Common use of Assicurazioni Clause in Contracts

Assicurazioni. La Ditta Concessionaria si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante dall’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. La Ditta Concessionaria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. La Ditta Concessionaria provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere dell’Amministrazione Appaltante, danneggiati durante l'esecuzione del servizio; in difetto potrà provvedervi la stessa Amministrazione Appaltante, addebitandone alla Ditta Concessionaria i relativi costi. A tal fine si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, suoi rinnovi e proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere esplicitamente indicato che l’Azienda USL della Romagna ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere considerata “terza” a tutti gli effetti, anche durante le fasi di predisposizione dei locali adibiti a bar, generi appartenenti al settore non alimentare ed edicola come pure dei distributori automatici installati all’interno della struttura ospedaliera. Il succitato contratto assicurativo dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche la specifica estensione a: • preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; • intossicazione e tossinfezione alimentare e avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio connessi alla somministrazione di bevande e alimenti in genere, anche mediante distributori automatici, per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessa; • conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; • committenza di lavori e servizi; • danni a cose in consegna e/o custodia; • danni a cose di terzi da incendio; • danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori; • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.); • danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale; • interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza. La polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione appaltante, dei suoi dipendenti e amministratori. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Nel caso in cui sia previsto il subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e loro dipendenti. L’assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di massimali RCT non inferiori ad € 5.000.000,00 per sinistro con i limiti di € 5.000.000,00 per persona lesa e di € 5.000.000,00 per danni a cose e di massimali RCO non inferiori ad € 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro con i limiti di € 2.000.000,00 per persona. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Azienda USL della Romagna nei termini indicati nel disciplinare di gara.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Assicurazioni. La Ditta Concessionaria Ogni responsabilità per danni che in relazione all’espletamento del servizio o cause ad esso connesse derivassero al Comune, a terzi, cose o persone, si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante dall’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolatointende senza riserve ed eccezioni a totale carico della Ditta. La Ditta Concessionaria risponderà prima della stipula del contratto e comunque prima dell’avvio del servizio dovrà presentare una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, sottoscritta specificatamente per il servizi oggetto del presente appalto, per RCT/RCO con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 (tre milioni) unico, con le seguenti clausole: - per danni derivanti da persone di cui deve rispondere; - danni ai mezzi, alle cose e alle persone che si trovano nell’ambito di esecuzione del servizio; - responsabilità personale di tutti i dipendenti dell’appaltatore; - tra i terzi si intendono compresi gli utenti del servizio, l’Amministratore comunale, suoi amministratori e dipendenti; - rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, suoi amministratori e dipendenti; - le eventuali danni, franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno essere opposti ai danneggiati né all’Amministrazione comunale; Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cosecose ecceda i singoli massimali coperti dalla polizza sopra descritta, cagionati l’onere relativo dovrà intendersi a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne totale carico dell’aggiudicatario. L’affidatario solleva l’Amministrazione Appaltante comunale da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. La Ditta Concessionaria provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere dell’Amministrazione Appaltante, danneggiati durante l'esecuzione del servizio; in difetto potrà provvedervi la stessa Amministrazione Appaltante, addebitandone alla Ditta Concessionaria i relativi costi. A tal fine si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, suoi rinnovi e proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO, responsabilità anche per danni arrecati a terzi in conseguenza derivanti da rischi non coperti dalle polizze suddette. Con cadenza annuale l’affidatario invierà ai competenti uffici comunali copia della quietanza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere esplicitamente indicato che l’Azienda USL della Romagna ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere considerata “terza” a tutti gli effetti, anche durante le fasi di predisposizione pagamento dei locali adibiti a bar, generi appartenenti al settore non alimentare ed edicola come pure dei distributori automatici installati all’interno della struttura ospedaliera. Il succitato contratto assicurativo dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche la specifica estensione a: • preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; • intossicazione e tossinfezione alimentare e avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio connessi alla somministrazione di bevande e alimenti in genere, anche mediante distributori automatici, per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessa; • conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; • committenza di lavori e servizi; • danni a cose in consegna e/o custodia; • danni a cose di terzi da incendio; • danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori; • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.); • danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale; • interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizzaratei assicurativi. La polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia coprire l’intero periodo di durata del servizio. L’Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al diritto di surroga ex artpersonale della Ditta durante l’esecuzione del servizio. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione appaltanteResta inteso che l’esistenza e, dei suoi dipendenti e amministratori. L'esistenza e quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Amministrazione comunale e pertanto, qualora l’Aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa nei limiti minimi previsti di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. La polizza dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzatariportare l’impegno dell’assicuratore, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine a comunicare all’Amministrazione all’indirizzo PEC xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx entro 10 giorni eventuali carenze di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuitàcoperture assicurative per disdetta, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia per mancato pagamento del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - premio o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Nel caso in cui sia previsto il subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e loro dipendenti. L’assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di massimali RCT non inferiori ad € 5.000.000,00 per sinistro con i limiti di € 5.000.000,00 per persona lesa e di € 5.000.000,00 per danni a cose e di massimali RCO non inferiori ad € 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro con i limiti di € 2.000.000,00 per persona. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Azienda USL della Romagna nei termini indicati nel disciplinare di garaqualsiasi altra causa.

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Samples: www.comune.pordenone.it

Assicurazioni. La Ditta Concessionaria L'Impresa si assume ogni responsabilità, responsabilità sia civile che penale, derivante dall’espletamento penale derivategli ai sensi di quanto richiesto legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. La Ditta Concessionaria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. La Ditta Concessionaria provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere dell’Amministrazione Appaltante, danneggiati durante l'esecuzione del servizio; in difetto potrà provvedervi la stessa Amministrazione Appaltante, addebitandone alla Ditta Concessionaria i relativi costi. A tal fine si impegna a stipularel'Appaltatore, e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessioneprima di iniziare il servizio, suoi rinnovi e proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una deve stipulare polizza RCT/RCO, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere venga esplicitamente indicato che l’Azienda USL l’Università degli Studi della Romagna ed i propri dipendenti e amministratori, deve Basilicata debba essere considerata “terza” considerato "terzo" a tutti gli effetti, anche durante le fasi di predisposizione dei locali adibiti a bar, generi appartenenti al settore non alimentare ed edicola come pure dei distributori automatici installati all’interno della struttura ospedaliera. Il succitato contratto assicurativo dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche La polizza deve prevedere la specifica estensione a: • preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; • intossicazione e tossinfezione alimentare e avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio connessi alla somministrazione di bevande e alimenti in genere, anche mediante distributori automatici, copertura per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessa; • conduzione dei locali, strutture terze persone e beni loro consegnati; • committenza di lavori e servizi; • danni a cose di cui in consegna e/possesso o custodia; • detenzione e la copertura per danni a cose di terzi da incendio; • in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovantisi nell’ambito trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio di lavori; • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione pulizia e a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.); • danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale; • interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizzaquelle sulle quali si eseguono i lavori stessi. La polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo. L’Appaltatore è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al diritto personale dipendente dell'Impresa, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. Copia conforme all'originale di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione appaltante, detta polizza assicurativa contratta dall'Appaltatore a copertura dei suoi dipendenti e amministratori. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti rischi sopra indicati dovrà essere documentata consegnata alla Stazione Appaltante, unitamente alla dichiarazione con deposito di copia cui l'Appaltatore esoneri l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni arrecati nell'esercizio della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario si obbliga propria attività a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti terze persone e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione a cose, entro il termine di assicurazioni insufficientiinizio dell'appalto, pena la cui stipula non esonera l’Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Nel caso in cui sia previsto il subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e loro dipendenti. L’assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di massimali RCT non inferiori ad € 5.000.000,00 per sinistro con i limiti di € 5.000.000,00 per persona lesa e di € 5.000.000,00 per danni a cose e di massimali RCO non inferiori ad € 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro con i limiti di € 2.000.000,00 per persona. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Azienda USL della Romagna nei termini indicati nel disciplinare di garadecadenza dell'aggiudicazione.

