Common use of Assicurazioni Clause in Contracts

Assicurazioni. 6.1 Per tutta la durata della Locazione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

Appears in 2 contracts

Samples: Commercial Lease Agreement, Contratto Di Locazione Commerciale

Assicurazioni. 6.1 Per 13.1) Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 12) – Custodia dell’Immobile -, la Conduttrice dichiara e garantisce di aver stipulato con primaria compagnia di assicurazione, apposite polizze assicurative che s’impegna a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto: a) copertura del cosiddetto ‘Rischio Locativo’, al fine di fornire garanzia alla Locatrice medesima in caso di incendio o di altro evento appositamente previ- sto in polizza, quando ricorra responsabilità della LocazioneConduttrice per i danni subiti dai locali e dagli impianti tenuti in locazione; tale polizza avrà la seguente con- figurazione minima: i. il massimale non inferiore ad Euro ; b) copertura della Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera, il Conduttore a ga- ranzia dei danni provocati a terzi per lesioni personali e danni a cose o animali; tale polizza avrà la seguente configurazione minima: i. un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00; ii. espressa inclusione di Structure nel “novero degli Assicurati”; iii. espressa e puntuale descrizione del rischio, ossia dell’attività svolta nell’immobile condotto in locazione; iv. clausola “Proprietà/conduzione/manutenzione/uso di immobili e relativi impianti”; v. dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, espressamente comprendere la clausola di “operatività a primo ri- schio” in corso caso di validità e rilasciate esistenza di analoga assicurazione stipulata da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire Structu- re; 13.2) Entrambe le polizze odovranno riportare la seguente clausola: “ La presente co- pertura dovrà prevedere espressamente l’impegno della compagnia di assicurazioni di: i. Non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso di Structure; ii. Comunicare a Structure, secondo le modalità di cui al successivo art. 24 – Comunicazioni -, l’eventuale mancato pagamento del premio di pro- roga o di regolazione; in alternativaquesto caso, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore Structure si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio subentrare nella contraenza delle polizze; iii. Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e del- le condizioni di polizza, con l’impegno a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese indirizzare l’avviso di demolizione e sgomberorecesso, oltre al contraente, anche e contestualmente a garantire i danni da interruzione Structure, con il preavviso dovuto ai sensi di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milionipolizza. 6.3 Nelle suddette 13.3) La Conduttrice, consegna qui ed ora copia delle polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica e si impegna a tra- smettere alla Locatrice copia delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati quietanze relative ai periodici rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore entro quin- dici giorni dal rilascio delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.cstesse da parte della Compagnia Assicuratrice.).

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Di Locazione Ad Uso Non Abitativo, Contratto Di Locazione Ad Uso Non Abitativo

Assicurazioni. 6.1 Per tutta L’Appaltatore deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la durata della Locazionesicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate. In ogni caso, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma l’Appaltatore sarà responsabile penalmente e civilmente dei danni, di qualsiasi genere, che seguepossono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto. L’Appaltatore, in corso relazione agli obblighi assunti con l’accettazione del presente appalto, solleva e tiene indenne la Società Appaltante e/o la Regione Lazio da qualsiasi responsabilità in caso di validità e rilasciate infortuni e/o danni eventualmente subiti da compagnie persone o cose della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o dell’Appaltatore e/o di primaria importanzaterzi, in dipendenza azioni o di omissioni imputabili allo stesso Appaltatore o comunque verificatesi in occasione dell’esecuzione dell’appalto. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze ol’Appaltatore deve possedere un’adeguata polizza assicurativa, per eventuali danni e infortuni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate. La suddetta polizza assicurativa deve prevedere, in alternativaderoga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, una certificazione emessa dal Broker la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o dall’Assicuratore eccezione nei confronti della Società Appaltante e/o della Regione Lazio e/o di terzi, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Resta inteso che riporti fedelmente tutte le condizioni l’esistenza e, quindi, la validità e l’efficacia della polizza assicurativa di coperturacui sopra, è condizione essenziale sia per la Società Appaltante che per la Regione Lazio. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei Pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui sopra, il Contratto potrà essere risolto di diritto dalla Società Appaltante, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito dalla Società stessa. Resta comunque ferma l’esclusiva responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile coperti ovvero per danni a terzi, non esclusi eccedenti i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milionimassimali assicurati. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato d'Onere

Assicurazioni. 6.1 Per tutta Il concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell’espletamento di quanto previsto dal presente Capitolato d’oneri. Sono a carico del Concessionario tutte le spese per la durata sicurezza delle apparecchiature installate. Il Concessionario sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni causati a persone e/o cose da guasti e/o cattivo funzionamento delle apparecchiature installate, anche conseguenti ad atti di vandalismo, oppure danni causati alle persone dall’uso di prodotti alterati. Il Concessionario, è, altresì, responsabile della Locazionedistruzione totale o parziale o del deterioramento dei locali che si verificassero nel corso del rapporto, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma nonché dei danni nei confronti di chiunque, gli uni e gli altri, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanzasi siano verificati per caso fortuito o forza maggiore. A tal fine, il Conduttore fine dovrà esibire le polizze o, in alternativa, stipulare con primarie Compagnie di Assicurazioni una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di coperturapolizza RCT/RCO nella quale dovrà essere prevista la terzietà a tutti gli effetti dell’AULSS 18. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dovrà espressamente prevedere la copertura dei danni eventualmente rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai beni fruitori del servizio di ristoro, nonché i danni alle cose di terzi in Locazione (c.dconsegna e custodia all’assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti a incendio e furto. Rischio locativo) per un capitale assicurato Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione del servizio, nonché tutti i danni riconducibili ai servizi contemplati dal presente Disciplinare. L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali: - polizza RCT: massimale non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà 3.000.000,00.= (tremilioni) per sinistro con i limiti di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b€ 1.500.000,00.= (un milione e cinquecentomila) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per persona lesa e di € 1.500.000,00.= (un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni milione e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; ccinquecentomila) polizza di responsabilità civile per danni a terzicose; - polizza RCP: massimale non inferiori a € 5.000.000,00.= (cinquemilioni) per sinistro con i limiti di € 500.000,00.= (cinquecentomila) per persona. L’Azienda ULSS 18 è esonerata da ogni responsabilità per danni, non esclusi i danni infortuni, malattie professionali o altro che dovesse accadere al personale dipendente del concessionario, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per intendersi già compreso nel corrispettivo dell'appalto. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni€ 2.500.000,00.= (deumilionicinquecentomilai) per sinistro con il limite di € 1.000.000,00.= (unmilione) per persona. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

Appears in 1 contract

Samples: Concession Agreement

Assicurazioni. 6.1 Per tutta la durata della Locazione1. La Ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità che derivi ai sensi di legge dall'espletamento dei servizi appaltati. 2. L’Ente appaltante è esonerato da ogni responsabilità per qualunque danno, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma infortunio o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi comunque derivante dell'esecuzione dei servizi: l'appaltatore è obbligato a tenere indenne l’Ente appaltante da ogni relativa richiesta e azione che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanzapossa essere proposta nei confronti del medesimo per tali accadimenti. A tal finetale scopo la Ditta aggiudicataria deve stipulare, il Conduttore dovrà esibire le polizze oprima della stipula del contratto o della consegna, in alternativase precedente alla stipula, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni cagionati a terzi, non esclusi i inclusa la Stazione appaltante, e dei danni da cose subiti dai prestatori di lavoro, polizza assicurativa RCT/RCO nella quale venga indicato che l’Ente appaltante è considerato "terzo" a tutti gli effetti ed in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) cui sia prevista la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (artsurroga, di cui all’art. 1916 c.c. e conseguente rivalsa nei suoi confronti da parte dell’assicuratore, con un massimale unico non inferiore ad Euro 5.000.000,00. La Ditta aggiudicataria risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento del servizio e si impegna a sollevare l’Ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Gli oneri che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere a tale titolo verranno interamente addebitati al soggetto attuatore.) 3. La predetta copertura assicurativa, riferita specificamente allo svolgimento di tutte le prestazioni contrattuali, esente da franchigia, deve essere operante per tutta la durata dell’appalto e per eventi manifestatisi anche dopo la scadenza del contratto, ma comunque riferibili ai servizi svolti. 4. L’Ente appaltante è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere nell'esecuzione dei servizi al personale della Ditta aggiudicataria. 5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la polizza assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve esplicitamente riferirsi a tutte le prestazioni dell’intero raggruppamento. 6. Copia della polizza, debitamente quietanzata, deve essere consegnata dalla Ditta aggiudicataria all’Ente appaltante

Appears in 1 contract

Samples: Appalto Di Servizi

Assicurazioni. 6.1 Per tutta 42.1 Il Gestore ha l’obbligo di stipulare, con una primaria compagnia di assicurazione, polizze assicurative per: a) responsabilità civile verso terzi, fino al massimale di euro 5 milioni per sinistro e per anno; b) protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di euro 5 milioni. c) xxxxxxx assicurativa per la durata della Locazioneresponsabilità civile verso terzi e per la responsabilità verso i prestatori di lavoro, volta a garantire il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso risarcimento dei danni prodotti nell’esecuzione del Servizio. d) entro e non oltre la data di validità e rilasciate da compagnie avvio di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativaciascuno stralcio di lavori strumentali, una certificazione emessa dal Broker polizza assicurativa che tenga indenne l’Agenzia e gli altri enti aggiudicatori o dall’Assicuratore realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che riporti fedelmente tutte causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le condizioni delimitazioni fissate nel relativo schema di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, che preveda altresì una garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i terzi nell’esecuzione di ciascuno stralcio di lavori strumentali. Tali polizze devono essere stipulate nella forma “Contractors all risk” (C.A.R.) e prevedranno anche la copertura di danni da cose in custodia, incendio, colpa grave alle opere e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioniagli impianti preesistenti. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1e) non potranno aver luogo diminuzionicon decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, storni il Gestore presenta, se dovuta ai sensi dell’articolo 103, comma 8, D.Lgs. 50/2016, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata per ciascuno stralcio dei lavori strumentali, secondo quanto previsto dal relativo schema di somme assicuratepolizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.cn. 31.).

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Servizio

Assicurazioni. 6.1 Per tutta la durata della Locazione1. Nell’esecuzione dei servizi appaltati, il Conduttore dovrà possedere l’impresa appaltatrice deve adottare tutti i provvedimenti e le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso cautele atte ad evitare di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per causare danni a terzi, animali o cose di proprietà pubblica e/o privata, impegnandosi a vigilare sull’operato del personale addetto ed assumendone ogni responsabilità conseguente, rimanendone totalmente sollevato dall’Unione dei Comuni. 2. Qualsiasi forma di risarcimento, connessa e/o conseguente all’esecuzione dei servizi in quanto avvenuti in modo non esclusi corretto e/o difforme da come prescritto nel presente capitolato è ad esclusivo carico ed onere dell’Appaltatore, senza alcun diritto di rivalsa o risarcimento, salvo ove intervenga la compagnia assicurativa che si sostituisca alla ditta medesima. A fronte di tutti i possibili eventi dannosi, anche di tipo ambientale, l’Appaltatore è obbligato a stipulare, prima dell’inizio del servizio, con una società operante nel ramo assicurativo, una polizza per responsabilità civile verso terzi, per danni a persone, animali, cose e fabbricati con massimali non inferiori a 1.000.000,00 di €uro “in blocco”, oltre ovviamente alle normali polizze assicurative, previste per legge, relative alla circolazione su strada dei mezzi utilizzati. I massimali dovranno essere almeno di: a) R.C.T. €.500.000,00_ per sinistro; b) R.C.O. €.1.200.000,00_ per sinistro che coinvolga gli operatori del servizio. 3. La suddetta polizza dovrà prevedere anche il risarcimento dei danni causati a terzi, persone, animali o cose, in conseguenza di atti vandalici eseguiti sulle attrezzature e sui mezzi impiegati per lo svolgimento dei servizi (ad esempio: i danni cagionati a terzi in conseguenza dell’incendio dei contenitori per la raccolta dei rifiuti), per i quali resta esclusa qualsiasi responsabilità dell’A.C. 4. Sono posti a carico dell’Appaltatore la fornitura e il posizionamento della segnaletica mobile occorrente per lo svolgimento di particolari servizi a carattere temporaneo e/o contingente, previsti dal capitolato di appalto. L’Appaltatore deve provvedere all’installazione della ridetta segnaletica sotto la propria responsabilità, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Comando di Polizia Municipale dell’A.C. e con l’osservanza delle disposizioni contenute nel vigente nuovo Codice della Strada. 5. Le assicurazioni sui mezzi d’opera e sui mezzi di trasporto, previste dalla legge, sono comunque a carico dell’Appaltatore e sono autonome rispetto all’assicurazione di cui ai commi precedenti. 6. In ogni caso l’Appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso l’A.C. che verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà ed alle persone in dipendenza dell’esecuzione dei servizi ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto l’Unione dei Comuni nonché i propri dipendenti, da cose qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. 7. All’Appaltatore farà carico ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa inerente, direttamente o indirettamente i servizi affidati. L’Unione dei Comuni è espressamente ed esplicitamente esonerato da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in custodiagenere, incendiodall’Appaltatore, e in particolare ai beni, attrezzature ed impianti adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).manifesta dell’A.C.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto Per Il Servizio Di Raccolta Rsu

Assicurazioni. 6.1 Per tutta la durata L’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 54, comma 6, della LocazioneL.R. 7 agosto 2007, il Conduttore dovrà possedere le coperture n. 3, a stipulare una o più polizze assicurative indicate al comma che seguetengano indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, in corso salvo quelli derivanti da errori di validità progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, che prevedano anche una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La polizza dovrà coprire i danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata non potrà essere inferiore all’importo del contratto al lordo dell’I.V.A.. La polizza dovrà inoltre assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo minimo assicurato è pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00). Deve pertanto ritenersi onere a carico dell’operatore economico, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, di polizze relative a: 1. Assicurazione RCT per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le persone si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante, della direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo. 2. Assicurazione contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, oltre agli altri danneggiamenti e distruzioni totali che si verifichino in custodiacorso di esecuzione. Le polizze di cui ai precedenti punti 1. e 2., incendiodovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori, colpa grave dovranno portare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e dolo devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei dipendenti lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa, è sostituita da una polizza che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l’esecutore dei lavori potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il lavoro svolto per conto dell’Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un che il massimale per sinistro non è inferiore a Euro 1,5 milioniquelli sopra indicati. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. In caso di riunione di concorrenti, le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile dall’operatore economico mandatario o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro

Assicurazioni. 6.1 Per 1. Il Concessionario ha stipulato le seguenti polizze assicurative: ➢ Polizza assicurativa per danni di esecuzione di cui all’art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di Euro ……….. (…………) emessa dalla “…………” in data …………, il cui originale per il beneficiario è stato consegnato prima d’ora all’Ente Appaltante e resterà conservato in custodia presso la Tesoreria Comunale; ➢ Polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di Euro 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila) emessa dalla “……….” in data , il cui originale per il beneficiario è stato consegnato prima d’ora all’Ente Appaltante e resterà conservato in custodia presso la Tesoreria Comunale. Tale polizza include anche i danni causati al Concedente, ai beni, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i lavori di costruzione delle opere. 2. Il progettista incaricato della progettazione esecutiva per il soggetto risultato aggiudicatario dovrà stipulare a far data dall’approvazione del progetto esecutivo – e consegnarne copia alla Stazione Appaltante – una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale ai sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 269 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, conforme allo Schema Tipo 2.3 approvato con D.M. 12 marzo 2004 n. 123. 3. Dopo l’approvazione del certificato di collaudo e prima dell’inizio della attività di gestione, il Concessionario stipulerà ➢ una polizza assicurativa di copertura dei rischi di gestione (c.d. All Risks) relativa alle strutture in esercizio, per tutta la durata della Locazionefase di gestione, il Conduttore che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto. Tale polizza dovrà possedere le coperture assicurative indicate prevedere un massimale non inferiore al comma che segue, in corso valore di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni opere realizzate, e una durata fino all’emissione, da parte del Comune, dell’attestazione di coperturaregolare esecuzione delle prestazioni contrattuali al termine della concessione; ➢ una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la fase di gestione, e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione agli obblighi contrattuali previsti. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per dovrà prevedere un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni500.000,00 e una durata fino all’emissione, da parte del Comune, dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

Appears in 1 contract

Samples: Contract of Concession

Assicurazioni. 6.1 1. Per tutta i trasporti indicati all’art. 2.4 la durata della LocazioneFondazione provvede con la propria assicurazione nella formula “all risk, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva chiodo a chiodo” con espressa rinuncia alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazionerivalsa nei confronti del vettore. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d2. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore Tuttavia la Fondazione si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in usorichiedere al vettore, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni singoli servizi, la copertura assicurativa nella formula di cui sopra, da predisporsi senza l’apposizione di clausole limitative di responsabilità e con espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del Committente. 3. Il massimale per il quale verrà eventualmente richiesta la copertura sarà comunque limitato a € 3.000.000,00 (tremilioni) e verrà applicato il tasso percentuale indicato nella documentazione prodotta in gara (vd. Allegato 5), salvo casi particolari per i quali sarà data idonea e preventiva comunicazione e verrà concordato il relativo contenutotasso percentuale. 4. Tale polizza sarà trasmessa alla Fondazione in caso di richiesta. 5. L’Impresa dovrà altresì avere in corso, comprese le spese di demolizione e sgomberoper l’intera durata del contratto, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi presso primaria Compagnia idonea polizza assicurativa per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni di qualsivoglia natura cagionati a terziterzi o a cose di terzi o per infortuni occorsi ai dipendenti e/o agli addetti ai lavori nel corso dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per con un massimale per sinistro e/o anno assicurativo non inferiore a Euro 1,5 milioni€ 1.000.000,00. 6.3 Nelle suddette polizze 6. Tale polizza dovrà essere convenuto che: 1) coprire la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’impresa, compresa la responsabilità di persone non potranno aver luogo diminuzionialle dirette dipendenze dell’impresa, storni per lo svolgimento delle attività di somme assicurateservizio. 7. L’impresa dovrà avere in corso, disdetta per tutta la durata del contratto, modifica presso primaria Compagnia idonea polizza assicurativa del tipo “trasferta protetta” al fine di garantire la copertura del trasferimento del personale del Committente durante le trasferte per accompagnamento opere, attiva per i giorni relativi allo spostamento. A tale fine il Committente comunicherà con congruo anticipo il nominativo dell’accompagnatore, e l’impresa consegnerà il relativo documento comprovante la copertura al momento dell’avvio della trasferta. 8. L’Impresa trasmetterà alla Direzione della Fondazione copia delle garanzie senza il preventivo consenso polizze di cui ai precedenti commi all’atto della conclusione del Locatore; presente contratto. 9. Sono a carico dell’Impresa gli eventuali sospensioni/mancati rinnovi danni, di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 ggqualunque genere, previo avviso al Locatore prodottisi quando manchi l’operatività delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia predette polizze nei tempi e modi di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.ccui sopra.).

