Common use of Assicurazioni Clause in Contracts

Assicurazioni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto del contratto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto. La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Refezione Scolastica Per Gli Alunni E Gli Insegnanti Della Scuola Infanzia E Della Scuola Primaria, Nonché Scodellamento E Pulizia Locali Utilizzati Per Il Servizio Mensa, Come Descritto Nel Capitolato, www.consorzioit.net

Assicurazioni. L’Appaltatore assume In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Comune capofila di Cento, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione. L’ATS si impegna ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e la località dove è eseguito il servizio. Si impegna a rispettare tutte le norme in proprio ogni responsabilità materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa. L’Amministrazione, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione al soggetto attuatore dell’inadempienza emersa o denunciata dall’Ispettorato del Lavoro, INPS o Istituti assicurativi, potrà sospendere l’erogazione del contributo previsto fino a quando non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori ed istituti assicurativi e previdenziali sia civile stato saldato ovvero che penale per infortunio la relativa vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione il soggetto attuatore non potrà opporre eccezione né avanzare pretese di risarcimento danni o interessi. Prima di provvedere al pagamento del rimborso il Comune dovrà provvedere ad acquisire il documento di regolarità contributiva (DURC). Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni eventualmente subiti da parte di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune capofila di beniCento è sollevato da qualunque pretesa, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto del contrattoazione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione. A tal finegaranzia dei rischi connessi alle attività, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo l’ATS ha prodotto le seguenti assicurazioni contro gli infortuni e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine le malattie connesse allo svolgimento delle attività oggetto del Contrattostesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comunecausarsi in conseguenza di esse, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), valide per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto. La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civtutto il periodo della convenzione., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo.

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Samples: Accordo Di Convenzionamento Tra Il Comune Capofila Di Cento E L’ente Del Terzo Settore Per La Realizzazione Della Proposta Progettuale Finanziata Con Il Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (Pnrr), Missione 5 “Inclusione E Coesione”, Componente 2 "Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità E Terzo Settore”, Sottocomponente 1 “Servizi Sociali, Disabilità E Marginalità Sociale”, Investimento 1.3.2 “Investimento 1.3.2 “Povertà Estrema Stazioni Di Posta” – Progetto Finanziato Dall’unione Europea – Nextgenerationeu – Cup F34h22000260006, Accordo Di Convenzionamento Tra Il Comune Capofila Di Cento E L’ente Del Terzo Settore Per La Realizzazione Della Proposta Progettuale Finanziata Con Il Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (Pnrr), Missione 5 “Inclusione E Coesione”, Componente 2 "Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità E Terzo Settore”, Sottocomponente 1 “Servizi Sociali, Disabilità E Marginalità Sociale”, Investimento 1.2 “Percorsi Di Autonomia Per Persone Con Disabilità” – Progetto Finanziato Dall’unione Europea – Nextgenerationeu – Cup F74h22000070006

Assicurazioni. L’Appaltatore assume L’Ente/Cooperativa è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del Progetto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o di benicose inerenti all’oggetto dell’accordo, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto del contratto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto. La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma restando l’intera responsabilità dell’aggiudicatario del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimalimassimali assicurati. L’Appaltatore L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a consegnare al Comune garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di cui sopra entro 10 gg rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla data prevista medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per la stipula eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del contrattoD.Lgs. Il Comune si riserva di valutare le clausole n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a stipulare fronte della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la polizza di cui al presente articolosicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

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Samples: Accordo, Accordo

Assicurazioni. L’Appaltatore L’Impresa, nell’espletamento delle attività richieste dal Capitolato, si assume in proprio ogni responsabilità sia civile e penale prevista dalla legge. L’Impresa, prima dell’inizio del Servizio di Ristorazione, deve stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi RCT e responsabilità civile verso prestatori di lavoro RCO con una primaria Compagnia di Assicurazione per l’intera durata dell’appalto (comprese eventuali proroghe), nella quale deve essere esplicitamente indicato che penale per infortunio o danni eventualmente l’Amministrazione debba essere considerata “terza” a tutti gli effetti di legge. La polizza deve obbligatoriamente prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare, e da avvelenamenti subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione dai fruitori del servizio oggetto del contratto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento ristorazione nonché ogni altro danno inerenteagli utenti conseguente alla somministrazione del pasto. La polizza deve prevedere inoltre la copertura per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, conseguente compresi quelli conseguenti ad incendio e connesso allo svolgimento furto o per danni a qualsiasi titolo causati dall’Impresa. L’importo del massimale per la polizza RCT non potrà essere inferiore a € 4.000.000,00 per singolo sinistro, e a € 2.000.000,00 per persona danneggiata e per danni a cose. L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’Impresa durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto. L’assicurazione A tale riguardo l’Impresa dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali stipulare apposita polizza assicurativa RCO con un massimale non inferiori inferiore a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), € 1.500.000,00 per ogni singolo sinistro e per anno assicurativopersona danneggiata (DPR 1124/1965 - D. Lgs. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro38/2000). Tutti i massimali devono essere rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività nell’eventualità che subiscano un aumenti che superi il 15% del Contrattodato iniziale. La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in In caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativiraggruppamento temporaneo di imprese, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 codla polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti (art. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod37 D. Lgs 163/2006). civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia Copia delle polizze dovrà essere consegnata all’Amministrazione almeno dieci giorni prima della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula firma del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare La mancata presentazione delle polizze comporterà la polizza di cui al presente articolorevoca dell’aggiudicazione.

