Assicurazioni. L’Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose della Stazione Appaltante e/o di terzi, nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto, con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00. La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia: □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza di cui al presente articolo.
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Samples: Capitolato Speciale
Assicurazioni. L’Appaltatore è responsabile La Ditta Concessionaria si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante dall’espletamento di ogni danno che possa derivare quanto richiesto dal presente capitolato. La Ditta Concessionaria risponderà di eventuali danni, a persone o a cose della Stazione Appaltante e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. La Ditta Concessionaria provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere dell’Amministrazione Appaltante, nell’espletamento della fornitura oggetto danneggiati durante l'esecuzione del presente appaltoservizio; in difetto potrà provvedervi la stessa Amministrazione Appaltante, addebitandone alla Ditta Concessionaria i relativi costi. L’Appaltatore è tenuto A tal fine si impegna a stipulare ed stipulare, e a mantenere efficace in vigore per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre della concessione, suoi rinnovi e proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere esplicitamente indicato che l’Azienda USL della Romagna ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere considerata “terza” a tutti gli effetti, anche durante le fasi di predisposizione dei locali adibiti a bar, generi appartenenti al settore non alimentare ed edicola. Il succitato contratto assicurativo dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche la specifica estensione a: • preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; • intossicazione e tossinfezione alimentare e avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio connessi alla Stazione Appaltante somministrazione di bevande e alimenti in genere, per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessa; • conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; • committenza di lavori e servizi; • danni a cose in consegna e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza custodia; • danni a cose di responsabilità civile terzi da incendio; • danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori; • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a copertura dei qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.); • danni cagionati a terzi per da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi fatto titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale; • interruzioni o atto commesso dai propri dipendentisospensioni di attività industriali, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appaltocommerciali, con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza. La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni l’espressa rinuncia al diritto di garanzia: □□danni quali avvelenamentisurroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione appaltante, intossicazioni dei suoi dipendenti e quant’altro amministratori. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di similecopia della relativa polizza quietanzata, causati dalle cose prodotte nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamentiin ogni caso prima della stipulazione del contratto, intossicazioni e quant’altro fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di similegarantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini documento attestante il rinnovo di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casivalidità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate Resta precisato che costituirà onere a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dell’Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa - o di imperizia parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o incapacità del personalefranchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, cattivo funzionamento dei macchinarila cui stipula non esonera l’Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, nonché all’utilizzo né dal rispondere di materiale quanto non idoneo, nulla esclusocoperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa. L’inefficacia del contratto assicurativo Nel caso in cui sia previsto il subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e loro dipendenti. L’assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di massimali RCT non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante inferiori ad € 5.000.000,00 per sinistro con i limiti di € 5.000.000,00 per persona lesa e di € 5.000.000,00 per danni a cose e di massimali RCO non costituirà esimente l’affidatario inferiori ad € 3.000.000,00 (tremilioni) per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigentesinistro con i limiti di € 2.000.000,00 per persona. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Azienda USL della Romagna nei termini indicati nel documento “Condizioni particolari di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza di cui al presente articolofornitura”.
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Assicurazioni. L’Appaltatore è responsabile di L'impresa appaltatrice si assume ogni danno che possa derivare a persone responsabilità per i danni derivanti ai terzi da inadempimenti o a difettose prestazioni rese durante l'espletamento del servizio, nonché, dei danni alle cose della Stazione Appaltante e/o persone derivanti da fatti e sinistri o ad essi collegati e connessi durante il periodo dell'appalto, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità, addebito e richiesta di terzirisarcimento. A tale scopo, nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appaltola/le impresa/e appaltatrice/i, procederanno alla stipula di polizza/e assicurativa/e a copertura di tali eventi, nella/e quale/i sia espressamente indicato che l'amministrazione è considerata ''terza" a tutti gli effetti ed in cui sia prevista la rinuncia al diritto di surroga di cui all'art. L’Appaltatore è tenuto a stipulare 1916, C.C. ed a mantenere efficace qualsiasi rivalsa verso l'Amministrazione da parte della società assicuratrice. Si dovrà infatti prevedere l’espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Società appaltante, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società appaltante, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti da parte del contraente. L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà presentare apposita: - polizza assicurativa, valida per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto dell’appalto, per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a verso terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appaltoRCT), con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO 1.000.000,00 per sinistro, per danni a persone, cose e animali, a copertura di tutte le responsabilità civile discendenti dalla legge. - polizza assicurativa, valida per tutta la durata dell’appalto, per responsabilità civile verso operai (RCO), con massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,001.000.000,00 per sinistro, a copertura di tutte le responsabilità discendenti dalla legge Qualora il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. La polizza dovrà prevedere Qualora l’aggiudicatario sia un RTI, le seguenti estensioni di garanzia: □□stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza di cui al presente articoloimprese mandanti.
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Samples: Appalto Di Fornitura E Installazione Di Attrezzature Scientifiche E Didattiche
Assicurazioni. L’Appaltatore è responsabile di xxxxxxx 1 Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/16, ogni danno che possa derivare a persone responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cose della Stazione Appaltante e/cause ad esso connesse, derivassero all’ente appaltante o di a terzi, nell’espletamento cose e persone, comprendendo tra queste ultime i soggetti per i quali deve essere prestato il servizio, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico del contraente, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte della fornitura oggetto del presente appaltosocietà assicuratrice. L’Appaltatore Il contraente è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto di persone e cose. A tale scopo, il contraente dovrà essere assicurato, per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante dell’affidamento, con primaria compagnia di assicurazioni per danni a persone o cose, derivanti dall’espletamento del servizio, per fatto proprio, del personale dipendente o dei soci lavoratori. L’ente appaltante ha diritto di verificare il regolare pagamento dei premi relativi e di richiedere, ove ritenuto necessario, eventuali modificazioni delle condizioni di polizza. Le coperture assicurative devono rispettare le seguenti condizioni minime: • per la responsabilità civile auto, da stipularsi ai sensi di legge, ogni veicolo utilizzato per il servizio oggetto del contratto dovrà essere assicurato con un massimale unico non inferiore a € 50.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto animali di loro proprietà; • per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di la responsabilità civile a copertura dei verso terzi derivante dall’erogazione del servizio oggetto del contratto, nonché la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a animali e/o cose, dovrà essere assicurata con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00; • per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro a qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendentititolo essi svolgano attività in favore dell’aggiudicatario dovrà essere assicurata con un massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore a € 2.500.000,00. L’ente appaltante è esonerato da ogni responsabilità per danni, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) infortuni od altro che presti la propria opera dovesse accadere, per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura qualsiasi causa al contraente, al personale di questo e ai soggetti per i quali deve essere prestato il servizio, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00capitolato. La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia: □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni Si conviene a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casiprezzo dell’appalto. Qualora l’importo del risarcimento spettante il contraente abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, dovrà produrre specifica dichiarazione dal soggetto garante di capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando od integrando la polizza per renderla perfettamente conforme a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatorequanto previsto dal presente articolo. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo Copia delle polizze assicurative dovrà essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima consegnata all’Amministrazione all’atto della stipula del contratto nonché a pagare le rate contratto. In mancanza di premio successive per tutto il periodo in cui tali polizze non si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto procederà alla stipula del contratto e ciò comporterà la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento deve intendersi sottoposta a clausola risolutiva espressa. In questo ultimo caso, l’ente appaltante si riserva la facoltà di affidare l’incarico alla Ditta che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario o di indire nuova gara. Qualora la ditta appaltatrice non potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza provvedesse al risarcimento dei danni di cui al presente articolo, l’Amministrazione Comunale tratterrà, sull’importo della spesa per l’appalto della gestione del servizio, la spesa presumibilmente occorrente per tale risarcimento; il pagamento di cui sopra verrà effettuato dopo regolazione del rapporto tra le parti al proposito.
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Samples: Servizio Di Trasporto Scolastico
Assicurazioni. L’Appaltatore L'Aggiudicataria provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa comprensiva di infortuni, malattia e responsabilità civile in merito al personale impiegato nel servizio per un massimale minimo complessivo di € 3.000.000,00 e di € 3.000.000,00 per sinistro. Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Aggiudicataria la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con esclusione del diritto di ogni danno rivalsa nei confronti del Committente medesimo. L'Aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti l'assicurazione del personale impiegato a qualunque titolo nella esecuzione del servizio, assumendo in proprio la responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell'esercizio delle prestazioni e sollevando totalmente il Comune di Giaveno. Per questo dovrà consegnare copia delle polizze assicurative a copertura dei danni della polizza di responsabilità civile relativi all'oggetto dell'appalto all'inizio del servizio di durata pari a quella dell'appalto, e in caso di rinnovo l’aggiudicataria dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. L'Aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che l'Amministrazione dovesse sostenere a tale titolo verranno addebitate all'Aggiudicataria. L'Aggiudicataria è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione Comunale, sia verso i terzi dell'esecuzione dei servizi assunti. L'aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto di assicurazione per responsabilità civile (massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00) e le necessarie polizze assicurative a copertura di qualsiasi danno possa derivare a persone o a e cose della Stazione Appaltante proprie e/o di terzi, nell’espletamento della fornitura oggetto per l'espletamento dei servizi in concessione. Detta polizza dovrà tenere indenne l'Aggiudicataria anche per: morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone - compresi i propri dipendenti ed i rappresentanti/dipendenti del presente appaltoComune autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per l'espletamento del servizio - e cose per fatto imputabile alla responsabilità dell'Aggiudicataria o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti, terzi. L’Appaltatore è tenuto a stipulare I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto ed a mantenere efficace per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante eventuali franchigie e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto scoperti e limitazioni della copertura assicurativa restano a totale carico dell'Aggiudicataria. Nel predetto contratto, o nella sua integrazione, dovrà essere esplicitamente indicato che l'Amministrazione Comunale è considerata "terzi" a tutti gli effetti di legge. In ogni caso l'Aggiudicataria riterrà l'amministrazione Comunale indenne da ogni responsabilità nei confronti di terzi per i suddetti danni. Qualora la polizza, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovesse risultare adeguata all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, l'Aggiudicataria è tenuta a renderla conforme a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale. La mancata presentazione della polizza nonché il mancato e/o ritardato pagamento del premio) una adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione. L’aggiudicataria inoltre è tenuta a stipulare polizza di responsabilità civile infortuni a copertura dei di danni cagionati a terzi che possono derivare agli utenti della ludoteca durante l’espletamento delle attività. Nello specifico si richiede la copertura per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto, con le seguenti caratteristiche minimevoci: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00. La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia: □□danni quali avvelenamentiMorte, intossicazioni e quant’altro di simileInvalidità Permanente, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamentiDiaria da ricovero, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza di cui al presente articoloRimborso spese mediche.
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Samples: Concessione Di Utilizzo Dei Locali
Assicurazioni. L’Appaltatore è responsabile Il Concessionario si impegna a stipulare, presso primarie compagnie di ogni danno che possa derivare assicurazione, apposite Polizze Assicurative ai fini di:
1) copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a persone terzi (R.C.T.) o a cose della Stazione Appaltante e/o beni di terzi, nell’espletamento della fornitura oggetto anche per cause imputabili all’Immobile, durante il periodo di Concessione; la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro.
2) copertura dei danni derivanti dalla conduzione dell’Immobile con riferimento alle previsioni degli artt. 1588, 1589 e 1590 c.c. Nelle polizze sopra indicate il novero degli “assicurati” dovrà risultare espressamente esteso, oltre al Concessionario, al Comune di Narcao. Si precisa, infine, quanto segue:
a) Le polizze di cui sopra dovranno contenere una clausola di vincolo in favore del presente appalto. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace Concedente, per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre della Concessione, del seguente tenore: “In relazione alla Stazione Appaltante e/o Concessione stipulata in data ------- tra il Comune di Narcao e in qualità di Concessionario, la presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore del Comune di Narcao e pertanto la Compagnia Assicuratrice si obbliga, per tutta la durata della polizza:
1) a riconoscere detto vincolo come l’unico a essa dichiarato e da essa riconosciuto;
2) a notificare tempestivamente al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto per Comune di Narcao, Servzio Tecnico, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’eventuale mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti nonché il mancato rinnovo ovvero la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto, con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00. La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia: □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta stessa, e a considerare valida a tutti gli effetti la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste presente polizza fino a quando non siano trascorsi sessanta giorni dalla polizza di responsabilità civile non potranno data in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza cui la lettera raccomandata di cui sopra prima sia stata ricevuta dal Comune di Narcao stesso;
3) a non apportare alla presente polizza nessuna variazione sostanziale se non con il consenso scritto dal Comune di Narcao e a notificare alla stessa tutte le circostanze che menomassero o che potessero menomare la validità della stipula del contratto presente polizza;
4) a conservare il presente vincolo inalterato, nonché a pagare le rate riportarlo nelle eventuali nuove polizze che dovessero sostituire la presente fino alla scadenza della Concessione”.
b) Le polizze dovranno altresì contenere xxxxxxxx di premio successive per tutto rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente, suoi Amministratori e Xxxxxxxxxx;
c) qualora il periodo Concessionario disponga di polizze stipulate in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non precedenza, conformi a quanto indicato, potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza ottemperare agli obblighi di cui al presente articoloai punti 1) 2) e 3) corredando le medesime di appendice di vincolo per tutta la durata della concessione in favore del Comune di Narcao;
d) I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo del Concessionario.
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Assicurazioni. L’Appaltatore 1. L’Ente affidante prende atto che l’affidatario ha stipulato polizza assicurativa numero , in data .. …………. 20.., con ………………………….. S.p.A., Agenzia di ……………, per un massimale di………………/00 € (€ ………….,00) per danni ad impianti e fabbricati e di ……………/00 € (€ …………..,00) per demolizioni e sgombero.
2. La polizza di cui al precedente punto 1 copre anche la responsabilità civile verso terzi per un massimale di ……………………………/00 € (€ …………….,00) ed ha durata, per legge, fino al termine di validità del contratto.
3. Copia della suddetta polizza è responsabile stata acquisita, come allegato alla nota, in data .. …………… 20.., trasmessa dallo stesso affidatario. Detta polizza, in copia certificata conforme all’originale dall’ing in data, viene controfirmata dalle Parti e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata, ed è conservata agli atti dell’Ente.
4. Le coperture assicurative di tutti i veicoli utilizzati per l’esercizio dei servizi di trasporto devono rispettare le seguenti condizioni minime: ▪ per la responsabilità civile auto, da stipularsi ai sensi di legge, ogni danno che possa derivare veicolo adibito al trasporto pubblico locale dovrà essere assicurato con massimale catastrofale non inferiore a € 10.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o a danneggiate in cose della Stazione Appaltante e/o animali di terzi, nell’espletamento della fornitura loro proprietà; ▪ per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'erogazione del servizio oggetto del presente appalto. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta contratto, nonché la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di responsabilità civile a copertura dei personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendentimorte, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appaltolesioni personali, con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00. La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia: □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed materiali a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia animali e/o incapacità cose, con esclusione del personalerischio derivante dalla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo dovrà essere assicurata con massimale catastrofale non inferiore € 5.000.000,00 per sinistro e con un limite non inferiore € 2.500.000,00 per danni a persone e/o cose-animali; ▪ per la responsabilità civile verso i prestatori di materiale lavoro a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore dell’affidatario dovrà essere assicurata con massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non idoneo, nulla esclusoinferiore a € 1.000.000,00.
5. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigenteL’affidatario ha l'obbligo di trasmettere all’Ente gli attestati emessi dalle compagnie assicuratrici che dimostrino l’assolvimento degli obblighi sopra descritti.
6. Il soggetto aggiudicatario mancato rispetto di quanto disciplinato al comma 1 comporta la facoltà di revocare l’affidamento oggetto di questo contratto.
7. L’Ente si impegna a consegnare riserva di richiedere al Comune Gestore, in qualunque momento, la dimostrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi nonché l’adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui.
8. Il risarcimento di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia eventuali maggiori danni, reclamati da terzi ed eccedenti i massimali delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza polizze di cui al presente articolo, è comunque posto a carico del Gestore, restando l’Ente Affidante esonerato da ogni responsabilità al riguardo.
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Assicurazioni. L’Appaltatore Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi ed antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato dall’Impresa per l’esecuzione dei servizi oggetto della concessione sono a carico del concessionario, il quale ne è responsabile il solo responsabile. Il concessionario è tenuto a stipulare apposito e specifico contratto di ogni assicurazione della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, a copertura di qualsiasi danno (polizza All Risks) che possa derivare in dipendenza dell’esecuzione dei servizi oggetto della concessione a persone o a e cose della Stazione Appaltante mobili e immobili proprie e/o di terzi, nell’espletamento con un massimale pari ad almeno € 3.000.000,00 e con un massimale per sinistro per il medesimo importo, da reintegrarsi in caso di utilizzo. Dovrà stipulare, altresì, polizza assicurativa " Incendio - rischio locativo" , franchigia max €.500,00, ricorso terzi da incendio € 500.000,00, per i seguenti importi: - Fabbricato ed impianti, valore € 1.500.000,00; - Contenuto arredo ed attrezzature di proprietà com.le, valore € 250.000,00; Le predette coperture assicurative devono essere previste anche per i volontari in servizio civile, qualora presenti. In ogni caso, il concessionario terrà comunque indenne il Comune da ogni responsabilità nei confronti di terzi per danni derivanti dal servizio gestito, compresi quelli dovuti a culpa in vigilando, salvo concorso di colpa del Comune stesso, che ridurrà proporzionalmente la responsabilità del Concessionario. Tale polizza assicurativa deve contenere i. seguenti elementi e condizioni contrattuali: − l’elenco delle attività affidate in concessione; − l’estensione della fornitura oggetto del presente appalto. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre copertura assicurativa alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di responsabilità civile derivante dalla conduzione e dalla manutenzione della struttura ed area messa a disposizione; − l’estensione della copertura assicurativa alla responsabilità civile che possa derivare al concessionario per fatti connessi dagli utenti dei servizi, nonché da volontari in servizio civile sostitutivo eventualmente utilizzati per l’esecuzione dei servizi; − la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Piandimeleto qualora fosse chiamato a rispondere, in qualità di concedente, di danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendentie prestatori di lavoro dell’impresa concessionaria; − gli utenti dei servizi, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti nonché gli eventuali volontari in servizio civile sostitutivo devono essere considerati terzi ai fini della copertura assicurativa. In caso di A.T.I. la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto, con le seguenti caratteristiche minime: sezione polizza assicurativa RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00deve essere intestata aII’A.T.I. stessa. La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia: □□assicurativa deve coprire anche i danni quali avvelenamentiderivanti dall’esecuzione dei servizi in subappalto; il concessionario è direttamente responsabile nei confronti del Comune dei danni cagionati dal subappaltatore, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso suo diritto di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza di cui al presente articolorivalsa nei confronti dello stesso.
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Assicurazioni. L’Appaltatore 1. L’Ente affidante prende atto che l’affidatario ha stipulato polizza assicurativa numero , in data .. …………. 20.., con ………………………….. S.p.A., Agenzia di ……………, per un massimale di………………/00 € (€ ………….,00) per danni ad impianti e fabbricati e di ……………/00 € (€ …………..,00) per demolizioni e sgombero.
2. La polizza di cui al precedente punto 1 copre anche la responsabilità civile verso terzi per un massimale di ……………………………/00 € (€ …………….,00) ed ha durata, per legge, fino al termine di validità del contratto.
3. Copia della suddetta polizza è responsabile stata acquisita, come allegato alla nota, in data .. …………… 20.., trasmessa dallo stesso affidatario. Detta polizza, in copia certificata conforme all’originale dall’ing in data, viene controfirmata dalle Parti e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata, ed è conservata agli atti dell’Ente.
4. Le coperture assicurative di tutti i veicoli utilizzati per l’esercizio dei servizi di trasporto devono rispettare le seguenti condizioni minime: ▪ per la responsabilità civile auto, da stipularsi ai sensi di legge, ogni danno che possa derivare veicolo adibito al trasporto pubblico locale dovrà essere assicurato con massimale catastrofale non inferiore a € 10.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o a danneggiate in cose della Stazione Appaltante e/o animali di terzi, nell’espletamento della fornitura loro proprietà; ▪ per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'erogazione del servizio oggetto del presente appalto. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta contratto, nonché la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di responsabilità civile a copertura dei personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendentimorte, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appaltolesioni personali, con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00. La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia: □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed materiali a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia animali e/o incapacità cose, con esclusione del personalerischio derivante dalla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto pubblico, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo dovrà essere assicurata con massimale catastrofale non inferiore € 5.000.000,00 per sinistro e con un limite non inferiore € 2.500.000,00 per danni a persone e/o cose-animali; ▪ per la responsabilità civile verso i prestatori di materiale lavoro a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore dell’affidatario dovrà essere assicurata con massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non idoneo, nulla esclusoinferiore a € 1 000.000,00.
5. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigenteL’affidatario ha l'obbligo di trasmettere all’Ente gli attestati emessi dalle compagnie assicuratrici che dimostrino l’assolvimento degli obblighi sopra descritti.
6. Il soggetto aggiudicatario mancato rispetto di quanto disciplinato al comma 1 comporta la facoltà di revocare l’affidamento oggetto di questo contratto.
7. L’Ente si impegna a consegnare riserva di richiedere al Comune Gestore, in qualunque momento, la dimostrazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi nonché l’adeguamento dei massimali assicurativi laddove gli stessi non siano giudicati congrui.
8. Il risarcimento di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia eventuali maggiori danni, reclamati da terzi ed eccedenti i massimali delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza polizze di cui al presente articolo, è comunque posto a carico del Gestore, restando l’Ente Affidante esonerato da ogni responsabilità al riguardo.
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Samples: Servizio
Assicurazioni. L’Appaltatore è responsabile L’appaltatore del servizio risponderà di ogni danno che possa derivare tutti gli eventuali danni, a persone o a cose della Stazione Appaltante e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione all’esecuzione dell’appalto, all’utilizzo di terziqualsiasi bene immobile e mobile compreso l’impiego di attrezzature, nell’espletamento macchinari e impianti, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità e da qualsiasi pretesa o richiesta risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti della fornitura medesima. A copertura degli eventuali danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti) o sofferti dai prestatori di lavoro, nell’esercizio dell’attività oggetto del presente appalto. L’Appaltatore è tenuto di appalto e durante l’espletamento dei servizi che ne formano parte, l’appaltatore si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale contratto già esistente - e mantenere valida ed a mantenere efficace efficace, per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante dell’appalto - una polizza di assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO), la quale deve: - prevedere massimali di garanzia per sinistro non inferiori a: • euro 3.000.000,00 complessivamente per il sinistro, con i limiti rispettivamente di • euro 2.000.000,00 per persona - terzo o prestatore di lavoro - che abbia subito danni per morte o lesioni corporali • euro 1.000.000,00 per danni a cose e/o al terzo danneggiato l’inefficacia animali, indipendentemente dal numero dei danneggiati. - essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento del contratto complesso delle attività e servizi oggetto dell’appalto, come descritti nel presente Capitolato d’oneri, comprese le attività accessorie e complementari a quelle principali e prevalenti, senza eccezioni; - ricomprendere la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell’appaltatore nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell’espletamento dell’attività e nella gestione dei servizi oggetto dell’affidamento; - ricomprendere la responsabilità derivante all’appaltatore per mancato i danni causati a terzi dalle persone - compresi utenti/minori nel tempo in cui si trovino sotto la sua vigilanza - del fatto delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge (r.c. per danno cagionato da incapace - ex Art. 2047 c.c.; r.c. di tutori, precettori e maestri d’arte - ex Art. 2048 c.c.); - comprendere la copertura per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’appaltatore o a persone di cui debba rispondere, e non costituenti dotazione strumentale funzionale all’esercizio dell’attività assicurata. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dall’Amministrazione Comunale e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tali assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata dell’appalto. Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’appaltatore si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione. Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell’appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o ritardato pagamento franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’appaltatore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa. A copertura degli infortuni che possono derivare ai minori utenti del premio) una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto, con servizio l’Appaltatore deve prevedere specifica assicurazione infortuni recante le seguenti caratteristiche minimeindennità e somme assicurate minime pro capite: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00. La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia: □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il • euro 25.000,00 in caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propriamorte; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il • euro 50.000,00 in caso di doloinvalidità permanente; • euro 500,00 per rimborso di spese sanitarie da infortunio (comprensive delle spese per l’acquisto di lenti da vista e delle spese per cure odontoiatriche rese necessarie dall’infortunio), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza di cui al presente articolo.
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Samples: Service Agreement
Assicurazioni. L’Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose della Stazione Appaltante e/o di terzi, nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto1. L’Appaltatore è tenuto Il Concessionario si impegna a stipulare ed a mantenere efficace consegnare prima dell’avvio della attività presso primarie compagnie di assicurazione apposite Polizze Assicurative ai fini di garantire:
a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Campagnano di Roma) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata e con rinuncia alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l’inefficacia rivalsa nei confronti del contratto Comune. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a euro 1.000.000 per mancato e/o ritardato pagamento del premio) sinistro e dovrà essere rilasciata da primaria compagnia assicuratrice sulla base di una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto il cui contenuto dovrò essere preliminarmente accettato da parte del presente appalto, con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00Comune. La polizza dovrà inoltre prevedere tra le seguenti estensioni altre condizioni anche l’estensione a: • committenza di garanzia: □□lavori e servizi • danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle a cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia consegna e/o incapacità custodia • danni a cose di terzi da incendio • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il gestore, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo • danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il gestore - che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale • xxxxx derivanti da colpa grave del personaleContraente/Assicurato nonché dolo e/o colpa grave delle persone delle quali deve rispondere • interruzioni o sospensioni di attività industriali, cattivo funzionamento dei macchinaricommerciali, nonché all’utilizzo agricole, artigianali o di materiale non idoneoservizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
b) Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, nulla esclusostrutture ed eventuali altri beni dati in concessione dal Comune.
2. L’inefficacia del contratto assicurativo non Qualora il Concessionario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo.punto a) e
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Samples: Concessione d'Uso
Assicurazioni. L’Appaltatore è responsabile di L’Operatore economico affidatario assume ogni danno che possa derivare responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati sia al Comune di Firenze sia a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Comune di Firenze da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. È obbligo dell’Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e con massimale dedicato al Comune di Firenze, per sinistro non inferiore a cose della Stazione Appaltante € 3.000.000,00 (tre milioni di Euro), con il limite di € 1.000.000,00 (un milione di Euro) per ogni persona infortunata e con validità non inferiore alla durata del contratto. Tale polizza dovrà: • coprire danni cagionati a terzi con xxxx e colpa grave del proprio personale dipendente; • essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di terzicoloro che partecipano all’attività; • essere estesa alla copertura di eventi dannosi, nell’espletamento ivi compreso incendio, alle cose e alle attrezzature ricevute in consegna o in custodia dal Comune di Firenze per lo svolgimento del servizio, con massimali non inferiori a € 500.000,00 per sinistro e per anno; • coprire danni derivanti da incendio di cose dell'Assicurato con limite di risarcimento di almeno € 500.000,00 per sinistro e per anno; • essere estesa alla RC inerente le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 (sicurezza nei luoghi di lavoro); • prevedere la gestione dei sinistri interamente a carico della fornitura oggetto del presente appalto. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante compagnia assicurativa, senza scoperti e/o al terzo danneggiato l’inefficacia franchigie; • escludere l'azione di rivalsa nei confronti del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) Comune di Firenze, dei suoi amministratori e dipendenti; In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi sinistri, e che il massimale per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto, con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico sinistro non è inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore 3.000.000,00 (tre milioni di Euro). Il costo di suddetta polizza è da ritenersi compreso nell’importo contrattuale, pertanto ogni onere ad € 2.500.000,00. La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia: □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed essa relativo deve essere considerato a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla La regolare costituzione della presente garanzia assicurativa dovrà essere documentata dall’Appaltatore prima dell’inizio della prestazione e dovrà coprire l'intera durata del contratto. Copia conforme all’originale della polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo assicurativa dovrà essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante prodotta al Direttore dell’esecuzione prima dell’inizio del servizio. In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile la rifusione dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al il Comune di Corniglio copia della polizza Firenze potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia fideiussoria di cui sopra prima della stipula all’art. 12 del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza di cui al presente articoloCapitolato.
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Samples: Capitolato Di Appalto
Assicurazioni. L’Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose della Stazione Appaltante e/o di terzi, nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace Il Gestore ha attivato per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una i veicoli elettrici le seguenti coperture assicurative: • polizza di responsabilità civile auto (RCA) con un massimale pari a copertura dei euro 6.000.000 • polizza contro il furto e l’incendio. • infortuni conducente ✓ Nell’ipotesi che il veicolo subisca danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendentiin conseguenza di atti vandalici (danni causati intenzionalmente da terzi) durante il noleggio, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti è obbligatoria, da parte del Cliente, la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto, con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00denuncia dell’evento all’Autorità Giudiziaria più vicina al luogo di accadimento. La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia: □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia mancata e/o incapacità intempestiva denuncia all’Autorità potrà comportare l’addebito al Cliente di quanto non risarcito al Gestore dalla compagnia assicuratrice. ✓ Oneri a carico del personaleCliente: in caso di sinistro cagionato da dolo e/o colpa grave del Cliente, cattivo funzionamento dei macchinariper il quale non opera la limitazione della responsabilità all’importo della penale e come prevista al precedente articolo 11) e, nonché all’utilizzo comunque, in caso di materiale sinistro non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza coperto dalle garanzie assicurative di cui sopra prima in dipendenza della stipula condotta dolosa e/o colposa dello stesso Cliente, quest’ultimo risponderà integralmente per: • tutti i danni diretti e materiali al veicolo, alle persone e alle cose esclusi dalle forme di copertura assicurativa e/o servizi accessori predisposte dal Gestore e sopra indicate; • le penali indicate nell’Allegato Regolamento Tariffario; • tutti i danni non prontamente segnalati al Gestore; • i danni indiretti e conseguenti a sinistri provocati nel periodo d’uso e non altrimenti coperti da assicurazione, quali a titolo esemplificativo il deprezzamento del contratto nonché a pagare le rate veicolo, l’impiego di premio successive per tutto il periodo veicolo sostitutivo, rivalse e addebiti di terzi; • i danni diretti e indiretti causati da un uso non corretto del veicolo; • i danni diretti e indiretti causati in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto conseguenza di azioni dolose e/o gravemente colpose del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula da parte Cliente; • danni diretti e materiali alle dotazioni interne del soggetto aggiudicatario della polizza veicolo causati dal Cliente e/o dalle persone di cui deve rispondere e/o dai trasportati; • i danni diretti e indiretti causati in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi previsti all’art. 12; • le spese legali e ogni altro onere connesso al presente articolotrattamento e alla gestione, giudiziale e/o stragiudiziale, dei sinistri assicurativi ivi comprese le eventuali somme anticipate dalla società assicuratrice per conto del Gestore; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 del codice della strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 187 del codice della Strada e successive modifiche; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione; • le somme che, a titolo di rivalsa, la compagnia di assicurazioni potrà richiedere nel caso di veicolo condotto da persona con patente di guida scaduta e/o non valida. L’assicurazione non coprirà i danni causati intenzionalmente dal Cliente. In caso di colpa grave del Cliente, il Cliente sarà responsabile nei confronti del Gestore dei danni causati.
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Samples: Regolamento Del Servizio Di Carsharing a Flusso Libero
Assicurazioni. L’Appaltatore è responsabile di Il Carro Viasat Assistance si assume ogni danno responsabilità, nei confronti degli aventi diritto, dei danni che possa derivare a potranno essere arrecati alle persone o a cose della Stazione Appaltante e/o ai veicoli riparati, trainati o trasportati durante lo svolgimento del soccorso, e di tutti gli altri danni che, in conseguenza della riparazione, del traino o trasporto di un veicolo, possano derivare a terzi o a beni di terzi, nell’espletamento della fornitura oggetto nonchè ogni altro danno cagionato a terzi, o a beni di terzi in occasione del presente appaltocompimento di qualsiasi attività comunque connessa con l'espletamento del servizio di soccorso stradale. L’Appaltatore è tenuto In particolare, per i rischi relativi a stipulare ed danni a mantenere efficace per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante persone e/o al terzo danneggiato l’inefficacia cose conseguenti all'espletamento delle prestazioni svolte dal Carro Viasat Assistance, nell'ambito di utilizzazione del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una Marchio VIASAT, il Carro Viasat Assistance è tenuto comunque a stipulare polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appaltoassicurazione R.C.T. presso primaria Compagnia Assicuratrice, con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00massimali congrui in relazione agli obblighi innanzi indicati. La Detta polizza dovrà prevedere l'obbligo da parte della Compagnia Assicuratrice di dare comunicazione a VIASAT di qualsiasi variazione intervenga nel rapporto assicurativo di cui sopra. Il Carro Viasat Assistance, è tenuto, comunque, a rimborsare a VIASAT qualsiasi somma il medesimo fosse obbligato a corrispondere a chiunque per il risarcimento dei danni, a qualsiasi titolo, dallo stesso Carro Viasat Assistance arrecati nell'espletamento dei servizi delegati. In particolare dovranno essere stipulate le seguenti estensioni polizze : ⮚ RC Auto obbligatoria- massimale di garanzia: □□Legge ⮚ RC Rischi di esercizio (danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e connessi all’esercizio dell’attività)-massimale congruo ⮚ RC per furto del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. veicolo custodito ⮚ Multirischi Professionale Il soggetto aggiudicatario Carro Viasat Assistance si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipula del contratto nonché fornire ,su richiesta, a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare VIASAT copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto suddette polizze e relativi rinnovi annuali contestualmente alla sottoscrizione del contratto non potrà iniziare presente accordo e poi di rinnovo in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza di cui al presente articolorinnovo.