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Samples: unibas.etrasparenza.it

Assicurazioni. La Ditta Concessionaria Il Comodatario, prima dell’inizio del comodato, dovrà provvedere a stipulare con compagnia di primaria importanza ed a trasmetterne copia al Comodante, le seguenti polizze assicurative, valide per tutta la durata del contratto: Nelle polizze di cui alle lettere a) e b) del punto 1 che precede dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso di Centostazioni; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 (trenta) giorni, previo avviso a Centostazioni delle motivazioni del provvedimento; 2) dovranno essere considerati “Terzi” anche Centostazioni, i suoi dipendenti, e le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ed i dipendenti delle stesse; 3) l’assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di Centostazioni (art. 1916 c.c.). Centostazioni si assume riserva di richiedere l’adeguamento dei massimali assicurati in relazione all’attività svolta ed ai rischi ad essa connessi. Il Comodatario è tenuto, a pena di risoluzione del contratto ex art. 1456 c. c., al mantenimento delle coperture assicurative di cui al comma 1 che precede - se del caso anche mediante rinnovi successivi, senza soluzione di continuità, per tutta la durata del presente contratto - prevedendo nel contratto di assicurazione con durata pluriennale l’assunzione dell’obbligo di comunicazione da parte dell’assicuratore a Centostazioni dell’eventuale avvenuto esercizio del diritto recesso dal contratto da parte dell’assicurato (Comodatario) ovvero del mancato pagamento del premio alla scadenza prevista, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dal verificarsi di uno dei suddetti eventi, a mezzo PEC (xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx) o a mezzo posta (Piazza della Croce Rossa n.1 – 00161 – Roma). Il Comodatario è tenuto, inoltre, ad informare Centostazioni per iscritto dell’eventuale recesso intervenuto - con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni antecedenti alla prima scadenza ovvero a quelle successivamente pattuite in seguito a rinnovo - procedendo contestualmente alla trasmissione di copia della polizza relativa al nuovo contratto di assicurazione sottoscritto comunque nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 che precede. Le coperture assicurative di cui al presente articolo non costituiscono comunque limitazione alla responsabilità del Comodatario che è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta a Centostazioni di ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante dall’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. La Ditta Concessionaria risponderà di eventuali danni, eventuale danno verificatosi a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. La Ditta Concessionaria provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere dell’Amministrazione Appaltante, danneggiati durante l'esecuzione del servizio; in difetto potrà provvedervi la stessa Amministrazione Appaltante, addebitandone alla Ditta Concessionaria i relativi costi. A tal fine si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, suoi rinnovi e proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere esplicitamente indicato che l’Azienda USL della Romagna ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere considerata “terza” a tutti gli effetti, anche durante le fasi di predisposizione dei locali adibiti a bar, generi appartenenti al settore non alimentare ed edicola come pure dei distributori automatici installati all’interno della struttura ospedaliera. Il succitato contratto assicurativo dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche la specifica estensione a: • preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; • intossicazione e tossinfezione alimentare e avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio connessi alla somministrazione di bevande e alimenti in genere, anche mediante distributori automatici, per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessa; • conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; • committenza di lavori e servizi; • danni a cose in consegna infrastrutture e/o custodia; • danni a cose di terzi da incendio; • danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori; • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.); • danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale; • interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza. La polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione appaltante, dei suoi dipendenti e amministratori. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti animali e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Nel caso in cui sia previsto il subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e loro dipendenti. L’assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di massimali RCT non inferiori ad € 5.000.000,00 per sinistro con i limiti di € 5.000.000,00 per persona lesa e di € 5.000.000,00 per danni a cose e di massimali RCO non inferiori ad € 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro con i limiti di € 2.000.000,00 per persona. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Azienda USL della Romagna nei termini indicati nel disciplinare di garacose.

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Samples: Contratto Di Comodato

Assicurazioni. La Ditta Concessionaria si assume ogni responsabilitàL'Aggiudicataria provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa comprensiva di infortuni, malattia e responsabilità civile in merito al personale impiegato nel servizio per un massimale minimo complessivo di € 3.000.000,00 e di € 3.000.000,00 per sinistro. Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Aggiudicataria la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo. L'Aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti l'assicurazione del personale impiegato a qualunque titolo nella esecuzione del servizio, assumendo in proprio la responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell'esercizio delle prestazioni e sollevando totalmente il Comune di Giaveno. Per questo dovrà consegnare copia delle polizze assicurative a copertura dei danni della polizza di responsabilità civile relativi all'oggetto dell'appalto all'inizio del servizio di durata pari a quella dell'appalto, e in caso di rinnovo l’aggiudicataria dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. L'Aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che l'Amministrazione dovesse sostenere a tale titolo verranno addebitate all'Aggiudicataria. L'Aggiudicataria è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione Comunale, sia verso i terzi dell'esecuzione dei servizi assunti. L'aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto di assicurazione per responsabilità civile che penale, derivante dall’espletamento (massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00) e le necessarie polizze assicurative a copertura di quanto richiesto dal presente capitolato. La Ditta Concessionaria risponderà di eventuali danni, qualsiasi danno possa derivare a persone e cose proprie e/o cosedi terzi, cagionati per l'espletamento dei servizi in concessione. Detta polizza dovrà tenere indenne l'Aggiudicataria anche per: morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto persone - compresi i propri dipendenti ed i rappresentanti/dipendenti del Comune autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per l'espletamento del servizio da appaltarsi - e cose per l'intera durata del medesimofatto imputabile alla responsabilità dell'Aggiudicataria o dei suoi collaboratori, tenendo al riguardo indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di dipendenti, consulenti, terzi. La Ditta Concessionaria provvederà I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto ed eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni della copertura assicurativa restano a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere dell’Amministrazione Appaltantetotale carico dell'Aggiudicataria. Nel predetto contratto, danneggiati durante l'esecuzione del servizio; in difetto potrà provvedervi la stessa Amministrazione Appaltanteo nella sua integrazione, addebitandone alla Ditta Concessionaria i relativi costi. A tal fine si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, suoi rinnovi e proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve dovrà essere esplicitamente indicato che l’Azienda USL della Romagna ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere l'Amministrazione Comunale è considerata “terza” "terzi" a tutti gli effetti, anche durante le fasi effetti di predisposizione dei locali adibiti a bar, generi appartenenti al settore non alimentare ed edicola come pure dei distributori automatici installati all’interno della struttura ospedalieralegge. Il succitato contratto assicurativo dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche la specifica estensione a: • preparazione, somministrazione, smercio In ogni caso l'Aggiudicataria riterrà l'amministrazione Comunale indenne da ogni responsabilità nei confronti di cibi e bevande; • intossicazione e tossinfezione alimentare e avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio connessi alla somministrazione di bevande e alimenti in genere, anche mediante distributori automatici, terzi per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazionesuddetti danni. Qualora la polizza, sia manifestatisi successivamente alla stessa; • conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; • committenza di lavori e servizi; • danni a cose in consegna e/o custodia; • danni a cose di terzi da incendio; • danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori; • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.); • danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale; • interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizzaverifiche d'ufficio, non dovesse risultare adeguata all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, l'Aggiudicataria è tenuta a renderla conforme a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale. La mancata presentazione della polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia al diritto nonché il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione. L’aggiudicataria inoltre è tenuta a stipulare polizza infortuni a copertura di surroga ex artdanni che possono derivare agli utenti della ludoteca durante l’espletamento delle attività. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione appaltante, dei suoi dipendenti e amministratori. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire Nello specifico si richiede la copertura assicurativa senza soluzione di continuitàper le seguenti voci: Morte, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’AggiudicatarioInvalidità Permanente, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficientiDiaria da ricovero, la cui stipula non esonera l’Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Nel caso in cui sia previsto il subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e loro dipendenti. L’assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di massimali RCT non inferiori ad € 5.000.000,00 per sinistro con i limiti di € 5.000.000,00 per persona lesa e di € 5.000.000,00 per danni a cose e di massimali RCO non inferiori ad € 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro con i limiti di € 2.000.000,00 per persona. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Azienda USL della Romagna nei termini indicati nel disciplinare di garaRimborso spese mediche.

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Assicurazioni. La Ditta Concessionaria Conduttrice si assume ogni responsabilitàimpegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice, sia e a consegnare alla Locatrice, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, le seguenti polizze (di seguito, congiuntamente, le “Polizze”): - Polizza RCT/O a garanzia delle attività svolte dalla Conduttrice, con massimale unico non inferiore a euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) estesa alla responsabilità civile che penale, derivante dall’espletamento del fabbricato sempre con massimale di quanto richiesto dal presente capitolato. La Ditta Concessionaria risponderà di eventuali danni, euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) e con assicurato addizionale la Locatrice e Fondazione Sviluppo Ca’ Granda; - Polizza Incendio con garanzia “Fabbricato” per un valore assicurato non inferiore a persone euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00); garanzia “Ricorso Terzi” con massimale non inferiore a euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) così come la copertura del rischio per il mancato godimento totale e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terziparziale della cosa locata. La Ditta Concessionaria provvederà a Conduttrice si impegna ad assicurare le proprie spese installazioni, i mobili e le merci contro i rischi dell’incendio ed eventi speciali, esplosioni e danni derivanti da perdite d’acqua condotta e danni d’acqua. Le Polizze dovranno prevedere la rinunzia alla riparazione e all'eventuale sostituzione rivalsa della società assicuratrice nei confronti della Locatrice, fatto salvo il caso di attrezzature e beni in genere dell’Amministrazione Appaltantedolo, danneggiati durante l'esecuzione del servizio; in difetto potrà provvedervi la stessa Amministrazione Appaltante, addebitandone alla Ditta Concessionaria ed i relativi costitesti dovranno essere approvati dalla Locatrice. A tal fine La Conduttrice si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore vita per tutta la durata del Contratto le coperture assicurative sopra indicate e a corrispondere i relativi premi, impegnandosi a trasmettere annualmente alla Locatrice copia della concessione, suoi rinnovi e proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO, per danni arrecati quietanze relative al pagamento dei premi assicurativi a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto comprova del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere esplicitamente indicato che l’Azienda USL della Romagna ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere considerata “terza” a tutti gli effetti, anche durante le fasi di predisposizione dei locali adibiti a bar, generi appartenenti al settore non alimentare ed edicola come pure dei distributori automatici installati all’interno della struttura ospedalierarinnovo. Il succitato contratto assicurativo dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche la specifica estensione a: • preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; • intossicazione e tossinfezione alimentare e avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio connessi alla somministrazione di bevande e alimenti in genere, anche mediante distributori automatici, per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessa; • conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; • committenza di lavori e servizi; • danni a cose in consegna e/o custodia; • danni a cose di terzi da incendio; • danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori; • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.); • danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale; • interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza. La polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione appaltante, dei suoi dipendenti e amministratori. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti massimale delle Polizze dovrà essere documentata con deposito proporzionalmente adeguato in presenza di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contrattosignificative variazioni di rischio, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità non può comportare assunzione di responsabilità alcuna per tutta la durata dell’appaltoLocatrice. A tale propositoFatto salvo quanto previsto all'articolo 4, al fine la Conduttrice dichiara di garantire esonerare e tenere indenne la copertura assicurativa senza soluzione di continuitàLocatrice da qualsiasi responsabilità patrimoniale e non patrimoniale, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Resta precisato conseguente o comunque connessa all’attività svolta nell’Immobile, per qualsiasi danno che costituirà onere a carico dell’Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti potesse provenirle da fatto proprio e/o franchigie contrattuali ovvero di terzi e segnatamente per furti e per danni derivanti da scarsità o mancanza di acqua o di energia elettrica. Resta espressamente inteso che nessuna responsabilità potrà far carico alla Locatrice (per furti, incendi o altro) in ragione ordine alla conservazione ed alla custodia dei beni di assicurazioni insufficientiproprietà della Conduttrice immessi nell’Immobile e in genere in ordine a qualsiasi pregiudizio che la Conduttrice dovesse risentire in conseguenza della predetta situazione. Fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, la cui stipula Conduttrice dichiara di rinunziare a tutti i ricorsi e/o rivalse contro la Locatrice per tutti i danni ivi inclusi il lucro cessante e in particolare nei seguenti casi : (a) in caso di danni per incendio, furto, perdite d’acqua, umidità o di altre circostanze che colpiscono i beni della Conduttrice o quelli dalla stessa installati, (b) in caso di furto o altre azioni delittuose commesse nell’Immobile, per i quali la Locatrice non esonera l’Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su si assume obbligo di esso incombenti a termini sorveglianza, (c) in caso di leggeforniture di fluidi della rete di estinzione automatica d’incendio, né dal rispondere del sistema di quanto non coperto - totalmente condizionamento e ricambio d’aria; (d) in caso di distruzione totale o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Nel caso in cui sia previsto il subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e loro dipendenti. L’assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di massimali RCT non inferiori ad € 5.000.000,00 per sinistro con i limiti di € 5.000.000,00 per persona lesa e di € 5.000.000,00 per danni a cose e di massimali RCO non inferiori ad € 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro con i limiti di € 2.000.000,00 per persona. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Azienda USL della Romagna nei termini indicati nel disciplinare di garaparziale dell’Immobile.

