Common use of Assicurazioni Clause in Contracts

Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del Progetto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

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Samples: Accordo, Accordo

Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa è l’unica L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito in conseguenza dell’esecuzione del Progettoservizio oggetto del contratto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa ècollaboratori, altresìnonché ai terzi, direttamente responsabile in anche con riferimento ai rischi relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla responsabilità civile, propria e concorrenza di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato massimali non inferiori a persone o cose che€. 3.000.000,00 (tremilioni di euro), per fatto proprio ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o degli operatorisinistro, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Progetto o Contratto. La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di omessa vigilanza tenendomancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, comunquein deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzieventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e le spese legali conseguenti1893 cod. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, civ.. Resta ferma restando l’intera responsabilità del medesimo dell’aggiudicatario anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicuratisuddetti massimali. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa L’Appaltatore si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI consegnare al Comune copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovocui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione Il Comune si riserva di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni valutare le clausole e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)articolo.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Refezione Scolastica Per Gli Alunni E Gli Insegnanti Della Scuola Infanzia E Della Scuola Primaria, Nonché Scodellamento E Pulizia Locali Utilizzati Per Il Servizio Mensa, Come Descritto Nel Capitolato, www.consorzioit.net

Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa è l’unica In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Comune capofila di Cento, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione. L’ATS si impegna ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del Progettoaziendali, per l’adempimento il settore di attività e la località dove è eseguito il servizio. Si impegna a rispettare tutte le obbligazioni norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di legge solidarietà paritetica previste per i dipendenti dalla vigente normativa. L’Amministrazione, in caso di violazione di quanto prescritto, previa comunicazione al soggetto attuatore dell’inadempienza emersa o denunciata dall’Ispettorato del Lavoro, INPS o Istituti assicurativi, potrà sospendere l’erogazione del contributo previsto fino a quando non si sarà ufficialmente accertato che il debito verso i lavoratori ed istituti assicurativi e derivanti dalla natura previdenziali sia stato saldato ovvero che la relativa vertenza sia stata conclusa. Per tale sospensione il soggetto attuatore non potrà opporre eccezione né avanzare pretese di risarcimento danni o interessi. Prima di provvedere al pagamento del rapporto in essererimborso il Comune dovrà provvedere ad acquisire il documento di regolarità contributiva (DURC). L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente Il Soggetto Attuatore è responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria civilmente e penalmente di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose chelegate allo svolgimento delle attività, per fatto proprio o degli operatoricon la conseguenza che il Comune capofila di Cento è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare all’ASUGI o a terziloro derivare, in conseguenza direttamente od indirettamente, dalle attività della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguentiConvenzione. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura A garanzia dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personaleconnessi alle attività, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati l’ATS ha prodotto le seguenti assicurazioni contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa delle attività stesse, nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte per qualsiasi evento o danno possa causarsi in conseguenza di esse, valide per tutto il periodo della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)convenzione.

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Samples: Accordo Di Convenzionamento Tra Il Comune Capofila Di Cento E L’ente Del Terzo Settore Per La Realizzazione Della Proposta Progettuale Finanziata Con Il Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (Pnrr), Missione 5 “Inclusione E Coesione”, Componente 2 "Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità E Terzo Settore”, Sottocomponente 1 “Servizi Sociali, Disabilità E Marginalità Sociale”, Investimento 1.3.2 “Investimento 1.3.2 “Povertà Estrema Stazioni Di Posta” – Progetto Finanziato Dall’unione Europea – Nextgenerationeu – Cup F34h22000260006, Accordo Di Convenzionamento Tra Il Comune Capofila Di Cento E L’ente Del Terzo Settore Per La Realizzazione Della Proposta Progettuale Finanziata Con Il Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (Pnrr), Missione 5 “Inclusione E Coesione”, Componente 2 "Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità E Terzo Settore”, Sottocomponente 1 “Servizi Sociali, Disabilità E Marginalità Sociale”, Investimento 1.2 “Percorsi Di Autonomia Per Persone Con Disabilità” – Progetto Finanziato Dall’unione Europea – Nextgenerationeu – Cup F74h22000070006

Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa L’Associazione è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del Progetto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, se necessaria, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

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Samples: Accordo

Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa L'Aggiudicataria esonera l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità verso terzi per danni che possono derivare dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto e per danni conseguenti a collisioni. Parimenti l'Aggiudicataria è l’unica ed esclusiva unica responsabile nei confronti degli operatori dell'utilizzo e custodia dei depositi carburanti. L’Aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità civile e le eventuali spese giudiziarie in relazione a danni di qualsiasi genere e natura eventualmente arrecati a persone, cose o animali che possano derivare dall’impiego dei mezzi, attrezzature, impianti a qualsiasi titolo utilizzati nell’ambito dall’aggiudicataria nell’espletamento del Progetto, servizio e per l’adempimento danni conseguenti a collisioni; L’Aggiudicataria inoltre dovrà disporre delle assicurazioni come previste dall'art.6 del D.M. dei Trasporti del 18.06.1981 e successive modificazioni. Nello specifico dovrà disporre : - di copertura assicurativa per il rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le obbligazioni attività oggetto del presente appalto per qualsiasi danno che l’aggiudicatario possa arrecare all’Amministrazione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi o a cose sia di legge terzi sia di proprietà di Regione Campania, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per sinistro e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa èper persona, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria senza limitazione di danno e di tutti gli operatoridurata non inferiore a quella dello stipulando contratto Copia del certificato di assicurazione sarà trasmesso all’Amministrazione, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose cheentro la data di stipula del contratto d’appalto ovvero, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendoanticipazione del servizio, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte prima dell’avvio del servizio stesso. - di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché assicurativa degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzioneaventi come conseguenza diretta la morte o l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, occorsi ai passeggeri trasportati in capo al medesimo, l’obbligo occasione di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle tutte le attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, appalto e comunque in esecuzione del medesimo. A tal fine la polizza a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).dovrà prevedere:

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Samples: www.sito.regione.campania.it

Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’Appaltatore è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Progettocontratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavori, per l’adempimento a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata esecuzione da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti causa determinati e che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti copra i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in Amministrazione a seguito alle attività disciplinate dal presente accordo del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e si impegna opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuniterzi nell’esecuzione dei lavori, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatorisino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per la responsabilità civile verso terziterzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabileDirezione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le attivitàpolizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, oggetto giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del presente accordoCodice, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandanti.

