Assicurazioni. Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandanti.
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Samples: Accordo Quadro Per Interventi Di Adeguamento E Manutenzione
Assicurazioni. Ai L’Impresa si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, che deriva ai sensi dell’artdi legge dall’ espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. 103 L’appaltatore, nell’esecuzione dell’appalto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di terzi. Inoltre, l’appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del Codice l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavori, a produrre una presente appalto. È obbligo dell’appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti al Comune, al personale del Comune ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell’appaltatore nell’espletamento dell’attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che tenga indenne l’Amministrazione per violazione delle norme L’ Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti, durante l’ esecuzione del servizio. L’ impresa assumerà a proprio carico l’ onere di manlevare il Comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per infortuni e/o danni arrecati a terzi e/o a dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere tra l'atro, la copertura dei rischi da eventuali intossicazioni alimentari o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione, nonchè ogni altro danno agli utenti conseguente alla somministrazione dei pasti. La polizza deve prevedere la copertura dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’ Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio o per danni a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio o per danni a qualsiasi titolo usati dall’ impresa aggiudicataria. L’ Assicurazione dovrà essere prestata, sino alla concorrenza di massimali non inferiori ad euro 2.000.000,00 ( euro duemilioni,00) per sinistro e per ogni anno assicurativo esclusa ogni franchigia e con validità a decorrere dalla data di attivazione del servizio fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore. L’ Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’ impresa appaltatrice durante l’ esecuzione da qualsiasi causa determinati del servizio. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore ad euro 2.000.000,00 (euro duemilioni,00) per sinistro e che copra i danni subiti per anno assicurativo esclusa ogni franchigia e con validità a decorrere dalla medesima Amministrazione a seguito attivazione del danneggiamento o della distruzione totale o parziale servizio per la copertura di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro tutti i rischi dell’esecuzione deve per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’appaltatore. Dette polizze dovranno essere stipulata mantenute in vigore per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro tutta la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale durata dell’ appalto, nel caso di scadenza durante la prestazione del servizio l’ aggiudicatario dovrà produrre all’ Amministrazione Comunale quietanza dell’ avvenuto pagamento del premio e/o copia di rinnovo annuale. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze assicurativa di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione articolo è condizione essenziale di efficacia del certificato contratto e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di collaudo o del certificato provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codicecui si tratta, la garanzia assicurativa concessione si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantia titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Assicurazioni. Ai sensi dell’artIl concessionario risponderà direttamente ed interamente dei danni che, in proprio o tramite i propri dipendenti potrà arrecare al Comune in qualità di proprietario degli immobili e/o a terzi. 103 Tale responsabilità graverà sul concessionario anche in caso di rovina o di distruzione o di incendio dell’edificio avendo il concessionario l’obbligo di dare avviso e prendere le precauzioni opportune in caso di pericolo. Il concessionario è tenuto a stipulare con una primaria compagnia assicurativa e prima dell’inizio del Codice l’Appaltatore è obbligatoservizio, contestualmente alla sottoscrizione pena la decadenza della concessione e l’incameramento della cauzione, apposita polizza assicurativa a beneficio del contratto applicativo Comune e comunque dei terzi e per l’avvio dei lavoril’intera durata del contratto, a produrre copertura del rischio da responsabilità civile della ditta in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. Detta polizza, nella quale dovrà risultare che il Comune è considerato "terzo a tutti gli effetti" dovrà prevedere, tra l’altro, la copertura dei rischi per eventuali danni anche a cose di proprietà comunale ulteriori rispetto a quelli indicati al punto precedente, o a terzi cagionati nel corso dello svolgimento del servizio. Il Concessionario sarà tenuto a stipulare, prima dell’inizio del servizio, una polizza assicurativa globale contro gli infortuni sia per gli utenti iscritti ai servizi che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i per il personale operante, oppure una apposita appendice di estensione alla polizza già in essere riferita ai rischi infortuni correlati allo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato. Le condizioni della suddetta polizza dovranno essere: (Responsabilità civile verso terzi) · € 5.000.000,00 per sinistro · € 1.000.000,00 per persona · € 1.600.000,00 per danni a cose o animali (Responsabilità civile verso prestatori di esecuzione lavoro) · € 2.600.000,00 per sinistro · € 1.000.000,00 per persona Alle cifre assicurate non dovrà essere applicata alcuna franchigia. Il Comune è esonerato da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati o infortuni che dovessero occorrere al personale della ditta durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo della concessione. Il futuro gestore si impegna a consegnare al Comune copie debitamente quietanzate delle polizze di emissione cui sopra prima dell’inizio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzioneservizio. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; Il servizio non potrà iniziare se il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari concessionario non avrà provveduto a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra stipulare le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente articolo: ove il vincolo concessionario abbia comunque iniziata l’esecuzione del servizio e non dimostri entro il ristrettissimo e perentorio termine comunicato dal Comune a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino quanto previsto nel presente articolo, il concessionario potrà incorrere nella decadenza dell’aggiudicazione. L’esistenza di tali polizze non libera il concessionario dalle proprie responsabilità, avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Le quietanze suddette relative alle annualità successive dovranno essere prodotte al termine previsto per l’approvazione Comune alle relative scadenze, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzioneservizio. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime mancata presentazione delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 polizze può comportare la revoca del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandanticontratto.
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Samples: Concession Agreement
Assicurazioni. Ai sensi dell’art. 103 18.1 Il Costruttore si impegna a stipulare a favore della Stazione Appaltante e del Finanziatore le polizze assicurative di seguito indicate, nei limiti e con le modalità previste dal Codice l’Appaltatore è obbligatodei Contratti e dal Regolamento polizza assicurativa, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo a copertura: - dei danni subiti dalla Stazione Appaltante e comunque per l’avvio dal Finanziatore nel corso dell’esecuzione dei lavori, per una somma pari al 100% (cento per cento) dell’importo dei lavori, secondo quanto indicato nel relativo schema tipo di cui al D.M. 123/2004; - della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale dovrà essere pari al 100% del valore delle opere e nel rispetto del limite massimo previsto dall’art. 125, comma secondo del Regolamento. La copertura assicurativa di cui al precedente punto a) decorre dalla data di Consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo dell’intera opera o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato. La polizza deve essere consegnata alla Stazione Appaltante e al Finanziatore, entrambi beneficiari, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di stipulazione del presente Contratto.
18.2 Il Costruttore si impegna, infine, a produrre stipulare, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di esecuzione da qualsiasi causa determinati progettazione e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti delle attività ad essa connesse, per tutta la durata dei lavori e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato Certificato di collaudo Collaudo dell’intera opera. Detta polizza, che dovrà coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione della progettazione che abbiano determinato, a carico del Comune e/o del certificato Finanziatore, nuove spese di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari non inferiore a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra (Euro ).
18.3 Tutte le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo articolo dovranno prevedere che l’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a favore dell’Amministrazione titolo di premio da parte del Costruttore non comporta l’inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantiFinanziatore.
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Assicurazioni. Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’Appaltatore L'impresa aggiudicataria è obbligatosempre responsabile, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavorisia verso l'Amministrazione che verso terzi, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da nell'esecuzione di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opereservizi assunti, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o per cause di forza maggiore, e che preveda anche . A tal fine l'impresa dovrà produrre prima della stipula del contratto una garanzia di polizza per responsabilità civile R.C. con massimali minimi di € 500.000,00: − per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la e responsabilità civile verso terzi che possono derivare agli operatori od essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o strutture durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità;, − a copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni che vengono considerati terzi trasportati. Tale assicurazione deve essere pari intendersi come integrativa o aggiuntiva rispetto a Euro 500.000,00; tale quelle, obbligatorie per legge, relative ai singoli automezzi. Il massimale previsto nella polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla ditta appaltatrice sia nei confronti di terzi, ivi compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantieretrasportati, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzionesia nei confronti dell'Ente. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche ditta aggiudicataria risponderà per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno durante il trasporto scolastico e della perdita o rottura delle cose che l'alunno porta con sé, esonerando il Comune da ogni addebito civile. L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione degli alunni trasportati per i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici che a questi possono derivare nella esecuzione del trasporto. Tale assicurazione dovrà comprendere anche la copertura di infortunio durante la salita e subfornitricila discesa dai mezzi. Qualora l’Appaltatore La ditta aggiudicataria dovrà quindi stipulare una polizza di assicurazione in cui sia un’Associazione Temporanea prevista la copertura di Impresequalsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’artcon particolare riguardo a tutte le operazioni preparatorie ed accessorie in genere, attinenti al trasporto ed alla presa in consegna e riconsegna da chi di dovere degli alunni destinatari del servizio stesso. 4 8 La ditta affidataria è tenuta, altresì, a documentare prima della stipula del Codicecontratto l'adempimento dei suindicati obblighi assicurativi ed a comunicare tempestivamente (e, la garanzia assicurativa prestata comunque, entro giorni cinque lavorativi dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantidata della variazione) ogni variazione in merito.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Assicurazioni. Ai sensi dell’artII concessionario e’ responsabile dell’integrità degli edifici considerati potenzialmente interagenti con l'area di intervento secondo quanto descritto nel verbale relativo allo stato di consistenza in precedenza indicate. 103 del Codice l’Appaltatore è obbligatoIn relazione a tale evidenza, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo il concessionario si obbliga a garantire a propria cura e comunque per l’avvio dei lavorispesa, a produrre una mezzo di apposita polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione assicurativa, il risarcimento dei danni per qualsiasi evento a persona o cose, mobili o immobili, determinate da tutti fattori umani o naturali imputabili ai lavori eseguiti, per il periodo a decorrere dal momento della consegna dell’opera sino al collaudo finale delle opere. L'assicurazione in questione dovrà prevedere un massimale proporzionale pari al valore ed allo stato degli immobili potenzialmente interferenti cosi come giudicato, sotto la propria ed esclusiva responsabilità dal compilatore, nell'ambito del verbale di consistenza gia citato. Inoltre, l'assicurazione dovrà coprire gli eventuali danni alle opere da realizzare sia per azioni od omissioni proprie e dei propri dipendenti, sia per azioni od omissioni di terzi, per un massimale proporzionale pari al valore stesso delle opere da eseguire. Il concessionario dovrà consegnare all’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi prima dell'inizio dei lavori di realizzazione del parcheggio l’originale delle polizze e l’originale dei premi pagati fino all’approvazione del collaudo finale. A collaudo effettuato, prima dell'entrata in esercizio del parcheggio, il concessionario dovrà stipulare, a propria cura e spese, contratti di assicurazione contro i rischi di esecuzione danni da incendio, scoppio e crollo e da qualsiasi causa determinati altro evento, compresi gli eventi naturali e che copra le cause di cui all'art. 1906 c.c, relativamente agli impianti, alle attrezzature, alle dotazioni ed a quant'altro annesso e connesso ai complesso, verso i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opereterzi, anche preesistenti, salvo quelli derivanti per le autovetture da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzionequesti depositate. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve dovrà essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra quella indicata nel computo metrico estimativo come costo di costruzione e dovrà essere aggiornata ogni quinquennio, al fine di conservare nel tempo la congruità del capitale assicurato, sulla base della variazione degli indici ISTAT. In ogni momento, qualora a seguito di migliorie, innovazioni, sostituzioni, addizioni, comunque da concordare con l'Amministrazione comunale, il valore delle cose assicurate aumentasse, il concessionario si impegna a comunicare la nuova stima all'Ente assicuratore per le “persone” conseguenti variazioni di polizza. Inoltre, il concessionario si intendono compresi obbliga a tenere il parcheggio assicurato indenne dai rischi dovuti alle responsabilità civili per un massimale pari al 100% del costo di costruzione con un minimo di € 1.600.000,00. Detto massimale dovrà essere rivalutato ogni quinquennio sulla base delle eventuali variazioni dei minimi di legge per i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori rischi in corso d’operaquestione. Le Il concessionario espressamente si obbliga a depositare presso l’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi l’originale delle polizze di cui al presente comma devono recare espressamente assicurazione e l’originale delle quietanze comprovanti il vincolo a favore dell’Amministrazione regolare pagamento dei premi prima dell'avvio del parcheggio e devono coprire l’intero durante tutto il periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato concessione. Tutte le polizze assicurative dovranno contenere il riferimento esplicito all’articolo della convenzione che dispone l’obbligo di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, prestare la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantie dovranno avere cadenza almeno biennale; inoltre dovranno essere concluse presso primaria Compagnia di Assicurazioni.