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Assicurazioni. 6.1 Per tutta Comma 1 - Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, il Soggetto Realizzatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del Regolamento, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.03.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Comma 2 - La copertura delle predette Xxxxxxxx assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Comma 3 - La polizza di assicurazione per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ai sensi dell’art. 129, comma 1 D.Lgs. n. 163/06, per una somma assicurata pari all’importo delle opere da realizzare, deve prevedere anche una Garanzia di responsabilità civile per eventuali danni a terzi, sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con un massimale pari ad € 3.000.000,00=. Comma 4 - La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi: ➢ danni a cose dovuti a vibrazioni; ➢ danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; ➢ danni a cavi e condutture sotterranee. Comma 5 - Inoltre, il Soggetto Realizzatore dovrà stipulare anche le seguenti polizze: ➢ una polizza assicurativa pari la durata della Locazionedel Contratto di leasing, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate da stipularsi successivamente al comma che seguecollaudo con un limite di indennizzo uguale al valore massimo del fabbricato come risultato dal collaudo stesso e contestualmente all’avvio del leasing, in corso a garanzia del contratto di validità manutenzione e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire tutti i danni all’immobile e/o alle attività in esso svolte conseguenti ai guasti ed alla deperibilità di tutti i componenti impiegati nella costruzione; ➢ una polizza per responsabilità civile verso terzi da interruzione stipulare alla data di esercizio emissione del certificato di collaudo e i maggiori costi per di pari durata, con un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) massimale minimo di € 3.000.000,00=. Il Progettista ha, invece, l’obbligo di stipulare la seguente polizza: ➢ una polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terziprofessionale ai sensi dell’art. 111 D.Lgs. 163/06, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioniil Progettista. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

Appears in 1 contract

Samples: Leasing Agreement

Assicurazioni. 6.1 Per Il Concessionario si impegna a stipulare presso primarie compagnie di assicurazione apposite Polizze Assicurative ai fini di: 1) copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) o beni di terzi, anche per cause imputabili all’Immobile, durante il periodo di Concessione; la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo di € 6.000.000,00 (seimilioni/00) per sinistro. 2) copertura dei danni derivanti dalla conduzione dell’immobile con riferimento alle previsioni degli artt. 1588, 1589 e 1590 c.c. 3) copertura assicurativa per fenomeni naturali. Nelle polizze sopra indicate il novero degli “assicurati” dovrà risultare espressamente esteso, oltre al Concessionario, alla Città di Torino. Si precisa, infine, quanto segue: a) Le polizze di cui sopra dovranno contenere una clausola di vincolo in favore del Concedente, per tutta la durata della LocazioneConcessione, del seguente tenore: “In relazione alla Concessione stipulata in data ------- tra la Città di Torino e in qualità di Concessionario, la presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore della Città di Torino e pertanto la Compagnia Assicuratrice si obbliga, per tutta la durata della polizza: 1) a riconoscere detto vincolo come l’unico a essa dichiarato e da essa riconosciuto; 2) a notificare tempestivamente alla Città di Torino, Direzione Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’eventuale mancato pagamento del premio, nonché il Conduttore dovrà possedere mancato rinnovo ovvero la scadenza della polizza stessa, e a considerare valida a tutti gli effetti la presente polizza fino a quando non siano trascorsi sessanta giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata ricevuta dalla Città di Torino stessa; 3) a non apportare alla presente polizza nessuna variazione sostanziale se non con il consenso scritto della Città di Torino e a notificare alla stessa tutte le coperture assicurative indicate al comma circostanze che seguemenomassero o che potessero menomare la validità della presente polizza; 4) a conservare il presente vincolo inalterato, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire nonché a riportarlo nelle eventuali nuove polizze che dovessero sostituire la presente fino alla scadenza della Concessione”. b) le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni dovranno altresì contenere clausola di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva rinuncia alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (artConcedente, suoi Amministratori e Dipendenti; c) qualora il Concessionario disponga di polizze stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui ai punti 1) 2) e 3) corredando le medesime di appendice di vincolo per tutta la durata della concessione in favore della Città di Torino; d) i rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo del Concessionario. 1916 c.cIl Concessionario all’atto della stipula del presente contratto consegna copia delle polizze unitamente alla quietanza del pagamento del premio. Sarà cura del Concessionario inviare le successive quietanze.).

Appears in 1 contract

Samples: Concession Agreement

Assicurazioni. 6.1 Per tutta la durata della Locazione1. É fatto obbligo all’Impresa affidataria di stipulare, il Conduttore dovrà possedere prima dell’avvio del servizio e per l'intero periodo contrattuale, tutte le coperture polizze assicurative indicate al comma che seguepreviste dalla normativa vigente e dai PIR, in corso con copertura decorrente dall’avvio del servizio e termine alla da- ta di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanzacessazione dello stesso. 2. A tal finegaranzia dell’avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi l’Impresa affida- taria ha l'obbligo di trasmettere all’Ente affidante, prima dell'avvio del servizio, le copie delle polizze assicurative stipulate con la relativa dichiarazione di conformità agli originali. Successivamente, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi periodici dovrà essere inoltrata all'Ente affidante entro il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni 31 marzo di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazioneogni anno. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) 3. In ogni caso, ove siano svolti lavori, l’Impresa affidataria è obbligata a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo una polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio indennita- ria decennale a copertura dei beni oggetto delle attività svolte rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in virtù favore dell’Ente affidante non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decenna- le non deve essere inferiore al 40% del valore dei beni e del relativo contenutolavori realizzati. L’Impresa affida- taria è altresì obbligata a stipulare, comprese le spese di demolizione e sgomberosempre per i lavori, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, non esclusi i danni da cose in custodiacon decorrenza dalla data di inizio dei lavori e termine all’emissione del certificato di collaudo, incendio, colpa grave con un indenniz- zo pari al 5% del valore dei lavori realizzati e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione con un minimo di esercizio dei terzi, per 500.000,00 (cinque- centomila/00) euro ed un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milionimassimo di 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di euro. 6.3 Nelle suddette 4. Tutte le polizze dovrà di cui al presente articolo devono essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioniredatte in lingua italiana ovvero accompagnate da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese nella cui lingua sono state redatte, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.coppure da un traduttore ufficiale.).

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato

Assicurazioni. 6.1 Per tutta la durata della Locazione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza1. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione.L’aggiudicatario assume l’impegno a stipulare idonea assicurazione: 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei a copertura delle responsabilità civili per danni eventualmente causati o subiti dai beni propri dipendenti, dagli utenti, dai non dipendenti che partecipano alle attività ed in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva ogni caso da terzi, compresa la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; stazione appaltante; b) polizza incendio a copertura degli infortuni che potessero derivare agli utenti durante lo svolgimento delle attività di cui al presente appalto; c) a copertura dei danni alle cose, inclusi i beni oggetto mobili ed immobili messi a disposizione dalla stazione appaltante, derivanti da fatto colposo o doloso degli utenti; d) a copertura di incendio furto e rapina di beni ed attrezzature in dotazione per l’espletamento dei servizi. 2. L’aggiudicatario risponde verso gli utenti ed i terzi, compresa la stazione appaltante, per i danni arrecati dai propri dipendenti nella realizzazione delle attività svolte in virtù della Locazionee degli interventi propri dell’appalto e solleva la stazione appaltante da ogni controversia e responsabilità relativa. 3. L’aggiudicatario è responsabile per i danni che dovessero riportare gli utenti o terzi nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Dovrà, ubicati nell’unità immobiliare in usoaltresì, tenere indenne la stazione Appaltante per danni diretti ed indiretti che potranno accadere all’aggiudicatario derivanti da fatti colposi di terzi. 4. L’aggiudicatario dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile verso Operatori) per sinistro e per persona e RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) comprensiva dei danni da incendio e danni alle cose causati dal personale nell’ambito dell’esecuzione del servizio con un massimale, per entrambe le polizze, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni anno e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni€ 3.000.000,00. 6.3 Nelle suddette 5. Copia delle polizze dovrà dovranno essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta trasmesse al competente ufficio della Stazione Appaltante prima della stipula del contratto. La presentazione della polizza condiziona la stipulazione del contratto e la mancata presentazione sarà motivo di revoca dell’aggiudicazione provvisoria. 6. L’aggiudicatario dovrà, modifica altresì, contrarre polizza assicurativa RC per gli autoveicoli di sua proprietà che vengono impiegati nella gestione dei servizi oggetto del presente appalto, con un massimale non inferiore ad €. 5.000.000,00 con clausola di rinuncia alla rivalsa. L’assicurazione deve valere anche per chi conduce il veicolo. 7. L’aggiudicatario dovrà stipulare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni del conducente di tutti gli automezzi di proprietà o in disponibilità del servizio. 8. Le polizze sopraccitate dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto. 9. L’aggiudicatario si impegna a presentare alla stazione appaltante, ad ogni scadenza annuale delle garanzie senza il preventivo consenso polizze, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.cpremio.).

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Assicurazioni. 6.1 Per tutta Contestualmente alla firma del contratto l’Appaltatore dovrà consegnare alla GESAC. copia della polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di gradimento della GESAC. a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) (dovrà essere considerata terza anche la durata GE.S.A.C. ed i suoi beni) e della LocazioneResponsabilità Civile verso il proprio personale dipendente (RCO) con massimali non inferiori ai seguenti: - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): non inferiore ad euro 100.000.000,00 - Responsabilità Civile Inquinamento, qualora sia previsto l’uso e/o la gestione e/o la proprietà di sostanze inquinanti o attrezzature per lo stoccaggio di sostanze inquinanti: - non inferiore a €. 1.000.000,00 per piccole quantità di materiale stoccato, - non inferiore a €. 2.000.000,00 per altre quantità di materiale stoccato. - Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO): da determinarsi in base alla R.A.L. (Retribuzione Xxxxx Xxxxx) complessiva del personale dipendente e comunque non inferiore ad euro 5.000.000,00 con il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso limite di validità 2.000.000,00 di euro per singolo infortunato. I massimali di cui sopra dovranno essere espressi nelle polizze di riferimento per sinistro. Le polizze dovranno garantire il risarcimento danni derivante da eventi di numero illimitato per l’intero periodo di espletamento del servizio e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente dovranno tassativamente prevedere tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) – nessuna esclusa - per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette cui al “Programma Assicurativo AIN” allegato al presente capitolato Le polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” mantenute in vita per l’intera durata contrattuale e l’appaltatore dovrà fornire alla GE.S.A.C. documentazione attestante il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto regolare pagamento del premio. L’inadempimento degli obblighi di rivalsa nei confronti del Locatore (artcui innanzi rappresenterà grave inadempimento e giustificherà, ai sensi dell’art. 1916 1456 c.c.), la risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore con ogni conseguenza anche in ordine ai danni.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Assicurazioni. 6.1 Per tutta la durata Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l’ esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della Locazione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma consegna dei lavori una POLIZZA DI ASSICURAZIONE che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’ importo della somma da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) assicurare corrisponde all' importo del contratto. La polizza di del presente articolo deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terziterzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad almeno: €.500.000,00=. La polizza per la copertura delle predette garanzie assicurative deve essere conforme agli schemi tipo approvati con Decreto Ministeriale n. 123 del 12 marzo 2004 (sezione II “Coperture Assicurative”). L’oggetto dell’assicurazione per danni alle opere è, non esclusi in sintesi, il seguente: a) Partita 1 - Opere: il rimborso dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate. La somma assicurata è pari all’importo contrattuale, al lordo dell’IVA; b) Partita 2 - Opere preesistenti: il rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate. L’importo del valore delle predette preesistenze è quantificato in €.100.000,00; c) Partita 3 - Demolizione e Sgombero: Il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i danni da residui delle cose in custodiaassicurate a seguito di sinistro indennizzabile, incendiononché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, nel limite del massimale assicurato. per un massimale importo quantificato in €.100.000,00; La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per sinistro la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Locatore (art. 1916 c.cdella stazione appaltante.).

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato D’appalto

Assicurazioni. 6.1 Per La convenzione dovrebbe indicare l’obbligo per il concessionario di stipulare polizze assi- curative, disciplinando – fra gli altri aspetti – i) i meccanismi per aumentare l’ammontare assicurato; ii) i requisiti minimi riguardo allo standing della compagnia assicuratrice; iii) gli eventi non assicurabili; iv) le modifiche ai contratti di assicurazione. In particolare, il concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell’art. 1891 c.c., le se- guenti polizze assicurative: i) polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. “CAR”) secondo quanto previsto dall’art. 129, comma 1, del Codice dei contratti pubblici per tutta la du- rata della costruzione e per il relativo periodo di manutenzione. La somma assicurata dovrà corrispondere all’intero valore dell’opera (comprensivo dei costi di costruzione e degli oneri accessori di volta in volta sostenuti dal concessionario); il massimale per la responsabilità civile verso terzi dovrà essere stabilito in conformità a quanto stabilito all’art. 125 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al concedente, ai dipendenti e ai consulenti del concedente e a terzi, imputabili a responsabilità del concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipen- dente o consulente, che avvengano durante i lavori di costruzione dell’opera; ii) polizza indennitaria decennale (c.d. decennale postuma), secondo quanto previsto dal- l’art. 129, comma 2, del Codice per i 10 anni successivi alla data di emissione del certi- ficato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, de- corsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il li- mite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20% del valore dell’opera realizzata e non superiore al 40%, secondo quanto previsto dall’art.126 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La polizza dovrà, inoltre, prevedere una copertura di re- sponsabilità civile verso terzi da determinare in conformità a quanto stabilito dal citato art. 126; iii) polizza assicurativa di ogni singolo progettista (c.d. RC professionale) secondo quanto previsto dall’art. 111, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, nella fase di costruzione fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio con esito positivo. Il massimale di ogni polizza non dovrà scendere al di sotto di un ammontare stabilito con- venzionalmente in relazione alle caratteristiche del progetto; iv) polizza di copertura dei rischi di gestione (c.d. All Risks) relativa all’opera e agli impianti in esercizio, per tutta la durata della Locazionefase di gestione, il Conduttore che non escluda eventi quali esplo- sioni, incendio e furto. Il massimale di tale polizza non dovrà possedere le coperture assicurative indicate scendere al comma di sotto di un ammontare stabilito convenzionalmente in relazione alle caratteristiche del progetto; v) polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che segueavvengano durante la fase di gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione al progetto. Il massimale di tale polizza non dovrà scendere al di sotto di un ammontare stabilito convenzionalmente in relazione alle caratteristiche del progetto. vi) cauzioni, anche mediante polizze fideiussorie, nel caso di erogazione in corso d’opera, di validità e rilasciate un prezzo da compagnie parte dell’Amministrazione. È opportuno tenere conto che, dal punto di primaria importanza. A tal finevista della bancabilità del progetto, il Conduttore dovrà esibire le potrà essere necessario stipulare polizze oassicurative ulteriori rispetto alle polizze minime previste dal Codice dei contratti pubblici (e.g., in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della LocazioneALOP)15. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

Appears in 1 contract

Samples: Convenzioni Di Concessione E Gestione

Assicurazioni. 6.1 Per tutta la durata della Locazione1. Nell’esecuzione dei servizi appaltati, il Conduttore dovrà possedere l’impresa appaltatrice deve adottare tutti i provvedimenti e le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso cautele atte ad evitare di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per causare danni a terzi, animali o cose di proprietà pubblica e/o privata, impegnandosi a vigilare sull’operato del personale addetto ed assumendone ogni responsabilità conseguente, rimanendone totalmente sollevato dall’Unione dei Comuni. 2. Qualsiasi forma di risarcimento, connessa e/o conseguente all’esecuzione dei servizi in quanto avvenuti in modo non esclusi corretto e/o difforme da come prescritto nel presente capitolato è ad esclusivo carico ed onere dell’Appaltatore, senza alcun diritto di rivalsa o risarcimento, salvo ove intervenga la compagnia assicurativa che si sostituisca alla ditta medesima. A fronte di tutti i possibili eventi dannosi, anche di tipo ambientale, l’Appaltatore è obbligato a stipulare, prima dell’inizio del servizio, con una società operante nel ramo assicurativo, una polizza per responsabilità civile verso terzi, per danni a persone, animali, cose e fabbricati con massimali non inferiori a 1.000.000,00 di €uro “in blocco”, oltre ovviamente alle normali polizze assicurative, previste per legge, relative alla circolazione su strada dei mezzi utilizzati. I massimali dovranno essere almeno di: a) R.C.T. €.500.000,00_ per sinistro; b) R.C.O. €.1.200.000,00_ per sinistro che coinvolga gli operatori del servizio. 3. La suddetta polizza dovrà prevedere anche il risarcimento dei danni causati a terzi, persone, animali o cose, in conseguenza di atti vandalici eseguiti sulle attrezzature e sui mezzi impiegati per lo svolgimento dei servizi (ad esempio: i danni cagionati a terzi in conseguenza dell’incendio dei contenitori per la raccolta dei rifiuti), per i quali resta esclusa qualsiasi responsabilità dell’A.C. 4. Sono posti a carico dell’Appaltatore la fornitura e il posizionamento della segnaletica mobile occorrente per lo svolgimento di particolari servizi a carattere temporaneo e/o contingente, previsti dal capitolato di appalto. L’Appaltatore deve provvedere all’installazione della ridetta segnaletica sotto la propria responsabilità, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Comando di Polizia Municipale dell’A.C. e con l’osservanza delle disposizioni contenute nel vigente nuovo Codice della Strada. 5. Le assicurazioni sui mezzi d’opera e sui mezzi di trasporto, previste dalla legge, sono comunque a carico dell’Appaltatore e sono autonome rispetto all’assicurazione di cui ai commi precedenti. 6. In ogni caso l’Appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso l’A.C.che verso i terzi, di qualunque danno arrecato alla proprietà ed alle persone in dipendenza dell’esecuzione dei servizi ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto l’Unione dei Comuni nonché i propri dipendenti, da cose qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. 7. All’Appaltatore farà carico ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa inerente, direttamente o indirettamente i servizi affidati. L’Unione dei Comuni è espressamente ed esplicitamente esonerato da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in custodiagenere, incendiodall’Appaltatore, e in particolare ai beni, attrezzature ed impianti adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).manifesta dell’A.C.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Assicurazioni. 6.1 Per La Ditta appaltatrice si obbliga ad assumere ogni responsabilità per i casi di infortunio o di danni a cose e a persone arrecati a terzi e al Comune di Cavernago (BG) durante l’esecuzione del servizio. L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Cavernago (BG). In particolare, il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale della Ditta durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell’appalto.------------- La Ditta ha provveduto a stipulare una polizza assicurativa, a beneficio del Comune di Cavernago (BG) e di terzi, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordineal svolgimento di tutte le attività oggetto del presente Contratto, per qualsiasidanno materiale e diretto che la Ditta aggiudicataria possa arrecare agli utenti del servizio, al Comune di Cavernago (BG), nonché a terzi (persone, animali e cose). Tale polizza è stata stipulata presso una primaria Compagnia Assicurativa, dovrà essere mantenuta in essere per tutta la durata della Locazionecontrattuale e prevede un massimale di Euro , il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo( / ) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milionesinistro, con il limite di Euro , ( / ) per persona danneggiata ed Euro , ( / ) per animali e cose, con copertura integrale del periodo di durata dell’affidamento. Il Locatore si riserva La polizza prevede inoltre la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave persone e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per prevede un massimale di Euro , ( / ) per sinistro sinistro, con il limite di Euro , ( / ) per persona danneggiata. Nella polizza risulta che il Comune di Cavernago (BG) è considerato soggetto terzo atutti gli effetti. L’esistenza di tale polizza non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1libera la Ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. Il Comune di Cavernago (BG) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).è pertanto esonerato da qualsiasi responsabilità in materia.------------ – CLAUSOLA

Appears in 1 contract

Samples: Contratto D’appalto

Assicurazioni. 6.1 Per tutta La Conduttrice si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice, e a consegnare alla Locatrice, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, le seguenti polizze (di seguito, congiuntamente, le “Polizze”): - Polizza RCT/O a garanzia delle attività svolte dalla Conduttrice, con massimale unico non inferiore a euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) estesa alla responsabilità civile del fabbricato sempre con massimale di euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) e con assicurato addizionale la durata della Locazione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità Locatrice e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza Fondazione Sviluppo Ca’ Granda; - Polizza Incendio con garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) “Fabbricato” per un capitale valore assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessarioeuro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00); b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un garanzia “Ricorso Terzi” con massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) così come la copertura del rischio per il mancato godimento totale e/o parziale della cosa locata. La Conduttrice si impegna ad assicurare le proprie installazioni, i mobili e le merci contro i rischi dell’incendio ed eventi speciali, esplosioni e danni derivanti da perdite d’acqua condotta e danni d’acqua. Le Polizze dovranno prevedere la rinunzia alla rivalsa della società assicuratrice nei confronti della Locatrice, fatto salvo il caso di dolo, ed i relativi testi dovranno essere approvati dalla Locatrice. La Conduttrice si impegna a mantenere in vita per tutta la durata del Contratto le coperture assicurative sopra indicate e a corrispondere i relativi premi, impegnandosi a trasmettere annualmente alla Locatrice copia della quietanze relative al pagamento dei premi assicurativi a comprova del rinnovo. Il massimale delle Polizze dovrà essere convenuto che: 1) proporzionalmente adeguato in presenza di significative variazioni di rischio, fermo restando che non potranno aver luogo diminuzioni, storni può comportare assunzione di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) responsabilità alcuna per la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.cLocatrice.).