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Samples: big.assets.huffingtonpost.com

Assicurazioni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale L’Aggiudicatario è direttamente responsabile di eventuali danni arrecati a cose e persone. Inoltre l’Aggiudicatario è responsabile per infortunio gli infortuni o i danni eventualmente subiti da parte di a persone o di beni, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune a cose direttamente derivanti da fatto proprio o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto dei suoi dipendenti o collaboratori nell’esecuzione del contratto. A tal fineE’ fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di mantenere AMA S.r.l. sollevata ed indenne da azioni legali di terzi e richieste risarcitorie per danni avanzati da terzi danneggiati nonché da citazioni in giudizio per violazioni di disposizioni di legge in conseguenza di non conformità alle prescrizioni di legge di tutto o parte del servizio di cui al presente Capitolato. Ogni responsabilità civile, l’Appaltatore sarà tenuto penale ed amministrativa per i danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a stipulare cause di essa conseguenti e/o connesse, derivassero all’Azienda e/o a terzi, sia a persone sia a cose, si intende senza riserve od eccezioni a totale ed esclusivo carico della Ditta appaltatrice, senza possibilità di rivalsa sull’Azienda. La Ditta appaltatrice contrarrà, prima dell’avvio del servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti dall’espletamento del servizio ed ottenere la preventiva approvazione della Stazione appaltante. L’Aggiudicatario dovrà altresì produrre, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza assicurativa a copertura dei danni che possano derivare, in ragione dell’esecuzione del servizio, sia a persone che a cose di Ama Srl e di terzi. La stessa dovrà avere validità pari alla durata del contratto, essere stipulata con primario istituto assicurativo ed essere priva di franchigie e prevedere la rinunzia a qualsiasi eccezione nei confronti di gradimento del Comune a copertura del rischio da Ama in particolare per la RCT dovrà avere un massimale per sinistro o danno pari ad almeno € 200.000,00. Per la RCO un massimale per sinistro o danno pari almeno € 250.000,00. La Ditta appaltatrice si assume altresì ogni responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento ambientali dovuti all’errata esecuzione del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo alla concorrenza Ditta appaltatrice di massimali non inferiori dare notizia a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto. La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civtutto il personale interessato., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo.

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Samples: www.amautility.it

Assicurazioni. L’Appaltatore assume in Sarà obbligo dell’impresa appaltatrice adottare, nell’esecuzione del servizio, tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli operatori, dell’utenza e di qualunque altro soggetto terzo e per evitare danni materiali di qualsiasi natura a beni pubblici o privati. L’appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi, attrezzature, arredi o comunque beni impiegati nell’espletamento del servizio, anche se di proprietà del committente, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi mezzi, attrezzature, arredi o beni possano derivare, come pure dei danni causati a persone o cose dall’attività del proprio ogni personale. Ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio danni che, in relazione all’espletamento del servizio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di benia cause ad esso connesse, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del derivassero al Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto del contratto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/cose o servizipersone, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento si intende senza riserve od eccezioni a totale carico della ditta aggiudicataria. Prima dell’inizio del servizio. L’assicurazione , l’impresa appaltatrice dovrà essere prestata sino alla concorrenza pertanto contrarre, a propria cura e spese, esclusa qualsiasi rivalsa di massimali non inferiori a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto. La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore sorta nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezioneadeguata e specifica polizza assicurativa con una o più primarie società assicurative, senza alcuna franchigia, per tutti i danni derivanti dalla attività di gestione del servizio e da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale e più precisamente: Polizza Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T. e R.C.O.), con particolare riferimento alla copertura un massimale non inferiore ad € 3.500.000,00 per sinistro, senza sotto limite per danni a persone e/o cose. Copia della polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale entro il termine stabilito dalla medesima per la stipulazione del rischio anche contratto e, comunque, prima dell’inizio del servizio. Rimane espressamente convenuto che l’impresa stessa, in caso di mancato o parziale pagamento infortunio dei premi assicurativipropri lavoratori, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civassumerà tutte le responsabilità sia civili che penali, dalle quali si intende perciò sollevata nella forma più completa l’Amministrazione comunale., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo.

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Samples: www.halleyweb.com

Assicurazioni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di benil’avvio dei lavori, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto del contratto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare produrre una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di gradimento del Comune a copertura del rischio impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contrattoper danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza data di massimali non inferiori emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono per ogni evento dannoso o sinistrocompresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contrattodella Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza Le polizze di cui al presente articolocomma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Mandanti.

