, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i lavori di costruzione delle opere. 2. Il progettista incaricato della progettazione esecutiva per il soggetto risultato aggiudicatario dovrà stipulare a far data dall’approvazione del progetto esecutivo – e consegnarne copia alla Stazione Appaltante – una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale ai sensi dell’art. 103, comma 7, 111 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 50/2016 163 e s.m.idell’art. 269 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di , conforme allo Schema Tipo 2.3 approvato con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ); b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ( ) [con un minimo di 500.000 € e un massimo di 5.000.000,00 €]D.M. 12 marzo 2004 n. 123. 3. L’Appaltatore ha prodotto Dopo l’approvazione del certificato di collaudo e prima dell’inizio della attività di gestione, il Concessionario stipulerà ➢ una polizza ai fini assicurativa di copertura dei rischi di gestione (c.d. All Risks) relativa alle strutture in esercizio, per tutta la durata della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori fase di lavoro gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e parasubordinati (R.C.O.), stipulata presso primaria compagnia di assicurazionefurto. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. prevede massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore, con Tale polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile valore di euro ( ) tutte le opere realizzate, e una durata fino all’emissione, da parte del Comune, dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali al termine della concessione; ➢ una polizza assicurativa per sinistrola responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, con il limite dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la fase di euro ( ) per prestatore gestione, e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione agli obblighi contrattuali previsti. Tale polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore a Euro 500.000,00 e una durata fino all’emissione, da parte del Comune, dell’attestazione di lavoro/parasubordinato. Il novero degli Assicurati comprende espressamente, oltre all’Appaltatore, la Stazione Appaltante, compresi i suoi amministratori e prestatori di lavoro e consulenti,nonché la Direzione lavori, i Progettisti, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell’operaregolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

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Samples: Contract of Concession

Assicurazioni. 1La Società ha stipulato un contratto di assicurazione con le Assicurazioni Generali S.p.A. a tutela dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività (cd. Ai sensi dell’artpolizza “Tutti i rischi del- l’informatica”). 103La polizza attualmente in vigore, comma 7con scadenza 31 dicembre 2005, prevede la co- pertura per i danni diretti e materiali quali, tra l’altro, quelli arrecati a unità centrali e periferiche, unità trasmissione dati, terminali, personal computer, e eventuali danni arrecati ai programmi in licenza d’uso a seguito di involontario inadempimento degli obblighi di riservatezza del D. Lgscopyri- ght relativo al software. n. 50/2016 e s.m.iLa polizza prevede la copertura sui beni mobili ed immobili anche non di proprietà, l’appaltatore assume non- ché la responsabilità copertura dei costi derivanti dall’eventuale necessità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda ricostituire archivi propri (ivi com- presi i dipendenti documenti e i materiali supporti per la registrazione e la elaborazione dei dati) o di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di , con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ); b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ( ) [con un minimo di 500.000 € e un massimo di 5.000.000,00 €]. 3. L’Appaltatore ha prodotto una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), stipulata presso primaria compagnia di assicurazioneterzi. La copertura contro assicurativa comprende altresì i rischi costi sostenuti dalla Società per la ricosti- tuzione degli archivi perduti o danneggiati da programmi realizzati con lo scopo di cancellare informazioni, dolosamente o colposamente installati, da parte di dipendenti, prestatori d’opera o terzi, ovvero propagati attraverso il collegamento in rete (“virus”), con esclusione dei danni do- vuti a dolo o colpa grave della Società (o dei preposti dalla stessa), quali responsabili dell’eser- cizio o della sicurezza. Tale polizza assicurativa tutela inoltre la Società da danni derivanti dalla R.C.O. prevede massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatoreinterruzione di esercizio prevedendo un periodo massimo di indennizzo per sinistro di 3 mesi, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile esclusione dei primi 3 giorni. La polizza assicurativa estende la sua garanzia ai danni procurati ai dipendenti, terze persone e cose e ai danni di euro ( ) per sinistronatura contrattuale (errori, con il limite negligenze od omissioni, inadempimen- to degli obblighi di euro ( ) per prestatore di lavoro/parasubordinato. Il novero degli Assicurati comprende espressamenteriservatezza, oltre all’Appaltatore, la Stazione Appaltante, compresi i suoi amministratori e prestatori di lavoro e consulenti,nonché la Direzione lavori, i Progettisti, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell’operapenalità).

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Samples: Public Offering Prospectus

Assicurazioni. 1. Ai sensi dell’art. 103Fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto ancorché non allegata la Polizza Responsabilità Civile Professionale (R.C.P.), comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l’appaltatore assume la responsabilità con specifico riferimento ai lavori progettati con decorrenza dalla data di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione inizio dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino termine alla data di emissione del certificato di , collaudo provvisorio e con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di a) per danni di esecuzione per un massimale di euro € . La suddetta polizza redatta nei termini di cui all'art. 35 bis del Capitolato Speciale d'appalto e dovrà essere prodotta contestualmente all’approvazione del Progetto Esecutivo. 2. La polizza C.A.R. prevista dall'art. 37 del Capitolato Speciale d'appalto dovrà essere consegnata a ARPA Umbria almeno 10 (euro ); bdieci) per giorni prima della consegna dei lavori così come la polizza R.C.T. a garanzia di tutti i rischi connessi, collegati e comunque derivanti dalla responsabilità civile terzi per un massimale di euro ( ) [con un minimo di 500.000 € e un massimo di 5.000.000,00 €]verso i terzi. Le suddette polizze costituiranno parte integrante del presente contratto. 3. L’Appaltatore ha prodotto una La polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. prevede massimali adeguati all’effettiva consistenza dovrà essere consegnata alla società ARPA Umbria almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori e costituirà parte integrante del personale alle dipendenze dell’Appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro ( ) per sinistro, con il limite di euro ( ) per prestatore di lavoro/parasubordinato. Il novero degli Assicurati comprende espressamente, oltre all’Appaltatore, la Stazione Appaltante, compresi i suoi amministratori e prestatori di lavoro e consulenti,nonché la Direzione lavori, i Progettisti, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell’operapresente contratto.

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Samples: Contratto Di Affidamento Per Progettazione E Lavori Di Miglioramento Dell'isolamento Termico

Assicurazioni. 1. Ai sensi dell’art. 103Il singolo Comune provvede a proprie spese alle assicurazioni degli immobili ed impianti non conferiti a titolo di proprietà alla Società, comma 7ma affidatile in Concessione d’uso di Comodato gratuito, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.icontro i danni da incendio, l’appaltatore assume fulmini, scoppio; per i beni di proprietà societaria, provvede la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardoSocietà. 2. L'appaltatore ha stipulato La Società è responsabile dei danni comunque arrecati a tale scopo un'assicurazione sino terzi ed a cose, direttamente o indirettamente, mantenendo indenni il/i Comune/i da qualsiasi pretesa da parte di terzi, riconducibili alla data conduzione delle strutture ed ai rapporti inerenti l’erogazione del servizio. Essa deve perciò provvedere alla stipula di emissione idonee assicurazioni per la R.C.T., oltre alle assicurazioni previste per legge ed a tutte le coperture assicurative che non siano di stretta competenza del certificato di Comune in quanto proprietario dei beni, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ); b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ( ) [con un minimo di 500.000 € e un massimo di 5.000.000,00 €]massimali adeguati. 3. L’Appaltatore ha prodotto una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori La Società risponde del comportamento dei suoi dipendenti, sia per l’esecuzione del servizio, sia nei riguardi di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), stipulata presso primaria compagnia di assicurazioneterzi. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. prevede massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro ( ) per sinistro, con il limite di euro ( ) per prestatore di lavoro/parasubordinato. Il novero degli Assicurati comprende espressamente, oltre all’AppaltatoreNei confronti dei dipendenti, la Stazione AppaltanteSocietà è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, compresi i suoi amministratori di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro ex X.Xxx. 626/1994, D.Lgs. 242/1996 e prestatori di lavoro s.i. ed in materia assistenziale e consulenti,nonché la Direzione lavori, i Progettisti, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell’operaprevidenziale.

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Samples: Service Agreement

Assicurazioni. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l’appaltatore assume la responsabilità Il concessionario è l’unico responsabile di tutti i danni a persone cose e/o danni e coseinfortuni a persone, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e causati o subiti nell’esercizio delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardosue attività. 2. L'appaltatore ha stipulato Il concessionario dovrà, prima di iniziare l’attività contrattuale, stipulare con primaria compagnia idonea polizza assicurativa di responsabilità civile con massimale non inferiore a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di € 2.500.000,00 per sinistro, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di a) per danni copertura di esecuzione per un massimale di euro (euro ); b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ( ) [con un minimo di 500.000 € tutti i rischi e un massimo di 5.000.000,00 €]le conseguenze materiali, fisiche e immateriali subiti eventualmente dagli utenti del servizio e da terzi. 3. L’Appaltatore ha prodotto una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori Il concessionario dovrà, prima di lavoro e parasubordinati (R.C.O.)iniziare l’attività contrattuale, stipulata presso stipulare con primaria compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. prevede massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore, assicurativa idonea polizza assicurativa All Risks con un massimale somme assicurate a valore intero non inferiore al minimo inderogabile di euro ( ) inferiori a € 1.500.000,00 per sinistro, con il limite di euro ( ) sinistro a garanzia della “Partita Patrimonio Immobiliare” ed € 500.000 per prestatore di lavoro/parasubordinato. Il novero degli Assicurati comprende espressamente, oltre all’Appaltatore, la Stazione Appaltantesinistro a garanzia della “Partita Contenuto e Attrezzature”, compresi i beni all’aperto ovunque ubicati, per la copertura di tutti i rischi, compresa la copertura per furti, incendi, esplosioni, allagamenti, eventi socio politici, vandalismi ecc. 4. Dette polizze dovranno essere preventivamente approvate dall’Amministrazione Comunale. 5. Il concessionario dovrà consegnare all’Amministrazione Comunale copia delle polizze sottoscritte prima della sottoscrizione del contratto. 6. Ogni eventuale modificazione delle polizze sottoscritte dovrà essere preventivamente approvata dall’Amministrazione Comunale. 7. Il concessionario e i suoi amministratori assicuratori rinunciano fin da ora ad ogni ricorso o azione di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale e prestatori di lavoro e consulenti,nonché la Direzione lavori, i Progettisti, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell’operadei suoi dipendenti.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione

Assicurazioni. 1Contestualmente alla firma del contratto l’Appaltatore dovrà consegnare alla GESAC. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di , copia della polizza assicurativa stipulata con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ); b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ( ) [con un minimo di 500.000 € e un massimo di 5.000.000,00 €]. 3. L’Appaltatore ha prodotto una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), stipulata presso primaria compagnia di assicurazionegradimento della GESAC. La copertura contro a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) (dovrà essere considerata terza anche la GE.S.A.C. ed i rischi derivanti dalla R.C.O. prevede suoi beni) e della Responsabilità Civile verso il proprio personale dipendente (RCO) con massimali adeguati all’effettiva consistenza non inferiori ai seguenti: - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): non inferiore ad euro 100.000.000,00 - Responsabilità Civile Inquinamento, qualora sia previsto l’uso e/o la gestione e/o la proprietà di sostanze inquinanti o attrezzature per lo stoccaggio di sostanze inquinanti: - non inferiore a €. 1.000.000,00 per piccole quantità di materiale stoccato, - non inferiore a €. 2.000.000,00 per altre quantità di materiale stoccato. - Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO): da determinarsi in base alla R.A.L. (Retribuzione Xxxxx Xxxxx) complessiva del personale alle dipendenze dell’Appaltatore, con un massimale dipendente e comunque non inferiore al minimo inderogabile di ad euro ( ) per sinistro, 5.000.000,00 con il limite di 2.000.000,00 di euro ( per singolo infortunato. I massimali di cui sopra dovranno essere espressi nelle polizze di riferimento per sinistro. Le polizze dovranno garantire il risarcimento danni derivante da eventi di numero illimitato per l’intero periodo di espletamento del servizio e dovranno tassativamente prevedere tutte le condizioni – nessuna esclusa - per la polizza di RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) di cui al “Programma Assicurativo AIN” allegato al presente capitolato Le polizze dovranno essere mantenute in vita per prestatore l’intera durata contrattuale e l’appaltatore dovrà fornire alla GE.S.A.C. documentazione attestante il regolare pagamento del premio. L’inadempimento degli obblighi di lavoro/parasubordinatocui innanzi rappresenterà grave inadempimento e giustificherà, ai sensi dell’art. Il novero degli Assicurati comprende espressamente, oltre all’Appaltatore1456 c.c., la Stazione Appaltante, compresi i suoi amministratori e prestatori di lavoro e consulenti,nonché la Direzione lavori, i Progettisti, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore con ogni conseguenza anche in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell’operaordine ai danni.

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Samples: Service Agreement

Assicurazioni. 1. È onere e spesa dell'Appaltatore, da ritenersi anch'esso compensati nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento dell'Appaltante, di polizze relative all'assicurazione RCT per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo. E’ altresì compensato nel corrispettivo di appalto l’onere e la spesa per la stipula della polizza C.A.R. 2. Le polizze di cui al precedente comma devono portare la dichiarazione di vincolo a favore del committente e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette. 3. Ai sensi dell’art. 103125 del D.P.R. n. 207/2010, comma 7il massimale per l’assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, a causa del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.idanneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, l’appaltatore assume anche preesistenti (C.A.R.) è pari all’importo contrattuale, mentre il massimale contro la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di , con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ); b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ( ) [con un minimo di 500.000 € e un massimo di 5.000.000,00 €]. 3. L’Appaltatore ha prodotto una polizza ai fini della copertura della responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro e parasubordinati terzi (R.C.O.), stipulata presso primaria compagnia di assicurazione. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. prevede massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di R.C.T.) è pari ad euro ( ) per sinistro, con il limite di euro ( ) per prestatore di lavoro/parasubordinato. Il novero degli Assicurati comprende espressamente, oltre all’Appaltatore, la Stazione Appaltante, compresi i suoi amministratori e prestatori di lavoro e consulenti,nonché la Direzione lavori, i Progettisti, i Subappaltatori, i Fornitori, i Sub-fornitori e in genere tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell’opera3.000.000.

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Samples: Appalto