Appears in 1 contract

Samples: Lease Agreement

Assicurazioni. 6.1 Per tutta la durata della Locazione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segueIl concessionario risponderà direttamente ed interamente dei danni che, in proprio o tramite i propri dipendenti potrà arrecare al Comune in qualità di proprietario degli immobili e/o a terzi. Tale responsabilità graverà sul concessionario anche in caso di rovina o di distruzione o di incendio dell’edificio avendo il concessionario l’obbligo di dare avviso e prendere le precauzioni opportune in caso di pericolo. Il concessionario è tenuto a stipulare con una primaria compagnia assicurativa e prima dell’inizio del servizio, pena la decadenza della concessione e l’incameramento della cauzione, apposita polizza assicurativa a beneficio del Comune e dei terzi e per l’intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della ditta in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto. Detta polizza, nella quale dovrà risultare che il Comune è considerato "terzo a tutti gli effetti" dovrà prevedere, tra l’altro, la copertura dei rischi per eventuali danni anche a cose di proprietà comunale ulteriori rispetto a quelli indicati al punto precedente, o a terzi cagionati nel corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanzadello svolgimento del servizio. A tal fineIl Concessionario sarà tenuto a stipulare, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativaprima dell’inizio del servizio, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore polizza assicurativa globale contro gli infortuni sia per gli utenti iscritti ai servizi che riporti fedelmente tutte le per il personale operante, oppure una apposita appendice di estensione alla polizza già in essere riferita ai rischi infortuni correlati allo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato. Le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sonosuddetta polizza dovranno essere: a(Responsabilità civile verso terzi) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) · € 5.000.000,00 per un capitale assicurato non inferiore a sinistro · 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, 1.000.000,00 per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile persona · € 1.600.000,00 per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione o animali (Responsabilità civile verso prestatori di esercizio dei terzi, per un massimale lavoro) · € 2.600.000,00 per sinistro · € 1.000.000,00 per persona Alle cifre assicurate non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto cheapplicata alcuna franchigia. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale della ditta durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo della concessione. Il futuro gestore si impegna a consegnare al Comune copie debitamente quietanzate delle polizze di cui sopra prima dell’inizio del servizio. Il servizio non potrà iniziare se il concessionario non avrà provveduto a stipulare le polizze di cui al presente articolo: 1) ove il concessionario abbia comunque iniziata l’esecuzione del servizio e non potranno aver luogo diminuzionidimostri entro il ristrettissimo e perentorio termine comunicato dal Comune a quanto previsto nel presente articolo, storni il concessionario potrà incorrere nella decadenza dell’aggiudicazione. L’esistenza di somme assicuratetali polizze non libera il concessionario dalle proprie responsabilità, disdetta avendo le stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Le quietanze suddette relative alle annualità successive dovranno essere prodotte al Comune alle relative scadenze, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio. La mancata presentazione delle polizze può comportare la revoca del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

Appears in 1 contract

Samples: Concession Agreement

Assicurazioni. 6.1 Per Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 180/1950, il finanziamento deve essere assistito, a beneficio dell'Istituto Mutuante e per l'ammontare complessivo delle quote cedute e con durata pari a quella del finanziamento, da un contratto di assicurazione sulla vita e da un contratto assicurativo a copertura del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento (polizza Ramo Credito). A tal riguardo, fermo restando la facoltà del Delegante di proporre polizze assicurative di propria scelta, purché conformi alle caratteristiche che l'Istituto Mutuante ha riportato nell’allegato fornito con le Informazioni europee di base sul Credito ai consumatori in fase precontrattuale, il Delegante, mediante la sottoscrizione del presente contratto, prende atto e riconosce che l'Istituto Mutuante sottoscrive autonomamente – sopportandone interamente il costo – una o più polizze assicurative a copertura di detti rischi, che saranno mantenute in essere per tutta la durata del finanziamento. Ove non si sia avvalso della Locazionefacoltà di cui sopra, il Conduttore dovrà possedere le Delegante fornisce il proprio consenso alle suddette coperture assicurative indicate al comma che seguee, ove previsto, sottoscrive la documentazione contrattuale predisposta dalla Compagnia di Assicurazione in corso qualità di validità e rilasciate da compagnie soggetto assicurato. In caso di primaria importanzadecesso del Delegante, la polizza vita sottoscritta dall'Istituto Mutuante estinguerà il debito, previa presentazione della documentazione richiesta dalla Compagnia di Assicurazione, senza rivalsa sugli eredi del Delegante. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni Al verificarsi di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) un sinistro garantito dalla polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in usoRamo Credito sottoscritta dall'Istituto Mutuante, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenutole somme corrisposte a quest’ultimo, comprese le spese la Compagnia di demolizione e sgomberoAssicurazione resta surrogata in ogni diritto, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terziragione, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore privilegio ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa azione dell'Istituto Mutuante medesimo nei confronti del Locatore (art. 1916 c.cDelegante - e dei relativi aventi diritto, dell’Amministrazione o altro ente, se diverso, quale depositario del T.F.R., del Fondo Pensione e di altro Ente di previdenza obbligatoria.).

Appears in 1 contract

Samples: Loan Agreement

Assicurazioni. 6.1 Per tutta L’I.A. si assume ogni responsabilità sia civile sia penale per l’espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato. L'impresa si impegna a consegnare alla S.A. una polizza RCT/RCO stipulata con una primaria Compagnia di Assicurazione, nella quale venga indicato che la durata della LocazioneS.A. deve essere considerata “terza” a tutti gli effetti. L'Assicurazione dovrà essere prestata, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate sino alla concorrenza di massimali non inferiori a euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per sinistro, e per anno assicurativo. La S.A. è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanzapersonale dipendente dell'impresa durante l'esecuzione del servizio. A tal fine, il Conduttore tale riguardo dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) essere stipulata polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per RCO con un capitale assicurato massimale non inferiore a € 1 milioneeuro 3.000.000,00 (tre milioni/00) per sinistro, e per anno assicurativo. Il Locatore Le polizze sopraccitate dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto. L’I.A. si riserva impegna a presentare alla stazione appaltante, ad ogni scadenza annuale delle polizze, la facoltà dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) regolarità amministrativa di pagamento del premio. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, quando vi sia una svalutazione superiore al 10%. In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese la polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette causati dalle imprese mandanti. Copia delle polizze dovrà essere convenuto che: 1consegnata alla S. A. entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del Contratto. La mancata presentazione delle polizze comporta l’impossibilità di procedere alla stipula del Contratto e la consequenziale revoca dell'aggiudicazione. L’I.A. si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati alla stazione appaltante e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza commesse durante l’esecuzione della prestazione contrattuale. Tutte le polizze assicurative di cui sopra dovranno recare espressa dicitura per la quale la compagnia assicurativa si impegna ad informare tempestivamente (e comunque entro e non oltre trenta giorni) non potranno aver luogo diminuzioni, storni l’Amministrazione in caso di somme assicurate, sospensione della garanzia per mancato pagamento del premio o disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

Appears in 1 contract

Samples: Servizio Sociale Professionale

Assicurazioni. 6.1 Per 12.1) Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11) – Custodia dell’Immobile -, la Conduttrice dichiara e garantisce di aver stipulato con primaria compagnia di assicurazione, apposite polizze assicurative che s’impegna a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto: a) copertura del cosiddetto ‘Rischio Locativo’, al fine di fornire garanzia alla Locatrice medesima in caso di incendio o di altro evento appositamente previ- sto in polizza, quando ricorra responsabilità della LocazioneConduttrice per i danni subiti dai locali e dagli impianti tenuti in locazione; tale polizza avrà la seguente con- figurazione minima: i. il massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00; b) copertura della Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera, il Conduttore a ga- ranzia dei danni provocati a terzi per lesioni personali e danni a cose o animali; tale polizza avrà la seguente configurazione minima: i. un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00; ii. espressa inclusione di Structure nel “novero degli Assicurati”; iii. espressa e puntuale descrizione del rischio, ossia dell’attività svolta nell’immobile condotto in locazione; iv. clausola “Proprietà/conduzione/manutenzione/uso di immobili e relativi impianti”; v. dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, espressamente comprendere la clausola di “operatività a primo ri- schio” in corso caso di validità e rilasciate esistenza di analoga assicurazione stipulata da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire Structu- re; 12.2) Entrambe le polizze odovranno riportare la seguente clausola: “ La presente co- i. Non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso di Structure; ii. Comunicare a Structure, secondo le modalità di cui al successivo art. 23 – Comunicazioni -, l’eventuale mancato pagamento del premio di pro- roga o di regolazione; in alternativaquesto caso, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore Structure si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio subentrare nella contraenza delle polizze; iii. Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e del- le condizioni di polizza, con l’impegno a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese indirizzare l’avviso di demolizione e sgomberorecesso, oltre al contraente, anche e contestualmente a garantire i danni da interruzione Structure, con il preavviso dovuto ai sensi di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milionipolizza. 6.3 Nelle suddette 12.3) La Conduttrice, consegna qui ed ora copia delle polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica e si impegna a tra- smettere alla Locatrice copia delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati quietanze relative ai periodici rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore entro quin- dici giorni dal rilascio delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.cstesse da parte della Compagnia Assicuratrice.).

Appears in 1 contract

Samples: Locazione Ad Uso Non Abitativo

Assicurazioni. 6.1 Per tutta la durata della Locazione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso Il professionista dichiara di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) avere stipulato polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, professionale con la compagnia per un massimale di € Letto, confermato e sottoscritto , lì il Committente il Professionista Ai sensi del secondo comma dell’articolo 1341 del Codice Civile, sono espressamente approvati gli articoli ……………………………………………….… del presente contratto.28 25 Si ricorda, in caso di recesso da parte del Professionista, e di eventuale sostituzione con altro collega, quanto previsto dall’art.19 comma 2 del Codice Deontologico “Il Professionista in tal caso sostituito, salvo documentato impedimento, deve adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per sinistro il prosieguo dell’opera 26 È consigliabile indicare il Foro di competenza della residenza o studio del Professionista 27 la mediazione civile ha lo scopo di far addivenire le parti a una conciliazione attraverso l'opera di un mediatore, un soggetto professionale, qualificato e imparziale che aiuti le parti in conflitto a comporre una controversia. Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia e nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Il mediatore mira a superare ogni elemento ostativo al raggiungimento di una soluzione condivisa. Il mediatore, quindi, non inferiore ha alcun potere di emettere soluzioni vincolanti per le parti, ma si limita a Euro 1,5 milionigestire i tempi e le fasi della stessa, lasciando alle parti coinvolte il controllo sul contenuto dell'accordo finale. La mediazione è anche una procedura rapida, essa deve necessariamente concludersi entro 3 mesi dall’avvio della stessa. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Incarico Professionale

Assicurazioni. 6.1 Per Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 180/1950, il finanziamento deve essere assistito, a beneficio dell'Istituto Mutuante e per l'ammontare complessivo delle quote cedute e con durata pari a quella del finanziamento, da un contratto di assicurazione sulla vita e da un contratto assicurativo a copertura del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento (polizza Ramo Credito). A tal riguardo, ferma restando la facoltà del Delegante di proporre polizze assicurative di propria scelta, purché conformi alle caratteristiche che l'Istituto Mutuante ha riportato nell’allegato fornito con le Informazioni europee di base sul Credito ai consumatori in fase precontrattuale, il Delegante, mediante la sottoscrizione del presente contratto di prestito, prende atto e riconosce che l'Istituto Mutuante sottoscrive autonomamente – sopportandone interamente il costo – una o più polizze assicurative a copertura di detti rischi, che saranno mantenute in essere per tutta la durata del finanziamento. Ove non si sia avvalso della Locazionefacoltà di cui sopra, il Conduttore dovrà possedere le Delegante fornisce il proprio consenso alle suddette coperture assicurative indicate al comma che seguee, ove previsto, sottoscrive la documentazione contrattuale predisposta dalla Compagnia di Assicurazione in corso qualità di validità e rilasciate da compagnie soggetto assicurato. In caso di primaria importanza. A tal finedecesso del Delegante, la polizza vita sottoscritta dall'Istituto Mutuante estinguerà il Conduttore dovrà esibire le polizze odebito, in alternativaprevia presentazione della documentazione richiesta dalla Compagnia di Assicurazione, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le senza rivalsa sugli eredi del Delegante salvo i casi previsti dalle condizioni di coperturaassicurazione. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) Al verificarsi di un sinistro garantito dalla polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in usoRamo Credito sottoscritta dall'Istituto Mutuante, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenutole somme corrisposte a quest’ultimo, comprese le spese la Compagnia di demolizione e sgomberoAssicurazione resta surrogata in ogni diritto, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terziragione, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore privilegio ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa azione dell'Istituto Mutuante medesimo nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).Delegante - e dei relativi aventi diritto, dell’Amministrazione o altro ente, se diverso, quale depositario del T.F.R., del Fondo

Appears in 1 contract

Samples: Loan Agreement

Assicurazioni. 6.1 Per tutta Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D. Lgs. n.163/2006 e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, prima della firma del contratto e comunque prima della consegna dei lavori all’appaltatore è richiesta la durata della Locazionestipulazione di una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede di offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, preveda anche una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Tale polizza copre: - i danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; la somma assicurata, salva diversa e motivata indicazione nel bando di gara, corrisponde all’importo contrattuale; - la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori; il massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro; La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da cose una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, garanzia o agli interventi per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milionila loro eventuale sostituzione o rifacimento. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Assicurazioni. 6.1 Per tutta la durata della Locazione9.1 AREUS dovrà garantire che l’Aggiudicatario, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che seguealla sottoscrizione del Contratto Definitivo, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) abbia attivato idonea polizza di responsabilità civile verso terzi che dovrà coprire tutti i rischi connessi all’espletamento dell’attività prevista nel contratto, per danni a terzi, un massimale unico per sinistro pari ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00). La stessa dovrà ricomprendere la circolazione dei veicoli in ambito aeroportuale ivi compreso il ricorso terzi da incendio aeromobili non esclusi inferiore al limite della RCT. 9.2 AREUS dovrà altresì garantire che l’Aggiudicatario abbia stipulato idonea polizza contro i danni da cose in custodiadell’incendio, incendiocompresi i c.d. extended coverages, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione che comprenda le seguenti Partite: a) contenuto con un valore congruo con il proprio prezzo di esercizio dei rimpiazzo; b) rischio locativo, per un massimale non inferiore ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00); c) ricorso terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a ad Euro 1,5 milioni2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). 6.3 9.3 Nelle suddette polizze di cui ai commi 9.1 e 9.2 del presente articolo dovrà essere convenuto che: : 1) . non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatoredella sub- concedente; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg., previo avviso al Locatore alla sub-concedente delle motivazioni del provvedimento; C.F. : 00977680917 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) . dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore la sub-concedente ed i suoi dipendenti, la Pubblica Amministrazione ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore l’assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore della sub-concedente (art. 1916 c.c.). 9.4 La sub-concedente si riserva di richiedere l’adeguamento dei massimali assicurati anche in relazione all’attività svolta ed ai rischi ad essa connessi e dell’aumento di valore degli immobili. 9.5 Le coperture assicurative di cui al presente articolo non costituiscono comunque limitazione alla responsabilità della sub-concessionaria che si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta alla sub-concedente di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o animali e/o cose. 9.6 La sub-concessionaria si obbliga a dotarsi di tutti gli impianti di sicurezza prescritti dalle disposizioni di legge, esonerando la sub-concedente da qualsiasi responsabilità in caso di inosservanza delle stesse.

Appears in 1 contract

Samples: Sub Concession Agreement

Assicurazioni. 6.1 Per L’Impresa Aggiudicataria assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando la Stazione Appaltante ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte”, nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nel progetto presentato in sede di gara, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. L’aggiudicataria è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati a terzi nell’esecuzione del servizio prestato, esonerando la Stazione Appaltante da ogni conseguente responsabilità sotto il profilo civile e penale. La polizza assicurativa deve contemplare nel novero dei terzi gli utenti dei servizi oggetto del presente capitolato, nonché la Stazione Appaltante; inoltre deve essere prevista la rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti di chicchessia, compresa la Stazione Appaltante. L’Impresa Aggiudicataria risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell’impresa da parte di società assicuratrici. A tal fine l’ appaltatore, ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile e della legge n.190/1985 contrae specifica Assicurativa valida per tutta la durata dell’appalto a copertura della Locazioneresponsabilità civile verso terzi - connessa allo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, il Conduttore compresi i rischi per danneggiamenti provocati da incuria, negligenza imperizia o imprudenza agli impianti, alle attrezzature e agli immobili. La predetta polizza dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segueavere massimali di importo non inferiore quelli di seguito indicati: R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) Euro 1.000.000,00 unico per sinistro; R.C.O. (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) Euro 1.000.000,00 per sinistro. L’impresa aggiudicataria dovrà essere in possesso, in corso laddove la qualifica professionale lo richieda, di validità specifica polizza professionale di tutela legale (stragiudiziale e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di coperturagiudiziale) del personale sociale e psicologico. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa stipulata nei confronti del Locatore personale dipendente o libero professionista operante e a copertura delle spese del legale liberamente scelto dall’assicurato (anche prevedendo l’adesione da parte di quest’ultimo mediante il pagamento del premio a suo carico dove previsto), spese giudiziarie e processuali, onorari dei periti di parte e/o nominati dal giudice, spese di transazione e di soccombenza, tra gli altri nei casi di difesa personale per delitti colposi e contravvenzioni, difesa penale per delitti dolosi nei casi di proscioglimento o di assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo (ex art. 1916 c.c530 comma 1 c.p.p.); recupero danni; opposizione a richieste di risarcimento danni (ad integrazione copertura RC); violazioni/inosservanze della normativa vigente in materia di privacy. L’esistenza di tale polizza non libera l’Impresa Aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. La suddetta polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere presentata dall’Appaltatore all’Ente Appaltante prima della stipula del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte al Comune alle relative scadenze. Sono destinatari dell’assicurazione infortuni gli utenti di tutti i servizi oggetto dell’appalto per ogni luogo in cui si svolgono le attività previste dagli allegati al capitolato e dalle proposte-progetto presentate dall’appaltatore. Tutti i danni subiti dagli utenti dei servizi oggetto dell’appalto, allorquando non siano risarciti o liquidati dalla compagnia assicuratrice dell’appaltatore a causa a) della non operatività della copertura assicurativa, b) dell’applicazione dell’eventuale franchigia o di particolari scoperti, c) di qualsiasi altro motivo imputabile alla qualità delle garanzie pattuite dall’appaltatore con la compagnia assicuratrice, sono da ascrivere all’appaltatore. La Stazione Appaltante sarà esonerata da qualunque responsabilità che si riferisca alla gestione del servizio appaltato, per la quale risponderà solo ed esclusivamente l’appaltatore, che sarà l’unico responsabile per eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nell’esecuzione del servizio o per cause a questi inerenti, venissero arrecati a qualunque persona e/o a qualsiasi cosa. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere precisazioni, chiarimenti ed integrazioni alle polizze esibite dall’appaltatore. L’esibizione e deposito delle polizze assicurative con le caratteristiche minime richieste è condizione indispensabile per la sottoscrizione del contratto. Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata la copertura INAIL.

Appears in 1 contract

Samples: Assistance Service Agreement

Assicurazioni. 6.1 Per tutta Grava sull’Aggiudicatario l’obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d’appalto - di produrre, entro 10 giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva: 1. apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio, secondo le specifiche minime che seguono: 1.1.1 stipulata presso primaria compagnia di assicurazione; 1.1.2 la durata della Locazionecopertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro; 1.1.3 il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’appaltatore, la Città di Alessandria, suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti; 1.1.4 dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga dell’art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati; 1.1.5 dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi: - RC personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni; - Danni a terzi cagionati da errato funzionamento; - Danni a terzi da interruzione o sospensioni totali e parziali di attività; - Danni a terzi da incendio; - Danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori. - Responsabilità civile “postuma” derivante all’appaltatore nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore per danni cagionati a terzi (compreso il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, committente) dagli impianti stessi dopo l’ultimazione dei lavori; la presente estensione ha effetto dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione ed è prestata per i danni verificatisi entro dodici mesi dall’esecuzione dell’intervento; 1.1.6 dev’essere mantenuta in corso vigore fino alla data di validità e rilasciate da compagnie rilascio del certificato di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazioneregolare esecuzione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono2. Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m. e i., (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni del X.Xxx. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; (c) polizza di responsabilità civile del Codice Civile per danni a terzinon rientranti nella disciplina sub (a) e (b), non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni.secondo le specifiche minime che seguono: 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la 2.1.1 stipulata presso compagnia di assicurazione di gradimento dell’Amministrazione Comunale e riferita specificamente al presente appalto; 2.1.2 dovrà riconoscere prevedere massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’appaltatore, con un massimale non inferiore al Locatore minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato; 2.1.3 il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’appaltatore, la qualifica Città di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i Alessandria, suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto amministratori, prestatori di rivalsa nei confronti del Locatore (artlavoro e consulenti; 2.1.4 dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa: 2.1.4.1 a parziale deroga dell’art. 1916 1900 c.c.), alla colpa grave degli assicurati; 2.1.4.2 alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa; 2.1.5 dev’essere mantenuta in vigore fino alla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione. Qualora l’appaltatore disponga di polizze, stipulate in precedenza, potrà ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo corredando le medesime di appendice dalla quale risultino i sopra menzionati requisiti, qualora mancanti.