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Samples: www.policlinicovittorioemanuele.it

Assicurazioni. L’Appaltatore assume Il personale gode delle seguenti coperture assicurative durante le trasferte e le missioni.  Inail: gli infortuni che si verificano in missione o in trasferta sono considerati alla stessa stregua di quelli occorsi in occasione di lavoro e indennizzata come tale. La missione è caratterizzata da una situazione di cosiddetta costrittività organizzativa tale che ciò che accade nel corso della stessa è considerato come verificatosi in attualità di lavoro o in occasione di lavoro, proprio ogni responsabilità in quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso. Tutto questo dal momento in cui la missione ha inizio fino al momento della sua conclusione. Tutto quello che accade durante una missione, dal momento in cui il lavoratore esce dalla casa di abitazione fino a quando vi fa rientro, è necessitato dalla missione stessa. Infatti, l’interessato non ha alcuna libertà di scelta né margini di discrezionalità: dal percorso da effettuare al mezzo di trasporto utilizzato, fino al luogo nel quale pernottare. L’evento tuttavia non può ritenersi indennizzabile nel caso in cui si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa (o con la costrittività organizzativa) o nel caso di rischio elettivo, cioè quando l’evento sia civile che penale riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa, tale da esporlo ad un rischio determinato esclusivamente da queste scelte.  Assicurazione per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto del contratto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile professionale. La società Treviso Glocal potrà stipulare un’assicurazione per responsabilità civile professionale per i propri dipendenti, cioè per tutte le persone che in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contrattorelazione all’attività professionale specificata, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comuneoperano alle dipendenze di Treviso Glocal, ai suoi dipendenti e collaboratoricon rapporto subordinato, nonché ai terzipara-subordinato, di apprendistato o praticantato, anche con riferimento ai relativi prodotti e/durante i periodi di prova o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto. La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civstage., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo.

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Samples: www.trevisoglocal.it

Assicurazioni. L’Appaltatore assume E’ posta a carico dell’affidatario ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l’Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte”, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, del disciplinare e di ogni normativa vigente in proprio ogni responsabilità sia civile materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. L’aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che penale per infortunio dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell’aggiudicatario o danni eventualmente subiti terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione o di compensi da parte del Comune, fatti salvi gli interventi a favore dell’impresa da parte di persone o di benisocietà assicuratrici. Conseguentemente, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito la ditta appaltatrice esonera l’Amministrazione Comunale ed in conseguenza dell’esecuzione del il servizio oggetto del contrattocomunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e garanzia di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamentoquanto sopra l’impresa aggiudicataria dovrà essere provvista di polizze assicurative, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto. La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia presentarsi prima della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto , valevoli per un periodo pari alla durata del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui stesso. In particolare l’aggiudicatario dovrà disporre e presentare al presente articolo.Comune:

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Assicurazioni. L’Appaltatore L'Aggiudicataria esonera l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità verso terzi per danni che possono derivare dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto e per danni conseguenti a collisioni. Parimenti l'Aggiudicataria è unica responsabile dell'utilizzo e custodia dei depositi carburanti. L’Aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità civile e le eventuali spese giudiziarie in proprio ogni responsabilità sia civile relazione a danni di qualsiasi genere e natura eventualmente arrecati a persone, cose o animali che penale per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di benipossano derivare dall’impiego dei mezzi, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti attrezzature, impianti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione qualsiasi titolo utilizzati dall’aggiudicataria nell’espletamento del servizio oggetto e per danni conseguenti a collisioni; L’Aggiudicataria inoltre dovrà disporre delle assicurazioni come previste dall'art.6 del contrattoD.M. dei Trasporti del 18.06.1981 e successive modificazioni. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza Nello specifico dovrà disporre : - di copertura assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del per il rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle di tutte le attività oggetto del Contratto, presente appalto per qualsiasi danno che l’Appaltatore l’aggiudicatario possa arrecare al Comuneall’Amministrazione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terziterzi o a cose sia di terzi sia di proprietà di Regione Campania, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali massimale non inferiori inferiore a €. 3.000.000,00 € 5.000.000,00 (tremilioni di euro), cinquemilioni) per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistropersona, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività senza limitazione di danno e di durata non inferiore a quella dello stipulando contratto Copia del Contratto. La polizza dovrà prevedere certificato di assicurazione sarà trasmesso all’Amministrazione, entro la rinunzia dell’assicuratore nei confronti data di stipula del Comunecontratto d’appalto ovvero, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativianticipazione del servizio, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione prima dell’avvio del servizio stesso. - di copertura assicurativa degli infortuni, aventi come conseguenza diretta la morte o l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea, occorsi ai passeggeri trasportati in occasione di tutte le attività oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare presente appalto e comunque in esecuzione del medesimo. A tal fine la polizza di cui al presente articolo.a dovrà prevedere:

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Assicurazioni. L’Appaltatore L’Impresa si assume in proprio ogni responsabilità responsabilità, sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti da parte penale, che deriva ai sensi di persone o legge dall’ espletamento di beni, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto del contrattorichiesto dal presente capitolato. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto tale scopo l’ IA si impegna a stipulare consegnare all’ amministrazione comunale una polizza assicurativa RCT/RCO stipulata con primario istituto assicurativo e primaria Compagnia di gradimento Assicurazione nella quale venga indicato che l’ Amministrazione Comunale è considerata terza a tutti gli effetti. L’ Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti, durante l’ esecuzione del Comune servizio. L’impresa assumerà a copertura del rischio proprio carico l’onere di manlevare l’ AC da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti infortuni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione arrecati a terzi e/o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso a dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio. L’assicurazione La polizza deve prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’ Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio o per danni a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio o per danni a qualsiasi titolo usati dall’ impresa aggiudicataria. L’ Assicurazione dovrà essere prestata prestata, sino alla concorrenza di massimali non inferiori a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), ad euro 2.000.000,00 ( euro duemilioni,00) per sinistro e per ogni anno assicurativo esclusa ogni franchigia. L’ Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’ impresa appaltatrice durante l’ esecuzione del servizio. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore ad euro 2.000.000,00 (euro duemilioni,00) per sinistro e per anno assicurativoassicurativo esclusa ogni franchigia. Essi si intendono Dette polizze dovranno essere mantenute in vigore per ogni evento dannoso o sinistrotutta la durata dell’ appalto, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto. La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in nel caso di mancato o parziale scadenza durante la prestazione del servizio l’ aggiudicatario dovrà produrre all’ Amministrazione Comunale quietanza dell’ avvenuto pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte del premio e/o reticenti, a parziale deroga copia di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolorinnovo annuale.