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Samples: www.policlinicovittorioemanuele.it

Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del Progetto, Ogni responsabilità per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatoridanni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad ogni possibile danno causato a persone o cose cheesso connesse, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI derivassero al Committente o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto a cose o in caso di omessa vigilanza tenendoa persone (compresi i dipendenti dell’Appaltatore) sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personaledel servizio, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordodeve presentare prima della stipula del contratto, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltrepena la decadenza dell’aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente durata pari a favore dei propri aderenti che prestino attività quella del contratto, stipulata con primaria Compagnia di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento Assicurazione con l’espressa rinuncia da parte della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatoridel Committente. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della La polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato a fronte della presentazione qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell’ambito di idonea documentazione contabileesecuzione del servizio di pulizia e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi. Le attività, oggetto Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla stazione appaltante alle successive scadenze annuali. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa. L’importo del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igienemassimale non dovrà essere inferiore a: - euro 2.000.000,00 per danni a persone - euro 500.000,00 per danni a cose, con obbligo dell’Ente/Cooperativa esclusione di assumerelimiti al numero di sinistri ed al massimale annuo per danno. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, inoltreil prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche indicate. In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)questa Amministrazione.

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Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del Progetto, Ogni responsabilità per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatoridanni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad ogni possibile danno causato a persone o cose cheesso connesse, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI derivassero al Committente o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto a cose o in caso di omessa vigilanza tenendoa persone (compresi i dipendenti dell’Aggiudicatario), comunquesono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Aggiudicatario. L'Aggiudicatario, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personaledel servizio, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordodeve presentare nei termini che verranno indicati dall’Amministrazione Comunale, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltrepena la decadenza dell’aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente durata pari a favore dei propri aderenti che prestino attività quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatoridel Committente. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della La polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attivitàincluso il Committente, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, per tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per verificare l’eventuale necessità ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi. Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla Stazione appaltante alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa. L'importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 per anno e per sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti. In alternativa alla stipulazione della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)polizza come sopra riportato, l’Aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione.

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Assicurazioni. L’EnteÈ prevista una assicurazione “All Risk” trasporti e giacenza per gli eventi occorsi durante il trasporto di andata e ritorno e la permanenza nel quartiere espositivo di merci in esposizione, arredamento, attrezzature, allestimenti ed ogni altro oggetto, come da condizioni generali e particolari di assicurazione – Somma assicurata base € 20.000,00 a Primo Rischio Assoluto. L’Espositore è tenuto a comunicare all’Organizzatore l’eventuale esistenza di altra polizza dallo stesso stipulata a copertura del medesimo rischio e valida al momento dello svolgimento della manifestazione Per eventuali richieste di aumento di massimale e/Cooperativa o di assicurazione dei dipendenti: l’espositore dovrà fare richiesta direttamente alla propria compagnia di assicurazione. In caso di sinistro l’ammontare del danno sarà dato dalla differenza tra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro con il massimo di € 20.000,00 (somma assicurata a P.R.A). In applicazione dell’art. 1907 c.c. la misura dell’indennità sarà determinata sulla base di tale valore. La Compagnia assicuratrice non è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del Progetto, per l’adempimento tenuta a indennizzare alcuna richiesta di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI risarcimento o a terzipagare alcunché, in conseguenza della realizzazione qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle attività Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America o del Progetto o in Regno Unito. Le richieste di risarcimento danni ai sensi delle polizze stipulate vanno presentate immediatamente all’Organizzatore. In caso di omessa vigilanza tenendofurto di merci o di materiali, comunquealla richiesta di risarcimento va allegato l’originale della denuncia presentata all’Autorità di Pubblica Sicurezza o ai Carabinieri e il modulo relativo, indenne l’ASUGI anche nel caso compilato presso la Segreteria di Villa Erba in cui venga promossa azione giudiziaria fiera. L’Organizzatore e Villa Erba SpA, pur predisponendo tutto quanto in loro potere per evitare incidenti o sinistri di sorta, sono indenni da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri ogni e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)arrecati dall’espositore.

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Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito Sarà obbligo dell’impresa appaltatrice adottare, nell’esecuzione del Progettoservizio, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa ècautele necessarie per garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, altresìdei cittadini, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civiledegli operatori, propria dell’utenza e di tutti gli operatoriqualunque altro soggetto terzo e per evitare danni materiali di qualsiasi natura a beni pubblici o privati. L’appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi, in relazione ad ogni possibile danno causato attrezzature, arredi o comunque beni impiegati nell’espletamento del servizio, anche se di proprietà del committente, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi mezzi, attrezzature, arredi o beni possano derivare, come pure dei danni causati a persone o cose dall’attività del proprio personale. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, per fatto proprio in relazione all’espletamento del servizio o degli operatoria cause ad esso connesse, possa derivare all’ASUGI derivassero al Comune o a terzi, in conseguenza cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico della realizzazione delle ditta aggiudicataria. Prima dell’inizio del servizio, l’impresa appaltatrice dovrà pertanto contrarre, a propria cura e spese, esclusa qualsiasi rivalsa di sorta nei confronti del Comune, adeguata e specifica polizza assicurativa con una o più primarie società assicurative, senza alcuna franchigia, per tutti i danni derivanti dalla attività di gestione del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendoservizio e da comportamenti, comunqueanche omissivi, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a del proprio carico tutti gli oneri personale e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative più precisamente: Polizza Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T. e R.C.O. R.C.O.), con un massimale non inferiore ad € 3.500.000,00 per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personalesinistro, contro ogni possibile danno causato senza sotto limite per danni a persone e/o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicuraticose. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo Copia della polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale entro il termine stabilito dalla medesima per la stipulazione del contratto e, comunque, prima dell’inizio del servizio. Rimane espressamente convenuto che l’impresa stessa, in favore del solo personale volontariocaso di infortunio dei propri lavoratori, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di assumerà tutte le normative antinfortunisticheresponsabilità sia civili che penali, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)dalle quali si intende perciò sollevata nella forma più completa l’Amministrazione comunale.