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Samples: Convenzione Per La Concessione Del Diritto Di Superficie
Assicurazioni. Ai 5.1 Il prestito personale da estinguersi con cessione di quote fino ad un quinto dello stipendio deve essere assistito per legge da una copertura assicurativa del rischio vita, che assicuri il recupero del residuo debito in caso di decesso del Consumatore. Il Consumatore, anche ai sensi dell’art. 103 e per gli effetti dell’articolo 1919 del Codice l’Appaltatore è obbligatoCivile, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavorisi impegna a prestare il consenso a che il Finanziatore concluda, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione proprie spese e con primaria Compagnia di Assicurazione, un contratto di assicurazione sulla vita nel quale il Finanziatore rivesta la qualifica di contraente e beneficiario ed il Consumatore la qualifica di assicurato. La premorienza del Consumatore determina a favore del Finanziatore la corresponsione da tutti i rischi parte della Compagnia di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale Assicurazione di impianti e opereun importo pari al debito residuo, anche preesistentiin linea capitale, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino computato alla data di emissione decesso. A ricezione del certificato di collaudo o suddetto importo da parte del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; Finanziatore, il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” debito si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzioneconsidera estinto. La Compagnia di Assicurazione rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Consumatore e rinuncia, altresì, a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Consumatore a garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici del finanziamento, quali: trattamento di fine rapporto (art. 2120 del codice civile) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione. 5.2 A copertura del rischio della perdita dell’impiego il Finanziatore stipula, a proprie spese e subfornitricia proprio esclusivo beneficio, una polizza “credito” (ramo 14) a garanzia del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell’obbligazione di rimborso del finanziamento. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea Al verificarsi di Impresetale circostanza la Compagnia di Assicurazione corrisponde al Finanziatore un importo pari al debito residuo del Consumatore, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’artin linea capitale, computato alla data del verificarsi del sinistro. 4 8 del CodicePer le somme corrisposte al Finanziatore, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantiCompagnia di Assicurazione resta surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione nei confronti del Consumatore ed il relativo datore di lavoro o altro ente, quali depositari del Trattamento di Fine Rapporto o indennità equipollente, Fondo Pensione o Istituto di Previdenza obbligatoria.
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Samples: Contratto Di Finanziamento Estinguibile Mediante Cessione Del Quinto Dello Stipendio
Assicurazioni. Ai Il subconcessionario è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché dei danni diretti e/o indiretti che possono derivare a SOGAER e/o a qualunque terzo, dall’esercizio della propria attività o comunque dall’esecuzione del presente atto. Il subconcessionario - prima dell’inizio della propria attività prevista nel presente contratto - dovrà dimostrare di aver stipulato con primaria Compagnia di Assicurazioni, adeguata polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e per la Responsabilità Civile verso prestatori d’opera (RCO), comprensiva delle altre garanzie accessorie tradizionali ed in particolare delle deroghe necessarie in funzione dell’attività esercitata; parimenti deve stipulare – con gli stessi criteri indicati per la Responsabilità Civile - apposita polizza contro gli Incendi e Garanzie Accessorie, nonché per i danni da Eventi Speciali (sociopolitici ed atmosferici). Dette polizze dovranno garantire la Sogaer per tutto il periodo della subconcessione.
A. La polizza RCT/O, di durata pari al periodo della subconcessione, deve prevedere massimali di garanzia adeguati in funzione del tipo di attività svolta, con un massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 per danni a terzi (RCT) e con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00, col sottolimite di € 1.000.000,00 per persona per i danni a prestatori d’opera (RCO), che si intendono prestati per singolo sinistro occorso durante il periodo di durata del contratto. Resta fermo ed impregiudicato il diritto di Sogaer di richiedere – per particolari tipologie di attività – massimali superiori ai minimi indicati. Con chiara ed esplicita clausola dovranno essere considerati terzi l’ENAC e i suoi dipendenti, gli Enti di Stato presenti in aeroporto e i loro dipendenti, la SOGAER, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché le Società qualificabili come controllanti, controllate o collegate della Sogaer, ai sensi dell’art. 103 2359 del Codice l’Appaltatore è obbligatoC.C., contestualmente alla sottoscrizione nonché gli amministratori ed i dipendenti delle medesime.
B. La polizza incendio, di durata pari al periodo della subconcessione, emessa con clausola "per conto di chi spetta" - pur essendo il presente un contratto di subconcessione e non di locazione -, dovrà prevedere la copertura assicurativa per l’importo di € 1.965.000,00 per il rischio locativo e a copertura del contratto applicativo rischio “ricorso terzi” un massimale di € 5.000.000,00. Con esplicita clausola si escluderà la rivalsa nei confronti di Xxxxxx, delle Società controllate, collegate, controllanti, nonché degli amministratori, dipendenti, collaboratori e comunque persone di cui le medesime rispondono a norma di legge. Nella polizza incendio dovrà essere stabilito che in caso di sinistro, il risarcimento liquidato a termini di polizza sarà dalla Compagnia pagato direttamente a SOGAER, salvo che quest’ultima non autorizzi il pagamento in favore del subconcessionario, nel qual caso il ripristino/riparazione il danno graverà sul subconcessionario stesso. Rimane a carico del subconcessionario l’obbligo del puntuale pagamento dei premi in modo tale da garantire la piena operatività e la continuità della copertura assicurativa; il subconcessionario risponderà inoltre direttamente degli importi dei danni ricadenti nelle eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle polizze, nonché degli importi dei sinistri che dovessero eccedere i massimali e/o capitali assicurati, oltre che degli eventuali danni non coperti dalle garanzie assicurative. Per sopraggiunte esigenze, dovute a nuove disposizioni di legge, regolamentari o connesse all’operatività aeroportuale, Sogaer potrà richiedere al subconcessionario la modifica, la variazione e/o adeguamenti sia delle condizioni di polizza che dei massimali assicurati per l’avvio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi RCT - RCO ed Incendio. Il subconcessionario si obbliga fin da ora ad accettare le richieste della Sogaer senza per questo poter richiedere alcuno storno e/o riduzione del corrispettivo dovuto. Il subconcessionario, in caso di esecuzione da qualsiasi causa determinati e sinistro sia per la parte di RCT - RCO che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione Incendio, si obbliga a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino dare comunicazione scritta alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’operaSogaer entro 3 giorni dal fatto. Le polizze stipulate devono contenere apposita clausola mediante la quale le Compagnie Assicuratrici si impegnano a non modificare i contratti in alcun modo senza il consenso scritto della Sogaer e l’impegno a comunicare alla stessa, con raccomandata con ricevuta di cui al ritorno entro 15 giorni dalla scadenza, l’eventuale mancato pagamento dei premi, mantenendo in copertura i rischi per ulteriori 15 giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione. Il subconcessionario dovrà inviare, entro 10 giorni dall’avvenuta scadenza copia dei documenti attestanti l’avvenuto pagamento dei relativi premi debitamente quietanzati, pena la decadenza del presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzionecontratto. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre Sia nei contratti RCT/O che Incendio, sarà precisata la validità delle garanzie prestate anche in ambito aeroportuale, pertanto senza alcuna riserva anche i l’esclusione dei danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantiagli aeromobili.
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Samples: Subconcession Agreement
Assicurazioni. Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’Appaltatore è obbligatoLa sub-appaltatrice stipulerà, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavoricon primaria compagnia di assicurazione, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da a copertura di tutti i rischi della costruzione – C.A.R. – compreso l’eventuale periodo di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o manutenzione, comprensiva della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00per un massimale unico di importo adeguato alle opere eseguite e aggiornato con il procedere della costruzione. Ove necessario la garanzia comprenderà i danni alle opere preesistenti. La polizza farà parte integrante del Contratto d’Appalto. La sub-appaltatrice che ha eseguito opere strutturali o di impermeabilizzazione dovrà consegnare alla sub-appaltante, all’atto del collaudo, copia di idonea polizza assicurativa per i rischi da gravi difetti e/o rovina ai sensi dell’art. 1669 c.c., relativa specificatamente all’intervento oggetto del presente contratto, con massimale di rischi di importo adeguato alle opere eseguite ; in mancanza, la sub-appaltante potrà essa stessa stipulare tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione e trattenere l’importo del premio dalla liquidazione finale. La sub-appaltatrice dovrà dimostrare, all'atto di inizio dei lavori, di essere in possesso di polizza assicurativa, stipulata con primaria Compagnia, di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO), nonché di responsabilità per ogni danno alle proprie attrezzature, impianti o mezzi di trasporto usate nel cantiere. La polizza inoltre dovrà comprendere le seguenti garanzie: infortuni subiti dai dipendenti dell’assicurato; danni a veicoli sotto carico e scarico; lavori di demolizione e disfacimento; cessioni di lavoro in subappalto-responsabilità per fatto di subappaltatori di opere; infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti; danni a cose trovatisi nell’ambito dei lavori; danni da furto compiuti da persone che tra le “persone” si intendono compresi avvalgono di impalcature e ponteggi utilizzati dall’assicurato; danni da incendio; scavi e reinterri; danni a condutture ed impianti sotterranei; danni da cedimento o franamento del terreno; insufficienti misure a protezione dell’incolumità di terzi; titolari e dipendenti di imprese coappaltatrici come terzi; qualifica di terzi al Committente ed alla sub-appaltante e loro rappresentanti (Direttore dei Lavori, Direttore di Cantiere, ecc…), fornitori, visitatori del Committente; responsabilità ex X.Xxx. 81/2008 e 231/2001. La sub-appaltatrice non potrà in nessun caso iniziare i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantierelavori finché la polizza delle assicurazioni di cui ai precedenti punti non siano state stipulate. Copia delle polizze stipulate dal sub-appaltatore dovranno essere consegnate alla sub-appaltatrice prima dell’inizio dei lavori a richiesta di quest’ultima oppure a richiesta della subappaltatrice. La sub-appaltatrice dovrà, su richiesta della sub-appaltante e/o della Committente e/o della Direzione Lavori, comprovare l’avvenuto pagamento dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’operapremi assicurativi. Le polizze di sottoscritte dalla sub- appaltatrice non potranno in nessun caso limitare le responsabilità che le competono, dovendo inoltre la stessa rispondere direttamente nel caso in cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche l’ammontare dei danni dovesse oltrepassare i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantimassimali assicurati.