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Assicurazioni. L’Appaltatore assume Ogni responsabilità per danni che, in proprio ogni responsabilità sia civile relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell’Aggiudicatario), sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario, a copertura dei rischi del servizio, deve presentare nei termini che penale per infortunio o danni eventualmente subiti verranno indicati dall’Amministrazione Comunale, pena la decadenza dell’aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di persone o di beni, tanto dell’Appaltatore stessa quanto rivalsa nei confronti del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto del contratto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del ContrattoCommittente. La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi eccezionetitolo o destinazione. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi. Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla Stazione appaltante alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa. L'importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 per anno e per sinistro, con particolare riferimento senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti. In alternativa alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia stipulazione della polizza come sopra riportato, l’Aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di cui una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contrattoindicate. Il Comune In tal caso si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di cui al presente articoloquesta Amministrazione.

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Samples: www.comune.monza.it

Assicurazioni. L’Appaltatore assume Ogni responsabilità per danni che, in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio relazione all’espletamento del servizio o danni eventualmente subiti a cause ad esso connesse, derivassero alla Stazione Appaltante o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell’Aggiudicatario), sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell’Aggiudicatario. L’Aggiudicatario, a copertura dei rischi del servizio, deve presentare apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l’espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di persone o di beni, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto del contratto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato rivalsa nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contrattoconfronti della Stazione Appaltante. La polizza assicurativa dovrà riguardare specificatamente la responsabilità civile verso terzi per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi eccezionetitolo o destinazione, con particolare riferimento compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata alla copertura Stazione Appaltante in sede di contratto. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante e preventivamente accettate dallo stesso. L’importo del rischio anche in caso massimale unico non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di mancato franchigie o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 codscoperti. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, il prestatore di cui servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contrattoindicate. Il Comune In tal caso si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute dovrà produrre una appendice alla stessa, nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di cui al presente articoloquesta Amministrazione.

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Samples: www.comune.monza.it

Assicurazioni. L’Appaltatore assume Sono a carico dell’esecutore del contratto tutte le responsabilità in proprio ogni responsabilità caso di infortuni e danni arrecati dal personale impegnato nel servizio, sia civile ai dipendenti o beni appartenenti ad AREA che penale per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beniterzi, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione di negligenza, imperizia o imprudenza nella esecuzione del servizio oggetto del contrattostesso. Pertanto risponderà direttamente dei danni causati, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti di AREA. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una fine prima della stipula del contratto dovrà trasmettere un’adeguata polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento avente validità ed efficacia per tutta la durata del Comune contratto a copertura del rischio da sia: - dei danni derivanti ai dipendenti o beni appartenenti ad AREA, con massimale non inferiore a € 10.000.000; - della responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a €. 3.000.000,00 verso terzi (tremilioni di euroRCT), per ogni sinistro e per anno assicurativocon un minimo di € 3.000.000. Essi I massimali della polizza assicurativa si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto. La polizza dovrà sinistro per anno e deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, dell’Amministrazione a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo dall’art. 1901 codc.c. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a in parziale deroga di a quanto previsto dagli articoli artt. 1892 e 1893 codc.c. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimaliEntrambe le polizze dovranno avere validità non inferiore alla durata contrattuale. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia La stipulazione della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto innanzi citata non solleva in ogni caso l'esecutore del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza da ulteriori e maggiori colpe e responsabilità, anche economiche, che dovessero derivare dall’espletamento del servizio. L’accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento alla presenza del supervisore del servizio. A pena di nullità, è vietato al soggetto aggiudicatario cedere il contratto di cui al presente articoloappalto, salvo quanto previsto dall’art.116 del D.Lgs. 163/2006 per le vicende soggettive dell’esecutore. La cessione dei crediti è regolata dall’art.117 del D.Lgs. 163/2006.

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Samples: www.area.sardegna.it