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura Del Servizio Di Noleggio, Installazione E Manutenzione Di Apparecchiature Per La Rilevazione Automatica Delle Infrazioni Semaforiche E Servizi Connessi

Assicurazioni. 6.1 Per Contestualmente alla firma del contratto l’Appaltatore dovrà consegnare alla GESAC. copia della polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di gradimento della GESAC. a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) (dovrà essere considerata terza anche la GE.S.A.C. ed i suoi beni) e della Responsabilità Civile verso il proprio personale dipendente (RCO) con massimali non inferiori ai seguenti: - L’Appaltatore dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa RCT che coprirà anche eventuali danni subiti dalla GESAC nel corso dell’esecuzione del servizio avente un massimale non inferiore ad €. 30.000.000,00. - L’Appaltatore s’impegna a e si obbliga, inoltre, a stipulare prima dell’inizio dell’attività e a mantenere attiva, per tutta la durata della Locazionedell’appalto, una copertura assicurativa con adeguato massimale da determinarsi in base alla R.A.L. (Retribuzione Xxxxx Xxxxx) complessiva del personale dipendente per la responsabilità civile dei prestatori (polizza R.C.O.) per tutti i danni per i quali il Conduttore lavoratore dipendente dall’appaltatore non dovesse risultare indennizzabile ad opera dell’INAIL; anche in tale caso la Compagnia assicuratrice dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie essere di primaria importanza. A tal fine- I massimali di cui sopra dovranno essere espressi nelle polizze di riferimento per sinistro ed in aggregato annuo. Le polizze di cui sopra dovranno garantire il risarcimento danni derivante da eventi di numero illimitato per l'intero periodo di espletamento del servizio; - L’Appaltatore si obbliga a presentare alla Committente entro 10 giorni della comunicazione di aggiudicazione, copia delle suddette polizze assicurative, nonché a fornire immediatamente ad ogni scadenza annuale o altrimenti periodica copia delle quietanze attestanti il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di coperturapagamento dei premi assicurativi. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto - La mancata presentazione della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva suddetta documentazione comporterà la facoltà per GESAC di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 cc. - L’Appaltatore per l’accesso in area airside di eventuali mezzi, dovrà altresì essere in possesso, ai fini autorizzativi dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in usonecessari permessi d’accesso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese ciascun mezzo di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per idonea assicurazione avente un massimale unico per sinistro non inferiore a Euro 1,5 €30 milioni. 6.3 Nelle suddette , comprensiva di: • Estensione della validità alla circolazione in ambito aeroportuale, citando in via esemplificativa ma non esclusiva le seguenti aree: Pista, Raccordi, Vie di Rullaggio, Piazzali di sosta Aeromobili, • Garanzia aggiuntiva “ricorso terzi da incendio” per automezzi circolanti e in sosta con massimale non inferiore ad € 30.000.000. - Resta inteso che i massimali di cui ai punti precedenti, in ogni caso, non rappresentano i limiti dei danni da risarcire da parte dell’Appaltatore, che risponderà, pertanto, direttamente degli importi eventualmente non coperti dalle polizze assicurative. - Resta inteso che i massimali di cui ai punti precedenti, in ogni caso, non rappresentano alla responsabilità dell’Appaltatore, il quale pertanto risponderà direttamente degli importi eventualmente non coperti dalle polizze assicurative. - L’Appaltatore si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta alla Committente di ogni danno arrecato a persone e/o infrastrutture e/o animali e/o cose nel corso dell’esecuzione del servizio. - In caso di sinistro l’Appaltatore dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di richiedere immediatamente all’assicuratore il completo reintegro delle somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza dei massimali e dei limiti di indennizzo ridotti. In difetto la Committente si riserva di risolvere il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.ccontratto ai sensi dell’art.1456 cc.).

Appears in 1 contract

Samples: Servizi Di Manutenzione Ordinaria Programmata E Correttiva

Assicurazioni. 6.1 Per 13.1. La Subconcessionaria assume ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivarle da fatto doloso o colposo, azioni o omissioni proprie, e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi, nonché da incendi, allagamenti, scarsità o mancanza di energia elettrica, mancata fornitura di qualsiasi servizio o qualsiasi altra causa, esonerando, pertanto, espressamente SAC da ogni responsabilità al riguardo. La Subconcessionaria sarà, inoltre, responsabile direttamente nei confronti di SAC e/o di ogni terzo per qualsivoglia danno arrecato dalla stessa Subconcessionaria e/o da propri dipendenti a SAC medesima e/o ai suddetti terzi. 13.2. SAC sarà, altresì, esonerata e sollevata da ogni responsabilità in tutti i casi di furto e/o scomparsa di merci, attrezzature, valori e altro, di proprietà della Subconcessionaria o comunque ubicati nel Locale, come pure in tutti i casi di saccheggio, perdita, avaria o scasso constatato negli spazi suddetti, anche se tali fatti riguardino dipendenti di SAC, che resteranno responsabili personalmente, salva l’eventuale responsabilità di SAC ex art. 2049 c.c. 13.3. La Subconcessionaria dovrà provvedere a stipulare, per tutta la durata della LocazioneConvenzione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie con compagnia di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le seguenti polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione.assicurative: 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei locali dove viene svolta l’attività subconcessa nonché dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazionemobili ad essa destinati, ubicati nell’unità immobiliare nei locali in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione contenuto e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo comunque non inferiore ai 12 mesiad Euro 2.600.000,00; cb) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi terzi - R.C.T. - che dovrà coprire tutti i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzirischi connessi all’espletamento dell’attività prevista nella Convenzione, per un massimale unico per sinistro non inferiore di Euro 2.600.000,00. Tale polizza dovrà coprire tutti i rischi connessi all’espletamento dell’attività oggetto della presente subconcessione; la garanzia sarà estesa agli eventuali danni che possano essere arrecati alle Amministrazioni ed Enti presenti in aeroporto e/o a Euro 1,5 milioniterzi. 6.3 13.4. Nelle suddette polizze a) e b) dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatoredi SAC; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg., previo avviso al Locatore a SAC delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore a SAC la qualifica di “Assicurata Aggiunta” e, comunque, di “Beneficiaria” diretta degli indennizzi riferibili a rischi connessi ai beni della medesima SAC (o detenuti in Concessione); 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore la SAC ed i suoi dipendenti, la Pubblica Amministrazione ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore l’assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore di SAC (art. 1916 c.c.). 13.5. SAC si riserva di richiedere l’adeguamento dei massimali assicurati in relazione all’attività svolta ed ai rischi ad essa connessi. 13.6. Le coperture assicurative di cui al presente articolo non costituiscono comunque limitazione alla responsabilità della Subconcessionaria, che rimane obbligata all’indennizzo anche oltre i limiti della copertura assicurativa e si obbliga a dare tempestiva comunicazione scritta a SAC di ogni eventuale danno verificatosi a persone e/o infrastrutture e/o animali e/o cose. 13.7. La Subconcessionaria si obbliga a consegnare a SAC, contestualmente alla stipula del presente Contratto, copia delle suddette polizze assicurative, nonché a fornire immediatamente ad ogni scadenza annuale o altrimenti periodica copia delle quietanze attestanti il pagamento dei premi assicurativi. 13.8. Nell’ipotesi che tali polizze assicurative e/o quietanze di pagamento non dovessero essere trasmesse dalla Subconcessionaria entro i termini sopra indicati, SAC avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento del danno.

Appears in 1 contract

Samples: Subconcession Agreement

Assicurazioni. 6.1 Per 21.1. Newco, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal Termine Iniziale del presente Contratto, sarà tenuta a stipulare con primarie compagnie d’assicurazione appositi contratti volti ad assicurare, fino a massimali non inferiori nel loro importo a quelli indicati nella scheda unita al pre- sente Contratto quale Allegato 21.1., il Ramo Aziendale ed i beni di cui si compone contro qualsiasi rischio assicurabile in relazione alla gestione del Ramo stesso per tutta la durata della Locazione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate du- rata del presente Contratto e per i 60 (sessanta) giorni suc- cessivi al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazionesuo termine finale. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d21.2. Rischio locativo) La Concedente, con esplicita clausola, dovrà poi essere costituita unica ed esclusiva beneficiaria delle polizze – se esistenti – contro rischi di danneggiamento e perdita, per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura qualsiasi ragione o causa, dei beni oggetto compresi nel Ramo Azien- dale, fermo restando l’obbligo dell’Affittuaria di pagare al- la scadenza i premi relativi alla polizza assicurativa. Copia fotostatica della polizza e delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore quietanze relative al ver- samento delle rate dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) premi dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4consegnate al Concedente entro 15 (quindici) l’Assicuratore rinuncia al diritto giorni dalla stipula della prima e entro 15 (quindici) giorni dalla data di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.cversamento delle rate dei relativi premi.).

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Affitto Di Ramo d'Azienda

Assicurazioni. 6.1 Per 16.1 Il Gestore si obbliga a garantire e manlevare il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni in genere, ed all’uopo si obbliga a stipulare e mantenere operante, con una primaria compagnia di assicurazioni, a proprie spese e per tutta la durata della Locazione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativadell’affidamento, una certificazione emessa dal Broker polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera, per danni a persone e/o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio cose, a copertura dei beni oggetto rischi connessi con l’esercizio e la gestione del servizio, della vigilanza delle attività svolte in virtù della Locazioneimprese appaltatrici cui sia stata eventualmente affidata l’esecuzione dei lavori, ubicati nell’unità immobiliare in usoe degli eventuali fornitori e/o chiunque abbia a che fare con i lavori stessi; per quanto concerne i danni a terzi, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni la polizza dovrà comprendere oltre ai danni diretti, anche le conseguenze di natura patrimoniale derivanti dagli eventi stessi, quali a titolo esemplificativo, i danni derivanti da interventi di manutenzione ordinaria e del relativo contenutostraordinaria effettuati sulle reti e/o impianti, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione o sospensione (totale o parziale) di esercizio attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. 16.2 I relativi massimali da assicurare dovranno essere adeguati al rischio, e i maggiori costi pertanto gli stessi non dovranno essere inferiori, per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) ciascun sinistro, a Euro per la RCT e Euro per la RCO, (con il limite per ciascuna persona di Euro 16.3 In alternativa alla specifica polizza RCT/O richiesta, l’aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza di responsabilità civile Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d’Opera già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione Comunale, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni cagionati a terzi, non esclusi i danni da cose terzi in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milionigenere. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

Appears in 1 contract

Samples: Service Contract

Assicurazioni. 6.1 1. Per tutta la durata della Locazioneciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro del presente lotto, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al l’Appaltatore è obbligato a stipulare: Luogo di emissione: Numero: 331/DIRERDIS Data: 21/06/2019 - una polizzari assicurazione a norma dell’art. 103 comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza7 del D.lgs. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio n. 50/2016 a copertura dei beni oggetto danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed oper, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 2. La somma assicurata, da stipularsi a nome dell’Appaltatore con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà corrispondere all’importo del singolo contratto qualora non sussistano motivate particolari esigenze che impongano un importo da assicurare superiore. 3. La durata e l’efficacia della polizza si estenderà dalla data di effettivo inizio delle attività svolte in virtù della Locazioneoggetto del singolo contratto applicativo sino alla data di emissione del Certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione lavori. 4. Tale polizza, ubicati nell’unità immobiliare in usoda stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni, per dovrà comprendere anche tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Appaltatore e dovrà prevedere un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni massimale pari al 5% dell’importo del singolo contratto applicativo e del relativo contenuto, comprese le spese con un minimo di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) € 500.000,00. 5. La polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, cui ai precedenti commi deve essere estesa alla colpa grave all’Appaltatore, deve portare la dichiarazione di vincolo a favore del Committente e dolo deve essere esibita al Committente almeno 10 gg. prima della consegna dei dipendenti lavori. Dovrà altresì essere conforme ai contenuti di schema polizza tipo definiti dalla normativa in essere e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore in caso omesso e ritardato pagamento le franchigie e gli scoperti saranno a Euro 1,5 milionicarico dell’Appaltatore. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta 6. Si richiamano integralmente le disposizioni dell’art. 12.2 [ coperture assicurative] del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).C.S.A.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per L’esecuzione Di Lavori Edili

Assicurazioni. 6.1 Per tutta 1. Gli autoveicoli sono coperti dalle seguenti garanzie assicurative. Responsabilità Civile Auto: Ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modifiche; garantendo, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli locati. La copia delle polizze assicurative verrà fatta visionare al Cliente in modo che egli sia consapevole del massimale coperto, delle franchigie e delle scoperture, che rimangono ad esclusivo carico del Cliente. Furto e Incendio totale o parziale: Anche se tentato e rapina del veicolo, sia fermo che in circolazione, compresi i danni subiti dal veicolo durante la durata della Locazionecircolazione avvenuta dopo il furto o la rapina e fino al momento del ritrovamento, viene ricompresso anche l'incendio del veicolo, qualunque ne sia la causa, sia fermo che in circolazione, ma solo se comprovato da regolare denuncia alle autorità competenti, ad eccezione del furto e/o danneggiamento dei beni contenuti nel bagagliaio o qualunque bene trasportato, autoradio e qualunque accessorio e/o dotazione non espressamente prevista dai singoli contratti assicurativi, che si trovi dentro o fuori del veicolo locato. Se il furto o la rapina sono avvenuti all'estero la denuncia deve essere ripetuta all'Autorità italiana. In ogni caso di furto, il Conduttore Cliente, anche per il tramite dell'utilizzatore: a) Si impegna a effettuare immediata denuncia alle autorità competenti e ad inviare al Locatore l'originale, a mezzo raccomandata A/R entro 3 giorni dall'evento, anticipandola immediatamente via fax o via e-mail. b) Solo in caso di furto totale, si impegna a consegnare il set completo di chiavi al Locatore. c) Su richiesta e secondo la disponibilità dei mezzi il Locatore, provvederà a sostituire il veicolo oggetto di furto totale con altro del gruppo previsto in offerta in buone condizioni per un periodo massimo di 60 gg. allo stesso canone del contratto in essere al momento dell'accadimento, salvo diversa richiesta da parte del Cliente. d) Nel caso in cui il veicolo sia ritrovato nel termine dei 60 giorni dalla data della denuncia, il locatore avrà la facoltà di restituirlo al Cliente, diversamente il contratto si intenderà risolto, limitatamente a tale veicolo. e) Qualora il Cliente ordinasse un nuovo veicolo, le condizioni tariffarie saranno quelle in vigore al momento della sottoscrizione della nuova offerta di locazione/scheda d'ordine. f) In caso di furto, perdita o deterioramento del libretto di circolazione, della targa, di una o più chiavi del veicolo o di altra documentazione, le spese di immatricolazione e di ripristino del veicolo dovute a tali eventi saranno a carico del Cliente. Ove necessario dovrà possedere essere esposta denuncia. Eventuali scoperti ( 0,00% fisso con un minimo di Euro 1.500,00 per danni superiori ad Euro 30.000,00) saranno ad esclusivo carico del Cliente. Guasti integrali: Oggetto di copertura assicurativa sono i danni materiali e diretti causati all'autoveicolo verificatisi in conseguenza d'urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione, se questi sono comportamenti non colposi/dolosi: in queste due ultime ipotesi ne risponde direttamente il Cliente. Rimane a carico del Cliente lo scoperto assicurativo fissato nella misura del 0,00% con un minimo di Euro 750,00 per ogni sinistro. Sono esclusi i danni provocati dal Cliente o dal Conducente in stato di ebrezza, o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione del D.L. 30/04/92 n. 285. In tali casi i danni saranno interamente a carico del Cliente. Lo stesso per danni causati con l'assunzione di comportamenti vietati da questo contratto 2. Nei seguenti casi la responsabilità del Cliente, o del Conducente nella causazione dell'evento dannoso, verrà regolata come segue: a) dolo o colpa del Cliente/Conducente o da un terzo che egli abbia ammesso nell'uso del veicolo. In tal caso il Locatore addebiterà e il Cliente sarà tenuto a pagare una somma pari al valore commerciale del veicolo al momento del furto, o incendio; b) mancata restituzione del set completo di chiavi. In tal caso il Locatore addebiterà e il Cliente sarà tenuto a pagare una somma pari al valore commerciale del veicolo al momento del furto; c) mancata denuncia alle Autorità competenti o mancata comunicazione al Locatore nei termini e con le coperture assicurative indicate modalità descritte all'Art. 9 lett. a) (Furto). In tal caso il Locatore addebiterà al comma Cliente, una somma pari al valore commerciale del veicolo al momento del furto. d) mancata compilazione del Modulo Blu o comunicazione al Locatore nei termini e con le modalità descritte nel presente articolo. In tal caso il Locatore addebiterà al Cliente l'ammontare previsto nella offerta di locazione/scheda d'ordine a titolo di cauzione, oltre alla differenza fino all'intero ammontare del danno come valutato e quantificato da un perito scelto da Locatore. 3. In caso di sinistro, il Cliente, direttamente e/o per il tramite dell'utilizzatore, si impegna a denunciare al Locatore, che segueprovvederà a gestirlo, ogni singolo sinistro attraverso la compilazione, in corso ogni loro parte, degli appositi moduli esistenti a bordo di validità e rilasciate da compagnie ogni veicolo (ModuloBlu) o predisporre opportuna denuncia di primaria importanza. A tal finesinistro senza controparte; non saranno considerate valide denunce cumulative relative a più sinistri, il Conduttore dovrà esibire Cliente/Conducente è tenuto, inoltre, a prestare diligente collaborazione nell'espletamento delle eventuali pratiche presso la società assicuratrice. Tali comunicazioni, così come quelle riguardanti i casi di furto, incendio e/o totale distruzione del veicolo, dovranno essere inviate immediatamente via fax o e-mail al Locatore e successivamente inviate in originale a mezzo raccomandata A/R entro 3 gg. dell'accadimento. Qualora a seguito di sinistri o guasti, sia preclusa la sicurezza e/o la inidoneità all'uso del veicolo, oppure la riparazione del danno appaia antieconomica il Locatore comunicherà la non riparabilità del veicolo, con automatica e consensuale risoluzione del rapporto. La valutazione di non riparabilità è rimessa all'insindacabile giudizio del Locatore. In tali casi il Cliente potrà trattenere l'eventuale veicolo sostitutivo già fornito, per un periodo massimo di 30 gg. dalla comunicazione di irreparabilità. Nell'ipotesi non fruisse di detto veicolo, il Locatore a richiesta del Cliente provvederà a fornire un altro veicolo in buone condizioni per un periodo di massimo 30 giorni dalla comunicazione di irreparabilità allo stesso canone del contratto in vigore al momento dell'accadimento. Il veicolo sostitutivo non sarà fornito nei casi di cui all'Art. 12 lett. c), salvo diversa richiesta da parte del Cliente. Qualora il Cliente ordini un nuovo veicolo, le polizze ocondizioni tariffarie saranno quelle in vigore al momento della sottoscrizione della nuova offerta. 4. Nel caso in cui al momento di chiusura del Contratto venissero individuati danni relativi a sinistri non denunciati, in alternativaverrà addebitato al Cliente l'importo relativo al ripristino del veicolo. Qualora gli indennizzi non fossero recuperabili per causa imputabile al Cliente/Conducente, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente verranno addebitati al Cliente i costi sostenuti. 5. Resta inteso altresì che, qualsiasi indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza, verrà a norma dell'art. 1891, secondo comma C.C., corrisposto alla società Locatrice nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo. 6. Sono esclusi da tutte le condizioni assicurazioni i danni provocati dal Cliente o dal Conducente in stato di coperturaebrezza, o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione del D.L. 30/04/92 n. 285. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della LocazioneIn tali casi i danni saranno interamente a carico del Cliente. Lo stesso per danni causati con l'assunzione di comportamenti vietati da questo contratto. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione7. Il Locatore si riserva la facoltà consegnerà, al momento della conclusione del presente contratto di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio noleggio, una copia delle polizze assicurative, che devono rimanere all'interno dell'autoveicolo per tutto il periodo di durata del contratto ed essere restituite integre a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazionescadenza, ubicati nell’unità immobiliare in usofacendo presente gli scoperti, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio franchigie e i maggiori costi rischi esclusi, che rimangono a carico del Cliente per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioniintero. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

Appears in 1 contract

Samples: Noleggio Autoveicoli

Assicurazioni. 6.1 Per tutta la durata della LocazioneL’Impresa aggiudicataria si assume tutte le responsabilità, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che seguesia civili sia penali, derivanti dell’espletamento dei servizi oggetto del presente Capitolato speciale di appalto. L’Impresa aggiudicataria pertanto risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Amministrazione Comunale, salvi gli interventi in favore dell’Impresa aggiudicataria da parte delle società assicuratrici. A tale scopo l’Impresa aggiudicataria si impegna a consegnare all’Amministrazione Comunale, in corso sede di validità e rilasciate da compagnie stipula del contratto, polizza RCT stipulata con una primaria compagnia di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore assicurazione nella quale venga indicato che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertural’Amministrazione Comunale debba essere considerata “terza” a tutti gli effetti. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sonopolizza deve essere appositamente stipulata per i servizi svolti per il Comune di Bellinzago Lombardo. Il sopraccitato contratto assicurativo dovrà prevedere tra l’altro la copertura dei rischi: a) polizza garanzia dei - da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dagli utenti del servizio; - per eventuali danni, compresi quelli derivanti da incendio e furto, ai beni di proprietà dell’Amministrazione Comunale concessi in comodato all’Impresa aggiudicataria per lo svolgimento del servizio; - per eventuali danni eventualmente subiti dai beni in Locazione a cose di proprietà dell’Amministrazione Comunale ulteriori a quelle indicate nella precedente lettera o di proprietà di terzi cagionati nel corso dello svolgimento del servizio. L’importo del massimale non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato cinquemilioni/00 di euro), con limite non inferiore a € 1 milione2.000.000,00 (duemilione/00 di euro) per sinistro. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto L’Amministrazione comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità nell’ambito degli obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs 81/2008 oltre ad ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dall’Impresa aggiudicataria durante l’esecuzione del servizio. Copia delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta consegnata all’Amministrazione Comunale prima della firma del contratto. Qualora la polizza, modifica delle garanzie senza a seguito di verifiche d’ufficio, non dovesse risultare adeguata all’attività oggetto dell’appalto e a quanto disposto dal presente articolo, l’Impresa aggiudicataria è tenuta a renderla conforme a quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale. La mancata presentazione della polizza nonché il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) mancato adeguamento entro i termini stabiliti comporta la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.cdecadenza dell’aggiudicazione.).