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Samples: Subcontract Agreement
Assicurazioni. Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavori, a produrre una E’ obbligo dell’appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione con primaria società a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia copertura di responsabilità civile civili (RCT/RCO) per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, o altri addetti, dai frequentatori dell'impianto sportivo, dai non dipendenti che partecipano alle attività ed in ogni caso verso terzi, con massimali non inferiori ad Euro 3.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino cose e con validità non inferiore alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzionedurata dell’appalto. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattualeIl Comune è considerato “terzi” a tutti gli effetti; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale In alternativa alla stipulazione della polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al precedente comma, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’Amministrazione, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio; In caso di danni all’impianto, ai campi di gioco, ai locali ed alle attrezzature dovuti a negligenza o colpa dell’appaltatore, il Comune si riserva di addebitare allo stesso gli oneri per la rifusione delle spese eventualmente sostenute per la rimessa in pristino delle cose danneggiate, fatta salva comunque ogni azione legale di rivalsa nel confronto dell’appaltatore; Qualora l’appaltatore non dovesse provvedere alla riparazione ovvero al risarcimento del danno, nei termini fissati nelle lettere di notifica, l’Amministrazione comunale rimane autorizzata a provvedere direttamente, rivalendosi sull’importo di prima scadenza, a danno dell’appaltatore. E’ a carico dell’appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l’esecuzione del presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandanticontratto.
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Assicurazioni. Ai sensi dell’art. 103 Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del Codice l’Appaltatore è obbligatoservizio o a cause ad esso connesse, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavoriderivassero al Committente o a terzi, a produrre una cose o a persone (compresi i dipendenti dell’Appaltatore) sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore, a copertura dei rischi del servizio, deve presentare prima della stipula del contratto, pena la decadenza dell’aggiudicazione, apposita polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione avente durata pari a quella del contratto, stipulata con primaria Compagnia di Assicurazione con l’espressa rinuncia da tutti i rischi parte della medesima ad ogni azione di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito rivalsa nei confronti del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzioneCommittente. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori quelli conseguenti ad incendio e degli eventuali Collaudatori furto. Dovranno essere altresì compresi in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici alle cose trovatesi nell’ambito di esecuzione del servizio di pulizia e subfornitricia quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea Copia di Impresedetta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla stazione appaltante alle successive scadenze annuali. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa. L’importo del massimale non dovrà essere inferiore a: - euro 2.000.000,00 per danni a persone - euro 500.000,00 per danni a cose, giusto con esclusione di limiti al numero di sinistri ed al massimale annuo per danno. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, il regime delle responsabilità disciplinato dall’artprestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche indicate. 4 8 del CodiceIn tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva polizza in questione copra anche i danni causati dalleMandantiil servizio svolto per conto di questa Amministrazione.
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Samples: Service Agreement
Assicurazioni. Ai sensi dell’artOgni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell’Aggiudicatario), sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Aggiudicatario. 103 L'Aggiudicatario, a copertura dei rischi del Codice l’Appaltatore è obbligatoservizio, contestualmente alla sottoscrizione deve presentare nei termini che verranno indicati dall’Amministrazione Comunale, pena la decadenza dell’aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavori, a produrre una stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente. La polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. Dovranno essere altresì compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio e subfornitricia quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea Copia autentica di Impresedetta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla Stazione appaltante alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa. L'importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 per anno e per sinistro, giusto senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l’Aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantiservizio svolto per conto di questa Amministrazione.
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Assicurazioni. Ai sensi dell’artL’Impresa aggiudicataria si assume tutte le responsabilità, sia civili sia penali, derivanti dell’espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato speciale di appalto. 103 L’Impresa aggiudicataria pertanto risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del Codice l’Appaltatore è obbligatoservizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, contestualmente alla sottoscrizione senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Amministrazione Comunale, salvi gli interventi in favore dell’Impresa aggiudicataria da parte delle società assicuratrici. A tale scopo l’Impresa aggiudicataria si impegna a consegnare all’Amministrazione Comunale, in sede di stipula del contratto, polizza RCT stipulata con una primaria compagnia di assicurazione nella quale venga indicato che l’Amministrazione Comunale debba essere considerata “terza” a tutti gli effetti. Tale polizza deve essere appositamente stipulata per i servizi svolti per il Comune di Bellinzago Lombardo. Il sopraccitato contratto applicativo e comunque assicurativo dovrà prevedere tra l’altro la copertura dei rischi: - da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dagli utenti del servizio; - per l’avvio dei lavorieventuali danni, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo compresi quelli derivanti da errori incendio e furto, ai beni di progettazione, insufficiente progettazione, azioni proprietà dell’Amministrazione Comunale concessi in comodato all’Impresa aggiudicataria per lo svolgimento del servizio; - per eventuali danni a cose di proprietà dell’Amministrazione Comunale ulteriori a quelle indicate nella precedente lettera o di proprietà di terzi cagionati nel corso dello svolgimento del servizio. L’importo del massimale non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00 di euro), con limite non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilione/00 di euro) per sinistro. L’Amministrazione comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità nell’ambito degli obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs 81/2008 oltre ad ogni responsabilità per danni, infortuni o cause altro che dovesse accadere al personale dipendente dall’Impresa aggiudicataria durante l’esecuzione del servizio. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale prima della firma del contratto. Qualora la polizza, a seguito di forza maggioreverifiche d’ufficio, non dovesse risultare adeguata all’attività oggetto dell’appalto e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavoriquanto disposto dal presente articolo, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari l’Impresa aggiudicataria è tenuta a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo renderla conforme a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzionequanto richiesto dall’Amministrazione Comunale. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche mancata presentazione della polizza nonché il mancato adeguamento entro i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, termini stabiliti comporta la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantidecadenza dell’aggiudicazione.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Assicurazioni. Ai sensi E’ onere dell’appaltatore, da ritenersi anch’esso compensato nel corrispettivo dell’appalto, a norma dell’art. 103 comma 7 del Codice l’Appaltatore è obbligatoD.Lgs. n. 50/2016, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque l’accensione, presso compagnie di gradimento dell’appaltante, delle seguenti polizze: - Polizza di assicurazione per l’avvio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi danni di esecuzione da qualsiasi causa determinati e (CAR) - specifica polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione Stazione Appaltante a seguito causa del danneggiamento o della dalla distruzione totale o parziale di impianti e ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori verificatisi nel corso dei lavori per un ammontare non inferiore all’importo netto contrattuale; - Polizza di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di responsabilità civile verso terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di (CTR) - contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione nel corso dell’esecuzione dei lavori, sino per un massimale minimo di € 500.000,00 che deve comprendere i danni a persone, a cose ed animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'appaltante, della direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo. Le Polizze di cui al precedente comma dovranno essere accese prima della consegna dei lavori, portare la dichiarazione di vincolo a favore dell’appaltante e coprire l’intero periodo dell’appalto fino alla data di emissione del certificato di collaudo regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; devono altresì risultare in regola con il pagamento del certificato di regolare esecuzionerelativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite all’appaltante prima dell’inizio dei lavori, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l’intervenuta accensione della polizza suddetta. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile L’appaltatore sarà responsabile verso l’Amministrazione, verso terzi deve essere pari e verso gli utenti di eventuali danni alle canalizzazioni dei XX.XX. o impianti esistenti nella zona di cantiere o nel sottosuolo a Euro 500.000,00; qualunque profondità ubicati, prodotti sia nel corso dell’esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati. Per i danni arrecati ai manufatti e beni comunali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all’appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente a mezzo di altra ditta, detraendo l’importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento. L’appaltatore si obbliga a garantire e rilevare il Roma Capitale, nonché il personale dell’Amministrazione Comunale comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell’appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi in dipendenza diretta o indiretta dell’esecuzione delle opere. L’appaltatore tra l’altro, si obbliga ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro l’Amministrazione Comunale e contro il personale dell’Amministrazione Comunale medesima comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, in relazione ad incidenti e fatti connessi con l’appalto. A tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell’art. 269 del C.P.C., l’appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell’art. 105 del C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata. L’appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare – come senz’altro valide nei suoi confronti – le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a rifondere all’Amministrazione Comunale ed al personale della stessa, comunque impiegato nella redazione del progetto e nella Direzione Lavori, tutte le spese a questi ultimi addebitate. Sarà infine obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché, ad evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme vigenti in materia, che tra le “persone” qui si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantiintegralmente riportate.
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Samples: Construction Contract
Assicurazioni. Ai sensi dell’artOgni responsabilità sia civile sia penale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve ed eccezioni a totale carico della Ditta. 103 A tal fine la Ditta dovrà garantire un’adeguata copertura assicurativa per i danni che possono derivare agli operatori (RCO) che questi possono causare agli utenti e alle loro cose durante il periodo di rapporto contrattale, nonché per i danni che possono essere cagionati a terzi (RCT). A tal fine la ditta dovrà contrarre dette polizze assicurative esonerando il Comune da ogni responsabilità a riguardo, con l’indicazione dei seguenti massimali di garanzia:
a) €. 2.500.000,00 limite per catastrofe per sinistro;
b) €. 1.500.000,00 limite minimo per danni alle cose e/o animali;
c) €. 2.500.000,00 limite minimo per ogni persona danneggiata. Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale, alla data della stipula del Codice l’Appaltatore è obbligatocontratto. La ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, contestualmente alla sottoscrizione restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Il concessionario, prima della stipula del contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavoricontratto, a dovrà produrre una polizza per danni da incendio, scoppio, allagamento, esalazioni fumogene o qualsiasi altra causa, con copertura a primo rischio, a garanzia dei danni che possono subire le strutture, gli arredi, gli impianti e qualsiasi altro bene di proprietà comunale, estesa agli atti vandalici ed agli eventi atmosferici. Tale copertura assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi si estende alla Responsabilità Civile (RCT) dell’ aggiudicatario in qualità di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra gestore di immobili, per i danni eventualmente subiti dalla medesima Amministrazione da terzi (persone o cose) derivanti dall’attività da egli esercitata in forza del contratto. Il massimale, per sinistro e per anno, dovrà essere di euro 1.500.000,00 (Unmilionecinquecentomila/00), senza franchigia, prevedendo altresì il rinnovo automatico annuale fino alla scadenza del contratto, pena la sua risoluzione. Detta polizza dovrà, inoltre, specificare che il Comune è soggetto terzo, con la conseguenza che gli eventuali danni a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale beni di proprietà comunale (comprese piante, alberi, impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; ecc.) saranno indennizzati mediante tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzionepolizza. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea polizza dovrà contenere inoltre la clausola “per conto di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantichi spetta”.
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Assicurazioni. Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’Appaltatore è obbligatoL’operatore NCC convenzionato si impegna a sottoscrivere, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque con primaria compagnia assicurativa, per l’avvio dei lavori, a produrre una ciascun Veicolo apposita polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti contro: - i rischi rientranti nell’assicurazione obbligatoria di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra Responsabilità Civile auto (Rca) per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 con estensione per le aeree private, se non già assicurati, i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti da incendio, esplosione e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro scoppio; - i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro causati dalla circolazione dei veicoli in aree private (incluse quelle aeroportuali esclusi comunque i danni agli aeromobili), compresa la sosta e l’utilizzo. L’assicurazione dovrà inoltre comprendere in linea con gli abituali standard le seguenti estensioni: - la responsabilità civile verso dei trasportati; - i danni da cose di terzi deve trasportati; - Ricorso Terzi da incendio (possibile fissare un sotto limite comunque non inferiore ad Euro 250.000,00 per sinistro) nell’eventualità in cui non sia operante la garanzia base. In caso di sinistro, l’operatore NCC convenzionato si impegna a comunicare alla Società di Gestione la liquidazione del danno concordata con il danneggiato. L’operatore NCC convenzionato si impegna a consegnare alla Società di Gestione, su eventuale richiesta, la copia della polizza o idonea dichiarazione provante la copertura assicurativa. La polizza stipulata dall’operatore NCC convenzionato dovrà essere pari di durata non inferiore ai termini del presente atto e comunque coprire i rischi sopra citati sino al termine del convenzionamento. Altrimenti l’operatore NCC convenzionato si impegna a Euro 500.000,00; tale trasmettere alla Società di Gestione, entro 15 giorni dalla data di scadenza della relativa polizza, la documentazione attestante il rinnovo periodico della polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’operamedesima. Le polizze La copertura assicurativa di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo articolo non costituisce comunque limitazione della responsabilità dell’operatore NCC convenzionato, che si obbliga a favore dell’Amministrazione dare tempestiva comunicazione alla Società di Gestione di ogni eventuale danno a persone e/o cose e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto non potrà comportare in ogni caso l’assunzione di qualsivoglia responsabilità per l’approvazione del certificato la Società di collaudo o del certificato di regolare esecuzioneGestione stessa. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea mancata presentazione delle documentazioni ovvero il mancato rinnovo delle assicurazioni di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, cui sopra comporta la garanzia assicurativa prestata decadenza dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantiConvenzione.
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Assicurazioni. Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque L’Utilizzatore deve provvedere ad assicurare il Bene per l’avvio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione responsabilità civile con massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00. L’efficacia del contratto di locazione finanziaria è sospensivamente condizionata all’assicurazione del Bene da qualsiasi causa determinati e che copra parte dell’Utilizzatore (i) per la copertura contro i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito totali (incendio e furto) per l’intero valore del danneggiamento o della distruzione totale o parziale Bene così come indicato nelle condizioni particolari del contratto di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggioreleasing, e (ii) per la copertura contro i danni parziali del Bene (furto e incendio parziali, calamità naturali, atti vandalici e cristalli). L’Utilizzatore dovrà provvedere ad assicu- rare il Bene mediante le suddette coperture assicurative (nel prosieguo definite “Coperture obbligatorie richieste dal Concedente”) che preveda anche una garanzia di responsabilità civile dovranno essere valide ed efficaci per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavoritutta la durata della locazione finanziaria e, comunque, sino alla data restituzione del Bene o al trasferimento della proprietà dello stesso, ove sia esercitato dall’Utilizzatore il diritto di emissione opzione d’acquisto. All’Utilizzatore è lasciata libertà di scegliere se acquistare una o entrambe le Coperture obbligatorie richieste dal Conce- dente autonomamente presso una primaria compagnia di assicurazione di propria fiducia o, in alternativa, se munirsi di una sola o di entrambe le coperture assicurative tramite il Concedente mediante 1) attivazione del certificato servizio di collaudo copertura danni totali offerto dal Concedente e/o 2) acquisizione della copertura danni parziali direttamente presso il Concedente. Se richiesto dall’Utilizzatore mediante specifica indicazione nelle Condizioni Particolari del certificato contratto, i Beni saranno inclusi nel servizio di regolare esecuzione. Tale assicurazione copertura assicurativa contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata danni totali derivanti da furto e incendio offerta dal Concedente. se ricevere/acquisire una o entrambe le coperture assicurative dal Concedente. Nel caso l’Utilizzatore optasse per ac- quistare autonomamente una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale o entrambe le Coperture obbligatorie richieste dal Concedente, si farà carico degli oneri per l’assicurazione la sottoscrizione dei relativi contratti nonché per la corresponsione dei premi assicurativi. Resta inteso che la copertura contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente i danni totali derivanti da furto e incendio acquistata autonomamente dall’Utilizza- tore presso una compagnia di assicurazione di propria fiducia dovrà prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il apposito vincolo a favore dell’Amministrazione di GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI S.p.A., affinché ogni indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa sia corrisposto direttamente al Cedente, il quale conseguentemente avrà la facoltà di trattare con la compagnia di assicurazione, di transigere, di nominare periti, di firmare quietanze, senza che tali attività costituiscano fonte di alcuna responsabilità nei confronti dell’Utilizzatore. In presenza del suddetto vincolo, pertanto, l’Utilizzatore accetta e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino riconosce, che in caso di sinistro l’indennizzo per il danno totale derivante da furto e incendio sarà corrisposto direttamente ed esclusivamente al termine previsto Con- cedente, in forza del vincolo che prevede espressa facoltà di compensare tali somme con i crediti derivanti dai rapporti con l’Utilizzatore, rinunciando sin da ora ad ogni eccezione e/o contestazione al riguardo. Eventuali oneri sostenuti dal Concedente per l’approvazione il recupero degli indennizzi assicurativi, dovranno essere immediatamente rimborsati dall’ Utilizzatore. Il Concedente può anticipare, in nome e per conto dell’Utilizzatore, il pagamento dei premi assicurativi alla compagnia di assicurazione, che l’Utilizzatore provvede a rimborsare dietro semplice richiesta del certificato Concedente. Il Concedente si riserva di collaudo o del certificato conferire all’Utilizzatore, a seguito di regolare esecuzionerichiesta scritta con lettera raccomandata, poteri e facoltà per richiedere il risarcimento dei danni alla compagnia di assicurazione sia in sede giudiziale che stragiudiziale. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici Nel caso di Coperture obbligatorie richieste dal Concedente acquistate dall’Utilizzatore autonomamente presso una compagnia di assicurazione di propria fiducia, quest’ultimo dovrà curare in ogni momento e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle sotto la sua esclusiva responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codicela regolarità, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i completezza e l’adeguamento delle coperture assicurative del Bene. L’Utilizzatore deve trasmettere copia completa della polizza acquistata al Concedente, con evidenza dell’apposito vincolo a favore di quest’ultimo per quanto riguarda la copertura per danni causati dalleMandantitotali derivanti da furto e incendio.
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Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria
Assicurazioni. Ai Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese a stipulare adeguata polizza assicurativa, consegnandone copia all’Amministrazione entro 15 giorni precedenti dalla data di consegna dei lavori, a copertura dei danni derivanti da qualsiasi causa, compresi incendio o eventi furtivi, verificatisi nel corso dei lavori, ai sensi dell’art. 30 co. 3 della L 109/94 e dell’art. 103 del Codice l’Appaltatore è obbligatoDPR 554/99. La suddetta polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi: • sinistro per danni alle opere in corso di esecuzione per un importo pari a 5.000.000 di euro; • sinistro per danni a persone e cose (R.C.T.) per un importo annuo di 3.000.000 di euro; • per persona sinistrata, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo importo massimo di 3 milioni di Euro. Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e comunque per l’avvio dei lavorispese a stipulare idonea polizza indennitaria decennale, nonché una polizza R.C. verso terzi della medesima durata, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti decorrere dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o in ogni caso entro 12 mesi dalla data di ultimazione lavori, desunta dal relativo certificato. La suddetta polizza dovrà coprire, a beneficio del certificato Comune, i rischi derivanti dalla rovina totale o parziale dell’opera e dai rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore del Comune non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di regolare esecuzionequalunque specie. Il massimale della polizza decennale è stabilito nel 20% del valore dell’opera quale risultante del progetto esecutivo approvato ai sensi dell’art. 8 della presente convenzione. Tale assicurazione contro valore dovrà essere aggiornato in base all’andamento dell’indice dei costi di costruzione per fabbricati residenziali rilevato dall’ISTAT. Il concessionario dovrà inoltre stipulare apposita polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione derivanti dallo svolgimento dei lavori servizi e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al delle attività gestionali previste nel presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandanticontratto.
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Samples: Convention
Assicurazioni. Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’Appaltatore è obbligatoIl Gestore sarà tenuta a produrre, contestualmente alla al momento della sottoscrizione del contratto applicativo e comunque contratto, congrua assicurazione che dovrà essere dichiarata idonea dal responsabile del servizio interessato a copertura di qualsiasi rischio derivante dall’espletamento del servizio nonché per l’avvio dei lavorii danni derivanti all’Amministrazione in conseguenza di quanto sopra. Nella polizza RCT/RCO stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione, dovrà essere indicato che l’Amministrazione è considerato “terzi” a tutti gli effetti. Tale polizza dovrà prevedere la copertura dai seguenti danni:
a) da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti da cibi o generi alimentari contaminati, avariati o inidonei, distribuiti nell’ambito del servizio;
b) eventuali danni a cose di proprietà dell’Amministrazione, ulteriori a quelle indicate nella precedente lettera o di proprietà di terzi, cagionati nel corso dello svolgimento del servizio. La polizza assicurativa dovrà essere prestata con un massimale minimo per sinistro: ✓ €. 1.000.000,00 per danni a cose ✓ €. 10.000.000,00 per danni a persone (RCT) ✓ €. 5.000.000,00 per prestatori d’opera (RCO); L’Amministrazione è esonerato da ogni responsabilità, nell’ambito degli obblighi derivanti dall’applicazione della Legge 81/2008 oltre ad ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del Gestore. Qualora la polizza, a produrre una seguito di verifiche d’ufficio, non dovesse risultare adeguata all’attività oggetto dell’Appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, il Gestore è tenuto a renderla conforme a quanto richiesto dall’Amministrazione . L’esistenza di tale polizza non libera il Gestore dalle proprie responsabilità avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. L’Amministrazione è conseguentemente esonerata da qualsiasi responsabilità nei casi predetti. L’assenza di detta polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito al momento della stipula del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione contratto determina il decadimento del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandanticontratto stesso.
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Samples: Service Agreement
Assicurazioni. Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione L'Aggiudicataria esonera l'Amministrazione Regionale da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di responsabilità verso terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze possono derivare dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente comma devono recare espressamente contratto e per danni conseguenti a collisioni. Parimenti l'Aggiudicataria è unica responsabile dell'utilizzo e custodia dei depositi carburanti. L’Aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità civile e le eventuali spese giudiziarie in relazione a danni di qualsiasi genere e natura eventualmente arrecati a persone, cose o animali che possano derivare dall’impiego dei mezzi, attrezzature, impianti a qualsiasi titolo utilizzati dall’aggiudicataria nell’espletamento del servizio e per danni conseguenti a collisioni; L’Aggiudicataria inoltre dovrà disporre delle assicurazioni come previste dall'art.6 del D.M. dei Trasporti del 18.06.1981 e successive modificazioni. Nello specifico dovrà disporre : - di copertura assicurativa per il vincolo rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto per qualsiasi danno che l’aggiudicatario possa arrecare all’Amministrazione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi o a favore dell’Amministrazione cose sia di terzi sia di proprietà di Regione Campania, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per sinistro e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione persona, senza limitazione di danno e di durata non inferiore a quella dello stipulando contratto Copia del certificato di collaudo assicurazione sarà trasmesso all’Amministrazione, entro la data di stipula del contratto d’appalto ovvero, in caso di anticipazione del servizio, prima dell’avvio del servizio stesso. - di copertura assicurativa degli infortuni, aventi come conseguenza diretta la morte o l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea, occorsi ai passeggeri trasportati in occasione di tutte le attività oggetto del certificato presente appalto e comunque in esecuzione del medesimo. A tal fine la polizza a dovrà prevedere:
a) nel caso dell’elicottero bimotore in servizio annuale, per ciascun passeggero somme assicurate pari ad almeno 750.000,00 (settecentocinquantamila/00) oltre ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per il ristoro di regolare esecuzionetutte le spese mediche sostenute o da sostenersi à seguito del sinistro. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitricidurata della polizza non deve essere inferiore a quella dello stipulando contratto.
b) nel caso degli elicotteri monomotore in servizio stagionale, per ciascun passeggero somme assicurate pari ad almeno 200.000,00 (duecentomila/00) oltre ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per il ristoro di tutte le spese mediche sostenute o da sostenersi à seguito del sinistro. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea Detta polizza sarà di Impresetipo aperto ovverosia dovrà prevedere la possibilità di elevare temporaneamente la copertura per ciascun passeggero ad euro 750.000,00, giusto il regime oltre ai 150.000,00 di cui sopra, a seguito di richiesta della committenza da inoltrare 24 ore prima dell’intervento alla ditta aggiudicataria. La durata della polizza non deve essere inferiore a quella del periodo annuale contrattuale. Copia dei certificati di assicurazione sarà trasmessa all’Amministrazione, entro la data dì stipula del contratto d’appalto ovvero, in caso dì anticipazione del servizio, prima dell’avvio del servizio stesso. In caso di polizze per periodi dei singoli anni, l’aggiudicatario si impegna a consegnare copia delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantipolizze rinnovate.
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Samples: Service Agreement
Assicurazioni. Ai L’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 103 del Codice l’Appaltatore è obbligato54, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavoricomma 6, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, a produrre stipulare una polizza assicurativa o più polizze assicurative che tenga tengano indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistentideterminati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro La polizza dovrà coprire i rischi danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione deve essere stipulata per una dei lavori. La somma assicurata pari non potrà essere inferiore all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione del contratto al lordo dell’I.V.A.. La polizza dovrà inoltre assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civile verso per danni causati a terzi deve essere nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo minimo assicurato è pari a Euro 500.000,00€ 500.000,00 (cinquecentomila/00). Deve pertanto ritenersi onere a carico dell’operatore economico, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, di polizze relative a:
1. Assicurazione RCT per danni a persone, a cose e animali; tale polizza deve specificamente dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” persone si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso della stazione appaltante, della direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo.
2. Assicurazione contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, della Direzione dei lavori oltre agli altri danneggiamenti e degli eventuali Collaudatori distruzioni totali che si verifichino in corso d’operadi esecuzione. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il ai precedenti punti 1. e 2., dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori, dovranno portare la dichiarazione di vincolo a favore dell’Amministrazione della stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato alla data di collaudo o emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitriciesecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea previsto un periodo di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codicegaranzia, la polizza assicurativa, è sostituita da una polizza che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l’esecutore dei lavori potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il lavoro svolto per conto dell’Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a quelli sopra indicati. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. In caso di riunione di concorrenti, le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile dall’operatore economico mandatario o capogruppo in nome e per conto di tutti i danni causati dalleMandanticoncorrenti con responsabilità solidale.
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Samples: Accordo Quadro
Assicurazioni. Ai sensi dell’artE’ posta a carico dell’Affidataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando a pari titolo l’Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione nel rispetto delle obbligazioni assunte e delle prescrizioni del presente capitolato, del disciplinare e di ogni normativa vigente in materia, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. 103 L’affidataria risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell’aggiudicatario o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza del Codice l’Appaltatore è obbligatoservizio, contestualmente restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione o di compensi da parte del Comune, fatti salvi gli interventi a favore dell’impresa da parte di società assicuratrici. Conseguentemente, l’Affidataria esonera l’Ente ed l’Ufficio comunale competente, che riveste esclusivamente funzioni tecnico-amministrative, da qualsiasi azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse contro i medesimi essere intentata. A garanzia di quanto sopra l’impresa aggiudicataria dovrà essere provvista di polizze assicurative, da presentarsi prima della stipula del contratto, valevoli per un periodo pari alla sottoscrizione durata del contratto applicativo stesso. In particolare l’aggiudicatario dovrà disporre e comunque presentare all’Ente: ▪ polizza RCA per l’avvio ogni mezzo adibito al servizio con un massimale di almeno € 10.000.000,00 (diecimilioni/zerozero) per sinistro, comprensiva di R.C. dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi trasportati e delle copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi nonché corredata dalla garanzia di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i “rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell’Amministrazione nel caso di: - conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente; - danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento da terzi trasportati; - trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della distruzione totale o parziale carta di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandanti.circolazione;
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Samples: Capitolato Prestazionale
Assicurazioni. Ai sensi dell’artL’Impresa, nell’espletamento delle attività richieste dal Capitolato, si assume ogni responsabilità civile e penale prevista dalla legge. 103 L’Impresa, prima dell’inizio del Codice l’Appaltatore è obbligatoServizio di Ristorazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavori, a produrre una deve stipulare apposita polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a contro terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la RCT e responsabilità civile verso terzi prestatori di lavoro RCO con una primaria Compagnia di Assicurazione per l’intera durata dell’appalto (comprese eventuali proroghe), nella quale deve essere pari esplicitamente indicato che l’Amministrazione debba essere considerata “terza” a Euro 500.000,00; tale tutti gli effetti di legge. La polizza deve specificamente obbligatoriamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantierela copertura dei rischi da intossicazione alimentare, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze da avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione ristorazione nonché ogni altro danno agli utenti conseguente alla somministrazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzionepasto. La garanzia polizza deve prevedere inoltre la copertura per i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto o per danni a qualsiasi titolo causati dall’Impresa. L’importo del massimale per la polizza RCT non potrà essere inferiore a € 4.000.000,00 per singolo sinistro, e a € 2.000.000,00 per persona danneggiata e per danni a cose. L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’Impresa durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto. A tale riguardo l’Impresa dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RCO con un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per singolo sinistro e per persona danneggiata (DPR 1124/1965 - D. Lgs. 38/2000). Tutti i massimali devono essere rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell’eventualità che subiscano un aumenti che superi il 15% del dato iniziale. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitricimandanti (art. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime 37 D. Lgs 163/2006). Copia delle responsabilità disciplinato dall’artpolizze dovrà essere consegnata all’Amministrazione almeno dieci giorni prima della firma del contratto. 4 8 del Codice, La mancata presentazione delle polizze comporterà la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantirevoca dell’aggiudicazione.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Assicurazioni. Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’Appaltatore L'impresa aggiudicataria è obbligatosempre responsabile, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavorisia verso l'Amministrazione che verso terzi, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da nell'esecuzione di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opereservizi assunti, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o per cause di forza maggiore, e che preveda anche . A tal fine l'impresa dovrà produrre prima della stipula del contratto una garanzia di polizza per responsabilità civile R.C. con massimali minimi di € 500.000,00: − per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la e responsabilità civile verso terzi che possono derivare agli operatori od essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o strutture durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità; − a copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni che vengono considerati terzi trasportati. Tale assicurazione deve essere pari intendersi come integrativa o aggiuntiva rispetto a Euro 500.000,00; tale quelle, obbligatorie per legge, relative ai singoli automezzi. Il massimale previsto nella polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla ditta appaltatrice sia nei confronti di terzi, ivi compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantieretrasportati, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzionesia nei confronti dell'Ente. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche ditta aggiudicataria risponderà per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno durante il trasporto scolastico e della perdita o rottura delle cose che l'alunno porta con sé, esonerando il Comune da ogni addebito civile. L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione degli alunni trasportati per i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici che a questi possono derivare nell’esecuzione del trasporto. Tale assicurazione dovrà comprendere anche la copertura d’infortunio durante la salita e subfornitricila discesa dai mezzi. Qualora l’Appaltatore La ditta aggiudicataria dovrà quindi stipulare una polizza di assicurazione in cui sia un’Associazione Temporanea prevista la copertura di Impresequalsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’artcon particolare riguardo a tutte le operazioni preparatorie ed accessorie in genere, attinenti al trasporto ed alla presa in consegna e riconsegna da chi di dovere degli alunni destinatari del servizio stesso. 4 8 La ditta affidataria è tenuta, altresì, a documentare prima della stipula del Codicecontratto l'adempimento dei suindicati obblighi assicurativi ed a comunicare tempestivamente (e, la garanzia assicurativa prestata comunque, entro giorni cinque lavorativi dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantidata della variazione) ogni variazione in merito.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Assicurazioni. Ai sensi dell’artOgni responsabilità per danni che in relazione all’espletamento del servizio o cause ad esso connesse derivassero al Comune, a terzi, cose o persone, si intende senza riserve ed eccezioni a totale carico della Ditta. 103 del Codice l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione La Ditta prima della stipula del contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavori, a produrre prima dell’avvio del servizio dovrà presentare una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, sottoscritta specificatamente per il servizi oggetto del presente appalto, per RCT/RCO con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 (tre milioni) unico, con le seguenti clausole: - per danni derivanti da persone di cui deve rispondere; - danni ai mezzi, alle cose e alle persone che tenga indenne l’Amministrazione da si trovano nell’ambito di esecuzione del servizio; - responsabilità personale di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra dipendenti dell’appaltatore; - tra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi gli utenti del servizio, l’Amministratore comunale, suoi amministratori e dipendenti; - rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, suoi amministratori e dipendenti; - le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno essere opposti ai danneggiati né all’Amministrazione comunale; Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso singoli massimali coperti dalla polizza sopra descritta, l’onere relativo dovrà intendersi a totale carico dell’aggiudicatario. L’affidatario solleva l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità anche per danni derivanti da rischi non coperti dalle polizze suddette. Con cadenza annuale l’affidatario invierà ai competenti uffici comunali copia della quietanza di pagamento dei ratei assicurativi. La polizza dovrà coprire l’intero periodo di durata del servizio. L’Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al cantierepersonale della Ditta durante l’esecuzione del servizio. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze polizza assicurativa di cui al presente comma devono recare espressamente articolo è condizione essenziale per l’Amministrazione comunale e pertanto, qualora l’Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il vincolo contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a favore dell’Amministrazione titolo di penale e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione fatto salvo l’obbligo di risarcimento del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzionemaggior danno subito. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle polizza dovrà riportare l’impegno dell’assicuratore, per tutta la durata dell’appalto, a comunicare all’Amministrazione all’indirizzo PEC xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx entro 10 giorni eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea carenze di Impresecoperture assicurative per disdetta, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 per mancato pagamento del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantipremio o qualsiasi altra causa.