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Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del Progetto, Ogni responsabilità per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatoridanni che, in relazione ad ogni possibile danno causato all’espletamento del servizio o a persone o cose checause ed esso connesse, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI derivassero al Committente o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto a cose o in caso di omessa vigilanza tenendoa persone (compresi i dipendenti dell’impresa aggiudicataria), comunquesono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell’Appaltatore. L’operatore economico aggiudicatario, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personaledel servizio, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, deve presentare apposita polizza assicurativa avente durata pari a favore dei propri aderenti che prestino attività quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento Assicurazione con l’espressa rinuncia da parte della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatoridel Committente. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della La polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per assicurativa dovrà riguardare specificatamente la responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, terzi per tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio e per verificare l’eventuale necessità ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto. Paramenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla stazione appaltante alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa. L’importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 per anno e per sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti. In alternativa alla stipulazione della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)polizza come sopra riportato, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione.

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Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del ProgettoIl Concessionario si obbliga a contrarre, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo con oneri a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopocon adeguati massimali, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso polizza di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. assicurazione per la copertura dei rischi relativi alla di responsabilità civile propria verso l'Amministrazione e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato verso terzi per danni a persone o a cose inerenti all’oggetto dell’accordoda attribuire alla azione incauta del concessionario medesimo, ferma restando l’intera responsabilità inteso che quanto non coperto dalle polizze assicurative, le franchigie, gli scoperti e i relativi minimi, rimangono a totale carico del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI èconcessionario Il Contraente si impegna inoltre ad assicurare, pertantoa proprie spese, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti tutto il personale e i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati eventualmente impegnati nell’attività del parco contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordodell’attività, nonché per responsabilità civile verso terziterzi a copertura di eventuali danni causati all’Amministrazione Comunale per l’uso dei locali, delle strutture e degli impianti del parco Il contraente dovrà possedere inoltre idonea copertura assicurativa per i danni provocati a fronte terzi e all'Xxx.xx comunale dai partecipanti ad attività direttamente organizzate dal contraente per proprio conto". Il concessionario si assumerà, comunque, ogni responsabilità in qualsiasi sede nel caso che tali assicurazioni non fossero state stipulate. Il concessionario esonera da ogni obbligo di controllo l’Amministrazione e/o i suoi dipendenti o incaricati, che tuttavia conservano la facoltà di verifica e di sorveglianza delle attività oggetto della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto concessione; il controllo esercitato non potrà mai essere invocato per attenuare la responsabilità del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, concessionario o per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)giustificare inadempimenti.

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Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito Sono a carico dell’esecutore del Progetto, per l’adempimento di contratto tutte le obbligazioni responsabilità in caso di legge infortuni e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa èdanni arrecati dal personale impegnato nel servizio, altresì, direttamente responsabile in riferimento sia ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e dipendenti o beni appartenenti ad AREA che di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività di negligenza, imperizia o imprudenza nella esecuzione del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendoservizio stesso. Pertanto risponderà direttamente dei danni causati, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo restando a proprio suo completo ed esclusivo carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti dell’ASUGIdi AREA. A tal fine prima della stipula del contratto dovrà trasmettere un’adeguata polizza assicurativa avente validità ed efficacia per tutta la durata del contratto a copertura sia: - dei danni derivanti ai dipendenti o beni appartenenti ad AREA, con massimale non inferiore a € 10.000.000; - della responsabilità civile verso terzi (RCT), con un minimo di € 3.000.000. I massimali della polizza assicurativa si intendono per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione ogni evento dannoso o sinistro per anno e deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti dell’Amministrazione a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determinerannocaso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in capo deroga a quanto previsto dall’art. 1901 c.c. di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c. Entrambe le polizze dovranno avere validità non inferiore alla durata contrattuale. La stipulazione della polizza innanzi citata non solleva in ogni caso l'esecutore del contratto da ulteriori e maggiori colpe e responsabilità, anche economiche, che dovessero derivare dall’espletamento del servizio. L’accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento alla presenza del supervisore del servizio. A pena di nullità, è vietato al medesimosoggetto aggiudicatario cedere il contratto di cui al presente appalto, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, salvo quanto previsto dall’art.116 del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e 163/2006 per le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabilevicende soggettive dell’esecutore. Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 La cessione dei crediti è regolata dall’art.117 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)163/2006.