Assicurazioni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto del contratto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto. La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali. L’Appaltatore Il soggetto convenzionato si impegna a consegnare al sottoscrivere per la durata del presente contratto un’adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati e a copertura dei danni comunque derivanti a terzi da sinistri conseguenti all’attività del concessionario. Fra i terzi devono intendersi i dipendenti del concessionario e ogni soggetto comunque immesso presso i locali. Si impegna inoltre a sottoscrivere un’adeguata polizza a copertura dei danni derivanti da incendio e da ogni altro danneggiamento conseguente all’attività del soggetto convenzionato (rischio locativo). Il soggetto convenzionato stipulerà inoltre adeguata polizza assicurativa a tutela dell’integrità dei beni mobili consegnati dalla Città presenti all’interno del fabbricato. Relativamente ai beni mobili di proprietà del soggetto convenzionato presenti all’interno della struttura il Comune copia della di Torino non risponde di danni di sorta salvo che siano ad esso direttamente imputabili e pertanto il concessionario, allo scopo di tutelare detti beni, dovrà garantire l’esistenza su di essi di apposita polizza di cui sopra assicurativa. Il soggetto convenzionato dovrà presentare all’Amministrazione proprietaria, entro 10 gg 30 giorni dalla data prevista per la stipula di sottoscrizione del contrattopresente Disciplinare, copia delle polizza stipulate, dovrà inoltre inviare all’Amministrazione proprietaria copia delle quietanze dei ratei assicurativi. Il Comune si riserva soggetto convenzionato dichiara espressamente, con la firma del presente disciplinare, di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e esonerare la Città di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto Torino da qualsiasi responsabilità connessa ai rischi in relazione ai quali è fatto obbligo di stipulare, a stipulare suo carico, la polizza di cui al presente articolopredette idonee polizze assicurative.

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Samples: Convenzione Per La Gestione in Accordo Di Partenariato Del Centro Del Protagonismo Giovanile Bellarte E Concessione a Titolo Oneroso Dei Relativi Locali Siti in via Bellardi 116 E Relative Attrezzature

Assicurazioni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e comunque per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di benil’avvio dei lavori, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto del contratto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare produrre una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di gradimento del Comune a copertura del rischio impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contrattoper danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza data di massimali non inferiori emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono per ogni evento dannoso o sinistrocompresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contrattodella Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza Le polizze di cui al presente articolocomma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Mandanti.

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Samples: www.policlinicovittorioemanuele.it

Assicurazioni. L’Appaltatore assume L’Associazione è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del Progetto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o di benicose inerenti all’oggetto dell’accordo, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto del contratto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto. La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma restando l’intera responsabilità dell’aggiudicatario del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimalimassimali assicurati. L’Appaltatore L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a consegnare al Comune garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di cui sopra entro 10 gg rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla data prevista medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Coperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per la stipula eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del contrattoD.Lgs. Il Comune si riserva di valutare le clausole n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto non può iniziare presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articoloritenuta necessaria, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

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Samples: Accordo

Assicurazioni. L’Appaltatore assume L’Associazione è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del Progetto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o di benicose inerenti all’oggetto dell’accordo, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto del contratto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto. La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma restando l’intera responsabilità dell’aggiudicatario del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimalimassimali assicurati. L’Appaltatore L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a consegnare al Comune garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di cui sopra entro 10 gg rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla data prevista medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per la stipula eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del contrattoD.Lgs. Il Comune si riserva di valutare le clausole n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto non può iniziare presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolonecessaria, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

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Samples: Accordo

Assicurazioni. L’Appaltatore La Società si assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio derivante dall’espletamento dei servizi oggetto del contrattopresente appalto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti La Società si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o servizidi sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell’offerta. L’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, inclusi i infortuni od altro che dovessero accadere durante l’esecuzione dell’appalto agli utenti dei servizi di ristorazione individuati ai sensi del Capitolato tecnico di gara. La Società sarà considerata responsabile dei danni da inquinamentoo infortuni che dai prodotti forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell’Amministrazione Comunale che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze assicurative di seguito indicate, da intossicazione o tossinfezione alimentareogni responsabilità ed onere. A tale scopo la Società , da avvelenamento secondo quanto previsto dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto, ha stipulato la polizza RCT/RCO n. , acquisita in atti, con decorrenza copertura dei rischi in parola, recante specifica indicazione del codice CIG assegnato al presente appalto nonché la dicitura che l’Amministrazione Comunale è considerata “terza” a tutti gli effetti. Ad ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino scadenza della polizza sopra richiamata è fatto obbligo alla concorrenza Società di massimali non inferiori produrre idonea documentazione atta a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione confermare il rinnovo delle attività del Contrattocoperture assicurative. La polizza dovrà prevedere mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civdecadenza dell’aggiudicazione., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo.

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Samples: Contratto Appalto Servizio Di Derattizzazione/ Disinfestazione Aree Ed Edifici Pubblici Per Il Periodo 01/05/2019 – 30/04/2022

Assicurazioni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto del contratto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a quanto richiamato all’art. 3.000.000,00 (tremilioni di euro)13 del Capitolato, per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto. La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo.

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Samples: www.consorzioit.net

Assicurazioni. L’Appaltatore assume Ogni responsabilità per danni che, in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio relazione all’espletamento del servizio o danni eventualmente subiti a cause ed esso connesse, derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell’impresa aggiudicataria), sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell’Appaltatore. L’operatore economico aggiudicatario, a copertura dei rischi del servizio, deve presentare apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l’espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di persone o di beni, tanto dell’Appaltatore stessa quanto rivalsa nei confronti del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto del contratto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del ContrattoCommittente. La polizza assicurativa dovrà riguardare specificatamente la responsabilità civile verso terzi per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi eccezionetitolo o destinazione, con particolare riferimento compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto. Paramenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla copertura stazione appaltante alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa. L’importo del rischio anche in caso massimale unico non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 per anno e per sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di mancato franchigie o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 codscoperti. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, il prestatore di cui servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contrattoindicate. Il Comune In tal caso si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute dovrà produrre una appendice alla stessa, nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di cui al presente articoloquesta Amministrazione.

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Samples: www.comune.monza.it

Assicurazioni. L’Appaltatore assume in Il Concessionario si obbliga a contrarre, con oneri a proprio carico e con adeguati massimali, polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso l'Amministrazione e verso terzi per danni a persone o a cose da attribuire alla azione incauta del concessionario medesimo, restando inteso che quanto non coperto dalle polizze assicurative, le franchigie, gli scoperti e i relativi minimi, rimangono a totale carico del concessionario Il Contraente si impegna inoltre ad assicurare, a proprie spese, tutto il personale e i volontari eventualmente impegnati nell’attività del parco contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività, nonché per responsabilità civile verso terzi a copertura di eventuali danni causati all’Amministrazione Comunale per l’uso dei locali, delle strutture e degli impianti del parco Il contraente dovrà possedere inoltre idonea copertura assicurativa per i danni provocati a terzi e all'Xxx.xx comunale dai partecipanti ad attività direttamente organizzate dal contraente per proprio conto". Il concessionario si assumerà, comunque, ogni responsabilità sia civile in qualsiasi sede nel caso che penale per infortunio tali assicurazioni non fossero state stipulate. Il concessionario esonera da ogni obbligo di controllo l’Amministrazione e/o danni eventualmente subiti da parte i suoi dipendenti o incaricati, che tuttavia conservano la facoltà di persone o di beni, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto del contratto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo verifica e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento sorveglianza delle attività oggetto della concessione; il controllo esercitato non potrà mai essere invocato per attenuare la responsabilità del Contratto, concessionario o per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto. La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civgiustificare inadempimenti., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo.

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Samples: www.padovanet.it

Assicurazioni. L’Appaltatore assume L’ETS è l’unico ed esclusivo responsabile nei confronti degli operatori impiegati nell’ambito del Progetto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali. L’ETS è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dall’Accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’ETS deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o di benicose inerenti all’oggetto dell’Accordo, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto del contratto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto. La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma restando l’intera responsabilità dell’aggiudicatario del medesimo ETS anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimalimassimali assicurati. L’Appaltatore L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’ETS stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’ETS si impegna a consegnare al Comune garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell’ETS produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di cui sopra entro 10 gg rinnovo. L’ETS rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI per eventuali danni subiti dal medesimo in seguito alle attività disciplinate dalla data prevista presente convenzione e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’ETS, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’ETS. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto della presente convenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’ETS di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Per quanto riguarda l’utilizzo degli automezzi, eventualmente messi a disposizione dall’ASUGI, l’ETS dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento per la stipula gestione e l’utilizzo dei veicoli aziendali e terrà indenne l’ASUGI. da ogni eventuale danno subito dal veicolo o derivante dal suo utilizzo e non coperto dalla polizza assicurativa R.C.A. stipulata dall’ASUGI, ovvero da ogni eventuale spesa che l’Azienda dovesse sostenere (es. franchigia, massimale etc.). L’eventuale assegnazione in uso del contrattomezzo dovrà preventivamente essere autorizzata dal Responsabile della Struttura aziendale di riferimento per il tramite del Referente aziendale. Il Comune si riserva di valutare le clausole Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e le condizioni contenute nella polizza s.m. ed i., e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione nei soli casi in cui espressamente previsto, prima dell’avvio delle attività convenzionate, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articoloDocumento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

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Samples: Accordo

Assicurazioni. L’Appaltatore assume Ogni responsabilità per danni che, in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio relazione all’espletamento del servizio o danni eventualmente subiti a cause ad esso connesse, derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell’Appaltatore) sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore, a copertura dei rischi del servizio, deve presentare prima della stipula del contratto, pena la decadenza dell’aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto, stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione con l’espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di persone o di beni, tanto dell’Appaltatore stessa quanto rivalsa nei confronti del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto del contratto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del ContrattoCommittente. La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi eccezionetitolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell’ambito di esecuzione del servizio di pulizia e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla stazione appaltante alle successive scadenze annuali. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa. L’importo del massimale non dovrà essere inferiore a: - euro 2.000.000,00 per danni a persone - euro 500.000,00 per danni a cose, con particolare riferimento esclusione di limiti al numero di sinistri ed al massimale annuo per danno. In alternativa alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia stipulazione della polizza come sopra riportato, il prestatore di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contrattoservizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche indicate. Il Comune In tal caso si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute dovrà produrre una appendice alla stessa, nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto di cui al presente articoloquesta Amministrazione.

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Samples: www.comune.jesi.an.it