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Samples: Service Agreement
Assicurazioni. Ai sensi dell’artOgni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a cause ed esso connesse, derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell’impresa aggiudicataria), sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell’Appaltatore. 103 L’operatore economico aggiudicatario, a copertura dei rischi del Codice l’Appaltatore è obbligatoservizio, contestualmente alla sottoscrizione deve presentare apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavori, a produrre una stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l’espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente. La polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro dovrà riguardare specificatamente la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve specificamente prevedere l’indicazione la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto o comunque prima dell’inizio del servizio. Paramenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla stazione appaltante alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa. L’importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 per anno e per sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre una appendice alla stessa, nella quale si espliciti che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantierela polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questa Amministrazione. L’aggiudicataria, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori essendo responsabile di qualsiasi danno, incidente e/o inconveniente causato in corso d’opera. Le polizze connessione alla conduzione dell’appalto, solleva comunque il Comune di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo Monza da ogni responsabilità diretta e/o del certificato di regolare esecuzioneindiretta sia civile, sia penale, sia amministrativa. La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del Servizio e cesserà con lo svincolo della cauzione definitiva. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici nei confronti della stazione appaltante. Sarà cura della Ditta provvedere ad effettuare la fornitura utilizzando mezzi tecnici idonei e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantipersonale regolarmente assunto ed assicurato ai fini INAIL.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Custodia E Pulizia
Assicurazioni. Ai sensi dell’artOgni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell’Appaltatore), sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Appaltatore. 103 L'Appaltatore, a copertura dei rischi del Codice l’Appaltatore è obbligatoservizio, contestualmente alla sottoscrizione deve presentare nei termini di cui al punto C) del disciplinare di gara, pena la decadenza dell’aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavori, a produrre una stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente. La polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi. Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto con le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze modalità di cui al presente comma devono recare espressamente punto C) del disciplinare di gara. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate alla Stazione appaltante alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa. L'importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 per anno e per sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l’appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto servizio svolto per l’approvazione del certificato conto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantiquesta Amministrazione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Assicurazioni. Ai sensi dell’art1. 103 del Codice l’Appaltatore L’Affidatario è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo obbligato a costituire e comunque per l’avvio consegnare all’Università almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a produrre lavori anche una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e assicurazione che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione dall’Università a seguito causa del danneggiamento danneg- giamento o della distruzione totale o parziale di impianti e ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di assicurare corrisponde all'importo dei lavori.
2. La polizza deve assicurare l’Università contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione nel corso dell'esecuzione dei lavori, sino lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneesecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Tale assicurazione contro Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è so- stituita da una polizza che tenga indenne l’Università da tutti i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato paga- mento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Amministrazione.
3. L’Affidatario si impegna, altresì, producendo idonea dichiarazione di una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile verso terzi deve essere pari generale nel territorio dell’Unione europea, a Euro 500.000,00; tale stipu- lare a far data dall’approvazione del progetto esecutivo, una polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiereassicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività ad esse connesse, della Direzione per tutta la durata dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’operaa sino alla data di emissione del Certificato di collaudo. Le polizze Detta polizza, che dovrà coprire, oltre alle nuove spese di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva progettazione, anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea rischi per omissioni ed errori di Impreseredazione della progetta- zione che abbiano determinato, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codicea carico dell’Amministrazione aggiudicatrice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantinuove spese di progetta- zione e/o maggiori costi, dovrà avere un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati.
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Samples: Contratto Di Disponibilità
Assicurazioni. Ai sensi dell’art. 103 5.1 A garanzia del Codice l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del debito contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavori, a produrre dal Consumatore il Finanziatore stipula una polizza assicurativa del rischio vita, che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi assicuri il recupero del residuo debito in caso di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito decesso del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opereConsumatore. Il Consumatore, anche preesistentiai sensi e per gli effetti dell’articolo 1919 del Codice Civile, salvo quelli derivanti si impegna a prestare il consenso a che il Finanziatore concluda, a proprie spese e con primaria Compagnia di Assicurazione, un contratto di assicurazione sulla vita nel quale il Finanziatore rivesta la qualifica di contraente e beneficiario ed il Consumatore la qualifica di assicurato. La premorienza del Consumatore determina a favore del Finanziatore la corresponsione da errori parte della Compagnia di progettazioneAssicurazione di un importo pari al debito residuo, insufficiente progettazionein linea capitale, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino computato alla data di emissione decesso. A ricezione del certificato di collaudo o suddetto importo da parte del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; Finanziatore, il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” debito si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzioneconsidera estinto. La Compagnia di Assicurazione rinuncia ad ogni diritto, ragione o azione verso gli eredi del Consumatore e rinuncia, altresì, a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Consumatore a garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici del finanziamento, quali: trattamento di fine rapporto (articolo 2120 del codice civile) o indennità equipollente, somme maturate presso Fondo Pensione. 5.2 A copertura del rischio della perdita dell’impiego il Finanziatore stipula, a proprie spese e subfornitricia proprio esclusivo beneficio, una polizza “credito” (ramo 14) a garanzia del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell’obbligazione di rimborso del finanziamento. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea Al verificarsi di Impresetale circostanza la Compagnia di Assicurazione corrisponde al Finanziatore un importo pari al debito residuo del Consumatore, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’artin linea capitale, computato alla data del verificarsi del sinistro. 4 8 del CodicePer le somme corrisposte al Finanziatore, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantiCompagnia di Assicurazione resta surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione nei confronti del Consumatore ed il relativo datore di lavoro o altro ente, quali depositari del Trattamento di Fine Rapporto o indennità equipollente, Fondo Pensione o Istituto di Previdenza obbligatoria.
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Samples: Contratto Di Finanziamento
Assicurazioni. Ai Ferme restando tutte le responsabilità e gli obblighi a lui incombenti a sensi dell’artdi legge, l’appaltatore stipulerà e manterrà operante a proprie spese una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile stipulata con primaria compagnia di Assicurazione che abbia un rating non inferiore a BB di “Standard & Poor’s” od altra equivalente agenzia di rating, in vigore alla data di emissione, con l’indicazione della società specializzata ha attribuito il rating (quanto sopra si applica anche a tutte le Compagnie che fossero eventualmente presenti nel riparto di coassicurazione). 103 del Codice l’Appaltatore è obbligatoRelativamente alla polizza di RCT tale contratto dovrà coprire i danni involontariamente cagionati a Terzi di cui siano ritenuti civilmente responsabili, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo l’appaltatore e/o le persone fisiche e/o giuridiche di cui debba rispondere. Si conferma che nel novero di “Terzi” si intendono inclusi a sensi di polizza anche la Committente, gli eventuali subappaltatori, i dipendenti tutti degli stessi (Committente e comunque per l’avvio subappaltatori), nonché le persone fisiche e giuridiche incaricate dal Committente e/o dai subappaltatori che concorrono al conseguimento dell’oggetto dell’appalto. La validità della copertura si estenderà a tutto il periodo dei lavori, a produrre una quello della garanzia, nonché a quello previsto dalla legge per le responsabilità postume. La polizza assicurativa dovrà riferirsi esclusivamente ai lavori, forniture e servizi oggetto dell’appalto; nel caso quindi di convenzioni o polizze di gruppo, nella polizza dovrà essere espressamente previsto che tenga indenne l’Amministrazione le garanzie non potranno subire riduzioni o modifiche per fatti estranei ai lavori, forniture e servizi de quo. L’appaltatore deve inserire in eventuali subcontratti prescrizioni almeno uguali a quelle del presente articolo, al fine di regolamentare l’obbligo dei subappaltatori a stipulare e a mantenere operanti polizze assicurative e deve controllare, prima dell’inizio dei lavori e durante il loro svolgimento, la congruità delle predette coperture, la loro conformità alle previsioni del presente articolo e la loro validità nel tempo. L’appaltatore manleva esplicitamente il committente, i suoi dipendenti o incaricati per qualsiasi danno alle attrezzature. Eventuali inefficienze delle polizze dei subappaltatori che non fossero coperte da tutti i rischi polizze stipulate dall’Appaltatore (operatività in differenza di esecuzione da qualsiasi causa determinati e condizioni – DIC – e/o in differenza di limiti – DIL –), resteranno a carico dell’Appaltatore stesso che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione manleva esplicitamente il Committente. In particolare l’appaltatore deve provvedere a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile munirsi delle seguenti coperture assicurative: • Responsabilità Civile verso Terzi per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavoripersone e/o cose di Terzi, sino alla data ivi compreso il Committente e i dipendenti dello stesso nonché eventuali Subappaltatori e loro dipendenti, con un massimale unico non inferiore a euro 2.600.000 (duemilioniseicentomila), con sublimiti minimi non inferiori a 860.000 (ottocentosessantamila) per: - danni da interruzione di emissione del certificato attività a seguito di collaudo sinistro coperto da polizza; - danni a cose di Terzi da incendio di cose dell’Assicurato o del certificato da lui detenute; - danni alle cose in consegna e custodia. • Responsabilità Civile verso i Prestatori di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il Lavoro, con un massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari non inferiore a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra 2.600.000 (duemilioniseicentomila) per sinistro e Euro 1.033.000 (unmilionetrentatremila) per persona. • Danni all’opera, se richiesta e come definita nelle Condizioni Speciali di Appalto. • Responsabilità civile ex art. 1669 C.C. se richiesta e come definita nelle Condizioni Speciali di Appalto. Tutte le “persone” coperture assicurative devono contenere esplicita clausola di rinuncia al diritto di surroga da parte dell’Assicuratore ex art. 1916 C.C. nei confronti del Committente, suoi dipendenti o incaricati, salvo sempre il caso di dolo. Ad attestazione di quanto sopra l’Appaltatore dovrà fornire al Committente prima dell’emissione dell’ordine copia della polizza. Il Committente (se previsto nelle Condizioni Speciali di Appalto) si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze riserva di stipulare direttamente le assicurazioni di cui al presente comma devono recare espressamente ai precedenti punti 14.1 a 14.4, nel proprio interesse e in quello dell’Appaltatore, ex art. 1891 C.C.; in tali assicurazioni l’Appaltatore ha la qualifica di Assicurato. Si conferma che il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato foro competente è quello di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantiBrescia.
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Samples: Condizioni Generali D’appalto
Assicurazioni. Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantidalle Mandanti.
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Samples: Accordo Quadro
Assicurazioni. Ai L’Appaltatore è obbligato a stipulare, all’atto della sottoscrizione di ogni singolo contratto applicativo, con una compagnia di gradimento della Stazione Appaltante, una polizza di responsabilità civile ai sensi dell’art. 103 comma 7 del Codice l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque D.lgs. n. 50/2016 per l’avvio i danni subiti dai terzi e/o dalla Stazione Appaltante durante l’esecuzione dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra nonché per i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze La copertura assicurativa di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo articolo deve essere operante a favore dell’Amministrazione dell’Appaltatore, di eventuali Subappaltatori e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto della Stazione Appaltante. La cifra assicurata dovrà essere di entità tale da garantire il danno singolo e il disastro. La suddetta polizza dovrà garantire i danni arrecati a terzi, alla Stazione Appaltante e all’ente Gestore, per l’approvazione del certificato morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali, nonché per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di collaudo attività industriali, commerciali, agricole, di servizio o del certificato di regolare esecuzioneprofessionali (RCT). La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva RCT dovrà comprendere anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitricida incendio, corto circuito, esplosione, scoppio. Qualora Infine, l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche dovrà essere assicurato per i danni arrecati ai prestatori di lavoro (RCO). I massimali assicurativi minimi richiesti sono i seguenti: • RCT: € 20.000.000; • RCO: € 5.000.000 Resta inteso che sia l’indicazione dei massimali, sia la proposizione di garanzie assicurative, non esonerano l’Appaltatore dalle Sue responsabilità comunque configurabili. In nessun caso i massimali assicurativi previsti si possono configurare come limite di responsabilità per l’Appaltatore. L’Appaltatore dovrà adottare tutte le predisposizioni e i provvedimenti necessari o anche solo opportuni per evitare il verificarsi di infortuni o danni alle persone o alle cose, durante l’esecuzione del servizio. Qualunque danno a persone e/o cose, guasto o sottrazione di materiali e oggetti di proprietà della Stazione Appaltante, dell’ente Gestore o di terzi, causati dalleMandantidal personale dell’Appaltatore, sarà a carico dello stesso, il quale dovrà di conseguenza provvedere al risarcimento e/o al ripristino. La copertura assicurativa non dovrà contenere franchigie e/o scoperti. In caso di franchigie e/o scoperti, questi non dovranno essere opponibili alla Stazione Appaltante e ad altri terzi.
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Samples: Accordo Quadro
Assicurazioni. Ai Il concessionario si assume ogni responsabilità sia civile sia penale derivategli ai sensi dell’artdi legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. 103 del Codice l’Appaltatore è obbligatoA tale scopo il concessionario si impegna a stipulare con una primaria compagnia di assicurazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che l'amministrazione comunale di Bussero debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti. Detta polizza dovrà essere presentata all'amministrazione comunale prima della stipula del contratto. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di refezione, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto e tenere indenne l'amministrazione concessionaria da ogni responsabilità. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose che sono nell'ambito di concessione. La validità delle suddette polizze non potrà essere inferiore alla durata del contratto. L’assicurazione dovrà essere prestata con un massimale non inferiore a €. 6.000.000,00 (seimilioni/00). L’amministrazione comunale concedente è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del concessionario, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è a intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a €. 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) che tenga indenne l’Amministrazione l'amministrazione comunale da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e ogni responsabilità. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all’amministrazione concedente prima della stipula del contratto che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o disciplina la concessione. Si precisa inoltre che l’esistenza (validità ed efficacia) della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze assicurativa di cui al presente comma devono recare espressamente articolo costituisce condizione essenziale di efficacia del contratto stesso e, pertanto, qualora il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato concessionario non sia in grado di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime provare in qualsiasi momento l’esistenza delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codicecoperture assicurative, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandanticoncessione si intenderà risolta di diritto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva, a titolo di penale, fatto l’obbligo di risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
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Samples: Capitolato D’oneri Per La Concessione Del Servizio Di Ristorazione Scolastica
Assicurazioni. Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione L'Appaltatore esonera la Regione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di responsabilità verso terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze possono derivare dall'esecuzione delle prestazioni di cui al presente comma devono recare espressamente contratto e per danni conseguenti a collisioni. Parimenti l'Appaltatore è unico responsabile dell'utilizzo e custodia dei depositi carburanti. L'Appaltatore assume a proprio carico la responsabilità civile e le eventuali spese giudiziarie in relazione a danni di qualsiasi genere e natura eventualmente arrecati a persone, cose o animali che possano derivare dall’impiego dei mezzi, attrezzature, impianti a qualsiasi titolo utilizzati dall’aggiudicataria nell’espletamento del servizio e per danni conseguenti a collisioni; L'Appaltatore inoltre dovrà disporre delle assicurazioni come previste dall'art. 6 del D.M. dei Trasporti del 18.06.1981 e successive modificazioni. Nello specifico dovrà disporre:
1. di copertura assicurativa per il vincolo rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto per qualsiasi danno che l’aggiudicatario possa arrecare alla committente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi o a favore dell’Amministrazione cose sia di terzi sia di proprietà della Regione, con massimale non inferiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per sinistro, senza limitazione di danno. Detta assicurazione dovrà mantenere la validità per tutta la durata del contratto;
2. di copertura assicurativa degli infortuni, aventi come conseguenza diretta la morte o l’invalidità permanente o l’inabilità temporanea, occorsi ai passeggeri trasportati in occasione di tutte le attività oggetto del presente appalto e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto comunque in esecuzione del medesimo. A tal fine la polizza dovrà prevedere per l’approvazione ciascun passeggero, somme assicurate pari ad almeno € 200.000,00 (duecentomila/00) oltre ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) per il ristoro di tutte le spese mediche sostenute o da sostenersi à seguito del certificato sinistro. Detta polizza sarà di collaudo o del certificato tipo aperto ovverosia dovrà prevedere la possibilità di regolare esecuzioneelevare temporaneamente la copertura per ciascun passeggero ad € 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), oltre ai € 150.000,00 (centocinquantamila/00) di cui sopra, a seguito di richiesta della committenza da inoltrare 24 ore prima dell’intervento all’Appaltatore. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitricidurata della polizza non deve essere inferiore a quella del periodo annuale contrattuale. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea In caso di Impresepolizze per periodi dei singoli anni, giusto il regime l’aggiudicatario si impegna a consegnare copia delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantipolizze rinnovate.
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Assicurazioni. Ai L'Impresa si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli ai sensi dell’artdi legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. 103 A tal fine l'Appaltatore, prima di iniziare il servizio, deve stipulare polizza RCT/RCO, nella quale venga esplicitamente indicato che l’Università degli Studi della Basilicata debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. La polizza deve prevedere la copertura per danni a terze persone e a cose di cui in possesso o detenzione e la copertura per danni a cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del Codice l’Appaltatore servizio di pulizia e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi. La polizza dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo. L’Appaltatore è obbligatoesonerato da ogni responsabilità per danni, contestualmente alla sottoscrizione infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Impresa, durante l'esecuzione del contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavoriservizio, convenendosi a produrre una tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. Copia conforme all'originale di detta polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i contratta dall'Appaltatore a copertura dei rischi di esecuzione sopra indicati dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante, unitamente alla dichiarazione con cui l'Appaltatore esoneri l’Appaltatore da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile e penale per danni causati arrecati nell'esercizio della propria attività a terzi nell’esecuzione dei lavoriterze persone e/o a cose, sino alla data entro il termine di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro inizio dell'appalto, pena la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantidecadenza dell'aggiudicazione.
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Samples: Service Agreement
Assicurazioni. Ai sensi dell’artPer tutta la durata dell’Appalto, l’Amministrazione e l’Affidatario, oltre a quanto già descritto all’Art.20, si impegnano a collaborare per l'attuazione della seguente polizza assicurativa: - Successivamente alla stipula del contratto, e comunque entro 10 giorni prima dell’inizio della fase di gestione, Polizza tipo C.A.R. per le attività inerenti i servizi richiesti nell’appalto pari al 40% dell’importo degli investimenti del lotto di riferimento. 103 Per tutta la durata dell’Appalto, l’Amministrazione e l’Affidatario si impegnano a collaborare per l'attuazione delle coperture assicurative previste in fase di gara. Tale collaborazione sarà volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di efficienza, anche in termini di economicità, delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da stipularsi da parte dell’Amministrazione o dell’Affidatario. Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico dell’Affidatario, il quale dovrà consegnare all’Amministrazione copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, l’Amministrazione potrà provvedere direttamente, a spese dell’Affidatario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell’Amministrazione dell’avviso di mancato pagamento del Codice l’Appaltatore è obbligatopremio da parte dell’Affidatario. Il nome dell’Amministrazione Appaltante deve essere chiaramente indicato tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e impianti oggetto dell’Appalto. L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, contestualmente alla a mezzo lettera raccomandata A/R, all’Amministrazione, la quale potrà sostituirsi all’Affidatario nel pagamento del premio. In difetto di intervento sostitutivo dell’Amministrazione, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto la copertura cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti. L’Affidatario avrà l’obbligo di presentare al Comune copia dell’avvenuto pagamento dei premi assicurativi. L’Affidatario dovrà presentare, in sede di sottoscrizione del contratto applicativo e comunque per l’avvio contratto, le polizze professionali dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o soggetti incaricati della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandanti.
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Assicurazioni. Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantidalle Mandanti.
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Assicurazioni. Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’Appaltatore L’Appaltatore è obbligatoobbligato a stipulare, contestualmente alla all’atto della sottoscrizione del di ogni singolo contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavoriapplicativo, a produrre con una compagnia di gradimento della Stazione Appaltante, una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati arrecati a terzi e alla Stazione Appaltante nell’esecuzione dei lavori, lavori sino alla data di emissione al termine del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzionecontratto e per danni derivanti da forza maggiore. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze La garanzia di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo articolo deve essere operante a favore dell’Amministrazione dell’Appaltatore, di eventuali Subappaltatori e devono coprire l’intero periodo della Stazione Appaltante. Per quanto riguarda la responsabilità civile, la cifra assicurata dovrà essere di entità tale da garantire il danno singolo e il disastro. In relazione ai rischi connessi alle obbligazioni dell’appalto fino al termine previsto l’Appaltatore dovrà avere una copertura assicurativa minima per l’approvazione del certificato danni arrecati a terzi, alla Stazione Appaltante e all’ente Gestore ANM, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali, nonché per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di collaudo attività industriali, commerciali, agricole, di servizio o del certificato professionali (RCT). Inoltre, l’Appaltatore dovrà essere assicurato per i danni arrecati ai prestatori di regolare esecuzionelavoro (RCO). La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva RCT dovrà comprendere anche i danni da incendio, corto circuito, esplosione, scoppio. I massimali assicurativi minimi richiesti sono i seguenti: • per sinistro per persona per danni ad animali o cose RCT € 20.000.000; • RCO € 5.000.000 Resta inteso che sia l’indicazione dei massimali, sia la proposizione di garanzie assicurative, non esonerano l’Appaltatore dalle Sue responsabilità comunque configurabili. In nessun caso i massimali assicurativi previsti si possono configurare come limite di responsabilità per l’Appaltatore. L’Appaltatore dovrà adottare tutte le necessarie predisposizioni e i provvedimenti necessari o anche solo opportuni per evitare il verificarsi di infortuni o danni alle persone o alle cose, durante l’esecuzione del servizio. L’Appaltatore sarà responsabile dei danni arrecati alla Stazione Appaltante, all’ente Gestore e a terzi: nessuna responsabilità sarà pertanto da attribuire a ANM per danni derivanti dall’espletamento del servizio, se non ad essa riconducibili. Qualunque danno a persone e/o cose, guasto o sottrazione di materiali e oggetti di proprietà della Stazione Appaltante, di ANM o di terzi, causati dalle eventuali imprese subappaltatrici dal personale dell’Appaltatore, sarà a carico dello stesso, il quale dovrà di conseguenza provvedere al risarcimento e/o al ripristino. La copertura assicurativa non dovrà contenere franchigie e/o scoperti. In caso di franchigie e/o scoperti, questi non dovranno essere opponibili alla Stazione Appaltante e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantiad altri terzi.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Tram Bidirezionali
Assicurazioni. Ai sensi dell’artL’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che possono derivare agli operatori o che questi possono causare agli utenti, alle loro cose e a terzi, anche a seguito d’irregolarità o carenza delle prestazioni. 103 Il concessionario assume a proprio carico il rischio completo ed incondizionato dell’esercizio del Codice l’Appaltatore servizio, qualunque ne sia l’entità e la causa, ed è obbligatoresponsabile dei danni che possono subire persone e cose, contestualmente alla sottoscrizione all’interno o fuori dei locali della Struttura, per fatti od attività connessi con l’esecuzione servizi oggetto del contratto applicativo presente Capitolato Speciale d’Appalto, senza diritti di rivalsa o compensi da parte del Comune per tutta la durata contrattuale. Il Concessionario dovrà stipulare e comunque per l’avvio dei lavoridepositare in Comune, a produrre una prima della stipula del contratto, idonea polizza assicurativa che tenga per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT) e RCO, con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata dell’appalto a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale assunto, da tirocinanti o da volontari operanti nella struttura: - RCT con un massimale per sinistro e per anno non inferiore a € 1.000.000,00; - RCO con un massimale per sinistro e per anno non inferiore € 1.200.000,00. Il Concessionario è responsabile dei danni comunque arrecati a terzi o a cose ad essi appartenenti durante l’esecuzione del servizio, nonché dei danni arrecati a persone o cose appartenenti, direttamente ed indirettamente alla propria organizzazione d’impresa; a tale titolo, l’appaltatore è obbligato a tenere indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione la stazione appaltante da qualsiasi causa determinati pretesa o molestia e si assume tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali connessi, pertanto tale polizza dovrà esonerare il Comune da ogni responsabilità per morte, infortunio e danni che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione gestione dei servizi dovessero derivare agli utenti e ai prestatori di lavoro comprese le attività complementari e accessorie rispetto a seguito del danneggiamento quelle principali nessuna esclusa. Il contratto di assicurazione deve prevedere che la compagnia assicurativa provvederà alla formalizzazione della proposta liquidativa o della distruzione totale o parziale di impianti contestazione, entro e operenon oltre 60 giorni dalla presentazione, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione parte del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiereterzo reclamante, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’operadocumentazione completa per l’eventuale richiesta di risarcimento danni. Le polizze In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, RCVT e RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio in oggetto svolto per conto dell’Amministrazione. Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’Amministrazione prima della stipula del contratto o prima dell’inizio del servizio qualora sia autorizzata l’esecuzione in pendenza di stipulazione del contratto. Relativamente alla polizza RCT/RCO/RC dovranno essere rese espressamente operanti – a integrazione e/o deroga di quanto diversamente previsto dalle condizioni debitore principale ed all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile. Qualora il Comune, in corso di contratto, dovesse riscuotere, anche solo in parte, la cauzione, questa dovrà essere integrata a cura dell’appaltatore, che dovrà provvedervi, a propria cura e spese, entro e non oltre i successivi 15 giorni. Il Comune potrà escutere la cauzione anche in caso di esecuzione in danno. E’ facoltà del Comune adeguare l’importo della cauzione, in relazione alla revisione del valore contrattuale. In caso di estensione del servizio l’importo di cui sopra dovrà essere integrato o, comunque, dovrà essere prorogata la validità della cauzione. Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o, comunque, non fosse stata regolarmente reintegrata dall’appaltatore. Le imprese concorrenti dovranno produrre una cauzione definitiva mediante:
x. Xxxxxxxxxxxx bancaria con previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e della sua operabilità a semplice richiesta della stazione appaltante, nonché deve essere inserito l’impegno da parte del fideiussore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione;
b. Xxxxxxx assicurativa con previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e della sua operabilità a semplice richiesta della stazione appaltante nonché deve essere inserito l’impegno da parte dell’assicuratore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione. Il Concessionario dovrà produrre tale cauzione definitiva a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente comma devono recare espressamente capitolato, del risarcimento dei danni e del rimborso delle somme che l'Amministrazione Comunale dovesse pagare per fatto dell'appaltatore, a causa di inadempimento o di cattiva esecuzione dei servizi. Gli interessi delle somme spetteranno comunque al Comune. Il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il vincolo contratto, sino a favore dell’Amministrazione che non sarà definita ogni eventuale eccezione e devono coprire l’intero controversia. E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per il Comune. Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione della quale l'Amministrazione Comunale abbia dovuto avvalersi, entro 20 giorni dalla richiesta, in caso di mancata reintegrazione nel termine previsto, l'Amministrazione Comunale potrà reintegrarla d’ufficio, prelevando l'importo necessario dalla successiva rata mensile del corrispettivo dovuto all'impresa appaltatrice e provvedendo al versamento presso la tesoreria comunale. La cauzione definitiva resterà vincolata fino alla scadenza dell’intero periodo dell’appalto fino di durata contrattuale e sarà restituito al termine previsto dello stesso, semprechè non risultino a carico della ditta inadempienze, comminatorie di penalità o comunque cause impeditive alla restituzione, per l’approvazione lo svincolo della cauzione sarà necessario il visto della regolare esecuzione del certificato servizio rilasciata dal responsabile del servizio sociale comunale. Nei casi di collaudo risoluzione del contratto previsti dalla legge o del certificato dal presente capitolato, per inadempienza da parte dell'impresa appaltatrice, l'Amministrazione Comunale incamererà la cauzione a titolo di regolare esecuzionepenalità, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno. Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni azione legale nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Codice, Comune che aggiudicherà la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandanticoncessione al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Concession Agreement
Assicurazioni. Ai sensi dell’art. 103 Prima dell'inizio del Codice servizio l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavori, a produrre dovrà comprovare all’Amministrazione comunale di aver stipulato una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o assicurazione della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la (Rct) comprensiva della responsabilità civile verso terzi deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono prestatori d'opera (Rco), ivi compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso lavoratori parasubordinati. L’anzidetta assicurazione dovrà prevedere massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a: - euro 5.000.000,00 per ogni sinistro anche derivante da comportamenti del proprio personale, per tutte le attività ed i servizi in gestione nella struttura. - euro 2.500.000,00 per ogni persona - sia essa un terzo o un prestatore di lavoro - che abbia subito danni per morte o lesioni personali; - euro 2.500.000,00 per danni cagionati a cose e/o animali, e dovrà recare espresso riferimento alla copertura dei rischi derivanti dall’esercizio di tutte le attività e servizi che formano oggetto dell’appalto, come descritti nel presente capitolato d’oneri, comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle principali, nessuna esclusa. Relativamente alla sopra menzionata polizza Rct/Rco, dovranno inoltre essere rese espressamente operanti - a integrazione e/o deroga di quanto diversamente previsto dalle condizioni d’uso ANIA - le seguenti condizioni estensive della copertura: - l’estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche (compresi il Comune di Gattatico e i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori), fatta eccezione, limitatamente agli infortuni subiti durante la prestazione di lavoro e/o servizio, per i lavoratori subordinati e parasubordinati dell’Appaltatore per i quali sussista l’obbligo della copertura assicurativa di legge contro gli infortuni sul lavoro (in quanto assicurati con la Rco); - l’estensione dell’assicurazione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene - sia immobile, sia mobile - utilizzato per l’espletamento delle attività oggetto dell’appalto; - l’estensione dell’assicurazione Rct alla responsabilità civile personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo dell’Appaltatore, compresa la r.c. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di “datore di lavoro” e “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni; - l’estensione della garanzia Rct alla responsabilità civile per danni cagionati a terzi da qualunque soggetto della cui opera l’Appaltatore si avvalga - indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro - nell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto; - estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e/o custodia; - l’estensione della garanzia Rct ai danni a cose trovatisi nell’ambito di esecuzione dei lavori; - l’estensione della garanzia Rct ai danni alle cose di terzi, derivanti da incendio di cose di proprietà o detenute dall’Appaltatore o da persone delle quali lo stesso debba rispondere; - l’estensione della garanzia Rct ai danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi; - l’estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati; - l’estensione della garanzia all’errato trattamento dei dati personali; L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. L’Appaltatore assume inoltre ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al cantierepersonale addetto al servizio, rinunciando - senza eccezioni o deroghe - a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti del Comune che deve pertanto intendersi manlevato da ogni responsabilità al riguardo. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’Appaltatore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le polizze sottoscrizione di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codiceassicurazioni insufficienti, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandanticui stipula non esonera in alcun modo l’Appaltatore stesso dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Assicurazioni. Ai sensi dell’artLa gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo della società e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. 103 Il Concessionario è tenuto a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del Codice l’Appaltatore è obbligatoproprio personale, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile assicurazione per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.) che dovranno essere mantenute per l'intera durata della concessione. Il contratto assicurativo dovrà prevedere:
a) condizioni aggiuntive per i rischi derivanti dall’esercizio all’ impianto e a tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive nella struttura in gestione;
b) l’inclusione della responsabilità civile “personale” dei prestatori di lavoro del gestore, compresi gli addetti appartenenti a tutte le figure professionali previste, ai sensi delle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, soci lavoratori di cooperative, tirocinanti, stagisti e compresi altresì altri soggetti al servizio, anche temporaneo, del gestore nell’esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
c) i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia;
d) l'estensione ai danni derivanti al Comune o a terzi da incendio di cose del concessionario o dallo stesso detenute;
e) la copertura del pagamento del canone per tutta la durata della concessione;
f) la copertura dell’importo derivante dall’effettuazione delle migliorie e dei lavori di manutenzione straordinaria dichiarati in offerta. Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del gestore. Il testo da adottare dovrà comprendere il «danno biologico». La garanzia dovrà comprendere anche l’estensione alle malattie professionali. II massimale della R.C.T./R.C.O. non potrà essere inferiore a € 3.000.000,00 con il limite di € 1.000.000,00 prestatore di lavoro. Il Concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei:
a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni;
b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del gestore o di terzi, che si trovano nell’ambito della struttura comunale in gestione. Nella polizza “Incendio e altri eventi” deve essere pari a Euro 500.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le inclusa la clausola di “personerinuncia” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso da parte dell’assicuratore alla rivalsa nei confronti del Comune di Cadeo. La stipula del contratto d’affidamento del servizio di gestione è subordinata alla consegna al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera. Le Comune di copia delle polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 4 8 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalleMandantisopra.
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Samples: Concession Agreement