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Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del ProgettoL’Impresa si assume ogni responsabilità, per l’adempimento di tutte le obbligazioni sia civile che penale, che deriva ai sensi di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e dall’ espletamento di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate quanto richiesto dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenticapitolato. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo A tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa scopo l’ IA si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo consegnare all’ amministrazione comunale una polizza RCT/RCO stipulata con primaria Compagnia di svolgimento della progettualitàAssicurazione nella quale venga indicato che l’ Amministrazione Comunale è considerata terza a tutti gli effetti. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI L’ Amministrazione Comunale è sollevata, inoltre, esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti, durante l’ esecuzione del servizio. L’impresa assumerà a proprio carico l’onere di manlevare l’ AC da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per infortuni e/o danni arrecati a terzi e/o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, dipendenti in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi relazione allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordoservizio. La polizza deve prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’ Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, nonché compresi quelli conseguenti ad incendio o per danni a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio o per danni a qualsiasi titolo usati dall’ impresa aggiudicataria. L’ Assicurazione dovrà essere prestata, sino alla concorrenza di massimali non inferiori ad euro 2.000.000,00 ( euro duemilioni,00) per sinistro e per ogni anno assicurativo esclusa ogni franchigia. L’ Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità civile verso terziper danni, a fronte della presentazione infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’ impresa appaltatrice durante l’ esecuzione del servizio. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore ad euro 2.000.000,00 (euro duemilioni,00) per sinistro e per anno assicurativo esclusa ogni franchigia. Dette polizze dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata dell’ appalto, nel caso di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto scadenza durante la prestazione del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto servizio l’ aggiudicatario dovrà produrre all’ Amministrazione Comunale quietanza dell’ avvenuto pagamento del premio e/o copia di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)rinnovo annuale.

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Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa L’Associazione è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del Progetto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/CooperativaCoperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, se ritenuta necessaria, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

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Samples: Accordo

Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’Appaltatore è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Progettocontratto e comunque per l’avvio dei lavori, per l’adempimento a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata esecuzione da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti causa determinati e che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti copra i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in Amministrazione a seguito alle attività disciplinate dal presente accordo del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e si impegna opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuniterzi nell’esecuzione dei lavori, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatorisino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per la responsabilità civile verso terziterzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabileDirezione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le attivitàpolizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, oggetto giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del presente accordoCodice, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Mandanti.

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Samples: www.policlinicovittorioemanuele.it

Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del Progetto, Ogni responsabilità per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatoridanni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad ogni possibile danno causato a persone o cose cheesso connesse, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI derivassero alla Stazione Appaltante o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto a cose o in caso di omessa vigilanza tenendoa persone (compresi i dipendenti dell’Aggiudicatario), comunquesono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell’Aggiudicatario. L’Aggiudicatario, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personaledel servizio, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, deve presentare apposita polizza assicurativa avente durata pari a favore dei propri aderenti che prestino attività quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento Assicurazione con l’espressa rinuncia da parte della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatoridella Stazione Appaltante. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della La polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per assicurativa dovrà riguardare specificatamente la responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, terzi per tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio e per verificare l’eventuale necessità ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante in sede di contratto. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante e preventivamente accettate dallo stesso. L’importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti. In alternativa alla stipulazione della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)polizza come sopra riportato, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione.

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Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del Progetto, per l’adempimento di tutte Il personale gode delle seguenti coperture assicurative durante le obbligazioni di legge trasferte e derivanti dalla natura del rapporto le missioni.  Inail: gli infortuni che si verificano in essere. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto missione o in caso trasferta sono considerati alla stessa stregua di omessa vigilanza tenendoquelli occorsi in occasione di lavoro e indennizzata come tale. La missione è caratterizzata da una situazione di cosiddetta costrittività organizzativa tale che ciò che accade nel corso della stessa è considerato come verificatosi in attualità di lavoro o in occasione di lavoro, comunqueproprio in quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso. Tutto questo dal momento in cui la missione ha inizio fino al momento della sua conclusione. Tutto quello che accade durante una missione, indenne l’ASUGI anche dal momento in cui il lavoratore esce dalla casa di abitazione fino a quando vi fa rientro, è necessitato dalla missione stessa. Infatti, l’interessato non ha alcuna libertà di scelta né margini di discrezionalità: dal percorso da effettuare al mezzo di trasporto utilizzato, fino al luogo nel quale pernottare. L’evento tuttavia non può ritenersi indennizzabile nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa (o con la costrittività organizzativa) o nel caso di rischio elettivo, cioè quando l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa, tale da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguentiesporlo ad un rischio determinato esclusivamente da queste scelte. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché  Assicurazione per responsabilità civile verso terziprofessionale. La società Treviso Glocal potrà stipulare un’assicurazione per responsabilità civile professionale per i propri dipendenti, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di cioè per tutte le normative antinfortunistichepersone che in relazione all’attività professionale specificata, operano alle dipendenze di Treviso Glocal, con rapporto subordinato, para-subordinato, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni apprendistato o praticantato, anche durante i periodi di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)prova o stage.

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Samples: www.trevisoglocal.it

Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa L’ETS è l’unica l’unico ed esclusiva esclusivo responsabile nei confronti degli operatori utilizzati impiegati nell’ambito del Progetto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essereconvenzionali. L’Ente/Cooperativa L’ETS è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordodall’Accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa l’ETS deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordodell’Accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo ETS anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa L’ETS stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa L’ETS si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualitàdelle attività convenzionate. È onere dell’Ente/Cooperativa dell’ETS produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa L’ETS rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, dell’ASUGI per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione dal medesimo in seguito alle attività disciplinate dal dalla presente accordo convenzione e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativadell’ETS, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativadall’ETS. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del della presente accordoconvenzione, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto del della presente accordoconvenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa dell’ETS di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Per quanto riguarda l’utilizzo degli automezzi, eventualmente messi a disposizione dall’ASUGI, l’ETS dovrà attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal Regolamento per la gestione e l’utilizzo dei veicoli aziendali e terrà indenne l’ASUGI. da ogni eventuale danno subito dal veicolo o derivante dal suo utilizzo e non coperto dalla polizza assicurativa R.C.A. stipulata dall’ASUGI, ovvero da ogni eventuale spesa che l’Azienda dovesse sostenere (es. franchigia, massimale etc.). L’eventuale assegnazione in uso del mezzo dovrà preventivamente essere autorizzata dal Responsabile della Struttura aziendale di riferimento per il tramite del Referente aziendale. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., e nei soli casi in cui espressamente previsto, prima dell’avvio delle attivitàattività convenzionate, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

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Samples: Accordo

Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’Appaltatore è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Progettocontratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavori, per l’adempimento a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata esecuzione da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti causa determinati e che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti copra i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in Amministrazione a seguito alle attività disciplinate dal presente accordo del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e si impegna opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuniterzi nell’esecuzione dei lavori, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatorisino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per la responsabilità civile verso terziterzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabileDirezione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le attivitàpolizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, oggetto giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del presente accordoCodice, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Mandanti.