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Assicurazioni. 6.1 Per Il Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, è obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata della Locazionedel Contratto: a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che seguedi qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o collaboratori del Concessionario o comunque in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker dipendenza diretta o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di coperturaindiretta nell’esecuzione del servizio. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: acopertura (RCT) polizza dovrà avere un massimale “unico” di garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione2.000.000,00 per sinistro e per persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte, con espressa previsione del vincolo a favore del Comune di Perugia; b) Danno per incendio, scoppio, allagamento: con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ciascun sinistro, con espressa previsione del vincolo a favore del Comune di Perugia; c) Rischi da tossinfenzione alimentare e/o avvelenamenti subiti dagli utenti del servizio con massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 per ciascun sinistro. Si precisa che le polizze assicurative dovranno essere stipulate con Compagnie di Assicurazione, autorizzate, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto delle coperture richieste. Il Locatore documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione. La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Amministrazione per fatto imputabile al Concessionario. In ogni caso si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni che l’Amministrazione è esonerata da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di ogni responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terziprovocati dall’uso delle macchine e/o degli impianti, per un massimale eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi. Le quietanze riguardanti le annualità successive dovranno essere trasmesse all’Amministrazione alle relative scadenze. In caso di R.T.I. e Consorzi, la documentazione attinente la polizza assicurativa, dovrà essere convenuto chepresentata: 1 in caso di partecipazione in RTI, ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. n. 50/2016, o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 45, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;  in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) non potranno aver luogo diminuzionie c) del D. Lgs. 50/2016 dal Consorzio stesso. La mancata costituzione della garanzia assicurativa e/o la sua difformità rispetto a quanto richiesto determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e una nuova aggiudicazione della concessione, storni da parte dell'Amministrazione, al concorrente che segue nella graduatoria, previa acquisizione e verifica della documentazione a comprova delle dichiarazioni rese e dei requisiti attestati in sede di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.cgara e costituzione della cauzione definitiva.).

Appears in 1 contract

Samples: Concessione Per Il Servizio Di Distribuzione Automatica Di Bevande E Snack

Assicurazioni. 6.1 Per tutta la durata della Locazione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate 1) I Veicoli car2go sono coperti da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile assicurazione R.C.A. per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione . Tale assicurazione è operante con massimale di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni50.000.000,00 con franchigia. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) I Veicoli car2go sono altresì provvisti di un’assicurazione kasko (comprensiva di copertura furto e incendio). In ipotesi di atti vandalici (danni causati intenzionalmente da terzi) è obbligatoria, da parte del Cliente, la compagnia denuncia dei danni all’Autorità Giudiziaria. 3) Se durante l'utilizzo da parte del Cliente il Veicolo car2go viene danneggiato, o se un qualunque danno ovvero una perdita/furto del Veicolo car2go si verifica per colpa o dolo del Cliente, quest’ultimo ne risponde nel limite di una franchigia massima di Euro 500,00. Al Cliente verrà altresì addebitata una franchigia fissa ed assoluta pari ad Euro 100,00 qualora egli sia responsabile dell’incidente causando danni a terzi. Resta ferma ogni eventuale ulteriore responsabilità che ecceda il limite della franchigia secondo quanto disposto nei presenti Termini e Condizioni. 4) I soli Clienti che utilizzano Veicoli car2go operativi nell’area di attività di Milano (identificati con il logo del Comune di Milano) sono coperti da apposita assicurazione dovrà riconoscere al Locatore infortuni. Tale assicurazione prevede la qualifica copertura dei rischi “morte” e “invalidità permanente”, con i seguenti massimali: a) in caso di “Assicurata Aggiuntamorte; , pari ad un importo di Euro 60.000,00; b) in caso di “invalidità permanente” superiore la 3%, pari ad un importo di Euro 60.000,00 (verranno pertanto esclusi dalla liquidazione i primi 3 punti percentuali di invalidità). 5) dovranno essere considerati “Terzi” In ogni caso, il Locatore ed Cliente che utilizza un Veicolo car2go risponde integralmente (senza limite massimo di spesa) per i suoi dipendenti; 4seguenti danni: a) l’Assicuratore rinuncia al diritto danni causati da un uso non corretto del veicolo car2go; b) danni all’interno dell’abitacolo causati dagli occupanti (siano essi persone o animali); c) danni causati durante la guida del Veicolo car2go da parte dei passeggeri o altre persone non autorizzate; d) danni che comportano diritti di rivalsa nei confronti del Locatore da parte dell’assicuratore (art. 1916 c.c.a titolo esemplificativo e non esaustivo: guida in stato di ebbrezza e guida sotto l’effetto di stupefacenti). 6) In caso di incidente (con responsabilità o meno del Cliente che utilizzi un Veicolo car2go) al di fuori dell'area di attività di car2go o qualora vi sia la necessità di trasportare il Veicolo car2go in un'officina situata al di fuori dell'area di attività di car2go, l'assicurazione non assume i costi per riportare il veicolo nell'area di attività dopo la riparazione. Tali costi resteranno a carico del Cliente che utilizza il Veicolo car2go.

Appears in 1 contract

Samples: Noleggio

Assicurazioni. 6.1 Per tutta La gestione della concessione si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la durata della Locazionesua piena ed esclusiva responsabilità. Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie presso una Compagnia di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in alternativafavore del proprio personale, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.), le quali dovranno essere mantenute per l'intera durata della concessione. Il contratto assicurativo dovrà prevedere: a) la copertura della responsabilità per i rischi derivanti dall’esercizio del Centro Sportivo, dall’uso delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle discipline sportive e da eventuali attività accessorie; b) l’inclusione della responsabilità civile “personale” dei prestatori di lavoro del concessionario, compresi gli addetti appartenenti a tutte le condizioni figure professionali previsti dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro (soci lavoratori di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazionecooperative, tirocinanti, stagisti, etc.); 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: ac) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) la responsabilità per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il concessionario ha in consegna e/o custodia; d) l'estensione ai danni derivanti al Comune o a terzi da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione malfunzionamento, rottura, cattiva manutenzione, vetustà di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni.cose del concessionario o di cose di proprietà del Comune dallo stesso detenute; 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2e) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di alla rivalsa nei confronti del Locatore (artComune di Sarmato e la manleva di quest’ultimo da qualsiasi responsabilità. 1916 c.cNella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere tutte le figure di prestatori di lavoro, previste dalle vigenti norme che regolano il mercato del lavoro, che svolgono la propria attività al servizio del concessionario. La garanzia dovrà comprendere anche il danno biologico e l’estensione alle malattie professionali. II massimale della R.C.T./R.C.O. non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 con il limite di € 3.000.000,00 prestatore di lavoro. Eventuali franchigie/scoperti resteranno a carico esclusivo del concessionario. Il concessionario deve altresì provvedere con propria polizza assicurativa alla copertura dei: a) danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni; b) danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del concessionario o di terzi. La stipula della convenzione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra. Alla scadenza annuale il concessionario si impegna a consegnare appendice di rinnovo. In caso di sinistro, che coinvolga beni mobili e immobili di proprietà del Comune, il concessionario si impegna a informare tempestivamente il Comune medesimo.).

Appears in 1 contract

Samples: Concession Agreement

Assicurazioni. 6.1 Per tutta la durata della LocazioneLa sub-appaltatrice stipulerà, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso con primaria compagnia di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativaassicurazione, una certificazione emessa dal Broker polizza a copertura di tutti i rischi della costruzione – C.A.R. – compreso l’eventuale periodo di manutenzione, comprensiva della responsabilità civile verso terzi per un massimale unico di importo adeguato alle opere eseguite e aggiornato con il procedere della costruzione. Ove necessario la garanzia comprenderà i danni alle opere preesistenti. La polizza farà parte integrante del Contratto d’Appalto. La sub-appaltatrice che ha eseguito opere strutturali o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte di impermeabilizzazione dovrà consegnare alla sub-appaltante, all’atto del collaudo, copia di idonea polizza assicurativa per i rischi da gravi difetti e/o rovina ai sensi dell’art. 1669 c.c., relativa specificatamente all’intervento oggetto del presente contratto, con massimale di rischi di importo adeguato alle opere eseguite ; in mancanza, la sub-appaltante potrà essa stessa stipulare tale polizza e trattenere l’importo del premio dalla liquidazione finale. La sub-appaltatrice dovrà dimostrare, all'atto di inizio dei lavori, di essere in possesso di polizza assicurativa, stipulata con primaria Compagnia, di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/RCO), nonché di responsabilità per ogni danno alle proprie attrezzature, impianti o mezzi di trasporto usate nel cantiere. La polizza inoltre dovrà comprendere le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sonoseguenti garanzie: a) polizza garanzia dei danni eventualmente infortuni subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore dipendenti dell’assicurato; danni a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessarioveicoli sotto carico e scarico; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese lavori di demolizione e sgombero, oltre disfacimento; cessioni di lavoro in subappalto-responsabilità per fatto di subappaltatori di opere; infortuni subiti da subappaltatori e loro dipendenti; danni a garantire i cose trovatisi nell’ambito dei lavori; danni da interruzione furto compiuti da persone che si avvalgono di esercizio impalcature e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesiponteggi utilizzati dall’assicurato; c) polizza di responsabilità civile per danni da incendio; scavi e reinterri; danni a terzi, non esclusi i condutture ed impianti sotterranei; danni da cose cedimento o franamento del terreno; insufficienti misure a protezione dell’incolumità di terzi; titolari e dipendenti di imprese coappaltatrici come terzi; qualifica di terzi al Committente ed alla sub-appaltante e loro rappresentanti (Direttore dei Lavori, Direttore di Cantiere, ecc…), fornitori, visitatori del Committente; responsabilità ex X.Xxx. 81/2008 e 231/2001. La sub-appaltatrice non potrà in custodianessun caso iniziare i lavori finché la polizza delle assicurazioni di cui ai precedenti punti non siano state stipulate. Copia delle polizze stipulate dal sub-appaltatore dovranno essere consegnate alla sub-appaltatrice prima dell’inizio dei lavori a richiesta di quest’ultima oppure a richiesta della subappaltatrice. La sub-appaltatrice dovrà, incendiosu richiesta della sub-appaltante e/o della Committente e/o della Direzione Lavori, colpa grave e dolo comprovare l’avvenuto pagamento dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette premi assicurativi. Le polizze dovrà essere convenuto che: 1) sottoscritte dalla sub- appaltatrice non potranno aver luogo diminuzioniin nessun caso limitare le responsabilità che le competono, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) dovendo inoltre la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed stessa rispondere direttamente nel caso in cui l’ammontare dei danni dovesse oltrepassare i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.cmassimali assicurati.).

Appears in 1 contract

Samples: Subcontract Agreement

Assicurazioni. 6.1 Per tutta 1. Gli autoveicoli sono coperti dalle seguenti garanzie assicurative. Responsabilità Civile Auto: Ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modifiche; garantendo, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli locati. La copia delle polizze assicurative verrà fatta visionare al Cliente in modo che egli sia consapevole del massimale coperto, delle franchigie e delle scoperture, che rimangono ad esclusivo carico del Cliente. Furto e Incendio totale o parziale: Anche se tentato e rapina del veicolo, sia fermo che in circolazione, compresi i danni subiti dal veicolo durante la durata della Locazionecircolazione avvenuta dopo il furto o la rapina e fino al momento del ritrovamento, viene ricompresso anche l’incendio del veicolo, qualunque ne sia la causa, sia fermo che in circolazione, ma solo se comprovato da regolare denuncia alle autorità competenti, ad eccezione del furto e/o danneggiamento dei beni contenuti nel bagagliaio o qualunque bene trasportato, autoradio e qualunque accessorio e/o dotazione non espressamente prevista dai singoli contratti assicurativi, che si trovi dentro o fuori del veicolo locato. Se il furto o la rapina sono avvenuti all’estero la denuncia deve essere ripetuta all’Autorità italiana. In ogni caso di furto, il Conduttore Cliente, anche per il tramite dell’utilizzatore: a) Si impegna a effettuare immediata denuncia alle autorità competenti e ad inviare al Locatore l’originale, a mezzo raccomandata A/R entro 3 giorni dall’evento, anticipandola immediatamente via fax o via e-mail. b) Solo in caso di furto totale, si impegna a consegnare il set completo di chiavi al Locatore. c) Su richiesta e secondo la disponibilità dei mezzi il Locatore, provvederà a sostituire il veicolo oggetto di furto totale con altro del gruppo previsto in offerta in buone condizioni per un periodo massimo di 60 gg. allo stesso canone del contratto in essere al momento dell’accadimento, salvo diversa richiesta da parte del Cliente. d) Nel caso in cui il veicolo sia ritrovato nel termine dei 60 giorni dalla data della denuncia, il locatore avrà la facoltà di restituirlo al Cliente, diversamente il contratto si intenderà risolto, limitatamente a tale veicolo. e) Qualora il Cliente ordinasse un nuovo veicolo, le condizioni tariffarie saranno quelle in vigore al momento della sottoscrizione della nuova offerta di locazione/scheda d’ordine. f) In caso di furto, perdita o deterioramento del libretto di circolazione, della targa, di una o più chiavi del veicolo o di altra documentazione, le spese di immatricolazione e di ripristino del veicolo dovute a tali eventi saranno a carico del Cliente. Ove necessario dovrà possedere essere esposta denuncia. Eventuali scoperti ( 0,00% fisso con un minimo di Euro 1.500,00 per danni superiori ad Euro 30.000,00) saranno ad esclusivo carico del Cliente. Guasti integrali: Oggetto di copertura assicurativa sono i danni materiali e diretti causati all’autoveicolo verificatisi in conseguenza d’urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione, se questi sono comportamenti non colposi/dolosi: in queste due ultime ipotesi ne risponde direttamente il Cliente. Rimane a carico del Cliente lo scoperto assicurativo fissato nella misura del 0,00% con un minimo di Euro 750,00 per ogni sinistro. Sono esclusi i danni provocati dal Cliente o dal Conducente in stato di ebrezza, o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in violazione del D.L. 30/04/92 n. 285. In tali casi i danni saranno interamente a carico del Cliente. Lo stesso per danni causati con l’assunzione di comportamenti vietati da questo contratto; 2. Nei seguenti casi la responsabilità del Cliente, o del Conducente nella causazione dell’evento dannoso, verrà regolata come segue: a) dolo o colpa del Cliente/Conducente o da un terzo che egli abbia ammesso nell’uso del veicolo. In tal caso il Locatore addebiterà e il Cliente sarà tenuto a pagare una somma pari al valore commerciale del veicolo al momento del furto, o incendio; b) mancata restituzione del set completo di chiavi. In tal caso il Locatore addebiterà e il Cliente sarà tenuto a pagare una somma pari al valore commerciale del veicolo al momento del furto; c) mancata denuncia alle Autorità competenti o mancata comunicazione al Locatore nei termini e con le coperture assicurative indicate modalità descritte all’Art. 9 lett. a) (Furto). In tal caso il Locatore addebiterà al comma Cliente, una somma pari al valore commerciale del veicolo al momento del furto. d) mancata compilazione del Modulo Blu o comunicazione al Locatore nei termini e con le modalità descritte nel presente articolo. In tal caso il Locatore addebiterà al Cliente l’ammontare previsto nella offerta di locazione/scheda d’ordine a titolo di cauzione, oltre alla differenza fino all’intero ammontare del danno come valutato e quantificato da un perito scelto da Locatore. 3. In caso di sinistro, il Cliente, direttamente e/o per il tramite dell’utilizzatore, si impegna a denunciare al Locatore, che segueprovvederà a gestirlo, ogni singolo sinistro attraverso la compilazione, in corso ogni loro parte, degli appositi moduli esistenti a bordo di validità e rilasciate da compagnie ogni veicolo (ModuloBlu) o predisporre opportuna denuncia di primaria importanza. A tal finesinistro senza controparte; non saranno considerate valide denunce cumulative relative a più sinistri, il Conduttore dovrà esibire Cliente/Conducente è tenuto, inoltre, a prestare diligente collaborazione nell’espletamento delle eventuali pratiche presso la società assicuratrice. Tali comunicazioni, così come quelle riguardanti i casi di furto, incendio e/o totale distruzione del veicolo, dovranno essere inviate immediatamente via fax o e-mail al Locatore e successivamente inviate in originale a mezzo raccomandata A/R entro 3 gg. dell’accadimento. Qualora a seguito di sinistri o guasti, sia preclusa la sicurezza e/o la inidoneità all’uso del veicolo, oppure la riparazione del danno appaia antieconomica il Locatore comunicherà la non riparabilità del veicolo, con automatica e consensuale risoluzione del rapporto. La valutazione di non riparabilità è rimessa all’insindacabile giudizio del Locatore. In tali casi il Cliente potrà trattenere l’eventuale veicolo sostitutivo già fornito, per un periodo massimo di 30 gg. dalla comunicazione di irreparabilità. Nell’ipotesi non fruisse di detto veicolo, il Locatore a richiesta del Cliente provvederà a fornire un altro veicolo in buone condizioni per un periodo di massimo 30 giorni dalla comunicazione di irreparabilità allo stesso canone del contratto in vigore al momento dell’accadimento. Il veicolo sostitutivo non sarà fornito nei casi di cui all’Art. 12 lett. c), salvo diversa richiesta da parte del Cliente. Qualora il Cliente ordini un nuovo veicolo, le polizze ocondizioni tariffarie saranno quelle in vigore al momento della sottoscrizione della nuova offerta. 4. Nel caso in cui al momento di chiusura del Contratto venissero individuati danni relativi a sinistri non denunciati, in alternativaverrà addebitato al Cliente l’importo relativo al ripristino del veicolo. Qualora gli indennizzi non fossero recuperabili per causa imputabile al Cliente/Conducente, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente verranno addebitati al Cliente i costi sostenuti. 5. Resta inteso altresì che, qualsiasi indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza, verrà a norma dell’art. 1891, secondo comma C.C., corrisposto alla società Locatrice nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo. 6. Sono esclusi da tutte le condizioni assicurazioni i danni provocati dal Cliente o dal Conducente in stato di coperturaebrezza, o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti in violazione del D.L. 30/04/92 n. 285. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della LocazioneIn tali casi i danni saranno interamente a carico del Cliente. Lo stesso per danni causati con l’assunzione di comportamenti vietati da questo contratto. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione7. Il Locatore si riserva la facoltà consegnerà, al momento della conclusione del presente contratto di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio noleggio, una copia delle polizze assicurative, che devono rimanere all’interno dell’autoveicolo per tutto il periodo di durata del contratto ed essere restituite integre a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazionescadenza, ubicati nell’unità immobiliare in usofacendo presente gli scoperti, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio franchigie e i maggiori costi rischi esclusi, che rimangono a carico del Cliente per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioniintero. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