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Samples: Contratto Di Locazione Tra

Assicurazioni. La Ditta Concessionaria si assume L’Appaltatore è responsabile di ogni responsabilità, sia civile danno che penale, derivante dall’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. La Ditta Concessionaria risponderà di eventuali danni, possa derivare a persone o a cose della Stazione Appaltante e/o cosedi terzi, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano nell’espletamento della fornitura oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzipresente appalto. La Ditta Concessionaria provvederà L’Appaltatore è tenuto a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere dell’Amministrazione Appaltante, danneggiati durante l'esecuzione del servizio; in difetto potrà provvedervi la stessa Amministrazione Appaltante, addebitandone alla Ditta Concessionaria i relativi costi. A tal fine si impegna a stipulare, e stipulare ed a mantenere in vigore efficace per tutta la durata della concessione, suoi rinnovi e proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere esplicitamente indicato che l’Azienda USL della Romagna ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere considerata “terza” a tutti gli effetti, anche durante le fasi di predisposizione dei locali adibiti a bar, generi appartenenti al settore non alimentare ed edicola come pure dei distributori automatici installati all’interno della struttura ospedaliera. Il succitato contratto assicurativo dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche la specifica estensione a: • preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; • intossicazione e tossinfezione alimentare e avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio connessi dell’appalto(non potendo opporre alla somministrazione di bevande e alimenti in genere, anche mediante distributori automatici, per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessa; • conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; • committenza di lavori e servizi; • danni a cose in consegna Stazione Appaltante e/o custodia; • danni al terzo danneggiato l’inefficacia del contratto per mancato e/o ritardato pagamento del premio) una polizza di responsabilità civile a cose di terzi da incendio; • danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori; • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.); • copertura dei danni cagionati a terzi da persone per qualsiasi fatto o atto commesso dai propri dipendenti, collaboratori ed ogni soggetto (persona fisica / giuridica) che presti la propria opera per conto dello stesso nell’espletamento della fornitura oggetto del presente appalto, con le seguenti caratteristiche minime: sezione RCT massimale unico non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personaleinferiore ad € 3.000.000,00; • interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizzasezione RCO massimale unico 3.000.000,00; sezione RC prodotti massimale unico non inferiore ad € 2.500.000,00. La polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia le seguenti estensioni di garanzia: □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte e trattate nei propri stabilimenti; □□danni quali avvelenamenti, intossicazioni e quant’altro di simile, causati dalle cose prodotte ed imputabili a:□□vizio originario del prodotto ed a cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza (fatto salvo il caso di dolo), per i generi alimentari di produzione propria; □□cattiva conservazione, compreso errori nel non rispetto dei termini di scadenza(fatto salvo il caso di dolo), negli altri casi. Qualora l’importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Eventuali scoperte o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell’Ente Appaltante e del danneggiato. L’Affidatario è comunque responsabile dei danni arrecati, nell’espletamento del servizio al diritto patrimonio della Stazione Appaltante, a causa di surroga ex artimperizia e/o incapacità del personale, cattivo funzionamento dei macchinari, nonché all’utilizzo di materiale non idoneo, nulla escluso. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione appaltante, dei suoi dipendenti e amministratori. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà L’inefficacia del contratto assicurativo non potrà in alcun modo essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla opposta alla Stazione Appaltante e in ogni caso non costituirà esimente l’affidatario per le responsabilità ad esso imputabili secondo le norme dell’ordinamento vigente. Il soggetto aggiudicatario si impegna a consegnare al Comune di Corniglio copia della polizza di cui sopra prima della stipulazione stipula del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità contratto nonché a pagare le rate di premio successive per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante tutto il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Nel caso periodo in cui sia previsto il subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e loro dipendentisi svolge la fornitura appaltata provvedendo ad inoltrare copia delle quietanze all’Amministrazione appaltante. L’assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza L’esecuzione della fornitura oggetto del contratto non potrà iniziare in mancanza di massimali RCT non inferiori ad € 5.000.000,00 per sinistro con i limiti di € 5.000.000,00 per persona lesa e di € 5.000.000,00 per danni a cose e di massimali RCO non inferiori ad € 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro con i limiti di € 2.000.000,00 per persona. Copia stipula da parte del soggetto aggiudicatario della polizza dovrà essere consegnata all’Azienda USL della Romagna nei termini indicati nel disciplinare di garacui al presente articolo.

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Samples: ww2.gazzettaamministrativa.it

Assicurazioni. La Ditta Concessionaria si assume ogni responsabilitàL'impresa aggiudicataria è sempre responsabile, sia civile verso l'Amministrazione che penaleverso terzi, derivante dall’espletamento nell'esecuzione di quanto richiesto dal presente capitolato. La Ditta Concessionaria risponderà tutti i servizi assunti, anche per cause di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. La Ditta Concessionaria provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere dell’Amministrazione Appaltante, danneggiati durante l'esecuzione del servizio; in difetto potrà provvedervi la stessa Amministrazione Appaltante, addebitandone alla Ditta Concessionaria i relativi costiforza maggiore. A tal fine si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata l'impresa dovrà produrre prima della concessione, suoi rinnovi e proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, stipula del contratto una polizza RCT/RCO, per responsabilità civile R.C. con massimali minimi di € 500.000,00: − per danni arrecati e responsabilità civile verso terzi che possono derivare agli operatori od essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o strutture durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità;, − a copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni che vengono considerati terzi trasportati. Tale assicurazione deve intendersi come integrativa o aggiuntiva rispetto a quelle, obbligatorie per legge, relative ai singoli automezzi. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in conseguenza alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla ditta appaltatrice sia nei confronti di un fatto verificatosi terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente. La ditta aggiudicataria risponderà per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno durante il trasporto scolastico e della perdita o rottura delle cose che l'alunno porta con sé, esonerando il Comune da ogni addebito civile. L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione degli alunni trasportati per i danni che a questi possono derivare nella esecuzione del trasporto. Tale assicurazione dovrà comprendere anche la copertura di infortunio durante la salita e la discesa dai mezzi. La ditta aggiudicataria dovrà quindi stipulare una polizza di assicurazione in relazione all’attività cui sia prevista la copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio oggetto del presente capitolatoappalto, comprese con particolare riguardo a tutte le operazioni preparatorie ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere esplicitamente indicato che l’Azienda USL della Romagna ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere considerata “terza” a tutti gli effetti, anche durante le fasi di predisposizione dei locali adibiti a bar, generi appartenenti al settore non alimentare ed edicola come pure dei distributori automatici installati all’interno della struttura ospedaliera. Il succitato contratto assicurativo dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche la specifica estensione a: • preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; • intossicazione e tossinfezione alimentare e avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio connessi alla somministrazione di bevande e alimenti in genere, anche mediante distributori automatici, per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente attinenti al trasporto ed alla stessa; • conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; • committenza di lavori e servizi; • danni a cose presa in consegna e/o custodia; • danni a cose e riconsegna da chi di terzi da incendio; • danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori; • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.); • danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale; • interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di dovere degli alunni destinatari del servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizzastesso. La polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione appaltanteditta affidataria è tenuta, dei suoi dipendenti e amministratori. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzataaltresì, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso a documentare prima della stipulazione stipula del contrattocontratto l'adempimento dei suindicati obblighi assicurativi ed a comunicare tempestivamente (e, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale propositocomunque, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad entro giorni cinque lavorativi dalla data della variazione) ogni sua scadenza. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili variazione in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Nel caso in cui sia previsto il subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e loro dipendenti. L’assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di massimali RCT non inferiori ad € 5.000.000,00 per sinistro con i limiti di € 5.000.000,00 per persona lesa e di € 5.000.000,00 per danni a cose e di massimali RCO non inferiori ad € 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro con i limiti di € 2.000.000,00 per persona. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Azienda USL della Romagna nei termini indicati nel disciplinare di garamerito.