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Samples: www.policlinicovittorioemanuele.it

Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito L’Impresa, nell’espletamento delle attività richieste dal Capitolato, si assume ogni responsabilità civile e penale prevista dalla legge. L’Impresa, prima dell’inizio del ProgettoServizio di Ristorazione, deve stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi RCT e responsabilità civile verso prestatori di lavoro RCO con una primaria Compagnia di Assicurazione per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa èl’intera durata dell’appalto (comprese eventuali proroghe), altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di nella quale deve essere esplicitamente indicato che l’Amministrazione debba essere considerata “terza” a tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso effetti di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguentilegge. All’uopo, l’Ente/Cooperativa La polizza deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per obbligatoriamente prevedere la copertura dei rischi relativi da intossicazione alimentare, e da avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione nonché ogni altro danno agli utenti conseguente alla responsabilità civile propria somministrazione del pasto. La polizza deve prevedere inoltre la copertura per i danni alle cose di terzi in consegna e di tutto il personalecustodia all’Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, contro ogni possibile danno causato a persone compresi quelli conseguenti ad incendio e furto o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svoltaqualsiasi titolo causati dall’Impresa. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché L’importo del massimale per la Responsabilità civile verso terzipolizza RCT non potrà essere inferiore a € 4.000.000,00 per singolo sinistro, e a € 2.000.000,00 per persona danneggiata e per danni a cose. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI L’Amministrazione è sollevata, inoltre, esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’Impresa durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o furti compensato nel corrispettivo dell’appalto. A tale riguardo l’Impresa dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RCO con un massimale non inferiore a persone o cose derivanti € 1.500.000,00 per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativasingolo sinistro e per persona danneggiata (DPR 1124/1965 - D. Lgs. Ai sensi dell’art38/2000). 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il Tutti i massimali devono essere rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell’eventualità che subiscano un aumenti che superi il 15% del dato iniziale. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza assicurativa, in favore assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti (art. 37 D. Lgs 163/2006). Copia delle polizze dovrà essere consegnata all’Amministrazione almeno dieci giorni prima della firma del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della contratto. La mancata presentazione di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire delle polizze comporterà la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)revoca dell’aggiudicazione.

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Samples: big.assets.huffingtonpost.com

Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del ProgettoLa Ditta Appaltatrice si assume ogni responsabilità, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto sia civile che penale, nell’espletamento delle attività contemplate dal presente Capitolato. Il Comune s’intende in essere. L’Ente/Cooperativa èogni caso sollevato da qualsivoglia danno, altresìsia diretto che indiretto, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose checose, per fatto proprio o degli operatoridall’attività svolta dal personale della Ditta. La Ditta Appaltatrice, possa derivare all’ASUGI o a terzicopertura dei rischi del servizio, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso deve stipulare apposita polizza assicurativa RCT con una primaria Compagnia di omessa vigilanza tenendoAssicurazione, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo contenente esplicitamente l’indicazione che il Committente debba essere considerato “terzo” a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguentieffetti di legge. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per Il contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione e ogni altro danno conseguente all’utilizzo del servizio mensa, anche in seguito all’ingerimento di tutto il personalecibi comunque inadatti per regimi dietetici particolari o contenenti corpi estranei organici e inorganici. L’importo del massimale non potrà essere inferiore a € 4.000.000,00 per singolo sinistro ed € 2.000.000,00 per persona. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, contro la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti. Il Committente è esonerato da ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzidanni, per effetto dell’attività svoltainfortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente della Ditta Appaltatrice durante l’esecuzione del servizio, stabilendosi in proposito che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, A tale riguardo la Ditta Appaltatrice dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con un massimale non inferiore a favore dei propri aderenti che prestino attività € 1.500.000,00 per singolo sinistro. La polizza dovrà contenere l’espressa rinuncia da parte della Compagnia di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi Assicurazione ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatoridel Committente. Eventuali inosservanze Copia della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo suddetta polizza dovrà essere consegnata al medesimo, l’obbligo Committente almeno 7 (sette) giorni prima della firma del contratto o dell’affidamento di risarcimento degli eventuali danni causatiurgenza del servizio. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio La mancata presentazione delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire polizze determina la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)revoca dell’aggiudicazione.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito La concessionaria si assume ogni responsabilità sia civile che penale previste dalla legge nell’espletamento delle attività richieste dal presente capitolato. La concessionaria, a copertura dei rischi del Progettoservizio, per l’adempimento deve stipulare apposita polizza assicurativa RCT con una primaria Compagnia di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa èassicurazione, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di nella quale venga esplicitamente indicato che l’A.C. debba essere considerato “terzo” a tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso effetti di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguentilegge. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subìti dai fruitori del servizio di tutto il personaleristorazione, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo i danni alle cose di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi azione titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno altresì essere compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell’ambito di rivalsa nei confronti dell’ASUGIesecuzione del servizio. L’importo del massimale non potrà essere inferiore a € 4.000.000,00 per singolo sinistro ed € 2.000.000,00 per persona. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, per eventuali la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatoricausati dalle imprese mandanti. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI L’A.C. è sollevata, inoltre, esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente della concessionaria durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o furti compensato nel corrispettivo della concessione. A tale riguardo la concessionaria dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con un massimale non inferiore a persone o cose derivanti € 1.500.000,00 per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativasingolo sinistro. Ai sensi dell’art. 18A prescindere dai massimali assicurati, comma 3la Ditta Concessionaria è responsabile, del D.Lgs. n. 117/2017comunque, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativadi qualsiasi entità di danno, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, anche se superiore a fronte della presentazione di idonea documentazione contabiletali massimali. Le attivitàpolizze suddette, oggetto del presente accordodebitamente quietanzate, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene essere presentate dalla Ditta all'Amministrazione Comunale prima della stipulazione del lavorocontratto. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all'Amministrazione alle relative scadenze.

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Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa è l’unica E’ posta a carico dell’affidatario ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l’Amministrazione Comunale ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte”, nel rispetto delle prescrizioni del Progettopresente capitolato, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria disciplinare e di tutti gli operatoriogni normativa vigente in materia, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. L’aggiudicatario risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell’aggiudicatario o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendoservizio, comunquerestando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione senza diritto di rivalsa nei confronti dell’ASUGIdell’Amministrazione o di compensi da parte del Comune, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna fatti salvi gli interventi a manlevare l’ASUGI favore dell’impresa da parte di società assicuratrici. Conseguentemente, la ditta appaltatrice esonera l’Amministrazione Comunale ed il servizio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuniazione, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzionenessuna esclusa, subiti dagli operatoriche eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata. Eventuali inosservanze della normativa vigenteA garanzia di quanto sopra l’impresa aggiudicataria dovrà essere provvista di polizze assicurative, da parte dell’Ente/Cooperativapresentarsi prima della stipula del contratto, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso valevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso. In particolare l’aggiudicatario dovrà disporre e determineranno, in capo presentare al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).Comune:

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Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa è l’unica L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità sia civile che penale per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Appaltatore stessa quanto del Comune o di terzi soggetti a seguito ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito in conseguenza dell’esecuzione del Progettoservizio oggetto del contratto. A tal fine, l’Appaltatore sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo e di gradimento del Comune a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge qualsiasi danno che l’Appaltatore possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa ècollaboratori, altresìnonché ai terzi, direttamente responsabile in anche con riferimento ai rischi relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da intossicazione o tossinfezione alimentare, da avvelenamento nonché ogni altro danno inerente, conseguente e connesso allo svolgimento del servizio. L’assicurazione dovrà essere prestata sino alla responsabilità civile, propria e concorrenza di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato massimali non inferiori a persone o cose chequanto richiamato all’art. 13 del Capitolato, per fatto proprio ogni sinistro e per anno assicurativo. Essi si intendono per ogni evento dannoso o degli operatorisinistro, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione purché sia reclamato nei n. 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del Progetto o Contratto. La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di omessa vigilanza tenendomancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, comunquein deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 cod. civ., indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzieventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e le spese legali conseguenti1893 cod. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, civ.. Resta ferma restando l’intera responsabilità del medesimo dell’aggiudicatario anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicuratisuddetti massimali. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa L’Appaltatore si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI consegnare al Comune copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovocui sopra entro 10 gg dalla data prevista per la stipula del contratto. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione Il Comune si riserva di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni valutare le clausole e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività condizioni contenute nella polizza e di richiedere eventuali correzioni e/o integrazioni. L’esecuzione del servizio oggetto del contratto non può iniziare se l’Appaltatore non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)articolo.

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Assicurazioni. L’EnteL’Appaltatore ha presentato prima della stipula del presente contratto e comunque prima dell’inizio dell’attività, le seguenti polizze, aventi contenuto conforme a quello richiesto dal disciplinare di gara e che vengono accettate da TA: - Polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/Cooperativa è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del ProgettoRCO), con un massimale minimo per sinistro e per annuo assicurativo, per l’adempimento ciascuna sezione di tutte le obbligazioni polizza, di legge almeno € 3 milioni. La Compagnia assicuratrice dovrà essere di primaria importanza. La polizza assicurativa dovrà, con esplicita clausola, annoverare TA fra i Terzi e derivanti dalla natura prevedere che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del rapporto in esserecontratto senza previo consenso di TA. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. - Polizza per la copertura dei rischi relativi Responsabilità Civile Professionale stipulata con primaria Compagnia assicurativa avente congruo massimale riferito alla responsabilità civile propria e tipologia di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che La copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse rischi connessi allo svolgimento dell’attività stessa nonché di cui all’appalto e prevedere esplicitamente la copertura per la Responsabilità civile verso i danni da interruzione e/o sospensione di attività di TA o di terzi. L’Ente/Cooperativa La Compagnia assicuratrice dovrà altresì impegnarsi ad avvisare TA dell’eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio. In caso di proroga contrattuale, l’Appaltatore si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative mantenere in vigore ed aggiornare le suddette polizze per tutto il periodo di svolgimento della progettualitàproroga nonché a fornire immediatamente ad ogni scadenza annuale o altrimenti periodica copia delle quietanze attestanti il pagamento dei premi assicurativi. È onere dell’EnteNell’ipotesi che tali polizze assicurative e/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti o quietanze di rinnovo. L’Entepagamento non dovessero essere trasmesse dall’Appaltatore a Toscana Aeroporti S.p.A. entro i termini richiesti, Toscana Aeroporti S.p.A. avrà facoltà di non stipulare e/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione o risolvere di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, diritto il Contratto ai sensi e per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi gli effetti dell’art. 181456 del Codice Civile, comma 3mediante lettera raccomandata A.R., salvo il diritto al risarcimento del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)danno.

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Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa L’Aggiudicatario è l’unica direttamente responsabile di eventuali danni arrecati a cose e persone. Inoltre l’Aggiudicatario è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o a cose direttamente derivanti da fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori nell’esecuzione del contratto. E’ fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di mantenere AMA S.r.l. sollevata ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del Progetto, indenne da azioni legali di terzi e richieste risarcitorie per l’adempimento danni avanzati da terzi danneggiati nonché da citazioni in giudizio per violazioni di tutte le obbligazioni disposizioni di legge e derivanti dalla natura in conseguenza di non conformità alle prescrizioni di legge di tutto o parte del rapporto in essereservizio di cui al presente Capitolato. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla Ogni responsabilità civile, propria e di tutti gli operatoripenale ed amministrativa per i danni che, in relazione ad ogni possibile danno causato all’espletamento del servizio o a persone cause di essa conseguenti e/o cose checonnesse, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI derivassero all’Azienda e/o a terzi, sia a persone sia a cose, si intende senza riserve od eccezioni a totale ed esclusivo carico della Ditta appaltatrice, senza possibilità di rivalsa sull’Azienda. La Ditta appaltatrice contrarrà, prima dell’avvio del servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti dall’espletamento del servizio ed ottenere la preventiva approvazione della Stazione appaltante. L’Aggiudicatario dovrà altresì produrre, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza assicurativa a copertura dei danni che possano derivare, in conseguenza della realizzazione delle attività ragione dell’esecuzione del Progetto o in caso servizio, sia a persone che a cose di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte Ama Srl e di terzi. La stessa dovrà avere validità pari alla durata del contratto, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo essere stipulata con primario istituto assicurativo ed essere priva di franchigie e prevedere la rinunzia a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare qualsiasi eccezione nei confronti di Ama in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. particolare per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro RCT dovrà avere un massimale per sinistro o danno pari ad almeno € 200.000,00. Per la RCO un massimale per sinistro o danno pari almeno € 250.000,00. La Ditta appaltatrice si assume altresì ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati ambientali dovuti all’errata esecuzione del servizio. Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di dare notizia a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)interessato.

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Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa L’Associazione è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del Progetto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essereconvenzionali. L’Ente/Cooperativa L’Associazione è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordodalla convenzione, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa l’Associazione deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordodella convenzione, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo della medesima Associazione anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa L’Associazione stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa L’Associazione si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualitàdelle attività convenzionate. È onere dell’Ente/Cooperativa dell’Associazione produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa L’Associazione rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal dalla presente accordo convenzione e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativadell’Associazione, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso della stessa e determineranno, in capo al medesimoalla medesima, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabiledall’Associazione convenzionata. Le attività, oggetto del della presente accordoconvenzione, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa dell’Associazione di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attivitàattività convenzionate, se necessaria, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, effettuata idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.).

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Samples: Convenzione

Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito L’Appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale previste dalla legge nell’espletamento delle attività richieste dal presente capitolato. L’Appaltatore, a copertura dei rischi del Progettoservizio, per l’adempimento deve stipulare apposita polizza assicurativa RCT con una primaria Compagnia di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa èassicurazione, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di nella quale venga esplicitamente indicato che il Committente debba essere considerato “terzo” a tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso effetti di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguentilegge. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa ristorazione nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo i danni alle cose di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi azione titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno altresì essere compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell’ambito di rivalsa nei confronti dell’ASUGIesecuzione del servizio. L’importo del massimale non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per singolo sinistro ed € 2.000.000,00 per persona. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, per eventuali la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatoricausati dalle imprese mandanti. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI Il Committente è sollevata, inoltre, esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’Appaltatore durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o furti compensato nel corrispettivo dell’appalto. A tale riguardo l’Appaltatore dovrà stipulare apposita polizza assicurativa con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per singolo sinistro. esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativacose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico dell’Impresa aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita nell’eventualità che subiscano un aumento che superi il 15% del dato iniziale. Copia di detta polizza assicurativadovrà essere consegnata al Committente almeno 7 giorni prima della firma del contratto o dell’affidamento di urgenza del servizio. La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell’aggiudicazione. L’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni e /o modificare i prezzi concordati, a causa di errata o insufficiente valutazione dell’onerosità del servizio e dei tempi occorrenti per eseguirlo, adducendo a pretesto la presenza di fatti di cui non era stato precedentemente informato o che non aveva previsto elementi non valutabili sufficientemente. E’ inoltre inteso che l’appaltatore riconosce che deficienze di dati, indeterminazione e discordanze delle condizioni dell’appalto accettato, oltre a non poter in alcun modo giustificare richieste di maggiori compensi, non possono in alcun modo essere motivo di esenzioni di responsabilità per difetti o anomalie delle prestazioni oggetto dell’appalto, essendo preciso obbligo dell’appaltatore segnalare tempestivamente tali deficienze o discordanze e richiedere chiarimenti o proporre preventivamente idonee soluzioni direttamente a questa Amministrazione Comunale. E' vietato all’appaltatore cedere direttamente o indirettamente, in favore del solo personale volontariotutto o in parte, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività i servizi oggetto del presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte capitolato senza la preventiva approvazione scritta e deliberata dell’Ente appaltante sotto la pena della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attività, oggetto risoluzione del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)contratto.