Appears in 1 contract

Samples: Rental Agreement

Assicurazioni. 6.1 Per tutta 12.1) Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11) – Custodia dell’Immobile - la durata Conduttrice dichiara e garantisce di aver stipulato con primaria compagnia di assicurazione, apposite polizze assicurative che s’impegna a rinnovare a) copertura del cosiddetto ‘Rischio Locativo’, al fine di fornire garanzia alla Loca- trice medesima in caso di incendio o di altro evento appositamente previsto in poliz- za, quando ricorra responsabilità della LocazioneConduttrice per i danni subiti dai locali e dagli impianti tenuti in locazione; tale polizza ha le seguenti caratteristiche: i. il massimale non inferiore ad Euro pari al costo di ricostruzione (o valore di mercato) stimato nella perizia asseverata del Xxxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXX del 30 luglio 2015 (data del verbale di asseverazione della perizia). b) copertura della Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera, il Conduttore a garan- zia dei danni provocati a terzi per lesioni personali e danni a cose o animali; tale po- lizza avrà le seguenti caratteristiche: i. un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00; ii. espressa inclusione di Structure nel “novero degli Assicurati”; iii. espressa e puntuale descrizione del rischio, ossia dell’attività svolta nell’immobile condotto in locazione; iv. clausola “Proprietà/conduzione/manutenzione/uso di immobili e relativi impianti”; v. dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, espressamente comprendere la clausola di “operatività a primo ri- schio” in corso caso di validità e rilasciate esistenza di analoga assicurazione stipulata da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire Structure; 12.2) Entrambe le polizze odovranno riportare la seguente clausola: “ La presente co- pertura dovrà prevedere espressamente l’impegno della compagnia di assicurazioni di: i. Non consentire alcuna cessazione, in alternativavariazione, una certificazione emessa riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non con il consenso di Structure; ii. Comunicare a Structure, secondo le modalità di cui al successivo art. iii. Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell’assicuratore di recedere dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazionepolizza, con l’impegno a indirizzare l’avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente a Structure, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a12.3) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore La Conduttrice, consegna qui ed ora copia delle polizze e si impegna a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto tra- smettere alla Locatrice copia delle attività svolte in virtù quietanze relative ai periodici rinnovi entro quin- dici giorni dal rilascio delle stesse da parte della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioniCompagnia Assicuratrice. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Locazione Ad Uso Non Abitativo

Assicurazioni. 6.1 Per tutta la durata della Locazione9.1 L’appaltatore assume, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate senza riserva od eccezione alcuna, ogni responsabilità per danni all’Ateneo o a terzi, a persone o cose, che possono derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’appaltatore stesso o a suo personale in relazione all'esecuzione del servizio di cui al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker presente capitolato o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazionea cause ad esso connesse. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) 9.2 A tale scopo l’appaltatore si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza garanzia RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che l’Ateneo debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere espressamente la copertura dei danni eventualmente rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamento subiti dai beni in Locazione (c.dfruitori del servizio di ristorazione di cui al presente capitolato. Rischio locativo) L'assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali, non inferiori ad euro 5.000.000. Copia della polizza dovrà essere trasmessa all’Ateneo entro la data d'inizio del servizio. 9.3 I danni provocati dal non corretto espletamento del servizio o da cause ad esso connesse di cui venisse richiesto il risarcimento all’Ateneo saranno, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell’appaltatore. 9.4 In caso di prosecuzione del contratto oltre la data di scadenza inizialmente prevista, l’appaltatore dovrà provvedere al rinnovo della polizza per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva ulteriore periodo la facoltà cui scadenza è fissata automaticamente alla nuova scadenza contrattuale. 9.5 Ciascun esercizio appositamente organizzato dalla ditta aggiudicataria dovrà inoltre essere in possesso di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a assicurativa per la copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese rami di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza rischio di responsabilità civile per danni a terzio per infortuni e per i casi di intossicazione da cibo e bevande, non esclusi i danni da cose furti, rapine, ed ogni altra causa in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzicui dovessero incorrere gli utilizzatori del servizio presso tali esercizi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milionicause comunque connesse al consumo del pasto. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato d'Onere Per Servizi Di Ristorazione

Assicurazioni. 6.1 Per tutta 42.1 Il Gestore ha l’obbligo di stipulare, con una primaria compagnia di assicurazione, polizze assicurative per: a) responsabilità civile verso terzi, fino al massimale di euro [•]; b) protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di euro [•]. c) xxxxxxx assicurativa per la durata della Locazioneresponsabilità civile verso terzi e per la responsabilità verso i prestatori di lavoro, volta a garantire il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso risarcimento dei danni prodotti nell’esecuzione del Servizio. d) entro e non oltre la data di validità e rilasciate da compagnie avvio di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativaciascuno stralcio di lavori strumentali, una certificazione emessa dal Broker polizza assicurativa che tenga indenne l’Agenzia e gli altri enti aggiudicatori o dall’Assicuratore realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che riporti fedelmente tutte causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le condizioni delimitazioni fissate nel relativo schema di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, che preveda altresì una garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i terzi nell’esecuzione di ciascuno stralcio di lavori strumentali. Tali polizze devono essere stipulate nella forma “Contractors all risk” (C.A.R.) e prevedranno anche la copertura di danni da cose in custodia, incendio, colpa grave alle opere e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioniagli impianti preesistenti. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1e) non potranno aver luogo diminuzionicon decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, storni il Gestore presenta, se dovuta ai sensi dell’articolo 103, comma 8, D.Lgs. 50/2016, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata per ciascuno stralcio dei lavori strumentali, secondo quanto previsto dal relativo schema di somme assicuratepolizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.cn. 31.).

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Di Gestione

Assicurazioni. 6.1 Per tutta la durata della Locazione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma L’O.E.A.. si assume ogni responsabilità sia civile che segue, in corso penale derivategli ai sensi di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanzalegge nell’espletamento dell’attività richiesta dal presente Capitolato. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, tale scopo deve stipulare prima dell’inizio del servizio una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore polizza RCT/RCO nella quale esplicitamente indicato che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva l’Amministrazione Comunale debba essere considerata “terzi” a tutti gli effetti e presentarla alla consegna dell’unità immobiliare oggetto S.A. con l’espressa rinuncia da parte della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell’amministrazione comunale. La S.A. è esonerata da qualsiasi pretesa, azione, molestia, nessuna esclusa, che eventualmente potessero venire intentate da terzi contro la S.A. per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali con possibilità di rivalsa da parte dell’Amministrazione comunale in caso di condanna. Le spese che l’Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti della O.E.A. ed in ogni caso da questa rimborsate. Il predetto contratto assicurativo deve prevedere la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti, ingestione di cibi e/o vivande avariate subiti dai fruitori del Locatore (artservizio di refezione nonché ogni altro danno arrecato gli utenti conseguente alla somministrazione del pasto dal parte dell’O.E.A. La polizza deve prevedere altresì la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto o per danni a qualsiasi titolo causati dall’O.E.A. L'Assicurazione deve essere prestata sino alla concorrenza di massimali non inferiori a quelli di seguito indicati: RCT • € 5.000.000,00 per sinistro. 1916 c.c• € 1.000.000,00 per persona • € 1.500.000,00 per danni a cose o animali La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore della S. A. non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento delle responsabilità e senza che occorrono consensi ed autorizzazioni di qualsiasi specie. La S.A. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente o socio lavoratore dell’O.E.A., durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto. A tale riguardo deve essere stipulata polizza RCO con massimali non inferiori a: • € 2.500.000,00 per sinistro • € 1.000.000,00 per persona Tutti i massimali sopra indicati sono da intendersi per anno assicurativo e saranno successivamente rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita. Le polizze, debitamente quietanzate, dovranno essere prodotte dall’O.E.A. alla S.A. prima della stipulazione del contratto; le quietanze relative alle annualità successive saranno prodotte alle relative scadenze.).

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Assicurazioni. 6.1 Per tutta 1. Il Gestore dovrà tenere indenne l’Ufficio d’Ambito da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività dallo stesso poste in essere in forza della sottoscrizione della presente Convenzione di Gestione. 3. Il Gestore ha l’obbligo di assicurarsi per la durata della Locazioneresponsabilità civile verso i terzi fino al massimale di 1.000.000 di Euro (unmilione di Euro) ovvero fino al massimale superiore che risultasse da contratti già sottoscritti. 4. Il Gestore ha inoltre l’obbligo di assicurare, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie con una compagnia di primaria importanza, i beni strumentali all’erogazione del Servizio contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di 500.000 Euro (cinquecentomila Euro). A tal finePer i danni non assicurabili da parte della compagnia, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della LocazioneGestore non può essere ritenuto responsabile. 6.2 5. Il Gestore è tenuto a stipulare i contratti di assicurazione di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 al momento del subentro nell’effettiva gestione operativa delle varie gestioni esistenti, ed a trasmetterli immediatamente in copia all’Ufficio d’Ambito; la mancata sottoscrizione dei medesimi contratti è motivo di risoluzione della presente Convenzione di gestione ai sensi del precedente articolo 39 (“Risoluzione”), mentre la mancata o ritardata trasmissione all’Ufficio d’Ambito comporta l’applicazione delle penalizzazioni dovute dal Gestore ai sensi del successivo articolo 45 (“Penalizzazioni”). 6. Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia segnalazioni di danno subito da terzi saranno inoltrate dagli interessati direttamente al Gestore, che dovrà esaminarle e provvedere all’eventuale risarcimento del danno. In virtù della presente Convenzione di gestione, il Gestore viene espressamente autorizzato dall’Ufficio d’Ambito a trattare con i soggetti interessati per definire e riscuotere gli importi relativi al risarcimento dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni arrecati da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodiaivi compresi gli stessi Enti locali, incendioa reti, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioniimpianti ed altre dotazioni infrastrutturali strumentali all’erogazione del Servizio. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Acquedotto

Assicurazioni. 6.1 Per tutta Il concessionario è l’unico responsabile dei danni cagionati da egli stesso o dai suoi dipendenti, a persone o cose nell’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato. Pertanto il concessionario solleva il Comune di Diso da qualsiasi responsabilità civile e penale per la durata della Locazionegestione dei beni ad esso affidati. Il concessionario dovrà essere assicurato e così anche il personale impegnato per i rischi relativi a responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi danno o evento possa essere causato a persone, cose, al patrimonio, esonerando espressamente il Comune di Diso da qualsiasi responsabilità civile e amministrativa per danni che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio. La stipula dei relativi contratti d’assicurazione ed i relativi massimali d’assicurazione coperti dovranno essere comprovati dal concessionario, a mezzo copia fotostatica, prima del perfezionamento del contratto e ogni anno dovranno essere presentate al Comune copia delle relative quietanze di versamento. Sui beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il Conduttore concessionario sottoscrive le seguenti polizze: a) una polizza incendio con copertura a primo rischio (primo fuoco) a garanzia dei danni che può subire l’immobile dato in gestione. Tale copertura assicurativa dovrà possedere essere estesa agli atti vandalici ed agli eventi atmosferici ed il massimale dovrà essere di € 200.000,00 (Duecentomila/00) prevedendo altresì l’adeguamento automatico delle somme. La polizza dovrà contenere inoltre la clausola “per conto di chi spetta”. b) una polizza RCT verso terzi e prestatori d’opera con massimale di € 500.000,00 (Cinquecentomila/00). Detta polizza dovrà, inoltre, specificare che anche il Comune è soggetto terzo e contenere la copertura “ricorso terzi da incendio”. Tutte le coperture assicurative indicate polizze dovranno riportare, la clausola espressa della rinuncia al comma beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’ente concedente, riportanti massimali di cui alle succitate lett. a) b) c). Le garanzie di cui alle lett. a) b) verranno svincolate al Soggetto aggiudicatario a completamento del servizio ad esito favorevole dei controlli del servizio fornito e dopo che seguesia stata risolta ogni eventuale contestazione. Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in corso caso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal finesinistro, il Conduttore risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Diso. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di coperturaintendersi a totale carico del concessionario. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia decorrono dalla data di verbale di consegna dei danni eventualmente subiti dai beni locali e avranno efficacia per tutto il periodo contrattuale salvo riconsegna anticipata in Locazione (c.dottemperanza agli articoli del presente capitolato. Rischio locativo) per un capitale assicurato L’omesso ritardato pagamento delle somme dovute a titolo dei premio da parte del concessionario non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto comporta l’inefficacia delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milionirelative garanzie. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

Appears in 1 contract

Samples: Concession Agreement

Assicurazioni. 6.1 32.1. Per tutta la durata dell’Affidamento, l’Affidate per ciascun sinistro e l’Affidatario si impegnano a collaborare per l'attuazione delle presenti polizze assicurative, la cui costituzione è obbligo vincolante dell’Affidatario che fornirà: (i) entro il momento della Locazionestipula del Contratto, un’idonea copertura assicurativa R.C.T. - R.C.O. e per danni da esecuzione valida sin dalla Consegna degli Edifici ed il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate contestuale avvio della prestazione di manutenzione ordinaria, che copra i danni subiti dall’Affidante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione della manutenzione e della gestione per un massimale pari al comma che seguevalore dell’ investimento con un minimo di Euro [ ] e per un massimale pari ad almeno Euro 5.000.000,00 dello stesso importo contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione della manutenzione, valida per una durata corrispondente alla durata del Contratto; (ii) in un momento anche successivo alla stipula del Contratto ma, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fineogni caso, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativaalmeno dieci giorni prima della Consegna dei Lavori, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di coperturapolizza assicurativa, ai sensi dell’art. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso103 del Codice, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del massimale pari al Valore dell’Investimento relativo contenutoa tutti gli Edifici, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire che tenga indenne l’Affidante per i danni da interruzione subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di esercizio impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo terzi nell’esecuzione dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, lavori R.C.T./R.C.O. per un massimale pari al [ ], dalla data di Consegna dei Lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione relativo all’ultimo Edificio oggetto di intervento, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei Lavori dell’ultimo Edificio risultante dal relativo certificato. La polizza deve assicurare il concedente contro la responsabilità civile per sinistro non inferiore danni causati a Euro 1,5 milioniterzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, il cui massimale deve essere pari ad euro [5.000.000,00]. 6.3 Nelle suddette 32.2. Per tutta la durata dell’Affidamento, l’Affidante e l’Affidatario si impegnano a collaborare per l'attuazione delle coperture assicurative previste al presente articolo. Tale collaborazione sarà volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di efficienza, anche in termini di economicità, delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da stipularsi da parte dell’Affidatario. 32.3. Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico dell’Affidatario, il quale dovrà essere convenuto che: 1) non consegnare all’Affidante copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, l’Affidante potrà provvedere direttamente, a spese dell’Affidatario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte dell’Affidante dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte dell’Affidatario. 32.4. Le polizze dovranno indicare anche l’Affidante tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e impianti oggetto dell’Affidamento. 32.5. L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A/R, all’Affidante, i quali potranno aver luogo diminuzionisostituirsi temporaneamente all’Affidatario nel pagamento del premio. In difetto di intervento sostitutivo dell’Affidante, storni trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto la copertura cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti. L’Affidatario avrà l’obbligo di somme assicuratepresentare all’Affidante copia dell’avvenuto pagamento dei premi assicurativi. 32.6. La mancata costituzione e mantenimento della garanzie assicurative di cui al presente articolo costituisce, disdetta salva la facoltà di sostituzione temporanea di cui all’art. 32.5, costituisce causa di risoluzione del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.ccontratto per inadempimento dell’Affidatario.).

Appears in 1 contract

Samples: Energy Performance Contract

Assicurazioni. 6.1 Per tutta la durata A norma dell’art. 103, comma settimo del D. Lgs. n.50/2016 e s.s. mm. e ii., l’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della Locazioneconsegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra sia i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segueanche preesistenti, in verificatisi nel corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dell’esecuzione dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) lavori per un capitale assicurato non inferiore a importo di 1 milione500.000,00, tale massimale è stabilito superiore all’importo contrattuale in ragione dell’elevato pregio del bene monumentale, motivato dal valore storico-artistico che lo caratterizza. Il Locatore si riserva La polizza deve inoltre assicurare la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, stazione appaltante per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di la responsabilità civile per danni causati a terziterzi per il massimale di € 1000.000,00 €. Tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’appaltante, della direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo. . La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori. L’Appaltatore trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave comporta l’inefficacia della garanzia. Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Appaltatore possa sollevare obiezione alcuna per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze tale fatto. La polizza di cui sopra dovrà essere convenuto che: 1) accesa prima della consegna dei lavori e deve portare la dichiarazione di vincolo a favore dell’appaltante e deve coprire l’intero periodo dell’appalto fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; deve, altresì, risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e deve essere esibita all’appaltante prima dell’inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d’avanzamento, alla quale non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.csi darà corso in assenza della documentazione comprovante l’intervenuta accensione della polizza.).

Appears in 1 contract

Samples: Contract for Construction Services

Assicurazioni. 6.1 (a) Per tutta la durata della LocazioneConcessione, il Conduttore dovrà possedere le Concedente ed il Concessionario si impegnano a collaborare per l'attuazione delle coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di coperturapreviste dall'Allegato [•]. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazionecollaborazione sarà volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di efficienza, anche in termini di economicità, delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da stipularsi da parte del Concedente o del Concessionario. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a(b) Il Concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell’art. 1891 c.c., le seguenti polizze assicurative: (i) polizza garanzia dei per danni eventualmente subiti dai beni in Locazione di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. Rischio locativo"CAR") secondo quanto previsto dall’art. 129, comma 1 del Codice per un capitale assicurato tutta la durata della costruzione e per il relativo periodo di manutenzione. La somma assicurata dovrà corrispondere all’intero valore delle Opere (comprensivo dei costi di costruzione e degli oneri accessori di volta in volta sostenuti dal Concessionario), mentre il massimale per la responsabilità civile verso terzi non potrà essere inferiore a Euro [•]. Tale polizza dovrà includere anche i danni causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i Lavori di costruzione delle Opere; (ii) polizza assicurativa di ogni singolo progettista (c.d. RC professionale) secondo quanto previsto dall’art. 111, comma 1 milionedel Codice, nella Fase di Costruzione fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il Locatore si riserva la facoltà massimale di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) ogni polizza incendio dovrà essere pari a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; cEuro [•]; (iii) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo copertura dei dipendenti e i danni da interruzione rischi di esercizio dei terzigestione (c.d. All Risks) relativa alle Opere, per un tutta la durata della Fase di Gestione, che non escluda eventi quali esplosioni, incendio e furto. Il massimale per sinistro di tale polizza non potrà essere inferiore a Euro 1,5 milioni[•]; (iv) polizza per la responsabilità civile verso terzi per i danni imputabili a responsabilità del Concessionario, dei suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti o ausiliari che avvengano durante la Fase di Gestione e che siano riconducibili alle attività da esso svolte in relazione al Progetto. Il massimale di tale polizza non potrà essere inferiore a Euro [•]. 6.3 Nelle suddette (c) Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà essere convenuto che: 1consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario. (d) non potranno aver luogo diminuzioniLe polizze di cui alla precedente lettera (b), storni di somme assicurateparagrafi (i), disdetta del contratto(ii), modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3e (iii) dovranno essere considerati “Terzi” indicare anche il Locatore ed Concedente tra i suoi dipendenti; 4soggetti assicurati relativamente alle opere e impianti oggetto della Concessione. (e) l’Assicuratore rinuncia L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A/R, al diritto Concedente, il quale potrà sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di rivalsa nei confronti intervento sostitutivo del Locatore Concedente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto la copertura cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti. (artf) Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni del Progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la detta impossibilità. 1916 c.cLe Parti dovranno concordare l'assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da parte del Concedente, ovvero lo stato di Forza Maggiore entro [•] giorni dalla detta comunicazione del Concessionario.).