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Assicurazioni. La Ditta Concessionaria Il Carro Viasat Assistance si assume ogni responsabilità, sia civile nei confronti degli aventi diritto, dei danni che penalepotranno essere arrecati alle persone e/o ai veicoli riparati, derivante dall’espletamento trainati o trasportati durante lo svolgimento del soccorso, e di quanto richiesto dal presente capitolatotutti gli altri danni che, in conseguenza della riparazione, del traino o trasporto di un veicolo, possano derivare a terzi o a beni di terzi, nonchè ogni altro danno cagionato a terzi, o a beni di terzi in occasione del compimento di qualsiasi attività comunque connessa con l'espletamento del servizio di soccorso stradale. La Ditta Concessionaria risponderà di eventuali danniIn particolare, per i rischi relativi a danni a persone e/o cosecose conseguenti all'espletamento delle prestazioni svolte dal Carro Viasat Assistance, cagionati nell'ambito di utilizzazione del Marchio VIASAT, il Carro Viasat Assistance è tenuto comunque a stipulare polizza di assicurazione R.C.T. presso primaria Compagnia Assicuratrice, con massimali congrui in relazione agli obblighi innanzi indicati. Detta polizza dovrà prevedere l'obbligo da parte della Compagnia Assicuratrice di dare comunicazione a VIASAT di qualsiasi variazione intervenga nel rapporto assicurativo di cui sopra. Il Carro Viasat Assistance, è tenuto, comunque, a rimborsare a VIASAT qualsiasi somma il medesimo fosse obbligato a corrispondere a chiunque per il risarcimento dei danni, a qualsiasi titolo, dallo stesso Carro Viasat Assistance arrecati nell'espletamento dei servizi delegati. In particolare dovranno essere stipulate le seguenti polizze : ⮚ RC Auto obbligatoria- massimale di Legge ⮚ RC Rischi di esercizio (danni a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto connessi all’esercizio dell’attività)-massimale congruo ⮚ RC per furto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. La Ditta Concessionaria provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere dell’Amministrazione Appaltante, danneggiati durante l'esecuzione del servizio; in difetto potrà provvedervi la stessa Amministrazione Appaltante, addebitandone alla Ditta Concessionaria i relativi costi. A tal fine veicolo custodito ⮚ Multirischi Professionale Il Carro Viasat Assistance si impegna a stipularefornire ,su richiesta, a VIASAT copia delle suddette polizze e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, suoi relativi rinnovi e proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto annuali contestualmente alla sottoscrizione del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie accordo e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere esplicitamente indicato che l’Azienda USL della Romagna ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere considerata “terza” a tutti gli effetti, anche durante le fasi poi di predisposizione dei locali adibiti a bar, generi appartenenti al settore non alimentare ed edicola come pure dei distributori automatici installati all’interno della struttura ospedaliera. Il succitato contratto assicurativo dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche la specifica estensione a: • preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; • intossicazione e tossinfezione alimentare e avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio connessi alla somministrazione di bevande e alimenti rinnovo in genere, anche mediante distributori automatici, per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessa; • conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; • committenza di lavori e servizi; • danni a cose in consegna e/o custodia; • danni a cose di terzi da incendio; • danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori; • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, eccrinnovo.); • danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale; • interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza. La polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione appaltante, dei suoi dipendenti e amministratori. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Nel caso in cui sia previsto il subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e loro dipendenti. L’assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di massimali RCT non inferiori ad € 5.000.000,00 per sinistro con i limiti di € 5.000.000,00 per persona lesa e di € 5.000.000,00 per danni a cose e di massimali RCO non inferiori ad € 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro con i limiti di € 2.000.000,00 per persona. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Azienda USL della Romagna nei termini indicati nel disciplinare di gara.

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Samples: jira.csm360.it

Assicurazioni. La Ditta Concessionaria si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante dall’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. La Ditta Concessionaria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. La Ditta Concessionaria provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere dell’Amministrazione Appaltante, danneggiati durante l'esecuzione del servizio; in difetto potrà provvedervi la stessa Amministrazione Appaltante, addebitandone alla Ditta Concessionaria i relativi costi. A tal fine si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, suoi rinnovi e proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere esplicitamente indicato che l’Azienda USL della Romagna ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere considerata “terza” a tutti gli effetti, anche durante le fasi di predisposizione dei locali adibiti a bar, generi appartenenti al settore non alimentare ed edicola come pure dei distributori automatici installati all’interno della struttura ospedalieraedicola. Il succitato contratto assicurativo dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche la specifica estensione a: • preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; • intossicazione e tossinfezione alimentare e avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio connessi alla somministrazione di bevande e alimenti in genere, anche mediante distributori automatici, per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessa; • conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; • committenza di lavori e servizi; • danni a cose in consegna e/o custodia; • danni a cose di terzi da incendio; • danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori; • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.); • danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale; • interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza. La polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione appaltante, dei suoi dipendenti e amministratori. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Nel caso in cui sia previsto il subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e loro dipendenti. L’assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di massimali RCT non inferiori ad € 5.000.000,00 per sinistro con i limiti di € 5.000.000,00 per persona lesa e di € 5.000.000,00 per danni a cose e di massimali RCO non inferiori ad € 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro con i limiti di € 2.000.000,00 per persona. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Azienda USL della Romagna nei termini indicati nel disciplinare documento “Condizioni particolari di garafornitura”.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Assicurazioni. La Ditta Concessionaria si assume ogni responsabilitàPrima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la stipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la Regione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, sia civile che penalesalvo quelli derivanti da errori di progettazione, derivante dall’espletamento purché non identificabili in sede di quanto richiesto dal presente capitolatoofferta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Detta polizza dovrà preventivamente essere sottoposta all'approvazione dell'ufficio dell'Amministrazione appaltante competente per la realizzazione dei lavori e costituirà condizione irrinunciabile per la liquidazione delle rate di pagamento. La Ditta Concessionaria risponderà copertura assicurativa dovrà rispondere ai seguenti requisiti e dovrà essere estesa a: − danni alle opere ed agli impianti oggetto dell'appalto, per l'intero loro importo di eventuali dannicontratto nonchè a impianti o opere esistenti per l’intero importo di contratto; − danni cagionati dalla cattiva esecuzione dei lavori e delle opere in corso di realizzazione eseguite dall'appaltatore e delle opere e delle forniture in corso eseguite dai subappaltatori o dalle ditte fornitrici per un importo pari all'ammontare dell'appalto; − responsabilità civile verso terzi per le somme che le imprese siano tenute a pagare quali civilmente responsabili, a persone e/titolo di risarcimento per danni cagionati da esse o coseda soggetti dei quali e per i quali debbano rispondere a persone, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento cose od animali per fatti verificatisi durante l'esecuzione dei lavori o per effetto delle medesime incluso il caso di morte per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro; − gli incendi per tutte le attività che formano oggetto opere del servizio da appaltarsi e cantiere per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzil'intero importo dell'appalto. La Ditta Concessionaria provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione copertura assicurativa dovrà inoltre contenere un'espressa dichiarazione di attrezzature e beni in genere dell’Amministrazione Appaltante, danneggiati durante l'esecuzione del servizio; in difetto potrà provvedervi la stessa Amministrazione Appaltante, addebitandone alla Ditta Concessionaria i relativi costi. A tal fine si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, suoi rinnovi e proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere esplicitamente indicato che l’Azienda USL della Romagna ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere considerata “terza” a tutti gli effetti, anche durante le fasi di predisposizione dei locali adibiti a bar, generi appartenenti al settore non alimentare ed edicola come pure dei distributori automatici installati all’interno della struttura ospedaliera. Il succitato contratto assicurativo dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche la specifica estensione a: • preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; • intossicazione e tossinfezione alimentare e avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio connessi alla somministrazione di bevande e alimenti in genere, anche mediante distributori automatici, per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessa; • conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; • committenza di lavori e servizi; • danni a cose in consegna e/o custodia; • danni a cose di terzi da incendio; • danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori; • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.); • danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale; • interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza. La polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia al diritto di surroga ex artrivalsa verso progettisti, D.L. e terzi non costituenti “parti” del presente contratto, coperti da polizze assicurative con analoga clausola. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo e comunque cessa di avere efficacia trascorsi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione appaltante, dei suoi dipendenti e amministratori. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito in assenza di copia della relativa polizza quietanzatagiustificato motivo, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine abbia provveduto all'avvio delle operazioni di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Nel caso in cui sia previsto il subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e loro dipendenti. L’assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di massimali RCT non inferiori ad € 5.000.000,00 per sinistro con i limiti di € 5.000.000,00 per persona lesa e di € 5.000.000,00 per danni a cose e di massimali RCO non inferiori ad € 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro con i limiti di € 2.000.000,00 per persona. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Azienda USL della Romagna nei termini indicati nel disciplinare di garacollaudo.

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Samples: appweb.regione.vda.it

Assicurazioni. La Ditta Concessionaria si assume ogni responsabilità, sia L’Utilizzatore deve provvedere ad assicurare il Bene per i rischi di responsabilità civile che penale, derivante dall’espletamento con massimale non inferiore a Euro 2.500.000,00. L’efficacia del contratto di quanto richiesto dal presente capitolato. La Ditta Concessionaria risponderà locazione finanziaria è sospensivamente condizionata all’assicurazione del Bene da parte dell’Utilizzatore (i) per la copertura contro i danni totali (incendio e furto) per l’intero valore del Bene così come indicato nelle condizioni particolari del contratto di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. La Ditta Concessionaria provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere dell’Amministrazione Appaltante, danneggiati durante l'esecuzione del servizio; in difetto potrà provvedervi la stessa Amministrazione Appaltante, addebitandone alla Ditta Concessionaria i relativi costi. A tal fine si impegna a stipulareleasing, e a mantenere in vigore (ii) per la copertura contro i danni parziali del Bene (furto e incendio parziali, calamità naturali, atti vandalici e cristalli). L’Utilizzatore dovrà provvedere ad assicu- rare il Bene mediante le suddette coperture assicurative (nel prosieguo definite “Coperture obbligatorie richieste dal Concedente”) che dovranno essere valide ed efficaci per tutta la durata della concessionelocazione finanziaria e, suoi rinnovi e proroghecomunque, con sino alla restituzione del Bene o al trasferimento della proprietà dello stesso, ove sia esercitato dall’Utilizzatore il diritto di opzione d’acquisto. All’Utilizzatore è lasciata libertà di scegliere se acquistare una o entrambe le Coperture obbligatorie richieste dal Conce- dente autonomamente presso una primaria Compagnia compagnia di Assicurazioneassicurazione di propria fiducia o, in alternativa, se munirsi di una polizza RCT/RCO, per danni arrecati a terzi in conseguenza sola o di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte entrambe le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere esplicitamente indicato che l’Azienda USL della Romagna ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere considerata “terza” a tutti gli effetti, anche durante le fasi di predisposizione dei locali adibiti a bar, generi appartenenti al settore non alimentare ed edicola come pure dei distributori automatici installati all’interno della struttura ospedaliera. Il succitato contratto assicurativo dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche la specifica estensione a: • preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; • intossicazione e tossinfezione alimentare e avvelenamenti subiti dai fruitori coperture assicurative tramite il Concedente mediante 1) attivazione del servizio connessi alla somministrazione di bevande e alimenti in genere, anche mediante distributori automatici, per i copertura danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessa; • conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; • committenza di lavori e servizi; • danni a cose in consegna totali offerto dal Concedente e/o custodia; • 2) acquisizione della copertura danni parziali direttamente presso il Concedente. Se richiesto dall’Utilizzatore mediante specifica indicazione nelle Condizioni Particolari del contratto, i Beni saranno inclusi nel servizio di copertura assicurativa contro i danni totali derivanti da furto e incendio offerta dal Concedente. se ricevere/acquisire una o entrambe le coperture assicurative dal Concedente. Nel caso l’Utilizzatore optasse per ac- quistare autonomamente una o entrambe le Coperture obbligatorie richieste dal Concedente, si farà carico degli oneri per la sottoscrizione dei relativi contratti nonché per la corresponsione dei premi assicurativi. Resta inteso che la copertura contro i danni totali derivanti da furto e incendio acquistata autonomamente dall’Utilizza- tore presso una compagnia di assicurazione di propria fiducia dovrà prevedere apposito vincolo a cose favore di terzi da incendio; • danni alle cose trovantisi nell’ambito GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI S.p.A., affinché ogni indennizzo dovuto dalla compagnia assicurativa sia corrisposto direttamente al Cedente, il quale conseguentemente avrà la facoltà di esecuzione trattare con la compagnia di lavori; • danni subiti da persone non in rapporto assicurazione, di dipendenza con il concessionariotransigere, di nominare periti, di firmare quietanze, senza che tali attività costituiscano fonte di alcuna responsabilità nei confronti dell’Utilizzatore. In presenza del suddetto vincolo, pertanto, l’Utilizzatore accetta e riconosce, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontariin caso di sinistro l’indennizzo per il danno totale derivante da furto e incendio sarà corrisposto direttamente ed esclusivamente al Con- cedente, collaboratoriin forza del vincolo che prevede espressa facoltà di compensare tali somme con i crediti derivanti dai rapporti con l’Utilizzatore, ecc.); • danni cagionati a terzi rinunciando sin da persone non ora ad ogni eccezione e/o contestazione al riguardo. Eventuali oneri sostenuti dal Concedente per il recupero degli indennizzi assicurativi, dovranno essere immediatamente rimborsati dall’ Utilizzatore. Il Concedente può anticipare, in rapporto nome e per conto dell’Utilizzatore, il pagamento dei premi assicurativi alla compagnia di dipendenza con il concessionarioassicurazione, che partecipino all’attività oggetto della concessione l’Utilizzatore provvede a qualsiasi titolo (volontaririmborsare dietro semplice richiesta del Concedente. Il Concedente si riserva di conferire all’Utilizzatore, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale; • interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza. La polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione appaltanterichiesta scritta con lettera raccomandata, dei suoi dipendenti poteri e amministratori. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità facoltà per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’Aggiudicatario, richiedere il risarcimento degli importi dei danni - o alla compagnia di parte di essi - assicurazione sia in sede giudiziale che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativastragiudiziale. Nel caso di Coperture obbligatorie richieste dal Concedente acquistate dall’Utilizzatore autonomamente presso una compagnia di assicurazione di propria fiducia, quest’ultimo dovrà curare in cui sia previsto il subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori ogni momento e loro dipendentisotto la sua esclusiva responsabilità la regolarità, la completezza e l’adeguamento delle coperture assicurative del Bene. L’assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza L’Utilizzatore deve trasmettere copia completa della polizza acquistata al Concedente, con evidenza dell’apposito vincolo a favore di massimali RCT non inferiori ad € 5.000.000,00 quest’ultimo per sinistro con i limiti di € 5.000.000,00 per persona lesa e di € 5.000.000,00 quanto riguarda la copertura per danni a cose totali derivanti da furto e di massimali RCO non inferiori ad € 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro con i limiti di € 2.000.000,00 per persona. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Azienda USL della Romagna nei termini indicati nel disciplinare di garaincendio.

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Samples: Verbale Di Accettazione Della Consegna

Assicurazioni. La Ditta Concessionaria Il concessionario si assume ogni responsabilità, responsabilità sia civile che penale, derivante dall’espletamento sia penale derivategli ai sensi di quanto richiesto legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato. La Ditta Concessionaria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. La Ditta Concessionaria provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere dell’Amministrazione Appaltante, danneggiati durante l'esecuzione del servizio; in difetto potrà provvedervi la stessa Amministrazione Appaltante, addebitandone alla Ditta Concessionaria i relativi costi. A tal fine tale scopo il concessionario si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, suoi rinnovi e proroghe, stipulare con una primaria Compagnia compagnia di Assicurazioneassicurazione, una polizza RCT/RCO, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, RCO nella quale deve essere venga esplicitamente indicato che l’Azienda USL della Romagna ed i propri dipendenti e amministratori, deve l'amministrazione comunale di Bussero debba essere considerata “terza” "terzi" a tutti gli effetti, anche durante le fasi di predisposizione dei locali adibiti a bar, generi appartenenti al settore non alimentare ed edicola come pure dei distributori automatici installati all’interno . Detta polizza dovrà essere presentata all'amministrazione comunale prima della struttura ospedalierastipula del contratto. Il succitato predetto contratto assicurativo dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche prevedere la specifica estensione a: • preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; • copertura dei rischi da intossicazione e tossinfezione alimentare e e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio connessi alla somministrazione di bevande e alimenti in genererefezione, anche mediante distributori automatici, per nonché i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessa; • conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; • committenza di lavori e servizi; • danni a cose in consegna e/o custodia; • danni a alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto e tenere indenne l'amministrazione concessionaria da incendio; • ogni responsabilità. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovantisi nell’ambito che sono nell'ambito di esecuzione di lavori; • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.); • danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale; • interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizzaconcessione. La polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione appaltante, dei suoi dipendenti e amministratori. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà delle suddette polizze non potrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione inferiore alla durata del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Nel caso in cui sia previsto il subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e loro dipendenti. L’assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di massimali RCT con un massimale non inferiori ad € 5.000.000,00 inferiore a €. 6.000.000,00 (seimilioni/00). L’amministrazione comunale concedente è esonerata da ogni responsabilità per sinistro danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del concessionario, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è a intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con i limiti di € 5.000.000,00 per persona lesa e di € 5.000.000,00 per danni un massimale non inferiore a cose e di massimali RCO non inferiori ad € 3.000.000,00 €. 2.500.000,00 (tremilioniduemilionicinquecentomila/00) per sinistro con i limiti di € 2.000.000,00 per personache tenga indenne l'amministrazione comunale da ogni responsabilità. Copia della polizza delle polizze dovrà essere consegnata all’Azienda USL all’amministrazione concedente prima della Romagna nei termini indicati nel disciplinare stipula del contratto che disciplina la concessione. Si precisa inoltre che l’esistenza (validità ed efficacia) della polizza assicurativa di garacui al presente articolo costituisce condizione essenziale di efficacia del contratto stesso e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’esistenza delle coperture assicurative, la concessione si intenderà risolta di diritto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva, a titolo di penale, fatto l’obbligo di risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

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Samples: www.comune.bussero.mi.it

Assicurazioni. La Ditta Concessionaria si assume ogni responsabilitàL'Aggiudicataria provvederà a stipulare apposita polizza assicurativa comprensiva di infortuni, malattia e responsabilità civile in merito al personale impiegato nel servizio per un massimale minimo complessivo di € 3.000.000,00 e di € 3.000.000,00 per sinistro. Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Aggiudicataria la quale ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Committente o in solido con il Committente, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Committente medesimo. L'Aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli obblighi inerenti l'assicurazione del personale impiegato a qualunque titolo nella esecuzione del servizio, assumendo in proprio la responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente nell'esercizio delle prestazioni e sollevando totalmente il Comune di Giaveno. Per questo dovrà consegnare copia delle polizze assicurative a copertura dei danni della polizza di responsabilità civile relativi all'oggetto dell'appalto all'inizio del servizio di durata pari a quella dell'appalto, e in caso di rinnovo l’aggiudicataria dovrà presentare copia della quietanza di pagamento del premio relativo alle polizze medesime. L'Aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. Le spese che l'Amministrazione dovesse sostenere a tale titolo verranno addebitate all'Aggiudicataria. L'Aggiudicataria è sempre responsabile sia verso l'Amministrazione Comunale, sia verso i terzi dell'esecuzione dei servizi assunti. L'aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto di assicurazione per responsabilità civile che penale, derivante dall’espletamento (massimale unico non inferiore a € 3.000.000,00) e le necessarie polizze assicurative a copertura di quanto richiesto dal presente capitolato. La Ditta Concessionaria risponderà di eventuali danni, qualsiasi danno possa derivare a persone e cose proprie e/o cosedi terzi, cagionati per l'espletamento dei servizi in concessione. Detta polizza dovrà tenere indenne l'Aggiudicataria anche per: morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto persone - compresi i propri dipendenti ed i rappresentanti/dipendenti del Comune autorizzati ad accedere alle strutture utilizzate per l'espletamento del servizio da appaltarsi - e cose per l'intera durata del medesimofatto imputabile alla responsabilità dell'Aggiudicataria o dei suoi collaboratori, tenendo al riguardo indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di dipendenti, consulenti, terzi. La Ditta Concessionaria provvederà I danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza del contratto ed eventuali franchigie e/o scoperti e limitazioni della copertura assicurativa restano a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere dell’Amministrazione Appaltantetotale carico dell'Aggiudicataria. Nel predetto contratto, danneggiati durante l'esecuzione del servizio; in difetto potrà provvedervi la stessa Amministrazione Appaltanteo nella sua integrazione, addebitandone alla Ditta Concessionaria i relativi costi. A tal fine si impegna a stipulare, e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, suoi rinnovi e proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO, per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve dovrà essere esplicitamente indicato che l’Azienda USL della Romagna ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere l'Amministrazione Comunale è considerata “terza” "terzi" a tutti gli effetti, anche durante le fasi effetti di predisposizione dei locali adibiti a bar, generi appartenenti al settore non alimentare ed edicola come pure dei distributori automatici installati all’interno della struttura ospedalieralegge. Il succitato contratto assicurativo dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche la specifica estensione a: • preparazione, somministrazione, smercio In ogni caso l'Aggiudicataria riterrà l'amministrazione Comunale indenne da ogni responsabilità nei confronti di cibi e bevande; • intossicazione e tossinfezione alimentare e avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio connessi alla somministrazione di bevande e alimenti in genere, anche mediante distributori automatici, terzi per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazionesuddetti danni. Qualora la polizza, sia manifestatisi successivamente alla stessa; • conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; • committenza di lavori e servizi; • danni a cose in consegna e/o custodia; • danni a cose di terzi da incendio; • danni alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori; • danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.); • danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale; • interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizzaverifiche d'ufficio, non dovesse risultare adeguata all'attività oggetto dell'appalto ed a quanto disposto dal presente articolo, l'Aggiudicataria è tenuta a renderla conforme a quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale. La mancata presentazione della polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia al diritto nonchè il mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la decadenza dell'aggiudicazione. L’aggiudicataria inoltre è tenuta a stipulare polizza infortuni a copertura di surroga ex artdanni che possono derivare agli utenti della ludoteca durante l’espletamento delle attività. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione appaltanteNello specifico si richiede la copertura per le seguenti voci: Morte, dei suoi dipendenti e amministratori. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzataInvalidità Permanente, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in ogni caso prima della stipulazione del contrattoDiaria da ricovero, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appaltoRimborso spese mediche. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario titolo esemplificativo si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’Aggiudicatario, il risarcimento degli importi fornisce indicazione dei danni massimali per ciascuna voce sopra specificata: - o di parte di essi Morte euro 80.000,00 - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l’Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto I.P. euro 80.000,00 - totalmente o parzialmente Diaria da ricovero euro 5,00 - dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Nel caso in cui sia previsto il subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e loro dipendenti. L’assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza di massimali RCT non inferiori ad € 5.000.000,00 per sinistro con i limiti di € 5.000.000,00 per persona lesa e di € 5.000.000,00 per danni a cose e di massimali RCO non inferiori ad € 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro con i limiti di € 2.000.000,00 per persona. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Azienda USL della Romagna nei termini indicati nel disciplinare di gara.Rimborso Spese Mediche euro 5.000,00

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Assicurazioni. La Ditta Concessionaria si assume ogni responsabilitàIl Concessionario, sia ai fini della stipula del Contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile che penale(RC), derivante dall’espletamento ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per le garanzie di quanto richiesto dal presente capitolato. La Ditta Concessionaria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi. La Ditta Concessionaria provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere dell’Amministrazione Appaltante, danneggiati durante l'esecuzione del servizio; in difetto potrà provvedervi la stessa Amministrazione Appaltante, addebitandone alla Ditta Concessionaria i relativi costi. A tal fine si impegna a stipulare, seguito indicate e a mantenere mantenerla in vigore per tutta la durata della concessionedel Contratto: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, suoi rinnovi di qualsiasi natura, diretti e proroghe, con primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO, per danni indiretti arrecati a terzi persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in conseguenza dipendenza diretta o indiretta nell’esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di un fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente capitolato, comprese tutte garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte. A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nella quale deve essere esplicitamente indicato che l’Azienda USL della Romagna ed i propri dipendenti e amministratori, deve essere considerata “terza” a tutti gli effetti, anche durante le fasi di predisposizione dei locali adibiti a bar, generi appartenenti al settore non seguenti garanzie: - rischi da intossicazione alimentare ed edicola come pure dei distributori automatici installati all’interno della struttura ospedaliera. Il succitato contratto assicurativo dovrà prevedere, tra le altre condizioni, anche la specifica estensione a: • preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande; • intossicazione e tossinfezione alimentare e e/o avvelenamenti subiti dai fruitori consumatori, compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino invalidità o morte del servizio connessi alla somministrazione di bevande e alimenti in genere, anche mediante distributori automatici, per i danni a terzi sia manifestatisi in occasione della somministrazione, sia manifestatisi successivamente alla stessafruitore del servizio; • conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati; • committenza di lavori e servizi; • - danni a cose in consegna e/o custodia; - danni a cose di terzi da incendio; • danni arrecati ai locali ed alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavoriin essi contenute; - danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionarioConcessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione dell’appalto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.)titolo; - danni cagionati arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il concessionario, Concessionario - che partecipino all’attività oggetto della concessione dell’appalto a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.)titolo, inclusa la loro responsabilità personale; • interruzioni o sospensioni Si precisa che la polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di attività industrialiAssicurazione, commercialiautorizzata ai sensi delle leggi vigenti, agricoleall’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, artigianali o di servizio o qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizzatraduzione. La polizza dovrà prevedere l’espressa rinuncia valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Amministrazione per fatto imputabile al diritto di surroga ex artConcessionario. 1916 C.C. nei confronti dell’Amministrazione appaltante, dei suoi dipendenti e amministratori. L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Stazione Appaltante e in In ogni caso prima della stipulazione si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del contrattoConcessionario eventuali rischi, fermo restando scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che tale assicurazione dovrà avere validità dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per tutta la durata dell’appalto. A tale propositodanni a terzi, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l’Aggiudicatario si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’Aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti provocati dall’uso delle macchine e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di assicurazioni insufficientienergia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi. Le quietanze riguardanti le annualità successive di premio dovranno essere trasmesse all’Amministrazione alle relative scadenze. In caso di R.T.I. e Consorzi, la cui stipula non esonera l’Aggiudicatario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di leggedocumentazione attinente la polizza assicurativa, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Nel caso in cui sia previsto il subappalto devono essere considerati terzi anche i subappaltatori e loro dipendenti. L’assicurazione dovrà essere prestata fino alla concorrenza presentata: - in caso di massimali RCT non inferiori ad € 5.000.000,00 partecipazione in RTI, ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. n. 50/2016, o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, dall’Impresa mandataria in nome e per sinistro conto di tutte le imprese raggruppate con i limiti responsabilità solidale ai sensi dell’art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016; - in caso di € 5.000.000,00 per persona lesa Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 dal Consorzio stesso. La mancata costituzione della garanzia assicurativa e/o la sua difformità rispetto a quanto richiesto determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e una nuova aggiudicazione della concessione, da parte dell'Amministrazione, al concorrente che segue nella graduatoria, previa acquisizione e verifica della documentazione a comprova delle dichiarazioni rese e dei requisiti attestati in sede di € 5.000.000,00 per danni a cose gara e di massimali RCO non inferiori ad € 3.000.000,00 (tremilioni) per sinistro con i limiti di € 2.000.000,00 per persona. Copia costituzione della polizza dovrà essere consegnata all’Azienda USL della Romagna nei termini indicati nel disciplinare di garacauzione definitiva.

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