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Samples: Affiliazione Commerciale
Assicurazioni. L’Appaltatore Successivamente all’atto di aggiudicazione definitiva, è responsabile a carico del Concessionario:
1) La stipula di contratto assicurativo per i locali, impianti ed attrezzature messi a disposizione dal Comune contro i danni da rischio locativo, difetto manutentivo, per incendio, esplosioni, scoppi, atti vandalici ed ogni danno che possa derivare a persone o a cose della Stazione Appaltante tipo di eventi speciali, anche derivanti da dolo e/o colpa grave, fatto salvo il diritto di rivalsa del concessionario nei confronti dei danneggiatori e con rinuncia espressa di rivalsa verso il Comune, commisurata al valore dell'immobile e degli impianti fissi, nonchè degli arredi e delle attrezzature affidati dal Comune al Concessionario;
2) La stipula di contratti assicurativi per RCT/RCO relativi alla conduzione e gestione completa del servizio di cui al presente capitolato,che prevedano quanto segue: -copertura da rischi di intossicazione alimentare/avvelenamenti a utenti del servizio; -copertura assicurativa per danni derivanti dall'espletamento dei servizi di cui al capitolato, appendici e progetti presentati in sede di gara; - l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto del concessionario; - idonea copertura di eventuali incidenti ( causati o subiti ) dagli utenti durante lo svolgimento dei servizi; - nella definizione di "terzi" ai fini dell'assicurazione stessa siano compresi gli ospiti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all'interno e nei pressi della struttura - rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente concedente - copertura per ogni danno non previsto dall'Assicurazione INAIL ( Biologico,civile,morale...) derivante dall'espletamento dell'attività lavorativa del personale dipendente o socio-lavoratore o in altro modo connesso con la Ditta, ovvero dalla presenza autorizzata dello stesso all'interno della struttura, esteso ai visitatori o altri soggetti non utenti del servizio presenti anche occasionalmente all'interno della struttura. La copertura assicurativa dovrà essere garantita con polizza dedicata appositamente alla presente concessione, per responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimali non inferiori per ogni sinistro e per anno ad € 5.000.000,00, con il limite minimo per persona di € 2.500.000,00 e per cose o animali di € 1.000.000,00, nonché copertura assicurativa per responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) dipendenti del Concessionario ed eventuali terzi, nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appaltoanche con riferimento all’uso di automezzi propri, con massimali minimi per sinistro e per anno pari a € 3.000.000,00 e per persona di € 1.500.000,00. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace Le polizze dovranno essere stipulate per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza della concessione e dovranno recare espressamente la clausola che le stesse si intendono cessate solo a seguito di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto, con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00. La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia: □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula espressa dichiarazione liberatoria da parte del soggetto aggiudicatario della polizza di cui al presente articolodell’Ente Concedente.
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Samples: Concession Agreement
Assicurazioni. L’Appaltatore Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è responsabile richiesta la stipulazione di ogni danno una polizza assicurativa che possa derivare tenga indenne il comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione comunale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a persone impianti o opere esistenti; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della Stazione Appaltante e/o somma assicurata per le opere, con un minimo di terzi500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, nell’espletamento della fornitura oggetto D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente appalto. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenticontratto, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto, coperti da polizze assicurative con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà prevedere le seguenti estensioni essere mantenuta sino alla data di garanzia: □□danni quali avvelenamenticompletamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione comunale, intossicazioni e quant’altro in assenza di similegiustificato motivo, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro abbia provveduto all'avvio delle operazioni di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza di cui al presente articolocollaudo.
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Samples: Construction Contract
Assicurazioni. L’Appaltatore è responsabile La Ditta Concessionaria si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante dall’espletamento di ogni danno che possa derivare quanto richiesto dal presente capitolato. La Ditta Concessionaria risponderà di eventuali danni, a persone o a cose della Stazione Appaltante e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. La Ditta Concessionaria provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere dell’Amministrazione Appaltante, nell’espletamento della fornitura oggetto danneggiati durante l'esecuzione del presente appaltoservizio; in difetto potrà provvedervi la stessa Amministrazione Appaltante, addebitandone alla Ditta Concessionaria i relativi costi. L’Appaltatore è tenuto A tal fine si impegna a stipulare ed stipulare, e a mantenere efficace in vigore per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre della concessione, suoi rinnovi e proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere esplicitamente indicato che l’Azienda USL della Romagna ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere considerata “terza” a tutti gli effetti, anche durante le fasi di predisposizione dei locali adibiti a bar, generi appartenenti al settore non alimentare ed edicola come pure dei distributori automatici installati all’interno della struttura ospedaliera. Il succitato contratto assicurativo dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche la specifica estensione a: • preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; • intossicazione e tossinfezione alimentare e avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio connessi alla Stazione Appaltante somministrazione di bevande e alimenti in genere, anche mediante distributori automatici, per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessa; • conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; • committenza di lavori e servizi; • danni a cose in consegna e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza custodia; • danni a cose di responsabilità civile terzi da incendio; • danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori; • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a copertura dei qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.); • danni cagionati a terzi per da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi fatto titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale; • interruzioni o atto commesso dai propri dipendentisospensioni di attività industriali, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appaltocommerciali, con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza. La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni l’espressa rinuncia al diritto di garanzia: □□danni quali avvelenamentisurroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione appaltante, intossicazioni dei suoi dipendenti e quant’altro amministratori. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di similecopia della relativa polizza quietanzata, causati dalle cose prodotte nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamentiin ogni caso prima della stipulazione del contratto, intossicazioni e quant’altro fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di similegarantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini documento attestante il rinnovo di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casivalidità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate Resta precisato che costituirà onere a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dell’Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa - o di imperizia parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o incapacità del personalefranchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, cattivo funzionamento dei macchinarila cui stipula non esonera l’Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, nonché all’utilizzo né dal rispondere di materiale quanto non idoneo, nulla esclusocoperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa. L’inefficacia del contratto assicurativo Nel caso in cui sia previsto il subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e loro dipendenti. L’assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di massimali RCT non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante inferiori ad € 5.000.000,00 per sinistro con i limiti di € 5.000.000,00 per persona lesa e di € 5.000.000,00 per danni a cose e di massimali RCO non costituirà esimente l’affidatario inferiori ad € 3.000.000,00 (tremilioni) per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigentesinistro con i limiti di € 2.000.000,00 per persona. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Azienda USL della Romagna nei termini indicati nel disciplinare di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza di cui al presente articologara.
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Assicurazioni. L’Appaltatore è responsabile Confartigianato-Imprese Udine e Assicura Group, nell’intento di migliorare la qualità delle coperture assicurative ha stipulato una convenzione che prevede l’accesso a prodotti dedicati e condizioni vantaggiose per diversi altri • IMPRESA CONFORT Programma multirischio per le attività artigianali e di • DAS IN AZIENDA Copertura modulare per l’azienda per le spese legali, Xxxxxx Xxxx prodotti: commercio e servizi. –15% • PROTETTO INFORTUNI Copertura assicurativa per gli eventi infortunistici 24 h • SANITARIA Copertura assicurativa per corresponsione di diaria in caso di peritali e di giustizia in sede civile e penale, recupero crediti • DAS IN FAMIGLIA Copertura modulare per la famiglia per le spese legali, peritali e di giustizia in sede civile e penale • DAS IN MOVIMENTO Coperture per le spese legali in sede civile e penale Assicura Agenzia Srl Udine Responsabile Servizi Assicurativi Confartigianato Udine Ufficio: 0000.000000 Cell: 349.4655209 Fax: 0000.000000 • ASSIHOME Polizza multirischi dell’abitazione • ASSIRISK Polizza multirischi per l’impresa • ASSIPRO Polizza caso morte a vita intera e premio annuale • ASSIYOU Polizza infortuni e malattia con estensioni speciali ricovero relative alla circolazione di veicoli e rischi correlati e-mail: xxxxx.xxxxxxxx@xxx.xx • ASSICARE Fondo sanitario per gli indennizzi da infortuni e malattia e il rimborso delle spese mediche • PER UN DOMANI SICURO Fondo pensione aperto per la previdenza integrativa propria e dei propri dipendenti • ASSILEGAL Polizza di tutela legale della famiglia ASSICURAZIONI • ASSIDRIVE Polizza RCA e ARD per ogni danno che possa derivare a persone o a cose della Stazione Appaltante e/o tipo di terzi, nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace veicolo • PIU’ PROTEZIONE Copertura temporanea per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto, con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00. La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia: □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso morte • disbrigo pratiche per la certificazione della capacità finanziaria Confartigianato Imprese ha definito con XxxxXxx un accordo che consente a tutte le imprese aderenti di dolo), acquistare i buoni pasto Ticket Restaurant® per i generi alimentari collaboratori alle proprie dipendenze a condizioni privilegiate. Attraverso la Convenzione, oltre ad usufruire dei vantaggi derivanti dall’utilizzo dei buoni pasto, le imprese possono ottenere l’azzeramento dei costi di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo commissione e un importante sconto sul valore nominale prescelto del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza di cui al presente articolobuono pasto.
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Samples: Convenzione Di Acquisto Veicoli
Assicurazioni. L’Appaltatore Il Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, è responsabile obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per le garanzie di ogni danno che possa derivare seguito indicate e a persone o a cose della Stazione Appaltante e/o di terzi, nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace mantenerla in vigore per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante del Contratto: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o al terzo danneggiato l’inefficacia collaboratori del contratto per mancato e/Concessionario o ritardato pagamento comunque in dipendenza diretta o indiretta nell’esecuzione del premioservizio. Tale copertura (RCT) una polizza dovrà avere un massimale “unico” di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto, con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico garanzia non inferiore ad a € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico 3.000.000,00 per sinistro e per persona e non inferiore ad € 2.500.000,00potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte. La A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanziagaranzie: □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia - rischi da intossicazione alimentare e/o incapacità avvelenamenti subiti dai consumatori, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio; - danni a cose in consegna e/o custodia; - danni arrecati ai locali ed alle cose in essi contenute; - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo; - danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale; Si precisa che la polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di Assicurazione, cattivo funzionamento autorizzata ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei macchinarirami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, nonché all’utilizzo qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione. La polizza dovrà valere anche per le richieste di materiale non idoneorisarcimento pervenute all’Amministrazione per fatto imputabile al Concessionario. In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non costituirà esimente l’affidatario risultare coperti dalla polizza e che l’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall’uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi. Le quietanze riguardanti le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigenteannualità successive di premio dovranno essere trasmesse all’Amministrazione alle relative scadenze. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune In caso di Corniglio copia della R.T.I. e Consorzi, la documentazione attinente la polizza assicurativa, dovrà essere presentata: - in caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. n. 50/2016, o Consorzio ordinario di concorrenti di cui sopra prima all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; - in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 dal Consorzio stesso. La mancata costituzione della stipula del contratto nonché garanzia assicurativa e/o la sua difformità rispetto a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge quanto richiesto determinerà la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione decadenza dall'aggiudicazione e una nuova aggiudicazione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula concessione, da parte del soggetto aggiudicatario dell'Amministrazione, al concorrente che segue nella graduatoria, previa acquisizione e verifica della polizza documentazione a comprova delle dichiarazioni rese e dei requisiti attestati in sede di cui al presente articologara e costituzione della cauzione definitiva.
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Samples: Concessione Per Servizio Di Somministrazione Di Alimenti E Bevande
Assicurazioni. L’Appaltatore Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 180/1950, il finanziamento deve essere assistito, a beneficio dell’Istituto Mutuante e per l'ammontare complessivo delle quote cedute
a) la risoluzione del rapporto di lavoro del Delegante è responsabile dovuta a dimissioni di ogni danno che questo;
b) la risoluzione del rapporto di lavoro del Delegante è dovuta a licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
c) a seguito di impugnazione del licenziamento, il Delegante è stato reintegrato in servizio;
d) nei 6 (sei) mesi successivi al licenziamento, il Delegante è stato assunto con contratto di lavoro subordinato presso nuova Amministrazione alla quale l’Istituto Mutuante possa derivare rinotificare il contratto di finanziamento affinché la stessa operi sullo stipendio la trattenuta della quota fino all’estinzione del finanziamento;
e) la risoluzione del rapporto di lavoro del Delegante è dovuta a persone o a cose della Stazione Appaltante variazione dell’Amministrazione derivante da uno dei seguenti eventi: trasferimento di azienda ( art. 2112 del Codice Civile); cessione e/o trasferimento di terziramo di azienda; scissione, nell’espletamento della fornitura oggetto fusione o incorporazione di azienda; trasferimento tra aziende controllanti/ controllate o collegate ( art. 2359 del presente Codice Civile); cessione o subentro in appalto o sub-appalto. L’Appaltatore ;
f) la risoluzione del rapporto di lavoro del Delegante è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante dovuta a: dimissioni concordate e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appaltoincentivate, con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00l’utilizzo o meno di ammortizzatori costituiti da fondi aziendali, fondi di categoria, fondi pubblici; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00collocamento in pensione, di vecchiaia o di anzianità; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00scioglimento di diritto per limite di età. La polizza dovrà prevedere Compagnia di Assicurazione rinuncia al proprio diritto di surroga verso il Delegante - ed esclusivamente a beneficio di questi - qualora coesistano le seguenti estensioni di garanzia: □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza condizioni di cui sopra prima della ai successivi punti g) ed h):
g) la risoluzione del rapporto di lavoro del Delegante è avvenuta oltre la fine del dodicesimo mese successivo alla stipula del contratto nonché finanziamento;
h) la risoluzione del rapporto di lavoro è dovuta ad uno dei seguenti eventi: licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioè ad un motivo connesso a pagare le rate ragioni inerenti l’attività produttiva, l’or- ganizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento dell’attività produttiva; licenziamento che segua ad una procedura di premio successive per tutto il periodo riduzione del personale , ivi inclusa la procedura di mobilità, in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare conformità alla normativa in mancanza materia di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza licenziamenti collettivi; licenziamento che segua a chiusura di attività o procedura concorsuale di cui al presente articolo.X.X. 00/00/0000 e successive modifiche. Spetta al Delegante l'onere di provare alla Compagnia di Assicurazione che la risoluzione del proprio rapporto di lavoro con l’Amministrazione sia dipesa da atto di quest'ultimo, salvo i casi in cui ciò possa già rilevarsi dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione. A tale scopo, il Delegante potrà esibire la documentazione rilasciatagli dall’Amministrazione in riferimento alla risoluzione del rapporto di lavoro
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Samples: Prestito Con Delega Di Pagamento
Assicurazioni. 17.1 L’Appaltatore è responsabile ha presentato le seguenti polizze assicurative (Allegato 8) con copertura decorrente dalla data di ogni danno inizio del presente Contratto fino al termine del medesimo:
(a) polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi, con esplicita dichiarazione che possa derivare qualifichi il CAAT come assicurato congiunto, limitatamente ai rischi afferenti all’esecuzione del presente contratto, con un massimale non inferiore ad € 5.000.000 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a persone o a cose della Stazione Appaltante e/o di terzi, nell’espletamento della fornitura fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente appaltoAppalto, compresa la responsabilità derivante da: - danni da interruzione di attività di Xxxxx; - danni da inquinamento accidentale; - danni da incendio Le garanzie di cui sopra con limite di massimale non inferiore ad € 1.000.000. L’Appaltatore è tenuto La polizza inoltre ricomprende la responsabilità derivante da: - danni a stipulare ed cose sulle quali si eseguono lavori - danni a mantenere efficace cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei lavori Le garanzie di cui sopra con limite di massimale non inferiore ad € 50.000. È esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell’assicurazione nei confronti di CAAT, salvo il caso di dolo. Il contratto di assicurazione dovrà, altresì, prevedere quanto segue: • clausola con la quale la Compagnia di Assicurazione si impegna ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore all’importo della franchigia; • clausola per cui la polizza sarà operativa a primo rischio rispetto ad analoga copertura assicurativa stipulata dal Committente; quest’ultima dovrà essere operante in eccesso o in differenza di condizioni; • clausola di vigenza in virtù della quale la Compagnia di Assicurazione dovrà impegnarsi a: o non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso del CAAT; o comunicare al CAAT, a mezzo PEC, l’eventuale mancato pagametno del premio di proroga o di regolazione; in questo caso, li CAAT si riserva di subentrare nella contraenza della polizza Quanto sopra previsto senza alterare il diritto della Compagnia di Assicurazione di recedere dal contratto ai sensi del Codice Civile e delle condizioni di polizza, con impegno a indirizzare l’avviso di recesso, oltre al Contraente, anche e contestualmente al CAAT, con il preavviso dovuto a termini di legge. La copertura assicurativa ha efficacia a partire dall’inizio dell’esecuzione del contratto e per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto contrattualmente prevista.
(b) polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza infortuni e malattie professionali subiti dai prestatori di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento lavoro di cui l’Appaltatore si avvarrà nell'esercizio della fornitura attività svolte oggetto del presente appalto, Appalto con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico 5.000.000,00 per sinistro con il limite non inferiore ad € 2.500.000,001.500.000 per prestatore infortunato. È esclusa ogni facoltà di rivalsa da parte dell’assicurazione nei confronti di CAAT, salvo il caso di dolo. Nel contratto è altresì inclusa la clausola con la quale la Compagnia di Assicurazione si impegna ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore all’importo della franchigia. La copertura assicurativa ha efficacia a partire dall’inizio dell’esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.
(c) polizza assicurativa della Responsabilità Civile Professionale per danni fisici, materiali e/o patrimoniali cagionati a terzi, compreso il Committente, a causa di errori e omissioni commessi nello svolgimento delle attività di progettazione del nuovo sistema di sicurezza del CAAT, oggetto del presente Contratto. Il soggetto “Assicurato”, ai sensi di polizza, dovrà risultare il professionista singolo o la società o la struttura organizzativa (compresi studi associati e RTI) che svolge l’attività, così come risultante dall’Offerta Tecnica presentata dall’Aggiudicatario ai fini della presente gara. Qualora il contraente sia una società o una struttura organizzativa, la polizza dovrà espressamente coprire la responsabilità civile professionale personale di amministratori e dipendenti. La polizza avrà effetto dalla data di stipula del contratto e termine alla data di rilascio del certificato di buona esecuzione; da quest’ultima data dovrà decorrere il periodo di garanzia ultrattiva per la durata di anni cinque. Il massimale della polizza sarà pari a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro e per anno. La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni espressamente la seguente clausola di garanzia: □□danni quali avvelenamentivigenza in virtù della quale la Compagnia di Assicurazione dovrà impegnarsi a:
(i) non consentire alcuna cessazione, intossicazioni variazione, riduzione della copertura e quant’altro delle garanzie prestate, se non con il consenso del CAAT;
(ii) comunicare al CAAT, a mezzo PEC, l’eventuale mancato pagametno del premio di simileproroga o di regolazione; in questo caso, causati dalle cose prodotte li CAAT si riserva di subentrare nella contraenza della polizza. Quanto sopra previsto senza alterare il diritto della Compagnia di Assicurazione di recedere dal contratto ai sensi del Codice Civile e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamentidelle condizioni di polizza, intossicazioni con impegno a indirizzare l’avviso di recesso, oltre al Contraente, anche e quant’altro di similecontestualmente al CAAT, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed con il preavviso dovuto a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), legge. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante qualsiasi danno causato a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia persone e/o incapacità del personalecose, cattivo funzionamento dei macchinariin virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché all’utilizzo ovvero in dipendenza di materiale non idoneoomissioni, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà negligenze o altre inadempienze occorse in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità occasione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigenteriferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall’Appaltatore. Il soggetto aggiudicatario L’Appaltatore si impegna obbliga a consegnare manlevare e tenere indenne CAAT dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’Appaltatore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al Comune di Corniglio presente Appalto. L’Appaltatore ha trasmesso a CAAT copia della polizza delle polizze di cui sopra prima della stipula data di loro decorrenza, nonché si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga alla Società prima della scadenza di ogni periodo assicurativo. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di Assicurazione anche a CAAT di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro comunque segnalato o avvenuto in danno di persone e/o cose ed a tenere aggiornata CAAT di ogni sviluppo in merito. CAAT provvederà ugualmente nei confronti dell’Appaltatore per le segnalazioni direttamente pervenutele. Eventuali franchigie contrattuali previste nelle polizze restano a totale carico dell’Appaltatore. La Compagnia di Assicurazione dovrà assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando, d’intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’assicurato stesso e ciò fino all’esaurimento del contratto nonché grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. L’Appaltatore è in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a pagare quello previsto dalla legge per l’utilizzo e la circolazione di veicoli dell’Appaltatore nelle aree pubbliche o ad esse equiparate. La Compagnia di Assicurazione dovrà
17.2 L’Appaltatore dichiara e garantisce che tali polizze comprendono, oltre alle garanzie usuali per le rate tipologie di premio successive polizze in questione, le seguenti garanzie a titolo esemplificativo e non esaustivo:
(a) infortuni subiti dai dipendenti dell’assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL e rivalse INAIL;
(b) cessione di servizi in subappalto e responsabilità per tutto il periodo fatto di subappaltatori;
(c) infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti;
(d) insufficienti misure a protezione dell’incolumità di terzi;
(e) responsabilità in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
17.3 Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura delle suddette polizze non potranno essere fatti valere nei confronti del CAAT, per cui l’Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a risarcire interamente i danni.
17.4 L’Appaltatore si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare impegna, a propria cura e spese, a mantenere le garanzie assicurative nei termini che precedono vigenti e inalterate per l’intera durata del Contratto. L’Appaltatore si impegna, altresì, almeno quindici giorni prima delle singole scadenze a trasmettere al CAAT copia delle quietanze all’Amministrazione appaltantedi pagamento del premio assicurativo e di qualsiasi ulteriore documento atto a dimostrare l’effettivo vigore della copertura assicurativa. L’esecuzione della fornitura oggetto Il mancato rispetto di tale termine potrà comportare, a discrezione del contratto CAAT, la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
17.5 L’Appaltatore di impegna a comunicare a mezzo pec al CAAT ogni danneggiamento di beni e/o strutture di proprietà di quest’ultimo e, quindi, previa autorizzazione scritta e secondo le indicazioni specificate dal CAAT, a curarne il ripristino immediato. In difetto di adempimento entro otto giorni dall’autorizzazione del CAAT, sarà facoltà di quest’ultimo curarne il rispristino a spese dell’Appaltatore anche tramite compensazione rispetto al Corrispettivo a corpo.
17.6 Resta inteso e concordato fra le Parti che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della fossero coperti dalla polizza di cui al presente articoloassicurativa resteranno comunque a esclusivo carico dell'Appaltatore.
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Assicurazioni. L’Appaltatore è responsabile Il Concessionario si impegna a stipulare, presso primarie compagnie di ogni danno che possa derivare assicurazione, apposite Polizze Assicurative ai fini di:
1) copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a persone terzi (R.C.T.) o a cose della Stazione Appaltante e/o beni di terzi, nell’espletamento della fornitura oggetto anche per cause imputabili xxxx Xxxxxxxxx, durante il periodo di Concessione; la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovra prevedere un massimale non inferiore al minimo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro.
2) copertura dei danni derivanti dalla conduzione del presente appaltoComplesso con riferimento alle previsioni degli artt. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace 1588, 1589 e 1590 c.c. Nelle polizze sopra indicate il novero degli "assicurati" dovrà risultare espressamente esteso, oltre al Concessionario, alla Città metropolitana di Firenze. Si precisa, infine, quanto segue:
a) Le polizze di cui sopra dovranno contenere una clausola di vincolo in favore del Concedente, per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre della Concessione, del seguente tenore: "In relazione alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto Concessione stipulata in data tra la Città metropolitana di Firenze e in qualità di Concessionario, la presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore della Città metropolitana di Firenze e pertanto la Compagnia Assicuratrice si obbliga, per tutta la durata della polizza:
1) a riconoscere detto vincolo come l'unico a essa dichiarato e da essa riconosciuto;
2) a notificare tempestivamente alla Città metropolitana di Firenze - Direzione Patrimonio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti nonché il mancato rinnovo ovvero la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto, con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00. La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia: □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta stessa, e a considerare valida a tutti gli effetti la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste presente polizza fino a quando non siano trascorsi sessanta giorni dalla polizza di responsabilità civile non potranno data in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza cui la lettera raccomandata di cui sopra prima sia stata ricevuta dalla Città metropolitana di Firenze stessa;
3) a non apportare alla presente polizza nessuna variazione sostanziale se non con il consenso scritto della stipula del contratto Città metropolitana di Firenze e a notificare alla stessa tutte le circostanze che menomassero o che potessero menomare la validità della presente polizza;
4) a conservare il presente vincolo inalterato, nonché a pagare le rate riportarlo nelle eventuali nuove polizze che dovessero sostituire la presente fino alla scadenza della Concessione".
b) Le polizze dovranno altresì contenere clausola di premio successive per tutto rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente, suoi Amministratori e Xxxxxxxxxx;
c) qualora il periodo Concessionario disponga di polizze stipulate in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non precedenza, conformi a quanto indicato, potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza ottemperare agli obblighi di cui al presente articoloai punti 1) 2) e 3) corredando le medesime di appendice di vincolo per tutta la durata della concessione in favore della proprietà.
d) I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo del Concessionario.
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Samples: Concessione Di Valorizzazione
Assicurazioni. L’Appaltatore 1. E' a carico dell'Appaltatore e compresa nei prezzi la polizza assicurativa che l'Appaltatore è responsabile obbligato a stipulare, presso primarie compagnie di ogni danno che possa derivare gradimento dell'Istituto, a persone o a cose della Stazione Appaltante e/o norma dell'art. 103 comma 7 del Codice dei contratti. relativa alla copertura dei seguenti rischi: • danni di terziesecuzione (CAR), nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) con un massimale pari all’importo netto dei lavori, e con una polizza estensione di responsabilità civile garanzia di €.500.000,00 a copertura dei danni cagionati a ad opere ed impianti limitrofi; • responsabilità civile (RCT) per danni verso terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed derivanti da ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti causa ivi compresa la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appaltocausa accidentale, con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT un massimale unico non inferiore pari ad € 3.000.000,005.000.000,00 (cinquemilioni) per ogni sinistro; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad • RCO: Euro € 2.500.000,005.000.000,00 (cinquemilioni) per ogni sinistro,
2. La polizza dovrà espressamente prevedere le seguenti estensioni di garanzia: □□danni quali avvelenamentiil vincolo a favore della Stazione appaltante, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il dell'efficacia senza riserve anche in caso di dolo)omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta e prevedere inoltre:
a) la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile copertura dei danni arrecatiche l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, nell’espletamento del servizio al patrimonio impiantisti e fornitori;
b) l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltanteappaltante autorizzati all'accesso al cantiere, a causa i componenti dell'ufficio di imperizia e/o incapacità del personaledirezione dei lavori, cattivo funzionamento dei macchinarii coordinatori per la sicurezza, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla esclusoi collaudatori.
3. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della La polizza di cui al presente articolo, dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
4. La polizza dovrà essere esibita all'Istituto dopo la aggiudicazione dei lavori, almeno 10 giorni prima dell'inizio degli stessi.
5. Qualsiasi danno arrecato nel corso dell'appalto agli impianti, apparecchi, accessori e locali dell'Istituto sarà addebitato alla Ditta appaltatrice ed il relativo importo trattenuto sul residuo del suo avere e sul deposito cauzionale definitivo, con salvezza di ogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Assicurazioni. L’Appaltatore Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 180/1950, il finanziamento deve essere assistito, a beneficio del Cessionario e per l'ammontare complessivo
a) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è responsabile dovuta a dimissioni di ogni danno che questo;
b) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è dovuta a licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
c) a seguito di impugnazione del licenziamento, il Cedente è stato reintegrato in servizio;
d) nei 6 (sei) mesi successivi al licenziamento, il Cedente è stato assunto con contratto di lavoro subordinato presso nuova Amministrazione alla quale il Cessionario possa derivare rinotificare il contratto di finanziamento affinché la stessa operi sullo stipendio la trattenuta della quota fino all’estinzione del finanziamento;
e) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è dovuta a persone o a cose della Stazione Appaltante variazione dell’Amministrazione derivante da uno dei seguenti eventi: trasferimento di azienda ( art. 2112 del Codice Civile); cessione e/o trasferimento di terziramo di azienda; scissione, nell’espletamento della fornitura oggetto fusione o incorporazione di azienda; trasferimento tra aziende controllanti/ controllate o col- legate ( art. 2359 del presente Codice Civile); cessione o subentro in appalto o sub-appalto. L’Appaltatore ;
f) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante dovuta a: dimissioni concordate e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appaltoincentivate, con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00l’utilizzo o meno di ammortizzatori costituiti da fondi aziendali, fondi di categoria, fondi pubblici; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00collocamento in pensione, di vecchiaia o di anzianità; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00scioglimento di diritto per limite di età. La polizza dovrà prevedere Compagnia di Assicurazione rinuncia al proprio diritto di surroga verso il Cedente - ed esclusivamente a beneficio di questi - qualora coesistano le condizioni di cui ai successivi punti g) ed h):
g) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è avvenuta oltre la fine del dodicesimo mese successivo alla stipula del finanziamento;
h) la risoluzione del rapporto di lavoro è dovuta ad uno dei seguenti estensioni eventi: licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioè ad un motivo connesso a ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento dell’attività produttiva; licenziamento che segua ad una procedura di garanzia: □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità riduzione del personale, cattivo funzionamento dei macchinariivi inclusa la procedura di mobilità, nonché all’utilizzo in conformità alla normativa in materia di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna licenziamenti collettivi; licenziamento che segua a consegnare al Comune chiusura di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza attività o procedura concorsuale di cui al presente articoloX.X. 00/00/0000 e successive modifiche. Spetta al Cedente l'onere di provare alla Compagnia di Assicurazione che la risoluzione del proprio rapporto di lavoro con l’Amministrazione sia dipesa da atto di que- st'ultimo, salvo i casi in cui ciò possa già rilevarsi dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione. A tale scopo, il Cedente potrà esibire la documentazione rila- sciatagli dall’Amministrazione in riferimento alla risoluzione del rapporto di lavoro.
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Samples: Prestito Rimborsabile
Assicurazioni. L’Appaltatore Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è responsabile richiesta la stipulazione di ogni danno una polizza assicurativa che possa derivare tenga indenne la Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione appaltante competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − danni al macchinario, baraccamenti, ed attrezzature di cantiere, di chiunque ne sia la proprietà, a persone valori di rimpiazzo, alle spese di demolizione e sgombro per un valore assicurato comunque non inferiore a 200 milioni; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della Stazione Appaltante e/o somma assicurata per le opere, con un minimo di terzi500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, nell’espletamento della fornitura oggetto D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente appalto. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenticontratto, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto, coperti da polizze assicurative con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà prevedere le seguenti estensioni essere mantenuta sino alla data di garanzia: □□danni quali avvelenamenticompletamento delle operazioni di collaudo ovvero cessa di avere efficacia trascorsi tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione appaltante, intossicazioni e quant’altro in assenza di similegiustificato motivo, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro abbia provveduto all'avvio delle operazioni di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza di cui al presente articolocollaudo.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Assicurazioni. L’Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare 1. Il bene e le sue apparecchiature addizionali e ausiliarie dovranno essere assicurati dall’Utilizzatore, con vincolo a persone o a cose della Stazione Appaltante e/o di terzifavore del Conce- dente, nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto e per mancato e/o ritardato pagamento il mese successivo la scadenza, presso una primaria Impresa di assicurazione di gradi- mento del premioConcedente:
a) una per il valore a nuovo, rivalutato annualmente, contro i danni di incendio, fulmine, scoppio e ogni altro rischio connesso al bene (polizza leasing ALL RISK);
b) contro rischi di responsabilità civile per danni procurati a ter- zi che assicuri con adeguata copertura dei ogni responsabilità del Concedente e dell’Utilizzatore per morte, invalidità, danni cagionati alle cose e ogni altro rischio derivante dal trasporto, installazione, messa in opera, mantenimento, uso e funzionamento del bene.
2. Le polizze potranno essere stipulate direttamente dall’Utilizzatore e, in tal caso, dovranno pervenire al Concedente entro la data di sottoscrizione del verbale di presa in consegna e accettazione del bene. Il Concedente non sarà comunque tenuto ad esaminare det- te polizze né ad avvisare l’Utilizzatore qualora le stesse non fos- sero conformi a terzi quanto sopra previsto. Fermo restando che ogni attività posta in essere dal Concedente per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendentisollecitare l’invio di co- pia delle polizze sarà a spese dell’Utilizzatore, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appaltoil Concedente avrà facoltà, con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico a suo insindacabile giudizio, qualora l’Utilizzatore non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00inoltri copia delle polizze assicurative, di provvedere direttamente alla co- pertura addebitando all’Utilizzatore il costo unitamente al rimborso spese nella misura prevista, a norma di legge, nel documento di sintesi. La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia: □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il In caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte ritardato o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula mancato pagamento da parte del soggetto aggiudicatario della dell’Uti- lizzatore dei premi dovuti all’Impresa Assicuratrice, potrà provve- dere direttamente il Concedente con diritto di essere rimborsato dall’Utilizzatore.
3. In alternativa alla polizza di cui al presente articolocomma 1 lettera a), l’Utilizzatore avrà la facoltà di richiedere di aderire alla polizza stipulata dal Con- cedente, come convenuto nelle Condizioni Particolari, contro i rischi e i danni, con i massimali, le franchigie, i termini e le altre condizioni riportate sulla polizza, che l’Utilizzatore dichiara di aver esaminato con attenzione e di accettare senza riserve autorizzando sin d’ora il Concedente all’addebito del relativo premio unitamente al rimborso spese nella misura prevista nel documento di sintesi.
4. L’Utilizzatore si impegna a sostituirsi, se fosse necessario, all’Im- presa Assicuratrice per i rischi assicurati nell’eventualità di man- cato risarcimento totale o parziale, tenendo comunque sollevato il Concedente da ogni responsabilità o danno. Resta altresì espres- samente convenuto fra le parti che tutti i danni non coperti da assi- curazione saranno ad esclusivo carico dell’Utilizzatore.
5. In caso di sinistro, l’Utilizzatore dovrà darne tempestivamente co- municazione al Concedente mediante lettera raccomandata A.R. unitamente a copia della denuncia di sinistro inviata all’Impresa As- sicuratrice nonché dell’eventuale denuncia presentata all’autorità competente nella quale sia dato atto che la proprietà del bene è del Concedente.
6. In caso di sinistro parziale, l’Utilizzatore, fermo l’obbligo di pagare regolarmente i canoni e qualsiasi altra somma dovuta al Conceden- te, dovrà provvedere a ripristinare il bene danneggiato a sue spese ed a documentare al Concedente l’avvenuta riparazione.
7. In caso di distruzione o perdita parziale del bene, il contratto man- terrà la sua efficacia relativamente alla parte del bene non colpita dall’evento; fermo restando il diritto all’indennizzo per la parte di bene oggetto di perdita, il Concedente procederà a ricalcolare i ca- noni in proporzione al valore iniziale del bene non colpito dall’even- to.
8. In caso di sinistro (ivi compreso il furto) che renda inutilizzabile il bene o comporti la distruzione totale o comunque in qualsiasi ipo- tesi di perdita del bene, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto alla data in cui si sarà verificato l’evento ai sensi dell’articolo 16 comma 3.
a. In caso di furto o perdita del bene l’Utilizzatore dovrà corrispon- dere al Concedente, con valuta pari a quella della data in cui si è verificato l’evento, l’indennizzo di cui al successivo articolo 14. Il bene si intenderà definitivamente perduto decorsi 30 giorni dalla data del furto. Nel caso di rinvenimento del bene in tale periodo, saranno a carico dell’Utilizzatore i costi di recupero e le eventuali attività e pratiche anche amministrative da svolgersi per ottenere il recupero del bene. Nel caso di ritrovamento del bene successivamente a tale periodo, nell’ipotesi in cui nel frat- tempo non siano stati corrisposti indennizzi assicurativi, ferma la risoluzione del contratto, sarà onere dell’Utilizzatore attivarsi per il recupero del bene, il quale potrà essere acquistato dall’Utiliz- zatore previo pagamento, in aggiunta all’importo dovuto per la risoluzione del contratto, di eventuali oneri fiscali e spese per il passaggio di proprietà. Saranno a carico dell’Utilizzatore i costi di recupero e le eventuali attività e pratiche anche amministrati- ve da svolgersi per ottenere il recupero del bene
b. In caso di distruzione totale l’Utilizzatore dovrà acquistare il rot- tame ad un prezzo corrispondente all’indennizzo di cui al suc- cessivo articolo 14, fermi restando gli obblighi contrattuali matu- rati. Tale prezzo sarà dovuto con valuta pari a quella della data in cui si è verificato l’evento Nel caso l’Utilizzatore non ottemperasse a quanto sopra esposto, il Concedente, quando avrà ottenuto la liquidazione del sinistro da parte dell’Impresa Assicuratrice, sommerà tutto quanto l’Utilizzatore gli deve gli interessi per il ritardato pagamento, calcolati come previsto all’artico- lo 15, eventuali oneri e spese sostenute, oltre alle spese forfetarie pre- viste nel documento di sintesi, e imputerà quanto liquidato dall’Impresa Assicuratrice a decurtazione del debito dell’Utilizzatore. Nel caso in cui l’importo liquidato non coprisse integralmente il debito, la differenza sarà a carico dell’Utilizzatore. Se l’importo liquidato fosse invece supe- riore al debito, l’eccedenza verrà riconosciuta all’Utilizzatore.
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Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria
Assicurazioni. L’Appaltatore L'Aggiudicataria provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa comprensiva di infortuni, malattia e responsabilità civile in merito al personale impiegato nel servizio per un massimale minimo complessivo di € 3.000.000,00 e di € 3.000.000,00 per sinistro. Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Aggiudicataria la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con esclusione del diritto di ogni danno rivalsa nei confronti del Committente medesimo. L'Aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti l'assicurazione del personale impiegato a qualunque titolo nella esecuzione del servizio, assumendo in proprio la responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell'esercizio delle prestazioni e sollevando totalmente il Comune di Giaveno. Per questo dovrà consegnare copia delle polizze assicurative a copertura dei danni della polizza di responsabilità civile relativi all'oggetto dell'appalto all'inizio del servizio di durata pari a quella dell'appalto, e in caso di rinnovo l’aggiudicataria dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. L'Aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che l'Amministrazione dovesse sostenere a tale titolo verranno addebitate all'Aggiudicataria. L'Aggiudicataria è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione Comunale, sia verso i terzi dell'esecuzione dei servizi assunti. L'aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto di assicurazione per responsabilità civile (massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00) e le necessarie polizze assicurative a copertura di qualsiasi danno possa derivare a persone o a e cose della Stazione Appaltante proprie e/o di terzi, nell’espletamento della fornitura oggetto per l'espletamento dei servizi in concessione. Detta polizza dovrà tenere indenne l'Aggiudicataria anche per: morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone - compresi i propri dipendenti ed i rappresentanti/dipendenti del presente appaltoComune autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per l'espletamento del servizio - e cose per fatto imputabile alla responsabilità dell'Aggiudicataria o dei suoi collaboratori, dipendenti, consulenti, terzi. L’Appaltatore è tenuto a stipulare I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto ed a mantenere efficace per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante eventuali franchigie e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto scoperti e limitazioni della copertura assicurativa restano a totale carico dell'Aggiudicataria. Nel predetto contratto, o nella sua integrazione, dovrà essere esplicitamente indicato che l'Amministrazione Comunale è considerata "terzi" a tutti gli effetti di legge. In ogni caso l'Aggiudicataria riterrà l'amministrazione Comunale indenne da ogni responsabilità nei confronti di terzi per i suddetti danni. Qualora la polizza, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovesse risultare adeguata all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, l'Aggiudicataria è tenuta a renderla conforme a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale. La mancata presentazione della polizza nonchè il mancato e/o ritardato pagamento del premio) una adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione. L’aggiudicataria inoltre è tenuta a stipulare polizza di responsabilità civile infortuni a copertura dei di danni cagionati a terzi che possono derivare agli utenti della ludoteca durante l’espletamento delle attività. Nello specifico si richiede la copertura per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto, con le seguenti caratteristiche minimevoci: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00Morte, Invalidità Permanente, Diaria da ricovero, Rimborso spese mediche. La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanziaA titolo esemplificativo si fornisce indicazione dei massimali per ciascuna voce sopra specificata: □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula - Morte euro 80.000,00 - I.P. euro 80.000,00 - Diaria da parte del soggetto aggiudicatario della polizza di cui al presente articolo.ricovero euro 5,00 - Rimborso Spese Mediche euro 5.000,00
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Samples: Concession Agreement
Assicurazioni. 20.1. L’Appaltatore è responsabile di assume in proprio ogni danno che possa derivare responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a cose beni in occasione dell’esecuzione - anche a mezzo di propri subappaltatori o di terzi suoi incaricati - delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad stipulare a proprie spese adeguata assicurazione, in funzione del rischio e con società assicuratrici di riconosciuto prestigio e solvibilità, per tutta la durata del Contratto, per :
a) la perdita o i danni che possono essere causati ai materiali ed alle attrezzature oggetto del Contratto durante la loro lavorazione, il carico ed il trasporto fino al momento ed al luogo della Stazione Appaltante consegna ad ENEL, con totale responsabilità dell’Appaltatore in merito a qualunque danno causato ai materiali o alle attrezzature stessi. Il medesimo obbligo viene assunto dall’Appaltatore con riguardo ai materiali e alle attrezzature che ENEL gli fornisca per l’esecuzione del Contratto, dal momento in cui gli vengono messi a disposizione sua o del suo subappaltatore e fino a quando siano restituiti ad ENEL.
b) la responsabilità civile per danni e pregiudizi che possa causare, per se stesso o per il personale proprio o dei subappaltatori, a persone o beni di ENEL e/o di terzi, nell’espletamento della fornitura derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto del presente appaltoContratto, rimanendo in tutti i casi ENEL esclusa da ogni responsabilità per qualsiasi causa imputabile all’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto si impegna, allo stesso modo, a stipulare ed un’assicurazione per la Responsabilità Civile con limiti di risarcimento sufficienti in funzione del rischio, a mantenere efficace copertura dei reclami per danni materiali, personali e/o per i pregiudizi economici che possono essere causati ad ENEL o a terzi e derivanti da un difetto o mal funzionamento del materiale o dell’attrezzatura imputabili all’Appaltatore. Inoltre, l’Appaltatore è responsabile dei danni ambientali o della minaccia imminente che gli stessi avvengano, così come dei costi della prevenzione, della diminuzione, della riparazione in accordo con le condizioni stabilite dalla legislazione applicabile. Se il Contratto prevede il deposito dei materiali dell’Appaltatore presso le installazioni di ENEL, quest’ultima potrà richiedere all’Appaltatore che sarà obbligato a stipulare, oltre alle assicurazioni citate precedentemente, un’assicurazione per il furto e per gli altri danni che possono essere causati al materiale depositato, per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante del Contratto.
20.2. Le suddette polizze devono prevedere che la società assicuratrice pagherà direttamente ad ENEL. I massimali della polizza assicurativa devono coprire gli eventi dannosi i cui reclami siano pervenuti nel termine di esecuzione del Contratto e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza nel successivo Periodo di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto, con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00Garanzia. La polizza dovrà assicurativa deve prevedere le seguenti estensioni la rinunzia dell’assicuratore nei confronti di garanzia: □□danni quali avvelenamentiENEL a qualsiasi eccezione. Resta inteso che l’esistenza, intossicazioni la validità e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia l’efficacia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza polizze assicurative di cui al presente articoloarticolo è condizione essenziale per ENEL e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, ENEL potrà risolvere il Contratto, fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
20.3. Se a giudizio di ENEL, le coperture assicurative dell’Appaltatore non fossero sufficienti a coprire il rischio, sia della consegna dei materiali o delle attrezzature che della realizzazione dell’opera o del servizio oggetto del Contratto, l’Appaltatore si impegna a rivedere e modificare le stesse in conformità a quanto previsto nel Contratto.
20.4. Allo stesso modo, l’Appaltatore si obbliga a stipulare a proprie spese e con società assicuratrici di riconosciuto prestigio e solvibilità, per tutta la durata del Contratto, qualunque altra assicurazione di tipo obbligatorio che possa essere richiesta dalla legislazione applicabile.
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Samples: General Contract Conditions
Assicurazioni. L’Appaltatore è responsabile di ogni danno Ogni responsabilità per danni che possa derivare in relazione all’espletamento del servizio o cause ad esso connesse derivassero al Comune, a persone o a cose della Stazione Appaltante e/o di terzi, nell’espletamento cose o persone, si intende senza riserve ed eccezioni a totale carico della fornitura oggetto del presente appaltoDitta. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l’inefficacia La Ditta prima della stipula del contratto per mancato e/o ritardato pagamento e comunque prima dell’avvio del premio) servizio dovrà presentare una polizza assicurativa con primaria compagnia di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi assicurazione, sottoscritta specificatamente per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura il servizi oggetto del presente appalto, per RCT/RCO con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,003.000.000,00 (tre milioni) unico, con le seguenti clausole: - per danni derivanti da persone di cui deve rispondere; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00- danni ai mezzi, alle cose e alle persone che si trovano nell’ambito di esecuzione del servizio; sezione RC prodotti massimale unico - responsabilità personale di tutti i dipendenti dell’appaltatore; - tra i terzi si intendono compresi gli utenti del servizio, l’Amministratore comunale, suoi amministratori e dipendenti; - rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, suoi amministratori e dipendenti; - le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non inferiore ad € 2.500.000,00potranno essere opposti ai danneggiati né all’Amministrazione comunale; Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalla polizza sopra descritta, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico dell’aggiudicatario. L’affidatario solleva l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità anche per danni derivanti da rischi non coperti dalle polizze suddette. Con cadenza annuale l’affidatario invierà ai competenti uffici comunali copia della quietanza di pagamento dei ratei assicurativi. La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni coprire l’intero periodo di garanzia: □□danni quali avvelenamentidurata del servizio. L’Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, intossicazioni e quant’altro di simileinfortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta durante l’esecuzione del servizio. Resta inteso che l’esistenza e, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamentiquindi, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte la validità ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali efficacia della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza assicurativa di cui al presente articoloarticolo è condizione essenziale per l’Amministrazione comunale e pertanto, qualora l’Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. La polizza dovrà riportare l’impegno dell’assicuratore, per tutta la durata dell’appalto, a comunicare all’Amministrazione all’indirizzo PEC xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx entro 10 giorni eventuali carenze di coperture assicurative per disdetta, per mancato pagamento del premio o qualsiasi altra causa.
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Samples: Service Agreement
Assicurazioni. L’Appaltatore L’OEA, ai fini della stipula del Contratto di Concessione relativo alla gestione del Servizio di Ristorazione inerente ai Distributori Automatici, pena la decadenza dall’aggiudicazione, è responsabile obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), ai sensi dell’art. 103, co. 7, del Codice per le garanzie di ogni danno che possa derivare seguito indicate e a persone o a cose della Stazione Appaltante e/o di terzi, nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace mantenerla in vigore per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante del Contratto. In particolare l’OEA dovrà presentare una Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o al terzo danneggiato l’inefficacia collaboratori dell’OEA o comunque in dipendenza diretta o indiretta dall’esecuzione del Servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia per sinistro non inferiore a € 2.000.000 e € 1.500.000 per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte. Detta polizza, pena la revoca dell’aggiudicazione, dovrà essere consegnata prima della stipula del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) e dovrà avere una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto, con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico validità non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico alla durata del Servizio. A titolo non inferiore ad € 2.500.000,00. La limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni coperture assicurative: • rischi di garanziaqualsiasi tipo subiti dagli utenti (Ad esempio: □□danni quali avvelenamentiintossicazioni alimentari, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazioneavvelenamenti ecc., compreso errori nel non rispetto dei termini eventi connessi a malori, vertigini, stati di scadenza (fatto salvo il caso di doloincoscienza che comportino anche invalidità o morte del fruitore del Servizio), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante • danni a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno cose in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia consegna e/o incapacità custodia; • danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del Servizio; • danni arrecati a terzi (inclusi l’Istituzione Scolastica e i beneficiari) da dipendenti, da soci, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario - che partecipino all’attività oggetto della Concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale. Si precisa che la/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, cattivo funzionamento autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei macchinarirami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, nonché all’utilizzo qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione. La polizza dovrà valere anche per le richieste di materiale non idoneorisarcimento pervenute all’Istituzione Scolastica per fatto imputabile al Concessionario. In ogni caso si precisa e si conviene che sono ad esclusivo carico del Concessionario gli eventuali rischi, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non costituirà esimente l’affidatario risultare coperti dalla polizza e che l’Istituzione Scolastica è esonerata da ogni responsabilità per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna danni a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive terzi, provocati dall’uso dei Distributori Automatici e/o degli Impianti, per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in eventuale interruzione o mancanza di stipula energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da parte del soggetto aggiudicatario della polizza di cui al presente articoloterzi ai Distributori Automatici e agli Impianti, per incendi. Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse all’Istituzione Scolastica alle relative scadenze.
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Samples: Concession Agreement
Assicurazioni. L’Appaltatore Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è responsabile richiesta la stipulazione di ogni danno una polizza assicurativa che possa derivare tenga indenne la Regione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione appaltante competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto nonchè a persone impianti o opere esistenti per l’intero importo di contratto; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della Stazione Appaltante e/o somma assicurata per le opere, con un minimo di terzi500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, nell’espletamento della fornitura oggetto D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente appalto. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenticontratto, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto, coperti da polizze assicurative con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà prevedere le seguenti estensioni essere mantenuta sino alla data di garanzia: □□danni quali avvelenamenticompletamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione appaltante, intossicazioni e quant’altro in assenza di similegiustificato motivo, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro abbia provveduto all'avvio delle operazioni di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza di cui al presente articolocollaudo.
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Samples: Construction Contract
Assicurazioni. L’Appaltatore Prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è responsabile richiesta la stipulazione di ogni danno una polizza assicurativa che possa derivare tenga indenne l'Amministrazione regionale da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione regionale competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di contratto e a persone impianti o opere esistenti (€ 3 000 000,00); − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o da soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della Stazione Appaltante e/o somma assicurata per le opere, con un minimo di terzi500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le opere del cantiere per l'intero importo dell'appalto. La copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di rinuncia al diritto di rivalsa verso progettisti, nell’espletamento della fornitura oggetto D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente appalto. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre alla Stazione Appaltante e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenticontratto, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto, coperti da polizze assicurative con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00analoga clausola. La polizza assicurativa dovrà prevedere le seguenti estensioni essere mantenuta sino alla data di garanzia: □□danni quali avvelenamenticompletamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione regionale, intossicazioni e quant’altro in assenza di similegiustificato motivo, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro abbia provveduto all'avvio delle operazioni di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza di cui al presente articolocollaudo.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Assicurazioni. L’Appaltatore è responsabile dovrà stipulare, indipendentemente dal numero di ogni danno che possa derivare a persone o a cose della Stazione Appaltante e/o Lotti aggiudicati, entro 30 (trenta) giorni dalla data di terziaggiudicazione e con effetti dalla data di decorrenza del contratto, nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ed a con primario assicuratore e mantenere efficace in vigore per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre del Contratto, comprese eventuali proroghe e comunque sino alla Stazione Appaltante completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto, un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi di:
A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Napoli) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale annuo di garanzia non inferiore a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione o polizze specifiche di copertura assicurativa RCT per: - smarrimento, furto, danni dovuti a qualunque causa (ivi compresi incendio, eventi atmosferici, atti vandalici), a cose/beni anche di terzi in consegna e/o al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto per mancato custodia, o presenti nelle aree o nei locali in cui si eseguono lavori, nonché durante il loro trasporto; - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l’Aggiudicatario, che partecipino all’attività oggetto dell’appalto a qualsiasi titolo; - danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o ritardato pagamento del premio) una polizza da altre persone, anche non in rapporto di dipendenza con l’Aggiudicatario, che partecipino all’attività a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità civile personale; - interruzioni o sospensioni di attività o di servizi, o mancato uso di beni/attività/servizi, a copertura dei seguito di sinistro garantito in polizza; - danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto derivanti da inosservanza o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento violazione della fornitura oggetto del presente appalto, con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00. La polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia: □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto normativa sul trattamento dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza di cui al presente articolodati personali.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Assicurazioni. L’Appaltatore è responsabile Ai sensi e per gli effetti di ogni danno cui al D.P.R. n. 180/1950, il finanziamento deve essere assistito, a beneficio del Cessionario e per l'ammontare complessivo delle quote cedute e con durata pari a quella del finanziamento, da un contratto di assicurazione sulla vita e da:I) un contratto assicurativo contro i rischi di impiego del Cedente (polizza Perdite Pecuniarie);II) o, in alternativa, un contratto assicurativo a copertura del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del fi- nanziamento (polizza Ramo Credito).A tal riguardo, il Cedente prende atto e riconosce che possa derivare il Cessionario sottoscrive autonomamente – sopportandone interamente il costo – una o più polizze assicurative a persone copertura di detti rischi, che potranno assumere forma individuale o a cose della Stazione Appaltante e/o di terzi, nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto. L’Appaltatore è tenuto a stipulare ed a mantenere efficace collettiva e che saranno mantenute in essere per tutta la durata dell’appalto(non potendo opporre del finanziamento. Il Cedente fornisce il proprio consenso alle suddette coperture.
a) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è dovuta a dimissioni di questo;
b) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è dovuta a licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
c) a seguito di impugnazione del licenziamento, il Cedente è stato reintegrato in servizio;
d) nei 6 (sei) mesi successivi al licenziamento, il Cedente è stato assunto con contratto di lavoro subordinato presso nuova Amministrazione alla Stazione Appaltante quale il Cessionario possa rinotificare il contratto di finanziamento affinché la stessa operi sullo stipendio la trattenuta della quota fino all’estinzione del finanziamento;
e) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è dovuta a variazione dell’Amministrazione derivante da uno dei seguenti eventi: trasferimento di azienda ( art. 2112 del Codice Civile); cessione e/o al terzo danneggiato l’inefficacia trasferimento di ramo di azienda; scissione, fusione o incorporazione di azienda; trasferimento tra aziende controllanti/ controllate o col- legate ( art. 2359 del contratto per mancato Codice Civile); cessione o subentro in appalto o sub-appalto;
f) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è dovuta a: dimissioni concordate e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appaltoincentivate, con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00l’utilizzo o meno di ammortizzatori costituiti da fondi aziendali, fondi di categoria, fondi pubblici; sezione RCO massimale unico 3.000.000,00collocamento in pensione, di vecchiaia o di anzianità; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00scioglimento di diritto per limite di età. La polizza dovrà prevedere Compagnia di Assicurazione rinuncia al proprio diritto di surroga verso il Cedente - ed esclusivamente a beneficio di questi - qualora coesistano le condizioni di cui ai successivi punti g) ed h):
g) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è avvenuta oltre la fine del dodicesimo mese successivo alla stipula del finanziamento;
h) la risoluzione del rapporto di lavoro è dovuta ad uno dei seguenti estensioni eventi: licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioè ad un motivo connesso a ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento dell’attività produttiva; licenziamento che segua ad una procedura di garanzia: □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di imperizia e/o incapacità riduzione del personale, cattivo funzionamento dei macchinariivi inclusa la procedura di mobilità, nonché all’utilizzo in conformità alla normativa in materia di materiale non idoneo, nulla escluso. L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere opposta alla Stazione Appaltante e non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna licenziamenti collettivi; licenziamento che segua a consegnare al Comune chiusura di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipula del contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutto il periodo in cui si svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza attività o procedura concorsuale di cui al presente articoloX.X. 00/00/0000 e successive modifiche. Spetta al Cedente l'onere di provare alla Compagnia di Assicurazione che la risoluzione del proprio rapporto di lavoro con l’Amministrazione sia dipesa da atto di que- st'ultimo, salvo i casi in cui ciò possa già rilevarsi dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione. A tale scopo, il Cedente potrà esibire la documentazione rila- sciatagli dall’Amministrazione in riferimento alla risoluzione del rapporto di lavoro.
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Samples: Loan Agreement