Appears in 1 contract

Samples: Concessione Del Servizio

Assicurazioni. 6.1 Per tutta Il concessionario è l’unico responsabile dei danni cagionati da egli stesso o dai suoi dipendenti, a persone o cose nell’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato, sollevando il Comune di Ussana da qualsiasi responsabilità civile e penale per la durata della Locazionegestione dei beni ad esso affidati. Il concessionario dovrà essere assicurato e così anche il personale impegnato per i rischi relativi a responsabilità civile verso i terzi, per qualsiasi danno o evento possa essere causato a persone, cose, al patrimonio, esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità civile e amministrativa per danni che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio. La stipula dei relativi contratti d’assicurazione ed i relativi massimali d’assicurazione coperti dovranno essere comprovati dal concessionario prima del perfezionamento del contratto e ogni anno dovranno essere presentata al Settore attività produttive copia delle relative quietanze di versamento. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il Conduttore dovrà possedere concessionario sottoscrive un’adeguata polizza fidejussioria, assicurativa o bancaria, ed in particolare: a) Polizza fidejussioria del massimale di € 1.000.000,00 (unmilione/00) a copertura dei rischi incendi nulla escluso ne accentuato tenendo conto del valore di ricostruzione dell’immobile. b) Polizza fidejussioria con massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d’opera, sulla base dell’afflusso medio dell’utenza all’impianto. c) Cauzione definitiva. A garanzia del pieno e regolare adempimento degli obblighi contrattuali il soggetto aggiudicatario prima della firma del contratto, è tenuto a costituire una garanzia fidejussioria del 10% dell’importo contrattuale, incrementata dell’importo del canone del 1° biennio, solo nel caso in cui la ditta aggiudicataria avesse richiesto in sede di gara, la posticipazione del pagamento relativo allo stesso periodo o lo scorporo del canone per i lavori, secondo quanto indicato all’art. 113 del codice appalti, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del X.X.xx n° 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Tutte le coperture assicurative indicate polizze dovranno riportare la clausola espressa della rinuncia al comma beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’ente concedente, riportanti massimali di cui alle succitate lett. a) b) c). Le garanzie di cui alle lett. a) b) c) verranno svincolate al concessionario a scadenza del contratto e dopo che seguesia stata risolta ogni eventuale contestazione. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario rifiutasse di eseguire il servizio o trascurasse ripetutamente e in modo grave l’adempimento delle condizioni del presente capitolato, l’Amministrazione potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con il concessionario, a maggiori spese di questo, con diritto al risarcimento degli eventuali danni oltre all’incameramento della garanzia fideiussoria. Il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell’ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a Terzi, considerando Terzi fra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di USSANA. Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in corso caso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal finesinistro, il Conduttore risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Ussana. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a personale e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l’onere relativo dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di coperturaintendersi a totale del concessionario. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia decorrono dalla data di verbale di consegna di cui all’Art. 9 del presente capitolato e avranno efficacia per tutto il periodo contrattuale salvo riconsegna anticipata in ottemperanza agli articoli del presente capitolato. L’omesso ritardato pagamento delle somme dovute a titolo dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato premi da parte del concessionario non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto comporta l’inefficacia delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milionirelative garanzie. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

Appears in 1 contract

Samples: Concession Agreement

Assicurazioni. 6.1 Per tutta 1) Il Concessionario assume ogni responsabilità civile e penale derivante dall'espletamento dell'attività oggetto della concessione di servizio che sarà sottoscritta con l’Istituto scolastico; in particolare il concessionario si assume la responsabilità nei confronti del Comune, dell’Istituto scolastico, degli utenti del servizio per eventuali danni che dovessero derivare dallo svolgimento del servizio stesso, compreso il rischio del deterioramento dei prodotti, sia all’interno che all’esterno di locali. 2) In ordine a tale responsabilità è fatto obbligo al Concessionario di stipulare, a suo esclusivo onere, con primaria Compagnia di Assicurazione e per l’intera durata della Locazioneconcessione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) apposita polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) in conformità a quanto sotto stabilito. 3) Il Concessionario sottoscriverà le polizze sopracitate dopo la comunicazione da parte dell’Istituto scolastico dell’efficacia dell’aggiudicazione/affidamento del servizio e prima della sottoscrizione, con il Comune di Turi, della concessione d’uso. Il Concessionario sottoscriverà le polizze sopracitate alle condizioni di seguito riportate. a) L’Assicuratore risponde delle somme che l’Assicurato (Concessionario affidatario/aggiudicatario) sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere, sia per lesioni personali sia per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodiaconseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla sua qualità di prestatore dei servizi affidati dall’Istituto scolastico. La polizza dovrà elencare tutte le attività oggetto della concessione di servizio e comprendere l’esercizio di tutte le attività eventualmente complementari, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milionipreliminari ed accessorie. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1b) non potranno aver luogo diminuzioni, storni Il Comune di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) Turi e l’Istituto scolastico dovranno essere considerati “Terziterzia tutti gli effetti e tale precisazione dovrà essere indicata espressamente in polizza. c) L’Assicuratore riconosce inoltre la qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (D.P.R. 30/06/1965, n. 1124; D.Lgs. 23/02/2000 n. 38). d) Il contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi da intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori dei servizi oggetto della concessione di servizio nonché dei danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. e) L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza dei seguenti massimali: • R.C.T.: € 5.000.000,00 per ogni sinistro, sia per danni a persone che a cose; • R.C.O.: € 5.000.000,00 per sinistro, ma con il Locatore limite di € 2.000.000,00 per persona infortunata (ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38). f) L’assicurazione vale per i danni determinati da colpa dell’Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell’ambito delle attività dell’assicurato. g) L’Assicuratore rinuncia all’esercizio del diritto di surrogazione spettante ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dell’Assicurato o di qualsiasi ente o società dell’Assicurato, degli Amministratori, Dirigenti, Impiegati ed Operai dell’Assicurato e loro eredi. h) L’Assicuratore, in caso di recesso dal contratto di assicurazione, si impegna a darne comunicazione all’Assicurato e al Comune di Turi e all’Istituto scolastico, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 30 giorni. i) Il Foro competente per ogni eventuale controversia dovrà essere quello di Bari per le controversie in cui sia parte il Comune di Turi e l’Istituto scolastico. j) Qualora il concessionario aggiudicatario/affidatario sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. k) L’Istituto scolastico si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di autorizzare il concessionario aggiudicatario/affidatario che disponga di coperture assicurative che già contengono le garanzie richieste dal presente articolo, ad avvalersene specificando con apposita appendice che le polizze già in corso coprono per intero i rischi ed i suoi dipendentimassimali sopra specificati; in caso contrario verrà richiesta una polizza specifica. l) In ogni caso, copia della polizza regolarmente quietanzata dovrà essere trasmessa all’Istituto scolastico e al Comune di Turi all’atto della stipula della concessione d’uso e della concessione di servizio; ad ogni scadenza contrattuale successiva alla prima, inoltre, il concessionario aggiudicatario/affidatario si impegna per tutta la durata delle concessioni d’uso e di servizio, comprese eventuali proroghe, a fornire all’Istituto scolastico e al Comune di Turi copia delle quietanze che attestino il regolare pagamento delle rate di polizza. Il mancato pagamento del premio non costituisce motivo di invalidità della stessa e non può essere opposta ai danneggiati. 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto Il Concessionario è responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperti dalla polizza. Resta, tuttavia, inteso che il massimale suindicato non rappresenta il limite del danno risarcibile da parte del concessionario che risponderà sempre e comunque nel suo valore complessivo. 5) Il Settore Affari Istituzionali del Comune di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.cTuri verificherà annualmente la validità della polizza assicurativa di cui ai commi precedenti.).

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Per La Concessione Di Spazi E Locali

Assicurazioni. 6.1 Per 28.1. Fatto salvo quanto stabilito all’art. 20 “Assicurazioni” delle Condizioni Generali, l’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente procurati a persone o a beni in occasione dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto anche a mezzo di propri subappaltatori o terzi suoi incaricati. 28.2. L’Appaltatore è tenuto a stipulare, con primario istituto assicurativo, e per tutta la durata della Locazioneed efficacia del Contratto, il Conduttore le seguenti polizze in cui Enel deve essere considerata soggetto terzo rispetto all’Assicurato: • Polizza “RESPONSABILITA’ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO VERSO I PROPRI DIPENDENTI” e/o comunque incaricati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, con massimale per evento/eventi per anno e massimale per persona non inferiori agli importi indicati in Lettera d’Ordine . Detta polizza dovrà possedere le coperture assicurative indicate includere l’eventuale rivalsa fatta dall’INAIL per lesioni o infortuni al comma che seguepersonale dell’Appaltatore. • Polizza “RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI”, con massimale sinistro/anno non inferiore all’importo indicato in corso Lettera d’Ordine . Per appalti di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazionevalore rilevante la Lettera d’Ordine potrà prevedere massimali fino a Euro 30.000.000/00.000.000. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) 28.3. I massimali della polizza assicurativa sono relativi agli eventi dannosi e/o sinistri occorsi nel termine di durata ed efficacia del Contratto, nonché nel successivo periodo di garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni relativo alle prestazioni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioniContratto stesso. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

Appears in 1 contract

Samples: Contratti Di Appalto

Assicurazioni. 6.1 Per tutta la durata della LocazioneL'impresa appaltatrice si assume ogni responsabilità per i danni derivanti ai terzi da inadempimenti o difettose prestazioni rese durante l'espletamento del servizio, nonché, dei danni alle cose e/o persone derivanti da fatti e sinistri o ad essi collegati e connessi durante il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segueperiodo dell'appalto, in corso sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità, addebito e richiesta di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanzarisarcimento. A tal finetale scopo, il Conduttore dovrà esibire la/le polizze oimpresa/e appaltatrice/i, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni procederanno alla stipula di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio polizza/e assicurativa/e a copertura dei beni oggetto delle attività svolte di tali eventi, nella/e quale/i sia espressamente indicato che l'amministrazione è considerata ''terza" a tutti gli effetti ed in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) cui sia prevista la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di surroga di cui all'art. 1916, C.C. ed a qualsiasi rivalsa verso l'Amministrazione da parte della società assicuratrice. Si dovrà infatti prevedere l’espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Società appaltante, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Locatore codice civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società appaltante, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti da parte del contraente. - polizza assicurativa, valida per tutta la durata dell’appalto, per responsabilità civile verso terzi (artRCT), con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro, per danni a persone, cose e animali, a copertura di tutte le responsabilità civile discendenti dalla legge. 1916 c.c.- polizza assicurativa, valida per tutta la durata dell’appalto, per responsabilità civile verso operai (RCO)., con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro, a copertura di tutte le responsabilità discendenti dalla legge Qualora il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. Qualora l’appaltatore sia un RTI, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 83 comma 5bis) del Codice l’aggiudicatario può presentare polizza assicurativa

Appears in 1 contract

Samples: Fornitura E Installazione Di Arredi Ed Elettrodomestici

Assicurazioni. 6.1 Per tutta la durata 1. La ditta appaltatrice è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, nonché dei propri fornitori e dei dipendenti, di questi ultimi, all’Ente appaltante, al suo personale, agli ospiti della Locazionecasa di riposo ed ai loro familiari o amici in visita agli stessi, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che seguenonché ai beni mobili e immobili, anche condotti in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanzalocazione, nonché a terzi. 2. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire l’Appaltatore ha provveduto a stipulare le polizze o, in alternativa, seguenti polizze: a) una certificazione emessa polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente Comune e prodotti nell’esercizio dell’attività relativamente all’immobile sede del servizio e a tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare sue pertinenze, arredi, attrezzature oggetto della Locazioneconsegna o successivamente acquisiti. Il valore globale dell’immobile e degli impianti fissi affidati dal Comune all’appaltatore nonché il valore degli arredi e attrezzature date in comodato viene stabilito in € 5.000.000,00= (euro cinquemilioni/00). 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) una polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all’attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti quali che siano le rispettive mansioni e specializzazioni. Nel novero dei terzi deve essere compreso anche il Comune di Crespino nella sua qualità di committente. La polizza deve essere stipulata con riferimento all'appalto della Casa di Riposo Comunale con durata pari a quella dell'appalto affidato. Responsabilità civile verso terzi: massimale di € 5.000.000,00= per ogni sinistro, con il limite di € 5.000.000,00= per ogni persona lesa e € 5.000.000,00= per danni a terzicose. Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro: massimale di € 5.000.000,00= per ogni sinistro, non esclusi i danni con il limite di € 2.000.000,00= per ogni persona lesa. Previsione della rinuncia di rivalsa da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di esercizio dei risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo. c) una polizza di assicurazione che copra i danni derivanti dallo smarrimento e dal danneggiamento degli effetti personali degli ospiti (es. protesi dentali, acustiche etc…) ovvero da furti di valori o preziosi detenuti dagli all’impresa stessa il ristoro complessivo del danno subito dall’utenza. dell'appalto, dovrà avere un massimale per sinistro di euro e garantire il totale rimborso del sinistro restando comunque in carico Detta polizza con durata pari a quella anziani non inferiore a Euro 1,5 milioniautosufficienti. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

Appears in 1 contract

Samples: Affidamento Della Gestione Sociosanitaria

Assicurazioni. 6.1 Per tutta la durata della Locazione42.1 Il Gestore ha l’obbligo di stipulare, con una primaria compagnia di assicurazione, polizze assicurative per: a) responsabilità civile verso terzi, fino al massimale di euro [•]; b) protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso massimale di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazioneeuro [•]. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità verso i prestatori di lavoro, volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti nella gestione del Servizio. d) entro e non oltre la data di avvio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, una polizza assicurativa che tenga indenne l’Agenzia e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terziterzi nell’esecuzione di ciascuno stralcio di lavori strumentali. Tali polizze devono essere stipulate nella forma “Contractors all risk” (C.A.R.) e prevedranno anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti; e) con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, non esclusi i danni da cose in custodiail Gestore presenta, incendiose dovuta ai sensi dell’articolo 103, colpa grave e dolo comma 8, D.Lgs. 50/2016, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata per ciascuno stralcio dei dipendenti e i danni da interruzione lavori strumentali, secondo quanto previsto dal relativo schema di esercizio dei terzipolizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milionin. 31. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Di Gestione

Assicurazioni. 6.1 Per tutta la durata della Locazione20.1 Nell’ambito dei servizi e/o benefici aggiuntivi di cui all’Art. 19, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1919 Cod. Civ., il Conduttore dovrà possedere le Titolare di Carta Base e i Titolari di Carte Supplementari (esclusi i Titolari di Carta Essential, per la quale non sono previste coperture assicurative indicate al comma assicurative), con l’accettazione del Regolamento, autorizzano l’American Express a stipulare uno o più contratti di assicurazione di cui siano i beneficiari contro i rischi derivanti da viaggi (tra i quali morte ed invalidità permanente, totale o parziale assistenza e spese mediche, mancata o ritardata partenza, annullamento o interruzione del viaggio, smarrimento, furto o danneggiamento di propri effetti personali, denaro o documenti di viaggio, furto, danni e responsabilità civile aggiuntiva in relazione a noleggi auto, responsabilità civile, assistenza legale, incidenti, furti o avarie del veicolo), nonché contro il rischio di furto, danneggiamento o mancato rimborso degli articoli acquistati utilizzando la Carta. L’eventuale stipula della polizza assicurativa non comporterà alcun onere aggiuntivo per il Titolare, ma sarà operante a condizione che segue, in corso il Titolare acquisti il titolo di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte trasporto mediante utilizzo della Carta (salvo le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva miglior favore per i Titolari di Carta Platino e Carta Alitalia Platino) e sarà disciplinata dalle norme delle relative polizze, inviate al Titolare insieme alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della LocazioneCarta e consultabili sul sito internet dell’American Express. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva 20.2 Resta salva la facoltà dell’American Express di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a revocare o modificare il suddetto beneficio nei modi e nei termini di legge e delle relative polizze, ovvero di subordinare la copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazioneassicurativa al pagamento di un premio assicurativo, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni nel qual caso la copertura e l’addebito del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo premio saranno condizionati al previo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.cTitolare.).

Appears in 1 contract

Samples: Regolamento Generale Carte Di Pagamento American Express

Assicurazioni. 6.1 Per tutta la durata della Locazione12.1. L’appaltatore ha stipulato, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segueai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, in corso polizza di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in usoassicurazione, per un capitale adeguato all’effettivo valore danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, per una somma assicurata: La polizza assicurativa di cui all’articolo 103, comma 7, del Codice dei beni e contratti per una somma assicurata superiore all’importo del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire contratto in considerazione che il cantiere si sviluppa in adiacenza ai reparti/servizi ospedalieri che devono rimanere attivi: -per i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesiesecuzione: Euro 3.500.000,00 = (euro tremilionicinquecentomila/00); c) -per la responsabilità civile verso terzi: Euro 1.500.000,00 = (euro unmilionecinquecentomila/00); Tale polizza di deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terziterzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 12.2. Resta stabilito espressamente che la ditta appaltatrice dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, non esclusi i danni osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, l’amministrazione appaltante e così pure il personale da cose in custodia, incendio, colpa grave essa preposto alla direzione e dolo dei dipendenti sorveglianza del servizio sono sollevati dalle medesime responsabilità. 12.3. La stazione appaltante è estranea a qualsiasi rapporto fra la ditta e i danni da interruzione di esercizio dei terzipropri dipendenti, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto checollaboratori, fornitori, nonché enti od istituti: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa l’appaltatore rimane unico referente responsabile nei confronti del Locatore (art. 1916 c.cdell’Istituto Oncologico Veneto di Padova.).

Appears in 1 contract

Samples: Contratto d'Appalto

Assicurazioni. 6.1 Per tutta la durata della LocazioneL'impresa appaltatrice si assume ogni responsabilità per i danni derivanti ai terzi da inadempimenti o difettose prestazioni rese durante l'espletamento del servizio, nonché, dei danni alle cose e/o persone 14 derivanti da fatti e sinistri o ad essi collegati e connessi durante il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segueperiodo dell'appalto, in corso sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità, addebito e richiesta di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanzarisarcimento. A tal finetale scopo, il Conduttore dovrà esibire la/le polizze oimpresa/e appaltatrice/i, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni procederanno alla stipula di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio polizza/e assicurativa/e a copertura dei beni oggetto delle attività svolte di tali eventi, nella/e quale/i sia espressamente indicato che l'amministrazione è considerata ''terza" a tutti gli effetti ed in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) cui sia prevista la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di surroga di cui all'art. 1916, C.C. ed a qualsiasi rivalsa verso l'Amministrazione da parte della società assicuratrice. Si dovrà infatti prevedere l’espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Società appaltante, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Locatore codice civile, la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Società appaltante, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti da parte del contraente. L’appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà presentare: - polizza assicurativa, valida per tutta la durata dell’appalto, per responsabilità civile verso terzi (artRCT), con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro, per danni a persone, cose e animali, a copertura di tutte le responsabilità civile discendenti dalla legge. 1916 c.c- polizza assicurativa, valida per tutta la durata dell’appalto, per responsabilità civile verso operai (RCO), con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro, a copertura di tutte le responsabilità discendenti dalla legge Qualora il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. Qualora l’appaltatore sia un RTI, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Ai sensi dell’art. 83 comma 5bis) del Codice l’aggiudicatario può presentare polizza assicurativa contro i rischi professionali già posseduta dall’operatore economico e in corso di validità, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto.).

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Arredi Ed Elettrodomestici

Assicurazioni. 6.1 Per tutta la durata della Locazione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione24.1. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio Contraente assicura a copertura proprie spese i seguenti rischi (compresi i rischi derivanti dal coinvolgimento dei beni oggetto delle attività svolte subappaltatori, fornitori, subcontraenti in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza genere): Assicurazione di responsabilità civile Lesioni personali: Somma assicurata per evento: CHF 3.000.000; Danni alla proprietà: Somma assicurata per evento: CHF 10.000.000; Difetti dell’edificio e dell’impianto: Somma assicurata per evento: CHF 1.000.000; Perdite finanziarie pure Somma assicurata per evento: CHF 500.000; 24.2. Il Contraente in data odierna ha consegnato al Committente le copie delle polizze/appendici di polizza relative alle assicurazioni di cui al presente articolo. In dettaglio: - polizza RCT n. XXXXX rilasciata da YYYYYYYYY in data gg.mm.aaaa; - polizza RCT n. XXXXX rilasciata da YYYYYYYYY in data gg.mm.aaaa. I crediti del Contraente nei confronti dei suoi assicuratori in relazione al presente contratto sono dati in garanzia a favore del Committente. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni a terzi, coperti o non esclusi coperti e/o per danni eccedenti i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione massimali assicurati dalle polizze di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milionicui al precedente comma 2. 6.3 Nelle suddette 24.3. L’OEA si impegna a trasmettere al Committente, entro 7 giorni dalla data di scadenza delle polizze dovrà di cui al precedente comma 2, idonea documentazione a comprova della piena operatività delle stesse. 24.4. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il Contratto potrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzionirisolto di diritto, storni con conseguente escussione della cauzione di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso cui al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (precedente art. 1916 c.c11 e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.).

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Appalto

Assicurazioni. 6.1 Per tutta L'Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la durata della Locazionequalità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario. Su tutti i beni destinati direttamente od indirettamente alla concessione (incluse le opere scultoree collocate all’interno dell’immobile oggetto di gara), il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, concessionario sottoscrive un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile fabbricati ed in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione.particolare: 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù danni contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, furto, atti vandalici, dolosi, eventi atmosferici, anche di tipo catastrofico, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del massimale pari alla valutazione dell’immobile che è stata fatta dal competente Servizio della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, Città per un capitale adeguato all’effettivo valore essere posta a base d’asta; b) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera. Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice versato, in relazione ai rispettivi danni subiti, a favore della Città di Torino e del relativo contenutoconcessionario, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni che è comunque tenuto ad utilizzarlo per il ripristino delle condizioni dell’immobile precedenti il sinistro o per il risarcimento dei danni. Ove il valore da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile risarcire per danni arrecati a terzipersone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario. Copia di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette dette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) assicurative dovranno essere considerati “Terzi” depositate presso l’Area Patrimonio della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde almeno dieci giorni prima della stipula del contratto di concessione ovvero entro trenta giorni dalla data di consegna dell'immobile, qualora sia motivatamente effettuata prima della stipula del contratto di concessione. Con cadenza annuale, il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto concessionario dovrà inviare ai competenti uffici della Città di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.cTorino copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.).