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Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito del Progetto, per l’adempimento di tutte le obbligazioni di legge e derivanti dalla natura del rapporto in essere. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato Il soggetto convenzionato si impegna a persone o cose che, per fatto proprio o degli operatori, possa derivare all’ASUGI o a terzi, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto o in caso di omessa vigilanza tenendo, comunque, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordo, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopo, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. sottoscrivere per la durata del presente contratto un’adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati e a copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria danni comunque derivanti a terzi da sinistri conseguenti all’attività del concessionario. Fra i terzi devono intendersi i dipendenti del concessionario e ogni soggetto comunque immesso presso i locali. Si impegna inoltre a sottoscrivere un’adeguata polizza a copertura dei danni derivanti da incendio e da ogni altro danneggiamento conseguente all’attività del soggetto convenzionato (rischio locativo). Il soggetto convenzionato stipulerà inoltre adeguata polizza assicurativa a tutela dell’integrità dei beni mobili consegnati dalla Città presenti all’interno del fabbricato. Relativamente ai beni mobili di tutto proprietà del soggetto convenzionato presenti all’interno della struttura il personaleComune di Torino non risponde di danni di sorta salvo che siano ad esso direttamente imputabili e pertanto il concessionario, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordoallo scopo di tutelare detti beni, ferma restando l’intera responsabilità dovrà garantire l’esistenza su di essi di apposita polizza assicurativa. Il soggetto convenzionato dovrà presentare all’Amministrazione proprietaria, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicuratipresente Disciplinare, copia delle polizza stipulate, dovrà inoltre inviare all’Amministrazione proprietaria copia delle quietanze dei ratei assicurativi. L’ASUGI èIl soggetto convenzionato dichiara espressamente, pertantocon la firma del presente disciplinare, esonerata di esonerare la Città di Torino da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività connessa ai rischi in relazione ai quali è fatto obbligo di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltre, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativa. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzistipulare, a fronte della presentazione di idonea documentazione contabile. Le attivitàsuo carico, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)predette idonee polizze assicurative.

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Samples: Convenzione Per La Gestione in Accordo Di Partenariato Del Centro Del Protagonismo Giovanile Bellarte E Concessione a Titolo Oneroso Dei Relativi Locali Siti in via Bellardi 116 E Relative Attrezzature

Assicurazioni. L’Ente/Cooperativa è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti degli operatori utilizzati nell’ambito La Società si assume ogni responsabilità derivante dall’espletamento dei servizi oggetto del Progetto, per l’adempimento di presente appalto. La Società si impegna inoltre ad osservare tutte le obbligazioni norme tecniche e/o di legge e derivanti dalla natura sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell’offerta. L’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere durante l’esecuzione dell’appalto agli utenti dei servizi di ristorazione individuati ai sensi del rapporto in essereCapitolato tecnico di gara. L’Ente/Cooperativa è, altresì, direttamente La Società sarà considerata responsabile in riferimento ai rischi relativi alla responsabilità civile, propria e di tutti gli operatori, in relazione ad ogni possibile danno causato a persone dei danni o cose che, infortuni che dai prodotti forniti o comunque per fatto proprio o degli operatorisuo, possa derivare all’ASUGI o a terzidei suoi dipendenti, in conseguenza della realizzazione delle attività del Progetto dei suoi mezzi o in caso dipendenza di omessa vigilanza tenendoomissioni, comunquenegligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, indenne l’ASUGI anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell’Amministrazione Comunale che di terzi, relativamente alle attività disciplinate dal presente accordodurante il periodo contrattuale, nonché assumendo a proprio carico tutti gli oneri e le spese legali conseguenti. All’uopotenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale, l’Ente/Cooperativa deve risultare in possesso di idonee che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze assicurative R.C.T. e R.C.O. per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e di tutto il personale, contro ogni possibile danno causato a persone o cose inerenti all’oggetto dell’accordo, ferma restando l’intera responsabilità del medesimo anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. L’ASUGI è, pertanto, esonerata da qualsiasi responsabilità per danni derivati a terzi, per effetto dell’attività svolta. L’Ente/Cooperativa stipulerà, inoltre, apposita polizza a favore dei propri aderenti che prestino attività di volontariato, in modo tale che tutti i volontari partecipanti all’attività convenzionata siano assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa nonché per la Responsabilità civile verso terzi. L’Ente/Cooperativa si impegna a garantire il mantenimento delle predette coperture assicurative per tutto il periodo di svolgimento della progettualità. È onere dell’Ente/Cooperativa produrre all’ASUGI copia della relativa polizza nonché degli eventuali atti di rinnovo. L’Ente/Cooperativa rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’ASUGI, per eventuali danni subiti dalla medesima Associazione in seguito alle attività disciplinate dal presente accordo e si impegna a manlevare l’ASUGI da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni, connessi allo svolgimento dell’attività disciplinata dalla convenzione, subiti dagli operatori. Eventuali inosservanze della normativa vigente, da parte dell’Ente/Cooperativa, comporteranno l’esclusiva responsabilità dello stesso e determineranno, in capo al medesimo, l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati. L’ASUGI è sollevata, inoltreindicate, da ogni responsabilità per eventuali danni o furti ed onere. A tale scopo la Società , secondo quanto previsto dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto, ha stipulato la polizza RCT/RCO n. , acquisita in atti, con decorrenza copertura dei rischi in parola, recante specifica indicazione del codice CIG assegnato al presente appalto nonché la dicitura che l’Amministrazione Comunale è considerata “terza” a persone o cose derivanti per effetto dell’esercizio delle attività svolte dall’Ente/Cooperativatutti gli effetti. Ai sensi dell’art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017, l’ASUGI rimborserà il costo Ad ogni scadenza della polizza assicurativa, in favore del solo personale volontario, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente accordo, nonché per responsabilità civile verso terzi, a fronte della presentazione sopra richiamata è fatto obbligo alla Società di produrre idonea documentazione contabileatta a confermare il rinnovo delle coperture assicurative. Le attività, oggetto del presente accordo, dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative antinfortunistiche, di sicurezza igienicosanitaria ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene, con obbligo dell’Ente/Cooperativa di assumere, inoltre, di propria iniziativa, tutti gli atti necessari a garantire La mancata presentazione delle polizze nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la sicurezza e l’igiene del lavoro. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. ed i., prima dell’avvio delle attività, sarà effettuata, ove necessaria ex lege, idonea valutazione dei rischi, per verificare l’eventuale necessità della predisposizione del Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)decadenza dell’aggiudicazione.

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Samples: Contratto Appalto Servizio Di Derattizzazione/ Disinfestazione Aree Ed Edifici Pubblici Per Il Periodo 01/05/2019 – 30/04/2022