Assicurazioni. L’Appaltatore La Ditta Appaltatrice si assume in proprio ogni responsabilità responsabilità, sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti penale, nell’espletamento delle attività contemplate dal presente Capitolato. Il Comune s’intende in ogni caso sollevato da parte di qualsivoglia danno, sia diretto che indiretto, causato a persone o cose, dall’attività svolta dal personale della Ditta. La Ditta Appaltatrice, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare apposita polizza assicurativa RCT con una primaria Compagnia di beniAssicurazione, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune contenente esplicitamente l’indicazione che il Committente debba essere considerato “terzo” a tutti gli effetti di legge. Il contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio oggetto di ristorazione e ogni altro danno conseguente all’utilizzo del contrattoservizio mensa, anche in seguito all’ingerimento di cibi comunque inadatti per regimi dietetici particolari o contenenti corpi estranei organici e inorganici. L’importo del massimale non potrà essere inferiore a € 4.000.000,00 per singolo sinistro ed € 2.000.000,00 per persona. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti. Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente della Ditta Appaltatrice durante l’esecuzione del servizio, stabilendosi in proposito che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a tale riguardo la Ditta Appaltatrice dovrà stipulare una apposita polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune un massimale non inferiore a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, € 1.500.000,00 per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o singolo sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto. La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore contenere l’espressa rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazione ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 codCommittente. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali. L’Appaltatore si impegna a consegnare Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata al Comune copia Committente almeno 7 (sette) giorni prima della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto firma del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare o dell’affidamento di urgenza del servizio. La mancata presentazione delle polizze determina la polizza di cui al presente articolorevoca dell’aggiudicazione.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Assicurazioni. L’Appaltatore si assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale previste dalla legge nell’espletamento delle attività richieste dal presente capitolato. L’Appaltatore, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare apposita polizza assicurativa RCT con una primaria Compagnia di assicurazione, nella quale venga esplicitamente indicato che il Committente debba essere considerato “terzo” a tutti gli effetti di legge. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione nonché per infortunio o i danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o alle cose di terzi soggetti in consegna e custodia all’Assicurato a seguito qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno altresì essere compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione del servizio. L’importo del massimale non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per singolo sinistro ed in conseguenza dell’esecuzione € 2.000.000,00 per persona. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti. Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’Appaltatore durante l’esecuzione del servizio oggetto del contrattoservizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto. A tal fine, tale riguardo l’Appaltatore sarà tenuto a dovrà stipulare una apposita polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune un massimale non inferiore a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto€ 1.500.000,00 per singolo sinistro. esso connesse, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare derivassero al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai a terzi, anche con riferimento ai persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico dell’Impresa aggiudicataria. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi prodotti e/al costo della vita nell’eventualità che subiscano un aumento che superi il 15% del dato iniziale. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente almeno 7 giorni prima della firma del contratto o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento dell’affidamento di urgenza del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell’aggiudicazione. L’Appaltatore non inferiori a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro potrà sollevare eccezioni e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto. La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune/o modificare i prezzi concordati, a qualsiasi eccezionecausa di errata o insufficiente valutazione dell’onerosità del servizio e dei tempi occorrenti per eseguirlo, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche adducendo a pretesto la presenza di fatti di cui non era stato precedentemente informato o che non aveva previsto elementi non valutabili sufficientemente. E’ inoltre inteso che l’appaltatore riconosce che deficienze di dati, indeterminazione e discordanze delle condizioni dell’appalto accettato, oltre a non poter in caso alcun modo giustificare richieste di mancato maggiori compensi, non possono in alcun modo essere motivo di esenzioni di responsabilità per difetti o parziale pagamento dei premi assicurativianomalie delle prestazioni oggetto dell’appalto, essendo preciso obbligo dell’appaltatore segnalare tempestivamente tali deficienze o discordanze e richiedere chiarimenti o proporre preventivamente idonee soluzioni direttamente a questa Amministrazione Comunale. E' vietato all’appaltatore cedere direttamente o indirettamente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ.tutto o in parte, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 i servizi oggetto del presente capitolato senza la preventiva approvazione scritta e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia deliberata dell’Ente appaltante sotto la pena della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula risoluzione del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo.

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Samples: www.sancesareo.gov.it

Assicurazioni. L’Appaltatore La concessionaria si assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale previste dalla legge nell’espletamento delle attività richieste dal presente capitolato. La concessionaria, a copertura dei rischi del servizio, deve stipulare apposita polizza assicurativa RCT con una primaria Compagnia di assicurazione, nella quale venga esplicitamente indicato che l’A.C. debba essere considerato “terzo” a tutti gli effetti di legge. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subìti dai fruitori del servizio di ristorazione, nonché per infortunio o i danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o alle cose di terzi soggetti in consegna e custodia all’Assicurato a seguito qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno altresì essere compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione del servizio. L’importo del massimale non potrà essere inferiore a € 4.000.000,00 per singolo sinistro ed in conseguenza dell’esecuzione € 2.000.000,00 per persona. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti. L’A.C. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente della concessionaria durante l’esecuzione del servizio oggetto servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione. A tale riguardo la concessionaria dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per singolo sinistro. A prescindere dai massimali assicurati, la Ditta Concessionaria è responsabile, comunque, di qualsiasi entità di danno, anche se superiore a tali massimali. Le polizze suddette, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dalla Ditta all'Amministrazione Comunale prima della stipulazione del contratto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto. La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civprodotte all'Amministrazione alle relative scadenze., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo.

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Samples: www.provincia.lecco.it

Assicurazioni. L’Appaltatore assume È prevista una assicurazione “All Risk” trasporti e giacenza per gli eventi occorsi durante il trasporto di andata e ritorno e la permanenza nel quartiere espositivo di merci in proprio esposizione, arredamento, attrezzature, allestimenti ed ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti altro oggetto, come da parte condizioni generali e particolari di persone o di beni, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti assicurazione – Somma assicurata base € 20.000,00 a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto del contrattoPrimo Rischio Assoluto. A tal fine, l’Appaltatore sarà L’Espositore è tenuto a stipulare una comunicare all’Organizzatore l’eventuale esistenza di altra polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune dallo stesso stipulata a copertura del medesimo rischio da responsabilità civile in ordine allo e valida al momento dello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti della manifestazione Per eventuali richieste di aumento di massimale e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro di assicurazione dei dipendenti: l’espositore dovrà fare richiesta direttamente alla propria compagnia di assicurazione. In caso di sinistro l’ammontare del danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento sarà dato dalla differenza tra il valore che le cose assicurate avevano al momento del serviziosinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro con il massimo di € 20.000,00 (somma assicurata a P.R.A). L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza In applicazione dell’art. 1907 c.c. la misura dell’indennità sarà determinata sulla base di massimali non inferiori a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contrattotale valore. La polizza dovrà prevedere Compagnia assicuratrice non è tenuta a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché, qualora essa, la rinunzia dell’assicuratore nei confronti sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America o del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in Regno Unito. Le richieste di risarcimento danni ai sensi delle polizze stipulate vanno presentate immediatamente all’Organizzatore. In caso di mancato furto di merci o parziale pagamento dei premi assicuratividi materiali, alla richiesta di risarcimento va allegato l’originale della denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza o ai Carabinieri e il modulo relativo, compilato presso la Segreteria di Villa Erba in deroga a fiera. L’Organizzatore e Villa Erba SpA, pur predisponendo tutto quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civin loro potere per evitare incidenti o sinistri di sorta, sono indenni da ogni e qualsiasi responsabilità per danni subiti o arrecati dall’espositore., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolo.

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Samples: www.propostefair.it

Assicurazioni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità sia civile ha presentato prima della stipula del presente contratto e comunque prima dell’inizio dell’attività, le seguenti polizze, aventi contenuto conforme a quello richiesto dal disciplinare di gara e che penale vengono accettate da TA: - Polizza per infortunio o danni eventualmente subiti da parte la Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori di persone o lavoro (RCT/RCO), con un massimale minimo per sinistro e per annuo assicurativo, per ciascuna sezione di benipolizza, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto del contrattoalmeno € 3 milioni. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una La Compagnia assicuratrice dovrà essere di primaria importanza. La polizza assicurativa dovrà, con primario istituto assicurativo esplicita clausola, annoverare TA fra i Terzi e prevedere che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di gradimento somme assicurative, né disdetta del Comune a contratto senza previo consenso di TA. - Polizza per la Responsabilità Civile Professionale stipulata con primaria Compagnia assicurativa avente congruo massimale riferito alla tipologia di attività svolta. La copertura del rischio da responsabilità civile in ordine assicurativa dovrà riguardare tutti i rischi connessi allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, dell’attività di cui all’appalto e prevedere esplicitamente la copertura per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti i danni da interruzione e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione sospensione di attività di TA o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contrattoterzi. La polizza Compagnia assicuratrice dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti altresì impegnarsi ad avvisare TA dell’eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura mancato pagamento del rischio anche in relativo premio. In caso di mancato proroga contrattuale, l’Appaltatore si impegna a mantenere in vigore ed aggiornare le suddette polizze per tutto il periodo di proroga nonché a fornire immediatamente ad ogni scadenza annuale o parziale altrimenti periodica copia delle quietanze attestanti il pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte Nell’ipotesi che tali polizze assicurative e/o reticentiquietanze di pagamento non dovessero essere trasmesse dall’Appaltatore a Toscana Aeroporti S.p.A. entro i termini richiesti, a parziale deroga Toscana Aeroporti S.p.A. avrà facoltà di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni non stipulare e/o integrazionirisolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. L’esecuzione 1456 del servizio oggetto Codice Civile, mediante lettera raccomandata A.R., salvo il diritto al risarcimento del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articolodanno.

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Samples: www.toscana-aeroporti.com

Assicurazioni. L’Appaltatore assume L’Associazione è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del Progetto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e convenzionali. L’Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o di benicose inerenti all’oggetto della convenzione, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto del contratto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contratto. La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma restando l’intera responsabilità dell’aggiudicatario della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimalimassimali assicurati. L’Appaltatore L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Associazione si impegna a consegnare al Comune garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento delle attività convenzionate. È onere dell’Associazione produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di cui sopra entro 10 gg rinnovo. L’Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla data prevista medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dalla presente convenzione e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Associazione, comporteranno l’esclusiva responsabilità della stessa e determineranno, in capo alla medesima, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Associazione convenzionata. Le attività, oggetto della presente convenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la stipula sicurezza e l’igiene del contrattolavoro. Il Comune si riserva di valutare le clausole Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazionis.m. L’esecuzione ed i., prima dell’avvio delle attività convenzionate, se necessaria, sarà effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente articoloDocumento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

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Assicurazioni. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di benil’avvio dei lavori, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed in conseguenza dell’esecuzione del servizio oggetto del contratto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare produrre una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di gradimento del Comune a copertura del rischio impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contrattoper danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, per qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza data di massimali non inferiori emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a €. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono per ogni evento dannoso o sinistrocompresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Contrattodella Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali. L’Appaltatore si impegna a consegnare al Comune copia della polizza di cui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. Il Comune si riserva di valutare le clausole e le condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza Le polizze di cui al presente articolocomma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandanti.

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