Appears in 1 contract

Samples: Concessione

Assicurazioni. 6.1 Per 1. Il bene, i suoi accessori ed allestimenti dovranno essere assicurati dal- l’Utilizzatore, con vincolo a favore del Concedente, per tutta la durata della Locazionedel contratto e per il mese successivo la scadenza, presso una prima- ria Impresa Assicuratrice di gradimento del Concedente per i seguenti rischi: a) Responsabilità Civile per danni a persone, cose ed animali, com- presi i terzi trasportati (Legge 11 dicembre 1969 n. 990), con mas- simale unico minimo di Euro 2.500.000,00 oppure minimo di Euro 26.000.000,00 se si tratta di un autobus. b) Incendio e furto del veicolo e rischi derivanti da eventi atmosferici, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotag- gio, per il valore totale dello stesso. 2. Le polizze potranno essere stipulate direttamente dall’Utilizzatore e, in tal caso, dovranno pervenire al Concedente entro la data di sotto- scrizione del verbale di presa in consegna e accettazione del bene. Il Concedente non sarà comunque tenuto ad esaminare dette polizze né ad avvisare l’Utilizzatore qualora le stesse non fossero conformi a quanto sopra previsto. Fermo restando che ogni attività posta in esse- re dal Concedente per sollecitare l’invio di copia delle polizze sarà a spese dell’Utilizzatore, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate Concedente avrà facoltà, a suo insindacabile giudizio, qualora l’Utilizzatore non inoltri copia delle polizze assicura- tive, di provvedere direttamente alla copertura, addebitando all’Utiliz- zatore il costo unitamente al rimborso spese nella misura prevista, a norma di legge, nel documento di sintesi. In caso di ritardato o man- cato pagamento da parte dell’Utilizzatore dei premi dovuti all’Impresa Assicuratrice, potrà provvedere direttamente il Concedente con diritto di essere rimborsato dall’Utilizzatore. 3. In alternativa alla polizza di cui al comma che segue1 lettera b), in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva l’Utilizzatore avrà la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) richiedere di aderire alla polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazionestipulata dal Concedente, ubicati nell’unità immobiliare in usocome convenuto nelle Condizioni Particolari, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni contro i rischi e i danni, con i massimali, le franchigie, i termini e le altre condizioni riportate sulla polizza, che l’Utilizzatore dichiara di aver esaminato con attenzio- ne e di accettare senza riserve autorizzando sin d’ora il Concedente all’addebito del relativo contenutopremio unitamente al rimborso spese nella mi- sura prevista nel documento di sintesi. 4. L’Utilizzatore si impegna a sostituirsi, comprese se fosse necessario, all’Impresa Assicuratrice per i rischi assicurati nell’eventualità di mancato risarci- mento totale o parziale, tenendo comunque sollevato il Concedente da ogni responsabilità o danno. Resta altresì espressamente conve- nuto fra le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire parti che tutti i danni non coperti da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioniassicurazione saranno ad esclusivo carico dell’Utilizzatore. 6.3 Nelle suddette polizze 5. In caso di sinistro, l’Utilizzatore dovrà darne tempestivamente comu- nicazione al Concedente mediante lettera raccomandata A.R. unita- mente a copia della denuncia di sinistro inviata all’Impresa Assicuratri- ce nonché dell’eventuale denuncia presentata all’autorità competente nella quale sia dato atto che la proprietà del bene è del Concedente. 6. In caso di sinistro parziale, l’Utilizzatore, fermo l’obbligo di pagare re- golarmente i canoni e qualsiasi altra somma dovuta al Concedente, dovrà provvedere a ripristinare il bene danneggiato a sue spese ed a documentare al Concedente l’avvenuta riparazione. 7. Nel caso in cui la locazione finanziaria riguardasse più veicoli, in caso di sinistro il contratto manterrà la sua efficacia relativamente ai veicoli non colpiti dall’evento; fermo restando il diritto all’indennizzo per la parte di bene oggetto di perdita, il Concedente procederà a ricalcolare i canoni in proporzione al valore iniziale del bene non colpito dall’evento. 8. In caso di sinistro (ivi compreso il furto) che renda inutilizzabile il bene o comporti la distruzione totale o comunque in qualsiasi ipotesi di per- dita del bene, il contratto dovrà intendersi risolto di diritto alla data in cui si sarà verificato l’evento ai sensi dell’articolo 16 comma 3. a. In caso di furto o perdita del veicolo, l’Utilizzatore dovrà corrispon- dere al Concedente, con valuta pari a quella della data in cui si è verificato l’evento, l’indennizzo di cui al successivo articolo 14. Il bene si intenderà definitivamente perduto decorsi 30 giorni dalla data del furto. Nel caso di rinvenimento del bene in tale periodo, saranno a carico dell’Utilizzatore i costi di recupero e le eventuali attività e pratiche anche amministrative da svolgersi per ottenere il recupero del veicolo. Nel caso di ritrovamento del bene successi- vamente a tale periodo, nell’ipotesi in cui nel frattempo non siano stati corrisposti indennizzi assicurativi, ferma la risoluzione del con- tratto, sarà onere dell’Utilizzatore attivarsi per il recupero del bene, il quale potrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioniacquistato dall’Utilizzatore previo pagamento, storni di somme assicurate, disdetta in aggiunta all’importo dovuto per la risoluzione del contratto, modifica delle garanzie senza di eventuali oneri fiscali e spese per il preventivo consenso passaggio di proprietà. Saranno a carico dell’Utilizzatore i costi di recupero e le eventuali attività e pratiche anche amministrative da svolgersi per ottenere il recupero del Locatore; veicolo. b. In caso di distruzione totale, l’Utilizzatore dovrà acquistare il rotta- me ad un prezzo corrispondente all’indennizzo di cui al successivo articolo 14, fermi restando gli obblighi contrattuali maturati. Tale prezzo sarà dovuto con valuta pari a quella della data in cui si è verificato l’evento. Nel caso l’Utilizzatore non ottemperasse a quanto sopra esposto, il Concedente, quando avrà ottenuto la liquidazione del sinistro da par- te dell’Impresa Assicuratrice, sommerà tutto quanto l’Utilizzatore gli deve gli interessi per il ritardato pagamento, calcolati come previsto all’articolo 15, eventuali sospensioni/mancati rinnovi oneri e spese sostenute, oltre alle spese for- fetarie previste nel documento di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 ggsintesi, previo avviso e imputerà quanto liquidato dall’Impresa Assicuratrice a decurtazione del debito dell’Utilizzatore. Nel caso in cui l’importo liquidato non coprisse integralmente il debito, la differenza sarà a carico dell’Utilizzatore. Se l’importo liquidato fosse invece superiore al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia debito, l’eccedenza verrà riconosciuta all’Utilizza- tore. 9. Qualora si verificassero dei sinistri per i quali l’Impresa Assicuratrice esclude ogni copertura, quali, a titolo esemplificativo, danni cagionati volontariamente a terzi oppure danni subiti da terzi trasportati se il tra- sporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e alle in- dicazioni della carta di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica circolazione, l’Utilizzatore solleva il Concedente da qualsiasi richiesta di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto danno o pregiudizio che dovesse derivargli. Il Concedente si riserva fin d’ora di rivalsa rivalersi nei confronti del Locatore (art. 1916 c.cdell’Utilizzatore per qualsivoglia onere o spesa sostenuta a tal riguardo.).

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Locazione Finanziaria Di Veicoli

Assicurazioni. 6.1 Per 1. L’Utilizzatore ha l’obbligo di assicurare il bene e le sue apparecchiature addizionali ed ausiliarie con una po- lizza All Risk. L’Utilizzatore può ottemperare a tale ob- bligo con l’adesione al servizio assicurativo di Sella Leasing S.p.A. derivante dalla Polizza Quadro All Risk stipulata da Sella Leasing S.p.A. con primaria Compa- gnia Assicurativa. In tal caso l’Utilizzatore dichiara di avere piena cono- scenza del servizio assicurativo prestato dal Conce- dente avendo preventivamente preso visione delle Condizioni Generali di polizza, e di avere piena cono- scenza dei massimali assicurati, delle esclusioni, delle franchigie e degli scoperti. Il costo del servizio assicurativo è esplicitato nelle Condizioni Particolari e verrà addebitato con la caden- za periodica dei canoni di locazione previsti all’articolo 5 e nelle Condizioni Particolari, unitamente alle spese previste indicate dal documento di sintesi. Resta esclusa dalla polizza All Risk sopra citata la re- sponsabilità civile dell’Utilizzatore per i danni procurati a terzi, pertanto l’Utilizzatore si impegna ad assicurare in proprio tale rischio alle condizioni riportate al suc- cessivo comma 2 punto b), fornendone copia al Con- cedente entro la data di sottoscrizione del verbale di presa in consegna e accettazione del bene. 2. Se l’Utilizzatore non intende aderire alla copertura as- sicurativa e per tutte le tipologie di beni esclusi dalla copertura assicurativa di Sella Leasing S.p.A., l’Uti- lizzatore deve fornire entro la data di sottoscrizione del verbale di presa in consegna ed accettazione del bene, dimostrazione di aver assicurato il bene e le sue apparecchiature addizionali ed ausiliarie per tutta la durata della Locazionedel contratto e per il mese successivo la sca- denza dello stesso, presso primaria Compagnia di As- sicurazione di gradimento del Concedente: a. per il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che seguevalore a nuovo, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire rivalutato annualmente contro i danni da interruzione di esercizio incendio, fulmine, scoppio e ogni altro rischio connesso al bene (polizza lea- sing All Risk) b. contro i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza rischi di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni procurati a terzi che assicuri con adeguata co- pertura ogni responsabilità del Concedente e dell’Utilizzatore per morte, invalidità, danni alle cose ed ogni altro rischio derivante dal traspor- to, installazione, messa in opera, mantenimento , uso e funzionamento del bene. c. la polizza dovrà essere vincolata al Concedente per l’intera durata della stessa e per il mese suc- cessivo. Il Concedente provvederà alla disamina delle polizze fornite dall’Utilizzatore limitatamente alla verifica del- la presenza dei requisiti indicati nel presente comma e non sarà comunque responsabile della bontà delle polizze pervenute, né sarà tenuto ad avvisare l’Utiliz- zatore se dette polizze non fossero conformi a quanto sopra previsto. Per la gestione delle polizze fornite dall’Utilizzatore, la parte Concedente applicherà le spese indicate dal documento di sintesi per tale situazione. In caso di mancato o ritardato pagamento da cose parte dell’Utilizzatore dei premi dovuti alla Compagnia di Assicurazione, o in custodiacaso di disdetta, incendiomancato rinnovo o qualsiasi caso di mancata o insufficiente copertu- ra, colpa grave potrà provvedere a pagare, rinnovare, assicurare direttamente il Concedente con diritto di essere rim- borsato dall’Utilizzatore unitamente alle commissioni previste dal documento di sintesi. 3. In entrambi i casi sopra esposti al comma 1 e dolo dei dipendenti 2, l’U- tilizzatore si impegna a sostituirsi, se necessario, alla Compagnia di Assicurazione per i rischi assicurati nell’eventualità di mancato risarcimento totale o par- ziale, tenendo comunque sollevato il Concedente da ogni responsabilità o danno. Resta altresì espres- samente convenuto fra le parti che tutti i danni non coperti da assicurazione saranno a esclusivo carico dell’Utilizzatore, anche nel caso avesse aderito al ser- vizio assicurativo di Sella Leasing S.p.A., con esplicito riferimento alle esclusioni di polizza. 4. In caso di sinistro l’Utilizzatore dovrà darne tempe- stivamente comunicazione al Concedente mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certifi- cata (P.E.C.), allegando copia della denuncia di sinistro inviata alla Compagnia di Assicurazione in caso di po- lizza stipulata direttamente, o per permettere al Con- cedente di inviare la denuncia alla propria Compagnia di Assicurazione in caso di copertura assicurativa me- diante il relativo servizio offerto dal Concedente. 5. In caso di sinistro l’Utilizzatore dovrà: a. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Com- pagnia di Assicurazione prima della riparazione; b. in caso di furto o rapina o di sinistro presumi- bilmente doloso entro i cinque giorni successi- vi, presentare dichiarazione scritta all’Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’am- montare approssimativo del danno; copia di tale dichiarazione dovrà essere trasmessa al Conce- dente; c. conservare le tracce e i danni residui del sinistro non- ché le parti sostituite fino a liquidazione del dan- no, senza per questo avere diritto ad alcuna in- dennità; d. fornire dimostrazione del valore delle cose dan- neggiate, dei materiali e delle spese per la ripa- razione del danno e di quelle in relazione agli ob- blighi di cui al punto a); e. la riparazione del danno potrà avvenire solo nei termini previsti dalla polizza del Concedente o di quella stipulata dall’Utilizzatore stesso. L’inadempimento di quanto sopra o l’esagerazione do- losa del danno subito o il comportamento doloso da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioniparte dell’Utilizzatore potranno comportare la perdita del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 c.c. 6.3 Nelle suddette polizze 6. In caso di sinistro parziale, l’Utilizzatore, fermo l’obbli- go di pagare regolarmente i canoni e qualsiasi altra somma dovuta al Concedente, dovrà essere convenuto che: 1ripristinare il bene danneggiato a sue spese e documentare al Con- cedente l’avvenuta riparazione. 7. In caso di distruzione o perdita parziale del bene, il contratto manterrà la sua efficacia relativamente alla parte del bene non colpita dall’evento; fermo restando il diritto all’indennizzo per la parte di bene oggetto di perdita, il Concedente ricalcolerà i canoni in proporzio- ne al valore iniziale del bene non colpito dall’evento. 8. In caso di sinistro (ivi compreso il furto) che renda inutilizzabile il bene o comporti la distruzione totale o comunque in qualsiasi ipotesi di perdita del bene, il contratto si intenderà risolto di diritto alla data in cui si sarà verificato l’evento ai sensi dell’articolo 16 com- ma 3. a. In caso di furto o perdita del bene l’Utilizzatore dovrà corrispondere al Concedente, con valuta pari a quella della data in cui si è verificato l’even- to, una somma pari all’ammontare degli even- tuali importi scaduti, dei canoni a scadere solo in linea capitale e del prezzo pattuito per l’esercizio del diritto di opzione, nonché di ogni altra som- ma connessa o correlata. Il bene si intenderà definitivamente perduto decorsi 30 giorni dalla data del furto. Nel caso di rinvenimento del bene in tale periodo, saranno a carico dell’Utilizzatore i costi di recupero e le eventuali attività e pratiche anche amministrative da svolgersi per ottenere il recupero del bene. Nel caso di ritrovamento del bene successivamente a tale periodo, nell’ipote- si in cui nel frattempo non potranno aver luogo diminuzionisiano stati corrisposti indennizzi assicurativi, storni di somme assicurate, disdetta ferma la risoluzione del contratto, modifica delle garanzie senza sarà onere dell’Utilizzatore attivarsi per il preventivo consenso recupero del Locatore; bene, il quale potrà essere acquistato dall’Utilizzatore previo pagamento, in aggiunta all’importo dovuto per la risoluzione del contratto, di eventuali sospensioni/mancati rinnovi oneri fiscali e spese per il passaggio di garanzie dovranno avere efficacia proprietà. Saranno a carico dell’U- tilizzatore i costi di recupero e le eventuali attivi- tà e pratiche anche amministrative da svolgersi per ottenere il recupero del bene. b. In caso di distruzione totale l’Utilizzatore dovrà acquistare il bene distrutto ad un prezzo pari all’ammontare dei canoni a scadere solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni in linea capitale e del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al prezzo pattuito per l’esercizio del diritto di rivalsa nei confronti opzione, nonché di ogni altra somma connessa o correlata, fermi restando gli obblighi contrattuali maturati. Tale prezzo sarà dovuto con valuta pari a quella della data in cui si è veri- ficato l’evento. Se l’Utilizzatore non ottemperasse a quanto previ- sto al precedente capoverso, il Concedente, quando avrà ottenuto la liquidazione del Locatore (artsinistro da parte del- la Compagnia di assicurazione, sommerà a quanto dovuto dall’Utilizzatore gli interessi per il ritardato pagamento, calcolati come previsto all’articolo 15, eventuali oneri e spese sostenute, oltre alle spese forfetarie come indicato nel documento di sintesi, e imputerà quanto liquidato dalla Compagnia di Assi- curazione e quanto derivante dalla vendita dei residui del bene a decurtazione del debito dell’Utilizzato- re. 1916 c.cNel caso in cui l’importo realizzato non coprisse integralmente il debito, la differenza sarà a carico dell’Utilizzatore. Se l’importo realizzato fosse invece superiore al debito, l’eccedenza verrà riconosciuta all’Utilizzatore.).

Appears in 1 contract

Samples: Locazione Finanziaria

Assicurazioni. 6.1 Per tutta La Società ha stipulato un contratto di assicurazione con le Assicurazioni Generali S.p.A. a tutela dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività (cd. polizza “Tutti i rischi del- l’informatica”). La polizza attualmente in vigore, con scadenza 31 dicembre 2005, prevede la durata co- pertura per i danni diretti e materiali quali, tra l’altro, quelli arrecati a unità centrali e periferiche, unità trasmissione dati, terminali, personal computer, e eventuali danni arrecati ai programmi in licenza d’uso a seguito di involontario inadempimento degli obblighi di riservatezza del copyri- ght relativo al software. La polizza prevede la copertura sui beni mobili ed immobili anche non di proprietà, non- ché la copertura dei costi derivanti dall’eventuale necessità di ricostituire archivi propri (ivi com- presi i documenti e i supporti per la registrazione e la elaborazione dei dati) o di terzi. La copertura assicurativa comprende altresì i costi sostenuti dalla Società per la ricosti- tuzione degli archivi perduti o danneggiati da programmi realizzati con lo scopo di cancellare informazioni, dolosamente o colposamente installati, da parte di dipendenti, prestatori d’opera o terzi, ovvero propagati attraverso il collegamento in rete (“virus”), con esclusione dei danni do- vuti a dolo o colpa grave della LocazioneSocietà (o dei preposti dalla stessa), il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker quali responsabili dell’eser- cizio o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di coperturadella sicurezza. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei assicurativa tutela inoltre la Società da danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da derivanti dalla interruzione di esercizio e i maggiori costi per prevedendo un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza massimo di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale indennizzo per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzionidi 3 mesi, storni con esclusione dei primi 3 giorni. La polizza assicurativa estende la sua garanzia ai danni procurati ai dipendenti, terze persone e cose e ai danni di somme assicuratenatura contrattuale (errori, disdetta del contrattonegligenze od omissioni, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi inadempimen- to degli obblighi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 ggriservatezza, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.penalità).

Appears in 1 contract

Samples: Public Offering Prospectus

Assicurazioni. 6.1 Per tutta la durata L’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 54, comma 6, della LocazioneL.R. 7 agosto 2007, il Conduttore dovrà possedere le coperture n. 5, a stipulare una o più polizze assicurative indicate al comma che seguetengano indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, in corso salvo quelli derivanti da errori di validità progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, che prevedano anche una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La polizza dovrà coprire i danni subiti dall’Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata non potrà essere inferiore all’importo del contratto al lordo dell’I.V.A.. La polizza dovrà inoltre assicurare l’Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo minimo assicurato è pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00). Deve pertanto ritenersi onere a carico dell’operatore economico, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’appalto, l’accensione, di polizze relative a: 1. Assicurazione RCT per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le persone si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante, della direzione lavori e dei soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo. 2. Assicurazione contro i rischi dell’incendio, dello scoppio e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, oltre agli altri danneggiamenti e distruzioni totali che si verifichino in custodiacorso di esecuzione. Le polizze di cui ai precedenti punti 1. e 2., incendiodovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori, colpa grave dovranno portare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e dolo devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei dipendenti lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa, è sostituita da una polizza che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l’esecutore dei lavori potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il lavoro svolto per conto dell’Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un che il massimale per sinistro non è inferiore a Euro 1,5 milioniquelli sopra indicati. Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. In caso di riunione di concorrenti, le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile dall’operatore economico mandatario o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro